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Procedura : 2018/2170(REG)
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Ciclo del documento : A8-0462/2018

Testi presentati :

A8-0462/2018

Discussioni :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Votazioni :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
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Testi approvati :

P8_TA(2019)0046

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Giovedì 31 gennaio 2019 - Bruxelles
Modifiche del regolamento del Parlamento
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Decisione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo: titolo I, capitoli 1 e 4, titolo V, capitolo 3, titolo VII, capitoli 4 e 5, titolo VIII, capitolo 1, titolo XII, titolo XIV e allegato II (2018/2170(REG))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 226 e 227 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0462/2018),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione delle modifiche relative all'inserimento del secondo comma del paragrafo 3 sexies dell'articolo 11 e dei punti 6 e 7 del Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni come pure delle modifiche agli articoli 196 e 204, che entreranno in vigore all'apertura della prima tornata dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo, che si terranno nel 2019;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – titolo
Interessi finanziari dei deputati e norme di comportamento
Norme di comportamento
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento4.
soppresso
Esse non possono in altro modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.
______________
4 Cfr. allegato I.
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza.
soppresso
______________
5 Accordo del 16 aprile 2014 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11).
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1
Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, si basa sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali, e salvaguarda la dignità del Parlamento. Inoltre, non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.
Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco e si basa sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali. I deputati rispettano la dignità del Parlamento e non ne danneggiano la reputazione.
Emendamento 5
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2
Durante le discussioni parlamentari, i deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio o dal tenere un comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo e dall'esporre striscioni.
soppresso
Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3
I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.
soppresso
Emendamento 7
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 4
Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 165, 166 e 167.
soppresso
Emendamento 8
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  I deputati non compromettono il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.
Emendamento 9
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  I deputati non turbano l'ordine in Aula e non adottano comportamenti inappropriati. È vietato esporre striscioni.
Emendamento 10
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater.  Durante le discussioni parlamentari in Aula, i deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio offensivo.
Emendamento 11
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 quater (nuovo) – interpretazione
Nel valutare se il linguaggio utilizzato da un deputato durante una discussione in Aula è offensivo o meno occorre tener conto, tra l'altro, delle intenzioni identificabili dell'oratore, della percezione della sua dichiarazione da parte del pubblico, della misura in cui essa danneggia la dignità e la reputazione del Parlamento, nonché della libertà di parola del deputato interessato. A titolo di esempio, il linguaggio diffamatorio, l'incitamento all'odio e l'incitamento alla discriminazione basata, in particolare, su un motivo indicato all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, costituirebbero di norma casi di "linguaggio offensivo" ai sensi del presente articolo.
Emendamento 12
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
3 quinquies.  I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.
Emendamento 13
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 3 sexies (nuovo)
3 sexies.  I deputati si astengono da qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale e rispettano il Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni, allegato al presente regolamento1 bis.
Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha firmato la dichiarazione relativa al Codice.
____________________
1 bis Il Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni, adottato dall'Ufficio di presidenza il 2 luglio 2018, figura in allegato al presente regolamento.
Emendamento 14
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 4
4.  L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.
soppresso
Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario dell'Unione e nello statuto loro applicabile.
Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.
Emendamento 15
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 5
5.  Qualora una persona impiegata da un deputato o un'altra persona alla quale il deputato ha facilitato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al paragrafo 3, al deputato in questione possono essere applicate, se del caso, le sanzioni di cui all'articolo 166.
5.  Qualora una persona che lavora per un deputato o un'altra persona alla quale il deputato ha facilitato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al presente articolo, tale condotta può, se del caso, essere imputata al deputato in questione.
Emendamento 16
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.
Emendamento 17
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.  Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organi, alle commissioni e alle delegazioni del Parlamento.
Emendamento 18
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 6
6.  I questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.
soppresso
Emendamento 19
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 7
7.  Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.
soppresso
Emendamenti 20 e 75
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Interessi finanziari dei deputati e registro per la trasparenza
1.  Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento1 bis.
Esse non possono in altro modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.
2.  I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza1 ter.
3.  I deputati dovrebbero pubblicare online tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6 dell'allegato I, i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione devono pubblicare online, per ciascuna relazione, tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza. L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito web del Parlamento.
4.  L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sulla pagina online dei deputati sul sito web del Parlamento per i deputati che intendono pubblicare un audit volontario o una conferma, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili dello statuto dei deputati e dalle relative misure di attuazione, del fatto che il loro utilizzo dell'indennità per spese generali è conforme alle norme applicabili dello statuto dei deputati e delle relative misure di attuazione.
5.  Tali norme non possono perturbare o limitare l'esercizio del mandato, dell'attività politica o di un'attività di altra natura a esso connessa.
6.  Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.
__________________
1 bis Cfr. allegato I.
1 ter Accordo del 16 aprile 2014 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11).
Emendamento 88
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 32 – paragrafo 5
5.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza. La dichiarazione è firmata da tutti i membri del gruppo.
5.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve includere:
–  la denominazione del gruppo;
–  una dichiarazione politica in cui viene definito l'obiettivo del gruppo;
–  il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.
Tutti i membri del gruppo dichiarano per iscritto, in un allegato alla dichiarazione, di condividere la stessa affinità politica.
Emendamento 21
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli intergruppi come pure gli altri raggruppamenti non ufficiali devono agire in modo pienamente trasparente e non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale.
Emendamento 22
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  Tali raggruppamenti devono agire in modo pienamente trasparente e non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico.
2.  Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme interne del Parlamento a disciplina della costituzione di tali raggruppamenti, un gruppo politico può agevolare le attività degli stessi fornendo loro supporto logistico.
Emendamento 23
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Gli altri raggruppamenti non ufficiali sono altresì tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura, che i deputati non hanno dichiarato a titolo individuale conformemente agli obblighi di cui all'allegato I.
Emendamento 24
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Solo i rappresentanti di interessi che sono iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare ad attività di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un intergruppo o di un altro raggruppamento non ufficiale, offrendo ad essi il proprio sostegno, o co-organizzando i suoi eventi.
Emendamento 25
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 34 – paragrafo 4
4.  I questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3. Il registro è pubblicato nel sito internet del Parlamento. I questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.
4.  I questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3. I questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e alla loro pubblicazione sul sito internet del Parlamento.
Emendamento 26
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  I questori assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.
Emendamento 27
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 128 – paragrafo 4
4.  Uno degli autori dell'interrogazione può illustrare l'interrogazione in Aula. Il destinatario deve rispondere.
4.  Un deputato precedentemente designato dagli autori dell'interrogazione illustra l'interrogazione in Aula. Se tale deputato non è presente, l'interrogazione decade. Il destinatario deve rispondere.
Emendamento 28
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 – paragrafo 1
1.  Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento27. Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.
1.  Ciascun deputato, gruppo politico o commissione può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento27. Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.
________________________
____________________
27 Cfr. allegato II.
27 Cfr. allegato II.
Emendamento 29
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 – paragrafo 2
2.  Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del Presidente è comunicata all'interrogante.
2.  Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico al Presidente. Il Presidente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del Presidente è comunicata all'interrogante.
Emendamento 30
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 – paragrafo 3
3.  Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi.
3.  Ciascun deputato, gruppo politico o commissione può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi. Come regola generale, il destinatario deve rispondere all'interrogazione entro sei settimane dal momento in cui l'interrogazione gli è stata trasmessa. Tuttavia ogni mese ciascun deputato, gruppo politico o commissione può designare una delle proprie interrogazioni come "prioritaria"; in tal caso il destinatario deve rispondere entro tre settimane dal momento in cui l'interrogazione gli è stata trasmessa.
Emendamento 31
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 – paragrafo 5
5.  Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta da parte del destinatario entro tre settimane (interrogazione prioritaria) o sei settimane (interrogazione non prioritaria) dal momento in cui gli è stata trasmessa, essa può venire iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente.
5.  Qualora a un'interrogazione non sia data risposta da parte del destinatario entro il termine di cui al paragrafo 3, la commissione competente può decidere di iscriverla all'ordine del giorno della sua riunione successiva.
Emendamento 32
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 – paragrafo 6
6.  Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.
soppresso
Emendamento 33
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 – paragrafo 7
7.  Le interrogazioni e le relative risposte, compresi gli eventuali allegati, sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 34
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 bis
Articolo 130 bis
soppresso
Interpellanze minori con richiesta di risposta scritta
1.   Una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere un'interpellanza minore, che consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza affinché essi forniscano al Parlamento informazioni in merito a questioni specifiche.
Le interpellanze sono presentate al Presidente, il quale, a condizione che siano conformi al regolamento in generale e ai criteri stabiliti in un allegato dello stesso28, chiede al destinatario di rispondere entro un termine di due settimane. Il Presidente può prorogare tale termine previa consultazione degli autori delle interpellanze.
2.  Le interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.
_____________________
28 Cfr. allegato II.
Emendamento 35
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – titolo
Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione
Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta
Emendamento 36
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 1
1.  Una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere un'interpellanza principale, che consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta seguita da discussione, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Le interpellanze possono includere una breve motivazione.
1.  Un'interpellanza principale consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta rivolta da un gruppo politico al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente, il quale, a condizione che esse siano conformi al regolamento in generale e ai criteri stabiliti in un allegato dello stesso29, informa immediatamente il destinatario dell'interpellanza e gli chiede di dichiarare se e quando intende rispondere.
_____________________
29 Cfr. allegato II.
Emendamento 37
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Le interpellanze principali sono di interesse generale e sono presentate per iscritto al Presidente. Esse non superano le 500 parole. A condizione che le interpellanze principali siano conformi alle disposizioni del regolamento in generale, il Presidente le trasmette immediatamente al destinatario affinché vi risponda per iscritto.
Emendamento 38
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   Ogni anno possono essere presentate al massimo 30 interpellanze principali. La Conferenza dei presidenti garantisce un'equa distribuzione delle interpellanze tra i gruppi politici e assicura che nessun gruppo politico presenti più di un'interpellanza al mese.
Emendamento 39
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  Se il destinatario non risponde all'interpellanza principale entro sei settimane dal momento in cui essa gli è stata trasmessa, l'interpellanza è iscritta, su richiesta dell'autore, nel progetto definitivo di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 149 e in conformità del paragrafo 3 bis.
Emendamento 40
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 2
2.  Al ricevimento della risposta scritta, l'interpellanza principale è iscritta nel progetto di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 149. Se una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento ne fanno richiesta, deve aver luogo una discussione.
2.  Al ricevimento della risposta scritta, se un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media ne fanno richiesta, l'interpellanza principale è iscritta nel progetto definitivo di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 149 e in conformità del paragrafo 3 bis.
Emendamento 41
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 3
3.  Se il destinatario rifiuta di rispondere all'interpellanza o non provvede in tal senso entro tre settimane, l'interpellanza è iscritta nel progetto di ordine del giorno. Se una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento ne fanno richiesta, deve aver luogo una discussione. Prima della discussione, uno degli autori può essere autorizzato a motivare ulteriormente l'interpellanza.
soppresso
Emendamento 42
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  In ogni tornata possono essere oggetto di discussione al massimo tre interpellanze principali. Se viene richiesta una discussione per più di tre interpellanze principali nella stessa tornata, la Conferenza dei presidenti le iscrive nel progetto definitivo di ordine del giorno nell'ordine in cui sono pervenute le richieste di discussione.
Emendamento 43
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 4
4.   Uno degli autori può illustrare l'interpellanza in Aula. Un membro dell'istituzione interessata risponde.
4.  Un deputato precedentemente designato dall'autore o da coloro i quali hanno richiesto la discussione in conformità del paragrafo 2 illustra l'interpellanza principale in Aula. Se tale deputato non è presente, l'interpellanza principale decade. Il destinatario deve rispondere.
L'articolo 123, paragrafi da 2 a 5, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.
L'articolo 123, paragrafi da 2 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.
Emendamento 44
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 5
5.  Le interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 45
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 165 – paragrafo 1
1.  Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 11.
1.  Il Presidente richiama all'ordine il deputato che violi le norme di comportamento di cui all'articolo 11, paragrafi 3 ter o 3 quater.
Emendamento 46
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 165 – paragrafo 2
2.  In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 47
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 165 – paragrafo 3
3.  Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliere la parola al deputato ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale il Presidente può espellere il deputato dall'Aula per il resto della seduta immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.
3.  Qualora la violazione delle norme continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliere la parola al deputato ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale il Presidente può espellere il deputato dall'Aula per il resto della seduta immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.
Emendamento 48
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 165 – paragrafo 5
5.  Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di linguaggio o comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo da parte di un deputato.
5.  Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di violazione dell'articolo 11, paragrafi 3 ter o 3 quater, da parte di un deputato.
Emendamento 49
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 165 – paragrafo 6 – comma 1
Il Presidente può ordinare di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che contengono un linguaggio diffamatorio, razzista o xenofobo.
Il Presidente può ordinare di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che violano l'articolo 11, paragrafi 3 ter o 3 quater.
Emendamento 50
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 166 – paragrafo 1
1.  In gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all'articolo 11, il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata.
1.  In gravi casi di violazione dell'articolo 11, paragrafi da 3 bis a 5 ter, il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata nei confronti del deputato interessato in conformità del presente articolo.
In relazione all'articolo 11, paragrafi 3 ter o 3 quater, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo a prescindere dal fatto che una misura immediata ai sensi dell'articolo 165 sia stata precedentemente imposta o meno nei confronti del deputato interessato.
In relazione all'articolo 11, paragrafo 3 sexies, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
Il Presidente può irrogare una sanzione nei confronti di un deputato nei casi in cui l'applicazione del presente articolo è prevista dal regolamento del Parlamento o da una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 25.
Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In casi eccezionali, il Presidente può convocare il deputato interessato per un'audizione orale.
La decisione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.
Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.
Una volta divenuta definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.
Emendamento 51
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 166 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In alternativa, il Presidente può decidere di organizzare un'audizione orale, qualora ciò sia più opportuno.
La decisione che irroga la sanzione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.
Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.
Una volta divenuta definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.
