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Procedura : 2015/2010(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0349/2015

Testi presentati :

A8-0349/2015

Discussioni :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Votazioni :

PV 16/12/2015 - 11.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2015)0457

Testi approvati
PDF 309kWORD 157k
Mercoledì 16 dicembre 2015 - Strasburgo
Portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche dell'Unione in materia di fiscalità delle imprese
P8_TA(2015)0457A8-0349/2015
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (2015/2010(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il progetto di relazione della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2066(INI)) (la commissione speciale TAXE 1)

–  visto la relazione finale sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)/G20 pubblicato il 5 ottobre 2015,

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0349/2015),

Punti principali dello scandalo LuxLeaks

A.  considerando che nel novembre 2014 un consorzio di giornalisti, il consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), attivo nell'ambito dei ruling fiscali e delle altre pratiche dannose in Lussemburgo (LuxLeaks), ha rivelato che quasi 340 società multinazionali hanno conseguito intese segrete con il Lussemburgo che hanno consentito a molte di loro di abbattere il rispettivo carico tributario globale al minimo, a scapito dell'interesse pubblico dell'Unione, creando nel contempo una scarsa o nessuna attività economica in Lussemburgo;

B.  considerando che secondo le rivelazioni alcuni consulenti fiscali hanno aiutato deliberatamente e in modo mirato le società multinazionali a ottenere almeno 548 ruling fiscali in Lussemburgo tra il 2002 e il 2010; che tali intese segrete contengono strutture finanziarie complesse concepite per realizzare riduzioni d'imposta considerevoli;

C.  considerando che in seguito a tali ruling fiscali numerose società hanno beneficiato di aliquote d'imposta effettive inferiori all'1% sugli utili che hanno trasferito in Lussemburgo; che, pur beneficiando dei vari beni e servizi pubblici del luogo in cui operano, alcune multinazionali non pagano la loro equa quota di imposte; che aliquote d'imposta effettive quasi nulle per gli utili generati da alcune società multinazionali possono ledere l'Unione e altre economie;

D.  considerando che in numerosi casi le società figlie lussemburghesi hanno una presenza esigua e una scarsa attività economica in Lussemburgo, pur gestendo un volume d'affari di centinaia di milioni di euro, e che presso alcuni indirizzi sono presenti oltre 1 600 società;

E.  considerando che le inchieste svolte nell'ambito della commissione speciale TAXE 1 hanno rivelato che la pratica dei ruling fiscali non ha luogo esclusivamente in Lussemburgo, ma è una pratica comune nell'Unione; che la pratica dei ruling fiscali può essere usata legittimamente per fornire la necessaria certezza giuridica alle imprese e ridurre il rischio finanziario per le aziende oneste, pur essendo tuttavia suscettibile di potenziali abusi ed elusione fiscale e potrebbe, nel fornire certezza giuridica solo a soggetti selezionati, creare un certo grado di disuguaglianza tra le società alle quali sono stati accordati i ruling e le società che non utilizzano tali ruling;

F.  considerando che è stato tenuto conto della relazione dell'OCSE pubblicata il 12 febbraio 2013 e intitolata "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (Affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili), nella quale sono stati proposti nuovi standard internazionali per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS);

G.  considerando che è stato altresì tenuto conto del comunicato rilasciato dopo la riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 svoltasi il 5 ottobre 2015;

H.  considerando che, con qualche lodevole eccezione, i leader politici nazionali non sono stati finora abbastanza pronti nell'affrontare il problema dell'elusione fiscale per quanto riguarda la tassazione delle società;

I.  considerando che l'Unione europea ha compiuto passi importanti verso l'integrazione economica, come l'Unione economica e monetaria nonché l'Unione bancaria, e che un coordinamento delle politiche fiscali a livello di Unione, entro i limiti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è un fattore indispensabile del processo d'integrazione;

Tassazione delle società e pianificazione fiscale aggressiva

J.  considerando che per i 28 Stati membri dell'Unione il gettito dell'imposta sul reddito delle società è ammontato in media al 2,6% del PIL nel 2012(1);

K.  considerando che, in un contesto caratterizzato da carenza di investimenti e di crescita, è importante trattenere o attrarre le società nell'Unione e che, pertanto, è fondamentale per l'Unione promuovere la sua capacità di attrazione nei confronti delle imprese locali ed estere;

L.  considerando che ogni pianificazione fiscale dovrebbe essere effettuata entro i limiti di legge e dei trattati applicabili;

M.  considerando che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nel trarre vantaggio dagli aspetti tecnici di un sistema fiscale, dalle asimmetrie fra due o più sistemi fiscali o dalle lacune legali al fine di ridurre il debito d'imposta;

N.  considerando che gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva comportano spesso l'utilizzo di un insieme di asimmetrie fiscali internazionali, norme fiscali nazionali specifiche molto favorevoli e paradisi fiscali;

O.  considerando che, a differenza della pianificazione fiscale aggressiva, la frode fiscale e l'evasione fiscale costituiscono oltretutto un'attività illegale per evadere i debiti d'imposta;

P.  considerando che la risposta più adeguata alla pianificazione fiscale aggressiva sembra essere rappresentata da una buona legislazione, da una sua corretta attuazione e dal coordinamento internazionale riguardo ai risultati desiderati;

Q.  considerando che la perdita complessiva di gettito per lo Stato dovuta all'elusione delle imposte societarie viene generalmente compensata con un innalzamento del livello generale di tassazione, con un taglio dei servizi pubblici o con un maggiore indebitamento nazionale, danneggiando in questo modo gli altri contribuenti e l'economia in generale;

R.  considerando che secondo uno studio(2) le perdite di gettito dovute all'elusione fiscale relativa alla tassazione delle società potrebbero ammontare a circa 50-70 miliardi di euro all'anno per l'Unione, cifra che rappresenta la somma perduta con il trasferimento degli utili, e che in base alle stime dello stesso studio, per l'Unione le perdite di gettito dovute all'elusione fiscale della tassazione delle società potrebbero in realtà ammontare a circa 160-190 miliardi di euro, se si tiene conto delle intese fiscali particolari, delle inefficienze nella riscossione e di altre attività analoghe;

S.  considerando che nello stesso studio l'efficienza dell'imposta sul reddito delle società è stimata al 75%, anche se lo studio conferma che ciò non rappresenta gli importi che potrebbero essere recuperati secondo le autorità tributarie, in quanto una determinata percentuale di tali importi sarebbe eccessivamente dispendiosa o tecnicamente difficile da recuperare; che, secondo lo studio, se nell'Unione fosse disponibile e attuabile una soluzione completa al problema dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS), l'impatto positivo stimato sui gettiti fiscali per i governi degli Stati membri ammonterebbe allo 0,2% dei gettiti fiscali complessivi;

T.  considerando che le perdite derivanti dall'erosione della base imponibile e dal trasferimento degli utili rappresentano una minaccia per il corretto funzionamento del mercato interno nonché per la credibilità, l'efficienza e l'equità dei sistemi fiscali societari nell'Unione; che lo stesso studio chiarisce anche che i suoi calcoli non includono le stime dell'attività relative all'economia sommersa e che l'opacità di determinate strutture e pagamenti societari rende difficile stimare accuratamente l'impatto sui gettiti fiscali, e pertanto l'impatto potrebbe essere significativamente più ampio di quanto stimato nella relazione;

U.  considerando che la perdita derivante dall'erosione della base imponibile e dal trasferimento degli utili evidenzia chiaramente anche la mancanza di condizioni di parità tra le società che operano in un solo Stato membro, in particolare le PMI, le imprese a conduzione familiare e i lavoratori autonomi, pagandovi le rispettive imposte, e determinate grandi società multinazionali che sono in grado di trasferire gli utili dalle giurisdizioni a elevata fiscalità a specifiche giurisdizioni a bassa fiscalità e di praticare una pianificazione fiscale aggressiva, riducendo in questo modo la rispettiva base imponibile complessiva e mettendo ulteriormente sotto pressione le finanze pubbliche, a scapito dei cittadini e delle PMI dell'Unione;

V.  considerando che il ricorso a pratiche di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società multinazionali contrasta con il principio della concorrenza leale e della responsabilità delle imprese sancito nella comunicazione COM(2011)0681, in quanto l'elaborazione di strategie di pianificazione fiscale richiede risorse di cui dispongono solo le grandi aziende e quindi ciò si traduce in una mancanza di condizioni di parità tra le PMI e le grandi società, alla quale è urgente porre rimedio;

W.  considerando che, inoltre, la concorrenza fiscale all'interno dell'Unione e nei confronti dei paesi terzi può essere in alcuni casi dannosa e può condurre a una corsa al ribasso in termini di aliquote fiscali, mentre un miglioramento della trasparenza, del coordinamento e della convergenza fornisce un quadro efficace per garantire una concorrenza equa tra le imprese nell'Unione e tutelare i bilanci statali da esiti avversi;

X.  considerando che le misure che consentono di operare una pianificazione fiscale aggressiva sono incompatibili con il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri;

Y.  considerando che la pianificazione fiscale aggressiva è agevolata dalla crescente complessità delle attività economiche e, tra gli altri fattori, dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia, il che conduce a distorsioni della concorrenza a detrimento della crescita e delle società nell'Unione, in particolare delle PMI;

Z.  considerando che la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva non può essere affrontata individualmente dagli Stati membri; che politiche non trasparenti e non coordinate in materia di imposte societarie comportano rischi per la politica di bilancio degli Stati membri, conducendo a esiti improduttivi come l'aumento della tassazione a carico di basi imponibili meno mobili;

AA.  considerando che la mancanza di un'azione coordinata induce molti Stati membri ad adottare misure nazionali unilaterali; che tali misure si sono spesso rivelate inefficaci, insufficienti e in alcuni casi persino dannose rispetto alle finalità perseguite;

AB.  considerando che è necessario pertanto un approccio coordinato e su più fronti, a livello nazionale, unionale e internazionale;

AC.  considerando che l'Unione è pioniere nella lotta globale alla pianificazione fiscale aggressiva, in particolare attraverso la promozione dell'avanzamento del progetto BEPS a livello OCSE; che l'Unione dovrebbe continuare a svolgere un ruolo pionieristico nell'ambito dell'evoluzione del progetto BEPS, cercando di evitare i danni che l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili possono causare sia agli Stati membri sia ai paesi in via di sviluppo di tutto il mondo; anche garantendo interventi a livello di BEPS e su questioni che esulano da quest'ultimo, ma che interessano i paesi in via di sviluppo, come quelle illustrate nella relazione al gruppo di lavoro sullo sviluppo del G20 nel 2014;

AD.  considerando che la Commissione e gli Stati membri garantiscono che il pacchetto di misure globali dell'OCSE in materia di BEPS viene attuato come standard minimo a livello di Unione e resta ambizioso; che è di fondamentale importanza che tutti i paesi membri dell'OCSE attuino il progetto BEPS;

AE.  considerando che, oltre agli ambiti di intervento già menzionati nella presente relazione, la Commissione dovrebbe definire con chiarezza le modalità con cui intende attuare tutti i 15 risultati del progetto BEPS dell'OCSE/G20, proponendo il più rapidamente possibile un piano ambizioso di misure legislative, in modo da incoraggiare altri paesi a seguire gli orientamenti dell'OCSE e l'esempio dell'Unione nell'attuazione del piano d'azione; che la Commissione dovrebbe altresì prendere in considerazione gli ambiti in cui l'Unione dovrebbe superare gli standard minimi raccomandati dall'OCSE;

AF.  considerando che in virtù dei trattati dell'Unione la facoltà di legiferare in materia di imposizione societaria spetta attualmente agli Stati membri, anche se la maggior parte dei problemi legati alla pianificazione fiscale aggressiva è di natura multinazionale;

AG.  considerando che un maggiore coordinamento delle politiche fiscali nazionali rappresenta pertanto l'unico modo attuabile per realizzare condizioni di parità ed evitare misure che favoriscano le grandi società multinazionali a scapito delle PMI;

AH.  considerando che il mancato coordinamento delle politiche fiscali nell'Unione comporta costi e oneri amministrativi significativi per i cittadini e le imprese, e ancora di più per le PMI, che operano in più di uno Stato membro nell'Unione, oltre a condurre a una doppia imposizione involontaria, a una doppia non imposizione, o ad agevolare la pianificazione fiscale aggressiva, e che occorre eliminare tali casi, i quali richiedono pertanto soluzioni più trasparenti e semplici;

AI.  considerando che, in sede di definizione delle norme fiscali e delle procedure amministrative proporzionate, è opportuno prestare un'attenzione particolare alle PMI e alle imprese a conduzione familiare, che sono la spina dorsale dell'economia dell'Unione;

AJ.  considerando che, entro il 26 giugno 2017, deve essere operativo un registro sulla titolarità effettiva a livello di Unione che contribuisca a rintracciare eventuali pratiche di elusione fiscale e trasferimento degli utili;

AK.  considerando che le rivelazioni concernenti lo scandalo LuxLeaks e l'operato svolto dalla commissione speciale TAXE 1 mostrano chiaramente la necessità che le misure legislative dell'Unione migliorino la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nell'ambito delle politiche relative alla tassazione delle società nell'Unione;

AL.  considerando che la tassazione delle società dovrebbe essere guidata dal principio di tassare gli utili nel luogo in cui sono prodotti;

AM.  considerando che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo molto attivo sulla scena internazionale al fine di adoperarsi per la realizzazione di standard internazionali basati soprattutto sui principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e dell'eliminazione delle misure fiscali dannose;

AN.  considerando che il principio della "Coerenza delle politiche per lo sviluppo", secondo quanto stabilito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiede che l'Unione garantisca che tutte le fasi del processo decisionale in ogni ambito, anche in relazione alla tassazione delle società, non si ostacolino a vicenda, ma promuovano invece l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

AO.  considerando che un approccio coordinato nei confronti del sistema di tassazione delle società in tutta l'Unione consentirebbe di far fronte alla concorrenza sleale e di rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI;

AP.  considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero ricorrere a ulteriori soluzioni elettroniche nelle procedure connesse alla tassazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le procedure transfrontaliere;

AQ.  considerando che la Commissione dovrebbe esaminare l'impatto dei benefici fiscali concessi a zone economiche speciali esistenti nell'Unione; incoraggia, a questo proposito, lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità tributarie;

