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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - marzo 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO VII  :  REQUISITI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ADOTTATI SECONDO LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

1.   Gli atti menzionano il tipo di atto, seguito dal numero di riferimento, dai nomi delle due istituzioni che lo hanno adottato, dalla data della loro firma e da un'indicazione dell'oggetto.

2.   Gli atti contengono quanto segue:

a)   la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea",

b)   l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola "visto",

c)   il visto relativo alle proposte presentate, ai pareri ottenuti e alle consultazioni effettuate,

d)   la motivazione dell'atto, che comincia con la formula "considerando quanto segue" o "considerando che",

e)   una formula quale "hanno adottato il presente regolamento" o "hanno adottato la presente direttiva" o "hanno adottato la presente decisione", seguita dal corpo dell'atto.

3.   Gli atti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in parti, titoli, capi e sezioni.

4.   L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

5.   L'ultimo articolo di un atto è seguito:

–   dalla formula appropriata, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, in relazione alla sua applicabilità;

–   dalla formula "Fatto a ...", seguita dalla data della firma dell'atto;

–   dalla formula "Per il Parlamento europeo, Il Presidente", "Per il Consiglio, Il Presidente", seguita dai nomi del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio in carica al momento della firma dell'atto.

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy