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Procedura : 2014/2248(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0390/2016

Testi presentati :

A8-0390/2016

Discussioni :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Votazioni :

PV 16/02/2017 - 6.6
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Testi approvati :

P8_TA(2017)0048

Testi approvati
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Giovedì 16 febbraio 2017 - Strasburgo
Possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea
P8_TA(2017)0048A8-0390/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2014/2248(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti in particolare gli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 48 e 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 119, da 120 a 126, da 127 a 133, da 136 a 138, da 139 a 144, 194 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché i relativi protocolli,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la relazione del 22 giugno 2015, elaborata dal Presidente della Commissione europea in stretta cooperazione con i Presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo, dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria" (la "relazione dei cinque Presidenti")(1),

–  viste la sua risoluzione legislativa del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020(2) e la sua decisione del 19 novembre 2013 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),

–  visti il QFP(4) e l'accordo interistituzionale(5) quali approvati il 2 dicembre 2013,

–  viste la relazione finale e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie del dicembre 2016(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 relativamente a un nuovo assetto per il Regno Unito nell'Unione europea, reso nullo dalla decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione,

–  visto il voto a favore dell'uscita dall'Unione nel referendum del Regno Unito sulla permanenza nell'Unione europea,

–  visti l'Eurobarometro standard 84 dell'autunno 2015 dal titolo "Opinione pubblica nell'Unione europea" e l'Eurobarometro speciale del Parlamento europeo del giugno 2016 dal titolo "Europei nel 2016: percezioni e aspettative, lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione",

–  visto il parere 2/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea sul progetto di accordo che prevede l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("Convenzione europea dei diritti dell'uomo" – CEDU)(7),

–  vista la decisione del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo(8),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea(9),

–  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro(10),

–  viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sulle elezioni del Parlamento europeo nel 2014(11) e del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014(12),

–  vista la sua risoluzione del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea(13),

–   vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei(14),

–  viste la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea(15) e la annessa proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

–  vista la sua risoluzione del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito(16),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(17),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio per la zona euro(18),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(19);

–  visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea(20),

–  visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015(21) e del Comitato delle regioni dell'8 luglio 2015(22),

–  vista la dichiarazione dal titolo "Greater European Integration: The Way Forward" dei presidenti della Camera dei Deputati dell'Italia, dell'Assemblée nationale della Francia, del Bundestag della Germania e della Chambre des Députés del Lussemburgo, siglata il 14 settembre 2015 e attualmente avallata da diverse altre camere parlamentari nell'UE,

–   visto il parere del Comitato delle regioni, del 31 gennaio 2013, "Rafforzare la cittadinanza dell'UE: promuovere i diritti elettorali dei cittadini europei"(23),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0390/2016),

A.  considerando che la presente risoluzione è volta a fornire soluzioni che non possono essere conseguite mediante gli strumenti attualmente previsti dai trattati e che sono quindi realizzabili soltanto grazie a una futura modifica dei trattati nel rispetto dei prerequisiti;

B.  considerando che l'incapacità delle istituzioni dell'UE di far fronte alle profonde e molteplici crisi che l'Unione affronta attualmente, ossia la cosiddetta "crisi a più livelli", unitamente alle sue conseguenze finanziarie, economiche, sociali e migratorie, nonché l'ascesa dei partiti populisti e dei movimenti nazionalisti, hanno portato a un diffuso malcontento di un segmento crescente della popolazione in merito al funzionamento dell'Unione europea;

C.  considerando che queste importanti sfide europee non possono essere gestite da singoli Stati membri, ma soltanto dall'Unione europea mediante una risposta comune;

D.  considerando che i progressi verso un'Unione che sia veramente in grado di tener fede ai propri obiettivi e di realizzarli sono compromessi dal fallimento della governance imputabile alla continua e sistematica ricerca dell'unanimità in seno al Consiglio (tuttora basata sul cosiddetto compromesso di Lussemburgo) e dalla mancanza di un unico potere esecutivo credibile, che disponga della piena legittimità democratica e delle competenze necessarie per intervenire in modo efficace in un'ampia gamma di politiche; considerando che esempi recenti, come l'inadeguata gestione dei flussi di rifugiati, la lentezza del processo di risanamento dei nostri istituti bancari dopo lo scoppio della crisi finanziaria e la mancanza di una risposta comune immediata alla minaccia terroristica interna ed esterna, hanno dimostrato in modo calzante l'incapacità dell'Unione di reagire in modo rapido ed efficace;

E.  considerando che l'UE non può soddisfare le aspettative dei cittadini europei perché i trattati in vigore non vengono pienamente sfruttati e non offrono tutti gli strumenti, le competenze e i processi decisionali necessari ad affrontare in modo efficace queste sfide comuni;

F.  considerando che il problema sopra descritto, accompagnato dalla mancanza di una visione comune da parte degli Stati membri per quanto riguarda il futuro del nostro continente, ha dato luogo a livelli senza precedenti di "euroscetticismo" che stanno portando a un ritorno al nazionalismo e rischiano di pregiudicare l'Unione e probabilmente anche di disintegrarla;

G.  considerando che, anziché promuovere l'Unione, il sistema in base al quale gli Stati membri ricorrono a soluzioni "à la carte", ulteriormente rafforzato nel trattato di Lisbona, ha accresciuto la complessità dell'Unione, accentuando le disparità al suo interno; e che, malgrado la flessibilità offerta dai trattati, a diversi Stati membri sono state concesse numerose clausole di non partecipazione (opt-out) al diritto primario, dando luogo a un sistema poco trasparente di cerchi di cooperazione intersecanti e ostacolando il controllo e la responsabilità democratici;

H.  considerando che i trattati offrono forme di integrazione flessibili e differenziate a livello di diritto derivato mediante gli strumenti della cooperazione rafforzata e strutturata, che dovrebbero essere applicati soltanto a un numero limitato di politiche ed essere al contempo inclusivi onde consentire a tutti gli Stati membri di partecipare; che, a vent'anni dalla sua introduzione, l'impatto della cooperazione rafforzata resta limitato; che la cooperazione rafforzata è stata autorizzata in tre casi: per la definizione di norme comuni relative alla determinazione del diritto applicabile ai divorzi delle coppie internazionali, per il brevetto europeo con effetto unitario e per l'introduzione di una tassazione delle transazioni finanziarie (TTF); e che la cooperazione rafforzata deve essere utilizzata come primo passo verso l'ulteriore integrazione di politiche come la Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e non per promuovere soluzioni "à la carte";

I.  considerando che il metodo comunitario deve essere preservato e non compromesso da soluzioni intergovernative, anche nei settori in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione;

J.  considerando tuttavia che, sebbene l'euro sia la moneta dell'Unione (articolo 3, paragrafo 4, TUE), il Regno Unito ha ottenuto una deroga rispetto all'adesione (protocollo n. 15), la Danimarca gode di un'esenzione costituzionale (protocollo n. 16), la Svezia ha cessato di seguire i criteri di convergenza dell'euro e la possibilità di uscita della Grecia dalla moneta unica è stata discussa apertamente in seno al Consiglio europeo; considerando che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di aderire alla moneta unica una volta soddisfatti tutti i criteri richiesti, mentre non è stato fissato alcun calendario per gli Stati membri che hanno aderito all'euro dopo la sua creazione;

K.  considerando che, per quanto riguarda Schengen, la libera circolazione delle persone e la conseguente abolizione dei controlli alle frontiere interne, tutti elementi formalmente integrati nei trattati, sono state concesse al Regno Unito e all'Irlanda clausole di non partecipazione (opt-out); che anche altri quattro Stati membri non partecipano, pur avendone l'obbligo, mentre è stata concessa la clausola di partecipazione (opt-in) a tre paesi che non fanno parte dell'Unione europea; che tale frammentazione non soltanto impedisce l'abolizione totale di alcune frontiere interne rimanenti, ma complica anche la creazione di un vero mercato interno e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia pienamente integrato; rammenta che l'integrazione nell'area Schengen deve continuare a essere l'obiettivo di tutti gli Stati membri dell'UE;

L.  considerando che le clausole di non partecipazione (opt-out) a favore di singoli Stati membri compromettono l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, determinano un'eccessiva complessità in termini di governance, mettono a repentaglio la coesione dell'Unione e minano la solidarietà tra i cittadini;

M.  considerando che, dopo il trattato di Lisbona, con un'ulteriore accelerazione causata dalle crisi economica, finanziaria, migratoria e di sicurezza, il Consiglio europeo ha ampliato il proprio ruolo includendovi la gestione corrente mediante l'adozione di strumenti intergovernativi al di fuori del quadro dell'UE, sebbene il suo compito non sia quello di esercitare funzioni legislative, bensì di imprimere all'Unione lo slancio necessario al suo sviluppo e definire le priorità e gli indirizzi politici generali (articolo 15, paragrafo 1, TUE);

N.  considerando che l'affidamento alla regola dell'unanimità in seno al Consiglio europeo e l'incapacità di quest'ultimo di raggiungere tale unanimità hanno determinato l'adozione di strumenti intergovernativi al di fuori del quadro giuridico dell'UE, tra cui il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG o "patto di bilancio"); e che lo stesso vale per l'accordo con la Turchia sulla crisi dei rifugiati siriani;

O.  considerando che, sebbene – a norma dell'articolo 16 TSCG – le misure necessarie a integrare il patto di bilancio nel quadro giuridico dell'Unione vadano adottate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore (prima del 1º gennaio 2018) e disposizioni analoghe siano presenti nell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, è chiaro che è impossibile conseguire la resilienza della zona euro, compreso il completamento dell'Unione bancaria, senza ulteriori misure di consolidamento di bilancio unitamente all'istituzione di un sistema di governance più affidabile, efficace e democratico;

P.  considerando che tale nuovo sistema di governance comporta che la Commissione diventi un vero e proprio governo, rispondente al Parlamento e in grado di elaborare e attuare le politiche fiscali e macroeconomiche comuni di cui la zona euro necessita, nonché dotato di un bilancio e di una tesoreria commisurati alla portata dei compiti in questione; che ciò richiede, oltre alle misure previste dal diritto primario vigente, anche una riforma del trattato di Lisbona;

Q.  considerando che ciò vale anche per la necessaria riforma e modernizzazione delle risorse finanziarie di tutta l'Unione europea; che l'accordo sull'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) è stato raggiunto soltanto dopo lunghi e intensi negoziati ed è stato accompagnato dalla decisione di istituire un gruppo di alto livello per rivedere il sistema delle entrate dell'Unione basato sulle "risorse proprie", il quale dovrebbe presentare una relazione nel 2016; che l'attuale QFP limita fortemente l'autonomia finanziaria e politica dell'Unione, poiché la maggior parte delle entrate è costituita da contributi nazionali provenienti dagli Stati membri e un'ampia parte della spesa è già prestabilita in funzione delle restituzioni dovute a questi stessi Stati membri; e che i contributi nazionali basati sul PIL/PNL sono divenuti di gran lunga la principale fonte di entrate;

R.  considerando che l'attuale QFP è inferiore al precedente, in termini di valore nominale, sebbene le circostanze richiedano importanti sforzi di bilancio per assistere i rifugiati e stimolare la crescita economica, la coesione sociale e la stabilità finanziaria;

S.  considerando che la regola dell'unanimità per deliberare in materia di politica fiscale impedisce di affrontare l'esistenza dei paradisi fiscali nell'Unione europea e le politiche fiscali dannose degli Stati membri; che molte di queste pratiche creano una distorsione del funzionamento del mercato interno, compromettono le entrate degli Stati membri e, in ultima istanza, spostano l'onere fiscale sui cittadini e sulle PMI;

T.  considerando che l'Unione europea è un sistema costituzionale basato sullo Stato di diritto; che occorre modificare i trattati per attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza per quanto concerne tutti gli aspetti del diritto dell'Unione, in conformità con il principio di separazione dei poteri;

U.  considerando che l'UE si fonda anche sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che gli attuali strumenti dell'UE per valutare e sanzionare le violazioni di detti principi da parte degli Stati membri si sono rivelati insufficienti; che i procedimenti di infrazione contro determinati atti legislativi o azioni di uno Stato membro in contravvenzione al diritto dell'Unione sono inadeguati per affrontare le violazioni sistemiche dei valori fondamentali dell'UE; che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, il Consiglio deve deliberare alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri per determinare che esiste un evidente rischio di violazione dei valori fondamentali e, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, TUE, deve deliberare all'unanimità per constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente; e che, di conseguenza, non sono stati invocati né la misura preventiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, né i meccanismi sanzionatori di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso;

V.  considerando che l'UE sembra maggiormente in grado di influenzare le politiche in materia di diritti fondamentali, Stato di diritto e corruzione quando i paesi sono ancora candidati all'adesione all'Unione; e che il meccanismo dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato con lo stesso rigore a tutti gli Stati membri;

W.  considerando che è inoltre necessaria una revisione per riequilibrare e rinnovare profondamente il funzionamento dell'Unione, allo scopo di conseguire una regolamentazione meno burocratica e una maggiore efficacia e vicinanza alle esigenze dei cittadini nella definizione delle politiche; che all'Unione occorrono le necessarie competenze per compiere progressi verso alcuni dei suoi obiettivi dichiarati, come il completamento del mercato unico compresa l'Unione dell'energia, la coesione sociale e l'obiettivo della piena occupazione, una gestione comune ed equa della migrazione e dell'asilo, nonché una politica di sicurezza interna ed esterna;

X.  considerando che lo sviluppo di un dialogo sistematico con le organizzazioni della società civile e il rafforzamento del dialogo sociale, a tutti i livelli, in conformità con i principi sanciti all'articolo 11 TUE, sono essenziali per superare l'euroscetticismo e riaffermare l'importanza della dimensione dell'Europa basata sulla solidarietà, della coesione sociale e della costruzione di una democrazia partecipativa e inclusiva, a complemento della democrazia rappresentativa;

Y.  considerando che nell'ultimo decennio la situazione della sicurezza in Europa si è notevolmente deteriorata, soprattutto nel nostro vicinato: nessuno Stato membro è più in grado di garantire da solo la propria sicurezza interna ed esterna;

Z.  considerando che il declino delle capacità di difesa dell'Europa ha limitato la sua capacità di proiettare la stabilità oltre i suoi confini immediati; che ciò va di pari passo con la riluttanza dei nostri alleati statunitensi a intervenire se l'Europa non è pronta ad assumersi la sua parte di responsabilità; che è opportuno rafforzare la politica di difesa dell'UE e istituire un partenariato completo UE-NATO, consentendo nel contempo all'Unione di intervenire autonomamente nelle operazioni all'estero, principalmente a scopo di consolidamento del proprio vicinato; che ciò significa che occorre una più intensa cooperazione tra Stati membri e l'integrazione di alcune delle loro capacità di difesa in una Comunità europea di difesa, entrambe in linea con una nuova strategia europea in materia di sicurezza;

AA.  considerando che nessuna delle "clausole passerella" previste dal trattato di Lisbona al fine di razionalizzare la governance dell'Unione è stata attuata, e che è improbabile che ciò avvenga nelle attuali circostanze; che, al contrario, in virtù della decisione del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009, per quanto riguarda la riduzione del numero dei Commissari, prevista dal trattato di Lisbona, è stata applicata immediatamente una deroga;

AB.  considerando che le elezioni al Parlamento europeo del 2014 hanno per la prima volta condotto direttamente alla designazione del candidato alla presidenza della Commissione; che, tuttavia, i cittadini non hanno purtroppo potuto votare direttamente per i candidati; che il carattere sovranazionale delle elezioni europee dovrebbe essere maggiormente rafforzato, mediante l'introduzione di un una base giuridica chiara per assicurare che questo nuovo sistema sia mantenuto e si sviluppi; che, oltretutto, i cittadini hanno difficoltà a comprendere l'interrelazione tra i Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo;

AC.  considerando che l'urgenza di una riforma dell'Unione è aumentata considerevolmente a seguito del voto nel referendum del Regno Unito per l'uscita dall'Unione europea; che i negoziati per definire le modalità del recesso del Regno Unito devono anche tenere conto del quadro che definisce le sue future relazioni con l'Unione; che il relativo accordo deve essere negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE e deve essere concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo; che il Parlamento dovrebbe pertanto essere pienamente coinvolto nell'intero processo negoziale;

AD.  considerando che l'uscita del Regno Unito offrirebbe l'opportunità di ridurre la complessità dell'Unione e di chiarire cosa significhi realmente l'adesione all'Unione; che, in futuro, sarà necessario un quadro ben definito per le relazioni dell'UE con i paesi non membri del suo vicinato (quali ad esempio Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Turchia, Ucraina, ecc.); che i padri fondatori dell'Unione avevano già previsto un tipo di "status di paese associato";

AE.  considerando che, in questo passaggio importante, i trattati conferiscono al Parlamento europeo sei prerogative specifiche, ovvero: la facoltà di sottoporre progetti intesi a modificare i trattati (articolo 48, paragrafo 2, TUE); la facoltà di essere consultato dal Consiglio europeo in merito alla modifica dei trattati (articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE); la facoltà di insistere sulla convocazione di una convenzione contro il parere del Consiglio europeo (articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE); la facoltà di essere consultato su una decisione adottata dal Consiglio europeo che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE); la facoltà di avviare una nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo in occasione delle successive elezioni (articolo 14, paragrafo 2, TUE) e la facoltà di proporre una procedura elettorale uniforme (articolo 223, paragrafo 1, TFUE);

AF.  considerando che i rispettivi ruoli del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR), in qualità di rappresentanti istituzionali delle organizzazioni della società civile e degli attori regionali e locali, devono essere preservati, poiché i loro pareri contribuiscono a rafforzare la legittimazione democratica della definizione delle politiche e dei processi legislativi;

AG.  considerando che la maggior parte dei governi regionali e locali dell'Unione si è continuamente espressa, attraverso il Comitato delle regioni, a favore di un'UE più integrata con una governance efficiente;

1.  ritiene ormai superata l'epoca in cui le crisi erano gestite tramite decisioni ad hoc e assunte in base al modello incrementale, poiché ciò conduce spesso a misure troppo limitate e troppo tardive; è convinto che sia giunto il momento per una profonda riflessione su come affrontare le carenze dell'Unione europea in termini di governance, avviando un'ampia e radicale revisione del trattato di Lisbona; considera che, nel frattempo, si possano attuare delle soluzioni a breve e medio termine sfruttando il pieno potenziale dei trattati esistenti;

2.  osserva che la riforma dell'Unione dovrebbe andare verso la modernizzazione con l'introduzione di nuovi strumenti, di nuove capacità europee efficaci e di una maggiore democratizzazione dei processi decisionali, anziché verso un ritorno alla nazionalizzazione attraverso un maggiore ricorso all'approccio intergovernativo;

3.  sottolinea che i recenti sondaggi dell'Eurobarometro dimostrano che, contrariamente alla credenza popolare, i cittadini europei continuano a essere pienamente consapevoli dell'importanza di soluzioni autenticamente europee(24), nonché favorevoli a tali soluzioni, anche nei settori della sicurezza, della difesa e della migrazione;

4.  osserva con grande preoccupazione il proliferare di sottogruppi di Stati membri, un fenomeno che mina l'unità dell'Unione causando una mancanza di trasparenza e diminuendo la fiducia dei cittadini; ritiene che il formato più adatto per condurre il dibattito in merito al futuro dell'Unione sia quello dell'UE-27; sottolinea che la frammentazione del dibattito in vari formati o gruppi di Stati membri sarebbe controproducente;

