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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 10 : ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 106 : Atti e misure di esecuzione

1.   Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione.

2.   La commissione competente può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata indicando che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione conferite nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi.

3.   La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare il progetto di atto o di misura di esecuzione, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata.

4.   Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio (1), si applicano le seguenti disposizioni supplementari:

(a)   il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misura di esecuzione è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misura di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. Nei due casi di cui alla frase precedente non si applica l'articolo 158;

(b)   se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto;

(c)   il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può approvare una risoluzione in cui si oppone all'adozione del progetto di misura di esecuzione e in cui indica che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione conferite nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.

   Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è il più prossimo alla data di scadenza del termine per opporsi all'adozione del progetto di misura di esecuzione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all'ordine del giorno di tale tornata;

(d)   se la commissione competente raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6, del presente regolamento (2).

(1) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
(2) L'articolo 106, paragrafo 4, sarà cancellato dal regolamento non appena la procedura di regolamentazione con controllo sarà stata completamente rimossa da ogni atto legislativo in vigore.
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy