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Testi approvati
Martedì 14 novembre 2017 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva
 Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE
 Tipologie territoriali ***I
 Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna ***I
 Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ***I
 Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico
 Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva
PDF 254kWORD 53k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0346/2017),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.  considerando che l’Italia ha presentato la domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG conformemente ai criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, in seguito a 1 646 esuberi presso Almaviva Contact SpA, operante nel settore economico classificato alla divisione 82 della NACE Revisione 2 (Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese) nella regione Lazio in Italia, di livello NUTS 2 (ITI4); che si prevede la partecipazione alle misure di 1 610 lavoratori in esubero;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che l’Italia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 347 370 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (5 578 950 EUR);

2.  osserva che le autorità italiane hanno presentato la domanda il 9 maggio 2017 e che la Commissione, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive dall’Italia, ha ultimato la propria valutazione il 26 settembre 2017 e lo ha notificato al Parlamento lo stesso giorno;

3.  ricorda che la crisi economica ha esercitato una pressione notevole sul prezzo dei servizi di marketing e dell'assistenza agli acquirenti di beni e servizi, determinando una diminuzione del fatturato e della redditività dei fornitori di servizi; tenendo conto del fatto che il costo del lavoro è di gran lunga il costo di produzione più elevato nel settore dei call-center, rileva che le imprese hanno reagito a queste condizioni avverse con i trasferimenti, gli interventi sul costo del lavoro o le chiusure; deplora che tra il 2009 e il primo trimestre del 2014 un terzo di tutte le imprese italiane del settore abbia cessato l´attività;

4.  riconosce che gli attuali esuberi sono direttamente collegati a un calo delle entrate pari al 45% registrato dal centro Almaviva di Roma tra il 2011 e il 2016; deplora che non sia stato possibile giungere ad un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) su un piano di allineamento del costo del lavoro di Almaviva-Roma ad altri centri di lavoro Almaviva in Italia, elemento che si sarebbe concretamente tradotto in una riduzione salariale, con conseguente chiusura del centro di Roma;

5.  rileva che i lavoratori del settore dei call-center dovrebbero essere più protetti, in particolare evitando di trasferire personale da un centro all'altro, intervento che viene utilizzato come una strategia specifica per ottenere licenziamenti di massa;

6.  riconosce che nell’economia regionale e locale si sta delineando una lenta ripresa, dopo le grandi difficoltà derivanti dalla crisi economica e finanziaria, e che gli esuberi di massa rischiano di bloccare o interrompere tale ripresa; sottolinea l'importanza fondamentale delle misure attive del mercato del lavoro, come quelle cofinanziate dal FEG, per evitare ciò;

7.  constata che il 79% dei beneficiari interessati sono donne, per la maggior parte di età compresa tra i 30 e i 55 anni; deplora che non sia stato possibile individuare una soluzione praticabile per evitare il loro licenziamento, segnatamente dal momento che le donne in questa fascia di età hanno già meno probabilità di rimanere e di avanzare nel mercato del lavoro, a causa della difficoltà di trovare un equilibrio tra vita professionale e vita privata, in considerazione delle loro responsabilità in qualità di prestatori di assistenza informale, nonché della mancanza di pari opportunità nel luogo di lavoro;

8.  sottolinea che la formazione e altri servizi personalizzati dovrebbero tenere pienamente conto delle caratteristiche di questo gruppo di lavoratori, in particolare l'elevata percentuale di donne; accoglie con favore l'inclusione di un importo stimato di 680 000 EUR per il rimborso delle spese per l'assistenza di persone a carico;

9.  si compiace del fatto che le autorità italiane abbiano avviato l'erogazione di servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati il 6 aprile 2017, prima della domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

10.  osserva che l’Italia prevede otto tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: (i) orientamento individuale, (ii) assistenza nella ricerca di un impiego, (iii) formazione, riqualificazione e formazione professionale, (iv) assegno di ricollocazione, (v) sostegno all'imprenditorialità, (vi) contributo all'avvio di un'impresa, (vii) rimborso delle spese per l'assistenza a persone a carico e (viii) rimborso delle spese di mobilità; osserva che i costi delle misure di sostegno al reddito corrisponderanno al 17,4 % dei costi totali previsti per il pacchetto di misure personalizzate, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

11.  accoglie con favore l'istituzione di un comitato costituito dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dalla Regione Lazio e dai sindacati per definire la strategia e gli interventi a sostegno degli ex lavoratori della società Almaviva e per elaborare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;

12.  prende atto che l'utilizzo degli assegni di ricollocazione è nuovo, visto che è stato impiegato in un solo caso precedente; sottolinea l'importanza di una valutazione completa dell'efficacia di tali misure quando sarà trascorso un tempo sufficiente a consentire la disponibilità di dati;

13.  sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione, ma che saranno integrate da azioni finanziate solo dal FSE o da fondi nazionali;

14.  ricorda che l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sostenuto dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

15.  si compiace dell'impegno del governo italiano a definire un nuovo quadro giuridico per i lavoratori delle telecomunicazioni, al fine di evitare ulteriori casi come quello oggetto della domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

17.  invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a valere sul FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

18.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/2192.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE
PDF 196kWORD 59k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sul tema "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE" (2017/2085(INI))
P8_TA(2017)0423A8-0330/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti la relazione della Commissione dal titolo "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE – Relazione sul monitoraggio e la valutazione delle caratteristiche avanzate di sicurezza dei veicoli, del loro rapporto costi-benefici e della fattibilità di una revisione dei regolamenti sulla sicurezza generale dei veicoli e sulla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili (COM(2016)0787) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0431),

–  visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE(2),

–  vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE(3),

–  vista la direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale(4),

–  vista la direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale(5),

–  visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE(6),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile(7),

–  vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul trasporto stradale nell'Unione europea(8),

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla sicurezza stradale 2011-2020 – Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti(9),

–  vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011–2020(10),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile(11),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata" (COM(2016)0766),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" (COM(2010)0389),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa" (COM(2012)0636),

–  visto il libro bianco della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),

–  vista la relazione della Commissione dal titolo "Benefit and feasibility of a range of new technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and protection of vulnerable road users" (benefici e fattibilità di un insieme di nuove tecnologie e misure non regolamentate nei settori della sicurezza degli occupanti dei veicoli e della protezione degli utenti vulnerabili della strada) elaborata dal Transport Research Laboratory e pubblicata il 26 marzo 2015,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'attuazione dell'obiettivo 6 degli orientamenti 2011-2020 della Commissione europea in materia di sicurezza stradale – Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (SWD(2013)0094),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla sicurezza stradale a sostegno della dichiarazione della Valletta del marzo 2017,

–  visto il pacchetto "L'Europa in movimento", pubblicato dalla Commissione il 31 maggio 2017, che comprende una serie di otto iniziative legislative con particolare attenzione al trasporto su strada,

–  vista la risoluzione 70/260 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 aprile 2016 sul miglioramento della sicurezza stradale globale,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0330/2017),

A.  considerando che ogni anno sulle strade europee perdono la vita circa 25 500 persone e che circa 135 000 persone rimangono ferite gravemente, per cui sono necessarie misure in numero maggiore e più efficaci, adottate di concerto con gli Stati membri, per poter conseguire l'obiettivo "zero vittime";

B.  considerando che la sicurezza stradale dipende da tre fattori, vale a dire il veicolo, l'infrastruttura e il comportamento del conducente, e che pertanto sono necessarie misure in tutte e tre le aree al fine di migliorare la sicurezza stradale e si dovrebbero inoltre adottare misure efficaci nel settore della sicurezza attiva e passiva dei veicoli;

C.  considerando che l'età media delle autovetture, dei veicoli leggeri e degli autocarri nell'Unione europea è in costante aumento e supera attualmente i 10 anni; che l'età di un veicolo incide direttamente sulle conseguenze e sulle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale;

D.  considerando che i sistemi di assistenza alla guida rendono più sicuri i veicoli e consentono altresì la partecipazione attiva e sicura alla circolazione stradale delle persone a mobilità ridotta e degli anziani;

E.  considerando che i sistemi di guida intelligenti riducono la congestione stradale, avvertono il conducente dei pericoli presenti lungo il suo itinerario e contribuiscono dunque a diminuire il rischio di incidente;

F.  considerando che la transizione verso veicoli autonomi procede speditamente e che la sicurezza stradale in generale costituisce un problema urgente, pertanto la Commissione deve presentare una revisione del regolamento sulla sicurezza generale entro e non oltre il primo trimestre del 2018; che in ogni caso ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili;

G.  considerando che, poiché il 38 % di tutti gli incidenti mortali avviene nelle aree urbane e spesso coinvolge utenti della strada vulnerabili, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli utenti della strada vulnerabili nella progettazione del traffico urbano, migliorando la loro posizione rispetto ad altre modalità di trasporto quali le automobili e gli autobus; che la Commissione dovrebbe presentare il riesame del regolamento sulla protezione dei pedoni;

H.  considerando che esiste un chiaro collegamento tra la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli utenti della strada professionali;

Aspetti generali

1.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli stradali efficienti e regolari sui conducenti, poiché le cause principali degli incidenti continuano a essere velocità eccessive e inadeguate rispetto alle condizioni di guida, la distrazione, la guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e l'affaticamento eccessivo, e pertanto:

   a) invita la Commissione a fissare una percentuale di veicoli delle categorie M1 e N1 da controllare;
   b) chiede alla Commissione di introdurre controlli più rigorosi per la corretta applicazione di limitazioni dell'orario di lavoro e periodi di riposo obbligatori per i conducenti che sono utenti della strada professionali;
   c) invita gli Stati membri ad assicurare un maggiore scambio delle migliori prassi, soprattutto in relazione a strategie di applicazione intelligenti, e a prevedere sanzioni dissuasive per i trasgressori;

2.  osserva che circa il 25 % di tutti gli incidenti mortali annuali nell'UE sono causati dal consumo di alcol; invita pertanto la Commissione a valutare il potenziale valore aggiunto di un'armonizzazione a livello di UE del limite di tasso alcolemico allo 0,0 % per i neopatentati nei primi due anni e per i conducenti professionali, e accoglie con favore la politica di tolleranza zero applicata da alcuni Stati membri per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza;

3.  esorta la Commissione, in considerazione della dichiarazione della Valletta sul miglioramento della sicurezza stradale rilasciata dalla presidenza maltese il 29 marzo 2017, a includere nella nuova strategia di sicurezza stradale per il decennio 2020-2030 nuovi obiettivi volti a dimezzare il numero dei feriti gravi sulle strade dell'UE;

4.  esorta gli Stati membri a migliorare significativamente le condizioni della loro infrastruttura stradale attraverso una manutenzione periodica ed efficace, anche dei cartelli stradali e dei sistemi di segnalazione, nonché opportuni miglioramenti per adeguarsi ai volumi di traffico, e a introdurre misure innovative volte a garantire la piena funzionalità e a migliorare l'interoperabilità dei sistemi di assistenza alla guida che portano alle cosiddette infrastrutture intelligenti; invita la Commissione a istituire un meccanismo volto ad assicurare che le infrastrutture stradali europee restino in condizioni adeguate;

5.  osserva che le modifiche delle infrastrutture (come alcuni tipi di barriere di sicurezza o di rallentatori) possono a volte provocare o aggravare gli incidenti, in particolare per i veicoli a motore a due ruote; invita pertanto la Commissione a proporre misure di normazione che consentano di correggere tali inconvenienti;

6.  rileva che molti conducenti non sono consapevoli della necessità di formare un corridoio di accesso per i veicoli di emergenza sulle autostrade o non sanno come farlo, pertanto invita la Commissione a fissare regole comuni per la creazione di tali corridoi nonché a lanciare una campagna di sensibilizzazione europea;

7.  osserva che per quanto riguarda pedoni e ciclisti, quasi la metà dei decessi causati da incidenti stradali riguarda persone con più di 65 anni e che gli incidenti stradali sono la principale causa di morte tra i giovani; invita pertanto gli Stati membri a far sì che le persone anziane e i giovani conducenti possano utilizzare le strade in modo sicuro, elaborando programmi ben pubblicizzati volti a prevenire il rischio di incidenti correlati all'età;

8.  osserva che pedoni e ciclisti rappresentano il 51 % delle vittime di incidenti stradali mortali nelle aree urbane e incoraggia pertanto le città a includere nei loro piani di mobilità obiettivi volti a ridurre il numero degli incidenti stradali; invita gli Stati membri a tenere maggiormente in considerazione gli utenti della strada più vulnerabili, affrontando i punti nevralgici in cui si verificano incidenti gravi, costruendo e mantenendo infrastrutture per pedoni e ciclisti maggiormente sicure nonché ampliando e modernizzando quelle esistenti, assicurando al contempo una segnaletica migliore; invita la Commissione a intraprendere ulteriori azioni a livello dell'UE che vadano oltre la disponibilità dei meccanismi di finanziamento esistenti, per consentire un miglioramento generalizzato delle infrastrutture ciclabili, e a rendere obbligatorie nuove tecnologie di sicurezza attiva e passiva per i veicoli, che proteggano in modo particolare gli utenti della strada vulnerabili;

9.  osserva che, a causa della violazione e/o del mancato rispetto del codice della strada da parte di taluni ciclisti, talvolta si vengono a creare delle situazioni che mettono in gioco la sicurezza del ciclista stesso e degli altri utenti della strada; invita la Commissione a elaborare una proposta che consenta un utilizzo più sicuro della bicicletta, consentendo ai ciclisti di rapportarsi armoniosamente alle altre forme di mobilità urbana;

10.  incoraggia gli operatori dei sistemi di trasporto intelligenti e gli operatori di trasporto pubblico a sviluppare ulteriormente le tecnologie a bordo dei veicoli che incoraggiano i conducenti a scegliere modalità di trasporto più sicure quando entrano in zone urbane;

11.  osserva che nuovi mezzi di trasporto quali le biciclette elettriche e altri ausili elettrici per la mobilità sono sempre più diffusi; invita pertanto la Commissione a esaminare senza indugio i requisiti di sicurezza per tali veicoli, e a elaborare proposte per la loro sicura integrazione nel trasporto su strada, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

12.  osserva che lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di sicurezza devono garantire la sicurezza stradale, pertanto sarà necessario un certo periodo di adattamento; invita quindi la Commissione a prendere in considerazione il tempo necessario al loro sviluppo prima dell'attuazione della normativa tecnica specifica;

13.  ricorda che la frode dei contachilometri rimane un problema irrisolto, in particolare nel mercato delle automobili usate, come rilevato dalla Commissione nel suo studio sul funzionamento, dal punto di vista del consumatore, del mercato delle automobili usate; esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione relativa alla manipolazione o manomissione dei contachilometri attraverso misure e atti legislativi efficaci;

14.  osserva che più veicoli circolano su strada, più è probabile che si verifichino incidenti; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a promuovere forme di mobilità collettiva e condivisa, in particolare nelle aree urbane, al fine di ridurre i veicoli in circolazione, nonché misure volte ad aumentare la quota di biciclette e veicoli guidati da conducenti professionali;

15.  fa notare che le apparecchiature che devono essere obbligatoriamente tenute a bordo del veicolo variano da Stato membro a Stato membro e invita pertanto la Commissione a redigere un elenco vincolante a livello di UE degli oggetti che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di presenza a bordo;

16.  è del parere che l'UE e i suoi centri di ricerca dovrebbero svolgere un ruolo prominente nello sviluppo dei veicoli autonomi dal momento che rivoluzioneranno il settore automobilistico, soprattutto in termini di sicurezza stradale, ambito in cui si prevede che permetteranno di salvare migliaia di vite all'anno, oltre a contribuire alla digitalizzazione del mercato interno;

Sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale

17.  osserva che circa il 92 % di tutti gli incidenti è riconducibile a errori umani o all'interazione tra errori umani e veicolo e/o infrastruttura, pertanto dovrebbe essere obbligatoria l'installazione unicamente dei sistemi di assistenza alla guida che contribuiscono in modo significativo e scientificamente provato al miglioramento della sicurezza stradale, presentano un rapporto costi/benefici positivo e sono pronti per la commercializzazione; osserva, inoltre, che il conseguente aumento del prezzo dei veicoli non dovrebbe essere tanto sproporzionato da renderli economicamente inaccessibili a coloro ai quali erano destinati, e che i sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza dovrebbero essere sottoposti a regolari controlli;

18.  invita la Commissione a eseguire controlli sui suddetti dispositivi di sicurezza in sede di vigilanza del mercato dei veicoli;

19.  ritiene che i vantaggi derivanti da un miglioramento delle norme e delle attrezzatture di sicurezza possano concretizzarsi solamente se le disposizioni esistenti e future saranno attuate e applicate in modo efficace; chiede, a tal proposito, una maggiore sorveglianza a livello europeo delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici nell'Unione; invita inoltre a garantire che la sorveglianza post-commercializzazione dei veicoli su strada in tutta l'Unione sia più importante e indipendente al fine di garantire la loro continua conformità ai criteri di sicurezza;

20.  sottolinea che, qualora siano riscontrate non conformità, i consumatori europei dovrebbero poter contare su misure correttive rapide, adeguate e coordinate, compreso, ove necessario, il richiamo dei veicoli in tutta l'Unione; ritiene che gli operatori economici dovrebbero essere responsabili degli eventuali danni causati ai proprietari dei veicoli interessati a causa della non conformità o in seguito a un richiamo;

21.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che porteranno a un aumento della sicurezza dei veicoli già in uso, incentivando e promuovendo interventi di ammodernamento (retrofit) di tali veicoli mediante sistemi di sicurezza stradale con un buon rapporto costi/benefici che aiutino i conducenti a reagire in modo migliore in una situazione di rischio;

22.  invita i costruttori e gli operatori:

   a) a rendere identificabile per il conducente lo stato di attivazione di ciascun sistema di assistenza alla guida,
   b) a prevedere un meccanismo di spegnimento a due fasi per i sistemi disattivabili, per cui il conducente possa prima escludere unicamente il segnale di allarme e soltanto con un secondo comando disattivare il sistema stesso,
   c) a provvedere affinché dopo ciascun riavvio del veicolo venga ripristinata l'attivazione del sistema di assistenza alla guida; nonché
   d) a introdurre una politica tariffaria che incentivi i consumatori a scegliere veicoli dotati di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida;

23.  sottolinea che le evidenti avvertenze dovrebbero essere sufficientemente differenziate per far sì che sia possibile determinare in modo chiaro e intuitivo a quale sistema si riferisca l'assistenza e dovrebbero inoltre essere facilmente comprensibili per gli anziani, le persone con disabilità, ad esempio disturbi uditivi e visivi, e le persone a mobilità ridotta; invita pertanto le parti interessate ad adottare opportune norme uniformi, prevedendo la possibilità per gli operatori di adottare soluzioni specifiche;

24.  accoglie con favore il fatto che quasi tutte le autovetture testate nell'ambito del programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili (Euro NCAP) per i consumatori abbiano ottenuto 5 stelle e che la maggior parte dei costruttori di automobili abbia risposto positivamente alla sfida di soddisfare i nuovi requisiti del programma Euro NCAP; osserva, tuttavia, che non tutti i modelli di automobili venduti in Europa sono testati da Euro NCAP e non tutti quelli dello stesso tipo sono venduti con le stesse specifiche, e ciò può comportare una mancanza di chiarezza per i consumatori, fornendo in tal modo un grado di fiducia in un veicolo che non corrisponde alle effettive prestazioni del modello acquistato; ricorda pertanto l'importanza di una base normativa solida per i requisiti obbligatori in materia di sicurezza, onde assicurare che tutti i dispositivi di sicurezza necessari siano presenti su tutti i veicoli utilizzati e venduti nell'Unione europea;

25.  ritiene che il programma Euro NCAP dovrebbe sempre riflettere l'effettiva sicurezza di uno specifico modello di autovettura e incoraggia a rendere tale programma maggiormente ambizioso nella valutazione della sicurezza dei nuovi veicoli rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione, nonché a tenere conto dei requisiti minimi aggiornati previsti dalla legislazione onde promuovere ulteriormente lo sviluppo di veicoli con standard elevati in materia di sicurezza stradale, permettendo così all'Europa di mantenere la propria ambizione e agire da leader mondiale nella sicurezza dei veicoli;

26.  invita la Commissione a concordare con la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) la definizione di norme, in modo da assicurare la coerenza a livello internazionale e limitare nel contempo al minimo le deroghe all'obbligo di installazione di sistemi di assistenza alla guida, onde migliorare diffusamente la sicurezza stradale; sottolinea inoltre che i costruttori dovrebbero produrre materiale informativo chiaro che possa aiutare i conducenti a orientarsi nei vari sistemi di assistenza alla guida e nelle loro funzioni;

27.  chiede un approccio europeo armonizzato che tenga in considerazione tutta la legislazione internazionale e nazionale esistente e ne assicuri la complementarietà;

28.  invita la Commissione ad analizzare il coinvolgimento dei veicoli per uso speciale negli incidenti in ambito urbano e, ove necessario, a sopprimere le attuali deroghe all'obbligo di installazione di sistemi di assistenza alla guida;

29.  sottolinea che l'istruzione dei conducenti dovrebbe comprendere sessioni formative periodiche e supplementari sull'utilizzo dei meccanismi obbligatori di assistenza alla guida, prestando particolare attenzione agli anziani e alle persone a mobilità ridotta; esorta le scuole guida, da un lato, a integrare nella formazione dei conducenti le questioni relative al funzionamento di tali sistemi e, dall'altro, ad abbinare il conseguimento della patente di guida a formazioni pratiche professionali su strada;

30.  rileva che gli incentivi finanziari, ad esempio quelli di natura fiscale o assicurativa, per misure quali l'installazione di ulteriori sistemi di assistenza alla guida con rilevanza per la sicurezza in veicoli nuovi e usati o la loro inclusione nella formazione dei conducenti, possono agevolare la diffusione sul mercato dei veicoli dotati di caratteristiche avanzate di sicurezza; invita gli Stati membri a considerare la possibilità di introdurre tali meccanismi;

31.  invita la Commissione a imporre agli operatori di mercato di prevedere l'uso di standard e interfacce aperti che miglioreranno ulteriormente l'interoperabilità, in modo da poter svolgere test indipendenti mediante l'accesso ai pertinenti dati del veicolo e di sistema, inclusi gli aggiornamenti, e far sì che tali controlli possano essere svolti da qualunque professionista qualificato, nel rispetto dei dati protetti da proprietà industriale e della proprietà intellettuale;

32.  sottolinea che si dovrebbe assicurare un livello elevato di protezione e conservazione dei dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali, e garantire un livello elevato di sicurezza informatica, in modo da escludere nuovi rischi di incidente dovuti alla manipolazione a distanza dei sistemi di bordo o a conflitti di compatibilità; raccomanda di esaminare il principio della titolarità dei dati;

33.  sottolinea l'importanza di utilizzare informazioni affidabili su posizione e ora provenienti da sistemi di posizionamento satellitare e di applicare il sistema EGNOS/GNSS alla sicurezza attiva su strada; ritiene che debbano essere compiuti sforzi maggiori al fine di ottenere una precisione del sistema EGNOS/GNSS in termini di sicurezza attiva su strada inferiore a un metro, con l'obiettivo di passare dalla capacità del sistema di ridurre la velocità del veicolo alla capacità di intervenire automaticamente e deviare la traiettoria del veicolo; chiede la promozione di una maggiore sicurezza stradale mediante l'integrazione dei dati EGNOS/GNSS nei sistemi di controllo a bordo;

Misure di sicurezza per la prevenzione degli incidenti

34.  accoglie favorevolmente il fatto che i sistemi di frenata d'emergenza siano già obbligatori, dal novembre 2015, su tutti i nuovi camion e autobus dell'UE; invita tuttavia la Commissione a rendere obbligatoria l'installazione di sistemi di frenata automatica d'emergenza con rilevamento di pedoni, ciclisti, veicoli a motore leggeri a due ruote e motociclisti, su autovetture, veicoli commerciali leggeri, autobus e, in particolare, autocarri, poiché in virtù dell'efficace frenata autonoma e del ridotto spazio di frenata che ne consegue, essi possono contribuire notevolmente alla prevenzione degli incidenti stradali;

35.  invita a progettare la parte anteriore degli autocarri in modo più sicuro in termini di una migliore visione dei pedoni e dei ciclisti, nonché barriere volte a evitare le collisioni e ad attenuarne le conseguenze;

36.  chiede l'installazione obbligatoria di sistemi intelligenti di adattamento della velocità disattivabili, indicanti i limiti di velocità, i segnali di stop e i semafori e che si attivano per aiutare i conducenti a rispettare i limiti di velocità; invita gli Stati membri ad assicurare che i segnali stradali siano mantenuti in ottime condizioni e che la segnaletica orizzontale e verticale sia ben leggibile; sottolinea che, per il corretto funzionamento dei sistemi di assistenza intelligenti occorre essere in possesso di mappe stradali online aggiornate con l'indicazione degli attuali limiti di velocità;

37.  sottolinea che per migliorare la sicurezza stradale è necessario far sì che la decelerazione dei veicoli sia più facile da rilevare per gli altri utenti della strada mediante indicatori luminosi univoci sui veicoli, e si attende l'utilizzo obbligatorio di un segnalatore di frenata d'emergenza sotto forma di una luce di arresto lampeggiante o di luci di pericolo lampeggianti;

38.  sottolinea che, alla luce della sua rilevanza per la sicurezza stradale, si dovrebbe prevedere l'obbligo di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia disattivabile che non solo segnali ma intervenga anche in modo adeguato, senza tuttavia impedire l'intervento diretto del conducente; rileva che, per poter utilizzare tale sistema di avviso, occorre che la segnaletica stradale sia mantenuta in condizioni tali da essere chiaramente riconosciuta;

39.  sottolinea che l'ampliamento della visione diretta del conducente nei veicoli commerciali pesanti e negli autobus e la riduzione o eliminazione degli angoli morti di visibilità sono essenziali per il miglioramento della sicurezza stradale di tali veicoli; invita pertanto la Commissione a imporre norme ambiziose e differenziate sulla visione diretta nonché a prescrivere l'installazione obbligatoria di sensori e telecamere anteriori, laterali e posteriori e di sistemi di assistenza alla svolta, assicurando che tali misure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/719 e non conducano a ritardi rispetto ai termini di attuazione da essa previsti;

40.  sottolinea la necessità di creare i presupposti per l'installazione di etilometri blocca-motore e sistemi per il riconoscimento della distrazione o sonnolenza del conducente e sollecita l'utilizzo di interblocchi con rilevatori del tasso alcolemico per i conducenti professionali e per i conducenti che hanno provocato un incidente sotto l'effetto dell'alcol e hanno pertanto precedenti legati all'alcol, quale misura per la reintegrazione;

41.  osserva che i veicoli commerciali pesanti sono coinvolti nel 15 % degli incidenti mortali e che circa 1 000 utenti della strada vulnerabili perdono la vita ogni anno in incidenti con veicoli pesanti; invita pertanto la Commissione ad accelerare l'imposizione ai veicoli commerciali pesanti di norme ambiziose e differenziate sulla visione diretta, sui sistemi intelligenti di adattamento della velocità e sui sistemi di frenata d'emergenza con rilevamento di ciclisti e pedoni;

Misure di sicurezza per la mitigazione delle conseguenze degli incidenti

42.  osserva che la pressione degli pneumatici assume una notevole importanza per la sicurezza stradale e il consumo di carburante, come pure per le emissioni; invita pertanto la Commissione a prevedere l'introduzione obbligatoria di sistemi diretti di monitoraggio della pressione degli pneumatici; invita inoltre la Commissione a recepire nel diritto dell'UE gli emendamenti relativi ai sistemi per la misurazione della pressione degli pneumatici al fine di soddisfare in condizioni reali le condizioni concordate in sede di UNECE;

43.  ritiene necessaria l'installazione obbligatoria di un sistema intelligente di segnalazione di cinture di sicurezza non allacciate per tutti i sedili anteriori su tutti i veicoli e per i sedili posteriori sui veicoli di categoria M1 ed N1;

44.  reputa importante l'installazione obbligatoria di un sistema automatizzato di regolazione delle cinture di sicurezza al fine di prevenire lesioni al collo;

45.  invita la Commissione a estendere l'obbligo di installazione del dispositivo eCall sulle motociclette, sui veicoli commerciali pesanti e sugli autobus a partire dal 2019 e a renderlo disponibile anche per eventuali interventi di ammodernamento al fine di massimizzare la copertura dei veicoli su strada;

46.  chiede l'elaborazione di statistiche sugli incidenti accurate e affidabili a livello di UE, ivi compresi statistiche sulle cause d'incidente, dati sull'esposizione e un elenco delle lesioni e delle persone coinvolte negli incidenti, e osserva che un registratore di dati di eventi in caso di incidente può essere particolarmente utile, assicurando tuttavia l'anonimato dei dati e il loro utilizzo unicamente a fini di studio sugli incidenti;

47.  chiede la raccolta di dati a livello dell'UE relativi ai decessi e alle lesioni all'interno di autovetture che non sono da ricondursi a collisioni; osserva che non sono disponibili dati sulle vittime di colpo di calore all'interno di autovetture;

48.  chiede regole di sicurezza antincendio migliori per gli autobus e i pullman di diverse potenze, inclusi gli autobus a GNC, per massimizzare la protezione della sicurezza dei passeggeri;

49.  osserva che il dispositivo di protezione antincastro anteriore ridisegnato dei veicoli commerciali pesanti potrebbe ridurre gli incidenti mortali del 20 % in caso di collisione frontale tra un'autovettura e un veicolo pesante; invita la Commissione a rendere obbligatorio il dispositivo di protezione antincastro anteriore con assorbimento dell'energia migliorato su tutti i nuovi veicoli pesanti;

50.  chiede l'introduzione di crash test obbligatori anteriori, laterali e posteriori per:

   a) veicoli fuoristrada (SUV) con seduta rialzata e peso massimo superiore a 2 500 kg, nonché
   b) veicoli elettrici e altre nuove tecnologie di propulsione;

51.  invita la Commissione ad aggiornare anche i requisiti di prova dei sistemi di sicurezza passiva dei veicoli a motore, al fine di includervi la protezione di tutti gli utenti della strada vulnerabili, compresi non solo i pedoni ma anche i ciclisti, negli impatti frontali e posteriori;

52.  invita la Commissione ad assicurare che il mercato abbia un tempo sufficiente e realistico per adattarsi a queste misure;

53.  sottolinea che la direttiva (UE) 2015/719 relativa a pesi e dimensioni dei veicoli commerciali pesanti presenta grandi potenzialità per migliorare la sicurezza degli autocarri; invita la Commissione ad accelerare i lavori su tale direttiva e a presentare la propria valutazione senza indugio;

o
o   o

54.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(2) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.
(3) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.
(4) GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9.
(5) GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1.
(6) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
(7) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 155.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0228.
(9) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 49.
(10) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 54.
(11) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.


Tipologie territoriali ***I
PDF 238kWORD 49k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0788),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0516/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0231/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

P8_TC1-COD(2016)0393


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2391.)

(1) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 71.
(2) GU C 342 del 12.10.2017, pag. 74.


Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna ***I
PDF 238kWORD 57k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0082),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0061/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2016(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A8-0338/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

P8_TC1-COD(2016)0050


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/2397.)

(1) GU C 389 del 21.10.2016, pag. 93.


Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ***I
PDF 238kWORD 60k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))
P8_TA(2017)0426A8-0077/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0283),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0194/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Parlamento bulgaro, dalla Camera dei deputati ceca, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A8-0077/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

P8_TC1-COD(2016)0148


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2394.)

(1) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 100.


Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico
PDF 226kWORD 62k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico (2016/2245(INI))
P8_TA(2017)0427A8-0329/2017

Il Parlamento europeo,

—  visti l'articolo 174 e l'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi(5),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità(6),

–  visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio(7),

–  vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali(8),

—  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'UE(9),

—  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 concernente la relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)(10),

—  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)(11),

—  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea(12),

—  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni(13),

—  vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate(14),

—  vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa(15),

—  vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni(16),

—  vista la relazione 2015 della Commissione sull'invecchiamento demografico: proiezioni economiche e di bilancio dei 28 Stati membri dell'UE (2013-2060) (European Economy n. 3/2015),

—  vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere lo sviluppo e il buon governo nelle città e nelle regioni dell'UE", del 23 luglio 2014,

—  vista la comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM(2017) 0252),

—  vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 dal titolo "Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)" (COM(2009)0180),

—  vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 dal titolo "Promuovere la solidarietà tra le generazioni" (COM(2007)0244),

—  vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 dal titolo "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),

—  vista la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo "Libro verde: Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

—  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

—  visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 16 giugno 2016 sulla risposta dell'UE alla sfida demografica(17),

—  visto lo studio del settembre 2013 realizzato dalla direzione generale delle politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione, dal titolo "Come affrontare le sfide di carattere demografico con le politiche regionali e di coesione?",

—  vista la pubblicazione dell'ORATE dal titolo "Revealing territorial potentials and shaping new policies in specific types of territories in Europe: islands, mountains, sparsely populated and coastal regions"(18) (Rivelare le potenzialità territoriali e forgiare nuove politiche in specifici tipi di territori in Europa: isole, montagne, regioni scarsamente popolate e costiere),

—  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

—  viste la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0329/2017),

A.  considerando che oggi il cambiamento demografico è una realtà europea e mondiale nonché una sfida chiave, non solo a livello generale, ma anche per lo sviluppo locale e per le politiche di valorizzazione del territorio nell'Unione europea, unitamente alle problematiche dell'occupazione, alla globalizzazione incontrollata, ai cambiamenti climatici, alla transizione verso economie a basse emissioni di carbonio, alle sfide poste dall'evoluzione industriale e tecnologica e all'inclusione sociale ed economica;

B.  considerando che, come nella maggior parte delle società postindustriali, la popolazione europea è caratterizzata da diversi decenni da un innalzamento del tasso di longevità e da un basso tasso di fertilità, che rischiano di modificare la struttura della popolazione e la piramide delle età e comportano effetti collaterali quali la diminuzione della popolazione in età lavorativa e l'invecchiamento della popolazione; che la crisi economica che ha colpito l'intera Unione europea ha avuto un forte impatto su molte zone e regioni, soprattutto rurali, determinando in particolare povertà e spopolamento; che un persistente divario retributivo di genere e un crescente divario pensionistico ostacolano fortemente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

C.  considerando che il rapido aumento della popolazione nei paesi in via di sviluppo e il declino demografico nell'Unione europea sono destinati a tradursi in un calo della quota percentuale della popolazione dell'Unione europea rispetto alla popolazione mondiale, che secondo le stime passerà dal 6,9 % del 2015 al 5,1 % nel 2060(19);

D.  considerando che si prevede che 132 regioni NUTS di livello 2 su 273 assisteranno a una diminuzione della popolazione tra il 2015 e il 2050(20); che tale diminuzione inciderà soprattutto sulle unità amministrative locali;

E.  considerando che l'obiettivo prioritario per l'Unione e per tutti i suoi Stati membri è la promozione della crescita nelle sue tre dimensioni, ossia di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

F.  considerando che i fattori geografici o demografici esacerbano i problemi di sviluppo; che, pertanto, il trattato di Lisbona ha incluso la coesione territoriale negli obiettivi di coesione economica e sociale;

G.  considerando che il cambiamento demografico non interessa tutti i paesi e tutte le regioni in maniera uniforme, a causa sia delle sue dinamiche naturali, sia dei movimenti migratori che esso implica; che si assiste a un aumento della popolazione nella maggior parte delle zone urbane e, soprattutto, metropolitane, e a un declino nella maggioranza delle zone rurali e remote, con situazioni molto diversificate nelle regioni ultraperiferiche; che tali squilibri rappresentano importanti sfide sia per le zone colpite dallo spopolamento sia per quelle interessati da un afflusso di popolazione; che le zone isolate e le zone ad accesso limitato sono le più esposte al calo demografico; che, d'altra parte, occorre evidenziare le conseguenze della cosiddetta suburbanizzazione, la quale, a seguito di importanti spostamenti della popolazione dalle grandi città verso le zone circostanti, esercita pressione sugli enti locali e regionali nei pressi delle grandi città;

H.  considerando che le regioni europee non sono territori omogenei e che possono contenere al loro interno sacche di disoccupazione o di povertà e fronteggiare sfide particolari, soprattutto in termini di cambiamento demografico, il che rende indispensabile l'introduzione di strumenti mirati per ridurre le disparità infra-regionali e favorire un migliore equilibrio territoriale tra le zone urbane, suburbane e rurali;

I.  considerando che le donne, e in particolare le madri sole, sono maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione;

J.  considerando che il cambiamento demografico rende difficile garantire la coesione sociale e il benessere di tutta la popolazione e favorire uno sviluppo economico equilibrato; che il cambiamento demografico ha conseguenze a livello delle infrastrutture, dell'accessibilità e della qualità dei servizi, il che determina in particolare fratture in termini di connettività oppure il fenomeno dei "deserti sanitari", spesso in conseguenza dello scarso collegamento tra la popolazione urbana e quella rurale;

K.  considerando che il cambiamento demografico comporta importanti sfide strategiche in diverse zone, correlate a un'ampia gamma di ambiti della politica di coesione; che la politica regionale e i suoi fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), compreso il Fondo di coesione, costituiscono strumenti chiave per affrontare tale cambiamento;

L.  considerando che le zone non urbanizzate dell'Unione europea ospitano 113 milioni di persone, 12 milioni di aziende agricole e 172 milioni di ettari di terreni agricoli e contribuiscono ampiamente alle economie, alle culture e agli ecosistemi europei;

M.  considerando che la presenza di infrastrutture adeguate e una sufficiente offerta di servizi sono fattori importanti per gestire l'assetto demografico delle zone scarsamente popolate e affette da uno squilibrio demografico dovuto ai movimenti migratori, nelle quali gli investimenti e i posti di lavoro assumono un ruolo rilevante;

N.  considerando che infrastrutture adeguate, l'accesso ai servizi pubblici e posti di lavoro di buona qualità sono fattori importanti che incidono sul desiderio di rimanere in una determinata zona;

O.  considerando che le donne sono maggiormente esposte alla povertà e all'esclusione sociale rispetto agli uomini, soprattutto nel caso delle donne con più di 60 anni di età;

P.  considerando che il cambiamento demografico ha incidenze più significative sulle regioni in ritardo di sviluppo;

Q.  considerando che il cambiamento demografico che interessa le zone rurali ha gravi conseguenze, non solo demografiche, ma anche economiche e sociali, genera una frammentazione territoriale e inficia la qualità di vita e l'ambiente;

R.  considerando che la parità tra donne e uomini rappresenta un diritto fondamentale, un valore comune dell'UE e una condizione necessaria per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di crescita, occupazione e coesione sociale;

S.  considerando che la parità tra uomini e donne rappresenta un importante strumento di sviluppo economico e di coesione sociale;

T.  considerando che il cambiamento demografico negativo aumenta la domanda di una maggiore solidarietà tra le generazioni;

Aspetti generali

1.  sottolinea che il cambiamento demografico comporta forti pressioni economiche, sociali, di bilancio e ambientali sui governi e sulle autorità regionali e locali degli Stati membri in termini di fornitura di servizi pubblici, soprattutto servizi previdenziali e sociali, edilizia e gestione delle infrastrutture e di garanzia della conservazione degli ecosistemi attraverso una pianificazione territoriale sostenibile; rileva che tali pressioni saranno esacerbate dalla riduzione della popolazione attiva e dall'aumento del rapporto di dipendenza; sottolinea il ruolo essenziale di servizi pubblici e privati di elevata qualità; evidenzia l'importanza di servizi pubblici e privati accessibili, di elevata qualità e a prezzi abbordabili quale strumento per assicurare l'uguaglianza di genere;

2.  ritiene che il cambiamento demografico debba essere affrontato in maniera coordinata attraverso l'azione di tutte le autorità europee, nazionali, regionali e locali, applicando strategie di adeguamento che tengano conto delle realtà locali e regionali e realizzando un'effettiva "governance multilivello" non solo nell'elaborazione di queste politiche specifiche destinate a determinate regioni, ma anche nella loro attuazione; è del parere che una tale risposta coordinata e integrata dovrebbe essere intesa a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a offrire loro migliori opportunità economiche, nonché a investire nella qualità, nella disponibilità e nell'accessibilità economica dei servizi sociali e pubblici nelle regioni interessate; ritiene che i rappresentanti della società civile e le altre parti interessate dovrebbero essere coinvolti in tale processo; sottolinea che qualunque approccio globale deve riflettere il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che affrontano problemi specifici relativi alla situazione geografica o demografica, ragion per cui occorre tener conto anche delle sfide specifiche per le regioni ultraperiferiche, le regioni più settentrionali scarsamente popolate e le regioni insulari, transfrontaliere o montane, come esplicitamente riconosciuto dal trattato di Lisbona; invita gli Stati membri e la Commissione a tener conto degli effetti delle diverse politiche sulla parità di genere e i cambiamenti demografici;

3.  riconosce che il cambiamento demografico, pur determinando nuove sfide, apporta anche opportunità di sviluppo a livello locale, date dai cambiamenti nella domanda delle società urbane, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, il tempo libero e il riposo e dalle potenzialità dei settori agricolo, silvicolo e della pesca grazie a prodotti di qualità, sicuri e differenziati; ritiene che il turismo rurale in generale e l'ecoturismo, il commercio elettronico, i servizi basati sulla comunità e l'economia d'argento in particolare forniscano altresì opportunità di sviluppo a livello locale, valorizzando i prodotti endogeni agricoli o non agricoli come i manufatti artigianali, i ricami e i lavori di ceramica, tramite un sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche; rileva, a tale proposito, l'importanza delle strategie di specializzazione intelligente per aiutare le regioni e i territori locali a identificare le attività a elevato valore aggiunto e costruire ecosistemi d'innovazione attrattivi, a partire da una vera strategia di sviluppo rurale multifunzionale che integri l'economia circolare nella pianificazione regionale; sottolinea l'importanza del settore dell'agriturismo, che contribuisce a mantenere dinamiche le realtà rurali; sottolinea l'importanza del dialogo sociale e del coinvolgimento delle parti sociali, unitamente alle altre parti interessate e alle autorità a livello locale, in tutte le fasi di programmazione e attuazione dei fondi SIE, al fine di prevedere meglio gli effetti del cambiamento demografico sui mercati del lavoro locali ed elaborare nuove strategie per affrontare tali sfide;

Caratteristiche del cambiamento demografico nell'Unione europea

4.  osserva che i principali problemi correlati al cambiamento demografico attualmente registrato in molte regioni dell'Unione sono l'invecchiamento dovuto alla dissoluzione della piramide demografica, il crollo dei tassi di natalità e, quindi, la drastica riduzione della popolazione infantile e giovanile, il costante spopolamento, la carenza di manodopera qualificata, l'assenza di posti di lavoro, l'emigrazione dei giovani per mancanza di opportunità di lavoro e i cambiamenti della struttura demografica; riconosce che l'attuale politica agricola, la perdita di attività, prodotti e sistemi di produzione tradizionali, di forza lavoro e di conoscenze pratiche locali, l'invisibilità lavorativa delle donne, lo scarso spirito imprenditoriale, il ritardo di sviluppo o l'incapacità di competere delle regioni dovuta alla mancanza di investimenti, la perdita di biodiversità, l'avanzamento dello strato erbaceo nei boschi e il rischio di incendi rappresentano ulteriori problemi importanti connessi al cambiamento demografico; sottolinea che l'impatto di tali tendenze si differenzia in modo significativo da una regione all'altra, in parte a causa della massiccia migrazione di popolazione verso i grandi centri urbani in cerca di opportunità lavorative;

5.  sottolinea che uno degli obiettivi principali della politica demografica dell'UE dovrebbe essere quello di tenere conto di tutti i territori che devono far fronte agli squilibri demografici e delle loro specificità, fattori ai quali la politica di coesione cerca di adeguarsi da tempo e dovrà adeguarsi ancor più dopo il 2020; ribadisce che il cambiamento demografico interessa tutte le zone, siano esse rurali o urbane, ma che le sue implicazioni sono diverse e dipendono da fattori eterogenei quali l'intensità e la velocità con cui si manifesta tale cambiamento o il fatto che esso interessi regioni che accolgono l'immigrazione o regioni con una popolazione in declino;

6.  sottolinea la necessità di promuovere e sostenere le aziende agricole rurali e di montagna di piccole e medie dimensioni, le quali, utilizzando tecniche e metodi di produzione tradizionali che sfruttano in modo integrato e sostenibile le risorse naturali (quali i pascoli e i diversi tipi di colture foraggere), producono prodotti con specifiche caratteristiche di qualità e potrebbero servire a invertire o a ridurre la tendenza allo spopolamento di queste zone;

7.  sottolinea che i fenomeni demografici che interessano l'Unione non sono nuovi, ma che la loro intensità oggi è aumentata come mai era accaduto in passato, soprattutto a causa delle pressioni sociali ed economiche; richiama l'attenzione sul numero sempre crescente di anziani (circa due milioni di persone l'anno raggiungono la soglia dei 60 anni di età), il che ha effetti sulla pianificazione territoriale, degli alloggi, dei trasporti e di altri tipi di infrastrutture e servizi; prende atto con preoccupazione che le regioni caratterizzate da un deciso calo della popolazione in età lavorativa risentiranno in modo particolarmente acuto delle sfide demografiche; riconosce che la mancanza di investimenti, la precarietà delle infrastrutture, la bassa connettività, l'accesso limitato ai servizi sociali e la mancanza di posti di lavoro sono tra i principali fattori che contribuiscono allo spopolamento; sottolinea che i cambiamenti demografici possono avere un considerevole impatto sulle pensioni e in particolare sulla sostenibilità ambientale, in quanto sia lo spopolamento delle zone rurali che la crescente urbanizzazione incidono sugli ecosistemi, la conservazione della natura e l'uso delle risorse naturali, con implicazioni particolari per quanto concerne la destinazione dei suoli urbani, le infrastrutture, i mercati immobiliari e il verde;

8.  ritiene che la dimensione di genere del cambiamento demografico debba essere presa in considerazione in maniera trasversale, in quanto le regioni colpite dal calo demografico sono anche afflitte da squilibri in termini di genere ed età a causa dell'emigrazione; ritiene che le sfide demografiche possano e debbano essere affrontate in un quadro politico favorevole alla parità tra uomini e donne, motivo per cui l'aspetto del genere deve essere preso in considerazione in tutti i dibattiti concernenti le questioni demografiche; è pertanto del parere che l'integrazione della dimensione di genere nell'ambito di tutti i fondi SIE dovrebbe essere ulteriormente rafforzata in futuro;

9.   ricorda che la strategia Europa 2020 affronta le sfide demografiche nella maggior parte delle sue sette iniziative faro, concepite per superare i problemi e stabilire le priorità fondamentali dell'Unione in materia di occupazione, innovazione, istruzione, riduzione della povertà, nonché clima ed energia; sottolinea che una parte fondamentale dell'applicazione di detta strategia e delle sue iniziative faro si basa sul sostegno finanziario degli strumenti della politica di coesione, incluse le disposizioni volte a contrastare il cambiamento e l'invecchiamento demografico e che tali dimensioni devono essere evidenziate in tutti gli strumenti dell'Unione europea;

10.  ritiene che le sfide legate alla diminuzione e all'invecchiamento della popolazione richiederanno nuove valutazioni obiettive, complete e approfondite di molti programmi e politiche consolidati in ambito economico, sociale e politico, che dovranno includere una prospettiva a lungo termine;

Coordinamento delle politiche dell'Unione europea

11.  chiede un maggior coordinamento degli strumenti dell'UE, in particolare la politica agricola comune (PAC), i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), la cooperazione territoriale europea, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il meccanismo per collegare l'Europa, in modo da garantire un approccio più completo al cambiamento demografico; suggerisce che, dal momento che i meccanismi finora utilizzati non hanno saputo far fronte al peggioramento degli squilibri demografici, sia necessaria una revisione delle politiche esistenti e del funzionamento di tutti tali meccanismi; si compiace, in tale ambito, degli sforzi per massimizzare le sinergie fra i fondi SIE e il FEIS; invita nuovamente la Commissione ad adottare una strategia per il cambiamento demografico che dia priorità ai seguenti ambiti: il lavoro dignitoso e la qualità delle relazioni industriali, con particolare riferimento alle nuove forme di lavoro e alla loro funzione sociale, la dimensione territoriale delle politiche di promozione dell'attività economica e dell'occupazione, la promozione delle infrastrutture come fattore di localizzazione delle imprese, per garantire accesso e competitività alle zone che affrontano sfide demografiche, la generalizzazione della copertura delle TIC a qualità e prezzi competitivi nei territori con minore densità demografica, la fornitura dei servizi di base dello Stato sociale alle zone che affrontano sfide demografiche, il trasporto pubblico su scala locale per garantire l'accesso ai servizi pubblici, le politiche volte a migliorare l'equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa, un rinnovo generazionale sostenibile e l'assistenza alle persone a carico, le politiche di accoglienza, integrazione e rimpatrio di immigrati e rifugiati e la diffusione di nuovi quadri più attraenti per la promozione della vita rurale; sottolinea l'importanza delle attuali iniziative, quali il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, la domotica per le categorie deboli e i centri della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT "Digital" e "Health"; invita la Commissione a tenere conto delle soluzioni già messe a punto da tali iniziative nell'affrontare le sfide demografiche che interessano le regioni europee; sottolinea l'importanza del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente per sostenere l'istruzione e la formazione nelle zone a rischio di spopolamento; ritiene che l'iniziativa "Legiferare meglio" debba includere, nell'analisi d'impatto che precede qualunque iniziativa legislativa europea, il possibile impatto sui fattori demografici;

12.  sottolinea l'importanza che l'UE integri gli aspetti demografici in tutto lo spettro delle sue politiche, comprese le sue voci di bilancio, al fine di consentire lo sviluppo di tali politiche, segnatamente per quanto riguarda la coesione, l'occupazione, l'agricoltura, l'ambiente, la società dell'informazione, il settore RSI (ricerca, sviluppo e innovazione), l'occupazione, l'istruzione, la politica sociale e i trasporti; ritiene necessario includere i risultati delle relazioni sull'impatto demografico nella definizione delle sue politiche e tenere conto dei criteri demografici nella valutazione dei risultati e degli effetti indesiderati di tali politiche, al fine di favorire un approccio al cambiamento demografico che includa la partecipazione delle autorità regionali e locali; è del parere che occorra prestare particolare attenzione alle zone rurali, che risentono di queste problematiche demografiche in modo particolarmente acuto; sottolinea in tale contesto il potenziale dell'iniziativa "piccoli comuni intelligenti", grazie alla quale, con l'ausilio di tecnologie moderne come 5G e innovazione, è possibile rivitalizzare le comunità rurali; sottolinea inoltre l'importanza di intensificare la cooperazione tra le zone rurali e quelle urbane; sottolinea l'importanza di garantire l'accesso universale a servizi pubblici e infrastrutture di elevata qualità ed economicamente accessibili, compresi i servizi pubblici e le infrastrutture digitali, in particolare per i bambini, i giovani e gli anziani, al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire l'uguaglianza di genere e mitigare gli effetti del cambiamento demografico; sottolinea l'importanza di fornire soprattutto nelle zone a rischio di spopolamento nuove opportunità di impiego retribuito, al fine di preservare le comunità e di creare le condizioni per facilitare l'equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa; ritiene importante insistere su una visione geografica globale delle zone urbane e rurali come spazi funzionali complementari; sottolinea che è necessario conseguire una maggiore integrazione tra i diversi fondi per ottenere un reale sviluppo locale partecipativo e sostenibile; osserva che le politiche dell'UE volte ad affrontare le sfide demografiche dovrebbero mirare ad essere più complete e meglio coordinate tra gli Stati membri e anche a livello trasversale; ricorda che l'Unione non solo garantisce fondi per lo sviluppo territoriale ma organizza altresì in buona misura la capacità delle autorità locali e regionali di utilizzare i loro fondi per contrastare le disparità socioterritoriali; insiste sul fatto che, per quanto l'ammodernamento degli aiuti di Stato abbia semplificato e aumentato le eccezioni per le quali non vige l'obbligo di notifica, il quadro in vigore è ancora estremamente complesso e oneroso per le autorità locali e regionali di minori dimensioni; ritiene che, nonostante la normativa sugli appalti pubblici sia stata semplificata nel 2014, esistano ancora troppe barriere affinché i piccoli enti locali e regionali possano migliorare il tessuto produttivo di queste zone sensibili;

13.  ritiene che l'UE debba sostenere politiche in materia di migrazione e di integrazione negli Stati membri, nel rispetto dei diritti e delle competenze degli Stati membri stessi, nonché del principio di sussidiarietà, al fine di mitigare le tendenze demografiche negative; sottolinea il ruolo di rilievo delle politiche volte a favorire la nascita di nuove famiglie e a sostegno delle famiglie; reputa che gli enti locali e regionali debbano avere la facoltà di applicare efficacemente le politiche d'integrazione sul campo; ritiene che gli enti locali e regionali dovrebbero essere attori importanti nelle misure adottate per far fronte alle sfide demografiche; chiede che l'analisi annuale della crescita e le raccomandazioni specifiche per paese tengano conto delle disparità regionali e degli squilibri intraregionali negli Stati membri; ritiene che nelle regioni frontaliere tale cooperazione debba tener conto anche delle esigenze e della portata delle iniziative transfrontaliere; raccomanda lo sviluppo di programmi di formazione su tali temi, ai fini di una loro migliore e comprensione e di una maggiore sensibilizzazione in merito alle poste in gioco; è del parere che per affrontare i problemi demografici occorra un approccio integrato in tutta Europa e che la soluzione del problema in una parte del continente non dovrebbe avere ripercussioni negative su altre zone d'Europa; chiede la creazione, a livello europeo, di reti per lo scambio delle migliori pratiche e competenze attraverso cui gli enti regionali e locali e gli attori della società civile possano apprendere gli uni dagli altri in che modo affrontare i problemi derivanti dal cambiamento demografico;

Rafforzamento dell'efficacia dei fondi europei

14.  sottolinea che i fondi SIE devono affrontare più efficacemente il cambiamento demografico nel prossimo periodo di programmazione attraverso una maggiore e più specifica attenzione al cambiamento demografico come ambito prioritario nei regolamenti finali e la diffusione di orientamenti che assistano gli Stati membri, le regioni e i governi locali, valutando il potenziale dei fondi SIE nel far fronte al cambiamento demografico al momento della progettazione e applicazione degli accordi di associazione e dei programmi operativi, un approccio più dinamico alla formulazione delle politiche demografiche e allo scambio di buone pratiche ed esperienze per l'apprendimento istituzionale, un sostegno tecnico alle autorità di gestione e alle parti locali interessate per l'applicazione di politiche efficaci che affrontino il cambiamento demografico a livello sia nazionale che regionale e la partecipazione attiva obbligatoria degli enti locali nella progettazione, gestione e valutazione interna dei programmi di esecuzione dei fondi e la necessaria identificazione delle zone interessate da sfide demografiche al livello NUTS e al livello delle unità amministrative locali; incoraggia l'offerta di assistenza e di formazione tecnica ai soggetti locali interessati e alle autorità di gestione, allo scopo di attuare politiche efficaci che affrontino il cambiamento demografico a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che le sovvenzioni regionali al livello NUTS 2 nascondano, in alcuni Stati membri, disuguaglianze socioterritoriali, intraregionali e finanche sovraregionali; chiede che le mappe dell'Unione adottino una scala adeguata per riflettere i problemi sul territorio, contribuendo così alla destinazione degli aiuti alle zone più sfavorite;

15.  chiede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisca maggiormente e fornisca maggiore sostegno a favore delle zone con alti tassi di invecchiamento, ruralità ed esodo demografico, affinché esse possano migliorare le loro infrastrutture di trasporto e delle telecomunicazioni, ridurre il divario digitale (anche tra le generazioni) e disporre di servizi pubblici migliori; evidenzia, in tale contesto, l'importanza del settore della sanità elettronica; invita gli Stati membri e le regioni a indirizzare meglio gli investimenti disponibili per affrontare i cambiamenti demografici e il loro impatto;

16.  esorta la Commissione a utilizzare gli strumenti della politica di coesione per contenere la crescente migrazione dalle zone scarsamente popolate, nelle quali la presenza di infrastrutture adeguate e una sufficiente offerta di servizi sono presupposti indispensabili, in particolar modo per trattenere le famiglie con bambini;

17.  sottolinea che il Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbe rafforzare la propria attività di formazione e istruzione destinata ai giovani, promuovere l'occupabilità, favorire un migliore equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa e contrastare l'esclusione sociale e digitale delle persone in età avanzata; sottolinea inoltre che il fondo dovrebbe essere maggiormente orientato a migliorare le prospettive occupazionali attraverso programmi preparatori destinati agli abitanti delle regioni in declino e promuovendo l'inclusione sociale e digitale delle donne, dei giovani e degli anziani in tali regioni; sottolinea, a tale riguardo, che in futuro il sostegno delle regioni remote da parte del FSE prenderà maggiormente in considerazione l'equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire, nell'ambito dei fondi esistenti, un fondo con destinazione specifica destinato alle zone con gravi e permanenti svantaggi demografici; chiede che l'erogazione del fondo sia effettuata accordando priorità alle linee a breve, medio e lungo termine; rileva l'importanza di includere il Fondo di coesione nelle future strategie per reagire al cambiamento demografico, rammentando che tale fondo è stato costituito con l'obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE; considera che sia importante sostenere maggiormente attraverso il FSE le piccole organizzazioni che sviluppano e gestiscono progetti sociali innovativi e progetti pilota transnazionali a livello dell'UE concernenti le problematiche sociali e occupazionali, al fine di favorire la cooperazione regionale, transfrontaliera, transnazionale e macroregionale innovativa e far fronte alle sfide comuni derivanti dal cambiamento demografico;

18.  si rammarica del fatto che, come evidenziato nella relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea, la Garanzia per i giovani istituita dall'UE, che dovrebbe essere destinata ad aiutare i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, abbia compiuto progressi limitati e conseguito risultati che non rispecchiano le aspettative iniziali;

19.  reputa che, per evitare divari territoriali, il FEIS debba favorire le regioni meno dinamiche sul piano demografico incrementando gli investimenti in settori prioritari dell'Unione quali l'energia, i trasporti, l'istruzione, l'imprenditorialità, l'innovazione, la ricerca, le piccole e medie imprese, l'istruzione o l'infrastruttura sociale; ritiene che la futura politica di coesione dopo il 2020 debba discutere la possibilità di conferire uno statuto speciale alle regioni caratterizzate da uno svantaggio demografico;

Futuro della politica di coesione nell'affrontare il cambiamento demografico

20.  ritiene che la politica di coesione disponga degli strumenti adeguati per contribuire a far fronte al cambiamento demografico, soprattutto in connessione con altre politiche a livello unionale, nazionale e regionale, sia dal punto di vista dell'invecchiamento sia della perdita di popolazione e che, pertanto, debba svolgere un ruolo più rilevante per sostenere le regioni e fornire flessibilità nell'adattamento al cambiamento demografico; ritiene che ciò dovrebbe riflettersi anche nei regolamenti propri a ciascun fondo per affrontare il cambiamento demografico, nel quadro del suo mandato esplicito a titolo dell'articolo 174 del TFUE; chiede una definizione precisa del concetto di "gravi e permanenti svantaggi demografici" di cui all'articolo 174 del TFUE e all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 1303/2013, così da rendere le sfide demografiche quantificabili in termini statistici; sottolinea l'importanza dei collegamenti fra zone urbane e rurali e invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di completare le strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile mediante partenariati finalizzati allo sviluppo sostenibile delle zone urbane e rurali; ritiene che la Commissione debba adottare misure dinamiche per prevenire gli effetti negativi del cambiamento demografico e fornire assistenza tecnica alle regioni maggiormente interessate dallo spopolamento;

21.  sottolinea che la politica di coesione dovrebbe promuovere l'occupabilità e l'inclusione delle donne, in special modo delle madri che hanno difficoltà a trovare un lavoro; chiede pertanto che le donne abbiano accesso ai programmi di formazione e di apprendimento; sottolinea, tuttavia, che le qualifiche ottenute dovrebbero rispondere alla necessità del mercato del lavoro; pone l'accento sull'importanza di aiutare le giovani madri a tornare al lavoro offrendo strutture per l'infanzia affidabili e aperte tutto il giorno per bambini di tutte le età, fra cui le strutture prescolastiche, al fine di arrestare lo spopolamento;

22.  ritiene che per affrontare le sfide demografiche, le regioni dovrebbero ricorrere ai fondi SIE in modo più dinamico, allo scopo di far fronte alla disoccupazione giovanile e offrire ai giovani l'opportunità di avviare una carriera adeguata; prende atto che tale obiettivo potrebbe essere conseguito sostenendo programmi di formazione e imprenditorialità per i giovani;

23.  chiede l'istituzione di un quadro giuridico nel contesto del futuro regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per riconoscere specificamente le zone con gravi e permanenti svantaggi demografici; sottolinea la necessità di un approccio ad hoc e più dinamico alla definizione delle politiche in materia demografica, in quanto la divergenza regionale nell'ambito dei modelli demografici è molto probabilmente destinata a produrre un notevole impatto socioeconomico asimmetrico sui territori europei, che potrebbe ulteriormente acuire le disparità regionali nell'Unione; chiede che si rafforzi e si semplifichi la gestione dei nuovi strumenti destinati a consolidare l'approccio dal basso e la governance multilivello come lo sviluppo locale partecipativo e gli investimenti territoriali integrati, così da integrare ulteriormente i livelli locale e regionale nel quadro di un approccio integrato e globale allo sviluppo regionale; chiede la creazione di servizi basati sui portali volti ad aiutare le imprese esistenti in ambito rurale a collegarsi meglio con le loro controparti basate in zone urbane; sottolinea l'importanza di tenere in maggiore considerazione, nel quadro della futura politica di coesione, le specificità territoriali che si manifestano a livello infra-regionale; sottolinea che uno dei principali ostacoli che si frappongono al successo dei programmi FEIS in molti enti regionali e locali è la mancanza di una capacità sufficiente e di una governance solida e chiede a questo proposito di dotarli di strumenti di creazione di capacità;

24.  invita la Commissione a definire nuovi criteri che consentano di individuare le zone con sfide di natura demografica attraverso variabili demografiche ed economiche, di impatto ambientale e di accessibilità, e a condurre studi su potenziali indicatori socioeconomici e ambientali a integrazione dell'indicatore del PIL, impiegando criteri tra i quali il capitale sociale, l'aspettativa di vita e la qualità dell'ambiente; ritiene che il PIL e la densità di popolazione non sono, da soli, indicatori sufficienti a classificare una zona come avente gravi e permanenti svantaggi demografici; invita la Commissione a incorporare nella politica di coesione, a fianco dell'indicatore del PIL, nuovi indicatori dinamici, quali ad esempio un indicatore demografico e, in particolare, l'indice di progresso sociale regionale dell'UE, in modo da fornire un quadro più completo delle specifiche sfide cui queste regioni si confrontano, o a prendere in considerazione un'ulteriore assegnazione speciale per queste regioni simile a quella prevista nell'attuale periodo di programmazione per le zone a bassa densità di popolazione (RDC, allegato VII, punto 9); sottolinea la necessità di strumenti specifici per la supervisione e valutazione del potenziale e degli effetti reali dei fondi SIE nel far fronte al cambiamento demografico mediante orientamenti per l'ulteriore sviluppo dei pertinenti indicatori demografici; sottolinea l'importanza di disporre di dati statistici aggiornati, affidabili e disaggregati per una gestione politica più efficace e obiettiva, e specialmente per una conoscenza più particolareggiata delle caratteristiche intrinseche delle diverse zone dell'UE a scarsa densità demografica; invita pertanto l'Eurostat a un maggior livello di dettaglio nei dati statistici rilevanti per un'adeguata politica demografica europea, in particolare quelli relativi agli indicatori demografici, familiari, sociali ed economici forniti, chiedendo altresì la loro disaggregazione almeno a livello sub-regionale, ossia a livello NUTS III;

25.  reputa che la futura politica di coesione debba prevedere misure specifiche per le zone maggiormente afflitte dalle sfide demografiche, nonché una maggiore flessibilità nella scelta degli obiettivi tematici o nei tassi di cofinanziamento, così da definire strategie intraregionali e interregionali in uno stesso Stato membro, favorendo altresì la partecipazione locale; invita la Commissione a considerare come nuova condizione ex ante l'esistenza di una strategia nazionale per lo sviluppo demografico;

26.  invita la Commissione a dotarsi di un'iniziativa faro in materia demografica nella strategia Europa 2020, finanziata dagli attuali fondi SIE e che includa una serie di azioni nel quadro di tre categorie: crescita intelligente, attraverso misure che aiutino le regioni interessate dalle sfide demografiche nei settori TIC, RSI e PMI; crescita inclusiva, attraverso azioni specifiche destinate a trattenere sul territorio la popolazione giovane, assicurando un rinnovo generazionale sostenibile, il lavoro autonomo e misure di inclusione sociale per migranti e rifugiati sotto la tutela internazionale; crescita sostenibile, attraverso misure che aiutino tali regioni a investire in un'"economia verde", inclusi i sistemi di trasporto sostenibili; accoglie positivamente l'azione dell'UE per i "piccoli comuni intelligenti", la quale chiede di rivolgere particolare attenzione al superamento del divario digitale tra le zone rurali e le zone urbane e a sfruttare il potenziale offerto dalla connettività e dalla digitalizzazione delle zone rurali e sostiene l'iniziativa "isole intelligenti", quale sforzo dal basso verso l'alto compiuto dalle autorità e dalle comunità insulari europee per cercare di migliorare la vita nelle isole attraverso soluzioni sostenibili e integrate;

27.  ritiene che il quadro finanziario pluriennale post 2020 dovrebbe dare un impulso deciso e convinto alle sfide demografiche, vista la situazione e l'evoluzione demografica attuale, e incorporare la promozione di soluzioni che ricorrano a misure mirate quali, se del caso, una voce di bilancio ad hoc che preveda finanziamenti supplementari; chiede alla politica agricola comune di rafforzare ulteriormente, attraverso il suo "secondo pilastro" incentrato sullo sviluppo rurale e finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i servizi e le infrastrutture che favoriscono l'inclusione sociale e digitale, nonché di invertire le tendenze del deterioramento sociale ed economico e lo spopolamento delle zone con gravi e permanenti svantaggi demografici; invita le autorità nazionali, regionali e locali a scambiarsi esperienze, migliori prassi e nuovi approcci per evitare le ripercussioni negative del cambiamento demografico; ritiene che le reti transeuropee di trasporto e le autostrade del mare debbano includere le zone con gravi e permanenti svantaggi demografici;

28.  sottolinea il valore aggiunto della metodologia dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nell'ambito di tutti i fondi SIE, al fine di mettere a punto e attuare soluzioni dal basso verso l'alto che siano integrate e personalizzate; si rammarica tuttavia del fatto che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sia obbligatorio soltanto per il FEASR e che gli approcci locali e partecipativi nell'ambito del FESR, del FSE e del FEAM siano in diminuzione; invita pertanto la Commissione a rendere obbligatorio il ricorso al CLLD in tutti i fondi SIE;

o
o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0049.
(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0099.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0213.
(10) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 145.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0211.
(12) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 9.
(13) GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 19.
(14) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 55.
(15) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 75.
(16) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 131.
(17) GU C 17 del 18.1.2017, pag. 40.
(18) Documento di lavoro dell'ORATE. Lussemburgo, GECT dell'ORATE, marzo 2017.
(19) Eurostat, "The EU in the World" (L'UE nel mondo), edizione 2016.
(20) Eurostat, "Eurostat Regional Yearbook" (Annuario regionale Eurostat), edizione 2016.


Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio (2017/2066(INI))
P8_TA(2017)0428A8-0326/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2007 sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

–  vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio(1) (direttiva sui contratti di credito ai consumatori),

–  vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (direttiva sull'assicurazione autoveicoli)(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001(3),

–  visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile" (COM(2011)0941),

–  vista la relazione sulle buone pratiche per i siti che confrontano i prodotti assicurativi del 2014 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,

–  visto il parere destinato alle istituzioni dell'UE, pubblicato nell'aprile 2016 dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, su un quadro comune in materia di valutazione del rischio e di trasparenza per gli enti pensionistici aziendali o professionali,

–  vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (direttiva sul credito ipotecario)(4),

–  vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE(6),

–  vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (direttiva sui conti di pagamento)(7),

–  vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),

–  visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta(8),

–  vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(9),

–  vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (direttiva sulla distribuzione assicurativa)(10),

–  visto il Libro verde della Commissione del 10 dicembre 2015 sui servizi finanziari al dettaglio: Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese (COM(2015)0630,

–  vista la risposta dell'Autorità bancaria europea del 21 marzo 2016 al Libro verde della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio,

–  visto l'Eurobarometro speciale 446 del luglio 2016 sui prodotti e servizi finanziari,

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio(11),

–  vista la relazione del 2016 di Better Finance dal titolo "Pension Savings: The Real Return" (Risparmi previdenziali: l'effettivo rendimento),

–  vista la sua risoluzione del 17 maggio 2017 su "Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario"(12),

–  visto il documento di consultazione della Commissione del 21 marzo 2017 sulla revisione delle autorità europee di vigilanza,

–  visto il piano d'azione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo "Piano d'azione sui servizi finanziari al consumatore: prodotti migliori, maggiore scelta" (COM(2017)0139),

–   visto lo studio di mercato sulla gestione delle attività dell'autorità di condotta finanziaria del Regno Unito del giugno 2017,

–  visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0326/2017),

A.  considerando che il mercato UE dei servizi finanziari al dettaglio è ancora poco sviluppato e molto frammentato, nonostante diversi Stati membri si stiano adoperando in tal senso; che è pertanto necessaria un'azione urgente ed efficiente per facilitare un'innovazione che vada a beneficio degli utenti finali, liberando nel contempo tutto il potenziale del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, onde migliorare la concorrenza, abbassare i prezzi e aumentare la scelta e la varietà dei prodotti;

B.  considerando che sarebbe auspicabile mantenere aspirazioni elevate nell'abbattere le barriere nazionali e frenare le tendenze esistenti che bloccano l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; che la Commissione e il Consiglio devono avere maggiori aspirazioni nel settore degli investimenti al dettaglio transfrontalieri, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, affrontando non solo le questioni più semplici, ma anche le barriere più importanti a tale mercato, che comprendono lingua, preoccupazioni per frodi o criminalità, incertezza in merito alle implicazioni sotto il profilo fiscale, differenze tra normativa sui valori mobiliari e diritto societario, assenza di conoscenza delle procedure di ricorso e insolvenza e mancanza di fiducia nei quadri di protezione dei consumatori;

C.  considerando che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio può essere concepito unicamente se rappresenta un reale valore aggiunto per il consumatore e il fornitore di servizi finanziari, garantendo una concorrenza effettiva e la tutela dei consumatori, in particolare in relazione ai prodotti che sono necessari per la partecipazione alla vita economica e per i consumatori vulnerabili;

D.  considerando che l'Eurobarometro speciale 446 conclude che, per quanto riguarda i prodotti o i servizi finanziari, gli europei acquistano ancora prevalentemente nel proprio paese e spesso non esprimono nemmeno un'esigenza o un desiderio di accedere a detti servizi all'estero, sebbene anche alcuni ostacoli reali impediscano loro di accedervi; che persino all'interno del proprio Stato membro solo una piccola parte cerca offerte più interessanti e cambia i propri fornitori; che la conseguente assenza di concorrenza (transfrontaliera) può impedire ai consumatori e ai piccoli investitori di ottenere la migliore offerta per i prodotti e i servizi finanziari che acquistano;

E.  considerando che la definizione di tecnologia finanziaria, contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017, indica che la tecnologia finanziaria va intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che interessa l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, i fondi pensione, la consulenza in materia di investimenti, i servizi di pagamento e le infrastrutture di mercato; che l'applicazione delle tecnologie all'erogazione di servizi finanziari al dettaglio ha un potenziale tale da contribuire a superare alcuni degli ostacoli al mercato unico e a migliorare l'efficienza operativa del settore; che la digitalizzazione non è di per sé sufficiente per superare tali ostacoli; che una maggiore integrazione dei servizi finanziari al dettaglio transfrontalieri e una migliore comunicazione delle opportunità che tale mercato offre possono contribuire al rafforzamento di una domanda consapevole, che stimoli il raggiungimento di migliori standard qualitativi in questo ambito;

1.  nota che, nel piano d'azione della Commissione sui servizi finanziari al consumatore, sono affrontate alcune delle preoccupazioni sollevate dal Parlamento nella sua relazione sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio, al fine di garantire la protezione dei consumatori nel contesto di adoperarsi verso un solido mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio basato sulle tecnologie, tutelando nel contempo i consumatori, assicurando la protezione dei dati, riducendo i prezzi e lottando contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, nonché il riciclaggio di denaro; ritiene, tuttavia, che il piano d'azione non aspiri a creare un contesto normativo favorevole alla trasparenza, alla crescita e all'innovazione, con un elevato livello di fiducia da parte delle imprese e dei consumatori nei prodotti finanziari al dettaglio; nota il persistere di livelli elevati e dell'opacità di onorari e commissioni in relazione a pensioni private, fondi di investimento e altri prodotti al dettaglio che riducono notevolmente i rendimenti effettivi per gli investitori al dettaglio; condivide, tuttavia, l'opinione della Commissione secondo cui dovrebbe essere data priorità al recepimento e all'attuazione degli atti legislativi che sono stati elaborati negli ultimi anni nel settore dei servizi finanziari, quali le direttive MiFID2 e IDD, mentre dovrebbero essere presentate nuove iniziative legislative solo se necessario;

2.  plaude allo sviluppo di nuovi servizi e istituti finanziari che contribuiscono alla concorrenza sui mercati finanziari e a nuove opportunità per i consumatori; osserva tuttavia che, nel 2016, il finanziamento della tecnologia finanziaria in Europa ammontava a soli 2,2 miliardi di USD, contro 12,8 miliardi di USD negli Stati Uniti e 8,6 miliardi di USD in Cina, il che dimostra l'urgente necessità di un rapido cambiamento di mentalità e di un'adeguata risposta normativa agli sviluppi tecnologici, affinché l'Europa diventi un mercato di punta per l'innovazione; sottolinea che un vero e proprio mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio, nel quale siano garantiti un livello elevato di protezione dei consumatori e parità di condizioni ai nuovi operatori di mercato, renderà l'UE interessante quale polo per i servizi finanziari innovativi e fornirà ai consumatori una maggiore e migliore scelta, a tassi più bassi; sottolinea che, sebbene presentino sfide normative, le nuove tecnologie offrono anche grandi opportunità per l'innovazione a beneficio degli utenti finali e rappresentano uno stimolo alla crescita economica e all'occupazione;

3.  ritiene fondamentale garantire la possibilità di contrattare a livello transfrontaliero tutti i tipi di servizi finanziari, ivi compresi, tra l'altro, apertura di conti correnti e di risparmio, carte di credito, crediti al consumo e ipotecari, assicurazioni e debito sovrano;

4.  ritiene che l'obbligo di domicilio nello Stato membro o del rilascio del documento nazionale di identità da parte dello Stato membro in cui si offre il prodotto finanziario, ivi compreso il debito sovrano, per la sua effettiva gestione sia contrario al mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio;

5.  valuta positivamente il fatto di agevolare l'acquisto transfrontaliero di debito sovrano al dettaglio;

6.  è del parere che, in linea con il paragrafo 135 della sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea(13), i conti correnti e di risparmio non debbano generare il pagamento di commissioni da parte dell'utente, a meno che non siano legati a servizi specifici;

7.  sottolinea che l'accesso al contante tramite sportelli automatici è un servizio pubblico essenziale che deve essere esente da pratiche discriminatorie e abusive e, di conseguenza, non deve essere soggetto a costi eccessivi;

8.  ricorda alla Commissione che persiste la pratica, da parte degli istituti finanziari, di revocare le carte di pagamento qualora il titolare si trasferisca in un altro Stato membro, e chiede che siano adottate misure in tal senso, inclusa la segnalazione alle autorità nazionali;

9.  accoglie con favore il fatto che il piano d'azione mira ad affrontare una serie di questioni importanti e che in alcuni settori definisce azioni specifiche che dovranno essere adottate dalla Commissione, con un calendario chiaro;

10.  reputa che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente proattivo in relazione all'Unione dei mercati dei capitali, coinvolgendo strettamente il Parlamento nel quadro dell'attuazione dell'accordo di Parigi per sostenere il crescente mercato degli investimenti sostenibili e responsabili promuovendo investimenti sostenibili, mediante la fornitura di informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) efficaci e standardizzate da parte di società quotate in borsa e intermediari finanziari, nonché l'adeguata applicazione di tali criteri nei sistemi di gestione degli investimenti e nelle norme in materia di divulgazione; sollecita altresì la Commissione a promuovere "servizi di valutazione" della gestione ambientale, sociale e imprenditoriale ed un quadro coerente per il mercato delle obbligazioni verdi, sulla base dello studio pertinente della Commissione e del lavoro del gruppo di studio del G20 sulla finanza verde; chiede alla Commissione di presentare una proposta per la creazione di un "conto di risparmio dell'UE" al fine di sbloccare il finanziamento a lungo termine e sostenere la transizione ecologica in Europa;

11.  sottolinea l'importanza di centri finanziari vitali che forniscano mercati dinamici per i servizi al dettaglio;

12.  ritiene che un livello elevato di protezione del consumatore e di trasparenza rappresenti un elemento chiave ai fini dello sviluppo del mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio; insiste, in particolare, sulla necessità di garantire la protezione dei consumatori vulnerabili attraverso l'efficace attuazione della direttiva sui conti di pagamento di base e sulla necessità di ulteriori misure, quali politiche in materia di educazione finanziaria; reputa che la legislazione unionale e nazionale in materia di tutela finanziaria del consumatore vada rafforzata e applicata in modo appropriato e, ove necessario, armonizzata in tutti gli Stati membri;

13.  chiede alla Commissione di garantire l'applicazione del principio "stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa sorveglianza" onde evitare distorsioni della concorrenza in particolare con la comparsa di nuovi attori; insiste affinché tali regole non rappresentino un freno all'innovazione; esorta la Commissione a chiarire l'uso delle disposizioni di interesse generale, che attualmente potrebbero venire utilizzate indirettamente dagli Stati membri per bloccare l'entrata di nuovi prodotti che entrano sul loro mercato, e a conferire alle autorità europee di vigilanza il potere di diventare un mediatore attivo tra gli Stati membri nel caso in cui vi siano interpretazioni contrastanti circa l'utilizzo di tali disposizioni;

14.  insiste sul fatto che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio dovrebbe apportare benefici alle PMI sia in termini di offerta sia di domanda; precisa che, sul fronte dell'offerta, ciò dovrebbe rappresentare un mezzo per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, mentre, sul fronte della domanda, dovrebbe permettere alle PMI di accedere più facilmente ai mercati transfrontalieri; sottolinea che l'aumento della concorrenza non deve penalizzare le PMI che forniscono servizi finanziari al dettaglio e sono presenti per lo più a livello locale;

15.  sollecita la Commissione a garantire che le autorità europee di vigilanza finanziaria, ovvero l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA, siano dotate di risorse appropriate e abbiano il potere di svolgere l'intera gamma dei loro compiti normativi e di vigilanza nell'interesse della protezione dei consumatori;

16.  invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre un 29° regime per i prodotti finanziari al dettaglio; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un quadro giuridico armonizzato relativo a opzioni predefinite standardizzate per i prodotti finanziari dell'UE più comunemente utilizzati, seguendo il modello dei conti bancari di base e del prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP);

Azione I – Commissioni più basse per le operazioni in valute diverse dall'euro

17.  ricorda che le tariffe per i pagamenti transfrontalieri al di fuori della zona euro continuano a essere elevate; chiede pertanto alla Commissione di proporre rapidamente una modifica del regolamento (CE) n. 924/2009, onde ridurre le commissioni per le transazioni transfrontaliere in tutti gli Stati membri; deplora, in tale contesto, la mancanza di uno strumento comune europeo di pagamento tramite servizi bancari online, come una carta di credito o di debito a livello di UE e di proprietà europea;

Azione 2 – Trasparenza in materia di conversione valutaria

18.  sottolinea che, onde contrastare la mancanza di trasparenza nella "conversione dinamica della valuta", è essenziale applicare la legislazione in vigore; ricorda che la direttiva (UE) 2015/2366 prevede l'obbligo per gli esercenti di mettere chiaramente in evidenza e presentare il costo finale della conversione dinamica della valuta per i consumatori, anche quando questi ultimi eseguono prelievi di contante presso un distributore automatico che comportano un cambio di valuta; sottolinea tuttavia la necessità che i consumatori siano in grado di scegliere le tariffe migliori e siano a conoscenza delle commissioni e dei costi supplementari al momento di effettuare transazioni, pagamenti all'estero o prelievi di contante presso un distributore automatico, anche in caso di utilizzo della conversione dinamica della valuta; invita la Commissione a garantire che i fornitori comunichino eventuali rialzi dei tassi di cambio come spesa, nell'ambito della comunicazione dei costi e delle spese prevista dalla seconda direttiva relativa ai servizi di pagamento (PSD2) e chiede di presentare in modo trasparente i tassi offerti dai diversi fornitori di servizi finanziari; osserva che una migliore educazione finanziaria dei consumatori è fondamentale per conseguire tale obiettivo; raccomanda di effettuare una serie di acquisti anonimi a livello dell'UE al fine di valutare le barriere all'accesso transfrontaliero, la qualità del servizio e la conformità al diritto dell'UE e renderne pubblica la comunicazione, nonché monitorare l'evoluzione di prodotti e servizi;

Azione 3 – Passaggio più agevole da un prodotto all'altro

19.  richiama l'attenzione sul basso numero di trasferimenti da parte dei consumatori per quanto concerne la maggior parte dei servizi bancari e dei prodotti assicurativi non vita, il che costituisce un ostacolo all'ingresso nei mercati transfrontalieri al dettaglio e incoraggia pertanto la Commissione a mettere i consumatori nelle condizioni di passare più facilmente a servizi finanziari al dettaglio più vantaggiosi in tutta l'UE e di rescindere i contratti finanziari, onde rendere disponibili a livello transfrontaliero i prestiti e altri prodotti finanziari; sottolinea le grandi potenzialità relativamente alla fornitura di prodotti assicurativi transfrontalieri, quali le assicurazioni sugli autoveicoli; osserva, tuttavia, che il principio della libertà contrattuale permette agli istituti finanziari di decidere con chi stipulare un contratto; sollecita la Commissione, in tale contesto, a riconoscere l'importanza del controllo sui prestiti predatori e sui crediti di anticipo sui redditi, che hanno avuto come esito lo sfruttamento dei consumatori vulnerabili e delle PMI;

20.  approva la volontà della Commissione di integrare le disposizioni della direttiva sui conti di pagamento, al fine di facilitare il passaggio da un fornitore di servizi finanziari o un prodotto ad un altro; invita la Commissione a presentare iniziative legislative specificamente destinate al settore finanziario per porre fine ai blocchi geografici ingiustificati, onde facilitare il passaggio da parte dei consumatori a servizi finanziari al dettaglio più vantaggiosi in altri Stati membri; osserva che una comunicazione e una protezione dei consumatori adeguate saranno fondamentali per conseguire suddetto obiettivo;

