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Procedura : 2014/0285(COD)
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Ciclo del documento : A8-0128/2015

Testi presentati :

A8-0128/2015

Discussioni :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Votazioni :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Dichiarazioni di voto
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Testi approvati :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Testi approvati
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Martedì 28 aprile 2015 - Strasburgo
Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare16, di cui l' Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l' obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile.
(1)  La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare16, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile, in considerazione dei pertinenti fattori ambientali ed economici.
__________________
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16 GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
16 GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca ("PCP"), conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.
(4)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca ("PCP"), conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale nel lungo termine, conformemente ad un'applicazione ponderata dell'approccio precauzionale e dell'approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Il piano di gestione multispecie istituito dal presente regolamento richiede che si tenga maggiormente conto delle funzioni e dei ruoli ecologici diversi delle specie contemplate dal piano. Poiché le varie specie interagiscono in larga misura, non è possibile massimizzare in modo sostenibile le catture per tutte le specie contemporaneamente, ed è necessario decidere a quali specie conferire la priorità.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)  Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni e le relazioni più recenti del CIEM per quanto riguarda il rendimento massimo sostenibile per garantire che il presente regolamento sia quanto più aggiornato possibile.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)  Conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis (di seguito "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), le dimensioni naturali e la ripartizione delle età degli stock alieutici a uso commerciale sono indicatori importanti per conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino.
_________________________
1 bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  È opportuno istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati.
(8)  L'obiettivo finale è quello di istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a ricostituire, portare e mantenere le popolazioni delle specie in questione al di sopra di livelli in grado di produrre un rendimento sostenibile per gli stock interessati nonché a minimizzare il più possibile l'impatto su altre specie, quali gli uccelli marini, e sull'ambiente marino in generale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti all'approccio precauzionale.
(9)  Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti a un approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione delle attività di pesca in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è inteso inoltre a eliminare gradualmente i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici, evitando e riducendo le catture accidentali. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il miglioramento della selettività degli attrezzi e delle pratiche di pesca.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.
(11)  L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali. I livelli da raggiungere in termini di mortalità per pesca e di biomassa dovrebbero tenere conto dei pareri scientifici più recenti.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici19.
(12)  Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici19, in modo da permettere di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere il limite superiore di sfruttamento.
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19 Servizi tecnici CIEM, settembre 2014
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 Servizi tecnici CIEM, settembre 2014
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli minimi della biomassa riproduttiva di uno stock corrispondenti alla piena capacità riproduttiva. È opportuno prevedere misure correttive nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di livello minimo della biomassa riproduttiva.
(13)  È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli di biomassa corrispondenti al rendimento massimo sostenibile (BMSY) di uno stock. È opportuno prevedere misure correttive per impedire che le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tale livello.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)   Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio.
(14)   Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando altri indicatori permettono di formulare pareri scientifici che indicano che uno stock è a rischio. I dati scientifici sui livelli della biomassa riproduttiva per le catture accessorie devono essere messi a disposizione rapidamente per poter adottare le misure necessarie.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)   Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.
(16)   Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati previa consultazione dei consigli consultivi interessati.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati per conformarsi all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, onde prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)   Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/200520 del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.
(17)   Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati e previa consultazione dei consigli consultivi interessati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/200520 del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.
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20 Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
20 Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare talune misure tecniche di accompagnamento al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del piano.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(18)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di organismi specializzati degli Stati membri e dell'Unione, con la partecipazione di esperti sia del Parlamento europeo che del Consiglio. È opportuno condurre un dialogo approfondito con i soggetti interessati prima di finalizzare una proposta di misura specifica. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati volti ad estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le misure correttive concernenti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)  Nell'attuazione del piano istituito dal presente regolamento, la priorità dovrebbe essere accordata all'applicazione del principio di regionalizzazione come previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)   A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. Occorre stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.
(19)   A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri e ai consigli consultivi aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. È opportuno stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Per rafforzare gli aspetti di efficacia e innovazione del piano, le raccomandazioni comuni e i successivi atti delegati dovrebbero essere finalizzati a garantire l'inclusione di approcci dal basso e basati sui risultati.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati riguardo a talune misure di conservazione previste dal piano.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  È opportuno prevedere norme che garantiscano la possibilità di fornire sostegno finanziario in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.
___________
1 bis Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)   Per quanto riguarda i tempi, si prevede che per gli stock interessati il rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere raggiunto entro il 2015 ed essere mantenuto a decorrere da tale data.
(25)   Per quanto riguarda i tempi, gli stock interessati dovrebbero raggiungere l'obiettivo entro il 2015, se possibile. Dovrebbe essere consentito conseguire i tassi di sfruttamento in una data successiva solo qualora il loro conseguimento entro il 2015 comprometta seriamente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, tali tassi dovrebbero essere conseguiti al più presto possibile, e in ogni caso entro il 2020. L'obiettivo dovrebbe essere mantenuto a decorrere da tali date.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  In assenza del regime di gestione dello sforzo di pesca è necessario sopprimere le norme specifiche in materia di permesso di pesca speciale e la sostituzione di navi o di motori applicabili al Golfo di Riga. Occorre abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.
soppresso
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  Il piano si applica anche alla passera di mare, alla passera pianuzza, al rombo chiodato e al rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 catturati durante le attività di pesca per gli stock interessati.
2.  Il presente regolamento prevede anche misure concernenti le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 da applicare durante le attività di pesca per gli stock di cui al paragrafo 1.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettere b e c
b)  "reti trappola", grandi reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti, aperte in superficie e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;
b)"reti trappola, cogolli e reti a postazione fissa", reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;
c)  "nasse", piccole trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;
c)  "nasse", trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;
Emendamenti 63, 28 e 56
Proposta di regolamento
Articolo 3
1.   Il piano è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare:
1.   Il piano garantisce il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché della direttiva quadro n. 2008/56/CE sulla strategia marina, in particolare:
a)  conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati;
a)  ricostituire e mantenere gli stock interessati al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;
b)   garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato conformemente all'approccio precauzionale.
b)   garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
2.  Il piano è inteso a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.
2.  Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo le catture accidentali, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione
1.  Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.
2.  Per garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e che evitino il degrado dell'ambiente marino, il piano è coerente con gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e contribuisce al loro raggiungimento, onde conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. In particolare, il piano è inteso a:
a)  garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I di tale direttiva;
b)  contribuire alla realizzazione dei descrittori 1, 4 e 6 di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca a tal fine.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti entro il 2015 e successivamente mantenuti per gli stock interessati nei seguenti intervalli di valori:
1.  L'obiettivo di mortalità per pesca tiene conto dei più recenti pareri scientifici, deve essere raggiunto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020, e deve essere successivamente mantenuto per gli stock interessati. La mortalità per pesca per gli stock interessati è fissata nei seguenti intervalli di valori:
Stock
Obiettivo di mortalità per pesca

