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Procedura : 2016/0014(COD)
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Ciclo del documento : A8-0048/2017

Testi presentati :

A8-0048/2017

Discussioni :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Votazioni :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Dichiarazioni di voto
PV 19/04/2018 - 10.6
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Testi approvati
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Martedì 4 aprile 2017 - Strasburgo
Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ***I
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 4 aprile 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici e coerenti, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.
(1)  Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici, coerenti ed efficaci, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Tale valutazione concludeva tuttavia che è necessario introdurre disposizioni di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni relative all'omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro di omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, chiarire i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le PMI, senza tuttavia alterare le condizioni di parità.
(4)  Tale valutazione concludeva tuttavia che è necessario introdurre disposizioni di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni relative all'omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro di omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, delimitare chiaramente i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, così da evitare la sovrapposizione di tali ruoli e responsabilità, garantire l'indipendenza dei suddetti operatori economici, delle autorità e delle parti coinvolte ed evitare i conflitti di interessi, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le PMI, senza tuttavia alterare le condizioni di parità.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di una revisione sostanziale per garantire un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
(5)  Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di un ulteriore rafforzamento di tale quadro normativo per garantire che sia solido, trasparente, prevedibile e sostenibile e che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Dato che la difesa dei consumatori è una priorità dell'Unione, i costruttori dei veicoli che circolano nell'Unione dovrebbero essere tenuti a sottoporre tali veicoli a prove prima della loro immissione sul mercato e nel corso del loro ciclo di vita. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere i garanti di tale vigilanza doppia, in cui l'uno può intervenire quando l'altro non lo fa.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)   L'Unione dovrebbe adoperarsi al massimo per evitare che i costruttori di veicoli commettano frodi allo scopo di manipolare le prove sulle emissioni inquinanti o sui consumi di carburante per generare risultati falsi o eludere ogni altra norma. Tali manipolazioni dovrebbero cessare in maniera definitiva.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater)   Il presente regolamento mira a correggere la lentezza delle operazioni di richiamo dei veicoli nell'Unione. La procedura attuale non garantisce una tutela effettiva dei cittadini europei, contrariamente alla procedura americana, che ha permesso invece di agire rapidamente. In tale prospettiva, è essenziale permettere alla Commissione di imporre agli operatori economici di adottare tutte le misure restrittive necessarie, compreso il richiamo dei veicoli, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o altre entità tecniche non a norma siano resi conformi al presente regolamento.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)
(5 quinquies)   In caso di rilevamento di un'irregolarità nei veicoli in circolazione che contravviene alle norme di autorizzazione iniziali e/o che pone in pericolo la sicurezza dei consumatori o supera i limiti delle emissioni inquinanti, l'interesse dei consumatori europei è di poter contare su misure correttive rapide, adeguate e coordinate, compreso, se necessario, il richiamo dei veicoli, nonché applicabili a livello dell'intera Unione. Gli Stati membri dovrebbero fornire tutte le informazioni in loro possesso alla Commissione per consentirle di intervenire in modo rapido e adeguato per difendere l'integrità del mercato unico.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
(6)  Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire l'applicazione coerente di norme di alta qualità per verificare la conformità della produzione, consentendo al mercato interno di funzionare correttamente a beneficio delle imprese e nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori, offrendo nel contempo un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative sostanziali per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M ed N e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. Tali categorie comprendono rispettivamente i veicoli a motore per il trasporto di passeggeri, i veicoli a motore per il trasporto di merci e i loro rimorchi.
(7)  Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative sostanziali per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M ed N e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. Tali categorie comprendono rispettivamente i veicoli a motore per il trasporto di passeggeri, i veicoli a motore per il trasporto di merci e i loro rimorchi.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   Il presente regolamento dovrebbe garantire procedure di omologazione e vigilanza del mercato affidabili, armonizzate e trasparenti negli Stati membri.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)   Il presente regolamento dovrebbe garantire che le autorità nazionali di omologazione interpretino, applichino e facciano rispettare i suoi requisiti nell'intera Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di controllare l'operato delle autorità nazionali mediante audit periodici, la ripetizione delle prove su un campione casuale di omologazioni rilasciate e il monitoraggio generale dell'applicazione armonizzata del presente regolamento.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   Ai fini della conformità al presente regolamento, dovrebbero essere prese in considerazione le disposizioni della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
__________________
1 bis Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni in materia di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione, tra l'altro, prevedendo audit periodici obbligatori dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo, sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e la sorveglianza dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici.
(9)  Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni in materia di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione fornendo un migliore accesso alle informazioni, stabilendo rigorosamente le tecniche di ottimizzazione durante le prove di laboratorio, prestando particolare attenzione al rischio di impianti di manipolazione illegali, il cui uso è vietato dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, prevedendo audit periodici obbligatori dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando e armonizzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo, sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione in tutti gli Stati membri. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e la sorveglianza dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici. Onde garantire controlli adeguati e condizioni di parità in tutta l'Unione, è opportuno che la valutazione di un servizio tecnico richiedente includa la valutazione in loco e l'osservazione diretta delle effettive prove di omologazione compiute.
___________________
1 bis Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  L'esigenza delle autorità designanti di controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata dal momento che il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che essi non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni di controllo in loco e del monitoraggio variano tra autorità designatrici, si dovrebbero stabilire requisiti minimi riguardo agli intervalli di sorveglianza e di controllo dei servizi tecnici.
(10)  L'esigenza di certificare, controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata dal momento che il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che essi non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Le ampie divergenze interpretative esistenti nell'attuale attuazione della direttiva 2007/46/CE e nell'applicazione delle sue disposizioni nel corso della procedura di omologazione fanno sì che vi siano notevoli differenze tra i servizi tecnici. La certificazione, il controllo e il monitoraggio dovrebbero pertanto essere armonizzati e incrementati per garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico europeo. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni di controllo in loco e del monitoraggio variano tra autorità designatrici, si dovrebbero stabilire requisiti minimi riguardo agli intervalli di sorveglianza e di controllo dei servizi tecnici.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. A tal fine, essi dovrebbero consultarsi reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'attuazione del presente regolamento e fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni in merito alla rispettiva check-list tipo dei criteri di valutazione.
(12)  Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di cooperazione tra loro e con la Commissione. A tal fine, essi dovrebbero consultarsi reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'attuazione del presente regolamento e fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni in merito alla rispettiva check-list tipo dei criteri di valutazione. Il presente regolamento istituisce una banca dati online che, insieme al sistema d'informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, potrebbe rappresentare un utile strumento elettronico per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa, gestendo lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici e unificate. A tale scopo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di ricorrere alle banche dati online esistenti, come ETAES o Eucaris.
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI) (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)   Gli attuali problemi riguardanti l'omologazione hanno messo in luce gravi carenze nei sistemi nazionali esistenti di vigilanza del mercato e di controllo delle omologazioni. Pertanto, al fine di rispondere immediatamente alle carenze così riscontrate, è necessario conferire alla Commissione il potere di assumere gli opportuni compiti di vigilanza.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  In caso di designazione di un servizio tecnico basata sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12, gli organismi di accreditamento e le autorità designatrici dovrebbero scambiarsi informazioni pertinenti per la valutazione della competenza dei servizi tecnici.
(13)  In caso di designazione di un servizio tecnico basata sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12, gli organismi di accreditamento e le autorità designatrici dovrebbero garantire la competenza e l'indipendenza dei servizi tecnici.
__________________
__________________
12 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
12 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)   Gli Stati membri dovrebbero riscuotere diritti per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici per garantire la sostenibilità del monitoraggio di tali servizi tecnici da parte degli Stati membri e stabilire condizioni di parità per i servizi tecnici. Al fine di garantire la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di adottare il livello e la struttura dei canoni.
abrogato
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)   Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori economici non paghino direttamente al servizio tecnico le tariffe per i costi delle attività di omologazione e vigilanza del mercato. La presente disposizione non dovrebbe limitare la possibilità degli operatori economici di scegliere il servizio tecnico cui desiderano ricorrere per le menzionate attività.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)   L'indipendenza dei servizi tecnici nei confronti dei costruttori dovrebbe essere assicurata, anche evitando i pagamenti diretti o indiretti da parte dei costruttori per le ispezioni ai fini dell'omologazione e per le prove eseguite. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire una struttura tariffaria per l'omologazione che dovrebbe coprire i costi di esecuzione di tutte le prove e le ispezioni di omologazione effettuate dai servizi tecnici designati dall'autorità di omologazione, nonché i costi amministrativi per il rilascio dell'omologazione e i costi di esecuzione delle prove e delle ispezioni ex-post di verifica della conformità.
abrogato
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)   Per consentire alle forze di mercato di agire, i servizi tecnici dovrebbero applicare le norme relative alle procedure di omologazione nella più completa trasparenza e in modo uniforme, senza creare inutili oneri per gli operatori economici. Al fine di garantire un elevato livello di competenza tecnica e un equo trattamento di tutti gli operatori economici, dovrebbe essere garantita un'applicazione tecnica uniforme delle norme relative alle procedure di omologazione. In seno al forum istituito dal presente regolamento, le autorità di omologazione dovrebbero scambiarsi informazioni sul funzionamento dei diversi servizi tecnici da loro stesse certificati.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  È necessario un solido meccanismo di applicazione delle regole in materia di conformità al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento. Garantire la conformità ai requisiti di omologazione e di conformità della produzione della normativa che disciplina il settore automobilistico dovrebbe rimanere la principale responsabilità delle autorità di omologazione, in quanto si tratta di un obbligo strettamente legato al rilascio dell'omologazione e richiede un'approfondita conoscenza del suo contenuto. È quindi importante che la performance delle autorità di omologazione sia regolarmente verificata mediante revisioni tra pari, al fine di garantire che nel far rispettare le prescrizioni di omologazione tutte le autorità di omologazione applichino un livello uniforme di qualità e rigore. Inoltre, è importante prevedere la verifica della correttezza dell'omologazione stessa.
(18)  È necessario un solido meccanismo di applicazione delle regole in materia di conformità al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento. Garantire la conformità ai requisiti di omologazione e di conformità della produzione della normativa che disciplina il settore automobilistico dovrebbe rimanere la principale responsabilità delle autorità di omologazione, in quanto si tratta di un obbligo strettamente legato al rilascio dell'omologazione e richiede un'approfondita conoscenza del suo contenuto. È quindi importante che la performance delle autorità di omologazione sia soggetta a controlli di vigilanza periodici a livello di Unione, compresi audit indipendenti, al fine di garantire che nel far rispettare le prescrizioni di omologazione tutte le autorità di omologazione applichino un livello uniforme di qualità e rigore. Inoltre, è importante prevedere la verifica da parte di un soggetto terzo e indipendente a livello di UE della correttezza dell'omologazione stessa.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   Le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato non dovrebbero essere collegate nell'esercizio delle loro funzioni al fine di evitare potenziali conflitti d'interesse. A tal proposito, tali autorità dovrebbero essere organizzate come entità distinte conformemente alla struttura dell'amministrazione nazionale e non dovrebbero avere personale o impianti in comune conformemente alla struttura e alle competenze delle autorità nazionali.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)   Il forum sull'applicazione dovrebbe costituire una piattaforma di scambio delle informazioni e di analisi indipendente per facilitare migliorie al funzionamento e all'attuazione del presente regolamento. Nel corso dello scambio la Commissione potrebbe avere motivo di ritenere che una o più autorità di omologazione non ottemperino ai requisiti del presente regolamento. In tali casi la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la conformità, tra cui la pubblicazione di orientamenti, raccomandazioni o altri strumenti e il ricorso ad altre procedure, nel dovuto rispetto della proporzionalità. In caso di grave violazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di imporre il ritiro o la sospensione della capacità dell'autorità di accettare nuove domande di omologazione per salvaguardare un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  È necessario inserire norme sulla vigilanza del mercato nel presente regolamento allo scopo di rafforzare i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di vigilanza del mercato e chiarire le procedure applicabili.
(21)  È fondamentale inserire norme sulla vigilanza del mercato nel presente regolamento allo scopo di rafforzare i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di vigilanza del mercato e chiarire le procedure applicabili.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)   È necessario che le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di omologazione possano esercitare adeguatamente le funzioni previste dal presente regolamento. A tal fine gli Stati membri dovrebbero, in particolare, dotarle delle risorse necessarie a tale fine.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Al fine di aumentare la trasparenza del processo di omologazione e di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica indipendente da parte delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di omologazione e della Commissione, la documentazione relativa all'omologazione dovrebbe essere fornita in formato elettronico e resa disponibile al pubblico, con riserva di deroghe dovute alla tutela degli interessi commerciali e alla protezione dei dati personali.
(22)  Al fine di aumentare la trasparenza del processo di omologazione e di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica indipendente da parte delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di omologazione, della Commissione e di terzi, la divulgazione delle informazioni sul veicolo e sulle prove si rende necessaria per effettuare tali controlli. Le informazioni pertinenti a fini di riparazione e manutenzione dovrebbero essere fornite in formato elettronico e rese disponibili al pubblico, con riserva di deroghe dovute alla tutela degli interessi commerciali e alla protezione dei dati personali. Le informazioni da divulgare a tali scopi non dovrebbero essere tali da pregiudicare la riservatezza delle informazioni proprietarie e della proprietà intellettuale.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)   I terzi che provvedono loro stessi a eseguire le prove e a verificare la conformità dei veicoli ai requisiti del presente regolamento dovrebbero soddisfare i principi di trasparenza e apertura, anche per quanto riguarda la proprietà e le strutture e i modelli di finanziamento. I terzi in questione dovrebbero anche rispettare gli stessi requisiti imposti ai servizi tecnici designati in termini di standard scientifici e metodologici applicati nello svolgimento delle prove eseguite.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Tali obblighi più specifici per le autorità nazionali contenuti nel presente regolamento dovrebbero includere prove e ispezioni ex post di verifica della conformità di un numero sufficiente di veicoli immessi sul mercato. La scelta dei veicoli da sottoporre a tale verifica ex post della conformità dovrebbe essere basata su un'adeguata valutazione del rischio, che tenga conto della gravità dell'eventuale non conformità e della probabilità che si verifichi.
(24)  Tali obblighi più specifici per le autorità nazionali contenuti nel presente regolamento dovrebbero includere prove e ispezioni ex post di verifica della conformità di un numero sufficiente di veicoli immessi sul mercato. La scelta dei veicoli da sottoporre a tale verifica ex post della conformità dovrebbe essere basata su un'adeguata valutazione del rischio, che tenga conto della gravità dell'eventuale non conformità e della probabilità che si verifichi. Dovrebbe inoltre essere basata su criteri chiari e dettagliati e dovrebbe includere, tra l'altro, controlli percentuali casuali su tutti i modelli attuali, sui veicoli su cui è installato un nuovo motore o una nuova tecnologia, sui veicoli con consumo di carburante elevato o assai ridotto e sui veicoli con un volume di vendite molto elevato. Inoltre tale scelta dovrebbe tenere conto dei precedenti in materia di conformità, dei consigli dei consumatori, dei risultati delle prove di telerilevamento e dei timori espressi da organismi di ricerca indipendenti.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)   È fondamentale che la Commissione possa verificare la conformità alle omologazioni e alla legislazione applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e assicurare la regolarità delle omologazioni organizzando, effettuando o facendo effettuare prove e ispezioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche già immessi sul mercato.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)   I terzi che provvedono loro stessi a eseguire le prove e a verificare la conformità dei veicoli ai requisiti del presente regolamento dovrebbero soddisfare i principi di trasparenza e apertura, anche per quanto riguarda la proprietà e le strutture e i modelli di finanziamento. I terzi in questione dovrebbero anche seguire un approccio simile a quello dei servizi tecnici designati rispettando le stesse norme nello svolgimento e nell'interpretazione delle prove.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)
(25 ter)   La vigilanza del mercato dovrebbe inoltre tenere conto di un'impostazione basata sui rischi, con particolare riguardo, tra l'altro, ai dati ottenuti dalle unità remote di monitoraggio a margine della strada, ai reclami, alle relazioni dei controlli tecnici periodici, al ciclo di vita previsto nonché ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche precedentemente identificati come problematici.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)
(25 quater)   Per verificare le emissioni dei veicoli, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero, tra l'altro, avvalersi delle tecnologie di telerilevamento per identificare quali aspetti (ad es. livelli elevati di inquinamento atmosferico o acustico) di quali modelli di veicoli debbano essere oggetto di ulteriori indagini. Nel fare ciò le autorità dovrebbero cooperare e coordinare le loro attività con le autorità responsabili dei controlli tecnici periodici a norma della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore.
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Considerando 25 quinquies (nuovo)
(25 quinquies)   Al fine di sostenere gli Stati membri nell'individuazione di impianti di manipolazione, il 26 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato un documento orientativo sulla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni e sulla presenza di impianti di manipolazione. In linea con le disposizioni di tale documento di orientativo, le attività di controllo della Commissione, delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici ai fini dell'individuazione degli impianti di manipolazione devono rimanere di carattere imprevedibile, includendo anche variazioni rispetto alle condizioni e ai parametri di prova prescritti, ai fini di un'individuazione efficace degli impianti di manipolazione.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Per garantire un livello elevato di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela dell'ambiente, è opportuno continuare ad armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e ad adeguarle ai progressi tecnici e scientifici.
(26)  Per garantire un livello elevato di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, è opportuno continuare ad armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e ad adeguarle ai progressi tecnici e scientifici.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)   Per garantire un elevato livello di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela ambientale, nonché un loro continuo miglioramento, è opportuno agevolare l'introduzione di nuove tecnologie basate sui progressi tecnici e scientifici. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti limitando le prove e la documentazione richieste per il rilascio dell'omologazione UE a dette tecnologie.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Il fatto che alcuni sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori possano essere montati su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi del presente regolamento. Occorre quindi adottare misure adeguate per garantire che i sistemi, i componenti, le entità tecniche o le parti e gli accessori che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare in modo significativo il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, immatricolati o di entrare in circolazione.
(27)  Il fatto che alcuni sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori possano essere montati su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi del presente regolamento. Occorre quindi adottare misure adeguate per garantire che i sistemi, i componenti, le entità tecniche o le parti e gli accessori che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, immatricolati o di entrare in circolazione.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  La conformità della produzione è uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE, pertanto le disposizioni adottate dal costruttore per garantire tale conformità dovrebbero essere approvate dall'autorità competente o da un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie a tal fine, ed essere oggetto di regolari verifiche tramite audit periodici indipendenti. Inoltre, le autorità di omologazione dovrebbero garantire la verifica della conformità costante dei prodotti in questione.
(29)  La conformità della produzione è uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE, pertanto le disposizioni adottate dal costruttore per garantire tale conformità dovrebbero essere approvate dall'autorità competente o da un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie a tal fine, ed essere oggetto di regolari verifiche. Inoltre, le autorità di omologazione dovrebbero garantire la verifica della conformità costante dei prodotti in questione.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili. È quindi importante che la validità delle schede di omologazione rilasciate sia limitata nel tempo e che tali schede possano essere rinnovate solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato e accertato che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per l'estensione delle omologazioni al fine di garantire a livello dell'Unione un'applicazione uniforme delle procedure e delle prescrizioni in materia di omologazione.
(30)  Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili. È quindi importante che la validità delle schede di omologazione rilasciate sia limitata nel tempo e che tali schede possano essere rinnovate solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato e accertato che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per l'estensione delle omologazioni al fine di garantire a livello dell'Unione un'applicazione uniforme delle procedure e delle prescrizioni in materia di omologazione. Tuttavia, a causa della natura di alcuni sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, ad esempio gli specchietti retrovisori, i tergicristalli e gli pneumatici, tali requisiti sono più statici. In altri casi, ad esempio i sistemi che sono connessi alla gestione delle emissioni, potrebbe essere necessario limitare il periodo di validità, come nel caso dei veicoli. Pertanto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di istituire un elenco dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti interessati da un periodo di validità limitato.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  La valutazione dei presunti gravi rischi per la sicurezza e dei gravi danni alla sanità pubblica e all'ambiente dovrebbe essere svolta a livello nazionale, ma occorre garantire un coordinamento a livello di Unione in caso di presunto rischio o danno che trascenda il territorio di uno Stato membro, al fine di condividere le risorse e di garantire la coerenza delle azioni correttive da adottare per attenuare il rischio e il danno individuati.
(31)  La valutazione dei presunti gravi rischi per la sicurezza e dei gravi danni alla sanità pubblica e all'ambiente dovrebbe essere svolta a livello nazionale, ma occorre garantire un coordinamento a livello di Unione in caso di presunto rischio o danno che trascenda il territorio di uno Stato membro, al fine di condividere le risorse e di garantire la coerenza delle azioni correttive da adottare per attenuare il rischio e il danno individuati. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta agli accessori, ai sistemi e alle entità tecniche sostitutivi che influiscono sull'impatto ambientale del sistema di scarico ed essi sono soggetti ai requisiti di autorizzazione, laddove opportuno.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  È opportuno garantire un'adeguata flessibilità, tramite regimi di omologazione alternativi, ai costruttori che producono veicoli in piccole serie. Essi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, a condizione che i loro veicoli siano conformi alle prescrizioni in materia di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. In un ristretto numero di casi è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire in modo preciso il concetto di veicoli prodotti in piccole serie, in termini di numero di veicoli prodotti, di prescrizioni da soddisfare e di condizioni per l'immissione sul mercato di tali veicoli. È altrettanto importante specificare un regime di omologazione individuale alternativo, in particolare per garantire una flessibilità sufficiente per l'omologazione dei veicoli costruiti in più fasi.
(33)  È opportuno garantire un'adeguata flessibilità, tramite regimi di omologazione alternativi, ai costruttori che producono veicoli in piccole serie. Essi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, a condizione che i loro veicoli siano conformi alle prescrizioni in materia di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. In un ristretto numero di casi è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui la produzione è molto limitata, in conformità al presente regolamento. È quindi necessario definire in modo preciso il concetto di veicoli prodotti in piccole serie, in termini di numero di veicoli prodotti, di prescrizioni da soddisfare e di condizioni per l'immissione sul mercato di tali veicoli. È altrettanto importante specificare un regime di omologazione individuale alternativo, in particolare per garantire una flessibilità sufficiente per l'omologazione dei veicoli costruiti in più fasi.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis)   Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi relativi alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo e al fine di precisare che le informazioni in questione coprono anche i dati che devono essere forniti agli operatori indipendenti diversi dalle officine (per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai suoi meccanici e concessionari autorizzati), è necessario stabilire i dettagli delle informazioni da fornire per l'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)   Poiché attualmente non esiste un procedimento strutturato comune per lo scambio di dati relativi ai componenti del veicolo tra i costruttori e gli operatori indipendenti, è opportuno elaborare i principi relativi a tale scambio di dati. Il Comitato europeo di normazione (CEN) dovrebbe sviluppare formalmente un futuro procedimento strutturato comune sul formato standardizzato dei dati scambiati, senza che sia predeterminato nel mandato conferito al CEN quanto dettagliata sarà la norma. In particolare, il lavoro del CEN dovrebbe riflettere allo stesso modo gli interessi e le necessità del costruttore e quelli degli operatori indipendenti e dovrebbe anche esaminare soluzioni quali formati di dati aperti descritti da metadati ben definiti per consentire l'adattamento delle infrastrutture informatiche esistenti.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis)   Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi d'informazione relativi alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, è opportuno sottolineare che le informazioni in questione coprono anche le informazioni che devono essere fornite agli operatori indipendenti diversi dalle officine, e in un formato che consenta l'ulteriore elaborazione elettronica, per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai meccanici e concessionari autorizzati.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 37 ter (nuovo)
(37 ter)   Fatto salvo l'obbligo dei costruttori di veicoli di fornire le informazioni per la riparazione e la manutenzione attraverso il loro sito web, i dati del veicolo dovrebbero continuare ad essere direttamente accessibili agli operatori indipendenti.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicheranno annualmente alla Commissione le sanzioni irrogate per monitorare la coerenza dell'attuazione delle presenti disposizioni.
(40)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicheranno regolarmente alla Commissione, mediante la banca dati online, le sanzioni irrogate per monitorare la coerenza dell'attuazione delle presenti disposizioni.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)   La falsificazione dei risultati delle prove dovrebbe essere considerata avvenuta quando tali risultati non possono essere verificati empiricamente dall'autorità pertinente una volta riprodotti o presi in considerazione tutti i parametri di prova.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)
(40 ter)   Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione potrebbero essere utilizzate per le misure di vigilanza del mercato e per le misure a sostegno delle persone danneggiate dalle violazioni del presente regolamento o per altre attività analoghe a beneficio dei consumatori coinvolti e, se del caso, della protezione ambientale.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 40 quater (nuovo)
(40 quater)   In caso di non conformità il consumatore può subire un danno personale o danni alla sua proprietà. In tali eventualità il consumatore dovrebbe avere la facoltà di chiedere un risarcimento dei danni a norma della pertinente legislazione che disciplina i prodotti difettosi o i beni non conformi, tra cui la direttiva 85/374/CEE del Consiglio1 bis, la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter e la direttiva 2006/114/CE del Parlamento e del Consiglio1 quater, a seconda dei casi. Inoltre il consumatore può fare affidamento su mezzi di ricorso previsti dal diritto contrattuale, a seconda dei casi, a norma del diritto del loro Stato membro.
_____________
1 bis Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
1 ter Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
1 quater Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)
(45 bis)   Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi d'informazione relativi alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, è opportuno precisare che le informazioni in questione coprono anche le informazioni che devono essere fornite agli operatori indipendenti diversi dalle officine, e in un formato che consenta l'ulteriore elaborazione elettronica, per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai meccanici e concessionari autorizzati.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Per i seguenti veicoli e macchine, il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni sostanziali del presente regolamento:
3.  Per i seguenti veicoli e macchine, il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni del presente regolamento:
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b
b)  veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
b)  veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio, dai servizi di gestione delle catastrofi e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva
Ai fini del presente regolamento si intende per:
Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi dell'Unione elencati nell'allegato IV, salvo disposizioni contrarie, si intende per:
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
2)  "vigilanza del mercato", le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;
2)  "vigilanza del mercato", le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse, tra cui i diritti dei consumatori;
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)
7 bis)   "parti o accessori originali", parti o accessori costruiti conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti di accessori per l'assemblaggio del veicolo in questione; essi includono le parti o gli accessori costruiti nella stessa linea di produzione di tali parti di accessori. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9
9)  "costruttore", una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione;
9)  "costruttore", una persona fisica o giuridica che è responsabile del rispetto delle disposizioni amministrative e dei requisiti tecnici applicabili ai fini dell'ottenimento dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, e della garanzia di conformità della produzione nonché dell'agevolazione dell'ottemperanza alle disposizioni in materia di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16
16)  "immatricolazione", l'autorizzazione amministrativa permanente o temporanea all'entrata in circolazione di un veicolo nel traffico stradale, compresa l'identificazione del veicolo e il rilascio di un numero di serie;
16)  "immatricolazione", l'autorizzazione amministrativa all'entrata in circolazione di un veicolo nel traffico stradale, che comporta l'identificazione del veicolo e il rilascio al medesimo di un numero di serie, noto come numero di immatricolazione, a titolo permanente o temporaneo, compreso per un breve periodo;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35
35)  "tipo di veicolo", una determinata categoria di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere varianti e versioni, come indicato nel medesimo allegato;
35)  "tipo di veicolo", un determinato gruppo di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere varianti e versioni, come indicato nel medesimo allegato;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 37
37)  "veicolo base", qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi;
37)  "veicolo base", qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi, a prescindere dal fatto che si tratti di un veicolo a motore;
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 42
42)  "omologazione individuale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE e per l'omologazione individuale nazionale;
42)  "omologazione individuale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE o per l'omologazione individuale nazionale;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 46
46)  "informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo", tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, nonché per il montaggio sul veicolo di parti e accessori, che sono fornite dal costruttore ai propri concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutte le modifiche e i supplementi successivi di tali informazioni;
46)  "informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo", tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo tecnico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, nonché per il montaggio sul veicolo di parti e accessori, che sono utilizzate o fornite dal costruttore, inclusi i suoi partner, concessionari e riparatori autorizzati e la sua rete, per offrire prodotti o servizi finalizzati alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, compresi tutte le modifiche e i supplementi successivi di tali informazioni;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 55
55)  "valutazione in loco", una verifica da parte dell'autorità di omologazione nella sede del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;
55)  "valutazione in loco", una verifica nella sede del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 56 bis (nuovo)
56 bis)   "impianto di manipolazione", ogni elemento funzionale di progetto che, con il suo funzionamento, impedisce ai sistemi omologati di controllo e monitoraggio del veicolo di essere efficaci ed efficienti e impedisce il rispetto delle prescrizioni di omologazione nell'intero spettro delle condizioni reali di guida.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II relativo alla classificazione delle sottocategorie di veicoli, dei tipi di veicoli e dei tipi di carrozzeria, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II relativo ai tipi di veicoli e ai tipi di carrozzeria, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri assicurano che le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato si attengano a una rigorosa separazione dei ruoli e delle responsabilità e operino indipendentemente le une dalle altre.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Qualora in uno Stato membro più di un'autorità di omologazione sia responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale dei veicoli, tale Stato membro designa un'unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri e dell'adempimento degli obblighi di cui al capitolo XV del presente regolamento.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato, conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.
4.  Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato, conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, escluso l'articolo 18, paragrafo 5.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici e di raccogliere i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.
5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici sul loro territorio e di prelevare i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6
6.  Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato mette una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico, in particolare il numero di omologazioni rilasciate e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate.
6.  Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione, compresa la conformità delle omologazioni rilasciate al presente regolamento. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno triennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione. I risultati sono discussi dal forum istituito a norma dell'articolo 10. Lo Stato membro interessato mette un resoconto integrale dei risultati a disposizione del pubblico, il quale include in particolare il numero di omologazioni rilasciate o respinte, l'oggetto della scheda di omologazione e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate e dei servizi tecnici responsabili del controllo delle prove di omologazione.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7
7.  Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.
7.  Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno triennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione. I risultati sono discussi dal forum istituito a norma dell'articolo 10. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati, la quale include in particolare il numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti a prova o a valutazione di altro tipo. La sintesi comprende un elenco degli eventuali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che non risultano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'identità dei relativi costruttori e una breve descrizione della natura della non conformità.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 che integrano il presente regolamento stabilendo criteri comuni per la designazione, la revisione e la valutazione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato a livello nazionale.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Le autorità di omologazione attuano e fanno applicare i requisiti del presente regolamento in modo uniforme e coerente per garantire condizioni di parità ed evitare che siano applicate norme divergenti nell'Unione. Tali autorità cooperano pienamente con il forum e con la Commissione nelle attività di audit e di controllo per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento e forniscono su richiesta tutte le informazioni necessarie.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.
2.  Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza per proteggere i segreti commerciali degli operatori economici, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione, conformemente alla legge applicabile.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 7– paragrafo 3 – comma 1
Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale dei veicoli, designa un'unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri e degli obblighi descritti al capitolo XV del presente regolamento.
abrogato
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 7– paragrafo 3 – comma 2
Le autorità di omologazione di uno Stato membro collaborano tra loro scambiandosi le informazioni pertinenti per il loro ruolo e per l'esercizio delle loro funzioni.
Le autorità di omologazione di uno Stato membro attuano procedure per garantire un coordinamento efficace ed efficiente e uno scambio, anch'esso efficace ed efficiente, di informazioni pertinenti per il loro ruolo e per l'esercizio delle loro funzioni.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Qualora un'autorità di omologazione rilevi che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme al presente regolamento, lo comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione informa senza indugio i membri del forum sull'applicazione non appena riceve detta comunicazione.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5
5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri comuni per la designazione, la revisione e la valutazione delle autorità di omologazione a livello nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
abrogato
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento nonché alla correttezza delle omologazioni. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni statisticamente rilevanti. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.
1.  Le autorità di vigilanza del mercato effettuano prove e ispezioni regolari secondo i programmi nazionali annuali approvati conformemente ai paragrafi 2 e 3 per verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi all'omologazione e alla legislazione applicabile. Dette prove e ispezioni sono effettuate anche tramite prove di laboratorio e prove sulle emissioni reali di guida, sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono accompagnate da controlli documentali. Gli Stati membri eseguono prove o ispezioni su base annuale su un numero di tipi pari almeno al 20% del numero di tipi immessi sul mercato nel loro territorio nell'anno precedente. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di reclami comprovati e di altre informazioni pertinenti, compresi i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti, le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni dei controlli tecnici periodici e del telerilevamento stradale.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Per svolgere i compiti tecnici, come le prove o le ispezioni, le autorità di vigilanza del mercato possono affidarsi a organizzazioni indipendenti che eseguono le prove. La responsabilità dei risultati rimane in capo all'autorità di vigilanza del mercato. Qualora ai fini del presente articolo siano utilizzati servizi tecnici, le autorità di vigilanza del mercato assicurano il ricorso a un servizio tecnico diverso da quello che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   Le autorità di vigilanza del mercato elaborano un programma nazionale di vigilanza del mercato e lo presentano alla Commissione per approvazione su base annuale o pluriennale. Gli Stati membri possono presentare insieme programmi o azioni congiunti.
I programmi nazionali di vigilanza del mercato includono almeno le informazioni seguenti:
a)   l'ambito e la portata delle attività di vigilanza del mercato programmate;
b)   le modalità dettagliate con cui saranno eseguite le attività di vigilanza del mercato, comprese informazioni sull'uso dei controlli documentali, fisici e di laboratorio, le modalità con cui rispecchiano i principi della valutazione del rischio e con cui trattano i reclami comprovati, i volumi elevati di modelli specifici di veicoli utilizzati nel loro territorio e delle loro parti, la prima applicazione di un nuovo motore o di una nuova tecnologia, le relazioni dei controlli tecnici periodici e altre informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute dagli operatori economici o dai risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti;
c)   una sintesi delle azioni messe in atto nel programma precedente, compresi i pertinenti dati statistici sulla portata delle attività effettuate, delle azioni di follow-up e dei relativi risultati. In caso di un programma pluriennale, una sintesi delle azioni è elaborata e presentata ogni anno alla Commissione e al forum sull'applicazione; e
d)   i dettagli dei meccanismi di finanziamento notificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, e delle risorse umane dedicate alla vigilanza del mercato nonché la loro adeguatezza rispetto alle attività di vigilanza del mercato programmate.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.
2.  Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività. Ciò comprende l'accesso a software, algoritmi e centraline del motore nonché eventuali altre specifiche tecniche ritenute necessarie dalle autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità presentati dagli operatori economici.
3.  Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità, dei marchi di omologazione o delle schede di omologazione presentati dagli operatori economici.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 8– paragrafo 4 – comma 1
Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro un termine adeguato, dei pericoli rilevati in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.
Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro un termine adeguato, della non conformità rilevata in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni. Le informazioni sono pubblicate sul sito web dell'autorità di vigilanza del mercato in un linguaggio chiaro e comprensibile.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
5.  Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità all'articolo 49, paragrafo 5, informano l'operatore economico interessato e ove applicabile l'autorità di omologazione pertinente.
5.  Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità all'articolo 49, paragrafo 5, informano l'operatore economico interessato e l'autorità di omologazione pertinente.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Qualora l'autorità di vigilanza del mercato rilevi che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme al presente regolamento, lo comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione informa senza indugio i membri del forum sull'applicazione non appena riceve detta comunicazione.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
6.  Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione europea.
6.  Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza per proteggere i segreti commerciali degli operatori economici, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione europea.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7
7.   Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.
abrogato
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8
8.   Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni.
abrogato
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9
9.  Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità cooperano tra loro, scambiandosi le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.
9.  Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità attuano procedure che garantiscono un coordinamento efficiente ed efficace nonché uno scambio efficiente ed efficace di informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10
10.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire i criteri per stabilire l'entità, la portata e la frequenza con cui devono essere effettuati i controlli di verifica della conformità dei campioni prelevati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
abrogato
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)
10 bis.   Le autorità di vigilanza del mercato rendono pubblico un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da esse effettuate e lo trasmettono agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione inoltra tale resoconto ai membri del forum sull'applicazione. Il resoconto comprende i dettagli sui veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche sottoposti a valutazione e l'identità dei relativi costruttori, unitamente a una breve descrizione dei risultati, compresa la natura della non conformità, se presente.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 9– paragrafo 1 – comma 1
La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su scala adeguata, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile, e di assicurare la correttezza delle omologazioni.
La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su scala adeguata e tenendo debitamente conto dei programmi nazionali convenuti delle attività di vigilanza del mercato approvate a norma dell'articolo 8, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile.
Le prove e le ispezioni organizzate ed effettuate, o richieste dalla Commissione, riguardano la conformità in servizio dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche.
Dette prove e ispezioni sono effettuate anche tramite prove di laboratorio e prove sulle emissioni reali di guida, sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono accompagnate da controlli documentali.
Nello svolgimento di tale attività, la Commissione tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di reclami comprovati e di altre informazioni pertinenti, compresi i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti, le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni dei controlli tecnici periodici e del telerilevamento stradale.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Fatto salvo il primo comma, quando, sulla base delle informazioni fornite da altri Stati membri, di una richiesta presentata da un membro del forum sull'applicazione o dei risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti, la Commissione ritiene che uno Stato membro non stia ottemperando adeguatamente agli obblighi di omologazione o di vigilanza del mercato derivanti dal presente regolamento, può organizzare ed effettuare essa stessa, oppure può commissionare, prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Per svolgere i compiti tecnici, come le prove o le ispezioni, la Commissione può affidarsi a organismi di controllo indipendenti. La responsabilità dei risultati rimane in capo alla Commissione. Qualora ai fini del presente articolo siano designati i servizi tecnici, la Commissione assicura l'utilizzo di un servizio tecnico diverso da quello che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  I costruttori titolari di omologazioni o gli operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti dalla Commissione.
2.  I costruttori titolari di omologazioni o gli operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti, a seconda della situazione, dalla Commissione.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Gli Stati membri offrono la necessaria assistenza e forniscono tutta la documentazione e altro supporto tecnico che gli esperti della Commissione richiedano per poter svolgere le prove, i controlli e le ispezioni. Gli Stati membri assicurano agli esperti della Commissione l'accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici e il software, attinenti all'esecuzione dei loro compiti.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 9– paragrafo 3 – comma 1
Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutti i dati relativi all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. Tali dati includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei suoi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1.
Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione della Commissione tutti i dati relativi all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. Tali dati includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei suoi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
4.  I costruttori di veicoli rendono pubblici i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di terzi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere resi pubblici e le condizioni di tale pubblicazione, fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
4.  I costruttori di veicoli mettono a disposizione gratuitamente e senza indugio i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di terzi riconosciuti. Tali dati comprendono tutti i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all'omologazione. I dati forniti sono trattati nel rispetto della tutela legittima delle informazioni commerciali. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere resi disponibili e le relative condizioni, comprese quelle concernenti le modalità di accesso a tali informazioni tramite la banca dati online di cui all'articolo 10 bis, fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e agli atti giuridici dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   La Commissione organizza ed effettua audit congiunti delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per verificare l'attuazione coerente, da parte di esse, delle prescrizioni del presente regolamento nonché l'esercizio indipendente e rigoroso delle loro funzioni. Dopo aver consultato il forum, la Commissione adotta un piano annuale di audit congiunti, il quale tiene conto dei risultati delle revisioni precedenti nello stabilire la frequenza della valutazione. Nel caso in cui abbia motivo di ritenere che l'autorità di omologazione non rispetti gli obblighi di cui al presente regolamento, la Commissione può chiedere lo svolgimento di audit congiunti su base annua.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.   Per svolgere tale compito la Commissione si affida ad auditor indipendenti, in qualità di terzi selezionati in seguito a una gara d'appalto. Gli auditor eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale e rispettano la riservatezza, per proteggere i segreti commerciali in conformità della legislazione applicabile. Gli Stati membri offrono la necessaria assistenza e forniscono tutta la documentazione e il supporto che gli auditor possano richiedere per poter eseguire i loro compiti. Gli Stati membri assicurano che gli auditor abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e alle informazioni, compresi i sistemi informatici e il software, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti. Su richiesta, uno Stato membro può avere il diritto di inviare un osservatore a presenziare a un audit comune organizzato a norma del presente articolo. Gli osservatori non influenzano le decisioni connesse con l'esito dell'audit congiunto.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)
4 quater.   Le conclusioni dell'audit congiunto sono comunicate a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è messa a disposizione del pubblico. Esse sono discusse dal forum istituito all'articolo 10.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)
4 quinquies.   Lo Stato membro interessato fornisce informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in merito al modo in cui ha dato seguito alle raccomandazioni emerse dall'audit congiunto di cui al paragrafo 4 quater.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 sexies (nuovo)
4 sexies.   La Commissione può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri e alle loro autorità nazionali di omologazione e autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia motivo di ritenere, in seguito all'esame in seno al forum, che esistano casi di non conformità con il presente regolamento. Gli Stati membri e le rispettive autorità forniscono tali informazioni senza indugio.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 9– paragrafo 5 – comma 2
Qualora tali prove e ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione.
Qualora tali prove e ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa immediatamente l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché gli Stati membri e i membri del forum sull'applicazione.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione adotta provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti all'interno dell'Unione, comprese le pertinenti autorità di omologazione, entro un termine adeguato, delle eventuali non conformità ravvisate in relazione a un veicolo, sistema, componente e entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni. Le informazioni sono pubblicate sul sito web della pertinente autorità di vigilanza del mercato in un linguaggio chiaro e comprensibile.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 9– paragrafo 5 – comma 3
La Commissione pubblica un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate.
La Commissione rende pubblico un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate e lo trasmette agli Stati membri e ai membri del forum sull'applicazione. Il resoconto comprende i dettagli sui veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche sottoposti a valutazione e l'identità dei relativi costruttori, unitamente a una breve descrizione dei risultati, compresa la natura della non conformità, se presente, e, ove del caso, a raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardo al seguito da dare.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  La Commissione istituisce e presiede un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione ("il forum").
1.  La Commissione istituisce, presiede e gestisce un forum sull'applicazione ("il forum").
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 10– paragrafo 1 – comma 2
Il forum è composto da membri nominati dagli Stati membri.
Il forum è composto da membri nominati dagli Stati membri, ivi comprese le rispettive autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.
Ove del caso e almeno una volta l'anno, il forum invita osservatori alle proprie riunioni. Gli osservatori invitati includono rappresentanti del Parlamento europeo, dei servizi tecnici, delle organizzazioni terze che eseguono prove, dell'industria o di altri operatori economici pertinenti, delle ONG che operano nel settore della sicurezza e dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori. Gli osservatori invitati alle riunioni del forum provengono da un ampio campione rappresentativo ed equilibrato di organismi nazionali e dell'Unione che rappresentano le parti interessate.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   La Commissione pubblica sul suo sito web il calendario delle riunioni, l'ordine del giorno e il processo verbale, compreso l'elenco di presenza.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1
Il forum coordina una rete di autorità nazionali responsabili dell'omologazione e della vigilanza del mercato.
Il forum coordina una rete di autorità nazionali responsabili dell'omologazione e della vigilanza del mercato, al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare relativamente ai requisiti sulla valutazione, la designazione e il monitoraggio degli organismi designati e l'applicazione generale delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 10– paragrafo 2 – comma 2
Le sue funzioni di consulenza comprendono, tra l'altro, la promozione delle buone pratiche, lo scambio di informazioni sui problemi di applicazione, la cooperazione, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni, la valutazione di progetti di applicazione armonizzati, le ammende e le ispezioni congiunte.
Le sue funzioni comprendono:
a)   l'esame dei reclami comprovati, dei dati di fatto o di altre informazioni pertinenti, presentati da terzi riconosciuti relativamente a una possibile non conformità;
b)   la discussione e la valutazione congiunte dei programmi delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, dopo che sono stati presentati alla Commissione;
c)   lo scambio di informazioni in merito alle nuove tecnologie disponibili o che saranno disponibili sul mercato;
d)   la valutazione dei risultati degli esami del funzionamento delle autorità di omologazione, sia quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 6, sia quelli successivi all'audit comune di cui all'articolo 71, paragrafo 8;
e)   l'esame dei risultati delle valutazioni del funzionamento delle attività di vigilanza del mercato;
f)   la valutazione dei risultati degli esami del funzionamento dei servizi tecnici, sia quelli di cui all'articolo 80, paragrafo 3 bis, sia quelli successivi all'audit comune di cui all'articolo 80, paragrafo 4, e
g)   la valutazione, almeno ogni due anni, dell'efficacia delle attività di esecuzione tra cui, se del caso, la coerenza e l'efficacia di eventuali riparazioni, richiami o sanzioni applicati dagli Stati membri nel caso in cui veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi siano immessi sul mercato in più di uno Stato membro.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Qualora, a seguito dell'esame del forum, abbia motivo di ritenere che esistono casi di non conformità con il presente regolamento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni agli Stati membri e alle rispettive autorità nazionali di omologazione e di vigilanza del mercato. Gli Stati membri e le rispettive autorità forniscono tali informazioni senza indugio.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.   La Commissione rende pubblico un resoconto annuale delle attività del forum. Tale resoconto comprende una descrizione dettagliata delle questioni portate alla sua attenzione, delle azioni derivanti dalle delibere e delle motivazioni alla base di tali azioni, anche nel caso in cui non sia prevista alcuna azione. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento il resoconto delle attività del forum.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.   Se la Commissione dimostra, in seguito a un audit congiunto, che l'autorità di omologazione in questione ha violato una delle prescrizioni del presente regolamento, ne informa immediatamente gli Stati membri, il Parlamento e la Commissione. La Commissione può adottare tutte le misure necessarie per affrontare la non conformità. In taluni casi, tenuto debito conto della natura della non conformità, alla Commissione è conferito il potere di sospendere o ritirare all'autorità di omologazione interessata la facoltà di accettare le domande di rilascio delle schede di omologazione UE ai sensi dell'articolo 21.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 quater – comma 1 bis (nuovo)
Entro due mesi dalla sospensione o dal ritiro della facoltà di cui al paragrafo 3, la Commissione presenta una relazione sulla non conformità riscontrata agli Stati membri. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, la Commissione richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Banca dati online
1.   La Commissione istituisce una banca dati online per lo scambio elettronico sicuro di informazioni relative alle procedure di omologazione, alle autorizzazioni rilasciate, alla vigilanza del mercato e ad altre attività pertinenti, tra le autorità nazionali di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, gli Stati membri e la Commissione.
2.   La Commissione è responsabile di coordinare l'accesso e ricevere aggiornamenti periodici di concerto con le autorità competenti, come pure di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati relativi alle registrazioni conservate nella banca dati.
3.   Gli Stati membri immettono nella banca dati le informazioni richieste all'articolo 25. Essi forniscono inoltre i dettagli del numero di identificazione del veicolo relativamente ai veicoli immatricolati e il numero di identificazione del veicolo assegnato a un veicolo a norma della direttiva 1999/37/CE1 bis del Consiglio, e trasmettono alla Commissione aggiornamenti periodici. Le informazioni sono messe a disposizione in un formato consultabile.
4.   La Commissione crea un'interfaccia tra la banca dati e il sistema di allarme rapido dell'UE (RAPEX) e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), per agevolare le attività di vigilanza del mercato e garantire il coordinamento, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori e a terzi.
5.   La Commissione crea altresì un'interfaccia accessibile al pubblico, in cui figurano le informazioni contenute nell'allegato IX e i dettagli dell'autorità di omologazione che rilascia la scheda di omologazione a norma dell'articolo 24 e del servizio tecnico che ha effettuato le prove richieste all'articolo 28. La Commissione garantisce che tali informazioni siano presentate in un formato consultabile.
La Commissione provvede inoltre a garantire l'accesso alle informazioni ai fini delle prove di verifica, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.
6.   Nell'ambito della banca dati, la Commissione mette a punto uno strumento per caricare i risultati delle prove di terzi e i reclami relativi alle prestazioni di veicoli, sistemi, componenti e altre entità tecniche. Le informazioni immesse tramite tale strumento sono prese in considerazione ai fini delle attività di vigilanza del mercato di cui agli articoli 8 e 9.
7.   Per valutare l'idoneità dell'utilizzo dell'IMI ai fini dello scambio di informazioni sulla base del presente articolo, è avviato un progetto pilota entro … [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
__________________
1 bis Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche da lui fabbricati e immessi sul mercato o entrati in circolazione sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
1.  Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato o entrati in circolazione sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e che continuano a essere conformi a tali prescrizioni a prescindere dal metodo di prova utilizzato.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Il costruttore è responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione, a prescindere dal metodo di prova utilizzato.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
4.  Ai fini dell'omologazione UE, un costruttore stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.
4.  Ai fini dell'omologazione UE, un costruttore di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   All'atto della richiesta di omologazione dell'UE, il costruttore garantisce che la progettazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non include strategie o altri mezzi che alterano inutilmente le prestazioni rilevate durante le procedure di prova applicabili, quando i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche sono fatti operare nelle condizioni che ci si potrebbe ragionevolmente attendere in caso di funzionamento e uso normali.
Il costruttore rende pubblica qualsiasi strategia di gestione del motore che possa essere impiegata attraverso hardware o software. Il costruttore rende pubbliche tutte le informazioni pertinenti relative a tali strategie di gestione, compresi il software utilizzato, i parametri di tali strategie e le motivazioni tecniche che le rendono necessarie.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5
5.   Il costruttore è responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli sia direttamente coinvolto in tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica.
abrogato
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   Il costruttore, per proteggere l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina e tiene un registro dei reclami e delle non conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi importatori e distributori informati in merito a tali controlli.
Se il numero dei reclami e dei casi di non conformità in merito agli accessori connessi alla sicurezza o alle emissioni è superiore a 30 o all'1%, a seconda di quale sia il valore più basso, del totale dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori di un determinato tipo, variante e/o versione immessi sul mercato, le informazioni dettagliate sono inviate senza indugio alla pertinente autorità di omologazione responsabile del veicolo, del sistema, del componente, dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio, nonché alla Commissione.
Le informazioni contengono una descrizione del problema e i dettagli necessari a individuare il tipo, la variante e la versione interessati del veicolo, del sistema, del componente, dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio. I dati di allarme preventivo sono utilizzati per individuare eventuali tendenze nei reclami dei consumatori ed esaminare la necessità dei richiami avviati dal costruttore e delle attività di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri e della Commissione.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.   Il costruttore garantisce che l'utilizzatore del veicolo, previa comunicazione, accetti di trattare e trasmettere tutti i dati generati durante l'utilizzo del veicolo in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Laddove il trattamento e la trasmissione dei dati non siano obbligatori per il corretto funzionamento del veicolo, il costruttore garantisce che l'utilizzatore del veicolo possa scegliere di interrompere il trasferimento dei dati e che possa farlo agevolmente.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
Un costruttore che ritiene che un veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o che l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati non corretti adotta immediatamente le misure appropriate, necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, a seconda dei casi.
Qualora un costruttore ritenga che un veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o che l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati non corretti, esso adotta immediatamente le misure appropriate, necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, a seconda dei casi.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il costruttore informa immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato messo a disposizione sul mercato o è entrato in circolazione, indicando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate.
2.  Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il costruttore informa immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato messo a disposizione sul mercato o è entrato in circolazione, indicando nel dettaglio la non conformità, il rischio e le misure adottate.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1
Il costruttore conserva il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche.
Il costruttore conserva il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34, per un periodo di dieci anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34.
abrogato
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1
Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima e per il tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità nazionale.
Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale o alla Commissione, a seguito di una richiesta motivata di queste ultime e per il tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio, in una lingua facilmente comprensibile.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2
Il costruttore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.
Il costruttore collabora con l'autorità nazionale o con la Commissione, a seguito di una richiesta motivata di queste ultime, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo
Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato
Obblighi dei rappresentanti del costruttore
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante svolga almeno i seguenti compiti:
1.  Il rappresentante del costruttore esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante svolga almeno i seguenti compiti:
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
a)  avere accesso alla documentazione informativa di cui all'articolo 22 e al certificato di conformità di cui all'articolo 34, in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;
a)  avere accesso alla scheda di omologazione e ai relativi allegati e al certificato di conformità in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
b)  fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica;
b)  fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, compresi le specifiche tecniche in sede di omologazione e l'accesso a software e algoritmi;
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Le specifiche di una modifica precisano almeno i seguenti aspetti:
3.  Le specifiche di una modifica del mandato precisano almeno i seguenti aspetti:
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1
Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica omologati, l'importatore si accerta che l'autorità di omologazione abbia preparato il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e che il sistema, il componente o l'entità tecnica siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.
Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica omologati, l'importatore si accerta che essi dispongano di una valida scheda di omologazione e che il componente o l'entità tecnica siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  L'importatore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare al tipo omologato, non immette sul mercato, non consente l'entrata in circolazione né immatricola il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non è stato reso conforme. Qualora ritenga che il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un rischio grave, ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.
3.  L'importatore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare ove non corrisponda al tipo omologato, non immette sul mercato, non consente l'entrata in circolazione né immatricola il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non è stato reso conforme. Qualora ritenga che il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un rischio grave, l'importatore ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
6.  L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina e tiene un registro dei reclami e dei richiami dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali controlli.
6.  L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina e tiene un registro dei reclami, delle non conformità e dei richiami dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali reclami e richiami.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   L'importatore informa immediatamente il costruttore pertinente in merito ai reclami e alle segnalazioni relative a rischi, presunti incidenti o non conformità legati a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che ha immesso sul mercato.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
1.  Laddove un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che è stato immesso sul mercato dall'importatore non sia conforme al presente regolamento, l'importatore prende immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.
1.  Laddove un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che è stato immesso sul mercato dall'importatore non sia conforme al presente regolamento, l'importatore prende immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conforme, sotto il controllo del costruttore, tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi. L'importatore informa altresì il costruttore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1
Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio comporti un rischio grave, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul rischio grave al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato immesso sul mercato.
Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio immesso sul mercato comporti un rischio grave, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul rischio grave al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato immesso sul mercato.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1
Prima della messa a disposizione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, il distributore verifica che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica siano apposti la targhetta regolamentare o il marchio di omologazione prescritti, che sia corredato dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 63 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 4, rispettivamente.
1.   Prima della messa a disposizione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, il distributore verifica che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica siano apposti la targhetta regolamentare o il marchio di omologazione prescritti, che sia corredato dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 63 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 4, rispettivamente.
2.   Il distributore, per proteggere l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina i reclami e le non conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato. Inoltre, tutti i reclami e/o le non conformità relativi agli aspetti ambientali o alla sicurezza del veicolo sono comunicati senza indugio all'importatore o al costruttore.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Qualora il distributore ritenga che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato, non immatricola né fa entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.
1.  Qualora il distributore ritenga che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ne informa il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e non immette sul mercato, non immatricola né fa entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  Il distributore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento informa il costruttore o l'importatore per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.
2.  Qualora il distributore ritenga che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento. il distributore informa il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
3.  Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale rischio grave al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e alle misure correttive adottate dal costruttore.
3.  Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale rischio grave al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce i dettagli relativi alle misure correttive adottate dal costruttore.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
4.  Il distributore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.
4.  Il distributore collabora con l'autorità nazionale o con la Commissione, a seguito di una richiesta motivata di queste ultime, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
2.  Per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.
2.  Fatte salve le prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
4.  L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.
4.  L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili, conformemente alle procedure di cui all'allegato XVII. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, compresi i casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa. Essa include altresì un controllo della conformità a tali omologazioni delle prestazioni dei sistemi omologati separatamente, dopo essere stati montati su un veicolo completo.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5
5.  La scelta dell'omologazione di cui al paragrafo 1 non influisce sulle prescrizioni fondamentali applicabili cui deve essere conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione globale del tipo di veicolo.
5.  La scelta dell'omologazione di cui al paragrafo 1 non influisce su tutte le prescrizioni applicabili cui deve essere conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione globale del tipo di veicolo.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione tutti i veicoli, i componenti o le entità tecniche richiesti dagli atti normativi pertinenti.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
2.  Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.
2.  Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Dopo la presentazione della domanda il costruttore non può interrompere la procedura e presentare un'altra domanda per lo stesso tipo a un'altra autorità di omologazione o ad altri servizi tecnici. In aggiunta, in caso di rifiuto dell'omologazione o di esito negativo della prova in un servizio tecnico, il costruttore non può presentare una domanda per lo stesso tipo a un'altra autorità di omologazione o a un altro servizio tecnico.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a
a)  una scheda informativa, riportata nell'allegato I per l'omologazione in un'unica tappa o mista o nell'allegato III per l'omologazione a tappe;
a)  una scheda informativa, riportata nell'allegato I per l'omologazione globale del tipo di veicolo in un'unica tappa o mista o nell'allegato III per l'omologazione globale del tipo di veicolo a tappe o negli atti normativi pertinenti in caso di omologazione di un sistema, componente o entità tecnica;
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d
d)  ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di domanda.
d)  ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
2.  Il fascicolo informativo è fornito in un formato elettronico messo a disposizione dalla Commissione, ma può anche essere fornito su carta.
2.  Il fascicolo informativo è fornito in un formato elettronico.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV.
Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova e i documenti informativi, richieste a norma degli atti normativi elencati nell'allegato IV.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2
Nel caso di una domanda di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.
Nel caso di una domanda di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica a norma degli atti normativi elencati nell'allegato IV, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo e ai documenti informativi fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV.
Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova e i documenti informativi, richieste a norma degli atti normativi elencati nell'allegato IV.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
a)  nella prima fase, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;
a)  nella prima fase, le parti del fascicolo informativo, delle schede di omologazione UE e dei verbali di prova riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
b)  nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.
b)  nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione globale UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere comunicate in conformità all'articolo 22, paragrafo 2.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono comunicate in conformità all'articolo 22, paragrafo 2.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1
L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli algoritmi del veicolo.
L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software, all'hardware e agli algoritmi del veicolo, nonché alla documentazione o ad altre informazioni che consentano di comprendere in modo corretto e adeguato i sistemi, compresi il processo di sviluppo dei sistemi e l'idea alla base degli stessi, nonché le funzioni di tali software e hardware che permettono al veicolo di rispettare le prescrizioni del presente regolamento.
Durante il periodo di validità dell'omologazione UE è garantito l'accesso al software, all'hardware e agli algoritmi del veicolo onde consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento nel corso delle ispezioni periodiche. Alla scadenza della scheda di omologazione e in caso di mancato rinnovo della stessa, l'accesso continua a essere garantito su richiesta. Le informazioni da divulgare per questi fini specifici non devono essere tali da minare la riservatezza delle informazioni proprietarie e della proprietà intellettuale. Il costruttore comunica all'autorità di omologazione e al servizio tecnico, in forma standardizzata, la versione del software che regola i sistemi e i componenti legati alla sicurezza nonché le impostazioni o le altre tarature applicate ai sistemi e ai componenti legati alle emissioni, utilizzate al momento della domanda di omologazione. Allo scopo di rilevare successive modifiche illegali del software, il servizio tecnico è autorizzato a contrassegnare il software fissando i parametri corrispondenti.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d
d)  nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di omologazioni distinte conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.
d)  nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di omologazioni distinte valide conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2
Il fascicolo di omologazione contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.
Il fascicolo di omologazione può essere conservato su supporto elettronico e contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
5.  L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle prescrizioni applicabili, presenta un rischio serio per la sicurezza o può nuocere gravemente all'ambiente o alla salute pubblica. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.
5.  L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle prescrizioni applicabili, presenta un rischio serio per la sicurezza o può nuocere gravemente all'ambiente o alla salute pubblica. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1
A norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.
A norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  Entro un mese dal rilascio o dalla modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato. Tale copia è inviata mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.
1.  Entro un mese dal rilascio o dalla modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione presenta alla banca dati online informazioni comprendenti la scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
3.   Su richiesta di un'autorità di omologazione di un altro Stato membro o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.
abrogato
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
4.  Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione.
4.  Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione. L'autorità di omologazione aggiorna altresì questa informazione sulla banca dati online.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d
d)  in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità.
d)  in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità del tipo di veicolo.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
1.  La conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate, in conformità ai pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV, eseguite da servizi tecnici designati.
1.  Ai fini delle omologazioni UE, l'autorità di omologazione verifica la conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento e dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati.
Il formato dei verbali di prova è conforme alle prescrizioni generali di cui all'allegato V, appendice 3.
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.
2.  Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dei pertinenti servizi tecnici e dell'autorità di omologazione i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Le prove necessarie sono eseguite in conformità dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV. Qualora le procedure di prova figuranti nei pertinenti atti normativi prevedano una gamma di valori, i servizi tecnici sono in grado di definire i parametri e le condizioni utilizzati per eseguire le prove adeguate di cui al paragrafo 1. Nel caso di omologazione di un veicolo intero, le autorità garantiscono che i veicoli selezionati per le prove rappresentino il caso peggiore per quanto riguarda l'ottemperanza ai rispettivi criteri e che i veicoli selezionati non portino a risultati sistematicamente divergenti dalle prestazioni del veicolo fatto operare nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste in caso di funzionamento e uso normale.
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.   Onde verificare la conformità all'articolo 3, paragrafo 10, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, la Commissione, le autorità di omologazione e i servizi tecnici possono discostarsi dalle procedure di prova e dalla gamma di valori standard e modificare le condizioni e i parametri in modo imprevedibile, e possono in particolare anche andare oltre i valori e le procedure prescritte negli atti normativi elencati all'allegato IV.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.
2.  L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero adeguato e statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4
4.  Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE.
4.  Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE. L'autorità di omologazione effettua il primo di tali controlli entro un anno dalla data di rilascio dei certificati di conformità. L'autorità di omologazione effettua i successivi controlli almeno una volta l'anno, a intervalli casuali che stabilisce essa stessa.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Nell'effettuare le prove di verifica a norma dei paragrafi 2 e 4, l'autorità di omologazione designa un servizio tecnico diverso da quello impiegato durante le prove dell'omologazione originaria.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5
5.  L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e che stabilisce che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, o che i certificati di conformità non soddisfano più gli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura di conformità della produzione sia seguita correttamente o ritira l'omologazione.
5.  L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e che stabilisce che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, alle prescrizioni del presente regolamento o alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, o che i certificati di conformità non soddisfano più gli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che le disposizioni di conformità della produzione siano seguite correttamente o ritira l'omologazione. L'autorità di omologazione può decidere di adottare tutte le necessarie misure restrittive conformemente agli articoli 53 e 54.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri istituiscono una struttura tariffaria nazionale per coprire i costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato nonché delle prove di omologazione e delle prove e delle ispezioni di conformità della produzione svolte dai servizi tecnici da essi designati.
1.  Gli Stati membri garantiscono la copertura dei costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato. Gli Stati membri possono attuare una struttura basata sulle tariffe o possono finanziare tali attività attraverso i loro bilanci nazionali, o applicare una combinazione di entrambi i metodi. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
2.  Tali tariffe nazionali sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici.
2.  In presenza di una struttura basata sulle tariffe, tali tariffe nazionali sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Ove una struttura basata sulle tariffe si applichi alla conformità della produzione, tali tariffe nazionali sono applicate dallo Stato membro al costruttore nello Stato membro in cui avviene la produzione.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
3.  La struttura tariffaria nazionale copre altresì i costi delle ispezioni e delle prove di verifica della conformità svolte dalla Commissione in conformità all'articolo 9. Tali contributi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica per il bilancio generale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario26.
3.  La Commissione garantisce la copertura dei costi delle ispezioni e delle prove richieste dalla Commissione in conformità dell'articolo 9. A tal fine viene utilizzato il bilancio generale dell'Unione europea.
__________________
26 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96).
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri notificano i particolari della loro struttura tariffaria nazionale agli altri Stati membri e alla Commissione. La prima notifica è effettuata il [data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno]. I successivi aggiornamenti delle strutture tariffarie nazionali sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione su base annua.
4.  Gli Stati membri notificano i particolari del loro meccanismo finanziario o dei loro meccanismi finanziari agli altri Stati membri e alla Commissione. La prima notifica è effettuata il [data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno]. I successivi aggiornamenti delle strutture tariffarie nazionali sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione su base annua.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5
5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire l'integrazione di cui al paragrafo 3 da applicare alle tariffe nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
abrogato
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5
5.  Se l'autorità di omologazione constata che le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione sono così sostanziali da non poter essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e richiede al costruttore di chiedere una nuova omologazione UE.
5.  Se l'autorità di omologazione constata che le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione non possono essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e richiede al costruttore di chiedere una nuova omologazione UE.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)   i risultati delle prove di verifica da parte della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato mostrano una mancanza di conformità con una delle normative dell'Unione in materia di sicurezza o di ambiente;
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
1.  Le omologazioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche sono rilasciate per un periodo limitato di 5 anni, senza possibilità di proroga. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione. Alla data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere rinnovata su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale tipo.
1.  Le omologazioni dei veicoli delle categorie M1 e N1 e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche di cui al paragrafo 1 bis, sono rilasciate per un periodo limitato di sette anni, e per i veicoli delle categorie N2, N3, M2, M3 e O per un periodo limitato di 10 anni. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione.
Alla data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere rinnovata su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale tipo. Ove l'autorità di omologazione stabilisca l'applicazione di tale comma, non è necessario ripetere i controlli di cui all'articolo 28.
Per consentire all'autorità di omologazione di svolgere i propri compiti, il costruttore presenta la domanda non prima di 12 mesi e non più tardi di sei mesi prima della scadenza della scheda di omologazione UE.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Le omologazioni per sistemi, componenti ed entità tecniche sono in linea di principio rilasciate per un periodo illimitato. Poiché taluni sistemi, componenti ed entità tecniche possono, per loro natura o caratteristiche tecniche, richiedere aggiornamenti più frequenti, le relative omologazioni sono rilasciate per un periodo limitato di sette anni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 a completamento del presente regolamento redigendo un elenco di sistemi, componenti ed entità tecniche che, a causa della natura di tali sistemi, componenti ed entità tecniche, devono essere rilasciati solo per un periodo di tempo limitato.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b
b)  se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente;
b)  se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente, che in ogni caso si giudica avvenuto ove, nei due anni precedenti, non sia stato prodotto alcun veicolo del tipo interessato;
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4
(4)  Le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.
(4)  Le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Gli operatori economici immettono sul mercato soltanto i veicoli, i componenti o le entità tecniche che recano le marcature previste in conformità del presente regolamento.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3
3.  Se i provvedimenti necessari ad adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono stati adottati, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione dell'omologazione UE provvisoria, su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
3.  Se i provvedimenti necessari ad adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono stati adottati, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione della validità dell'omologazione UE provvisoria, su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 da una o più delle prescrizioni sostanziali degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.
2.  Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 dal rispetto di una o più delle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Inoltre, viene concessa maggiore flessibilità alle PMI caratterizzate da un'esigua produzione che non sono in grado di soddisfare gli stessi criteri dei grandi costruttori relativamente.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'omologazione nazionale si considera accettata.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE individuale di un veicolo a un veicolo che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 2 o, per i veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III.
1.  Gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE individuale di un veicolo a un veicolo che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 2 o, per i veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III. La presente disposizione non si applica ai veicoli incompleti.
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
2.  La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da un suo rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.
2.  La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal proprietario del veicolo, dal costruttore o da un rappresentante del costruttore, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono decidere di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni sostanziali di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.
1.  Gli Stati membri possono decidere di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2
2.  La domanda di omologazione nazionale individuale di un veicolo è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da un suo rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.
2.  La domanda di omologazione nazionale individuale di un veicolo è presentata dal proprietario del veicolo, dal costruttore o da un rappresentante del costruttore, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 6 – comma 1
Il formato della scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo si basa sul modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato VI e reca almeno le informazioni necessarie a presentare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio28.
Il formato della scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo si basa sul modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato VI e reca almeno le informazioni contenute nel modello di scheda di omologazione UE individuale di cui all'allegato VI.
__________________
28 Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3
3.  Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di un veicolo al quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione nazionale individuale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non sono equivalenti alle proprie.
3.  Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di un veicolo al quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione nazionale individuale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non sono equivalenti alle proprie o che il veicolo non è conforme a tali prescrizioni.
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1
1.  Le procedure di cui agli articoli 43 e 44 possono applicarsi ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento in conformità ad una procedura di omologazione in più fasi.
1.  Le procedure di cui agli articoli 42 e 43 possono applicarsi ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento in conformità ad una procedura di omologazione in più fasi. Per i veicoli omologati secondo un'omologazione in più fasi si applica l'allegato XVII.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2
2.  Le procedure di cui agli articoli 43 e 44 non possono sostituire una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non possono applicarsi per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.
2.  Le procedure di cui agli articoli 42 e 43 non sostituiscono una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non si applicano per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2
I veicoli incompleti possono essere messi a disposizione sul mercato o entrare in circolazione, ma le autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare l'immatricolazione e l'uso su strada di tali veicoli.
I veicoli incompleti possono essere messi a disposizione sul mercato, ma le autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare l'immatricolazione, l'entrata in circolazione e l'uso su strada di tali veicoli.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2
Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano già nel territorio dell'Unione e non erano ancora stati messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione prima della cessazione della validità della loro omologazione UE.
Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano già nel territorio dell'Unione e non erano ancora stati immatricolati o entrati in circolazione prima della cessazione della validità della loro omologazione UE.
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1
Un costruttore, che intenda mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione veicoli di fine serie in conformità al paragrafo 1, presenta una domanda all'autorità nazionale dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni di omologazione e riporta il VIN dei veicoli interessati.
Un costruttore, che intenda mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione veicoli di fine serie in conformità al paragrafo 1, presenta una domanda all'autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni di omologazione e riporta il VIN dei veicoli interessati.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 2
L'autorità nazionale interessata decide, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, se autorizzare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di tali veicoli nel territorio dello Stato membro interessato e determina il numero di veicoli per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione.
L'autorità nazionale di omologazione interessata decide, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, se autorizzare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di tali veicoli nel territorio dello Stato membro interessato e determina il numero di veicoli per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4
4.  Solo i veicoli di fine serie muniti di un certificato di conformità valido, che sia rimasto valido per almeno tre mesi dalla data del rilascio, ma per i quali l'omologazione non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.
4.  Solo i veicoli di fine serie muniti di un certificato di conformità valido, che sia rimasto valido per almeno tre mesi dalla data del rilascio, ma per i quali l'omologazione non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6
6.  Gli Stati membri tengono un registro dei VIN dei veicoli autorizzati a essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o ad entrare in circolazione a norma del presente articolo.
6.  Gli Stati membri tengono un registro dei VIN dei veicoli immatricolati o entrati in circolazione a norma del presente articolo.
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo
Procedura applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che presentano gravi rischi a livello nazionale
Valutazione nazionale per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche sospettate di presentare gravi rischi o di essere non conformi
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1
1.  Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri che hanno preso provvedimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 8 del presente regolamento oppure che hanno sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, ne informano immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.
1.  Qualora, sulla base delle attività di vigilanza del mercato o di informazioni fornite da un'autorità di omologazione, da costruttori o reclami, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano ragione di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente oggetto del presente regolamento comporti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di tutela del pubblico interesse di cui al presente regolamento, o non sia conforme ai requisiti di cui al presente regolamento, tali autorità di vigilanza del mercato effettuano una valutazione in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica indipendente in questione che investa tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1
L'autorità di omologazione di cui al paragrafo 1 effettua una valutazione in merito al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati collaborano pienamente con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.
abrogato
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alla valutazione del rischio del prodotto.
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 3
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure restrittive di cui al secondo comma.
abrogato
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3
3.   L'autorità di omologazione interessata informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 e dei provvedimenti imposti all'operatore economico.
abrogato
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)
Articolo 49 bis
Procedura nazionale applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che presentano gravi rischi o non conformi
1.   Ove, dopo aver effettuato la valutazione a norma dell'articolo 49, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro riscontrino che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica presenti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela degli interessi pubblici di cui al presente regolamento o non sia conforme al presente regolamento, chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive adeguate per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica in questione, al momento dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in servizio, non presenti più tale rischio o questa non conformità.
2.   L'operatore economico, in conformità agli obblighi di cui agli articoli da 11 a 19, garantisce l'adozione di tutte le misure correttive del caso in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche interessati che ha immesso sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione nell'Unione.
3.   Qualora l'operatore economico non adotti le misure correttive del caso entro il termine di cui al paragrafo 1, o ove il rischio richieda un'azione rapida, le autorità nazionali adottano tutti gli opportuni provvedimenti restrittivi provvisori atti a proibire o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche interessati, oppure a ritirarli dal mercato o a richiamarli.
Alle misure restrittive di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo
Notifica e procedure di opposizione delle misure restrittive adottate a livello nazionale
Misure correttive e restrittive a livello di UE
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 50– paragrafo 1 – comma 1
Le autorità nazionali informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti restrittivi adottati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 5.
Lo Stato membro che adotta misure correttive e misure restrittive, a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, e 3, notifica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale Stato membro informa inoltre immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in merito alle sue conclusioni.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 50– paragrafo 1 – comma 2
Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica non conforme, l'origine degli stessi, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato.
2.   Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, l'origine degli stessi, la natura della non conformità e/o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure correttive e restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato. Indica altresì se il rischio è dovuto a una delle due cause seguenti:
a)   il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento;
b)   carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2
2.   L'autorità di omologazione, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, indica se la non conformità è dovuta a una delle due cause seguenti:
abrogato
a)   il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento;
b)   carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3
3.   Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ha avviato la procedura comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure restrittive adottate e tutte le informazioni complementari di cui dispongono sulla non conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione e le proprie obiezioni in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata.
abrogato
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Se entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura correttiva o di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate senza indugio misure correttive o restrittive equivalenti in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4
4.  Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione sollevano obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è valutata dalla Commissione in conformità all'articolo 51.
4.  Se entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione sollevano obiezioni nei confronti di una misura correttiva o restrittiva adottata da uno Stato membro, o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato e l'operatore o gli operatori economici interessati.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5
5.  Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate misure restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.
5.  In base ai risultati di tale consultazione, la Commissione adotta atti di esecuzione su misure correttive o restrittive armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
La Commissione rivolge tali atti di esecuzione a tutti gli Stati membri e li comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri applicano tali atti di esecuzione senza indugio. Essi ne informano la Commissione.
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Se la Commissione ritiene che una misura nazionale è ingiustificata, la Commissione adotta atti di esecuzione che impongono allo Stato membro interessato di ritirare o adattare la misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e il rischio di non conformità è imputato a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone:
a)   se si tratta di atti normativi, le modifiche necessarie dell'atto interessato;
b)   se si tratta di regolamenti UNECE, i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 51
Articolo 51
abrogato
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1.   Se nel corso della procedura di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la stessa Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dell'operatore o degli operatori economici interessati, procede senza indugio a una valutazione della misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia da considerare giustificata o meno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano la Commissione.
2.   Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non conforme sia ritirato dal proprio mercato e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia ingiustificata, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura, in conformità alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 1.
3.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata ed è imputata a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone gli opportuni provvedimenti come segue:
a)   se si tratta di atti normativi, la Commissione propone le modifiche necessarie dell'atto interessato;
b)   se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)
Articolo 51 bis
Misure correttive e restrittive a seguito delle attività di vigilanza del mercato della Commissione
1.   Ove, a seguito di controlli a norma dell'articolo 9, la Commissione riscontri che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica presenti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela degli interessi pubblici di cui al presente regolamento o non sia conforme al presente regolamento, chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive adeguate per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica in questione, al momento dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in servizio, non presenti più tale rischio o questa non conformità.
Qualora l'operatore economico non adotti adeguate misure correttive entro il termine di cui al primo comma o ove il rischio richieda un'azione rapida, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure correttive o restrittive dell'Unione che considera necessarie a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
La Commissione rivolge tali atti di esecuzione a tutti gli Stati membri e li comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri applicano gli atti di esecuzione senza indugio. Essi ne informano la Commissione.
2.   Se il rischio o la non conformità è imputabile a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone:
a)   se si tratta di atti normativi, le modifiche necessarie dell'atto interessato;
b)   se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 52
Articolo 52
abrogato
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi che costituiscono un grave rischio per la sicurezza o sono gravemente nocivi per la salute e l'ambiente
1.   Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, seppur conformi alle prescrizioni applicabili o correttamente marcati, presentano un grave rischio per la sicurezza o sono potenzialmente in grado di danneggiare seriamente l'ambiente o la sanità pubblica, impone all'operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti correttivi per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica interessati, all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione, non presentino più tale rischio, oppure di adottare misure restrittive per ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica o per richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio.
Lo Stato membro può rifiutare l'immatricolazione di tali veicoli finché l'operatore economico non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti correttivi.
2.   L'operatore economico garantisce che siano prese le misure correttive opportune nei confronti di tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche di cui al paragrafo 1.
3.   Entro un mese dalla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutti le informazioni disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, l'origine e la catena di fornitura del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, la natura del rischio presentato e la natura e la durata delle misure restrittive nazionali adottate.
4.   La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e gli operatori economici interessati, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale di cui al paragrafo 1 sia da considerare giustificata o no e all'occorrenza propone misure opportune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
5.   La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati.
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 53
Articolo 53
abrogato
Disposizioni generali relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche non conformi
1.   Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano conformi al tipo omologato, non siano conformi al presente regolamento o siano stati omologati sulla base di dati inesatti, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato o la Commissione possono adottare le necessarie misure restrittive in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi oppure di ritirarli da tale mercato o di richiamarli, compresa la revoca dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione che aveva rilasciato l'omologazione UE, fino a quando l'operatore economico interessato non avrà preso tutte le misure correttive idonee a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano rimessi in conformità.
2.   Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE o dal fascicolo di omologazione sono considerate una non conformità al tipo omologato.
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 54 – titolo
Notifica e procedure di opposizione relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche non conformi
Omologazione UE non conforme
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1
1.  Qualora un'autorità di omologazione o un'autorità di vigilanza del mercato riscontri che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non sono conformi al presente regolamento o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti oppure che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può adottare tutte le misure restrittive opportune in conformità all'articolo 53, paragrafo 1.
1.  Qualora un'autorità di omologazione riscontri che un'omologazione che è stata concessa non è conforme al presente regolamento, si rifiuta di riconoscere tale omologazione. Essa informa l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, agli altri Stati membri, nonché la Commissione.
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
2.  L'autorità di omologazione, l'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione richiede inoltre all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato o, qualora applicabile, che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato siano rimessi in conformità.
2.  Ove entro un mese dalla notifica, la non conformità dell'omologazione sia confermata dall'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, tale autorità di omologazione revoca l'omologazione.
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3
3.   Nel caso di un'omologazione globale di un tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta ad un sistema, un componente o un'entità tecnica, la richiesta di cui al paragrafo 2 è inoltre trasmessa all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di tale sistema, componente o entità tecnica.
abrogato
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4
4.   Nel caso di un'omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta ad un sistema, un componente o un'entità tecnica facente parte del veicolo incompleto o al veicolo incompleto, la richiesta di cui al paragrafo 2 è trasmessa anche all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di tale sistema, componente, entità tecnica o del veicolo incompleto.
abrogato
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5
5.   Al ricevimento della richiesta di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua una valutazione in merito ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. L'autorità di omologazione deve inoltre verificare i dati in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con l'autorità di omologazione.
abrogato
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 6
6.   Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica accerti una non conformità, tale autorità di omologazione chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per ripristinare la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica e, se del caso, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta le misure di cui all'articolo 53, paragrafo 1, non appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data della richiesta.
abrogato
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 7
7.   Le autorità nazionali che adottano misure restrittive a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
abrogato
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 8 – comma 1
Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate da un'autorità di omologazione o da un'autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato membro solleva un'obiezione relativamente alla misura restrittiva notificata o se la Commissione accerta una non conformità a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e, in particolare, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e valuta la misura nazionale adottata. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può decidere di adottare le necessarie misure restrittive previste all'articolo 53, paragrafo 1, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Se entro un mese dalla notifica del rifiuto dell'omologazione da parte di un'autorità di omologazione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE solleva un'obiezione, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e l'operatore economico interessato.
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.   Sulla base di tale valutazione, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione intesa a stabilire se il rifiuto dell'omologazione UE adottato ai sensi del paragrafo 1 sia giustificato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 8 ter (nuovo)
8 ter.   Ove, a seguito di controlli della Commissione ai sensi dell'articolo 9, la Commissione ritenga che un'omologazione che è stata rilasciata non sia conforme al presente regolamento, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e, in particolare, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e l'operatore economico interessato. Dopo che hanno avuto luogo tali consultazioni, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione intesa a stabilire se l'omologazione che è stata rilasciata sia compatibile con questo regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 9
9.  Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate misure restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.
9.  Per i prodotti coperti da un'omologazione non conforme che sono già disponibili sul mercato, si applicano gli articoli da 49 a 53.
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 55
[...]
abrogato
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 56
[...]
abrogato
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 57
Articolo 57
abrogato
Disposizioni generali sul richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche
1.   Un costruttore, cui è stata rilasciata un'omologazione globale di un tipo di veicolo e che è obbligato a richiamare veicoli in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafi 1 e 6, all'articolo 51, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato tale omologazione globale di un tipo di veicolo.
2.   Un costruttore di sistemi, componenti o entità tecniche, cui è stata rilasciata un'omologazione UE e che è obbligato a richiamare sistemi, componenti o entità tecniche in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafi 1 e 6, all'articolo 51, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE.
3.   Il costruttore propone all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione una serie di rimedi idonei a rendere conformi i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche e, ove opportuno, a neutralizzare il grave rischio di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.
L'autorità di omologazione effettua una valutazione per verificare se i rimedi proposti sono sufficienti e abbastanza tempestivi e comunica immediatamente quelli approvati alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione.
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 58
[...]
abrogato
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 59
Articolo 59
abrogato
Diritto degli operatori economici di essere ascoltati, notifica delle decisioni e mezzi di impugnazione previsti
1.   Salvo nei casi in cui sia necessario intervenire immediatamente a causa di gravi rischi per la salute umana, la sicurezza e l'ambiente, all'operatore economico interessato è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni all'autorità nazionale entro un periodo appropriato prima dell'adozione di qualsiasi misura da parte delle autorità nazionali degli Stati membri a norma degli articoli da 49 a 58.
Se si adottano misure senza consultare l'operatore economico, a quest'ultimo è data l'opportunità di presentare osservazioni quanto prima e le misure sono tempestivamente riesaminate dall'autorità nazionale.
2.   Ogni misura adottata dalle autorità nazionali reca i motivi esatti sui quali è basata.
Se la misura è destinata a uno specifico operatore economico, la misura viene comunicata quanto prima all'operatore in questione, che viene contestualmente informato dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro cui tali mezzi di ricorso vanno presentati.
Se la misura è di portata generale, viene opportunamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un atto equivalente.
3.   Le misure adottate dalle autorità nazionali sono immediatamente ritirate o modificate non appena l'operatore economico dimostri di aver preso misure correttive efficaci.
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2
Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie.
Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie, in particolare ai fini dell'omologazione, della prima immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli e della messa a disposizione sul mercato dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche, ove del caso.
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1
1.  Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica di cui al presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.
1.  Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica di cui al presente regolamento, agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso o agli atti normativi elencati nell'allegato IV, diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1
I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni e standardizzato alle informazioni OBD del veicolo, agli strumenti di diagnosi e alle altre attrezzature, compreso il software pertinente, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, agli strumenti di diagnosi e alle altre attrezzature, compreso i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente. Gli operatori indipendenti hanno accesso ai servizi di diagnostica remota utilizzati dai costruttori e dai concessionari e riparatori autorizzati.
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 2
Le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. In particolare, l'accesso a tali informazioni non è discriminatorio rispetto alle informazioni fornite o all'accesso garantito ai concessionari e ai riparatori autorizzati.
Le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Gli operatori indipendenti diversi dai riparatori hanno inoltre accesso alle informazioni in un formato leggibile a macchina e trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili, che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura post-vendita.
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Ai fini delle informazioni OBD, della diagnostica, della riparazione e manutenzione dei veicoli, il flusso di dati diretto del veicolo è reso disponibile attraverso il connettore normalizzato come specificato al regolamento UN n. 83, allegato XI, appendice 1, paragrafo 6.5.1.4 e al regolamento UN n. 49, allegato 9B.
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 10
10.  Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici o per prevenire gli abusi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano e integrano l'allegato XVIII al fine di aggiornare le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e di adottare e integrare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3.
10.  Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici o per prevenire gli abusi, la Commissione ha il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano e integrano l'allegato XVIII al fine di aggiornare le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e di adottare e integrare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare il presente regolamento creando l'allegato XVIIIA per far fronte agli sviluppi tecnologici nel settore dello scambio di dati digitali utilizzando una rete geografica senza fili, in modo da garantire che gli operatori indipendenti continuino a beneficiare dell'accesso diretto ai dati e alle risorse a bordo del veicolo e assicurare in aggiunta la neutralità della concorrenza mediante progetto tecnico.
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2
2.  Spetta al costruttore finale fornire agli operatori indipendenti le informazioni relative al veicolo completo.
2.  In caso di omologazione in più fasi, spetta al costruttore finale fornire accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo riguardanti la fase o le fasi di costruzione dello stesso e il legame con la fase o le fasi precedenti.
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1
1.  Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, escluse le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 8. Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.
1.  Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, escluse le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 9. Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3
3.  Se un operatore indipendente o un'associazione di categoria che rappresenta gli operatori indipendenti presenta reclamo all'autorità di omologazione in merito al mancato rispetto da parte del costruttore degli articoli da 65 a 70, l'autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l'ottemperanza da parte del costruttore.
3.  Se un operatore indipendente o un'associazione di categoria che rappresenta gli operatori indipendenti presenta reclamo all'autorità di omologazione in merito al mancato rispetto da parte del costruttore degli articoli da 65 a 70, l'autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l'ottemperanza da parte del costruttore. L'autorità di omologazione chiede all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione completa del veicolo di indagare in merito al reclamo e chiede successivamente al costruttore del veicolo di dimostrare che il suo sistema è conforme al regolamento. I risultati di tale indagine sono comunicati entro tre mesi dalla richiesta all'autorità nazionale di omologazione e all'operatore indipendente o all'associazione di categoria interessati.
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1
1.  L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, di seguito denominata l'"autorità di omologazione", è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici.
1.  L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, o l'organismo di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, (insieme "l'organismo designante"), è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici nel rispettivo Stato membro, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici.
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2
2.  L'autorità di omologazione è costituita, organizzata e gestita in modo da salvaguardare la sua obiettività e imparzialità e da evitare conflitti d'interesse con i servizi tecnici.
2.  L'organismo designante è costituito, organizzato e gestito in modo da salvaguardare la sua obiettività e imparzialità e da evitare conflitti d'interesse con i servizi tecnici.
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3
3.  L'autorità di omologazione è organizzata in modo che la notifica di un servizio tecnico sia presa da persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione del servizio tecnico.
3.  L'organismo designante è organizzato in modo che la notifica di un servizio tecnico sia presa da persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione del servizio tecnico.
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 4
4.  L'autorità di omologazione non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici e non fornisce servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
4.  L'organismo designante non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici e non fornisce servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 5
5.  L'autorità di omologazione garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute.
5.  L'organismo designante garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute.
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 6
6.  L'autorità di omologazione dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei compiti previsti dal presente regolamento.
6.  L'organismo designante dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei compiti stabiliti dal presente regolamento.
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 8
8.   L'autorità di omologazione è oggetto di una valutazione inter pares condotta da due autorità di omologazione di altri Stati membri ogni due anni.
abrogato
Gli Stati membri elaborano il programma annuale delle valutazioni inter pares, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità di omologazione valutatrici e valutate, e lo trasmette alla Commissione.
La valutazione inter pares comprende una visita in loco presso un servizio tecnico di cui l'autorità valutata è responsabile. La Commissione può partecipare alla valutazione e decidere in merito alla sua partecipazione sulla base di un'analisi della valutazione dei rischi.
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 9
9.   Le conclusioni della valutazione inter pares sono comunicate a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è resa accessibile al pubblico. Esse sono discusse dal forum istituito all'articolo 10 sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione e sono formulate raccomandazioni.
abrogato
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 10
10.   Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in merito al modo in cui hanno dato seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione sulla valutazione inter pares.
abrogato
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi;
b)  categoria B: supervisione delle prove, compresa la preparazione delle prove, previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi; la preparazione e la supervisione delle prove viene effettuata da un supervisore del servizio tecnico;
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 3
3.  Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico interno accreditato di un costruttore di cui all'articolo 76.
3.  Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico appartenente a un'autorità di omologazione e di un servizio tecnico interno accreditato di un costruttore di cui all'articolo 76.
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 5
5.  Il personale di un servizio tecnico è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, tranne nei confronti dell'autorità di omologazione o qualora lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale.
5.  Il personale di un servizio tecnico è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, tranne nei confronti dell'autorità designante o qualora lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale.
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Un servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le attività per le quali chiede di essere designato in conformità all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra all'autorità di omologazione di possedere tutte le caratteristiche seguenti:
1.  Un servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le attività per le quali chiede di essere designato in conformità all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra all'autorità designante o, in caso di accreditamento, all'organismo nazionale di accreditamento, di possedere tutte le caratteristiche seguenti:
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1
1.  I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità di omologazione designante, alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.
1.  I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità designante o, in caso di accreditamento, dell'organismo nazionale di accreditamento, alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2
2.  Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 73 e 74 e ne informa l'autorità di omologazione.
2.  Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 73 e 74 e ne informa l'autorità designante o, in caso di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento.
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4
4.  I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità di omologazione i documenti pertinenti riguardanti la verifica delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.
4.  I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità designante o, in caso di accreditamento, dell'organismo nazionale di accreditamento, i documenti pertinenti riguardanti la verifica delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   I subappaltatori dei servizi tecnici sono notificati all'autorità di omologazione e i loro nomi sono pubblicati dalla Commissione.
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)   è sottoposto a verifiche conformemente all'articolo 80, salvo che il "comitato congiunto degli auditor" sostituisce l'autorità di omologazione in tutto il testo eseguendo i relativi compiti; la verifica è atta a dimostrare la conformità alle lettere a), b) e c);
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 3
3.  Non è necessario notificare un servizio tecnico interno alla Commissione ai fini dell'articolo 78, ma il costruttore della cui impresa fa parte o l'organismo di accreditamento nazionale trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all'autorità di omologazione, su richiesta di quest'ultima.
3.  Un servizio tecnico interno è notificato alla Commissione a norma dell'articolo 78.
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo -1 (nuovo)
—  1. Il servizio tecnico richiedente trasmette all'autorità di omologazione dello Stato membro una richiesta formale in cui chiede di essere designato conformemente alla parte 4 dell'appendice 2 dell'allegato V. Le attività per le quali il servizio tecnico richiedente presenta la richiesta volta ad ottenere la designazione sono specificate nella domanda conformemente all'articolo 72, paragrafo 1.
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 1
Prima di designare un servizio tecnico, l'autorità di omologazione lo valuta secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni elencate nell'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico che chiede la designazione, e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.
Prima che l'autorità di omologazione designi un servizio tecnico, l'autorità di omologazione o l'organismo di accreditamento di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lo valuta secondo una check-list di valutazione armonizzata che include almeno le prescrizioni elencate nell'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico che chiede la designazione, e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2
Rappresentanti delle autorità di omologazione di almeno due altri Stati membri, in coordinamento con l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente e insieme ad un rappresentante della Commissione formano un gruppo di valutazione congiunta e partecipano alla valutazione del servizio tecnico richiedente, compresa la valutazione in loco. L'autorità di omologazione designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente dà a tali rappresentanti accesso tempestivo ai documenti necessari per valutare il servizio tecnico richiedente.
1 ter.   Se la valutazione è effettuata dall'autorità di omologazione, un rappresentante della Commissione partecipa a un gruppo di valutazione congiunta con l'autorità designante che effettua la valutazione del servizio tecnico richiedente, inclusa la valutazione in loco. Per svolgere tale compito la Commissione si affida ad auditor indipendenti, in qualità di terzi selezionati in seguito a una gara d'appalto. Gli auditor eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale e rispettano la riservatezza, per proteggere i segreti commerciali in conformità della legislazione applicabile. Gli Stati membri offrono tutta la necessaria assistenza e forniscono tutta la documentazione e il supporto che gli auditor richiedono per poter eseguire i loro compiti. Gli Stati membri assicurano che gli auditor abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e alle informazioni, compresi i sistemi informatici e il software, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.
(All'inizio dell'articolo 77 l'ordine dei paragrafi è modificato e i paragrafi sono rinumerati)
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Se la valutazione è svolta da un organismo di accreditamento, il servizio tecnico richiedente presenta all'autorità di omologazione un certificato di accreditamento valido e la corrispondente relazione di valutazione attestante l'adempimento dei requisiti di cui all'appendice 2 dell'allegato V per le attività per le quali il servizio tecnico richiedente chiede di essere designato.
(All'inizio dell'articolo 77 l'ordine dei paragrafi è modificato e i paragrafi sono rinumerati)
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.   Se il servizio tecnico ha chiesto di essere designato da diverse autorità di omologazione in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, la valutazione è effettuata una sola volta, a condizione che l'ambito della designazione del servizio tecnico sia coperto in tale valutazione.
(All'inizio dell'articolo 77 l'ordine dei paragrafi è modificato e i paragrafi sono rinumerati)
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi dei rappresentanti dell'autorità di omologazione a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.
5.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi dei rappresentanti dell'autorità designante a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 7 – comma 1
L'autorità di omologazione notifica la relazione di valutazione alla Commissione e alle autorità designanti degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico e garantire che continuerà a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.
L'autorità designante notifica la relazione di valutazione alla Commissione e alle autorità designanti degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico e garantire che continuerà a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 7 – comma 2
L'autorità di omologazione notificante presenta inoltre elementi probanti circa la disponibilità di personale competente per il controllo del servizio tecnico, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6.
L'autorità designante che notifica la relazione di valutazione presenta inoltre elementi probanti circa la disponibilità di personale competente per il controllo del servizio tecnico, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6.
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 8
8.  Le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla notifica della relazione di valutazione e delle prove documentali.
8.  Le autorità designanti degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla notifica della relazione di valutazione e delle prove documentali.
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 9
9.  L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.
9.  L'autorità designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 10
10.  Le autorità di omologazione degli altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità di omologazione tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità di omologazione decida di non seguire le raccomandazioni rivoltele dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.
10.  Le autorità designanti degli altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità designante tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità designante decida di non seguire le raccomandazioni rivoltele dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 1
Entro 28 giorni dalla notifica, uno Stato membro o la Commissione può sollevare obiezioni per iscritto, esponendo le proprie argomentazioni relative al servizio tecnico o al suo controllo da parte dell'autorità di omologazione. Se uno Stato membro o la Commissione solleva obiezioni, l'effetto della notifica è sospeso. In questo caso, la Commissione consulta le parti interessate e decide mediante un atto di esecuzione in merito alla revoca o meno della sospensione della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Entro un mese dalla notifica, uno Stato membro o la Commissione può sollevare obiezioni per iscritto, esponendo le proprie argomentazioni relative al servizio tecnico o al suo controllo da parte dell'autorità designante. Se uno Stato membro o la Commissione solleva obiezioni, l'effetto della notifica è sospeso. In questo caso, la Commissione consulta le parti interessate e adotta atti di esecuzione per decidere in merito alla revoca o meno della sospensione della notifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3
3.  Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione e notificato alla Commissione dagli Stati membri di tali autorità di omologazione, indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.
3.  Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità designanti e notificato alla Commissione dagli Stati membri di tali autorità designanti, indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 4
4.  Qualora a norma di un atto normativo elencato nell'allegato IV un'autorità di omologazione debba designare un organismo o un ente competente specifico per svolgere un'attività non inclusa nelle categorie di attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lo Stato membro invia la notifica di cui al paragrafo 1.
4.  Qualora a norma di un atto normativo elencato nell'allegato IV un'autorità designante debba designare un organismo o un ente competente specifico per svolgere un'attività non inclusa nelle categorie di attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lo Stato membro invia la notifica di cui al paragrafo 1.
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – comma 1
Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non ottempera più alle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di omologazione limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.
Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non ottempera più alle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità designante limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – comma 2
L'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.
L'autorità designante informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – comma 1
L'autorità di omologazione informa le altre autorità di omologazione e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.
L'autorità designante informa le altre autorità designanti e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – comma 2
Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità di omologazione presenta una relazione sulla non conformità e alla Commissione e alle altre autorità di omologazione. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità di omologazione designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.
Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità designante presenta una relazione sulla non conformità alla Commissione e alle altre autorità designanti. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Gli altri certificati rilasciati sulla base di verbali di ispezione e di prova redatti dal servizio tecnico la cui notifica è stata sospesa, limitata o ritirata restano validi nei seguenti casi:
4.  I certificati di omologazione rilasciati sulla base di verbali di ispezione e di prova redatti dal servizio tecnico la cui notifica è stata sospesa, limitata o ritirata restano validi nei seguenti casi:
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera a
a)  in caso di sospensione di una notifica, purché, entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la scheda di omologazione confermi per iscritto alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione che assume le funzioni del servizio tecnico durante il periodo di sospensione;
a)  in caso di sospensione di una designazione, purché, entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la scheda di omologazione confermi per iscritto alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione che assume le funzioni del servizio tecnico durante il periodo di sospensione;
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera b
b)  in caso di limitazione o ritiro di una notifica, per un periodo di tre mesi dalla limitazione o dal ritiro. L'autorità di omologazione che ha rilasciato i certificati può prorogare la validità dei medesimi di ulteriori periodi di tre mesi, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, purché nel corso di tale periodo assuma le funzioni del servizio tecnico la cui notifica è stata limitata o ritirata.
b)  in caso di limitazione o ritiro di una designazione, per un periodo di tre mesi dalla limitazione o dal ritiro. L'autorità di omologazione che ha rilasciato i certificati può prorogare la validità dei medesimi di ulteriori periodi di tre mesi, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, purché nel corso di tale periodo assuma le funzioni del servizio tecnico la cui notifica è stata limitata o ritirata.
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6
6.  Una designazione come servizio tecnico può essere rinnovata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il servizio tecnico continui a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77.
6.  Una designazione come servizio tecnico può essere rinnovata solo dopo che l'autorità designante ha verificato che il servizio tecnico continui a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77.
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1
L'autorità di omologazione controlla continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.
L'autorità designante o, in caso di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento, controlla continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.
Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 2
I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità di omologazione di verificare il soddisfacimento di tali prescrizioni.
I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità designante o, in caso di accreditamento, all'organismo nazionale di accreditamento, di verificare il soddisfacimento di tali prescrizioni.
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 3
I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità di omologazione in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.
I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità designante o, in caso di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento, in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.
Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 1
L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.
L'autorità designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.
(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)
Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 4
Il servizio tecnico o l'autorità di omologazione può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.
Il servizio tecnico o l'autorità di designazione può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.
(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 1
Almeno ogni 30 mesi l'autorità di omologazione valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2. Tale valutazione comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.
Almeno ogni 3 anni l'autorità designante valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2 e presenta una valutazione allo Stato membro responsabile. Tale valutazione è effettuata da un gruppo di valutazione congiunta designato secondo la procedura descritta all'articolo 77, paragrafi da 1 a 4, e comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.
(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)
Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 2
Entro due mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a tali attività di controllo. Le relazioni contengono una sintesi della valutazione, che è resa accessibile al pubblico.
L'esito della valutazione è comunicato a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi dell'esito è resa accessibile al pubblico. Essi sono discussi dal forum istituito ai sensi dell'articolo 10.
(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)
Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1
La Commissione indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.
La Commissione, lavorando di concerto con l'autorità di omologazione dello Stato membro interessato, indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.
Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2
2.  Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alla performance e alla conformità ai requisiti concernenti l'indipendenza e la competenza del servizio tecnico in questione.
2.  Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione coopera con l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alla performance e alla conformità ai requisiti concernenti l'indipendenza e la competenza del servizio tecnico in questione.
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 4
4.  Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum di cui all'articolo 10.
4.  Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum istituito ai sensi dell'articolo 10.
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1
1.  Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri assicurano che l'organismo di accreditamento nazionale che ha accreditato un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.
1.  Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi anche sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri assicurano che l'organismo di accreditamento nazionale che ha accreditato un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.
Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a
a)  consentono alla propria autorità di omologazione di presenziare alle loro attività all'atto della valutazione della conformità;
a)  consentono alla propria autorità di omologazione o al gruppo di valutazione congiunta come descritto all'articolo 77, paragrafo 1, di presenziare alle loro attività all'atto delle prove ai fini dell'omologazione;
Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 7 bis, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 33, paragrafo 1 bis, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 7 bis, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 33, paragrafo 1 bis, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi definiti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 5
5.  Un atto delegato adottato a norma all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5.  Un atto delegato adottato a norma all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 7 bis, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 33, paragrafo 1 bis, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 89 – titolo
Sanzioni
Sanzioni e responsabilità
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti agli articoli del presente regolamento, in particolare agli articoli da 11 a 19, da 72 a 76, 84 e 85 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti agli articoli del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dello Stato membro interessato o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dello Stato membro interessato.
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – lettera a
a)  il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo;
a)  il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che conducono all'imposizione di misure correttive o restrittive a norma del capo XI;
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – lettera b
b)  la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;
b)  la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione o della vigilanza del mercato, compreso il rilascio dell'omologazione sulla base di dati non corretti;
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)   l'inadeguato adempimento, da parte dei servizi tecnici, delle prescrizioni relative alla loro designazione;
Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)
c ter)   qualora si accerti, tramite prove o ispezioni a fini di conformità o mezzi alternativi, che i veicoli, i componenti, i sistemi o le entità tecniche non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati errati.
Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 3 – lettera b
b)  la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti o marcature a tale scopo.
b)  la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti, certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione a tale scopo.
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione in merito alle sanzioni applicate.
5.  Gli Stati membri notificano le sanzioni imposte alla banca dati online di cui all'articolo 25. Le notifiche sono effettuate entro 1 mese dall'imposizione della sanzione.
Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Qualora si accerti che i veicoli, i componenti, i sistemi o le entità tecniche non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV, gli operatori economici sono ritenuti responsabili per eventuali danni causati ai proprietari dei veicoli interessati a causa della non conformità.
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1
Qualora dalla verifica della conformità da parte della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4 o all'articolo 54, paragrafo 1, emerga che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può imporre sanzioni amministrative all'operatore economico interessato per violazione del presente regolamento. Le sanzioni amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Qualora dalla verifica della conformità da parte della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4 o all'articolo 54, paragrafo 1, o da parte delle autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, emerga che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può imporre sanzioni amministrative all'operatore economico interessato per violazione del presente regolamento. Le sanzioni amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 2
Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento e non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.
Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento.
Le sanzioni irrogate dalla Commissione non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
3 bis)   all'articolo 5, paragrafo 2, dopo la lettera c) sono aggiunti i commi seguenti:
"I costruttori che chiedono l'omologazione UE per un veicolo che utilizza una BES, un'AES o un impianto di manipolazione, quali definiti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/646, forniscono all'autorità di omologazione tutte le informazioni, comprese le giustificazioni tecniche, che possono essere ragionevolmente richieste dall'autorità di omologazione per determinare se la BES o l'AES costituisce un impianto di manipolazione e se è applicabile una deroga al divieto di utilizzo di impianti di manipolazione a norma del presente articolo.
L'autorità di omologazione non rilascia l'omologazione UE fino a quando non ha completato la sua valutazione e non ha stabilito che il tipo di veicolo non è munito di un impianto di manipolazione vietato a norma del presente articolo e del regolamento (CE) n. 692/2008.".
Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)   i valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 determinati in condizioni reali di guida siano messi a disposizione del pubblico.
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 bis (nuovo)
6 bis)   è inserito il seguente articolo 14 bis:
"Articolo 14 bis
Riesame
La Commissione riesamina i limiti di emissione di cui all'allegato I al fine di migliorare la qualità dell'aria nell'Unione e raggiungere i limiti dell'Unione sulla qualità dell'aria ambiente nonché i livelli raccomandati dall'OMS e, se del caso, presenta proposte per i nuovi limiti di emissione Euro 7, neutri sotto il profilo tecnologico, applicabili entro il 2025 a tutti i veicoli M1 e N1 immessi sul mercato dell'Unione."
Emendamento 319
Proposta di regolamento
Allegato XII – punto 1 – seconda colonna
Unità
Unità
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Emendamento 320
Proposta di regolamento
Allegato XII – punto 2 – seconda colonna
Unità
Unità
100
250
250
250
500 fino al 31 ottobre 2016
500 fino al 31 ottobre 2016
250 dal 1° novembre 2016
250 dal 1° novembre 2016
250
250
500
500
250
250
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte I – tabella

