Indice 
Testi approvati
Giovedì 15 giugno 2017 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen
 Il caso di Afgan Mukhtarli e la situazione dei media in Azerbaigian
 Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte
 La situazione dei diritti umani in Indonesia
 Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici
 Agenda europea per l'economia collaborativa
 Le piattaforme online e il mercato unico digitale
 Situazione umanitaria nello Yemen
 Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen
PDF 162kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2017/2021(IMM))
P8_TA(2017)0266A8-0223/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen, trasmessa il 9 dicembre 2016 da Pascal Guinot, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence, e comunicata in Aula il 19 gennaio 2017,

–  avendo invitato l'on. Le Pen per essere sentita il 29 maggio e 12 giugno 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visti gli articoli 23, primo comma, 29, primo comma, 30 e 31, primo comma, della legge del 29 luglio 1881 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0223/2017),

A.  considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence ha chiesto la revoca dell'immunità di Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo, in relazione ad un procedimento per un presunto reato;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.  considerando che l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione francese stabilisce che "nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di cui fa parte; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, di flagranza o di condanna definitiva";

E.  considerando che Marine Le Pen è accusata di diffamazione pubblica a danno di un cittadino che ricopre un mandato pubblico, reato previsto dalla legge francese, in particolare gli articoli 23, primo comma, 29, primo comma, 30 e 31, primo comma, della legge del 29 luglio 1881 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982;

F.  considerando che il 28 luglio 2015 Christian Estrosi ha presentato al decano dei giudici istruttori di Nizza una denuncia con costituzione di parte civile nei confronti di Marine Le Pen per diffamazione pubblica ai danni di un cittadino che ricopre un mandato pubblico temporaneo; che, secondo quanto egli dichiara, il 3 maggio 2015, durante il programma Le Grand Rendez-vous, trasmesso simultaneamente su iTÈLÈ e Europe 1, Marine Le Pen si era espressa nei seguenti termini, che costituiscono asserzioni o imputazioni di un fatto che reca pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione:

"Senta, quel che so è che Estrosi ha finanziato l'UOIF (Unione delle organizzazioni islamiche di Francia); che è stato condannato dalla giustizia amministrativa per aver concesso un canone d'affitto talmente basso ad una moschea UOIF che persino il Tribunale amministrativo gli ha tirato le orecchie; ciò corrisponde in realtà al modo in cui questi sindaci finanziano illegalmente delle moschee, in violazione della legge del 1905; quando si è colti con le dita nel vasetto della marmellata clientelare e comunitarista, è chiaro che occorre dire ad alta voce cose che colpiscono, ma io annetto poca importanza alle parole e più alle azioni...."; in risposta alla domanda dell'intervistatore: "Allora, Estrosi è complice dei jihadisti?", Marine Le Pen avrebbe dichiarato: "L'aiuto, la fornitura di mezzi, l'assistenza; quando si aiuta il fondamentalismo islamico a installarsi, a diffondere, a reclutare, beh, da qualche parte, moralmente sì, si è un po' complici";

G.  considerando che Marine Le Pen è stata invitata due volte per essere sentita, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento; che tuttavia non ha colto l'occasione per presentare le proprie osservazioni alla commissione competente;

H.  considerando che il presunto reato non ha un nesso diretto o evidente con l'esercizio dei doveri di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

I.  considerando che, tenuto conto dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, le accuse sono palesemente non correlate alla posizione di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e si riferiscono invece ad attività di carattere esclusivamente nazionale o regionale, e che quindi l'articolo 8 non è applicabile;

J.  considerando che può essere revocata solo l'immunità contemplata dall'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.  considerando che, tenuto conto dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, non vi è motivo di sospettare che la richiesta di revoca sia stata avanzata nel tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Marine Le Pen o con l'intento di causarle un danno politico (fumus persecutionis);

1.  decide di revocare l'immunità di Marine Le Pen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica francese e a Marine Le Pen.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Il caso di Afgan Mukhtarli e la situazione dei media in Azerbaigian
PDF 172kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sul caso del giornalista azero Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))
P8_TA(2017)0267RC-B8-0414/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian, in particolare quelle concernenti la situazione dei diritti umani e lo Stato di diritto,

–  vista la relazione consolidata tra l'Unione europea e l'Azerbaigian, avviata nel 1999 con l'accordo di partenariato e di cooperazione, la creazione del partenariato orientale e la partecipazione dell'Azerbaigian all'Assemblea parlamentare Euronest,

–  vista la decisione adottata il 30 settembre 2016 dal Milli Majlis, il parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, recante abrogazione della precedente decisione del 14 settembre 2015 di porre fine all'adesione e alla partecipazione all'Assemblea parlamentare Euronest, con la conseguente decisione di continuare ad aderire e partecipare a detta assemblea,

–  visti il mandato conferito il 14 novembre 2016 alla Commissione europea e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), che prevede la negoziazione, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, di un accordo globale con la Repubblica dell'Azerbaigian, e l'avvio dei negoziati relativi a detto accordo in data 7 febbraio 2017,

–  vista la visita a Bruxelles del Presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in data 6 febbraio 2017,

–  vista la recente visita in Azerbaigian della delegazione della commissione per gli affari esteri in data 22 maggio 2017,

–  vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,

–  vista la relazione di Freedom House, dal titolo "Freedom in the World 2017" (Libertà nel mondo 2017), in base alla quale la stampa azera sarebbe "non libera" e Internet "parzialmente libero",

–  vista la dichiarazione rilasciata il 7 marzo 2017 dal VP/AR sulla condanna pronunciata in Azerbaigian nei confronti di Mehman Huseynov,

–  visto l'accordo di associazione/zona di libero scambio globale e approfondita tra l'UE e la Georgia, entrato in vigore il 1° luglio 2016,

–  viste le precedenti dichiarazioni di Nils Muiznieks, commissario del Consiglio d'Europa responsabile per i diritti umani, sulla persecuzione di giornalisti, attivisti della società civile/per i diritti umani e membri dell'opposizione in Azerbaigian,

–  vista la dichiarazione rilasciata l'8 giugno 2017 da Michael Georg Link, direttore dell'OSCE/ODIHR, sul presunto sequestro e i dedotti maltrattamenti subiti da Afgan Mukhtarli, giornalista e difensore dei diritti umani azero, mentre si trova in stato di detenzione,

–  vista la dichiarazione del portavoce del VP/AR sulla "detenzione illegale di cittadini azeri residenti in Georgia",

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che Afgan Mukhtarli, giornalista investigativo azero in esilio, trasferitosi a Tbilisi nel 2015, è scomparso dalla capitale georgiana il 29 maggio 2017 per poi essere ritrovato qualche ora più tardi a Baku;

B.  considerando che, secondo il suo avvocato, Afgan Mukhtarli è stato fermato, spinto in un'automobile, percosso e condotto alla frontiera azera, dove gli sarebbe stata consegnata a sua insaputa una somma pari a 10 000 EUR, da uomini non identificati, che presumibilmente indossavano la divisa della polizia criminale georgiana;

C.  considerando che Afgan Mukhtarli è ora indagato per attraversamento irregolare della frontiera, traffico illecito e violenza contro le autorità di polizia; che tali accuse potrebbero comportare una pena detentiva di diversi anni e che il 31 maggio 2017 un tribunale lo ha condannato a tre mesi di detenzione preventiva;

D.  considerando che Afgan Mukhtarli ha lavorato per diversi organi di stampa indipendenti, tra cui Radio Free Europe/Radio Liberty, e che è noto per i suoi contributi giornalistici critici nei confronti delle autorità azere; che è andato in esilio in Georgia per evitare di subire ritorsioni da parte delle autorità dell'Azerbaigian a causa del suo lavoro;

E.  considerando che la Georgia è uno Stato parte della Convenzione europea dei diritti umani e, pertanto, ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini azeri residenti nel suo territorio e di evitare qualsiasi rimpatrio forzato nel loro paese di origine; che tuttavia i cittadini azeri si vedono rifiutare sempre più frequentemente le richieste di proroga del permesso di soggiorno in Georgia;

F.  considerando che il Presidente della Georgia Giorgi Margvelashvili ha dichiarato che il sequestro di Afgan Mukhtarli costituisce "una grave minaccia alla statualità e alla sovranità [della Georgia]";

G.  considerando che il ministro georgiano dell'Interno ha avviato un'indagine per detenzione illecita, a norma dell'articolo 143 del codice penale, sul caso di Afgan Mukhtarli e ha preso contatto con le sue controparti azere per discutere della questione;

H.  considerando che negli ultimi anni la situazione generale dei diritti umani in Azerbaigian desta profonda preoccupazione, alla luce di continue intimidazioni e repressioni, persecuzioni, presunti casi di tortura, divieti di viaggio e restrizioni alla libera circolazione dei leader delle ONG, dei difensori dei diritti umani, dei membri dell'opposizione, dei giornalisti e di altri rappresentanti della società civile;

I.  considerando che il 17 maggio 2017 la Corte di appello di Baku ha disposto il rientro in Azerbaigian di Leyla e Arif Yunus, che hanno ricevuto asilo politico nei Paesi Bassi, in ragione di nuove udienze giudiziarie;

J.  considerando che il 12 maggio 2017, su richiesta del ministro dei Trasporti, delle comunicazioni e dell'alta tecnologia, la corte distrettuale di Sabail ha confermato la decisione di oscurare cinque organi di stampa online, tra cui il servizio azero di Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Azadliq.info, Meydan TV e i canali televisivi satellitari Turan TV e Azerbaijani Saadi;

K.  considerando che la ripresa delle relazioni tra il Milli Majlis della Repubblica dell'Azerbaigian e il Parlamento europeo e la rinnovata adesione e partecipazione del paese all'Assemblea parlamentare Euronest e alle sue attività si sono dimostrate di grande utilità;

L.  considerando che il 7 febbraio 2017 l'UE e l'Azerbaigian hanno avviato i negoziati per un nuovo accordo che si fonderà sui principi approvati nella revisione 2015 della politica europea di vicinato, gettando nuove basi per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione tra l'Unione europea e l'Azerbaigian;

1.  condanna fermamente il sequestro di Afgan Mukhtarli a Tbilisi e la sua successiva detenzione arbitraria a Baku; ritiene che si tratti di una grave violazione dei diritti umani e condanna questo grave atto illegale;

2.  esorta le autorità georgiane a garantire un'indagine tempestiva, approfondita, trasparente ed efficace sulla sparizione forzata di Afgan Mukhtarli in Georgia e sul suo trasferimento illegale in Azerbaigian, nonché ad assicurare i responsabili alla giustizia;

3.  ritiene estremamente importante che le autorità georgiane compiano ogni sforzo possibile per chiarire oltre ogni dubbio qualsiasi sospetto concernente il coinvolgimento di agenti dello Stato georgiano nella sparizione forzata;

4.  rammenta che le autorità georgiane hanno la responsabilità di fornire protezione a tutti i cittadini di paesi terzi residenti o richiedenti asilo politico in Georgia che nel proprio paese di origine rischiano gravi conseguenze giudiziarie a motivo della propria attività politica o per i diritti umani; richiama l'attenzione, a tal proposito, sull'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, di cui la Georgia è parte;

5.  condanna fermamente il procedimento giudiziario basato su false accuse a carico di Afgan Mukhtarli e ribadisce che tale persecuzione si basa sulla sua attività di giornalista indipendente;

6.  chiede alle autorità azere di ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le accuse contro Afgan Mukhtarli e di rilasciarlo, nonché di rilasciare tutti coloro che sono detenuti in conseguenza dell'esercizio dei propri diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione; chiede alle autorità georgiane, per quanto concerne il caso di Afgan Mukhtarli, di intraprendere tutte le azioni necessarie presso le autorità azere affinché egli possa riunirsi alla propria famiglia;

7.  esprime forte preoccupazione per il fatto che quello di Afgan Mukhtarli è un altro caso in cui gli oppositori in esilio, nonché i loro parenti rimasti in patria, sono presi di mira e perseguitati dalle autorità azere; ricorda i precedenti casi in cui sono stati richiesti mandati di arresto internazionale nei confronti di cittadini azeri in esilio, critici nei confronti delle autorità;

8.  chiede lo svolgimento di un'indagine immediata, completa, trasparente, credibile e imparziale sulla morte del blogger e attivista azero Mehman Galandarov, deceduto il 28 aprile 2017 mentre era detenuto dalle autorità azere;

9.  chiede il rilascio immediato e incondizionato dal carcere di tutti i prigionieri politici, compresi giornalisti, attivisti per i diritti umani e altri attivisti della società civile, tra cui Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov,  Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Ilgar Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov, Afgan Sadygov, anche, ma non soltanto, nei casi interessati da sentenze pertinenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, e chiede il ritiro di tutte le accuse nei loro confronti e il pieno ripristino dei loro diritti politici e civili, anche per quanto concerne i prigionieri politici precedentemente detenuti e poi rilasciati, tra cui Intigam Aliyev e Khadija Ismayilova;

10.  chiede alle autorità azere di interrompere l'attuale persecuzione di Leyla e Arif Yunus e richiama l'attenzione di Interpol su questo caso in quanto politicamente motivato;

11.  ribadisce il proprio urgente appello alle autorità azere affinché pongano fine alle pratiche di perseguimento penale e arresto selettivi nei confronti di giornalisti, attivisti per i diritti umani e altri voci critiche del governo, nonché a garantire che tutti coloro che sono detenuti, compresi i giornalisti e gli attivisti politici e della società civile, vedano pienamente rispettati i propri diritti a un giusto processo e siano tutelati dalle norme in materia di giusto processo;

12.  esorta le autorità azere ad assicurare che i gruppi indipendenti e gli attivisti della società civile possano operare liberi da ostacoli ingiustificati o dal timore di subire persecuzioni, ad esempio abrogando le leggi che limitano severamente la società civile, sbloccando i conti correnti dei gruppi non governativi e dei loro leader, nonché permettendo l'accesso ai finanziamenti esteri;

13.  esorta il governo dell'Azerbaigian a rispettare pienamente tutte le sentenze della Corte europea dei diritti umani, a collaborare con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, il commissario per i diritti umani e le gli esperti delle procedure speciali delle Nazioni Unite e a dare attuazione alle loro raccomandazioni in materia di difensori dei diritti umani, diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, libertà di espressione e detenzioni arbitrarie, con l'obiettivo di modificare la legislazione nazionale e di adeguare le pratiche in funzione delle conclusioni degli esperti;

14.  accoglie con favore il rilascio di diversi difensori dei diritti umani, giornalisti e attivisti di alto profilo in Azerbaigian nel 2015 e 2016;

15.  sottolinea l'importanza di un clima politico positivo tra il governo, le forze di opposizione e la società civile nel suo complesso;

16.  evidenzia l'importanza del nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e l'Azerbaigian; sottolinea che le riforme democratiche, lo Stato di diritto, la buona governance e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere elementi centrali del nuovo accordo; rammenta che, prima di decidere se accordare il suo consenso a un nuovo accordo, il Parlamento europeo monitorerà la situazione da vicino per tutto il corso dei negoziati;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio europeo, alla Commissione, ai presidenti, al governi e ai parlamenti dell'Azerbaigian e della Georgia, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.


Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte
PDF 173kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sul Pakistan, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte (2017/2723(RSP))
P8_TA(2017)0268RC-B8-0419/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Pakistan,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 sul Pakistan,

–  visto il piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan,

–  visto il piano d'azione sui diritti umani del Pakistan,

–  visto il programma indicativo pluriennale (PIP) UE-Pakistan 2014-2020,

–  viste le raccomandazioni delle relazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE in Pakistan,

–  vista le dichiarazioni sul Pakistan rese dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal suo portavoce,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 18,

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui il Pakistan è firmatario,

–  vista la Convenzione sui diritti del fanciullo,

–  vista la Costituzione del Pakistan,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e sulla tutela della libertà di religione o di credo, sui difensori dei diritti umani e sulla penda di morte, e il quadro strategico 2012 sui diritti umani e la democrazia,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che fino al 2015 in Pakistan era in vigore una moratoria sulla pena di morte, che è stata ripristinata in seguito al massacro avvenuto nella scuola pubblica dell'esercito a Peshawar nel dicembre 2014; che inizialmente la moratoria è stata revocata soltanto per le attività terroristiche, anche se in seguito è stata estesa a tutti i reati capitali;

B.  considerando che in Pakistan il braccio della morte è uno dei più popolati al mondo; che sono stati segnalati casi di esecuzioni capitali effettuate mentre i meccanismi di ricorso erano ancora in corso;

C.  considerando che la "legislazione sulla blasfemia" del Pakistan (sezione 295-C del codice penale) contempla la condanna a morte obbligatoria; che centinaia di persone sono attualmente in attesa di giudizio e che alcune persone nel braccio della morte sono accusate di "blasfemia"; che la legge conterrebbe definizioni vaghe che si prestano ad abusi per colpire i dissidenti politici o ridurre al silenzio le critiche legittime a carico delle istituzioni statali e altri organismi;

D.  considerando che nel marzo 2017 il primo ministro ha bandito ogni materiale online "blasfemo", e che le autorità pakistane hanno chiesto agli operatori dei media sociali di contribuire a individuare i pakistani sospettati di "blasfemia"; che il 14 aprile 2017 Mashal Khan, uno studente dell'università Abdul Wali Khan, è stato linciato da un gruppo di altri studenti dopo essere stato accusato di aver pubblicato materiale online "blasfemo"; che il 10 giugno 2017 un tribunale pakistano dell'antiterrorismo ha condannato a morte Taimoor Raza in quanto avrebbe commesso atti di "blasfemia" su Facebook; che l'attivista Baba Jan e 12 altri manifestanti sono stati condannati all'ergastolo, la pena più grave mai comminata per la partecipazione a una manifestazione;

E.  considerando che l'Assemblea nazionale del Pakistan ha approvato, il 18 aprile 2017, una risoluzione che condanna il linciaggio di Mashal Khan ad opera di un gruppo violento per presunta "blasfemia"; che il Senato ha discusso le riforme al fine di contenere gli abusi;

F.  considerando che i tribunali militari sono stati autorizzati per un periodo di due anni, mentre il sistema giudiziario civile avrebbe dovuto essere rafforzato; che sono stati registrati scarsi progressi nello sviluppo del sistema giudiziario e che il 22 marzo 2017 sono stati ripristinati i tribunali militari, suscitando controversie, per un ulteriore periodo di due anni;

G.  considerando che in Pakistan in numerose occasioni sono stati osservati casi in cui i difensori dei diritti umani, i dissidenti politici e i membri di minoranze o gruppi religiosi come il gruppo Ahmadiyyadi hanno subito intimidazioni, aggressioni, pene detentive, torture, molestie e uccisioni; che le informazioni raccolte dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie e dalle ONG rivelano che le sparizioni forzate sono perpetrate dalle forze di sicurezza e dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge tra cui la polizia e le agenzie di intelligence; che nessun autore è stato effettivamente consegnato alla giustizia;

H.  considerando che Kulbhushan Jadhav, di nazionalità indiana, è stato dichiarato colpevole da un tribunale militare nell'aprile 2017 e condannato a morte; che il caso è attualmente pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia per il fatto che gli è stato negato l'accesso ai servizi consolari; che il 4 maggio 2017 un ragazzo di 10 anni è stato ucciso e altre cinque persone sono state ferite in un attacco da parte di un gruppo ai danni di una stazione di polizia nel Belucistan, che si ritiene sia stato motivato da accuse di "blasfemia"; che il 30 maggio 2017 il presunto stupro di una adolescente (chiamata solo "Shumaila" nei media locali) da parte di un familiare a Rajanpur ha condotto alla condanna a morte della vittima da parte di un tribunale tribale; che tali casi non sono eventi isolati;

I.  considerando che il caso di Aasiya Noreen, meglio nota come Asia Bibi, continua a essere una questione di grande importanza per le preoccupazioni in materia di diritti umani in Pakistan; che Asia, una donna cristiana pakistana, è stata dichiarata colpevole di blasfemia da un tribunale pakistano e condannata a morte per impiccagione nel 2010; che in caso di esecuzione della sentenza Asia sarebbe la prima donna a essere giustiziata legalmente in Pakistan per blasfemia; che varie petizioni internazionali hanno chiesto la sua liberazione con la motivazione di essere stata perseguitata per la sua religione; che il ministro delle minoranze cristiane Shahbaz Bhatti e il politico musulmano Salmaan Taseer sono stati assassinati da guardie a causa delle attività di sostegno in suo favore ed essersi pronunciati contro le "leggi sulla blasfemia"; che, nonostante la sospensione temporanea della pena di morte, Asia si trova a tutt'oggi in carcere e la sua famiglia resta in un luogo nascosto;

J.  considerando che la repressione ai danni delle ONG prosegue senza sosta; che, con il pretesto dell'attuazione del piano nazionale contro il terrorismo, numerose ONG sono state oggetto di intimidazioni e vessazioni e alcuni dei loro uffici hanno subito la chiusura;

K.  considerando che 12 milioni di donne sono prive di carte d'identità nazionali e pertanto non possono esercitare il diritto di iscriversi per votare alle elezioni; che varie missioni di osservazione elettorale dell'UE hanno formulato raccomandazioni per migliorare il processo elettorale per le prossime elezioni, che sono in programma per il 2018;

L.  considerando che il Pakistan ha aderito al sistema di preferenze generalizzate SPG+ il 1° gennaio 2014; che tale regime dovrebbe fornire un forte incentivo a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori, l'ambiente e i principi di buon governo;

M.  considerando che l'UE conferma il suo pieno impegno a proseguire il dialogo e la collaborazione con il Pakistan nell'ambito del piano d'impegno quinquennale e della sua sostituzione;

1.  ribadisce la forte opposizione dell'UE alla pena di morte, in tutti i casi e senza eccezioni; chiede l'abolizione universale della pena capitale; esprime profonda preoccupazione per la decisione del Pakistan di revocare la moratoria e per l'allarmante frequenza con cui continuano le esecuzioni; invita il Pakistan a ripristinare la moratoria, con l'obiettivo a lungo termine della completa abolizione della pena di morte;

2.  esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni riguardanti il ricorso alla pena di morte in Pakistan a seguito di processi non regolari, per l'esecuzione di minori e di persone con disturbi mentali e per i presunti casi di tortura; invita il governo ad allineare le disposizioni sulla pena di morte contenute nella legislazione nazionale al diritto e alle norme internazionali, inclusi la sospensione delle esecuzioni per i reati diversi dall'omicidio volontario, il divieto delle esecuzioni di autori minorenni di reati e di persone con disturbi mentali e una moratoria sulle esecuzioni qualora vi siano ricorsi in sospeso;

3.  deplora l'arretramento in Pakistan per quanto concerne il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, e in particolare l'aumento delle esecuzioni extragiudiziali e l'intimidazione e il ricorso alla forza ai danni di giornalisti, difensori dei diritti umani, ONG e quanti muovono critiche al governo; ricorda gli obblighi del governo pakistano di garantire il rispetto dei diritti fondamentali; accoglie con favore l'adozione da parte del Pakistan di un piano d'azione sui diritti umani e chiede che questo si traduca in progressi tangibili; avverte a tale proposito che l'Unione europea sarà estremamente preoccupata se gli attivisti continueranno a essere vittime di tali pratiche e non verranno realizzati progressi;

4.  esprime preoccupazione per l'ampia libertà d'azione concessa alle forze di sicurezza e invita il governo del Pakistan ad assicurare una migliore vigilanza sulle loro azioni; esorta le autorità competenti ad avviare indagini rapide e imparziali sui decessi in custodia e le uccisioni da parte delle forze di sicurezza, nonché sulle accuse di tortura e a perseguire gli autori di esecuzioni extragiudiziali e torture;

5.  deplora il ricorso in Pakistan ai tribunali militari che tengono udienze segrete e detengono la giurisdizione civile; insiste affinché le autorità pakistane accordino l'accesso agli osservatori internazionali e alle organizzazioni per i diritti umani ai fini di monitoraggio dell'utilizzo dei tribunali militari; chiede inoltre l'immediata e trasparente transizione verso tribunali civili indipendenti, nel rispetto delle norme internazionali sui procedimenti giudiziari; sottolinea che ai cittadini di paesi terzi sottoposti a processo deve essere consentito l'accesso ai servizi e alla protezione consolari;

6.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che in Pakistan si continui a fare ricorso alla "legislazione sulla blasfemia" e ritiene che ciò stia esacerbando il clima di intolleranza religiosa; prende atto delle conclusioni della Corte suprema del Pakistan, secondo cui le persone accusate di "blasfemia" soffrono in misura sproporzionata e irreparabile in assenza di adeguate salvaguardie contro l'applicazione erronea o abusiva di tale legislazione; invita pertanto il governo pakistano ad abrogare le sezioni 295-A, 295-B e 295-C del codice penale e a mettere in atto garanzie procedurali e istituzionali efficaci per impedire il ricorso abusivo all'accusa di "blasfemia"; invita altresì il governo ad adottare una posizione più marcata nella condanna del vigilantismo verso i presunti "blasfemi" e lo sollecita a non utilizzare la retorica della "blasfemia";

7.  invita il governo pakistano a prendere provvedimenti urgenti per proteggere la vita e i diritti dei giornalisti e dei blogger; esprime preoccupazione per la richiesta rivolta dalle autorità pakistane a Twitter e Facebook di divulgare informazioni sugli utenti al fine di individuare le persone sospettate di "blasfemia"; chiede al governo e al parlamento del Pakistan di modificare la legge sulla prevenzione dei reati elettronici del 2016 e di sopprimere le disposizioni di portata eccessivamente ampia concernenti il monitoraggio e la conservazione dei dati e la chiusura dei siti web sulla base di criteri vaghi; chiede, inoltre, che tutte le condanne a morte per "blasfemia" o dissenso politico siano commutate, ivi compresa la sentenza contro Taimoor Raza; invita, in tale contesto, il Presidente del Pakistan a fare uso del suo potere di concedere la grazia;

8.  prende atto dei progressi compiuti nell'attuazione del piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan, ma esprime l'auspicio che il nuovo piano d'impegno strategico da mettere a punto nel 2017 sia ambizioso e contribuisca a rafforzare i legami tra l'UE e il Pakistan;

9.  esorta il governo del Pakistan a risolvere, nella maniera più positiva e rapida possibile, il caso in corso di Asia Bibi; raccomanda di adottare misure volte a garantire la sicurezza di Asia Bibi e della sua famiglia alla luce del trattamento riservato storicamente alle vittime di accuse di blasfemia da parte di guardie e attori non giudiziari;

10.  ricorda che la concessione dello status di beneficiario dell'SPG+ è soggetta a condizioni e che l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali costituisce un requisito essenziale nell'ambito di tale regime; sollecita il governo pakistano a intensificare gli sforzi per attuare le 27 convenzioni fondamentali e dimostrare progressi;

11.  invita la Commissione e il SEAE a sollevare tali questioni con le autorità pakistane nel corso del dialogo periodico in materia di diritti umani;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione europea/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Pakistan.


La situazione dei diritti umani in Indonesia
PDF 169kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla situazione dei diritti umani in Indonesia (2017/2724(RSP))
P8_TA(2017)0269RC-B8-0424/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Indonesia, in particolare quella del 19 gennaio 2017(1),

–  visti l'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Indonesia (APC), entrato in vigore il 1º maggio 2014, e il comunicato stampa congiunto, del 29 novembre 2016, a seguito della prima riunione della commissione mista UE-Indonesia nel contesto dell'APC,

–  vista la dichiarazione locale dell'Unione, del 9 maggio 2017, sulla libertà di religione o di credo e sulla libertà di espressione,

–  viste la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani – Compilazione sull'Indonesia, del 17 febbraio 2017, nonché la revisione periodica universale (terzo ciclo) e la sintesi delle osservazioni delle parti interessate sull'Indonesia, del 20 febbraio 2017;

–  vista la dichiarazione rilasciata il 27 luglio 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle esecuzioni programmate in Indonesia,

–  visto il sesto dialogo UE-Indonesia in materia di diritti umani del 28 giugno 2016,

–  vista la dichiarazione di Bangkok sulla promozione di un partenariato globale ASEAN-UE per obiettivi strategici comuni del 14 ottobre 2016,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) ratificato dall'Indonesia nel 2006,

–  vista la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1987,

–  visti l'articolo 35, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4 ,del suo regolamento,

A.  considerando che l'Indonesia è il quarto paese più popoloso al mondo, la terza maggiore democrazia, il più grande paese a maggioranza musulmana e una società eterogenea composta da 255 milioni di cittadini di diverse etnie, lingue e culture;

B.  considerando che l'Indonesia è un partner importante dell'Unione; che le relazioni tra l'UE e l'Indonesia, membro del G20, sono solide; che l'UE e l'Indonesia condividono gli stessi valori in materia di diritti umani, governance e democrazia;

C.  considerando che nel 2016 si è assistito a un numero senza precedenti di attacchi verbali violenti, discriminatori e persecutori, nonché di dichiarazioni al vetriolo contro le persone LGBTI in Indonesia; che siffatti attacchi sarebbero stati istigati, direttamente o indirettamente, da funzionari governativi, istituzioni statali ed estremisti; che, inoltre, la natura di questi attacchi è peggiorata nel 2017;

D.  considerando che nella provincia autonoma speciale di Aceh, in cui vige la legge islamica (sharia), gli atti sessuali consensuali con persone dello stesso sesso e i rapporti sessuali extraconiugali sono considerati reati per i quali è prevista una pena che può arrivare fino a 100 frustate e 100 mesi di reclusione; che, nel maggio 2017, due giovani condannati per rapporti sessuali con persone dello stesso sesso sono stati condannati a 85 vergate; che il diritto a non subire torture è un diritto fondamentale e inalienabile;

E.  considerando che nel resto del paese l'omosessualità non è illegale; che, ciò nondimeno, la comunità LGBTI ha subito forti pressioni nel corso degli ultimi anni;

F.  considerando che sono state arrestate 141 persone per aver "violato le leggi sulla pornografia" nel corso di una retata compiuta dalla polizia in un club gay di Giacarta il 21 maggio 2017;

G.  considerando che la Corte costituzionale indonesiana esamina, dal gennaio 2016, una petizione intesa a criminalizzare i rapporti sessuali con persone dello stesso sesso ed extraconiugali;

H.  considerando la crescente intolleranza nei confronti delle minoranze religiose in Indonesia, resa possibile da leggi e normative discriminatorie, tra cui una legge sulla blasfemia che riconosce ufficialmente soltanto sei religioni; che, al giugno 2017, diverse persone sono state condannate e imprigionate in virtù delle leggi sulla blasfemia;

I.  considerando che nel gennaio 2017 la Commissione nazionale sui diritti umani (Nasional Hak Asaki Manusia) ha rilevato che in alcune province, come ad esempio Giava occidentale, si riscontra un grado di intolleranza religiosa ben superiore rispetto ad altre e che i funzionari dei governi regionali tollerano spesso tali abusi se non li commettono direttamente;

J.  considerando le vive preoccupazioni espresse per le intimidazioni e le violenze nei confronti dei giornalisti; considerando che i giornalisti dovrebbero poter accedere all'intero paese;

K.  considerando che, secondo Human Rights Watch, tra il 2010 e il 2015 il 49 % delle ragazze quattordicenni o di età inferiore hanno subito mutilazioni genitali femminili;

L.  considerando che nel luglio 2016 le autorità hanno giustiziato quattro condannati per spaccio di droga e comunicato che altri 10 prigionieri del braccio della morte saranno giustiziati nel 2017;

1.  si compiace delle solide relazioni tra l'Unione europea e l'Indonesia e ribadisce l'importanza dei profondi e duraturi legami politici, economici e culturali tra le due parti; sottolinea l'importanza del dialogo UE-Indonesia sui diritti umani, che permette uno scambio di opinioni franco sui diritti umani e la democrazia, su cui si fonda anche l'APC;

2.  chiede l'intensificazione dei contatti parlamentari tra l'UE e l'Indonesia, attraverso i quali è possibile discutere in maniera costruttiva di questioni di reciproco interesse, tra cui i diritti umani; invita il parlamento indonesiano a rafforzare tali relazioni interparlamentari;

3.  si compiace dell'impegno attivo dell'Indonesia a livello regionale e multilaterale; sottolinea che l'Indonesia è stata di recente esaminata nell'ambito della revisione periodica universale durante la riunione del Consiglio dei diritti umani (CDU) dell'ONU del maggio 2017; sottolinea che, come in precedenti cicli, l'Indonesia si è sottoposta volontariamente a tale esame;

4.  invita le autorità della provincia autonoma speciale di Aceh ad astenersi da un'ulteriore persecuzione degli omosessuali e a depenalizzare l'omosessualità, modificando il codice penale islamico; condanna fermamente la fustigazione di due omosessuali di 20 e 23 anni di età ad Aceh il 22 maggio 2017, trattandosi della prima volta che le autorità della provincia autonoma hanno inflitto un tale castigo per pratiche omosessuali; condanna altresì fermamente il fatto che l'omosessualità sia illegale ai sensi del codice penale islamico di Aceh, che si basa sulla sharia; sottolinea che la punizione dei due uomini costituisce un trattamento crudele, disumano e degradante, che potrebbe equivalere a tortura ai sensi del diritto internazionale; invita, inoltre, le autorità a porre immediatamente fine alle fustigazioni pubbliche;

5.  esprime altresì preoccupazione per la crescente intolleranza nei confronti della comunità LGBTI indonesiana al di fuori della provincia autonoma speciale di Aceh; condanna fermamente il fatto che, sebbene l'omosessualità non sia un reato ai sensi del codice penale indonesiano, sono stati arrestati 141 uomini durante una retata compiuta dalla polizia in un club gay di Giacarta il 21 maggio 2017; esorta le autorità e i funzionari di governo ad astenersi dal rendere dichiarazioni pubbliche discriminatorie nei confronti delle persone LGBTI o di altre minoranze del paese; sottolinea che la polizia ha il dovere di applicare la legge e quindi di proteggere le minoranze vulnerabili e non di perseguitarle;

6.  respinge l'affermazione dell'Associazione psichiatrica indonesiana secondo cui l'omosessualità e la transessualità sono disordini mentali; invita le autorità a porre fine alla detenzione forzata di individui LGBTI, nonché a qualsiasi forma di "trattamento" che sarebbe destinato a "curarli" dall'omosessualità, dalla bisessualità o dall'identità transessuale, e a far rispettare scrupolosamente questo divieto;

7.  plaude alla dichiarazione del presidente Widodo del 19 ottobre 2016, in cui condanna la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI; invita il presidente Widodo a utilizzare la sua posizione chiave per condannare pubblicamente l'intolleranza e i reati contro le persone LGBTI, le minoranze, le donne, le organizzazioni e le adunanze nel paese;

8.  chiede la revisione della legge sulla blasfemia in quanto rappresenta un rischio per le minoranze religiose; sostiene le raccomandazioni delle Nazioni Unite per abrogare gli articoli 156 e 156 bis del codice penale, la legge sulla prevenzione dell'abuso e della diffamazione della religione, la legge sulle transazioni e i dati elettronici e per ritirare le accuse e archiviare il procedimento giudiziario a carico delle persone accusate di blasfemia;

9.  esprime preoccupazione per la crescente intolleranza nei confronti delle minoranze etniche, religiose e sessuali in Indonesia; esorta le autorità indonesiane a proseguire e intensificare gli sforzi intesi a rafforzare la tolleranza religiosa e la diversità sociale; condanna fermamente qualsiasi atto di violenza, persecuzione e intimidazione nei confronti delle minoranze; chiede che tutti i responsabili di tali violazioni siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

10.  manifesta inquietudine per le gravi violazioni della libertà dei media; esorta il governo indonesiano a insistere affinché gli organismi statali adottino una politica di "tolleranza zero" in caso di violenza fisica nei confronti di giornalisti e a garantire ai media stranieri libero accesso al paese;

11.  invita le autorità indonesiane ad abrogare le disposizioni di legge che limitano indebitamente le libertà fondamentali e i diritti umani; chiede alle autorità indonesiane di esaminare tutta la legislazione nazionale e a garantirne la conformità con gli obblighi internazionali che incombono al paese, soprattutto in materia di libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, uguaglianza di fronte alla legge, libertà dalla discriminazione e diritto di espressione e riunione pubblica;

12.  esprime preoccupazione per le denunce di continue violenze nei confronti delle donne e di pratiche nocive per le stesse, come le mutilazioni genitali femminili; invita le autorità indonesiane ad applicare la legislazione sulla violenza nei confronti delle donne, a penalizzare qualsiasi forma di violenza sessuale, a legislare nel senso dell'eliminazione delle disuguaglianze di genere e a emancipare le donne;

13.  accoglie favorevolmente la sospensione delle esecuzioni di persone nel braccio della morte condannate per spaccio di droga in attesa di un riesame del loro caso; esorta il governo indonesiano a continuare a bloccare tutte le esecuzioni di questo tipo e a riprocessare i soggetti in questione sulla base delle norme internazionali; chiede l'immediato ripristino della moratoria sul ricorso alla pena capitale nella prospettiva di una sua abolizione;

14.  invita il governo indonesiano a onorare tutti gli impegni assunti e a rispettare, tutelare e sostenere i diritti e le libertà sancite nell'ICCPR;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento dell'Indonesia, al Segretario generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), alla commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN, nonché al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0002.


Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici
PDF 289kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sull'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (2016/2064(INI))
P8_TA(2017)0270A8-0200/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 14,

–  visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici(1) (il regolamento sul FEIS),

–  vista la relazione della Commissione del 31 maggio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM(2016)0353),

–  vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM(2016)0359),

–  vista la relazione annuale della Banca europea per gli investimenti al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento del gruppo BEI nell'ambito del FEIS per il 2015(2),

–  visti il documento di lavoro - valutazione dei servizi della Commissione (SWD(2016)0297), la valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) della Banca europea per gli investimenti(3), l'audit ad hoc dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 di Ernst and Young(4) e il parere della Corte dei conti europea(5),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597),

–   visto l'accordo di Parigi adottato in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi a Parigi, Francia, nel dicembre 2015,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(6),

–  visto il parere del Comitato delle regioni(7),

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0200/2017),

1.  prende atto della notevole carenza di investimenti in Europa, stimata dalla Commissione come minimo a 200-300 miliardi di EUR all'anno; sottolinea in particolare, in tale contesto, la necessità di finanziamenti ad alto rischio in Europa, soprattutto nei settori del finanziamento delle PMI, della R&S, delle TIC e delle infrastrutture dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia che sono necessarie per sostenere uno sviluppo economico inclusivo; esprime preoccupazione per il fatto che i dati più recenti sui conti nazionali non indichino alcun aumento degli investimenti dall'avvio del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il che fa sorgere il timore che, senza un cambio di rotta, si continuerà ad avere una crescita modesta e il mantenimento di tassi di disoccupazione elevati, segnatamente tra i giovani e le nuove generazioni; sottolinea che colmare tale carenza di investimenti creando un clima favorevole agli investimenti in talune aree strategiche è essenziale per rilanciare la crescita, contrastare la disoccupazione, promuovere lo sviluppo di un'industria forte, sostenibile e competitiva e conseguire gli obiettivi politici a lungo termine dell'UE;

2.  sottolinea il ruolo svolto dal FEIS nel contribuire a superare le difficoltà ed eliminare gli ostacoli al finanziamento, nonché nel realizzare investimenti strategici, trasformativi e produttivi che presentino un livello elevato di valore aggiunto per l'economia, l'ambiente e la società, nel riformare e ammodernare le economie degli Stati membri, nel creare crescita e posti di lavoro per i quali non vengono ottenuti finanziamenti attraverso il mercato nonostante la fattibilità economica e nell'incoraggiare gli investimenti privati in tutte le regioni dell'UE;

3.  ricorda il ruolo del Parlamento quale previsto dal regolamento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione del FEIS; riconosce, tuttavia, che è troppo presto per ultimare una valutazione globale fondata su dati fattuali del funzionamento del FEIS e del suo impatto sull'economia dell'UE, ma è del parere che sia di fondamentale importanza elaborare una valutazione preliminare, basata su dati completi riguardanti i progetti selezionati e respinti e le relative decisioni, al fine di individuare le possibili aree di miglioramento per il FEIS 2.0 e successivamente; invita la Commissione a presentare una valutazione esaustiva non appena le informazioni saranno disponibili;

Addizionalità

4.  ricorda che la finalità del FEIS consiste nell'assicurare l'addizionalità contribuendo a rimediare alle inefficienze del mercato o alle situazioni di investimento non ottimali sostenendo le operazioni che non avrebbero potuto essere effettuate, o non in pari misura, attraverso gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione o attraverso fonti privati senza la partecipazione del FEIS; rileva, tuttavia, che è necessario chiarire ulteriormente il concetto di addizionalità;

5.  ricorda che si ritiene che i progetti sostenuti dal FEIS, pur finalizzati a creare occupazione, crescita sostenibile, coesione economica, territoriale e sociale conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 9 del regolamento sul FEIS, forniscano addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito; ricorda che i progetti sostenuti dal FEIS devono tipicamente presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI; sottolinea che i progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono anche essere sostenuti dal FEIS solo se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità;

6.  osserva che, sebbene tutti i progetti approvati a titolo del FEIS siano presentati come "attività speciali", una valutazione indipendente ha rilevato che alcuni progetti avrebbero potuto essere finanziati senza il ricorso alla garanzia dell'Unione;

7.  invita la Commissione, in cooperazione con la BEI e con le strutture di governance del FEIS, a redigere un inventario di tutti i finanziamenti della BEI sostenuti dall'UE che rientrano nei criteri di addizionalità e a fornire spiegazioni chiare ed esaustive degli elementi che dimostrano l'impossibilità di ottenerli con altri mezzi;

8.  rileva che potrebbe esservi una contraddizione tra gli obiettivi qualitativi e quantitativi del FEIS, nel senso che per conseguire l'obiettivo di attirare gli investimenti privati, la BEI potrebbe finanziare progetti meno rischiosi in ambiti in cui già esiste un interesse da parte di investitori; esorta la BEI e le strutture di governance del FEIS ad attuare un’effettiva addizionalità, come definita all’articolo 5 del regolamento FEIS, e a garantire che le inefficienze del mercato e le situazioni non ottimali siano affrontate integralmente;

9.  invita la BEI a garantire la trasparenza nella gestione dei fondi e per quanto riguarda l'origine di qualsiasi contributo pubblico, privato e di terzi e a fornire dati concreti, anche su progetti specifici e sugli investitori stranieri, e pone in evidenza gli obblighi di notifica al Parlamento previsti dal regolamento FEIS; ribadisce che tutti i potenziali futuri contributori di paesi terzi devono rispettare tutte le norme dell'UE in materia di appalti pubblici, diritto del lavoro e regolamenti ambientali e si aspetta che i criteri sociali e ambientali applicabili ai progetti della BEI siano pienamente rispettati nelle decisioni di finanziamento a titolo del FEIS;

Quadro di valutazione e selezione dei progetti

10.  rileva che, come previsto dal regolamento, prima di essere selezionato per il sostegno del FEIS un progetto deve essere sottoposto al processo di dovuta diligenza e a quello decisionale sia nelle strutture di governance della BEI che in quelle del FEIS; osserva che i promotori di progetti hanno espresso il desiderio di un riscontro rapido e di una maggiore trasparenza in relazione sia ai criteri di selezione che all'importo e al tipo o alla quota di un eventuale sostegno del FEIS; chiede una maggiore chiarezza al fine di incoraggiare ulteriormente i promotori di progetti a presentare domanda per il sostegno del FEIS, anche mettendo il quadro di valutazione a disposizione di quanto richiedono il finanziamento del FEIS; chiede che il processo decisionale sia accelerato e reso più trasparente per quanto riguarda i criteri di selezione e il sostegno finanziario, pur continuando a garantire un solido processo di dovuta diligenza al fine di tutelare le risorse dell'UE; sottolinea che per semplificare il processo di valutazione, in particolare per le piattaforme d'investimento, dovrebbe essere promossa la dovuta diligenza congiunta da parte della BEI e delle banche nazionali di promozione o una delega della prima nei confronti delle seconde;

11.  ritiene che dovrebbero chiariti ulteriormente i criteri di valutazione in base ai quali i progetti e le controparti ammissibili sono valutati; chiede agli organi direttivi del FEIS di fornire ulteriori informazioni sulle valutazioni effettuate di conseguenza su tutti i progetti approvati a titolo del FEIS, in particolare in merito alla loro addizionalità e al contributo alla crescita sostenibile e alla loro capacità di creazione di posti di lavoro, come definito nel regolamento; chiede, per quanto riguarda le controparti ammissibili, che per questi tipi di entità il raggiungimento dello status di partner ammissibile del FEIS sia disciplinato da severe norme in materia di governo societario nel rispetto dei principi dell’UE e delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

12.  ricorda che il quadro di valutazione è uno strumento per il comitato per gli investimenti (CI) per stabilire un ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia dell’UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevato, e che deve essere utilizzato in tal senso dal comitato per gli investimenti; intende valutare se il quadro di valutazione e i suoi indicatori sono consultati, applicati e utilizzati in modo adeguato; chiede che i criteri di selezione dei progetti siano applicati correttamente e che questo processo sia reso più trasparente; ricorda che, a norma dell'allegato dell'attuale regolamento, nello stabilire l'ordine di priorità dei progetti, il comitato per gli investimenti deve attribuire pari importanza a ciascun pilastro del quadro di valutazione, indipendentemente dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia composto da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio; deplora che negli attuali quadri di valutazione, al terzo pilastro relativo agli aspetti tecnici dei progetti sia riconosciuto lo stesso peso attribuito al primo e al secondo pilastro, che riguardano l'elemento più importante dei risultati auspicati; critica il fatto che la BEI stessa ammetta che gli esperti del comitato per gli investimenti utilizzano il quarto pilastro soltanto a scopo informativo e non decisionale; chiede che i quadri di valutazione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili, siano resi pubblici dopo che la decisione finale sul progetto sia stata presa;

13.  riconosce che potrebbero essere necessari alcuni anni per preparare nuovi progetti innovativi, che la BEI è sotto pressione per raggiungere l'obiettivo di 315 miliardi di EUR e che pertanto non ha avuto altra scelta che avviare immediatamente le attività del FEIS; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che la BEI, nell'attuazione del FEIS, abbia attinto alla riserva di progetti esistente, in larga misura con progetti a basso rischio, riducendo pertanto il proprio finanziamento tradizionale; teme che il FEIS non preveda un finanziamento complementare per progetti innovativi ad alto rischio; sottolinea che, sebbene un progetto venga considerato attività speciale, ciò non implica necessariamente che sia rischioso; sottolinea tuttavia che la classificazione come attività speciale potrebbe derivare anche dal fatto che il suo finanziamento è stato strutturato in modo artificialmente rischioso, il che significa che anche progetti a bassissimo rischio possono rivelarsi facilmente progetti ad alto rischio; sottolinea che l'utilizzo dei criteri relativi al progetto non deve essere in alcun caso indebolito soltanto per raggiungere l'obiettivo politico dei 315 miliardi di EUR in investimenti mobilitati;

14.  chiede che la BEI fornisca una stima della sua potenziale capacità di prestito annua a medio termine, tenendo conto del FEIS e dei possibili sviluppi normativi, prosegua la propria attività di prestito con quote di 70-75 miliardi di EUR all'anno, utilizzando i profitti, i rimborsi delle somme erogate nei programmi ecc., e utilizzi il FEIS come strumento complementare; osserva che ciò significherebbe che il volume di affari della BEI raggiungerebbe almeno 90 miliardi di EUR, anziché 75 miliardi di EUR in totale;

15.  ritiene importante esaminare se il previsto effetto leva dei 15 paesi sia adeguato per consentire al FEIS di sostenere progetti di alta qualità che comportano un rischio più elevato e chiede alla Commissione di fornire una valutazione in tal senso; ricorda che questo effetto leva dei 15 paesi è basato sul portafoglio e rispecchia l'esperienza di finanziamento della BEI nell'ottica di affrontare le inefficienze del mercato; chiede che la valutazione degli obiettivi pubblici sia svolta dal FEIS in mondo complementare rispetto al requisito del volume; propone di tener conto altresì degli obiettivi dell’Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21); invita la BEI a pubblicare l'effetto leva raggiunto finora e la metodologia di calcolo che ne è alla base;

16.  sottolinea che i progetti su piccola scala incontrano spesso difficoltà di accesso ai finanziamenti di cui necessitano; osserva con preoccupazione che i piccoli progetti sono dissuasi dal presentare domanda di finanziamento del FEIS, o sono persino considerati inammissibili al finanziamento, a causa delle loro dimensioni; sottolinea il notevole impatto che un piccolo progetto potrebbe tuttavia avere su scala nazionale o regionale; sottolinea la necessità di potenziare l'assistenza tecnica messa a disposizione dal polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) che è determinante nel fornire consulenza e assistenza ai promotori di progetti su piccola scala per quanto riguarda la strutturazione e il raggruppamento di progetti attraverso piattaforme d'investimento o accordi quadro; invita il comitato direttivo a esaminare la questione e a presentare proposte per correggere questa situazione;

Diversificazione settoriale

17.  sottolinea che il FEIS è uno strumento basato sulla domanda che dovrebbe, tuttavia, essere guidato dagli obiettivi politici stabiliti nel regolamento e definiti dal comitato direttivo; chiede una maggiore sensibilizzazione e una maggiore erogazione di informazioni nei confronti dei settori che presentano una domanda non soddisfatta di investimenti ma non sono riusciti ad avvalersi pienamente del FEIS; osserva, a tal proposito, che a livello macroeconomico dell'UE sarebbe necessario adottare un maggior numero di misure per stimolare la domanda di investimenti;

18.  si compiace che tutti i settori definiti nel regolamento sul FEIS siano stati coperti dal finanziamento del FEIS; sottolinea, tuttavia, che alcuni settori sono sottorappresentati, segnatamente i settori delle infrastrutture sociali, della sanità e dell'istruzione a cui è stato destinato solo il 4 % dei finanziamenti approvati del FEIS; osserva che ciò potrebbe essere dovuto a svariati fattori, ad esempio il fatto che alcuni settori potrebbero aver risentito di una mancanza di esperienza e di conoscenze tecniche per quanto riguarda l'accesso all'EFSI, oppure al fatto che, quando è stato avviato il FEIS, alcuni settori offrivano già migliori opportunità di investimento in termini di progetti redditizi e pronti all'uso; invita la BEI, in questo contesto, a esaminare come migliorare la diversificazione settoriale, collegandola agli obiettivi fissati nel regolamento nonché l'opportunità o meno di estendere il sostegno del FEIS ad altri settori;

19.  ricorda che l’accordo sul clima della COP21 approvato dall’Unione europea richiede un'importante transizione verso investimenti sostenibili che il FEIS dovrebbe sostenere pienamente; sottolinea che gli investimenti del FEIS dovrebbero essere compatibili con tale impegno; sottolinea la necessità di migliorare le comunicazioni in materia di cambiamenti climatici;

20.  sottolinea la necessità di aumentare la percentuale di risorse dedicate a progetti a lungo termine come le reti di telecomunicazione o a progetti aventi un livello di rischio relativamente elevato che è solitamente associato alle nuove e più avanzate tecnologie emergenti; rileva che gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga e 5G, nella sicurezza informatica, nella digitalizzazione dell'economia tradizionale, nella microelettronica e nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) possono ulteriormente ridurre il divario digitale;

21.  deplora la mancanza di limiti di concentrazione nella fase iniziale di lancio; ricorda che il settore dei trasporti ha versato il contributo maggiore al fondo del FEIS, pari a 2,2 miliardi di EUR su 8 miliardi di EUR, vale a dire oltre il 25 % del totale del fondo di garanzia; osserva con preoccupazione che il settore dei trasporti ha beneficiato solamente di circa il 13 % degli investimenti mobilitati e messi a disposizione finora nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS, fermandosi ben al di sotto del limite del 30 % fissato per ciascun settore specifico; invita il comitato per gli investimenti a prestare particolare attenzione ai progetti nel settore dei trasporti, essendo questi ancora molto poco rappresentati nel portafoglio di investimenti e considerando che il settore dei trasporti svolge un ruolo importante in termini di crescita economica e di sicurezza dei cittadini;

Governance

22.  osserva che le strutture di governance del FEIS sono state attuate integralmente all'interno della BEI; ritiene che per migliorare l'efficienza e la responsabilità del FEIS debbano essere esaminate le opzioni per rendere la struttura di governance del FEIS completamente separata da quella della BEI;

23.  ricorda che il direttore generale è responsabile della gestione corrente del FEIS, della preparazione e della presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti e della rappresentanza esterna; ricorda che il direttore generale è assistito dal vice direttore generale; deplora che, nella pratica, i rispettivi ruoli, in particolare quello del vice direttore generale, non siano stati definiti con chiarezza; invita la BEI a riflettere sulla precisazione dei compiti del direttore generale e del vice direttore generale con maggiore chiarezza, al fine di garantire la trasparenza e l'assunzione di responsabilità; ritiene importante che il direttore generale, assistito dal vice direttore generale, continui a fissare l'ordine del giorno delle riunioni del comitato per gli investimenti; propone, inoltre, che il direttore generale elabori procedure per affrontare i potenziali conflitti di interesse all'interno del comitato per gli investimenti, riferisca al comitato direttivo e proponga le sanzioni in caso di violazione nonché i mezzi per applicarle; ritiene che l'autorità del direttore generale e del vice direttore generale nello svolgimento di tali compiti risulterebbe rafforzata se entrambi disponessero di maggiore autonomia nei confronti della BEI; invita di conseguenza la BEI a esaminare le opzioni per aumentare l'indipendenza del direttore generale e del vice direttore generale;

24.  ricorda che gli esperti del comitato per gli investimenti sono responsabili della selezione dei progetti del FEIS, della concessione della garanzia dell'Unione e dell'approvazione delle operazioni con le piattaforme d'investimento e gli istituti o le banche nazionali di promozione; ricorda altresì che gli esperti sono indipendenti; è pertanto preoccupato per i conflitti d’interesse documentati da parte di membri del comitato per gli investimenti, che dovranno assolutamente essere evitati in futuro;

25.  ritiene che la selezione dei progetti non sia sufficientemente trasparente; sottolinea che la BEI dovrebbe apportare miglioramenti in merito alla pubblicazione delle informazioni relative ai progetti che approva a titolo del FEIS, fornendo una motivazione adeguata dell'addizionalità e del quadro di valutazione, nonché al contributo dei progetti al conseguimento degli obiettivi del FEIS, con particolare attenzione all'impatto atteso delle operazioni del FEIS sulla carenza di investimenti nell'Unione;

26.  invita la BEI a riflettere sul modo in cui si potrebbe rafforzare la cooperazione con il comitato per gli investimenti, attraverso il direttore generale e il comitato direttivo; ritiene importante che il direttore generale partecipi alle riunioni del comitato direttivo, il che consentirebbe al direttore generale di informare il comitato direttivo in merito alle attività future;

27.  propone di esaminare le modalità di rafforzamento della trasparenza delle strutture di governance del FEIS per il Parlamento e l'aggiunta di un ulteriore membro a pieno titolo in seno al comitato direttivo nominato dal Parlamento; esorta gli organi direttivi del FEIS a condividere le informazioni con il Parlamento europeo su una base proattiva;

Banche nazionali di promozione

28.  ricorda che, per le loro competenze, le banche nazionali di promozione sono fondamentali per il successo del FEIS, in quanto sono vicine ai mercati locali e hanno familiarità con essi; trova che finora le sinergie non siano state sfruttate nella misura necessaria; constata che gli istituti nazionali rischiano di essere soppiantati dalla BEI e invita quest'ultima a migliorare la sua capacità di includere i partner nazionali e subnazionali; invita la BEI a sostenere il rafforzamento delle strutture bancarie pubbliche esistenti, al fine di promuovere attivamente lo scambio di buone pratiche e conoscenza del mercato tra detti istituti; ritiene, a tal fine, che le banche nazionali di promozione dovrebbero mirare a concludere accordi di cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI); riconosce che il FEIS e la BEI sono sempre più disposti ad acquisire un maggior numero di quote junior/subordinate con le banche nazionali di promozione e li esorta a continuare a procedere in tal senso; invita la Commissione e la BEI a esaminare l'utilità di integrare le competenze delle banche nazionali di promozione nel comitato direttivo;

Piattaforme d'investimento.

29.  ricorda che è opportuno rendere possibili investimenti diversificati con un'impostazione geografica o tematica contribuendo al finanziamento e al raggruppamento di progetti e fondi provenienti da fonti diverse; osserva con preoccupazione che la prima piattaforma d'investimento è stata istituita solo nel terzo trimestre del 2016 e che questo ritardo ostacola l'opportunità per i progetti di taglia ridotta di beneficiare dell'EFSI e lo sviluppo di progetti transfrontalieri; sottolinea la necessità di semplificare le norme per istituire piattaforme d'investimento; chiede alla BEI e al polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) di promuovere l'utilizzo delle piattaforme d'investimento quale strumento per raggiungere una diversificazione geografica e tematica degli investimenti;

30.  esorta gli organi direttivi del FEIS a prestare maggiore attenzione alle piattaforme d'investimento, al fine di ottimizzare i benefici che queste ultime possono apportare al superamento degli ostacoli agli investimenti, in particolare negli Stati membri caratterizzati da mercati finanziari meno sviluppati; invita la BEI a fornire alle parti interessate, compresi gli organismi nazionali, locali e regionali, maggiori informazioni sulle piattaforme nonché sulle condizioni e i criteri della loro creazione; riconosce il ruolo degli enti locali e regionali nell'individuare progetti strategici e incoraggiare la partecipazione;

31.  propone una discussione in merito alle modalità aggiuntive di promozione delle piattaforme d'investimento, ad esempio dando priorità all'approvazione dei progetti presentati attraverso una piattaforma, al raggruppamento di progetti di minore entità e di contratti di gruppo e alla creazione di meccanismi per finanziare i raggruppamenti di contratti; ritiene opportuno promuovere, in particolare, le piattaforme transnazionali, poiché molti progetti nel settore dell'energia e delle infrastrutture digitali hanno una dimensione transnazionale;

Strumenti finanziari

32.  ricorda che la BEI ha messo a punto nuovi strumenti finanziari per le finalità del FEIS allo scopo di fornire prodotti su misura per i finanziamenti ad alto rischio; esorta la BEI a incrementare ulteriormente il suo valore aggiunto concentrandosi su prodotti finanziari di maggior rischio, quali finanziamenti subordinati e strumenti del mercato dei capitali; esprime preoccupazione per le critiche dei promotori di progetti secondo cui gli strumenti di finanziamento forniti non sono compatibili con le esigenze dei loro progetti (i progetti ad alto rischio richiedono spesso importi anticipati per rilanciare gli investimenti e non somme esigue erogate su base annua) e per il fatto che gli investitori ribadiscano di non essere attualmente in grado di partecipare al finanziamento del FEIS a causa della mancanza di adeguati strumenti di private equity; invita la BEI a esaminare quanto sopra esposto in collaborazione con i promotori e gli investitori di progetti; invita la BEI, inoltre, a valutare in che modo lo sviluppo di obbligazioni verdi possa massimizzare il potenziale del FEIS nel finanziare progetti che presentano vantaggi ambientali e/o climatici positivi;

Diversificazione geografica

33.  si compiace che entro la fine del 2016 tutti i 28 paesi abbiano ricevuto un finanziamento del FEIS; osserva con preoccupazione, tuttavia, che al 30 giugno 2016 l'UE-15 aveva ricevuto il 91 % del sostegno del FEIS, mentre l'UE-13 ne aveva ricevuto solo il 9 %; si rammarica del fatto che il sostegno del FEIS sia andato per lo più a favore di un numero limitato di paesi in cui la carenza di investimenti registra già livelli inferiori alla media UE; osserva che nei paesi beneficiari, vi è spesso disparità di distribuzione geografica dei progetti finanziati dal FEIS; ritiene che vi sia un rischio di concentrazione territoriale e sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alle regioni meno sviluppate in tutti i 28 Stati membri; invita la BEI a fornire ulteriore assistenza tecnica ai paesi e alle regioni che hanno beneficiato del FEIS in misura minore;

34.  riconosce che il PIL e il numero di progetti approvati sono correlati; riconosce che gli Stati membri più grandi sono in grado di trarre vantaggi dai mercati dei capitali più sviluppati e hanno pertanto maggiori probabilità di beneficiare di uno strumento orientato al mercato, quale il FEIS; sottolinea che il minor sostegno del FEIS nell'UE-13 può essere attribuibile ad altri fattori, quali le piccole dimensioni dei progetti, la posizione periferica di una data regione e la concorrenza dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE); osserva con preoccupazione, tuttavia, il vantaggio sproporzionato che ne hanno tratto alcuni paesi e sottolinea la necessità di diversificare ulteriormente la distribuzione geografica, in particolare in settori cruciali quale l'ammodernamento e il miglioramento della produttività e la sostenibilità delle economie, focalizzando l'attenzione sullo sviluppo tecnologico; chiede alla Commissione di approfondire e di identificare le ragioni dell'attuale distribuzione geografica;

Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI)

35.  attribuisce la massima importanza al funzionamento del PECI; ritiene che la sua missione di fungere da sportello unico per l'assistenza tecnica e la consulenza completa in tutte le fasi del ciclo del progetto risponda in gran parte alla crescente necessità di un sostegno in termini di assistenza tecnica presso le autorità e i promotori di progetti;

36.  si compiace che il PECI sia operativo dal settembre 2015, dopo una fase di attuazione rapida; riconosce che, dati il breve periodo di operatività e la carenza di personale nella fase iniziale, non sono stati pienamente sviluppati tutti i servizi del PECI e che l'attività si è incentrata prevalentemente sulla garanzia del sostegno allo sviluppo e alla strutturazione dei progetti, alla consulenza politica e alla selezione dei progetti; sottolinea la necessità che il PECI assuma esperti provenienti da diversi ambiti per calibrare meglio i propri pareri, la propria comunicazione e il proprio sostegno verso i settori che non utilizzano il FEIS nella massima misura possibile;

37.  è convinto che il PECI possieda le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare molte delle lacune di attuazione del FEIS; crede fermamente che a tal fine il PECI debba adottare una posizione più proattiva nel fornire assistenza in settori come la creazione di piattaforme d'investimento, anche in considerazione dell'importanza di queste ultime nel finanziamento di progetti di minori dimensioni; sottolinea, inoltre, il ruolo del PECI nel fornire consulenza in merito all'impiego combinato di altre fonti di finanziamento dell'Unione e del FEIS;

38.  ritiene, altresì, che il PECI possa contribuire attivamente alla diversificazione geografica e settoriale, non solo coprendo tutte le regioni e un maggior numero di settori nella fornitura dei suoi servizi, ma anche offrendo assistenza alla BEI nelle operazioni di avvio; ritiene che il PECI possa svolgere un ruolo importante nel contribuire all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale;

39.  ricorda che il regolamento sul FEIS conferisce un mandato al PECI per lo sfruttamento delle conoscenze locali al fine di agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione; ritiene necessari miglioramenti significativi in tale settore, in particolare una più stretta collaborazione con le istituzioni nazionali competenti; attribuisce grande importanza alla fornitura di servizi a livello locale, anche al fine di tener conto delle situazioni specifiche e delle esigenze locali, in particolare nei paesi che non possiedono istituti o banche nazionali di promozione; ritiene che, per tenere conto di questo aspetto, sia opportuno incrementare i collegamenti con altri fornitori locali;

40.  prevede che il PECI concluda le sue procedure di assunzione e raggiunga il massimo grado di copertura dell'organico senza ulteriori ritardi; esprime, tuttavia, perplessità in merito al fatto che la capacità di personale prevista sia sufficiente per consentire al PECI di fornire i servizi di consulenza necessari e far fronte a un aumento del carico di lavoro, nonché a un mandato di più ampio respiro;

41.  sottolinea che il PECI deve potenziare il profilo dei suoi servizi, migliorare la comunicazione e aumentare la sensibilizzazione e la comprensione in merito alle sue attività tra le parti interessate del PECI; ritiene che, per raggiungere tale scopo, sia auspicabile impiegare tutti i canali di comunicazione pertinenti, anche a livello nazionale e locale;

Portale dei progetti di investimento europei (PPIE)

42.  deplora che il portale dei progetti di investimento europei (PPIE) sia stato avviato dalla Commissione solo il 1° giugno 2016, circa un anno dopo l'adozione del regolamento sul FEIS; osserva che il portale è ora operativo e ospita attualmente 139 progetti; ritiene tuttavia che l'obiettivo finora raggiunto sia ancora molto lontano dal potenziale previsto al momento dell'adozione del regolamento sul FEIS;

43.  ritiene che il portale dei progetti di investimento europei fornisca una piattaforma di facile utilizzo affinché i promotori di progetti possano aumentare la visibilità dei loro progetti di investimento in modo trasparente; ritiene, tuttavia, che la chiave del successo del portale consista nell'aumentare la propria visibilità in misura significativa, al fine di conseguire un riconoscimento comune come strumento utile, affidabile ed efficiente sia tra gli investitori che tra i promotori di progetti; esorta la Commissione a impegnarsi attivamente in questa direzione attraverso solide attività di comunicazione;

44.  osserva che i costi relativi alla costituzione, allo sviluppo, alla gestione, all'assistenza e alla manutenzione, nonché all'hosting del PPIE sono attualmente coperti dal bilancio dell'UE nell'ambito della dotazione annuale di 20 milioni di EUR previsti per il PECI; ricorda, tuttavia, che le commissioni riscosse da promotori di progetti privati che registrano il loro progetto sul portale costituiscono entrate con destinazione specifica esterna per il PPIE e in futuro ne rappresenteranno la principale fonte di finanziamento;

Garanzia

45.  ricorda che l'Unione fornisce alla BEI una garanzia irrevocabile e incondizionata per le operazioni di finanziamento e di investimento a titolo del FEIS; è convinto che la garanzia dell'Unione abbia consentito alla BEI di assumersi un rischio maggiore per lo sportello relativo alle infrastrutture e agli investimenti (IIW) e abbia permesso di rafforzare e di concentrare all'inizio del periodo il finanziamento delle PMI e delle società a media capitalizzazione nell'ambito del COSME e di InnovFin con il sostegno dello sportello PMI (SMEW); ritiene che la soglia di 25 milioni di EUR, che sembra essere utilizzata dalla BEI per le sue normali operazioni di prestito, non dovrebbe applicarsi al FEIS, al fine di incrementare il finanziamento dei progetti più piccoli e agevolare l'accesso delle PMI e di altri potenziali beneficiari;

46.  sottolinea che, a causa di un significativo incremento che riflette l'elevata domanda del mercato, lo sportello PMI è stato ulteriormente rafforzato con 500 milioni di EUR provenienti dagli strumenti di debito IIW nell'ambito del quadro normativo vigente; si compiace del fatto che, grazie alla flessibilità del regolamento sul FEIS, il finanziamento aggiuntivo sia stato concesso a vantaggio delle PMI e delle piccole società a media capitalizzazione; intende monitorare attentamente l'assegnazione della garanzia nell'ambito dei due sportelli; osserva inoltre che, al 30 giugno 2016, le operazioni sottoscritte nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e agli investimenti hanno raggiunto solo il 9 % del volume totale previsto;

47.  ricorda che il fondo di garanzia dell'UE è prevalentemente finanziato dal bilancio dell'UE; tiene conto di tutte le valutazioni pertinenti che suggeriscono che l'attuale tasso di copertura del fondo di garanzia del 50 % sembra essere cauto e prudente in termini di copertura delle perdite potenziali e che il bilancio dell'Unione sarebbe già protetto da un tasso-obiettivo rettificato del 35 %; intende esaminare se le proposte per un tasso-obiettivo più basso abbiano ripercussioni sulla qualità e sulla natura dei progetti selezionati; sottolinea che, finora, non ci sono stati richiami a causa di inadempienze di operazioni della BEI e del FEI;

Finanziamento futuro, capacità del fondo

48.  osserva che la Commissione ha proposto un'estensione del FEIS, in termini sia di durata sia di capacità finanziaria, e che ciò avrebbe un impatto sul bilancio dell'UE; esprime la sua intenzione di presentare proposte di finanziamento alternative;

49.  ricorda che gli Stati membri sono stati invitati a contribuire al FEIS al fine di ampliarne la capacità, consentendogli, in tal modo, di sostenere maggiori investimenti ad alto rischio; si rammarica del fatto che, nonostante tale investimento sia considerato una misura una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(8), e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(9), gli Stati membri non abbiano preso questa iniziativa; chiede alla BEI e alla Commissione di fornire informazioni sugli eventuali sforzi intrapresi nel frattempo per convincere gli Stati membri a contribuire al FEIS e sulle possibilità di attrarre altri investitori; invita la Commissione e la BEI a intensificare i loro sforzi in questa direzione;

Complementarità con le altre fonti di finanziamento dell'UE

50.  osserva che la consapevolezza di sovrapposizioni e della concorrenza tra il FEIS e gli strumenti finanziari del bilancio dell'UE da parte della Commissione e della BEI ha portato all'adozione di linee guida che raccomandano l'uso complementare di finanziamenti del FEIS e dei fondi SIE; sottolinea che una combinazione di finanziamenti a titolo del FEIS e dei fondi SIE non dovrebbe in alcun modo nuocere al livello e all'orientamento dei finanziamenti dei fondi SIE; sottolinea, tuttavia, il persistere di differenze nei criteri di ammissibilità, nelle regolamentazioni, nei tempi di segnalazione e nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, che impediscono l'impiego combinato; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia iniziato ad affrontare tali differenze nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario e auspica che tale revisione avvenga tempestivamente onde semplificare l'uso combinato dei fondi evitando concorrenza e sovrapposizioni; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi e che il secondo e il terzo pilastro del piano di investimenti siano essenziali a tal fine;

51.  raccomanda che, nelle sue relazioni periodiche, la Commissione elenchi i progetti che beneficiano di una combinazione delle sovvenzioni a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) con il FEIS;

52.  osserva che i progetti di partenariato pubblico-privato relativi alle infrastrutture dei trasporti dovrebbero di norma basarsi sul principio "chi usa paga", al fine di ridurre l'onere imposto sui bilanci pubblici e sui contribuenti per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture; sottolinea che è importante coordinare i vari tipi di finanziamento dell'UE al fine di garantire che gli obiettivi della politica dei trasporti dell'UE siano conseguiti in tutta l'UE e non promuovere fondi di tipo PPP a scapito dei fondi strutturali;

Fiscalità

53.  è profondamente preoccupato per il fatto che, i alcuni casi, la BEI sia stata spinta tramite il FEIS a fornire sostegno a progetti che sono stati strutturati utilizzando imprese in paradisi fiscali; esorta la BEI e il FEI ad astenersi dall'utilizzare o appoggiare strutture di evasione fiscale, in particolare regimi di pianificazione fiscale aggressiva o pratiche che non siano conformi ai principi della buona governance dell'UE in materia di fiscalità, come previsto dalla pertinente normativa dell'Unione, ivi comprese le raccomandazioni e le comunicazioni della Commissione; insiste affinché nessun progetto o promotore possa dipendere da una persona o da una società che operi in uno Stato appartenente alla futura lista comune dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative;

Comunicazione e visibilità

54.  osserva che molti promotori di progetti non sono a conoscenza dell'esistenza del FEIS o non possiedono un quadro sufficientemente chiaro di ciò che il FEIS possa offrire loro, degli specifici criteri di ammissibilità e delle azioni concrete da intraprendere in sede di richiesta di finanziamento; sottolinea che occorre compiere ulteriori sforzi, tra cui un sostegno tecnico mirato, nella rispettiva lingua dell'UE, negli Stati membri che hanno beneficiato in misura minore del FEIS, per sensibilizzare in merito a cosa sia il FEIS, ai prodotti e servizi specifici che offre e ai ruoli delle piattaforme d'investimento e delle banche nazionali di promozione;

55.  invita a tradurre tutto il materiale informativo e tutto il materiale riguardante la procedura di finanziamento in tutte le lingue degli Stati membri al fine di agevolare l'informazione e l'accesso a livello locale;

56.  esprime preoccupazione per il fatto che il sostegno diretto fornito agli intermediari finanziari, che sono poi responsabili dell'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, possa portare a situazioni in cui il beneficiario finale non sia a conoscenza del vantaggio derivante dal finanziamento del FEIS, e chiede di individuare soluzioni per migliorare la visibilità del FEIS; invita pertanto la BEI a inserire nei contratti nell'ambito del FEIS una clausola specifica che spieghi chiaramente al promotore del progetto che il finanziamento ricevuto è stato reso possibile grazie al bilancio del FEIS/dell'UE;

Estensione

57.  riconosce che il FEIS da solo, e su scala limitata, non sarà probabilmente in grado di colmare la carenza di investimenti presente in Europa, ma che costituisce tuttavia un pilastro centrale del piano di investimenti dell'UE e mostra la determinazione dell'UE ad affrontare questo problema; invita a presentare ulteriori proposte sulle modalità per incentivare in modo permanente gli investimenti in Europa;

o
o   o

58.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.
(2) http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf
(3) http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, settembre 2016.
(4) Relazione del 14 novembre 2016, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf
(5) GU C 465 del 13.12.2016, pag.1.
(6) GU C 268 del 14.8.2015, pag. 27.
(7) GU C 195 del 12.6.2015, pag. 41.
(8) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(9) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.


Agenda europea per l'economia collaborativa
PDF 285kWORD 60k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa (2017/2003(INI))
P8_TA(2017)0271A8-0195/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"(1),

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico(2),

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sulle nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi i modelli di economia collaborativa(3),

–  visti la riunione del 12 settembre 2016 del gruppo ad alto livello del Consiglio "Competitività e crescita" e il documento di riflessione della presidenza al riguardo(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale - Opportunità e sfide per l'Europa" (COM(2016)0288),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  visti il Consiglio "Competitività" del 29 settembre 2016 e i relativi risultati,

–  vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(5) (direttiva sui servizi),

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(6),

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(7),

–  vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (8),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016 relativo agli orientamenti per l'attuazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (SWD(2016)0163),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(9),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016 dal titolo "Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni"(10),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016 sull'economia collaborativa(11),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0195/2017),

A.  considerando che negli ultimi anni l'economia collaborativa ha conosciuto una rapida crescita in termini di utenti, transazioni ed entrate, ridefinendo il modo in cui vengono forniti prodotti e servizi e mettendo alla prova modelli economici consolidati in numerosi settori;

B.  considerando che l'economia collaborativa presenta vantaggi sociali per i cittadini dell'Unione europea;

C.  considerando che le piccole e medie imprese (PMI) sono il principale motore dell'economia europea e che, stando alle cifre relative al 2014, rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese del settore non finanziario e sono responsabili dei due terzi di tutti i posti di lavoro;

D.  considerando che solo l'1,7 % delle imprese dell'UE si avvale pienamente di tecnologie digitali avanzate, mentre il 41 % non le utilizza affatto; che la digitalizzazione di tutti i settori è fondamentale se si vuole mantenere e migliorare la competitività dell'UE;

E.  considerando che, secondo un recente studio della Commissione, il 17 % dei consumatori europei ha utilizzato servizi forniti dall'economia collaborativa e il 52 % è a conoscenza dei servizi offerti(12);

F.  considerando che nell'economia collaborativa non esistono statistiche ufficiali sull'entità dell'occupazione;

G.  considerando che l'economia collaborativa offre a giovani, migranti, lavoratori a tempo parziale e cittadini anziani la possibilità di entrare nel mercato del lavoro;

H.  considerando che i modelli dell'economia collaborativa possono concorrere a stimolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all'economia, poiché offrono opportunità di forme flessibili di imprenditoria e occupazione;

I.  considerando che, sebbene la recente comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" rappresenti un buon punto di partenza per una promozione e una regolamentazione efficaci del settore, è necessario includere la prospettiva della parità di genere e tener conto delle disposizioni della pertinente legislazione antidiscriminazione nelle analisi e raccomandazioni future in tale settore;

J.  considerando che la promozione della giustizia e della protezione sociali, quale definita all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è altresì un obiettivo del mercato interno dell'UE;

Considerazioni di carattere generale

1.  accoglie con favore la comunicazione su un'agenda europea per l'economia collaborativa e sottolinea che questa dovrebbe rappresentare un primo passo verso una strategia dell'UE bilanciata, più ampia e ambiziosa in materia;

2.  ritiene che, se sviluppata in modo responsabile, l'economia collaborativa crei opportunità significative per i cittadini e i consumatori, che beneficiano di una maggiore concorrenza, di servizi su misura, di una maggiore scelta e di prezzi più bassi; evidenzia che la crescita in tale settore è orientata ai consumatori e consente a questi ultimi di svolgere un ruolo più attivo;

3.  sottolinea la necessità di consentire alle imprese di crescere eliminando gli ostacoli, le duplicazioni e la frammentazione che frena lo sviluppo transfrontaliero;

4.  esorta gli Stati membri a garantire chiarezza giuridica e a non considerare l'economia collaborativa una minaccia per l'economia tradizionale; pone l'accento sull'importanza di regolamentare l'economia collaborativa in modo da agevolare e promuovere le attività piuttosto che limitarle;

5.  concorda sul fatto che l'economia collaborativa crei nuove e interessanti opportunità imprenditoriali, posti di lavoro e crescita, nonché svolga spesso un ruolo importante nel rendere il sistema economico non solo più efficiente, ma anche sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, consentendo una migliore assegnazione di risorse e beni che sarebbero altrimenti sottoutilizzati e contribuendo quindi alla transizione verso un'economia circolare;

6.  riconosce al contempo il notevole impatto che l'economia collaborativa può avere sui modelli imprenditoriali regolamentati e ormai consolidati in molti settori strategici come i trasporti, gli alloggi, la ristorazione, i servizi, la vendita al dettaglio e la finanza; riconosce le sfide derivanti dall'esistenza di norme giuridiche diverse per attori economici simili; ritiene che l'economia collaborativa responsabilizzi i consumatori, offra nuove opportunità di lavoro e possa favorire il rispetto delle norme fiscali, ma sottolinea l'importanza di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e il rispetto degli obblighi fiscali; riconosce che l'economia collaborativa riguarda sia l'ambiente urbano sia quello rurale;

7.  evidenzia la mancanza di chiarezza tra imprenditori, consumatori e autorità sulle modalità di applicazione della normativa vigente in alcuni settori e, di conseguenza, sottolinea l'esigenza di affrontare il problema delle "zone grigie" normative; è preoccupato per il rischio di frammentazione del mercato unico; è consapevole del fatto che, se non adeguatamente disciplinati, tali cambiamenti potrebbero determinare incertezza giuridica quanto alle norme e ai vincoli applicabili all'esercizio dei diritti individuali e alla tutela dei consumatori; ritiene che la regolamentazione debba essere idonea al suo scopo nell'era digitale ed è profondamente preoccupato per l'impatto negativo dell'incertezza giuridica e della complessità delle norme sulle start-up europee e le organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano all'economia collaborativa;

8.  ritiene che l'instaurazione di un contesto giuridico dinamico, chiaro e, se del caso, armonizzato così come di condizioni di parità sia una condizione fondamentale affinché l'economia collaborativa possa prosperare nell'UE;

Economia collaborativa nell'UE

9.  sottolinea la necessità di considerare l'economia collaborativa non solo come un insieme di nuovi modelli imprenditoriali che offrono beni e servizi, ma anche come una nuova forma di integrazione tra l'economia e la società in cui i servizi offerti si basano su un'ampia gamma di relazioni in grado di collocare le relazioni economiche all'interno di quelle sociali e di creare nuove forme di comunità e nuovi modelli imprenditoriali;

10.  osserva che l'economia collaborativa in Europa presenta alcune caratteristiche specifiche, che rispecchiano anche la struttura aziendale europea, costituita principalmente da PMI e da microimprese; pone l'accento sulla necessità di garantire un contesto imprenditoriale in cui le piattaforme collaborative possano espandersi ed essere altamente concorrenziali sul mercato globale;

11.  osserva che gli imprenditori europei mostrano una forte propensione alla creazione di piattaforme di collaborazione per fini sociali e riconosce un aumento dell'interesse nei confronti dell'economia collaborativa fondata su modelli imprenditoriali cooperativi;

12.  sottolinea l'importanza di prevenire ogni forma di discriminazione, al fine di consentire un accesso effettivo e paritario ai servizi collaborativi;

13.  ritiene che i servizi forniti nel quadro dell'economia collaborativa che sono oggetto di pubblicità e che hanno scopo di lucro rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(13), e che, pertanto, tali servizi dovrebbero essere in linea con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne;

Quadro normativo dell'UE: "pari", consumatori, piattaforme di collaborazione

14.  riconosce che, sebbene alcuni ambiti dell'economia collaborativa siano regolamentati, anche a livello locale e nazionale, altri ambiti rischiano di rientrare in "zone grigie" normative, in quanto non è sempre chiaro quali regolamentazioni UE siano applicabili, il che genera notevoli differenze tra gli Stati membri in ragione delle regolamentazioni e giurisprudenze a livello nazionale, regionale e locale, frammentando così il mercato unico;

15.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di porre rimedio all'attuale frammentazione, ma deplora che la sua comunicazione non abbia apportato sufficiente chiarezza in merito all'applicabilità della vigente legislazione dell'UE a diversi modelli di economia collaborativa; sottolinea la necessità che gli Stati membri intensifichino l'applicazione della legislazione in vigore e invita la Commissione ad adoperarsi per un quadro di applicazione che sostenga gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la direttiva sui servizi e l'acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione ad avvalersi pienamente di tutti gli strumenti disponibili in questo contesto, incluse le procedure di infrazione ove si accerti un'attuazione scorretta o inadeguata della normativa;

16.  evidenzia che i requisiti di accesso al mercato per le piattaforme collaborative e i prestatori di servizi devono essere necessari, giustificati e proporzionati, come previsto dai trattati e dal diritto secondario, nonché semplici e chiari; sottolinea che tale valutazione dovrebbe considerare se i servizi siano prestati da professionisti oppure da privati, subordinando i fornitori tra "pari" (peer-to-peer) a requisiti giuridici meno restrittivi, nonché garantire al tempo stesso standard di qualità e un elevato livello di protezione dei consumatori e tenere conto delle differenze settoriali;

17.  riconosce la necessità che gli attori storici, i nuovi operatori e i servizi legati alle piattaforme digitali e all'economia collaborativa si sviluppino in un contesto favorevole alle imprese in cui vi sia sana concorrenza e trasparenza rispetto ai cambiamenti legislativi; conviene sul fatto che, in sede di valutazione dei requisiti di accesso al mercato nel contesto della direttiva sui servizi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche specifiche delle imprese dell'economia collaborativa;

18.  esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri per fornire ulteriori orientamenti che stabiliscano criteri efficaci per operare una distinzione tra "pari" e professionisti, fattore fondamentale per l'equo sviluppo dell'economia collaborativa; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero offrire chiarezza e certezza sul piano giuridico e tenere conto, tra l'altro, delle differenze normative tra gli Stati membri e le rispettive realtà economiche, come ad esempio il livello di reddito, le caratteristiche dei settori, la situazione delle micro e piccole imprese e lo scopo di lucro dell'attività; è del parere che la fissazione di una serie di principi e criteri generali a livello dell'UE e di una serie di soglie a livello nazionale potrebbe essere una via da seguire, e invita la Commissione a effettuare uno studio al riguardo;

19.  richiama l'attenzione sul fatto che la fissazione di soglie, sebbene possa offrire linee di demarcazione adeguate tra "pari" e imprese, potrebbe allo stesso tempo creare una disparità tra microimprese e piccole imprese, da un lato, e "pari", dall'altro; reputa che siano vivamente raccomandabili condizioni di parità tra categorie comparabili di prestatori di servizi; chiede l'eliminazione degli oneri normativi inutili e dei requisiti di accesso al mercato ingiustificati per tutti gli operatori economici, in particolare per le micro e piccole imprese, dal momento che sono aspetti che frenano anche l'innovazione;

20.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di garantire l'adeguatezza del diritto dei consumatori e di prevenire gli abusi dell'economia collaborativa intesi a eludere la normativa; ritiene che i consumatori dovrebbero godere di un elevato ed efficace grado di protezione, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati da professionisti o da "pari", e sottolinea, nello specifico, l'importanza di proteggere i consumatori nelle transazioni tra pari, pur riconoscendo che alcune forme di protezione possono essere garantite dall'autoregolamentazione;

21.  invita ad adottare provvedimenti volti a garantire l'applicazione totale e il rispetto costante delle norme in materia di tutela del consumatore da parte dei prestatori di servizi occasionali, in modo analogo o comparabile ai prestatori di servizi professionali;

22.  osserva che gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni che consentano loro di sapere se le recensioni degli altri utenti di un servizio non siano eventualmente influenzate dal prestatore del servizio stesso, per esempio attraverso pubblicità a pagamento;

23.  sottolinea la necessità di una maggiore chiarezza riguardo alle tutele per i consumatori in caso di controversie e invita le piattaforme collaborative a garantire sistemi efficienti per le procedure di denuncia e la risoluzione delle controversie, agevolando in tal modo i consumatori nell'esercizio dei propri diritti;

24.  sottolinea che i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa si basano in gran parte sulla reputazione ed evidenzia che la trasparenza è essenziale a tale proposito; ritiene che in molti casi i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa responsabilizzino i consumatori e consentano loro di svolgere un ruolo attivo, con l'ausilio della tecnologia; evidenzia che nell'ambito dell'economia collaborativa sono ancora necessarie norme a tutela dei consumatori, soprattutto in presenza di attori di mercato dominanti, asimmetrie informative o di una mancanza di scelta o di concorrenza; sottolinea l'importanza di garantire la fornitura di informazioni adeguate ai consumatori circa il regime giuridico applicabile di ciascuna transazione e i diritti e gli obblighi giuridici che ne derivano;

25.  invita la Commissione a chiarire ulteriormente e quanto prima i regimi di responsabilità delle piattaforme di collaborazione, al fine di promuovere un comportamento responsabile, trasparenza e certezza giuridica e di aumentare in questo modo la fiducia degli utenti; constata, in particolare, che manca una certezza soprattutto sul fatto se una piattaforma offra un servizio sottostante o si limiti a offrire un servizio della società dell'informazione, in conformità della direttiva sul commercio elettronico; invita pertanto la Commissione a fornire ulteriori orientamenti su tali aspetti e a valutare se sono necessarie ulteriori azioni per rendere il quadro normativo più efficace; incoraggia nel contempo le piattaforme di collaborazione ad adottare misure volontarie in tal senso;

26.  invita la Commissione a esaminare ulteriormente la legislazione dell'UE, al fine di ridurre le incertezze e garantire maggiore certezza giuridica circa le norme applicabili ai modelli imprenditoriali collaborativi e di valutare se è opportuno introdurre nuove norme o modificare quelle esistenti, in particolare per quanto concerne gli intermediari attivi e i loro requisiti relativi all'informazione e alla trasparenza, l'inadempienza e la responsabilità;

27.  ritiene che qualsiasi nuovo quadro regolamentare dovrebbe promuovere le capacità di autoregolamentazione e i meccanismi di valutazione inter pares delle piattaforme, dal momento che hanno dimostrato di funzionare in modo efficace e di tenere conto della soddisfazione dei consumatori riguardo ai servizi collaborativi; è convinto che le piattaforme di collaborazione possano assumere un ruolo attivo nella creazione di questo nuovo ambiente normativo, ponendo rimedio alle asimmetrie informative, specialmente grazie a meccanismi di reputazione digitali finalizzati ad accrescere la fiducia degli utenti; osserva, al contempo, che la capacità di autoregolamentazione delle piattaforme di collaborazione non si sostituisce alla necessaria normativa vigente, come le direttive sui servizi e sul commercio elettronico, il diritto dell'UE sui consumatori e altre eventuali norme;

28.  ritiene pertanto che i meccanismi digitali finalizzati al consolidamento della fiducia siano una componente essenziale dell'economia collaborativa; accoglie con favore tutti gli sforzi e le iniziative intrapresi dalle piattaforme di collaborazione per evitare distorsioni, aumentare la fiducia e la trasparenza nei meccanismi di valutazione e recensione, stabilire criteri di reputazione affidabili, introdurre garanzie o assicurazioni così come un meccanismo di verifica dell'identità dei "pari" e dei prosumatori, e sviluppare sistemi di pagamento sicuri e trasparenti; ritiene che questi nuovi sviluppi tecnologici, come i meccanismi di valutazione a doppio senso, le verifiche indipendenti delle recensioni e l'adozione volontaria di regimi di certificazione costituiscano un buon esempio per evitare abusi, manipolazioni, frodi e recensioni false; esorta le piattaforme di collaborazione a ispirarsi alle migliori pratiche e a fare opera di sensibilizzazione in merito agli obblighi giuridici in capo ai loro utenti;

29.  sottolinea l'importanza fondamentale di chiarire i metodi con cui operano i sistemi decisionali automatizzati basati su algoritmi, al fine di garantire l'equità e la trasparenza di tali algoritmi; chiede alla Commissione di esaminare tale questione anche dal punto di vista del diritto UE in materia di concorrenza; invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato con gli Stati membri, il settore privato e i pertinenti organismi di regolamentazione al fine di mettere a punto criteri efficaci per l'elaborazione di principi di responsabilità in materia di algoritmi per le piattaforme di collaborazione basate sulle informazioni;

30.  mette in evidenza la necessità di valutare l'utilizzo dei dati dove questo può avere impatti diversi sui vari segmenti della società, di impedire la discriminazione e di verificare il potenziale danno alla privacy causato dai big data; ricorda che l'UE ha già elaborato un quadro globale per la protezione dei dati nel regolamento generale sulla protezione dei dati e, pertanto, esorta le piattaforme dell'economia collaborativa a non trascurare la questione della protezione dei dati, fornendo ai prestatori di servizi e agli utenti informazioni trasparenti circa i dati personali raccolti e le modalità di trattamento degli stessi;

31.  riconosce che molte norme dell'acquis dell'UE sono già applicabili all'economia collaborativa; invita la Commissione a valutare la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro giuridico dell'UE allo scopo di prevenire un'ulteriore frammentazione del mercato unico, in linea con i principi del legiferare meglio e con le esperienze maturate dagli Stati membri; ritiene che tale quadro dovrebbe essere armonizzato, se del caso, oltre a flessibile, tecnologicamente neutro e adeguato alle esigenze future e che dovrebbe essere costituito da una combinazione di principi generali e norme specifiche, oltre a eventuali normative settoriali che possano risultare necessarie;

32.  sottolinea l'importanza di una legislazione coerente al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per tutti, e invita la Commissione a salvaguardare le norme e la legislazione vigenti sui diritti di lavoratori e consumatori prima di introdurre nuove disposizioni che potrebbero frammentare il mercato interno;

Concorrenza e adempimento degli obblighi fiscali

33.  si compiace del fatto che lo sviluppo dell'economia collaborativa abbia favorito una maggiore concorrenza e spinto gli operatori esistenti a concentrarsi sulle reali richieste dei consumatori; incoraggia la Commissione a promuovere condizioni eque di concorrenza per servizi analoghi all'interno delle piattaforme di collaborazione e tra di esse e le imprese tradizionali; sottolinea l'importanza di individuare e affrontare gli ostacoli che si frappongono alla creazione e all'espansione delle imprese collaborative, in particolare delle start-up; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire il libero flusso dei dati nonché la loro portabilità e interoperabilità, che agevolano il passaggio tra piattaforme, evitano la dipendenza da un determinato fornitore (lock-in) e sono tutti elementi essenziali per consentire una concorrenza aperta e leale e rafforzare la posizione degli utenti delle piattaforme di collaborazione, tenendo conto nel contempo degli interessi legittimi di tutti gli attori del mercato e tutelando le informazioni degli utenti e i dati personali;

34.  plaude alla maggiore tracciabilità delle transazioni economiche consentita dalle piattaforme online per garantire l'adempimento degli obblighi fiscali e la loro applicazione, ma esprime preoccupazione riguardo alle difficoltà emerse finora in alcuni settori; sottolinea che l'economia collaborativa non dovrebbe mai essere utilizzata come strumento per eludere gli obblighi fiscali; sottolinea, inoltre, l'urgenza di una collaborazione tra le autorità competenti e le piattaforme di collaborazione sull'adempimento degli obblighi fiscali e la riscossione delle imposte; riconosce che tali questioni sono state affrontate in taluni Stati membri e prende atto della fruttuosa cooperazione pubblico-privato in tale ambito; invita la Commissione a facilitare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti e delle parti interessate, per sviluppare soluzioni efficaci ed innovative che aumentino l'adempimento agli obblighi fiscali e la loro applicazione, allo scopo anche di eliminare il rischio di frode fiscale transfrontaliera; invita le piattaforme collaborative a svolgere un ruolo attivo in tale ambito; incoraggia gli Stati membri a chiarire le informazioni che i diversi attori economici partecipanti nell'economia collaborativa devono comunicare alle autorità fiscali nel quadro degli obblighi di informativa fiscale, come disposto dalla legislazione nazionale, e a collaborare in tale ambito;

35.  conviene sulla necessità di applicare obblighi fiscali funzionalmente analoghi alle imprese che prestano servizi comparabili, sia nell'economia tradizionale che nell'economia collaborativa, e ritiene che le imposte debbano essere pagate nel luogo in cui gli utili sono generati e in cui non si tratti soltanto di un contributo alle spese, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e anche la legislazione fiscale locale e nazionale;

Impatto sul mercato del lavoro e sui diritti dei lavoratori

36.  sottolinea che la rivoluzione digitale sta esercitando un impatto considerevole sul mercato del lavoro e che le tendenze emergenti nell'economia collaborativa fanno parte di un andamento attuale all'interno della digitalizzazione della società;

37.  constata al contempo che l'economia collaborativa sta generando nuove opportunità e vie di accesso al lavoro nuove e flessibili per tutti gli utenti, in particolare per i lavoratori autonomi, i disoccupati, le persone attualmente lontane dal mercato del lavoro e coloro che altrimenti non potrebbero parteciparvi, e che pertanto potrebbe fungere da punto di ingresso nel mercato del lavoro, in particolare per i giovani e i gruppi emarginati; sottolinea, tuttavia, che in talune circostanze questo sviluppo può anche condurre a situazioni precarie; sottolinea la necessità di garantire la flessibilità del mercato del lavoro, da un lato, e la sicurezza economica e sociale dei lavoratori, dall'altro, in linea con gli usi e i costumi degli Stati membri;

38.  invita la Commissione a valutare la misura in cui le norme esistenti dell'UE risultino applicabili al mercato del lavoro digitale e ad assicurarne una corretta attuazione e applicazione; invita gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le altre parti interessate, a valutare, in modo proattivo e basato su una logica di anticipazione, la necessità di modernizzare la legislazione in vigore, compresi i sistemi di sicurezza sociale, in modo da stare al passo con gli sviluppi tecnologici e garantire, al contempo, la protezione dei lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i sistemi di sicurezza sociale al fine di garantire l'esportabilità delle prestazioni e l'aggregazione dei periodi in conformità con la legislazione nazionale e dell'Unione; incoraggia le parti sociali ad aggiornare, ove necessario, i contratti collettivi affinché le norme di protezione esistenti possano essere mantenute nel mondo del lavoro digitale;

39.  sottolinea l'importanza fondamentale di tutelare i diritti dei lavoratori nel settore dei servizi collaborativi, primi fra tutti il diritto dei lavoratori di organizzazione e il diritto di azione e di contrattazione collettive, in linea con la legge e la prassi nazionali; ricorda che tutti i lavoratori nell'economia collaborativa sono dipendenti o autonomi in base al primato dei fatti, e che devono essere classificati di conseguenza; invita gli Stati e la Commissione, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire condizioni di lavoro eque e una protezione sociale e giuridica adeguata a tutti i lavoratori dell'economia collaborativa, a prescindere dal loro status;

40.  invita la Commissione a pubblicare degli orientamenti sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE ai vari tipi di modelli aziendali delle piattaforme, al fine di colmare, se del caso, le lacune normative nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale; ritiene che l'elevato potenziale di trasparenza dell'economia delle piattaforme consenta una buona tracciabilità, in linea con l'obiettivo di applicare la legislazione esistente; invita gli Stati membri a eseguire ispezioni sul lavoro sufficienti per quanto riguarda le piattaforme online e a imporre sanzioni in caso di violazione delle norme, in particolare in termini di condizioni di lavoro e di occupazione e di requisiti specifici in materia di qualifiche; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare al lavoro non dichiarato in questo settore e a inserire l'economia delle piattaforme nell'agenda della Piattaforma europea contro il lavoro sommerso; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per le ispezioni;

41.  sottolinea l'importanza di garantire ai lavoratori autonomi, il cui numero è in aumento e che sono attori fondamentali dell'economia collaborativa, i diritti fondamentali e una adeguata protezione sociale, compreso il diritto di azione e di contrattazione collettive, anche per quanto riguarda la loro retribuzione;

42.  incoraggia gli Stati membri a riconoscere che l'economia collaborativa causerà anche delle perturbazioni e, quindi, a predisporre misure di assorbimento per taluni settori e a sostenere la formazione e il ricollocamento;

43.  sottolinea quanto sia importante che i lavoratori delle piattaforme collaborative possano beneficiare della portabilità delle valutazioni e recensioni, che rappresentano il loro valore nel mercato digitale, e che sia promossa la trasferibilità e la cumulabilità delle valutazioni e recensioni tra le diverse piattaforme, rispettando nel contempo le norme sulla protezione dei dati e la vita privata di tutte le parti interessate; prende atto della possibilità che nelle valutazioni online si verifichino pratiche sleali e arbitrarie che possono incidere sulle condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori delle piattaforme collaborative e sulla loro capacità di ottenere posti di lavoro; reputa che i meccanismi di valutazione e recensione dovrebbero essere elaborati in modo trasparente e che i lavoratori dovrebbero essere informati e consultati ai livelli opportuni, in conformità delle leggi e delle prassi degli Stati membri, sui criteri generali utilizzati per elaborare tali meccanismi;

44.  sottolinea l'importanza di competenze aggiornate in un mondo del lavoro in mutamento e di garantire che tutti i lavoratori abbiano le competenze adeguate necessarie nella società e nell'economia digitali; incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le imprese dell'economia collaborativa a rendere accessibili l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze digitali; ritiene che siano necessari investimenti pubblici e privati e opportunità di finanziamento per l'apprendimento permanente e la formazione, in particolare per le microimprese e le piccole imprese;

45.  sottolinea l'importanza del telelavoro e dello smart working nell'ambito dell'economia collaborativa e raccomanda, a questo proposito, la necessità di equiparare tali forme lavorative a quelle tradizionali;

46.  invita la Commissione a valutare la misura in cui la direttiva sul lavoro temporaneo (2008/104/CE(14)) sia applicabile alle specifiche piattaforme on line; ritiene che molte piattaforme d'intermediazione online siano strutturalmente simili alle agenzie di lavoro interinale (rapporto contrattuale triangolare tra: lavoratore temporaneo tramite agenzia/lavoratore della piattaforma; agenzia di lavoro interinale/piattaforma online; impresa utilizzatrice/cliente);

47.  invita i servizi pubblici nazionali per l'occupazione e la rete EURES a migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dall'economia collaborativa;

48.  invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a fornire ai lavoratori delle piattaforme informazioni adeguate sulle condizioni di lavoro e sui loro diritti, nonché sui loro rapporti di lavoro con le piattaforme e con gli utenti; ritiene che le piattaforme dovrebbero svolgere un ruolo proattivo nel fornire informazioni agli utenti e ai lavoratori per quanto riguarda il quadro normativo applicabile, affinché soddisfino i loro obblighi giuridici;

49.  richiama l'attenzione sull'assenza di dati relativi ai cambiamenti apportati al mondo del lavoro dall'economia collaborativa; invita gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con le parti sociali, a raccogliere dati più affidabili e completi in tale ambito e incoraggia gli Stati membri a designare un ente nazionale competente, tra quelli già esistenti, per monitorare e valutare le tendenze emergenti nel mercato del lavoro collaborativo; sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri in tale ambito; sottolinea l'importanza di monitorare il mercato del lavoro e le condizioni di lavoro nell'economia collaborativa al fine di combattere le pratiche illecite;

Dimensione locale dell'economia collaborativa

50.  osserva che sono in aumento gli enti locali e i governi già attivi nel regolamentare e sviluppare l'economia collaborativa, focalizzando l'attenzione sulle pratiche collaborative sia come oggetto delle loro politiche sia come principio organizzativo di nuove forme di governance collaborativa e democrazia partecipativa;

51.  osserva che le autorità nazionali, regionali e locali hanno un ampio margine di manovra per adottare misure specifiche al contesto, al fine di affrontare obiettivi di interesse generale chiaramente identificati mediante misure proporzionate nel pieno rispetto della normativa dell'UE; invita pertanto la Commissione a sostenere gli Stati membri nella definizione delle politiche e nell'adozione di norme coerenti con il diritto dell'UE;

52.  rileva che le prime ad agire sono state le città, dove condizioni urbane quali la densità della popolazione e la vicinanza fisica favoriscono l'adozione di pratiche collaborative, ampliando l'attenzione dalle città intelligenti alle città collaborative e facilitando la transizione a infrastrutture più a misura del cittadino; è altresì convinto che l'economia collaborativa possa offrire notevoli opportunità alle periferie interne, alle zone rurali e ai territori svantaggiati, apportare nuove forme inclusive di sviluppo, avere un impatto socioeconomico positivo e aiutare le comunità emarginate con benefici indiretti per il settore del turismo;

Promozione dell'economia collaborativa

53.  sottolinea l'importanza di competenze, capacità e una formazione adeguate per consentire al maggior numero di persone possibile di svolgere un ruolo attivo nell'economia collaborativa e di valorizzare appieno le loro potenzialità;

