CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI
Articolo 179 : Votazione finale
Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 3.
Le disposizioni di cui all'articolo 179 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 9, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.