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 Testo integrale 
Procedura : 2016/0145(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0376/2016

Testi presentati :

A8-0376/2016

Discussioni :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Votazioni :

PV 04/04/2017 - 7.1
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Testi approvati :

P8_TA(2017)0096

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Martedì 4 aprile 2017 - Strasburgo
Caratteristiche dei pescherecci ***I
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016
Risoluzione
 Testo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0273),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0187/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera in data 17 ottobre 2016 della commissione giuridica alla commissione per la pesca a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca(3),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0376/2016),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 140.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(3) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 167.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)
P8_TC1-COD(2016)0145

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1130.)

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