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Giovedì 17 settembre 2015 - Bruxelles
Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a favore di Italia, Grecia e Ungheria *

Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a favore di Italia, Grecia e Ungheria *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0451),

–  visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0271/2015),

–  vista la sua posizione del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia(1),

–  vista l'eccezionale situazione di urgenza e la necessità di affrontarla senza ulteriore indugio,

–  visti gli articoli 59 e 154 del suo regolamento,

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  informa il Consiglio che la presente approvazione lascia impregiudicata la posizione che assumerà successivamente in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450);

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0306.

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