Indice 
Testi approvati
Mercoledì 14 giugno 2017 - Strasburgo
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I
 Richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas
 Richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski
 Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen
 Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere
 Relazione 2016 sulla Serbia
 Relazione 2016 sul Kosovo
 Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
 Situazione nella Repubblica democratica del Congo
 Stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)
P8_TA(2017)0256A8-0208/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
relativo a un'azione per il clima al fine di onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ("regolamento relativo all'azione per il clima recante attuazione dell'accordo di Parigi")
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)
visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)
visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.
(3)  Il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi il 5 ottobre 2016, dopo che il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo aveva dato la sua approvazione. A norma del suo articolo 2, l'accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, mira a "rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare: a) mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2º C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici; b) aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare; c) rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima."
L'accordo di Parigi impone altresì alle parti di intraprendere azioni per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.
La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020.
(4)  L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. Anche i programmi di investimenti verdi collegati al protocollo di Kyoto, che forniscono sostegno finanziario a progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni negli Stati membri a basso reddito, saranno pertanto abbandonati.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Nella sua riunione del 21 ottobre 2009, il Consiglio Ambiente si è espresso a favore di un obiettivo dell'Unione consistente nel ridurre le emissioni, entro il 2050, di una percentuale compresa fra l'80 e il 95 % rispetto ai livelli del 1990, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC).
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici16.
(5)  Per realizzare la transizione verso l'energia pulita e la bioeconomia occorre modificare i comportamenti d'investimento nell'intero spettro delle politiche e prevedere incentivi per le piccole e medie imprese (PMI) con minore disponibilità di capitale e per le piccole aziende agricole affinché adeguino i loro modelli commerciali. Per l'Unione sono di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente, che dia priorità all'efficienza energetica e punti a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini, nonché l'applicazione di politiche rigorose in materia di sostenibilità e riduzione delle emissioni quanto all'uso di risorse biologiche in sostituzione delle risorse fossili. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici16.
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16 COM(2015)0080
16 COM(2015)0080
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2020 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.
(9)  L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2018 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 o del valore dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020, a seconda del dato che risulti inferiore, e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. Per premiare gli interventi tempestivi e sostenere gli Stati membri con minori capacità d'investimento, gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media UE le cui emissioni nel periodo dal 2013 al 2020 sono inferiori alle loro assegnazioni annuali di emissioni per tale periodo a norma della decisione n. 406/2009/CE possono richiedere, a talune condizioni, assegnazioni supplementari provenienti da una riserva. È previsto un adeguamento supplementare dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.
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19 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
19 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Per far sì che l'Unione si indirizzi verso un'economia a basse emissioni di carbonio, il presente regolamento prevede una traiettoria di riduzione delle emissioni a lungo termine volta a ridurre, a partire dal 2031, le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento. Il regolamento contribuisce inoltre al conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle varie fonti e gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del secolo.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Per salvaguardare la piena efficacia della riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/18141 bis del Parlamento europeo e del Consiglio, le quote cancellate per effetto dell'utilizzo dello strumento di flessibilità istituito dal presente regolamento a seguito della riduzione delle quote ETS UE non dovrebbero essere considerate come quote cancellate in conformità della direttiva 2003/87/CE nel determinare, come previsto dalla decisione (UE) 2015/1814, il numero totale di quote in circolazione in un dato anno a norma di detta decisione.
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1 bis Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima.
(11)  Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edilizia, aumento delle fonti rinnovabili di energia, incremento dell'efficienza energetica e promozione dell'economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento degli investimenti nel settore del clima.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Al fine di conseguire tali riduzioni delle emissioni, e nel tentativo di massimizzare il ruolo del settore agricolo, è importante che gli Stati membri promuovano le azioni di mitigazione innovative che presentano le maggiori potenzialità, tra cui: conversione di seminativi in prato permanente; gestione di siepi, fasce tampone e alberi sui terreni agricoli; nuovi programmi agroforestali e di riforestazione; prevenzione dell'abbattimento degli alberi e del disboscamento; lavorazione del terreno minima o nulla e utilizzo di colture protettive/intercalari e dei residui di coltivazione sul terreno; realizzazione di bilanci del carbonio ed elaborazione di piani di gestione del suolo e dei nutrienti; miglioramento dell'efficienza dell'azoto e inibizione della nitrificazione; recupero e conservazione delle zone umide e delle torbiere; perfezionamento dei metodi di allevamento, alimentazione e gestione del bestiame al fine di ridurre le emissioni.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  Il presente regolamento, inclusi gli strumenti di flessibilità disponibili, incentiva riduzioni delle emissioni coerenti con il resto della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia relativa ai settori oggetto del regolamento stesso, tra cui l'ambito dell'efficienza energetica. Dal momento che oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra è legato all'energia, una maggiore efficienza nell'uso dell'energia e l'incremento del risparmio energetico svolgeranno un ruolo importante nella riduzione delle emissioni. Politiche ambiziose in materia di efficienza energetica sono pertanto essenziali non solo per consentire maggiori risparmi sulle importazioni di combustibili fossili al fine di garantire la sicurezza energetica e ridurre le bollette per i consumatori, ma anche per diffondere maggiormente le tecnologie di risparmio energetico nell'edilizia, nell'industria e nei trasporti, rafforzare la competitività economica, creare occupazione a livello locale, nonché migliorare le condizioni di salute e lottare contro la povertà energetica. Ammortizzandosi nel tempo, le misure adottate nei settori oggetto del presente regolamento rappresentano un modo economicamente efficace per aiutare gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi ai sensi del regolamento medesimo. Di conseguenza, all'atto di tradurre il presente regolamento in politiche nazionali, è importante che gli Stati membri prestino particolare attenzione alle specifiche e diverse possibilità di miglioramento dell'efficienza energetica e di investimento nei vari settori.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)
(11 quater)   Il settore dei trasporti non è soltanto il maggiore responsabile delle emissioni di gas serra, ma anche il settore in cui il consumo energetico è cresciuto più rapidamente dal 1990. È dunque importante che la Commissione e gli Stati membri compiano ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza energetica, promuovere il passaggio a modalità di trasporto sostenibili e ridurre l'elevata dipendenza dal carbonio del settore. La decarbonizzazione del mix energetico, da conseguire promuovendo l'energia a basse emissioni per i trasporti, ad esempio ricorrendo a biocarburanti sostenibili e ai veicoli elettrici, contribuirà all'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2, in linea con le finalità dell'accordo di Parigi. Tutto ciò potrebbe essere agevolato garantendo al settore un quadro chiaro e a lungo termine che offra certezza, sul quale basare gli investimenti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11 quinquies (nuovo)
(11 quinquies)   L'impatto delle politiche energetiche e settoriali sugli impegni nazionali e dell'Unione in materia di clima dovrebbe essere valutato mediante metodi di quantificazione comuni, affinché risulti trasparente e verificabile.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Il regolamento [ ] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [ ], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [ ].
(12)  Il regolamento [ ] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite, pascoli gestiti e, ove applicabile, zone umide gestite ai termini del regolamento [ ], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'articolo 7 per rispecchiare un contributo equilibrato della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità di 280 milioni di tonnellate prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [ ].
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Il raggiungimento, in modo reciprocamente coerente, dei molteplici obiettivi dell'Unione connessi al settore agricolo, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la qualità dell'aria, la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici e il sostegno alle economie rurali, richiederà cambiamenti sotto il profilo degli investimenti e degli incentivi sostenuti da misure dell'Unione, come la PAC. È essenziale che il presente regolamento tenga conto dell'obiettivo di contribuire alle finalità della strategia forestale dell'Unione, che mira a promuovere un approvvigionamento competitivo e sostenibile di legno per la bioeconomia dell'Unione, alle politiche forestali nazionali degli Stati membri, alla strategia dell'Unione sulla biodiversità e alla strategia dell'Unione sull'economia circolare.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento [ ]. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.
(13)  Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. Ogni due anni si dovrebbe procedere a una verifica completa della conformità. L'applicazione del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento [ ] dovrebbe essere presa in considerazione secondo la periodicità stabilita nel suddetto regolamento. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)   Dal momento che i settori oggetto del presente regolamento sono responsabili di oltre la metà delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione, le politiche di riduzione delle emissioni in tali settori rivestono una grande importanza ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione conformemente all'accordo di Parigi. Pertanto, le procedure di monitoraggio, comunicazione e follow-up previste dal presente regolamento dovrebbero essere assolutamente trasparenti. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere pubblicamente disponibili le informazioni sulla conformità al presente regolamento, garantendo che i portatori d'interesse e i cittadini siano adeguatamente associati al processo di riesame del regolamento. La Commissione dovrebbe altresì creare un sistema efficiente e trasparente per verificare gli effetti degli strumenti di flessibilità introdotti.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.
(14)  Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter accantonare o anticipare parte delle loro assegnazioni annuali di emissioni. Essi dovrebbero altresì poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale.
(15)  Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, e contribuire in maniera diretta ed efficace a far fronte ai cambiamenti climatici.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 4 in base al quale saranno determinati i limiti annuali di emissioni degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.
(17)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento mediante la determinazione dei limiti annuali di emissioni degli Stati membri.
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21 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   Oltre agli sforzi intesi a ridurre le sue emissioni, è importante che l'Unione, in linea con l'obiettivo di accrescere il suo contributo alle azioni positive a livello mondiale in materia di carbonio ("carbon handprint"), contempli soluzioni per il clima, insieme ai paesi terzi, attuando progetti comuni con tali paesi nel contesto delle politiche per il clima all'orizzonte 2030, tenendo conto del fatto che l'accordo di Parigi fa riferimento a un nuovo meccanismo di cooperazione internazionale per contrastare i cambiamenti climatici.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.
(20)  Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.
Per rispettare l'accordo di Parigi, è necessario che l'Unione intensifichi progressivamente i propri sforzi e presenti, ogni cinque anni, un contributo che rispecchi il massimo livello di ambizione che le è possibile.
Il riesame dovrebbe pertanto tener conto dell'obiettivo dell'Unione di ridurre di una percentuale compresa fra l'80 e il 95 % entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas a effetto serra in tutti i comparti economici, così come dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle varie fonti e gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del secolo. Il riesame dovrebbe essere basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e prendere le mosse da una relazione preparatoria dell'Agenzia europea per l'ambiente.
Il riesame delle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per il periodo successivo al 2031 dovrebbe tener conto dei principi di equità ed efficacia dei costi.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi. Esso impone agli Stati membri di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2 al fine di rispettare l'obiettivo dell'Unione di una loro riduzione di almeno il 30 %, rispetto ai livelli del 2005, da conseguire entro il 2030 in modo equo ed efficace sotto il profilo dei costi.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
L'obiettivo generale del presente regolamento è indirizzare l'Unione verso un'economia a basse emissioni di carbonio mediante la definizione di un percorso prevedibile a lungo termine, volto a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione di una percentuale compresa tra l'80 e il 95 %, rispetto ai livelli del 1990.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
3.  Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" sono considerate pari a zero.
3.  Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" che rientrano nella direttiva 2003/87/CE sono considerate pari a zero.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Il presente regolamento si applica alle emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.D navigazione" che non sono oggetto della direttiva 2003/87/CE.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 4
Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030
Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030
1.  Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3.
1.  Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3.
2.  Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.
2.  Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2018 o con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, o con l'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, utilizzando il valore inferiore, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.
3.  La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.
3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini dei suddetti atti delegati, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.
4.  Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.
4.  Il suddetto atto delegato specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.
5.  Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Traiettoria a lungo termine per la riduzione delle emissioni a partire dal 2031
Salva decisione contraria nel primo o in uno dei riesami successivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in ciascuno degli anni compresi tra il 2031 e il 2050, ogni Stato membro continua a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento. Ogni Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2031 e il 2050 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia con le sue assegnazioni annuali di emissioni per il 2030 e termina nel 2050 con un livello di emissioni inferiore dell'80 % rispetto ai livelli del 2005 di tale Stato membro.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento specificando le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2031 al 2050 espresse in tonnellate di CO2 equivalente.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5
Articolo 5
Articolo 5
Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali
Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali
1.  Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7.
1.  Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7.
2.  Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5% dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.
2.  Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.
3.  Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al 2030.
3.  Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare, in relazione agli anni dal 2021 al 2025, la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni, fino a un livello pari al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2025. In relazione agli anni dal 2026 al 2029, uno Stato membro può riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni, fino a un livello pari al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2030.
4.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5% dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
4.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, in relazione agli anni dal 2021 al 2025, e fino al 10 % in relazione agli anni dal 2026 al 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
5.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
5.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
5 bis.   Uno Stato membro non trasferisce parte della sua assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, le emissioni di detto Stato membro risultino superiori alla sua assegnazione annuale.
6.  Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione.
6.  Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di partenariati privato-privato e pubblico-privato per progetti di questo tipo.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   L'accesso allo strumento di flessibilità di cui al presente articolo e all'allegato II è accordato a condizione che gli Stati membri interessati si impegnino ad adottare misure in altri settori nei quali in passato hanno conseguito risultati insufficienti. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione integra il presente regolamento adottando un atto delegato a norma dell'articolo 12, in cui figuri un elenco di tali misure e settori.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [ ] [LULUCF], a condizione che:
1.  Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni di emissioni riportate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite", "pascoli gestiti", "zone umide gestite", ove del caso e subordinatamente all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 2, e "terreni forestali gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [ ] [LULUCF], a condizione che:
-a)  lo Stato membro presenti, entro il 1º gennaio 2019, un piano d'azione alla Commissione che stabilisce le misure, ove del caso anche l'utilizzo dei fondi dell'Unione, per un'agricoltura efficiente dal punto di vista del clima e per i settori dell'utilizzo del suolo e della silvicoltura, e che dimostra in che modo tali misure contribuiranno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra a norma del presente regolamento e ad andare oltre gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento [ ] [LULUCF] per il periodo dal 2021 al 2030;
a)  la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi il livello stabilito nell'allegato III per tale Stato membro;
a)  la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi il livello stabilito nell'allegato III per tale Stato membro;
b)  tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento [ ][LULUCF];
b)  sia dimostrato che tale quantità è eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento [ ][LULUCF] nei quinquenni di cui all'articolo 12 del regolamento [ ][LULUCF];
c)  lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento [ ][LULUCF] di quelli che ha trasferito; e
c)  lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento [ ][LULUCF] di quelli che ha trasferito; e
d)  lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni del regolamento [ ] [LULUCF].
d)  lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni del regolamento [ ] [LULUCF].
La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri conformemente alla lettera -a).
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.
2.  Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e le categorie contabili di cui all'allegato III al fine di tenere conto di un contributo equilibrato della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento, senza eccedere la quantità totale di 280 milioni disponibile a norma del presente articolo.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:
1.  Ogni due anni la Commissione procede a un controllo della conformità degli Stati membri al presente regolamento. Se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:
a)  si aggiunge alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e
a)  si aggiunge alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e
b)  è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera al presente regolamento. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.
b)  è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera al presente regolamento. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Riserva per misure tempestive
1.  Allo scopo di tenere conto delle misure tempestive adottate prima del 2020, per l'ultima verifica della conformità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento viene presa in considerazione, su richiesta di uno Stato membro e ai fini della conformità di detto Stato membro, una quantità non superiore a un totale di 90 milioni di tonnellate di assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030, a condizione che:
a)  le assegnazioni annuali totali di emissioni dello Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020, determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE siano superiori alle sue emissioni annuali totali verificate di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2020;
b)  il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013 sia inferiore alla media UE;
c)  lo Stato membro abbia utilizzato al massimo gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 6 e 7 ai livelli indicati allegati II e III;
d)  lo Stato membro abbia utilizzato al massimo gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e non abbia trasferito assegnazioni di emissioni a un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5; nonché
e)  l'Unione nel suo complesso raggiunga l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2.  La quota massima di uno Stato membro, nell'ambito della quantità totale di cui al paragrafo 1, che può essere presa in considerazione ai fini della conformità è definita dal rapporto tra la differenza tra il totale delle sue assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e il totale delle sue emissioni annuali verificate di gas a effetto serra nello stesso periodo, da un lato, e, dall'altro, la differenza tra il totale delle assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 di tutti gli Stati membri che soddisfano il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), e il totale delle emissioni annuali verificate di gas a effetto serra di tali Stati membri nello stesso periodo.
Le assegnazioni annuali di emissioni e le emissioni annuali verificate sono determinate a norma del paragrafo 3.
3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le quote massime per ciascuno Stato membro in termini di tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini di tali atti delegati, la Commissione utilizza le assegnazioni annuali di emissioni determinate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE e i dati riveduti dell'inventario per gli anni dal 2013 al 2020 a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato.
2.  L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento, corrispondente in totale a 39,14 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per tutti gli Stati membri, viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo
Registro
Registro europeo
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo
1.  La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, che comprende le assegnazioni annuali di emissioni, gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, la conformità a norma dell'articolo 9 e la modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.
1.  La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013. A tale scopo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, in particolare riguardo alle assegnazioni annuali di emissioni, agli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, alla conformità a norma dell'articolo 9 e alla modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Il sistema del registro europeo è trasparente e include tutte le informazioni pertinenti relative al trasferimento di quote tra Stati membri. Queste informazioni sono rese pubbliche attraverso un sito web dedicato ospitato dalla Commissione.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Al fine di attuare il paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12.
soppresso
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Impatto sul clima dei finanziamenti dell'Unione
La Commissione realizza un esaustivo studio transettoriale sull'impatto in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici dei finanziamenti concessi a titolo del bilancio dell'Unione o comunque in applicazione del diritto dell'Unione.
Entro il 1° gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati dello studio, corredata, se del caso, di proposte legislative intese a sospendere qualsiasi finanziamento dell'Unione che non sia compatibile con gli obiettivi o le politiche dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO2. È inclusa inoltre la proposta di una verifica ex-ante obbligatoria della compatibilità climatica, che si applica a tutti i nuovi investimenti dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2020 e l'obbligo di rendere pubblici i risultati in modo trasparente e accessibile.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 4 bis, dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9 bis e dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 13
Articolo 13
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
1.  Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC del 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza degli obblighi di cui al presente regolamento per raggiungere tali obiettivi e la coerenza degli atti legislativi dell'Unione nel settore del clima e dell'energia, compresi i requisiti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, nonché degli atti legislativi nel settore dell'agricoltura e dei trasporti con l'impegno di riduzione dei gas a effetto serra assunti dall'UE.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.
2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024, dopo il primo bilancio globale dell'attuazione dell'accordo di Parigi del 2023 ed entro sei mesi dalle valutazioni globali successive, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad accrescere i contributi minimi degli Stati membri.
Il riesame delle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per il periodo successivo al 2031 tiene conto dei principi di equità ed efficacia dei costi nella distribuzione tra gli Stati membri.
Esso tiene conto anche dei progressi compiuti dall'Unione e dai paesi terzi nel conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nonché di quelli nell'incentivare e sostenere i finanziamenti privati a favore della transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Decisione (UE) 2015/1814
Articolo 1 – paragrafo 4
Articolo 15 bis
Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814
L'articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno è il numero complessivo delle quote rilasciate nel periodo a partire dal 1º gennaio 2008, ivi comprese le quote rilasciate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE in tale periodo e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE per le emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate provenienti da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, diverse dalle quote cancellate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/... * del Parlamento europeo e del Consiglio, e il numero di quote nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.
______________
* Regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'azione per il clima al fine di onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ("regolamento relativo all'azione per il clima recante attuazione dell'accordo di Parigi") (GU L … del …, pag. … .)."

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0208/2017).


Richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas
PDF 158kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas (2016/2070(IMM))
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas, trasmessa il 31 marzo 2016 dal procuratore generale della Repubblica di Lituania, e comunicata in Aula il 13 aprile 2016,

–  avendo ascoltato Rolandas Paksas, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  avendo tenuto uno scambio di opinioni con il procuratore generale lituano e il procuratore capo presso il dipartimento per la criminalità organizzata e le indagini sulla corruzione dell'Ufficio del procuratore generale;

–  visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 62 della Costituzione della Lituania,

–  visto l'articolo 4 della legge sullo statuto e le condizioni di lavoro dei deputati al Parlamento europeo eletti nella Repubblica di Lituania,

–  visto l'articolo 62 del regolamento interno del Seimas,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0219/2017),

A.  considerando che il procuratore generale della Repubblica di Lituania ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di un deputato al Parlamento europeo, Rolandas Paksas, in relazione ad indagini penali;

B.  considerando che la richiesta del procuratore generale riguarda i sospetti che pesano su Rolandas Paksas di aver convenuto di accettare una tangente in data 31 agosto 2015 perché influenzasse autorità pubbliche e funzionari statali affinché esercitassero le loro prerogative, comportamento che si configura come un reato ai sensi del codice penale lituano;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania, i deputati al Seimas non possono essere sottoposti a procedimento penale, a detenzione o ad altre restrizioni della loro libertà, senza l’autorizzazione del Seimas;

E.  considerando che, a norma dell'articolo 4 della legge sullo statuto e le condizioni di lavoro dei deputati al Parlamento europeo eletti nella Repubblica di Lituania, i deputati al Parlamento europeo godono della stessa immunità personale sul territorio della Repubblica di Lituania di un deputato al Seimas della Repubblica di Lituania, a meno che il diritto dell'Unione europea non disponga altrimenti;

F.  considerando che, a norma dell'articolo 22 del regolamento interno del Seimas, senza decisione in tal senso del Seimas, un deputato al Seimas non può essere sottoposto a procedimento penale, a detenzione o ad altre restrizioni della sua libertà personale, tranne in caso di flagranza di reato, circostanza della quale il procuratore generale deve informare quanto prima il Seimas;

G.  considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

H.  considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

I.  considerando che, ove tali procedimenti non riguardino l'esercizio delle funzioni parlamentari, l'immunità dovrebbe essere revocata a meno che non risulti che l'intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis);

J.  considerando che, sulla base delle informazioni esaustive e dettagliate fornite nella questione in parola, non vi è motivo di sospettare che i procedimenti relativi a Rolandas Paksas siano motivati da un intento di danneggiare la sua attività politica in qualità di deputato al Parlamento europeo;

K.  considerando che non spetta al Parlamento europeo prendere posizione in merito alla colpevolezza o alla non colpevolezza del deputato, stabilire se gli atti che gli sono attribuiti giustifichino l'apertura di un procedimento penale o pronunciarsi sui relativi meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;

1.  decide di revocare l'immunità di Rolandas Paksas;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica di Lituania e a Rolandas Paksas.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski
PDF 240kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM))
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski, deputata al Parlamento europeo, trasmessa il 1° dicembre 2016 dal Ministro della giustizia francese nel quadro di un'indagine giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Bobigny per diffamazione pubblica e istigazione all'odio o alla violenza a danno di una persona o di un gruppo di persone in virtù della loro origine o della loro appartenenza o non appartenenza a un'etnia, a una nazione, a una razza o una religione determinata, comunicata in Aula il 16 gennaio 2017,

–  avendo ascoltato Mylène Troszczynski, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, emendato dalla legge costituzionale n. 95-880 del 4 agosto 1995,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0218/2017),

A.  considerando che il Procuratore della Repubblica di Bobigny ha chiesto la revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski, deputata al Parlamento europeo e membro del Consiglio regionale della Piccardia, in relazione a un procedimento avviato a motivo del fatto che il 23 settembre 2015 è stata postata sul suo conto Twitter una foto di donne con il velo integrale che sembravano far la coda all'esterno di una CAF (Caisse d’allocations familiales - Cassa assegni familiari), corredata del commento "Rosny-Sous-Bois, CAF data 9.12.2014. Indossare il velo integrale dovrebbe essere vietato per legge ...";

B.  considerando che l'immagine oggetto del contendere era in realtà un fotomontaggio realizzato a partire da una foto scattata a Londra e già utilizzata dal titolare di un altro conto Twitter e che dall'indagine è emerso come a pubblicare il messaggio online non era stata l'on. TROSZCZYNSKI, ma il suo assistente, il quale ha confessato di averlo fatto;

C.  considerando che il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che, in quanto editore del proprio conto Twitter, l'on. Troszczynski potrebbe essere ritenuta responsabile del tweet;

D.  considerando che, quando l'on. Troszczynski si è accorta che la foto era contraffatta, l'ha immediatamente rimossa dal suo conto Twitter;

E.  considerando che la revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski si riferisce al presunto reato di diffamazione pubblica a danno di una persona o di un gruppo di persone in virtù della loro origine, o della loro appartenenza o non appartenenza a un'etnia, a una nazione, a una razza o a una religione determinata, fattispecie prevista e punita dagli articoli 23, 29, primo comma, 32, secondo e terzo comma e 42, 43, 48-6° della legge del 29 luglio 1881 e alla commissione del reato di istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza razziale, oggetto dell'indagine in corso previsto e punito dagli articoli 24, 8°, 10°, 11° e 12° comma, 23, primo comma e 42 della legge del 29 luglio 1881 nonché dall'articolo 131-26, secondo e terzo comma del codice penale;

F.  considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

G.  considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e che nessun membro del Parlamento può essere soggetto ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione del Parlamento;

H.  considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento francese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai deputati al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

I.  considerando che le accuse non sono connesse al ruolo di deputata al Parlamento europeo di Mylène Troszczynski e riguardano invece attività di carattere regionale, visto che la foto contraffatta e i commenti si riferivano a quanto stava asseritamente accadendo a Rosny-Sous-Bois, in violazione del diritto francese;

J.  considerando che le presunte azioni non riguardano opinioni o voti espressi da Mylène Troszczynski nell'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.  considerando che non è stato riscontrato alcun fumus persecutionis, costituito da un palese tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Mylène Troszczynski, alla base dell'indagine avviata a seguito della denuncia di diffamazione di un'amministrazione pubblica, sporta dal Fondo assegni familiari del Seine-Saint-Denis, rappresentata dal suo direttore generale;

1.  decide di revocare l'immunità di Mylène Troszczynski;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Ministro della giustizia della Repubblica francese e a Mylène Troszczynski.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23;


Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen
PDF 157kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM))
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen, trasmessa il 22 dicembre 2016 dal ministro degli Affari esteri della Repubblica francese, Jean-Jacques Urvoas, in relazione a una richiesta del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 16 gennaio 2017,

–  avendo ascoltato Jean-Marie Le Pen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0217/2017),

A.  considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di un deputato al Parlamento europeo, Jean-Marie Le Pen, in relazione ad indagini penali;

B.  considerando che la richiesta del Procuratore generale riguarda l'accusa secondo cui Jean-Marie Le Pen avrebbe rilasciato una dichiarazione durante una trasmissione radio incitando alla discriminazione, all'odio o alla violenza razziale, comportamento che si configura come reato ai senso del codice penale francese;

C.  considerando che, a norma dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, "nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni" e che nessun membro del Parlamento "può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà" senza il consenso del Parlamento;

D.  considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

E.  considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

F.  considerando che le disposizioni sull'immunità parlamentare vanno interpretate alla luce dei valori, degli obiettivi e dei principi dei trattati;

G.  considerando che, per un deputato europeo, questa insindacabilità copre non soltanto le opinioni espresse dal deputato in riunioni ufficiali del Parlamento, ma anche opinioni espresse altrove, ad esempio nei media, quando esiste "un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari"(2);

H.  considerando che non esiste alcun legame tra la dichiarazione contestata e l'attività parlamentare di Jean-Marie Le Pen e che pertanto quest'ultimo non agiva in qualità di deputato al Parlamento europeo;

I.  considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

J.  considerando che può essere revocata solo l'immunità di cui all'articolo 9(3);

K.  considerando che tale immunità è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare, che non possono essere disgiunte da tale mandato;

L.  considerando che, ove tali procedimenti non riguardino l'esercizio delle funzioni parlamentari, l'immunità dovrebbe essere revocata a meno che non risulti che l'intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis);

M.  considerando che, sulla base delle informazioni fornite nella questione in parola, non vi è motivo di sospettare che i procedimenti relativi a Jean-Marie Le Pen siano motivati da un intento di danneggiare la sua attività politica in qualità di deputato al Parlamento europeo;

1.  decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Jean-Marie Le Pen.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentenza Patriciello, citata sopra, punto 33.
(3) Sentenza Marra, citata sopra, punto 45.


Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere
PDF 224kWORD 57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne (2016/2061(INI))
P8_TA(2017)0260A8-0197/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 8, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente le disposizioni relative ai diritti sociali e alla parità tra uomini e donne,

–  visti gli articoli 22 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  viste l'osservazione generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali sulla parità dei diritti dell'uomo e della donna in materia di godimento dei diritti economici, sociali e culturali (articolo 3 del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali)(1) e l'osservazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali sul diritto alla sicurezza sociale (articolo 9 del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali)(2),

—  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  visti l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 12, 20 e 23 della Carta sociale europea,

–  viste le conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali del 5 dicembre 2014(3),

–  vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale(4),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro(5),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(6),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(7),

–  vista la tabella di marcia della Commissione dell'agosto 2015 su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2015, dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278) e in particolare l'obiettivo 3.2,

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole(9),

–  vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(10),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna(11),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(12),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015(13),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(14),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale(15),

—  viste le conclusioni del Consiglio, del 18 giugno 2015, sul tema "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere",

—  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta) sull'uguaglianza di genere, rilasciata il 7 dicembre 2015,

–  visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011;

–  visti lo studio commissionato dal Dipartimento tematico per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali intitolato "The gender pension gap: differences between mothers and women without children" (2016) e lo studio della Commissione dal titolo "The Gender Gap in Pensions in the EU" (2013),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0197/2017),

A.  considerando che, nell'UE, nel 2015 il divario pensionistico di genere, che può essere definito come la differenza tra la pensione media percepita (al lordo dell'imposizione fiscale) dalle donne e quella percepita dagli uomini, era del 38,3 % per la fascia di età dei 65 anni e oltre e ha registrato un incremento in metà degli Stati membri negli ultimi 5 anni; che la crisi finanziaria degli ultimi anni ha avuto un impatto negativo sul reddito di molte donne; che in alcuni Stati membri tra l'11 e il 36 % delle donne non ha alcun accesso alla pensione;

B.  considerando che la parità tra donne e uomini è uno dei principi fondamentali comuni sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, dall'articolo 8 TFUE e dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; considerando inoltre che la parità di genere deve essere inclusa in tutte le politiche, iniziative, programmi e azioni dell'Unione;

C.  considerando che le donne godono di una copertura pensionistica inferiore a quella degli uomini nella maggior parte degli Stati membri dell'UE e che sono sovrarappresentate nelle categorie dei pensionati più poveri e sottorappresentate nelle categorie più ricche;

D.  considerando che tali disparità non sono accettabili e dovrebbero essere ridotte e che tutti i contributi pensionistici dovrebbero essere calcolati e riscossi indipendentemente dal genere nell'UE, che annovera tra i suoi principi fondanti l'uguaglianza di genere, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

E.  considerando che una persona su quattro nella UE a 28 dipende dalla propria pensione come fonte principale di reddito e che l'aumento significativo del numero di persone che raggiungono l'età pensionabile, a causa del prolungamento dell'aspettativa di vita e dell'invecchiamento generale della popolazione, porterà tale categoria di persone a raddoppiare entro il 2060;

F.  considerando che, a seguito del cambiamento demografico, in futuro a dover provvedere a un numero sempre maggiore di pensionati sarà un numero sempre minore di lavoratori e che, in un tale contesto, cresce l'importanza delle pensioni private e aziendali;

G.  considerando che l'obiettivo delle politiche pensionistiche è garantire un'indipendenza economica, che è essenziale per l'uguaglianza tra donne e uomini, e che i sistemi di previdenza sociale negli Stati membri assicurano a tutti i cittadini dell'UE una rendita pensionistica adeguata e dignitosa e un tenore di vita accettabile e li preservano dal rischio di povertà derivante da vari fattori o dall'esclusione sociale, in modo da garantire una partecipazione sociale, culturale e politica attiva e una vita dignitosa in età avanzata, onde poter continuare a essere parte della società;

H.  considerando che la responsabilità individuale su decisioni inerenti il risparmio che comportano vari rischi implica anche che le persone devono essere chiaramente informate delle opzioni disponibili e dei rischi connessi; che occorre fornire alle donne e agli uomini, ma soprattutto alle donne, un sostegno affinché migliorino il proprio livello di alfabetizzazione finanziaria, in modo da poter prendere decisioni informate in un ambito sempre più complesso;

I.  considerando che il divario pensionistico tende ad aggravare la situazione delle donne in termini di vulnerabilità economica e le espone al rischio di esclusione sociale, di povertà permanente e di dipendenza economica, in particolare dal coniuge o da altri famigliari; che il divario retributivo e pensionistico è ancora più pronunciato per le donne con svantaggi multipli o che appartengono a minoranze razziali, etniche, religiose e linguistiche, dato che spesso ricoprono posizioni lavorative che richiedono meno competenze e comportano meno responsabilità;

J.  considerando che pensioni legate ai diritti individuali anziché derivati, potrebbero contribuire a garantire l'indipendenza economica di ciascuno, ridurre i disincentivi alla partecipazione al lavoro formale e ridurre gli stereotipi di genere;

K.  considerando che, a causa della maggiore aspettativa di vita, le donne possono aver in media necessità di reddito superiori rispetto agli uomini sull'insieme della pensione; che tale reddito aggiuntivo potrebbe derivare dai meccanismi delle pensioni di reversibilità;

L.  considerando che la mancanza di dati comparabili, completi, affidabili e regolarmente aggiornati, che consentano di valutare l'entità del divario pensionistico e i fattori che contribuiscono a determinarlo, rende difficile determinare le modalità più efficaci per affrontare il problema;

M.  considerando che tale divario è maggiore nella fascia di età dei 65-74 anni (oltre il 40 %) rispetto alla media degli ultrasessantacinquenni, principalmente a causa della possibilità di trasferimento dei diritti in alcuni casi, come la vedovanza, in taluni Stati membri;

N.  considerando che i tagli e il blocco delle pensioni aumentano il rischio di povertà nella popolazione anziana, soprattutto tra le donne; che la percentuale di donne anziane a rischio di povertà ed esclusione sociale è stata pari al 20,2 % nel 2014, rispetto al 14,6 % degli uomini, e che nel 2050 la percentuale di persone di età superiore a 75 anni a rischio di povertà potrà ammontare al 30 % nella maggior parte degli Stati membri;

O.  considerando che le persone di età superiore a 65 anni hanno un reddito pari a circa il 94 % di quello medio della popolazione totale; che, tuttavia, circa il 22 % delle donne di età superiore a 65 anni vive al di sotto della soglia del rischio di povertà;

P.  considerando che il divario medio delle pensioni nell'UE nel 2014 nascondeva grandi disparità tra gli Stati membri; che, procedendo a un raffronto, il divario pensionistico di genere minore era pari al 3,7 % e quello maggiore era pari al 48,8 %, mentre il divario è superiore al 30 % in 14 Stati membri;

Q.  considerando che la percentuale di popolazione che percepisce una pensione varie considerabilmente tra gli Stati membri, dato che nel 2013 tale percentuale ammontava all'15,1 % a Cipro e al 31,8 % in Lituania, mentre la maggioranza dei beneficiari delle pensioni nella maggior parte degli Stati membri nel 2013 erano donne;

R.  considerando che il divario pensionistico, che dipende da una molteplicità di fattori, è la prova degli squilibri esistenti tra la situazione degli uomini e delle donne per quanto riguarda la vita professionale e la vita familiare, le possibilità contributive, la rispettiva posizione all'interno della struttura familiare e i metodi di calcolo delle retribuzioni ai fini pensionistici; che esso rispecchia altresì la segregazione del mercato del lavoro e il maggior numero di donne che lavorano a tempo parziale, con salari orari inferiori, con interruzioni di carriera e con meno anni di lavoro a causa del lavoro non retribuito svolto dalle donne quali madri e responsabili della cura dei familiari; che, pertanto, il divario pensionistico dovrebbe essere considerato come un indicatore chiave della disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro, dato che l'attuale livello del divario pensionistico di genere è molto vicino al divario retributivo totale (39,7 % nel 2015);

S.  considerando che la piena portata del divario pensionistico, che è il prodotto degli squilibri e delle disuguaglianze di genere (ad esempio, in termini di accesso permanente al potere e alle risorse finanziarie) che si incontrano lungo tutta la vita lavorativa delle persone e si riflettono nelle pensioni del primo e secondo pilastro, può essere mascherato dall'esistenza di meccanismi correttivi;

T.  considerando che il divario pensionistico, se esaminato in un dato momento, riflette le condizioni della società e del mercato del lavoro nel corso di vari decenni; che tali condizioni sono soggette a cambiamenti, spesso significativi, che si ripercuotono sulle esigenze delle diverse generazioni di donne in pensione;

U.  considerando che il divario pensionistico presenta caratteristiche diverse a seconda della situazione personale, dello stato sociale, civile e/o familiare delle pensionate in questione; che, in tale ambito, un approccio unitario non necessariamente produrrebbe i migliori risultati;

V.  considerando che i nuclei familiari monoparentali sono particolarmente vulnerabili in quanto rappresentano il 10 % del totale delle famiglie con figli a carico e che il 50 % di questi si trova a rischio di povertà ed esclusione sociale, una percentuale pari al doppio del tasso della popolazione totale; che il divario pensionistico è positivamente correlato con il numero di figli cresciuti nel corso della vita e che il divario pensionistico di genere delle donne sposate e madri considerevolmente superiore a quello delle donne sole senza figli; che, da questo punto di vista, le disuguaglianze cui sono soggette le madri, in particolare le madri single, possono risultare amplificate al momento del pensionamento;

W.  considerando che la gravidanza e il congedo di maternità tendono a spingere le madri (che rappresentano nel 79,76 % dei casi le persone che riducono l'orario di lavoro per poter occuparsi dei figli con meno di otto anni) verso occupazioni scarsamente retribuite o a tempo parziale o verso interruzioni di carriera indesiderate per la cura dei figli; che i congedi di maternità, paternità o parentali rappresentano strumenti necessari ed essenziali per migliorare la ripartizione dei compiti di assistenza, migliorando l'equilibrio tra vita lavorativa e privata e riducendo al minimo le interruzioni di carriera delle donne;

X.  considerando che il numero di figli non ha alcun effetto, o ha persino un effetto positivo, sulla remunerazione, e dunque anche sui diritti pensionistici dei padri;

Y.  considerando che il tasso di disoccupazione femminile è sottovalutato, dato che molte donne non sono registrate come disoccupate, soprattutto quelle che vivono nelle zone rurali o remote, molte delle quali si dedicano esclusivamente al lavoro domestico e alla cura dei figli; che tale situazione genera disparità a livello pensionistico;

Z.  considerando che i metodi tradizionali di organizzazione del lavoro non consentono alle coppie in cui entrambi i genitori desiderano esercitare la loro professione a tempo pieno, di ottenere un giusto equilibrio tra vita familiare e vita professionale;

AA.  considerando che una contabilizzazione dei crediti pensionistici che tenga conto anche dei periodi di assistenza a figli o familiari potrebbe contribuire a evitare che i periodi di interruzione della carriera professionale per motivi di assistenza si ripercuotano in modo negativo sulla pensione, e che è auspicabile che tali meccanismi di contabilizzazione siano prorogati o rafforzati in tutti gli Stati membri;

AB.  considerando che l'applicazione di crediti pensionistici alle diverse forme di lavoro può aiutare tutti i lavoratori a ottenere un reddito pensionistico;

AC.  considerando che, nonostante alcuni sforzi compiuti per porre rimedio a tale situazione, il tasso di inclusione delle donne nel mercato del lavoro è ancora molto inferiore agli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché a quello degli uomini; che l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro contribuisce a ridurre il divario pensionistico di genere nell'UE in quanto esiste un nesso diretto tra la partecipazione al mercato del lavoro e il livello di prestazione pensionistica; che, tuttavia, la percentuale di occupati non fornisce alcuna informazione in merito alla durata e al tipo di occupazione e, quindi, offre solo indicazioni limitate sul livello salariale e pensionistico;

AD.  considerando che il numero di anni di lavoro ha un effetto diretto sul reddito pensionistico; che le donne hanno una carriera in media più breve di oltre 10 anni rispetto agli uomini e che le donne la cui carriera dura meno di 14 anni sono soggette a un divario pensionistico due volte maggiore (64 %) rispetto a quello cui sono soggette le donne con una carriera più lunga (32 %);

AE.  considerando che, rispetto agli uomini, ci sono maggiori probabilità che le donne interrompano la carriera, svolgano forme di occupazione atipiche, lavorino a tempo parziale (il 32 % delle donne rispetto all'8,2 % degli uomini) o senza retribuzione, soprattutto quando si occupano dei figli e di famigliari e su loro incombe la responsabilità quasi esclusiva dell'assistenza e dei lavori domestici a causa di persistenti disuguaglianze di genere, il tutto a danno delle loro pensioni;

AF.  considerando che il finanziamento di scuole, asili, università e servizi di assistenza per gli anziani contribuisce a creare un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale e può tradursi a lungo termine non solo nella creazione di posti di lavoro, ma anche nella possibilità per le donne di accedere a un'occupazione di qualità e di rimanere nel mercato del lavoro più a lungo, il che, sul lungo periodo, può avere un effetto positivo sulle loro pensioni;

AG.  considerando che l'assistenza informale è un pilastro portante della nostra società ed è in larga misura svolto da donne e che tale squilibrio si riflette anche nel divario pensionistico; che questo tipo di lavoro invisibile non è sufficientemente riconosciuto, soprattutto nel calcolo dei diritti pensionistici;

AH.  considerando che nell'UE persiste un ampio divario salariale tra uomini e donne; che tale divario, che nel 2014 era pari al 16,3 %, causato principalmente da fenomeni di discriminazione e segregazione, che si traducono in un numero maggiore di donne nei settori in cui il livello di retribuzione è inferiore rispetto ad altri per lo più occupati da uomini; che altri fattori, come le interruzioni di carriera o il lavoro a tempo parziale involontario per conciliare il lavoro con le responsabilità famigliari, gli stereotipi, la sottovalutazione del lavoro delle donne e le differenze nei livelli di istruzione e di esperienza professionale contribuiscono anch'essi al divario salariale di genere;

AI.  considerando che l'obiettivo dell'UE di conseguire una protezione sociale adeguata è sancito dall'articolo 151 TFUE; che, a tal fine, l'UE dovrebbe sostenere gli Stati membri formulando raccomandazioni volte a migliorare la protezione delle persone anziane le quali, in virtù dell'età o di circostanze personali, hanno diritto a percepire una pensione;

AJ.  considerando che il rafforzamento del legame tra contribuzione e retribuzione, insieme all'aumento del ruolo del secondo e terzo pilastro nell'organizzazione dei sistemi pensionistici, tende a trasferire verso il settore privato il rischio di insorgenza di fattori specifici di genere nel divario pensionistico;

AK.  considerando che le riforme dei sistemi pensionistici contenute nel Libro bianco della Commissione europea sulle pensioni del 2012 non sono state sottoposte a valutazione di impatto in termini di genere, né ex ante né ex post;

AL.  considerando che la responsabilità dell'organizzazione dei sistemi pubblici di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici spetta esclusivamente agli Stati membri; che l'UE ha principalmente competenze di sostegno in materia di sistemi pensionistici, in particolare a norma dell'articolo 153 TFUE;

Osservazioni generali

1.  chiede alla Commissione di collaborare strettamente con gli Stati membri nella definizione di una strategia volta a eliminare il divario pensionistico di genere nell'Unione europea e di aiutarli a stabilire orientamenti a tal proposito;

2.  condivide e appoggia l'appello del Consiglio a favore di una nuova iniziativa della Commissione volta a istituire una strategia per la parità tra donne e uomini per il periodo 2016-2020, che assuma la forma di una comunicazione, come nel caso delle strategie precedenti, nonché a favore di un rafforzamento dell'impegno strategico dell'UE verso la parità di genere, che dovrebbe essere strettamente legato alla strategia Europa 2020;

3.  ritiene che tale strategia dovrebbe essere intesa non solo ad affrontare gli effetti del divario pensionistico a livello degli Stati membri, soprattutto per i gruppi più vulnerabili, ma anche a prevenire tale divario in futuro contrastandone le cause profonde, quali la disparità tra donne e uomini nel mercato del lavoro in termini di retribuzione, avanzamento professionale e opportunità di lavoro a tempo pieno, nonché la segregazione del mercato del lavoro; incoraggia, a tal proposito, il dialogo intergovernativo e la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri;

4.  sottolinea che per attuare con successo la strategia è necessario adottare un approccio multidimensionale, combinando misure nell'ambito di politiche diverse destinate a migliorare la parità di genere, con una prospettiva sulle pensioni che consideri tutto l'arco della vita e tenga conto dell'intera vita lavorativa di una persona e che affronti le disparità tra uomini e donne in termini di livello di occupazione, carriera e possibilità di versare contributi nonché le disparità derivanti dall'organizzazione dei sistemi pensionistici; invita la Commissione e gli Stati membri a dar seguito alle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2015, dal titolo "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere"

5.  evidenzia il ruolo importante svolto dalle parti sociali nel discutere le questioni relative al salario minimo, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà; pone in rilievo il ruolo importante dei sindacati e degli accordi di contrattazione collettiva per assicurare che le persone anziane possano accedere a pensioni pubbliche in linea con i principi della solidarietà fra generazioni e dell'uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza di tenere in debita considerazione le parti sociali in sede di adozione di decisioni politiche tali da modificare aspetti giuridici significativi delle condizioni per poter godere del diritto alla pensione; invita l'UE e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni per la parità di genere, a definire e attuare politiche volte a colmare il divario retributivo di genere; raccomanda che gli Stati membri valutino la possibilità di svolgere periodicamente analisi comparative degli stipendi per integrare gli sforzi di cui sopra;

6.  invita gli Stati membri a prevedere misure rispettose e volte a prevenire la povertà per i lavoratori il cui stato di salute non consente di lavorare fino all'età pensionabile legale; è favorevole al mantenimento del prepensionamento per i lavoratori esposti a condizioni di lavoro difficili e rischiose; ritiene che l'innalzamento dei tassi di occupazione attraverso lavori di qualità possa contribuire a limitare considerevolmente l'aumento futuro delle persone che non sono in grado di lavorare fino all'età pensionabile legale e, in tal modo, mitigare l'onere finanziario dell'invecchiamento;

7.  esprime profonda preoccupazione per l'impatto delle raccomandazioni specifiche per paese ispirate a criteri di austerità sui regimi pensionistici, sulla loro sostenibilità nonché sull'accesso alle pensioni contributive in un numero sempre maggiore di Stati membri, come pure per le ripercussioni negative di tali raccomandazioni sui livelli di reddito e sui trasferimenti sociali necessari a eliminare la povertà e l'esclusione sociale;

8.  sottolinea che il principio di sussidiarietà deve essere applicato rigorosamente anche nell'ambito delle pensioni;

Rilevamenti e sensibilizzazione per combattere più efficacemente il divario pensionistico

9.  invita gli Stati membri e la Commissione a continuare a svolgere ricerche sul divario pensionistico di genere e a collaborare con Eurostat e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) nello sviluppo di indicatori ufficiali e affidabili di tale divario nonché nell'individuazione dei vari fattori che contribuiscono a crearlo, in modo da controllarlo e fissare obiettivi di riduzione chiari, e li invita altresì a informare il Parlamento europeo al riguardo; invita gli Stati membri a fornire a Eurostat statistiche annuali sul divario retributivo di genere e sul divario pensionistico di genere in modo che sia possibile valutare gli sviluppi in tutta l'UE e le modalità per affrontare il problema;

10.  invita la Commissione a svolgere una valutazione approfondita dell'impatto sui gruppi più vulnerabili, in particolare le donne, e delle raccomandazioni del Libro bianco del 2012 in materia di pensioni, volte a combattere le cause del divario pensionistico di genere, come pure a stabilire un indicatore formale del divario pensionistico di genere e a effettuare un monitoraggio sistematico; chiede una valutazione adeguata delle raccomandazioni o misure adottate finora e un monitoraggio dell'impatto di genere; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di statistiche disaggregate per genere e di ricerche volte a migliorare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle riforme delle pensioni sulla prosperità e sul benessere delle donne;

11.  incoraggia gli Stati membri a promuovere la lotta contro il divario pensionistico di genere attraverso le politiche sociali, a sensibilizzare i responsabili delle decisioni competenti in materia e a sviluppare programmi intesi ad informare maggiormente le donne sulle conseguenze del fenomeno, a fornire loro strumenti grazie ai quali possano predisporre strategie di finanziamento della pensione che siano sostenibili e adatte alle loro esigenze specifiche, nonché ad agevolare il loro accesso alle pensioni del secondo e terzo pilastro, soprattutto in settori a prevalenza femminile nei quali l'adesione può essere scarsa; invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare e approfondire la sensibilizzazione sulla parità retributiva e il divario pensionistico, nonché sulla discriminazione diretta e indiretta delle donne nel mondo del lavoro;

12.  ribadisce la necessità di definizioni chiare e armonizzate di concetti quali "divario retributivo di genere" e "divario pensionistico di genere", onde agevolare il confronto a livello dell'UE;

13.  invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a promuovere studi sugli effetti del divario di genere sulle pensioni e sull'indipendenza economica delle donne, tenendo conto di questioni quali l'invecchiamento della popolazione, le differenze di genere concernenti le condizioni di salute e l'aspettativa di vita, il cambiamento delle strutture familiari e l'aumento del numero di famiglie unipersonali nonché le diverse situazioni personali delle donne; chiede loro, inoltre, di elaborare possibili strategie per eliminare il divario pensionistico di genere;

Ridurre le disuguaglianze in termini di possibilità contributive

14.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare la corretta applicazione e un monitoraggio sistematico dei progressi della normativa dell'UE contro la discriminazione di genere indiretta e diretta, nonché l'avvio di procedure di infrazione in caso di inosservanza, prevedendo altresì un'eventuale revisione di tale normativa allo scopo di garantire pari opportunità a uomini e donne in termini di versamento di contributi al regime pensionistico;

15.  condanna inequivocabilmente le disparità retributive di genere e la loro "inspiegabile" componente imputabile a fenomeni di discriminazione sul posto di lavoro, e invita nuovamente a procedere a una revisione della direttiva 2006/54/CE, recepita in modo chiaro e adeguato soltanto in due Stati membri, al fine di assicurare una maggiore parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e retribuzione, nel rispetto del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro tra donne e uomini, garantito dal trattato fin dalla fondazione della CEE;

16.  invita gli Stati membri e la Commissione a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione e di parità nel mercato del lavoro e nell'accesso all'occupazione e, in particolare, ad adottare misure di protezione sociale volte ad assicurare che le retribuzioni e le prestazioni sociali percepite dalle donne, anche in termini di pensioni, rispettino il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; chiede agli Stati membri di istituire misure adeguate volte a contenere le violazioni del principio di parità retributiva tra donne e uomini per lo stesso lavoro e per un lavoro di pari valore;

17.  invita gli Stati membri, i datori di lavoro e i sindacati a redigere e applicare strumenti di valutazione occupazionale specifici e pratici per aiutare a determinare il lavoro di pari valore e quindi assicurare parità di retribuzione tra donne e uomini e, pertanto, parità tra le pensioni che percepiranno in futuro; incoraggia le aziende a effettuare verifiche annue della parità retributiva e a pubblicare i dati nella massima trasparenza, nonché a ridurre il divario retributivo di genere;

18.  invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare la segregazione orizzontale e verticale nel mercato del lavoro, eliminando le diseguaglianze di genere e la discriminazione sul lavoro e incoraggiando le donne e le ragazze, in particolare attraverso l'istruzione e la sensibilizzazione, a indirizzarsi verso studi, posti di lavoro e carriere in settori di crescita innovativi, oggi dominati dagli uomini a causa degli stereotipi tuttora esistenti;

19.  esorta la Commissione e gli Stati membri a offrire maggiori incentivi alle donne affinché partecipino al mercato del lavoro più a lungo e con interruzioni più brevi, onde promuoverne l'indipendenza economica oggi e in futuro;

20.  ricorda l'importanza, nel contesto del crescente trasferimento della responsabilità dei sistemi pensionistici verso sistemi di finanziamento personali, di garantire che l'accesso ai servizi finanziari di cui alla direttiva 2004/113/CE sia non discriminatorio e basato su criteri attuariali unisex; osserva che l'applicazione della regola unisex contribuirà a ridurre il divario pensionistico di genere; invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare la trasparenza, l'accesso alle informazioni e il livello di certezza per i membri e i beneficiari dei regimi pensionistici professionali, tenendo conto dei principi dell'UE di non discriminazione e parità di genere;

21.  sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che i regimi pensionistici professionali devono essere considerati una forma di retribuzione e che pertanto il principio della parità di trattamento si applica anche a tali regimi;

22.  invita gli Stati membri a riservare un'attenzione particolare alle donne, che spesso non hanno acquisito diritti pensionistici e che, di conseguenza, non sono economicamente indipendenti, soprattutto in caso di divorzio;

Ridurre le disuguaglianze tra uomini e donne nei percorsi professionali

23.  accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia risposto al suo invito a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata, mediante proposte non legislative e una proposta legislativa che istituisce diversi tipi di congedo nell'ottica di affrontare le sfide del XXI secolo; sottolinea che le proposte avanzate dalla Commissione costituiscono un buona base per poter soddisfare le aspettative dei cittadini europei; invita tutte le istituzioni ad applicare il pacchetto quanto prima;

24.  invita gli Stati membri a rispettare e a far rispettare la legislazione sui diritti di maternità affinché le donne non siano svantaggiate in termini pensionistici per il fatto di essere diventate madri durante la vita lavorativa;

25.  invita gli Stati membri a valutare la possibilità per i dipendenti di negoziare accordi volontari di flessibilità lavorativa, ivi incluso il lavoro "agile" (o "smart working"), in linea con le prassi nazionali e indipendentemente dall'età dei figli o dalla situazione familiare, consentendo così a donne e uomini di conciliare meglio la vita famigliare e quella professionale, in modo che non siano costretti a privilegiare l'una rispetto all'altra nel momento in cui assumono responsabilità di assistenza;

26.  osserva la proposta della Commissione sul congedo per prestazione di assistenza, nell'ambito della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, e rammenta il suo invito a garantire una remunerazione e una protezione sociale adeguate; invita gli Stati membri a introdurre, sulla base di scambi di buone pratiche, "crediti di assistenza" a favore di donne e uomini, volti a compensare le interruzioni di carriera effettuate per l'assistenza informale di un membro della famiglia e i periodi di congedo per assistenza formale quali i congedi parentali, di maternità, e di paternità, nonché a valorizzare in modo equo tali crediti nel calcolo dei diritti pensionistici; ritiene che tali crediti debbano essere concessi per un periodo di tempo breve e delimitato, onde evitare di aggravare gli stereotipi e le disuguaglianze;

27.  invita gli Stati membri a elaborare strategie volte a riconoscere l'importanza dell'assistenza informale prestata a familiari e ad altre persone a carico e dell'equa ripartizione di queste responsabilità tra donne e uomini, ripartizione la cui mancanza può causare interruzioni di carriera e precariato per le donne, compromettendone così i diritti pensionistici; sottolinea, in tal contesto, l'importanza di incentivare gli uomini all'utilizzo dei congedi parentale e di paternità;

28.  invita gli Stati membri a consentire il reintegro del dipendente in un regime di lavoro comparabile dopo il congedo di maternità o paternità;

29.  ricorda che è possibile conseguire un buon equilibrio tra vita familiare e vita professionale per uomini e donne solo in presenza di strutture di assistenza locali, di qualità e accessibili, anche sul piano economico, per bambini, anziani e altre persone a carico, e solo incoraggiando un'equa ripartizione delle responsabilità, dei costi e dell'assistenza; invita gli Stati membri a incrementare gli investimenti a favore dei servizi per l'infanzia, sottolinea la necessità di una presenza capillare delle strutture di assistenza all'infanzia nelle zone rurali ed esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri, anche attraverso i finanziamenti dell'UE disponibili, nella realizzazione di tali strutture, in modo tale che siano accessibili a tutti; invita gli Stati membri non solo a realizzare al più presto gli obiettivi di Barcellona, comunque entro il 2020, ma anche a definire obiettivi analoghi per i servizi di assistenza a lungo termine, offrendo nel contempo la libertà di scelta alle famiglie che preferiscono un diverso modello di assistenza all'infanzia; si congratula con gli Stati membri che hanno già raggiunto entrambi i gruppi di obiettivi;

Effetti dei sistemi pensionistici sul divario delle pensioni

30.  invita gli Stati membri a valutare, sulla base di dati affidabili e comparabili, gli effetti dei loro sistemi pensionistici sul divario delle pensioni nonché i fattori che lo provocano al fine di combattere le discriminazioni e rendere trasparenti i sistemi pensionistici degli Stati membri;

31.  sottolinea che, per ottenere sistemi pensionistici sostenibili, è necessario tenere in considerazione le sfide poste dai cambiamenti demografici, dall'invecchiamento della popolazione, dal tasso di natalità e dal rapporto tra persone con un'occupazione retribuita e persone in età pensionabile; rammenta che la situazione di queste ultime dipende fortemente dal numero di anni di lavoro e dai contributi versati;

32.  invita gli Stati membri ad attuare urgentemente le necessarie modifiche strutturali ai sistemi pensionistici, onde garantire, in vista dell'aumento della speranza di vita nell'UE, una sicurezza sociale sostenibile;

33.  invita la Commissione e gli Stati membri a vagliare ulteriormente l'impatto potenziale sul divario pensionistico che potrebbe avere un'evoluzione dalle pensioni statali obbligatorie verso meccanismi più flessibili nell'ambito di regimi professionali e privati per quanto riguarda i contributi pensionistici, sia in termini di calcolo del periodo di contribuzione al sistema pensionistico che di uscita progressiva dal mercato del lavoro;

34.  richiama l'attenzione sui rischi per la parità di genere rappresentati dal passaggio dalle pensioni di sicurezza sociale ai regimi pensionistici a capitalizzazione personale, poiché questi ultimi si basano su contributi individuali e non coprono il tempo consacrato all'assistenza ai bambini e ad altri familiari a carico o i periodi di disoccupazione, i congedi per malattia o la disabilità; segnala che le riforme dei sistemi pensionistici che vincolano le prestazioni sociali alla crescita e alla situazione dei mercati del lavoro e finanziari si concentrano solo su aspetti macroeconomici e trascurano lo scopo sociale delle pensioni;

35.  invita gli Stati membri a eliminare dai loro sistemi pensionistici e dalle riforme realizzate gli elementi che aggravano le disparità tra le pensioni (soprattutto gli squilibri di genere come quello attualmente esistente in ambito pensionistico), tenendo conto dell'impatto di genere delle future riforme delle pensioni, nonché ad attuare misure volte a eliminare tali discriminazioni; evidenzia che qualsiasi modifica delle politiche relative alle pensioni dovrebbe essere rapportata al suo impatto sul divario di genere, con analisi specifiche che confrontino gli effetti dei cambiamenti proposti sulle donne e sugli uomini, e che ciò dovrebbe rientrare nei processi di pianificazione, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche;

36.  chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio di buone pratiche al fine di individuare sia i meccanismi correttivi più efficaci, sia quelli che possono combattere i fattori che favoriscono il divario pensionistico;

37.  invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre tariffe vita unisex nell'ambito dei regimi pensionistici e dei crediti di assistenza, nonché per le prestazioni derivate, in modo che le donne possano ricevere le stesse rendite pensionistiche a parità di contributi, anche se la loro aspettativa di vita è maggiore di quella degli uomini, come pure a garantire che l'aspettativa di vita delle donne non sia usata come pretesto a fini discriminatori, specificamente nel calcolo delle pensioni;

38.  chiede un riesame complessivo degli incentivi previsti dai regimi fiscali e pensionistici e delle relative ripercussioni sul divario pensionistico di genere, con un'attenzione particolare per le famiglie monoparentali il cui capofamiglia è una donna; sollecita altresì l'abolizione degli incentivi controproducenti e l'individualizzazione dei diritti;

39.  evidenzia l'importante ruolo svolto dalle pensioni di reversibilità nel tutelare molte donne anziane dal rischio più elevato di povertà ed esclusione sociale con cui si confrontano rispetto agli uomini anziani; invita gli Stati membri a riformare, ove necessario, i sistemi pensionistici di reversibilità e le pensioni di vedovanza al fine di non penalizzare le donne non sposate; invita gli Stati membri a studiare, con il sostegno della Commissione, gli effetti dei vari sistemi che prevedono pensioni di reversibilità alla luce delle elevate percentuali di divorzi, dell'incidenza della povertà tra le coppie non sposate e dell'esclusione sociale delle donne anziane, e a valutare la possibilità di predisporre strumenti giuridici volti a garantire la ripartizione dei diritti pensionistici in caso di divorzio;

40.  sottolinea il fatto che tutti hanno diritto a una pensione pubblica universalmente accessibile e ricorda che l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto delle persone anziane di condurre una vita dignitosa e indipendente, mentre l'articolo 34 della Carta riconosce il diritto alle prestazioni della sicurezza sociale e ai servizi sociali che garantiscono protezione in caso di maternità, malattia, incidenti sul lavoro, disabilità, necessità di assistenza a lungo termine o vecchiaia, nonché in caso di perdita del posto di lavoro; sottolinea che i sistemi previdenziali pubblici finanziati dai contributi sono una componente importante di schemi pensionistici adeguati;

41.  invita gli Stati membri a garantire che sia gli uomini che le donne abbiano l'opportunità di raggiungere periodi contributivi completi e ad assicurare a tutti il diritto a una pensione , nell'ottica di colmare il divario pensionistico combattendo la discriminazione di genere sul lavoro, adeguando l'istruzione e la pianificazione della carriera, migliorando l'equilibrio tra vita privata e professionale e promuovendo gli investimenti nell'assistenza a bambini e anziani; ritiene altresì importante stabilire solide normative sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro che tengano conto dei rischi occupazionali e psicosociali di genere, investire nei servizi pubblici per l'impiego in grado di orientare le donne di tutte le età nella ricerca del lavoro, come pure introdurre norme flessibili per la transizione dal lavoro alla pensione;

42.  ricorda che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, nella sua osservazione generale n. 16 (2005) sulla parità dei diritti dell'uomo e della donna in materia di godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali, ha sottolineato che l'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 9 del Patto internazionale dei diritti sociali, economici e culturali, sancisce, tra l'altro, che l'età pensionabile obbligatoria deve essere la stessa per gli uomini e per le donne e che le donne devono ricevere le stesse prestazioni dai regimi pensionistici sia pubblici che privati;

o
o   o

43.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) 11 agosto 2005, E/C.12/2005/4.
(2) 4 febbraio 2008, E/C.12/GC/19.
(3) (XX-3/def/GRC/4/1/EN).
(4) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(5) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(6) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(7) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(8) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 9.
(9) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 60.
(10) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.
(11) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 6.
(12) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.
(13) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0351.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0338.


Relazione 2016 sulla Serbia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Serbia (2016/2311(INI))
P8_TA(2017)0261A8-0063/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

–  vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga la decisione 2006/56/CE(1),

–  visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208), la decisione del Consiglio europeo del 2 marzo 2012 di concedere alla Serbia lo status di paese candidato e la decisione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 di avviare i negoziati con la Serbia,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1° settembre 2013,

–  visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, che prende atto del contenuto del parere della CIG e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra la Serbia e il Kosovo,

–  viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione della quinta riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia del 22 e 23 settembre 2016,

–  vista la relazione sulla politica per le imprese e l'industria adottata il 7 ottobre 2016 dal comitato consultivo misto della società civile UE-Serbia,

–  vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale limitata OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari anticipate in Serbia del 29 luglio 2016,

–  vista la relazione 2016 della Commissione sulla Serbia del 9 novembre 2016 (SWD(2016)0361),

–  vista la valutazione della Commissione sul programma di riforme economiche della Serbia (2016-2018) (SWD(2016)0137),

–  viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 26 maggio 2016 (9500/16),

–  viste le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016,

–  vista la terza riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia tenutasi il 13 dicembre 2016,

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla relazione 2015 sulla Serbia(2),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0063/2017),

A.  considerando che la Serbia, come ogni paese che aspiri a diventare membro dell'UE, deve essere giudicata in base ai suoi meriti nel soddisfare, attuare e rispettare la stessa serie di criteri, e che la qualità delle riforme necessarie e l'impegno con cui verranno perseguite determinano il calendario per l'adesione;

B.  considerando che i progressi della Serbia ai sensi dei capitoli 23 e 24 sullo Stato di diritto e nel processo di normalizzazione delle relazioni con il Kosovo nell'ambito del capitolo 35 continuano a essere essenziali per l'andamento complessivo del processo negoziale, in linea con il quadro di negoziazione;

C.  considerando che la Serbia ha compiuto passi importanti verso la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, che sono sfociati nel primo accordo sui principi di normalizzazione delle relazioni, del 19 aprile 2013, e negli accordi dell'agosto 2015, ma che molto resta ancora da fare in questo senso; che sono urgentemente necessarie ulteriori misure per affrontare, superare e risolvere tutte le questioni in sospeso tra i due paesi;

D.  considerando che la Serbia continua a impegnarsi per la creazione di un'economia di mercato funzionante e ad attuare l'accordo di stabilizzazione e di associazione;

E.  considerando che occorre assicurare l'attuazione del quadro giuridico sulla protezione delle minoranze, segnatamente nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'accesso ai media e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie, nonché un'adeguata rappresentanza politica delle minoranze nazionali a livello locale, regionale e nazionale;

1.  accoglie con favore l'avvio dei negoziati sui capitoli 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza), fondamentali nell'approccio dell'UE all'allargamento fondato sullo Stato di diritto in quanto i progressi compiuti nell'ambito di questi capitoli sono essenziali per l'andamento complessivo del processo negoziale; accoglie positivamente l'apertura dei capitoli 32 (Controllo finanziario) e 35 (Varie), l'avvio dei negoziati sul capitolo 5 (Appalti pubblici) nonché l'apertura e la chiusura provvisoria del capitolo 25 (Scienza e ricerca), l'apertura di negoziati sul capitolo 20 (Politica per le imprese e l’industria) e l'apertura e la chiusura provvisoria del capitolo 26 (Istruzione e cultura); auspica l'apertura di capitoli aggiuntivi predisposti sotto il profilo tecnico;

2.  plaude al costante impegno della Serbia nel suo cammino verso l'integrazione nell'UE e al suo approccio costruttivo e ben organizzato ai negoziati, chiaro segno di determinazione e volontà politica; invita la Serbia a continuare a promuovere attivamente tale decisione strategica e a informarne la popolazione, promuovendo altresì una maggiore consapevolezza tra i cittadini serbi in merito ai finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE destinati alla Serbia; esorta le autorità serbe ad astenersi dal trasmettere una retorica e messaggi anti-UE ai cittadini; sottolinea la necessità di avviare dibattiti informati, trasparenti e costruttivi sull'Unione europea, le sue istituzioni e le implicazioni derivanti dall'adesione; prende atto dei miglioramenti nel dialogo e nelle consultazioni pubbliche con tutte le parti interessate e la società civile, nonché del loro coinvolgimento nel processo di integrazione nell'UE;

3.  sottolinea che la completa attuazione delle riforme e delle politiche rimane un indicatore fondamentale di un buon processo di integrazione; plaude all'adozione della versione riveduta del programma nazionale per l'adozione dell'acquis; invita la Serbia a migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme e politiche creando un'adeguata e sufficiente capacità amministrativa, e a compiere ulteriori sforzi per assicurare l'inclusione sistematica della società civile nei dialoghi strategici, compreso il processo di adesione, quale strumento per migliorare gli standard di governance democratica; accoglie con favore le iniziative che l'Ufficio per la cooperazione con la società civile continua a intraprendere nell'ottica di migliorare la cooperazione tra lo Stato e il settore civile;

4.  segnala ritardi nell'assorbimento degli aiuti preadesione, dovuti altresì all'inadeguato quadro istituzionale; esorta le autorità ad attingere agli esempi positivi e alle migliori pratiche degli Stati membri; evidenzia la necessità di istituire, a livello nazionale, regionale e locale, un sistema istituzionale efficiente e globale ai fini dell'assorbimento dei fondi dell'IPA (strumento di assistenza preadesione) e di altri fondi disponibili;

5.  accoglie con favore i progressi compiuti dalla Serbia nello sviluppo di un'economia di mercato funzionante e nel miglioramento della situazione economica complessiva del paese; sottolinea che la Serbia ha compiuto progressi positivi nel far fronte ad alcune carenze sul piano politico, in particolare per quanto riguarda il disavanzo di bilancio, attualmente inferiore al livello stabilito dai criteri di Maastricht; mette in evidenza che le prospettive di crescita sono migliorate e che gli squilibri interni ed esterni sono stati ridotti; si compiace dei progressi compiuti in relazione alla ristrutturazione delle imprese pubbliche, in particolare nel settore dell'energia e dei trasporti ferroviari, e sottolinea l'importanza della loro gestione professionale al fine di aumentarne l'efficacia, la competitività e l'efficienza in termini di costi; sottolinea l'importanza dell'occupazione nel settore pubblico in Serbia ed evidenzia che è fondamentale rispettare i diritti dei lavoratori;

6.  prende atto del risultato delle elezioni presidenziali tenutesi il 2 aprile 2017; condanna fermamente la retorica utilizzata durante la campagna presidenziale dai funzionari del governo e dai mezzi di comunicazione filogovernativi nei confronti degli altri candidati presidenziali; si rammarica del fatto che i candidati non abbiano avuto equo accesso ai mezzi di comunicazione durante la campagna elettorale nonché della sospensione delle attività del parlamento durante la campagna, il che ha impedito agli esponenti politici dell'opposizione di accedere a un forum pubblico; invita le autorità a indagare in maniera approfondita sulle accuse concernenti diversi tipi di irregolarità, violenza e intimidazioni durante le elezioni; prende atto delle proteste avvenute in diverse città serbe e incoraggia le autorità a prendere in considerazione le richieste dei manifestanti, nel rispetto delle norme democratiche e in uno spirito di democrazia;

7.  sottolinea il ruolo essenziale delle piccole e medie imprese (PMI) per l'economia della Serbia e invita quest'ultima a migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale per il settore privato; invita il governo serbo e le istituzioni dell'UE a espandere le loro opportunità di finanziamento per le PMI, in particolare nel settore delle tecnologie informatiche e dell'economia digitale; plaude agli sforzi profusi dalla Serbia in materia di apprendimento misto e formazione professionale per affrontare il problema della disoccupazione giovanile e sottolinea l'importanza di organizzare percorsi formativi che rispondano meglio alla domanda del mercato del lavoro; incoraggia la Serbia a promuovere l'imprenditorialità, in particolare tra i giovani; prende atto dell'andamento demografico sfavorevole nonché del fenomeno della "fuga di cervelli" e invita la Serbia a introdurre programmi nazionali per promuovere l'occupazione giovanile;

8.  accoglie con favore lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 24 aprile 2016, che sono state valutate positivamente dagli osservatori internazionali; invita le autorità ad applicare integralmente le raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR, in particolare per quanto concerne la copertura mediatica di parte, gli indebiti vantaggi per gli operatori storici, la labile distinzione tra attività statali e di partito, il processo di registrazione e la mancanza di trasparenza nei finanziamenti dei partiti politici e delle campagne elettorali; sottolinea che il finanziamento dei partiti politici deve essere conforme alle più rigorose norme internazionali; invita le autorità a indagare in maniera adeguata sulle denunce relative ai casi di irregolarità, violenza e intimidazioni emersi durante il processo elettorale; esorta la Serbia a garantire elezioni libere ed eque nell'aprile 2017;

9.  rileva che il Primo ministro Aleksandar Vučić ha ricevuto il 55,08 % dei voti alle elezioni presidenziali del 2 aprile 2017; sottolinea che una delegazione multilaterale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) ha osservato le elezioni e che l'OSCE/ODIHR ha inviato una missione di valutazione delle elezioni (MVE);

10.  ribadisce il suo invito alla Serbia, conformemente ai requisiti relativi al suo status di paese candidato, ad allineare progressivamente la sua politica estera e di sicurezza a quella dell'UE, ivi compresa la sua politica nei confronti della Russia; deplora lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte serbo-russe; esprime preoccupazione per la presenza di installazioni aeree russe a Nis; si rammarica che nel dicembre 2016 la Serbia non abbia appoggiato, insieme ad altri 26 paesi, la risoluzione delle Nazioni Unite sulla Crimea, in cui si chiedeva una missione di osservazione internazionale della situazione dei diritti umani nella penisola; accoglie con favore l'importante contributo della Serbia a diverse missioni e operazioni dell'UE nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), nonché la sua costante partecipazione alle operazioni internazionali di mantenimento della pace; incoraggia fortemente e sostiene la Serbia nella fase di negoziazione per l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio;

11.  plaude all'approccio costruttivo e umanitario della Serbia nell'affrontare la crisi migratoria; invita la Serbia a promuovere tale approccio costruttivo anche nei suoi paesi confinanti; prende atto con soddisfazione dei notevoli sforzi compiuti dalla Serbia per garantire, con il sostegno internazionale e dell'UE, accoglienza e aiuti umanitari ai cittadini di paesi terzi; sottolinea che la Serbia dovrebbe adottare e attuare la nuova normativa in materia di asilo; invita le autorità serbe a continuare a fornire i servizi di base, quali un alloggio adeguato, cibo, servizi igienico-sanitari e assistenza sanitaria, a tutti i rifugiati e i migranti; invita la Commissione e il Consiglio a fornire un sostegno costante alla Serbia per affrontare le sfide in materia di migrazione e a monitorare attentamente l'applicazione degli aiuti finanziari destinati all'organizzazione e alla gestione dei flussi migratori; incoraggia la Serbia a mantenere l'andamento decrescente del numero di richiedenti asilo che giungono nell'UE dalla Serbia; invita la Serbia a rispettare pienamente i diritti dei richiedenti asilo e a garantire che i minori non accompagnati o separati dai familiari siano identificati e protetti; esorta la Commissione a proseguire i lavori sulla migrazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali al fine di assicurare il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali;