Stock
Obiettivo di mortalità per pesca

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
0,23-0,29

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
da 0 a FMSY

Merluzzo bianco del Baltico orientale
0,41-0,51

Merluzzo bianco del Baltico orientale
da 0 a FMSY

Aringa del Baltico centrale
0,23-0,29

Aringa del Baltico centrale
da 0 a FMSY

Aringa del Golfo di Riga
0,32-0,39

Aringa del Golfo di Riga
da 0 a FMSY

Aringa del Mare di Botnia
0,13-0,17

Aringa del Mare di Botnia
da 0 a FMSY

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare

Aringa del Golfo di Botnia
da 0 a FMSY

Aringa del Baltico occidentale
0,25-0,31

Aringa del Baltico occidentale
da 0 a FMSY

Spratto del Baltico
0,26-0,32

Spratto del Baltico
da 0 a FMSY

I valori di FMSY (mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile) provengono dai più recenti pareri scientifici affidabili disponibili e la mortalità per pesca (F) dovrebbe tendere a 0,8 volte FMSY.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Le possibilità di pesca sono fissate in modo tale da garantire che la probabilità che siano superiori ai valori FMSY figuranti nella tabella di cui al paragrafo 1 sia inferiore al 5%.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Il presente regolamento prevede l'arresto temporaneo delle attività di pesca conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 con la concessione di un sostegno finanziario a norma di tale regolamento.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  I valori di riferimento per la conservazione espressi in un livello minimo di biomassa riproduttiva corrispondente alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:
1.  I valori di riferimento per la conservazione corrispondenti alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:
Stock
Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)

Stock
Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
36 400

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
36 400 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Merluzzo bianco del Baltico orientale
88 200

Merluzzo bianco del Baltico orientale
88 200 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Baltico centrale
600 000

Aringa del Baltico centrale
600 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Golfo di Riga
da fissare

Aringa del Golfo di Riga
da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Mare di Botnia
da fissare

Aringa del Mare di Botnia
da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Baltico occidentale
110 000

Aringa del Baltico occidentale
110 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Spratto del Baltico
570 000

Spratto del Baltico
570 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione ai livelli precauzionali. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2.  Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare che gli stock in questione ritornino il prima possibile al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Allorché la biomassa di uno degli stock interessati per un determinato anno scende al di sotto del livello indicato nella tabella in appresso, sono adottate idonee misure per sospendere la pesca mirata per lo stock in questione:
Stock
Livello limite di biomassa (in tonnellate)

