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Procedura : 2014/2249(INI)
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Ciclo del documento : A8-0386/2016

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A8-0386/2016

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PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

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PV 16/02/2017 - 6.7

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P8_TA(2017)0049

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Giovedì 16 febbraio 2017 - Strasburgo
Miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona
P8_TA(2017)0049A8-0386/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

–  vista la dichiarazione del 9 maggio 1950, che affermava che la costituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rappresentava "la prima tappa della Federazione europea",

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona(1),

–  vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo(3),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015(4),

–  vista la risoluzione del Comitato delle regioni dell'8 luglio 2015(5),

–  vista la relazione al Consiglio europeo del gruppo di riflessione sul futuro dell'UE 2030,

–  vista la relazione dei cinque presidenti (Commissione, Consiglio, Eurogruppo, Parlamento e Banca centrale europea (BCE)) sul completamento dell'Unione economica e monetaria,

–  visti la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012-2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità(6) e il relativo parere della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(7),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0386/2016),

A.  considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a sfide importanti, che nessuno Stato membro può affrontare da solo;

B.  considerando che per motivi quali, fra gli altri, la crisi economica, finanziaria e sociale, l'UE deve anche affrontare la delusione dei suoi cittadini rispetto al progetto europeo, come dimostrato anche dall'affluenza persistentemente bassa alle elezioni europee e dall'ascesa di forze politiche euroscettiche o apertamente antieuropee;

C.  considerando che sarà possibile attuare pienamente alcune proposte destinate a rispondere a queste sfide e a rafforzare l'integrazione dell'Unione per migliorarne il funzionamento a vantaggio dei suoi cittadini solamente tramite una modifica del trattato; che occorre prevedere un duplice approccio alla riforma dell'UE (nel quadro dei trattati e oltre i trattati); che non è stato ancora sfruttato appieno il potenziale insito nelle disposizioni del trattato di Lisbona e nei relativi protocolli e che la presente risoluzione intende solo fornire una valutazione delle possibilità giuridiche previste dai trattati per il miglioramento del funzionamento dell'UE;

D.  considerando che il ruolo preponderante del Consiglio europeo equivale a un continuo rifiuto del metodo comunitario e della relativa nozione di duplice legittimità;

E.  considerando che il metodo comunitario deve essere preservato e non indebolito dal ricorso a decisioni intergovernative, anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione; che il ruolo della Commissione deve essere rafforzato per consentire l'adempimento pieno ed efficace al suo ruolo di motore del metodo comunitario;

F.  considerando che il mercato interno, facilitando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, è uno dei fondamenti dell'UE;

G.  considerando che il Parlamento europeo, democraticamente eletto a suffragio universale diretto, e pertanto situato al centro della democrazia a livello dell'Unione, è il parlamento dell'intera Unione e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la legittimità e la rendicontabilità delle decisioni dell'UE, anche per quanto riguarda la responsabilità democratica delle azioni e delle decisioni specificamente inerenti alla zona euro;

H.  considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), il Parlamento europeo rappresenta i cittadini dell'Unione, indipendentemente dalla loro nazionalità, e il Consiglio rappresenta i cittadini degli Stati membri tramite i governi nazionali;

I.  considerando che occorre potenziare il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, come pure migliorare le possibilità di utilizzo del "cartellino giallo" e del "cartellino arancione";

J.  considerando che i metodi di lavoro del Consiglio europeo dovrebbero essere resi più trasparenti nei confronti del Parlamento e che i suoi compiti dovrebbero essere svolti entro i limiti previsti dalle disposizioni del trattato;

K.  considerando che, al fine di creare un sistema legislativo realmente bicamerale, che si avvalga di un processo decisionale democratico e trasparente, le decisioni del Consiglio dovrebbero essere adottate da un unico Consiglio legislativo, mentre le attuali configurazioni specializzate del Consiglio dovrebbero essere trasformate in organismi preparatori simili alle commissioni del Parlamento;

L.  considerando che l'insieme di responsabilità e controllo costituisce una condizione indispensabile per la stabilità dell'assetto istituzionale, in particolare in ambito economico, monetario e di bilancio; che la politica economica dell'UE è imperniata su una forte titolarità nazionale degli Stati membri, incluso il principio di non salvataggio finanziario di cui all'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); che i maggiori poteri conferiti a livello europeo implicano un accordo sulla diminuzione della sovranità nazionale degli Stati membri;

M.  considerando che l'UE deve promuovere il massimo livello di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che occorre garantire che l'UE, le sue istituzioni e gli Stati membri li rispettino e li promuovano;

N.  considerando che il ruolo della Commissione come organo esecutivo dovrebbe essere rafforzato nell'ambito della politica economica e di bilancio;

O.  considerando che l'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo non specifica che il Presidente dell'Eurogruppo debba essere eletto tra i suoi membri;

P.  considerando che, per incrementare la legittimità politica della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della governance economica e delle norme di bilancio, è essenziale che il Presidente della Commissione sia scelto attraverso una procedura chiara e correttamente compresa durante le elezioni europee;

Q.  considerando che il trattato di Lisbona ha ribadito il quadro giuridico per la Corte dei conti nella promozione della responsabilità pubblica e nella fornitura di assistenza al Parlamento e al Consiglio in sede di supervisione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, contribuendo in tal modo alla protezione degli interessi finanziari dei cittadini; che il suo articolo 318 TFUE prevede una forma di dialogo supplementare tra il Parlamento e la Commissione e dovrebbe promuovere una cultura del rendimento nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

R.  considerando che le istituzioni e gli organi europei, segnatamente il Comitato delle regioni (CdR), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e soprattutto il Parlamento europeo, dovrebbero, nel loro lavoro quotidiano, monitorare il rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale e verticale nell'Unione europea; che le istituzioni europee dovrebbero tenere in considerazione il ruolo che il CdR e il CESE svolgono nel quadro legislativo e l'importanza di tenere conto dei relativi pareri;

S.  considerando che l'articolo 137 TFUE e il protocollo n. 14 istituiscono l'Eurogruppo quale organo informale;

T.  considerando che le nuove funzioni conferite all'Eurogruppo dai regolamenti "six pack" e "two pack", unitamente all'identità degli individui che compongono l'Eurogruppo e di coloro che compongono il consiglio dei governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES), nonché all'identità del Presidente dell'Eurogruppo e del Presidente del consiglio dei governatori del MES, conferiscono di fatto all'Eurogruppo un ruolo essenziale nella governance economica della zona euro;

U.  considerando che la procedura per gli squilibri macroeconomici non è attualmente sfruttata a sufficienza; che, se sfruttata pienamente, potrebbe contribuire a correggere gli squilibri economici in fase precoce, fornire un'accurata visione d'insieme della situazione in ogni Stato membro e nell'insieme dell'Unione, prevenire le crisi e contribuire a migliorare la competitività; che occorre una maggiore convergenza strutturale fra i suoi membri, in quanto potrebbe contribuire a generare crescita sostenibile e coesione sociale; che, pertanto, è necessario procedere con urgenza al completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), di pari passo con gli sforzi per rendere la sua struttura istituzionale più legittima e più responsabile sotto il profilo democratico;

V.  considerando che la struttura istituzionale dell'UEM dovrebbe essere resa più democratica ed efficace, con il Parlamento e il Consiglio che agiscono da colegislatori su un piano di parità, la Commissione che ricopre il ruolo di organo esecutivo, i parlamenti nazionali che controllano più attentamente le azioni dei governi nazionali a livello europeo, il Parlamento europeo che controlla il processo decisionale a livello dell'UE e con un ruolo rafforzato della Corte di giustizia;

W.  considerando che l'Unione necessita dell'applicazione e del rispetto dell'attuale quadro di politica economica esistente, come pure di nuove disposizioni giuridiche in materia di politica economica nonché di riforme strutturali fondamentali nei settori della competitività, della crescita e della coesione sociale;

X.  considerando che il processo del semestre europeo dovrebbe essere semplificato e reso più mirato e democratico, migliorando il ruolo di controllo del Parlamento in tale ambito e conferendo a quest'ultimo un ruolo più significativo nei vari cicli di negoziati;

Y.  considerando che il TFUE ha posto il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio per quanto riguarda la procedura annuale di bilancio; che il trattato di Lisbona è attuato solo parzialmente in materia di bilancio, soprattutto a causa della mancanza di vere risorse proprie;

Z.  considerando che l'utilizzo del bilancio dell'Unione dovrebbe essere ottimizzato, che le sue entrate dovrebbero provenire da risorse proprie effettive e non prevalentemente da contributi legati al reddito nazionale lordo (RNL) e che l'adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) potrebbe, a norma dei trattati, passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata;

AA.  considerando che, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ("regolamento finanziario"), il principio dell'universalità del bilancio non impedisce a un gruppo di Stati membri di destinare un contributo finanziario al bilancio dell'UE o un'entrata specifica a una spesa determinata, come già avviene, ad esempio, per il reattore ad alto flusso a norma della decisione 2012/709/Euratom;

AB.  considerando che le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 21 del regolamento finanziario, conformemente al considerando 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, non fanno parte del QFP e quindi non sono coperte dai massimali del QFP;

AC.  considerando che il sistema delle risorse proprie non vieta il finanziamento delle risorse proprie solo da parte di un numero ridotto di Stati membri;

AD.  considerando che occorrerebbe dotare l'Unione di una maggiore capacità di investimento garantendo un utilizzo ottimale dei Fondi strutturali esistenti e ricorrendo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, nonché aumentando le capacità della Banca europea per gli investimenti (BEI), del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

AE.  considerando che la creazione di una capacità di bilancio nella zona euro, come pure la definizione dei suoi contorni, le fonti di finanziamento, le modalità di intervento e le condizioni di integrazione nel bilancio dell'Unione sono oggetto di esame;

AF.  considerando che il potenziale di crescita del mercato interno dovrebbe essere sfruttato maggiormente nel settore dei servizi, del mercato unico digitale, dell'Unione dell'energia, dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali;

AG.  considerando che, conformemente ai trattati, l'Unione combatte l'esclusione sociale e la discriminazione e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni;

AH.  considerando che il rafforzamento del mercato unico deve essere accompagnato da un maggior coordinamento fiscale;

AI.  considerando che il diritto alla libera circolazione e i diritti dei lavoratori devono essere garantiti e rafforzati attraverso il pieno sfruttamento del potenziale del trattato di Lisbona;

AJ.  considerando che il legislatore dell'Unione può adottare misure in materia di previdenza sociale necessarie per i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, a norma dell'articolo 48 TFUE; che può adottare misure per la protezione dei diritti sociali dei lavoratori, indipendentemente dall'esercizio dei diritti di libera circolazione, a norma dell'articolo 153 TFUE;

AK.  considerando che, a norma dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere da a) a i), TFUE, il legislatore dell'Unione può adottare misure minime di armonizzazione in materia di politica sociale; che tale legislazione non pregiudica il diritto degli Stati membri di determinare i principi fondamentali del loro sistema di previdenza sociale; che tale legislazione può non incidere in maniera significativa sull'equilibrio finanziario dei sistemi nazionali di sicurezza sociale; che siffatti limiti all'armonizzazione della politica sociale lasciano comunque un margine di manovra inutilizzato al legislatore dell'Unione per l'adozione di misure in materia di politica sociale;

AL.  considerando che il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, di cui all'articolo 157 TFUE, non è ancora stato realizzato;

AM.  considerando che lo strumento dell'iniziativa dei cittadini europei presenta problemi di funzionamento e applicazione che rendono necessario un miglioramento affinché possa funzionare in modo efficace ed essere un vero strumento di democrazia partecipativa e di cittadinanza attiva;

AN.  considerando che la libera circolazione delle persone, in particolare quella dei lavoratori, è un diritto sancito dai trattati (articolo 45 TFUE) e costituisce una forza trainante fondamentale per il completamento del mercato unico;

AO.  considerando che l'Unione deve aumentare l'efficacia, la coerenza e la rendicontabilità della politica estera e di sicurezza comune (PESC), il che può essere realizzato ricorrendo alle esistenti disposizioni del trattato per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata (VMQ) per un numero sempre maggiore di settori della politica estera, nonché attuando le disposizioni in materia di flessibilità e cooperazione rafforzata, ove necessario;

AP.  considerando che le sfide recenti in materia di sicurezza, alcune delle quali si profilano nelle immediate vicinanze delle frontiere dell'Unione, hanno evidenziato la necessità di avanzare progressivamente verso la definizione di una politica di difesa comune e, in ultima analisi, di una difesa comune; che il trattato contiene già disposizioni chiare in merito alle modalità secondo cui ciò potrebbe avvenire, segnatamente agli articoli 41, 42, 44 e 46 TUE;

AQ.  considerando che è necessario garantire la rappresentanza esterna nell'interesse dell'Unione, per quanto riguarda le competenze esclusive dell'Unione e quelle condivise già esercitate dall'Unione; che, nelle aree in cui l'Unione non ha ancora fatto uso delle competenze condivise, gli Stati membri sono tenuti a cooperare lealmente con l'Unione e ad astenersi dal prendere misure che potrebbero ledere l'interesse dell'Unione;

AR.  considerando che è necessaria una posizione coordinata e strutturata dell'Unione e degli Stati membri in seno alle organizzazioni e ai consessi internazionali per incrementare l'influenza dell'Unione e degli Stati membri in tali sedi;

AS.  considerando che la sottoscrizione di obblighi internazionali da parte dell'Unione o degli Stati membri non può sminuire il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo riducendoli a semplici organi di ratifica;

AT.  considerando che la crisi dei rifugiati ha messo in evidenza la necessità di istituire una politica europea comune in materia di asilo e immigrazione che preveda, fra l'altro, un'equa distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'UE;

AU.  considerando che la discriminazione in tutte le sue forme fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali (politiche o di altra natura), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'identità di genere o l'orientamento sessuale costituisce tuttora un problema in tutti gli Stati membri;

AV.  considerando che le recenti crisi hanno dimostrato che il ravvicinamento delle norme giuridiche non basta a garantire il funzionamento del mercato interno o dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a causa delle differenze nell'attuazione delle norme armonizzate;

AW.  considerando che il legislatore dell'Unione non può conferire poteri discrezionali alle agenzie dell'Unione che implichino scelte politiche;

AX.  considerando che il legislatore dell'Unione deve garantire un controllo politico sufficiente sulle decisioni e le attività delle agenzie dell'Unione;

AY.  considerando che il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli accordi adottati dai vertici europei e dal Consiglio europeo deteriora gravemente la credibilità delle istituzioni europee e che, di conseguenza, la loro applicazione deve essere assicurata con maggiore efficacia;

1.  constata che l'Unione europea e i suoi Stati membri stanno affrontando sfide senza precedenti, quali la crisi dei rifugiati, le sfide di politica estera nell'immediato vicinato e la lotta al terrorismo, come pure la globalizzazione, il cambiamento climatico, gli sviluppi demografici, la disoccupazione, le cause e le conseguenze della crisi finanziaria e del debito, la mancanza di competitività e le conseguenze sul piano sociale in vari Stati membri, nonché la necessità di rafforzare il mercato interno dell'UE, e che tutte queste sfide devono essere affrontate in maniera più adeguata;

2.  sottolinea che tali sfide non possono essere adeguatamente affrontate singolarmente dagli Stati membri, ma richiedono una risposta collettiva da parte dell'Unione, basata sul rispetto del principio della governance multilivello;

3.  ricorda che il mercato interno, facilitando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, è uno dei fondamenti dell'UE; ricorda altresì che le eccezioni al mercato interno creano distorsioni della concorrenza all'interno dell'Unione e distruggono la parità di condizioni;

4.  sottolinea che l'Unione deve riconquistare la fiducia dei suoi cittadini, rafforzando la trasparenza dei suoi processi decisionali e la responsabilità delle sue istituzioni, delle sue agenzie e dei suoi organismi informali (come l'Eurogruppo), potenziando la cooperazione fra le istituzioni e migliorando la sua capacità di agire;

5.  osserva che non è stato sfruttato appieno il potenziale insito in alcune delle disposizioni del trattato di Lisbona, sebbene esse contengano alcuni strumenti necessari che avrebbero potuto essere applicati per prevenire alcune delle crisi che l'Unione sta affrontando o che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle sfide attuali senza dover avviare una revisione del trattato nel breve periodo;

6.  sottolinea che il metodo comunitario è quello più adeguato al funzionamento dell'Unione e presenta una serie di vantaggi rispetto al metodo intergovernativo, poiché è l'unico che consente una maggiore trasparenza ed efficienza, il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la parità di diritti di colegislazione per il Parlamento europeo e il Consiglio, impedendo nel contempo la frammentazione delle responsabilità istituzionali e lo sviluppo di istituzioni concorrenti;

7.  ritiene che le soluzioni intergovernative debbano rappresentare solo uno strumento di extrema ratio vincolato a condizioni rigorose, in particolare il rispetto del diritto dell'Unione, l'obiettivo di rafforzare l'integrazione europea e l'apertura per l'accesso degli Stati membri non partecipanti, ed è del parere che dovrebbero essere sostituite quanto prima da procedure unionali, anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione, in modo tale che l'Unione possa svolgere i propri compiti all'interno di un unico quadro istituzionale; si oppone, in tale contesto, alla creazione di nuove istituzioni all'esterno del quadro unionale e continua ad adoperarsi per l'integrazione del meccanismo europeo di stabilità (MES) nella legislazione dell'Unione, a condizione che vi sia un'adeguata assunzione di responsabilità democratica, come pure per l'integrazione delle disposizioni pertinenti del patto di bilancio (Fiscal Compact), così come previsto dallo stesso trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, sulla base di una valutazione globale dell'esperienza acquisita nell'ambito della sua attuazione; insiste sulla necessità di non tenere separato il processo decisionale effettivo dagli obblighi di bilancio;

8.  sottolinea che il Parlamento europeo, eletto direttamente, svolge un ruolo essenziale nell'assicurare la legittimità dell'Unione e rende conto ai suoi cittadini del suo sistema decisionale tramite l'esercizio di un adeguato controllo parlamentare sull'esecutivo a livello dell'Unione, nonché tramite la procedura di codecisione in ambito legislativo, il cui campo di applicazione deve essere esteso;

9.  ricorda che il Parlamento europeo è il parlamento di tutta l'Unione e reputa necessario garantire un'adeguata responsabilità democratica anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri partecipano, comprese le azioni e le decisioni specificamente inerenti alla zona euro;

10.  ritiene che il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo debba essere intensificato e reso più significativo e sostanziale, senza superare i limiti delle rispettive competenze costituzionali; osserva, in tale contesto, che i parlamenti nazionali si trovano nella posizione migliore per definire e controllare a livello nazionale l'operato dei rispettivi governi in materia di affari europei, mentre il Parlamento europeo dovrebbe garantire la legittimità e la responsabilità democratiche dell'esecutivo europeo;

11.  osserva che è vitale rafforzare la trasparenza e l'apertura istituzionale dell'UE nonché il modo in cui è comunicata l'assunzione di decisioni politiche da parte dell'UE; chiede che siano intensificati gli sforzi volti alla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e della direttiva 93/109/CE, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;

12.  ricorda che è possibile rafforzare il diritto di inchiesta del Parlamento e l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) tramite il diritto derivato dell'Unione e rinnova l'invito alla Commissione a proporre una revisione del regolamento sull'ICE;

13.  reputa necessario che la Commissione riformi l'ICE in quanto efficace strumento di impegno democratico, tenendo in considerazione la sua risoluzione del 28 ottobre 2015(8), e invita, tra l'altro, la Commissione a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attribuire all'ICE un alto profilo, a rendere di più facile utilizzo il suo programma per la raccolta online delle firme, rendendolo accessibile alle persone con disabilità, a fornire orientamenti legali e pratici adeguati ed esaustivi, a valutare la possibilità di creare un apposito ufficio ICE presso la sua rappresentanza in ogni Stato membro, a spiegare nel dettaglio i motivi alla base del rifiuto di un ICE e a esaminare modalità per trasmettere le proposte contenute nelle iniziative, che possono non rientrare nelle competenze della Commissione, ad autorità più competenti;

14.  ritiene che il servizio volontario europeo sia un elemento integrante della costituzione della cittadinanza europea, e di conseguenza raccomanda alla Commissione di studiare un modo per facilitarvi la partecipazione dei giovani;

Assetto istituzionale, democrazia e responsabilità

I parlamenti

15.  ribadisce che i poteri legislativi e i diritti di controllo del Parlamento europeo devono essere garantiti, consolidati e rafforzati, anche mediante accordi interistituzionali e il ricorso alla base giuridica corrispondente da parte della Commissione;

16.  ritiene necessario che il Parlamento europeo riformi i suoi metodi di lavoro onde far fronte alle sfide future, rafforzando l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico nei confronti della Commissione, anche in relazione all'attuazione e all'applicazione dell'acquis negli Stati membri, limitando gli accordi in prima lettura a casi eccezionali di urgenza e ai casi in cui sia stata adottata una decisione ponderata ed esplicita, e, in tali casi, migliorando la trasparenza della procedura che sfocia nell'adozione dei suddetti accordi; ricorda altresì, in tale contesto, le proposte avanzate dal Parlamento europeo per armonizzare ulteriormente la propria procedura elettorale, contenute nella sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea(9);

17.  esprime l'intenzione di fare un maggior uso delle relazioni d'iniziativa legislativa di cui all'articolo 225 TFUE;

18.  ritiene che il Parlamento debba istituire un registro del protocollo presso la sua sede centrale e in tutte le rappresentanze negli Stati membri, affinché i cittadini possano consegnarvi documenti di persona, con certificazione del contenuto;

19.  ritiene che debba essere istituita una Gazzetta ufficiale del Parlamento europeo, in versione elettronica, per l'autenticazione di tutte le risoluzioni e le relazioni da esso approvate;

20.  incoraggia il dialogo politico con i parlamenti nazionali sul contenuto delle proposte legislative, ove pertinente; sottolinea, tuttavia, che le decisioni devono essere adottate al livello delle competenze costituzionali e che occorre una chiara definizione delle rispettive competenze decisionali dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, laddove i primi devono esercitare la loro funzione europea sulla base delle costituzioni nazionali, in particolare attraverso il controllo dei loro governi nazionali in quanto membri del Consiglio europeo e del Consiglio, poiché a questo livello essi sono nella posizione migliore per influenzare direttamente il contenuto del processo legislativo europeo ed esercitarvi un controllo; è quindi sfavorevole alla creazione di organismi parlamentari congiunti con poteri decisionali;

21.  sottolinea l'importanza della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in organismi congiunti come la Conferenza delle commissioni parlamentari per gli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC), e la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (CIP-PESC), e nel quadro dell'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, in base ai principi del consenso, della condivisione delle informazioni e della consultazione, al fine di esercitare un controllo sulle rispettive amministrazioni; invita la Commissione e il Consiglio a partecipare ad alto livello politico alle riunioni interparlamentari; sottolinea l'esigenza di una cooperazione più stretta tra le commissioni del Parlamento europeo e le omologhe commissioni nazionali in seno a tali istanze congiunte, tramite il rafforzamento della coerenza, della trasparenza e dello scambio vicendevole di informazioni;

22.  incoraggia lo scambio delle migliori pratiche di controllo parlamentare tra parlamenti nazionali, come ad esempio lo svolgimento di periodiche discussioni tra i rispettivi ministri e le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo le riunioni del Consiglio, nonché con i Commissari in un arco temporale appropriato, come pure le riunioni con i parlamenti nazionali finalizzate agli scambi fra deputati nazionali ed europei; incoraggia la creazione di un meccanismo di scambio di funzionari delle istituzioni e dei gruppi politici fra le amministrazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

23.  reputa necessario prestare attenzione onde evitare l'eventuale sovraregolamentazione nel recepimento di norme europee da parte degli Stati membri e ritiene che i parlamenti nazionali abbiano un ruolo chiave da svolgere al riguardo;

Il Consiglio europeo

24.  deplora il fatto che il Consiglio, astenendosi dall'usare il voto a maggioranza qualificata, ha troppo spesso deferito questioni legislative al Consiglio europeo; ritiene che la prassi del Consiglio europeo di "incaricare il Consiglio" vada al di là del ruolo di orientamento strategico attribuitogli dai trattati e, pertanto, vada contro la lettera e lo spirito dei trattati, come indicato all'articolo 15, paragrafo 1, TUE, secondo cui il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali, ma non esercita funzioni legislative; reputa necessario migliorare le relazioni di lavoro tra il Consiglio europeo e il Parlamento;

25.  ricorda che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, in base ai risultati delle elezioni europee e in seguito allo svolgimento delle opportune consultazioni, e che pertanto, come è avvenuto nelle elezioni europee del 2014, i partiti politici europei devono candidare capilista per poter consentire ai cittadini di scegliere chi eleggere come Presidente della Commissione; accoglie con favore la proposta del Presidente della Commissione di modificare l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea con riferimento alla partecipazione dei Commissari in qualità di candidati alle elezioni al Parlamento europeo;

26.  ricorda altresì che, sebbene ciò non sia nell'interesse del Parlamento europeo, è possibile fondere la funzione di Presidente del Consiglio europeo con quella di Presidente della Commissione;

27.  invita il Consiglio europeo a utilizzare con maggior frequenza la "clausola passerella" (articolo 48, paragrafo 7, TUE), che autorizza il Consiglio a passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, nei casi applicabili laddove i trattati richiedono attualmente l'unanimità;

28.  chiede al Presidente del Parlamento europeo di informare preventivamente la Conferenza dei presidenti sui punti che intende sviluppare nel proprio discorso al Consiglio europeo;

Il Consiglio

29.  propone che il Consiglio sia trasformato in un'autentica camera legislativa, riducendo il numero delle configurazioni del Consiglio attraverso una decisione del Consiglio europeo, creando quindi un autentico sistema legislativo bicamerale che comprenda Consiglio e Parlamento, con la Commissione che funge da esecutivo; suggerisce di coinvolgere le attuali configurazioni legislative specializzate del Consiglio in qualità di organi preparatori delle riunioni pubbliche di un unico Consiglio legislativo, sulla falsariga del funzionamento delle commissioni del Parlamento europeo;

30.  insiste sull'importanza di garantire la trasparenza del processo decisionale legislativo del Consiglio in generale, migliorando nel contempo lo scambio di documenti e informazioni tra il Parlamento e il Consiglio e consentendo l'accesso dei rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni del Consiglio e dei suoi organi, specialmente in caso di legislazione;

31.  ritiene che sia possibile fondere la posizione di Presidente dell'Eurogruppo e quella di Commissario competente per i problemi economici e finanziari e, in tal caso, proporrebbe che il Presidente della Commissione nomini il suddetto Commissario come Vicepresidente della Commissione; ritiene che tale Commissario potrebbe, una volta istituiti la capacità di bilancio e il Fondo monetario europeo, essere dotato di tutti i mezzi e le capacità necessari per applicare e far rispettare l'attuale quadro di governance economica e per ottimizzare lo sviluppo della zona euro in collaborazione con i ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro, come illustrato nella sua relazione sulla capacità di bilancio della zona euro del 16 febbraio 2017(10);

32.  richiede che, nel quadro dell'attuale trattato, il Presidente e i membri dell'Eurogruppo siano soggetti a meccanismi adeguati di responsabilità democratica nei confronti del Parlamento europeo e, segnatamente, che il suo Presidente risponda alle interrogazioni parlamentari; chiede inoltre l'adozione di un regolamento procedurale interno e la pubblicazione dei risultati;

33.  chiede che il Consiglio passi completamente al voto a maggioranza qualificata, ove possibile conformemente ai trattati, e abbandoni la pratica di trasferire ambiti legislativi contenziosi al Consiglio europeo, in quanto ciò è contrario alla lettera e allo spirito del trattato, secondo il quale il Consiglio europeo può decidere solo all'unanimità e dovrebbe farlo solo su obiettivi politici di ampia portata e non in materia legislativa;

34.  è determinato ad applicare pienamente le disposizioni del trattato in materia di cooperazione rafforzata, impegnandosi a non dare la propria approvazione a qualsiasi nuova proposta di cooperazione rafforzata, a meno che gli Stati membri partecipanti non si impegnino ad attivare la speciale "clausola passerella" sancita dall'articolo 333 TFUE al fine di passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata e da una procedura speciale ad una procedura legislativa ordinaria;

35.  insiste sull'importanza di trarre pienamente vantaggio dalla procedura di cooperazione rafforzata sancita all'articolo 20 TUE, specialmente tra i membri della zona euro, affinché gli Stati membri che desiderano instaurare fra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possano, tramite questo meccanismo, favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e rafforzare il loro processo di integrazione, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 326 a 334 TFUE;

La Commissione

36.  è determinato a potenziare il ruolo del Parlamento nell'elezione del Presidente della Commissione, rafforzando le consultazioni formali dei gruppi politici con il Presidente del Consiglio europeo, come previsto dalla dichiarazione 11 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona, al fine di garantire che il Consiglio europeo tenga pienamente conto dei risultati elettorali al momento della presentazione di un candidato che il Parlamento deve eleggere, come avvenuto nelle elezioni europee del 2014;

37.  ribadisce la necessità che tutte le proposte della Commissione siano pienamente motivate e accompagnate da una valutazione d'impatto dettagliata che comprenda una valutazione del rispetto dei diritti umani;

38.  ritiene che sarebbe possibile accrescere l'indipendenza del Presidente della Commissione se ogni Stato membro nominasse almeno tre candidati di entrambi i sessi, i quali potrebbero essere presi in considerazione dal Presidente eletto della Commissione per la composizione della propria Commissione;

39.  insiste sulla necessità di garantire un migliore coordinamento e, ove possibile, una migliore rappresentanza all'interno dell'UE/della zona euro nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e segnala che l'articolo 138, paragrafo 2, TFUE fornisce una base giuridica per l'adozione di misure volte a garantire una rappresentanza unificata dell'UE/della zona euro in seno alle istituzioni e ai consessi internazionali;

40.  chiede di introdurre un "dialogo" formale e regolare da organizzare in seno al Parlamento europeo sulle questioni riguardanti la rappresentanza esterna dell'Unione;

41.  ricorda che la Commissione, gli Stati membri, il Parlamento e il Consiglio devono contribuire, ciascuno entro i limiti delle proprie competenze, a garantire un deciso miglioramento dell'applicazione e dell'attuazione del diritto dell'Unione europea della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

La Corte dei conti

42.  riconosce il ruolo fondamentale della Corte dei conti europea nell'assicurare una spesa più efficace e intelligente dei fondi europei; ricorda che, che oltre al suo importante compito di fornire informazioni in merito all'affidabilità dei conti nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la Corte si trova nella posizione ideale per offrire al Parlamento le informazioni necessarie affinché possa svolgere il proprio compito e mandato di controllo democratico del bilancio europeo e per fornire informazioni sui risultati ottenuti dalle politiche e dalle attività dell'Unione, nell'ottica di migliorarne l'economia, l'efficienza e l'efficacia; raccomanda, pertanto, che la Corte dei conti sia rafforzata; si attende che la Corte rimanga fedele ai principi di indipendenza, integrità, imparzialità e professionalità, sviluppando al contempo rapporti di stretta cooperazione con i propri partner;

43.  è del parere che la persistente mancanza di cooperazione da parte del Consiglio renda impossibile per il Parlamento adottare una decisione informata in merito alla concessione del discarico, e che, di conseguenza, ciò abbia effetti negativi duraturi sulla percezione che i cittadini hanno in merito alla credibilità delle istituzioni dell'Unione e alla trasparenza dell'impiego dei fondi dell'UE; ritiene che tale mancanza di cooperazione abbia inoltre effetti negativi sul funzionamento delle istituzioni e screditi la procedura di controllo politico della gestione del bilancio prevista dai trattati;

44.  sottolinea che la composizione della Corte e la procedura di nomina dei suoi membri sono stabilite agli articoli 285 e 286 TFUE; ritiene che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero essere posti su un livello di parità ai fini della nomina dei membri della Corte dei conti, onde garantire la legittimità democratica, la trasparenza e la completa indipendenza di tali membri; invita il Consiglio a rispettare le decisioni adottate dal Parlamento in seguito alle audizioni delle personalità designate come membri della Corte dei conti;

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo

45.  invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a migliorare le modalità di cooperazione con il CdR e il CESE, anche nella fase prelegislativa durante lo svolgimento delle valutazioni d'impatto, in modo da assicurare che i pareri e le valutazioni dei suddetti comitati siano tenuti in considerazione in tutte le fasi della procedura legislativa;

Le Agenzie

46.  sottolinea che il conferimento di poteri di esecuzione alle agenzie dell'Unione richiede un livello sufficiente di controllo sulle decisioni e sulle azioni delle suddette agenzie da parte del legislatore dell'Unione; ricorda che la vigilanza efficace riguarda, tra l'altro, la nomina e la revoca del personale dirigente dell'agenzia, la partecipazione al consiglio di vigilanza dell'agenzia, il diritto di veto in merito a determinate decisioni dell'agenzia, l'obbligo di informazione, le regole di trasparenza e i diritti in materia di bilancio relativi al bilancio dell'agenzia;

47.  valuta l'adozione di un regolamento quadro per le agenzie dell'Unione che possono esercitare poteri di esecuzione relativamente al meccanismo di controllo politico necessario da parte del legislatore dell'Unione, incluso, tra l'altro, il diritto del Parlamento europeo di nominare e revocare il personale dirigente dell'agenzia dell'Unione, partecipare al consiglio di vigilanza dell'agenzia, i diritti di veto del Parlamento europeo su determinate decisioni dell'agenzia, gli obblighi di informazione, le regole di trasparenza e i diritti del Parlamento europeo in materia di bilancio in relazione al bilancio dell'agenzia;

Il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

48.  sottolinea l'importanza del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE, che è vincolante per tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione, in particolare il CdR e il CESE, nonché degli strumenti contenuti nel protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; ricorda, in questo contesto, i rispettivi ruoli assegnati ai parlamenti nazionali e al CdR; propone flessibilità riguardo alla data di trasmissione dei progetti di atti legislativi sanciti dal protocollo e invita la Commissione a migliorare la qualità delle sue risposte ai pareri motivati;

49.  ricorda ai parlamenti nazionali il loro ruolo chiave nel monitorare l'applicazione del principio di sussidiarietà; segnala che le possibilità formali che i parlamenti nazionali garantiscano i principi di sussidiarietà e proporzionalità offrono ampie opportunità a tale riguardo, ma che la cooperazione pratica tra i parlamenti nazionali deve essere rafforzata, in modo da consentire loro, in stretta cooperazione reciproca, di conseguire il quorum necessario previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità in caso di presunta violazione;

50.  sottolinea l'importanza dell'articolo 9 TFUE per garantire che siano tenute in considerazione le conseguenze sociali delle misure giuridiche e politiche dell'UE;

L'ampliamento e l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM)

51.  ricorda che qualsiasi ulteriore sviluppo dell'UEM deve basarsi sull'attuale legislazione e sulla relativa applicazione, e da esse partire, e deve inoltre essere collegato a un approfondimento della dimensione sociale;

52.  chiede ulteriori riforme istituzionali al fine di rendere l'UEM più efficace e democratica, con migliori capacità per essere integrata nell'ambito del quadro istituzionale dell'Unione, in base al quale la Commissione funge da esecutivo e il Parlamento e il Consiglio da colegislatori;

Un nuovo atto giuridico in materia di politica economica

53.  ricorda la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea(11), che ipotizza l'idea di un Codice di convergenza approvato nel quadro della procedura legislativa ordinaria al fine di creare un quadro più efficace per il coordinamento della politica economica (con una serie di criteri di convergenza ancora da definire), aperto a tutti gli Stati membri e sostenuto da un meccanismo basato su incentivi;

54.  ritiene che occorrerebbe definire un numero limitato di settori fondamentali per le riforme strutturali che incrementino la competitività, il potenziale di crescita, la convergenza economica reale e la coesione sociale in un arco di cinque anni, onde rafforzare l'economia sociale di mercato europea, come delineato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE;

