Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 sul regolamento delegato della Commissione del 24 novembre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)07495),
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 64, paragrafo 5,
– visto il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche(2), in particolare il suo allegato,
– viste la lettera congiunta della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, del 19 settembre 2016, concernente il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione e la relativa risposta del commissario Jourová del 26 ottobre 2016,
– visti il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte finora dalle due commissioni speciali del Parlamento, la commissione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto e la commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta della Commissione COM(2016)0450, in particolare il paragrafo 3.8 relativo all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
A. considerando che il regolamento delegato, il suo allegato e il regolamento delegato che lo modifica sono intesi a individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche per quanto riguarda l'antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'UE e richiedono misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i soggetti obbligati dell'UE a norma della direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio);
B. considerando che l'ultimo regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche è in vigore dal 23 settembre 2016;
C. considerando che il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione rimarrà in vigore anche se il regolamento delegato che lo modifica verrà respinto;
D. considerando che l'elenco dei paesi, anche dopo la modifica introdotta nel regolamento delegato di modifica adottato dalla Commissione il 24 novembre 2016, corrisponde a quello identificato dalla Task Force "Azione finanziaria" (GAFI) in occasione della sua 28a riunione plenaria che ha avuto luogo dal 19 al 21 ottobre 2016;
E. considerando che, come indicato nel considerando 28 della quarta direttiva antiriciclaggio e ribadito nella relazione (C(2016)4180) del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, la valutazione della Commissione è un processo autonomo; che la Commissione è pertanto libera di andare al di là delle norme del GAFI, mantenendo nel proprio elenco un paese terzo che sia stato escluso dal GAFI o includendo altri paesi terzi, purché ciò sia in linea con i criteri specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio;
F. considerando che la valutazione della Commissione è un processo autonomo che dev'essere svolto in maniera completa e imparziale, esaminando tutti i paesi terzi sulla base degli stessi criteri definiti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849;
G. considerando che la valutazione della Commissione deve essere un processo totalmente indipendente e non politicizzato;
H. considerando che la Commissione, nella sua lettera del 26 ottobre 2016, afferma che deve individuare i paesi ad alto rischio esclusivamente sulla base dei motivi elencati all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio, solo per quanto riguarda le carenze in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
I. considerando che le prove raccolte dalle due commissioni speciali del Parlamento, la commissione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto e la commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, indicano che potrebbero di fatto esservi carenze in materia di AML/CFT per quanto riguarda diversi aspetti dell'articolo 9, paragrafo 2, in alcuni paesi non inclusi nell'attuale elenco dei paesi terzi ad alto rischio;
J. considerando, inoltre, che il Parlamento ritiene che l'elenco di criteri contenuto all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio non sia esaustivo ("in particolare") e che i reati presupposto al riciclaggio di denaro, quali i reati fiscali, rientrino nell'ambito di applicazione di tali criteri e dovrebbero essere debitamente presi in considerazione nel processo autonomo della Commissione;
K. considerando che il Parlamento concorda con l'opinione espressa dalla Commissione nella sua lettera del 26 ottobre 2016, secondo cui l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro non sempre coincidono, ma è sostanzialmente contrario alla possibilità di una distinzione assoluta tra giurisdizioni fiscali non cooperative e carenze in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare quando si tratta degli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;
L. considerando che il Parlamento auspica che la Commissione effettui la propria valutazione e non si basi esclusivamente su fonti d'informazione esterne;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
3. chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle riserve di cui sopra;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.