Testo della Commissione

Voce n.

Descrizione della voce

Prescrizioni relative alle prestazioni

Modalità di prova

Disposizioni in materia di marcatura

Disposizioni in materia di imballaggio

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Emendamento

Voce n.

Descrizione della voce

Prescrizioni relative alle prestazioni

Modalità di prova

Disposizioni in materia di marcatura

Disposizioni in materia di imballaggio

1

Catalizzatori dei gas di scarico e loro substrati

Emissioni di NOx

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

2

Turbocompressori

Emissioni di CO2 e NOx

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

3

Sistemi di compressione a miscela aria/carburante diversi dai turbocompressori

Emissioni di CO2 e NOx

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

4

Filtri antiparticolato per motori diesel

PM

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

Emendamento 322
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 2 – parte introduttiva
2.  Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 2 – punto 2.8
2.8.  In relazione ai veicoli di categorie che rientrano del campo di applicazione del regolamento n. 595/2009/CE, ai fini del punto 2.6.2, quando un costruttore utilizza strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 – Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) – e ISO 22901 – Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata –, gli operatori indipendenti devono poter accedere ai file ODX attraverso il sito Internet del costruttore.
2.8.  Ai fini del punto 2.6.2, quando un costruttore utilizza strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 – Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) – e ISO 22901 – Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata –, gli operatori indipendenti devono poter accedere ai file ODX attraverso il sito Internet del costruttore.
Emendamento 324
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 2 – punto 2.8 bis (nuovo)
2.8  bis. Ai fini delle informazioni OBD, della diagnostica, della riparazione e manutenzione dei veicoli, il flusso di dati diretto del veicolo è reso disponibile attraverso la porta seriale sul connettore normalizzato per la trasmissione dati specificato al paragrafo 6.5.1.4 dell'appendice 1 dell'allegato 11 al regolamento UNECE n. 83, e alla sezione 4.7.3 dell'allegato 9B al regolamento UNECE n. 49.
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 6 – punto 6.1 – comma 3
Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo - identificato dal numero VIN e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni - è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili in una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti.
Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo - identificato dal numero VIN e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni - è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, in una banca dati accessibile agli operatori indipendenti.
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 6 – punto 6.3
6.3.  Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli di cui all'articolo 70 precisa i parametri per soddisfare tali prescrizioni in base allo stato di avanzamento delle conoscenze. A tal fine, l'operatore indipendente deve essere abilitato e autorizzato in base a documenti comprovanti che egli esercita un'attività commerciale legittima e che non è stato condannato per attività criminali connesse.
6.3.  Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli di cui all'articolo 70 precisa i parametri per soddisfare tali prescrizioni in base allo stato di avanzamento delle conoscenze. A tal fine, l'operatore indipendente deve essere abilitato e autorizzato in base a documenti comprovanti che egli esercita un'attività commerciale legittima e che non è stato condannato per attività criminali pertinenti.
Emendamento 327
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 6 – punto 6.4
6.4.  Per quanto riguarda i veicoli rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2009, la riprogrammazione delle centraline va effettuata in conformità alla norma ISO 22900-2 o SAE J2534 o TMC RP1210B utilizzando hardware non proprietario. Si possono usare anche Ethernet, cavi seriali o interfaccia con il Local Area Network (LAN) e media alternativi come Compact Disk (CD), Digital Versatile Disk (DVD) o dispositivi con memoria a stato solido per sistemi di infotainment (per esempio sistemi di navigazione, telefono), ma a condizione che non sia necessario un software di comunicazione o un hardware proprietario (come driver o plug-in). Per convalidare la compatibilità dell'applicazione specifica del fabbricante e delle interfacce di comunicazione del veicoli (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alle norme ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210B, il fabbricante deve offrire una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente oppure le informazioni e il prestito di qualsiasi hardware speciale necessari a un fabbricante VCI per effettuare la convalida. Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
6.4.  La riprogrammazione delle centraline va effettuata in conformità alla norma ISO 22900-2 o SAE J2534 o TMC RP1210 utilizzando hardware non proprietario.
Se la riprogrammazione o la diagnostica è realizzata avvalendosi della norma ISO 13400 DoIP, essa si conforma ai requisiti delle norme citate nel primo comma.
Qualora i costruttori dei veicoli si avvalgano di ulteriori protocolli di comunicazione proprietari, le specifiche di detti protocolli sono messe a disposizione degli operatori indipendenti.
Per convalidare la compatibilità dell'applicazione specifica del fabbricante e delle interfacce di comunicazione del veicoli (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alle norme ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210, il fabbricante deve offrire entro sei mesi dal rilascio dell'omologazione, una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente e l'ambiente di prova, comprese le informazioni sulle specifiche del protocollo di comunicazione e sul prestito di qualsiasi hardware speciale, necessari a un fabbricante VCI per effettuare la convalida. Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
La corrispondente conformità deve essere garantita sia incaricando il CEN di sviluppare adeguate norme di conformità o utilizzando quelle già esistenti, quali la norma SAE J2534-3.
Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
Emendamento 328
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 6 – punto 6.8 bis (nuovo)
6.8  bis. Se le informazioni relative all'OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo disponibili nel sito Internet del costruttore non contengono le informazioni pertinenti specifiche necessarie per progettare e fabbricare correttamente sistemi di trasformazione a carburanti alternativi, i costruttori di sistemi di trasformazione a carburanti alternativi sono in grado di ottenere le informazioni prescritte nelle sezioni 1, 3 e 4 del documento informativo di cui all'allegato I sottoponendo una richiesta in tal senso direttamente al costruttore. Il recapito a cui rivolgersi è chiaramente indicato nel sito Internet del costruttore e le informazioni richieste sono fornite entro 30 giorni. L'obbligo di fornire tali informazioni vige solo per i sistemi di trasformazione a carburanti alternativi soggetti al regolamento UNECE n. 115 o i componenti di sistemi di trasformazione a carburanti alternativi che fanno parte di sistemi soggetti al regolamento UNECE n. 115, e solo in risposta a una richiesta che specifichi in modo preciso il modello di veicolo per il quale sono richieste le informazioni in vista dello sviluppo di sistemi o componenti di sistemi di trasformazione a carburanti alternativi soggetti al regolamento UNECE n. 115.
Emendamento 329
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 7 bis (nuovo)
7 bis.   I costruttori di veicoli mettono a disposizione, attraverso un servizio web o in un formato scaricabile, un insieme di dati elettronici contenenti tutti i numeri VIN (o un sottoinsieme richiesto) e le caratteristiche di specifica e di configurazione originariamente istallate nel veicolo.
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – punto 7 ter (nuovo)
7 ter.   Prescrizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico
7 ter.  1. Ogni veicolo dotato di computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da impedirne la modifica, a meno che detta modifica non sia autorizzata dal costruttore. Il costruttore deve autorizzare modifiche se esse sono necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, l'adeguamento o la riparazione del veicolo. Tutti i codici di computer riprogrammabili o il parametro operativo sono tali da non consentire la manomissione e garantire un livello di protezione pari almeno a quanto previsto dalle disposizioni della norma ISO 15031-7, datata 15 marzo 2001 (SAE J2186 datata ottobre 1996). Tutti i circuiti di memoria di taratura asportabili devono essere rivestiti di resina, racchiusi in un contenitore sigillato o protetti da un algoritmo elettronico e devono poter essere sostituiti soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi. Questo tipo di protezione è consentita solo per gli elementi direttamente associati alla regolazione delle emissioni o alla prevenzione del furto del veicolo.
7 ter.  2. I parametri computerizzati di funzionamento del motore devono poter essere modificati soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi (ad es. componenti di computer saldati o rivestiti di resina, o rivestimento sigillato o saldato).
7 ter.  3. Nel caso di pompe di iniezione meccaniche montate su motori ad accensione spontanea, i costruttori devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la manomissione della regolazione della portata massima di carburante nel veicolo in circolazione.
7 ter.  4. Il costruttore può inoltrare all'autorità di omologazione una domanda di esenzione da uno dei requisiti del punto 8 per i veicoli che, verosimilmente, non richiedono tale protezione. I criteri che l'autorità prende in considerazione nel valutare una domanda di esenzione includono (senza peraltro limitarsi ad essi) la disponibilità corrente dei circuiti di memoria per il miglioramento delle prestazioni, la capacità del veicolo di produrre prestazioni elevate e il probabile volume di vendite dello stesso.
7 ter.  5. I costruttori che utilizzano sistemi di codifica computerizzati programmabili (ad esempio Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) ne ostacolano la riprogrammazione non autorizzata. I costruttori adottano strategie sofisticate per impedire la manomissione e funzioni di protezione contro la scrittura che rendano necessario l'accesso elettronico a un computer esterno posto sotto il loro controllo, a cui gli operatori indipendenti possono accedere usando la protezione prevista nella sezione 6.2 e nel punto 6.4. L'autorità di omologazione autorizza i metodi che garantiscono un livello adeguato di protezione contro la manomissione.
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – Appendice 1 – punto 3.1.1
3.1.1.  qualsiasi sistema aggiuntivo di protocollo dell'informazione, necessario a diagnosi complete oltre agli standard prescritti al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, comprendente informazioni su ogni protocollo hardware o software aggiuntivo, identificazione di parametri, funzioni di trasferimento, prescrizioni "di mantenimento" o condizioni di errore;
3.1.1.  qualsiasi sistema aggiuntivo di protocollo dell'informazione, necessario a diagnosi complete oltre agli standard prescritti al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, e al paragrafo 6.5.1.4 dell'allegato 11 al regolamento UNECE n. 83, comprendente informazioni su ogni protocollo hardware o software aggiuntivo, identificazione di parametri, funzioni di trasferimento, prescrizioni "di mantenimento" o condizioni di errore;
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Allegato XVIII – Appendice 2 – punto 3.1.2
3.1.2.  informazioni su come ottenere e interpretare tutti i codici di guasto non conformi alle norme prescritte al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49;
3.1.2.  informazioni su come ottenere e interpretare tutti i codici di guasto non conformi alle norme prescritte al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49 e al paragrafo 6.5.1.4 dell'allegato 11 al regolamento UNECE n. 83;

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0048/2017).

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