55.  sottolinea l'importanza di una chiara ripartizione delle competenze tra le istituzioni UE e gli Stati membri, che rafforzi la titolarità degli Stati membri e il ruolo dei parlamenti nazionali nei programmi di attuazione;

56.  chiede un migliore utilizzo degli strumenti disponibili, congiuntamente all'articolo 136 TFUE, onde facilitare l'adozione e l'applicazione di nuove misure nella zona euro;

Un processo del semestre europeo semplificato, più mirato e più democratico

57.  evidenzia che occorre un numero minore di raccomandazioni specifiche per paese (RSP) che siano più mirate, basate sul quadro strategico stabilito nel Codice di convergenza e nell'analisi annuale della crescita, nonché sulle proposte concrete presentate da ogni Stato membro, in linea con i rispettivi obiettivi fondamentali di riforma, a partire da un'ampia gamma di riforme strutturali che stimolino la competitività, la convergenza economica reale e la coesione sociale;

58.  sottolinea l'importanza degli sviluppi demografici per il semestre europeo e chiede che tale indicatore sia tenuto maggiormente in considerazione;

59.  ricorda che i meccanismi di dialogo economico già esistono, in particolare attraverso la creazione del "dialogo economico" nel quadro della legislazione del "six-pack" e del "two-pack"; ritiene che si tratti di uno strumento efficace per consentire che al Parlamento sia conferito un ruolo più sostanziale nel quadro del semestre europeo, al fine di migliorare il dialogo fra Parlamento, Consiglio, Commissione ed Eurogruppo, e propone che il ruolo di controllo del Parlamento nell'ambito del semestre europeo sia formalizzato tramite un accordo interistituzionale (AII), come chiesto a più riprese dal Parlamento; accoglie favorevolmente e incoraggia, inoltre, la partecipazione dei parlamenti nazionali a livello nazionale e la cooperazione fra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo e, più in generale, della governance economica, ad esempio tramite la Settimana parlamentare europea e la Conferenza prevista dall'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance; ritiene altresì che il coinvolgimento delle parti sociali nel semestre europeo possa essere migliorato;

60.  chiede l'integrazione delle pertinenti disposizioni del patto di bilancio nel quadro giuridico UE sulla base di una valutazione globale dell'esperienza acquisita nell'ambito della sua attuazione e nella misura in cui non sia già coperta dall'attuale diritto derivato;

Il ruolo del bilancio dell'UE nell'UEM

61.  segnala la possibilità di passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata per l'adozione del regolamento relativo al QFP, avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE in sede di adozione del prossimo regolamento sul QFP; sottolinea l'importanza di stabilire un legame tra la durata della legislatura del Parlamento, il mandato della Commissione europea e la durata del QFP, che può essere ridotta a cinque anni a norma delle disposizioni dell'articolo 312, paragrafo 1, TFUE; chiede l'allineamento dei futuri QFP con la prossima legislatura; invita il Consiglio a sottoscrivere questo criterio democratico;

62.  accoglie con favore la relazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie; auspica un ritorno alla lettera e allo spirito dei trattati e una transizione dall'attuale sistema basato sui contributi legati al reddito nazionale lordo (RNL) a un sistema basato sulle risorse proprie effettive per l'UE nonché, in ultima analisi, un bilancio della zona euro per il quale sono state avanzate varie idee;

63.  ricorda che, conformemente all'articolo 24 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario;

Una maggiore capacità di investimento dell'UE

64.  chiede un utilizzo ottimale dei Fondi strutturali esistenti, orientato a favorire la competitività e la coesione dell'UE e la creazione di una maggiore capacità di investimento dell'UE mediante l'applicazione di approcci innovativi quali ad esempio il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che include strumenti specifici per finanziare e garantire progetti infrastrutturali nell'interesse dell'Unione;

65.  insiste sulla piena attuazione dell'attuale quadro basato sul "six-pack" e sul "two-pack", nonché del semestre europeo, e sull'esigenza di affrontare, in particolare, gli squilibri macroeconomici e di conseguire il controllo di lungo periodo sul disavanzo e sui livelli ancora estremamente elevati del debito, attraverso il consolidamento del bilancio orientato alla crescita, migliorando l'efficienza della spesa, dando la priorità agli investimenti produttivi, offrendo incentivi alle riforme strutturali eque e sostenibili e tenendo conto delle condizioni del ciclo economico;

Creazione di una capacità di bilancio nella zona euro utilizzando una parte del bilancio dell'UE

66.  ricorda che l'euro è la moneta dell'Unione e che il bilancio dell'UE è concepito per conseguire gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 TUE e per finanziare politiche comuni, aiutare le regioni più deboli applicando il principio della solidarietà, completare il mercato interno, promuovere sinergie in Europa, rispondere alle sfide attuali ed emergenti che richiedono un'impostazione paneuropea, come pure contribuire ad aiutare gli Stati membri meno sviluppati a recuperare il ritardo ed essere quindi in grado di aderire alla zona euro;

67.  prende atto delle diverse proposte relative alla creazione di una capacità di bilancio all'interno della zona euro; segnala che tali proposte attribuiscono diverse funzioni a tale capacità e possono assumere configurazioni diverse; ricorda che il Parlamento ha insistito affinché tale capacità sia sviluppata all'interno del quadro dell'UE;

68.  segnala che, sebbene la possibilità che una siffatta capacità possa essere creata all'interno dell'attuale quadro previsto dai trattati dipenda dalla configurazione, dalla funzione e dalle dimensioni della nuova capacità di bilancio, esiste la possibilità, a norma dei trattati, di aumentare i massimali delle risorse proprie, istituire nuove categorie di risorse proprie (anche ove tali risorse proprie provengano soltanto da un numero limitato di Stati membri) e assegnare determinate entrate al finanziamento di voci di spesa specifiche; segnala altresì che il bilancio dell'UE prevede già garanzie per specifiche operazioni di prestito e che esistono vari strumenti di flessibilità tali da consentire la mobilitazione di fondi oltre i massimali di spesa del QFP;

69.  ricorda la sua posizione in favore dell'integrazione del meccanismo europeo di stabilità nel quadro giuridico dell'Unione, a condizione che vi sia un'adeguata assunzione di responsabilità democratica;

70.  ritiene che la creazione di una capacità di bilancio europea e di un Fondo monetario europeo possano costituire tappe del processo di istituzione di un Tesoro europeo, che dovrebbe rispondere del proprio operato al Parlamento europeo;

71.  chiede che siano tenute in debita considerazione le principali conclusioni del gruppo di esperti istituito dalla Commissione con l'obiettivo di creare un fondo per il rimborso del debito;

Il mercato unico e l'integrazione finanziaria

72.  ritiene che il mercato unico sia una delle pietre angolari su cui poggia l'UE e rivesta un'importanza fondamentale per la prosperità, la crescita e l'occupazione nell'Unione; segnala che il mercato unico, che offre benefici tangibili sia alle imprese che ai consumatori, ha un potenziale di crescita non ancora pienamente sfruttato, in particolare per quanto riguarda il mercato unico digitale, i servizi finanziari, l'unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali; chiede, pertanto, un controllo più attento della corretta attuazione e una migliore applicazione dell'acquis esistente in questi ambiti;

73.  chiede un completamento rapido, ma graduale, dell'unione bancaria basata su un meccanismo di vigilanza unico (SSM), un meccanismo di risoluzione unico (SRM) e un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), e sostenuta da un adeguato dispositivo di protezione neutro dal punto di vista del bilancio; valuta positivamente l'accordo su un meccanismo di finanziamento ponte, fintanto che il Fondo di risoluzione unico non sarà divenuto operativo, e chiede un sistema europeo relativo alle procedure di insolvenza;

74.  ricorda che le autorità europee di vigilanza dovrebbero operare nell'ottica di migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza efficace, uniforme e di qualità elevata, tenendo conto dei vari interessi di tutti gli Stati membri e della diversa natura degli operatori dei mercati finanziari; ritiene che le questioni riguardanti gli Stati membri debbano essere sollevate, discusse e decise da tutti gli Stati membri e che, per rafforzare la parità di condizioni all'interno del mercato unico, sia essenziale un codice unico applicabile a tutti gli operatori dei mercati finanziari dell'UE, onde evitare la frammentazione del mercato unico in servizi finanziari e la concorrenza sleale derivante dall'assenza di condizioni di parità;

75.  chiede la creazione di una autentica unione dei mercati dei capitali;

76.  è favorevole alla creazione di un sistema di autorità in materia di competitività, responsabili del coordinamento degli organi nazionali competenti per la valutazione dei progressi in materia di competitività in ciascuno Stato membro, e propone che il monitoraggio dei progressi compiuti da tale sistema sia affidato alla Commissione;

77.  reputa necessario migliorare lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali al fine di evitare l'evasione e le frodi fiscali, la pianificazione fiscale, l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché al fine di promuovere azioni coordinate di contrasto ai paradisi fiscali; chiede l'adozione di una direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, che preveda un'aliquota minima e obiettivi comuni in vista di una progressiva convergenza; reputa necessario intraprendere un riesame completo della legislazione vigente in materia di IVA, affrontando tra l'altro la questione dell'introduzione del principio del paese d'origine;

