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Procedura : 2018/2079(INL)
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Ciclo del documento : A8-0396/2018

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A8-0396/2018

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PV 12/12/2018 - 24
CRE 12/12/2018 - 24

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P8_TA(2018)0519

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Giovedì 13 dicembre 2018 - Strasburgo
Composizione rapida delle dispute commerciali
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la composizione rapida delle dispute commerciali (2018/2079(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE,

–  visti l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"),

–  visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dal titolo "Building competence in commercial law in the Member States" (Creare competenza in diritto commerciale negli Stati membri),

–  visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2018,

–  visti i "Principi di formazione giudiziaria" della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), pubblicati nel 2016(1),

–  visto l'acquis dell'Unione nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia di civile,

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0396/2018),

A.  considerando che il diritto a un equo processo, svolto pubblicamente ed entro un termine ragionevole, come sancito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rappresenta una delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia ed è inscindibilmente connesso al procedimento civile in generale;

B.  considerando che l'introduzione di un procedimento civile accelerato europeo potrebbe contribuire alla modernizzazione dei procedimenti nazionali, alla parità delle condizioni di concorrenza per le imprese e a incrementare la crescita economica con un sistema giudiziario efficace ed efficiente, facilitando al contempo l'accesso alla giustizia nell'Unione e contribuendo a garantire le libertà fondamentali dell'Unione;

C.  considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 ha indicato che la disponibilità di consulenza legale e il livello di spese processuali hanno un impatto fondamentale sull'accesso alla giustizia, in particolare per i cittadini in condizioni di povertà;

D.  considerando che la cooperazione giudiziaria è stata promossa, supportata e incoraggiata da diversi atti procedurali di diritto derivato dell'Unione, compresi il regolamento sulle controversie di modesta entità, la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato, il regolamento sull'assunzione delle prove e il regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti;

E.  considerando che gli obiettivi della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri sono, inter alia, garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nei contenziosi transfrontalieri, garantire procedure giudiziarie efficaci e regolari anche in tali situazioni e stabilire una fiducia reciproca nei sistemi giudiziari, che è la base per un ulteriore mutuo riconoscimento delle sentenze in tutta l'Unione;

F.  considerando che molte questioni relative al diritto procedurale nell'ambito della giustizia civile sono disciplinate a livello nazionale, per cui il diritto procedurale in questo ambito differisce fra i vari Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità; che il procedimento accelerato può portare al necessario ravvicinamento dei regimi processuali nell'Unione;

G.  considerando che è necessario rafforzare la cooperazione tra le autorità e i sistemi giudiziari degli Stati membri a livello dell'Unione al fine di rimuovere eventuali ostacoli che possano sorgere dalle incompatibilità tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi;

H.  considerando che il regolamento Bruxelles I stabilisce norme di base sulla giurisdizione, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle questioni transfrontaliere civili e commerciali nell'Unione; che la versione rifusa, che si applica dal 2015 (Bruxelles I bis), ha introdotto diversi adeguamenti fondamentali per la risoluzione delle controversie transfrontaliere nell'UE, generando risparmi in termini di costi e di tempi sia per le imprese che per i cittadini;

I.  considerando che il regolamento Roma I stabilisce norme relative alla legge applicabile agli obblighi contrattuali in materia civile e commerciale;

J.  considerando che le norme procedurali dovrebbero garantire sia un equilibrio fra la tutela dei diritti delle parti che una composizione rapida delle dispute;

K.  considerando che la composizione in materia commerciale presso i tribunali pubblici degli Stati membri è in generale lenta e non soddisfa le aspettative delle parti nelle dispute commerciali, fatto accentuato dall'introduzione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che, invece, ha portato a una composizione sostanzialmente più rapida delle controversie in materia di consumo; e che il corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei tribunali contribuisce ad accelerare i procedimenti e a ridurre i costi;

L.  considerando che la lenta composizione delle dispute commerciali nell'Unione potrebbe portare le parti commerciali a cercare una composizione alternativa delle controversie, o la composizione delle controversie in un paese terzo, scegliendo di applicare il diritto nazionale di un paese terzo ai contratti;

M.  considerando che una composizione delle dispute commerciali di alta qualità dipende da un alto livello di competenza ed esperienza in materia presso i tribunali, da parte di giudici, avvocati e operatori della giustizia;

N.  considerando che la disponibilità di un procedimento accelerato, economicamente efficiente e rapido, con il contributo di giudici e avvocati altamente competenti ed esperti negli Stati membri, renderebbe più probabile la scelta della legge nazionale di uno Stato membro e, conseguentemente, amplierebbe la competenza in materia civile e commerciale negli Stati membri;

O.  considerando che sembra necessario trovare una soluzione adeguata per quanto riguarda i diversi regimi linguistici, che potrebbe consistere in forme armonizzate, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

P.  considerando che i tribunali e le sezioni specializzati in materia commerciale garantiranno un più alto livello di competenza e di indipendenza in tal merito, richiamando così un numero maggiore di cause nei tribunali degli Stati membri;

1.  osserva che la composizione in materia commerciale è molto più lenta di quanto potrebbe essere, con una durata media di 3-4 anni, e che ciò comporta perdite sostanziali per le attività commerciali, non solo in termini economici ma anche di tempo, energia e altre risorse che potrebbero essere investiti in altre opportunità;

2.  sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto del diritto delle parti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di garantire l'elevata qualità dei procedimenti giudiziari in materia commerciale;

3.  evidenzia il buon esito dell'attuazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che ha fornito una modalità di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di consumo e di altro tipo relative a importi di modesta entità all'interno dell'UE, in modo rapido ed efficace rispetto ai costi, sostenendo al contempo la tutela dei diritti delle parti;

4.  evidenzia che la fiducia reciproca è un concetto complesso e che molti fattori svolgono un ruolo nell'accrescimento di tale fiducia, tra cui la formazione di perfezionamento in ambito giudiziario, la cooperazione giudiziaria transnazionale e lo scambio di esperienze e migliori prassi tra i giudici;

5.  sottolinea che, relativamente all'equo processo e all'accesso alla giustizia, è opportuno mantenere e ampliare ulteriormente le banche dati e le reti di cooperazione a sostegno della cooperazione giudiziaria e dello scambio di informazioni, compresi la rete giudiziaria europea e il portale europeo della giustizia elettronica, che è destinato a divenire uno sportello unico nel campo della giustizia nell'Unione;

6.  sostiene che l'approvazione di un regolamento simile al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il procedimento civile accelerato europeo applicabile alle dispute commerciali transfrontaliere, sarebbe il miglior modo di affrontare i lunghi tempi di attesa delle dispute commerciali nell'Unione, il che consentirebbe alle imprese europee di realizzare grandi risparmi e di attivare il capitale inutilizzato;

7.  ritiene che le parti commerciali saranno in una posizione migliore per farsi rappresentare e prepararsi per una causa in tribunale, ossia avranno migliori prospettive di tutelare i propri diritti, consentendo così un procedimento più rapido;

8.  osserva che un procedimento di questo tipo potrebbe basarsi sui requisiti di una preparazione accurata delle parti prima che sia avviato il procedimento, su termini stringenti, su poche possibilità di portare nuovi fatti o prove durante il processo e sull'impossibilità di presentare un ricorso separato alle decisioni relative al procedimento, ottenendo così un procedimento accelerato;

9.  ritiene che un sistema procedurale così rigoroso sia compatibile con la tutela dei diritti delle parti a condizione che il procedimento civile accelerato europeo sia volontario e sia applicato solo:

   laddove le parti abbiano convenuto di ricorrere alla procedura dopo che è sorta la controversia, o
   laddove il convenuto accetti di partecipare al procedimento dopo che il ricorrente ha presentato ricorso secondo il procedimento civile accelerato europeo, a condizione che il ricorrente abbia il tempo sufficiente per prepararsi in maniera adeguata prima dell'avvio del procedimento;

10.  ritiene che il procedimento civile accelerato europeo dovrebbe in ogni caso essere valido solo se le parti sono state debitamente informate in anticipo in merito alle conseguenze del consenso all'utilizzo di tale procedura; ritiene che i costi del procedimento civile accelerato europeo non dovrebbero essere eccessivi per le parti, al fine di garantire il rispetto del diritto di accesso alla giustizia;

11.  sottolinea che le parti di una disputa spesso raggiungono una composizione amichevole solamente quando le circostanze e gli argomenti sono pienamente definiti, e ciò significa che, in un sistema procedurale che richiede che le parti indaghino le circostanze e sviluppino i propri argomenti prima di adire le vie legali, più dispute sarebbero risolte amichevolmente in una fase più precoce;

12.  osserva che non è possibile raggiungere l'obiettivo di fornire una composizione rapida ed economicamente efficiente delle dispute commerciali nell'Unione solamente con l'introduzione di un sistema procedurale armonizzato e accelerato; ritiene che tale obiettivo esiga che giudici, avvocati e operatori della giustizia siano in possesso di un livello elevato di competenza e di esperienza in diritto commerciale e diritto privato internazionale, al fine di rendere efficiente un sistema procedurale di questo tipo;

13.  evidenzia che la distribuzione attuale nella scelta della legge nei contratti commerciali fra le varie giurisdizioni europee non è uguale in tutti gli Stati membri;

14.  osserva che la scelta della legge applicabile è spesso basata su considerazioni complesse, ma che la combinazione di un diritto e di un tribunale stranieri spesso espone una parte a rischi economici sostanziali, e che tali disposizioni sono in particolare opinabili se concordate quali parte dei contratti tipo o in situazioni in cui una delle parti ha una possibilità limitata o nulla di influire su tale aspetto dell'accordo;

15.  ritiene che le barriere linguistiche potrebbero costituire un ulteriore ostacolo e, quindi, un'altra ragione per scegliere una legge applicabile piuttosto che un'altra;

16.  sottolinea che la disponibilità di moduli standard uniformi, redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, faciliterebbe l'accesso al procedimento civile accelerato europeo;

17.  propone che, al fine di garantire moduli standard uniformi, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione, esercitate conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016;

18.  invita la Commissione a valutare la necessità di rivedere i regolamenti Roma I, Roma II e Bruxelles I bis al fine di rafforzare il legame tra l'obiettivo e l'oggetto dei contratti e la legge scelta, garantendo nel contempo la tutela delle parti più deboli nei rapporti e nei contratti tra imprese e di preservare l'autonomia delle parti in relazione alla scelta della legge;

19.  evidenzia che le misure legislative da sole non bastano ad affrontare tali questioni, ma che sono necessarie anche misure pratiche per ampliare le competenze sia dei tribunali che degli avvocati, ad esempio il rafforzamento della loro formazione in materia commerciale, l'incremento dell'accesso al diritto dell'Unione e al diritto nazionale degli Stati membri, in particolare alla giurisprudenza;

20.  osserva che il diritto commerciale e il diritto privato internazionale sono ambiti meno codificati rispetto ad altri settori del diritto, e ciò significa che la ricerca accademica gioca un ruolo più importante, ritiene pertanto che una delle misure per rafforzare la competenza in materia commerciale negli Stati membri consista nel destinare maggiori risorse alla ricerca in tale ambito;

21.  accoglie pertanto con favore i nove principi di formazione giudiziaria della REFG, approvati in seno all'assemblea generale del 2016, in quanto forniscono una base e un quadro comuni per le istituzioni europee di formazione giudiziaria e giuridica allo stesso modo;

22.  sottolinea che anche la qualità del diritto applicabile in materia commerciale e la sua adeguatezza alle pratiche e allo sviluppo del settore commerciale sono di grande importanza;

23.  richiede pertanto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 225 TFUE, di presentare entro il 1° gennaio 2020, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, una proposta di atto legislativo sul procedimento civile accelerato europeo e, conformemente alle raccomandazioni di cui all'allegato, e previa valutazione della necessità di tale revisione da parte della Commissione, un'eventuale proposta di modifica dei regolamenti Roma I e Roma II e Bruxelles I bis;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tali proposte con altre misure di supporto volte ad ampliare le competenze in materia di diritto commerciale e di diritto privato internazionale negli Stati membri;

25.  conferma che le raccomandazioni allegate alla presente proposta di risoluzione sono formulate nel rispetto dei diritti fondamentali, del principio dell'autonomia procedurale nazionale e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.  ritiene che le eventuali implicazioni finanziarie della proposta, in particolare i costi dei procedimenti avviati secondo il procedimento civile accelerato europeo, saranno compensate da corrispondenti risparmi, dal momento che il procedimento civile accelerato europeo sarà con ogni probabilità notevolmente più efficace in termini di costi rispetto ai procedimenti ordinari degli Stati membri e che le dispute in questione non saranno più presentate nell'ambito del sistema procedurale generale dello Stato membro interessato;

27.  sottolinea che il diritto commerciale è soltanto uno dei settori in cui sono necessarie ulteriori azioni a livello di Unione per garantire un migliore accesso alla giustizia, una maggiore qualità dei procedimenti, maggiori garanzie per le parti e una più rapida composizione delle controversie;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_IT.pdf


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LE MISURE VOLTE A INTRODURRE E SOSTENERE UN PROCEDIMENTO CIVILE ACCELERATO EUROPEO

PRINCIPI E OBIETTIVI DELLE PROPOSTE RICHIESTE

I.  Procedimento civile accelerato europeo

L'obiettivo principale della seguente proposta è l'introduzione di un procedimento civile accelerato europeo su base volontaria al fine di fornire alle società europee la possibilità di risolvere in tempi ragionevoli controversie puramente commerciali di natura transfrontaliera tra imprese.

Un procedimento civile accelerato europeo potrebbe basarsi sui seguenti principi:

1.  dovrebbe applicarsi alle dispute commerciali transfrontaliere cui non si applica il procedimento per le controversie di modesta entità;

2.  dovrebbe applicarsi se le parti convengono in tal senso dopo che è sorta la disputa o se il ricorrente intraprende un ricorso secondo il procedimento e il convenuto lo accetta;

3.  dovrebbe applicarsi soltanto se le parti sono state debitamente informate in anticipo in merito alle conseguenze del consenso all'utilizzo di tale procedura;

4.  dovrebbe richiedere che le parti preparino le proprie richieste a un livello elevato prima di adire le vie legali, assieme a una preclusione precoce della possibilità di far valere nuovi fatti o nuove prove in tribunale;

5.  non dovrebbe consentire ricorsi separati contro le decisioni relative al procedimento;

6.  potrebbe, in linea di principio, essere un procedimento scritto che consente, se richiesto da almeno una delle parti, audizioni;

7.  dovrebbe applicare, come punto di partenza, termini molto stringenti al procedimento e permettere al tribunale, con il consenso delle parti, di applicare termini più ampi in caso di maggiore complessità;

8.  incoraggiare le composizioni amichevoli delle dispute commerciali transfrontaliere, sia giudiziali che extragiudiziali, anche mediante la mediazione;

9.  incoraggiare l'uso delle tecnologie moderne ai fini delle audizioni, dell'assunzione delle prove e della notificazione e comunicazione degli atti;

10.  i costi della procedura dovrebbero essere limitati al fine di garantire il rispetto del diritto di accesso alla giustizia;

11.  permettere il riconoscimento e l'attuazione della sentenza definitiva nell'ambito del procedimento nel modo più semplice e agevole disponibile ai sensi del diritto dell'Unione.

II.  Eventuali modifiche ai regolamenti Roma I e Roma II e Bruxelles I bis

La proposta relativa al procedimento civile accelerato europeo potrebbe essere supportata da una proposta di modifica dei regolamenti Roma I e Roma II e Bruxelles I bis ai fini di un collegamento più forte tra la finalità e l'obiettivo degli accordi e la legge scelta nell'Unione anche per conferire alle parti dei contratti puramente commerciali una maggiore autonomia, garantendo al tempo stesso la protezione delle parti più deboli nei rapporti tra imprese.

Le modifiche al regolamento Roma I potrebbero includere:

1.  la considerazione di un rafforzamento del collegamento fra la legge scelta e il contenuto, l'obiettivo e la finalità del contratto e delle parti;

2.  il riesame delle norme applicabili alla validità della scelta della legge; ciò dovrebbe essere considerato ai sensi della legge generale applicabile al contratto.

III.  Altre misure per creare competenza in materia commerciale negli Stati membri

1.  Le presenti proposte dovrebbero essere ulteriormente supportate da azioni della Commissione e degli Stati membri atte a creare competenza in materia commerciale, come:

a)  la formazione di giudici, operatori della giustizia e avvocati in materia commerciale;

b)  l'accesso semplificato e migliorato al diritto dell'Unione e al diritto nazionale degli Stati membri, giurisprudenza compresa;

c)  l'ulteriore approfondimento del diritto commerciale e del diritto privato internazionale nell'istruzione giuridica; nonché

d)  risorse aggiuntive per la ricerca accademica negli ambiti del diritto commerciale e del diritto privato internazionale.

e)  la padronanza di una lingua straniera e della sua terminologia giuridica.

2.  Inoltre, gli Stati membri sono invitati ad assicurare che i tribunali che applicano il procedimento civile accelerato europeo abbiano la competenza specifica nell'ambito del diritto commerciale, ad esempio designando tribunali e sezioni commerciali o rafforzando quelli già esistenti.

3.  In aggiunta, la Commissione è invitata ad esaminare ulteriormente la possibilità di istituire un Tribunale commerciale europeo per integrare i tribunali degli Stati membri e garantire ai ricorrenti un foro internazionale aggiuntivo specializzato nella composizione delle dispute commerciali.

4.  Come misura finale, gli Stati membri sono invitati a considerare un riesame delle proprie leggi applicabili in materia commerciale nei rapporti tra imprese, dal momento che uno dei fattori rilevanti per la scelta del diritto risiede nell'efficacia e nella qualità del diritto commerciale di un paese.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2019Note legali - Informativa sulla privacy