5.  sottolinea che è necessario procedere ad un'ampia riforma democratica dei trattati attraverso una riflessione sul futuro dell'Europa e giungere ad un accordo su una visione comune per le attuali e future generazioni di cittadini europei, che conduca ad una convenzione che garantisca l'inclusione in virtù della sua composizione, comprendente rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei governi di tutti gli Stati membri, della Commissione, del Parlamento europeo e degli organi consultivi dell'UE quali il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, e che fornisca altresì la piattaforma appropriata per una siffatta riflessione e per il dialogo con i cittadini europei e la società civile;

Porre fine all'"Europa à la carte"

6.  deplora il fatto che ogniqualvolta il Consiglio europeo abbia deciso di applicare metodi intergovernativi, eludendo il "metodo dell'Unione" quale definito dai trattati, ciò abbia condotto non solo a una riduzione dell'efficacia nella formulazione delle politiche, ma anche a una crescente mancanza di trasparenza nonché di responsabilità e controllo democratici; ritiene che un percorso differenziato sia concepibile soltanto in quanto primo passo verso una formulazione delle politiche dell'UE più efficace e integrata;

7.  ritiene che il "metodo dell'Unione" sia l'unico metodo democratico per legiferare atto a garantire che tutti gli interessi, in particolare il comune interesse europeo, siano presi in considerazione; precisa che per "metodo dell'Unione" si intende la procedura legislativa in cui la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze in quanto organo esecutivo, prende l'iniziativa legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio, che rappresentano rispettivamente i cittadini e gli Stati membri, deliberano in codecisione in base a un voto di maggioranza, mentre gli obblighi dell'unanimità in seno al Consiglio diventano eccezioni assolute, e la Corte di giustizia sovrintende al processo e assicura un controllo giurisdizionale finale; insiste affinché, anche in casi di urgenza, il "metodo dell'Unione" venga rispettato;

8.  ritiene essenziale, in tali circostanze, riaffermare la missione di "un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di mitigare qualsiasi tendenza alla disintegrazione e chiarire ancora una volta la finalità morale, politica e storica nonché la natura costituzionale dell'UE;

9.  suggerisce di rendere meno restrittivi i requisiti per l'introduzione di una cooperazione rafforzata e strutturata, anche riducendo il numero minimo di Stati membri partecipanti;

10.  suggerisce che la prossima revisione dei trattati sia intesa a razionalizzare le attuali differenze foriere di disordine, ponendo fine alla pratica delle clausole di partecipazione e di non partecipazione e delle deroghe per singoli Stati membri al livello del diritto primario dell'UE, o almeno riducendola drasticamente;

11.  raccomanda che sia definito e sviluppato un cerchio di partner intorno all'UE per i paesi che non possono ancora aderire o che non aderiranno all'Unione ma che desiderano comunque intrattenere relazioni strette con l'UE; è d'avviso che queste relazioni dovrebbero essere accompagnate da obblighi corrispondenti ai diritti connessi, per esempio un contributo finanziario e, soprattutto, il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione e dello Stato di diritto;

12.  ritiene che occorra preservare il quadro istituzionale unico al fine di raggiungere gli obiettivi comuni dell'Unione, garantendo il principio di parità di tutti i cittadini e degli Stati membri;

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

13.  osserva che questa nuova forma di partenariato potrebbe costituire una delle possibili soluzioni per rispettare la volontà di lasciare l'UE espressa dalla maggioranza dei cittadini del Regno Unito; sottolinea che il recesso del Regno Unito, uno degli Stati membri più grandi nonché il più grande tra quelli non appartenenti alla zona euro, incide sulla forza e sull'equilibrio istituzionale dell'Unione;

14.  ribadisce che gli elementi costituzionali dell'Unione, segnatamente l'integrità del mercato unico e il fatto che quest'ultimo non possa essere separato dalle quattro libertà fondamentali dell'Unione (libera circolazione dei capitali, delle persone, dei beni e dei servizi) costituiscono pilastri essenziali e indivisibili dell'Unione, come lo è lo Stato di diritto, garantito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; riafferma che questa unità costituzionale non può essere cancellata durante i negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione;

15.  chiede che le sedi dell'Autorità bancaria europea e dell'Agenzia europea per i medicinali, entrambe attualmente a Londra, siano trasferite in un altro Stato membro, considerando la scelta dei cittadini britannici di uscire dall'UE;

Una nuova governance economica per la crescita economica, la coesione sociale e la stabilità finanziaria

16.  manifesta profonda preoccupazione per le crescenti divergenze economiche e sociali e la mancanza di riforme economiche e di stabilità finanziaria nell'Unione economica e monetaria (UEM) nonché per la perdita di competitività delle economie di molti dei suoi Stati membri, dovute in particolare all'assenza di una politica economica e di bilancio comune; ritiene pertanto che la politica economica e di bilancio comune dovrebbe diventare una competenza condivisa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

17.  ritiene che, nella loro forma attuale, il Patto di stabilità e crescita e la clausola di "non salvataggio" (articolo 125 TFUE) non raggiungano purtroppo gli obiettivi perseguiti; ritiene che l'UE debba respingere i tentativi di tornare a politiche nazionali protezionistiche e che, in futuro, dovrebbe continuare ad essere un'economia aperta; avverte che tale risultato non può essere ottenuto con lo smantellamento del modello sociale;

18.  osserva altresì che l'attuale sistema non garantisce sufficientemente la titolarità nazionale delle raccomandazioni specifiche per paese; è interessato, in tal senso, al potenziale rappresentato dal Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche e alla sua futura missione, che consisterà nel fornire pareri alla Commissione su un orientamento di bilancio adeguato per la zona euro nel suo insieme;

19.  è consapevole della necessità di riesaminare l'efficacia delle numerose misure di gestione delle crisi, adottate recentemente dall'UE, e di codificare nel diritto primario determinate procedure decisionali, nonché della necessità di consolidare le basi giuridiche del nuovo quadro regolamentare per il settore finanziario; conviene con la relazione dei cinque presidenti sul fatto che il "metodo di coordinamento aperto" quale base per la strategia economica dell'Europa non ha funzionato;

20.  propone pertanto, in aggiunta al patto di stabilità e di crescita, l'adozione di un "codice di convergenza", quale atto giuridico risultante dalla procedura legislativa ordinaria, che stabilisca obiettivi convergenti (per quanto riguarda la fiscalità, il mercato del lavoro, gli investimenti, la produttività, la coesione sociale nonché le capacità amministrative pubbliche e di buon governo); ribadisce che, nel quadro di governance economica, il rispetto del codice di convergenza dovrebbe essere il presupposto per la piena partecipazione alla capacità di bilancio della zona euro e chiede a ciascuno Stato membro di formulare proposte sul modo in cui conformarsi ai criteri del codice di convergenza; sottolinea che le norme e gli incentivi fiscali sono determinati nella sua risoluzione sulla capacità di bilancio della zona euro;

21.  ritiene che una forte dimensione sociale sia indispensabile per un'UEM globale e che l'articolo 9 TFUE nella sua forma attuale non sia sufficiente per garantire il giusto equilibrio tra i diritti sociali e le libertà economiche; chiede, pertanto, che questi diritti assumano uguale importanza e che sia preservato il dialogo tra le parti sociali;

22.  chiede l'integrazione del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria ("Fiscal Compact") nel quadro giuridico dell'UE nonché l'inserimento del MES e del Fondo di risoluzione unico nel diritto dell'Unione, sulla base di una valutazione globale della loro attuazione e di un corrispondente controllo democratico da parte del Parlamento onde garantire che il controllo e la responsabilità siano una prerogativa di chi vi contribuisce; chiede altresì l'ulteriore sviluppo della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Fiscal Compact onde consentire, laddove necessario, lo svolgimento di discussioni approfondite e tempestive tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

23.  è del parere che, al fine di aumentare la stabilità finanziaria, mitigare gli shock transfrontalieri asimmetrici e simmetrici, ridurre gli effetti della recessione e garantire un livello di investimenti adeguato, la zona euro necessiti di una capacità di bilancio basata su autentiche risorse proprie e su una tesoreria europea dotata della capacità di contrarre prestiti; ritiene che la tesoreria dovrebbe essere integrata nella Commissione ed essere soggetta alla responsabilità e al controllo democratici tramite il Parlamento e il Consiglio;

24.  evidenzia che, poiché la conformità è fondamentale ai fini del funzionamento dell'Unione economica e monetaria, sono necessarie funzioni governative più forti rispetto a quelle attualmente fornite dalla Commissione e/o dall'Eurogruppo, come pure un sistema di pesi e contrappesi pienamente democratico grazie al coinvolgimento del Parlamento europeo in tutti gli aspetti relativi all'UEM; ritiene allo stesso tempo che, per migliorare la titolarità, si debba garantire l'assunzione di responsabilità laddove le decisioni sono prese o attuate, e che i parlamenti nazionali debbano avere il compito di esercitare un controllo sui governi nazionali così come il Parlamento europeo quello di esercitare un controllo sull'esecutivo europeo;

25.  invita pertanto a concentrare il potere esecutivo nella Commissione attraverso la figura di un ministro delle Finanze dell'UE, attribuendo alla Commissione la capacità di formulare e attuare una politica economica comune dell'UE che combini strumenti macroeconomici, fiscali e monetari con il sostegno di una capacità di bilancio della zona euro; osserva che il ministro delle Finanze dovrebbe essere responsabile del funzionamento del MES e di altri strumenti comuni, inclusa la capacità di bilancio, nonché l'unico rappresentante esterno della zona euro nelle organizzazioni internazionali, soprattutto nel settore finanziario;

26.  ritiene necessario assegnare al ministro delle Finanze competenze adeguate per intervenire al fine di monitorare il codice di convergenza nonché il potere di utilizzare gli incentivi fiscali di cui sopra;

27.  reputa necessario, fatti salvi i compiti del Sistema europeo di banche centrali, consentire al meccanismo europeo di stabilità di fungere da primo prestatore di ultima istanza per gli istituti finanziari direttamente sotto il controllo o la vigilanza della Banca centrale europea; ritiene altresì necessario che la Banca centrale europea sia dotata di tutte le competenze di una banca di riserva federale, pur mantenendo la sua indipendenza;

28.  invita, infine, a completare l'unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali, gradualmente ma il prima possibile sulla base di un calendario accelerato;

29.  ritiene necessario eliminare il requisito dell'unanimità per talune pratiche fiscali al fine di consentire all'UE di salvaguardare l'equo e corretto funzionamento del mercato interno ed evitare politiche fiscali dannose da parte degli Stati membri; chiede che si faccia della lotta alla frode, all'elusione fiscale e ai paradisi fiscali un obiettivo fondamentale dell'Unione europea;

Nuove sfide

30.  riconosce l'esigenza geopolitica, economica e ambientale di creare una reale Unione europea dell'energia; sottolinea che i cambiamenti climatici sono una delle grandi sfide globali dell'Unione europea; sottolinea, oltre alla necessità di una completa ratifica e attuazione dell'accordo di Parigi e dell'adeguamento delle azioni e degli obiettivi climatici vincolanti dell'UE, che il vincolo in base al quale la politica dell'UE non deve incidere sul diritto di uno Stato di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico (articolo 194, paragrafo 2, TFUE) deve essere modificato al fine di garantire il buon esito dell'attuazione delle politiche comuni in materia di energia pulita e rinnovabile;

31.  sottolinea che lo sviluppo di risorse energetiche nuove e rinnovabili dovrebbe essere inserito nei trattati come obiettivo primario sia per l'Unione che per gli Stati membri;

32.  osserva che i trattati offrono molteplici possibilità per istituire un sistema di gestione della migrazione e di asilo umano e ben funzionante, inclusa una guardia di frontiera e costiera europea, e plaude ai progressi realizzati in tal senso; ritiene, tuttavia, che i trattati, in particolare l'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, siano troppo restrittivi per quanto concerne altri aspetti della migrazione, in particolare a proposito dell'istituzione di un vero sistema europeo per la migrazione legale; sottolinea che il futuro sistema dell'UE per la migrazione deve creare sinergie con gli aiuti esteri e con la sua politica estera, e unificare i criteri nazionali per la concessione dell'asilo e l'accesso al mercato del lavoro; insiste sulla necessità di un controllo democratico da parte del Parlamento sull'attuazione dei controlli alle frontiere, degli accordi con i paesi terzi, inclusa la cooperazione in materia di riammissione e di rimpatrio, e delle politiche in materia di asilo e migrazione, e sottolinea che la tutela della sicurezza nazionale non può essere usata come un pretesto per eludere l'azione europea;

33.  ritiene necessario, in considerazione dell'intensità della minaccia terroristica, potenziare le capacità dell'UE nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale; sottolinea che, oltre a rafforzare il coordinamento tra le autorità competenti e le agenzie negli Stati membri, è opportuno attribuire a Europol e a Eurojust reali competenze e capacità di indagine e di perseguimento dei reati, trasformandoli eventualmente in un vero e proprio ufficio europeo di indagine e di lotta al terrorismo, soggetto al dovuto controllo parlamentare;

