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Mercoledì 7 febbraio 2018 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: date di applicazione di due regolamenti delegati
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 dicembre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2358 e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda le loro date di applicazione (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)08681) (di seguito "il regolamento delegato modificativo"),

–  vista la lettera in data 24 gennaio 2018 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa(1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafi 4 e 5, l'articolo 30, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 5,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 6 febbraio 2018,

A.  considerando che il regolamento delegato modificativo dovrebbe applicarsi prima del 23 febbraio 2018, data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione (di seguito "i due regolamenti delegati"), e che, se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, i due regolamenti delegati potrebbero entrare in vigore prima della data di applicazione modificata della direttiva (UE) 2016/97 ("direttiva sulla distribuzione assicurativa"), ossia il 1º ottobre 2018, come suggerito dalla Commissione nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (COM(2017)0792);

B.  considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato modificativo nella Gazzetta ufficiale consentirebbe di adeguare le date di applicazione dei due regolamenti delegati alla data di applicazione modificata della direttiva sulla distribuzione assicurativa;

C.  considerando che ciò corrisponde alla decisione del Parlamento del 25 ottobre 2017(2) di non sollevare obiezioni ai due regolamenti delegati, in cui si chiede alla Commissione di valutare se la data di applicazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa possa essere posticipata al 1º ottobre 2018;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0404 e P8_TA(2017)0405.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy