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Procedura : 2015/2035(INL)
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Ciclo del documento : A8-0286/2015

Testi presentati :

A8-0286/2015

Discussioni :

PV 27/10/2015 - 16
CRE 27/10/2015 - 16

Votazioni :

PV 11/11/2015 - 16.3
CRE 11/11/2015 - 16.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2015)0395

Testi approvati
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Mercoledì 11 novembre 2015 - Bruxelles
Riforma della legge elettorale dell'Unione europea
P8_TA(2015)0395A8-0286/2015
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (2015/2035(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("l'Atto elettorale"), allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 quale modificata(1), in particolare l'articolo 14,

–  visti i trattati, in particolare gli articoli 9, 10, 14 e 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 22, 223, paragrafo 1, e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 2 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea,

–  visto il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale per il Parlamento europeo, in particolare la sua risoluzione del 15 luglio 1998, sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo(2), la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014(3), e la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014(4),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014(5),

–  vista la raccomandazione della Commissione 2013/142/UE del 12 marzo 2013 dal titolo "Rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo"(6),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2015 dal titolo "Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2014" (COM(2015)0206),

–  vista la valutazione del valore aggiunto europeo della riforma della legge elettorale dell'Unione europea(7),

–  visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(8),

–  vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini(9),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee(10), in particolare gli articoli 13, 21 e 31,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in particolare gli articoli 11, 23 e 39,

–  visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0286/2015),

A.  considerando che l'articolo 223 TFUE conferisce al Parlamento europeo il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale, con l'obiettivo di elaborare una procedura uniforme che si applichi in tutta l'Unione ovvero una procedura basata su principi comuni a tutti gli Stati membri, e di darvi la sua approvazione;

B.  considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare ad accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee e la legittimazione democratica del processo decisionale dell'Unione, nonché a rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione, conferire maggiore legittimità all'attività del Parlamento europeo, rafforzare i principi di uguaglianza elettorale e pari opportunità, potenziare l'efficacia del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee e avvicinare i membri del Parlamento europeo ai loro elettori, in particolare a quelli più giovani;

C.  considerando che la riforma della procedura elettorale deve rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità e non dovrebbe puntare a imporre un'uniformità fine a se stessa;

D.  considerando che la possibilità di mettere a punto una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;

E.  considerando che il costante calo dell'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee, in particolare tra gli elettori più giovani, e lo scarso interesse degli elettori per le questioni europee costituiscono una minaccia per il futuro dell'Europa, e che sono perciò necessarie proposte che contribuiscano a rilanciare la democrazia europea;

F.  considerando che una vera armonizzazione della procedura per le elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri potrebbe promuovere meglio il diritto di tutti i cittadini dell'Unione a partecipare su base paritaria alla vita democratica dell'Unione, rafforzando nel contempo la dimensione politica dell'integrazione europea;

G.  considerando che le competenze del Parlamento europeo sono andate gradualmente aumentando dopo le prime elezioni dirette nel 1979, e che il Parlamento europeo si trova ora su un piede di parità con il Consiglio in quanto co-legislatore in gran parte dei settori di attività dell'Unione, soprattutto in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

H.  considerando che il trattato di Lisbona ha modificato il mandato dei deputati al Parlamento europeo, rendendoli rappresentanti diretti dei cittadini dell'Unione(11) anziché "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità"(12);

I.  considerando che l'unica riforma dell'Atto elettorale è avvenuta nel 2002 a seguito dell'adozione della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio(13), che richiede agli Stati membri di svolgere le elezioni a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale e che ha abolito il doppio mandato dei deputati al Parlamento europeo; che, inoltre, agli Stati membri è stato esplicitamente riconosciuto il diritto di costituire circoscrizioni su base nazionale e di introdurre una soglia a livello nazionale non superiore al 5% dei suffragi espressi;

J.  considerando che non è stato ancora raggiunto un accordo globale su una procedura elettorale veramente uniforme, pur essendo gradualmente intervenuta una certa convergenza dei sistemi elettorali, tra l'altro a seguito dell'adozione di disposizioni di diritto derivato, come la direttiva 93/109/CE del Consiglio;

K.  considerando che il concetto di cittadinanza dell'Unione, formalmente introdotto nell'ordine costituzionale dal trattato di Maastricht nel 1993, include il diritto dei cittadini dell'Unione di partecipare alle elezioni europee e alle elezioni comunali nel loro Stato membro e nello Stato di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato(14); che tale diritto è stato rafforzato dalla Carta, cui il trattato di Lisbona ha conferito valore giuridico vincolante;

