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Testi approvati
Martedì 13 giugno 2017 - Strasburgo
Miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei
 Efficacia in termini di costi del settimo programma per la ricerca
 Apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud Est asiatico
 Fusioni e scissioni transfrontaliere
 Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) ***I
 Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I
 Etichettatura dell'efficienza energetica ***I
 Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 ***I
 Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020
 Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020
 Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo

Miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei (2016/2304(INI))
P8_TA(2017)0245A8-0201/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 174, 175 e 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1) ("regolamento recante disposizioni comuni"),

–  visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei(2),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei – valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sui ritardi nell'attuazione dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE – impatto sulla politica di coesione e via da seguire(4),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)(5),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati"(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2016 dal titolo "Politica di coesione e Fondi strutturali e d'investimento europei - Risultati e nuovi elementi"(7),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Garantire la visibilità della politica di coesione: Norme in materia di informazione e comunicazione per il periodo 2014-2020"(8),

–  visto l'Eurobarometro Flash 423 del settembre 2015 richiesto dalla Commissione dal titolo "Citizens' awareness and perceptions of EU: Regional Policy" (Consapevolezza e percezione dell'UE da parte dei cittadini: politica regionale)(9),

–  vista la relazione Van den Brande dell'ottobre 2014 dal titolo "Multilevel Governance and Partnership" (Governance multilivello e partenariato), preparata dietro richiesta del commissario per la politica regionale e urbana Johannes Hahn'(10),

–  visto il piano di comunicazione del Comitato europeo delle regioni per l'anno 2016 dal titolo "Connecting regions and cities for a stronger Europe" (Collegare le regioni e le città per un'Europa più forte)(11),

–  visto lo studio del luglio 2016 richiesto dalla Commissione dal titolo "Implementation of the partnership principle and multi-level governance in the 2014-2020 ESI Funds" (Attuazione del principio di partenariato e della governance multilivello nei fondi SIE 2014-2020)(12),

–  vista la presentazione del segretariato di Interreg Europe dal titolo "Designing a project communication strategy" (Elaborare una strategia di comunicazione dei progetti)(13),

–  vista la relazione preparata nell'ambito della valutazione ex post e previsione dei benefici per i paesi dell'UE-15 in seguito all'attuazione della politica di coesione nei paesi del V4, commissionata dal ministro polacco per lo Sviluppo economico e intitolata "How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?" (In che modo gli Stati membri dell'UE-15 beneficiano della politica di coesione nel V4?)(14),

–  visto il manuale del 2014 della Rete europea contro la povertà (EAPN) dal titolo "Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels" (Dare voce ai cittadini: creare partecipazione tra le parti interessate per un processo decisionale efficace – Orientamenti per i decisori a livello nazionale e dell'UE)(15),

–  visto lo studio della direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione), del novembre 2014, dal titolo "Communicating Europe to its Citizens: State of Affairs and Prospects" (Comunicare l'Europa ai suoi cittadini: stato delle cose e prospettive),

–  visto il briefing della direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione), dell'aprile 2016, dal titolo "Research for REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy" (Ricerca per la commissione REGI: riesame intermedio del QFP e politica di coesione),

–  visto il documento di lavoro della Commissione, del 19 settembre 2016, sulla valutazione ex post del FESR e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 (SWD(2016)0318),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0201/2017),

A.  considerando che la politica di coesione ha contribuito in maniera significativa a rafforzare la crescita e l'occupazione e a ridurre le disparità tra le regioni dell'UE;

B.  considerando che il finanziamento della politica di coesione ha un impatto positivo sia sull'economia che sulla vita dei cittadini, come evidenziato da svariate relazioni e valutazioni indipendenti, ma che i risultati non sono sempre stati comunicati in maniera efficace e la consapevolezza circa i suoi effetti positivi resta piuttosto ridotta; che il valore aggiunto della politica di coesione dell'UE va oltre il comprovato impatto positivo a livello economico, sociale e territoriale, in quanto comporta altresì l'impegno degli Stati membri e delle regioni a favore di un rafforzamento dell'integrazione europea;

C.  considerando l'importanza cruciale della sensibilizzazione degli utenti finali e della società civile in merito ai programmi locali finanziati dall'UE, indipendentemente dai livelli di finanziamento in una specifica regione;

D.  considerando che il principio del partenariato e il modello della governance multilivello, che sottintendono un coordinamento rafforzato tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e società civile, possono effettivamente contribuire a una migliore comunicazione degli obiettivi e dei risultati della politica dell'UE;

E.  considerando che un dialogo permanente e il coinvolgimento della società civile sono essenziali ai fini della rendicontabilità e della legittimità delle politiche pubbliche, generando un senso di responsabilità condivisa e trasparenza nel processo decisionale;

F.  considerando che l'incremento della visibilità dei fondi SIE può contribuire a migliorare la percezione relativa all'efficacia della politica di coesione e a ripristinare la fiducia e l'interesse dei cittadini nel progetto europeo;

G.  considerando che una linea di comunicazione coerente è essenziale non soltanto a valle, in merito ai risultati concreti dei fondi SIE, ma anche a monte, affinché i promotori di progetti conoscano le opportunità di finanziamento, nell'ottica di aumentare il coinvolgimento del pubblico nel processo di attuazione;

H.  considerando che le metodologie per fornire informazioni e per diversificare i canali di comunicazione dovrebbero essere aumentate e migliorate;

Considerazioni generali

1.  sottolinea che la politica di coesione è uno dei principali veicoli pubblici di crescita che, mediante i cinque fondi SIE, garantisce gli investimenti in tutte le regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le disparità, a sostenere la competitività e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché a migliorare la qualità di vita dei cittadini europei;

2.  osserva con preoccupazione che la sensibilizzazione generale dell'opinione pubblica e le percezioni circa l'efficacia della politica regionale dell'UE sono andate diminuendo nel corso degli anni; fa riferimento all'Eurobarometro 423 del settembre 2015 in cui solo poco più di un terzo (34 %) degli europei afferma di aver sentito parlare di progetti cofinanziati dall'UE volti a migliorare la qualità della vita nella zona in cui vivono; osserva che la maggioranza degli intervistati ha menzionato come settori importanti l'istruzione, la sanità, le infrastrutture sociali e la politica ambientale; ritiene che non solo la quantità, ma anche e soprattutto la qualità dei progetti finanziati a titolo dei fondi SIE e il loro valore aggiunto in termini di risultati tangibili siano una condizione essenziale per una comunicazione positiva; sottolinea pertanto che la selezione, la realizzazione e la finalizzazione dei progetti devono incentrarsi sul raggiungimento dei risultati attesi, in modo da evitare un uso inefficace delle risorse che potrebbe tradursi in pubblicità negativa per la politica di coesione; richiama l'attenzione sul fatto che le misure di comunicazione devono essere scelte tenendo conto in particolare del contenuto e della portata, e ribadisce che la forma migliore di pubblicità consiste nel mostrare la rilevanza e l'utilità dei progetti realizzati;

3.  osserva che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero condividere la responsabilità di garantire la visibilità degli investimenti della politica di coesione, nell'ottica di definire strategie di comunicazione europee efficaci volte a garantire la visibilità degli investimenti della politica di coesione; osserva in tal contesto il ruolo svolto dalle autorità di gestione e, in particolare, dalle autorità locali e regionali competenti, grazie alla comunicazione istituzionale e ai beneficiari, in quanto rappresentano l'interfaccia più efficace di comunicazione con i cittadini, fornendo informazioni in loco e avvicinandoli all'Europa; rammenta altresì che tali autorità sono quelle che conoscono meglio le realtà e le esigenze locali e regionali e che per il miglioramento della visibilità occorrono maggiori sforzi a favore dell'informazione e della trasparenza a livello del territorio;

4.  sottolinea che per dare visibilità a una politica occorre un processo bilaterale di comunicazione e interazione con i partner; evidenzia, inoltre, che in un contesto di sfide complesse e al fine di garantire la legittimità e offrire soluzioni efficaci a lungo termine, le autorità pubbliche devono coinvolgere le parti interessate pertinenti in tutte le fasi di negoziazione e attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi, conformemente al principio di partenariato; sottolinea altresì la necessità di rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei partner e ribadisce il ruolo che il Fondo sociale europeo (FSE) può svolgere a tal proposito;

5.  evidenzia, in questo contesto, i progressi disomogenei registrati negli Stati membri verso lo snellimento delle procedure amministrative in termini di maggiore mobilitazione e coinvolgimento dei partner regionali e locali, tra cui i partner economici e sociali e gli organi che rappresentano la società civile; rammenta, a tal proposito, l'importanza del dialogo sociale;

Sfide da affrontare

6.  segnala l'aumento dell'euroscetticismo e della propaganda populista antieuropea, che distorce le informazioni sulle politiche dell'Unione, e invita la Commissione e il Consiglio ad analizzarne le cause profonde e ad affrontarle; sottolinea, pertanto, l'urgente necessità di sviluppare strategie di comunicazione più efficaci, adoperandosi per utilizzare un linguaggio a misura di cittadino e per accorciare le distanze tra l'UE e i cittadini, in particolare chi è disoccupato o a rischio di esclusione sociale, avvalendosi di diverse piattaforme di comunicazione a livello locale, regionale e nazionale in grado di trasmettere un messaggio accurato e coerente ai cittadini sul valore aggiunto del progetto europeo per la loro qualità di vita e il loro benessere;

7.  invita la Commissione e il Consiglio ad analizzare, sia nel quadro attuale che nell'ambito della riforma post 2020 della politica di coesione, gli effetti in termini di percezione delle politiche UE delle misure volte a rafforzare il legame con il semestre europeo e ad attuare le riforme strutturali attraverso i programmi finanziati dai fondi SIE;

8.  riconosce i limiti del quadro giuridico per quanto concerne la garanzia di una visibilità adeguata della politica di coesione; sottolinea che, di conseguenza, la comunicazione in merito ai suoi traguardi tangibili non ha sempre rappresentato una priorità per le diverse parti interessate; è del parere che le attività raccomandate di comunicazione sui traguardi tangibili debbano essere costantemente aggiornate; osserva, in tal contesto, che l'assistenza tecnica dei fondi SIE non contiene una dotazione specifica per la comunicazione, a livello dell'Unione o degli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che le autorità di gestione e i beneficiari hanno la responsabilità di monitorare regolarmente il rispetto delle attività di informazione e comunicazione, come previsto all'articolo 115 e all'allegato XII del regolamento recante disposizioni comuni;

9.  ribadisce l'assoluta necessità di trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di semplificare le norme che disciplinano l'attuazione della politica di coesione e il bisogno di preservare una gestione finanziaria solida e trasparente e combattere le frodi, garantendo, nel contempo, che ciò sia adeguatamente comunicato al pubblico; rammenta, in tal contesto, la necessità di distinguere chiaramente tra irregolarità e frodi, in modo da non generare tra i cittadini un senso di sfiducia nei confronti delle autorità di gestione e delle amministrazioni locali; insiste inoltre sulla necessità di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, senza incidere sui necessari controlli e audit;

10.  sottolinea che è essenziale aumentare la titolarità della politica in loco, a livello regionale e locale, al fine di garantire il conseguimento e la comunicazione efficienti dei risultati; apprezza il valore aggiunto dal principio di partenariato all'attuazione delle politiche pubbliche europee, come confermato da un recente studio della Commissione; segnala tuttavia che in alcuni casi la mobilitazione dei partner continua a essere alquanto difficoltosa poiché il principio di partenariato è applicato formalmente ma non consente un'autentica partecipazione al processo di governance; rammenta che occorre investire maggiori sforzi e risorse nella partecipazione ai partenariati e nello scambio di esperienze attraverso piattaforme di dialogo per i partner, anche nell'ottica di consentir loro di divenire moltiplicatori delle opportunità di finanziamento e dei successi dell'UE;

11.  ricorda inoltre che, per via della natura strategica a lungo termine degli investimenti della politica di coesione, i risultati talvolta non sono immediati, il che nuoce alla visibilità degli strumenti della politica di coesione, in particolare rispetto ad altri strumenti dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); esorta, pertanto, a proseguire le attività di comunicazione, ove opportuno, durante i quattro anni successivi alla chiusura del progetto: sottolinea che i risultati prodotti da alcuni investimenti (soprattutto nel capitale umano) sono meno visibili e più difficilmente quantificabili rispetto a quelli ottenuti mediante investimenti "concreti" e chiede una valutazione più dettagliata e diversificata dell'impatto a lungo termine della politica di coesione sulla vita dei cittadini; è del parere, inoltre, che si debba prestare particolare attenzione alla valutazione ex post e alle attività di comunicazione in merito al contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che costituisce la strategia europea di sviluppo a lungo termine;

12.  osserva l'importante ruolo svolto dai media nell'informare i cittadini sulle diverse politiche dell'Unione europea e, in generale, sulle questioni europee; si rammarica tuttavia della limitata copertura sui media degli investimenti della politica di coesione dell'UE; sottolinea la necessità di sviluppare campagne informative e strategie di comunicazione rivolte ai media, che siano adeguate alle attuali sfide dell'informazione e forniscano informazioni in modo accessibile e accattivante; evidenzia la necessità di avvalersi della crescente influenza dei media sociali, dei vantaggi offerti dai progressi digitali e della combinazione di diversi tipi di canali mediatici disponibili, per utilizzarli più efficacemente nel promuovere le opportunità offerte e i traguardi raggiunti dai fondi SIE;

Migliorare la comunicazione e il coinvolgimento dei partner durante la seconda metà del periodo 2014-2020

13.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il coordinamento e l'accessibilità dei mezzi e degli strumenti di comunicazione esistenti a livello UE, al fine di affrontare tematiche che si ripercuotono sull'agenda dell'UE; sottolinea in questo contesto l'importanza di fornire orientamenti che definiscano tecniche e metodi per una comunicazione efficace riguardo al modo in cui la politica di coesione offre risultati tangibili per la vita quotidiana dei cittadini dell'UE; invita le autorità di gestione e i beneficiari a comunicare attivamente e sistematicamente i risultati, i vantaggi e l'impatto a lungo termine della politica, tenendo in considerazione le diverse fasi di sviluppo dei progetti;

14.  sottolinea che considerata la quantità e qualità di informazioni che viaggiano sui media tradizionali e moderni, l'esposizione del solo simbolo della Commissione sui pannelli di descrizione dei progetti non è più sufficiente; invita la Commissione a creare strumenti identificativi più efficaci;

15.  si compiace delle attuali attività di comunicazione specifiche, come la campagna "L'Europa nella mia regione", l'applicazione web della Commissione "Bilancio dell'UE incentrato sui risultati", la cooperazione con CIRCOM Regional(16), il programma "Europa per i cittadini" e le opportunità offerte dal Corpo europeo di solidarietà, di recente creazione; sottolinea inoltre l'importante ruolo svolto dai centri di informazione Europe Direct nell'ambito della strategia di comunicazione decentrata, ai fini di una maggiore sensibilizzazione sull'impatto della politica di coesione a livello locale e regionale; sottolinea inoltre la necessità di adoperarsi per raggiungere studenti e giornalisti quali potenziali vettori di comunicazione e per garantire l'equilibrio geografico nelle campagne di comunicazione;

16.  sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni in materia di comunicazione del regolamento recante disposizioni comuni; invita la Commissione a prendere in esame il valore aggiunto dell'assegnazione di una dotazione specifica per la comunicazione nell'ambito dell'assistenza tecnica, nonché di un aumento, ove opportuno, dei requisiti vincolanti di informazione e pubblicità per i progetti della politica di coesione; invita la Commissione, ai fini della certezza del diritto per le autorità regionali e locali e altri beneficiari, a fornire orientamenti chiari nel 2017 su come utilizzare l'assistenza tecnica per la comunicazione nell'attuale periodo di finanziamento; ribadisce inoltre che le norme consuete in materia di comunicazione e pubblicità, per quanto ben concepite nel caso degli investimenti strutturali e tecnologici, non sono altrettanto efficaci per gli investimenti intangibili nel capitale umano;

17.  sottolinea la necessità di dare maggior rilievo alla comunicazione nella gerarchia delle priorità della politica di coesione dell'UE, soprattutto nell'ambito del lavoro degli amministratori che non hanno una competenza diretta in materia, e di inserire la comunicazione nella normale procedura dei fondi SIE; chiede una maggiore professionalità nel campo della comunicazione, soprattutto avvicinandosi al livello locale ed evitando di utilizzare il gergo dell'UE;

18.  plaude alla valutazione ex-post dei programmi della politica di coesione per il periodo 2007-2013 effettuata dalla Commissione, che rappresenta una fonte eccellente per la comunicazione dei risultati raggiunti e degli impatti prodotti; prende atto dell'iniziativa dei paesi V4 sulle esternalità della politica di coesione nell'UE-15(17) e invita la Commissione a elaborare uno studio obiettivo più ampio a livello dell'UE-28; esorta ulteriormente la Commissione a diversificare le proprie strategie di comunicazione nei confronti degli Stati membri contribuenti netti e beneficiari netti e ad evidenziare i vantaggi specifici che la politica di coesione comporta in termini di economia reale, promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, creazione di crescita e posti di lavoro in tutte le regioni dell'UE e miglioramento dell'infrastruttura sociale ed economica, sia grazie agli investimenti diretti sia attraverso le esportazioni dirette e indirette (esternalità);

19.  invita la Commissione e le autorità di gestione a individuare modalità di agevolare e standardizzare l'accesso alle informazioni e a promuovere uno scambio di conoscenze e buone prassi in materia di strategie di comunicazione, allo scopo di valorizzare meglio le esperienze esistenti e aumentare la trasparenza e la visibilità delle opportunità di finanziamento;

20.  apprezza l'introduzione della coesione elettronica nell'attuale periodo di programmazione, che punta a semplificare e snellire l'attuazione dei fondi SIE; sottolinea che essa può contribuire efficacemente all'accesso alle informazioni, al monitoraggio dello sviluppo del programma e alla creazione di collegamenti utili tra le parti interessate;

21.  ritiene necessario rafforzare la comunicazione mediante i nuovi canali mediatici, il che richiederà l'elaborazione di una strategia per le piattaforme mediatiche digitali e sociali volta a informare i cittadini e a dar loro l'opportunità di manifestare le proprie esigenze, puntando a raggiungere gli utenti finali mediante diversi strumenti, quali mezzi interattivi online, sviluppando contenuti e applicazioni mobili più accessibili e garantendo che le informazioni siano adeguate alle diverse fasce di età e disponibili in diverse lingue, ove opportuno; invita le autorità di gestione a fornire alle DG competenti informazioni aggiornate sui dati finanziari, i progressi e gli investimenti, nell'ottica di offrire dati e grafici di facile lettura nell'ambito della piattaforma aperta dei fondi SIE, a vantaggio dei giornalisti; invita ad avviare iniziative regionali che premino i progetti migliori, ispirandosi al premio RegioStars;

22.  suggerisce, inoltre, di migliorare il monitoraggio e la valutazione delle attuali attività di comunicazione e propone l'istituzione di task force regionali sulla comunicazione che coinvolgano attori a più livelli;

23.  evidenzia l'importanza del codice europeo di condotta sul partenariato e il ruolo del principio di partenariato nel rafforzare l'impegno collettivo per la politica di coesione e la sua titolarità; chiede che il legame tra autorità pubbliche, potenziali beneficiari, settore privato, società civile e cittadini sia rafforzato mediante un dialogo aperto, e che la composizione dei partenariati sia modificata ove necessario durante l'attuazione, al fine di garantire la giusta combinazione di partner per rappresentare gli interessi della comunità in ogni fase del processo;

24.  accoglie con favore il modello innovativo di cooperazione multilivello e multilaterale proposta dall'agenda urbana per l'UE e raccomanda di replicarlo, ove possibile, nell'attuazione della politica di coesione;

25.  evidenzia la necessità di migliorare la dimensione comunicativa della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle attuali strategie macroregionali, che dovrebbero acquistare maggiore visibilità per i cittadini dell'UE, grazie alla diffusione di buone prassi e di esempi e opportunità di investimenti di successo;

Promuovere la comunicazione post-2020 sulla politica di coesione

26.  invita la Commissione e gli Stati membri a rendere il finanziamento della politica di coesione UE più allettante mediante ulteriori misure di semplificazione e la limitazione del "gold-plating", o sovraregolamentazione, e a valutare la possibilità di ridurre la complessità e, ove opportuno, la quantità delle normative e degli orientamenti, alla luce di quanto recentemente raccomandato dal gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE;

27.  chiede, alla luce del contributo che la politica di coesione dell'UE apporta all'identificazione positiva con il progetto di integrazione europea, che la Commissione valuti l'integrazione di un campo obbligatorio relativo alla comunicazione nel modulo di candidatura dei progetti, nel contesto di un maggiore uso dell'assistenza tecnica mediante una dotazione specifica per la comunicazione, a livello di programma, evitando nel contempo di moltiplicare i vincoli e garantendo la flessibilità necessaria; invita inoltre le autorità di gestione e le autorità regionali e locali a migliorare la qualità della loro comunicazione dei risultati finali dei progetti;

28.  evidenzia l'assoluta necessità di aumentare il dialogo dell'Unione con i cittadini, di ripensare i canali e le strategie di comunicazione e, tenendo conto delle possibilità offerte dai media sociali e dalle nuove tecnologie digitali, di adeguare i messaggi ai contesti locali e regionali; sottolinea inoltre il potenziale ruolo delle parti interessate della società civile quali vettori della comunicazione; ribadisce tuttavia che i contenuti educativi sono tanto importanti quanto le strategie mediatiche e la promozione mediante diverse piattaforme;

29.  sottolinea, nel contesto della comunicazione e della visibilità, la necessità di semplificare ulteriormente la politica per il periodo successivo al 2020, per quanto concerne, tra l'altro, la gestione condivisa e i sistemi di audit, al fine di trovare il giusto equilibrio tra una politica orientata ai risultati, la garanzia di un'adeguata quantità di verifiche e controlli e la semplificazione delle procedure;

30.  invita a rafforzare ulteriormente il principio di partenariato nel quadro del periodo di programmazione post 2020; è convinto che la partecipazione attiva delle parti interessate, tra cui le organizzazioni che rappresentano la società civile, nel processo di negoziazione e attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi potrebbe contribuire ad aumentare la titolarità e la trasparenza dell'attuazione della politica, nonché a migliorare tale attuazione per quanto concerne il bilancio dell'UE; invita pertanto gli Stati membri a prendere in considerazione l'attuazione dei modelli esistenti di governance partecipativa, raggruppando tutte le parti sociali pertinenti e coinvolgendo le parti interessate in un processo di bilancio partecipativo per determinare le risorse a favore del cofinanziamento a livello nazionale, regionale e locale, ove appropriato, nell'ottica di rafforzare la fiducia reciproca e la partecipazione dei cittadini alle decisioni di spesa; suggerisce inoltre di realizzare valutazioni partecipative dei risultati con i beneficiari e le diverse parti interessate, in modo da raccogliere dati pertinenti che possano favorire la partecipazione attiva e la visibilità dei futuri interventi;

31.  insiste ulteriormente sull'aumento della cooperazione tra zone urbane e rurali per sviluppare partenariati territoriali tra città e zone rurali sfruttando pienamente il potenziale delle sinergie tra fondi UE e facendo ricorso alle competenze delle aree urbane e alla loro maggiore capacità nella gestione dei fondi;

32.  esorta la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi altresì, nei rispettivi piani d'azione sulla comunicazione, sul rafforzamento della cooperazione tra le diverse direzioni generali, i ministeri e i comunicatori a vari livelli, nonché sulla realizzazione di una panoramica dei gruppi di destinatari, al fine di sviluppare e trasmettere messaggi adatti a gruppi target specifici per raggiungere più direttamente i cittadini sul territorio e informarli meglio;

33.  sottolinea in tale contesto l'importanza di un cambiamento culturale, tenendo conto del fatto che la comunicazione è una responsabilità di tutti gli attori coinvolti e i beneficiari stessi stanno assumendo il ruolo di comunicatori principali;

34.  chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare il ruolo e la posizione delle reti di comunicazione e informazione già esistenti e di avvalersi della piattaforma UE interattiva per la comunicazione elettronica sull'attuazione della politica di coesione, in modo da raccogliere tutti i dati pertinenti sui progetti relativi ai fondi SIE, consentendo agli utenti finali di dare un riscontro sul processo di attuazione e i risultati ottenuti che non si limiti a una scarna descrizione del progetto e della spesa sostenuta; ritiene che tale piattaforma agevolerebbe altresì la valutazione dell'efficacia della comunicazione sulla politica di coesione;

o
o   o

35.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0053.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0055.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0211.
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0419.
(7) http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_it.pdf
(8) http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020
(9) http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400
(10) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf
(11) http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf
(12) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf
(13)http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf
(14) https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf
(15) http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf
(16) Associazione professionale del servizio televisivo pubblico regionale in Europa.
(17) Relazione preparata nell'ambito della valutazione ex post e previsione dei benefici per i paesi dell'UE-15 in seguito all'attuazione della politica di coesione nei paesi del V4, commissionata dal ministro polacco per lo Sviluppo economico e intitolata "How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?" (In che modo gli Stati membri dell'UE-15 beneficiano della politica di coesione nel V4?).


Efficacia in termini di costi del settimo programma per la ricerca
PDF 290kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sull'efficacia in termini di costi del Settimo programma per la ricerca (2015/2318(INI))
P8_TA(2017)0246A8-0194/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il titolo XIX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(1),

–  visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020(2),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(3),

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, corredata delle risposte delle istituzioni(4),

–  vista la relazione speciale n. 2/2013 della Corte dei conti europea intitolata "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del settimo programma quadro per la ricerca?",

–  vista la relazione della Camera dei comuni del Regno Unito, commissione scienza e tecnologia, intitolata "Leaving the EU: implications and opportunities for science and research" (Lasciare l'UE: implicazioni e opportunità per la scienza e la ricerca), del 16 novembre 2016(5),

–  vista la sua decisione del 28 aprile 2016 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III – Commissione(6),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0194/2017),

A.  considerando che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 è giunto a termine, ma che l'attuazione del Settimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione (7° PQ) è tuttora in corso;

B.  considerando che durante il QFP 2014-2020 i progetti di ricerca e innovazione rientrano nell'ambito del regolamento Orizzonte 2020;

C.  considerando che, per quanto a sua conoscenza, non esiste un'analisi esauriente dell'efficacia in termini di costi relativa al 7° PQ;

D.  considerando che una valutazione esauriente del 7° PQ avrebbe dovuto precedere, idealmente, l'entrata in vigore di Orizzonte 2020;

E.  considerando che i tassi di errore e la valutazione ex post del programma non forniscono informazioni esaurienti sull'efficacia in termini di costi;

Il Settimo programma quadro (7° PQ)

1.  sottolinea che il 7° PQ ha rappresentato un bilancio complessivo adottato di 55 miliardi di EUR, pari a circa il 3 % del totale della spesa di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) in Europa, ovvero al 25 % del finanziamento competitivo; che durante i sette anni di durata del 7° PQ sono state presentate oltre 139 000 proposte di ricerca, fra le quali sono stati selezionati e finanziati 25 000 progetti della massima qualità; che, delle 29 000 organizzazioni che hanno partecipato al 7° PQ, i principali beneficiari sono stati, tra gli altri, le università (44 % dei finanziamenti del 7° PQ), le organizzazioni di ricerca e tecnologia (27 %), le grandi aziende private (11 %) e le PMI (13 %), mentre il settore pubblico (3 %) e le organizzazioni della società civile (2 %) hanno rappresentato una percentuale meno significativa;

2.  è consapevole del fatto che il 7° PQ è destinato a beneficiari di tutti gli Stati membri dell'UE, paesi associati e candidati all'adesione quali Svizzera, Israele, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turchia, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Isole Fær Øer e Moldova, nonché paesi partner della cooperazione internazionale;

3.  sottolinea la valutazione ex post del 7° PQ eseguita da un gruppo di esperti ad alto livello(7), secondo cui il 7° PQ è stato un successo; che il gruppo ad alto livello ha sottolineato in particolare che il 7° PQ:

   ha incoraggiato l'eccellenza scientifica a livello individuale e istituzionale,
   ha promosso ricerche estremamente innovative attraverso il nuovo programma 7° PQ-Ideas (Consiglio europeo della ricerca),
   ha impegnato l'industria e le PMI in modo strategico,
   ha rafforzato una nuova modalità di collaborazione e un quadro di innovazione aperto,
   ha potenziato lo spazio europeo della ricerca catalizzando una cultura della cooperazione e costruendo reti globali adatte ad affrontare sfide tematiche,
   ha affrontato alcune sfide della società attraverso la ricerca, la tecnologia e l'innovazione – 7° PQ-Cooperazione,
   ha incoraggiato l'armonizzazione dei sistemi e delle politiche nazionali di ricerca e innovazione,
   ha stimolato la mobilità dei ricercatori in tutta l'Europa – il 7° PQ-Persone ha creato le condizioni necessarie per un mercato del lavoro aperto per i ricercatori,
   ha promosso gli investimenti nelle infrastrutture europee di ricerca,
   ha raggiunto una massa critica di ricerca nel panorama europeo e mondiale;

4.  osserva che la consultazione pubblica delle parti interessate, svoltasi nell'ambito della valutazione del 7° PQ tra febbraio e maggio 2015, ha evidenziato le seguenti carenze:

   elevati oneri amministrativi e norme giuridiche e finanziarie complesse,
   un eccessivo numero di sottoscrizioni,
   un'insufficiente attenzione all'impatto sociale,
   un ambito dei temi e degli inviti a presentare proposte eccessivamente ristretto,
   un'insufficiente attenzione alla partecipazione dell'industria,
   soglie elevate per i nuovi operatori; tassi di successo mediamente bassi per le proposte e i richiedenti, del 19 % e del 22 % rispettivamente,
   scarsa comunicazione;

5.  è preoccupato in relazione al fatto che, secondo il Commissario, il 7° PQ non sarà integralmente eseguito e valutato prima del 2020, cosa che potrebbe causare ritardi nei futuri programmi di follow-up; esorta la Commissione a pubblicare la relazione di valutazione appena possibile e al più tardi prima della presentazione del programma di ricerca successivo a Orizzonte 2020;

Conclusioni della Corte dei conti europea (CC)

6.  evidenzia con preoccupazione che, secondo la Corte, i sistemi di supervisione e controllo per la ricerca e altre politiche interne sono "parzialmente efficaci";

7.  invita la Commissione a informare dettagliatamente la sua commissione competente riguardo alle 10 transazioni che hanno rappresentato il 77 % degli errori nel 2015 e alle misure correttive adottate;

8.  constata con preoccupazione che, negli ultimi esercizi di discarico, il tasso di errore relativo a ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) è stato sempre superiore al 5 %;

9.  osserva che, nel 2015, su 150 operazioni controllate dalla Corte, 72 (48 %) erano inficiate da errori; che sulla base dei 38 errori quantificati dalla Corte si è stimato un tasso di errore pari al 4,4 %; che, inoltre, in 16 casi di errori quantificabili, la Commissione, le autorità nazionali o i revisori indipendenti disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e rettificare gli errori prima di approvare la spesa; che se tutte queste informazioni fossero state usate per rettificare gli errori, il tasso di errore stimato per il capitolo in oggetto sarebbe stato più basso dello 0,6 %;

10.  si rammarica del fatto che, per 10 delle 38 operazioni che presentano errori quantificati, la Corte ha rilevato errori che rappresentano più del 20 % delle voci esaminate; rileva che questi 10 casi (nove concernenti il Settimo programma quadro di ricerca e uno concernente il programma per la competitività e l'innovazione 2007-2013) contribuiscono per il 77 % al livello di errore globale stimato per la rubrica "Competitività per la crescita e l'occupazione" nel 2015;

11.  si rammarica del fatto che la maggior parte degli errori quantificati rilevati dalla Corte (33 su 38) riguardava il rimborso di costi del personale e costi indiretti inammissibili dichiarati dai beneficiari, e che quasi tutti gli errori riscontrati dalla Corte nei rendiconti di spesa sono stati dovuti a un'interpretazione errata, da parte dei beneficiari, delle complesse norme di ammissibilità o al calcolo errato dei loro costi ammissibili, il che porta all'ovvia conclusione che tali norme devono essere semplificate;

12.  riconosce che la Commissione ha calcolato un tasso di errore residuo (alla fine del programma e dopo le rettifiche) del 3 % nel 2014 (2,88 % nel 2015);

13.  ricorda la sua posizione nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2012 e 2014: "resta persuaso che la Commissione debba continuare a impegnarsi per trovare un equilibrio accettabile tra l'attrattiva dei programmi per i partecipanti e le legittime necessità della responsabilità e del controllo finanziario; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione del Direttore generale del 2012, secondo cui la procedura intesa a ottenere un tasso di errore residuo del 2 % in ogni circostanza non è un'opzione percorribile";

14.  si rammarica del fatto che le fonti primarie di errore siano consistite in errori di calcolo dei costi del personale e in costi diretti e indiretti inammissibili;

15.  ricorda e constata con preoccupazione le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti europea n. 2/2013, in cui la Corte conclude che i processi della Commissione sono finalizzati a garantire che i fondi siano investiti in ricerca di alta qualità; che, ciononostante, si è prestata una minore attenzione all'efficienza;

   gli strumenti della tecnologia dell'informazione (IT) esistenti non hanno consentito un'attuazione efficiente dei progetti e, negli otto servizi della Commissione, oltre 2 500 membri del personale sono impiegati per l'attuazione del 7° PQ, 1 500 (60 %) dei quali sono direttamente assegnati alla gestione dell'attuazione del programma specifico "Cooperazione",
   i tempi per ricevere le sovvenzioni dovrebbero essere ulteriormente ridotti, e
   il modello di controllo finanziario del 7° PQ non tiene sufficientemente conto del rischio di errori;

16.  prende atto delle risposte della Commissione alle conclusioni della Corte, in cui si sottolinea che, nonostante tutto, 4 324 sovvenzioni sono state firmate, con quasi 20 000 partecipanti, che i tempi per ricevere le sovvenzioni sono già stati ridotti e che l'architettura del controllo è stata concepita in modo da basarsi prevalentemente sul controllo ex post;

Efficacia in termini di costi nell'ambito del 7° PQ

17.  sottolinea che l'efficacia in termini di costi dovrebbe essere valutata in base ai principi di economia, efficienza ed efficacia (sana gestione finanziaria)(8) nel conseguimento degli obiettivi strategici;

18.  prende atto del fatto che l'attuazione dei programmi quadro di ricerca è stata condivisa da varie direzioni generali, agenzie esecutive, imprese comuni, nonché dai cosiddetti organismi ex articolo 185, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET);

19.  osserva che la Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione (DG RTD) ha autorizzato pagamenti per 3,8 miliardi di EUR nel 2015, il 67,4 % dei quali è stato effettuato sotto la diretta responsabilità della stessa Direzione generale, il 12,6 % da imprese comuni, il 10,7 % dalla BEI e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il 2,4 % da agenzie esecutive;

20.  rileva che, secondo la relazione annuale di attività della DG RTD del 2015, l'Unione europea ha contribuito al 7° PQ con 44,56 miliardi di EUR, il 58 % dei quali è andato a Germania (16 %), Regno Unito (16 %), Francia (11 %), Italia (8 %) e Spagna (7 %);

21.  osserva che la DG RTD ha istituito un quadro di controllo volto a mitigare i rischi intrinseci nelle varie fasi del processo di gestione delle sovvenzioni dirette e indirette; che, inoltre, la DG RTD ha posto in essere una strategia di supervisione per gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e dal FEI;

22.  constata che, nel quadro del 7° PQ 2007-2013, alla fine del 2015 la DG RTD aveva completato e sottoscritto 3 035 delle 4 950 convenzioni di sovvenzione e 1 915 progetti, per un totale di 1,6 miliardi di EUR ancora da pagare; che nel 2015 la DG RTD ha effettuato 826 pagamenti finali; incoraggia detta DG a sviluppare tali statistiche nei futuri esercizi;

23.  sottolinea, in particolare, il fatto che indicatori quali i tempi per ricevere le sovvenzioni, le informazioni e i pagamenti hanno registrato una tendenza positiva e sono stati ritenuti soddisfacenti (93-100 % di conformità);

24.  constata che la DG RTD ha realizzato 1 550 audit, coprendo così 1 404 beneficiari e il 58,7 % del bilancio durante il periodo di programmazione del 7° PQ;

25.  ricorda che, secondo la DG RTD, sono stati impiegati 9,4 equivalenti a tempo pieno per la supervisione e il coordinamento delle attività connesse alle agenzie esecutive; che ciò ha rappresentato 1,26 milioni di EUR, ovvero l'1,35 % dei costi amministrativi totali; che, in aggiunta, l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) hanno eseguito un bilancio operativo di 1,94 miliardi di EUR, mentre l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) e l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) hanno eseguito stanziamenti di pagamento per 480,5 milioni di EUR nel 2015;

26.  osserva che la DG RTD ha sostenuto costi pari a 1,67 milioni di EUR ovvero lo 0,35 % dei 479,9 milioni di EUR erogati alle imprese comuni per la supervisione delle loro attività; osserva inoltre che la DG RTD ha sostenuto costi pari a 0,7 milioni di EUR, ovvero lo 0,78 % dei pagamenti effettuati a organismi ex articolo 185 per la supervisione delle loro attività;

27.  evidenzia che le imprese comuni e gli organismi ex articolo 185 sono responsabili dei propri audit, i cui risultati devono essere comunicati alla DG RTD;

28.  constata con preoccupazione che la DG RTD ha stimato il tasso di errore complessivo rilevato al 4,35 %; che, nel contempo, la Direzione generale ha ritenuto che il tasso di errore residuo (alla fine del programma e dopo le rettifiche) fosse del 2,88 %;

29.  rileva che, alla fine del 2016, l'importo da recuperare ammontava a 68 milioni di EUR, di cui 49,7 milioni di EUR sono stati efficacemente riscossi;

30.  osserva, tuttavia, che le regole del 7° PQ non erano sufficientemente compatibili con le pratiche commerciali generali, che il sistema di controllo doveva assicurare un migliore equilibrio tra rischio e controllo, che i beneficiari avevano bisogno di migliori orientamenti per far fronte alla complessità del regime e che i metodi di rimborso dovevano essere più efficienti;

31.  è preoccupato in relazione al fatto che la relazione annuale di attività della DG RTD indica che, alla fine del 2015, 1 915 progetti del 7º PQ, per un importo pari a 1,63 miliardi di EUR, non erano ancora stati completati, cosa che potrebbe ritardare l'attuazione di Orizzonte 2020;

32.  prende atto del fatto che l'Unione europea ha interesse a istituire sinergie tra il settore della ricerca e dell'innovazione, da un lato, e i fondi strutturali, dall'altro;

33.  osserva che la Commissione dovrebbe garantire che il 7° PQ e i finanziamenti nazionali destinati alla ricerca siano in linea con le regole dell'UE in materia di aiuti di Stato, così da evitare incongruenze e doppioni a livello dei finanziamenti; ritiene opportuno tener conto delle caratteristiche nazionali specifiche;

34.  evidenzia l'importanza degli strumenti finanziari nell'ambito della ricerca e dell'innovazione; sottolinea che, al fine della competitività della ricerca, l'utilizzo di strumenti finanziari per progetti a livelli di maturità tecnologica più elevati può garantire un sufficiente rendimento degli investimenti pubblici; segnala, in questo contesto, il fatto che "il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF 2007-2013) offre prestiti e finanziamenti ibridi o mezzanini per migliorare l'accesso al finanziamento del rischio per progetti di ricerca e innovazione; che il contributo fornito dall'Unione tramite tale meccanismo per il periodo 2007-2015, pari a un importo di 961 milioni di EUR, ha sostenuto attività che ammontano a più di 10,22 miliardi di EUR degli 11,31 miliardi di EUR previsti (...)"; rileva che lo strumento di condivisione del rischio (RSI) per le PMI ha fornito finanziamenti per un volume superiore a 2,3 miliardi di EUR, cui l'Unione ha contribuito con 270 milioni di EUR(9); è del parere che queste cifre testimonino l'interesse elevato delle imprese e degli altri beneficiari per il finanziamento del rischio;

35.  osserva la necessità di migliorare la destinazione degli strumenti finanziari del 7° PQ al fine di sostenere i nuovi operatori che hanno un accesso limitato ai finanziamenti nel settore della ricerca e dell'innovazione;

36.  constata che alcune misure raccomandate dal revisore esterno e/o dal servizio di audit interno della Commissione, nello specifico due misure riguardanti i sistemi di controllo per la supervisione degli organismi esterni e tre misure per il fondo di garanzia per i partecipanti, non sono state incluse;

37.  suggerisce una migliore comunicazione dei risultati negli Stati membri e campagne informative per il programma;

Prospettive future nell'ambito di Orizzonte 2020

38.  sottolinea il fatto che, nel 2015, sono stati pubblicati 198 inviti a presentare proposte per Orizzonte 2020 con termine di presentazione entro la fine dell'anno; che, in risposta a tali inviti, sono state complessivamente ricevute 78 268 proposte, 10 658 delle quali sono state registrate nella lista principale o in quella di riserva; che ciò significa un tasso di successo di circa il 14 %, tenendo conto soltanto delle proposte ammissibili; che, nello stesso periodo, 8 832 convenzioni di sovvenzione sono state firmate con i beneficiari e che 528 di esse sono state firmate dalla DG RTD;

39.  riconosce che con il 7° PQ ci sono stati risparmi per 551 milioni di EUR rispetto al 6° PQ e che la Commissione si è impegnata a semplificare ulteriormente l'attuazione di Orizzonte 2020 rispetto al 7° PQ; evidenzia, tuttavia, che tutti gli ambiti d'intervento, compresi i fondi strutturali, devono beneficiare della semplificazione al fine di garantire la parità di trattamento dei beneficiari dell'assistenza finanziaria europea;

40.  accoglie con soddisfazione il fatto che la DG RTD stia cercando di ridurre ulteriormente le spese generali attraverso l'esternalizzazione della gestione dei contratti alle agenzie esecutive e ad altri organismi; sottolinea in questo contesto che, nell'ambito di Orizzonte 2020, il 55 % del bilancio sarà gestito da agenzie esecutive;

41.  sottolinea che il grande numero di attori politici, compresi le direzioni generali della Commissione, le agenzie esecutive, le imprese comuni e gli organismi ex articolo 185, richiede un coordinamento notevole, la cui efficacia è di importanza primaria;

42.  osserva la differenza di vedute tra l'EIT e la Commissione, da un lato, e la Corte dei conti europea, dall'altro, relativamente alla legittimità dei pagamenti; è del parere che tale controversia non debba essere risolta a detrimento dei beneficiari che hanno agito in buona fede;

43.  accoglie con favore i seguenti aspetti di Orizzonte 2020:

   la struttura del programma è meno complessa e prevede l'interoperabilità tra le varie parti,
   al momento è in vigore un unico insieme di norme,
   attualmente esiste un solo tasso di finanziamento per progetto,
   i costi indiretti sono coperti da un tasso forfettario (25 %),
   viene verificata solo la sostenibilità finanziaria dei coordinatori di progetto,
   è stato introdotto un approccio ai risultati più misurabile,
   è applicata una strategia di audit unica al settore della ricerca e dell'innovazione,
   è stato creato un portale unico per i partecipanti ai fini della gestione delle sovvenzioni e degli esperti,
   le sovvenzioni, i contratti degli esperti e l'archiviazione sono gestiti elettronicamente;

44.  accoglie con favore la creazione di un centro comune di supporto (CSC), che aiuterà a coordinare e realizzare il programma in maniera efficiente e armonizzata in sette direzioni generali della Commissione, quattro agenzie esecutive e sei imprese comuni; osserva che dal 1° gennaio 2014 il CSC fornisce servizi comuni in settori quali l'assistenza legale, gli audit ex post, i sistemi e le operazioni IT, i processi aziendali nonché le informazioni e i dati sui programmi a tutte le DG di ricerca, le agenzie esecutive e le imprese comuni che attuano il programma Orizzonte 2020;

45.  suggerisce di potenziare il ruolo dei punti di contatto nazionali (PCN) al fine di offrire un'assistenza tecnica di qualità sul terreno; ritiene che la valutazione annuale dei risultati, della formazione e dello stimolo dato da PCN efficienti migliori il tasso di successo del programma Orizzonte 2020;

46.  si compiace che la quota dei fondi di Orizzonte 2020 destinati alle piccole e medie imprese sia aumentata, passando dal 19,4 % nel 2014 al 23,4 % nel 2015 e raccomanda di incoraggiare proattivamente questa tendenza;

47.  ritiene inaccettabile che la DG RTD non abbia osservato la richiesta del Parlamento, secondo cui le direzioni generali della Commissione dovrebbero pubblicare tutte le raccomandazioni specifiche per paese nelle rispettive relazioni annuali di attività;

48.  invita la Commissione ad adottare misure che garantiscano la medesima retribuzione per i ricercatori che svolgono lo stesso lavoro nell'ambito dello stesso progetto e a fornire un elenco di tutte le imprese, suddivise per nazionalità, quotate in borsa e/o con un profitto nel loro bilancio di esercizio, e che ricevono finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020;

49.  riconosce che i nuovi elementi introdotti in Orizzonte 2020 riflettono anche le osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea;

50.  ricorda che è in corso di preparazione un Nono programma quadro di ricerca; sottolinea la necessità di garantire che, nella definizione del programma, si utilizzino le migliori pratiche acquisite con Orizzonte 2020; suggerisce di destinare all'innovazione maggiori finanziamenti, economicamente efficienti per il settore delle imprese, e di prevedere una maggiore flessibilità tra i bilanci dei diversi sottoprogrammi, onde evitare una carenza di finanziamenti per quelli definiti "eccellenti";

Ripercussioni sul 7° PQ dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea

51.  prende atto con rispetto del voto con cui i cittadini del Regno Unito hanno espresso, il 23 giugno 2016, la volontà politica di uscire dall'Unione europea;

52.  accoglie con favore il lavoro della Camera dei comuni del Regno Unito nel valutare le ripercussioni di detto voto sul settore della scienza e della ricerca(10) e nel cercare di ridurre al minimo l'impatto negativo sulla competitività europea;

53.  sottolinea che, nel 2014, le organizzazioni con sede nel Regno Unito hanno ricevuto 1,27 miliardi di EUR in inviti a presentare proposte di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, pari al 15 % del totale, e, nel 2015, 1,18 miliardi di EUR in inviti a presentare proposte, pari al 15,9 % del totale – la quota più consistente di finanziamenti dell'UE ricevuti da uno Stato membro nel 2015(11);

Conclusioni

54.  conclude che, complessivamente, la Commissione ha gestito il 7° PQ in maniera efficace in termini di costi; osserva che, nonostante i ritardi e i reiterati tassi di errore nella sua esecuzione, il programma ha altresì migliorato la propria efficienza;

55.  accoglie con favore il fatto che sono state prese in considerazione le preoccupazioni della Corte;

56.  invita la Commissione a garantire che le modernizzazioni introdotte nell'ambito di Orizzonte 2020 – quali i tassi forfettari per i costi indiretti, una strategia di audit unica, il portale unico per i partecipanti ecc. – vengano applicate in maniera simile anche in altri ambiti d'intervento, per esempio i fondi strutturali; sottolinea che tutti i beneficiari di sovvenzioni dovrebbero essere trattati in modo giusto ed equo;

57.  invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo del 3 % del PIL investito nella ricerca; è del parere che ciò promuoverebbe l'eccellenza e l'innovazione; invita, a tale proposito, la Commissione a esaminare la possibilità di proporre un patto per la scienza a livello locale, regionale e nazionale, in linea con la dinamica già esistente del "Patto dei sindaci";

58.  esprime preoccupazione dinanzi al fatto che, nelle loro relazioni di valutazione, sia la REA che l'ERCEA evidenziano che i circuiti di feedback e la comunicazione tra la Commissione e le agenzie esecutive potrebbero essere ulteriormente migliorati;

o
o   o

59.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Corte dei conti europea e alla Commissione.

(1) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU C 373 del 10.11.2015, pag. 1.
(5) http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
(6) GU L 246 del 14.9.2016, pag. 25.
(7) Commitment and Coherence, ex-post evaluation of the 7th EU Framework Programme (Impegno e coerenza, valutazione ex post del 7° PQ dell'UE), novembre 2015 https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
(8) Capo 7 del regolamento finanziario.
(9) COM(2016)0675, pagg. 18 e 19.
(10) Cfr. relazione della Camera dei comuni del Regno Unito, Commissione Scienza e tecnologia, del 16 novembre 2016.
(11) Relazione di monitoraggio di Orizzonte 2020 per il 2015, pag. 21 f.


Apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud Est asiatico
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico (2016/2220(INI))
P8_TA(2017)0247A8-0182/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni degli strumenti dell'ONU in materia di diritti umani, compresi quelli concernenti il diritto alla cittadinanza, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i patti internazionali sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

–  visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di apolidia e diritto a una cittadinanza, quali la conclusione n. 106 sull'identificazione, la prevenzione e la riduzione dell'apolidia e la protezione degli apolidi(1), del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), approvata dall'Assemblea generale dell'ONU con risoluzione A/RES/61/137 del 2006,

–  viste la campagna dell'UNHCR per porre fine all'apolidia entro il 2024(2) e la campagna mondiale per la parità dei diritti di cittadinanza, sostenute dall'UNHCR, UN Women e altri e appoggiate dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,

–  vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 15 luglio 2016, sui diritti umani e la privazione arbitraria della cittadinanza (A/HRC/RES/32/5),

–  visti la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna(3), approvati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani il 25 giugno 1993,

–  vista la raccomandazione generale n. 32 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) sugli aspetti di genere legati allo status di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia(4),

–  vista la dichiarazione dei diritti umani dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)(5),

–  visto l'articolo 3, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea che stabilisce che "nelle relazioni con il resto del mondo", l'UE contribuisce "all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite",

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (2015-2019)(6),

–  visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012(7),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2015 sull'apolidia(8),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 20 giugno 2016, su una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania(9),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi(10),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sul Myanmar/Birmania, in particolare, la situazione dei rohingya(11),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia(12),

–  visto lo studio della Direzione generale delle Politiche esterne, del novembre 2014, dal titolo "Addressing the Human Rights impact of statelessness in the EU's external action" (Affrontare le conseguenze dell'apolidia sui diritti umani nell'azione esterna dell'UE),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0182/2017),

A.  considerando che la regione dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico comprende i seguenti paesi: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Timor Leste e Vietnam, che sono tutti membri o hanno lo status di osservatori dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) o dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC);

B.  considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) afferma che tutti gli esseri umani hanno per nascita pari dignità e diritti; che il diritto a una cittadinanza e il diritto a non essere arbitrariamente privati della propria cittadinanza sono sanciti all'articolo 15 della stessa dichiarazione, nonché in altri strumenti internazionali sui diritti umani; considerando, tuttavia, che gli strumenti giuridici internazionali non hanno ancora conseguito il loro obiettivo primario di garantire il diritto di ogni individuo a una cittadinanza;

C.  considerando che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati tra loro; che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono un diritto di nascita di tutti gli esseri umani e la loro tutela e promozione sono il compito più importante di un governo;

D.  considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo, che è stata ratificata da tutti i paesi dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico, stabilisce che il bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita e ha il diritto di acquisire una cittadinanza; che, secondo le stime, la metà degli apolidi nel mondo è costituita da bambini e che molti di essi sono apolidi dalla nascita;

E.  considerando che, secondo la dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN, ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza a norma di legge, e "nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza";

F.  considerando che, ai fini della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, il termine apolide designa una persona "che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione"; che le cause dell'apolidia possono variare, e comprendono, tra gli altri fattori, la successione tra Stati, la dissoluzione degli Stati, in alcuni casi gli eventi connessi al fatto di essere costretti a fuggire, la migrazione e la tratta di esseri umani, come anche le modifiche e le lacune delle leggi sulla cittadinanza, il venir meno della cittadinanza per essere vissuti fuori dal proprio paese per un periodo di tempo protratto, la privazione arbitraria della cittadinanza, la discriminazione basata sul genere, sulla razza, sull'etnia o su altri motivi, gli ostacoli amministrativi e burocratici, anche per quanto riguarda l'ottenimento dei certificati di nascita o la mancata registrazione degli stessi; che nei casi di apolidia dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico si riscontrano tutte o quasi tutte queste cause;

G.  considerando l'importanza di rilevare che l'essere apolidi è diverso dall'essere rifugiati; che la maggior parte degli apolidi non ha mai lasciato il luogo di nascita o non ha mai attraversato un confine internazionale;

H.  considerando che l'apolidia è un problema dalle molteplici sfaccettature e conduce a una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, compresi, ma non solo, i problemi relativi ai certificati di nascita e altri documenti di stato civile, nonché altri problemi legati ai diritti di proprietà, all'esclusione dai programmi sanitari per l'infanzia e dal sistema scolastico statale, alla titolarità delle imprese, alla rappresentanza politica e alla partecipazione al voto, all'accesso alla sicurezza sociale e ai servizi pubblici; che l'apolidia può contribuire al traffico di esseri umani, alla detenzione arbitraria, alla violazione della libertà di circolazione, allo sfruttamento e all'abuso dei minori e alla discriminazione nei confronti delle donne;

I.  considerando che l'apolidia continua a ricevere scarsa attenzione a livello internazionale nonostante le sue allarmanti implicazioni per i diritti umani su scala globale e regionale e continua a essere considerata una questione interna degli Stati; che la riduzione e infine l'abolizione dell'apolidia dovrebbero diventare una priorità nel campo dei diritti umani a livello internazionale;

J.  considerando che la discriminazione di genere a livello normativo, per esempio nell'acquisizione o trasmissione della cittadinanza a un figlio o al coniuge, è tuttora presente nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico in paesi come il Nepal, la Malaysia e il Brunei;

K.  considerando che l'UNHCR ha stimato che nell'intera regione 135 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni non sono stati registrati alla nascita e rischiano di diventare apolidi;

L.  considerando che l'eliminazione dell'apolidia si tradurrà anche in una maggiore democrazia in quanto gli ex apolidi saranno inclusi nel processo democratico e potranno contribuirvi;

M.  considerando che il complesso problema dell'apolidia, pur non essendo una questione marginale, rimane relegato al campo più periferico della politica e del diritto internazionali;

N.  considerando che l'apolidia compromette le prospettive di sviluppo delle popolazioni interessate e l'attuazione efficace dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

O.  considerando che il piano d'azione dell'UNHCR per porre fine all'apolidia (2014-2024) è inteso a sostenere i governi nel risolvere i principali casi di apolidia esistenti, impedire l'emergere di nuovi casi e identificare e proteggere in modo più efficace le popolazioni apolidi; che l'azione 10 del suddetto piano segnala altresì la necessità di migliorare i dati quantitativi e qualitativi sull'apolidia; che l'UE si è impegnata a sostenere attivamente il piano d'azione;

P.  considerando che, nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, viene ribadita l'importanza di continuare a trattare la questione degli apolidi nelle relazioni con i paesi prioritari e di impegnarsi particolarmente per prevenire l'emergenza di popolazioni apolidi in seguito a conflitti, sfollamenti e dissoluzioni di Stati;

Q.  considerando che, nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo: questioni nazionali e regionali, del 20 settembre 2016, si dichiara che l'UE mira a rafforzare la coerenza, l'efficacia e la visibilità dei diritti umani nella propria politica estera e che l'obiettivo è di potenziare l'impegno dell'UE con le Nazioni Unite e i meccanismi regionali per i diritti umani per favorire la titolarità regionale e promuovere l'universalità dei diritti umani, e indica espressamente che ciò include l'avvio di un primo dialogo politico sui diritti umani con i meccanismi competenti dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);

R.  considerando che l'UE è determinata a collocare i diritti umani al centro delle sue relazioni con i paesi terzi;

S.  considerando che l'apolidia favorisce i movimenti di popolazione, l'emigrazione e il traffico di esseri umani, destabilizzando intere subregioni;

T.  considerando che molti dei 10 milioni di apolidi a livello globale risiedono nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico, e che i rohingya del Myanmar/Birmania costituiscono il più grande gruppo di apolidi al mondo, con oltre un milione di persone rientranti nel quadro del mandato dell'UNHCR sull'apolidia, e che importanti comunità di apolidi si trovano anche in Thailandia, Malaysia, Brunei, Vietnam, nelle Filippine e altrove; che tibetani apolidi vivono in paesi come l'India e il Nepal; che alcuni di questi gruppi rientrano nel mandato dell'UNHCR sull'apolidia mentre altri ne sono esclusi; che la copertura statistica e le segnalazioni sulle popolazioni apolidi nel mondo sono incomplete poiché non tutti i paesi raccolgono statistiche su questa problematica; che sia in Asia meridionale che nel Sud-Est asiatico si registrano casi che si protraggono e casi irrisolti, come anche casi in cui vi sono stati progressi;

U.  considerando che, negli ultimi anni, sono stati compiuti progressi in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico grazie a modifiche alla legislazione in materia di cittadinanza e all'introduzione di disposizioni adeguate per evitare l'apolidia e permettere agli apolidi di acquisire la cittadinanza; che queste iniziative devono essere intensificate e che le leggi adottate devono anche essere rispettate nella pratica;

V.  considerando che i rohingya sono una delle minoranze più perseguitate al mondo, che formano il più grande gruppo di apolidi a livello globale e che sono ufficialmente apolidi dall'introduzione, nel 1982, della legge birmana sulla cittadinanza; che i rohingya sono considerati indesiderati dalle autorità birmane e dai paesi limitrofi, sebbene alcuni di questi ultimi ospitino ingenti popolazioni di rifugiati; che vi sono scontri in atto nello Stato di Rakhine; che migliaia di rifugiati che sono riusciti a varcare il confine e giungere in Bangladesh hanno un bisogno disperato di assistenza umanitaria ma vengono respinti con la forza, in violazione del diritto internazionale; che i rohingya fuggono per sottrarsi a una politica di punizione collettiva in corso nello Stato di Rakhine, dove, stando a quanto riportato, le forze di sicurezza lanciano rappresaglie indiscriminate, facendo fuoco sugli abitanti dei villaggi da elicotteri mitragliatori, incendiando case, eseguendo arresti arbitrari e stuprando donne e ragazze; che, ad oggi, le risposte nazionali e internazionali al deterioramento della situazione dei diritti umani e della crisi umanitaria dei rohingya sono state ampiamente insufficienti e molti strumenti atti a risolvere il problema non sono ancora stati esaminati;

W.  considerando che centinaia di migliaia di cosiddetti "bihari" non sono stati trattati come cittadini bangladesi dopo la guerra d'indipendenza del Bangladesh, quando il Pakistan ha negato loro il rimpatrio; che, tuttavia, dal 2003 una serie di sentenze ha confermato che i bihari sono cittadini bangladesi; che un gran numero di bihari non è ancora pienamente integrato nella società e nei programmi di sviluppo del Bangladesh e molti non hanno potuto esercitare pienamente i propri diritti riconfermati;

X.  considerando che in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico vi sono molti altri gruppi apolidi; che, ciononostante, negli ultimi anni si sono avuti numerosi sviluppi positivi, ad esempio in Indonesia, dove è stata eliminata la discriminazione di genere nella procedura di acquisizione della cittadinanza e il diritto sulla cittadinanza è stato riformato nel 2006, affinché i migranti indonesiani che abbiano trascorso oltre cinque anni all'estero non debbano più perdere la cittadinanza se ciò comporta l'apolidia; in Cambogia, dove la registrazione delle nascite è stata resa gratuita nei primi 30 giorni dalla nascita; in Vietnam, dove nel 2008 è stata agevolata la naturalizzazione degli apolidi residenti nel paese da oltre 20 anni; e in Thailandia, dove, a seguito della riforma della legislazione in materia di cittadinanza e stato civile, dal 2011, 23 000 apolidi hanno acquisito la cittadinanza;

Y.  considerando che è della massima importanza che i governi e le autorità competenti di tutti i paesi della regione rispettino pienamente il principio di non respingimento e proteggano i rifugiati, in conformità degli obblighi internazionali e delle norme internazionali in materia di diritti umani;

Z.   considerando che i gruppi apolidi dovrebbero avere accesso ai programmi umanitari che prestano assistenza nel campo della sanità, dell'educazione alimentare e della nutrizione;

1.  è preoccupato per i milioni di casi di apolidia in tutto il mondo, in particolare nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico, ed esprime la propria solidarietà agli apolidi;

2.  è estremamente preoccupato per la situazione della minoranza rohingya nel Myanmar/Birmania; è costernato per le notizie sulle consistenti violazioni dei diritti umani e le continue repressioni e discriminazioni a danno dei rohingya e il loro mancato riconoscimento come parte integrante della società del Myanmar/Birmania, situazione che assume i connotati di una campagna coordinata di pulizia etnica; sottolinea che i rohingya popolano il territorio del Myanmar/Birmania da numerose generazioni e hanno pieno diritto a essere cittadini di quel paese, in quanto lo sono stati in passato con tutti i diritti e gli obblighi che ciò comporta; esorta il governo e le autorità del paese a ripristinare la cittadinanza del Myanmar/Birmania per la minoranza rohingya; sollecita inoltre l'apertura immediata dello Stato di Rakhine alle organizzazioni umanitarie, agli osservatori internazionali, alle organizzazioni non governative e ai giornalisti; ritiene che occorrerà organizzare indagini imparziali per fare in modo che gli autori di violazioni dei diritti umani rispondano delle loro azioni; ritiene inoltre che siano necessarie misure urgenti per impedire nuovi atti di discriminazione, ostilità e violenza nei confronti delle minoranze o di incitamento a tali atti; si attende che Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e vincitrice del premio Sacharov, sfrutti i suoi vari incarichi in seno al governo del Myanmar/Birmania per progredire verso una soluzione;

3.  deplora che lo status di apolide venga in alcuni casi sfruttato allo scopo di emarginare specifiche comunità e privarle dei loro diritti; ritiene che l'inclusione giuridica, politica e sociale delle minoranze sia un elemento fondamentale di una transizione democratica e che la risoluzione delle questioni legate all'apolidia contribuisca a una migliore coesione sociale e alla stabilità politica;

4.  richiama l'attenzione sul fatto che l'apolidia può causare crisi umanitarie considerevoli e ribadisce che gli apolidi dovrebbero avere accesso ai programmi umanitari; sottolinea il fatto che l'apolidia spesso implica la mancanza di accesso all'istruzione, ai servizi sanitari, al lavoro, alla libera circolazione e alla sicurezza;

5.  è preoccupato per la mancanza di dati sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico e per la scarsezza o l'assenza di dati, ad esempio, per il Bhutan, l'India, il Nepal e Timor Leste; è inoltre preoccupato per il fatto che, anche quando sono disponibili dati complessivi, mancano, ad esempio, dati disaggregati sulle donne, sui minori e su altri gruppi vulnerabili; sottolinea che questa carenza di informazioni rende più difficile definire azioni mirate, anche nel quadro della campagna dell'UNHCR per porre fine all'apolidia entro il 2024; incoraggia vivamente gli Stati dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico a elaborare dati disaggregati attendibili e pubblici sull'apolidia;

6.  segnala che vi sono anche esempi positivi, come l'iniziativa delle Filippine del maggio 2016 per rispondere alla necessità di dati sulla situazione dei bambini apolidi nella regione e sulla portata di tale fenomeno; invita l'UE a offrire cooperazione e sostegno per eseguire una mappatura completa dell'apolidia e individuare i progetti atti a porre fine a tale fenomeno nella regione;

7.  è profondamente preoccupato per il fatto che il Brunei, la Malaysia e il Nepal hanno una legislazione discriminatoria basata sul genere; sottolinea la necessità di rivedere le disposizioni relative alle leggi sulla cittadinanza, in particolare nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW);

8.  accoglie con favore gli sviluppi positivi registrati nella regione e gli sforzi compiuti nelle Filippine, in Vietnam e in Thailandia e incoraggia i paesi della regione a collaborare tra loro e a condividere i buoni esempi e gli sforzi per porre fine all'apolidia in tutta la regione;

9.  ricorda la situazione successiva all'apolidia nella regione e il principio della partecipazione quale diritto umano; promuove l'inclusione delle comunità interessate dall'apolidia e degli ex apolidi nei progetti di sviluppo e nella pianificazione; incoraggia i governi e i progetti di sviluppo ad affrontare il problema della discriminazione nel periodo successivo all'apolidia, prendendo spunto dall'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) inteso ad accelerare la parità di fatto;

10.  pur riconoscendo la sovranità nazionale sulle questioni quali la cittadinanza, esorta i paesi con popolazioni apolidi ad adottare misure concrete per risolvere il problema dell'apolidia in linea con i principi sanciti dalle convenzioni internazionali che hanno tutti ratificato, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo; rileva i numerosi sviluppi positivi intervenuti nella regione;

11.  esorta il governo del Bangladesh a rispettare una chiara tabella di marcia che permetta la piena attuazione dell'accordo di pace delle Chittagong Hill Tracts del 1997 e, quindi, la riabilitazione degli sfollati jumma che attualmente dimorano in India e sono apolidi;

12.  incoraggia vivamente gli Stati ad attuare la misura di salvaguardia, sancita dalla convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, che prevede che lo Stato conceda la cittadinanza anche una persona nata nel suo territorio che sarebbe altrimenti apolide;

13.  evidenzia i legami tra l'apolidia e la vulnerabilità sociale ed economica; esorta i governi dei paesi in via di sviluppo a impedire il diniego, la perdita o la privazione della cittadinanza su basi discriminatorie, ad adottare leggi eque in materia di cittadinanza e a porre in atto procedure di certificazione della cittadinanza che siano accessibili, anche economicamente, e non discriminatorie;

14.  accoglie con favore l'impegno, assunto dal Consiglio nelle sue conclusioni sul piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, a trattare la questione degli apolidi nelle relazioni con i paesi prioritari e accoglie altresì favorevolmente l'impegno del Consiglio a rafforzare le proprie relazioni con l'ASEAN; raccomanda che la parte centrale degli sforzi vada oltre l'emergenza delle popolazioni divenute apolidi per effetto di conflitti, sfollamenti e smembramenti di Stati e contempli anche altri aspetti pertinenti, quali l'apolidia derivante dalla discriminazione e quella dovuta alla mancata registrazione delle nascite e alla mancata iscrizione all'anagrafe;

15.  ricorda l'azione promessa nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 riguardo allo sviluppo di un quadro comune tra la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per sollevare questioni relative all'apolidia con i paesi terzi; sottolinea che l'elaborazione e la diffusione di un quadro formale sarebbero una componente determinante del sostegno dell'Unione europea all'obiettivo dell'UNHCR di porre fine all'apolidia nel mondo entro il 2024;

16.  invita l'UE a promuovere lo sviluppo di soluzioni globali in materia di apolidia unitamente a strategie regionali o locali specifiche, in quanto un approccio "taglia unica" non sarebbe abbastanza efficiente per fare fronte all'apolidia;

17.  ritiene che l'UE dovrebbe sottolineare maggiormente il notevole impatto dell'apolidia su questioni mondiali come l'eliminazione della povertà, l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), la promozione dei diritti dei minori, nonché la necessità di contrastare l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani;

18.  accoglie con favore l'adozione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.9 che prevede che a tutti siano garantite un'identità giuridica e la registrazione alla nascita; si rammarica tuttavia che l'apolidia non sia esplicitamente menzionata nell'Agenda 2030, né come motivo di discriminazione né come obiettivo di riduzione della povertà; invita l'UE e gli Stati membri a valutare la possibilità di prevedere indicatori di apolidia all'interno dei meccanismi di monitoraggio e segnalazione di cui si avvalgono nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

19.  sottolinea l'importanza di una strategia di comunicazione efficace sull'apolidia onde favorire una maggiore consapevolezza del problema; invita l'UE a comunicare di più e meglio in materia di apolidia, in collaborazione con l'UNHCR e attraverso le sue delegazioni nei paesi terzi interessati, e a concentrarsi sulle violazioni dei diritti umani verificatesi come conseguenza dell'apolidia;

20.  invita l'UE a elaborare una strategia globale sull'apolidia basata su due pacchetti di misure; ritiene che il primo pacchetto debba occuparsi di situazioni urgenti mentre il secondo debba definire le misure a lungo termine per porre fine all'apolidia; è d'avviso che la strategia debba concentrarsi su un numero limitato di priorità e che, in caso di situazioni di emergenza, l'UE debba assumere un ruolo guida nella sensibilizzazione sull'apolidia a livello internazionale;

21.  sottolinea che la strategia globale dell'UE sull'apolidia dovrebbe essere adattabile alle situazioni specifiche affrontate dagli apolidi; sottolinea che per definire misure adeguate occorre distinguere tra l'apolidia derivante da una scarsa capacità amministrativa e l'apolidia derivante da una politica statale discriminatoria nei confronti di determinate comunità o minoranze;

22.  raccomanda agli Stati membri di includere tra le loro priorità il sostegno agli sviluppi positivi nella lotta contro l'apolidia in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico, e propone una nuova strategia globale volta segnatamente a:

   incoraggiare gli Stati a aderire alle convenzioni sull'apolidia evidenziandone i vantaggi nei contatti bilaterali tra parlamenti e ministeri nonché ad altri livelli;
   aiutare gli organismi settoriali dell'ASEAN e la SAARC a sostenere i rispettivi Stati membri affinché diano ulteriore attuazione al diritto alla cittadinanza e a porre fine all'apolidia;
   evidenziare la validità delle convenzioni sull'apolidia nei consessi multilaterali;
   collaborare con gli Stati per promuovere i vantaggi della raccolta di dati nazionali intersettoriali, disaggregati e verificabili sugli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata poiché l'identificazione degli apolidi è il primo passo per permettere agli Stati interessati di adottare i provvedimenti necessari per porre fine all'apolidia; i dati raccolti saranno poi utilizzati a fini di registrazione, documentazione, prestazione di servizi pubblici, mantenimento dell'ordine pubblico e pianificazione dello sviluppo;
   insistere sul fatto che la registrazione delle nascite deve essere gratuita, facilmente accessibile e condotta in modo non discriminatorio;
   sottolineare in maniera coerente che i regimi nazionali di gestione dell'identità devono prevedere e garantire documenti d'identità per tutte le persone sul territorio, compresi i gruppi emarginati e difficili da raggiungere che possano essere a rischio di apolidia o non avere una cittadinanza;
   aiutare i paesi dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico a garantire l'accesso all'istruzione a tutti, compresi i bambini apolidi, poiché l'apolidia è un grave ostacolo che impedisce ai minori di avere accesso a pari opportunità di istruzione;
   promuovere l'importante ruolo delle tecnologie innovative utilizzando programmi digitali di registrazione delle nascite al fine di migliorare la registrazione e l'archiviazione dei documenti;
   affrontare la questione del contenuto e dell'applicazione delle leggi sulla cittadinanza e della privazione o negazione arbitraria del diritto alla cittadinanza per motivi etnici, principale causa dell'apolidia nella regione;
   incoraggiare gli Stati della regione ad affrontare le esigenze delle donne e le questioni inerenti alla violenza sessuale e di genere attraverso approcci incentrati sui diritti umani e sulle comunità locali, in particolare per le vittime della tratta;
   affrontare la questione delle leggi sulla cittadinanza e della discriminazione di genere, in quanto alcuni paesi rendono difficile, o addirittura impossibile, per le madri trasmettere la loro cittadinanza ai propri figli;
   garantire che tutti i progetti di sviluppo e gli aiuti umanitari finanziati dall'UE siano concepiti in modo da affrontare, ove opportuno, il problema dell'apolidia;
   potenziare la capacità delle istituzioni e degli attori dell'UE competenti affinché possano comprendere, valutare, programmare e riferire sulle questioni attinenti all'apolidia, prevedendo una comunicazione periodica sui risultati ottenuti dall'UE nella lotta contro l'apolidia, anche attraverso l'inserimento di una sezione sull'apolidia nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo;
   garantire che l'apolidia, la nazionalità e la cittadinanza siano adeguatamente contemplate nelle strategie dei paesi in materia di diritti umani e democrazia e che siano basate sul principio che tutti, senza distinzione di sesso, razza, colore della pelle, credo, religione, origine nazionale o appartenenza a una minoranza nazionale o etnica, hanno il diritto a una cittadinanza; affrontare la questione dell'apolidia in ogni dialogo politico e sui diritti umani intrattenuto con i paesi interessati;
   formulare degli orientamenti dell'UE sui diritti umani in materia di apolidia per dare obiettivi concreti e misurabili agli sforzi dell'UE tesi a eliminare l'apolidia in tutto il mondo;
   intensificare il dialogo sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico con le organizzazioni regionali e internazionali competenti nonché con i vicini dei paesi dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico e altri Stati attivi nella regione;
   assicurare che i partecipanti alle missioni di osservazione elettorale, siano, ove del caso, sensibilizzati sulle problematiche dell'apolidia;
   sottolineare la necessità di abilitare gli organismi regionali per i diritti umani affinché possano assumere un ruolo più attivo nell'identificazione e nell'eliminazione dell'apolidia;
   assegnare dei finanziamenti adeguati a titolo dei bilanci dello strumento di cooperazione allo sviluppo, del Fondo europeo di sviluppo e dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, alle ONG e ad altre organizzazioni che operano a favore delle comunità apolidi; promuovere partenariati tra le organizzazioni della società civile e le comunità apolidi al fine di consentire loro di lottare per i propri diritti;
   incoraggiare il coordinamento tra i paesi per risolvere il problema dell'apolidia, in particolare laddove abbia effetti transfrontalieri, includendo lo scambio delle migliori prassi nell'attuazione delle norme internazionali relative alla lotta contro l'apolidia;
   garantire che sia dato seguito (ad esempio mediante la sensibilizzazione e il sostegno tecnico alle pubbliche amministrazioni come mezzo per potenziarne le capacità, anche a livello locale) alla concretizzazione di sviluppi positivi, come in Thailandia, nelle Filippine, in Vietnam e in Bangladesh, dove è stata ripristinata la cittadinanza dei bihari, incluso il loro diritto di voto;

23.  invita i governi del Brunei Darussalam, della Malaysia e del Nepal a combattere le forme di discriminazione di genere presenti nelle rispettive leggi in materia di cittadinanza e a promuovere il diritto dei minori a una cittadinanza;

24.  osserva il legame tra l'apolidia e i trasferimenti forzati, in particolare nelle regioni colpite da conflitti; rammenta che almeno 1,5 milioni di apolidi nel mondo sono anche rifugiati o lo sono stati precedentemente e che tale numero comprende numerose ragazze e bambine;

25.  rammenta che i dati sull'apolidia nel mondo sono in gran parte mancanti e incompleti e che quelli esistenti si basano su definizioni diverse; esorta la comunità internazionale ad adottare una definizione unificata e ad adoperarsi per colmare le lacune nella raccolta dei dati sull'apolidia nei paesi in via di sviluppo, in particolare assistendo le autorità locali nell'adozione di metodi adeguati per quantificare, individuare e registrare gli apolidi, come pure nel rafforzamento delle capacità in ambito statistico;

26.  invita la Commissione ad avviare scambi di buone prassi tra gli Stati membri, incoraggia il coordinamento attivo dei punti di contatto nazionali sull'apolidia e accoglie con favore la campagna #IBelong;

27.  mette in evidenza il ruolo essenziale della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e della convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, che richiedono la creazione di quadri giuridici per l'identificazione e la protezione degli apolidi e per la prevenzione dell'apolidia, e possono costituire un'importante base per i paesi che intendano compiere progressi nell'affrontare il problema dell'apolidia;

28.  accoglie con favore il sostegno fornito dall'UE, attraverso vari strumenti, agli apolidi in Asia meridionale e nel Sud Est asiatico e incoraggia l'Unione a portare avanti i propri sforzi per occuparsi dell'impatto dell'apolidia sullo sviluppo, la pace e la stabilità nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e, più in generale, dell'azione esterna;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

(1) http://www.unhcr.org/excom/exconc/453497302/conclusion-identification-prevention-reduction-statelessness-protection.html
(2) http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html
(3) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
(4) http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
(5) http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf
(6) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/council_conclusions_on_the_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2015_-_2019.pdf
(7) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-on-statelessness/
(9) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-myanmar-burma/
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0404.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0316.
(12) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 141.


Fusioni e scissioni transfrontaliere
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sull'attuazione delle fusioni e scissioni transfrontaliere (2016/2065(INI))
P8_TA(2017)0248A8-0190/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 49, 54 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni(1),

–  vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)(3),

–  vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori(4),

–  vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012 dal titolo "Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili" (COM(2012)0740),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo(6),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società(7),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2016 dal titolo "Creare un sistema equo, competitivo e stabile di tassazione delle imprese nell'UE" (COM(2016)0682),

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento, in particolare nelle cause SEVIC Systems AG(8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue(9), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.(10), VALE Építési kft.(11), KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd.(13), Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(14), Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (15), and The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.(16),

–  visto il feedback statement della Commissione di ottobre 2015 che sintetizza le risposte alla consultazione pubblica sulle fusioni e divisioni transfrontaliere condotta tra l'8 settembre 2014 e il 2 febbraio 2015(17),

–  visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento europeo "Diritti dei cittadini e affari costituzionali", di giugno 2016, dal titolo "Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?"(18),

–  visto lo studio del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, di dicembre 2016, dal titolo "Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions"(19),

–  visto il programma di lavoro 2017 della Commissione "Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende", in particolare il capitolo II, punto 4 (COM(2016)0710),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0190/2017),

A.  considerando l'importante effetto sulla competitività europea di una riforma organica del diritto societario nonché gli ostacoli che si frappongono a una piena attuazione della direttiva sulle fusioni transfrontaliere;

B.  considerando che le scissioni transfrontaliere delle imprese non sono ancora oggetto di normativa comune; che l'attuale situazione implica evidenti difficoltà procedurali, amministrative e finanziarie per le imprese interessate e il rischio di abusi e di dumping;

C.  considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente e con forza l'introduzione di una normativa europea sul trasferimento transfrontaliero della sede delle imprese; che la maggioranza delle parti interessate appoggia in linea di massima le richieste del Parlamento;

D.  considerando che ai fini di una migliore mobilità delle imprese nell'UE, è importante disporre di un quadro giuridico comune relativo alle operazioni di fusione, scissione e trasferimento delle aziende;

E.  considerando che non tutti gli Stati membri in cui si sono svolte operazioni di fusione e di scissione transfrontaliera o di trasferimento di sede dispongono di regole che accordano ai lavoratori diritti in materia di consultazione, informazione e codeterminazione;

F.  considerando che il trasferimento della sede legale non dovrebbe aggirare i requisiti giuridici, sociali e fiscali previsti dalle normative dell'Unione e degli Stati membri di origine, ma anzi dovrebbe avere l'obiettivo di istituire un quadro giuridico uniforme che assicuri la massima trasparenza e semplificazione delle procedure e che contrasti fenomeni di fraudolenza a danno della fiscalità;

G.  considerando che l'acquis dell'UE in materia prevede per i lavoratori una vasta gamma di diritti di informazione, consultazione e partecipazione; che la direttiva 2009/38/CE(20) e la direttiva 2005/56/CE garantiscono la partecipazione dei lavoratori a livello transfrontaliero e stabiliscono il principio dei diritti preesistenti; che si ritiene che tali diritti dei lavoratori debbano essere tutelati anche in caso trasferimento della sede;

H.  considerando che tutte le nuove iniziative nel campo del diritto societario europeo dovrebbero basarsi su una valutazione approfondita delle attuali forme giuridiche societarie, sulle sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di mobilità transfrontaliera delle imprese e sulle valutazioni d'impatto che riflettono gli interessi di tutte le parti interessate, ivi compresi gli azionisti, i creditori, gli investitori e i lavoratori, garantendo i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

Questioni orizzontali

1.  ribadisce l'importanza di definire un quadro che regolamenti in modo complessivo la mobilità delle imprese a livello europeo, per semplificare le procedure e i requisiti di trasferimento, scissione e fusione nonché per evitare abusi e trasferimenti fittizi a scopo di dumping sociale o fiscale;

2.  invita la Commissione a prestare attenzione ai risultati della consultazione pubblica condotta tra l'8 settembre 2014 e il 2 febbraio 2015 sulla possibile revisione della direttiva 2005/56/CE e sulla possibile introduzione di un quadro legislativo che regolamenti le scissioni transfrontaliere; ricorda che l'esito della consultazione ha fatto emergere una convergenza sulle priorità normative in materia di fusioni e scissioni transfrontaliere con gli obiettivi di rafforzare il mercato interno e promuovere i diritti dei lavoratori;

3.  considera importante che le future proposte normative sulla mobilità delle imprese siano dotate di previsioni ad armonizzazione massima – in particolare in merito agli standard procedurali, ai diritti degli attori della governance aziendale, soprattutto quelli minori, e all'estensione dell'applicabilità a tutti i soggetti definiti come impresa ai sensi dell'articolo 54 TFUE – seguite da altre norme settoriali, come ad esempio in materia dei diritti dei lavoratori;

4.  ritiene che le nuove norme su fusioni, scissioni e trasferimenti di sede debbano facilitare la mobilità delle imprese all'interno dell'Unione, tenendo conto delle loro esigenze di ristrutturazione finalizzate a un migliore sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato interno, e agevolare la libertà di organizzazione dell'impresa, nel rispetto dei diritti di rappresentanza dei lavoratori; ricorda, a tale riguardo, l'importanza di rimuovere gli ostacoli legati ai conflitti di competenza delle leggi per determinare la legge nazionale applicabile; ritiene che la protezione dei diritti dei lavoratori potrebbe essere garantita attraverso vari atti giuridici dell'UE, in particolare una proposta di direttiva concernente norme minime per i lavoratori e la partecipazione dei lavoratori nelle tipologie di società previste dal diritto europeo e nei consigli di amministrazione istituiti in base al diritto europeo;

Fusioni transfrontaliere

5.  sottolinea la positiva efficacia della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, che ha avuto la funzione di facilitare le fusioni transfrontaliere tra le società a responsabilità limitata nell'Unione europea (come dimostrano i dati ufficiali, i quali indicano un incremento significativo del numero delle fusioni transfrontaliere negli ultimi anni) e di ridurne i costi e le procedure amministrative;

6.  ritiene necessario procedere a una revisione della direttiva 2005/56/CE per migliorarne l'attuazione e per venire incontro alla recente evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia per quanto concerne la libertà di stabilimento e del diritto societario europeo; ritiene che la futura proposta legislativa di modifica della direttiva 2005/56/CE dovrebbe includere una nuova serie di norme che disciplinino le scissioni delle imprese e che definiscano alcune linee guida per le future norme concernenti la mobilità delle imprese;

7.  invita la Commissione a tenere in considerazione i risultati della consultazione dell'ottobre 2015, che evidenziano in particolare la necessità di un'armonizzazione massima sui criteri che regolano gli effetti delle fusioni sui vari soggetti interessati dell'impresa;

8.  ritiene prioritario che per una serie di attori e categorie della governance delle imprese sia definito un complesso di regole più avanzate da replicare anche per i futuri modelli comuni di scissione transfrontaliera e trasferimento di sede; considera essenziale che le procedure di fusione transfrontaliera siano semplificate attraverso una più chiara definizione di norme sulla documentazione legale – a partire dalle questioni relative ai dati degli azionisti e dalla raccolta dei documenti di fusione – e nuove pratiche di digitalizzazione, a condizione che siano mantenuti i requisiti e le norme procedurali di base di cui alla direttiva 2005/56/CE (compresi il rilascio di un certificato preliminare alla fusione e il controllo della legittimità a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva) e che siano salvaguardati interessi pubblici quali la certezza giuridica e l'affidabilità dei registri delle imprese;

9.  auspica che le disposizioni in materia di diritti dei lavoratori siano definite in modo da evitare che alcune imprese utilizzino la direttiva sulle fusioni transfrontaliere solo nell'obiettivo di trasferire la sede legale per motivi di abusi fiscali, sociali e legali; sottolinea l'importanza di evitare ambiguità nell'applicazione delle sanzioni nazionali per il mancato rispetto della legislazione in materia di diritti dei lavoratori;

10.  ritiene importante introdurre miglioramenti in alcuni aspetti essenziali:

   gestione di attività e passività;
   metodo di valutazione delle attività;
   norme sulla tutela dei creditori;
   inizio e durata del periodo di protezione per i creditori, secondo il principio dell'attribuzione di responsabilità all'assemblea generale;
   trasmissione delle informazioni societarie attraverso i registri interconnessi e standardizzati degli Stati membri;
   diritti degli azionisti di minoranza;
   definizione di parametri minimi in materia di informazione, consultazione e codeterminazione dei lavoratori;
   alcune deroghe specifiche dai requisiti procedurali;

11.  attribuisce grande rilevanza alla tutela di alcuni diritti degli azionisti di minoranza, tra i quali il diritto di inchiesta sulla fusione, il diritto al risarcimento in caso di uscita dalla società per opposizione alla fusione, il diritto di contestare la congruità del rapporto di cambio;

12.  sostiene la possibilità di introdurre procedure transfrontaliere velocizzate in caso di consenso di tutti gli azionisti, assenza di lavoratori o irrilevanza di un impatto sui creditori;

Scissioni transfrontaliere

13.  ricorda che la direttiva 82/891/CEE regola solo le scissioni di imprese all'interno di uno Stato membro; prende atto che, sebbene i casi concreti di scissioni di imprese tra più Stati membri siano numericamente molto limitati, come indicato nella consultazione della Commissione del 2015, i dati sulle scissioni a livello nazionale indicano una reale necessità di stabilire un quadro specifico dell'UE in materia di scissioni transfrontaliere; sottolinea che una eventuale nuova direttiva non dovrebbe essere utilizzata quale strumento formale per le scissioni di impresa in vista di una scelta opportunistica del foro al fine di evitare obblighi di legge previsti dal diritto nazionale;

14.  invita la Commissione a considerare gli importanti effetti economici che deriverebbero da una disciplina sulle scissioni transfrontaliere, quali la semplificazione della struttura organizzativa, una migliore capacità di adattamento, nuove opportunità di mercato interno;

15.  evidenzia la lunghezza e la complessità delle attuali procedure necessarie per eseguire una scissione transfrontaliera, che si concretizza generalmente in due fasi: prima una scissione a livello nazionale e, in seguito, una fusione transfrontaliera; ritiene che l'introduzione di norme armonizzate a livello dell'UE nel settore delle scissioni transfrontaliere porterebbe a una semplificazione delle operazioni e una riduzione dei costi e dei tempi delle procedure;

16.  ricorda l'importanza di rimuovere gli ostacoli legati ai conflitti di competenza delle leggi per determinare la legge nazionale applicabile;

17.  ricorda che in alcuni Stati membri non esistono norme nazionali ad hoc su come effettuare una scissione transfrontaliera;

18.  è del parere che la futura iniziativa legislativa sulle divisioni transfrontaliere dovrebbe mutuare dai principi e dai requisiti elencati nel contesto della direttiva sulle fusioni transfrontaliere:

   questioni procedurali e di semplificazione, includendo tutte le principali forme di scissione aziendale oggi praticate ("split-up", "spin-off", "hive-down");
   diritti dei creditori e degli azionisti di minoranza, ribadendo i principi di tutela ed efficacia;
   rispetto delle norme in materia di partecipazione, rappresentazione e tutela dei lavoratori, allo scopo di migliorare la tutela dei lavoratori, in particolare contro il dumping sociale;
   questioni contabili;
   gestione di attività e passività;
   armonizzazione delle norme e procedure, quali ad esempio: i diritti connessi alle azioni, i requisiti di registrazione e di comunicazione tra i registri delle imprese, la data di completamento della transazione, il contenuto minimo dei termini della scissione, le regole di maggioranza, l'organo competente per monitorare la conformità e la legalità dell'operazione;

o
o   o

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale.

(1) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.
(2) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
(3) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(4) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(5) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
(6) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 78.
(7) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 5.
(8) Causa C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.
(9) Causa C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006, ECLI:EU:C:2006:544.
(10) Causa C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.
(11) Causa C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440.
(12) Causa C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016, ECLI:EU:C:2016:205.
(13) Causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., 30.9.2003, ECLI:EU:C:2003:512.
(14) Causa C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002, ECLI:EU:C:2002:632.
(15) Causa C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, ECLI:EU:C:1999:126.
(16) Causa C81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 27.09.1988, ECLI:EU:C:1988:456.
(17) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
(18) PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
(19) PE 593.796,
(20) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).


Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) ***I
PDF 260kWORD 52k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0662),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 185 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0421/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 2017(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 aprile 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0112/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri

P8_TC1-COD(2016)0325


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/1324.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulle garanzie finanziarie per la struttura di esecuzione di PRIMA

1.  Con riferimento all'iniziativa PRIMA, il regolamento finanziario dell'UE dispone, nel suo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), che la Commissione può affidare l'attuazione del bilancio dell'Unione a un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico (struttura di esecuzione — IS). Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie.

2.  Nel rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, tali garanzie dovrebbero coprire, senza limitazioni di importo o di ambito di applicazione, qualsiasi debito dell'IS nei confronti dell'Unione in relazione a tutti i compiti di esecuzione previsti dall'accordo di delega. La Commissione richiede di norma ai garanti di accettare la responsabilità in solido per i debiti dell'IS.

3.  Tuttavia, sulla base di un'approfondita valutazione del rischio, in particolare se l'esito della valutazione ex ante per pilastro sull'IS conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario è ritenuto adeguato, l'ordinatore delegato della Commissione responsabile dell'iniziativa PRIMA disporrà quanto segue:

—  Tenendo conto del principio di proporzionalità, le garanzie finanziarie richieste dall'IS possono essere limitate all'importo massimo del contributo dell'Unione.

—  Conseguentemente, la responsabilità di ciascun garante può essere proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'iniziativa PRIMA.

I garanti possono concordare, nelle rispettive lettere di dichiarazione sulle responsabilità, le modalità con cui intendono far fronte a tali responsabilità.

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 80.


Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I
PDF 238kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))
P8_TA(2017)0250A8-0070/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0778),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0489/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2017(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0070/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

P8_TC1-COD(2016)0384


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1199.)

(1) GU C 173 del 31.5.2017, pag. 38.


Etichettatura dell'efficienza energetica ***I
PDF 243kWORD 55k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0341),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0189/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2016(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 aprile 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0213/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

P8_TC1-COD(2015)0149


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1369.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

sugli articoli 290 e 291 del TFUE

Ricordando l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, in particolare il paragrafo 26, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE in altri fascicoli legislativi.

Dichiarazione della Commissione sull'indennizzo dei consumatori

La Commissione, nel costante intento di migliorare l'applicazione della legislazione dell’Unione di armonizzazione relativa ai prodotti e per affrontare la questione delle perdite economiche cui potrebbero andare incontro i consumatori a causa di prodotti con etichettatura sbagliata o prestazioni energetiche e ambientali inferiori a quelle indicate nell'etichetta, dovrebbe valutare l'opportunità di trattare l'indennizzo dei consumatori in caso di non conformità del prodotto alla classe di efficienza energetica dichiarata sull'etichetta.

(1) GU C 82 del 3.3.2016, pag. 6.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 6 luglio 2016 (Testi approvati, P8_TA(2016)0304).


Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 ***I
PDF 234kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))
P8_TA(2017)0252A8-0061/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0400),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0223/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0061/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

P8_TC1-COD(2016)0186


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/1545.)


Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9° Programma quadro (2016/2147(INI))
P8_TA(2017)0253A8-0209/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020(1),

–  visto il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020(3),

–  vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia(5),

–  vista la decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa(6),

–  visti i regolamenti (UE) nn. 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014 e 561/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014(7) e i regolamenti (UE) nn. 642/2014(8) e 721/2014(9) del Consiglio del 16 giugno 2014 che istituiscono le imprese comuni finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020,

–  viste le decisioni nn. 553/2014/UE, 554/2014/UE, 555/2014/UE e 556/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014(10), che istituiscono i partenariati pubblico-pubblico ai sensi dell'articolo 185 finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020,

–  visti i documenti tematici del 3 febbraio 2017 per il gruppo di alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE(11),

–  viste le relazioni di monitoraggio di Orizzonte 2020 della Commissione per il 2014 e 2015,

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: "Spazio europeo della ricerca: è il momento dell'attuazione e del monitoraggio dei progressi" (COM(2017)0035,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Piano d'azione europeo in materia di difesa" (COM(2016)0950),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Attuazione della strategia per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione" (COM(2016)0657),

–  visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa" (COM(2016)0178) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0106),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Risposta alla relazione del gruppo di esperti di alto livello concernente la valutazione ex post del Settimo programma quadro" (COM(2016)0005),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Relazione annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2014" (COM(2015)0401),

–  viste le relazioni 2014 e 2015 della Commissione intitolate: "Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: participants, budgets and disciplines" (Integrazione delle scienze sociali e umane in Orizzonte 2020; partecipanti, bilanci e discipline),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Better regulations for innovation-driven investment at EU level" (Una migliore regolamentazione per investimenti innovativi a livello dell'UE) (SWD(2015)0298),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Spazio europeo della ricerca: Relazione 2014 sui progressi compiuti" (COM(2014)0575),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita" (COM(2014)0339),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Second Situation Report on Education and Training in the Nuclear Energy Field in the European Union" (Seconda relazione sulla situazione dell'istruzione e della formazione nel campo dell'energia nucleare nell'Unione europea) (SWD(2014)0299),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "FET Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost innovation in Europe" ("Iniziative faro TEF: un nuovo approccio di partenariato per far fronte alle grandi sfide scientifiche e stimolare l'innovazione in Europa") (SWD(2014)0283),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Seconda valutazione intermedia delle imprese comuni delle iniziative tecnologiche congiunte Clean sky, Celle a combustibile e idrogeno e Medicinali innovativi" (COM(2014)0252),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul "Ruolo ed effetti delle ITC e dei PPP nell'attuazione di Orizzonte 2020 per un cambiamento industriale sostenibile"(12),

–   vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing(13),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sui fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere(14),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a sostegno dell'innovazione(15),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3)(16),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0209/2017),

A.  considerando che Orizzonte 2020 è il più grande progetto dell'UE in materia di ricerca e innovazione gestito a livello centrale nonché il più grande progetto al mondo di R&I finanziato con fondi pubblici;

B.  considerando che, nella negoziazione di Orizzonte 2020 e dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), il Parlamento ha chiesto 100 miliardi di euro invece dei 77 miliardi di euro convenuti inizialmente; che il bilancio appare molto limitato perché Orizzonte 2020 possa realizzare appieno il suo potenziale di eccellenza e rispondere in modo adeguato alle sfide sociali che la società europea e globale sta attualmente affrontando;

C.  considerando che la relazione del gruppo di alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE e la valutazione intermedia prevista per il terzo trimestre del 2017 getteranno le fondamenta della struttura e del contenuto del 9° programma quadro, sul quale sarà pubblicata una proposta nella prima metà del 2018;

D.  considerando che la crisi economica e finanziaria è stata un fattore determinante nella progettazione di Orizzonte 2020; che le sfide emergenti, i nuovi paradigmi politici e socioeconomici e le tendenze globali influenzeranno probabilmente il prossimo programma quadro (PQ);

E.  considerando che il PQ deve basarsi sui valori europei, sull'indipendenza scientifica, sull'apertura, sulla diversità, su norme etiche europee di alto livello, sulla coesione sociale e sulla parità di accesso dei cittadini alle soluzioni e alle risposte che fornisce;

F.  considerando che gli investimenti a favore della ricerca e dello sviluppo sono essenziali per lo sviluppo economico e sociale europeo e per la competitività globale; che l'importanza dell'eccellenza scientifica per la promozione dell'innovazione e dei vantaggi competitivi a lungo termine deve riflettersi nel finanziamento del 9°PQ;

Struttura, filosofia e attuazione di Orizzonte 2020

1.  ritiene che, più di tre anni dopo l'avvio di Orizzonte 2020, sia giunto il momento per il Parlamento di sviluppare la sua posizione sulla sua valutazione intermedia e una visione per il futuro 9°PQ;

2.  ricorda che l'obiettivo di Orizzonte 2020 è contribuire alla costruzione di una società e di un'economia basate sulla conoscenza e sull'innovazione e di rafforzare la base scientifica e tecnologica e in definitiva la competitività europea, esercitando un effetto leva su ulteriori fondi nazionali pubblici e privati per la ricerca e lo sviluppo e contribuendo al conseguimento dell'obiettivo del 3 % del PIL per l'R&S entro il 2020; deplora che l'UE abbia investito in R&S solo il 2,03 % del PIL nel 2015, con dati per i singoli paesi che vanno dallo 0,46 % al 3,26%(17), mentre i principali concorrenti a livello mondiale stanno superando l'UE nell'ambito della spesa per la ricerca e lo sviluppo;

3.  ricorda che lo Spazio europeo della ricerca (SER) affronta la concorrenza diretta delle regioni mondiali con le migliori prestazioni in termini di ricerca e che il rafforzamento del SER rappresenta pertanto un dovere collettivo per l'Europa; incoraggia gli Stati membri interessati a contribuire in modo adeguato al raggiungimento dell'obiettivo del 3 % del PIL dell'UE per le attività di R&S; osserva che un aumento generale del 3 % apporterebbe un importo supplementare di oltre 100 miliardi di euro all'anno per la ricerca e l'innovazione in Europa;

4.  sottolinea che la valutazione del 7°PQ e il monitoraggio di Orizzonte 2020 dimostrano che il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione è un successo e che crea un evidente valore aggiunto per l'UE(18); riconosce che è ancora possibile migliorare il PQ e i programmi futuri;

5.  ritiene che le ragioni del suo successo siano da ricondursi al contesto multidisciplinare e collaborativo e ai requisiti di eccellenza e impatto;

6.  riconosce che il PQ intende incentivare la partecipazione dell'industria al fine di incrementarne la spesa nelle attività di R&S(19); osserva che la partecipazione dell'industria, comprese le PMI, è significativamente superiore rispetto al 7°PQ; ricorda, tuttavia, che in media l'industria non ha aumentato sufficientemente la propria quota di spesa in materia di R&S come concordato nelle conclusioni del Consiglio di Barcellona(20); chiede alla Commissione di valutare il valore aggiunto europeo e la rilevanza per il pubblico dei finanziamenti per gli strumenti promossi dall'industria come le iniziative tecnologiche congiunte (ITC)(21), e la coerenza, l'apertura e la trasparenza di tutte le iniziative congiunte(22);

7.  constata che il bilancio, la gestione e l'attuazione del programma sono ripartiti tra oltre 20 diversi organismi dell'UE; si chiede se ciò non comporti sforzi di coordinamento eccessivi, complessità amministrative e duplicazioni; invita la Commissione ad adoperarsi ai fini della razionalizzazione e della semplificazione di tale aspetto;

8.  constata che i pilastri 2 e 3 sono principalmente incentrati sui livelli di maturità tecnologica più elevati (TRL, Technology Readiness Levels), il che potrebbe limitare il futuro assorbimento di innovazioni dirompenti che si trovano ancora nella riserva dei progetti di ricerca con livelli di maturità tecnologica inferiori; chiede un attento equilibrio nei livelli di maturità tecnologica al fine di promuovere l'intera catena del valore; ritiene che i livelli di maturità tecnologica possano escludere forme di innovazione non tecnologiche generate dalla ricerca fondamentale o applicata, in particolare dalle scienze sociali e umane;

9.  invita la Commissione ad offrire un insieme equilibrato di progetti di piccole, medie e grandi dimensioni; constata che il bilancio medio per i progetti ha subito un incremento nel quadro di Orizzonte 2020 e che i progetti più grandi sono più onerosi per quanto concerne la preparazione della proposta e la gestione del progetto, il che favorisce i partecipanti con maggiore esperienza nell'ambito dei programmi quadro, crea barriere per i nuovi partecipanti e concentra i finanziamenti nelle mani di un numero limitato di istituzioni;

Bilancio

10.  sottolinea che il tasso di successo, al momento drammaticamente basso e inferiore al 14 %(23) rappresenta una tendenza negativa rispetto al 7°PQ; sottolinea che il numero di domande in eccesso non consente di mettere a disposizione finanziamenti per un gran numero di progetti di qualità estremamente elevata e deplora che i tagli da parte del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) abbiano acuito questo problema; invita la Commissione a evitare ulteriori tagli al bilancio di Orizzonte 2020;

11.  sottolinea le pressioni di bilancio cui sono soggetti i programmi quadro dell'Unione in materia di ricerca e innovazione; deplora gli effetti negativi che la crisi dei pagamenti nel bilancio dell'UE ha avuto sull'esecuzione del programma durante i primi anni dell'attuale QFP; constata, tra l'altro, il ritardo artificiale di 1 miliardo di EUR per i bandi nel 2014 e la significativa riduzione nel livello di prefinanziamento per i nuovi programmi; sottolinea, in questo contesto, che a norma dell'articolo 15 del regolamento sul QFP, nel 2014-2015 sono state anticipate risorse per Orizzonte 2020; sottolinea che tali anticipi sono stati integralmente assorbite dal programma, dimostrandone la solida performance e la capacità di assorbire ancora più; evidenzia che tali anticipi non cambiano la dotazione finanziaria globale dei programmi, il che conduce a una diminuzione degli stanziamenti per la seconda metà del QFP; esorta i due rami dell'autorità di bilancio e la Commissione ad assicurare un livello adeguato di stanziamenti di pagamento negli anni a venire e a compiere ogni sforzo per evitare una nuova crisi dei pagamenti negli ultimi anni dell'attuale QFP;

12.  sottolinea che il programma Orizzonte 2020 deve essere basato principalmente sulle sovvenzioni ed essere orientato in particolare verso il finanziamento di attività di ricerca di base e collaborativa; insiste sul fatto che la ricerca può essere un investimento ad alto rischio per gli investitori privati e che il finanziamento della ricerca mediante le sovvenzioni è necessario; sottolinea, a tale proposito, che in ogni caso sotto il profilo legale molti organismi pubblici non possono accettare prestiti; deplora la tendenza, in alcuni casi, a passare dall'utilizzo di sovvenzioni all'utilizzo di prestiti; riconosce che dovrebbero essere disponibili strumenti finanziari per livelli di maturità tecnologica elevati, vicini alle attività di mercato, nell'ambito di strumenti finanziari InnovFin al di fuori del PQ (ad es. regimi della BEI o del FEI);

13.  sottolinea il fatto che diversi Stati membri non stanno rispettando gli impegni nazionali relativi agli investimenti nelle attività di R&S; sottolinea che è necessario soddisfare l'obiettivo del 3 % del PIL e auspica che tale obiettivo possa essere innalzato quanto prima possibile al livello dei maggiori concorrenti globali dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere strategie nazionali per raggiungere tale obiettivo e chiede di destinare una parte dei Fondi strutturali alle attività e ai programmi di R&S, in particolare per quanto concerne gli investimenti nello sviluppo delle capacità, nelle infrastrutture di ricerca e nei salari, sostenendo altresì le attività concernenti la preparazione delle proposte e la gestione dei progetti nell'ambito del PQ;

Valutazione

14.  conferma che l'"eccellenza" dovrebbe rimanere il criterio di valutazione centrale ed essenziale per tutti e tre i pilastri del PQ, constatando tuttavia l'esistenza dei criteri relativi all'"impatto" e alla "qualità ed efficienza dell'attuazione", che potrebbero contribuire a indicare il valore aggiunto di un progetto per l'UE; invita pertanto la Commissione a esplorare le modalità finalizzate a prendere in considerazione i criteri relativi all'"impatto" e alla "qualità ed efficienza dell'attuazione": la mancata partecipazione delle regioni sottorappresentate dell'UE, l'inclusione dei settori della scienza sottorappresentati, come le scienze sociali e umane, e lo sfruttamento delle infrastrutture di ricerca finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), sembrano essere aspetti importanti per la riuscita attuazione del SER e per offrire sinergie tra i PQ e i fondi SIE;

15.  chiede una valutazione e un'assicurazione della qualità più efficace e più trasparente da parte dei valutatori; sottolinea l'esigenza di migliorare i riscontri destinati ai partecipanti in tutto il processo di valutazione e sollecita a tenere in considerazione le rimostranze dei candidati respinti, secondo cui le relazioni consuntive di valutazione erano prive di profondità e chiarezza rispetto a cosa avrebbe dovuto esser fatto diversamente per essere presi in considerazione; invita pertanto la Commissione a pubblicare, in combinato disposto con l'invito a presentare proposte, i criteri di valutazione dettagliati, a fornire ai partecipanti relazioni consuntive di valutazione con informazioni più dettagliate e a organizzare gli inviti a presentare proposte in maniera tale da evitare un numero eccessivo di domande, che incide negativamente sulla motivazione dei ricercatori e sulla reputazione del programma;

16.  invita la Commissione a fornire una definizione più ampia di "impatto", prendendo in considerazione sia gli effetti economici che sociali; sottolinea che la valutazione dell'impatto dei progetti di ricerca fondamentali dovrebbe restare flessibile; chiede alla Commissione di mantenere l'equilibrio tra inviti a presentare proposte elaborati su base "bottom-up" e inviti su base "top-down", nonché di valutare quale procedura di esame (una o due fasi) sia più utile per evitare un numero di domande eccessivo e condurre attività di ricerca di qualità;

17.  invita la Commissione a valutare l'effettiva utilità di una maggiore focalizzazione tematica nel contesto della sostenibilità;

18.  invita la Commissione a rendere più facilmente fruibile il Portale dei partecipanti e ad estendere e dotare di maggiori risorse la rete dei punti di contatto nazionali al fine di garantire, in particolare alle microimprese e alle piccole imprese, un servizio efficiente di assistenza in fase di presentazione e di valutazione delle proposte di progetto;

19.  ritiene che il Consiglio europeo della ricerca dovrebbe partecipare a un maggior numero di progetti di collaborazione in tutta Europa e, in particolare, coinvolgere regioni con scarse capacità, al fine di diffondere in tutta l'UE la strategia e il know-how dell'UE in materia di R&I;

Aspetti trasversali

20.  constata che la struttura di Orizzonte 2020 e l'approccio alle sfide sociali in particolare sono generalmente accolti con favore dalle parti interessate; invita la Commissione a continuare a migliorare l'approccio alle sfide sociali e sottolinea l'importanza della ricerca collaborativa coinvolgendo università, istituti di ricerca, l'industria (in particolare le PMI) e altri attori; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di esaminare l'adeguatezza e i singoli bilanci relativi alle sfide sociali sulla base dell'attuale contesto economico, sociale e politico durante l'attuazione del programma quadro e in stretta collaborazione con il Parlamento europeo;

21.  prende atto degli sforzi della Commissione intesi a semplificare l'amministrazione e ridurre il tempo intercorrente tra la pubblicazione di un bando e l'assegnazione di una sovvenzione; invita la Commissione a proseguire con gli sforzi di riduzione degli oneri burocratici e di semplificazione dell'amministrazione; accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre pagamenti forfettari al fine di semplificare l'amministrazione e l'audit;

22.  invita la Commissione a valutare se il modello di finanziamento semplificato introdotto per Orizzonte 2020 ha condotto, secondo le intenzioni, a una maggiore partecipazione delle industrie; chiede di verificare, a tale proposito, l'efficacia del modello di finanziamento;

23.  invita la Commissione a verificare in che misura l'uso di sistemi contabili nazionali o specifici al posto del sistema specificato nelle regole che disciplinano la partecipazione al programma possa sfociare in una procedura contabile decisamente semplificata, riducendo in tal modo il tasso di errore nell'ambito delle verifiche dei progetti di finanziamento europei; chiede, a tale proposito, una più stretta collaborazione con la Corte dei conti europea e l'introduzione di un "audit unico";

24.  constata che le sinergie tra i fondi sono fondamentali per rendere gli investimenti più efficaci; sottolinea che le strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) sono uno strumento importante per catalizzare le sinergie alla base dei quadri nazionali e regionali per gli investimenti a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e in quanto tali dovrebbero essere promosse e rafforzate; deplora la presenza di considerevoli barriere che ostacolano la piena operatività delle sinergie(24); chiede, pertanto, un allineamento delle norme e delle procedure per i progetti nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nel quadro dei fondi SIE e del PQ, e osserva che l'effettivo uso del Marchio di eccellenza sarà possibile soltanto se verranno soddisfatte le condizioni di cui sopra; invita la Commissione a destinare parte dei fondi SIE alle sinergie tra RIS3 e Orizzonte 2020; invita la Commissione a rivedere le norme sugli aiuti di Stato e a far sì che i progetti relativi ai fondi strutturali per il settore R&S siano giustificabili nell'ambito del regolamento del PQ, garantendo nel contempo la loro trasparenza; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione del principio di addizionalità, il che significa, in pratica, che i contributi dei fondi europei non dovrebbero sostituire le spese nazionali o equivalenti da parte di uno Stato membro nelle regioni in cui tale principio si applica;

25.  osserva che l'efficace attuazione del SER richiede il pieno utilizzo delle potenzialità nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione di tutti gli Stati membri; riconosce il problema del divario partecipativo nel programma Orizzonte 2020, che deve essere affrontato a livello UE e a livello nazionale, anche attraverso i fondi SIE; invita la Commissione e gli Stati membri ad adattare gli strumenti esistenti o ad adottare nuove misure per colmare tale divario, mediante, ad esempio, lo sviluppo di strumenti di networking per i ricercatori; accoglie con favore la strategia denominata "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione"; invita la Commissione a valutare se i tre strumenti di ampliamento hanno raggiunto i loro obiettivi specifici: fornire risorse di bilancio adeguate e un insieme equilibrato di strumenti per affrontare le disparità esistenti nell'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare regole chiare che consentano la piena attuazione del sistema relativo al Marchio di eccellenza e a valutare eventuali sinergie di finanziamento; invita la Commissione a creare meccanismi che consentano di inserire nei progetti del programma quadro le infrastrutture di ricerca finanziate attraverso i fondi SIE; chiede di riesaminare gli indicatori utilizzati per definire "sottorappresentati" i paesi e di verificare periodicamente l'elenco di tali paesi e regioni durante l'attuazione del programma quadro;

26.  constata che, secondo le relazioni annuali della Commissione sull'attuazione di Orizzonte 2020 per il 2014 e 2015, l'UE-15 ha ricevuto l'88,6 % dei fondi, mentre l'UE-13 ha ricevuto soltanto il 4,5 %, percentuale persino inferiore ai finanziamenti per i paesi di associazione (6,4 %);

27.  accoglie con favore gli sforzi tesi a garantire collegamenti migliori tra lo Spazio europeo della ricerca e lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, per agevolare le modalità di formazione della nuova generazione di ricercatori; riconosce l'importanza di includere le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e quelle relative alla ricerca e all'imprenditorialità nei sistemi d'istruzione degli Stati membri fin dai primi anni, così da incoraggiare i giovani a sviluppare tali abilità, dal momento che la R&S dovrebbe essere considerata in termini strutturali piuttosto che ciclici o temporali; invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la stabilità e l'attrattiva del lavoro per i giovani ricercatori;

28.  sottolinea l'importanza di una maggior cooperazione tra industrie e sistemi universitari e scientifici al fine di favorire all'interno di università e dei centri scientifici la creazione di strutture specifiche per rafforzare il legame con il settore produttivo;

29.  sottolinea che la cooperazione a livello mondiale è uno strumento importante per rafforzare la ricerca europea; conferma che la partecipazione internazionale è passata dal 5 % nel 7ºPQ al 2,8 % in Orizzonte 2020; ricorda che il Parlamento europeo dovrebbe contribuire a garantire che l'Europa rimanga un attore chiave globale, sottolineando allo stesso tempo l'importanza della diplomazia nelle scienze; invita la Commissione a riesaminare i termini della cooperazione internazionale nel programma quadro e a stabilire misure concrete e immediate nonché una visione e una struttura strategiche a lungo termine per sostenere tale obiettivo; accoglie con favore, a tale riguardo, iniziative come il programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) e il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA);

30.  sottolinea l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale nell'ambito del 9ºPQ e diffondere la diplomazia nelle scienze;

31.  ricorda che integrare le scienze sociali e umane significa fare ricerca in questo settore in progetti interdisciplinari e non aggiungere a posteriori tale dimensione a progetti altrimenti di natura tecnologica, e che i problemi più urgenti che l'UE deve affrontare richiedono una ricerca metodologica maggiormente incentrata sulle scienze sociali e umane dal punto di vista concettuale; constata che le scienze sociali e umane sono sottorappresentate nell'attuale programma quadro; invita la Commissione a rafforzare le possibilità, per i ricercatori nell'ambito delle scienze sociali e umane, di partecipare ai progetti interdisciplinari del programma quadro, e a garantire finanziamenti sufficienti alle tematiche riguardanti le scienze sociali e umane;

32.  sottolinea l'equilibrio di ricerca e innovazione nel programma Orizzonte 2020 e chiede che venga adottato un approccio simile per il prossimo programma quadro; si compiace della creazione di un consiglio europeo per l'innovazione(25), ma ribadisce che ciò non dovrebbe portare nuovamente alla separazione tra ricerca e innovazione o a un'ulteriore frammentazione dei finanziamenti; sottolinea che Orizzonte 2020 non è sufficientemente incentrato sul superamento della fase chiamata "valle della morte" che rappresenta la principale barriera al passaggio dei prototipi alla produzione;

33.  invita la Commissione a chiarire gli obiettivi, gli strumenti e il funzionamento del consiglio europeo per l'innovazione e sottolinea l'esigenza di valutare i risultati delle iniziative pilota del consiglio; invita la Commissione a proporre un insieme equilibrato di strumenti per il portafoglio del consiglio europeo per l'innovazione; sottolinea che un consiglio europeo per l'innovazione non deve in alcun caso sostituire il secondo pilastro e che quest'ultimo non deve diventare uno strumento di sostegno individuale, ma continuare a dare la priorità alla ricerca collaborativa; sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare lo strumento per le PMI e la "corsia veloce per l'innovazione"; invita la Commissione a definire meccanismi per includere meglio le PMI nei grandi progetti interdisciplinari del 9ºPQ onde realizzare appieno il loro potenziale; invita la Commissione a mantenere le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) nell'attuale Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), sottolineando l'importanza della trasparenza e di un ampio coinvolgimento delle parti interessate, e ad analizzare in che modo l'EIT e le CCI possono interagire con il consiglio europeo per l'innovazione; chiede alla Commissione di definire un quadro per gli investimenti privati in capitale di rischio in collaborazione con il consiglio europeo per l'innovazione, al fine di incoraggiare gli investimenti in capitale di rischio in Europa;

34.  plaude alle iniziative che uniscono il settore privato e quello pubblico per stimolare la ricerca e l'innovazione; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo guida dell'UE nel dare priorità alle necessità della ricerca pubblica e di garantire sufficiente trasparenza, tracciabilità e un equo livello di rendimento pubblico degli investimenti pubblici di Orizzonte 2020 in termini di accessibilità economica, disponibilità e idoneità dei prodotti finiti, in particolare in alcuni settori sensibili come la salute, salvaguardando l'interesse pubblico e garantendo un impatto sociale equo; invita la Commissione a esplorare ulteriormente meccanismi, in particolare ai fini di uno sfruttamento a lungo termine di tutti i progetti finanziati con sovvenzioni del programma quadro, che uniscano un equo livello di rendimento pubblico e incentivi sufficienti affinché l'industria partecipi;

35.  si compiace del fatto che l'accesso aperto sia ora un principio generale nell'ambito di Orizzonte 2020; sottolinea che il numero sostanziale di pubblicazioni legate ai progetti di Orizzonte 2020 fino a dicembre 2016(26) dimostra che sono necessarie nuove politiche sul rafforzamento della condivisione dei dati e della conoscenza al fine di massimizzare i risultati di ricerca e la quantità di dati scientifici disponibili; invita la Commissione a rivedere i criteri di flessibilità che potrebbero costituire un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo e a migliorare le conoscenze e lo sviluppo;

36.  plaude al finanziamento pilota di "Dati di ricerca aperti" quale primo passo verso un cloud per la scienza aperta; riconosce la pertinenza e il potenziale delle infrastrutture elettroniche e del supercalcolo, la necessità di coinvolgere le parti interessate del settore pubblico e privato e la società civile e l'importanza delle iniziative scientifiche promosse dai cittadini nel garantire che la società svolga un ruolo più attivo nella definizione e comprensione dei problemi e nella presentazione congiunta della soluzione; invita la Commissione e la comunità di ricerca pubblica e privata a esaminare nuovi modelli che integrino le risorse private del cloud e quelle di rete e le infrastrutture elettroniche pubbliche, nonché l'avvio di programmi per i cittadini in materia di scienza e innovazione;

37.  plaude al concetto di poli d'innovazione di recente introdotto dalla Commissione, che rafforza il panorama europeo dell'innovazione, aiutando le imprese, in particolare le PMI, a migliorare i propri modelli commerciali e processi produttivi;

38.  incoraggia i punti di contatto nazionali (PCN) a essere maggiormente coinvolti nella promozione dei progetti insigniti del marchio di eccellenza e nella fornitura di assistenza nella ricerca di altre fonti, nazionali o internazionali, di finanziamenti pubblici o privati per i suddetti progetti, attraverso il rafforzamento della cooperazione in quest'ambito nel quadro della rete dei PCN;

Raccomandazioni del 9ºPQ

39.  ritiene che l'UE abbia il potenziale per diventare un centro globale di eccellenza a livello mondiale per la ricerca e la scienza; ritiene anche che, a tale scopo, per promuovere la crescita, l'occupazione e l'innovazione, il 9ºPQ debba diventare una priorità importante dell'Europa;

40.  si compiace del successo di Orizzonte 2020 e del fattore leva di 1:11; invita la Commissione a proporre di aumentare il bilancio complessivo per il 9ºPQ portandolo a 120 miliardi di EUR; ritiene che, al di là dell'aumento del bilancio, occorra un quadro in grado di integrare l'innovazione e chiede pertanto alla Commissione di chiarire il concetto di innovazione e i suoi diversi tipi;

41.  constata che l'UE affronta numerose sfide significative e dinamiche e invita la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, a fornire nel pilastro 3 un insieme equilibrato e flessibile di strumenti per affrontare la natura dinamica dei problemi emergenti; sottolinea la necessità di prevedere un bilancio sufficiente per le sfide specifiche del pilastro 3 nonché la necessità di prevedere un riesame regolare dell'adeguatezza per quanto riguarda tali sfide;

42.  invita la Commissione a mantenere un equilibrio tra ricerca di base e innovazione nel 9ºPQ; constata l'esigenza di rafforzare la ricerca collaborativa; sottolinea l'importanza di una maggiore partecipazione delle PMI nei progetti collaborativi e all'innovazione;

43.  incoraggia la Commissione a potenziare le sinergie tra il 9ºPQ e altri fondi europei specifici per la ricerca e l'innovazione e a stabilire norme e strumenti armonizzati per tali fondi, sia a livello europeo che nazionale, in stretta collaborazione con gli Stati membri; invita la Commissione a tenere conto anche nei prossimi programmi quadro dell'importante ruolo della normazione in relazione all'innovazione;

44.  constata che il 9ºPQ dovrebbe affrontare il possibile problema del numero eccessivo di domande e dei bassi tassi di successo riscontrati in Orizzonte 2020; suggerisce di valutare la reintroduzione della procedura di valutazione in due fasi, con la prima fase unificata e la seconda fase specifica dedicata ai candidati selezionati; invita la Commissione a garantire RCV sufficientemente complete con indicazioni su come la proposta possa essere migliorata;

45.  sottolinea che il valore aggiunto europeo deve continuare ad essere una priorità assoluta del programma quadro per la ricerca;

46.  invita la Commissione a separare la ricerca per la difesa dalla ricerca civile nel prossimo QFP, prevedendo due programmi diversi con due bilanci diversi che non incidano sulle ambizioni di bilancio della ricerca civile nel 9ºPQ; invita pertanto la Commissione a riferire al Parlamento in merito alle possibilità di finanziamento del futuro programma di ricerca per la difesa conformemente ai trattati, con un bilancio apposito dotato di nuove risorse e di norme specifiche; sottolinea l'importanza del controllo parlamentare a tale riguardo;

47.  ritiene che il programma Tecnologie future ed emergenti abbia grandi potenzialità per il futuro e rappresenti un ottimo strumento per diffondere idee innovative e know-how a livello sia nazionale sia regionale;

48.  sottolinea l'esigenza, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi dell'UE in materia di clima, di considerare prioritari i finanziamenti per la ricerca sul cambiamento climatico e le infrastrutture per la raccolta di dati sul clima (in particolare visto che gli Stati Uniti stanno valutando riduzioni di bilancio significative per le istituzioni di ricerca ambientale statunitensi);

49.  sottolinea che il 9ºPQ per la ricerca e lo sviluppo dovrebbe rafforzare il progresso sociale e la competitività dell'UE, contribuendo alla creazione di crescita e posti di lavoro e all'apporto di nuove conoscenze e di innovazioni per affrontare le sfide fondamentali in Europa nonché all'ulteriore progresso verso lo sviluppo di un SER sostenibile; accoglie con favore a tale proposito l'attuale struttura a pilastri del programma quadro e invita la Commissione a mantenere tale struttura per consentire la continuità e la prevedibilità; chiede pertanto alla Commissione di continuare a lavorare sulla coerenza, sulla semplificazione, sulla trasparenza e sulla chiarezza del programma, sul miglioramento del processo di valutazione, sulla riduzione della frammentazione e delle duplicazioni e sull'eliminazione degli oneri amministrativi superflui;

50.  riconosce che le attività amministrative e la ricerca si annullano in larga misura a vicenda; sottolinea pertanto l'importanza di mantenere al minimo gli obblighi di rendicontazione, in modo da evitare che gli oneri burocratici ostacolino l'innovazione e da garantire un uso efficace dei finanziamenti del 9ºPQ, garantendo allo stesso tempo l'indipendenza della ricerca; esorta la Commissione a tale scopo a intensificare gli sforzi in materia di semplificazione;

51.  osserva che la Commissione fa sempre più spesso riferimento ai finanziamenti basati sui risultati; invita la Commissione a definire in modo più chiaro il significato di "risultati";

52.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le sinergie tra il programma quadro e altri fondi per affrontare il problema delle carenze della ricerca avvertite dalle regioni di convergenza in alcuni Stati membri, applicando il principio dell'addizionalità; lamenta che gli stanziamenti finanziari a titolo dei Fondi strutturali e di investimento possano portare a una riduzione della spesa nazionale per la R&S nelle regioni in cui tali fondi vengono utilizzati, e insiste sul fatto che essi devono essere una risorsa aggiuntiva alla spesa pubblica nazionale; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire che i finanziamenti pubblici nel settore R&S siano considerati investimenti per il futuro invece che costi;

53.  osserva che reali investimenti nella ricerca e nell'innovazione a titolo dei fondi strutturali sono possibili soltanto attraverso un'adeguata regolamentazione del contesto negli Stati membri; invita pertanto a garantire un più stretto collegamento tra le raccomandazioni specifiche per paese in materia di riforme strutturali e gli investimenti nel settore R&I;