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
26 000

Merluzzo bianco del Baltico orientale
63 000

Aringa del Baltico centrale
430 000

Aringa del Golfo di Riga
da fissare

Aringa del Mare di Botnia
da fissare

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare

Aringa del Baltico occidentale
90 000

Spratto del Baltico
410 000

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6
Articolo 6
Articolo 6
Misure in caso di minaccia per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio
Misure tecniche di conservazione per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio
1.  Quando i pareri scientifici indicano che la conservazione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico sono a rischio, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione dello stock minacciato e in merito alle seguenti circostanze:
1.   Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive per garantire che la gestione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico sia conforme all'approccio precauzionale, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione per le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio e in merito alle seguenti misure tecniche:
a)  adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;
a)  adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;
b)  misure tecniche, tra cui:
(1)   caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;
b)   caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;
(2)   utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione, profondità di utilizzo dell'attrezzo;
c)   utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione e profondità di utilizzo dell'attrezzo;
(3)   divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;
d)   divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;
(4)   divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;
e)   divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;
(5)   taglie minime di riferimento per la conservazione.
f)   taglie minime di riferimento per la conservazione;
g)  altre caratteristiche correlate alla selettività.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e devono basarsi su pareri scientifici.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché ad assicurare la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, e si basano sui migliori pareri scientifici disponibili.
3.  Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.
3.  Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.
3 bis.  Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta il Parlamento europeo e i consigli consultivi interessati.
3 ter.  La Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, analizza l'impatto degli atti delegati di cui al paragrafo 1 un anno dopo la loro adozione e, successivamente, ogni anno. Se da tale analisi emerge che un atto delegato non è idoneo a far fronte alla situazione in esame, gli Stati membri interessati possono presentare una raccomandazione comune in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica agli stock interessati e alla passera di mare nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola e nasse.
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e, in particolare, la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, e in particolare la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione, come pure la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, nonché a garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a
a)  le indicazioni delle specie bersaglio e dell'apertura di maglia stabiliti negli allegati II e III di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2187/2005;
a)  le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 2187/2005 e di cui agli articoli 3 e 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento;
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera f
f)  il divieto di pesca con attrezzi da traino per il Golfo di Riga, di cui all'articolo 22.
soppresso
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Inoltre, la Commissione si impegna a tenere conto dei più recenti studi scientifici, compresi quelli del CIEM, prima di adottare misure tecniche.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.  Durante la stagione riproduttiva del merluzzo bianco, è vietata la pesca pelagica con attrezzatura statica a maglie di dimensioni inferiori a 110 mm, o 120 mm per il materiale di pesca a strascico.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Capo VI bis (nuovo)
CAPO VI bis
MISURE SPECIFICHE
Articolo 9 bis
Misure specifiche
1.  È proibita ogni attività di pesca dal 1° maggio al 31 ottobre nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
a)  zona 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
b)  zona 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
–  54° 48′ N, 19° 20′ E
–  54° 45′ N, 19° 19′ E
–  54° 45′ N, 18° 55′ E
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
c)  zona 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ E
–  56° 13′ N, 19° 31′ E
–  55° 59′ N, 19° 13′ E
–  56° 03′ N, 19° 06′ E
–  56° 00′ N, 18° 51′ E
–  55° 47′ N, 18° 57′ E
–  55° 30′ N, 18° 34′ E
–  56° 13′ N, 18° 27′ E.
2.  Tutti i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2187/2005 devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente articolo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in particolare per la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 10
Articolo 10
Articolo 10
Cooperazione regionale
Cooperazione regionale
1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui al presente capo.
1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento.
2.   Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, entro i seguenti termini:
2.   Gli Stati membri interessati possono, previa consultazione dei consigli consultivi regionali, presentare le raccomandazioni comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 4, per la prima volta al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano a norma dell'articolo 14, e comunque non oltre il 1° settembre per le misure che riguardano gli Stati membri. Gli Stati membri possono presentare dette raccomandazioni anche in caso di eventuali cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock contemplato dal piano, qualora le misure raccomandate siano ritenute necessarie o siano giustificate da pareri scientifici.
a)  per le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per un dato anno civile, entro il 1º settembre dell'anno precedente;
b)  per le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1, per la prima volta al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 14.
2 bis.  Anche i consigli consultivi interessati possono presentare raccomandazioni entro i termini di cui al paragrafo 2.
2 ter.  Eventuali scostamenti, da parte della Commissione, dalle raccomandazioni comuni sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e possono essere sottoposti a controllo.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12
Articolo 12
Articolo 12
Notifica preventiva
Notifica preventiva
1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica
1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica:
ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco
a)   per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 chilogrammi di merluzzo bianco;
o due tonnellate di stock pelagici.
b)  per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca dell'aringa e/o dello spratto, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno due tonnellate di stock pelagici.
2.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'anticipo del termine di notifica di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.
2.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono autorizzare, caso per caso, un ingresso in porto anticipato purché sussistano le condizioni necessarie per attuare le opportune misure di controllo.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b
b)  5 tonnellate di stock pelagici.
b)  2 tonnellate di stock pelagici.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 14
Articolo 14
Articolo 14
Valutazione del piano
Valutazione del piano
La Commissione garantisce una valutazione dell'impatto del presente piano per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per tener conto di modifiche dei pareri scientifici, sei anni dopo l'entrata in vigore del piano e, successivamente, ogni sei anni. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'impatto del presente piano pluriennale per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nella ricostituzione e nel mantenimento degli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e può, ove opportuno e tenendo conto dei più recenti pareri scientifici, proporre adeguamenti del piano pluriennale o apportare modifiche agli atti delegati.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Capo IX bis (nuovo)
CAPO IX bis
SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Articolo 14 bis
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento è considerato un piano pluriennale ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.   La delega di potere di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 16
Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 2187/2005 sono soppressi.
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:
1.  all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;
2.  all'allegato IV, nella colonna denominata "Taglia minima", le parole "38 cm" relativamente alla taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco sono sostituite dalle parole "35 cm".

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0128/2015).

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