34.  conclude che i diversi attacchi terroristici perpetrati sul territorio europeo hanno dimostrato che la sicurezza sarebbe meglio garantita se non fosse di competenza esclusiva degli Stati membri; propone pertanto di renderla una competenza concorrente al fine di agevolare la creazione di una capacità di indagine e di intelligence europea nel quadro di Europol, sotto il controllo del potere giudiziario; stabilisce che, nel frattempo, ai sensi dell'articolo 73 TFUE, nulla impedisce agli Stati membri di creare questo tipo di cooperazione tra i loro servizi;

Rafforzamento della nostra politica estera

35.  si rammarica, come affermato nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, che l'UE non abbia fatto maggiori passi avanti nello sviluppo della sua capacità di concordare e attuare una politica estera e di sicurezza comune (PESC); osserva che i suoi sforzi per avviare una politica di sicurezza e di difesa comune non hanno registrato particolari progressi, segnatamente per quanto concerne la condivisione dei costi e delle responsabilità;

36.  osserva che soltanto potenziando la politica estera e di sicurezza comune l'UE può dare risposte credibili alle nuove minacce e sfide alla sicurezza, contrastando in tal modo il terrorismo e portando pace, stabilità e ordine nel suo vicinato;

37.  ribadisce che dovrebbero e potrebbero essere compiuti maggiori progressi nel quadro del trattato di Lisbona, compreso l'utilizzo delle disposizioni relative alle decisioni per maggioranza qualificata, ed è del parere che il vicepresidente/alto rappresentate dovrebbe essere denominato ministro degli Affari esteri dell'UE e dovrebbe essere sostenuto nei suoi sforzi di diventare il principale rappresentante esterno dell'Unione europea nei consessi internazionali, non da ultimo a livello delle Nazioni Unite; ritiene che il ministro degli Affari esteri dovrebbe poter nominare delegati politici; propone di rivedere la funzionalità dell'attuale Servizio europeo per l'azione esterna, compreso il bisogno di risorse di bilancio adeguate;

38.  sottolinea che è necessario istituire rapidamente un'Unione europea della difesa per rafforzare la difesa del territorio dell'UE che, in partenariato strategico con la NATO, consentirebbe all'Unione di agire autonomamente all'estero, in particolare al fine di stabilizzare il suo vicinato e migliorare in tal modo il ruolo dell'UE quale garante della propria difesa e della sicurezza, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; richiama l'attenzione sull'iniziativa franco-tedesca del mese di settembre 2016, come pure sull'iniziativa italiana dell'agosto 2016, che forniscono utili contributi a questa tematica; sottolinea la necessità che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto in tutte le fasi della creazione dell'Unione europea della difesa e abbia il diritto di approvazione in caso di operazioni all'estero; ritiene, in considerazione della sua rilevanza, che i trattati dovrebbero prevedere in modo specifico la possibilità di istituire un'Unione europea della difesa; è inoltre del parere che, in aggiunta al Servizio europeo per l'azione esterna, dovrebbe essere istituita una direzione generale della Difesa (DG Difesa) responsabile degli aspetti interni della politica di sicurezza e di difesa comune;

39.  sottolinea la necessità di aumentare le risorse destinate alla politica estera e di sicurezza comune al fine di garantire che i costi delle operazioni militari attuate nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune o dell'Unione europea della difesa siano condivisi in modo più equo;

40.  propone l'istituzione di un ufficio di intelligence europea al fine di sostenere la PESC;

Salvaguardia dei diritti fondamentali

41.  ribadisce che la Commissione è custode dei trattati e dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE; conclude, alla luce delle varie possibili violazioni dei valori dell'Unione in alcuni Stati membri, che l'attuale procedura di cui all'articolo 7 TUE è carente e gravosa;

42.  sottolinea che il rispetto e la salvaguardia dei valori fondamentali dell'UE sono la pietra angolare dell'Unione europea quale comunità basata sui valori e che essi tengono uniti gli Stati membri;

43.  propone la modifica dell'articolo 258 TFUE al fine di consentire esplicitamente alla Commissione di adottare "procedimenti d'infrazione sistematici" nei confronti degli Stati membri che violano i valori fondamentali; considera "procedimenti d'infrazione sistematici" l'aggregazione di un gruppo di singoli procedimenti d'infrazione fra loro correlati che rivelano una violazione grave e persistente dell'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro;

44.  propone di estendere per tutte le persone fisiche e giuridiche che sono direttamente e individualmente interessate da un procedimento il diritto di adire la Corte di giustizia per presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell'UE o di uno Stato membro, modificando gli articoli 258 e 259 TFUE;

45.  raccomanda di sopprimere l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali e di trasformare la carta in una Carta dei diritti dell'Unione;

46.  ritiene, inoltre, che i cittadini dovrebbero essere dotati di maggiori strumenti di democrazia partecipativa a livello dell'Unione; propone pertanto di valutare l'introduzione nei trattati della possibilità di indire un referendum a livello di UE sulle questioni inerenti alle azioni e politiche dell'Unione;

Più democrazia, trasparenza e responsabilità

47.  propone di trasformare la Commissione nella principale autorità esecutiva o governo dell'Unione al fine di rafforzare il "metodo dell'Unione", aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni intraprese a livello dell'Unione europea;

48.  rinnova il suo invito a ridurre considerevolmente la dimensione della nuova Commissione e a limitare il numero di vicepresidenti a due: il ministro delle Finanze e il ministro degli Esteri; suggerisce di applicare la stessa riduzione anche alla Corte dei conti;

49.  accoglie con favore il successo della nuova procedura tramite la quale i partiti politici europei promuovono i loro candidati principali per la posizione di presidente dell'esecutivo europeo, eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, ma ritiene che essi debbano potersi presentare come candidati ufficiali alle prossime elezioni in tutti gli Stati membri;

50.  sottolinea che il coinvolgimento dei cittadini nel processo politico del loro paese di residenza contribuisce a costruire la democrazia europea e chiede di estendere i diritti elettorali dei cittadini che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, come stabilito all'articolo 22 TFUE, a tutte le restanti elezioni:

51.  è favorevole alla decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013 di istituire un sistema che consenta al Parlamento europeo, prima di ogni elezione, di riallocare i seggi tra gli Stati membri in modo obiettivo, equo, sostenibile e trasparente, rispettando il principio di proporzionalità degressiva e tenendo in considerazione eventuali cambiamenti nel numero di Stati membri e nelle tendenze demografiche;

52.  ricorda i numerosi pronunciamenti in merito alla definizione di una sede unica per il Parlamento europeo, in ragione del valore simbolico e dell'oggettivo risparmio di risorse che tale scelta rappresenterebbe;

