TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 3 - NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
Articolo 70 : Disposizioni generali
I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa possono essere avviati solo a seguito di una decisione adottata in conformità dell'articolo 71, dell'articolo 72 o dell'articolo 73 o a seguito di un rinvio, da parte del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali. Tali negoziati sono condotti sulla base del Codice di condotta stabilito dalla Conferenza dei presidenti
(1).