54.  sottolinea la necessità di nuovi centri e regioni di maggiore eccellenza e, quindi, l'importanza di continuare a sviluppare il SER; sottolinea la necessità di fornire maggiori sinergie tra il programma quadro, il FEIS e i fondi SIE al fine di conseguire tale obiettivo; chiede la definizione di politiche volte a eliminare barriere quali i bassi salari che interessano gli Stati membri dell'Europa orientale e meridionale così da evitare la fuga di cervelli; chiede inoltre che l'eccellenza del progetto abbia la priorità rispetto all'eccellenza di istituzioni elitarie di punta;

55.  ritiene che vadano previsti maggiori incentivi per l'utilizzo dei fondi SIE per investimenti nel settore ricerca e innovazione qualora ciò sia indicato nelle raccomandazioni specifiche per paese o qualora siano individuate deficienze; conclude che i fondi SIE per investimenti nel settore ricerca e innovazione forniranno 65 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; propone pertanto che la riserva di efficacia sui fondi SIE istituita negli Stati membri sia utilizzata per investire nel settore ricerca e innovazione una parte sostanziale delle loro entrate provenienti dai Fondi strutturali;

56.  valuta positivamente il principio e le potenzialità del marchio di eccellenza, quale marchio di qualità per le sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, ma rileva che tale marchio non è sufficientemente applicato nella pratica a causa della mancanza di fondi negli Stati membri; ritiene che i progetti – che sono stati presentati ai fini di un finanziamento nel quadro di Orizzonte 2020, che hanno superato positivamente i rigorosi criteri di selezione e di aggiudicazione, ma non hanno potuto essere finanziati a causa dei vincoli di bilancio – dovrebbero essere finanziati attraverso le risorse dei fondi SIE qualora tali risorse siano disponibili a tal fine; sottolinea che un meccanismo simile dovrebbe essere definito anche per i progetti di ricerca collaborativa;

57.  invita la Commissione a prevedere nel 9ºPQ maggiori livelli di sostegno per i giovani ricercatori, come strumenti di collegamento in rete paneuropei, e a rafforzare i regimi di finanziamento per i ricercatori agli inizi di carriera con meno di due anni di esperienza dalla fine del dottorato;

58.  osserva che le azioni Marie Skłodowska-Curie, finalizzate a sostenere la mobilità dei ricercatori e lo sviluppo dei giovani ricercatori, sono una forma di finanziamento ampiamente nota tra i ricercatori; rileva che, ai fini della continuità, sarebbe auspicabile il finanziamento delle azioni Marie Skłodowska-Curie anche nel 9ºPQ;

59.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare ulteriormente gli investimenti privati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, che devono aggiungersi agli investimenti pubblici e non sostituirsi a essi; ricorda che due terzi del 3 % del PIL per R&S dovrebbero provenire dal settore privato(27); apprezza gli sforzi profusi finora dall'industria e, alla luce delle risorse, generalmente scarse, dedicate alla spesa pubblica in R&S, invita il settore privato a partecipare maggiormente alla spesa per la ricerca e lo sviluppo, nonché per l'accesso aperto e la scienza aperta; invita la Commissione a valutare il grado di partecipazione della grande industria (attraverso prestiti, sovvenzioni o a loro spese), a seconda dell'entità del valore aggiunto europeo del progetto e delle sue potenzialità di fungere da forza trainante per le PMI, tenendo conto al contempo delle specificità e delle esigenze di ciascun settore; invita la Commissione a monitorare i contributi in natura, per accertarsi che gli investimenti siano reali e nuovi;

60.  invita la Commissione a migliorare la trasparenza e la chiarezza delle norme per la cooperazione pubblico-privato nell'ambito dei progetti del 9ºPQ in seguito ai risultati e alle raccomandazioni definiti in sede di valutazione; chiede alla Commissione di verificare e valutare gli strumenti esistenti per i partenariati pubblico-privato;

61.  fa presente che la partecipazione dell'industria deve continuare ad essere promossa a prescindere dallo strumento per le PMI, poiché l'industria porta competenze in diversi ambiti e fornisce un importante contributo finanziario;

62.  lamenta i risultati contrastanti conseguiti rispetto all'obiettivo sulle pari opportunità in Orizzonte 2020, visto che l'unico obiettivo raggiunto riguarda la percentuale di donne nei gruppi di esperti, mentre il numero di donne nei gruppi di valutazione dei progetti e tra i coordinatori dei progetti, nonché la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione, restano al di sotto dei livelli obiettivo; sottolinea la necessità di migliorare la partecipazione e l'integrazione della dimensione di genere nel 9ºPQ e di raggiungere i livelli obiettivo fissati nel regolamento Orizzonte 2020 e invita la Commissione a effettuare uno studio per esaminare gli ostacoli o le difficoltà che possono condizionare la sottorappresentanza delle donne nel programma; incoraggia gli Stati membri, in base agli obiettivi del SER, a creare un ambiente giuridico e politico equilibrato sotto il profilo del genere e a fornire incentivi al cambiamento; accoglie con favore gli orientamenti della Commissione in materia di parità di genere nell'ambito di Orizzonte 2020(28); ricorda che, secondo questi orientamenti, l'equilibrio di genere è uno dei fattori di ordine di priorità delle proposte con lo stesso punteggio al di sopra della soglia di rilevanza;

63.  osserva che il prossimo programma quadro dovrà tener conto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e delle relative implicazioni; osserva inoltre che l'esistenza di quadri di lungo termine chiari e stabili ha un impatto positivo sul settore R&I e che il Regno Unito riveste una posizione di primo piano nel settore delle scienze; esprime l'auspicio che le reti e la collaborazione tra il Regno Unito e l'UE possano continuare nel settore della ricerca, e che, a determinate condizioni, possa essere trovata rapidamente una soluzione stabile e soddisfacente, in modo da garantire che l'UE non perda i risultati scientifici ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e del 9ºPQ;

o
o   o

64.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 892.
(7) GU L 169 del 7.6.2014, pagg. 54-178.
(8) GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9.
(9) GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1.
(10) GU L 169 del 7.6.2014, pagg. 1-53.
(11) http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf
(12) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 24.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0052.
(14) Testi approvati, P8_TA(2017)0075.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0311.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0320.
(17) Studio del febbraio 2017 della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare intitolato "Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation. European Implementation Assessment." (Orizzonte 2020, il Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Valutazione di attuazione europea).
(18) Oltre 130 000 proposte ricevute, 9 000 sovvenzioni sottoscritte, 50 000 partecipazioni e 15,9 miliardi di euro di finanziamenti dell'UE.
(19) Due terzi del 3 % del PIL per l'R&S dovrebbero provenire dall'industria. Si veda Eurostat, spesa del settore privato per le attività di R&S: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1
(20) http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
(21) Complessivamente, le 7 ITC rappresentano oltre 7 miliardi di euro dei fondi di Orizzonte 2020, circa il 10 % di tutte le sue risorse di bilancio e oltre il 13 % dei fondi effettivamente disponibili per i bandi di Orizzonte 2020 (circa 8 miliardi di euro all'anno per 7 anni).
(22) Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo del 29 maggio 2015.
(23) Studio del febbraio 2017 della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare intitolato "Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation. European Implementation Assessment." (Orizzonte 2020, il Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Valutazione di attuazione europea).
(24) Le grandi infrastrutture di ricerca rientrano nell'ambito di applicazione e negli obiettivi del FESR, ma i fondi del FESR stanziati a livello nazionale non possono essere utilizzati per il cofinanziamento di tali infrastrutture; i costi di costruzione associati alle nuove infrastrutture di ricerca sono ammissibili nel quadro del FESR, ma i costi operativi e di personale non lo sono.
(25) Comunicazione della Commissione dal titolo "Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up" (COM(2016)0733).
(26) Relazione OpenAIRE: nel quadro del programma Orizzonte 2020, su un totale di 10 684 progetti, 2 017 (19 %) sono stati completati e 8 667 sono ancora in corso. OpenAIRE ha identificato 6 133 pubblicazioni collegate a 1 375 progetti di Orizzonte 2020.
(27) Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo del 29 maggio 2015.
(28) Cfr. gli orientamenti in materia di parità di genere nell'ambito di Orizzonte 2020 http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf


Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020 (2016/2326(INI))
P8_TA(2017)0254A8-0202/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349,

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) (regolamento recante disposizioni comuni"),

–  visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio(6),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(7),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(8),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati" (COM(2016)0603),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo "Investire nella crescita e nell'occupazione - ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei" (COM(2015)0639),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni(9),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – migliori pratiche e misure innovative(10),

–  vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione(11),

–  viste le sue risoluzioni del 21 gennaio 2010 su una strategia europea per la regione danubiana(12), del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione(13), del 28 ottobre 2015 su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica(14) e del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE per la regione alpina(15),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a sostegno dell'innovazione(16),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)(17),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati"(18),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli "investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione"(19),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE(20),

–  viste le comunicazioni della Commissione e le sue risoluzioni sulle regioni ultraperiferiche, in particolare la risoluzione del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia "Europa 2020"(21) e la risoluzione del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea(22),

–  vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020(23),

–  viste le conclusioni e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello per il controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti europea dal titolo "Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti", adottate il 21 marzo 2017,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 dicembre 2015(24) concernente l'interpretazione dell'articolo 349 TFUE,

–  vista la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo "L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013",

–  vista la relazione della Commissione del 22 febbraio 2016 sulle complementarità tra i fondi strutturali e d'investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici: assicurare coordinamento, sinergie e complementarità,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A8-0202/2017),

A.  considerando che la politica di coesione dell'UE ha origine nel TUE e nel TFUE e costituisce un'espressione della solidarietà dell'UE, che è uno dei principi fondamentali dell'Unione, perseguendo il proprio obiettivo, sancito dal trattato, di ridurre le disparità regionali e promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fra tutte le regioni dell'UE;

B.  considerando che dopo il 2008 il funzionamento dell'UE quale "strumento di convergenza" ha segnato una battuta d'arresto, causando un aumento delle divergenze esistenti tra gli Stati membri e al loro interno nonché crescenti disparità sociali ed economiche in tutta l'Unione; che va ricordato che la politica di coesione a livello europeo è molto efficace, in particolare nel promuovere varie forme di cooperazione territoriale, e pertanto continua ad essere, nella sua dimensione economica, sociale e territoriale, una politica necessaria e urgente che combina le esigenze specifiche di un territorio e le priorità dell'UE e produce risultati tangibili in loco per tutti i cittadini;

C.  considerando che la politica di coesione rimane la principale politica di investimento e sviluppo a livello di UE, di grande successo e apprezzata, a favore della creazione di posti di lavoro sostenibili e di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché della competitività dopo il 2020, in particolare nel contesto di un forte calo degli investimenti pubblici e privati in molti Stati membri e delle implicazioni della globalizzazione; che va ricordato che la politica di coesione ha svolto un ruolo essenziale e ha dimostrato una grande capacità di risposta alle restrizioni macroeconomiche;

D.  considerando che l'ultima riforma della politica di coesione nel 2013 è stata ampia e sostanziale e ha spostato l'attenzione della politica verso un approccio orientato ai risultati, la concentrazione tematica, l'efficacia e l'efficienza, da un lato, e principi tra cui il partenariato, la governance a più livelli, la specializzazione intelligente e gli approcci basati sul territorio, dall'altro;

E.  considerando che la rinnovata politica di coesione ha segnato un graduale spostamento dell'attenzione dai grandi progetti infrastrutturali allo stimolo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione;

F.  considerando che tali principi dovrebbero essere mantenuti e consolidati dopo il 2020, al fine di garantire la continuità, la visibilità, la certezza del diritto, l'accessibilità e la trasparenza dell'attuazione delle politiche;

G.  considerando che affinché la politica di coesione post-2020 abbia successo, è necessario ridurre gli oneri amministrativi per i suoi beneficiari e le autorità di gestione, trovare il giusto equilibrio tra l'orientamento ai risultati della politica e il livello delle verifiche e dei controlli per accrescere la proporzionalità, introdurre una distinzione nell'attuazione dei programmi e semplificare norme e procedure, dal momento che sono spesso ritenute troppo complesse;

H.  considerando che questi elementi, associati all'approccio politico integrato e al principio di partenariato, mettono in evidenza il valore aggiunto della politica di coesione;

I.  considerando che i crescenti vincoli al bilancio dell'UE e ai bilanci nazionali e le conseguenze della Brexit non dovrebbero causare l'indebolimento della politica di coesione dell'Unione; che in tale contesto si invitano i negoziatori di UE e Regno Unito a riflettere in merito ai vantaggi e agli svantaggi comportati da un eventuale proseguimento della partecipazione del Regno Unito ai programmi di cooperazione territoriale europea;

J.  considerando che la politica di coesione affronta già una gamma molto ampia di sfide in relazione ai suoi obiettivi sanciti dai trattati e non ci si può attendere che faccia fronte a tutte le nuove sfide che si presenteranno all'Unione dopo il 2020 avendo a disposizione una dotazione uguale se non addirittura minore, mentre si potrebbero ottenere maggiori risultati conferendo agli Stati membri, alle regioni e alle città maggiore flessibilità per sostenere le nuove sfide politiche;

Valore aggiunto della politica di coesione dell'UE

1.  si oppone fermamente a qualunque scenario per l'UE a 27 da qui al 2025, come delineato nel Libro bianco sul futuro dell'Europa, che riduca gli sforzi dell'Unione in relazione alla politica di coesione; invita invece la Commissione a presentare una proposta legislativa globale per una politica di coesione post-2020 solida ed efficace;

2.  sottolinea che la crescita e la convergenza regionale, economica e sociale non possono essere raggiunte senza una buona governance, la cooperazione, la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate e l'effettiva partecipazione dei partner a livello nazionale, regionale e locale, come sancito dal principio di partenariato (articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC)); ribadisce che il regime di gestione concorrente della politica di coesione dell'UE fornisce all'UE stessa uno strumento unico per affrontare direttamente le preoccupazioni dei cittadini rispetto alle sfide interne ed esterne; è del parere che la gestione concorrente, che si basa sul principio di partenariato, sulla governance a più livelli e sul coordinamento dei diversi livelli amministrativi, svolga un ruolo significativo nell'assicurare una migliore titolarità e responsabilità in termini di attuazione delle politiche tra tutte le parti interessate;

3.  mette in rilievo gli effetti catalizzatori della politica di coesione e gli insegnamenti che amministrazioni, beneficiari e parti interessate possono trarre; sottolinea l'approccio orizzontale e trasversale della politica di coesione in quanto politica intelligente, sostenibile e inclusiva, che fornisce un quadro per mobilitare e coordinare gli attori nazionali e subnazionali e coinvolgerli direttamente in uno sforzo comune teso al conseguimento delle priorità dell'UE attraverso i progetti cofinanziati; chiede in tale contesto un coordinamento e una cooperazione ottimali tra la DG della Commissione competente per la politica di coesione e le altre DG, come pure le autorità nazionali, regionali e locali;

4.  si rammarica per l'adozione tardiva di diversi programmi operativi e la designazione tardiva delle autorità di gestione in alcuni Stati membri durante l'attuale periodo di programmazione; accoglie con favore i primi segnali di un'attuazione accelerata dei programmi operativi osservati nel corso del 2016; esorta la Commissione a continuare a sostenere l'attuazione attraverso la task force per una migliore attuazione e a individuare le cause dei ritardi, nonché a proporre modalità e misure pratiche per evitare problemi analoghi all'inizio del prossimo periodo di programmazione; incoraggia vivamente tutti gli attori coinvolti a continuare a migliorare ulteriormente e accelerare l'attuazione senza che si creino strozzature;

5.  rileva che le carenze del sistema di pianificazione ed esecuzione finanziaria hanno portato all'accumulo di fatture non pagate e di un arretrato senza precedenti, che è stato riportato dallo scorso quadro finanziario pluriennale (QFP) a quello attuale; invita la Commissione a proporre una soluzione strutturata per risolvere tali problemi prima della fine dell'attuale QFP e impedire che si ripercuotano sul prossimo QFP; sottolinea che il livello degli stanziamenti di pagamento deve corrispondere agli impegni passati, soprattutto verso la fine del periodo, quando il livello delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri tende ad aumentare considerevolmente;

6.  riconosce che in alcuni Stati membri il principio di partenariato ha portato a una più stretta cooperazione con le autorità regionali e locali, nonostante vi sia ancora margine di miglioramento per garantire il coinvolgimento reale e tempestivo di tutte le parti interessate, anche della società civile, al fine di assicurare una maggiore responsabilità e visibilità nell'attuazione della politica di coesione senza aggravare gli oneri amministrativi o causare ritardi; sottolinea che le parti interessate dovrebbero continuare a essere coinvolte conformemente all'approccio della governance a più livelli; è del parere che il principio di partenariato e il codice di condotta dovrebbero essere ulteriormente rafforzati in futuro, ad esempio introducendo requisiti minimi chiari per la partecipazione ai partenariati;

7.  sottolinea che sebbene la politica di coesione abbia attenuato l'impatto della recente crisi economica e finanziaria nell'UE e delle misure di austerità, le disparità regionali come pure i divari di competitività e le disuguaglianze sociali rimangono elevati; chiede un'azione rafforzata per ridurre tali disparità e impedire che se ne sviluppino di nuove in tutte le tipologie di regioni, mantenendo al contempo e consolidando il sostegno alle regioni, in modo da favorire la titolarità della politica in ogni tipologia di regione e conseguire gli obiettivi dell'UE in tutta l'Unione; ritiene, in tale contesto, che occorra adoperarsi maggiormente per rendere le regioni più resilienti agli shock improvvisi;

8.  sottolinea che la cooperazione territoriale in tutte le sue forme, comprese le strategie macroregionali, il cui potenziale non è stato ancora pienamente sfruttato, porta il concetto di cooperazione politica e di coordinamento delle regioni e dei cittadini attraverso le frontiere interne dell'UE; sottolinea il valore della politica di coesione nell'affrontare le sfide specifiche delle isole, delle regioni transfrontaliere e delle regioni scarsamente popolate più settentrionali, come previsto dall'articolo 174 TFUE, delle regioni ultraperiferiche quali definite agli articoli 349 e 355 TFUE che godono di uno status speciale e i cui strumenti e finanziamenti specifici dovrebbero essere mantenuti dopo il 2020, e delle regioni periferiche;

9.  osserva che la cooperazione territoriale europea è uno degli importanti obiettivi della politica di coesione 2014-2020, che conferisce un ulteriore e notevole valore aggiunto agli obiettivi dell'Unione, incoraggia la solidarietà tra le regioni dell'UE e tra essa e i propri vicini e facilita lo scambio di esperienze e il trasferimento di buone prassi, ad esempio attraverso documenti standardizzati; ribadisce la necessità di continuare a perseguire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito dell'obiettivo di rafforzamento della coesione territoriale di cui all'articolo 174 TFUE; ritiene che essa dovrebbe continuare a rappresentare uno strumento importante dopo il 2020, sottolinea tuttavia che l'attuale dotazione della politica territoriale europea non è commisurata alle grandi sfide che i programmi Interreg devono affrontare, né sostiene in modo efficace la cooperazione transfrontaliera; chiede pertanto un incremento sostanziale della dotazione a favore della coesione territoriale europea nel prossimo periodo di programmazione

10.  sottolinea l'importanza dell'attuale programma di cooperazione Interreg Europe per le autorità pubbliche europee volto a facilitare lo scambio di esperienze e il trasferimento delle buone prassi; suggerisce di predisporre maggiori possibilità di finanziamento nell'ambito del prossimo programma Interreg Europe dopo il 2020, onde consentire investimenti a favore di progetti pilota fisici e progetti dimostrativi, tenendo conto anche della partecipazione delle parti interessate in tutta Europa;

Architettura della politica di coesione dopo il 2020: continuità e ambiti di miglioramento

11.  sottolinea che l'attuale classificazione delle regioni, le riforme introdotte, come la concentrazione tematica, e il quadro delle prestazioni hanno dimostrato il valore della politica di coesione; chiede alla Commissione di formulare proposte per una maggiore flessibilità nell'attuazione del bilancio dell'UE nel suo insieme; ritiene che, in questo contesto, la creazione di una riserva rappresenti un'opzione interessante per far fronte a gravi eventi imprevisti nel periodo di programmazione e per agevolare la riprogrammazione dei programmi operativi, al fine di adeguare gli investimenti dei fondi SIE all'evolversi delle esigenze di ciascuna regione e affrontare gli effetti della globalizzazione a livello regionale e locale, senza tuttavia influenzare negativamente gli investimenti della politica di coesione o avere conseguenze sull'orientamento strategico, gli obiettivi a lungo termine e la certezza della pianificazione e la stabilità dei programmi pluriennali per le autorità regionali e locali;

12.  riconosce il valore delle condizionalità ex ante, in particolare quella relativa alle strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3), che continuano a sostenere efficacemente la programmazione strategica dei fondi SIE e hanno permesso di potenziare l'orientamento ai risultati; osserva che le condizionalità ex ante consentono ai fondi SIE di sostenere con efficacia gli obiettivi della strategia Europa post-2020, fatti salvi gli obiettivi della politica di coesione, quali stabiliti nel trattato;

13.  si oppone alle condizionalità macroeconomiche e sottolinea che il legame tra politica di coesione e processi di governance economica nel semestre europeo deve essere equilibrato, reciproco e non punitivo nei confronti di tutte le parti interessate; sostiene un ulteriore riconoscimento della dimensione territoriale, che potrebbe essere vantaggioso per il semestre europeo, pertanto la governance economica e gli obiettivi della politica di coesione in termini di coesione economica, sociale e territoriale nonché della crescita sostenibile, dell'occupazione e della tutela ambientale dovrebbero essere considerati nell'ambito di un approccio bilanciato;

14.  ritiene, dato che i fondi della politica di coesione sono intesi a stimolare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in tutta l'Unione, che la Commissione dovrebbe prendere in esame, nella settima relazione sulla coesione e in stretta collaborazione con i governi degli Stati membri, le modalità per gestire l'impatto di tali investimenti sui disavanzi di bilancio di detti governi;

15.  sottolinea che l'aumento delle capacità amministrative e istituzionali – e quindi il rafforzamento delle agenzie nazionali e regionali per il sostegno agli investimenti – nell'ambito della programmazione, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi, nonché nella qualità della formazione professionale negli Stati membri e nelle regioni è fondamentale per ottenere una politica di coesione tempestiva ed efficace e per conseguire la convergenza verso livelli più elevati; evidenzia, in questo contesto, l'importanza dell'iniziativa Taiex Regio Peer 2 Peer, che potenzia la capacità amministrativa e istituzionale e produce risultati migliori per gli investimenti dell'UE;

16.  sottolinea la necessità di semplificare il sistema di gestione complessiva della politica di coesione a tutti i livelli di governance, facilitando la programmazione, la gestione e la valutazione dei programmi operativi, al fine di renderlo più accessibile, flessibile ed efficace; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza di combattere la sovraregolamentazione negli Stati membri; chiede alla Commissione di aumentare le possibilità di coesione elettronica e di particolari tipi di spese, come le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari a norma del regolamento sulle disposizioni comuni, e di introdurre una piattaforma digitale o sportelli unici per l'informazione di richiedenti e beneficiari; sostiene le conclusioni e le raccomandazioni adottate finora dal gruppo ad alto livello per il controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE e incoraggia gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni formulate;

17.  chiede alla Commissione di riflettere sulle soluzioni basate sulla proporzionalità e la differenziazione nell'attuazione dei programmi, sulla base del rischio, di criteri oggettivi e incentivi positivi per i programmi, la loro portata e la capacità amministrativa, in particolare per quanto riguarda i diversi livelli di verifica, che dovrebbero puntare a contrastare le irregolarità, ossia le frodi e la corruzione, e il numero dei controlli, al fine di conseguire una maggiore armonizzazione tra la politica di coesione, la politica di concorrenza e le altre politiche dell'UE, soprattutto quelle in materia di aiuti di Stato, che si applicano ai fondi SIE ma non al FEIS o a Orizzonte 2020, nonché con riferimento alla possibilità di definire un unico insieme di norme per tutti i fondi SIE onde rendere il finanziamento più efficiente e tenere conto anche delle specificità di ciascun fondo;

18.  chiede alla Commissione, nell'ottica di una reale semplificazione e di concerto con le autorità di gestione dei programmi nazionali e regionali, di predisporre un piano fattibile di estensione del regime dei costi semplificati al FESR, anche in linea con quanto previsto dalla proposta di regolamento che modifica le regole finanziarie applicabili al bilancio (regolamento "omnibus");

19.  ritiene che le sovvenzioni debbano rimanere la base del finanziamento della politica di coesione; rileva, tuttavia, il ruolo sempre più importante degli strumenti finanziari; sottolinea che i prestiti, il capitale azionario o le garanzie possono svolgere un ruolo complementare ma dovrebbero essere utilizzati con cautela, in base a un'adeguata valutazione ex ante, mentre le sovvenzioni dovrebbero essere integrate solo laddove tali strumenti finanziari dimostrino un valore aggiunto e possano esercitare un effetto leva attraendo sostegno finanziario aggiuntivo, tenendo conto delle disparità regionali e della diversità delle pratiche ed esperienze;

20.  sottolinea l'importanza dell'assistenza della Commissione, della Banca europea per gli investimenti e degli Stati membri alle autorità locali e regionali sugli strumenti finanziari innovativi attraverso piattaforme quali la piattaforma Fi-Compass o fornendo incentivi per i beneficiari; rammenta che tali strumenti non sono idonei a tutti i tipi di interventi nell'ambito della politica di coesione; è del parere che tutte le regioni, su base volontaria, dovrebbero poter decidere di attuare strumenti finanziari in linea con le loro esigenze; si oppone, tuttavia, agli obiettivi quantitativi vincolanti per l'uso degli strumenti finanziari e sottolinea che un maggiore ricorso a detti strumenti non dovrebbe comportare una generale riduzione nel bilancio dell'UE;

21.  invita la Commissione a garantire migliori sinergie e comunicazione tra i fondi SIE e altri fondi e programmi dell'Unione, compreso il FEIS, nonché ad agevolare l'esecuzione delle operazioni plurifondo; evidenzia che il FEIS non dovrebbe compromettere la coerenza strategica, la concentrazione territoriale e la prospettiva a lungo termine della programmazione della politica di coesione né sostituire o escludere le sovvenzioni o tentare di sostituire o ridurre il bilancio dei fondi SIE; pone l'accento sulla reale addizionalità delle sue risorse; chiede che sia definita chiaramente la separazione tra il FEIS e la politica di coesione e che siano offerte possibilità per la loro combinazione e il loro uso agevolato, senza però che tali strumenti siano mischiati, dal momento che ciò può rendere più attraente la struttura di finanziamento e permettere di utilizzare al meglio le limitate risorse dell'Unione; ritiene necessaria l'armonizzazione delle norme applicabili alle operazioni plurifondo, nonché una chiara strategia di comunicazione sulle possibilità di finanziamento esistenti; invita la Commissione, in tale contesto, a elaborare un insieme di strumenti per i beneficiari;

22.  invita la Commissione a riflettere sullo sviluppo di un insieme di indicatori aggiuntivi a integrazione dell'indicatore del PIL, che rimane il principale metodo legittimo e affidabile per l'assegnazione equa dei fondi SIE; ritiene che, in tal senso, occorrerebbe prendere in considerazione e valutare l'indice di progresso sociale o un indicatore demografico, al fine di offrire un quadro esaustivo dello sviluppo regionale; è convinto che tali indicatori potrebbero rispondere al meglio ai nuovi tipi di disuguaglianze che emergono tra le regioni dell'UE; sottolinea, inoltre, la rilevanza degli indicatori di risultato per rafforzare l'orientamento ai risultati e alle prestazioni della politica;

23.  invita la Commissione a valutare misure per risolvere la questione del finanziamento nazionale dei progetti della politica di coesione, visti i problemi delle amministrazioni a livello locale e regionale negli Stati membri fortemente centralizzati, che non dispongono di sufficiente capacità fiscale e finanziaria e incontrano difficoltà considerevoli nel cofinanziamento dei progetti e spesso anche nella preparazione della documentazione dei progetti a causa della scarsità di risorse finanziarie disponibili, il che porta a un minore utilizzo della politica di coesione;

24.  esorta la Commissione a valutare la possibilità di utilizzare il livello NUTS III come classificazione delle regioni nella politica di coesione per alcune priorità selezionate;

Principali settori politici per una politica di coesione rinnovata dopo il 2020

25.  evidenzia l'importanza del Fondo sociale europeo, della garanzia per i giovani e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, in particolare nella lotta alla disoccupazione di lungo periodo e giovanile nell'Unione, che sono ad un livello storicamente elevato, in particolare nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni che sono state colpite più duramente dalla crisi; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle PMI nella creazione di posti di lavoro (pari all'80 % dei posti di lavoro nell'Unione) e nella promozione di settori innovativi, come le economie digitali e quelle a ridotte emissioni di carbonio;

26.  ritiene che la politica di coesione dopo il 2020 debba proseguire l'assistenza per le persone vulnerabili ed emarginate, far fronte alle crescenti disuguaglianze e favorire la solidarietà; rileva l'impatto positivo in termini di valore aggiunto sociale e occupazionale degli investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella cultura; rimanda altresì alla necessità di mantenere l'inclusione sociale, compresa la spesa dell'FSE, integrata dagli investimenti a titolo del FESR in tale settore;

27.  suggerisce un migliore utilizzo dei fondi SIE, al fine di affrontare il cambiamento demografico e far fronte alle sue conseguenze regionali e locali; è del parere che, nelle regioni che si trovano ad affrontare sfide quali lo spopolamento, i fondi SIE dovrebbero essere orientati in modo ottimale per creare posti di lavoro e crescita;

28.  prende atto della crescente importanza dell'agenda territoriale e dei partenariati rurali-urbani di successo, nonché del ruolo esemplare delle città intelligenti quali microcosmi e catalizzatori di soluzioni innovative per le sfide regionali e locali;

29.  accoglie con favore il patto di Amsterdam e il migliore riconoscimento accordato al ruolo delle città e delle aree urbane nel processo decisionale europeo e chiede un'effettiva attuazione del metodo di lavoro cooperativo attraverso i partenariati che il patto comporta; auspica l'inclusione dei risultati nelle future politiche dell'Unione dopo il 2020;

30.  evidenzia la rafforzata dimensione urbana della politica di coesione sotto forma di disposizioni specifiche per lo sviluppo urbano sostenibile e le azioni urbane innovative; ritiene che ciò dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e rafforzato finanziariamente dopo il 2020 e che la subdelega delle competenze ai livelli inferiori dovrebbe essere potenziata; esorta la Commissione a migliorare il coordinamento tra le varie misure destinate alle città e consolidare il sostegno diretto ai governi locali nell'ambito della politica di coesione, fornendo finanziamenti e strumenti su misura per lo sviluppo territoriale; pone l'accento sul ruolo futuro degli strumenti di sviluppo territoriale, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e gli investimenti territoriali integrati (ITI);

31.  appoggia gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; rammenta, in tale contesto, l'obiettivo sostenuto da tutte le istituzioni dell'UE di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a favore delle azioni legate ai cambiamenti climatici e sottolinea che i fondi SIE svolgono un ruolo chiave in tale direzione e devono continuare a essere utilizzati nel modo più efficace possibile ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento, come pure delle economie verdi e delle energie rinnovabili; ritiene necessario migliorare il sistema di monitoraggio e controllo della spesa per il clima; sottolinea il potenziale della cooperazione territoriale europea in tal senso e il ruolo delle città e delle regioni nel contesto dell'agenda urbana;

32.  constata che le RIS3 rafforzano gli ecosistemi regionali di innovazione; sottolinea che la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale per consentire all'UE di competere a livello mondiale; ritiene che il modello di specializzazione intelligente dovrebbe diventare uno dei principali approcci della politica di coesione dopo il 2020, incoraggiando la cooperazione tra le diverse regioni, zone urbane e rurali e rafforzando lo sviluppo economico dell'UE, tramite la creazione di sinergie fra le RIS3 transnazionali e i cluster di livello mondiale; ricorda il progetto pilota esistente della "scala verso l'eccellenza" (S2E), che continua a fornire sostegno alle regioni nello sviluppo e nello sfruttamento delle sinergie tra i fondi SIE, Orizzonte 2020 e altri programmi di finanziamento dell'UE; ritiene pertanto necessario profondere ulteriori sforzi per rendere massime le sinergie, in modo da potenziare ulteriormente la specializzazione e l'innovazione intelligenti dopo il 2020;

33.   sottolinea che l'aumento della visibilità della politica di coesione è fondamentale per combattere l'euroscetticismo e può contribuire a riconquistare la fiducia dei cittadini; evidenzia che, per migliorare la visibilità dei fondi SIE, deve essere posta maggiore attenzione sul contenuto e sui risultati dei relativi programmi, attraverso un approccio dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto che consenta la partecipazione delle parti interessate e dei destinatari che possono fungere da efficace canale di divulgazione dei risultati della politica di coesione; sollecita, inoltre, la Commissione, gli Stati membri, le regioni e le città a comunicare in modo più efficace i risultati della politica di coesione che apportano valore aggiunto alla vita di tutti i giorni dei cittadini dell'UE; chiede che, se del caso, proseguano le attività di comunicazione a titolo di un bilancio specifico nell'ambito dell'assistenza tecnica, fino a dopo la conclusione di un progetto, fintanto che i suoi risultati non saranno chiaramente visibili;

Prospettive

34.  chiede che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà nell'UE, come pure l'indirizzamento dei fondi unionali verso la crescita, l'occupazione e la competitività abbiano un ruolo prioritario nell'agenda dell'Unione; invita inoltre a continuare la lotta contro le disparità regionali, la povertà e l'esclusione sociale, nonché contro la discriminazione; ritiene che, al di là degli obiettivi sanciti dai trattati, la politica di coesione dovrebbe continuare a fungere da strumento per il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE, contribuendo altresì ad aumentare la consapevolezza sui suoi risultati, e restare la principale politica d'investimento dell'Unione per tutte le regioni;

35.  ribadisce che è giunto il momento di preparare la politica di coesione dell'UE dopo il 2020 al fine di poterla avviare in modo efficace proprio all'inizio del nuovo periodo di programmazione; invita pertanto la Commissione a elaborare per tempo il nuovo quadro legislativo, in particolare subito dopo la presentazione e la traduzione nelle lingue ufficiali della proposta della Commissione per il prossimo QFP; chiede inoltre l'adozione tempestiva di tutte le proposte legislative per la futura politica di coesione e di orientamenti in materia di gestione e controllo prima dell'inizio del nuovo periodo di programmazione, senza effetto retroattivo; sottolinea che l'attuazione tardiva dei programmi operativi si ripercuote sull'efficienza della politica di coesione;

36.  osserva che il nucleo del quadro legislativo dell'attuale politica di coesione dovrebbe essere mantenuto dopo il 2020, promuovendo una politica perfezionata, rafforzata, facilmente accessibile e orientata al risultato, il cui valore aggiunto sia illustrato al meglio ai cittadini;

37.  sottolinea, in vista della proposta 2016/0282(COD) della Commissione, che l'accoglienza dei migranti e dei rifugiati per motivi di protezione internazionale, nonché la loro integrazione sociale ed economica richiedono un approccio transnazionale coerente, che dovrebbe anch'esso essere oggetto della politica di coesione attuale e futura dell'UE;

38.  sottolinea l'importanza della stabilità delle norme; invita la Commissione, nell'elaborare le disposizioni di attuazione della politica di coesione nel quadro del prossimo QFP, ad apportare il minor numero possibile di modifiche; è convinto che sia necessario mantenere ad un livello adeguato, se non addirittura superiore, la quota del bilancio dell'UE destinata alla politica di coesione dopo il 2020, alla luce delle complesse sfide interne ed esterne che la politica dovrà affrontare per conseguire i propri obiettivi; ritiene che detta politica non debba essere indebolita per nessun motivo, neanche da Brexit, e che la sua quota nel bilancio complessivo dell'UE non debba essere ridotta mediante un trasferimento di risorse per finanziare nuove sfide; sottolinea inoltre la natura pluriennale della politica di coesione e chiede che sia mantenuto il suo periodo di programmazione settennale o che si introduca un periodo di programmazione di 5+5 anni, con una revisione di medio termine obbligatoria;

39.  chiede la rapida assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione; constata che il periodo che intercorre tra l'attuazione e lo sblocco della riserva è eccessivamente lungo e, pertanto, riduce l'efficacia della riserva stessa; esorta la Commissione a consentire agli Stati membri di rendere operativo l'utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione non appena sarà conclusa la revisione;

40.  sottolinea, a tale proposito, che l'agenda digitale, compresa la fornitura della necessaria infrastruttura e di soluzioni tecnologiche avanzate, deve rappresentare una priorità nel quadro della politica di coesione, soprattutto nel prossimo periodo di finanziamento; fa presente che gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni devono in ogni caso essere accompagnati da un'adeguata formazione, che dovrebbe parimenti ricevere sostegno dalla politica di coesione;

o
o   o

41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, agli Stati membri e ai loro parlamenti e al Comitato delle regioni.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(8) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0053.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0321.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0217.
(12) GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 14.
(13) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 1.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0383.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0336.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0311.
(17) Testi approvati, P8_TA(2016)0211.
(18) Testi approvati, P8_TA(2015)0419.
(19) Testi approvati, P8_TA(2015)0308.
(20) Testi approvati, P8_TA(2015)0307.
(21) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 1
(22) Testi approvati, P7_TA(2014)0133.
(23) Testi approvati, P8_TA(2015)0384.
(24) ECLI:EU:C:2015:813.


Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sullo stato degli stock ittici e la situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo (2016/2079(INI))
P8_TA(2017)0255A8-0179/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio(1),

–  vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94(3),

–  visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999(4),

–  vista la strategia a medio termine (2017-2020) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che mira alla sostenibilità delle pescherie del Mediterraneo e del Mar Nero,

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro(5),

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, intitolata "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile),

–  vista la Conferenza regionale sul tema "Costruire il futuro per la pesca su piccola scala sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero svoltasi ad Algeri, in Algeria, dal 7 al 9 marzo 2016,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0179/2017),

A.  considerando che il Mediterraneo, con 17 000 specie marittime, è uno dei principali luoghi della biodiversità mondiale; che è necessario un approccio multispecie per determinarne la gestione;

B.  considerando che, nella sua comunicazione dal titolo "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2017 nell'ambito della politica comune della pesca" (COM(2016)0396), la Commissione sostiene che nel Mediterraneo l'eccesso di pesca resta predominante e urgono rimedi per rovesciare questa situazione; che, nel medesimo documento, la Commissione esprime preoccupazione perché molte delle specie oggetto di valutazione sono pescate ben al di sopra delle stime obiettivo del rendimento massimo sostenibile (MSY);

C.  considerando che il Mediterraneo deve raccogliere la sfida importante di raggiungere l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock, al più tardi entro il 2020; che questa sfida richiederà la partecipazione e l'impegno dei paesi terzi; che il livello generale di eccesso di pesca nel bacino del Mediterraneo corrisponde grossomodo a 2-3 volte il livello FMSY; che, malgrado gli sforzi notevoli intrapresi sia all'interno che all'esterno dell'UE per garantire l'attuazione e il rispetto della legislazione del settore della pesca, oltre il 93 % delle specie oggetto di valutazione nel Mediterraneo sono ancora considerate oggetto di uno sfruttamento eccessivo;

D.  considerando che in questa regione la pesca riveste grande importanza socioeconomica per le popolazioni costiere; che il settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, anche attraverso il settore della trasformazione secondaria, tra cui un numero considerevole di donne, la cui occupazione dipende in modo particolare dalla pesca; che il Mediterraneo contribuisce in modo essenziale alla salvaguardia della sicurezza alimentare, in particolare per le popolazioni più vulnerabili della regione; che la pesca rappresenta un modo per integrare il reddito e l'approvvigionamento alimentare e contribuisce alla stabilità regionale;

E.  considerando che il Mar Mediterraneo è interessato dalla compresenza di diversi fattori – tra cui, ad esempio, l'inquinamento causato dai trasporti marittimi – i quali, insieme alla pesca, incidono sulla salute degli stock;

F.  considerando che la pesca su piccola scala corrisponde all'80 % della flotta da pesca e al 60 % dei posti di lavoro del bacino del Mediterraneo; che è deplorevole il fatto che non esista una definizione condivisa a livello europeo di "pesca su piccola scala", sebbene formulare una simile definizione sia un compito difficile a causa della varietà di specificità e caratteristiche che contraddistinguono l'ecosistema marino e il settore della pesca; che la "piccola pesca costiera" è definita formalmente, soltanto ai fini del Fondo europeo per la pesca (regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio), come pesca "praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati" (come le reti a strascico); che la definizione di "pesca su piccola scala" dovrebbe tenere conto di una serie di caratteristiche nazionali e regionali;

G.  considerando che, nella riunione ad alto livello svoltasi a Catania nel febbraio 2016 sullo status degli stock nel mediterraneo, è stata raggiunta un'intesa sul bisogno urgente di invertire queste tendenze negative ed è stata riconosciuta la sfida importante di ricostituire e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), rispettando nel contempo l'obbligo previsto dalla politica comune della pesca (PCP) di ottenere l'MSY per tutte le specie, al più tardi entro il 2020;

H.  considerando che, oltre alla pesca eccessiva, il Mar Mediterraneo deve far fronte a numerose sfide, la maggior parte delle quali è da ricondursi a coste densamente popolate (eccesso di nutrienti, agenti inquinanti, alterazioni degli habitat e della fascia costiera) così come al trasporto marittimo e allo sfruttamento eccessivo delle risorse, fra cui ad esempio l'estrazione di petrolio e gas; che il Mediterraneo è inoltre estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici, i quali, unitamente a un traffico marittimo intenso, favoriscono l'insorgere e l'insediamento di nuove specie invasive;

I.  considerando che l'impossibilità di avvalersi di determinati attrezzi e tecniche – che sono più sostenibili e provocano un minore impatto sullo stato degli stock in pericolo – si ripercuote pesantemente sulla sussistenza delle comunità costiere e insulari, già peraltro emarginate, ostacola lo sviluppo e causa un ulteriore spopolamento;

J.  considerando che le comunità costiere di tutti gli Stati membri del Mediterraneo dipendono fortemente dalla pesca, in particolare dalla pesca su piccola scala, e sono pertanto minacciate dalla mancanza di sostenibilità degli stock ittici;

K.  considerando che numerose comunità costiere dell'Unione europea dipendono in larga misura dalle attività di pesca tradizionale, artigianale e su piccola scala nel bacino del Mediterraneo;

L.  considerando che la pesca ricreativa ha un valore socioeconomico in numerose regioni del Mediterraneo, oltre ad avere un impatto, sia diretto che indiretto, sull'occupazione;

M.  considerando che occorre tenere in considerazione il ruolo che svolge la pesca ricreativa con riferimento allo stato delle risorse ittiche nel Mediterraneo;

1.  sottolinea l'importanza di applicare esaustivamente e in tempi brevi gli obiettivi e le azioni previste dalla PCP, nonché di elaborare tempestivamente e attuare efficacemente i piani pluriennali di gestione, in linea con un approccio basato sulla regionalizzazione e sulla molteplicità delle specie; sottolinea, in particolare, la necessità di raggiungere l'obiettivo del Buono Stato Ambientale fissato dalla direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, tenendo conto del fatto che le misure di gestione della pesca dovrebbero essere stabilite nel contesto della PCP;

2.  è del parere che il Mediterraneo debba continuare a ricevere un trattamento differenziato rispetto agli altri bacini marittimi nel quadro della PCP, essendo costituito in gran parte da acque internazionali in cui i paesi terzi svolgono un ruolo decisivo per quanto riguarda lo stato delle risorse;

3.  reputa urgente fornire una risposta che sia collettiva e basata sulla cooperazione a vari livelli: internazionale, europeo, nazionale e della cooperazione regionale; ritiene che tutti i portatori di interesse, compresi i pescatori professionisti e quelli che praticano la pesca ricreativa, l'industria della pesca, la pesca tradizionale e quella artigianale su piccola scala, gli scienziati, le organizzazioni regionali, i gestori delle aree marine protette, i sindacati e le ONG, debbano essere coinvolti in un processo inclusivo e dal basso verso l'altro; sottolinea, in tale contesto, il ruolo strategico del Consiglio consultivo del Mediterraneo;

4.  sottolinea che, senza la consapevolezza, il pieno sostegno e il coinvolgimento delle comunità costiere, le quali vanno informate sui pericoli del depauperamento degli stock e delle specie per il loro futuro economico e sociale, le misure di gestione e gli atti normativi non potranno realizzare appieno il loro potenziale;

5.  osserva che non esistono definizioni comuni dettagliate relative alla pesca artigianale e su piccola scala; sottolinea che, ai fini delle azioni politiche future, tali definizioni vanno elaborate quanto prima a livello dell'UE;

6.  sottolinea che la definizione delle politiche della pesca dovrebbe coinvolgere e integrare nelle procedure decisionali i pescatori e le loro associazioni e organizzazioni di produttori, i sindacati, i gruppi di azione costiera (GAC) e le comunità locali, in linea con il principio della regionalizzazione previsto dalla PCP, comprendendo i paesi terzi delle coste orientali e meridionali del bacino mediterraneo; sottolinea che solo attraverso la creazione di condizioni giuste, equilibrate e paritarie tra tutti i paesi coinvolti e gli operatori di pesca nel Mediterraneo sarà possibile ottenere risorse ittiche sane e attività di pesca sostenibili e lucrative e così mantenere gli attuali livelli di occupazione creando, idealmente, più posti di lavoro nel settore della pesca; evidenzia l'importante ruolo di parti sociali forti e indipendenti nel settore della pesca, nonché di un dialogo sociale istituzionalizzato e della partecipazione dei lavoratori alle questioni aziendali;

7.  nota che la PCP offre incentivi, tra cui opportunità di pesca, per praticare tale attività selettivamente e in modo da garantire un impatto limitato sull'ecosistema marino e sulle risorse della pesca; sottolinea a tal riguardo la necessità che gli Stati membri applichino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico (articolo 17 del regolamento della PCP); esorta la necessità di compiere sforzi in questa direzione, per assicurare maggiori incentivi e l'accesso preferenziale alle zone di pesca costiera alle flotte che operano su piccola scala (artigianale e tradizionale) se pescano in maniera più selettiva e meno impattante; sottolinea l'importanza di consultare le comunità costiere interessate;

8.  constata che l'influsso della pesca ricreativa sugli stock e il suo potenziale socioeconomico nel Mediterraneo non sono stati sufficientemente studiati; ritiene che occorra, in futuro, raccogliere dati sul numero di coloro che praticano la pesca ricreativa, il volume delle loro catture e il valore da essi generato nelle comunità costiere;

9.  rileva che la pesca ricreativa genera elevati profitti economici per le comunità locali, attraverso attività come il turismo, e ha un impatto ambientale ridotto, ragion per cui va incoraggiata;

10.  ritiene di fondamentale importanza definire la pesca costiera, la piccola pesca costiera e la pesca tradizionale sulla base delle caratteristiche socioeconomiche e seguendo un approccio regionale;

11.  sottolinea che la pesca costiera utilizza attrezzi e tecniche tradizionali, i quali, in virtù delle loro specificità, definiscono l'identità e lo stile di vita delle zone costiere, e che è quindi essenziale preservare e tutelare il loro utilizzo poiché sono parte integrante del patrimonio culturale, storico e tradizionale;

12.  ritiene che, nel contesto della regionalizzazione e tenendo conto delle specificità di ciascun tipo di pesca, occorra consentire determinate deroghe motivate per quanto concerne la possibilità di utilizzare tecniche di pesca e attrezzi specifici;

13.  sottolinea che, secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), deve essere applicato un approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse marine viventi che tenga conto delle considerazioni socioeconomiche, in modo da conseguire una pesca sostenibile proteggendo e preservando, nel contempo, tutto l'ambiente marino; sottolinea che la mancanza di informazioni scientifiche non può essere un pretesto per non attuare misure di conservazione e di gestione; reputa fondamentale porre rapidamente rimedio all'assenza di dati e di elementi scientifici concreti sullo stato degli stock; sottolinea che occorre consultare e coinvolgere in tale processo tutte le parti interessate;

14.  ritiene che, al fine di tutelare e salvaguardare le risorse ittiche e ambientali del Mediterraneo, le politiche di gestione della pesca debbano essere efficaci e affiancate da forti, ampie e urgenti politiche e misure di contrasto dei fattori antropici che incidono e agiscono negativamente sulle stesse risorse, tra cui cambiamenti climatici (riscaldamento globale, acidificazione, regime pluviale), inquinamento (chimico, organico, macro e microscopico), ricerca ed estrazione incontrollate di gas e petrolio, traffico marittimo, specie invasive e distruzione o modifica degli habitat naturali, soprattutto costieri; sottolinea quindi l'importanza di comprendere meglio l'impatto di tali fattori sugli stock ittici; chiede, a tale riguardo, che siano potenziate le capacità europee esistenti di osservare e monitorare il Mar Mediterraneo, come EMODnet e il programma Copernicus, nonché la relativa componente marina;

15.  ritiene che la protezione e la salvaguardia delle risorse alieutiche e marine del bacino del Mediterraneo non dovrebbero basarsi esclusivamente su misure relative al settore della pesca, bensì dovrebbero anche riguardare gli altri settori di attività che hanno un impatto sull'ambiente marino;

16.  ritiene che occorra impegnarsi maggiormente nella conoscenza dell'ambiente marino, con particolare riferimento alle specie sfruttate a fini commerciali, e che tale conoscenza debba fungere da base per programmare un loro sfruttamento sostenibile;

17.  sottolinea con fermezza che permane un ampio problema di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nel bacino del Mediterraneo e persino nei paesi dell'UE; ritiene che nessun intervento per la salvaguardia delle risorse, ma anche e soprattutto delle economie della piccola pesca, possa essere efficace senza una lotta convinta e decisa alla pesca INN; è del parere che, per combattere la pesca INN, l'UE debba assicurarsi il sostegno dei paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo; reputa pertanto necessario armonizzare le procedure di controllo in tutto il bacino del Mediterraneo, alla luce delle ampie diversità di applicazione delle procedure di ispezione e sanzione cui sono sottoposti i pescatori;

18.  ribadisce che le comunità costiere hanno una grande influenza sull'efficacia delle misure di prevenzione, individuazione e identificazione della pesca INN;

19.  considera prioritaria l'intensificazione dell'attività di controllo a terra, lungo tutta la catena di distribuzione (mercati e ristorazione) e in mare, specialmente nelle aree in cui le attività di pesca sono temporaneamente sospese o vietate;

20.  è del parere che, per evitare disparità sociali, le possibilità di pesca debbano essere assegnate in base a criteri oggettivi e trasparenti, tra cui quelli ambientali, sociali ed economici, e tenendo in debita considerazione i metodi a basso impatto; ritiene che le possibilità di pesca debbano inoltre avere una distribuzione equa all'interno dei vari segmenti della pesca, includendo la pesca tradizionale e quella artigianale; reputa altresì necessario provvedere a fornire incentivi affinché le flotte utilizzino tecniche e strumenti di pesca più selettivi e con un impatto ridotto sull'ambiente marino, in linea con l'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP;

21.  ritiene che il depauperamento degli stock nel Mediterraneo debba essere affrontato mediante misure di conservazione e gestione della pesca in ambito commerciale e ricreativo, che includano in particolare restrizioni spazio-temporali e limiti di pesca giornalieri o settimanali, nonché, ove opportuno, l'utilizzo di quote; ritiene che tali misure garantirebbero condizioni di parità con i paesi terzi per quanto riguarda gli stock condivisi; reputa che tali misure debbano essere stabilite in stretta cooperazione con il settore interessato, al fine di garantire un'attuazione efficace;

22.  si compiace dell'aumento del numero delle ispezioni svolte dall'Agenzia europea di controllo e sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per affrontare i due problemi principali in termini di conformità osservati nel 2016, ovvero la falsa dichiarazione di documenti (giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e di trasbordo, note di vendita, ecc.) e l'uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi;

23.  sottolinea che in nessuna circostanza le responsabilità che derivano dall'obbligo di sbarco previsto dalla PCP riformata dovrebbero ricadere sui pescatori;

24.  chiede che sia condotto uno studio sulle conseguenze prodotte dall'abolizione degli scarti della pesca in termini di privazione di sostanze nutritive per organismi marini e altre specie, quali ad esempio il gabbiano;

25.  osserva che il sistema di aree marine protette nel Mediterraneo copre una superficie inadeguata, con grandi disparità di copertura fra i diversi bacini; segnala che vi è una generale scarsità di risorse economiche; reputa fondamentale riconoscere e potenziare il ruolo che le aree marine protette già svolgono come laboratori avanzati per la ricerca scientifica, per l'attuazione di misure specifiche e per la cooperazione e la gestione condivisa con i pescatori, nonché ottimizzare l'uso di tali aree, alla luce dei pareri scientifici e degli obiettivi di conservazione; reputa importante, al riguardo, aumentare in maniera stabile le risorse economiche a disposizione del sistema; reputa fondamentale collaborare in modo più stretto con la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e con i paesi terzi per identificare le aree da sottoporre a misure di protezione, nonché istituire un efficace sistema di monitoraggio e controllo per verificare l'efficienza di tali aree;

26.  sottolinea l'importanza di assicurare che le aree marine protette coprano almeno il 10 % del Mar Mediterraneo entro il 2020, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.5 delle Nazioni Unite; invita la CGPM, durante la sua sessione annuale del 2018, a concordare un calendario progressivo con obiettivi consoni al raggiungimento di questo obiettivo; sottolinea che le aree marine protette esistenti spesso non sono gestite in modo adeguato; ritiene pertanto che, oltre a introdurre un efficace sistema di monitoraggio e controllo, sia necessario sviluppare e applicare misure di gestione conformi all'approccio ecosistemico, onde poter verificare l'efficacia delle misure di protezione;

27.  evidenzia, in particolare, la necessità di tutelare la cooperazione nella gestione delle aree sensibili che costituiscono luoghi significativi per la riproduzione delle specie più importanti sotto il profilo economico (ad esempio la Fossa di Pomo – Jabuka Pit – nel mare Adriatico);

28.  sottolinea che il Mediterraneo è caratterizzato da popolazioni uniche dal punto di vista biologico, oggetto di cattura da parte delle flotte di vari paesi, e che pertanto è imprescindibile collaborare strettamente e coordinare le misure di regolamentazione della pesca tra tutti i soggetti coinvolti e a tutti i livelli;

29.  invita la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare misure per risolvere il problema dei rifiuti marini e della plastica in mare, che provoca danni molto gravi all'ambiente, all'ecologia, all'economia e alla salute;

30.  ritiene fondamentale un approccio vario e modulato delle politiche, all'interno di piani di gestione, e con criteri differenti e basati sulle caratteristiche biologiche delle specie e su quelle tecniche delle modalità di pesca; ritiene inoltre che ogni piano pluriennale dovrebbe prevedere un'adeguata pianificazione nello spazio (zone con divieto di pesca, a rotazione, chiusure totali o parziali a seconda dei sistemi di pesca) e nel tempo (fermo biologico) così come la promozione di misure tecniche mirate alla massima selettività degli attrezzi; sottolinea che dovrebbe essere prevista un'adeguata compensazione finanziaria;

31.  accoglie positivamente gli impegni assunti dalla Commissione a favore di un piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo; sottolinea l'importanza della regionalizzazione della PCP per la gestione della pesca nel bacino del Mediterraneo; chiede che il Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC) sia coinvolto durante l'intero processo di concezione e realizzazione del piano di gestione pluriennale e delle misure regionalizzate;

32.  sottolinea che, durante i periodi di fermo biologico, occorre garantire ai pescatori un reddito dignitoso;

33.  evidenzia che dovrebbe essere adottata, a livello del Mediterraneo e per tutte le specie commerciali e ricreative interessate, una taglia minima consentita in funzione della maturità sessuale, in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili; segnala la necessità di adottare misure per garantire un rispetto più rigoroso di tali taglie minime;

34.  reputa necessario incoraggiare la messa a punto di azioni coordinate con i paesi del Mediterraneo non appartenenti all'UE attraverso il potenziamento della collaborazione in ambito politico e tecnico, sotto l'egida delle istituzioni internazionali che operano in quest'area; si compiace del recente lancio, da parte della Commissione, del programma MedFish4Ever, che comporta un invito all'azione per fermare il deterioramento degli stock ittici nel Mediterraneo; sottolinea la necessità di compiere ogni sforzo possibile nel quadro di tale iniziativa per promuovere una pesca sostenibile nei paesi mediterranei;

35.  segnala che è necessario promuovere e instaurare un protocollo di fermi spaziotemporali che consentano di limitare temporaneamente lo sforzo di pesca e di scaglionarlo nell'arco dell'anno nelle zone di ripopolamento di talune specie; evidenzia che siffatte pratiche di scaglionamento e specializzazione dello sforzo di pesca si riveleranno estremamente produttive e devono essere programmate con il consenso delle comunità di pesca e dei consulenti scientifici;

Azioni verso paesi terzi

36.  sollecita la Commissione a promuovere azioni attraverso la CGPM per migliorare lo stato degli stock condivisi con i paesi terzi, avvalendosi anche delle attività di cooperazione già consolidate tra gli enti rappresentativi delle marinerie e delle imprese operanti nel settore della pesca e le autorità o gli enti corrispondenti dei paesi terzi interessati;

37.  osserva che la mancanza di un quadro normativo comune per le flotte dell'UE e dei paesi terzi che operano nel Mediterraneo provoca una concorrenza sleale tra i pescatori e nello stesso tempo mette a rischio la sostenibilità di lungo periodo delle catture per le specie condivise;

38.  sottolinea l'importanza della cooperazione e la necessità di promuovere il rispetto delle norme e la creazione di condizioni di parità nel controllo della pesca con i paesi terzi e le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nonché di rafforzare il coordinamento orizzontale per la gestione delle aree marine e degli stock ittici al di fuori delle giurisdizioni nazionali;

39.  invita la Commissione ad assistere i paesi terzi del Mediterraneo nel pervenire ad attività di pesca sostenibili, supportando la pesca costiera e su piccola scala, condividendo le migliori prassi e tenendo aperto un canale di comunicazione, e nell'istituire il dialogo necessario tra le diverse amministrazioni nazionali coinvolte, al fine di sostenere in modo opportuno l'attuazione della strategia di medio termine della CGPM (2017-2020) e invertire la tendenza allarmante dello stato degli stock del Mediterraneo; invita la Commissione a predisporre uno scambio di informazioni efficace con i paesi terzi del Mediterraneo in merito alle attività delle flotte di altri paesi terzi che operano nel Mediterraneo;

40.  chiede l'istituzione di un piano regionale, sotto l'egida della CGPM, al fine di assicurare condizioni eque per tutte le imbarcazioni che esercitano attività di pesca nell'area del Mediterraneo e di garantire un equilibrio fra le risorse di pesca e la capacità della flotta di tutti i paesi costieri del Mediterraneo; invita inoltre a istituire un centro regionale per il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) nonché operazioni congiunte di ispezione;

41.  raccomanda alla Commissione di sospendere le importazioni provenienti dai paesi terzi che non adottano le misure necessarie per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN imposte loro dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, di approdo, costieri o di commercializzazione;

42.  invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e assistere il più possibile i paesi terzi e a collaborare con loro al fine di combattere più efficacemente la pesca INN in tutto il Mediterraneo;

43.  esorta gli Stati rivieraschi a collaborare al fine di istituire zone di restrizione della pesca e aree marine protette anche in acque internazionali;

44.  evidenzia la necessità di istituire norme di base in tutto il Mediterraneo per la gestione della pesca ricreativa;

Aspetti socio-economici

45.  sottolinea che 250 000 persone sono direttamente impiegate a bordo di imbarcazioni e che il numero di persone che dipendono dal settore ittico è esponenzialmente più elevato se si tiene conto delle famiglie che vivono grazie al supporto della pesca regionale e che sono impiegate nell'indotto, ad esempio nell'ambito della manutenzione delle imbarcazioni e del turismo, compreso il turismo legato alla pesca ricreativa; osserva che il 60 % delle occupazioni legate alla pesca si colloca in paesi in via di sviluppo del Mediterraneo meridionale e orientale e che ciò dimostra l'importanza della piccola pesca (artigianale e tradizionale) e della pesca ricreativa per lo sviluppo sostenibile di tali regioni e, in particolare, per le comunità costiere più vulnerabili;

46.  considera essenziale un miglioramento delle condizioni di lavoro dei pescatori, a partire da una retribuzione dignitosa ed una concorrenza leale, e segnala la necessità di prestare particolare attenzione al tasso elevato di incidenti nel settore e al rischio elevato di malattie professionali; propone agli Stati membri l'istituzione di strumenti di sostegno al reddito, nel dovuto rispetto delle leggi e consuetudini di ciascuno Stato membro; raccomanda infine che gli Stati membri creino un fondo di compensazione del reddito stabile inteso a coprire i periodi di blocco della pesca che possono essere dovuti a fenomeni climatici avversi e paralizzanti per l'esercizio dell'attività, periodi di riposo (fermi biologici) per proteggere il ciclo di vita delle specie sfruttate, catastrofi ambientali, fenomeni prolungati di inquinamento ambientale e contaminazione da biotossine marine;

47.  osserva che il settore della pesca dell'UE sta attraversando da diversi anni un periodo di difficoltà dovuto all'aumento dei costi di produzione, al deterioramento degli stock ittici, alla diminuzione delle catture e a un calo costante dei redditi;

48.  rammenta che la situazione socioeconomica del settore si è deteriorata per diverse ragioni, tra cui la riduzione delle risorse ittiche, il deprezzamento del pesce di prima vendita (che non si riflette sul prezzo di vendita al pubblico a causa di una distribuzione non equa del valore aggiunto lungo la catena del valore del settore da parte della maggior parte degli intermediari e, in alcune regioni, del monopolio della distribuzione), nonché l'aumento del costo dei combustibili; osserva che tali difficoltà hanno contribuito all'aumento dello sforzo di pesca, fenomeno particolarmente preoccupante nel caso della pesca su piccola scala, che può mettere a rischio questo stile di vita tradizionale e la sussistenza delle comunità locali altamente dipendenti dalla pesca;

49.  sottolinea l'importanza di sviluppare iniziative che possano avere un impatto positivo sull'occupazione e che siano compatibili con la riduzione dello sforzo di pesca, quali il turismo legato alla pesca o le attività di ricerca;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'accesso di tutti i lavoratori nel settore della pesca a condizioni di lavoro dignitose e a una protezione sociale adeguata, indipendentemente dalle dimensioni e dal tipo di impresa di appartenenza, dal luogo di impiego o dal relativo contratto, anche avvalendosi degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile firmati nella regione per combattere il dumping sociale e migliorare l'accesso ai mercati e ai finanziamenti, nonché la cooperazione con le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e la diversificazione dei mezzi di sussistenza; sottolinea l'importanza di efficaci controlli e ispezioni del lavoro;

51.  sottolinea l'esigenza di migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori, alla luce del tasso elevato di incidenti nel settore e del rischio sproporzionatamente elevato di malattie professionali, sia fisiche che mentali; sottolinea la necessità di garantire un corretto equilibrio tra attività professionale e vita privata per i pescatori; sottolinea l'importanza di fornire adeguati servizi igienici, tanto a bordo delle imbarcazioni da pesca quanto a terra, nonché alloggi dignitosi e la possibilità di svolgere attività ricreative; sottolinea la necessità di garantire condizioni sicure di operatività e navigabilità nei porti e nelle vie navigabili;

52.  sottolinea la necessità di garantire che tutto il pesce e i prodotti della pesca importati nell'UE soddisfino i requisiti conformi alle norme internazionali in materia di ambiente, lavoro e diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la concorrenza leale e la sostenibilità nel settore della pesca per salvaguardare i posti di lavoro e la crescita; sottolinea come ciò sia essenziale non solo in termini di concorrenza all'interno dell'Unione, ma anche e in particolare per i concorrenti dei paesi terzi;

53.  ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano promuovere il pieno utilizzo dei finanziamenti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e dello strumento europeo di vicinato; è del parere che la Commissione dovrebbe fare del suo meglio per assistere gli Stati membri e gli Stati terzi affinché utilizzino tutti i fondi disponibili nel modo più efficiente possibile, con particolare riguardo a quanto segue:

   il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza a bordo;
   la valorizzazione del lavoro e della formazione professionale e il sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove attività economiche nel settore, attraverso l'assunzione, l'istruzione e la formazione multidisciplinare dei giovani;
   la valorizzazione del ruolo delle donne nella pesca e nei settori produttivi direttamente associati, tenendo conto che le donne costituiscono il 12% della forza lavoro complessiva del settore;

54.  ricorda che il FEAMP deve sostenere la pesca artigianale nel rinnovo delle proprie attrezzature, in particolare al fine di soddisfare le considerevoli restrizioni relative all'obbligo di sbarco;

55.  invita la Commissione a incoraggiare la creazione e l'attività dei gruppi di azione locale per la pesca (FLAG), che promuovono un modello di pesca sostenibile;

56.  considera fondamentale promuovere, valorizzare e incentivare la cooperazione tra i pescatori, in particolare nell'ambito della pesca artigianale di una stessa area o regione, al fine di affrontare congiuntamente la pianificazione e la gestione delle attività di pesca locale nell'ottica di una regionalizzazione efficace e concreta, nel rispetto degli obiettivi della PCP; ritiene che l'enorme frammentazione e differenziazione di mestieri, obiettivi, caratteristiche tecniche e attrezzature impiegate sia una caratteristica peculiare della pesca nel Mediterraneo e che, pertanto, un approccio orizzontale e uniforme non rispetterebbe tali specificità locali;

57.  osserva che, nonostante i recenti miglioramenti, vi è ancora un numero elevato di stock sul cui stato non si dispone di una valutazione affidabile, e che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) lamenta un calo effettivo delle valutazioni stesse, dalle 44 del 2012 alle sole 15 del 2014; sottolinea l'importanza di garantire una raccolta dei dati rapida e adeguata e di incoraggiare e sostenere l'aumento degli studi realizzati e delle specie coperte dai dati, potenziando così le conoscenze sugli stock e sulle conseguenze della pesca ricreativa e di fattori esterni, come l'inquinamento, al fine di pervenire a una gestione sostenibile degli stock;

58.  considera che una gestione razionale e sostenibile delle risorse non può prescindere dalla quantità e dall'utilizzo scientifico dei dati raccolti, concernenti fattori quali la capacità di pesca, le attività di pesca effettuate e la relativa situazione socio-economica, nonché le condizioni biologiche dello stock sfruttato;

59.  osserva che soltanto il 40 % dello sbarcato nell'area della CGPM viene da stock per i quali la Commissione ha ricevuto una valutazione scientifica, e che la percentuale sia abbassa ulteriormente quando si parla di stock soggetti a un piano di gestione; evidenzia la necessità di migliorare la copertura delle valutazioni scientifiche sullo status degli stock e di aumentare la percentuale dello sbarcato proveniente da forme di pesca regolamentate da piani di gestione pluriannuali;

60.  ritiene che sia importante valutare lo sforzo di pesca nell'ambito della pesca ricreativa e raccogliere i dati delle catture per bacino marittimo e nel Mediterraneo;

61.  sottolinea la necessità di approcci integrati che prendano in considerazione simultaneamente l'eterogeneità dell'ambiente marino, la complessità delle specie (sfruttate e non) nel mare, le differenti caratteristiche e i comportamenti delle attività di pesca, il fenomeno del deprezzamento del pesce di prima vendita e, in alcune regioni, del monopolio della distribuzione, nonché tutti gli altri fattori che incidono sulla salute degli stock ittici;

62.  riconosce che i dati a disposizione per misurare l'estensione e l'impatto dell'attività della piccola pesca sono limitati e possono variare da Stato a Stato; osserva che, a causa di questa mancanza di dati, la pesca artigianale tende ad essere sottovalutata;

63.  sottolinea che una migliore comprensione dell'impatto economico e sociale dei diversi tipi di pesca, soprattutto della pesca su piccola scala e ricreativa, contribuirebbe a definire le migliori misure di gestione possibili;

64.  supporta fermamente la proposta della CGPM di creare un catalogo di attività di pesca, e di includere informazioni riguardanti attrezzi e operazioni di pesca, una descrizione delle aree di pesca così come le specie bersaglio e le catture accessorie, onde fornire una descrizione completa delle attività di pesca nell'area e delle interazioni con gli altri settori come la pesca ricreativa;

65.  ritiene che dovrebbero essere applicate nuove norme alla pesca ricreativa e che dovrebbe altresì essere elaborato un catalogo delle attività di pesca ricreativa che includa informazioni riguardanti gli attrezzi e le operazioni di pesca e una descrizione delle zone di pesca così come delle specie bersaglio e delle catture accessorie;

66.  invita la Commissione a promuovere una forte cooperazione scientifica e a lavorare sul miglioramento della raccolta dei dati per gli stock più importanti, accorciando i tempi tra la raccolta e la valutazione finale, e richiedendo allo CSTEP valutazioni sui nuovi stock; si rammarica fortemente che nel Mediterraneo la maggior parte degli sbarchi sia costituita da specie poco coperte da dati ("data deficient fisheries");

67.  sottolinea la forte e cruciale necessità di condividere i dati e di combattere l'inaccessibilità e la dispersione degli stessi, grazie allo sviluppo di una banca dati comune con dati esaustivi e affidabili sulle risorse di pesca e alla creazione di una rete di esperti e di istituzioni di ricerca che coprano diversi ambiti delle conoscenze scientifiche relative alla pesca; evidenzia che detta banca dati dovrebbe essere finanziata dall'UE e includere tutti i dati della pesca e delle attività della pesca per sottozona geografica, ivi compresi i dati sulla pesca ricreativa, in modo da agevolare il controllo della qualità e la disponibilità di dati indipendenti ed esaustivi e migliorare così le valutazioni degli stock;

68.  osserva che attualmente non vi sono valutazioni adeguate dell'impatto, delle caratteristiche e della portata della pesca INN e che le stime al riguardo variano tra i paesi del bacino mediterraneo e, pertanto, tali paesi non sono rappresentati correttamente nell'ambito delle informazioni sulle condizioni attuali delle attività di pesca e sulle tendenze nel tempo; sottolinea che occorre tener conto adeguatamente di questi paesi nello sviluppo di valutazioni scientifiche ai fini della gestione della pesca;

69.  invita gli Stati membri a contrastare le frodi legate ai prodotti del mare mediante l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti e a intensificare i loro sforzi per combattere la pesca illegale; si rammarica della carenza di informazioni circa lo stato della maggior parte degli stock ("data-poor stocks") e del fatto che circa il 50 % delle catture non siano dichiarate ufficialmente e l'80 % degli sbarchi provengano da stock per i quali non si dispone di dati sufficienti;

70.  invita gli Stati membri a ratificare e ad applicare pienamente tutte le convenzioni pertinenti dell'OIL per i lavoratori del settore della pesca, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate, nonché a rafforzare le istituzioni di contrattazione collettiva al fine di consentire ai lavoratori del settore marittimo, compresi i lavoratori autonomi, di godere dei loro diritti in materia di lavoro;

71.  invita la Commissione a incoraggiare e sostenere gli investimenti a favore della diversificazione e delle innovazioni nel settore della pesca mediante lo sviluppo di attività complementari;

Consapevolezza

72.  sottolinea si possono ottenere risultati effettivi e un pieno compimento con un elevato livello di responsabilità e consapevolezza tra gli operatori del settore, che passa attraverso il potenziamento delle competenze e l'educazione di tutti i pescatori (professionali e ricreativi) e il loro coinvolgimento nel processo decisionale, con l'aggiunta di specifiche azioni per la diffusione delle buone pratiche;

73.  reputa importante sostenere l'obbligo di fornire informazioni adeguate ai consumatori, che consentano loro di conoscere con esattezza l'origine dei prodotti nonché il metodo e la data di cattura; ritiene altresì necessario analizzare e valutare se le misure previste dalla nuova OCM abbiano apportato risultati positivi quanto al miglioramento dell'informazione dei consumatori;

74.  ritiene importante, inoltre, sensibilizzare ed educare i consumatori ad un consumo di pesce responsabile, privilegiando specie locali, pescate con tecniche sostenibili, provenienti possibilmente da stock non sovrasfruttati e poco commercializzati; reputa necessario, per questo, promuovere un sistema di tracciabilità e di etichettatura efficace e affidabile, in cooperazione con le parti interessate pertinenti, volto, tra l'altro, ad informare i consumatori e a contrastare le frodi alimentari;

75.  ritiene che si debba trovare un equilibrio tra concorrenza leale, esigenze dei consumatori, sostenibilità del settore della pesca e salvaguardia dei posti di lavoro; sottolinea la necessità di un approccio globale e di una forte volontà politica da parte di tutti i paesi del Mediterraneo per affrontare le sfide e migliorare la situazione del Mar Mediterraneo;

76.  accoglie con favore la campagna MEDFISH4EVER lanciata dalla Commissione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione nel Mediterraneo;

77.  ritiene che l'approvvigionamento di scuole, ospedali e altre strutture pubbliche debba provenire dalla pesca locale;

78.  sottolinea che, alla luce di questo nuovo scenario e di tutti questi nuovi fattori che interagiscono nel Mediterraneo, occorre procedere a una revisione del regolamento (CE) n. 1967/2006 per il Mediterraneo, onde adeguarlo alla situazione attuale;

79.  sottolinea la necessità di rivedere il regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne, in particolare, il divieto di utilizzare determinati attrezzi tradizionali (divieto di utilizzare le reti da imbrocco nella pesca non commerciale), nonché le disposizioni concernenti le caratteristiche specifiche degli attrezzi di pesca quali l'altezza delle reti e la dimensione delle maglie, la profondità e la distanza dalla costa da rispettare per l'utilizzo degli attrezzi;

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80.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(3) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(4) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0343.

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