Un assetto istituzionale più democratico per l'UEM

78.  ricorda la necessità di assicurare una legittimità e una responsabilità democratiche adeguate ai livelli decisionali, con un ruolo di controllo per i parlamenti nazionali nei confronti dei governi nazionali e con un ruolo di controllo rafforzato per il Parlamento europeo a livello dell'UE, ivi compreso un ruolo centrale, di concerto con il Consiglio, nell'adozione del codice di convergenza secondo la procedura legislativa ordinaria;

79.  è a favore del ricorso generale alla "clausola passerella" di cui all'articolo 48, paragrafo 7, TUE; ricorda che la Commissione, nel suo piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita(12), ha proposto l'istituzione di uno strumento di convergenza e di competitività sulla base degli articoli 136 o 352 TFUE, se del caso mediante una cooperazione rafforzata; segnala che, in caso di cooperazione rafforzata, il ricorso all'articolo 333, paragrafo 2, TFUE che prevede l'uso della procedura legislativa ordinaria, rafforzerebbe la legittimità democratica e l'efficacia della governance dell'UE e del relativo ruolo del Parlamento;

80.  ribadisce che la cooperazione interparlamentare non dovrebbe condurre alla creazione di un nuovo organo parlamentare o di un'altra istituzione, poiché l'euro è la moneta dell'UE e il Parlamento europeo è il parlamento dell'UE; ricorda che l'UEM è istituita dall'Unione, i cui cittadini sono rappresentati direttamente a livello di Unione dal Parlamento, il quale deve individuare ed essere in grado di attuare modalità per garantire la responsabilità democratica parlamentare delle decisioni specificamente attinenti alla zona euro;

81.  insiste affinché alla Commissione siano conferite competenze di attuazione e applicazione riguardo a qualsiasi strumento esistente o futuro nel quadro dell'UEM;

82.  reputa necessario affrontare le carenze dell'attuale struttura istituzionale dell'UEM, in particolare il suo deficit democratico, anche tenendo conto del fatto che alcune parti del trattato possono essere sottoposte al controllo della Corte di giustizia mentre altre sono escluse da tale controllo; reputa necessario un controllo parlamentare rafforzato per l'attuazione dettagliata dell'articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE, riguardo al coordinamento più stretto delle politiche economiche;

83.  è del parere che l'integrazione differenziata dovrebbe restare aperta a tutti gli Stati membri;

84.  ricorda che occorre dare la priorità alla procedura legislativa ordinaria e alla procedura di bilancio a livello dell'UE, avvalendosi, se del caso, di deroghe e della creazione di linee di bilancio specifiche; ricorda che si dovrebbe ricorrere a eventuali ulteriori disposizioni, ad esempio quelle relative alla zona euro o alla cooperazione rafforzata, solo quando le suddette procedure non sono applicabili per motivi di ordine giuridico o politico;

Il completamento del mercato interno come primo motore della crescita

85.  è convinto che il consolidamento dell'UEM debba andare di pari passo con il completamento del mercato interno mediante l'eliminazione di tutti i rimanenti ostacoli interni, in particolare per quanto riguarda l'Unione dell'energia, il mercato unico digitale e il mercato dei servizi;

86.  chiede, al fine di creare un'Unione dell'energia, la piena applicazione della legislazione vigente sul mercato interno dell'energia a norma dell'articolo 194 TFUE;

87.  è favorevole a un rafforzamento dei compiti e delle competenze dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) orientato, in ultima analisi, verso la creazione di un'Agenzia europea dell'energia a norma dell'articolo 54 del trattato Euratom, come pure all'integrazione dei mercati dell'energia e all'istituzione di una riserva strategica europea basata sulla combinazione di riserve nazionali nonché di un centro di negoziazione comune con i fornitori, al fine di completare la struttura istituzionale dell'Unione dell'energia;

88.  incoraggia il ricorso alle "obbligazioni di progetto" (project bonds), in stretta collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il finanziamento di progetti infrastrutturali ed energetici;

89.  invita la Commissione a utilizzare l'articolo 116 TFUE che stabilisce la base giuridica necessaria affinché il Parlamento e il Consiglio agiscano secondo la procedura legislativa ordinaria allo scopo di eliminare le pratiche che danno luogo a una distorsione della concorrenza nel mercato interno tramite politiche fiscali dannose;

La dimensione sociale

90.  sottolinea che, al fine di garantire una base sociale stabile per l'Unione, occorre garantire i diritti dei lavoratori, in particolare quando essi esercitano il proprio diritto alla mobilità, utilizzando appieno i pertinenti strumenti giuridici previsti ai titoli IV, IX e X della Parte terza del TFUE e a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda, a tale proposito, in particolare i diritti derivanti dalla direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché dal regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione;

91.  rammenta l'importanza di istituire un'Europa sociale, affinché il progetto di integrazione europea possa continuare a contare sull'appoggio costante dei lavoratori;

92.  pone in rilievo l'importanza di promuovere l'idea di un salario minimo determinato da ciascuno Stato membro, osserva che esplorare le opzioni per un sistema di prestazioni minime di disoccupazione richiederebbe l'esistenza di norme e condizioni comuni relative a un mercato del lavoro dell'UE, e suggerisce che, conformemente alle attuali disposizioni del trattato, potrebbe essere adottata una proposta legislativa al fine di ridurre gli ostacoli che ancora permangono per i lavoratori;

93.  sottolinea gli strumenti messi a disposizione dall'Unione e la necessità di includere attivamente i giovani lavoratori nel mercato del lavoro e di incoraggiare ulteriormente gli scambi di giovani lavoratori, a norma dell'articolo 47 TFUE;

94.  invita la Commissione ad avvalersi di criteri inerenti all'occupazione per la valutazione macroeconomica dei risultati conseguiti dagli Stati membri e a raccomandare e sostenere riforme strutturali, in modo da assicurare un uso migliore dei fondi regionali e sociali;

95.  invita la Commissione a valutare adeguatamente la necessità di un'azione dell'UE e il potenziale impatto economico, sociale e ambientale di opzioni politiche alternative prima di proporre una nuova iniziativa (ad esempio, proposte legislative, iniziative non legislative, atti di esecuzione e atti delegati), conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016;

96.  chiede che sia concordato un nuovo patto sociale (che potrebbe assumere la forma di un protocollo sociale) volto a promuovere l'economia sociale di mercato europea e a ridurre le disuguaglianze, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, inclusi, tra gli altri, il diritto di contrattazione collettiva e la libera circolazione; sottolinea che un tale patto potrebbe migliorare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri;

97.  invita la Commissione a rivitalizzare il dialogo sociale dell'UE mediante accordi vincolanti tra le parti sociali a norma degli articoli da 151 a 161 TFUE;

L'azione esterna

Accrescere l'efficacia, la coerenza e la responsabilità della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

98.  ritiene che l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni debba essere rafforzato associando più strettamente i diversi attori e i vari strumenti a tutte le fasi del ciclo di un conflitto;

99.  insiste affinché le disposizioni dell'articolo 22 del TUE siano utilizzate per creare un quadro strategico globale e per adottare decisioni in merito agli interessi e agli obiettivi strategici di cui all'articolo 21 TUE, che possono estendersi oltre la PESC ad altri ambiti dell'azione esterna, il che richiede coerenza con altre politiche come quella commerciale, agricola e dell'aiuto allo sviluppo; rammenta che le decisioni adottate sulla base di tale strategia potrebbero essere attuate a maggioranza qualificata; segnala che la legittimità democratica di tali decisioni potrebbe essere rafforzata qualora il Consiglio e il Parlamento adottassero documenti strategici comuni sulla base delle proposte del vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR);

100.  invita a rafforzare il controllo parlamentare dell'azione esterna dell'UE, anche proseguendo le consultazioni periodiche con il VP/AR, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, e ad avviare negoziati per il rinnovo dell'accordo interistituzionale del 2002 sull'accesso alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della PESC;

101.  reputa necessario che i rappresentanti speciali dell'UE siano integrati nel SEAE e che i fondi a essi assegnati siano trasferiti dalle linee di bilancio della PESC a quelle del SEAE, cosa che aumenterebbe la coerenza degli sforzi dell'UE;

102.  invita ad avvalersi dell'articolo 31, paragrafo 2, TUE, che consente al Consiglio di adottare talune decisioni in materia di PESC deliberando a maggioranza qualificata, e della "clausola passerella" (articolo 31, paragrafo 3, TUE) per passare progressivamente alla maggioranza qualificata per le decisioni in materia di PESC prive di implicazioni nel settore militare o della difesa; rammenta che l'articolo 20, paragrafo 2, TUE, che stabilisce le disposizioni per la cooperazione rafforzata, fornisce inoltre agli Stati membri ulteriori possibilità di fare passi avanti in materia di PESC e dovrebbe pertanto essere utilizzato;