Stato di diritto

12.  rileva che, nonostante siano stati compiuti alcuni progressi nell'ambito giudiziario, in particolare con l'adozione di misure volte ad armonizzare la giurisprudenza e promuovere ulteriormente un sistema di assunzioni fondato sul merito, nella pratica l'indipendenza del sistema giudiziario non è garantita, il che impedisce a giudici e procuratori di applicare i provvedimenti adottati; chiede alle autorità di allineare il quadro costituzionale e legislativo agli standard europei, in modo da ridurre l'influenza politica nel processo di selezione e nomina dei giudici e dei procuratori; sottolinea che la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario nonché l'accesso alla giustizia continuano a essere vincolati a causa di una distribuzione disomogenea del carico di lavoro, del pesante arretrato giudiziario e dell'assenza di un sistema di patrocinio gratuito, che occorre istituire; chiede l'applicazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

13.  esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nella lotta alla corruzione ed esorta la Serbia a mostrare un chiaro impegno e volontà politica nell'affrontare tale questione, anche rafforzando e applicando pienamente il quadro giuridico; invita la Serbia ad accelerare l'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione a livello nazionale e invita a stilare un primo bilancio degli accertamenti, dei procedimenti penali e delle condanne per corruzione ad alto livello; accoglie con favore i progressi compiuti nella messa a punto del progetto di legge sull'Agenzia anticorruzione e nella realizzazione delle attività di prevenzione e di lotta alla corruzione previste dal nuovo progetto di gemellaggio dell'UE; esorta la Serbia a modificare e ad attuare la sezione del codice penale dedicata ai reati economici e di corruzione al fine di fornire un quadro normativo penale credibile e prevedibile; esprime preoccupazione per le ripetute indiscrezioni giornalistiche concernenti indagini in corso; invita la autorità serbe a condurre indagini serie su diversi casi emblematici in merito ai quali i giornalisti hanno divulgato prove di presunti illeciti; ribadisce il suo appello affinché sia garantita un'adeguata riforma dell'illecito di abuso d'ufficio e di abuso di posizioni di responsabilità al fine di prevenirne, ad esempio, un eventuale uso improprio o interpretazioni arbitrarie; sottolinea che l'eccessivo ricorso alle disposizioni sull'abuso d'ufficio nel settore privato nuoce al clima imprenditoriale e ostacola la certezza del diritto; invita la Serbia a garantire la neutralità e la continuità della pubblica amministrazione;

14.  accoglie con favore il ruolo attivo della Serbia nella cooperazione di polizia e giudiziaria a livello internazionale e regionale, i progressi compiuti nella lotta contro la criminalità organizzata e l'adozione della prima valutazione nazionale della Serbia della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità; chiede alla Serbia di intensificare gli sforzi volti a effettuare accertamenti su reti criminali più ampie, migliorare le indagini finanziarie e l'attività di polizia basata sull'intelligence e sviluppare una casistica valida relativa alle condanne definitive; invita la Serbia ad attuare pienamente la legge sulla polizia, del febbraio 2016, al fine di allinearsi alle norme dell'UE in materia di confisca dei beni di origine illecita e a istituire una piattaforma stabile per lo scambio di informazioni di intelligence tra le agenzie preposte all'applicazione della legge; accoglie favorevolmente le recenti modifiche alla legge sulla proprietà pubblica e sottolinea che occorre garantirne un'applicazione trasparente e non discriminatoria; evidenzia che è necessario adottare ulteriori misure per fare massima chiarezza giuridica sui diritti di proprietà; invita a profondere ulteriori sforzi nell'affrontare aspetti quali l'ambito di applicazione, l'attuazione e le implicazioni della legge sull'organizzazione e le competenze delle autorità statali nei procedimenti relativi a crimini di guerra; invita le autorità ad occuparsi dei casi di abuso di potere da parte delle forze di polizia nei confronti dei cittadini; prende atto con preoccupazione dei controversi episodi verificatisi nel distretto Savamala di Belgrado, in particolare per quanto riguarda la demolizione di proprietà privata; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che sia trascorso un intero anno senza che siano stati compiuti progressi nelle indagini, ne chiede una rapida risoluzione e invita a collaborare pienamente con le autorità giudiziarie nell'ambito delle indagini al fine di assicurare i responsabili alla giustizia; invita il ministero dell'Interno della Serbia e le autorità della città di Belgrado a cooperare pienamente con il pubblico ministero su questo caso; esorta le autorità ad astenersi dall'esercitare pressioni e rivolgere accuse e attacchi nei confronti dei membri del movimento civile "Ne da(vi)mo Beograd" (Non affon(diamo) Belgrado);

15.  si compiace del ruolo attivo della Serbia nella lotta al terrorismo e rammenta che, già dal 2014, la Serbia considera reato le attività dei combattenti stranieri, in linea con la risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; esorta l'adozione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo, messa a punto nel marzo 2016; invita la Serbia a dare piena attuazione alle raccomandazioni della relazione di valutazione del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval), e in particolare alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) concernenti il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro; plaude alla costante cooperazione da parte della Serbia nella lotta contro la droga a livello regionale e internazionale, ma sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per individuare e perseguire le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani; ritiene che una strategia regionale e una cooperazione rafforzata nella regione siano essenziali per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata;

Democrazia

16.  accoglie con favore le misure adottate per migliorare la trasparenza e il processo di consultazione in seno al parlamento serbo, tra cui le audizioni pubbliche nonché le riunioni e le consultazioni periodiche con la Convenzione nazionale sull'integrazione europea, in particolare poiché costituiscono una parte fondamentale della procedura di negoziazione; continua a manifestare preoccupazione per l'ampio utilizzo di procedure d'urgenza nell'adozione di atti legislativi; sottolinea che l'utilizzo frequente di procedure d'urgenza e le modifiche dell'ultimo minuto all'ordine del giorno del parlamento influiscono negativamente sull'efficacia, la qualità e la trasparenza parlamentare del processo legislativo e non sempre consentono un'adeguata consultazione con i soggetti interessati e con i cittadini; evidenzia la necessità di rafforzare il controllo dell'esecutivo da parte del parlamento serbo; chiede l'adozione immediata di un codice di condotta in seno al parlamento e un miglior coordinamento a tutti i livelli; si rammarica del fatto che, a causa di alcuni problemi, il capo della delegazione dell'UE in Serbia non è stato in grado di presentare la relazione della Commissione in seno alla commissione sull'integrazione europea del parlamento serbo; sottolinea che il capo della delegazione dell'UE dovrebbe essere in grado di presentare la suddetta relazione senza indebiti ostacoli, in modo da garantire un'adeguata supervisione del processo di adesione da parte del parlamento serbo;

17.  rileva che la Costituzione deve essere rivista affinché rifletta pienamente le raccomandazioni della Commissione di Venezia, segnatamente per quanto concerne il ruolo del parlamento serbo nelle nomine del settore giudiziario, il controllo esercitato dai partiti politici sul mandato dei deputati, l'indipendenza delle istituzioni principali e la tutela dei diritti fondamentali;

18.  accoglie con favore l'adozione del programma di riforma della gestione delle finanze pubbliche, della strategia per l'e-government, di una strategia sulla riforma della regolamentazione e sulla definizione delle politiche nonché di nuove leggi sulle procedure amministrative generali, sulle retribuzioni e sui funzionari pubblici a livello di amministrazione provinciale e locale; osserva che l'attuazione del piano d'azione di riforma della pubblica amministrazione è stata lenta in alcune ambiti e che non è stato compiuto alcun progresso nella modifica del quadro giuridico per i funzionari pubblici dell'amministrazione centrale; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per professionalizzare e depoliticizzare maggiormente l'amministrazione, nonché rendere più trasparenti le procedure di selezione e di revoca;

19.  ribadisce l'importanza di organi di regolamentazione indipendenti, quali il difensore civico, il commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali, l'Istituto statale per la revisione dei conti, l'Agenzia anticorruzione e il Consiglio anticorruzione, onde garantire il controllo e la responsabilità dell'esecutivo; sottolinea che è necessario che le istituzioni statali siano trasparenti e responsabili; invita le autorità a rispettare pienamente l'indipendenza di tali organi indipendenti, a fornire pieno sostegno politico e amministrativo alle loro attività e a garantire un seguito adeguato alle loro raccomandazioni; esorta le autorità ad astenersi dal rivolgere accuse e attacchi politici infondati nei confronti del difensore civico;

20.  sottolinea la necessità di garantire un sistema d'istruzione accessibile con un programma completo ed equilibrato, che tenga conto dell'importanza dei diritti umani e della lotta alla discriminazione, nonché opportunità di lavoro e formazione per i giovani, e di promuovere i programmi di studio europei quali il programma Erasmus;

Diritti umani

21.  evidenzia che è in vigore il quadro legislativo e istituzionale per il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolinea la necessità di un'attuazione coerente in tutto il paese; rileva che sono necessari ulteriori sforzi significativi per migliorare la situazione delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili, tra cui la popolazione rom, le persone con disabilità, quelle affette da HIV/AIDS, le persone LGBTI, i migranti e i richiedenti asilo, nonché le minoranze etniche; sottolinea che è necessario che le autorità serbe, la totalità dei partiti politici e le personalità pubbliche promuovano un clima di tolleranza e inclusione in Serbia; esorta le autorità a garantire l'adeguata attuazione della legislazione anti discriminazione adottata, in particolare per quanto concerne i crimini generati dall'odio; esprime preoccupazione in merito alla legge sui diritti delle vittime civili di guerra, che esclude taluni gruppi di vittime di violenza durante i conflitti, e invita le autorità a riesaminare tale atto legislativo;

22.  ribadisce la propria preoccupazione per la mancanza di progressi nel miglioramento della situazione della libertà di espressione e dell'autocensura dei mezzi d'informazione, che rappresenta un fenomeno sempre più grave; sottolinea che l'ingerenza politica, le minacce, le violenze e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti, ivi comprese le aggressioni fisiche, le minacce verbali e scritte e gli attacchi alla proprietà, continuano a suscitare preoccupazione; invita le autorità a condannare pubblicamente e inequivocabilmente tutti gli attacchi, a fornire risorse adeguate per indagare in maniera più proattiva su tutti i casi di attacchi a danno di giornalisti e organi di stampa e ad assicurare i colpevoli alla giustizia in tempi rapidi; esprime preoccupazione per il fatto che le cause per diffamazione e le campagne denigratorie stiano colpendo in modo sproporzionato gli organi di stampa e i giornalisti che si mostrano critici, nonché per l'impatto che le decisioni giudiziarie in materia di diffamazione potrebbero avere sulla libertà dei mezzi di comunicazione; è inoltre preoccupato per la campagna negativa nei confronti dei giornalisti che indagano su casi di corruzione e invita i funzionari governativi ad astenersi dal condurre tali campagne; invita ad attuare pienamente le leggi sui mezzi d'informazione; accoglie con favore la firma dell'accordo di cooperazione e protezione dei giornalisti, concordato tra procuratori, polizia e associazioni di giornalisti e organi della stampa, e attende con interesse che sia attuato; sottolinea la necessità di una completa trasparenza nella proprietà dei mezzi d'informazione e nel loro finanziamento; incoraggia il governo a garantire l'indipendenza e la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni dei mezzi d'informazione di servizio pubblico nonché la sostenibilità finanziaria dei contenuti mediatici nelle lingue minoritarie, e ad accrescere il ruolo delle emittenti pubbliche in tale settore;

23.  è preoccupato per il fatto che la legge sulla pubblicità sia stata adottata nel 2015 senza un'adeguata consultazione pubblica, abrogando importanti disposizioni come quella legata al divieto di pubblicità delle autorità pubbliche e di pubblicità politica al di fuori delle campagne elettorali;

24.  deplora l'obbligo relativo all'utilizzo dei fondi IPA che impone alle organizzazioni della società civile (OSC) di cooperare con lo Stato affinché le loro richieste abbiano esito positivo;

25.  condanna la campagna negativa nei confronti delle OSC condotta dal governo e dai mezzi d'informazione gestiti da quest'ultimo; è preoccupato per l'istituzione governativa di OSC fittizie in opposizione alle OSC indipendenti; trova inaccettabile che le OSC debbano collaborare con il governo affinché le loro richieste di accesso ai fondi IPA abbiano esito positivo;

Rispetto e tutela delle minoranze

26.  ribadisce che la promozione e la tutela dei diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze nazionali, costituiscono un prerequisito fondamentale per l'adesione all'UE; accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione per la realizzazione dei diritti delle minoranze nazionali nonché l'adozione di un decreto che istituisce un fondo per tali minoranze, che occorre rendere operativo; chiede che il piano d'azione e il rispettivo allegato siano pienamente attuati in maniera globale e trasparente, con l'impegno costruttivo di tutte le parti coinvolte; invita nuovamente la Serbia a garantire un'attuazione coerente della normativa sulla tutela delle minoranze e a prestare particolare attenzione al trattamento non discriminatorio delle minoranze nazionali in tutto il paese, anche in relazione all'istruzione, all'utilizzo delle lingue, all'adeguata rappresentanza all'interno del potere giudiziario, della pubblica amministrazione, del parlamento nazionale e degli organi locali e regionali, nonché all'accesso ai mezzi d'informazione e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie; accoglie con favore l'adozione di nuove norme per l'insegnamento del serbo come lingua straniera e i progressi nella traduzione dei testi scolastici nelle lingue minoritarie, e incoraggia le autorità serbe ad assicurare la sostenibilità di tali processi; invita la Serbia ad attuare pienamente tutti i trattati internazionali in materia di diritti delle minoranze;

27.  osserva che la diversità multietnica, multiculturale e multiconfessionale della Vojvodina contribuisce altresì all'identità della Serbia; sottolinea che la Vojvodina ha mantenuto un livello elevato di tutela delle minoranze e che la situazione interetnica è rimasta positiva; evidenzia che l'autonomia della Vojvodina non dovrebbe essere indebolita e ricorda che la legge sulle risorse della Vojvodina dovrebbe essere approvata senza ulteriori indugi, come sancito dalla Costituzione; plaude al risultato raggiunto dalla città serba di Novi Sad, selezionata per essere Capitale europea della cultura nel 2021;

28.  prende atto dell'adozione della nuova strategia 2016-2025 per l'inclusione sociale dei rom, che contempla l'istruzione, la sanità, l'edilizia abitativa, l'occupazione, la protezione sociale, la lotta alla discriminazione e l'uguaglianza di genere; chiede che sia pienamente e celermente attuata la nuova strategia per l'inclusione dei rom, i quali rappresentano il gruppo più debole, emarginato e discriminato della Serbia, che sia adottato con urgenza il piano d'azione e che venga istituito un organismo per coordinare l'attuazione di detto piano; condanna la demolizione degli insediamenti non ufficiali dei rom da parte delle autorità, avvenuta senza notifica e senza offrire una sistemazione alternativa; è estremamente preoccupato per il mancato rilascio di documenti personali ai rom, il che limita i loro diritti fondamentali; ritiene che i problemi summenzionati, nel loro complesso, siano alla base dell'ampio numero di rom provenienti dalla Serbia che presentano domanda di asilo nell'UE;

Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

29.  accoglie con favore il fatto che la Serbia continui il suo impegno costruttivo a favore delle relazioni bilaterali con altri paesi dell'allargamento e con gli Stati membri dell'UE confinanti; incoraggia la Serbia a intensificare il suo impegno proattivo e positivo nei confronti dei paesi del suo vicinato e dell'intera regione, a promuovere relazioni di buon vicinato e ad accrescere gli sforzi con i paesi confinanti al fine di risolvere le questioni bilaterali nel rispetto del diritto internazionale; chiede ancora una volta alle autorità di facilitare l'accesso agli archivi riguardanti le ex repubbliche jugoslave; invita la Serbia a dare piena attuazione agli accordi bilaterali con i paesi limitrofi; sottolinea che le controversie bilaterali irrisolte non dovrebbero incidere negativamente sul processo di adesione; incoraggia la Serbia a cooperare maggiormente con gli Stati membri dell'UE limitrofi, in particolare nelle regioni di confine, in modo da facilitare lo sviluppo economico;

30.  prende positivamente atto del fatto che la Serbia ha mostrato un crescente impegno costruttivo nelle iniziative di cooperazione regionale quali, per esempio, la strategia per il Danubio, il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale, l'accordo centroeuropeo di libero scambio, l'iniziativa adriatico-ionica, il processo di Brdo-Brijuni, l'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e la relativa agenda per la connettività nonché il processo di Berlino; accoglie con favore la riunione dei primi ministri di Bulgaria, Romania e Serbia sul tema della cooperazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto e sostiene l'idea di un formato permanente delle riunioni del "gruppo di Craiova"; sottolinea l'importanza dell'Ufficio per la cooperazione giovanile regionale dei Balcani occidentali nel promuovere la riconciliazione; invita la Serbia ad attuare le misure di riforma della connettività relative all'agenda per la connettività e le conclusioni della conferenza di Parigi del 2016 sui Balcani occidentali e sul regolamento TEN-T; plaude al ruolo della camera di commercio e dell'industria della Serbia nel promuovere la cooperazione regionale e nel contribuire a istituire il Forum d'investimento della camera dei Balcani occidentali;

31.  accoglie con favore l'adozione di una strategia nazionale per l'accertamento e il perseguimento dei crimini di guerra; invita la Serbia a promuovere un clima di rispetto e tolleranza e condanna tutte le forme di incitamento all'odio, approvazione pubblica o negazione di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; rileva che il mandato dell'ex procuratore per i crimini di guerra è scaduto nel dicembre 2015; sottolinea che la nomina del suo successore suscita forte preoccupazione; chiede l'attuazione della strategia nazionale in questione e l'adozione di una strategia operativa in materia di procedimenti penali in linea con i principi e le disposizioni di diritto internazionale e le norme internazionali; auspica una maggiore cooperazione regionale nel trattare i crimini di guerra e nel risolvere le questioni in sospeso a tale riguardo, anche mediante la collaborazione tra le procure regionali per i crimini di guerra sulle questioni di interesse reciproco; sollecita la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, che rimane essenziale; invita a trattare i crimini di guerra senza alcuna discriminazione, combattendo l'impunità e garantendo l'assunzione di responsabilità; esorta le autorità a continuare a lavorare sulla questione del destino delle persone scomparse, a individuare le fosse comuni e a garantire il rispetto dei diritti delle vittime e delle loro famiglie; ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia ed esorta il governo serbo ad assumere un ruolo guida nella sua istituzione;

32.  esprime la propria preoccupazione per la partecipazione di alcuni funzionari serbi di alto livello alle celebrazioni del 9 gennaio 2017 per la giornata della Republika Srpska, tenutesi contravvenendo alle decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina; sottolinea che sia la Serbia, in qualità di paese candidato, sia la Bosnia-Erzegovina, quale potenziale candidato, dovrebbero difendere e promuovere lo Stato di diritto attraverso le loro azioni; esorta le autorità serbe a sostenere le riforme costituzionali in Bosnia-Erzegovina al fine di rafforzare la capacità del paese di funzionare e partecipare ai negoziati di adesione all'UE;

33.  plaude all'apertura di tre nuovi valichi di frontiera tra la Serbia e la Romania come sviluppo positivo e raccomanda l'apertura dei tre valichi di frontiera rinviati con la Bulgaria a Salash-Novo Korito, Bankya-Petachinci e Treklyano-Bosilegrad;

34.  elogia sia la Serbia sia l'Albania per il loro costante impegno nel migliorare le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione regionale a livello politico e sociale, per esempio attraverso l'Ufficio per la cooperazione giovanile regionale con sede a Tirana; incoraggia entrambi i paesi a continuare la loro proficua cooperazione al fine di promuovere la riconciliazione nella regione;

35.  accoglie con favore il costante impegno della Serbia nel processo di normalizzazione con il Kosovo e il suo impegno nell'attuazione degli accordi raggiunti con il dialogo facilitato dall'UE; ribadisce che i progressi relativi al dialogo dovrebbero essere misurati in termini di attuazione sul campo; invita pertanto entrambe le parti a procedere alla piena attuazione, in buona fede e in modo tempestivo, di tutti gli accordi già raggiunti e a portare avanti con determinazione il processo di normalizzazione, ivi compresa la questione della comunità dei comuni serbi; incoraggia la Serbia e il Kosovo a individuare nuovi ambiti di dialogo, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione e completare la normalizzazione delle relazioni; invita nuovamente il Servizio europeo per l'azione esterna a procedere a una valutazione dei progressi compiuti dalle parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi;

36.  si rammarica tuttavia della decisione delle autorità serbe di non consentire all'ex Presidente del Kosovo Atifete Jahjaga di partecipare al festival "Mirëdita, Dobar Dan" a Belgrado, dove era stata invitata per tenere un discorso sulle vittime di violenze sessuali durante la guerra in Kosovo; deplora inoltre il fatto che, come misura di ritorsione, le autorità kosovare hanno vietato al ministro del Lavoro serbo Aleksandar Vulin di entrare in Kosovo; sottolinea che tali decisioni costituiscono una violazione dell'accordo di Bruxelles sulla libera circolazione concluso dalla Serbia e dal Kosovo nel quadro del processo di normalizzazione delle relazioni tra i due paesi;

37.  esprime forte preoccupazione per le recenti tensioni tra la Serbia e il Kosovo in merito alla circolazione del primo treno tra Belgrado e Mitrovica Nord, nonché per le dichiarazioni guerrafondaie e la retorica anti-UE; sottolinea la necessità sia per Belgrado sia per Pristina di astenersi da eventuali azioni che possano pregiudicare i progressi compiuti finora e di evitare azioni provocatorie e una retorica non costruttiva, che potrebbero ostacolare il processo di normalizzazione;

38.  accoglie con favore il sostegno delle autorità serbe al Montenegro nelle sue indagini sul fallimento degli attacchi pianificati per la giornata delle elezioni del Montenegro nel 2016; rileva che le autorità serbe hanno arrestato due sospettati a seguito dell'emissione di un mandato di arresto da parte del Montenegro; incoraggia le autorità serbe a continuare a collaborare con il Montenegro per organizzare l'estradizione dei sospettati in Montenegro, conformemente ai termini dell'accordo bilaterale dei paesi sull'estradizione;

39.  esorta la Commissione a compiere ulteriori sforzi a sostegno di un genuino processo di riconciliazione nella regione, in particolare sostenendo progetti culturali che trattino del passato recente e promuovano una comprensione comune e condivisa della storia e una cultura civile e politica della tolleranza, dell'inclusione e della riconciliazione;

Energia

40.  invita la Serbia ad attuare pienamente le misure di riforma della connettività nel settore dell'energia; incoraggia la Serbia a sviluppare la concorrenza nel mercato del gas e ad adottare misure per migliorare l'allineamento all'acquis nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della lotta ai cambiamenti climatici, ivi compresa l'adozione di una politica globale sul clima; chiede la ratifica dell'accordo di Parigi sul clima; chiede lo sviluppo di una strategia idroelettrica per l'intera regione dei Balcani occidentali in linea con la legislazione dell'UE sull'ambiente e invita le autorità a utilizzare i finanziamenti aggiuntivi dell'UE, pari a 50 milioni di EUR, per lo sviluppo del potenziale idroelettrico della regione; elogia la Serbia per l'istituzione del sistema di finanziamento per l'ambiente attraverso il Fondo verde; sottolinea la necessità di sviluppare le interconnessioni del gas e dell'elettricità tra la Serbia e i paesi limitrofi; incoraggia la Serbia ad accelerare i preparativi tecnici e di bilancio dell'interconnettore di gas Bulgaria-Serbia;

41.  sottolinea che la Serbia deve ancora adottare formalmente la strategia di gestione delle acque e non ha ancora sottoposto a revisione la legge sulle acque e il piano nazionale di gestione del bacino idrografico del Danubio; evidenzia che dette leggi sono di fondamentale importanza per l'ulteriore allineamento all'acquis dell'UE e per il miglioramento dell'attuazione delle direttive dell'UE nel settore idrico;

o
o   o

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia.

(1) GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0046.


Relazione 2016 sul Kosovo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sul Kosovo (2016/2314(INI))
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo all'incontro di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo, entrato in vigore il 1° aprile 2016,

–  vista la firma di un accordo quadro con il Kosovo sulla partecipazione ai programmi dell'Unione,

–  visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni, firmato il 19 aprile 2013 dai primi ministri Hashim Thaçi e Ivica Dačić, e il piano d'azione per la sua attuazione del 22 maggio 2013,

–  vista la decisione 2016/947/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO),

–  visti le relazioni del segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività in corso della missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (UNMIK) e i relativi sviluppi, compresa l'ultima relazione pubblicata il 26 ottobre 2016, e il dibattito tenuto il 16 novembre 2016 dal Consiglio di sicurezza sull'UNMIK,

–  vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2016)0715),

–  vista la relazione 2016 della Commissione sul Kosovo del 9 novembre 2016 (SWD(2016)0363),

–  vista la valutazione della Commissione, del 18 aprile 2016, sul programma 2016-2018 di riforme economiche del Kosovo (SWD(2016)0134),

–  viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 26 maggio 2016 (9500/2016),

–  visto il programma europeo di riforme avviato l'11 novembre 2016 a Pristina,

–  viste le conclusioni della presidenza del 13 dicembre 2016 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione,

–  viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio Affari generali del 7 dicembre 2009, del 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011, nelle quali si sottolinea e si ribadisce rispettivamente che anche il Kosovo, fatta salva la posizione degli Stati membri relativa al suo status, dovrebbe beneficiare della prospettiva di una possibile liberalizzazione del regime dei visti una volta soddisfatte tutte le condizioni,

–  viste la proposta di regolamento della Commissione, del 1° giugno 2016, sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo (COM(2016)0277) e la quarta relazione della Commissione, del 4 maggio 2016, sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2016)0276),

–  visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

–  viste le dichiarazioni congiunte delle riunioni interparlamentari PE-Kosovo del 28-29 maggio 2008, 6-7 aprile 2009, 22-23 giugno 2010, 20 maggio 2011, 14-15 marzo 2012, 30-31 ottobre 2013 e 29-30 aprile 2015 e le dichiarazioni e le raccomandazioni adottate nella prima e nella seconda riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo, rispettivamente del 16-17 maggio 2016 e 23-24 novembre 2016, nonché la prima riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tenutasi il 25 novembre 2016,

–  viste le sue precedenti risoluzioni,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0062/2017),

A.  considerando che 114 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, tra cui 23 dei 28 Stati membri dell'UE, riconoscono l'indipendenza del Kosovo;

B.  considerando che i (potenziali) paesi candidati saranno giudicati in base ai loro meriti e che la rapidità e la qualità delle necessarie riforme determineranno il calendario di adesione;

C.  considerando che l'UE ha più volte ribadito la sua disponibilità a coadiuvare lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea, in conformità della prospettiva europea della regione e che il Kosovo ha mostrato la sua aspirazione nel corso del suo cammino verso l'integrazione europea;

D.  considerando che l'UE ha posto lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, il rafforzamento delle istituzioni democratiche, inclusa la riforma della pubblica amministrazione, le relazioni di buon vicinato, nonché lo sviluppo economico e la competitività al centro della sua politica di allargamento;

E.  considerando che oltre il 90% dei kosovari è a rischio di disoccupazione e oltre il 30% riceve tra 0 e 120 € al mese;

1.  accoglie con favore l'entrata in vigore il 1° aprile 2016 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo (ASA) quale prima relazione contrattuale e passo essenziale verso il prosieguo delle procedure di adesione del Kosovo nell'UE; accoglie con favore l'avvio l'11 novembre 2016 del programma europeo di riforme e l'adozione della strategia nazionale per l'attuazione dell'ASA quale piattaforma per agevolare l'attuazione di tale accordo; invita il Kosovo a continuare a mostrare una chiara volontà politica e la determinazione ad attuare la tabella di marcia concordata e a cogliere le opportunità della dinamica positiva instaurata dall'ASA al fine di attuare e istituzionalizzare le riforme, stabilire una cooperazione con l'UE in numerosi settori, il che stimolerebbe altresì l'integrazione commerciale e gli investimenti del Kosovo, nonché intensificare le relazioni con i paesi vicini e contribuire alla stabilità nella regione; invita il governo del Kosovo a concentrarsi sull'attuazione delle riforme globali necessarie per ottemperare ai suoi obblighi previsti dall'ASA; accoglie con favore la seconda riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione tenutasi il 23-24 novembre 2016 e la prima riunione del Consiglio di associazione e stabilizzazione UE-Kosovo tenutasi il 25 novembre 2016; osserva come sia essenziale per il futuro democratico del Kosovo, nonché per il futuro del suo processo di integrazione europea, che le elezioni politiche anticipate e le elezioni comunali che si terranno nella seconda parte del 2017 siano libere, eque e trasparenti;

2.  plaude allo svolgimento complessivamente pacifico e ordinato delle elezioni politiche anticipate dell'11 giugno 2017; deplora tuttavia il fatto che, in parte a causa del breve tempo disponibile, non si sia tenuto conto di alcune delle raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) del 2014; esprime la propria preoccupazione riguardo ai problemi riscontrati dagli osservatori dell'UE durante la campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda l'interferenza dissestante di alcuni partiti politici nell'indipendenza dei media, sia privati che pubblici, e le minacce e intimidazioni di membri e candidati della comunità serba del Kosovo concorrenti con la Srpska Lista; esorta i partiti a costituire un governo senza indugi per portare avanti il cammino del Kosovo verso l'UE, a impegnarsi a ratificare un accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro e a continuare a creare una casistica in materia di condanne ad alto livello per corruzione e criminalità organizzata, al fine di aprire la strada per la circolazione esente da visti per i cittadini del Kosovo;

3.  esprime preoccupazione per la continua ed estrema polarizzazione dello scenario politico; invita tutte le parti a mostrare responsabilità e titolarità e a creare le condizioni per un dialogo proficuo e orientato alle soluzioni e ai risultati al fine di allentare la tensione per raggiungere un compromesso sostenibile che miri a favorire l'avanzamento del paese nel suo cammino europeo;

4.  esorta i leader della comunità serba del Kosovo ad appropriarsi pienamente delle loro funzioni e dei loro ruoli nelle istituzioni del paese, agendo in modo autonomo rispetto a Belgrado e in maniera costruttiva per il bene di tutta la popolazione del Kosovo, esortando al contempo il Kosovo a continuare a sostenere l'accesso dei serbi del Kosovo alle istituzioni del Kosovo; accoglie con favore a tale proposito l'integrazione del personale giudiziario serbo del Kosovo, della polizia e della protezione civile nel sistema del Kosovo; invita le autorità del Kosovo a continuare a costruire la fiducia reciproca tra le comunità promuovendo al contempo la loro integrazione economica;

5.  condanna con la massima fermezza la violenta interruzione delle attività parlamentari da parte di alcuni membri dell'opposizione intervenuta nella prima metà del 2016 e plaude al fatto che l'opposizione sia tornata a partecipare ai lavori dell'Assemblea sulla maggior parte delle questioni e che tutti i membri della delegazione parlamentare mista del Parlamento europeo e dell'Assemblea del Kosovo abbiano partecipato in maniera costruttiva durante il periodo finale della legislatura uscente; sottolinea l'importanza del dialogo politico, della partecipazione attiva e costruttiva di tutti partiti politici al processo decisionale e dello svolgimento fluido dell'attività parlamentare quali presupposti fondamentali per proseguire il processo di integrazione nell'UE;

6.  sottolinea che il cammino verso l'integrazione nell'UE richiede una visione strategica a lungo termine e un impegno costante nell'adozione e nell'attuazione delle necessarie riforme;

7.  prende atto del fatto che cinque Stati membri non hanno riconosciuto il Kosovo; sottolinea che questo riconoscimento contribuirebbe a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e a potenziare la credibilità dell'Unione europea nell'ambito della sua politica estera; prende atto con soddisfazione dell'approccio costruttivo di tutti gli Stati membri nel facilitare e rafforzare le relazioni tra l'UE e il Kosovo al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico, il consolidamento dello Stato di diritto e della democrazia per il bene della popolazione del Kosovo; incoraggia un approccio positivo per quanto riguarda la partecipazione del Kosovo alle organizzazioni internazionali;

8.  accoglie con favore la proposta della Commissione di concedere la liberalizzazione dei visti, che rappresenterebbe un passo ulteriore per il Kosovo nel suo cammino verso l'integrazione europea; prende atto con soddisfazione della diminuzione delle richieste di asilo da parte di cittadini del Kosovo sia nei paesi dell'UE che nei paesi associati Schengen e accoglie con favore l'introduzione del fondo e dei programmi di reinserimento per i cittadini rientrati in Kosovo; esprime preoccupazione per la fase di stallo dell'Assemblea uscente in merito alla ratifica dell'accordo di demarcazione con il Montenegro e sottolinea che la liberalizzazione dei visti potrà essere concessa solo dopo che il Kosovo avrà soddisfatto tutti i criteri, tra cui quello di creare una casistica in materia di condanne ad alto livello per corruzione e criminalità organizzata, il che è stato considerevolmente favorito dal meccanismo di monitoraggio informatico dei casi di profilo elevato, istituito dal Kosovo per i reati di alto livello, un meccanismo che dovrebbe essere esteso anche ad altri procedimenti penali; invita pertanto le autorità a intensificare gli sforzi per affrontare i problemi del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della tratta di esseri umani, del commercio di armi e del possesso illegale di armi;

9.  ritiene essenziale che la politica estera e di sicurezza del Kosovo sia in linea con la politica estera e di sicurezza comune dell'UE;

10.  plaude ai progressi compiuti nell'attuazione dei vari accordi firmati da agosto 2016 nel processo di normalizzazione con la Serbia, dopo mesi di progressi scarsi o assenti; evidenzia che la piena attuazione degli accordi raggiunti è fondamentale per l'ulteriore evoluzione positiva del dialogo tra Pristina e Belgrado; invita sia il Kosovo sia la Serbia a mostrare un maggiore impegno e una forte volontà politica per quanto riguarda la normalizzazione delle relazioni e ad astenersi da qualunque azione che possa compromettere i progressi finora raggiunti in questo processo; ricorda che questa è una delle condizioni per accedere all'UE; prende atto di alcuni progressi in merito ad altre questioni tecniche come catasto, diplomi universitari e targhe automobilistiche e nell'attuazione dell'accordo sul ponte di Mitrovica; esprime preoccupazione per gli sviluppi riguardo al ponte di Mitrovica, dei quali ha seguito l'evoluzione, e sostiene il recente accordo; accoglie con favore l'assegnazione al Kosovo di un codice telefonico internazionale indipendente; invita nuovamente il Servizio europeo per l'azione esterna a procedere a una valutazione periodica dei progressi compiuti dalle parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi, riferendo in merito al Parlamento europeo; sottolinea che gli accordi raggiunti dovrebbero migliorare la vita quotidiana dei comuni cittadini; osserva che i benefici del dialogo non sono evidenti per i cittadini del Kosovo e della Serbia e sottolinea la necessità della massima trasparenza nel comunicare i risultati del dialogo, in particolare nel nord del Kosovo; sottolinea l'importanza di relazioni di buon vicinato con tutti i paesi dei Balcani occidentali;

11.  condanna fermamente l'invio di un treno nazionalista serbo da Belgrado al Kosovo settentrionale; esprime seria preoccupazione riguardo alle dichiarazioni guerrafondaie e alla retorica anti-UE; prende atto della decisione del tribunale di Colmar (Francia) di rifiutare l'estradizione in Serbia del sig. Ramush Haradinaj, che era stato assolto nel 2008 e nel 2012 dall'ICTY, poi arrestato in Francia il 4 gennaio 2017 in seguito a un mandato d'arresto internazionale emesso dalla Serbia in base alla legge serba sull'organizzazione e le competenze delle autorità statali nei procedimenti contro i crimini di guerra, e di rilasciarlo; si rammarica del fatto che di questa legge si sia finora abusato per perseguire i cittadini di paesi che appartenevano all'ex Jugoslavia, come dimostrato da questo recente caso; esorta ambe le parti ad astenersi dal prendere iniziative provocatorie e dalla retorica non costruttiva, che possono ostacolare il processo di normalizzazione; invita l'UE, il Kosovo e la Serbia a discutere queste problematiche in modo costruttivo, nel quadro dei negoziati per l'accesso all'UE;

12.  osserva che l'Associazione dei comuni serbi non è stata ancora istituita, che il suo statuto non è ancora stato elaborato e che l'istituzione di tale associazione è di responsabilità del governo del Kosovo; esorta il Kosovo a istituire l'associazione senza ulteriori indugi, conformemente all'accordo raggiunto nell'ambito del dialogo facilitato dall'UE e alla sentenza della Corte costituzionale del Kosovo; esorta, a questo proposito, le autorità del Kosovo a nominare un gruppo di lavoro di alto livello con un mandato chiaro e limitato nel tempo per proporre uno statuto destinato ai contributi del pubblico e alla revisione parlamentare; esprime preoccupazione per la continua presenza di strutture parallele serbe, anche attraverso un continuo sostegno finanziario, e ne chiede lo smantellamento; incoraggia tutte le parti interessate a trovare una soluzione a lungo termine accettabile e consensuale in merito allo status del complesso minerario di Trepca;

13.  invita le forze politiche a garantire che siano rispettate le libertà civili e la sicurezza della comunità serba e dei suoi luoghi di culto;

14.  accoglie con favore l'istituzione delle sezioni specializzate per il Kosovo e della procura specializzata all'Aia quali fasi essenziali per assicurare la giustizia e la riconciliazione; sottolinea che la protezione dei testimoni è una questione fondamentale per il successo della Corte speciale e invita quindi le autorità a consentire ai cittadini di beneficiare di questo sistema, senza il timore di ritorsioni; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere la Corte, anche attraverso un finanziamento adeguato; accoglie favorevolmente la volontà dei Paesi Bassi di ospitare la Corte;

15.  chiede al Kosovo di affrontare la questione delle persone scomparse, nonché la garanzia effettiva dei diritti di proprietà, impedendo l'usurpazione di proprietà e garantendo il ritorno e il reinserimento degli sfollati; esorta il Kosovo a garantire un effettivo risarcimento alle vittime di stupri di guerra, come affermato nel piano d'azione nazionale; nota con preoccupazione gli scarsi progressi nelle indagini e nei procedimenti giudiziari sui crimini di guerra, compresi i casi di violenza sessuale nel corso della guerra del Kosovo del 1998-1999 ed esorta il Kosovo a intensificare gli sforzi in questo senso;

16.  deplora il fatto che la società civile non sia consultata periodicamente nel corso del processo decisionale; sollecita la necessità di attribuire ulteriore potere alla società civile e invita a mostrare la volontà politica di impegnarsi con la società civile attuando norme minime per la consultazione pubblica;

17.  invita le forze politiche a garantire, rispettare, sostenere e intensificare gli sforzi per migliorare lo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario in tale ambito, operando una chiara distinzione tra la legittima aspirazione della popolazione del Kosovo alla libertà e alla giustizia e le azioni di individui sospettati di crimini di guerra, che devono essere perseguiti dalle autorità giudiziarie competenti;

18.  rileva che il mediatore ha iniziato ad attuare la legge del 2015 relativa al mediatore, stilando un maggior numero di relazioni e migliorandole, e sollecita l'adozione del diritto derivato pertinente; invita l'Assemblea e il governo del Kosovo a garantire l'indipendenza finanziaria, funzionale e organizzativa del mediatore, in linea con le norme internazionali in materia di istituzioni nazionali per i diritti umani; sollecita il governo a dare un seguito alle relazioni e raccomandazioni dell'Ufficio del revisore generale e del mediatore;

19.  sottolinea la necessità di un funzionamento corretto dell'istituzione del mediatore e di garantire che esso riceva tutte le risorse necessarie per svolgere le sue attività;

20.  rileva che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nell'adozione di una legislazione che assicuri il buon funzionamento del sistema giudiziario, l'amministrazione della giustizia rimane lenta e inefficiente ed è ostacolata dalle lacune residue della legislazione penale, dalle convenienze politiche ed economiche, dall'interferenza dei politici, dallo scarso livello di responsabilità e dalle risorse finanziarie e umane limitate, anche nella Procura speciale; incoraggia il Kosovo ad affrontare tali questioni in via prioritaria al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda i diritti di proprietà degli investitori stranieri; prende atto degli sforzi compiuti dalla polizia e dalla procura di Stato per affrontare la criminalità organizzata; prende atto degli sforzi compiuti dalle autorità competenti per indagare sulla morte in prigione di Astrit Dehari ed esorta le autorità competenti a portare a termine tale indagine;

21.  accoglie con favore la firma dell'accordo quadro per la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'UE e incoraggia la più rapida possibile entrata in vigore e adeguata attuazione dell'accordo, dopo l'approvazione del Parlamento europeo;

22.  esprime serie preoccupazioni per la mancanza di progressi per quanto riguarda la protezione della libertà di espressione e della libertà dei media nonché per l'aumento di interferenze politiche e la pressione e l'intimidazione sui media; esprime grande preoccupazione per il crescente numero di minacce e attacchi diretti ai giornalisti e per la diffusa autocensura; esorta le autorità del Kosovo a riconoscere e a proteggere pienamente la libertà di espressione conformemente alle norme dell'UE, a porre fine alle impunità per gli attacchi contro i giornalisti e consegnare i responsabili alla giustizia; esorta il governo a garantire l'indipendenza e la sostenibilità dell'emittente di servizio pubblico RTK e a introdurre un meccanismo adeguato di finanziamento; chiede l'adozione di leggi efficaci sul copyright e per assicurare la trasparenza della proprietà dei mezzi di informazione;

23.  invita il governo del Kosovo a garantire che i casi di aggressione fisica e di altre forme di pressione contro i giornalisti siano oggetto di indagini in modo tempestivo e che le sentenze della magistratura relative a tali casi siano accelerate e rafforzate, nonché a continuare a condannare inequivocabilmente tutte le aggressioni nei confronti dei giornalisti e dei mezzi di informazione, assicurando la trasparenza della proprietà dei mezzi di comunicazione al fine di lottare contro i crescenti rischi di pressioni indebite su redattori e giornalisti;

24.  accoglie con favore l'accordo firmato dal Kosovo e dalla Serbia il 30 novembre 2016 sulle tappe finali dell'attuazione dell'accordo giudiziale raggiunto nell'ambito del dialogo del 9 febbraio 2015, il quale consentirà alle istituzioni giudiziarie del paese di divenire operative sull'intero territorio del Kosovo;

25.  sottolinea che la corruzione sistemica è contraria ai valori fondamentali dell'UE della trasparenza e dell'indipendenza della magistratura; ribadisce la sua preoccupazione in merito ai progressi estremamente lenti nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e chiede un rinnovato impegno e una chiara volontà politica per risolvere questi problemi, che ostacolano futuri significativi progressi sul piano economico; deplora che la corruzione e la criminalità organizzata non vengano punite in alcune zone del Kosovo, segnatamente al nord; esprime preoccupazione per il fatto che la casistica in materia di inchieste, procedimenti penali e condanne definitive sia tuttora scarsa, mentre la confisca e il sequestro dei beni dei criminali sono utilizzati raramente nonostante rappresentino uno strumento essenziale nella lotta contro la corruzione; raccomanda quindi il tempestivo congelamento dei beni e un aumento del numero di confische definitive; incoraggia l'Agenzia anticorruzione del Kosovo ad assumere un approccio più proattivo durante la fase di indagine; esprime preoccupazione per il fatto che il finanziamento dei partiti politici e delle campagne politiche non sia adeguatamente soggetto a supervisione normativa; ritiene che la legge sul conflitto di interessi debba essere allineata con gli standard europei e che debba essere messa in atto la rimozione dei funzionari pubblici accusati o condannati per reati gravi o legati alla corruzione; esprime preoccupazione per la mancanza di un efficace coordinamento tra le istituzioni responsabili di accertare, indagare e perseguire i casi di corruzione; esprime seria preoccupazione per il coinvolgimento di gruppi criminali armati nelle attività criminali transfrontaliere e chiede la cooperazione diretta ed efficace tra il Kosovo e la Serbia, nonché tra tutti i paesi della regione, per lottare contro la criminalità organizzata; sottolinea che l'appartenenza del Kosovo a Interpol e la cooperazione con Europol agevolerebbero questi sforzi;

26.  esprime preoccupazione per il fatto che il Kosovo continua a essere un paese di deposito e transito per le droghe pesanti; rileva con preoccupazione la mancanza di luoghi sicuri dove conservare le droghe sequestrate prima della loro distruzione; esprime serie preoccupazioni riguardo al basso tasso di condanne nei casi contro la tratta di esseri umani, nonostante il Kosovo sia un paese di provenienza, transito e destinazione per donne e minori vittime di tratta; rileva con preoccupazione l'esistenza di gruppi armati e il loro coinvolgimento in attività criminali organizzate, come il contrabbando di armi, e l'apparente impunità con la quale riescono ad operare attraverso le frontiere;

27.  chiede al Kosovo di rafforzare i propri sforzi per porre fine alla violenza di genere e garantire alle donne il pieno godimento dei loro diritti; chiede alle istituzioni del Kosovo di stanziare risorse adeguate per l'attuazione della strategia nazionale sulla violenza domestica, che comprende meccanismi internazionali come la Convenzione di Istanbul; accoglie con favore il sostegno politico ad alto livello per la tutela dei diritti delle persone LGBTI nonché l'organizzazione della seconda Pride parade, ma ribadisce che la paura continua a essere un sentimento diffuso nella comunità LGBTI;

28.  chiede alle autorità del Kosovo di affrontare in via prioritaria la questione dell'integrazione di genere e di assicurare che gli organismi governativi e le autorità diano il buon esempio; esprime preoccupazione per le sfide strutturali che ostacolano l'attuazione della legge sulla parità di genere e resta preoccupato per la scarsa rappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali; esorta il Kosovo a incoraggiare continuamente le donne a cercare posizioni di alto livello; esprime preoccupazione per la ridotta percentuale di donne titolari di proprietà; esorta le autorità ad assicurare attivamente il rispetto dei diritti alla proprietà per le donne, incluso nel campo del diritto ereditario; accoglie con favore l'adozione della strategia nazionale sulla prevenzione della violenza domestica e ne chiede la piena applicazione al fine di compiere progressi nella lotta contro la violenza domestica e di genere; ricorda che esiste un collegamento tra la violenza sessuale durante le guerre e i conflitti e, se il problema non viene affrontato adeguatamente, la sua normalizzazione e quindi l'alta presenza di violenza di genere nei paesi nelle fasi post conflitto; sollecita le autorità a favorire pubblicamente e ad istituire meccanismi di protezione e misure di accoglienza per le donne che rompono il silenzio e denunciano la violenza domestica; incoraggia il lavoro delle ONG in questo ambito;

29.  plaude alla creazione del gruppo di coordinamento interministeriale per i diritti umani nel 2016; nel contempo, osserva che sono necessari ulteriori sforzi per tutelare i diritti di tutte le minoranze in Kosovo, fra cui le comunità rom, ashkali ed egiziana, mediante la piena attuazione della legislazione in materia; invita le autorità nazionali e locali competenti a introdurre, in via prioritaria, tutti i provvedimenti legislativi e pratici necessari al fine di limitare la discriminazione e affermare i diritti delle diverse minoranze etniche, compresi i diritti culturali, linguistici e di proprietà, al fine di contribuire allo sviluppo di una società multietnica; chiede al Kosovo di garantire che i rifugiati che ritornano, molti dei quali sono rom, siano pienamente integrati e vedano ripristinati i propri diritti di cittadinanza, ponendo così fine all'apolidismo; esorta il Kosovo ad adottare una nuova strategia e un nuovo piano d'azione per l'integrazione delle comunità rom, ashkali ed egiziana;

30.  plaude ai maggiori sforzi compiuti per contrastare, prevenire e combattere l'estremismo violento e la radicalizzazione e riconosce l'importante lavoro svolto dal Kosovo in questo campo; rileva che molti combattenti stranieri sono tornati in Kosovo e chiede alle autorità di garantire che essi siano monitorati e perseguiti e che si lanci un approccio di ampio respiro con efficaci politiche di prevenzione, deradicalizzazione e, ove opportuno, reintegrazione; chiede di intensificare l'azione di identificazione, prevenzione e interruzione del flusso di combattenti stranieri e di denaro non rintracciabile destinato alla radicalizzazione; sottolinea la necessità di efficaci programmi comunitari per affrontare le rimostranze che alimentano l'estremismo e la radicalizzazione violenta, e di instaurare rapporti che promuovano la tolleranza e il dialogo;

31.  accoglie con favore il miglioramento della situazione economica e l'aumento delle entrate fiscali grazie alle quali il governo dispone di maggiori risorse per l'attuazione delle sue politiche; esprime, tuttavia, preoccupazione in merito alla sostenibilità del bilancio del Kosovo, in particolare per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni erogate ai veterani di guerra e chiede, a questo proposito, la riforma della relativa legge, come convenuto con il Fondo monetario internazionale; ribadisce che le riforme strutturali socioeconomiche sono cruciali al fine di sostenere la crescita nel lungo periodo; sottolinea la necessità urgente di sostenere l'industria locale, rivolgendo nel contempo l'attenzione alla competitività dei prodotti di fabbricazione locale affinché possano soddisfare le norme d'importazione dell'UE; esprime preoccupazione per la dipendenza dalle rimesse degli emigrati; esprime preoccupazione per le decisioni di finanziamento ad hoc prese, che minano la stabilità necessaria alle imprese; ribadisce la necessità di accelerare la registrazione delle nuove imprese, che attualmente sono ostacolate da un'amministrazione irresponsabile, un'infrastruttura sottosviluppata, la debolezza dello Stato di diritto e la corruzione; esorta il Kosovo a dare seguito alle raccomandazioni della valutazione dello "Small Business Act" dell'UE e a introdurre le valutazioni dell'impatto normativo per ridurre gli oneri amministrativi sulle PMI; esorta la Commissione a rafforzare l'assistenza alle PMI; invita il Kosovo a dare piena attuazione alle raccomandazioni del programma 2016-2018 di riforme economiche e al programma europeo di riforme lanciato l'11 novembre 2016;

32.  prende atto con preoccupazione dell'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, ed esprime preoccupazione per quanto riguarda la discriminazione nei confronti delle donne sul mercato del lavoro, in particolare all'atto delle assunzioni; esorta il Kosovo a rafforzare i propri sforzi volti a migliorare il tasso di occupazione e le condizioni del mercato del lavoro; evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sul miglioramento qualitativo dell'istruzione, anche migliorando la formazione degli insegnanti, promuovendo la transizione dalla scuola al mondo del lavoro e allineando le competenze didattiche con le esigenze del mercato del lavoro, il che è un passo essenziale per affrontare il problema dell'alto tasso di disoccupazione giovanile; chiede sforzi ulteriori per accrescere il livello di istruzione di tutte le fasce della società in Kosovo; sottolinea la necessità di migliorare i meccanismi volti ad assicurare l'attuazione normativa, quali in particolare gli ispettorati e i tribunali del lavoro, e di rafforzare il dialogo tra le istituzioni pubbliche e le parti sociali tramite il Consiglio economico e sociale del Kosovo; accoglie con favore la conclusione del vertice di Parigi del 2016 e la creazione del primo Ufficio regionale per la cooperazione a favore dei giovani;

33.  deplora la lentezza degli sforzi compiuti dal Kosovo per creare una capacità amministrativa efficiente e adeguata, che impedisce al paese di attuare pienamente le leggi adottate e utilizzare in modo efficace i fondi dell'UE; deplora la corruzione endemica, le interferenze politiche e la politicizzazione del personale dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli, nonché le nomine in varie istituzioni ed enti indipendenti sulla base dell'appartenenza politica e non in misura sufficiente sulla base di criteri professionali; chiede sforzi ulteriori per garantire che le assunzioni siano basate sul merito, che è un fattore necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'indipendenza professionale della pubblica amministrazione; chiede che siano svolte indagini sulla recente accusa di interferenza politica nelle assunzioni e nei processi decisionali all'interno degli organismi pubblici;

34.  rileva che i capitolati d'oneri per le domande riguardanti contratto di ogni tipo nell'ambito dei finanziamenti IPA sono talmente impegnativi che le imprese kosovare o regionali spesso non sono nemmeno in grado di presentare domanda e chiede pertanto che si rivolga maggiore attenzione all'orientamento e all'addestramento dei soggetti interessati; esorta le autorità a indirizzare la restante assistenza, non ancora programmata, verso progetti con un maggiore impatto diretto sull'economia del Kosovo;

35.  accoglie con favore la proroga del mandato di EULEX Kosovo ed esorta il Kosovo a continuare a cooperare attivamente all'attuazione completa e senza impedimenti da parte di EULEX del suo mandato; chiede un continuo impegno da parte dell'UE per rafforzare ulteriormente i sistemi indipendenti di giustizia, polizia e dogana oltre il 2018 in vista del raggiungimento della piena titolarità di queste funzioni da parte del Kosovo; chiede una transizione efficace e lineare delle cause giudiziarie trattate dai procuratori EULEX ai procuratori nazionali con adeguate garanzie per assicurare che le vittime delle violazioni subite in passato abbiano accesso alla verità, alla giustizia e al risarcimento;

36.  prende atto della conclusione dell'inchiesta penale sulla presunta corruzione in seno alla missione EULEX; esprime soddisfazione per il fatto che i funzionari dell'UE interessati siano stati assolti da ogni accusa di irregolarità; chiede a EULEX di garantire maggiore efficacia, piena trasparenza e maggiore responsabilità in merito alla missione per la durata del suo mandato e di attuare pienamente tutte le raccomandazioni formulate dall'esperto indipendente, Jean-Paul Jacqué, nella sua relazione del 2014;

37.  rileva che fino a oggi il Kosovo non è diventato un'importante via di transito per i rifugiati e i migranti che percorrono la "rotta dei Balcani occidentali"; esorta le autorità kosovare a garantire che le persone in transito siano trattate ai sensi delle leggi europee e internazionali, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati; ribadisce che, nei momenti di crisi e di necessità, i finanziamenti, tra cui quelli previsti dall'IPA II, devono essere disponibili e pronti all'attivazione e all'attuazione rapida ed efficace;

38.  accoglie con favore il fatto che numerosi siti religiosi e culturali serbi, che purtroppo sono stati distrutti nel 2004, come la cattedrale ortodossa, sono stati ristrutturati con il denaro dei contribuenti del Kosovo; prende atto dell'impegno del Kosovo di proteggere i siti appartenenti al patrimonio culturale e chiede alle autorità di attuare tutte le convenzioni delle Nazioni Unite in materia di patrimonio culturale a tutti i livelli, indipendentemente dallo status del Kosovo nei confronti dell'UNESCO, adottando una strategia e una legislazione nazionale appropriate, e di garantire un'adeguata protezione e gestione dei siti del patrimonio culturale in tutto il Kosovo; accoglie con favore, a tale proposito, il programma finanziato dall'UE inteso a proteggere e ricostruire piccoli siti del patrimonio culturale al fine di favorire il dialogo interculturale e interreligioso in tutti i comuni multietnici; ribadisce il fatto che il disegno di legge sulla libertà di religione deve essere adottato e deve includere le raccomandazioni in materia formulate dalla Commissione di Venezia;

39.  accoglie molto favorevolmente la decisione del Consiglio d'Europa di concedere al Kosovo, a partire da gennaio 2017, lo status di osservatore nelle sessioni dell'Assemblea parlamentare inerenti al Kosovo; sostiene gli sforzi compiuti dal Kosovo per l'integrazione nella comunità internazionale; chiede, a questo proposito, la partecipazione del Kosovo in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti ed esorta la Serbia a porre fine alla sua interferenza in questo processo;

40.  esorta le autorità del Kosovo ad adottare una strategia in materia di energia e un quadro legislativo a lungo termine credibili, basati sull'efficienza energetica, sulla diversificazione delle fonti energetiche e sullo sviluppo delle energie rinnovabili; sottolinea la necessità di continuare a lavorare per realizzare reti elettriche affidabili e rendere più sostenibile il settore energetico, in termini sia di sicurezza, sia di norme ambientali; invita le autorità a firmare il memorandum d'intesa Balcani occidentali 6 sullo sviluppo del mercato regionale dell'elettricità e sull'elaborazione di un quadro di riferimento per la futura collaborazione con altri paesi; sottolinea il fatto che nel 2017 il Kosovo deterrà la presidenza del trattato della Comunità dell'energia e ricorda alle autorità gli obblighi legali del Kosovo derivanti da tale trattato, che prevedono che il 25 % di elettricità sia ottenuto da fonti rinnovabili entro il 2020; chiede al governo di rispettare l'accordo sullo smantellamento della centrale Kosovo A e il rifacimento della centrale Kosovo B e di utilizzare i 60 milioni di EUR stanziati a tal fine dall'UE a titolo dei fondi IPA; chiede l'elaborazione di una strategia idroelettrica per tutta la regione dei Balcani occidentali;

41.  esprime preoccupazione per l'allarmante livello di inquinamento dell'aria in Kosovo, specialmente nell'area urbana di Pristina, e invita le autorità statali e locali a prendere con urgenza provvedimenti adeguati per affrontare questa emergenza; sottolinea la necessità di assicurare l'adeguata applicazione della strategia nazionale sulla qualità dell'aria; esprime preoccupazione per il fatto che il problema della gestione dei rifiuti rimane uno dei problemi più visibili in Kosovo, poiché l'attuale legislazione non risponde alle sfide in questo ambito;

42.  accoglie con favore l'avvio di un nuovo progetto di collegamento ferroviario nel corridoio Oriente-Mediterraneo orientale, con nuove rotaie e nuove stazioni in Kosovo, che rappresenta l'unico collegamento del Kosovo con la regione circostante; invita il governo del Kosovo ad accordare il suo pieno sostegno alla realizzazione di questo progetto;

43.  accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione europea volti a sbloccare la rete di interconnessione elettrica tra Albania e Kosovo, bloccata mesi fa dalla Serbia, e chiede una cooperazione costruttiva tra le autorità di gestione dell'elettricità di Serbia e Kosovo; ricorda alla Serbia che il termine ultimo stabilito dalla Comunità dell'energia per la rimozione del blocco era il 31 dicembre 2016;

44.  invita la Commissione europea a continuare il lavoro sulle questioni legate alla migrazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali, onde garantire il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali; accoglie con favore il lavoro svolto finora a tale riguardo;

45.  esorta la Commissione a compiere ulteriori sforzi a sostegno di un genuino processo di riconciliazione nella regione, in particolare sostenendo progetti culturali che trattino del passato recente e promuovano una comprensione comune e condivisa della storia e una cultura civile e politica della tolleranza, dell'inclusione e della riconciliazione;

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e all'Assemblea nazionale del Kosovo.


Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2016/2310(INI))
P8_TA(2017)0263A8-0055/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra(1),

–  visto l'accordo quadro stipulato a Ohrid e firmato a Skopje il 13 agosto 2001 (accordo quadro di Ohrid),

–  viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea, le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2008, come pure le conclusioni del Consiglio del dicembre 2008, del dicembre 2012, del dicembre 2014 e del dicembre 2015, nonché le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016, che hanno ottenuto il sostegno della schiacciante maggioranza delle delegazioni e ribadito l'impegno risoluto e incondizionato nei confronti del processo di adesione all'UE,

–  vista la tredicesima riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione tra il paese e la Commissione, tenutasi a Skopje il 15 giugno 2016,

–  vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 dal titolo "Politica di allargamento dell'UE" (COM(2016)0715), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report" ("Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia") (SWD(2016)0362),

–  vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del giugno 2016, sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

–  viste le priorità di riforma urgenti della Commissione, del giugno 2015, per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

–  viste le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sulle questioni sistemiche concernenti lo Stato di diritto in relazione alle intercettazioni di comunicazioni rivelate nella primavera del 2015,

–  visti l'accordo politico (il cosiddetto "accordo di Pržino") raggiunto a Skopje il 2 giugno e il 15 luglio 2015 tra i quattro partiti politici principali, e l'accordo quadrilaterale sulla sua attuazione del 20 luglio e del 31 agosto 2016,

–  viste la dichiarazione finale del presidente del vertice di Parigi dei Balcani occidentali del 4 luglio 2016 e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Parigi 2016,

–  viste le risultanze preliminari, le conclusioni e la relazione finale e le conclusioni dell'OSCE/ODIHR in merito alle elezioni parlamentari anticipate dell'11 dicembre 2016,

–  visti le risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo interinale del 13 settembre 1995,

–  vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo interinale del 13 settembre 1995,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0055/2017),

A.  considerando che, dopo essere state posticipate due volte, le elezioni parlamentari anticipate nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si sono svolte l'11 dicembre 2016 in un clima di normalità e tranquillità, nel rispetto delle norme internazionali e in linea con le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR; che si sono svolte senza incidenti di rilievo, sono state gestite nel complesso in maniera adeguata ed è stata registrata un'affluenza alle urne elevata;

B.  considerando che le riforme e i preparativi per l'adesione sono attualmente ostacolati dalla polarizzazione politica, da una profonda diffidenza reciproca e dalla mancanza di un vero dialogo tra le parti; che in alcuni ambiti importanti si osserva un continuo regresso; che la democrazia e lo Stato di diritto sono messi costantemente in discussione, in particolare a causa della corruzione legislativa che si ripercuote sul funzionamento delle istituzioni democratiche e su settori fondamentali della società;

C.  considerando che il 27 aprile 2017 Talat Xhaferi è stato eletto nuovo presidente del parlamento macedone; che il 17 maggio 2017 il presidente della Repubblica di Macedonia ha conferito il mandato di formare un nuovo governo al leader dell'SDSM Zoran Zaev; che il 31 maggio 2017 il nuovo governo guidato dal primo ministro Zoran Zaev ha ottenuto la fiducia dal parlamento macedone;

D.  considerando che tra i temi chiave del processo di riforma figurano la riforma del sistema giudiziario, la pubblica amministrazione e i media, la disoccupazione giovanile e la verifica dell'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid;

E.  considerando che è necessario un impegno serio da parte di tutte le forze politiche affinché il paese continui a seguire il percorso euro-atlantico e di integrazione nell'UE; che il nuovo governo deve adottare e attuare pienamente riforme sostanziali che abbiano risultati tangibili, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la giustizia, la corruzione, i diritti fondamentali, gli affari interni e le buone relazioni di vicinato;

F.  considerando che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento convengono insieme sul fatto che il mantenimento della raccomandazione positiva sull'avvio dei negoziati di adesione con il paese dipende dal/è subordinato al compimento di progressi nell'attuazione dell'accordo di Pržino e al conseguimento di progressi sostanziali nell'attuazione delle priorità di riforma urgenti;

G.  considerando che il Consiglio blocca i progressi a causa del contenzioso con la Grecia, ancora irrisolto, sulla questione del nome; che le questioni bilaterali non dovrebbero essere utilizzate come pretesto per intralciare l'avvio rapido dei negoziati con l'UE;

H.  considerando che le controversie bilaterali non dovrebbero essere sfruttate per ostacolare il processo di adesione all'UE o l'avvio dei negoziati di adesione, ma dovrebbero essere debitamente affrontate con spirito costruttivo e nel rispetto delle norme dell'UE e dell'ONU; che dovrebbero essere compiuti tutti gli sforzi necessari per mantenere buone relazioni interetniche e di vicinato;

I.  considerando che i (potenziali) paesi candidati sono giudicati in base ai loro meriti e che la rapidità e la qualità delle riforme necessarie determinano il calendario dell'adesione; che l'avvio dei negoziati di adesione dovrebbe essere garantito a fronte dell'adempimento delle condizioni prestabilite; che il paese è stato per molti anni considerato tra i paesi candidati più avanzati in termini di allineamento all'acquis;

J.  considerando che il processo di adesione all'UE rappresenta un importante incentivo a realizzare ulteriori riforme, in particolare a livello di Stato di diritto, indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione e libertà dei mezzi di comunicazione; che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono elementi essenziali del processo di allargamento, del processo di stabilizzazione e di associazione nonché del processo di adesione del paese;

K.  considerando che il 20 luglio e il 31 agosto 2016 i leader dei quattro principali partiti politici hanno raggiunto un accordo sull'attuazione dell'accordo di Pržino, che comprendeva la scelta dell'11 dicembre 2016 quale data delle elezioni parlamentari anticipate e la dichiarazione del loro sostegno al lavoro del procuratore speciale; che essi hanno inoltre ribadito l'impegno ad attuare le "priorità di riforma urgenti";

L.  considerando che la recente crisi politica ha rivelato l'assenza di un efficace sistema di equilibrio dei poteri nell'ambito delle istituzioni macedoni e la necessità di rafforzare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità a livello pubblico;

M.  considerando che la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione continua a essere fondamentale per combattere l'infiltrazione criminale nel sistema politico, giuridico ed economico;

1.  accoglie con favore la formazione del nuovo governo il 31 maggio 2017; esorta tutti i partiti politici ad agire con spirito di riconciliazione, nell'interesse comune di tutti i cittadini, e a collaborare con il governo al ripristino della fiducia nel paese e nelle sue istituzioni, anche attraverso la piena attuazione dell'accordo di Pržino e delle priorità di riforma urgenti;

2.  plaude al rispetto delle libertà fondamentali dimostrato durante le elezioni anticipate dell'11 dicembre 2016, che sono state ben gestite e si sono svolte in modo trasparente e inclusivo e senza incidenti di rilievo; rileva che, secondo l'OSCE/ODIHR, le elezioni sono state competitive; si compiace del fatto che tutte le parti politiche abbiano accettato i risultati elettorali nell'interesse della stabilità interna ed evidenzia che tali partiti sono responsabili di garantire che non si ricada in una crisi politica; invita tutte le parti a evitare di intralciare l'efficace funzionamento del parlamento; esorta il nuovo governo a procedere senza indugio alle riforme necessarie per garantire l'integrazione euro-atlantica del paese e portare avanti la sua prospettiva europea a vantaggio dei cittadini; ritiene che la cooperazione interetnica e trasversale fra le parti sia essenziale per affrontare le urgenti sfide legate alla situazione nazionale e dell'UE e per mantenere la raccomandazione positiva sull'avvio dei negoziati di adesione all'Unione;

3.  accoglie con favore i miglioramenti ottenuti nel processo elettorale, tra cui il quadro giuridico, le liste elettorali e la copertura mediatica; valuta positivamente il fatto che i rappresentanti della società civile abbiano osservato le elezioni nella maggior parte dei seggi; chiede alle autorità competenti di affrontare in modo efficace le presunte irregolarità e mancanze, tra cui l'intimidazione degli elettori, il voto di scambio, l'uso improprio di risorse amministrative, la pressione politica sui media nonché il linguaggio provocatorio e le aggressioni verbali nei confronti dei giornalisti, anche in vista delle elezioni locali del maggio 2017; esorta le autorità competenti a dare seguito alle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia e a istituire un registro attendibile degli efficaci controlli dei partiti politici e del finanziamento delle campagne elettorali; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e di un'ulteriore depoliticizzazione del lavoro dell'amministrazione elettorale al fine di accrescere la fiducia pubblica nelle elezioni future;

4.  reputa importante condurre un censimento della popolazione (l'ultimo è stato realizzato nel 2002), a patto che esista consenso a livello nazionale sulla metodologia da applicare, onde ottenere un quadro aggiornato e realistico dei dati demografici della popolazione macedone, soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini macedoni e offrire loro servizi e aggiornare ulteriormente le liste elettorali e ridurre al minimo le irregolarità e le mancanze in futuro;

5.  si aspetta che, come prima priorità, il nuovo governo, in collaborazione con gli altri partiti, acceleri le riforme legate all'UE; ribadisce il proprio sostegno all'avvio dei negoziati di adesione, subordinatamente ai progressi raggiunti nell'attuazione dell'accordo di Pržino, per assicurarne l'esecuzione piena, tangibile e sostenibile, e ai progressi sostanziali nell'attuazione delle priorità di riforma urgenti sulle riforme sistemiche; invita il Consiglio a trattare quanto prima la questione dei negoziati di adesione; continua a credere che i negoziati possano dare origine a riforme quanto mai necessarie, creare nuove dinamiche, rivitalizzare la prospettiva europea e influire positivamente sulla risoluzione delle controversie bilaterali, in modo da non ostacolare il processo di adesione all'UE;

6.  sottolinea l'importanza strategica di conseguire progressi ulteriori nell'ambito del processo di adesione all'UE e chiede nuovamente a tutte le parti di dar prova di volontà politica e titolarità, attuando pienamente le priorità di riforma urgenti e l'accordo di Pržino; evidenzia che l'attuazione dell'accordo di Pržino è essenziale anche al di là delle elezioni, per assicurare la stabilità e la sostenibilità politiche in futuro; chiede alla Commissione di valutare, appena possibile e comunque prima della fine del 2017, i progressi compiuti dal paese nell'ambito di tale attuazione e riferire in merito al Parlamento e al Consiglio; è favorevole alla prosecuzione del dialogo ad alto livello sull'adesione per assistere sistematicamente il paese in tale impegno, pur ricordando che devono essere introdotte e attuate le riforme attese da lungo tempo; si rammarica del fatto che non si siano tenuti incontri nell'ambito del dialogo ad alto livello sull'adesione e che siano stati compiuti progressi limitati verso il conseguimento degli obiettivi precedenti; richiama l'attenzione sulle potenziali ripercussioni negative sul piano politico, socio-economico e della sicurezza di ulteriori ritardi nel processo di integrazione euro-atlantica del paese; invita inoltre la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad accrescere la visibilità dei progetti finanziati dall'UE nel paese, al fine di avvicinare l'Unione ai cittadini del paese;

7.  sottolinea i notevoli progressi compiuti dal paese nel processo di integrazione nell'UE e pone in evidenza le conseguenze negative di ulteriori ritardi in tale ambito, tra cui la minaccia per la credibilità della politica di allargamento dell'UE e il rischio di instabilità nella regione;

8.  sottolinea che le attuali sfide cui è confrontata l'Unione (Brexit, migrazione, radicalismo ecc.) non dovrebbero ostacolare il processo di allargamento, ma dimostrano, al contrario, la necessità di integrare pienamente i Balcani occidentali nelle strutture dell'UE al fine di potenziare e approfondire il partenariato e superare le crisi internazionali;

9.  plaude all'elevato livello di allineamento legislativo con l'acquis communautaire e prende atto della priorità accordata all'attuazione e all'applicazione efficaci dei quadri giuridici e politici in vigore, come avviene nei paesi già impegnati nei negoziati di adesione;

10.  si congratula con il paese per i continui sforzi profusi al fine di rispettare gli impegni assunti in virtù dell'ASA; invita il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione del 2009 di passare alla seconda fase del suddetto accordo, in linea con le disposizioni pertinenti;

11.  esorta tutte le parti a dimostrare volontà politica e responsabilità per superare il clima politico conflittuale, la polarizzazione e la mancanza di una cultura del compromesso e di riprendere il dialogo; sottolinea ancora una volta il ruolo chiave del parlamento nello sviluppo democratico del paese e in quanto forum per il dialogo e la rappresentanza a livello politico; chiede il rafforzamento delle relative funzioni di vigilanza e che si limiti la pratica delle frequenti modifiche legislative al diritto e dell'uso di procedure abbreviate per la loro adozione, senza consultazioni o valutazioni d'impatto sufficienti; invita a garantire il corretto funzionamento delle commissioni parlamentari nell'intercettazione delle comunicazioni, nella sicurezza e nel controspionaggio, il loro libero accesso alle deposizioni e ai dati necessari ai fini di un controllo parlamentare credibile sui servizi in questione; riconosce il ruolo costruttivo svolto dalla società civile nel sostenere e migliorare i processi democratici;

12.  prende atto di alcuni progressi nella riforma della pubblica amministrazione, incluse le misure per attuare il nuovo quadro giuridico sulla gestione delle risorse umane; chiede un ulteriore impegno a dare esecuzione alle raccomandazioni della Commissione; ribadisce la propria preoccupazione per la politicizzazione della pubblica amministrazione e per le pressioni politiche esercitate sugli impiegati pubblici; esorta il nuovo governo a dimostrare un forte impegno politico verso la valorizzazione della professionalità, del merito, della neutralità e dell'indipendenza a tutti i livelli, anche applicando la nuova procedura di assunzione e di valutazione del personale basata sul merito; sottolinea la necessità di portare a termine la strategia 2017-2022 per la riforma della pubblica amministrazione, anche con lo stanziamento di dotazioni di bilancio sufficienti per la sua attuazione, e di potenziare la pertinente capacità amministrativa; chiede che il prossimo governo stabilisca linee di responsabilità trasparenti ed efficaci tra le istituzioni e all'interno di esse; raccomanda un'equa rappresentanza di tutte le comunità a tutti i livelli della pubblica amministrazione;

13.  raccomanda al prossimo governo di mettere a punto una strategia globale di e-governance, accompagnata da un ulteriore sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese, al fine di ridurre gli oneri burocratici per lo Stato, i cittadini e le imprese; sottolinea che l'e-governance e i servizi digitali migliorerebbero le prestazioni economiche del paese e aumenterebbero la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione e dei servizi pubblici; pone l'accento sul diritto dei cittadini di accedere alle informazioni pubbliche e invita a compiere ulteriori sforzi per garantire che tale diritto non sia negato in alcun modo; incoraggia a cercare soluzioni digitali innovative che garantiscano l'accesso semplice alle informazioni pubbliche e riducano la burocrazia collegata;

14.  si rammarica del regresso continuo nella riforma del sistema giudiziario, il quale dovrebbe essere incoraggiato a funzionare in maniera indipendente; deplora le ricorrenti interferenze politiche in tale attività, inclusa la nomina e la promozione di giudici e pubblici ministeri, nonché la mancanza di assunzione di responsabilità e i casi di giustizia selettiva; esorta ancora una volta le autorità competenti ad affrontare in maniera efficace le questioni pendenti, quali individuate nelle "priorità di riforma urgenti", e a dimostrare la volontà politica di portare avanti la riforma del sistema giudiziario anche migliorando, nel diritto e nella prassi, la trasparenza nelle procedure di nomina e di promozione, nonché riducendo la durata dei procedimenti giudiziari; riconosce gli sforzi compiuti per migliorare la trasparenza; chiede inoltre alle autorità di garantire la professionalità del consiglio della magistratura e del consiglio dei pubblici ministeri e l'indipendenza delle funzioni del sistema giudiziario nel suo complesso;

15.  ribadisce l'importanza di condurre un'indagine approfondita, indipendente e senza ostacoli sui presunti illeciti emersi dalle intercettazioni e sulle relative carenze nei controlli; rammenta l'importanza del mandato e del lavoro del procuratore speciale e della commissione parlamentare d'inchiesta al fine di accertare, rispettivamente, la responsabilità giuridica e quella politica; osserva che il procuratore speciale ha disposto i primi rinvii a giudizio in sede penale per gli illeciti emersi dalle intercettazioni;

16.  è preoccupato per gli attacchi politici e gli atti di ostruzionismo amministrativo e giudiziario contro l'operato dell'ufficio del procuratore speciale e per l'assenza di cooperazione da parte delle altre istituzioni; ricorda ai tribunali penali che non rispondono alle richieste ufficiali dell'ufficio del procuratore speciale, che essi hanno l'obbligo giuridico di assisterlo; ritiene essenziale, ai fini del processo democratico, consentire all'ufficio del procuratore speciale di adempiere pienamente alle sue funzioni e di svolgere indagini approfondite in completa autonomia, senza impedimenti e disponendo dei mezzi necessari; chiede che al suddetto ufficio siano garantiti il pieno sostegno, le condizioni e i tempi necessari per completare il suo importante lavoro; invita a porre fine agli ostacoli frapposti in tribunale alla presentazione di prove al procuratore speciale e a sostenere le modifiche legislative necessarie a garantire a quest'ultimo un'autorità autonoma in materia di protezione dei testimoni nei casi di sua competenza; è fortemente convinto che l'esito delle indagini costituisca un passo importante per ristabilire la fiducia nelle istituzioni nazionali; evidenzia, inoltre, la necessità di apportare modifiche alla legge sulla protezione dei testimoni;

17.  esprime ancora preoccupazione per il fatto che la corruzione continui a essere un grave problema e che la lotta alla corruzione sia compromessa da interferenze politiche; evidenzia la necessità di una forte volontà politica per affrontare tale questione; sottolinea l'esigenza di rafforzare l'indipendenza della polizia, dei pubblici ministeri e della commissione di Stato per la prevenzione della corruzione; chiede l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza e a garantire che i membri della commissione di Stato per la prevenzione della corruzione siano selezionati e nominati in base al merito; chiede con urgenza sforzi volti a garantire un'efficace prevenzione e sanzione dei conflitti di interesse, nonché l'istituzione di un registro credibile sulla corruzione ad alto livello, compresa l'attuazione del quadro giuridico per la protezione degli informatori in linea con le norme europee, le priorità di riforma urgenti e le raccomandazioni della Commissione di Venezia; incoraggia ancora una volta le organizzazioni della società civile indipendenti e i media a segnalare i casi di corruzione e a favorire inchieste indipendenti e imparziali; invita le autorità a sostenere il lavoro del mediatore, dotandolo di personale e misure di bilancio adeguati;

18.  esprime preoccupazione per la fusione delle attività dei media, politiche e di governo, in particolare in relazione alla spesa pubblica; condanna con forza l'esistenza di legami economici, politici e familiari illeciti per quanto riguarda la spesa dei fondi pubblici; invita il governo ad adottare un quadro legislativo che disciplini i conflitti di interesse e renda pubblici i beni di persone che occupano posizioni statali di alto rango, quale misura supplementare di lotta alla corruzione;

19.  accoglie con favore la presenza di strategie e di un quadro legislativo per la lotta alla criminalità organizzata; valuta positivamente lo smantellamento delle reti e delle rotte criminali collegate alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti e chiede di incrementare ulteriormente l'impegno a combattere la criminalità organizzata; incoraggia un ulteriore potenziamento della cooperazione tra le agenzie di contrasto, sia all'interno del paese che con i paesi vicini, e il rafforzamento dei poteri e delle risorse dei tribunali; ritiene fondamentale sviluppare ulteriormente le capacità di contrasto per poter indagare sui reati finanziari e confiscare i beni;

20.  apprezza i continui sforzi profusi nel contrastare la radicalizzazione islamica e i combattenti terroristi stranieri; plaude all'adozione della strategia 2013-2019 per la lotta al terrorismo, che definisce anche i concetti di estremismo violento, radicalizzazione, prevenzione e reintegrazione; chiede che essa sia attuata grazie a una maggiore cooperazione tra le agenzie per la sicurezza e le organizzazioni della società civile, i leader religiosi, le comunità locali e altri enti statali attivi nel settore dell'istruzione, della salute e dei servizi sociali, affrontando le diverse fasi della radicalizzazione ed elaborando strumenti per la reintegrazione e la riabilitazione; chiede inoltre il monitoraggio continuo, da parte dei servizi di sicurezza, dei combattenti stranieri che ritornano nel paese, la loro reintegrazione nella società e un costante scambio di informazioni con le autorità dell'UE e dei paesi vicini;

21.  è preoccupato per i segnali provenienti dalle organizzazioni della società civile, le quali fanno riferimento al deterioramento del clima nel quale operano; ribadisce la propria preoccupazione per gli attacchi pubblici radicali alle organizzazioni della società civile e ai rappresentanti esteri da parte di politici e media; riconosce e incoraggia l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nel monitorare, sostenere e migliorare i processi democratici, compreso il processo elettorale, e nel garantire l'equilibrio fra i poteri; manifesta apprensione per il limitato impegno del governo e per la cooperazione insufficiente con le organizzazioni della società civile a tutti i livelli; evidenzia l'importanza di un dialogo e di una cooperazione regolari e costruttivi con le organizzazioni della società civile ed esorta le autorità competenti a includerle nel processo politico in modo regolare e strutturato; invita le autorità a non discriminare tali organizzazioni per nessun motivo, ad esempio l'appartenenza politica, le opinioni religiose o la composizione etnica; ritiene che la libertà di riunione e di associazione non dovrebbe essere negata a nessun gruppo di persone senza una valida motivazione;

22.  incoraggia le autorità a riprendere le operazioni di censimento interrotte, in modo da ottenere dati statistici precisi sulla popolazione che costituirebbero la base dei programmi di sviluppo e di un'adeguata pianificazione di bilancio da parte del governo;

23.  ricorda al governo e ai partiti politici la loro responsabilità nel delineare, nel diritto e nella pratica, una cultura dell'inclusione e della tolleranza; accoglie con favore l'adozione della strategia nazionale per l'uguaglianza e la non discriminazione per il periodo 2016-2020; è preoccupato per l'imparzialità e l'indipendenza della commissione per la protezione dalle discriminazioni e chiede che il processo di selezione dei suoi membri sia trasparente; ribadisce la condanna della violenza verbale nei confronti dei gruppi vittime di discriminazioni; esprime preoccupazione per il persistere dell'intolleranza, della discriminazione e degli attacchi nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI); ribadisce l'invito ad allineare la legge anti-discriminazione all'acquis per quanto riguarda la discriminazione basata sull'orientamento sessuale; sottolinea nuovamente la necessità di combattere i pregiudizi e la discriminazione dei rom e di agevolare la loro integrazione e il loro accesso al sistema di istruzione e al mercato del lavoro; manifesta apprensione circa le condizioni fisiche disumane e il sovraffollamento nelle carceri, nonostante il notevole aumento della dotazione destinata ai centri di detenzione; chiede che siano rispettate le raccomandazioni del mediatore;

24.  invita ad adoperarsi ulteriormente per promuovere la parità di genere e aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica e all'occupazione, a migliorarne la situazione socioeconomica e a rafforzarne i diritti in generale; invita le autorità competenti a migliorare l'attuazione della legge sulle pari opportunità, ad affrontare la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali chiave a tutti i livelli e a rafforzare l'efficacia dei meccanismi istituzionali per la promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne; esorta le autorità competenti a stanziare sufficienti risorse di bilancio per la sua attuazione; esprime preoccupazione per il mancato accesso da parte delle donne ai servizi sanitari di base, nonché per il tasso di mortalità infantile che continua a essere elevato;

25.  esorta il governo a intraprendere misure atte a riesaminare la legge sulla prevenzione e la protezione contro la violenza domestica e altre leggi pertinenti, al fine di fornire adeguata protezione a tutte le vittime di tale violenza e di quella di genere e di potenziare i servizi di sostegno alle vittime di violenza domestica, tra cui un numero adeguato di ricoveri; esorta inoltre il governo a garantire indagini approfondite sui casi di violenza domestica e procedimenti giudiziari a carico dei responsabili, come pure a continuare a sensibilizzare in merito a tale tipo di violenza;

26.  ribadisce che la situazione interetnica rimane delicata; esorta tutte le forze politiche e le organizzazioni della società civile a promuovere attivamente una società inclusiva, tollerante, multietnica, multiculturale e multireligiosa, e a rafforzare la convivenza e il dialogo; ritiene che siano necessarie misure specifiche per realizzare la coesione sociale tra le diverse comunità etniche, nazionali e religiose; rammenta al governo e ai leader dei partiti l'impegno assunto di dare piena attuazione all'accordo quadro di Ohrid in modo trasparente e inclusivo, di completarne senza indugio il riesame atteso da tempo, comprese le raccomandazioni programmatiche, nonché di garantire sufficienti dotazioni di bilancio per la sua attuazione; condanna ogni forma di irredentismo e ogni tentativo di disintegrare i diversi gruppi sociali; sottolinea l'importanza di avviare il tanto atteso censimento senza ulteriore indugio;

27.  esorta la Commissione a compiere ulteriori sforzi a sostegno di un genuino processo di riconciliazione nella regione, in particolare sostenendo progetti culturali che trattino del passato recente e promuovano una comprensione comune e condivisa della storia e una cultura civile e politica della tolleranza, dell'inclusione e della riconciliazione;

28.  ribadisce che le autorità e la società civile dovrebbero adottare misure appropriate miranti alla riconciliazione storica al fine di superare i divari esistenti tra i vari gruppi etnici e nazionali e all'interno di essi, compresi i cittadini di identità bulgara;

29.  esorta il governo a lanciare al pubblico e ai media segnali chiari dai quali emerga che la discriminazione sulla base dell'identità nazionale non è tollerata nel paese, anche in relazione al sistema giudiziario, ai media, alle opportunità lavorative e sociali; sottolinea l'importanza di tali azioni ai fini dell'integrazione delle varie comunità etniche e della stabilità e dell'integrazione europea del paese;

30.  incoraggia le autorità a recuperare dalla Serbia i pertinenti archivi dei servizi segreti jugoslavi; è del parere che una gestione trasparente del passato totalitario, compresa l'apertura degli archivi dei servizi segreti, costituisca un passo in avanti verso l'ulteriore democratizzazione, responsabilità e solidità istituzionale;

31.  ribadisce l'importanza della libertà e dell'indipendenza dei mezzi di comunicazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea e pilastro di ogni democrazia; continua a essere preoccupato per la libertà di espressione e dei media, per il ricorso alla violenza verbale, per i casi di intimidazione e autocensura, per l'interferenza politica sistemica e le pressioni sulle politiche editoriali, per l'assenza di un giornalismo investigativo oggettivo ed equilibrato nonché per informazioni non equilibrate sulle attività politiche; ribadisce il proprio invito affinché sia diffusa la pluralità dei punti di vista attraverso i media convenzionali, soprattutto attraverso l'emittente di servizio pubblico;

32.  chiede al nuovo governo di garantire che le intimidazioni e la violenza nei confronti dei giornalisti siano oggetto di prevenzione e di adeguate indagini e che i responsabili siano consegnati alla giustizia; sottolinea l'esigenza di un servizio pubblico di radiodiffusione sostenibile e autonomo dal punto di vista politico e finanziario, onde garantirne l'indipendenza finanziaria ed editoriale e il diritto di accedere a informazioni imparziali; chiede organi di rappresentanza degli interessi dei media inclusivi; invita a istituire un codice di condotta professionale accettato dai mezzi di comunicazione sia pubblici che privati; incoraggia il lavoro congiunto tra funzionari del governo, organizzazioni della società civile e organizzazioni dei giornalisti sulla riforma dei media;

33.  continua a temere che la situazione politica rappresenti un rischio grave per l'economia macedone; ribadisce la propria preoccupazione in merito a un'esecuzione debole dei contratti, alla portata dell'economia informale e alle difficoltà di ottenere l'accesso ai finanziamenti; sottolinea che le dimensioni dell'economia sommersa rappresentano un ostacolo rilevante per le imprese; evidenzia la necessità di adottare misure che rafforzino la competitività e la creazione di posti di lavoro nel settore privato e chiede alle autorità competenti di affrontare anche il tema dell'efficienza del sistema giudiziario;

34.  accoglie con favore il mantenimento della stabilità macroeconomica, la riduzione del tasso di disoccupazione e l'impegno costante del governo a promuovere la crescita e l'occupazione attraverso politiche economiche basate sul mercato, ma è preoccupato per la sostenibilità del debito pubblico e per la disoccupazione che rimane ancora elevata e si registra una partecipazione scarsa al mercato del lavoro, soprattutto tra i giovani, le donne e le persone con disabilità; esorta le autorità competenti ad affrontare il problema della disoccupazione strutturale e di lungo periodo, a promuovere la cooperazione in materia di politica economica, a provvedere a una maggiore corrispondenza tra l'istruzione e la domanda del mercato del lavoro e a sviluppare una strategia mirata per un migliore inserimento dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro; esprime preoccupazione per l'esodo dei giovani professionisti con un elevato livello di istruzione e chiede con forza al governo di mettere a punto programmi che permettano loro di rientrare e partecipare ai processi politici e decisionali; chiede l'adozione di provvedimenti intesi a migliorare la disciplina di bilancio e la trasparenza nonché a incrementare la capacità di pianificazione di bilancio; promuove il principio del pareggio di bilancio; osserva che la prevedibilità e l'affidabilità dell'ambiente normativo per le aziende generano maggiore stabilità macroeconomica e crescita; chiede una consultazione adeguata con tutti i soggetti interessati al riguardo;

35.  approva i progressi compiuti per quanto concerne l'ammodernamento delle reti di trasporto, energia e telecomunicazione, in particolare degli sforzi profusi per completare il corridoio X(2); accoglie con favore, data l'importanza dei collegamenti ferroviari nel quadro di un sistema di trasporti sostenibili, l'intenzione del governo di ammodernare o costruire collegamenti ferroviari tra Skopje e le capitali dei paesi vicini e chiede che vengano realizzati maggiori progressi, soprattutto per il completamento dei collegamenti ferroviari e stradali all'interno del corridoio VIII(3);

36.  plaude al buon livello di preparazione nel campo delle comunicazioni elettroniche e della società dell'informazione; esorta a compiere ulteriori passi in avanti nel settore della sicurezza informatica e sottolinea la necessità di sviluppare e adottare una strategia nazionale per la sicurezza informatica che aumenti la resilienza informatica;

37.  è preoccupato per le significative lacune in ambito ambientale, in particolare nel campo dell'inquinamento industriale, idrico e atmosferico; rileva che il sistema di approvvigionamento idrico attuale versa in condizioni precarie che causano perdite di acqua elevate e problemi di qualità dell'acqua; pone l'accento sull'esigenza di sviluppare e attuare una politica sostenibile in materia di rifiuti e chiede che siano messe a punto una strategia e una politica globali sull'azione per clima, in linea con il quadro UE 2030 per la politica sul clima, e che sia ratificato e attuato l'accordo di Parigi sul clima;

38.  valuta positivamente il ruolo costruttivo del paese nella cooperazione regionale, in particolare per quanto concerne l'iniziativa di creare il gruppo dei sei paesi dei Balcani occidentali e il programma per la connettività; rileva, tuttavia, che i collegamenti delle infrastrutture di trasporto ed energia con i paesi vicini della regione e il collegamento alla rete TEN-T sono ancora ridotti; accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito della sicurezza delle forniture, così come quelli nel settore degli interconnettori per la trasmissione elettrica e delle interconnessioni per il gas; prende atto dell'accordo siglato con i paesi dei Balcani occidentali sullo sviluppo di un mercato regionale dell'energia; evidenzia la necessità di realizzare progressi per quanto riguarda l'apertura del mercato dell'energia elettrica e sviluppare la concorrenza nel mercato del gas e dell'energia, adoperandosi per disaggregare i servizi di erogazione in linea con il terzo pacchetto energia dell'UE; chiede miglioramenti sostanziali a livello di efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici; chiede la ratifica dell'accordo di Parigi sul clima;

39.  esorta le autorità a rafforzare le capacità amministrative e finanziarie per garantire un regime di appalti pubblici trasparente, efficiente ed efficace, prevenire le irregolarità e dare esecuzione ai fondi dell'UE in modo adeguato e tempestivo, fornendo nel contempo e con regolarità relazioni dettagliate sulla programmazione e l'uso dei fondi dell'UE; osserva con apprensione che la Commissione ha nuovamente ridotto l'assistenza finanziaria IPA di circa 27 milioni di EUR a seguito della mancanza di impegno politico nel realizzare le riforme nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche; invita la Commissione a includere nelle sue relazioni informazioni sul sostegno a titolo dell'IPA destinato al paese e sull'efficacia delle misure attuate, in particolare sul sostegno dell'IPA a favore dell'attuazione delle priorità chiave e dei progetti pertinenti;

40.  elogia il paese per il ruolo e la cooperazione costruttivi nonché per i notevoli sforzi profusi nell'affrontare le sfide poste dalla crisi migratoria, contribuendo così in modo sostanziale alla sicurezza e alla stabilità dell'UE; esorta in tal senso la Commissione a offrire al paese tutti gli strumenti necessari per attenuare la crisi; raccomanda l'adozione di misure e interventi supplementari, in conformità del diritto internazionale umanitario, per migliorare il sistema di asilo, garantire la capacità necessaria a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e di migranti, compresi gli accordi di cooperazione con i paesi vicini nella lotta alla criminalità, nonché assicurare un'efficace gestione delle frontiere;

41.  rileva che il paese si trova sulla cosiddetta "rotta dei Balcani occidentali" e che circa 600 000 rifugiati e migranti, compresi gruppi vulnerabili come bambini e anziani, lo hanno finora attraversato nel loro viaggio verso l'Europa; esorta le autorità nazionali a garantire che i migranti e i rifugiati che richiedono asilo nel paese o ne attraversano il territorio siano trattati a norma del diritto internazionale e dell'Unione, comprese la Convenzione del 1951 sui rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

42.  invita la Commissione a continuare a collaborare con tutti i paesi dei Balcani occidentali sulle questioni legate alla migrazione, al fine di garantire il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali;

43.  pone l'accento sull'importanza della cooperazione regionale quale strumento per portare avanti il processo di integrazione nell'UE ed elogia l'impegno costruttivo e il contributo proattivo del paese nel promuovere le relazioni bilaterali con tutti i paesi della regione;

44.  ritiene che la cooperazione regionale sia un elemento essenziale del processo di adesione all'UE, in quanto conferisce stabilità e prosperità alla regione, e dovrebbe costituire una priorità del governo; accoglie con favore il costante ruolo costruttivo e il contributo proattivo del paese nella promozione della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, come pure la sua partecipazione alle operazioni civili e militari di gestione delle crisi; elogia il maggiore allineamento con la politica estera dell'UE (73 %); esorta le autorità macedoni ad allinearsi anche alle misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia in seguito all'annessione illegittima della Crimea; ribadisce l'importanza di portare a termine i negoziati per un trattato sull'amicizia e sul buon vicinato con la Bulgaria; invita le autorità a rispettare i diritti politici, sociali e culturali dei cittadini del paese che si identificano come bulgari;

45.  esorta a istituire commissioni comuni di esperti sulla storia e l'istruzione con i paesi vicini, nell'ottica di contribuire a un'interpretazione della storia obiettiva e basata sui fatti, di rafforzare la collaborazione accademica e di promuovere atteggiamenti positivi tra i giovani nei confronti dei loro vicini;

46.  accoglie con favore i risultati tangibili dell'iniziativa a favore di misure intese a rafforzare la fiducia tra il paese e la Grecia, che potrebbero contribuire a migliorare la comprensione e a consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, aprendo così la strada a una soluzione reciprocamente accettabile della questione del nome, e riconosce gli sviluppi positivi per quanto riguarda la loro attuazione; sottolinea l'importanza di evitare azioni, comportamenti e dichiarazioni controversi che possano nuocere alle relazioni di buon vicinato; ribadisce con vigore l'invito rivolto al vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) e alla Commissione affinché sviluppino nuove iniziative per superare le differenze rimanenti, lavorino di concerto con i due paesi e con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile della questione del nome e riferiscano in merito al Parlamento;

47.  accoglie con favore le attività svolte nel quadro del processo di Berlino, che dimostrano un solido sostegno politico alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali; segnala l'importanza di tale processo ai fini della promozione dello sviluppo economico nei paesi della regione, attraverso investimenti nelle reti fondamentali e progetti nel campo delle infrastrutture, dell'economia e dell'interconnettività; ribadisce l'importanza della partecipazione attiva alle iniziative regionali per la gioventù, come ad esempio l'Ufficio regionale di cooperazione giovanile dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'istituzione del Fondo per i Balcani occidentali ed esorta la Commissione a prendere atto delle iniziative e dei progetti proposti;

48.  plaude al fatto che il paese abbia assunto la presidenza dell'ICE, rivolgendo l'attenzione, nel corso del 2015, alla cooperazione economica e alle opportunità commerciali, alle infrastrutture e allo sviluppo economico in generale, compreso quello rurale e turistico, come pure al collegamento delle macroregioni;

49.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR), alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del paese.

(1) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
(2) Il corridoio X è uno dei corridoi paneuropei di trasporto che va da Salisburgo (Austria) a Salonicco (Grecia).
(3) Il Corridoio VIII è uno dei corridoi paneuropei di trasporto che va da Durazzo (Albania) a Varna (Bulgaria) e attraversa anche Skopje.


Situazione nella Repubblica democratica del Congo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (2017/2703(RSP))
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle sulla Repubblica democratica del Congo (RDC) del 23 giugno 2016(1), del 1° dicembre 2016(2) e del 2 febbraio 2017(3),

–  viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, e del suo portavoce in merito alla situazione nella RDC,

–  viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE nella RDC sulla situazione dei diritti umani nel paese,

–  visto l'accordo politico raggiunto nella RDC il 31 dicembre 2016,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 15 giugno 2016, sulla situazione pre-elettorale e di sicurezza nella RDC,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2016 e del 6 marzo 2017 sulla RDC,

–  vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 10 marzo 2017, sulla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla RDC, in particolare la risoluzione 2293 (2016), che rinnova il regime di sanzioni nei confronti della RDC e il mandato del Gruppo di esperti, e la risoluzione 2348 (2017), che rinnova il mandato della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO),

–  vista la dichiarazione congiunta dell'Unione africana, delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Organizzazione internazionale della francofonia in merito alla Repubblica democratica del Congo, del 16 febbraio 2017,

–  visto l'accordo di partenariato di Cotonou riveduto,

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981,

–  vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

–  vista la Costituzione della RDC, adottata il 18 febbraio 2006,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la RDC ha risentito di continui cicli di conflitti e di una brutale repressione politica; che la crisi umanitaria e di sicurezza nella RDC si è ulteriormente aggravata in ragione della crisi politica causata dal mancato rispetto, da parte del presidente Joseph Kabila, del limite di due mandati previsto dalla Costituzione;

B.  considerando che il conflitto si colloca nel contesto di una crisi politica in corso nella RDC; che l'accordo raggiunto il 31 dicembre 2016 sotto l'egida della Conferenza episcopale nazionale del Congo (CENCO) prevede un processo di transizione politica che dovrebbe concludersi con lo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed eque, entro la fine del 2017, senza apportare modifiche alla Costituzione; che, ad oggi, non sono stati compiuti progressi nell'attuazione dell'accordo;

C.  considerando che nell'agosto 2016 sono scoppiati scontri armati tra l'esercito congolese e le milizie locali nella provincia del Kasai centrale, che si sono estesi alle vicine province del Kasai orientale, di Lomami e di Sankuru, provocando una crisi umanitaria e lo sfollamento interno di più di un milione di civili; che le relazioni dell'ONU hanno documentato massicce violazioni dei diritti umani, tra cui il massacro di più di 500 civili e la scoperta di oltre 40 fosse comuni; che, secondo le Nazioni Unite, circa 400 000 bambini rischiano di morire di fame; che 165 organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani congolesi hanno chiesto un'indagine internazionale indipendente sulle massicce violazioni dei diritti umani nelle province del Kasai e di Lomami, evidenziando che sono implicate in tali reati sia le forze governative che le milizie;

D.  considerando che nel marzo 2017 due esperti delle Nazioni Unite e il relativo personale di supporto sono stati rapiti e uccisi nella provincia del Kasai;

E.  considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha lanciato, nell'aprile 2017, un appello per raccogliere 64,5 milioni di dollari statunitensi destinati all'assistenza umanitaria urgente nella regione del Kasai;

F.  considerando che le organizzazioni per i diritti umani denunciano incessantemente l'aggravarsi della situazione nel paese per quanto riguarda i diritti umani e la libertà di espressione, di riunione e di manifestazione, l'aumento dei processi per motivi politici nonché l'uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici, giornalisti e membri dell'opposizione politica, in particolare per mano dell'esercito e delle milizie; che le donne e i bambini sono le prime vittime del conflitto e che la violenza sessuale e di genere, spesso utilizzata come tattica di guerra, è un fenomeno diffuso;

G.  considerando che, nell'ambito del mandato rinnovato nell'aprile 2017 per un altro anno, la missione MONUSCO dovrebbe contribuire alla protezione dei civili in un momento caratterizzato da un'escalation di violenza nonché sostenere l'attuazione dell'accordo politico del 31 dicembre 2016, mentre il contingente della MONUSCO andrebbe inoltre schierato nel debito rispetto delle nuove priorità umanitarie e di sicurezza;

H.  considerando che il 12 dicembre 2016 l'UE ha adottato misure restrittive nei confronti di sette persone in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani, mentre il 29 maggio 2017 ne ha adottate nei confronti di altre nove persone che ricoprono posizioni di responsabilità in seno all'amministrazione statale e nella catena di comando delle forze di sicurezza della RDC;

1.  resta profondamente preoccupato per il deteriorarsi della situazione politica, di sicurezza e umanitaria nella RDC; condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani, tra cui gli atti di violenza a prescindere da chi ne sia l'autore, i rapimenti, le uccisioni, le torture, le violenze sessuali, nonché gli arresti arbitrari e le detenzioni illegali;

2.  chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente e dotata di ampi poteri, che includa anche esperti dell'ONU, allo scopo di far luce sulle violenze nella regione del Kasai e garantire che gli autori di tali massacri siano chiamati a rispondere delle loro azioni; invita gli Stati membri a sostenere politicamente e finanziariamente tale commissione d'inchiesta;

3.  ricorda che il governo della RDC ha la responsabilità primaria di proteggere i civili che si trovano sul suo territorio e sono soggetti alla sua giurisdizione, compresa la tutela dai crimini contro l'umanità e dai crimini di guerra;

4.  deplora vivamente i ritardi nell'organizzazione delle prossime elezioni presidenziali e legislative nella RDC, circostanza che costituisce una violazione della Costituzione congolese; deplora inoltre l'assenza di progressi nell'attuazione dell'accordo politico del 31 dicembre 2016 sulle disposizioni transitorie; ricorda l'impegno assunto dal governo della RDC a favore di elezioni trasparenti, libere ed eque da tenersi in maniera credibile entro la fine del 2017, che garantiscano la tutela dei diritti politici e delle libertà e siano conformi all'accordo politico, assicurando un pacifico trasferimento dei poteri; ribadisce l'importanza della pubblicazione di un calendario elettorale dettagliato, compiacendosi nel contempo del processo di iscrizione nelle liste elettorali; chiede la rapida attuazione degli impegni contenuti nell'accordo, in particolare la modifica e l'adozione delle necessarie disposizioni di legge in seno al parlamento congolese prima della fine della legislatura; chiede la modifica della legge elettorale onde garantire la rappresentanza delle donne mediante idonee misure;

5.  sottolinea che la Commissione elettorale nazionale indipendente deve dimostrarsi un'istituzione imparziale e inclusiva nell'ambito dell'attuazione di un processo elettorale credibile e democratico; chiede l'immediata istituzione di un consiglio nazionale per il monitoraggio dell'accordo e del processo elettorale, in linea con l'accordo politico raggiunto nel 2016;

6.  ricorda il dovere che incombe al governo di rispettare, tutelare e promuovere le libertà fondamentali quale fondamento della democrazia; esorta le autorità congolesi a ripristinare un contesto favorevole all'esercizio libero e pacifico della libertà di espressione, di associazione e di riunione, nonché della libertà dei media; chiede l'immediata liberazione delle persone detenute illegalmente, tra cui giornalisti, membri dell'opposizione e rappresentanti della società civile; chiede a tutti i portatori di interessi politici di proseguire il dialogo politico;

7.  condanna tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario da parte delle autorità e dei servizi di sicurezza nazionali; esprime inoltre preoccupazione per le denunce di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle milizie locali, tra cui il reclutamento e l'impiego illegali di bambini soldato, che potrebbero costituire crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale; ritiene che porre fine al fenomeno dei bambini debba costituire una priorità per le autorità e la comunità internazionale;

8.  ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'allarmante situazione umanitaria nella RDC, caratterizzata, tra l'altro, da sfollamenti, insicurezza alimentare, epidemie e calamità naturali; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a potenziare gli aiuti finanziari e umanitari attraverso organizzazioni affidabili, allo scopo di rispondere alle urgenti necessità della popolazione, in particolare nella provincia del Kasai; condanna fermamente tutti gli attacchi contro il personale e le strutture umanitarie e insiste sulla necessità che le autorità congolesi garantiscano un'erogazione senza intoppi e tempestiva degli aiuti alla popolazione da parte delle organizzazioni umanitarie;

9.  plaude al rinnovo del mandato della MONUSCO e al lavoro svolto dal rappresentante speciale del Segretario generale per la RDC per proteggere i civili e assicurare il rispetto dei diritti umani nel contesto elettorale; sottolinea che il mandato originario e attuale, che si applica a tutte le truppe dell'ONU nel paese, consiste nel "neutralizzare i gruppi armati"; chiede che l'intero contingente della missione MONUSCO intervenga pienamente e tuteli la popolazione dai gruppi armati, protegga le donne da stupri e da altre violenze sessuali e non ammetta limitazioni sulla base del comando nazionale;

10.  constata con preoccupazione il rischio di destabilizzazione regionale; ribadisce il sostegno alle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale della francofonia e all'Unione africana nel facilitare il dialogo politico; chiede di intensificare l'impegno nella regione dei Grandi Laghi onde scongiurare un'ulteriore destabilizzazione;

11.  ricorda l'importanza di far sì che i singoli individui rispondano delle violazioni dei diritti umani e di altri atti che pregiudicano una soluzione consensuale e pacifica nella RDC; sostiene il ricorso a sanzioni mirate dell'UE nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; chiede ulteriori indagini e maggiori sanzioni nei confronti dei responsabili, al più alto livello di governo, delle violenze e dei crimini commessi nella RDC, nonché del saccheggio delle sue risorse naturali, conformemente alle indagini svolte dal gruppo di esperti dell'ONU; sottolinea che le sanzioni devono includere il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nell'UE;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al parlamento panafricano, al Consiglio dei ministri e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, nonché al presidente, al primo ministro e al parlamento della Repubblica democratica del Congo.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0290.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0479.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0017.


Stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh (2017/2636(RSP))
P8_TA(2017)0265B8-0396/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sulla libertà di espressione in Bangladesh(1),

–  vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sul secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh(2),

–  vista la sua risoluzione del 18 settembre 2014 sulle violazioni dei diritti umani in Bangladesh(3),

–  vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento(4),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quelle del 16 gennaio 2014(5), del 21 novembre 2013(6) e del 14 marzo 2013(7),

–  viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(8) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(9),

–  viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile(10) e sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva(11),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2017 dal titolo "Sustainable garment value chains through EU development action" (Sostenibilità delle catene del valore del settore tessile mediante l'azione dell'UE per lo sviluppo) (SWD(2017)0147),

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681) e i risultati della consultazione pubblica sui lavori della Commissione sulla gestione della sua politica in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) dopo il 2014,

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(12),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo,

–  visto il Patto di sostenibilità per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh,

–  viste le relazioni tecniche della Commissione sullo stato di avanzamento del Patto di sostenibilità del Bangladesh del luglio 2016 e del 24 aprile 2015,

–  visto il resoconto di missione del 23 gennaio 2017 della commissione per il commercio internazionale a seguito della visita della delegazione ad hoc in Bangladesh (Dacca) dal 15 al 17 novembre 2016,

–  visto il programma dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) "Better Work" a favore del Bangladesh, avviato nell'ottobre 2013,

–  viste la relazione della missione di osservazione tripartita ad alto livello dell'OIL e le osservazioni del comitato di esperti dell'OIL, formulate nel 2017, sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni concernenti le convenzioni 87 e 88,

–  visti il paragrafo speciale nella relazione 2016 della commissione sull'applicazione delle norme dell'OIL della conferenza dell'OIL,

–  vista la denuncia presentata nel 2017 presso il comitato sulla libertà di associazione dell'OIL in merito alla repressione attuata dal governo nei confronti dei lavoratori del settore tessile ad Ashulia nel dicembre 2016 e la denuncia presentata presso i mandati speciali delle Nazioni Unite, sempre in merito alla repressione ad Ashulia,

–  vista la dichiarazione di Johannesburg delle Nazioni Unite sul consumo e la produzione sostenibili per promuovere lo sviluppo economico e sociale,

–  visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile (2015),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, che definiscono un quadro per i governi e le aziende finalizzato alla tutela e al rispetto dei diritti umani e che sono stati approvati dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel giugno 2011,

–  visto il patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione,

–  visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali,

–  vista la relazione aggregata trimestrale dell'accordo sullo stato di avanzamento del risanamento nelle fabbriche del settore delle confezioni che rientrano nell'ambito dell'accordo del 31 ottobre 2016,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh (O-000037/2017 – B8-0217/2017)),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il Bangladesh è diventato il secondo produttore mondiale di capi di abbigliamento e che dal settore tessile proviene quasi l'81 % delle esportazioni totali; che il 60 % della produzione di capi di abbigliamento del Bangladesh è destinato all'UE, che rappresenta il principale mercato di esportazione del paese;

B.  considerando che l'industria delle confezioni impiega attualmente 4,2 milioni di persone in 5 000 fabbriche e provvede indirettamente al sostentamento di ben 40 milioni di persone – circa un quarto della popolazione bangladese; che l'industria delle confezioni ha apportato un importante contributo alla riduzione della povertà e all'emancipazione delle donne; che le donne, prevalentemente provenienti dalle zone rurali, rappresentano l'80 % del settore delle confezioni in Bangladesh; che, tuttavia, l'80 % dei lavoratori è ancora impiegato nel settore informale; che la natura complessa della catena di approvvigionamento del settore tessile e il suo scarso livello di trasparenza agevolano le violazioni dei diritti umani e aumentano lo sfruttamento; che il salario minimo nel settore delle confezioni è rimasto al di sotto della soglia di povertà della Banca mondiale;

C.  considerando che la parità di genere favorisce lo sviluppo; che i diritti delle donne rientrano nello spettro dei diritti umani; che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che "[n]elle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne" e, pertanto, l'UE ha il dovere di integrare la parità di genere in tutte le sue politiche, garantendo che uomini e donne beneficino equamente dei cambiamenti sociali, della crescita economica e della creazione di posti di lavoro dignitosi, eliminando la discriminazione e promuovendo il rispetto dei diritti delle donne nel mondo;

D.  considerando che circa il 10 % della forza lavoro del settore delle confezioni è impiegata nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE); che la legge sul lavoro nelle ZTE non garantisce ai lavoratori diritti fondamentali sufficienti rispetto a quelli riconosciuti in altre zone del Bangladesh; che è in programma un'importante espansione delle ZTE;

E.  considerando che le generose preferenze commerciali unilaterali dell'UE nell'ambito dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" per i paesi meno sviluppati previste dal regolamento SPG dell'UE, che accordano ai prodotti tessili del Bangladesh un accesso non soggetto a tariffe e caratterizzato da norme di origine flessibili, hanno contribuito in modo significativo al conseguimento di risultati positivi, concretizzatisi in notevoli esportazioni di capi di abbigliamento e nella crescita dell'occupazione in Bangladesh;

F.  considerando che queste preferenze commerciali hanno come base il principio dell'UE di promuovere un commercio equo e libero e, pertanto, consentono all'UE di sospendere i benefici SPG nei casi più gravi di violazione dei diritti umani sulla base del capo V, articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, che afferma che i trattamenti preferenziali possono essere revocati temporaneamente per una serie di motivi, comprese violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A, tra cui figurano le otto convenzioni fondamentali dell'OIL;

G.  considerando che, sulla base di tali disposizioni, la Commissione e il SEAE hanno avviato all'inizio del 2017 un dialogo rafforzato su lavoro e diritti umani allo scopo di conseguire una migliore conformità con i principi di tali convenzioni;

H.  considerando che l'OIL ha dedicato un paragrafo specifico al Bangladesh nella relazione 2016 della commissione sull'applicazione delle norme della conferenza dell'OIL, riscontrando che il paese si trova in una situazione di grave violazione dei suoi obblighi a norma della convenzione 87 (libertà di associazione); che nel 2015 l'OIL ha riferito che il 78 % delle domande di registrazione di sindacati è stato respinto a causa di una combinazione di ostilità nei confronti dei sindacati da parte dei dirigenti delle fabbriche e di taluni politici e di incapacità amministrativa nel registrarle;

I.  considerando che, secondo varie fonti, dal 2006 centinaia di lavoratori del settore tessile hanno perso la vita in numerosi incendi sviluppatisi in fabbriche del Bangladesh, per i quali purtroppo nessuno dei proprietari o dei dirigenti degli impianti colpevoli è mai stato assicurato alla giustizia; che, secondo le stime, ogni anno circa 11 700 lavoratori sono vittime di incidenti mortali e altri 24 500 muoiono a causa di malattie professionali in tutti i settori;

J.  considerando che il salario minimo attuale di 5 300 taka (BDT), pari a 67 USD, al mese non aumenta dal 2013 e che non è stato convocato il consiglio per il salario minimo;

K.  considerando che dal 21 dicembre 2016, in seguito a scioperi e manifestazioni da parte dei lavoratori del settore tessile bangladesi che chiedevano salari più alti, le autorità hanno arbitrariamente arrestato e trattenuto almeno 35 leader e difensori sindacali, hanno chiuso uffici di sindacati e ONG o li hanno sottoposti alla sorveglianza della polizia, e hanno sospeso o licenziato circa 1 600 lavoratori per le proteste contro i salari bassi nell'industria dell'abbigliamento;

L.  considerando che il Bangladesh occupa il 145° posto su 177 paesi nell'indice di trasparenza; che la corruzione nella catena di approvvigionamento del settore tessile mondiale è endemica e coinvolge la classe politica così come le amministrazioni locali;

M.  considerando che diverse promettenti iniziative condotte dal settore privato, come l'Accordo bangladese sulla sicurezza antincendio e degli edifici (di seguito "l'Accordo"), hanno contribuito in modo moderatamente positivo al miglioramento delle norme relative alla catena di approvvigionamento e alla sicurezza dei lavoratori negli ultimi 20 anni, aumentando i diritti dei lavoratori nella catena di approvvigionamento del settore tessile;

N.  considerando che le conclusioni di successive revisioni del Patto nel 2014, 2015 e 2016 mettono in luce i miglioramenti tangibili conseguiti dalle autorità del Bangladesh in alcune aree e riconoscono il contributo del Patto ai fini del moderato miglioramento della salute e della sicurezza nelle fabbriche e delle condizioni di lavoro nell'industria delle confezioni; che i progressi in relazione ai diritti dei lavoratori si sono rivelati più difficili e che negli ultimi anni in tale ambito non si sono registrate evoluzioni sostanziali; che, stando all'OIL, le carenze nella modifica e nell'attuazione della legge bangladese sul lavoro del 2013 stanno comportando gravi ostacoli all'esercizio del diritto alla libertà di associazione e alla registrazione di sindacati, soprattutto nel settore delle confezioni nelle ZTE; che ai lavoratori nelle ZTE è stato negato il diritto di aderire a un sindacato;

O.  considerando che, in seguito al disastro, vi è stata una richiesta inusitata di maggiori informazioni da parte dei consumatori europei desiderosi di conoscere l'origine dei prodotti e le condizioni in cui vengono fabbricati; che i cittadini europei hanno presentato numerose petizioni e hanno organizzato campagne per chiedere maggiore responsabilità da parte dei marchi di abbigliamento affinché assicurino che i loro prodotti siano fabbricati in modo etico;

Comportamento responsabile delle imprese in Bangladesh, principalmente una questione interna

1.  sottolinea che nonostante gli impressionanti risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di crescita e sviluppo il Bangladesh dovrà compiere notevoli sforzi sul lungo periodo per conseguire una crescita economica sostenibile e maggiormente inclusiva; evidenzia che, in tale contesto, sono essenziali riforme strutturali che portino a una maggiore produttività, all'ulteriore diversificazione delle esportazioni, alla giustizia sociale, ai diritti dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro la corruzione;

2.  invita il governo del Bangladesh a rafforzare, in via estremamente prioritaria, il proprio livello di impegno al fine di migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro nonché i diritti dei lavoratori nel settore dell'abbigliamento, e a rafforzare l'attuazione della legislazione in materia di sicurezza degli edifici e delle fabbriche, a continuare ad aumentare i finanziamenti governativi a favore dell'ispettorato del lavoro, a continuare ad assumere e formare ispettori del lavoro, ad assicurare le condizioni per un minore avvicendamento degli ispettori del lavoro, a elaborare un piano di lavoro annuale per ispezioni di controllo nelle fabbriche sottoposte a risanamento e a estendere ad altri settori le ispezioni di edifici e fabbriche;

3.  invita il governo del Bangladesh a modificare la legge sul lavoro del 2013 in modo da affrontare con efficacia la questione della libertà di associazione e della contrattazione collettiva, a promuovere il dialogo sociale, ad assicurare una registrazione rapida e non arbitraria dei sindacati, a garantire indagini efficaci sulla presunta discriminazione antisindacale e sulle pratiche di lavoro inique nonché la loro persecuzione, a garantire che il quadro legislativo in materia di lavoro sia pienamente conforme alle norme internazionali, in particolare che rispetti appieno le convenzioni 87 e 98 dell'OIL sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, e che sia attuato in modo efficace; esorta inoltre il governo ad assicurare che la legge relativa alle ZTE consenta la piena libertà di associazione in linea con le corrispondenti norme internazionali e a indagare attivamente e con urgenza su tutti gli atti di discriminazione antisindacale;

4.  esorta il governo del Bangladesh, le associazioni di categoria e i proprietari delle fabbriche a eseguire lavori di risanamento in tutte le fabbriche del settore delle confezioni orientate alle esportazioni e ad assicurare che le verifiche delle riparazioni e di altre ispezioni siano svolte e monitorate in modo trasparente dalle autorità pubbliche competenti, riconoscendo l'utilità dei fondi mobilitati dai donatori e l'importanza dell'effettivo sostegno finanziario;

5.  esorta il governo del Bangladesh a riunire immediatamente il consiglio per il salario minimo e a introdurre una maggiore frequenza della revisione dei salari;

Iniziative del settore privato, un contributo efficace e prezioso

6.  invita i marchi e i venditori al dettaglio internazionali e il settore privato bangladese a portare avanti il loro impegno al fine di rispettare le leggi sul lavoro e attuare le misure di responsabilità sociale delle imprese, nonché a migliorare il loro rendimento in termini di pratiche industriali responsabili, anche assicurando condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori del settore dell'abbigliamento del Bangladesh e facilitando la fornitura di informazioni trasparenti in merito a quali fabbriche stiano producendo le merci e meccanismi di coordinamento tra le pertinenti iniziative; incoraggia il proseguimento dei lavori dei venditori al dettaglio e marchi globali al fine di adottare un codice di condotta unificato per gli audit nelle fabbriche in Bangladesh;

7.  pone l'accento sui risultati conseguiti grazie all'impegno delle imprese private in cooperazione con il governo del Bangladesh e le organizzazioni internazionali nel paese nel quadro dell'"Accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici"; sottolinea tuttavia che, nonostante i progressi registrati per quanto riguarda la sicurezza antincendio e degli edifici, le parti dell'Accordo continuano a essere preoccupate per la lentezza nel portare a termine il risanamento in relazione a questioni cruciali di sicurezza; invita i firmatari dell'Accordo a prorogare il loro impegno nell'ambito dello stesso per un ulteriore periodo di cinque anni prima della scadenza, il 12 maggio 2018, dell'accordo in vigore; invita il governo e le imprese bangladesi a riconoscere l'utilità dell'impegno dei venditori al dettaglio nel paese attraverso l'Accordo e a sostenere la proroga del mandato conferito ai firmatari dell'Accordo in Bangladesh;

8.  invita il governo del Bangladesh e il settore privato a portare avanti le loro iniziative finalizzate alla compensazione finanziaria e alla riabilitazione delle vittime, a elaborare un'efficace strategia di reinserimento professionale e a offrire sostegno per quanto riguarda le competenze in materia di imprenditorialità e mezzi di sussistenza;

Responsabilità condivisa dell'UE e della comunità internazionale

9.  sostiene le attività di follow-up del Patto di sostenibilità del Bangladesh nonché il dialogo rafforzato della Commissione e del SEAE con il Bangladesh su lavoro e diritti umani al fine di conseguire un maggiore rispetto dei principi delle convenzioni elencate nel regolamento SPG;

10.  sostiene l'esame della Commissione in relazione a una possibile iniziativa a livello di UE nel settore dell'abbigliamento, che avrà come principi fondamentali iniziative volontarie e rigidi codici di condotta; prende atto del documento di lavoro della Commissione del 24 aprile 2017 dal titolo "Sustainable garment value chains through EU development action" (Sostenibilità delle catene del valore del settore tessile mediante l'azione dell'UE per lo sviluppo) e ribadisce il proprio appello a non limitarsi a tale documento di lavoro bensì a prendere in considerazione eventuali normative vincolanti in materia di dovere di diligenza; sottolinea inoltre che il coordinamento, la condivisione delle informazioni, lo scambio di migliori prassi e l'impegno dei governi a creare le condizioni quadro adeguate possono contribuire a migliorare l'efficienza delle iniziative private e pubbliche nell'ambito della catena di valore e a conseguire risultati positivi in termini di sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza della sensibilizzazione dei consumatori per aumentare la trasparenza e di sostenere gli sforzi tesi al miglioramento delle norme in materia di lavoro e ambientali, della sicurezza dei prodotti e del consumo sostenibile;

11.  ritiene che il Patto di sostenibilità del Bangladesh, nell'ambito del quale l'Unione europea è uno dei principali attori, potrebbe servire da base per la creazione di altre azioni di partenariato analoghe con paesi terzi; invita l'UE a portare avanti e intensificare la propria cooperazione a livello internazionale con organizzazioni quali l'OIL, l'OCSE e le Nazioni Unite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle imprese;

12.  sostiene gli sforzi del gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite, istituito allo scopo di elaborare un trattato vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare attivamente ai pertinenti negoziati;

13.  sottolinea che il mancato miglioramento della situazione della sicurezza e l'assenza di risposte sistematiche alle minacce poste dagli estremisti in Bangladesh avranno un effetto diretto sugli investimenti nel paese, il che in ultima analisi ostacolerà lo sviluppo a lungo termine e la vita dei cittadini;

Conclusioni

14.  sottolinea che un settore dell'abbigliamento di elevata qualità è essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Bangladesh, e che la sua espansione ha consentito a un elevato numero di lavoratori, soprattutto donne, di passare dall'economia informale a quella formale; mette in guardia contro iniziative che potrebbero portare a un disimpegno delle imprese dell'UE e di paesi terzi rispetto al Bangladesh, danneggiando in tal modo non solo la reputazione del paese ma, innanzitutto, le sue prospettive di uno sviluppo futuro;

15.  sottolinea che spetta congiuntamente al governo del Bangladesh, al settore privato locale, alla comunità internazionale e ai partner commerciali contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di una condotta responsabile delle imprese;

o
o   o

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, al governo e al parlamento del Bangladesh nonché al direttore generale dell'OIL.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0414.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 39.
(3) GU C 234 del 28.6.2016, pag. 10.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0196.
(5) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 149.
(6) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 39.
(7) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 145.
(8) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(10) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 28.
(11) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 33.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0299.

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