54.  sottolinea che le TIC consentono lo sviluppo rapido ed efficace di idee innovative nell'ambito dell'economia collaborativa e, nel contempo, collegano e responsabilizzano i partecipanti, siano essi utenti o prestatori di servizi, ne facilitano l'accesso e la partecipazione al mercato e rendono le zone isolate più accessibili;

55.  invita la Commissione a dimostrarsi proattiva nell'incoraggiare la cooperazione pubblico-privato soprattutto per quanto riguarda la diffusione dell'identificazione elettronica, così da rafforzare la fiducia dei consumatori e dei prestatori di servizi nelle transazioni online, sulla base del quadro dell'UE per il riconoscimento reciproco dell'identificazione elettronica, e a eliminare le altre barriere esistenti alla crescita dell'economia collaborativa, per esempio gli ostacoli alla fornitura di regimi assicurativi transfrontalieri;

56.  sottolinea che l'introduzione della tecnologia 5G trasformerà radicalmente la logica alla base delle nostre economie, rendendo i servizi più diversificati e accessibili; mette in rilievo, a tale riguardo, l'importanza di creare un mercato competitivo per le imprese innovative, il cui successo determinerà in ultima istanza la forza delle nostre economie;

57.  osserva che l'economia collaborativa sta acquistando sempre più importanza nel settore dell'energia, il che consente ai consumatori, ai produttori, agli individui e alle comunità di intervenire in modo efficiente in diverse fasi decentrate del ciclo dell'energia rinnovabile, tra cui l'autoproduzione e l'autoconsumo, lo stoccaggio e la distribuzione, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;

58.  sottolinea che l'economia collaborativa prospera in modo particolare all'interno di comunità caratterizzate da forti modelli di condivisione delle conoscenze e della formazione, catalizzando e consolidando in tal modo una cultura dell'innovazione aperta; sottolinea l'importanza di politiche coerenti e della diffusione della banda larga e ultra-larga quale condizione indispensabile per sviluppare appieno il potenziale dell'economia collaborativa e sfruttare i vantaggi del modello collaborativo; ricorda pertanto la necessità di rendere possibile un accesso adeguato alla rete per tutti i cittadini nell'UE, in particolare nelle zone meno popolate, remote o rurali in cui non è ancora disponibile una connettività sufficiente;

59.  sottolinea che l'economia collaborativa necessita di sostegno per il suo sviluppo e la sua progressiva espansione e che, al fine di attrarre investimenti, deve restare aperta alla ricerca, all'innovazione e alle nuove tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche e la legislazione dell'Unione siano compatibili con il futuro, in particolare per quanto riguarda l'apertura di spazi non esclusivi e orientati alla sperimentazione che promuovano la connettività e l'alfabetizzazione digitali, supportando gli imprenditori e le start-up europei, incentivando l'industria 4.0, i poli di innovazione, i cluster e gli incubatori di imprese, sviluppando nel contempo sinergie per la coesistenza con i modelli commerciali tradizionali;

60.  sottolinea la natura complessa del settore dei trasporti, sia dentro che fuori l'economia collaborativa; osserva che tale settore è soggetto a una pesante regolamentazione; osserva che i modelli dell'economia collaborativa hanno le potenzialità per migliorare considerevolmente l'efficienza e lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti (anche per mezzo dell'emissione integrata di biglietti multimodali per l'intero viaggio per i passeggeri con applicazioni dell'economia collaborativa) nonché la sua sicurezza e per rendere le zone remote più accessibili e ridurre le esternalità indesiderate della congestione stradale;

61.  invita le autorità competenti a promuovere la coesistenza positiva dei servizi di trasporto collaborativi con il sistema di trasporto convenzionale; invita la Commissione a integrare l'economia collaborativa nel suo lavoro sulle nuove tecnologie nei trasporti (veicoli connessi, veicoli autonomi, emissione di biglietti integrati digitali e sistemi di trasporto intelligenti), in ragione delle loro forti interazioni e sinergie naturali;

62.  sottolinea la necessità di offrire certezza giuridica alle piattaforme e ai loro utenti per garantire lo sviluppo dell'economia collaborativa nel settore dei trasporti dell'UE; constata che, nel settore della mobilità, è importante operare una netta distinzione tra i) il car pooling e la condivisione dei costi nel quadro di un viaggio in corso che il conducente ha pianificato per fini propri, da un alto, e ii) i servizi regolamentati per il trasporto passeggeri, dall'altro;

63.  rammenta che, secondo le stime della Commissione, il principale settore dell'economia collaborativa è quello della condivisione dell'alloggio, sulla base del commercio generato, mentre i trasporti condivisi lo sono in termini di entrate generate dalle piattaforme;

64.  sottolinea che nel settore del turismo la condivisione dell'alloggio rappresenta un utilizzo eccellente di risorse e di spazio sottoutilizzato, soprattutto nelle zone che tradizionalmente non beneficiano del turismo;

65.  deplora, a tal proposito, le regolamentazioni imposte da alcune autorità pubbliche volte a limitare la quantità di alloggi turistici offerta dall'economia collaborativa;

66.  richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate dalle piattaforme collaborative europee nell'accesso al capitale di rischio e nelle loro strategie di espansione, accentuate dalle piccole dimensioni e dalla frammentazione dei mercati nazionali e da una grave carenza di investimenti transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare appieno gli strumenti di finanziamento esistenti per investire nelle imprese collaborative e promuovere iniziative intese ad agevolare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese;

67.  mette in evidenza che i sistemi di finanziamento collaborativi, come il crowdfunding, sono un importante complemento dei canali di finanziamento tradizionali in un ecosistema di finanziamento efficace;

68.  constata che i servizi forniti dalle PMI nei settori dell'economia collaborativa non sono sempre sufficientemente adattati alle necessità delle persone con disabilità e degli anziani; chiede strumenti e programmi volti a sostenere questi operatori affinché tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità;

69.  invita la Commissione a facilitare e promuovere l'accesso alle pertinenti linee di finanziamento per gli imprenditori europei che operano nel settore dell'economia collaborativa, anche nel quadro del programma dell'Unione nel campo della di ricerca e dell'innovazione "Orizzonte 2020";

70.  prende atto del rapido sviluppo e della crescente diffusione delle tecnologie innovative e degli strumenti digitali come le blockchains e le tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies), anche nel settore finanziario; sottolinea che l'utilizzo di queste tecnologie decentrate potrebbe consentire efficaci transazioni e connessioni tra pari nell'economia collaborativa, con la conseguente creazione di mercati o reti indipendenti e la sostituzione, in futuro, del ruolo degli intermediari odierni con le piattaforme di collaborazione;

o
o   o

71.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0237.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0455.
(4) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf
(5) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(6) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(7) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(8) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
(9) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(10) ECON-VI/016.
(11) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 33.
(12) Flash Eurobarometro 438 (marzo 2016) sull'utilizzo delle piattaforme di collaborazione.
(13) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(14) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.


Le piattaforme online e il mercato unico digitale
PDF 216kWORD 66k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale (2016/2276(INI))
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Il Parlamento europeo,

–   visti la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale – Opportunità e sfide per l'Europa" (COM(2016)0288) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0172),

–  visti la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 su "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0184),

–  visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 sul "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione" (COM(2016)0179) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2016)0108) e (SWD(2016)0109),

–  visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo "Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale" (COM(2016)0180) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0110),

–  visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100),

–  visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo "Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa" (COM(2016)0178) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0106),

–  visti la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo "Costruire un'economia dei dati europea" (COM(2017)0009) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0002),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing(1),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"(2),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(3),

–  visto il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione(4),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (COM(2016)0399),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0590),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593),

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(5),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(6),

–  vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione(7) (direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM(2016)0287) (direttiva AVMS),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)0283),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo "Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali" (SWD(2016)0163),

–  vista la guida sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani destinata al settore delle TIC, pubblicata dalla Commissione nel giugno 2013,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2016 dal titolo "Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry" ("Relazione preliminare sull'indagine settoriale sul commercio elettronico") (SWD(2016)0312),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale – Opportunità e sfide per l'Europa"(8),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A8-0204/2017),

A.  considerando che la ragion d'essere del mercato unico digitale è evitare la frammentazione fra le legislazioni nazionali e abolire le barriere tecniche, giuridiche e fiscali per consentire alle imprese, ai cittadini e ai consumatori di beneficiare appieno degli strumenti e dei servizi digitali;

B.  considerando che la digitalizzazione e le nuove tecnologie continuano a cambiare le forme di comunicazione, l'accesso all'informazione e il comportamento di cittadini, consumatori e imprese e che la quarta rivoluzione industriale porterà alla digitalizzazione di tutti gli aspetti dell'economia e della società;

C.  considerando che l'evoluzione dell'uso di Internet e dei dispositivi mobili offre nuove opportunità commerciali per le imprese di tutte le dimensioni e crea modelli imprenditoriali nuovi e alternativi che traggono vantaggio dalle nuove tecnologie e dall'accesso al mercato globale ma pongono contemporaneamente nuove sfide;

D.  considerando che lo sviluppo e l'uso in evoluzione delle piattaforme Internet per un'ampia gamma di attività, comprese le attività commerciali e la condivisione di beni e servizi, ha cambiato il modo in cui gli utenti e le imprese interagiscono con i fornitori di contenuti, gli operatori economici e gli altri attori che prestano beni e servizi;

E.  considerando che la direttiva sul commercio elettronico esonera gli intermediari dalla responsabilità per il contenuto soltanto se non sono a conoscenza delle informazioni trasmesse e/o ospitate né le controllano ma che, nel caso in cui un intermediario sia realmente a conoscenza di una violazione o di un'attività o informazione illegale, la direttiva richiede una reazione celere per rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni o attività illegali in seguito all'acquisizione di tale conoscenza;

F.  considerando che numerose piattaforme online e molti servizi della società dell'informazione offrono un accesso più agevole a beni, servizi e contenuti digitali e che hanno ampliato le loro attività riguardo ai consumatori e agli altri attori;

G.  considerando che la Commissione sta effettuando una serie di valutazioni delle norme in materia di tutela dei consumatori e delle pratiche interaziendali (B2B) poste in essere dalle piattaforme online nei confronti dei loro utenti aziendali;

H.  considerando che la creatività e l'innovazione sono i fattori trainanti dell'economia digitale e che è pertanto essenziale assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

Introduzione generale

1.  accoglie con favore la comunicazione dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale – Opportunità e sfide per l'Europa";

2.  si compiace delle diverse iniziative già proposte nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale in Europa; sottolinea l'importanza del coordinamento e della coerenza tra tali iniziative; ritiene che il raggiungimento di un mercato unico digitale sia essenziale per rafforzare la competitività dell'UE, creare posti di lavoro di qualità elevata e altamente qualificati e promuovere la crescita dell'economia digitale in Europa;

3.  riconosce che le piattaforme online apportano vantaggi all'economia digitale e alla società odierne, ampliando la scelta a disposizione dei consumatori nonché creando e definendo nuovi mercati; sottolinea, tuttavia, che le piattaforme online presentano nuove sfide strategiche e normative;

4.  ricorda che molte politiche dell'UE si applichino alle piattaforme online ma osserva che in alcuni casi la legislazione non è adeguatamente applicata o è interpretata in modo diverso negli Stati membri; sottolinea l'importanza di un'attuazione e un'applicazione adeguate della legislazione dell'UE prima di prendere in considerazione l'eventuale necessità di integrare il quadro giuridico vigente al fine di porre rimedio alla situazione attuale;

5.  plaude agli sforzi attualmente profusi per aggiornare e integrare il quadro giuridico vigente al fine di renderlo idoneo alle sue funzioni nell'era digitale; ritiene che un contesto normativo efficace e attrattivo sia fondamentale per lo sviluppo delle imprese online e digitali in Europa;

Definizione delle piattaforme

6.  riconosce l'estrema difficoltà di concordare a livello di UE un'unica definizione di piattaforme online che sia giuridicamente pertinente e adeguata alle esigenze future, a causa di fattori quali la grande varietà di tipi delle piattaforme online esistenti e dei loro settori di attività nonché del mondo digitale in rapido cambiamento; ritiene in ogni caso che una sola definizione a livello di UE o un'impostazione unica per tutti non aiutino l'UE a sviluppare con successo l'economia delle piattaforme;

7.  è consapevole, contemporaneamente, dell'importanza di evitare la frammentazione del mercato interno dell'UE che potrebbe derivare da una proliferazione di norme e definizioni regionali o nazionali, e della necessità di garantire certezza e condizioni di parità sia alle imprese che ai consumatori;

8.  ritiene pertanto che le piattaforme online dovrebbero essere distinte e definite nella pertinente legislazione settoriale a livello di UE in funzione delle loro caratteristiche, classificazioni e principi e seguendo un approccio basato sui problemi;

9.  si compiace delle attività in corso della Commissione nell'ambito delle piattaforme online, tra cui la consultazione delle parti interessate e lo svolgimento di una valutazione d'impatto; reputa che un approccio di questo tipo, fondato su dati comprovati, sia essenziale per garantire una comprensione globale del settore; invita la Commissione a proporre, se necessario, misure normative o di altro genere basate su tale analisi approfondita;

10.  osserva che le piattaforme online tra imprese e consumatori (B2C) e tra consumatori (C2C) operano nell'ambito di una gamma altamente diversificata di attività, come il commercio elettronico, i media, i motori di ricerca, le comunicazioni, i sistemi di pagamento, la fornitura di lavoro, i sistemi di elaborazione, i trasporti, la pubblicità, la distribuzione di contenuti culturali, l'economia collaborativa e i social network; osserva inoltre che, sebbene alcune caratteristiche comuni consentano di identificare tali entità, le piattaforme online possono assumere molte forme e che è possibile adottare molti approcci diversi per identificarne una;

11.  rileva che le piattaforme online B2C e C2C, in misura maggiore o minore, si contraddistinguono per determinate caratteristiche comuni, quali ad esempio ma non soltanto: operare all'interno di mercati multilaterali; consentire a soggetti appartenenti a due o più gruppi di utenti distinti di entrare in contatto diretto mediante mezzi elettronici; collegare tipi diversi di utenti; offrire servizi online personalizzati in base alle preferenze degli utenti e basati sui dati da essi forniti; classificare o referenziare il contenuto, ad esempio utilizzando algoritmi, beni o servizi proposti o messi online da terzi; riunire diverse parti in vista della vendita di un bene, della fornitura di un servizio o dello scambio o la condivisione di contenuti, informazioni, beni o servizi;

12.  evidenzia l'importanza cruciale di chiarire i metodi con cui vengono prese le decisioni basate sugli algoritmi e di promuovere la trasparenza nell'uso di tali algoritmi; chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di esaminare il potenziale di condizionamenti ed errori nell'utilizzo degli algoritmi, al fine di evitare qualsiasi tipo di discriminazione, pratica sleale e violazione della vita privata;

13.  ritiene, tuttavia, che occorra operare una chiara distinzione tra le piattaforme B2C e B2B, dato che le emergenti piattaforme B2B online sono essenziali per lo sviluppo dell'Internet industriale, come i servizi basati su cloud o le piattaforme di condivisione dei dati che consentono la comunicazione tra i prodotti dotati di Internet degli oggetti; invita la Commissione ad affrontare le barriere nel mercato unico che ostacolano la crescita di tali piattaforme;

Facilitare la crescita sostenibile delle piattaforme online europee

14.  osserva che le piattaforme online utilizzano Internet come mezzo di interazione e agiscono da facilitatori tra le parti, creando quindi benefici per gli utenti, i consumatori e le imprese mediante un accesso più agevole al mercato globale; osserva che le piattaforme online possono contribuire all'adeguamento dell'offerta e della domanda di beni e servizi in base all'opinione della comunità, all'accesso condiviso, alla reputazione e alla fiducia;

15.  rileva che le piattaforme e le applicazioni online, molte delle quali sono concepite da sviluppatori europei, beneficiano di un numero spropositato e in costante crescita di dispositivi mobili, PC, laptop e altri dispositivi informatici e sempre più spesso sono disponibili su tali dispositivi;

16.  sottolinea che la massima priorità deve essere assegnata a garantire investimenti sufficienti per la diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità e di altre infrastrutture digitali al fine di raggiungere gli obiettivi di connettività della società dei Gigabit, dal momento che tale diffusione è essenziale per permettere a cittadini e imprese di trarre vantaggio dallo sviluppo della tecnologia 5G e, in generale, per garantire la connettività tra gli Stati membri;

17.  sottolinea che l'uso sempre più diffuso di dispositivi smart, compresi smartphone e tablet, ha esteso e migliorato ulteriormente l'accesso a nuovi servizi tra cui le piattaforme online, rafforzando in tal modo il loro ruolo nell'economia e nella società, in particolare tra i giovani ma in misura sempre maggiore tra tutti i gruppi di età; osserva che la digitalizzazione aumenterà ulteriormente con il rapido sviluppo dell'Internet degli oggetti, che secondo le previsioni collegherà 30 miliardi di oggetti entro il 2020;

18.  ritiene che l'accesso alle piattaforme online mediante una tecnologia di alta qualità sia importante per tutti i cittadini e tutte le imprese, e non solo per coloro che già operano online; sottolinea l'importanza di prevenire i divari che possono potenzialmente insorgere a causa della mancanza di competenze digitali o della disparità di accesso alla tecnologia; sottolinea che a livello nazionale ed europeo è necessario un approccio impegnato verso lo sviluppo delle competenze digitali;

19.  richiama l'attenzione sulla rapida evoluzione dei mercati su piattaforme online, i quali offrono un nuovo sbocco per prodotti e servizi; riconosce la natura globale e transfrontaliera di tali mercati; sottolinea che i mercati globali su piattaforme online offrono ai consumatori un ampio ventaglio di scelta e un'efficace concorrenza sui prezzi; osserva che l'accordo "roaming a tariffa nazionale" sostiene la dimensione transfrontaliera delle piattaforme online offrendo l'uso dei servizi online a prezzi più ragionevoli;

20.  rileva il crescente ruolo delle piattaforme online nella condivisione di notizie e di altre informazioni preziose per i cittadini e nella fornitura dell'accesso alle stesse nonché nel funzionamento della democrazia; ritiene che le piattaforme online possano fungere anche da facilitatori della governance elettronica;

21.  esorta la Commissione a continuare a promuovere la crescita delle piattaforme online e delle start-up europee e a rafforzare la loro capacità di crescere e di competere a livello globale; invita la Commissione a mantenere una politica favorevole all'innovazione per quanto riguarda le piattaforme online allo scopo di facilitare l'ingresso sul mercato; deplora la scarsa percentuale di capitalizzazione di mercato delle piattaforme online nell'UE; sottolinea l'importanza di rimuovere gli ostacoli che impediscono il corretto funzionamento delle piattaforme online a livello transfrontaliero e che perturbano il funzionamento del mercato unico digitale europeo; sottolinea l'importanza della non discriminazione e la necessità di facilitare il passaggio tra piattaforme che offrono servizi compatibili;

22.  sottolinea che tra i fattori fondamentali figurano un ambiente aperto, regole omogenee, la disponibilità di una connettività sufficiente, l'interoperabilità delle applicazioni esistenti e la disponibilità di standard aperti;

23.  riconosce i vantaggi considerevoli che le piattaforme online presentano per le PMI e per le start-up; osserva che le piattaforme online sono spesso il primo passo più semplice e più adatto per le piccole imprese che vogliono collegarsi online e beneficiare dei relativi canali di distribuzione; osserva che le piattaforme online consentono alle PMI e alle start-up di accedere ai mercati globali senza investimenti eccessivi nella creazione di infrastrutture digitali onerose; sottolinea l'importanza della trasparenza e di un accesso equo alle piattaforme e ricorda che il crescente dominio di alcune piattaforme online non dovrebbe diminuire la libertà imprenditoriale;

24.  sollecita la Commissione a dare priorità alle azioni che consentono alle start-up e alle piattaforme online europee di emergere e di crescere; sottolinea che facilitare il finanziamento e gli investimenti nelle start-up, ricorrendo a tutti gli strumenti di finanziamento esistenti, è fondamentale per lo sviluppo delle piattaforme online di origine europea, in particolare garantendo l'accesso al capitale di rischio e ai vari canali come i fondi bancari o pubblici o mediante opzioni di finanziamento alternativo come il crowdfunding e il crowd-investment;

25.  rileva che alcune piattaforme online rendono possibile l'economia collaborativa e contribuiscono alla sua crescita in Europa; accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'economia collaborativa e sottolinea che questa dovrebbe rappresentare il primo passo verso una strategia europea più ampia in materia che sostenga lo sviluppo di nuovi modelli commerciali; sottolinea che tali nuovi modelli commerciali creano posti di lavoro, promuovono l'imprenditorialità e offrono nuovi servizi, una maggiore scelta e prezzi migliori per i cittadini e i consumatori, oltre a creare flessibilità e nuove opportunità, ma che causano anche sfide e rischi per i lavoratori;

26.  sottolinea che nel corso degli ultimi decenni gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'ambito delle norme sociali e sul lavoro e dei sistemi di protezione sociale e mette in evidenza che lo sviluppo della dimensione sociale deve essere garantito anche nell'era digitale; osserva che l'aumento della digitalizzazione influisce sul mondo del lavoro, sulla ridefinizione dei posti di lavoro e sulle relazioni contrattuali tra i lavoratori e le imprese; rileva l'importanza di garantire il rispetto dei diritti lavorativi e sociali e l'adeguata applicazione della legislazione esistente per promuovere ulteriormente i regimi di sicurezza sociale e la qualità dell'occupazione; invita anche gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le altre parti interessate, a valutare la necessità di modernizzare la legislazione vigente, compresi i sistemi di sicurezza sociale, per rimanere al passo con lo sviluppo tecnologico garantendo, nel contempo, la tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro dignitose e creando benefici generali a vantaggio della popolazione nel suo insieme;

27.  invita gli Stati membri a garantire un'adeguata sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, che sono attori fondamentali del mercato del lavoro digitale; invita inoltre gli Stati membri a sviluppare nuovi meccanismi di protezione, ove necessario, per garantire un'adeguata copertura dei lavoratori delle piattaforme online, la non discriminazione e la parità di genere nonché per condividere le migliori pratiche a livello europeo;

28.  rileva che le piattaforme sanitarie online possono supportare attività innovative attraverso la creazione e il trasferimento di conoscenze pertinenti dagli utenti coinvolti nell'assistenza sanitaria a un ambiente sanitario innovativo; sottolinea che nuove piattaforme di innovazione potranno co-progettare e co-creare la prossima generazione di prodotti sanitari innovativi in modo che corrispondano esattamente ai bisogni insoddisfatti attuali;

Chiarire la responsabilità degli intermediari

29.  osserva che l'attuale regime dell'UE di responsabilità limitata dell'intermediario è una delle principali questioni sollevate da talune parti interessate nel dibattito in corso sulle piattaforme online; osserva che la consultazione sull'ambiente normativo delle piattaforme ha mostrato un sostegno relativo a favore dell'attuale quadro contenuto nella direttiva sul commercio elettronico, ma anche la necessità di eliminare certe lacune nella sua applicazione; ritiene pertanto che il regime di responsabilità dovrebbe essere ulteriormente chiarito, trattandosi di un pilastro fondamentale per l'economia digitale dell'UE; reputa che siano necessari orientamenti della Commissione riguardo all'attuazione del quadro di responsabilità degli intermediari al fine di consentire alle piattaforme online di adempiere ai propri doveri e alle norme in materia di responsabilità, promuovere la certezza giuridica e aumentare la fiducia degli utenti; invita la Commissione a sviluppare nuovi interventi al riguardo, ricordando che le piattaforme che non svolgono un ruolo neutrale come definito nella direttiva sul commercio elettronico non possono chiedere deroghe in materia di responsabilità;

30.  sottolinea che, sebbene il consumo dei contenuti creativi non sia mai stato così elevato come adesso, in particolare in riferimento a servizi quali piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e a servizi di aggregazione dei contenuti, i settori creativi non hanno assistito a un incremento comparabile delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi; sottolinea che uno dei principali motivi viene indicato nel trasferimento di valore che è emerso a causa della mancanza di chiarezza sullo status di questi servizi online a norma del diritto in materia di diritto d'autore e di commercio elettronico; sottolinea che è stato creato un mercato sleale che minaccia lo sviluppo del mercato unico digitale e dei suoi protagonisti, ovvero le industrie culturali e creative;

31.  si compiace dell'impegno della Commissione di pubblicare orientamenti sulla responsabilità degli intermediari, poiché vi è una certa mancanza di chiarezza per quanto riguarda le norme vigenti e la loro attuazione in alcuni Stati membri; ritiene che gli orientamenti rafforzeranno la fiducia degli utenti nei servizi online; esorta la Commissione a presentare le proprie proposte; invita la Commissione a richiamare l'attenzione sulle differenze normative tra l'ambiente online e quello offline e a creare condizioni di parità per servizi comparabili online e offline, ove necessario e possibile e tenuto conto delle specificità di ciascun settore, dell'evoluzione della società, dell'esigenza di maggiore trasparenza e maggiore certezza del diritto e della necessità di non ostacolare l'innovazione;

32.  ritiene che le piattaforme digitali permettano un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrano al settore culturale e creativo importanti opportunità di mettere a punto nuovi modelli imprenditoriali; sottolinea la necessità di valutare in che modo tale processo possa svolgersi con più certezza del diritto e maggiore rispetto per i titolari dei diritti; pone l'accento sull'importanza di garantire trasparenza e condizioni di parità; ritiene, a tale proposito, che la protezione dei titolari dei diritti all'interno del quadro relativo al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale sia necessaria per assicurare il riconoscimento dei valori e stimolare l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti;

33.  sollecita le piattaforme online a rafforzare le misure per affrontare i contenuti illegali e nocivi online; accoglie i lavori in corso sulla direttiva sui servizi di media audiovisivi e l'intenzione della Commissione di proporre misure per le piattaforme di condivisione di video al fine di proteggere i minori e di rimuovere i contenuti connessi all'incitamento all'odio; si rammarica, tuttavia, dell'assenza di riferimenti ai contenuti concernenti l'incitamento al terrorismo; chiede un'attenzione particolare alla lotta contro il bullismo e la violenza contro le persone vulnerabili;

34.  ritiene che le norme sulla responsabilità per le piattaforme online dovrebbero consentire di affrontare in modo efficace i problemi relativi ai contenuti e alle merci illegali, ad esempio applicando la dovuta diligenza, mantenendo nel contempo un approccio equilibrato e favorevole all'innovazione; sollecita la Commissione a definire e chiarire ulteriormente le procedure di notifica e di ritiro e fornire indicazioni su misure volontarie volte ad affrontare tali contenuti;

35.  sottolinea l'importanza di prendere provvedimenti contro la diffusione di notizie false; chiede che le piattaforme online forniscano agli utenti gli strumenti per denunciare le notizie false in modo tale che altri utenti possano essere informati sul fatto che la veridicità del contenuto è stata contestata; osserva allo stesso tempo che il libero scambio di opinioni è fondamentale per la democrazia e che il diritto alla vita privata si applica anche alla sfera dei media sociali; sottolinea il valore della stampa libera per quanto riguarda l'offerta di informazioni attendibili ai cittadini;

36.  invita la Commissione ad analizzare nel dettaglio la situazione attuale e il quadro giuridico vigente relativo alle notizie false e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi;

37.  sottolinea che è necessario che le piattaforme online contrastino le merci e i contenuti illegali e le pratiche sleali (ad esempio la rivendita di biglietti di spettacoli a prezzi esorbitanti) attraverso misure normative integrate da misure efficaci di autoregolamentazione (ad esempio mediante condizioni di utilizzo chiare e meccanismi appropriati per individuare i trasgressori recidivi o istituendo gruppi specializzati in moderazione dei contenuti e tracciando i prodotti pericolosi) o misure ibride;

38.  accoglie con favore il codice di condotta per combattere l'illecito incitamento all'odio, destinato al settore e approvato nel 2016 con il sostegno della Commissione, e invita la Commissione a mettere a punto mezzi adeguati e ragionevoli per le piattaforme online al fine di identificare e rimuovere le merci e i contenuti illegali;

39.  ritiene che la conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e con la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS) sia essenziale per quanto riguarda la proprietà dei dati; rileva che gli utenti hanno spesso incentivi alla condivisione dei dati con le piattaforme online; sottolinea la necessità di informare gli utenti circa la natura esatta dei dati raccolti e i modi in cui essi saranno utilizzati; sottolinea che è indispensabile che gli utenti possano avere controllo sulla raccolta e sull'utilizzo dei loro dati personali; sottolinea che si dovrebbe considerare anche la possibilità di non condividere i dati personali; rileva che il "diritto all'oblio" si applica anche alle piattaforme online; invita le piattaforme on line a garantire che sia assicurato l'anonimato nei casi in cui i dati personali sono trattati da terzi;

40.  invita la Commissione a concludere rapidamente la sua revisione relativa alla necessità di istituire procedure formali di segnalazione e intervento quale mezzo promettente per rafforzare il regime di responsabilità in modo armonizzato in tutta l'UE;

41.  incoraggia la Commissione a presentare quanto prima i suoi orientamenti pratici sulla vigilanza di mercato dei prodotti venduti online;

Creare condizioni di parità

42.  sollecita la Commissione a garantire condizioni di parità tra i fornitori di servizi di piattaforme online e i fornitori di altri servizi con i quali competono, incluse le pratiche interaziendali (B2B) e le pratiche da consumatore a consumatore (C2C); evidenzia come la certezza normativa sia essenziale al fine di creare una fiorente economia digitale; osserva che la pressione competitiva varia tra i diversi settori e tra i vari attori all'interno dei settori; ricorda pertanto che le soluzioni a impostazione unica per tutti sono raramente soluzioni adeguate; ritiene che qualsiasi soluzione personalizzata o proposta di misure regolamentari debba tenere conto delle caratteristiche specifiche delle piattaforme al fine di garantire un'equa concorrenza in condizioni di parità;

43.  richiama l'attenzione sul fatto che le dimensioni delle piattaforme online variano dalle multinazionali alle microimprese; sottolinea l'importanza di una concorrenza leale ed efficace tra le piattaforme online per promuovere la scelta a disposizione dei consumatori ed evitare la nascita di monopoli o di posizioni dominanti in grado di creare distorsioni di mercato mediante l'abuso di potere di mercato; sottolinea che facilitare il passaggio tra piattaforme online o servizi online è una misura fondamentale al fine di prevenire i fallimenti del mercato e di evitare situazioni di lock-in;

44.  rileva che le piattaforme online stanno alterando il modello aziendale tradizionale caratterizzato da elevata regolamentazione; sottolinea che eventuali riforme del quadro normativo esistente dovrebbero concentrarsi sull'armonizzazione delle norme e la riduzione della frammentazione normativa, al fine di garantire un mercato aperto e competitivo per le piattaforme online e i nuovi servizi, garantendo nel contempo standard elevati di protezione del consumatore; pone l'accento sulla necessità di evitare un eccesso di regolamentazione e di continuare il processo REFIT e l'attuazione del principio "legiferare meglio"; sottolinea l'importanza della neutralità della tecnologia e della coerenza tra le norme applicate online e offline in situazioni equivalenti nella misura necessaria e possibile; sottolinea che la certezza normativa promuove la concorrenza, gli investimenti e l'innovazione;

45.  evidenzia che gli investimenti nelle infrastrutture sono cruciali nelle zone sia urbane che rurali; sottolinea che un'equa concorrenza garantisce investimenti in servizi di qualità di banda larga a elevata velocità; sottolinea che un'accessibilità a prezzi ragionevoli e la piena diffusione di infrastrutture ad alta velocità affidabili, quali le connessioni e le telecomunicazioni ultraveloci, stimolano l'offerta e l'utilizzo di servizi di piattaforme online; evidenzia che occorre garantire la neutralità delle reti e un accesso equo e non discriminatorio alle piattaforme online quale condizione necessaria per l'innovazione e un mercato realmente competitivo; esorta la Commissione a ottimizzare i regimi di finanziamento per le iniziative correlate volte a facilitare il processo di digitalizzazione, al fine di utilizzare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) e Orizzonte 2020 nonché i contributi provenienti dai bilanci nazionali degli Stati membri; invita la Commissione a valutare il potenziale dei partenariati pubblico-privato (PPP) e delle iniziative tecnologiche congiunte;

46.  invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di istituire un approccio armonizzato nei confronti del diritto di rettifica, del diritto di replica e dei diritti alla tolleranza per gli utenti delle piattaforme;

47.  invita la Commissione a garantire condizioni di parità riguardanti di azioni risarcitorie intraprese nei confronti delle piattaforme dovute alla divulgazione di fatti denigratori che arrecano un danno permanente all'utente.

Informare e responsabilizzare cittadini e consumatori

48.  sottolinea che l'Internet del futuro non può avere successo senza la fiducia degli utenti nelle piattaforme online, maggiore trasparenza, parità di condizioni, protezione dei dati personali, migliore controllo della pubblicità e di altri sistemi automatizzati, e il rispetto da parte delle piattaforme online di tutta la legislazione applicabile e degli interessi legittimi degli utenti;

49.  mette in risalto l'importanza della trasparenza in relazione alla raccolta e all'utilizzo dei dati e ritiene che le piattaforme online debbano rispondere adeguatamente alle preoccupazioni degli utenti, chiedendo debitamente a questi ultimi il consenso conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati e informandoli in modo più efficace e chiaro riguardo a quali dati personali vengono raccolti e al modo in cui questi sono condivisi e utilizzati in base al quadro dell'UE sulla protezione dei dati, mantenendo al contempo l'opzione di ritirare l'approvazione di singole disposizioni senza rinunciare all'accesso completo a un servizio;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le necessarie misure per garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini alla tutela della vita privata e alla protezione dei loro dati personali nell'ambiente digitale; sottolinea l'importanza di attuare correttamente il regolamento generale sulla protezione dei dati, garantendo la piena applicazione del principio della riservatezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

51.  prende atto della crescente importanza di chiarire le questioni concernenti l'accesso ai dati, la proprietà dei dati e la responsabilità relativa ai dati, e invita la Commissione a valutare ulteriormente il quadro normativo in vigore riguardo a tali questioni;

52.  evidenzia che la natura transfrontaliera delle piattaforme online rappresenta un enorme vantaggio nello sviluppo del mercato unico digitale, ma richiede anche una migliore cooperazione tra le autorità pubbliche nazionali; chiede che gli esistenti servizi e meccanismi di tutela dei consumatori collaborino e forniscano un'efficace protezione dei consumatori in relazione alle attività delle piattaforme online; rileva inoltre, al riguardo, l'importanza del regolamento sull'applicazione transfrontaliera e la cooperazione; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di valutare ulteriormente, nel 2017, eventuali necessità aggiuntive di aggiornamento delle norme esistenti relative alle piattaforme, nell'ambito del controllo REFIT della legislazione UE in materia di consumatori e di marketing;

53.  invita le piattaforme online a offrire ai clienti termini e condizioni chiari, esaustivi ed equi e a garantire che la presentazione di tali termini e condizioni, del trattamento dei dati, delle garanzie legali commerciali e dei possibili costi avvenga con modalità di facile comprensione per gli utenti, evitando nel contempo l'uso di una terminologia complessa, al fine di migliorare la protezione dei consumatori e rafforzare la fiducia e la comprensione dei diritti dei consumatori, dato che ciò è d'importanza fondamentale per il successo delle piattaforme online;

54.  sottolinea che norme rigorose in materia di protezione dei consumatori sulle piattaforme online sono necessarie non solo nelle pratiche interaziendali (B2B) ma anche nelle relazioni da consumatore a consumatore (C2C);

55.  chiede una valutazione degli attuali meccanismi legislativi e di autoregolamentazione per determinare se questi forniscano o meno una protezione adeguata agli utenti, ai consumatori e alle imprese, tenuto conto del crescente numero di denunce e indagini aperte dalla Commissione su diverse piattaforme;

56.  sottolinea l'importanza di fornire agli utenti informazioni chiare, imparziali e trasparenti sui criteri utilizzati per filtrare, classificare, sponsorizzare, personalizzare o verificare le informazioni loro presentate; sottolinea la necessità di differenziare chiaramente tra i contenuti sponsorizzati e qualsiasi altro contenuto;

57.  invita la Commissione ad affrontare alcune questioni attinenti ai sistemi di recensione delle piattaforme, quali le recensioni false o la soppressione di recensioni negative al fine di acquisire un vantaggio competitivo; sottolinea la necessità di rendere le recensioni più affidabili e utili per i consumatori e di garantire che le piattaforme rispettino gli obblighi esistenti e adottino misure al riguardo contro pratiche quali regimi su base volontaria; accoglie con favore gli orientamenti per l'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali;

58.  invita la Commissione a valutare la necessità di criteri e soglie per stabilire le condizioni alle quali le piattaforme online possono essere sottoposte a ulteriore sorveglianza del mercato e a fornire orientamenti per le piattaforme online, onde facilitarne la conformità con gli obblighi e gli orientamenti vigenti in maniera tempestiva, in particolare nell'ambito della protezione dei consumatori e delle norme di concorrenza;

59.  sottolinea che i diritti degli autori e dei creatori devono essere protetti anche nell'era digitale e ricorda l'importanza del settore creativo per l'economia e l'occupazione nell'UE; invita la Commissione a valutare l'attuale direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(9) al fine di evitare l'uso illecito intenzionale delle procedure di segnalazione e garantire che tutti gli attori nella catena di valore, compresi gli intermediari, come i fornitori di servizi Internet, siano in grado di contrastare più efficacemente la contraffazione, adottando misure attive, proporzionate ed efficaci per garantire la tracciabilità e prevenire la promozione e la distribuzione di merci contraffatte, dato che la contraffazione rappresenta un rischio per i consumatori;

60.  sottolinea la necessità di ristabilire un equilibrio nella condivisione del valore relativo alla proprietà intellettuale, in particolare sulle piattaforme che distribuiscono contenuti audiovisivi protetti;

61.  sollecita una più stretta cooperazione tra le piattaforme e i titolari dei diritti al fine di garantire un'adeguata liberatoria dei diritti e contrastare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale online, ricorda che tali violazioni possono costituire un vero problema, non soltanto per le aziende, ma anche per la salute e la sicurezza dei consumatori, i quali devono essere informati in merito alla realtà del commercio illegale di prodotti contraffatti; ribadisce pertanto il suo invito ad applicare l'approccio "segui il denaro" attraverso pertinenti servizi di pagamento al fine di privare i contraffattori dei mezzi per svolgere la loro attività economica; sottolinea che una revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe rappresentare il mezzo adeguato per assicurare un elevato livello di cooperazione tra le piattaforme, gli utenti e tutti gli altri soggetti economici, insieme a una corretta applicazione della direttiva sul commercio elettronico;

62.  invita la Commissione a promuovere ulteriormente la piattaforma che è stata lanciata per la risoluzione delle controversie concernenti gli acquisti effettuati online tra consumatori, a migliorarne la facilità d'uso e ad accertarsi che i commercianti rispettino l'obbligo di inserire un link alla piattaforma sul loro sito Internet, al fine di far meglio fronte al numero crescente di denunce nei confronti di diverse piattaforme online;

Aumentare la fiducia online e promuovere l'innovazione

63.  sottolinea che l'effettiva applicazione dei diritti alla protezione dei dati e dei consumatori nei mercati online, in conformità alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, sono azioni prioritarie, tanto per la politica pubblica quanto per le imprese, se l'intento è quello di rafforzare la fiducia; evidenzia altresì che la protezione dei consumatori e dei dati consiste in una serie di misure e mezzi tecnici in materia di privacy online, sicurezza di Internet e sicurezza informatica; pone l'accento sull'importanza della trasparenza in relazione alla raccolta dei dati e alla sicurezza dei pagamenti;

64.  osserva che i pagamenti online offrono un livello elevato di trasparenza che aiuta a proteggere i diritti dei consumatori e degli imprenditori e a ridurre al minimo i rischi di frode; accoglie altresì con favore i nuovi e innovativi metodi di pagamento alternativi, come ad esempio le valute virtuali e i portafogli elettronici; rileva che la trasparenza facilita il confronto dei prezzi e dei costi di transazione aumentando la tracciabilità delle operazioni economiche;

65.  evidenzia come un ambiente equo e favorevole all'innovazione nonché investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nel miglioramento delle competenze dei lavoratori siano vitali ai fini di nuove idee e dell'innovazione; sottolinea l'importanza dei dati aperti e delle norme aperte per lo sviluppo di nuove piattaforme online e per l'innovazione; rammenta che la revisione dell'attuazione della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(10) è prevista per il 2018; rileva che i banchi di prova aperti, avanzati e condivisi e le interfacce aperte dei programmi applicativi possono costituire una risorsa importante per l'Europa;

66.  sottolinea l'importanza di un approccio impegnato, da parte della Commissione e in particolare degli Stati membri, nei confronti dello sviluppo delle competenze digitali, in modo da formare una manodopera altamente qualificata, poiché si tratta di una condizione necessaria per garantire un livello elevato di occupazione a condizioni eque in tutta l'UE, ponendo fine nel contempo all'analfabetismo digitale, che inasprisce il divario digitale e l'esclusione digitale; sottolinea pertanto che lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali è indispensabile e richiede investimenti cospicui nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

67.  ritiene che le piattaforme dove viene conservato e offerto al pubblico un volume significativo di opere protette dovrebbero concludere accordi di licenza con i pertinenti titolari dei diritti, salvo che questi siano inattivi e quindi coperti dalla deroga di cui all'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico, con l'obiettivo di pervenire a un'equa divisione dei profitti con gli autori, i creatori e i pertinenti titolari dei diritti; sottolinea che tali accordi di licenza e la loro attuazione devono rispettare l'esercizio da parte degli utenti dei loro diritti fondamentali;

Rispetto delle relazioni interaziendali e del diritto dell'UE in materia di concorrenza

68.  accoglie con favore le azioni della Commissione per far meglio rispettare il diritto della concorrenza nel mondo digitale, e sottolinea la necessità di adottare decisioni tempestive in materia di concorrenza alla luce della rapidità con cui si evolve il settore digitale; rileva tuttavia che in taluni aspetti il diritto UE in materia di concorrenza deve essere adattato al mondo digitale per essere idoneo allo scopo;

69.  esprime preoccupazione per le problematiche pratiche commerciali interaziendali sleali operate dalle piattaforme online, quali la mancanza di trasparenza (ad esempio nei risultati di ricerca, nell'utilizzo dei dati o nella determinazione dei prezzi), modifiche unilaterali dei termini e delle condizioni, la promozione di risultati pubblicitari o sponsorizzati, riducendo al contempo la visibilità di risultati esenti da pagamento, di possibili termini e condizioni sleali, ad esempio nelle soluzioni di pagamento, e possibili abusi del duplice ruolo di intermediari e concorrenti svolto dalle piattaforme; rileva che questo duplice ruolo può generare incentivi economici che conducono le piattaforme online a operare una discriminazione a favore dei propri prodotti e servizi e a imporre termini interaziendali discriminatori; invita la Commissione ad adottare misure appropriate in tal senso;

70.  chiede alla Commissione di proporre un quadro legislativo mirato a favore della crescita e dei consumatori per le relazioni interaziendali, basato sui principi volti a prevenire l'abuso del potere di mercato e garantire che le piattaforme che consentono l'accesso al mercato a valle non si trasformino in controllori dell'accesso; ritiene che tale quadro dovrebbe servire a impedire effetti pregiudizievoli al benessere dei consumatori e a promuovere la concorrenza e l'innovazione; raccomanda inoltre che questo quadro sia neutrale dal punto di vista tecnologico e in grado di affrontare i rischi esistenti, ad esempio in relazione al mercato dei sistemi operativi mobili, ma anche i rischi futuri legati alle nuove tecnologie basate su Internet come l'Internet delle cose o l'intelligenza artificiale, che consolideranno ulteriormente la posizione delle piattaforme come intermediari tra aziende online e consumatori;

71.  accoglie con favore l'indagine fattuale mirata sulle pratiche interaziendali che sarà condotta dalla Commissione entro la primavera del 2017 e sollecita l'adozione di misure efficaci per garantire una concorrenza leale;

72.  evidenzia che il diritto dell'UE in materia di concorrenza e le autorità devono garantire condizioni di parità, se del caso, anche per quanto riguarda la protezione dei consumatori e le questioni fiscali;

73.  prende atto delle recenti rivelazioni riguardanti, tra l'altro, grandi imprese digitali e le loro pratiche di pianificazione fiscale nell'UE; accoglie con favore a tal riguardo gli sforzi compiuti dalla Commissione per combattere l'elusione fiscale e invita gli Stati membri e la Commissione a proporre ulteriori riforme per prevenire le pratiche di elusione fiscale nell'UE; invita ad adottare misure atte a garantire che tutte le imprese, comprese quelle digitali, versino le imposte nel luogo in cui si svolgono le loro attività economiche;

74.  sottolinea le differenze nel panorama giuridico dei 28 Stati membri e le specificità del settore digitale, che non prevede necessariamente la presenza fisica di una società nel paese di un determinato mercato; invita gli Stati membri ad adeguare il loro sistema IVA al principio del paese di destinazione(11);

Il ruolo dell'Unione europea nel mondo

75.  evidenzia che l'UE è purtroppo poco presente sul mercato mondiale, segnatamente a causa dell'attuale frammentazione del mercato digitale, dell'incertezza del diritto e della mancanza di finanziamenti e di capacità per commercializzare le innovazioni tecnologiche, il che rende difficile per le imprese europee divenire leader mondiali e competere con attori nel resto del mondo in questa nuova economia caratterizzata da concorrenza a livello globale; incoraggia lo sviluppo di un ambiente favorevole alle start-up e alle scale-up che promuova lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro a livello locale;

76.  chiede alle istituzioni europee di garantire condizioni di parità tra gli operatori UE e non UE, ad esempio per quanto riguarda la tassazione e questioni simili;

77.  reputa che l'Europa abbia il potenziale per divenire un attore importante nel mondo digitale e ritiene che l'UE debba spianare il terreno per un clima favorevole all'innovazione in Europa garantendo un solido quadro giuridico che tuteli tutte le parti interessate;

o
o   o

78.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0052.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0010.
(4) GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1.
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(7) GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
(8) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 119.
(9) Direttiva 2004/48/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(10) Direttiva 2003/98/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(11) Cfr. risoluzione del Parlamento del 24 novembre 2016 "Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA" (Testi approvati, P8_TA(2016)0453).


Situazione umanitaria nello Yemen
PDF 173kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2017/2727(RSP))
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016(1) sulla situazione umanitaria nello Yemen e quella del 9 luglio 2015(2) sulla situazione nello Yemen,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 sullo Yemen,

–  viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull'attacco nello Yemen e sul cessate il fuoco nello Yemen, rispettivamente dell'8 ottobre 2016 e del 19 ottobre 2016;

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sullo Yemen, in particolare le risoluzioni 2216 (2015), 2201 (2015) e 2140 (2014),

–  vista la conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen, tenutasi a Ginevra il 25 aprile 2017,

–  visto l'appello formulato il 12 aprile 2017 da Idriss Jazairy, relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e le sanzioni internazionali, ai fini della revoca del blocco navale imposto allo Yemen,

–  viste le dichiarazioni di Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 10 ottobre 2016 sull'atroce attentato a un funerale nello Yemen, del 10 febbraio 2017 sui civili nello Yemen bloccati tra le parti in guerra e del 24 marzo 2017 sull'uccisione di oltre 100 civili in un mese, compresi pescatori e rifugiati, mentre il conflitto nello Yemen si avvia a compiere due anni,

–  viste le dichiarazioni di Ismail Ould Cheikh Ahmed, inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, del 21 ottobre e 19 novembre 2016 e del 30 gennaio 2017,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la situazione umanitaria in Yemen è catastrofica; che nel febbraio 2017 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha dichiarato che quella in Yemen è la crisi alimentare più grave al mondo; che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), al maggio 2017 erano 17 milioni le persone nello Yemen che necessitavano di assistenza alimentare, 7 milioni delle quali si trovavano in una situazione d'emergenza in relazione alla sicurezza alimentare; che 2,2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta grave e che ogni dieci minuti muore un bambino per cause prevenibili; che si registrano 2 milioni di sfollati interni e un milione di rimpatriati;

B.  considerando che le conseguenze del conflitto in corso sono devastanti per il paese e la sua popolazione; che, nonostante gli inviti della comunità internazionale a trovare una soluzione politica alla crisi, le parti del conflitto non sono riuscite a trovare un accordo e i combattimenti proseguono; che nessuna delle due parti ha ottenuto una vittoria militare né probabilmente la otterrà in futuro;

C.  considerando che, secondo le Nazioni Unite, dal marzo 2015 circa 10 000 persone sono state uccise e più di 40 000 sono rimaste ferite a causa delle violenze; che i combattimenti, sia terrestri sia aerei, hanno impedito agli osservatori sul campo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) di accedere all'area per verificare il numero di vittime civili, il che significa che i numeri relativi ai morti e ai feriti si riferiscono soltanto a ciò che l'OHCHR è stato in grado di verificare e confermare; che le istituzioni e le infrastrutture civili dello Yemen sono state pesantemente colpite dalla guerra e sono sempre meno in grado di fornire servizi di base; che il sistema sanitario è sull'orlo del collasso e il personale medico in prima linea non è pagato da mesi;

D.  considerando che nello Yemen è scoppiata una seconda epidemia di colera e diarrea acquosa acuta, che ha comportato oltre 100 000 casi sospetti di colera e ha provocato la morte di quasi 800 persone tra il 27 aprile e l'8 giugno 2017 nell'intero paese;

E.  considerando che i gruppi vulnerabili, le donne e i bambini sono particolarmente colpiti dalle ostilità in corso e dalla crisi umanitaria e che la sicurezza e il benessere delle donne e delle ragazze desta estrema preoccupazione; che i bambini sono particolarmente vulnerabili all'aumento delle violenze nello Yemen e che, secondo le informazioni delle Nazioni Unite, 1 540 bambini sono stati uccisi e 2 450 feriti;

F.  considerando che, a causa delle violenze, oltre 350 000 bambini non hanno potuto riprendere gli studi nello scorso anno scolastico, portando a oltre 2 milioni il numero totale di bambini yemeniti che non frequentano la scuola, secondo l'UNICEF; che i bambini che non frequentano la scuola rischiano di essere reclutati per i combattimenti;

G.  considerando che le importazioni coprono quasi il 90 % dei prodotti alimentari di base del paese; che il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e le sanzioni internazionali ha sottolineato che il blocco aereo e navale imposto allo Yemen dalle forze di coalizione sin dal marzo 2015 ha rappresentato una delle principali cause della catastrofe umanitaria, mentre la violenza nel paese e la diffusa carenza di carburante hanno perturbato le reti interne di distribuzione dei generi alimentari;

H.  considerando che uno Yemen stabile, sicuro e dotato di un governo efficiente è essenziale ai fini degli sforzi internazionali volti a combattere l'estremismo e la violenza nella regione e al di là di essa, nonché ai fini della pace e della stabilità all'interno del paese stesso;

I.  considerando che la situazione nello Yemen comporta gravi rischi per la stabilità della regione, in particolare nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nel resto del Medio Oriente; che Al-Qaeda nella penisola arabica (AQAP) è riuscita ad approfittare del deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello Yemen, ampliando la propria presenza e intensificando il numero e la portata degli attacchi terroristici; che l'AQAP e il cosiddetto Stato islamico (ISIS)/Daesh hanno consolidato la loro presenza nello Yemen e compiuto diversi attentati terroristici, uccidendo centinaia di persone;

J.  considerando che nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 il Parlamento ha chiesto l'avvio di un'iniziativa finalizzata all'imposizione di un embargo dell'UE sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008;

K.  considerando che gli Houthi e le forze alleate sono stati entrambi accusati di aver commesso gravi violazioni delle leggi di guerra posando mine antiuomo vietate, maltrattando i detenuti e lanciando razzi in modo indiscriminato in zone popolate dello Yemen e dell'Arabia Saudita meridionale;

L.  considerando che l'importo totale dei finanziamenti umanitari dell'UE a favore dello Yemen per il 2015 e il 2016 è ammontato a 120 milioni di EUR; che l'importo dell'aiuto stanziato nel 2017 è pari a 46 milioni di EUR; che, nonostante in occasione della conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen, tenutasi a Ginevra nell'aprile 2017 diversi paesi e organizzazioni abbiano assunto impegni per un importo pari a 1,1 miliardi di USD, al 9 maggio 2017 i donatori hanno fornito fondi per un importo pari soltanto al 28 % dei 2,1 miliardi di USD richiesti nell'appello umanitario lanciato dalle Nazioni Unite per lo Yemen nel 2017; che, nel 2017, è prevista la mobilitazione di ulteriori 70 milioni di EUR in aiuti allo sviluppo;

1.  esprime profonda preoccupazione per l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nello Yemen, caratterizzata da una situazione di diffusa insicurezza alimentare e grave malnutrizione, da attacchi indiscriminati contro civili, personale medico e operatori umanitari, dalla distruzione delle infrastrutture civili e mediche nonché dai continui attacchi aerei, combattimenti a terra e bombardamenti, nonostante i ripetuti appelli a una nuova cessazione delle ostilità;

2.  si rammarica profondamente per la perdita di vite umane causata dal conflitto e per le sofferenze patite dalle persone rimaste coinvolte negli scontri, ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; ribadisce il proprio impegno a continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita; esorta tutte le parti a cercare un cessate il fuoco immediato e a riprendere i negoziati; ribadisce il suo sostegno a favore dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dello Yemen;

3.  esprime profonda preoccupazione per i continui attacchi aerei e i combattimenti a terra, che hanno provocato la morte di migliaia di civili, lo sfollamento della popolazione e la perdita dei mezzi di sussistenza, mettendo così altre vite a rischio, oltre al fatto che hanno ulteriormente destabilizzato lo Yemen, ne stanno distruggendo le infrastrutture fisiche e hanno generato un'instabilità di cui hanno approfittato organizzazioni terroristiche ed estremiste quali l'ISIS/Daesh e l'AQAP, aggravando una situazione umanitaria già critica;

4.  condanna con la massima fermezza tutti gli attacchi terroristici e le violenze nei confronti della popolazione civile, tra cui i bombardamenti, l'uso di munizioni a grappolo, di razzi e di artiglieria, i tiri di cecchini, gli attacchi missilistici e il presunto ricorso alle mine antiuomo, nonché gli attacchi che provocano la distruzione di infrastrutture civili, tra cui scuole, strutture sanitarie, zone residenziali, mercati, impianti idrici, porti e aeroporti;

5.  esorta il governo dello Yemen ad assumersi le proprie responsabilità nella lotta contro l'ISIS/Daesh e l'AQAP, che stanno traendo vantaggio dall'attuale instabilità; ricorda che tutti gli atti di terrorismo sono criminali e ingiustificabili, a prescindere dalla loro motivazione e indipendentemente da quando, dove e da chi siano stati perpetrati; sottolinea la necessità che tutte le parti belligeranti agiscano con risolutezza contro tali gruppi, le cui attività rappresentano una grave minaccia per il raggiungimento di una soluzione negoziata e per la sicurezza della regione e non solo;

6.  invita nuovamente tutte le parti in causa e i loro sostenitori regionali e internazionali a rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, a garantire la protezione dei civili e ad astenersi dall'attaccare direttamente le infrastrutture civili, in particolare le strutture sanitarie e gli impianti idrici; ricorda che gli attacchi deliberati contro i civili e le infrastrutture civili, compresi gli ospedali e il personale medico, costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario; esorta la comunità internazionale a prendere provvedimenti affinché i responsabili delle violazioni del diritto internazionale nello Yemen siano perseguiti penalmente a livello internazionale; sostiene a tale proposito l'appello rivolto da Zeid Ra'ad al-Hussein, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a favore dell'istituzione di un organismo internazionale indipendente per lo svolgimento di un'indagine approfondita sui reati commessi durante il conflitto nello Yemen; sottolinea che per giungere a una soluzione duratura al conflitto è indispensabile garantire l'accertamento delle responsabilità per le violazioni commesse;

7.  ricorda che non può esservi una soluzione militare al conflitto nello Yemen e che la crisi può essere risolta soltanto attraverso un processo negoziale inclusivo a guida yemenita, che veda il coinvolgimento di tutte le parti in causa e la piena e significativa partecipazione delle donne, in modo da sfociare in una soluzione politica inclusiva; ribadisce il proprio sostegno agli sforzi profusi dal Segretario generale delle Nazioni Unite, dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen e dal Servizio europeo per l'azione esterna al fine di agevolare una ripresa dei negoziati; esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispondere a tali sforzi in maniera costruttiva e senza fissare condizioni preliminari; sottolinea che l'attuazione di misure miranti a rafforzare la fiducia, quali provvedimenti immediati per un cessate il fuoco sostenibile, un meccanismo di ritiro delle forze sotto il controllo delle Nazioni Unite, la facilitazione dell'accesso umanitario e commerciale nonché la liberazione di prigionieri politici, è indispensabile per favorire il ritorno al percorso politico;

8.  esorta l'Arabia Saudita e l'Iran ad adoperarsi per migliorare le relazioni bilaterali e a cercare di collaborare per porre fine ai combattimenti nello Yemen;

9.  sostiene l'appello rivolto dall'UE a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché adottino tutte le misure necessarie per prevenire e rispondere a qualsiasi forma di violenza in situazioni di conflitto armato, comprese la violenza sessuale e la violenza di genere; condanna con fermezza le violazioni dei diritti dei minori ed esprime preoccupazione per il limitato accesso dei bambini persino all'assistenza sanitaria e all'istruzione di base; condanna il reclutamento di bambini soldato e il loro impiego negli scontri; invita l'UE e la comunità internazionale a sostenere la riabilitazione e il reinserimento degli ex bambini soldato nella società;

10.  invita tutte le parti belligeranti ad adoperarsi per eliminare tutti gli ostacoli logistici e finanziari che si frappongono all'importazione e alla distribuzione di generi alimentari e forniture mediche ai civili in situazione di bisogno; esorta in particolare le parti a garantire il pieno ed efficace funzionamento dei principali punti di ingresso commerciali, quali i porti di Hodeida e Aden, di cui sottolinea l'importanza vitale per l'accesso degli aiuti umanitari e dei rifornimenti essenziali; chiede la riapertura dell'aeroporto di Sana'a ai voli commerciali, in modo da consentire l'arrivo di medicinali e prodotti di base di urgente necessità e la partenza dei cittadini yemeniti che necessitano di cure mediche;

11.  invita il Consiglio a promuovere con efficacia il rispetto del diritto internazionale umanitario, come stabilito nei pertinenti orientamenti dell'Unione; ribadisce, in particolare, la necessità che tutti gli Stati membri dell'Unione applichino rigorosamente le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sull'esportazione di armi; ricorda, a tale riguardo, quanto indicato nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016;

12.  sottolinea l'importanza di responsabilizzare gli enti locali e rafforzarne la capacità di prestare servizi, nonché di coinvolgere la diaspora yemenita e le ONG internazionali nel sostenere i settori dei servizi essenziali; evidenzia in particolare l'urgente necessità che l'Unione europea e gli altri attori internazionali affrontino il problema dell'epidemia di colera e sostengano il sistema sanitario onde evitarne il tracollo, anche agevolandone l'approvvigionamento e il pagamento degli stipendi del personale medico in prima linea, la cui presenza è fondamentale ai fini della risposta umanitaria;

13.  si compiace del fatto che l'UE e i suoi Stati membri siano pronti a intensificare l'assistenza umanitaria alla popolazione in tutto il paese per rispondere ai bisogni crescenti, e a mobilitare i loro aiuti allo sviluppo per finanziare progetti in settori cruciali; accoglie con favore gli impegni assunti in occasione della conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen e sottolinea la necessità di un'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione yemenita; invita inoltre tutti i paesi a rispettare gli impegni assunti in occasione dell'evento dei donatori, al fine di contribuire a rispondere alle esigenze umanitarie;

14.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a proporre con urgenza una strategia integrata dell'UE per lo Yemen e a rinnovare gli sforzi per promuovere un'iniziativa di pace nello Yemen sotto l'egida delle Nazioni Unite; chiede, a tale proposito, che sia nominato un rappresentante speciale dell'UE per lo Yemen;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi e al governo dello Yemen.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0066.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0270.


Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
PDF 145kWORD 47k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo (2017/2733(RSP))
P8_TA(2017)0274B8-0405/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee(1),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che i partiti politici e le fondazioni politiche di natura transnazionale contribuiscono a formare una coscienza politica europea in senso più ampio e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

B.  considerando che il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee dovrebbe favorire le attività politiche in conformità dei principi dell'Unione nonché essere trasparente e non permettere alcun abuso;

C.  considerando che l'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 stabilisce la creazione, a partire dal 1° settembre 2016, di un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, con il compito di decidere se la registrazione e la cancellazione dal registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono conformi alle procedure e alle condizioni definite nel regolamento;

1.  si rammarica delle numerose lacune del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per quanto concerne il livello di cofinanziamento (risorse proprie) e la possibilità offerta ai deputati al Parlamento europeo di aderire a più di un partito;

2.  incoraggia la Commissione a esaminare nel dettaglio tutte le lacune e a proporre una revisione del regolamento quanto prima;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

Note legali - Informativa sulla privacy