L.  considerando che, nonostante tali riforme, le elezioni europee sono ancora in gran parte disciplinate da normative nazionali, che le campagne elettorali rimangono a livello nazionale e che i partiti politici europei non possono espletare sufficientemente il loro mandato costituzionale e contribuire "a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione", come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE;

M.  considerando che i partiti politici europei sono nella migliore posizione per "contribuire a formare una coscienza politica europea" e dovrebbero quindi svolgere un ruolo maggiore nelle campagne per le elezioni al Parlamento, in modo da migliorare la propria visibilità ed evidenziare il legame tra il voto per un determinato partito nazionale e l'impatto di tale voto sulle dimensioni di un dato gruppo politico europeo in seno al Parlamento europeo;

N.  considerando che la procedura per la designazione dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un partito all'altro, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e gli standard democratici, mentre per instaurare fiducia nel sistema politico è essenziale disporre di procedure aperte, trasparenti e democratiche per la selezione dei candidati;

O.   considerando che i termini per finalizzare le liste elettorali in vista delle elezioni europee variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e attualmente sono compresi tra 17 e 83 giorni, il che mette candidati ed elettori dell'Unione in posizione di disparità quanto al tempo di cui dispongono per condurre la propria campagna elettorale o riflettere sulla propria scelta di voto;

P.  considerando che i termini per completare gli elenchi degli elettori chiamati alle urne per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e possono rendere difficile, se non impossibile, lo scambio tra Stati membri di informazioni sui votanti, che è finalizzato a impedire il doppio voto;

Q.  considerando che la creazione di una circoscrizione elettorale comune, in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione, rafforzerebbe grandemente la democrazia europea e legittimerebbe ulteriormente l'elezione del presidente della Commissione;

R.  considerando che le attuali norme elettorali europee consentono per le elezioni europee la fissazione di una soglia non obbligatoria pari al massimo al 5% dei suffragi espressi e che 15 Stati membri si sono avvalsi di tale opportunità e hanno introdotto una soglia compresa tra il 3% e il 5%; che negli Stati membri più piccoli e negli Stati membri che hanno suddiviso il loro territorio elettorale in circoscrizioni, la soglia de facto è situata comunque al di sopra del 3%, anche se non esistono soglie legali; che l'introduzione di soglie obbligatorie è riconosciuta dalla tradizione costituzionale come un mezzo legittimo per garantire che i parlamenti siano in grado di funzionare;

S.   considerando che, sebbene l'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale vieti esplicitamente la pubblicazione prematura dei risultati delle elezioni, in passato tali risultati sono stati resi noti; che l'armonizzazione dell'orario di chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri contribuirebbe sensibilmente a imprimere alle elezioni europee un carattere comune europeo e ridurrebbe la possibilità che il loro esito sia influenzato dalla comunicazione dei risultati delle elezioni in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri;

T.  considerando che le prime proiezioni ufficiali dei risultati elettorali dovrebbero essere annunciate simultaneamente in tutti gli Stati membri l'ultimo giorno del periodo elettorale alle ore 21:00 CET;

U.  considerando che l'istituzione di una giornata elettorale comune europea sarebbe più rispondente alla partecipazione comune dei cittadini in tutta l'Unione, rafforzerebbe la democrazia partecipativa e contribuirebbe a creare un processo elettorale paneuropeo più coerente;

V.  considerando che il trattato di Lisbona ha stabilito un nuovo ordine costituzionale conferendo al Parlamento europeo il diritto di eleggere il presidente della Commissione europea(15), anziché prevedere che esso esprima semplicemente la sua approvazione; che le elezioni europee del 2014 hanno stabilito un importante precedente al riguardo e dimostrato che la designazione degli "Spitzenkandidaten", ossia i candidati capilista, ha accresciuto l'interesse dei cittadini per le elezioni europee;

W.  considerando che la designazione di capilista candidati alla carica di presidente della Commissione europea instaura un collegamento fra i suffragi espressi a livello nazionale e il contesto europeo e consente ai cittadini dell'Unione di scegliere in modo informato tra programmi politici alternativi; che la designazione dei capilista attraverso procedure aperte e trasparenti accresce la legittimità democratica e rafforza l'assunzione di responsabilità;

X.  considerando che la procedura per la designazione e la scelta dei candidati a tale posizione è una forte espressione di democrazia a livello europeo e che essa dovrebbe essere altresì parte integrante della campagna elettorale;