Azione 4 – Siti Internet di confronto della qualità

21.  sottolinea l'utilità di un portale di confronto a livello di UE ben organizzato e di facile utilizzo, che copra i mercati europei dei servizi finanziari al dettaglio nella loro totalità; incoraggia la Commissione a esaminare la gamma di portali indipendenti esistenti già attivi negli Stati membri a tale scopo; sottolinea che gli strumenti di confronto devono essere precisi e pertinenti per i consumatori e non devono concentrarsi solo sui prezzi dei prodotti, ma anche sulla loro qualità, prendendo in considerazione altri criteri quali la disponibilità di reti di filiali, i contatti personali e la sostenibilità delle pratiche commerciali e tenendo conto che è possibile confrontare solo prodotti simili; ricorda che soltanto prodotti simili sono comparabili tra loro, onde evitare di confondere i consumatori;

22.  esorta la Commissione a promuovere strumenti quali gli sportelli unici, che consentano di rafforzare la concorrenza e di fornire assistenza alle imprese di servizi finanziari al dettaglio;

Azione 5 – Migliore assicurazione autoveicoli

23.  è del parere che, in seguito al riesame REFIT della direttiva assicurazione autoveicoli da parte della Commissione, saranno necessari emendamenti alla stessa, onde garantire l'indennizzo delle vittime di incidenti stradali e facilitare la portabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei bonus per mancato sinistro, anche alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, affinché l'ambito di applicazione della direttiva assicurazione autoveicoli sia riesaminato quanto prima, per trattare la questione del diniego del riconoscimento dei bonus per mancato sinistro e garantirne l'applicazione nelle circostanze previste dai colegislatori;

Azione 6 – Trasparenza dei prezzi per i noleggi di auto

24.  chiede alla Commissione di valutare se siano necessarie ulteriori iniziative in materia di autonoleggi che vendono prodotti assicurativi, al fine di garantire la trasparenza dei prezzi per tutte le società di autonoleggio in tutti gli Stati membri;

Azione 7 – Mercato unico più approfondito per il credito al consumo

25.  sottolinea che occorre dare la priorità all'indebitamento eccessivo dei consumatori, se la Commissione intende esaminare modalità per agevolare l'accesso ai prestiti transfrontalieri; chiede che siano adottate misure relative a strumenti per coordinare le informazioni in materia di debiti, nel pieno rispetto del diritto dell'UE, incluse le normative sulla protezione dei dati e la protezione dei consumatori, in modo che i singoli creditori possano conoscere la situazione debitoria di un consumatore prima di erogare maggiori prestiti, determinando un mercato più efficiente ove gli enti creditizi possano farsi concorrenza reciproca; chiede in questa prospettiva una valutazione complessiva delle cause dell'indebitamento eccessivo dei consumatori; ricorda che l'educazione finanziaria è uno strumento efficace per proteggere i consumatori dai rischi dell'indebitamento eccessivo; esorta pertanto la Commissione a promuovere l'educazione finanziaria e a favorire la collaborazione multilaterale in questo settore importante; ricorda, nel contesto dell'uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari, le disposizioni di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) che riconoscono all'interessato il diritto di ottenere una spiegazione della decisione conseguita mediante il trattamento automatizzato e di contestare tale decisione; sottolinea la necessità di garantire la possibilità di cambiare i dati scorretti e di utilizzare solo dati verificabili e pertinenti; invita tutte le parti interessate a intensificare gli sforzi per garantire l'applicazione di tali diritti; è del parere che il consenso prestato all'utilizzo dei dati personali debba essere dinamico e che un interessato debba essere in grado di modificare e adattare il proprio consenso;

Azione 8 – Norme di tutela dei consumatori eque

26.  invita la Commissione a valutare con attenzione se le norme e le prassi nazionali in materia di tutela dei consumatori non fungano da barriere inique agli investimenti transfrontalieri e se, in linea con una solida legislazione e giurisprudenza sul mercato interno, queste siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e necessarie e proporzionate in vista degli obiettivi da realizzare; sottolinea che le corrispondenti norme di tutela dei consumatori del diritto europeo spesso lasciano deliberatamente un certo margine nel recepimento a livello nazionale, affinché il diritto europeo possa essere integrato negli obbiettivi nazionali esistenti; sottolinea, tuttavia, che l'eliminazione delle barriere nazionali non deve arrecare pregiudizio alla tutela dei consumatori e che quest'ultima dovrebbe rimanere una priorità che orienti l'elaborazione della legislazione; teme che molti dei documenti prodotti in risposta alla legislazione dell'UE dai fornitori di prodotti e servizi finanziari al dettaglio non siano di fatto strettamente prescritti dalla legge e presentino nessuno o pochi vantaggi pratici per i consumatori, imponendo al contempo un onere che può comportare costi inutilmente più elevati per tali consumatori; invita la Commissione a riesaminare detta documentazione con l'obiettivo di semplificarla, senza pregiudicare i vantaggi in termini di tutela dei consumatori; sottolinea che l'accesso a informazioni pertinenti e comprensibili è essenziale affinché i consumatori prendano decisioni finanziarie con cognizione di causa; ricorda peraltro che il fattore decisivo è rappresentato dalla qualità e non dalla quantità delle informazioni fornite; sottolinea che occorre garantire la coerenza degli obblighi in materia di informazioni da fornire ai clienti previsti da vari atti legislativi europei; sottolinea che vanno evitati obblighi di informativa duplici o contrastanti, per evitare oneri burocratici e costi superflui e non confondere i clienti;

27.  invita la Commissione a considerare la trasformazione della legislazione "omnibus" dall'attuale mosaico segmentato delle direttive MiFID, IDD, AIFMD ecc., verso il completamento di un quadro di trasparenza per i consumatori solido e coerente, rimuovendo la complessità superflua per i fornitori di servizi finanziari, ivi compresa la convergenza della vigilanza tra gli Stati membri; invita la Commissione a promuovere un maggiore ricorso nella legislazione settoriale al mandato di protezione dei consumatori delle autorità europee di vigilanza (AEV) e a tenerne conto nel quadro della prossima revisione del finanziamento e della governance delle stesse; invita la Commissione a incaricare le AEV di guidare il lavoro sulla convergenza delle pratiche di vigilanza sulla condotta commerciale tra gli Stati membri;

28.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di preparare una campagna di sensibilizzazione su FIN-NET, una rete che aiuta i consumatori a far valere i propri diritti senza necessità di rivolgersi ai tribunali, mediante il ricorso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR); ritiene che FIN-NET debba migliorare ulteriormente la sua copertura, chiarire il suo ruolo e migliorare il suo sito Internet;

Azione 9 – Migliore valutazione del merito di credito

29.  invita la Commissione a proporre norme e principi per una valutazione del merito di credito armonizzati e transfrontalieri, onde ridurre ulteriormente il rischio di accrescere l'indebitamento eccessivo al momento di facilitare il credito paneuropeo online, tenendo pienamente conto delle conclusioni delle relazioni pubblicate sull'attuazione della direttiva sul credito ipotecario e della direttiva sui contratti di credito ai consumatori;

Azione 10 – Tecnologia finanziaria (FinTech) per i servizi finanziari al dettaglio

30.  riconosce il diritto per i consumatori di utilizzare software per disporre ordini di pagamento e condividere le informazioni in merito allo stesso;

31.  sostiene l'intenzione della Commissione di presentare un piano d'azione globale in materia di tecnologia finanziaria, nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il mercato unico digitale, che contribuisca a un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari efficace e ben funzionante, che vada a beneficio di tutti gli utenti finali europei e garantisca al contempo condizioni di parità; sostiene la volontà della Commissione di istituire una task force sulla tecnologia finanziaria; rileva che il nuovo scenario che emerge dallo sviluppo delle imprese di tecnologia finanziaria richiede l'istituzione di varie garanzie, nuove e adeguate, quali, tra l'altro, la sensibilizzazione dei consumatori in merito a nuovi prodotti o norme antiriciclaggio e il ricorso a piattaforme creditizie di tecnologia finanziaria;

32.  invita la Commissione a esaminare la sua risoluzione sulla "Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario", e a promuovere la protezione dei consumatori, la sicurezza, l'innovazione e la concorrenza leale, provvedendo affinché il principio "stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa vigilanza" si applichi a tutte le imprese indipendentemente dal rispettivo settore di attività o dall'ubicazione; sottolinea che la tecnologia finanziaria dovrebbe essere intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che riguarda l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, dai fondi pensione alla consulenza in materia di investimenti, ai servizi di pagamento e alle infrastrutture di mercato;

33.  esorta la Commissione a creare un ambiente favorevole a soluzioni innovative; osserva che le aziende innovative quali le imprese di tecnologia finanziaria forniscono la concorrenza necessaria a creare un efficace mercato dei servizi finanziari al dettaglio;

34.  sottolinea che i vari nuovi istituti finanziari che rientrano nella denominazione di tecnologia finanziaria hanno le stesse responsabilità nei confronti dei consumatori e della stabilità finanziaria di altri istituti e servizi tradizionali analoghi;

Azione 11 – Controllo digitale dell'identità

35.  evidenzia le potenzialità della firma elettronica e dell'identificazione elettronica per facilitare le operazioni, e invita la Commissione a basarsi sui lavori del regolamento eIDAS; sottolinea la necessità di prendere in considerazione le persone che non sono in grado o non intendono utilizzare la firma elettronica o l'identificazione elettronica; promuove l'interoperabilità dell'identificazione elettronica transfrontaliera nel settore dei servizi finanziari e chiede che siano garantite condizioni eque tra gli Stati membri (ed eventualmente anche nei paesi del SEE e in Svizzera); chiede inoltre alla Commissione di valutare con urgenza gli attuali ostacoli normativi frapposti alle tecniche di identificazione elettronica e sottolinea che qualsiasi iniziativa adottata dovrebbe essere tecnologicamente neutrale;

36.  ribadisce la necessità per la Commissione di identificare e rimuovere le barriere normative all'utilizzo dei sistemi di firma elettronica paneuropei per la sottoscrizione di servizi finanziari, agevolando la gestione digitale transfrontaliera a livello di UE, senza tuttavia pregiudicare il livello di sicurezza dei sistemi esistenti né la loro conformità ai requisiti della quarta direttiva antiriciclaggio;

Azione 12 – Vendita online di servizi finanziari

37.  sottolinea la necessità di adeguare l'attuale quadro giuridico dell'UE al mondo digitale, al fine di contrastare i rischi per la protezione dei consumatori correlati alle vendite online a distanza e creando nel contempo nuove opportunità commerciali per le start-up e le imprese di tecnologia finanziaria europee; evidenzia i rischi per i consumatori associati ai giochi d'azzardo online celati come prodotti finanziari, ossia opzioni binarie; ritiene che una vigilanza europea forte e armonizzata sia necessaria per tutelare i consumatori ed evitare lacune normative; sottolinea che gli standard europei di protezione dei consumatori sono validi a prescindere dal ricorso a canali di distribuzione tradizionali o moderni;

38.  sottolinea l'importanza della sicurezza informatica e si rammarica del fatto che nel suo piano d'azione la Commissione non affronti le questioni relative alla cibersicurezza; invita pertanto la Commissione a garantire che tali questioni siano incluse nei lavori della task force;

39.  sottolinea la necessità di mantenere le banche tradizionali che forniscono un servizio pubblico essenziale e sono particolarmente utili per le PMI, gli anziani e i consumatori vulnerabili, che presumibilmente utilizzano meno i servizi bancari elettronici e prediligono l'interazione personale; riconosce che la chiusura di filiali impoverisce l'infrastruttura finanziaria a livello locale e può essere estremamente dannosa per le comunità;

40.  constata che un uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari può essere vantaggioso per i consumatori, come lo sviluppo di offerte più ad hoc, segmentate e meno costose, sulla base di una più efficiente attribuzione del rischio e del capitale; è preoccupato, d'altro canto, per lo sviluppo di una fissazione dinamica dei prezzi e per le sue potenzialità di condurre a risultati peggiori per i consumatori per quanto riguarda la comparabilità delle offerte e quindi l'effettiva concorrenza e il raggruppamento e la messa in comune del rischio nel settore creditizio e assicurativo;

o
o   o

41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(2) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(3) GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.
(5) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(6) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
(7) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.
(8) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.
(9) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.
(10) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0434.
(12) Testi approvati, P8_TA(2017)0211.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0027.

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