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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - febbraio 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 4 : GRUPPI POLITICI

Articolo 34 : Intergruppi

1.   I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati al fine di svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.

2.   Gli intergruppi come pure gli altri raggruppamenti non ufficiali devono agire in modo pienamente trasparente e non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale.

3.   Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme interne del Parlamento che disciplinano la costituzione di tali raggruppamenti, un gruppo politico può agevolare le attività degli stessi fornendo loro supporto logistico.

4.   Intergroups shall be required to make an annual declaration of any support, whether in cash or in kind (e.g. secretarial assistance), which, if offered to Members as individuals, would have had to be declared under Annex I.

Gli altri raggruppamenti non ufficiali sono altresì tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura, che i deputati non hanno dichiarato a titolo individuale conformemente agli obblighi di cui all'allegato I.

5.   Solo i rappresentanti di interessi che sono iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare ad attività di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un intergruppo o di un altro raggruppamento non ufficiale, offrendo ad essi il proprio sostegno, o co-organizzando i suoi eventi.

6.   I questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4. I questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e alla loro pubblicazione sul sito internet del Parlamento.

7.   I questori assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy