TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 5 : QUESTIONI COSTITUZIONALI
Articolo 87 : Trattati di adesione
1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea conformemente all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente.
2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati sull'adesione con lo Stato richiedente.
3. La commissione competente chiede alla Commissione e al Consiglio di fornirle regolarmente informazioni esaurienti sull'andamento dei negoziati sull'adesione, se necessario in forma riservata.
4. In ogni fase dei negoziati sull'adesione, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all'Unione europea.
5. Allorché i negoziati sull'adesione sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell'articolo 105. In conformità dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, l'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che lo compongono.