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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - luglio 2019
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO IX : PETIZIONI

Articolo 228 : Missioni d'informazione

1.   Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui fanno riferimento petizioni ricevibili che sono già state discusse in commissione. Di norma le missioni d'informazione riguardano questioni che sono state sollevate in varie petizioni. Si applicano le regolamentazioni dell'Ufficio di presidenza che disciplinano le delegazioni delle commissioni in seno all'Unione europea.

2.   I deputati eletti nello Stato membro di destinazione non possono far parte della delegazione. Essi possono essere autorizzati ad accompagnare la delegazione della missione d'informazione ex officio.

3.   Dopo ogni missione, i membri ufficiali della delegazione redigono un resoconto della missione. Il capo della delegazione coordina l'elaborazione del resoconto e si adopera per raggiungere un consenso sul contenuto tra i membri ufficiali su un piano di parità. In mancanza di un consenso, il resoconto di missione illustra le valutazioni divergenti.

I deputati che fanno parte della delegazione ex officio non contribuiscono all'elaborazione del resoconto.

4.   Il resoconto di missione, comprensivo di eventuali raccomandazioni, è presentato alla commissione. I deputati possono presentare emendamenti alle raccomandazioni, ma non alle parti del resoconto che riguardano i fatti accertati dalla delegazione.

La commissione vota innanzitutto gli emendamenti alle eventuali raccomandazioni e, successivamente, l'insieme del resoconto di missione.

Se approvato, il resoconto di missione è trasmesso per informazione al Presidente.

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy