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Procedura : 2015/2283(INI)
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Ciclo del documento : A8-0114/2017

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A8-0114/2017

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PV 16/05/2017 - 15
CRE 16/05/2017 - 15

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PV 17/05/2017 - 10.2
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P8_TA(2017)0210

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Mercoledì 17 maggio 2017 - Strasburgo
Relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità
P8_TA(2017)0210A8-0114/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2015/2283(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003 e la sua versione più recente, l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016,

–   visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

–  viste le modalità pratiche convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e il Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del TFUE in caso di accordi in prima lettura,

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità(1),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011)(2),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità(3),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente(4),

–  visto l'accordo di cooperazione firmato il 5 febbraio 2014 tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni,

–  vista la relazione annuale 2014 della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2015)0315),

–  vista la relazione annuale 2014 del Comitato delle regioni sulla sussidiarietà,

–  viste le relazioni semestrali della COSAC sugli sviluppi delle procedure e delle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare, del 19 giugno 2014, del 14 novembre 2014, del 6 maggio 2015 e del 4 novembre 2015,

–  visti gli articoli 52 e 132 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0114/2017),

A.  considerando che, nel 2014, la Commissione ha ricevuto 21 pareri motivati riguardanti 15 proposte della Commissione; che il numero totale dei pareri pervenuti è stato di 506, inclusi i pareri nel quadro del dialogo politico;

B.  considerando che, nel 2014, tre delle 41 camere nazionali (il Folketing danese, la Tweede Kamer olandese e la House of Lords britannica) hanno pubblicato relazioni contenenti proposte dettagliate su come rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale;

C.  considerando che, in virtù dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni firmato il 5 febbraio 2014, le due istituzioni si sono impegnate a rafforzare la legittimità dell'Unione europea;

D.  considerando che, il 19 maggio 2015, la Commissione ha adottato un pacchetto di misure per legiferare meglio corredato di nuovi orientamenti integrati per una migliore regolamentazione e, in particolare, di indicazioni aggiornate per valutare la sussidiarietà e la proporzionalità nel contesto della valutazione d'impatto delle nuove iniziative;

E.  considerando che, nel 2014, l'unità di Valutazione d'impatto del Parlamento europeo ha prodotto 31 prime analisi, due analisi dettagliate e tre valutazioni d'impatto sostitutive delle valutazioni d'impatto della Commissione o ad esse complementari, e una valutazione d'impatto sulle modifiche;

F.  considerando che i poteri delegati negli atti legislativi dell'Unione sono conferiti laddove si rendano necessarie la flessibilità e l'efficienza che non possono essere garantite tramite la procedura legislativa ordinaria; che l'adozione di norme fondamentali per la materia affrontata è riservata ai legislatori;

G.  considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono fondamentali nell'ambito delle valutazioni retrospettive che stabiliscono se le azioni dell'UE stiano effettivamente fornendo i risultati attesi in termini di efficienza, efficacia, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE;

1.  si compiace del fatto che prosegua la riflessione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, i quali, in base ai trattati, figurano tra i principi guida per l'Unione europea quando sceglie di agire e dovrebbero essere considerati parte integrante del processo decisionale dell'UE; ricorda che, per ogni nuova iniziativa legislativa, in virtù del trattato la Commissione è tenuta a verificare se l'UE è legittimata ad agire e se tale azione è giustificata in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e che ogni iniziativa è accompagnata da una motivazione che illustra, fra l'altro, in che modo è conforme ai suddetti principi;

2.  sottolinea che i controlli della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali degli Stati membri sono fra gli strumenti più importanti per la riduzione del cosiddetto "deficit democratico" e la collaborazione fra le istituzioni europee e nazionali; osserva che i parlamenti nazionali hanno un ruolo significativo da svolgere nel garantire che le decisioni siano adottate al livello più efficace e quanto più vicino possibile ai cittadini; sottolinea altresì che, per l'adozione degli atti normativi, occorre il consenso di un'ampia maggioranza del Consiglio, composto dai ministri nazionali di tutti gli Stati membri, responsabili politicamente dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali, e che, quindi, il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato anche in tal modo;

3.  constata la notevole diminuzione del numero di pareri motivati ricevuti dai parlamenti nazionali nel 2014; segnala, tuttavia, che tale diminuzione potrebbe essere riconducibile al minor numero di proposte legislative presentate dalla Commissione; rammenta che, nel 2014, nessuna proposta della Commissione è stata oggetto di una procedura di "cartellino giallo" o "cartellino arancione" a norma del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; ricorda che la procedura del cartellino giallo è stata attivata due volte in passato (una volta nel 2012 e una volta nel 2013), segno che il sistema è già funzionante;

4.  rileva che, nel 2014, soltanto 15 camere hanno presentato pareri motivati e che ciò equivale a una diminuzione di circa il 50 % del livello complessivo di partecipazione delle 41 camere rispetto al 2013;

5.  si compiace del fatto che, nel 2014, tutte le istituzioni dell'UE abbiano svolto un ruolo attivo nel garantire il controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità a norma dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea; si compiace altresì del fatto che il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali sia stato rafforzato, anche grazie alle varie visite effettuate da commissari dell'UE a parlamenti nazionali;

6.  rileva tuttavia che la maggior parte dei pareri presentati dai parlamenti nazionali proviene soltanto da un numero ridotto di camere nazionali; incoraggia le altre camere a partecipare in maggior misura al dibattito europeo;

7.  prende atto dei rilievi mossi da alcuni parlamenti nazionali, secondo cui talune proposte legislative della Commissione presentano una motivazione relativa alla sussidiarietà e alla proporzionalità incompleta o addirittura inesistente; invita la Commissione a migliorare le motivazioni fornendo sempre un'analisi dettagliata, completa e circostanziata delle proposte in termini di sussidiarietà e proporzionalità, cosa che aiuterebbe i parlamenti nazionali a esaminare in modo più efficace tali proposte;

8.  constata che il comitato per la valutazione d'impatto ha ritenuto che più del 32 % delle valutazioni d'impatto da esso esaminate nel 2014 sia stata corredata da un'analisi insoddisfacente del principio di sussidiarietà o del principio di proporzionalità, oppure di entrambi; osserva che la percentuale succitata è simile a quella riscontrata negli anni precedenti e reputa quindi necessario apportare miglioramenti;

9.  evidenzia, al riguardo, l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio all'adozione delle decisioni nell'ambito del processo legislativo e sottolinea la necessità, in tale contesto, di dedicare la dovuta attenzione agli aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità; si compiace, a tale proposito, del pacchetto di misure per legiferare meglio adottate dalla Commissione il 19 maggio 2015 al fine di garantire che gli atti legislativi dell'UE servano meglio gli interessi dei cittadini, il che fra l'altro risponde alle preoccupazioni sollevate dal comitato per la valutazione d'impatto in merito alla sussidiarietà e alla proporzionalità; apprezza il fatto che la Commissione abbia incluso in tale pacchetto una spiegazione più approfondita delle modalità con cui le proposte legislative soddisfano gli obblighi giuridici di sussidiarietà e proporzionalità, anche per quanto riguarda le valutazioni di impatto; sottolinea, in ogni caso, che il pacchetto di misure per legiferare meglio va utilizzato per creare una rigorosa legislazione europea riguardante le tematiche in cui progressi effettivi e valore aggiunto possono essere conseguiti meglio a livello europeo;

10.  ricorda l'importanza delle relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità; chiede alla Commissione, a tale proposito, di presentare relazioni annuali in materia di sussidiarietà e proporzionalità più dettagliate e in cui figuri un'analisi più approfondita del principio di proporzionalità;

11.  accoglie favorevolmente le relazioni elaborate da diversi parlamenti nazionali, soprattutto il Folketing danese, la Tweede Kamer olandese e la House of Lords britannica, quale valido contributo al dibattito sul ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE e prende atto delle proposte ivi contenute; rileva che tali relazioni contengono idee su come ampliare il campo di applicazione del meccanismo di controllo della sussidiarietà, proponendo che i pareri motivati si occupino anche della conformità delle proposte rispetto al principio di proporzionalità; ritiene tuttavia, che la praticabilità di tali proposte richieda un'attenta valutazione e una revisione dei trattati e dei protocolli pertinenti, poiché esse non trovano riscontro nei trattati esistenti; incoraggia altri parlamenti nazionali a esprimere il loro parere sul ruolo che i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere nell'ambito del processo decisionale dell'UE; si compiace della partecipazione dei parlamenti nazionali al dibattito europeo e li incoraggia a rafforzare ulteriormente la loro cooperazione reciproca e con il Parlamento europeo;

12.  suggerisce che, in sede di eventuale revisione dei trattati e dei relativi protocolli, potrebbe essere il caso di riflettere sulla questione se i pareri motivati debbano limitarsi a esaminare le motivazioni connesse alla sussidiarietà o se debbano anche includere valutazioni riferite al principio di proporzionalità, su quale debba essere il numero adeguato di risposte dei parlamenti nazionali necessario ad attivare la procedura del "cartellino giallo" o del "cartellino arancione" e su quale effetto debba prodursi in caso di raggiungimento della soglia di attivazione di tali procedure a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

13.  rileva che diversi parlamenti nazionali in seno alla Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) hanno espresso il loro interesse a proporre l'introduzione di un meccanismo del "cartellino verde" quale strumento nell'ottica di un miglioramento del dialogo politico; è del parere che debba essere presa in considerazione l'introduzione di un siffatto meccanismo del "cartellino verde", che darebbe ai parlamenti nazionali l'opportunità di suggerire un'iniziativa legislativa all'esame della Commissione; suggerisce, a tale proposito, che si potrebbe valutare anche quale debba essere il numero di parlamenti nazionali necessario ad attivare tale procedura e la portata del suo impatto; sottolinea che l'eventuale introduzione di un siffatto meccanismo non dovrebbe minare le istituzioni dell'UE e la procedura legislativa ordinaria;

14.  prende atto della richiesta di taluni parlamenti nazionali di prolungare il termine di otto settimane entro il quale possono presentare un parere motivato a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2; ritiene, a tale proposito, che dovrebbe essere esaminata la questione di quale sia il termine appropriato entro il quale i parlamenti nazionali possono presentare un parere motivato – qualora essi dovessero formulare una richiesta siffatta sulla base di vincoli temporali per motivi giustificati e obiettivi, quali ad esempio calamità naturali e periodi di interruzione dell'attività – da concordare fra i parlamenti nazionali e la Commissione; ritiene che, in una prima fase, ciò potrebbe essere fatto attraverso un impegno politico concordato tra le istituzioni e i parlamenti nazionali, senza dar luogo a ritardi nell'adozione della legislazione in questione; sottolinea che tale termine dovrebbe configurarsi come il punto di equilibrio tra il diritto dei parlamenti nazionali di sollevare obiezioni sul rispetto del principio di sussidiarietà e l'efficienza con cui l'Unione dovrebbe rispondere alle esigenze dei suoi cittadini; osserva, a tale proposito, che i parlamenti nazionali hanno l'opportunità di intervenire ed esaminare la questione del rispetto del principio di sussidiarietà già prima della presentazione di un'iniziativa legislativa da parte della Commissione nel quadro di un libro verde o di un libro bianco oppure in occasione della presentazione annuale del programma di lavoro della Commissione; ritiene che dopo l'adozione del trattato di Lisbona la partecipazione dei parlamenti nazionali alle questioni dell'UE abbia registrato un notevole sviluppo, anche in virtù dei contatti da essi intrattenuti su basi regolari con gli altri parlamenti nazionali;

15.  ritiene che, qualora gli Stati membri stabiliscano di estendere il termine concesso ai parlamenti nazionali per elaborare un parere motivato a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2, tale decisione dovrebbe rientrare in una prossima revisione dei trattati; osserva che una siffatta estensione del termine potrebbe quindi essere determinata anche in sede di diritto derivato;

16.  ricorda che i parlamenti nazionali possono in ogni momento esprimere riserve con riferimento al principio di sussidiarietà, nel quadro del processo di consultazione o del dialogo politico, mediante un parere indirizzato alla Commissione;

17.  invita i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo a collaborare reciprocamente con maggiore efficacia, anche sviluppando contatti informali tra deputati al Parlamento europeo e parlamentari nazionali in settori tematici specifici;

18.  reputa importante sostenere i parlamenti nazionali e regionali mediante strumenti che consentano lo scambio di informazioni, quale la creazione di una piattaforma informatica cui possano avere accesso i cittadini dell'Unione; sottolinea che, soprattutto sulla base del fatto che il volume dei pareri motivati ricevuti dai parlamenti nazionali nel 2014 è rimasto immutato in proporzione al numero delle proposte della Commissione, occorre approntare un meccanismo per migliorare la partecipazione dei parlamenti nazionali al processo legislativo dell'UE, sebbene sia necessario rispettare pienamente le competenze di ciascuna istituzione e il principio di sussidiarietà;

19.  incoraggia l'uso della cooperazione interparlamentare per rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali all'interno del processo legislativo dell'UE; sottolinea l'importanza di fare un uso migliore degli strumenti interparlamentari a disposizione dei parlamenti nazionali, quali ad esempio la COSAC, le riunioni interparlamentari organizzate dal Parlamento europeo o la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune;

20.  reputa importante sensibilizzare i parlamenti nazionali in merito al loro ruolo specifico nel processo decisionale europeo e promuovere ulteriormente l'impiego della piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione (IPEX), che agevola lo scambio di informazioni; rammenta che le consultazioni pubbliche regolarmente organizzate dalla Commissione potrebbero essere una fonte di informazione, ma rimangono largamente inutilizzate dai deputati ai parlamenti nazionali;

21.  raccomanda un maggior ricorso alla rete di rappresentanti dei parlamenti nazionali al fine di sensibilizzare riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e migliorare il funzionamento di IPEX;

22.  ritiene che i pareri motivati elaborati dai parlamenti nazionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 2 debbano essere tenuti in debita considerazione da tutte le istituzioni dell'UE durante il processo decisionale dell'Unione e, a tale proposito, incoraggia le istituzioni dell'UE ad adottare le opportune disposizioni;

23.  ricorda che il principio di proporzionalità sancito all'articolo 5 TUE prevede che "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati"; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che il principio di proporzionalità "esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli";

24.  invita la Commissione a realizzare in modo sistematico migliori valutazioni di proporzionalità per ciascuna proposta legislativa, che comprendano una disamina appropriata delle diverse opzioni legislative disponibili nonché una spiegazione sostanziale degli effetti attesi sul piano ambientale, sociale ed economico dall'opzione prescelta, come pure i suoi potenziali effetti sulla competitività e le PMI; ritiene che tali migliori valutazioni di proporzionalità dovrebbero aiutare la Commissione a scartare le opzioni che presentano un effetto sproporzionato o che comportano oneri superflui sui privati cittadini, sulle imprese, in particolare le PMI, sulla società civile, sui lavoratori dipendenti e su altri soggetti interessati, e dovrebbe altresì consentire un migliore esame delle proposte per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità; ritiene che potrebbe essere valutata la possibilità di ampliare il campo di applicazione dei pareri motivati in modo da includervi il rispetto del principio di proporzionalità;

25.  invita la Commissione a valutare, coadiuvata dai parlamenti nazionali, l'opportunità di definire orientamenti non vincolanti volti ad agevolare, per i parlamenti nazionali, il compito di valutare il rispetto da parte delle proposte legislative dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.  accoglie con favore la dichiarazione dei presidenti della Camera dei deputati italiana, dell'Assemblée nationale francese, del Bundestag tedesco e della Chambre des députés lussemburghese, in cui si sottolinea che per far fronte alle sfide che incombono internamente ed esternamente è necessaria più Europa, e non meno Europa;

27.  ribadisce che si potrebbero già avviare varie iniziative per migliorare e rendere più efficace la collaborazione tra le istituzioni europee e i parlamenti nazionali e, in particolare:

   propone che i pareri motivati dei parlamenti nazionali inviati a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al TUE e al TFUE siano trasmessi senza indugio ai colegislatori;
   suggerisce che la Commissione potrebbe elaborare orientamenti per i pareri motivati sulle questioni di sussidiarietà, con la partecipazione dei parlamenti nazionali e senza compromettere il loro potere discrezionale;
   incoraggia i parlamenti nazionali a condividere le loro osservazioni riguardo alle valutazioni elaborate dalla Commissione;

28.  è del parere che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento dovrebbero tenere in debita considerazione le valutazioni di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità elaborate dal Comitato delle regioni allorché quest'ultimo emette pareri in merito a proposte legislative;

29.  evidenzia che la legislazione dovrebbe essere comprensibile e chiara, consentire alle parti di comprendere facilmente i loro diritti e doveri, comprendere adeguati requisiti di comunicazione, monitoraggio e valutazione, evitare costi sproporzionati ed essere pratica da attuare;

30.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0103.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0061.
(3) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.
(4) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.

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