TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 100 : Altre procedure in materia di discarico
Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare:
- al Presidente del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo;
- ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;
- alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo;
- agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni dell'Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo.