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Procedura : 2015/2089(INI)
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Ciclo del documento : A8-0278/2015

Testi presentati :

A8-0278/2015

Discussioni :

PV 11/04/2016 - 19
CRE 11/04/2016 - 19

Votazioni :

PV 12/04/2016 - 5.12
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P8_TA(2016)0105

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Martedì 12 aprile 2016 - Strasburgo
Verso una migliore normativa sul mercato unico
P8_TA(2016)0105A8-0278/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 "Verso una migliore normativa sul mercato unico" (2015/2089(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2014 dal titolo "Analisi annuale della crescita 2015" (COM(2014)0902),

–  viste la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico(1) e la risposta di follow-up della Commissione adottata l'8 maggio 2013,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 dal titolo "Una governance migliore per il mercato unico" (COM(2012)0259),

–  viste la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2014 dal titolo "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive" (COM(2014)0368),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 marzo 2013 dal titolo "Legiferare con intelligenza – Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese" (COM(2013)0122),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014,

–  viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" sulla regolamentazione intelligente del 4 dicembre 2014,

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015(2),

–  viste la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 su SOLVIT(3) e la risposta di follow-up della Commissione adottata il 28 maggio 2014,

–  visto lo studio richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sulla regolamentazione intelligente del mercato unico,

–  vista l'edizione di aprile 2015 del quadro di valutazione del mercato unico online,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0278/2015),

A.  considerando che il mercato unico costituisce uno strumento essenziale per rilanciare la crescita economica e l'occupazione nell'Unione;

B.  considerando che, a più di 20 anni dalla sua creazione ufficiale, il quadro del mercato unico è ancora frammentato, in particolare perché gli Stati membri non hanno recepito pienamente o attuato correttamente la legislazione dell'Unione;

C.  considerando che è necessario potenziare la governance del mercato unico tenendo conto dell'intero ciclo programmatico;

D.  considerando che la prossima strategia per il mercato interno dovrebbe mirare a migliorare la normativa sul mercato unico cercando di trarre insegnamenti dalle esperienze acquisite in passato in ambiti quali la libera circolazione di beni e servizi, il mercato unico digitale, le qualifiche professionali e gli appalti pubblici;

E.  considerando che le modalità di miglioramento della normativa sul mercato unico che l'Unione intende perseguire dovrebbero essere inquadrate seguendo il concetto di responsabilità condivisa;

F.  considerando che la responsabilità in materia di sussidiarietà va oltre la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, e prevede un ruolo per i parlamenti nazionali e, se del caso, regionali; che il principio di sussidiarietà implica che le politiche siano decise al livello istituzionale più appropriato, sia esso locale, regionale, nazionale o europeo;

G.  considerando che nell'UE esiste un mercato unico dei beni ma non dei servizi;

H.  considerando che sarebbe opportuno rafforzare, rivedere o promuovere in modo più efficace gli strumenti specifici al fine di contribuire positivamente alla creazione di un contesto normativo competitivo per le nostre imprese, a sostegno della crescita e della creazione di posti di lavoro, e rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti della legislazione europea;

I.  considerando che i cittadini e le imprese non sono adeguatamente informati e consapevoli dei diversi servizi di assistenza come "La tua Europa" e SOLVIT;

J.  considerando che mancano indicatori e dati sufficienti per misurare l'efficace attuazione della legislazione in diversi settori del mercato unico;

K.  considerando che tali indicatori e dati potrebbero chiarire l'obiettivo e le finalità della legislazione in questione;

L.  considerando che l'innovazione digitale è più rapida della politica e che gli imprenditori orientano attualmente l'agenda del digitale; che è fondamentale introdurre norme resistenti al tempo che siano digitali per definizione;

M.  considerando che il recepimento, l'attuazione e l'applicazione adeguati dei diritti dei consumatori e della relativa legislazione sono essenziali per raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori nell'Unione;

N.  considerando che una delle priorità fondamentali del vertice europeo dei consumatori 2015, un forum annuale che riunisce i responsabili politici e i soggetti interessati più importanti a livello europeo e internazionale, consisteva nella migliore attuazione e applicazione della legislazione;

I. Introduzione e principi generali

1.  chiede alla Commissione di tenere conto, in sede di attuazione della recente strategia sul mercato interno, delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione;

2.  ritiene che il miglioramento della normativa sul mercato unico dovrebbe costituire al tempo stesso una priorità e una responsabilità condivisa delle istituzioni dell'Unione; è del parere che una legislazione di qualità dovrebbe essere al servizio dei cittadini e contribuire a stimolare la competitività, la creazione di posti di lavoro, la crescita e lo sviluppo delle PMI, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori; reputa altresì che, a tal fine, la legislazione debba agire in modo da promuovere l'economia europea, e non pregiudicarla;

3.  ritiene che il concetto di "Legiferare meglio" vada applicato nel contesto dell'intero ciclo programmatico, là dove tutte le componenti contribuiscono a una regolamentazione efficiente ed efficace; crede pertanto che indicatori specifici per misurare l'efficacia della legislazione pertinente dovrebbero essere inclusi già nella prima valutazione d'impatto ed essere utilizzati durante l'intero ciclo programmatico, anche in sede di attuazione della normativa al momento della sua entrata in vigore;

4.  ricorda in tal senso l'importanza della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni; ritiene deplorevole che, mentre i documenti del Parlamento europeo sono accessibili al pubblico più vasto, quelli del Consiglio non lo siano e il loro accesso resti limitato;

5.  ritiene che il principio di sussidiarietà debba rappresentare il punto di partenza per l'elaborazione delle politiche, in modo da porre in evidenza il "valore aggiunto europeo" nell'ambito della governance del mercato unico;

6.  osserva che i termini associati al meccanismo di sussidiarietà non assicurano sempre un periodo di tempo sufficiente affinché i parlamenti esaminino dettagliatamente gli aspetti legati all'attuazione e alla coerenza con la normativa vigente e altre questioni pratiche; reputa pertanto che i parlamenti potrebbero svolgere un ruolo più attivo, soprattutto nei processi di consultazione;

7.  è del parere che le istituzioni dovrebbero adoperarsi congiuntamente per garantire che il principio di proporzionalità trovi riscontro nell'elaborazione della pertinente legislazione; ritiene altresì che il processo debba conseguire gli obiettivi di semplicità, trasparenza, coerenza e rispetto dei diritti fondamentali;

8.  invita la Commissione e il Consiglio a riflettere, insieme al Parlamento, sulle migliori modalità per far sì che la semplificazione sia un processo continuo, dato che gli sforzi in tali ambiti vanno a beneficio dei consumatori e delle PMI;

9.  ritiene che la normativa sul mercato unico dovrebbe tenere conto delle nuove opportunità offerte dalla rivoluzione digitale e dovrebbe essere pienamente compatibile con la dimensione dell'e-government;

10.  invita la Commissione a rafforzare il ruolo del mercato unico quale pilastro distinto del processo del Semestre europeo, che dovrebbe essere sostenuto da una relazione annuale sullo stato dell'integrazione del mercato unico che funga da contributo all'analisi annuale della crescita;

II. Strumenti per migliorare la normativa sul mercato unico

Valutazione d'impatto

11.  ritiene che la normativa sul mercato unico dovrebbe prefiggersi come obiettivo il miglior funzionamento del mercato unico ed essere elaborata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché favorire la promozione della competitività, dell'innovazione, della crescita e dell'occupazione; reputa che efficaci valutazioni d'impatto siano uno strumento importante per informare i responsabili politici sulle modalità migliori per mettere a punto una regolamentazione che consegua gli scopi in parola e gli obiettivi relativi al mercato unico, nonché sui potenziali effetti di un'interazione di quest'ultima con la legislazione vigente;

12.  deplora che circa il 40% dei progetti di valutazione d'impatto esaminati dal comitato per la valutazione d'impatto della Commissione nel periodo 2010-2014 sia stato considerato di qualità insufficiente e rinviato per essere migliorato;

13.  reputa che, per essere uno strumento efficace, le valutazioni d'impatto dovrebbero essere preparate basandosi su prove e informazioni esaustive, obiettive e complete e dovrebbero comprendere tutte le opzioni aventi effetti significativi o politicamente importanti; ritiene che le valutazioni di impatto debbano essere effettuate in modo da tenere anche conto delle valutazioni ex-post della legislazione vigente nello stesso settore e debbano esaminare la coerenza tra una nuova iniziativa legislativa, da un lato, e le altre politiche e gli obiettivi generali dell'Unione europea, dall'altro;

14.  ritiene deplorevole il fatto che le valutazioni d'impatto presentate al Parlamento per corredare i progetti di proposte risultino tuttora carenti, come evidenziato, ad esempio, dall'Unità Valutazione d'impatto ex ante del Parlamento nella sua analisi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta per la messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio;

15.  crede che un attento esame delle consulenze scientifiche dovrebbe far parte del processo di valutazione d'impatto e, nello specifico, permettere di documentare il modo o le ragioni per cui sono state fatte determinate scelte programmatiche nelle fasi preparatorie, il che sarà di ausilio al processo politico; è inoltre del parere che le valutazioni d'impatto debbano tenere conto del ritmo dell'innovazione e dello sviluppo digitali così come della necessità che la legislazione sia tecnologicamente neutrale e, per quanto possibile, adeguata al futuro;

16.  sottolinea che non vi sono chiari orientamenti in merito all'opportunità o meno di quantificare i potenziali effetti delle proposte REFIT; mette in evidenza la necessità di rendere le proposte REFIT più mirate, quantificando i potenziali benefici e i risparmi di costi per ciascuna proposta;

17.  sottolinea che la valutazione d'impatto che accompagna una proposta dovrebbe essere integrata da valutazioni d'impatto sugli emendamenti sostanziali approvati dai colegislatori; sottolinea che è opportuno elaborare norme chiare e trasparenti che stabiliscano le condizioni per lo svolgimento di predette valutazioni d'impatto aggiuntive; ricorda, a titolo di esempio, che il Parlamento ha valutato con attenzione il potenziale impatto sulle PMI di alcuni degli emendamenti che ha presentato alle due direttive sugli appalti pubblici; esorta pertanto il Consiglio, che non effettua valutazioni d'impatto sui propri emendamenti dal 2007, a partecipare più attivamente;

18.  ribadisce che la responsabilità in materia di sussidiarietà va oltre la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, e prevede un ruolo anche per i parlamenti nazionali;

19.  osserva che lo studio dal titolo "Regolamentazione intelligente sul mercato unico", richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, suggerisce che il Parlamento europeo e il Consiglio potrebbero disporre di informazioni preziose con cui contribuire alle valutazioni d'impatto della Commissione; invita la Commissione a esaminare le modalità di integrazione del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura relativa alle valutazioni d'impatto;

Processo di consultazione

20.  ricorda che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, TUE, tutte le istituzioni dell'Unione europea hanno l'obbligo di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative, la società civile e le parti sociali;

21.  ritiene che la fase di consultazione debba sempre includere una sezione relativa al "digitale per definizione" mediante la quale la Commissione possa cercare di comprendere a fondo le esigenze degli utenti e ciò che il concetto di "digitale per definizione" comporta per la struttura del servizio;

22.  ribadisce la propria posizione secondo cui il processo di consultazione dovrebbe essere aperto, trasparente e inclusivo, nonché esteso onde prevedere la possibilità per un ampio ventaglio di parti interessate di presentare osservazioni sui progetti di valutazione d'impatto; ritiene che tale aspetto sia altrettanto importante per il diritto derivato, che ha conseguenze rilevanti sull'attuazione della normativa sul mercato unico e che, pertanto, necessita di più trasparenza e controllo; ritiene che il codice doganale dell'Unione rappresenti un ambito in cui una regolare consultazione delle parti interessate potrebbe migliorare l'attuazione del diritto derivato;

23.  riconosce le proposte in favore di un ampliamento della fase di programmazione strategica nel pacchetto "Legiferare meglio" attraverso, per esempio, l'introduzione di valutazioni d'impatto iniziali; ritiene tuttavia che continui a mancare una panoramica d'insieme del processo di lavoro della Commissione; invita la Commissione a rendere più visibili le tabelle di marcia che delineano le iniziative programmatiche in settori specifici e a facilitarne l'uso;

24.  ritiene che il contributo da parte dei cittadini e delle imprese ai diversi servizi di assistenza quali "La tua Europa" e SOLVIT sia di grande importanza per il processo legislativo; invita pertanto la Commissione a valutare i dati forniti da tali servizi e a tenerne conto in sede di riesame della legislazione pertinente;

25.  reputa che una consultazione ampia, corretta ed equilibrata sia una parte essenziale del processo legislativo; ritiene che la pubblicazione di documenti e prove e l'invito a tutte le parti interessate a contribuire in modo efficace all'elaborazione delle politiche in questo ambito costituiscano un importante motore per l'innovazione e il potenziamento del mercato unico, in particolare per quanto riguarda l'agenda del mercato unico digitale;

26.  sottolinea che le piccole imprese spesso non hanno il tempo o le risorse necessarie per partecipare a consultazioni regolari; ritiene che la Commissione europea debba individuare delle modalità semplici e innovative per coinvolgere le PMI e le start-up;

27.  reputa che occorra adottare un approccio olistico nei confronti della consultazione con le parti interessate, la quale dovrebbe essere un processo continuo lungo l'intero ciclo legislativo piuttosto che un esercizio occasionale; ribadisce, a tale proposito, il proprio appello alla Commissione affinché valuti la possibilità di istituire un "Forum europeo delle parti interessate" sulla qualità della regolamentazione e sulla riduzione della burocrazia;

28.  sottolinea che tali consultazioni con le parti interessate dovrebbero essere il più possibile inclusive e coinvolgere, nello specifico, le PMI, le microimprese e le organizzazioni della società civile;

29.  ritiene che, rendendo le consultazioni pubbliche disponibili in tutte le lingue ufficiali e migliorando la loro accessibilità e comprensibilità, si otterrà un conseguente aumento della partecipazione e un accesso più trasparente al processo di consultazione;

Attuazione

30.  è del parere che un'attuazione completa e adeguata della normativa sul mercato unico sia fondamentale e che indicatori multidimensionali, globali e chiari rappresentino un utile contributo per godere appieno dei vantaggi del mercato unico; esprime preoccupazione per fatto che gli obiettivi di attuazione non vengano sempre conseguiti; chiede in particolare un'attuazione corretta e completa della direttiva sui servizi; ricorda l'elevato grado di eterogeneità che permane tra gli Stati membri e i settori;

31.  ritiene che, data l'intenzione della Commissione di ridurre la produzione legislativa, sarà possibile prestare maggiore attenzione alle iniziative programmatiche, dedicando maggior tempo a riflessioni più approfondite che potrebbero servire a migliorare il coinvolgimento delle parti interessate;

32.  sottolinea l'importanza delle tavole di concordanza per controllare la corretta attuazione; invita gli Stati membri a redigere e pubblicare le loro tavole di concordanza;

33.  si rammarica che, malgrado l'obiettivo dello 0,5% proposto dalla Commissione nell'Atto per il mercato unico, alcuni Stati membri accusino tuttora ritardi; sottolinea che gli obiettivi formali di recepimento e attuazione non sono i soli importanti, ma che lo sono anche la qualità del recepimento, l'attuazione pratica sul campo e i problemi e le sfide che essi possono comportare nella vita reale per le parti interessate;

34.  ritiene che, per rendere fruibili i vantaggi che un mercato unico pienamente funzionante può offrire, la Commissione e i parlamenti debbano collaborare per trarre insegnamenti dalle migliori prassi e dalle esperienze acquisite con l'attuazione della legislazione dell'Unione, al fine di garantire che gli scopi e gli obiettivi della legislazione specifica non siano vanificati a causa di un'attuazione carente o incoerente negli Stati membri;

35.  ritiene che occorra una maggiore chiarezza sulla questione relativa alla sovraregolamentazione (gold-plating) e che siano necessarie misure più incisive per individuare i casi legati a tale fenomeno, il quale comporta sfide e costi supplementari per le persone e le imprese che cercano di comprendere e attuare il diritto dell'UE; invita gli Stati membri a chiarire e individuare, nei documenti di attuazione, le conseguenze della legislazione dell'Unione e quelle degli obblighi nazionali; ricorda la possibilità per gli Stati membri di applicare norme più severe laddove il diritto dell'Unione preveda soltanto un'armonizzazione minima;

Monitoraggio e risoluzione dei problemi

36.  invita la Commissione a proseguire i propri sforzi e ad aggiornare regolarmente gli orientamenti sulla regolamentazione; chiede, nello specifico, il rapido aggiornamento, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, degli orientamenti del 2009 per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, in modo da assicurare che siano adatti per l'era digitale; deplora che la qualità dei servizi vari notevolmente tra gli Stati membri a causa dell'assenza di un ordine di priorità e risorse; chiede pertanto un quadro di governance rafforzato a livello di UE nell'ottica di migliorare il funzionamento di tali strumenti e servizi;

37.  ritiene che la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e la risoluzione delle controversie online (ODR) siano strumenti essenziali per migliorare il mercato unico dei beni e dei servizi; sottolinea che esse consentiranno a consumatori e commercianti di risolvere le controversie in modo semplice ed economico senza adire le vie legali; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione riguardanti questi importanti strumenti;

38.  sottolinea che gli sportelli unici a sostegno della risoluzione di controversie, sulla falsariga di SOLVIT, ECC-Net e FIN-Net, sono servizi che consentono un migliore funzionamento del mercato interno; chiede alla Commissione di predisporre le risorse necessarie per fare conoscere tali strumenti e sviluppare le complementarietà tra loro;

39.  plaude ai progetti SOLVIT ed EU Pilot, i quali sono volti a evitare l'avvio, da parte della Commissione, di procedure d'infrazione contro gli Stati membri; reputa, tuttavia, che i servizi offerti da EU Pilot andrebbero migliorati per quanto concerne la velocità di risposta alle segnalazioni pervenute;

40.  ritiene che occorra continuare a estendere il sistema di informazione del mercato interno agli altri strumenti del mercato unico affinché diventi un centro di informazioni essenziale; sottolinea che ciò sarebbe coerente con il principio del "soltanto una volta", in linea con le recenti iniziative della Commissione;

41.  ritiene che le piattaforme digitali come gli sportelli unici, IMI e ISA2 siano importanti per migliorare il funzionamento del mercato unico, in quanto facilitano lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità degli Stati membri;

42.  è preoccupato per il basso livello di conoscenza e comprensione tra gli europei dei servizi disponibili quali "La tua Europa", "La tua Europa - Consulenza", il Servizio europeo per l'occupazione, la rete CPC, gli sportelli unici, SOLVIT, ADR e ODR;

43.  reputa che servizi come "La tua Europa", "La tua Europa - Consulenza", il Servizio europeo per l'occupazione, la rete CPC, gli sportelli unici, SOLVIT, SOLVIT Plus, ADR e ODR rappresentino un'alternativa alle azioni legali utile e conveniente dal punto di vista dei costi; osserva che soltanto il 4% dei consumatori e delle imprese è a conoscenza dell'esistenza di tali strumenti e che il livello di diffusione di tali servizi è attualmente molto basso; invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di risolvere tale problema, a sensibilizzare maggiormente circa predetti strumenti, valutando nel contempo se le risposte e i risultati che forniscono sono adatti agli utenti; invita inoltre la Commissione ad adoperarsi ai fini di una migliore cooperazione tra i vari servizi di assistenza come "La tua Europa" o SOLVIT, nell'ottica di accrescere il grado di soddisfazione degli utenti;

44.  chiede alla Commissione di effettuare una riflessione approfondita sull'interazione fra tali servizi e di valutare la possibilità di sostituirli con uno sportello unico per i consumatori in grado di indirizzare questi ultimi verso altri strumenti idonei;

45.  ritiene che tale riflessione debba garantire una migliore definizione dei servizi in questione al fine di ottenere una migliore separazione delle attività ed evitare quindi sovrapposizioni;

46.  invita la Commissione a sviluppare una strategia di comunicazione e formazione per sensibilizzare i cittadini e le imprese di tutte le dimensioni circa i servizi di assistenza; raccomanda, in tale contesto, di sviluppare un portale unico per l'accesso a tutti i servizi di assistenza;

47.  ritiene che l'imminente revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) dovrebbe tenere pienamente conto della necessità di migliorare il flusso di informazioni tra i diversi strumenti del mercato unico;

48.  sottolinea il ruolo importante dello strumento di indagine a tappeto della Commissione, in particolare per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato digitale unico;

49.  riconosce il ruolo positivo delle azioni di indagine a tappeto, avviate dalla Commissione per migliorare l'applicazione della legislazione attraverso azioni di controllo coordinate nel contesto online; ritiene che le indagini a tappeto potrebbero essere estese anche al settore offline;

50.  osserva con preoccupazione che, secondo le relazioni "La tua Europa", esistono ambiti che sono periodicamente oggetto di domande inviate da persone che cercano di esercitare i propri diritti, come ad esempio il commercio elettronico e il riconoscimento delle qualifiche; reputa che la Commissione, insieme agli organismi nazionali e regionali, dovrebbe rispondere a tali domande per favorire la comprensione di tali diritti;

51.  ritiene che sia opportuna una valutazione qualitativa e quantitativa dell'attuazione – e non solo dati scarni sul recepimento formale delle direttive – al fine di avere un quadro completo di come la legislazione sul mercato unico funzioni effettivamente per i consumatori e le imprese;

52.  invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare un "sistema di allerta precoce" che indichi dove si riscontrano problemi di attuazione o applicazione del diritto dell'Unione;

53.  ritiene che l'esame sistematico dei mercati dei consumatori a livello dell'UE consentirebbe di individuare in modo più tempestivo le tendenze emergenti e le minacce per i consumatori e le imprese; sottolinea, in tale contesto, il ruolo positivo di tutte le parti interessate, incluse le organizzazione dei consumatori;

54.  invita la Commissione a valutare le prestazioni dei punti di contatto prodotti previsti nel regolamento sul riconoscimento reciproco del 2009 e nel regolamento sui prodotti da costruzione del 2011;

Provvedimenti di attuazione e di sorveglianza del mercato

55.  sottolinea la necessità di una cooperazione più stretta tra gli strumenti di governance del mercato unico che ricevono reclami dei consumatori su violazioni della legislazione UE da parte di operatori commerciali, da un lato, e gli organismi nazionali di contrasto, dall'altro, attraverso procedure formali e una migliore condivisione dei dati;

56.  invita la Commissione a valutare con serietà la coerenza e l'efficacia dell'attuazione e, in ultima istanza, delle procedure d'infrazione, in particolare se riguardano la legislazione sul mercato unico;

57.  deplora che l'accesso del Parlamento alle informazioni pertinenti riguardanti le procedure di pre-infrazione e infrazione sia limitato e chiede una maggiore trasparenza in tal senso, con il dovuto rispetto delle norme sulla riservatezza;

58.  esorta la Commissione ad avviare procedure d'infrazione tempestive e più rapide laddove sussistano prove che dimostrino una mancata attuazione e laddove non sia andato a buon fine un ragionevole sforzo per risolvere il problema mediante strumenti quali la mediazione, sotto forma di ADR, ODR, EU Pilot, SOLVIT ovvero altri meccanismi di pre-infrazione; sottolinea che gli Stati membri hanno pari responsabilità nell'applicazione della legislazione dell'Unione e che essi dovrebbero assicurare un'attuazione effettiva ed efficace per difendere i diritti dei consumatori e creare condizioni di parità per le imprese in tutta Europa;

59.  s'impegna a svolgere il proprio ruolo nell'applicazione della legislazione dell'Unione, anche mediante il riesame dell'attuazione della legislazione e il controllo sulla Commissione, assumendo nello specifico un ruolo più attivo nell'ambito della preparazione, da parte della Commissione, di relazioni annuali, o quanto meno più dettagliate, sui programmi di lavoro che vertono specificamente sull'applicazione;

60.  ricorda che nella propria risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'attuazione della direttiva relativa alla pratiche commerciali sleali (2005/29/CE)(4), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a compilare e analizzare i dati sulle sanzioni comminate dagli Stati membri e sull'efficacia dei regimi di applicazione, con particolare riferimento alla complessità e alla durata delle procedure di applicazione; invita nuovamente la Commissione a fornire al Parlamento europeo i risultati di tali analisi;

61.  ritiene che gli strumenti di sorveglianza del mercato andrebbero utilizzati congiuntamente agli strumenti del mercato unico al fine di rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione;

62.  evidenzia, a tale riguardo, che le autorità nazionali non fanno sempre un uso corretto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) o non riescono ad adottare tempestivamente le misure necessarie; sottolinea in particolare la necessità di migliorare la trasmissione dei fascicoli da un'autorità pubblica ad un'altra;

63.  è preoccupato per il fatto che, stando ad un'analisi a campione condotta dalla Commissione nel 2014, il 60% delle indagini realizzate su prodotti non riportava il paese di origine, il 32% delle indagini sui macchinari non era corredata di una classificazione del rischio e il 5% delle voci non faceva riferimento al regolamento/alla direttiva dell'UE violato/a; chiede al Consiglio e agli Stati membri di esaminare seriamente la questione e di informare il Parlamento delle azioni di follow-up adottate;

Valutazione ex post e revisione

64.  accoglie con favore la revisione periodica e l'introduzione delle analisi settoriali nell'ambito del programma REFIT, il cui obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di migliorare la qualità della legislazione dell'Unione e semplificare quest'ultima, avvicinandola così ai bisogni di cittadini e imprese, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

65.  ritiene tuttavia che occorra migliorare l'analisi che permette di stabilire se gli interventi legislativi messi in atto sinora abbiano effettivamente contribuito al conseguimento della loro finalità e se siano in linea con gli attuali obiettivi strategici; sottolinea altresì l'importanza della trasparenza nel processo REFIT; ritiene, in tale contesto, che un obiettivo continuo di riduzione dell'onere amministrativo e normativo potrebbe contribuire positivamente al rispetto degli obiettivi con la massima efficienza e il minor costo possibile per i cittadini e le imprese;

66.  osserva che il costo cumulativo della regolamentazione rappresenta spesso un ostacolo per i partecipanti al mercato unico, in particolare per le PMI; accoglie pertanto con favore l'impegno della Commissione a esaminare la questione; sottolinea che un'analisi del genere dovrebbe mirare a eliminare gli ostacoli che limitano l'accesso al mercato e ad assicurare condizioni di concorrenza leale per tutti gli attori;

67.  invita la Commissione a migliorare la propria comprensione dei fattori che influiscono sul conseguimento degli obiettivi programmatici, come l'impatto di politiche complementari o contrastanti adottate a livello unionale o nazionale, nonché l'impatto e i costi del mancato intervento, onde migliorare l'elaborazione delle politiche e, in ultima istanza, contribuire al miglioramento della normativa sul mercato unico;

68.  reputa che si potrebbe valutare la possibilità di ricorrere eccezionalmente alle clausole di revisione o di caducità, in particolare per i fenomeni temporanei, e che le istituzioni potrebbero impegnarsi ad aggiornare la legislazione e mantenerla in vigore solo ove opportuno; è del parere che le misure di salvaguardia siano strumenti necessari a garantire che la legislazione essenziale non decada;

III. Conclusione

69.  evidenzia che il miglioramento della normativa sul mercato unico non implica l'eliminazione di tutta la regolamentazione, né una diminuzione del livello di ambizione della regolamentazione stessa, ad esempio in termini di protezione ambientale, sicurezza, tutela dei consumatori e norme sociali, ma piuttosto l'eliminazione delle norme superflue, della burocrazia e degli effetti negativi così come il conseguimento degli obiettivi strategici e la creazione di un contesto normativo competitivo a sostegno dell'occupazione e delle imprese in Europa;

70.  sottolinea che un mercato unico che non imponga oneri eccessivi né pregiudichi la produzione, l'innovazione e il commercio è una struttura che riporterà in Europa l'occupazione e la crescita che in passato avrebbero interessato altri paesi;

71.  sottolinea pertanto che una responsabilità condivisa ai fini del miglioramento della normativa sul mercato interno consentirà di ottenere vantaggi condivisi: un mercato unico forte e dinamico in grado di contribuire alla crescita a lungo termine in Europa e, quindi, alla prosperità dei cittadini;

o
o   o

72.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 75.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0069.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0164.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0063.

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