53.  ribadisce la sua richiesta di una sede unica per il Parlamento europeo e il proprio impegno ad avviare una procedura ordinaria di revisione del trattato a norma dell'articolo 48 TUE al fine di proporre le modifiche all'articolo 341 TFUE e al protocollo n. 6 necessarie per consentire al Parlamento di decidere l'ubicazione della propria sede e la propria organizzazione interna;

54.  propone che tutte le formazioni del Consiglio e il Consiglio europeo siano trasformati in un Consiglio di Stati nell'ambito del quale al Consiglio europeo spetti il compito principale di fornire un orientamento e conferire coerenza alle altre formazioni;

55.  ritiene che il Consiglio e le sue formazioni specializzate, come la seconda camera della legislatura dell'UE, dovrebbero, nell'interesse della specializzazione, della professionalità e della continuità, sostituire la pratica della presidenza semestrale rotante con un sistema di presidenze permanenti scelte al suo interno; suggerisce che le decisioni del Consiglio dovrebbero essere adottate da un unico Consiglio legislativo, mentre le attuali configurazioni legislative specializzate del Consiglio dovrebbero essere trasformate in organismi preparatori simili alle commissioni del Parlamento;

56.  sostiene che gli Stati membri dovrebbero poter determinare la composizione della loro rappresentanza nazionale in seno alle formazioni specializzate del Consiglio, che può essere composta da rappresentanti dei rispettivi parlamenti o governi nazionali o da una combinazione di entrambi;

57.  sottolinea che, in seguito alla creazione del ruolo del ministro delle Finanze dell'UE, l'Eurogruppo dovrebbe essere considerato come una formazione formale specializzata del Consiglio con funzioni legislative e di controllo;

58.  chiede che le procedure di voto all'unanimità in seno al Consiglio, laddove siano ancora applicate, ad esempio nelle questioni di politica estera e di difesa, negli affari fiscali e nella politica sociale, siano ulteriormente ridotte applicando procedure a maggioranza qualificata, che le procedure legislative speciali esistenti siano convertite in procedure legislative ordinarie e che la procedura di consultazione sia completamente sostituita dalla codecisione tra Parlamento e Consiglio;

59.  ritiene che, nel quadro del consolidamento della governance della zona euro, sia opportuno rispettare debitamente gli interessi degli Stati membri che non sono ancora parte dell'euro (i paesi "pre-in");

60.  riconosce il ruolo significativo svolto dai parlamenti nazionali nell'attuale ordine istituzionale dell'Unione europea e in particolare il loro ruolo nel recepimento della legislazione dell'UE nel diritto nazionale e il ruolo che svolgerebbero nel controllo ex-ante ed ex-post delle decisioni legislative e delle scelte politiche compiute dai membri del Consiglio, anche nelle sue formazioni specializzate; suggerisce, pertanto, di completare e potenziare le competenze dei parlamenti nazionali tramite l'introduzione di una procedura di "cartellino verde" che consenta ai parlamenti nazionali di sottoporre le loro proposte legislative all'esame del Consiglio;

61.  riconosce, pur rispettando il ruolo dei parlamenti nazionali e il principio di sussidiarietà, le competenze esclusive dell'UE in materia di politica commerciale comune; chiede, al riguardo, una chiara delimitazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri; osserva che questa delimitazione avrebbe effetti positivi sulla crescita e sull'occupazione, sia nell'UE che presso i suoi partner commerciali;

62.  propone altresì, in linea con la prassi comune in diversi Stati membri, di assegnare alle due camere legislative dell'UE, il Consiglio e in particolare il Parlamento, in quanto unica istituzione direttamente eletta dai cittadini, il diritto di iniziativa legislativa, senza compromettere la prerogativa legislativa di base della Commissione;

63.  è del parere che, ai sensi degli articoli 245 e 247 TFUE, non solo il Consiglio e la Commissione ma anche il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di adire la Corte di giustizia europea nel caso in cui un membro o un ex membro della Commissione europea violi i propri obblighi derivanti dai trattati, abbia commesso una colpa grave o non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni;

64.  ribadisce che il diritto di indagine del Parlamento dovrebbe essere rafforzato e che al Parlamento dovrebbero essere attribuite competenze effettive, specifiche e chiaramente delimitate, che siano maggiormente in linea con la sua statura politica e le sue competenze, compreso il diritto di convocare testimoni, di avere pieno accesso ai documenti, di condurre indagini in loco e di imporre sanzioni in caso di mancata conformità;

65.  è convinto che il bilancio dell'UE deve essere dotato di un sistema di effettive risorse proprie ed essere imperniato su principi guida quali semplicità, equità e trasparenza; sostiene le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie per quanto riguarda la diversificazione delle entrate del bilancio dell'UE, comprese nuove risorse proprie, così da ridurre la quota dei contributi al bilancio dell'UE basati sull'RNL, al fine di abbandonare l'approccio del "juste retour" degli Stati membri; insiste, a questo proposito, sull'eliminazione graduale di tutte le forme di rimborsi;

66.  propone, a tal riguardo, che le procedure decisionali relative sia alle risorse proprie che al QFP prevedano la votazione non più all'unanimità bensì a maggioranza qualificata, producendo in tal modo un reale sistema di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento su tutte le questioni di bilancio; rinnova il suo invito, inoltre, a fare in modo che il QFP coincida con i mandati del Parlamento e dell'esecutivo europeo e insiste affinché le finanze di tutte le agenzie dell'Unione diventino una parte integrante del bilancio dell'UE;

67.  sottolinea la necessità di sottoporre l'approvazione del regolamento sul QFP alla procedura legislativa ordinaria onde assicurare l'allineamento con la procedura decisionale di quasi tutti i programmi pluriennali dell'UE, comprese le relative dotazioni finanziarie, nonché del bilancio dell'UE; ritiene che la procedura di approvazione privi il Parlamento del potere decisionale che esso esercita sull'adozione dei bilanci annuali, mentre la regola dell'unanimità in sede di Consiglio implica che l'accordo rappresenta il minimo comune denominatore, stante la necessità di evitare il veto di un unico Stato membro.

68.  rileva che l'elenco delle istituzioni di cui all'articolo 13 TUE diverge da quanto indicato all'articolo 2 del regolamento finanziario; ritiene che il regolamento finanziario rispecchi già la pratica corrente;

69.  ritiene che vi siano alcuni casi in cui la lettera del TFUE differisce dalla pratica e dallo spirito del trattato; è del parere che tali incongruenze debbano essere rettificate, in linea con i principi di democrazia e trasparenza;

70.  ricorda che ciascuna delle istituzioni, quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento finanziario, ha autonomia nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio a norma dell'articolo 55 del regolamento finanziario; ritiene opportuno sottolineare che l'autonomia comporta anche una seria responsabilità per quanto riguarda l'utilizzo delle finanze attribuite;

71.  sottolinea che un controllo efficace di come le istituzioni e gli organismi danno esecuzione al bilancio dell'UE richiede una cooperazione leale e più efficace con il Parlamento, piena trasparenza riguardo l'utilizzo dei fondi, nonché un documento di verifica annuale da parte di tutte le istituzioni sulle raccomandazioni di discarico formulate dal Parlamento; deplora che il Consiglio non si stia conformando a tale procedura e considera il protrarsi di questa situazione ingiustificabile e lesivo della reputazione dell'Unione nel suo insieme;

72.  rileva che la procedura che consiste nel concedere il discarico separatamente alle singole istituzioni e ai singoli organismi dell'UE rappresenta una prassi consolidata, sviluppata per garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'UE ed è un modo per verificare la rilevanza e la trasparenza dell'utilizzo dei fondi UE; sottolinea che tale pratica garantisce effettivamente il diritto e dovere del Parlamento di controllare l'intero bilancio dell'UE; rimanda al punto di vista della Commissione, espresso nel gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni, senza eccezioni, partecipano pienamente al processo che dà seguito alle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di discarico e dovrebbero sistematicamente cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico;

73.  chiede che le istituzioni forniscano direttamente al Parlamento, affinché quest'ultimo possa prendere una decisione con cognizione di causa sulla concessione del discarico, le loro relazioni annuali di attività nonché informazioni esaurienti in risposta alle domande da esso formulate nel corso della procedura di discarico;

74.  è del parere che il TFUE debba garantire il diritto di controllo del Parlamento sull'intero bilancio dell'UE e non solo sulla parte gestita dalla Commissione; chiede pertanto con urgenza che il capo 4 del titolo II del TFUE – Disposizioni finanziarie – venga aggiornato di conseguenza affinché i diritti e gli obblighi ivi previsti riguardino l'insieme delle istituzioni e degli organismi, in coerenza con il regolamento finanziario;

75.  sottolinea che a tutti gli Stati membri dovrebbe incombere l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale sul loro utilizzo dei fondi UE;

76.  riconosce il ruolo fondamentale della Corte dei conti nell'assicurare una spesa più efficace e intelligente del bilancio dell'UE, nell'individuare i casi di frode, corruzione e utilizzo illegale dei fondi dell'UE e nell'esprimere un giudizio professionale sul modo di gestire meglio i finanziamenti dell'Unione; ricorda l'importanza del ruolo della Corte dei conti come un'autorità pubblica europea di audit;

77.  ritiene che, in considerazione dell'importante ruolo svolto dalla Corte dei conti europea nel controllo della raccolta e dell'utilizzo dei fondi UE, sia assolutamente indispensabile che le istituzioni tengano pienamente conto delle sue raccomandazioni;

78.  rileva che la composizione della Corte e la procedura di nomina dei suoi membri sono stabilite agli articoli 285 e 286 TFUE; ritiene che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero essere posti su un livello di parità in sede di nomina dei membri della Corte dei conti, onde garantire la legittimità democratica, la trasparenza e la completa indipendenza di tali membri; invita il Consiglio ad accettare pienamente le decisioni adottate dal Parlamento in seguito alle audizioni dei candidati designati come membri della Corte dei conti;

79.  deplora che alcune procedure di nomina abbiano provocato conflitti tra il Parlamento e il Consiglio in merito ai candidati; sottolinea che, come sancito dal trattato, il Parlamento ha il dovere di verificare le candidature; mette in rilievo che tali conflitti potrebbero danneggiare i buoni rapporti di lavoro della Corte dei conti con le suddette istituzioni ed eventualmente avere gravi conseguenze negative per la credibilità e quindi l'efficacia della Corte stessa; ritiene opportuno che il Consiglio, nello spirito di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, accetti le decisioni adottate dal Parlamento in seguito alle audizioni;

80.  chiede l'introduzione di una base giuridica al fine di istituire agenzie dell'Unione che possano svolgere specifiche funzioni esecutive e di attuazione conferite loro dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria;

81.  sottolinea che, in conformità ai trattati, il Parlamento concede alla Commissione il discarico per l'esecuzione del bilancio; è del parere che, giacché tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE gestiscono i loro bilanci in modo indipendente, al Parlamento dovrebbe essere attribuita la competenza esplicita di concedere il discarico a tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE e questi ultimi dovrebbero essere obbligati a cooperare pienamente con il Parlamento;

82.  ritiene, infine, che l'attuale procedura di ratifica del trattato sia troppo rigida per essere adatta a un'entità sovranazionale quale l'Unione europea; propone di consentire l'entrata in vigore delle modifiche ai trattati, se non tramite un referendum in tutta l'UE, tramite la ratifica di una maggioranza qualificata composta da quattro quinti degli Stati membri, dopo aver ottenuto l'approvazione del Parlamento;

83.  chiede che la Corte di giustizia dell'Unione europea ottenga la piena giurisdizione su tutte le politiche dell'UE relative a questioni di natura giuridica, come è opportuno in un sistema democratico basato sullo Stato di diritto e sulla separazione dei poteri;

Processo costituente

84.  si impegna a svolgere un ruolo di primo piano in questi importanti sviluppi costituzionali ed è determinato a presentare le sue proposte per la modifica dei trattati in tempo utile;

85.  ritiene che il 60° anniversario del trattato di Roma rappresenterebbe l'occasione appropriata per avviare una riflessione sul futuro dell'Unione europea e concordare una visione per le attuali e future generazioni di cittadini europei che porti a una convenzione finalizzata a preparare l'UE per i prossimi decenni;

o
o   o

86.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf
(2) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 49.
(3) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 47.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(5) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(6) http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
(7) Parere 2/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 2014.
(8) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.
(9) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 176.
(10) Testi approvati, P7_TA(2014)0378.
(11) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 185.
(12) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 109.
(13) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 2.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0382.
(15) Testi approvati, P8_TA(2015)0395.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0294.
(17) Testi approvati, P8_TA(2017)0049.
(18) Testi approvati, P8_TA(2017)0050.
(19) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
(20) GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
(21) GU C 13 del 15.1.2016, pag. 183.
(22) GU C 313 del 22.9.2015, pag. 9.
(23) GU C 62 del 2.3.2013, pag. 26.
(24) Eurobarometro standard n. 84 – autunno 2015 ed Eurobarometro speciale del Parlamento europeo – giugno 2016.

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