Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2018/0236(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0405/2018

Testi presentati :

A8-0405/2018

Discussioni :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Votazioni :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Dichiarazioni di voto
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Testi approvati :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Testi approvati
PDF 325kWORD 108k
Giovedì 13 dicembre 2018 - Strasburgo
Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Progetto di risoluzione legislativa   Emendamento
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 bis (nuovo)
–   visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300),
Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 ter (nuovo)
–   visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)0588) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0306),
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative.
(1)  Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative. È importante, nel contempo, creare le condizioni appropriate per garantire condizioni di parità globali con le imprese attive nel settore spaziale.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
(2)  Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale e dall'accesso autonomo allo spazio per la sicurezza e l'indipendenza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa.
(3)  L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. È opportuno garantire la continuità di queste iniziative, nonché la loro diffusione e utilizzo, e continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche. Il programma dovrebbe promuovere servizi spaziali affinché tutti gli Stati membri e i loro cittadini possano sfruttare appieno i benefici del programma spaziale.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma.
(4)  È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, anche con tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale creando poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. L'Unione dovrebbe promuovere l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto).
(5)  Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. I poli spaziali dovrebbero lavorare in cooperazione con i poli dell'innovazione digitale per promuovere l'imprenditorialità e le competenze. L'Unione dovrebbe promuovere la creazione e l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto).
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze, per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale.
(6)  In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze. La Commissione dovrebbe rafforzare la diplomazia economica per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti e condizioni eque di concorrenza a livello internazionale. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite.
(7)  Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico, in particolare trovando soluzioni contro la proliferazione dei detriti spaziali, ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, incluso il trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti (il trattato sullo spazio extra-atmosferico).
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo.
(8)  Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano gli stessi costi, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. È importante assicurare la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e gli altri programmi dell'Unione e le componenti del programma.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Circa 200 000 professionisti lavorano nel settore spaziale dell'Unione. È pertanto essenziale continuare a sviluppare le infrastrutture all'avanguardia di questo settore e pertanto stimolare le attività economiche a valle e a monte. Inoltre, al fine di assicurare la competitività dell'industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e sostenere le attività di istruzione e formazione, con un'attenzione particolare per le donne e le ragazze, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell'UE in questo ambito.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)   Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra il settore spaziale e quello dei trasporti, considerando che le tecnologie spaziali svolgono un ruolo strategico nel rendere il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale più intelligente, efficiente, sicuro, protetto, sostenibile e integrato e, nel contempo, un settore dei trasporti innovativo e in crescita aumenterà la richiesta di tecnologie spaziali innovative e aggiornate.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le entrate generate dal programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere le finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato.
(14)  Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento delle finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
(16)  Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto, in particolare per le piccole e medie imprese e le start-up. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi.
(25)  Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi e dovrebbe mirare a dare la priorità all'utilizzo dell'infrastruttura europea esistente e sviluppare i settori professionali e industriali europei.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  I programmi spaziali sono orientati agli utenti e richiedono pertanto un coinvolgimento continuo ed efficace dei rappresentanti degli utenti per poter essere attuati e sviluppati.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e dovrebbero essere tenuti a cooperare pienamente con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione dovrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo e approfittare del loro appoggio. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio15.
(26)  Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e dovrebbero essere tenuti a cooperare pienamente con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione dovrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo e approfittare del loro appoggio. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e l'adeguata protezione delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio15.
__________________
__________________
15 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
15 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare le principali specifiche tecniche e operative necessarie per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi.
(27)  In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione sovrintendere all'attuazione del programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare i principali requisiti necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Alcuni compiti legati alla sicurezza e alla promozione del programma, dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma.
(28)  La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la sicurezza informatica e la promozione dei servizi e del settore a valle. Alcuni compiti legati alla sicurezza dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere l'utilizzazione da parte degli utenti e del mercato di Galileo e EGNOS e al fine di promuovere i programmi come pacchetto, l'Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività promozionali e di commercializzazione per Copernicus. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, è importante concludere con l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea, in particolare con l'articolo 5. Tuttavia, poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza, al fine di proteggere gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, che un tale accordo sia subordinato all'introduzione di adeguate norme operative per l'Agenzia spaziale europea. L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.
(29)  L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, è importante concludere con l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea, in particolare con l'articolo 5. Poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza che un tale accordo contenga requisiti adeguati per quanto riguarda le norme operative dell'Agenzia spaziale europea per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dovrebbero avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia e l'Agenzia europea per la difesa dovrebbero rappresentare, rispettivamente, la comunità degli utenti civili e quella degli utenti militari e potrebbero monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti.
(31)  Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dovrebbero avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia dovrebbe rappresentare la comunità degli utenti e potrebbe monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Al fine di garantire la circolazione sicura delle informazioni, dovrebbero essere stabilite norme adeguate per garantire l'equivalenza delle norme di sicurezza per le diverse entità pubbliche e private e per le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del programma.
(36)  Al fine di garantire la circolazione sicura delle informazioni, dovrebbero essere stabilite norme adeguate per garantire l'equivalenza delle norme di sicurezza per le diverse entità pubbliche e private e per le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del programma, con l'istituzione di diversi livelli di accesso alle informazioni e, implicitamente, la sicurezza dell'accesso alle informazioni.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  La sicurezza informatica delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi, la loro effettiva capacità di svolgere i compiti in modo continuativo e di fornire i servizi richiesti.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare, e mostrano sinergie con le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica.
(38)  Sempre più settori economici chiave, in particolare trasporti, telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare. La navigazione satellitare svolge anche un ruolo nel contesto della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento [2018/XXXX] [regolamento EASA] e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS).
(40)  Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo e delle prestazioni di sicurezza per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS).
_________________
1bis Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)   EGNOS può contribuire all'agricoltura di precisione e aiutare gli agricoltori europei a eliminare i rifiuti, a ridurre un uso eccessivo di fertilizzanti ed erbicidi e a ottimizzare le rese agricole. EGNOS può già contare su un'importante "comunità di utenti", ma il numero di macchine agricole compatibile con la tecnologia di navigazione è più limitato. Tale questione dovrebbe essere affrontata.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi.
(41)  È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità, la sicurezza, l'affidabilità, la precisione e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
(44 bis)    Per sostenere lo sfruttamento dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e supportare i servizi a valle, in particolare nel settore dei trasporti, le autorità competenti dovrebbero sviluppare norme e certificazioni comuni a livello internazionale. 
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  Data l'importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente.
soppresso
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione, laddove questo sia giustificato e utile.
(46)  Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere integrato, dove possibile, in altre politiche dell'Unione. Le misure per incoraggiare l'uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch'esse una fase importante del processo.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale.
(47)  Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, compresa l'agricoltura, la biodiversità, l'utilizzo dei terreni, la silvicoltura, lo sviluppo rurale e la pesca, i cambiamenti climatici, i siti del patrimonio culturale, la protezione civile, la sicurezza, comprese le infrastrutture, e l'economia digitale.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus.
(48)  Le capacità esistenti dovrebbero essere sviluppate e integrate con nuove attività, che possono essere sviluppate in comune tra gli enti responsabili. A tal fine, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l'Agenzia spaziale europea, gli Stati membri e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione19. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT20 e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE21. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus.
__________________
__________________
17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
17 Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
18 Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237), comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" (COM(2018)0232), Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (COM(2018)0008).
19 Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237), comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" (COM(2018)0232), Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (COM(2018)0008).
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici.
20 L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici.
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
21 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)
(49 bis)  Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l'economia dell'Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un'intensificazione delle misure di accettazione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di occupazione e i trasferimenti di conoscenza.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 52
(52)  Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.
(52)  Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni la cui fattibilità è attualmente in corso di indagine da parte dell'Agenzia spaziale europea, dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra) Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 53
(53)  Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europeo e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.
(53)  Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europea e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, inclusa la qualità dell'aria, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)
(54 bis)  Al fine di conseguire gli obiettivi di Copernicus su base sostenibile, si potrebbe istituire un comitato (il sotto-comitato Copernicus) per assistere la Commissione nel garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione, dei forum degli utenti, degli Stati membri e delle organizzazioni intergovernative nonché il coordinamento con il settore privato, sfruttando al meglio le capacità esistenti e individuando le lacune da colmare a livello dell'Unione.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 55
(55)  L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e i soggetti incaricati della prestazione di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le diverse comunità di utenti in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.
(55)  L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo l'Agenzia e i soggetti incaricati di Copernicus dovrebbero collaborare strettamente con le diverse comunità di utenti in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra nell'interesse dei cittadini europei. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)
(56 bis)  Gli Stati membri, la Commissione e gli enti responsabili dovrebbero periodicamente condurre le campagne di informazione Copernicus sui benefici del programma, fornendo a tutti i potenziali utenti l'accesso alle informazioni e ai dati pertinenti.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)
(57 bis)  I servizi di Copernicus sul cambiamento climatico, sebbene ancora in una fase preoperativa, sono già sulla buona strada in quanto il numero di utenti è raddoppiato tra il 2015 e il 2016. Tutti i servizi sul cambiamento climatico dovrebbero diventare pienamente operativi il prima possibile e quindi fornire il flusso continuo dei dati, necessario per efficaci azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 59
(59)  Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali, delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.
(59)  Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali e regionali, delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)
(59 bis)   Considerato il grande potenziale delle immagini satellitari per una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse, tra l'altro grazie alla fornitura di informazioni affidabili e tempestive sulle colture e sulle condizioni del suolo, tali servizi dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per rispondere alle esigenze degli utenti finali e consentire il collegamento dei dati.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 62
(62)  In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un bene comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti.
(62)  In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un bene comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti. L'SST ha inoltre lo scopo di facilitare la preparazione di progetti di "pulizia" dell'orbita terrestre.
__________________
__________________
24 GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.
24 Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 63
(63)  L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché l'SST è un sistema orientato agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, comprese quelli concernenti la sicurezza.
(63)  L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Tale catalogo potrebbe seguire l'esempio di altre nazioni impegnate nello spazio e rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi non commerciali e di ricerca. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché l'SST è un sistema orientato agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, comprese quelli concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti e da istituzioni pubbliche per migliorare l'efficacia del sistema.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 67
(67)  L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP.
(67)  L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la diffusione di sistemi tecnologici progettati per la rimozione attiva dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 70
(70)  Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e il coinvolgimento del settore privato.
(70)  Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali e il coinvolgimento del settore privato.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 73
(73)  GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua) e infrastrutture spaziali.
(73)  GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali (p.es. centri dati, server), infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua quali dighe) e infrastrutture spaziali.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 78
(78)  Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE permette nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso, a condizione che queste utilizzino tecnologie dell'Unione.
(78)  Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE dovrebbe permettere di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 86
(86)  L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.
(86)  L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. È importante garantire la continuità tra le soluzioni sviluppate attraverso Orizzonte Europa e le operazioni delle componenti del programma. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, per quanto concerne le principali politiche europee. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 87
(87)  Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo.
(87)  Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza e sicurezza informatica. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 88
(88)  In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia.
(88)  In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione dovrebbe garantire un finanziamento adeguato per la gestione e l'esecuzione di tali compiti, incluse risorse umane e finanziarie adeguate. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
(2)  "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra;
(2)  "eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra o sulle infrastrutture spaziali;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
(5)  "sorveglianza dell'ambiente spaziale" (space situational awareness - "SSA"): un approccio olistico verso i principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra satelliti e detriti spaziali, fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;
(5)  "sorveglianza dell'ambiente spaziale" (space situational awareness - "SSA"): una conoscenza e comprensione completa dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra satelliti e detriti spaziali, fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
(6)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
(6)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie di bilancio del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
(10)  "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST");
(10)  "dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali, inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST");
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
(14 bis)   "informazioni di terzi di Copernicus": le informazioni provenienti da fonti diverse dai Sentinel Copernicus concessi in licenza e forniti per l'impiego nell'ambito delle attività di Copernicus;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 – comma 1
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di safety;
"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di sicurezza delle infrastrutture o politiche di sicurezza;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 – comma 2 bis (nuovo)
"servizi Copernicus di base": servizi operativi raggruppati nella componente elaborazione dati e informazioni o nella componente servizi, che sono di interesse generale e comune per gli Stati membri e l'Unione;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)
(23 bis)  "settore spaziale":
"il settore a monte", che comprende attività che conducono a un sistema spaziale operativo e all'esplorazione spaziale;
il "settore a valle", che comprende attività connesse allo sfruttamento dei dati satellitari per sviluppare prodotti spaziali e servizi destinati agli utenti finali.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a
(a)  un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Galileo");
(a)  un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra, ove appropriato, le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Galileo");
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c
(c)  un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus");
(c)  un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione sulla base di una politica dei dati libera e aperta, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus");
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d
(d)  un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di veicoli spaziali attivi e inattivi, di stadi di lanciatori abbandonati, di detriti e frammenti di detriti che orbitano intorno alla Terra, integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earth objects - "NEO") in avvicinamento alla Terra ("SST");
(d)  un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di veicoli spaziali attivi e inattivi, detriti spaziali che orbitano intorno alla Terra, integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earth objects - "NEO") in avvicinamento alla Terra ("SST");
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo.
Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso autonomo allo spazio, affrontare le minacce informatiche, promuovere un settore spaziale innovativo e competitivo, a monte e a valle, nonché sostenere la diplomazia dello spazio.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
1.  Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa;
(a)  fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, inclusi i cambiamenti climatici, e sostenere la capacità decisionale indipendente e basata su elementi concreti dell'Unione e dei suoi Stati membri;
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  massimizzare i benefici socio-economici, promuovendo l'uso più ampio possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma;
(b)  massimizzare i benefici socio-economici, in particolare rafforzando il settore europeo a valle, consentendo in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione, e promuovendo la diffusione di servizi e l'uso più ampi possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  rafforzare la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare in termini di tecnologie e di processo decisionale basato su elementi concreti;
(c)  rafforzare la sicurezza, inclusa la sicurezza informatica dell'Unione e degli Stati membri, e rinforzare la sua autonomia strategica, in particolare in termini industriali e tecnologici;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  rafforzare l'ecosistema industriale e scientifico europeo nel settore spaziale, creando un quadro coerente che coniughi l'eccellenza della formazione e del know-how europei, lo sviluppo di capacità di progettazione, fabbricazione di alto livello con la visione strategica necessaria in un settore sempre più competitivo.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile.
(d)  promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  rafforzare la diplomazia dello spazio dell'Unione e incoraggiare la cooperazione internazionale al fine di sensibilizzare allo spazio quale patrimonio comune dell'umanità;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e il principio di reciprocità e concorrenza leale a livello internazionale;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)
(d quater)  migliorare la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in vari settori, in particolare nei trasporti (aviazione, compresi i velivoli senza pilota, trasporti ferroviari, navigazione, trasporti stradali, guida autonoma), costruzione e monitoraggio di infrastrutture, monitoraggio del territorio e ambiente;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri;
(a)  per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte nel lungo termine e continui, se del caso, sicuri;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale;
(b)  per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche e azioni orientate agli utenti dell'Unione e dei suoi Stati membri;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): per migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri;
(c)  per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e
(e)  contribuire, ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, a un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi;
(e)  garantire un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f
(f)  sostenere e rinforzare la competitività, l'imprenditorialità, le competenze e la capacità di innovare delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore, con particolare riguardo alla posizione e alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle start-up.
(f)  promuovere lo sviluppo di un'economia spaziale dell'Unione solida e competitiva e massimizzare le opportunità per le imprese dell'Unione di ogni dimensione e per tutte le regioni dell'Unione.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva
Il programma sostiene:
Il programma sostiene, in sinergia con altri programmi e regimi di finanziamento dell'Unione e dell'Agenzia spaziale europea:
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a
(a)  la fornitura di servizi di lancio per le esigenze del programma;
(a)  la fornitura di servizi di lancio aggregati per il programma, inclusi servizi di lancio aggregati per l'Unione e per altre entità, su richiesta, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione conformemente all'articolo 25, al fine di potenziare la competitività delle industrie e dei lanciatori europei nel mercato globale;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b
(b)  lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi;
(b)  lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi, tra cui tecnologie di lancio alternative e sistemi o servizi innovativi, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri di cui all'articolo 25;
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c
(c)  ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, i necessari adeguamenti dell'infrastruttura spaziale di terra.
(c)  ove necessario per rispondere agli obiettivi del programma, il necessario sostegno per la manutenzione, l'adeguamento e lo sviluppo dell'infrastruttura di terra, in particolare l'infrastruttura esistente, i complessi di lancio e i centri di ricerca.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo dell'Unione
Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell'Unione
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a
(a)  le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali;
(a)  le attività di innovazione per sviluppare e utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  misure atte a facilitare l'adozione di soluzioni innovative derivanti da attività di ricerca e innovazione, in particolare mediante sinergie con altri fondi dell'Unione, quali Orizzonte Europa e InvestEU, al fine di sostenere lo sviluppo di settori a valle di tutte le componenti del programma;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a ter (nuova)
(a ter)  rafforzare il settore spaziale europeo sui mercati di esportazione;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b
(b)  l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente le forniture o i servizi che ne risultano;
(b)  l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente i prodotti o i servizi che ne risultano per le esigenze del programma;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  la progettazione, la prova, l’attuazione e l’utilizzo di soluzioni spaziali interoperabili basate su dati per i servizi pubblici, al fine di promuovere l’innovazione e istituire quadri comuni per sfruttare appieno il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni per i cittadini e le imprese;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c
c)  l'imprenditorialità, dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21, e l'accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I;
c)  l'imprenditorialità, anche dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21 e basandosi sull'accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d
(d)  la cooperazione tra imprese sotto forma di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze;
(d)  la cooperazione sotto forma di una rete di poli spaziali che riuniscono, in particolare a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno, strutture e servizi a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze; la promozione della cooperazione tra i poli spaziali e i poli di innovazione digitale istituiti nel quadro del programma Europa digitale;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  il possibile sviluppo di una “strategia di approccio del primo contratto” con tutti i soggetti pertinenti del settore pubblico e privato al fine di sostenere lo sviluppo di start-up nel settore spaziale.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  le sinergie con i settori dei trasporti, dello spazio e del digitale al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie (quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma, i veicoli senza equipaggio e i droni) e rispondere alle nuove esigenze di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento solido, intermodalità e interoperabilità, rafforzando così la competitività dei servizi e dell'industria dei trasporti;
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera e
e)  la fornitura di attività di istruzione e di formazione;
e)  la fornitura di attività di istruzione e di formazione al fine di sviluppare competenze avanzate nel settore spaziale;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera f
f)  l'accesso a strutture di elaborazione e di prova;
(f)  l'accesso a strutture di elaborazione e di prova per professionisti, studenti e imprenditori del settore pubblico e privato;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma;
(c)  non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma oppure, se del caso, accesso a informazioni sensibili e classificate;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  tuteli, se del caso, gli interessi strategici e sovrani dell'Unione in tutti i settori interessati, inclusa l'autonomia strategica tecnologica e industriale europea;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 1 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente i ricevitori PRS, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.
3.  La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 2 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà e di utilizzo per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente e concedere l’utilizzo di ricevitori PRS, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia.
I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi, a meno che tale garanzia non sia richiesta dalla legislazione applicabile dell'Unione per la fornitura dei servizi in questione. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16] miliardi di EUR a prezzi correnti.
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16,9] miliardi di EUR a prezzi correnti.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b)  per Copernicus: [5,8] miliardi di EUR;
(b)  per Copernicus: [6] miliardi di EUR;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c
(c)  per SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardi di EUR.
