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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - luglio 2019
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VIII : COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 2 : DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI

Articolo 224 : Commissioni parlamentari miste

1.   Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all'Unione o di Stati con i quali l'Unione ha avviato negoziati in vista della loro adesione.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo, tali raccomandazioni sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

2.   Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo conformemente agli accordi con il paese terzo interessato.

3.   Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

4.   Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono per approvazione, in seno al Parlamento europeo, al suo Ufficio di presidenza e, in seno al parlamento omologo del paese terzo, al suo organo competente.

5.   La nomina dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy