1. La commissione competente esamina i casi di cattiva amministrazione dei quali è stata informata dal Mediatore conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, all'esito dei quali può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 52.
Al termine di ogni sessione annuale la commissione competente esamina la relazione che il Mediatore ha presentato sul risultato delle proprie indagini conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom. La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione al Parlamento se ritiene che quest'ultimo debba prendere una posizione su un qualsiasi aspetto di detta relazione.
2. Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.