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Procedura : 2015/0807(CNS)
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Ciclo del documento : A8-0287/2015

Testi presentati :

A8-0287/2015

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PV 14/10/2015 - 15.1
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Testi approvati :

P8_TA(2015)0352

Testi approvati
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Mercoledì 14 ottobre 2015 - Bruxelles
Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fine della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (10506/2015),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0193/2015),

–  vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'Agenda europea in materia di sicurezza(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0287/2015),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0269.

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