Y.  considerando che il termine per la designazione dei candidati da parte dei partiti politici europei dovrebbe essere codificato nell'Atto elettorale e che i capilista in lizza per la carica di presidente della Commissione dovrebbero essere candidati alle elezioni per il Parlamento europeo;

Z.  considerando che non tutti gli Stati membri consentono ai propri cittadini di votare dall'estero e che, fra quelli che lo permettono, le condizioni che determinano la perdita del diritto di voto variano sensibilmente; che concedere a tutti i cittadini dell'Unione residenti al di fuori dell'Unione il diritto di partecipare alle elezioni contribuirebbe all'uguaglianza elettorale; che è tuttavia necessario un migliore coordinamento fra i sistemi amministrativi degli Stati membri onde evitare che gli elettori esprimano un doppio voto in due diversi Stati membri;

AA.  considerando che almeno 13 Stati membri non dispongono di norme interne adeguate volte a evitare il doppio voto nel caso degli elettori che sono cittadini di due Stati membri dell'Unione, il che rappresenta una violazione dell'articolo 9 dell'Atto elettorale;

AB.  considerando che è opportuno istituire a livello unionale un'autorità elettorale che funga da rete che riunisce le singole autorità di contatto degli Stati membri, poiché ciò faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle norme che disciplinano le elezioni europee, semplificherebbe il processo e rafforzerebbe il carattere europeo di tali consultazioni; che la Commissione è pertanto invitata a esplorare le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di una siffatta autorità a livello unionale;

AC.  considerando che le diverse tradizioni costituzionali ed elettorali degli Stati membri fanno sì che l'età minima per l'elettorato passivo vari nei 28 Stati membri tra i 18 e i 25 anni e che l'età minima per l'elettorato attivo sia compresa tra i 16 e i 18 anni; che l'armonizzazione dell'età minima per l'elettorato attivo e passivo sarebbe altamente auspicabile al fine di garantire un'effettiva uguaglianza elettorale tra i cittadini dell'Unione e consentirebbe di evitare discriminazioni relativamente all'aspetto più fondamentale della cittadinanza: il diritto di partecipare al processo democratico;

AD.  considerando che la costituzione ufficiale di partiti politici a livello di Unione e il consolidamento degli stessi contribuiscono alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà dei cittadini dell'Unione, e che ciò ha altresì agevolato la graduale convergenza dei sistemi elettorali;

AE.  considerando che il voto per corrispondenza, elettronico e via internet potrebbe rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori, purché siano garantiti i massimi standard di protezione dei dati;

AF.  considerando che in gran parte degli Stati membri i membri dell'esecutivo possono candidarsi alle elezioni al parlamento nazionale senza dover interrompere la propria attività istituzionale;

AG.  considerando che, nonostante i continui progressi compiuti dal 1979 in termini di equilibrio fra donne e uomini nella distribuzione dei seggi, permangono notevoli diversità a tale riguardo fra gli Stati membri, dato che in dieci di essi il genere meno rappresentato non raggiunge, in termini percentuali, il 33%; che l'attuale composizione del Parlamento europeo, costituito solo per il 36,62% da donne, non è all'altezza dei valori e degli obiettivi di uguaglianza di genere promossi dalla Carta;

AH.  considerando che è necessario conseguire l'uguaglianza di genere, che costituisce uno dei valori fondanti dell'Unione, ma che soltanto pochissimi Stati membri hanno integrato tale principio nelle rispettive leggi elettorali nazionali; che le quote di genere nel processo decisionale politico e le liste chiuse si sono rivelate estremamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;

AI.  considerando che il principio della proporzionalità digressiva, sancito nel TUE, ha contribuito notevolmente al comune senso di titolarità del progetto europeo a livello di tutti gli Stati membri;

1.  decide di riformare la propria procedura elettorale in tempo utile prima delle elezioni del 2019, allo scopo di accrescere la dimensione democratica e transnazionale delle elezioni europee e la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione, rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione e di uguaglianza elettorale, promuovere il principio della democrazia rappresentativa e la rappresentanza diretta dei cittadini dell'Unione al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 10 TFUE, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione, conferire maggiore legittimità ed efficienza all'attività del Parlamento europeo, potenziare l'efficienza del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee, favorire la titolarità comune tra i cittadini di tutti gli Stati membri, rendere più equilibrata la composizione del Parlamento europeo e assicurare il maggior grado possibile di uguaglianza elettorale e partecipazione ai cittadini dell'Unione;