(c)  per SSA/GOVSATCOM: [1,2] miliardi di EUR.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Le attività trasversali di cui all'articolo 3 sono finanziate a titolo delle componenti del programma.
2.  Le attività trasversali di cui agli articoli 3, 5 e 6 sono finanziate a titolo delle componenti del programma.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a
(a)  promuovere in tutti gli Stati membri, nell'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile delle start-up, dei nuovi operatori, delle piccole e medie imprese e degli altri operatori economici, anche richiedendo agli offerenti a ricorrere al subappalto;
(a)  promuovere in tutta l'Unione e nell'intera catena di approvvigionamento la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici e in particolare delle start-up, dei nuovi operatori e delle piccole e medie imprese, anche richiedendo agli offerenti di ricorrere al subappalto;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d
(d)  promuovere l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico;
(d)  promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare sul piano industriale e tecnologico, lungo tutta la catena del valore;
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l'intera catena dell'approvvigionamento per l'industria, indire gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le piccole e medie imprese e le start-up, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.
1.  Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, in particolare le piccole e medie imprese e le start-up, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice si adopera per richiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima.
2.  L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare all'industria a tutti i livelli, conformemente al paragrafo 1, sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima;
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
3.  Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente.
3.  Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente e valutata dall'amministrazione aggiudicatrice.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2
Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Tali procedure devono coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Tali procedure coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte. Detti esperti non forniscono valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in relazione alle quali hanno un conflitto di interessi.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma.
1.  In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione o l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera a
(a)  rigida suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea;
(a)  rigida suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea, sulla base delle competenze di ciascuna entità, migliorando la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dei costi ed evitando la sovrapposizione delle attività;
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera b
(b)  controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi e calendario da parte di tutte le entità, nei rispettivi ambiti di competenza conformemente al presente regolamento;
(b)  controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi e performance tecnica da parte di tutte le entità, nei rispettivi ambiti di responsabilità conformemente al presente regolamento;
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d
(d)  considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi;
(d)  considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi, anche mediante consultazione dei forum consultivi degli utenti a livello nazionale e dell'Unione;
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  La Commissione o, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare compiti specifici agli Stati membri o a agenzie nazionali o a gruppi composti da tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma e la promozione del suo utilizzo, anche mediante un contributo alla protezione delle frequenze necessarie per tale programma.
2.  La Commissione o, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi composti da tali Stati membri, previo accordo specifico per ciascun caso. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma e la promozione del suo utilizzo, anche mediante un contributo alla protezione delle frequenze necessarie per tale programma a un livello adeguato.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri perseguono una consultazione proattiva e coordinata delle comunità degli utenti finali, in particolare per quanto concerne Galileo, EGNOS e Copernicus, anche mediante i forum consultivi degli utenti.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
1.  La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione.
1.  La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma e la responsabilità nel settore della sicurezza per le componenti del programma non affidate all'Agenzia a norma dell'articolo 30. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità.
2.  La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità di cui agli articolo 30, 31 e 32.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
3.  La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità.
3.  La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità e assicura la totale salvaguardia dell'interesse dell'Unione, la sana gestione dei suoi fondi e l'applicazione delle sue norme, in particolare quelle in materia di appalti. Pertanto, la Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro per quanto concerne i compiti affidati alle due entità, conformemente all'articolo 31 bis.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche sul funzionamento e la governance della funzione relativa alla meteorologia spaziale, della funzione NEO e di GOVSATCOM.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1
Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina le specifiche tecniche e operative necessarie per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi. Nel determinare tali specifiche tecniche e operative, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità.
Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti delegati, determina i requisiti di alto livello per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi, incluso il settore a valle. Nel determinare tali requisiti di alto livello, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Tali atti delegati sono adottati in conformità all'articolo 21.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5
5.  La Commissione promuove e garantisce la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione.
5.  La Commissione garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione. In stretta collaborazione con l'Agenzia e, se del caso, l'Agenzia spaziale europea e le entità incaricate di Copernicus, essa offre sostegno e contribuisce:
—  alle attività relative alla diffusione e all'uso dei dati e dei servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati;
—  allo sviluppo di sinergie tra le applicazioni;
—  all'opportuno sviluppo di tali servizi; e
—  alla promozione di un ambiente stabile a lungo termine.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6
6.  Se del caso, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.
6.  Se del caso e in collaborazione con l'Agenzia e con l'Agenzia spaziale europea, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  promuove e garantisce la diffusione e l'uso dei dati e dei servizi forniti dalle componenti del programma, ivi compreso lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
(b ter)  esegue azioni a favore di un settore spaziale dell'Unione innovativo, conformemente all'articolo 6;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)
(b quater)  sostiene l'accesso ai finanziamenti mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo III e InvestEU, nonché, in cooperazione con la BEI, attraverso gli strumenti finanziari istituiti da quest'ultima e rivolti in particolare alle PMI;
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti da Galileo ed EGNOS;
(c)  intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti in particolare da Galileo, EGNOS e Copernicus;
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: provvede alla gestione di Galileo ed EGNOS, come previsto dall'articolo 43;
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  offre consulenza tecnica alla Commissione.
(d)  offre consulenza tecnica alla Commissione, evitando duplicazioni con i compiti dell'Agenzia spaziale europea di cui agli articoli 27 e 31.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come previsto dall'articolo 43;
soppresso
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  formulazione di raccomandazioni alla Commissione sulle priorità del settore spaziale di Orizzonte Europa e partecipazione alla sua attuazione;
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma.
soppresso
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
3.  La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività di comunicazione, promozione e commercializzazione dei dati e delle informazioni, nonché altre attività relative alla diffusione presso gli utenti per quanto riguarda le componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS.
3.  La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, evitando duplicazioni e sulla base di una migliore efficienza nella realizzazione degli obiettivi del programma.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  L'Agenzia può firmare accordi di partenariato o altri accordi con agenzie spaziali nazionali, un gruppo di agenzie spaziali nazionali o altri enti ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4
4.  I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario.
4.  I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario e sono riveduti a norma dell’articolo 102, paragrafo 6, del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la componente Copernicus.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Quando affida compiti all'Agenzia, la Commissione garantisce un finanziamento adeguato per la loro gestione ed esecuzione, incluse risorse umane e amministrative adeguate.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  per quanto riguarda Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura;
(a)  per quanto riguarda Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell'infrastruttura spaziale e di terra di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura;
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo del segmento di terra e progettazione e sviluppo di satelliti;
(b)  per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: sostegno all'Agenzia nell'esecuzione dei suoi compiti fondamentali. Ove previsto da accordi specifici conclusi tra l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea, appalti a nome e per conto dell'Agenzia per quanto concerne l'evoluzione dei sistemi, la progettazione e lo sviluppo del segmento di terra e la progettazione e lo sviluppo del segmento spaziale;
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo nei propri ambiti di competenza.
(c)  per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo concernenti le infrastrutture delle componenti del programma.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  incoraggiamento della cooperazione tra gli Stati membri e promozione della convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
2.  La Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro:
soppresso
–  definisce chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;
–  obbliga l'Agenzia spaziale europea a rispettare le norme di sicurezza del programma dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate;
–  stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario;
–  esige la partecipazione della Commissione e, se pertinente, dell'Agenzia alle riunioni del comitato per la valutazione delle offerte dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;
–  stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti assegnati nei limiti delle risorse assegnate, nonché sanzioni contro l'Agenzia spaziale europea qualora tale differenza sia direttamente imputabile ad essa;
–  stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
3.  La conclusione dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 2 è subordinata all'istituzione, nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, di strutture interne e di un metodo operativo, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, i metodi di gestione e la responsabilità, che consentano di garantire la massima tutela degli interessi dell'Unione e di rispettarne le decisioni, anche per le attività finanziate dall'Agenzia spaziale europea che hanno un impatto sul programma.
soppresso
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
4.  Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 4, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento.
soppresso
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
Articolo 31 bis
Accordo relativo al partenariato finanziario quadro
1.  La Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro:
(a)  definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell'Agenzia e dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;
(b)  definisce chiaramente gli strumenti di coordinamento e controllo per l'attuazione delle componenti del programma, tenendo conto del ruolo e delle responsabilità della Commissione in relazione al coordinamento generale delle componenti del programma;
(c)  obbliga l'Agenzia spaziale europea a rispettare le norme di sicurezza del programma dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate;
(d)  stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, inclusa l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, quando appalta a nome e per conto dell'Unione, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni sono conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario;
(e)  esige la partecipazione della Commissione e, se del caso, dell'Agenzia alle riunioni del comitato per la valutazione delle offerte dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma, laddove quest'ultima appalta a nome e per conto dell'Unione a norma del paragrafo 1 bis;
(f)  stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti assegnati nei limiti delle risorse assegnate, nonché sanzioni contro l'Agenzia spaziale europea qualora tale differenza sia direttamente imputabile ad essa;
(g)  stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, tenendo conto del suo modello di costo come entità pubblica, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea;
(h)  obbliga l'Agenzia spaziale europea a garantire la protezione totale degli interessi dell'Unione e delle sue decisioni, il che può altresì comportare un adattamento da parte dell'Agenzia spaziale europea del suo processo decisionale, dei suoi metodi di gestione e delle sue disposizioni in materia di responsabilità.
2.  Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento. Le condizioni per tali richieste e la loro attuazione sono concordate reciprocamente.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo
Ruolo di altre entità
Ruolo di EUMETSAT e di altre entità
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione delle componenti del programma a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso:
1.  La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione dei seguenti compiti a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso:
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa, che possono essere affidati a EUMETSAT;
(a)  il potenziamento e il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa, che possono essere affidati a EUMETSAT;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti.