103.  ritiene sia necessario aumentare la flessibilità delle norme finanziarie per l'azione esterna, al fine di evitare ritardi nell'erogazione operativa dei fondi dell'UE e, in tal modo, aumentare la capacità dell'Unione di rispondere efficacemente e rapidamente alle crisi; ritiene necessario, in tal senso, stabilire una procedura accelerata utilizzata per l'assistenza umanitaria, per assicurare che gli aiuti siano erogati nella maniera più efficace ed efficiente possibile;

104.  chiede al Consiglio, al SEAE e alla Commissione l'impegno a rispettare i rispettivi obblighi di informare immediatamente ed esaurientemente il Parlamento, in tutte le fasi del processo di negoziazione e conclusione di accordi internazionali, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e come illustrato dettagliatamente negli accordi interistituzionali con la Commissione e il Consiglio;

105.  ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha confermato che il Parlamento europeo ha il diritto, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, di essere pienamente e immediatamente informato in tutte le fasi della procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali – anche in materia di PESC – affinché possa essere in condizioni di esercitare i propri poteri con piena cognizione dell'azione dell'Unione europea nel suo insieme; si attende, pertanto, che i prossimi negoziati interistituzionali sul miglioramento delle modalità pratiche di cooperazione e di condivisione delle informazioni nell'ambito della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali terranno debitamente conto della giurisprudenza della CGUE;

Verso una politica di difesa comune

106.  chiede che siano intrapresi passi progressivi verso una politica di difesa comune (articolo 42, paragrafo 2, TUE) e infine verso una difesa comune che possa essere istituita mediante decisione unanime del Consiglio europeo rafforzando, nel contempo, la dimensione civile e della società civile mediante approcci di prevenzione e risoluzione dei conflitti basati sulla non-violenza e, in particolare, aumentando in modo consistente le risorse finanziarie e amministrative intese a gestire la mediazione, il dialogo, la riconciliazione e la risposta immediata alle crisi fondata sulle organizzazioni della società civile;

107.  propone, come primo passo in tale direzione, che siano attuate le disposizioni dell'articolo 46 TUE che consentono la creazione di una cooperazione strutturata permanente (PESCO) attraverso un voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, dato che questo strumento consentirebbe agli Stati membri più ambiziosi di cooperare più strettamente e in modo coordinato nel settore della difesa, sotto l'egida dell'UE, e conferirebbe loro la facoltà di utilizzare le istituzioni, gli strumenti e il bilancio dell'UE;

108.  raccomanda l'istituzione di un Consiglio dei ministri della Difesa permanente, sotto la presidenza del VP/AR, allo scopo di coordinare le politiche di difesa degli Stati membri, specialmente in materia di sicurezza informatica e lotta al terrorismo, e di sviluppare congiuntamente la strategia e le priorità della politica di difesa dell'UE;

109.  insiste affinché sia elaborato un Libro bianco dell'UE riguardante la sicurezza e la difesa sulla base della strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, attualmente in corso di preparazione da parte del VP/AR unitamente all'agenda di Bratislava, in quanto tale documento servirebbe a definire più precisamente gli obiettivi strategici dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa e a individuare le capacità esistenti e quelle necessarie; invita la Commissione a basarsi, nel suo lavoro preparatorio in corso per un piano d'azione europeo in materia di difesa, sui risultati del futuro Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa, il quale dovrebbe anche chiarire in che modo e in quali circostanze l'uso della forza militare sia opportuno e legittimo;

110.  evidenzia la necessità di definire, in linea con l'articolo 42, paragrafo 3, TUE, una politica comune europea in materia di capacità e di armamenti, ivi compresi la programmazione, lo sviluppo e l'acquisizione comuni di capacità militari, che dovrebbe comprendere anche proposte per reagire ad attacchi informatici, ibridi e asimmetrici; incoraggia la Commissione a lavorare a un ambizioso piano d'azione europeo in materia di difesa, come annunciato nel suo programma di lavoro per il 2016;

111.  sottolinea il grande potenziale dell'Agenzia europea per la difesa (AED) sul fronte dello sviluppo di un mercato unico della difesa competitivo, efficace e improntato alla ricerca, sviluppo e innovazione nonché alla creazione di posti di lavoro specializzati, ed è favorevole, a tal fine, a esplorare le possibilità di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato; ribadisce l'urgente necessità di rafforzare l'AED mettendo a sua disposizione le risorse e il sostegno politico necessari affinché possa svolgere un ruolo di guida e di coordinamento in materia di sviluppo, ricerca e acquisizione delle capacità; ribadisce che, a suo parere, la soluzione migliore consisterebbe nel finanziare i costi del personale e i costi operativi dell'Agenzia con il bilancio dell'Unione;

112.  ricorda l'esistenza dell'articolo 44 TUE, che prevede una maggiore flessibilità e introduce la possibilità di affidare l'esecuzione di compiti di gestione delle crisi a un gruppo di Stati membri, i quali svolgerebbero il compito a nome dell'UE e sotto il controllo politico e la guida strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e del SEAE;

113.  propone che l'articolo 41, paragrafo 3, TUE sia utilizzato per creare un fondo iniziale, alimentato dai contributi degli Stati membri, per finanziare le attività preparatorie attinenti alle attività della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) che non sono finanziate a titolo del bilancio dell'Unione;

114.  pone in rilievo l'importanza di estendere il finanziamento comune al settore delle spese militari nell'ambito della PSDC, anche attraverso il meccanismo Athena, dal momento che ciò ridurrebbe i disincentivi finanziari al contributo degli Stati membri alle missioni e alle operazioni militari nel quadro della PSDC, migliorando in tal modo la capacità dell'UE di reagire alle crisi;

115.  chiede l'istituzione di un quartier generale civile-militare permanente, con una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) e una capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC); chiede l'istituzionalizzazione delle varie strutture militari europee (fra cui i diversi "gruppi tattici", Euroforces, cooperazione Francia-Regno Unito in materia di difesa, cooperazione per la difesa aerea del Benelux) nel quadro dell'UE, nonché l'aumento dell'utilizzabilità dei gruppi tattici dell'UE, tra l'altro ampliando il finanziamento comune e considerando automatico il loro impiego come prima forza di intervento nei prossimi scenari di gestione delle crisi;

116.  osserva che un siffatto quartier generale permanente potrebbe occuparsi della pianificazione d'emergenza e svolgere un ruolo di coordinamento importante nei futuri casi di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE; è del parere che la "clausola di reciproca difesa", prevista in tale articolo e invocata dalla Francia durante il Consiglio "Affari esteri" del 17 novembre 2015, possa fungere da catalizzatore per ulteriori sviluppi della politica di sicurezza e difesa dell'UE, portando a un maggiore impegno di tutti gli Stati membri;

117.  ritiene che occorra promuovere la cooperazione fra l'UE e la NATO a tutti i livelli in settori quali lo sviluppo delle capacità e la pianificazione di emergenza per le minacce ibride, nonché intensificare gli sforzi volti a rimuovere i rimanenti ostacoli politici; chiede vivamente un partenariato politico e militare globale fra l'UE e la NATO;

118.  chiede che siano intraprese azioni decisive per assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) a norma dell'articolo 208 TFUE, che sia migliorato il sistema di valutazione dell'impatto della CPS e sia istituito un meccanismo di arbitrato per comporre le eventuali divergenze tra le differenti politiche dell'UE, attribuendo al Presidente della Commissione la responsabilità politica dei suoi orientamenti generali e della risoluzione delle controversie in virtù degli impegni assunti dall'UE nel quadro della CPS;

Giustizia e affari interni (GAI)

119.  sottolinea che, pur difendendo i diritti e le libertà fondamentali e insistendo sulla necessità di un controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo, alla luce dei recenti attacchi e dell'accresciuta minaccia del terrorismo, è assolutamente fondamentale uno scambio di informazioni e dati sistematico, obbligatorio e strutturato fra le autorità di contrasto e i servizi segreti nazionali e con Europol, Frontex ed Eurojust, che deve essere posto in essere quanto prima;

120.  osserva che, come per i precedenti attentati, gli autori degli attentati di Parigi erano già noti alle autorità di sicurezza ed erano stati oggetto di indagini e di misure di controllo; esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri non abbiano provveduto allo scambio dei dati su tali individui, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 88 TFUE; invita il Consiglio, a norma dell'articolo 352 TFUE, a prevedere l'obbligo dello scambio di dati tra Stati membri; ritiene che sia opportuno sfruttare il potenziale della cooperazione rafforzata, laddove non sia possibile raggiungere l'unanimità;

121.  invita la Commissione e il Consiglio a effettuare una valutazione globale delle iniziative antiterrorismo e delle misure correlate dell'UE, in particolare per quanto riguarda la loro attuazione nel diritto e nella prassi degli Stati membri, e a valutare altresì in che misura gli Stati membri cooperino con le agenzie UE del settore, in particolare con Europol ed Eurojust, quale sia la portata delle rimanenti lacune e il livello di conformità agli obblighi dell'UE in materia di diritti fondamentali, ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 70 TFUE;

122.  rammenta, a tal riguardo, che l'articolo 222 TFUE prevede una clausola di solidarietà che può e che dovrebbe essere attivata quando uno Stato membro è oggetto di un attacco terroristico oppure è colpito da una calamità naturale o causata dall'uomo;

123.  si rammarica che la direttiva sulla protezione temporanea non sia stata attivata alla luce della crisi dei rifugiati, nonostante tale direttiva sia stata concepita per far fronte a un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi;

124.  sottolinea la necessità di istituire una politica comune equa ed efficace dell'UE in materia di asilo e immigrazione, sulla base dei principi di solidarietà, non discriminazione, non respingimento e leale collaborazione tra tutti gli Stati membri, che dovrebbe prevedere altresì l'equa ridistribuzione dei richiedenti asilo nell'UE; è del parere che tale politica debba coinvolgere tutti gli Stati membri; ricorda agli Stati membri gli obblighi che incombono loro al riguardo ed evidenzia che un nuovo quadro in materia di asilo e di migrazione dovrebbe basarsi sui diritti fondamentali dei migranti;

125.  fa presente che sono necessarie ulteriori iniziative per garantire che il sistema europeo comune di asilo diventi un sistema davvero uniforme; invita gli Stati membri ad armonizzare le proprie legislazioni e prassi per quanto concerne i criteri riguardanti l'ammissibilità a beneficiare della protezione internazionale e le garanzie concernenti le procedure di protezione internazionale e le condizioni di accoglienza, nel rispetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché delle migliori prassi consolidate negli altri Stati membri;

126.  si compiace dell'adozione del regolamento (UE) 2016/1624, che amplia le competenze e i poteri di Frontex rinominandola "Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera"; ritiene che tale agenzia potrebbe essere sostenuta, ove necessario, da strumenti militari, quali la forza marittima europea (Euromarfor) e un corpo d'armata europeo (Eurocorps) migliorato, nonché dalle risorse messe in comune attraverso la cooperazione strutturata permanente; sottolinea che, a norma del regolamento, gli Stati membri dovrebbero, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri, inserire dati nelle banche dati europee; suggerisce che sarebbe opportuno prevedere altresì l'interoperabilità delle banche dati delle autorità di frontiera, come Eurodac, come pure con le banche dati di Europol;

127.  chiede una revisione urgente del regolamento di Dublino attraverso l'istituzione, a livello dell'UE, di un sistema permanente e giuridicamente vincolante di distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, basato su una ripartizione equa e obbligatoria;

128.  sottolinea che, dati i flussi senza precedenti di migranti che hanno raggiunto e continuano a raggiungere le frontiere esterne dell'Unione, e dato il costante aumento del numero di persone che chiedono protezione internazionale, l'Unione ha bisogno di un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento, quale previsto nell'agenda sulla migrazione della Commissione;

129.  chiede che siano firmati accordi con paesi terzi sicuri, al fine di controllare e ridurre i flussi migratori prima che i migranti arrivino alle frontiere dell'UE; ribadisce, nel contempo, la necessità di procedure rigorose per il rimpatrio di quanti hanno presentato richieste infondate;

130.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare la spesa per la formazione degli specialisti in materia di asilo e per migliorare l'efficienza delle procedure di presentazione della domanda di asilo;

131.  è del parere che la dimensione esterna dovrebbe concentrarsi sulla cooperazione con i paesi terzi per contrastare l'afflusso irregolare di migranti in Europa, affrontandone le cause profonde; ritiene che i partenariati e la cooperazione con i principali paesi di origine, di transito e di destinazione debbano continuare a essere un tema centrale; raccomanda che la cooperazione con i paesi terzi comporti la valutazione dei sistemi di asilo di tali paesi, del loro sostegno a favore dei rifugiati e della loro capacità e volontà di lottare contro la tratta e il traffico di esseri umani verso e attraverso i suddetti paesi; riconosce che è necessario migliorare l'efficienza del sistema europeo dei rimpatri, ma ritiene che il rimpatrio dei migranti debba essere previsto esclusivamente in condizioni di assoluta sicurezza, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e procedurali;

132.   si compiace del fatto che, a norma del nuovo regolamento (UE) 2016/1624 relativo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora il controllo delle frontiere esterne sia reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen in quanto uno Stato membro non adotta le misure necessarie oppure non ha richiesto all'Agenzia un sostegno sufficiente o non sta dando seguito a tale supporto, la Commissione può proporre al Consiglio una decisione che identifichi le misure che devono essere attuate dall'Agenzia e che chieda agli Stati membri interessati di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure; segnala inoltre che il regolamento contiene disposizioni relative alla responsabilità civile e penale dei membri delle squadre nonché un meccanismo di denuncia volto a monitorare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia;

133.  ritiene che sarebbe necessario un miglioramento delle capacità umane e finanziarie dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) se questo fosse chiamato a coordinare tutte le domande di asilo rivolte all'UE ed essere impiegato per assistere gli Stati membri che subiscono una particolare pressione migratoria nel trattamento delle richieste di asilo, anche per quanto riguarda il suo mandato per lo svolgimento di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi simili a quelli aggiunti dal regolamento (UE) n. 1168/2011 al mandato di Frontex;

134.  evidenzia l'importanza di migliorare altresì il coordinamento fra l'EASO, Frontex e l'Ufficio del Mediatore europeo, per consentire l'adozione più agevole delle relazioni di allerta precoce in caso di particolare pressione migratoria suscettibile di mettere a rischio il rispetto delle libertà fondamentali dei richiedenti asilo; ritiene che la Commissione possa utilizzare tali relazioni di allerta precoce come base per far scattare le misure di emergenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE;

135.  ritiene sia assolutamente necessario rafforzare il ruolo del Parlamento in quanto colegislatore, su un piano di parità con il Consiglio, attraverso il ricorso all'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, che consente di trasferire il processo decisionale nel settore del diritto di famiglia con implicazioni transnazionali alla procedura legislativa ordinaria, se il Consiglio decide in tal senso all'unanimità previa consultazione del Parlamento; chiede che, per tutte le altre politiche del settore della giustizia e degli affari interni (GAI), il processo decisionale passi alla procedura legislativa ordinaria utilizzando la "clausola passerella" di cui all'articolo 48, paragrafo 7, TUE;

136.  invita la Commissione, a norma dell'articolo 83 TFUE, a proporre norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti la lotta contro il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata;

137.  insiste sulla necessità di applicare i principi enunciati nel trattato di Lisbona, in particolare il principio della solidarietà e della condivisione della responsabilità fra gli Stati membri, il principio del riconoscimento reciproco nell'attuazione delle politiche GAI (articolo 70 TFUE), e le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

138.  ritiene che l'UE debba garantire la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la continuità del rispetto dei criteri di Copenaghen, come pure assicurare che tutti gli Stati membri rispettino i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE;

139.  insiste sull'importanza di completare il cosiddetto "pacchetto delle garanzie procedurali", in particolare legiferando in materia di detenzione amministrativa e detenzione di minori, ambiti in cui le norme di molti Stati membri non sono pienamente compatibili con i diritti umani e altre norme internazionali;

140.  sottolinea l'importanza di compiere ulteriori progressi in materia di diritto penale europeo, in particolare nell'ambito del mutuo riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze penali;

141.  sottolinea l'importanza di promuovere lo sviluppo di una cultura giudiziaria europea quale prerequisito fondamentale per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini nonché ai fini di una migliore applicazione della legislazione dell'UE;

142.  segnala che è necessario istituire la figura del procuratore europeo al fine di lottare contro la criminalità organizzata, la frode e la corruzione, proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e porre rimedio alla frammentazione dello spazio penale europeo;

143.  sottolinea che, a norma dell'articolo 86 TFUE, è possibile istituire una Procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE soltanto con l'approvazione del Parlamento europeo; ribadisce pertanto le raccomandazioni formulate nelle sue risoluzioni del 12 marzo 2014(13) e del 29 aprile 2015(14) per quanto concerne i dettagli organizzativi della Procura europea e sottolinea che il regolamento sulla Procura europea dovrebbe essere adottato senza indugio al fine di conferirle il potere di indagare su tutti i reati che ledono gli interessi finanziari, comprese le frodi in materia di IVA, e di perseguirne i presunti autori;

144.  ricorda l'obbligo, per l'Unione, di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in linea con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE, e chiede vivamente, a tal fine, una rapida ripresa dei negoziati con il Consiglio d'Europa, sulla scorta del parere della CGUE del 18 dicembre 2014; ricorda alla Commissione, nel suo ruolo di capo negoziatore, che tale adesione migliorerà la protezione dei diritti umani di tutti i cittadini europei;

145.  ribadisce che la presente risoluzione mira esclusivamente a fornire una valutazione delle possibilità giuridiche insite nei trattati e dovrebbe costituire il punto di partenza per migliorare il funzionamento dell'Unione europea; ricorda che un'ulteriore riforma radicale in futuro richiederebbe una revisione dei trattati;

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146.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, alla BCE, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 25.
(2) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 82.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0249.
(4) GU C 13 del 15.1.2016, pag. 183.
(5) GU C 313 del 22.9.2015, pag. 9.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0103.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0010.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0382.
(9) Testi approvati, P8_TA(2015)0395.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0050.
(11) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 176.
(12) COM(2012)0777 del 28 novembre 2012.
(13) Testi approvati, P8_TA(2014)0234.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0173.

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