2.  propone che la visibilità dei partiti politici europei sia rafforzata apponendo i rispettivi nomi e loghi sulle schede elettorali e raccomanda che essi compaiano anche nelle trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale, sui manifesti e sull'altro materiale utilizzato nel corso delle campagne elettorali europee, in particolare nei documenti programmatici dei partiti nazionali, poiché tali misure renderebbero le elezioni europee più trasparenti e migliorerebbero il carattere democratico del loro svolgimento, visto che i cittadini saranno in grado di collegare chiaramente il loro voto all'impatto che esso esercita sull'influenza politica dei partiti politici europei e sulla loro capacità di formare gruppi politici all'interno del Parlamento europeo;

3.  ritiene nel contempo, alla luce dell'impegno dell'Unione per quanto attiene alla sussidiarietà, che i partiti politici regionali che partecipano alle elezioni europee dovrebbero seguire la stessa prassi e che le autorità regionali dovrebbero essere incoraggiate a utilizzare in tale contesto le lingue regionali ufficialmente riconosciute;

4.  incoraggia gli Stati membri a facilitare la partecipazione dei partiti politici europei nonché dei loro candidati di punta alle campagne elettorali, in particolare in televisione e negli altri mezzi di comunicazione;

5.  decide di fissare un termine minimo comune di dodici settimane prima della tornata elettorale per la costituzione delle liste, al fine di rafforzare l'uguaglianza elettorale concedendo a candidati ed elettori di tutta l'Unione il medesimo tempo per prepararsi e riflettere prima del voto; incoraggia gli Stati membri a riflettere su modalità atte ad assicurare una maggiore convergenza tra le norme che disciplinano le campagne elettorali relative alle elezioni europee;

6.  ritiene essenziale che i partiti politici, a tutti i livelli, adottino procedure democratiche e trasparenti per la selezione dei candidati; raccomanda che i partiti nazionali procedano a consultazioni democratiche per scegliere i loro candidati alle elezioni europee;

7.  suggerisce di introdurre una soglia obbligatoria, compresa tra il 3% e il 5%, per l'attribuzione dei seggi negli Stati membri a circoscrizione unica e nelle circoscrizioni in cui è utilizzato il sistema di lista e che comprendono più di 26 seggi; ritiene che questa misura sia importante per salvaguardare il funzionamento del Parlamento europeo, dal momento che essa eviterà un'ulteriore frammentazione;

8.  propone che, ferma restando la facoltà degli Stati membri di stabilire la/le giornata/giornate della consultazione elettorale all'interno del periodo elettorale, le elezioni si concludano in tutti gli Stati membri alle 21:00 CET della domenica delle elezioni europee, in quanto ciò garantirebbe la corretta applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale, riducendo quindi la possibilità che l'esito delle elezioni sia influenzato dalla divulgazione dei risultati elettorali in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri; è favorevole a che sia mantenuto in tutti gli Stati membri il divieto di rendere noti anticipatamente i risultati elettorali;

9.  decide di fissare un termine comune per la designazione dei capilista da parte dei partiti politici europei, corrispondente a 12 settimane prima delle elezioni europee, in modo da consentire la presentazione dei rispettivi programmi elettorali, l'organizzazione di dibattiti politici tra i candidati e il lancio di campagne elettorali a livello dell'Unione; ritiene che il processo di designazione dei capilista costituisca un importante aspetto delle campagne elettorali a causa del legame implicito tra i risultati delle elezioni europee e la scelta del presidente della Commissione quale sancita nel trattato di Lisbona;

10.  decide di fissare un termine comune di otto settimane per il completamento degli elenchi degli elettori e di sei settimane per lo scambio, con l'autorità nazionale unica responsabile di tali elenchi, delle informazioni concernenti sia i cittadini dell'Unione in possesso di doppia cittadinanza che i cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro;

11.  suggerisce di rafforzare l'integrità delle elezioni limitando la spesa per le campagne a un importo ragionevole che consenta una presentazione adeguata dei partiti politici, dei candidati e dei rispettivi programmi elettorali;

12.  propone che a tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli che vivono o lavorano in un paese terzo, sia riconosciuto il diritto di esprimere il loro voto alle elezioni per il Parlamento europeo; ritiene che ciò conferirebbe finalmente a tutti i cittadini dell'Unione gli stessi diritti, alle stesse condizioni, per quanto riguarda il voto alle elezioni europee, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla cittadinanza;

13.  invita tuttavia gli Stati membri a coordinare meglio i rispettivi sistemi amministrativi onde evitare che gli elettori votino due volte in due Stati membri diversi;

14.  incoraggia gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e facilitare loro il voto, in particolare nel caso delle persone a mobilità ridotta e di coloro che vivono o lavorano in uno Stato membro del quale non sono cittadini o in un paese terzo, a condizione che siano adottate le misure necessarie per evitare eventuali frodi nell'utilizzo di tali modalità di voto;

15.  raccomanda agli Stati membri, come futuro passo, di esaminare modalità per armonizzare a 16 anni l'età minima degli elettori, al fine di favorire ulteriormente l'uguaglianza elettorale fra i cittadini dell'Unione;

16.  chiede una revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, onde adeguare le norme riguardanti i commissari che si candidano alle elezioni al Parlamento europeo, al fine di non ostacolare l'efficienza istituzionale della Commissione in periodo elettorale ed evitare nel contempo l'uso improprio di risorse istituzionali;

17.  decide che al Parlamento europeo debba essere conferito il diritto di precisare il periodo elettorale per le proprie elezioni previa consultazione del Consiglio;

18.  incoraggia gli Stati membri ad adottare quadri giuridici adeguati che garantiscano gli standard più elevati in materia di informazione, equità e obiettività della copertura mediatica nel corso delle campagne elettorali, in particolare per quanto riguarda le emittenti del servizio pubblico; ritiene che ciò sia essenziale per consentire ai cittadini dell'Unione di compiere una scelta informata in merito ai programmi politici in competizione; riconosce l'importanza degli strumenti di autoregolamentazione, come i codici di condotta, per il conseguimento di tale obiettivo;

19.  chiede che le norme destinate a garantire una concorrenza libera e senza ostacoli tra i partiti politici siano rese più rigorose e che, in particolare, siano rafforzati il pluralismo dei media e la neutralità di tutti i livelli della pubblica amministrazione per quanto riguarda il processo elettorale;

20.  sottolinea l'importanza di una maggiore presenza femminile nei processi decisionali politici e di una migliore rappresentanza delle donne alle elezioni europee; invita dunque gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione ad adottare ogni misura necessaria per promuovere il principio della parità di genere nell'intero processo elettorale; sottolinea a questo proposito l'importanza di liste elettorali equilibrate sotto il profilo del genere;

21.  incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per promuovere un'adeguata rappresentanza delle minoranze etniche, linguistiche e di altro tipo in occasione delle elezioni europee;

22.  ritiene sia auspicabile istituire un'autorità elettorale europea che potrebbe essere incaricata di centralizzare le informazioni sulle elezioni del Parlamento europeo, di monitorare il loro svolgimento e di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;

23.  decide che la carica di deputato al Parlamento europeo dovrebbe essere incompatibile anche con quella di membro di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale dotata di competenze legislative;

24.  ricorda che, nonostante le raccomandazioni della Commissione, gli Stati membri hanno più volte fallito nel tentativo di trovare un accordo su una data elettorale comune; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per giungere a un'intesa sulla questione;

25.  sottopone al Consiglio l'allegata proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(16);

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
(2) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0462.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0323.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0082.
(6) GU L 79 del 21.3.2013, pag. 29.
(7) PE 558.775 (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf)
(8) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(9) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
(10) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(11) Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2, TUE.
(12) Articolo 189, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
(13) Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
(14) Articolo 20, paragrafo 2, TFUE.
(15) Articolo 17, paragrafo 7, TUE.
(16) Gli emendamenti figuranti nella proposta allegata si basano su una consolidazione effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Esso differisce dalla versione consolidata elaborata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (CONSLEG. 1976X1008 del 23.9.2002) per quanto attiene a due aspetti: incorpora un trattino all'articolo 7, paragrafo 1 "– membro del Comitato delle regioni" proveniente dall'articolo 5 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997) ed è rinumerato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio.


ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando che è opportuno dare attuazione alle disposizioni del trattato relative alla procedura elettorale,

HA ADOTTATO le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 1

L'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom(1) è così modificato:

1)  l’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.";

2)  è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Il Consiglio decide all'unanimità in merito alla creazione di una circoscrizione elettorale comune in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione.";

3)  l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Per le circoscrizioni, e per gli Stati membri a circoscrizione unica, in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che comprendono più di 26 seggi, gli Stati membri fissano una soglia per l'attribuzione dei seggi che non deve essere inferiore al 3% né superiore al 5% dei suffragi espressi nella circoscrizione o nello Stato membro a circoscrizione unica di cui trattasi.";

4)  sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 3 bis

Per la costituzione delle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo ciascuno Stato membro stabilisce un termine di almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 3 ter

Il termine per la costituzione e il completamento degli elenchi dei cittadini ammessi all'esercizio del diritto di voto è di otto settimane prima del primo giorno delle elezioni.