(b)  l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti, nonché la gestione dell'acquisizione di informazioni pertinenti di terzi.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione tiene conto del parere scientifico e tecnico del Centro comune di ricerca per l'attuazione del programma.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 33 – parte introduttiva
La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi:
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera a
(a)  tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche;
(a)  tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche e normative nazionali;
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  tenere conto dell'esperienza acquisita nella gestione di Galileo, EGNOS e Copernicus;
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:
La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito delle loro competenze, garantiscono un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2
A tal fine la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna componente del programma. In base di tali analisi del rischio e della minaccia essa determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
A tal fine la Commissione effettua analisi del rischio e della minaccia per le componenti Copernicus, SST e GOVSATCOM, in consultazione con gli utenti finali degli Stati membri e le pertinenti entità che gestiscono l'attuazione di una componente del programma. L'Agenzia effettua analisi del rischio e della minaccia per le componenti Galileo ed EGNOS. In base a tali analisi del rischio e della minaccia la Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma, in consultazione con gli utenti finali degli Stati membri e le pertinenti entità che gestiscono l'attuazione di una componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. I requisiti di sicurezza generale stabiliscono le procedure da seguire ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento di una componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  L'entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile per la gestione della sicurezza di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative e monitorandone la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1.
2.  La Commissione è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Copernicus, SSA e GOVSATCOM. L'Agenzia è responsabile per la gestione della sicurezza delle componenti Galileo ed EGNOS. A tal fine, esse svolgono tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza delle componenti di cui sono responsabili, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e monitorano la loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1, terzo comma.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  L'Agenzia:
3.  Inoltre, l'Agenzia:
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  garantisce la sicurezza informatica del programma;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera a
(a)  adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione29, e a quelle necessarie per la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali, al fine di garantire la protezione delle stazioni di terra che sono parte integrante del programma e che sono stabilite nel loro territorio;
(Non concerne la versione italiana)
__________________
29 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
5.  Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del programma.
5.  Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie, anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
2.  Un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea è invitato a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
2.  Un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea è invitato a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, soprattutto perquestioni in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera b
(b)  la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;
(b)  la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, inclusa l'infrastruttura situata al di fuori del territorio dell'Unione ma necessaria per fornire a Galileo ed EGNOS una copertura completa dei territori degli Stati membri geograficamente situati in Europa, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c
(c)  lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione;
(c)  lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dei pertinenti portatori di interessi;
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  il sostegno allo sviluppo e all'evoluzione di elementi tecnologici fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo;
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c ter (nuova)
(c ter)  il sostegno allo sviluppo di applicazioni Galileo ed EGNOS a valle e di applicazioni integrate a valle che utilizzano EGNOS/Galileo e Copernicus;
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera e
(e)  la fornitura e lo sviluppo del mercato dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS;
(e)  la fornitura e lo sviluppo del mercato dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS, in particolare al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea.
(c)  un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità, precisione e integrità. Tale servizio è fornito in conformità del regolamento dell'EASA per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza aerea, comprende una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, ed è destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa con l'obiettivo di coprire i territori continentali entro la fine del 2023 e tutti i territori entro la fine del 2025.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3
3.  Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
3.  Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11, ma la Commissione esamina la possibilità di sfruttare i programmi e gli accordi di partenariato e, se del caso, di sviluppare uno strumento finanziario specifico per sostenerli. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo
Compatibilità e interoperabilità
Compatibilità, interoperabilità e normazione
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2
2.  Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in accordi internazionali.
2.  Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono reciprocamente compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in accordi internazionali.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Galileo ed EGNOS si impegnano a ottemperare alle norme e alle certificazioni internazionali.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1
1.  Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato.
1.  Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione, dell'Agenzia spaziale europea e di EUMETSAT e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
2.  Copernicus fornisce dati e informazioni secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.
2.  Copernicus fornisce dati e informazioni sulla base di una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a – trattino 1
–  lo sviluppo e le operazioni dei Sentinel di Copernicus;
–  lo sviluppo e le operazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus;
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera c
(c)  la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, la distribuzione e lo sfruttamento dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi;
(c)  la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, l'archiviazione a lungo termine, la distribuzione e lo sfruttamento dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi, in modo facilmente fruibile;
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d
(d)  la componente di diffusione tra gli utenti e lo sviluppo del mercato a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
(d)  la componente di diffusione tra gli utenti, il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo del mercato a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4
4.  Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti.
4.  Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti e futuri.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo
Acquisizione dei dati
Azioni ammissibili
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera a
(a)  azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura;
(a)  azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione, come ad esempio: capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura;
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera b
(b)  azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell'Unione;
(b)  azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte degli utenti di base, dando priorità ai dati forniti e/o finanziati da entità pubbliche degli Stati membri, come le agenzie nazionali;
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  il sostegno allo sviluppo di pertinenti applicazioni e servizi Copernicus a valle.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 50 – parte introduttiva
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi:
Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi di base:
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 3
–  il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera;
–  il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulla qualità del suolo, sulla desertificazione, sui siti del patrimonio culturale, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste e in particolare sul disboscamento, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera; gli Stati membri potranno utilizzare le informazioni e i dati risultanti dal monitoraggio della superficie agricola in relazione al livello di copertura e di destinazione dei terreni agricoli in modo da ridurre ulteriormente l'onere amministrativo relativo alla concessione dei sussidi agricoli;
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 4 bis (nuovo)
–   la mappatura dei terreni agricoli che necessitano di irrigazione, le previsioni del raccolto e la destinazione del suolo, e la garanzia di una migliore qualità e sicurezza alimentare attraverso la tutela dell'ambiente;
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 4 ter (nuovo)
–   il monitoraggio delle attività legate alla pesca, al fine di garantire una migliore qualità e sicurezza alimentare attraverso la tutela dell'ambiente;
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  monitoraggio del sostegno all'attuazione delle politiche dell'Unione;
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 53 – parte introduttiva
La componente SST sostiene le seguenti attività:
Il programma SST intende dotare progressivamente l'Unione di una capacità SST autonoma.