Trasparenza

AR.  considerando che una maggiore trasparenza nel settore della tassazione delle società può migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie oltre ad essere fondamentale per garantire un aumento della fiducia dei cittadini nei confronti dei sistemi fiscali e dei governi e che ciò dovrebbe costituire una priorità importante;

   i) considerando che una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi società multinazionali, e in particolare riguardo agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile, alle sovvenzioni ricevute, ai rimborsi fiscali, al numero di dipendenti e alle attività detenute, è fondamentale per garantire che amministrazioni tributarie contrastino efficacemente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili; che occorre stabilire un giusto equilibrio fra trasparenza, protezione dei dati personali e riservatezza commerciale, inoltre è necessario prendere in considerazione l'impatto sulle attività economiche di dimensioni più ridotte; che la comunicazione per paese costituisce una delle modalità essenziali per garantire tale trasparenza; che qualsiasi proposta dell'Unione relativa alla comunicazione per paese dovrebbe basarsi in primo luogo sul modello OCSE; che l'Unione può superare le linee guida dell'OCSE e rendere obbligatoria e pubblica tale comunicazione per paese, e che il Parlamento europeo, nei suoi emendamenti approvati l'8 luglio 2015(3) sulla proposta di revisione della direttiva sui diritti degli azionisti, ha votato a favore di una comunicazione per paese completa e pubblica; che la Commissione europea ha svolto una consultazione in merito tra il 17 giugno e il 9 settembre 2015 allo scopo di esaminare diverse opzioni per l'attuazione delle comunicazioni per paese(4); che l'88% di coloro che hanno risposto pubblicamente a tale consultazione si è espresso a favore della pubblicazione delle informazioni in materia fiscale da parte delle imprese;
   ii) considerando che la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società è incompatibile con la responsabilità sociale delle imprese; che alcune società all'interno dell'Unione hanno già iniziato a dimostrare il loro pieno adempimento degli obblighi fiscali richiedendo un marchio di "contribuente onesto" e promuovendo l'adozione di tale marchio(5); che tali misure possono avere un forte effetto deterrente e modificare i comportamenti, attraverso i rischi connessi alla reputazione in caso di inadempimento, e che tale marchio dovrebbe essere basato su criteri comuni a livello europeo;
   iii) considerando che è possibile conseguire una maggiore trasparenza se gli Stati membri si informano a vicenda e informano la Commissione in merito a qualsiasi nuova indennità, sgravio, esenzione, incentivo o misura analoga che potrebbe avere un impatto concreta sulla rispettiva aliquota d'imposta effettiva; che tale notifica aiuterebbe gli Stati membri a individuare le pratiche fiscali dannose;
   iv) considerando che nonostante il recente accordo del Consiglio sulla modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio(6) per quanto concerne lo scambio automatico dei ruling fiscali, sussiste ancora il rischio che gli Stati membri non procedano a comunicarsi in maniera sufficiente le informazioni sulle possibili conseguenze che le loro intese fiscali con alcune società possono avere sulla riscossione delle imposte in altri Stati membri; che le autorità fiscali nazionali dovrebbero scambiarsi automaticamente e senza indugio tutti i ruling fiscali una volta emanati; che la Commissione dovrebbe avere accesso ai ruling fiscali, attraverso un repertorio centrale sicuro; che i ruling fiscali sottoscritti dalle autorità fiscali dovrebbero essere soggetti a una maggiore trasparenza, purché siano tutelate le informazioni riservate e quelle sensibili sotto il profilo commerciale;
   v) considerando che i porti franchi sarebbero utilizzati per nascondere le transazioni alle autorità fiscali;
   vi) considerando che i progressi nella lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva possono essere monitorati solo tramite una metodologia armonizzata che possa essere utilizzata per stimare l'entità del divario fiscale diretto e indiretto in tutti gli Stati membri e in tutta l'Unione; che una stima del divario fiscale dovrebbe rappresentare soltanto il punto di partenza per la comunicazione di ulteriori informazioni in materia fiscale;
   vii) considerando che l'attuale quadro giuridico a livello di Unione volto a proteggere gli informatori è insufficiente e che esistono notevoli differenze tra i modi in cui i diversi Stati membri forniscono protezione agli informatori; che, in mancanza di tale protezione, i dipendenti che possiedono informazioni fondamentali saranno comprensibilmente restii a farsi avanti e pertanto tali informazioni non saranno messe a disposizione; che, dal momento che gli informatori hanno contribuito a concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione della tassazione iniqua, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione misure intese a tutelare tale attività; che sarebbe pertanto opportuno offrire una protezione a livello di Unione agli informatori che denunciano condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite sospette presso le autorità nazionali o europee o, in caso di condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite che continuano a rimanere irrisolte e che potrebbero incidere sull'interesse pubblico, presso l'opinione pubblica in generale; che tale protezione dovrebbe essere coerente con il sistema giuridico complessivo; che tale protezione dovrebbe essere efficace contro procedimenti giudiziari ingiustificati, sanzioni economiche e discriminazioni;

Coordinamento

AS.  considerando che la facoltà di legiferare in materia di tassazione delle società spetta agli Stati membri, ma che la maggior parte dei problemi legati alla pianificazione fiscale aggressiva è di natura multinazionale; che un maggiore coordinamento delle politiche fiscali nazionali rappresenta pertanto l'unico modo realizzabile per affrontare i problemi dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS) nonché della pianificazione fiscale aggressiva;

   i) considerando che una base imponibile consolidata comune e obbligatoria per l'imposta sulle società a livello di Unione (CCCTB) costituirebbe un importante passo in avanti per la risoluzione dei problemi connessi alla pianificazione fiscale aggressiva in seno all'Unione e dovrebbe essere introdotta con urgenza; che l'obiettivo finale è una CCCTB completa e obbligatoria, eventualmente con una esenzione temporanea per le PMI che non sono società multinazionali e per le società senza alcuna attività transfrontaliera, e un metodo di ripartizione mediante formula basato su una combinazione di obiettivi variabili; che la Commissione, finché non sarà presente una piena CCCTB, sta valutando la possibilità di introdurre misure temporanee per contrastare le possibilità di trasferimento degli utili; che occorre assicurare che tali misure, ivi compresa la compensazione delle perdite transfrontaliere, non aumentino il rischio di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS); che tali misure non sono un sostituto perfetto del consolidamento e sarebbe necessario del tempo per rendere pienamente operativo questo nuovo regime;
   ii) considerando che, nonostante il lavoro svolto dal gruppo Codice di condotta sulle pratiche dannose in materia di tassazione delle società, le misure di pianificazione fiscale aggressiva continuano a esistere in tutta l'Unione; che non hanno avuto un esito positivo i tentativi passati di rafforzare la governance e il mandato del gruppo, nonché di adeguare e ampliare le metodologie e i criteri di lavoro stabiliti nel Codice, nell'intento di combattere le nuove forme di pratiche fiscali dannose nell'attuale contesto economico; che le attività del gruppo sono caratterizzate da una mancanza generale di trasparenza e responsabilità; che, pertanto, l'efficienza e il funzionamento del gruppo andrebbero fortemente riformati e resi più efficaci e trasparenti, in particolare mediante la pubblicazione di relazioni annuali e processi verbali, ivi inclusa l'indicazione delle posizioni degli Stati membri; che il gruppo dovrebbe poter prendere posizione su questioni che scaturiscono da politiche fiscali che riguardano più di uno Stato membro senza che una piccola minoranza di Stati membri blocchi le raccomandazioni;
   iii) considerando che il principio generale di tassazione delle società nell'Unione dovrebbe consistere nel pagamento delle imposte nei paesi in cui le società svolgono effettivamente la propria attività economica e creano valore; che andrebbero definiti criteri per garantire che ciò avvenga; che qualsiasi ricorso ai regimi di tassazione agevolata in materia di brevetti (patent box) ovvero ad altri regimi fiscali preferenziali deve altresì assicurare il pagamento delle imposte nel luogo in cui si genera il valore, in base ai criteri definiti nell'azione 5 del progetto BEPS, stabilendo nel contempo anche definizioni comuni a livello europeo su cosa rientra e non rientra nel concetto di promozione della R&S nonché per armonizzare l'utilizzo dei regimi di tassazione agevolata in materia di brevetti e innovazione anticipando al 30 giugno 2017 l'abolizione del vecchio regime;
   iv) considerando che alcuni Stati membri hanno introdotto unilateralmente norme sulle società estere controllate (CFC) al fine di garantire opportunamente che gli utili parcheggiati in paesi a bassa o inesistente imposizione fiscale siano effettivamente tassati; che tali norme devono essere coordinate onde evitare che l'eterogeneità delle disposizioni nazionali in materia di CFC in seno all'Unione produca distorsioni al funzionamento del mercato interno;
   v) considerando che la direttiva 2011/16/UE istituisce la cooperazione tra gli Stati membri in materia di ispezioni e verifiche fiscali e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità fiscali; che, tuttavia, gli strumenti indicati nella direttiva non sono sufficientemente efficaci e gli approcci nazionali divergenti in materia di verifiche sulle società contrastano con la sofisticata organizzazione delle tecniche di pianificazione fiscale di alcune società;
   vi) considerando che, ai fini di un efficace scambio automatico di informazioni in generale, e sui ruling fiscali in particolare, è necessario un regime comune in materia di codice di identificazione fiscale europeo; che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di istituire un registro comune europeo in materia di imprese;
   vii) considerando che la Commissione ha deciso di prorogare il mandato della Piattaforma per la buona governance fiscale, destinato a scadere nel 2016, ampliandone l'ambito di competenza e migliorandone i metodi di lavoro; che la Piattaforma può contribuire a realizzare il nuovo piano d'azione volto a rafforzare la lotta alla frode e all'evasione fiscali, facilitare il dibattito sui ruling fiscali degli Stati membri alla luce delle nuove norme proposte in materia di scambio di informazioni, e fornire feedback sulle nuove iniziative antielusione; che, tuttavia, la Commissione deve aumentare la visibilità, ampliare l'adesione e accrescere l'efficacia della Piattaforma per la buona governance fiscale;
   viii) considerando che la Commissione dovrebbe analizzare e richiedere l'attuazione delle riforme delle amministrazioni fiscali nell'ambito del processo del semestre europeo, al fine di migliorare la capacità di riscossione delle imposte delle amministrazioni fiscali a livello nazionale ed europeo, affinché possano svolgere efficacemente i loro compiti e quindi favorire l'impatto positivo di un'efficace riscossione delle imposte e di azioni efficaci contro la frode e l'evasione fiscali sulle entrate degli Stati membri;

Convergenza

AT.  considerando che un migliore coordinamento da solo non risolverà i problemi fondamentali derivanti dal fatto che nei diversi Stati membri vigono norme differenti in materia di tassazione delle società; che nel quadro della risposta generale alla pianificazione fiscale aggressiva occorre prevedere la convergenza di un numero limitato di pratiche fiscali nazionali; che tale aspetto può essere realizzato mantenendo nel contempo la sovranità degli Stati membri in relazione ad altri elementi dei loro regimi di tassazione delle società;

   i) considerando che le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva possono in alcuni casi essere la conseguenza di benefici cumulativi delle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse da diversi Stati membri, che invece portano in modo perverso a una doppia non imposizione; che la proliferazione di convenzioni in materia di doppia imposizione concluse dai singoli Stati membri con i paesi terzi può creare opportunità per nuove scappatoie; che, in linea con l'azione 15 del progetto OCSE/G20 BEPS, è necessario elaborare uno strumento multilaterale per modificare i trattati bilaterali in materia fiscale; che la Commissione dovrebbe ricevere un mandato per la negoziazione di accordi fiscali con i paesi terzi per conto dell'Unione, in luogo della pratica attuale che prevede la conduzione di negoziati bilaterali, i quali producono risultati non ottimali; che la Commissione dovrebbe provvedere affinché tali accordi contengano disposizioni in materia di reciprocità e vietino ogni impatto avverso sui cittadini e le imprese dell'Unione, in particolare sulle PMI, risultante dall'applicazione extraterritoriale della legislazione di paesi terzi all'interno della giurisdizione dell'Unione e dei suoi Stati membri;
   ii) considerando che l'Unione dovrebbe disporre di una propria definizione aggiornata di "paradisi fiscali";
   iii) considerando che l'Unione dovrebbe applicare contromisure nei confronti delle società che utilizzano tali paradisi fiscali; che una richiesta simile è già stata avanzata nella relazione del Parlamento europeo sulla relazione annuale in materia di fiscalità per il 2014(7), in cui era stata chiesta "l'introduzione di sanzioni rigorose per impedire che le società violino o eludano le norme fiscali, rifiutando di concedere finanziamenti dell'UE e l'accesso agli aiuti di Stato o agli appalti pubblici alle imprese fraudolente o situate in paradisi fiscali o paesi che provocano distorsioni della concorrenza attraverso condizioni fiscali favorevoli; esorta gli Stati membri a recuperare ogni genere di sostegno pubblico fornito alle imprese qualora esse siano coinvolte in violazioni delle norme fiscali dell'UE"; che gli Stati membri dovrebbero inoltre essere soggetti a contromisure nel caso si rifiutassero di agire per modificare i propri regimi fiscali preferenziali dannosi che pregiudicano l'esistenza di condizioni paritarie nell'Unione;
   iv) considerando che è necessaria una nuova definizione vincolante di "stabile organizzazione" onde assicurare che l'imposizione fiscale avvenga nel luogo in cui viene esercitata l'attività economica e creato il valore; che tale definizione dovrebbe essere accompagnata da criteri minimi vincolanti volti a determinare se l'attività economica abbia una sostanza sufficiente per essere tassata in uno Stato membro onde evitare il problema delle "società di comodo", con particolare riguardo alle sfide poste dall'economia digitale;
   v) considerando che le indagini in corso della Commissione sulle presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato hanno rivelato una controproducente mancanza di trasparenza per quanto riguarda le modalità di applicazione di tali norme; che per porre rimedio a tale situazione la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti sugli aiuti di Stato volti a chiarire in che modo determinerà i casi di aiuti di Stato connessi alla fiscalità, fornendo in tal modo una maggiore certezza giuridica sia per le imprese che per gli Stati membri; che, nel quadro della modernizzazione del regime di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe garantire un efficace controllo ex post sulla legittimità degli aiuti di Stato concessi;
   vi) considerando che uno degli effetti indesiderati della direttiva 2003/49/CE(8) del Consiglio è che il reddito transfrontaliero derivante da interessi e canoni può essere esente da imposta (o tassato a un livello molto basso); che sarebbe opportuno introdurre una norma generale antiabuso in tale direttiva come pure nella direttiva 2005/19/CE(9) del Consiglio e in altre pertinenti normative dell'Unione;
   vii) considerando che a livello di Unione una ritenuta alla fonte o una misura di effetto analogo garantirebbe che tutti gli utili generati all'interno dell'Unione e destinati a uscirne siano tassati almeno una volta nell'Unione prima che lascino i confini della stessa;
   viii) considerando che l'attuale quadro dell'Unione sulla risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione tra gli Stati membri non è efficace e trarrebbe beneficio da norme più chiare e tempi più stretti, basandosi sui sistemi già esistenti;
   ix) considerando che i consulenti fiscali svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare la pianificazione fiscale aggressiva, aiutando le società a stabilire strutture giuridiche complesse al fine di sfruttare le asimmetrie e le scappatoie che derivano dall'eterogeneità dei sistemi fiscali; che una revisione approfondita del regime di tassazione delle società non può avere luogo senza un indagine sulle pratiche di dette imprese di consulenza; che tale indagine deve includere un'analisi del conflitto di interessi insito in tali imprese, che forniscono simultaneamente consulenza ai governi nazionali sull'instaurazione di sistemi fiscali e consulenza alle imprese su come ottimizzare al meglio i loro obblighi tributari nel quadro di tali sistemi;

AU.  considerando che l'efficienza complessiva della riscossione delle imposte, il concetto di equità fiscale e la credibilità delle amministrazioni fiscali nazionali non sono messe a repentaglio solo dalla pianificazione fiscale aggressiva e dalle attività di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili; che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni ugualmente decisive per affrontare i problemi dell'evasione fiscale e della frode fiscale nell'ambito della tassazione delle società e delle persone fisiche, come pure i problemi relativi alla riscossione delle imposte diverse dalle imposte sulle società, in particolare l'IVA; che questi altri elementi della riscossione e dell'amministrazione delle imposte rappresentano una componente importante del divario fiscale esistente;

AV.  considerando che la Commissione dovrebbe pertanto prendere in esame anche il modo in cui affronterà tali questioni più generali, in particolare il rispetto delle norme in materia di IVA negli Stati membri e la loro applicazione nei casi transfrontalieri, così come le inefficienze nella riscossione dell'IVA (che in alcuni Stati membri rappresenta una fonte importante di reddito nazionale), le pratiche di elusione dell'IVA e le conseguenze negative di alcune amnistie fiscali o regimi di "condono fiscale" non trasparenti; che ogni misura nuova di questo genere dovrebbe comportare un esame relativo all'equilibrio tra costi e benefici;

1.  chiede alla Commissione di presentargli, entro giugno 2016, una o più proposte legislative, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

2.  conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.  ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dettagliate raccomandazioni in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/ economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf
(2) "European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union" (Valore aggiunto europeo della relazione legislativa sul tema "Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza delle politiche in materia di imposizione delle società nell'Unione europea"), a cura del dott. Benjamin Ferrett, di Daniel Gravino e di Silvia Merler, in attesa di pubblicazione.
(3) Testi approvati dell'8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(4) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm.
(5) Come il Fair Tax Mark: http://www.fairtaxmark.net/.
(6) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//IT
(8) Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
(9) Direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58 del 4.3.2005, pag. 19).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.  Trasparenza

Raccomandazione A1. Comunicazione per paese obbligatoria e pubblica da parte delle imprese multinazionali in tutti i settori

Il Parlamento europeo invita nuovamente la Commissione europea ad adottare tutte le misure necessarie per introdurre entro il primo trimestre del 2016 l'obbligo di comunicazione per paese per tutte le imprese multinazionali in tutti i settori.

–  La proposta dovrebbe essere elaborata sulla base dei requisiti proposti dall'OCSE nel suo modello di dati relativo alle comunicazioni pubblicato nel settembre 2014 (Azione 13 del progetto OCSE/G20 in materia di BEPS).

–  Nell'elaborazione della proposta, la Commissione dovrebbe altresì prendere in considerazione:

–  i risultati della consultazione della Commissione sulle comunicazioni per paese, condotta tra il 17 giugno e il 9 settembre 2015, che ha esaminato diverse opzioni per la possibile attuazione delle comunicazioni nell'Unione;

–  le proposte per una comunicazione per paese completa delineate nella revisione della direttiva sui diritti degli azionisti votata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2015(1) e l'esito dei triloghi in corso riguardanti tale direttiva.

Raccomandazione A2. Un nuovo marchio di "contribuente onesto" per le società che seguono buone pratiche fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta legislativa su un marchio europeo volontario di "contribuente onesto".

–  La proposta dovrebbe includere un quadro europeo di criteri di ammissibilità in base ai quali gli organismi nazionali possono attribuire il marchio.

–  Tale quadro di criteri di ammissibilità dovrebbe precisare che il marchio di "contribuente onesto" è attribuito solo alle imprese che sono andate ben oltre la lettera di quanto richiesto loro dalla legislazione unionale e nazionale.

–  Le società dovrebbero essere motivate dal marchio di "contribuente onesto" per rendere il pagamento di una parte equa di imposte un elemento fondamentale della loro politica in materia di responsabilità sociale d'impresa e comunicare la loro posizione in merito alle questioni fiscali nelle loro relazioni annuali.

Raccomandazione A3. Notifica obbligatoria delle nuove misure fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta su un nuovo meccanismo tramite cui gli Stati membri sono tenuti a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione se intendono introdurre nuove indennità, sgravi, esenzioni, incentivi o misure analoghe che potrebbero avere un'incidenza concreta sull'aliquota fiscale effettiva dello Stato membro o sulla base imponibile di un altro Stato membro.

–  Le notifiche da parte degli Stati membri devono contenere analisi di ricaduta dell'impatto concreto delle nuove misure fiscali sugli altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, allo scopo di sostenere l'azione del gruppo "Codice di condotta" nell'individuazione delle pratiche fiscali dannose.

–  Le nuove misure fiscali dovrebbero inoltre essere incluse nel processo del semestre europeo e a esse dovrebbero far seguito delle raccomandazioni.

–  Il Parlamento europeo dovrebbe ricevere aggiornamenti periodici in merito alle notifiche e alle valutazioni effettuate dalla Commissione europea.

–  Nei confronti degli Stati membri che non rispettano tali requisiti di comunicazione dovrebbero essere previste delle sanzioni.

–  La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di imporre alle società di consulenza fiscale di informare le autorità tributarie nazionali quando sviluppano e iniziano a promuovere alcuni regimi fiscali intesi ad aiutare le società a ridurre il loro debito d'imposta complessivo, come avviene attualmente in alcuni Stati membri; essa dovrebbe altresì valutare se la condivisione di tali informazioni tra gli Stati membri mediante il gruppo "Codice di condotta" costituisca uno strumento efficace per apportare miglioramenti nel settore della tassazione delle imprese nell'Unione.

Raccomandazione A4. Estensione a tutti i ruling dello scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali e, entro certi limiti, pubblicazione degli stessi

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a integrare la direttiva 2011/16/UE, che include elementi di scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali, con i seguenti punti:

–  estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai ruling fiscali transfrontalieri allo scopo di includere tutti i ruling fiscali riguardanti la tassazione delle imprese; le informazioni fornite devono essere esaurienti ed essere rese in un formato convenuto reciprocamente, onde assicurare che possa essere utilizzato in maniera efficace dalle autorità tributarie dei paesi pertinenti;

–  aumento significativo della trasparenza dei ruling fiscali a livello dell'Unione, tenendo in debito conto la riservatezza delle informazioni commerciali e i segreti commerciali nonché le attuali pratiche migliori applicabili in alcuni Stati membri, pubblicando con cadenza annuale una relazione che sintetizza i principali casi contenuti nel repertorio centrale sicuro della Commissione, di futura creazione, dei ruling fiscali e degli accordi preventivi sulla determinazione dei prezzi;

–  le informazioni contenute nella relazione devono essere fornite in una forma concordata e standardizzata per consentire al pubblico di utilizzarle in maniera efficace;

–  la garanzia che la Commissione svolga un ruolo pieno e significativo nello scambio obbligatorio di informazioni sui ruling fiscali con la creazione di un repertorio centrale sicuro accessibile agli Stati membri e alla Commissione riguardante tutti i ruling fiscali concordati nell'Unione;

–  garanzia dell'applicazione di sanzioni appropriate agli Stati membri che non provvedono, come dovrebbero, allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali.

Raccomandazione A5. Trasparenza dei porti franchi

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  fissare un termine massimo entro cui le merci possono essere vendute nei porti franchi, esenti da dazi doganali, accise e IVA;

–  imporre alle autorità dei porti franchi di informare immediatamente le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi interessati in merito a qualsiasi transazione effettuata nell'area del porto franco da chiunque abbia la residenza fiscale nel paese.

Raccomandazione A6. Stima della Commissione del divario fiscale per le imprese

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a:

–  adottare, sulla base delle migliori pratiche usate dagli Stati membri, una metodologia armonizzata, la quale dovrebbe essere resa pubblica, che possa essere utilizzata dagli Stati membri per stimare il divario fiscale diretto o indiretto per le imprese, ossia la differenza tra le imposte sulle società dovute e versate, in tutti gli Stati membri;

–  lavorare con gli Stati membri per assicurare la disponibilità di tutti i dati necessari da analizzare mediante tale metodologia al fine di produrre cifre il più possibile precise;

–  utilizzare la metodologia concordata e tutti i dati necessari allo scopo di elaborare e pubblicare, con cadenza semestrale, una stima del divario fiscale diretto e indiretto per le imprese in tutta l'Unione.

Raccomandazione A7. Protezione degli informatori

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa che:

–  protegga gli informatori che agiscono nell'esclusivo interesse pubblico (e non anche per denaro o per altri piani personali) allo scopo di denunciare condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite relative alla tassazione delle imprese in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. Gli informatori dovrebbero essere protetti qualora denuncino condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite sospette presso le autorità competenti e se, in caso di condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite relative alla tassazione delle imprese che continuano a rimanere irrisolte e che potrebbero incidere sull'interesse pubblico, segnalano le loro preoccupazioni a tutti i cittadini;

–  garantisca la tutela nell'Unione europea del diritto alla libertà di espressione e informazione;

–  assicuri che tale protezione sia coerente con il sistema giuridico complessivo ed efficace contro procedimenti giudiziari ingiustificati, sanzioni economiche e discriminazioni;

–  sia basata sul regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) e tenga conto di qualsiasi normativa futura dell'Unione in materia;

–  possa prendere in considerazione anche la raccomandazione CM/rec(2014)7(3) del Consiglio d'Europa sulla protezione degli informatori e in particolare la definizione di informatore come "qualsiasi persona che segnala o comunica informazioni in relazione a una minaccia o a un pregiudizio al pubblico interesse nel contesto dei suoi rapporti di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato".

B.  Coordinamento

Raccomandazione B1. Introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta legislativa ai fini dell'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società:

Il primo passo da intraprendere entro giugno 2016 dovrebbe consistere nell'introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) obbligatoria nell'Unione, possibilmente con un'esenzione temporanea per le piccole e medie imprese che non sono multinazionali e le società che non operano a livello transfrontaliero, di modo che vi sia un unico insieme di norme per il calcolo del reddito imponibile delle società operanti in diversi Stati membri.

In secondo luogo, andrebbe introdotta quanto prima, e comunque al più tardi entro la fine del 2017, una CCCTB obbligatoria, tenendo in debita considerazione le diverse opzioni (ad esempio, il calcolo dei costi per includere le piccole e medie imprese e le società che non operano a livello transfrontaliero).

La CCCTB dovrebbe fondarsi su una formula di ripartizione che rispecchi le attività economiche reali delle società senza avvantaggiare indebitamente determinati Stati membri.

Durante il periodo transitorio compreso tra l'introduzione della CCTB obbligatoria e quello di una piena CCCTB, è opportuno adottare una serie di misure volte a ridurre il trasferimento degli utili (principalmente mediante i prezzi di trasferimento), compresa almeno una proposta legislativa dell'Unione anti-BEPS. Tali misure non dovrebbero prevedere un regime temporaneo di compensazione delle perdite transfrontaliere a meno che la Commissione non sia in grado di assicurare che tale regime è trasparente e non consente un uso improprio delle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

La Commissione dovrebbe valutare in che misura occorre elaborare un unico insieme di principi contabili generalmente accettati nell'ottica di preparare i dati contabili di base da utilizzare ai fini della CCCTB.

Qualsiasi proposta relativa all'istituzione di una CCTB o di una CCCTB piena dovrebbe includere una clausola antielusione.

Raccomandazione B2. Rafforzare il mandato e migliorare la trasparenza del gruppo "Codice di condotta" del Consiglio (tassazione delle imprese)

Il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare una proposta volta a integrare il gruppo "Codice di condotta" nel metodo comunitario, da considerarsi un gruppo di lavoro del Consiglio, con la partecipazione della Commissione europea e del Parlamento europeo in veste di osservatori.

–  Il gruppo "Codice di condotta" deve diventare più trasparente, più efficiente e più responsabile, anche attraverso:

–  la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione periodici dell'esito delle sue attività di supervisione concernenti il grado di rispetto, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni definite dal gruppo Codice di condotta nella relazione semestrale destinata ai ministri delle Finanze sui progressi compiuti;

–  la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione periodici (ogni due anni) di un elenco di pratiche fiscali dannose;

–  la trasmissione e la pubblicazione periodiche dei processi verbali delle sue riunioni, compresa una maggiore trasparenza nel processo di stesura delle raccomandazioni, segnatamente con un'indicazione dei rappresentanti delle posizioni degli Stati membri;

–  la nomina di un presidente politico da parte dei ministri delle Finanze;

–  la nomina da parte di ogni Stato membro di un rappresentante di alto livello e di un supplente per dare maggiore visibilità a tale organo;

–  Tra le funzioni del gruppo "Codice di condotta" rientrano:

–  l'individuazione delle pratiche fiscali dannose all'interno dell'Unione;

–  la proposta di misure e tempistiche per eliminare le pratiche fiscali dannose nonché il monitoraggio dei risultati delle raccomandazioni/misure proposte;

–  il riesame delle relazioni sugli effetti di ricaduta delle nuove misure fiscali stabilite dagli Stati membri ed enunciate in precedenza e la valutazione della necessità o meno di un intervento;

–  la proposta di altre iniziative incentrate sulle misure fiscali nell'ambito della politica esterna dell'Unione;

–  il miglioramento dei meccanismi di applicazione contro le pratiche che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva.

Raccomandazione B3. Speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box) e altri regimi fiscali preferenziali: collegamento tra i regimi preferenziali e il luogo in cui si genera il valore

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a continuare a fornire orientamenti agli Stati membri circa le modalità di attuazione degli speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box), in linea con il "nexus approach" modificato, in modo da assicurare che non risultino dannosi.

–  Gli orientamenti dovrebbero precisare che i regimi preferenziali, quali i patent box, devono fondarsi sul "nexus approach modificato", quale definito dall'azione 5 del progetto dell'OCSE in materia di BEPS, il che significa che deve esistere un legame diretto tra le agevolazioni fiscali e le attività di ricerca e sviluppo sottostanti.

–  Gli ampi regimi di patent box che non presentano collegamenti con l'origine geografica e l"'età" del know-how dovrebbero essere considerati pratiche dannose.

–  Se, entro dodici mesi, gli Stati membri non applicano il nuovo approccio in maniera coerente, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa vincolante.

–  La Commissione dovrebbe presentare proposte di norme e definizioni comuni europee che stabiliscano cosa rientra e non rientra nel concetto di promozione della ricerca e sviluppo nonché proposte di armonizzazione dell'utilizzo dei patent box e degli innovation box anticipando al 30 giugno 2017 l'abolizione del vecchio regime mediante la riduzione del periodo di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering).

Raccomandazione B4. Società estere controllate

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  fornire un quadro coordinato a livello di Unione per le norme in materia di società estere controllate, al fine di garantire che gli utili parcheggiati in paesi a bassa o inesistente imposizione fiscale siano effettivamente tassati ed evitare che l'eterogeneità in seno all'Unione delle disposizioni nazionali in materia produca distorsioni al funzionamento del mercato interno. Tale quadro dovrebbe garantire il pieno uso della normativa in materia di società estere controllate evitando costruzioni di puro artificio. Ciò non deve impedire ai singoli Stati membri di introdurre norme più severe.

Raccomandazione B5. Migliorare il coordinamento degli Stati membri in materia di controlli fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE, al fine di:

–  assicurare controlli e verifiche fiscali simultanee e maggiormente efficaci qualora due o più autorità fiscali nazionali decidano di procedere a controlli di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare;

–  garantire che una società madre e le sue controllate situate nell'Unione siano sottoposte a verifica contabile da parte delle rispettive autorità fiscali nel medesimo lasso di tempo, sotto la guida delle autorità fiscali della società madre, al fine di assicurare un efficiente flusso di informazioni tra le autorità fiscali. Nell'ambito di tale processo:

–  le autorità fiscali dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni in merito alle loro indagini affinché i gruppi non traggano vantaggio da incoerenze o lacune nell'insieme dei vari regimi fiscali nazionali,

–  i termini per uno scambio di informazioni sulle verifiche in corso dovrebbero essere ridotti al minimo,

–  le autorità fiscali di una società dovrebbero informare sistematicamente le autorità fiscali delle altre entità appartenenti allo stesso gruppo in merito all'esito di un controllo fiscale,

–  non è opportuno adottare decisioni concernenti l'esito di un controllo fiscale effettuato da un'autorità competente in materia senza aver prima informato le altre autorità interessate.

Raccomandazione B6. Introduzione di un codice comune europeo di identificazione fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta di un codice di identificazione fiscale europeo.

–  La proposta si deve basare sulla bozza di un codice d'identificazione fiscale europeo contenuta nel piano d'azione 2012 della Commissione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (azione 22)(4) come pure sull'esito della successiva consultazione del 2013(5).

C.  Convergenza

Raccomandazione C1. Un nuovo approccio agli accordi internazionali in materia fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa volta a consentire all'Unione di esprimersi all'unisono in relazione agli accordi internazionali in materia fiscale.

–  La Commissione dovrebbe essere incaricata di negoziare accordi fiscali con i paesi terzi per conto dell'Unione, in luogo della pratica attuale che prevede la conduzione di negoziati bilaterali, i quali producono risultati non ottimali, specialmente per i paesi in via di sviluppo.

–  La Commissione deve provvedere affinché tali accordi contengano disposizioni in materia di reciprocità e vietino ogni impatto avverso sui cittadini dell'Unione e le imprese, in particolare le PMI, risultante dall'applicazione extraterritoriale della legislazione di paesi terzi all'interno della giurisdizione dell'Unione e dei suoi Stati membri.

–  Si dovrebbe introdurre una convenzione multilaterale comune a livello di Unione in materia di imposizione per sostituire gli innumerevoli accordi fiscali bilaterali concordati tra gli Stati membri stessi e con i paesi terzi.

–  Tutti i nuovi accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione dovrebbero includere una clausola sulla buona governance fiscale.

–  Tutti gli accordi internazionali in materia fiscale prevedono un meccanismo di applicazione.

Raccomandazione C2. Elaborazione di una definizione comune e stringente di "paradisi fiscali"

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta volta a stabilire, anche in cooperazione con l'OCSE e le Nazioni Unite, criteri stringenti per definire i "paradisi fiscali".

–  Tali criteri dovrebbero essere basati su indicatori globali, trasparenti, solidi, oggettivamente verificabili e comunemente accettati, che sviluppino ulteriormente i principi della buona governance definiti dalla Commissione nella comunicazione del 2009 dal titolo "Promozione della buona governance in materia fiscale",(6) vale a dire: scambio di informazioni e cooperazione amministrativa; leale concorrenza fiscale; trasparenza.

–  Tali criteri dovrebbero contemplare concetti quali il segreto bancario, la registrazione delle proprietà di società, trust e fondazioni, la pubblicazione dei conti societari, la capacità ai fini dello scambio di informazioni, l'efficienza dell'amministrazione fiscale, la promozione dell'evasione fiscale, l'esistenza di strumenti legali dannosi, la prevenzione del riciclaggio di denaro, l'automaticità degli scambi di informazioni, l'esistenza di trattati bilaterali, gli impegni sul piano internazionale in favore della trasparenza nonché la cooperazione giudiziaria.

–  Sulla base di tali criteri la Commissione dovrebbe presentare un elenco rivisto di paradisi fiscali, che andrà a sostituire l'elenco provvisorio presentato nel giugno 2015.

–  Tale elenco di paradisi fiscali dovrebbe essere collegato alla normativa fiscale del caso in quanto punto di riferimento per altre politiche e normative.

–  La Commissione dovrebbe rivedere l'elenco almeno ogni sei mesi o a seguito di una richiesta motivata da parte di una giurisdizione figurante nell'elenco.

Raccomandazione C3. Contromisure nei confronti delle società che si servono di paradisi fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta relativa a un catalogo di contromisure che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero applicare in quanto azionisti e finanziatori di enti pubblici, banche e programmi di finanziamento, nei confronti di società che ricorrono ai paradisi fiscali per attuare schemi di pianificazione fiscale aggressiva e pertanto non rispettano le norme dell'Unione in materia di buona governance fiscale.

–  Tali contromisure dovrebbero comprendere:

–  il divieto di accedere alle opportunità in materia di aiuti di Stato o appalti pubblici a livello di Unione o nazionale;

–  il divieto di accedere a taluni fondi dell'Unione.

–  Tali risultati dovrebbero essere conseguiti anche mediante:

–  la modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) (protocollo n. 5 allegato ai trattati) per garantire che nessun finanziamento della BEI possa essere concesso a beneficiari finali o intermediari finanziari che si servono di paradisi fiscali o pratiche fiscali dannose(7);

–  la modifica del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) onde assicurare che nessun finanziamento a titolo del FEIS possa essere concesso a tali società(9);

–  la modifica dei regolamenti (UE) n. 1305/2013(10), (UE) n. 1306/2013(11), (UE) n. 1307/2013(12) e (UE) 1308/2013(13) del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare che i fondi della PAC non possano essere assegnati a tali società;

–  la prosecuzione del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato per garantire che gli Stati membri non forniscano aiuti di Stato a tali società(14);

–  la modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) per assicurare che i finanziamenti a titolo dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) non possano essere assegnati a tali società;

–  la modifica dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per garantire che i finanziamenti erogati dalla BERS non possano essere assegnati a tali società(16);

–  il divieto per l'Unione di concludere accordi commerciali con giurisdizioni che la Commissione ha definito "paradisi fiscali".

La Commissione verifica se sia possibile sospendere o rescindere accordi commerciali vigenti con paesi che sono stati dichiarati paradisi fiscali.

Raccomandazione C4. Stabile organizzazione

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  adeguare la definizione di "stabile organizzazione", in modo che le società non possano evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali negli Stati membri in cui svolgono attività economiche; la definizione dovrebbe inoltre contemplare i casi in cui si ritiene che le società che svolgono attività digitali completamente dematerializzate abbiano una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza digitale significativa nell'economia di tale paese;

–  introdurre una definizione a livello di Unione di "sostanza economica" minima che contempli anche l'economia digitale, in modo da garantire che le società creino realmente valore e contribuiscano all'economia dello Stato membro in cui sono soggette a imposta.

Le due suddette definizioni dovrebbero far parte di un divieto concreto delle cosiddette "società di comodo".

Raccomandazione C5. Miglioramento del quadro in materia di prezzi di trasferimento nell'UE

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  elaborare, sulla base delle proprie esperienze e dell'analisi dei nuovi principi dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento, orientamenti specifici dell'Unione indicanti le modalità di applicazione dei principi dell'OCSE e l'interpretazione da darvi nel contesto dell'Unione, al fine di:

–  riflettere la realtà economica del mercato interno;

–  fornire certezza, chiarezza ed equità agli Stati membri e alle società operanti all'interno dell'Unione;

–  ridurre il rischio di un utilizzo improprio delle norme finalizzato al trasferimento degli utili.

Raccomandazione C6. Regolazioni ibride da disallineamento fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  armonizzare le definizioni nazionali di debito, capitale, entità opache e trasparenti, armonizzare l'attribuzione delle voci dell'attivo e del passivo alla stabile organizzazione nonché armonizzare l'assegnazione di costi e utili tra le diverse entità all'interno dello stesso gruppo; oppure

–  impedire la doppia non imposizione nel caso di un disallineamento.

Raccomandazione C7. Modifica del regime di aiuti di Stato dell'Unione laddove è connesso alla fiscalità

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare entro la metà del 2017 una proposta intesa a conseguire i seguenti obiettivi:

–  orientamenti in materia di aiuti di Stato volti a chiarire in che modo la Commissione determinerà gli aiuti di Stato connessi alla fiscalità, creando in tal modo maggiore certezza giuridica per le imprese e per gli Stati membri, tenuto conto del fatto che, in altri settori, simili orientamenti si sono confermati molto efficaci ai fini di far cessare e prevenire negli Stati membri prassi in conflitto con la legislazione dell'Uniobe sugli aiuti di Stato e che, per ottenere risultati, occorre un livello di precisione molto elevato negli orientamenti stessi, comprese soglie numeriche;

–  individuazione pubblica delle politiche fiscali che non sono coerenti con la politica in materia di aiuti di Stato, al fine di fornire alle società e agli Stati membri orientamenti e una maggiore certezza giuridica; a tal fine la Commissione riattribuisce le risorse alla DG Concorrenza in modo da intervenire efficacemente sugli eventuali casi di aiuto di Stato illegale (comprese le agevolazioni fiscali selettive).

Il Parlamento europeo invita inoltre la Commissione europea a valutare nel lungo termine la possibilità di modificare le norme esistenti allo scopo di evitare che gli importi recuperati a seguito di una violazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato siano restituiti allo Stato membro che ha concesso l'aiuto illecito di natura fiscale, come avviene attualmente. L'aiuto di Stato recuperato potrebbe essere ad esempio versato nel bilancio dell'Unione o riattribuito allo Stato membro che ha subito un'erosione della sua base imponibile.

Raccomandazione C8. Modifica delle direttive 90/435/CEE(17), 2003/49/CE e 2005/19/CE del Consiglio e di altre pertinenti normative dell'Unione nonché introduzione di una norma generale antiabuso

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta intesa a:

–  a seguito dell'inclusione di una norma generale antiabuso nella direttiva 90/435/CE, procedere quanto prima all'introduzione di tale norma nella direttiva 2003/49/CE e presentare proposte per la sua introduzione nella direttiva 2005/19/CE e in altre pertinenti normative dell'Unione;

–  includere tale norma generale antiabuso in ogni futura normativa dell'Unione riguardante questioni fiscali o avente effetti fiscali;

–  per quanto riguarda la direttiva 2003/49/CE, oltre all'introduzione di una norma generale antiabuso, eliminare altresì l'obbligo per gli Stati membri di riservare un trattamento favorevole ai pagamenti di interessi e canoni in assenza di imposizione effettiva in un altro Stato membro;

–  per quanto riguarda la direttiva 2005/19/CE, oltre all'introduzione di una norma generale antiabuso, introdurre ulteriori obblighi in materia di trasparenza e, qualora tali modifiche si rivelino insufficienti a impedire una pianificazione fiscale aggressiva, introdurre una disposizione relativa a un'imposta minima quale requisito per il ricorso ad "agevolazioni fiscali" (ad esempio nessuna imposizione sui dividendi) o altre misure aventi effetto simile.

Raccomandazione C9. Miglioramento dei meccanismi di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di imposizione

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta entro l'estate 2016.

–  La proposta è intesa a migliorare gli attuali meccanismi di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di imposizione nell'Unione, concentrandosi non solo sui casi di doppia imposizione ma anche sui casi di doppia non imposizione. L'obiettivo è definire, a partire dai sistemi esistenti, un approccio coordinato dell'Unione per la composizione delle controversie, con regole più chiare e tempi più stretti.

–  L'attività e le decisioni del meccanismo di composizione delle controversie dovrebbero essere trasparenti in modo da ridurre le incertezze per le imprese in sede di applicazione del diritto tributario.

Raccomandazione C10. Introduzione di una ritenuta d'imposta o di una misura di effetto analogo al fine di evitare che gli utili escano dall'Unione senza essere soggetti a tassazione

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare entro l'estate 2016 una proposta volta a introdurre una ritenuta d'imposta o una misura di effetto analogo allo scopo di garantire che tutti gli utili generati all'interno dell'Unione e destinati a uscirne siano effettivamente tassati nell'Unione prima che lascino i confini della stessa.

D.  Altre misure

Raccomandazione D1. Misure supplementari per affrontare il problema del divario fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a considerare, oltre alla pianificazione fiscale aggressiva e all'attività di BEPS, anche altri elementi che contribuiscono al divario fiscale esistente, ad esempio attraverso:

–  l'analisi delle cause della scarsa efficienza in materia di riscossione delle imposte, compresa la riscossione dell'IVA;

–  l'analisi delle cause dell'iniquità fiscale o della scarsa credibilità delle amministrazioni fiscali in ambiti diversi dalla tassazione delle società;

–  la definizione dei principi per le pratiche di amnistia fiscale, comprese le circostanze in cui sarebbero opportune tale pratiche e quelle in cui sarebbero preferibili altre opzioni strategiche, nonché l'obbligo per gli Stati membri di informare in anticipo la Commissione di qualsiasi nuova amnistia fiscale, allo scopo di eliminare le conseguenze negative di queste politiche sulla futura riscossione delle imposte;

–  la proposta di un livello minimo di trasparenza per i regimi di condono fiscale e le agevolazioni fiscali discrezionali adottati dai governi nazionali;

–  la concessione agli Stati membri di maggiore libertà nel considerare il rispetto degli obblighi fiscali da parte delle imprese, e in particolare i casi sistematici di inadempimento, quale fattore per l'aggiudicazione di appalti pubblici;

–  l'accesso pieno e significativo delle autorità fiscali ai registri centrali contenenti informazioni sulla titolarità effettiva di società e fiduciarie nonché adeguati processi di aggiornamento e di verifica di tali registri.

Tale obiettivo può essere raggiunto se gli Stati membri recepiscono rapidamente la quarta direttiva antiriciclaggio, garantendo un accesso ampio e semplificato alle informazioni contenute nei registri centrali dei titolari effettivi, anche per organizzazioni della società civile, giornalisti e cittadini.

(1) Testi approvati dell'8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(2) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1)
(3) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/ protecting_whistleblowers_en.asp.
(4) COM(2012)0722.
(5) https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp.
(6) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:IT:PDF.
(7) http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf.
(8) Regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(9) http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/proposal_regulation_efsi_en.pdf.
(10) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(11) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(12) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(13) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(14) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0026+0+DOC+XML+V0//IT.
(15) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)
(16) http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html.
(17) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6).

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