Articolo 3 quater

I partiti politici che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche e la trasparenza nella selezione dei propri candidati a dette elezioni.

Articolo 3 quinquies

La lista dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantisce la parità di genere.

Articolo 3 sexies

Sulle schede elettorali utilizzate per l'elezione del Parlamento europeo i nomi e i simboli dei partiti nazionali e i nomi e i simboli dei partiti politici europei hanno la stessa visibilità.

Gli Stati membri incoraggiano e facilitano l'indicazione di tali affiliazioni nelle trasmissioni radiotelevisive della campagna elettorale e nel materiale in essa utilizzato. Tale materiale include un riferimento al documento programmatico del partito politico europeo cui il partito nazionale sia eventualmente affiliato.

Le disposizioni relative all'invio di materiale elettorale agli elettori in occasione delle elezioni al Parlamento europeo sono uguali a quelle che si applicano per le elezioni nazionali, regionali e locali nello Stato membro interessato.

Articolo 3 septies

I partiti politici europei designano i propri candidati alla carica di presidente della Commissione almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.";

5)  sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono introdurre il voto elettronico e via internet per le elezioni al Parlamento europeo e, in tal caso, adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità del risultato, la segretezza del voto e la protezione dei dati.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri possono offrire ai cittadini la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza alle elezioni del Parlamento europeo.";

6)  all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

7)  l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1.  I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. Essi rappresentano tutti i cittadini dell'Unione.

2.  I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.";

8)  l'articolo 7 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

–  membro del governo di uno Stato membro;

–  membro di un parlamento nazionale o regionale o di un'assemblea dotata di poteri legislativi;

–  membro della Commissione;

–  giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea;

–  membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

–  membro della Corte dei conti;

–  mediatore europeo;

–  membro del Comitato economico e sociale;

–  membro del Comitato delle regioni,

–  membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi dell'Unione o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

–  membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti

–  funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.";

b)  il paragrafo 2 è soppresso:

c)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.";

9)  sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 9 bis

Tutti i cittadini dell'Unione, compresi quelli che risiedono o lavorano in un paese terzo, hanno il diritto di votare alle elezioni al Parlamento europeo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'esercizio di tale diritto.

Articolo 9 ter

Ogni Stato membro designa l'autorità di contatto responsabile dello scambio dei dati concernenti gli elettori con le sue omologhe negli altri Stati membri. Detta autorità trasmette alle sue omologhe, almeno sei settimane prima del primo giorno delle elezioni e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica uniformi e sicuri, i dati relativi ai cittadini dell'Unione che hanno la cittadinanza di più di uno Stato membro e ai cittadini dell'Unione che non sono cittadini dello Stato membro in cui risiedono.

Le informazioni trasmesse includono almeno cognome e nome, età e comune di residenza del cittadino in questione, e la data del suo arrivo nello Stato membro interessato.";

10)  gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 10

1.  Le elezioni del Parlamento europeo hanno luogo alla data o alle date e alle ore fissate da ciascuno Stato membro. Tale data o tali date devono cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. Le elezioni si concludono in tutti gli Stati membri alle 21.00 CET di detta domenica.

2.  Gli Stati membri rendono noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi. Le prime proiezioni ufficiali dei risultati sono comunicate simultaneamente in tutti gli Stati membri alla fine del periodo elettorale di cui al paragrafo 1. Prima di tale momento è vietata la pubblicazione di proiezioni basate su sondaggi effettuati tra gli elettori.

3.  Il conteggio dei voti per corrispondenza inizia in tutti gli Stati membri dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo elettorale di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1.  Il periodo elettorale è precisato dal Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, con almeno un anno di anticipo rispetto alla fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

2.  Fatto salvo l'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.".

11)  gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 14

Le misure di applicazione del presente atto sono proposte dal Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono, e adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione e approvazione da parte del Parlamento europeo.

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In virtù dei trattati di adesione fanno altresì fede le versioni del presente atto nelle lingue bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese.";

12)  gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 2

1.  Le modifiche di cui all'articolo 1 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.

2.  Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto at Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

(1) Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1)

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