La componente SST sostiene le seguenti attività:
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera a
(a)  creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55;
(a)  creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri o dell'Unione, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55;
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Gli Stati membri che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi SST di cui all'articolo 54 presentano alla Commissione una proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:
Gli Stati membri che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi SST di cui all'articolo 54 presentano alla Commissione una proposta individuale o congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 8
8.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
8.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche recanti norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis
Monitoraggio dell'offerta e della domanda di SST
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuta l'attuazione della componente SST, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità dei sensori terrestri e spaziali, e ultima la produzione del catalogo europeo di cui all'articolo 53, lettera a).
La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali e di terra.
La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali e di terra nell'ambito della componente SST.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  creazione di un catalogo europeo dei NEO.
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 61 – parte introduttiva
Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione. La presente componente comprende:
Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza. La presente componente può comprendere:
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 61 – lettera a
(a)  lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra;
(a)  lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento spaziale e di terra;
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3
3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il portafoglio di servizi di cui al paragrafo 3 tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno.
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 63 – lettera b
(b)  le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36, in base ai requisiti di sicurezza specifici per la componente GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1.
(b)  le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36.
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 63 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  I fornitori di capacità o servizi di comunicazione satellitare a titolo di tale componente rispettano i requisiti specifici di sicurezza per la componente GOVSATCOM stabiliti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1
1.  Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri. Tale definizione delle priorità e condivisione dà la precedenza agli utenti a livello di Unione.
1.  Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  I poli GOVSATCOM tengono conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno.
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 69
Entro la fine del 2024 la Commissione valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM.
Entro la fine del 2024 la Commissione, in collaborazione le entità responsabili, valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 71
L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca).
L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca). In linea con le esigenze del programma, possono essere istituiti uffici locali dell'Agenzia, a norma dell'articolo 79, paragrafo 2.
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4
4.  I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti fondamentali dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
4.  I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 5
5.  Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta.
5.  Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3
3.  Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3.  Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 5
5.  [Per ciascuna componente del programma che implica l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e il rappresentante della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture.]
5.  [Per ciascuna componente del programma che implica l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, i rappresentanti degli Stati membri e il rappresentante della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ma solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture.]
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo al programma di lavoro pluriennale;
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  adotta norme in materia di trasparenza sui contratti industriali ed è regolarmente informato al riguardo dal direttore esecutivo;
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  rispetta le norme in materia di trasparenza sui contratti industriali e informa il consiglio di amministrazione;
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2
2.  Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati.
2.  Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati. Ove possibile, l'impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel programma di lavoro annuale e, in ogni caso, tale progetto è notificato all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 84, paragrafo 11.
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il personale dell'Agenzia è remunerato a titolo delle risorse proprie dell'Agenzia e, se necessario per l'esecuzione dei compiti delegati dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo del bilancio delegato dalla Commissione.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 2
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 2
Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a quattro anni.
Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 92 – titolo
Accordo di sede e condizioni operative
Accordo relativo alla sede e agli uffici locali e condizioni operative
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1
1.  Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante.
1.  Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che questi ultimi devono mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tali Stati membri al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo relativo alla sede e agli uffici locali concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro che ospita la sede o l'infrastruttura locale.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 1
1.  L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno stipulato con l'Unione accordi in tal senso.
1.  L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l'Unione accordi in tal senso.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori qualitativi in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Sulla base di tale metodologia, la Commissione integra l'allegato, al più tardi entro il 1° gennaio 2021.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Una sezione specifica di tale valutazione è dedicata alla governance del programma con l'obiettivo di fornire informazioni in merito alla necessità o meno di modificare i compiti e le competenze affidate ai diversi soggetti coinvolti nel programma.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 4
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e, se del caso, può corredare la valutazione di una nuova proposta legislativa.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 6 – comma 1
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza.
Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la possibilità di affidarle compiti aggiuntivi, in conformità dell'articolo 30, e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato fino al 31 dicembre 2028.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1.  La Commissione è assistita da un comitato che si riunisce in configurazioni/sottocomitati specifici dedicati a ciascuna componente principale del programma (Galileo ed EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Gli accordi internazionali stipulati dall'Unione possono prevedere, se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno, tenendo conto della sicurezza dell'Unione.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0405/2018).

Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy