CAPITOLO 6 : RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA
Articolo 187 : Questione pregiudiziale
1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una questione pregiudiziale volta a richiedere il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.
L'intenzione di presentare una siffatta questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.
2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.