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 Testo integrale 
Procedura : 2013/0016(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0056/2016

Testi presentati :

A8-0056/2016

Discussioni :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Votazioni :

PV 28/04/2016 - 4.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2016)0145

Testi approvati
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Giovedì 28 aprile 2016 - Bruxelles
Sicurezza delle ferrovie ***II
P8_TA(2016)0145A8-0056/2016
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dal Senato romeno e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0031),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0056/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione della Commissione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sui documenti esplicativi

La Commissione ricorda che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, nella dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 sui documenti esplicativi, che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale "devono essere chiare e precise" al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso in esame i documenti esplicativi avrebbero potuto essere utili a tal fine. La Commissione si rammarica che il testo finale non contenga disposizioni al riguardo.

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