Emendamento 52
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 166 – paragrafo 2
2.  La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità.
2.  La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. Si deve inoltre tenere conto, se del caso, dell'eventuale danno arrecato alla dignità e alla reputazione del Parlamento.
È opportuno distinguere i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati nella misura in cui non siano ingiuriosi, diffamatori, razzisti o xenofobi e rimangano entro limiti ragionevoli, da quelli che comportano una turbativa attiva dell'attività parlamentare.
Emendamento 53
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 166 – paragrafo 4
4.  Le misure di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 165, paragrafo 3.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 54
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 174 – paragrafo 7
7.  Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari, a meno che un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate. Anche gli autori di emendamenti complementari possono proporne la votazione in blocco.
7.  Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari, a meno che un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate. Anche gli autori degli emendamenti possono proporne la votazione in blocco.
Emendamento 55
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 174 – paragrafo 10
10.  Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente.
10.  Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota distintamente dagli altri emendamenti.
Emendamento 56
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 177 – interpretazione
Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, e comporta le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo.
Ogni infrazione del presente articolo è considerata una grave violazione dell'articolo 11, paragrafo 3 ter.
Emendamento 57
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 196
Articolo 196
Articolo 196
Costituzione delle commissioni permanenti
Costituzione delle commissioni permanenti
Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti. Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento52, adottato a maggioranza dei voti espressi. L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.
Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti. Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento52, adottato a maggioranza dei voti espressi. L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto.
Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere stabilite in un momento diverso da quello della loro costituzione.
Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere anche ridefinite in un momento diverso da quello della loro costituzione.
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52 Cfr. allegato V.
52 Cfr. allegato V.
Emendamento 58
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 204 – paragrafo 1
1.  Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti siano originari dello stesso Stato membro.
1.  Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 e, di nuovo, dopo due anni e mezzo, la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti siano originari dello stesso Stato membro.
Emendamento 59
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 210 bis – titolo
Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione delle informazioni confidenziali ricevute dal Parlamento
Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione di informazioni confidenziali nel quadro di una riunione di commissione a porte chiuse
Emendamento 60
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – comma 1
Una volta che il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, assistono alla riunione soltanto i membri della commissione nonché i funzionari e gli esperti precedentemente designati dal presidente, limitati allo stretto necessario.
Una volta che il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, la riunione si svolge a porte chiuse e possono assistervi soltanto i membri della commissione, inclusi i membri supplenti. La commissione può decidere, in conformità del quadro giuridico interistituzionale applicabile, che possono assistere alla riunione altri deputati a norma dell'articolo 206, paragrafo 3. Possono altresì assistere alla riunione altre persone precedentemente designate dal presidente come aventi "necessità di sapere", tenendo debitamente conto di eventuali restrizioni stabilite dalla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento. Per quanto concerne la consultazione delle informazioni classificate di livello "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" o superiore, oppure qualora il quadro giuridico interistituzionale preveda specifiche limitazioni all'accesso, possono applicarsi ulteriori restrizioni.
Emendamento 61
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 210 bis – paragrafo 4
4.  L'esame di casi di violazione del segreto può essere richiesto da un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media nella commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all'ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al Presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 11 e 166.
4.  Fatte salve le norme applicabili in materia di violazione degli obblighi di riservatezza in generale, l'esame di casi di violazione degli obblighi di riservatezza può essere richiesto da un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media nella commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all'ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al Presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 11 e 166.
Emendamento 62
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 211 – titolo
Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini
Audizioni pubbliche e discussioni relative alle iniziative dei cittadini
Emendamento 63
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 211 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  Il Parlamento tiene una discussione su un'iniziativa dei cittadini pubblicata nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011, in una tornata successiva all'audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all'ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L'articolo 123, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.
Emendamento 76
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 211 – paragrafo 8
8.  Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta di atto legislativo su un'iniziativa dei cittadini che le era stata correttamente presentata a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 entro un periodo di dodici mesi dalla formulazione di un parere favorevole all'iniziativa e dall'indicazione in una comunicazione dell'azione che intende intraprendere, la commissione competente per il merito può organizzare un'audizione in consultazione con gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini e, ove necessario, avviare la procedura di cui all'articolo 46 allo scopo di esercitare il diritto del Parlamento di chiedere alla Commissione di presentare una proposta adeguata.
8.  A seguito della comunicazione della Commissione che espone le sue conclusioni giuridiche e politiche su una specifica iniziativa dei cittadini, il Parlamento valuta le azioni intraprese dalla Commissione sulla scorta di detta comunicazione. Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta adeguata su un'iniziativa dei cittadini, la commissione competente per il merito può organizzare un'audizione in consultazione con gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini. Inoltre, il Parlamento può decidere se tenere una discussione in Aula e se concludere o meno la discussione con una risoluzione. La procedura di cui al paragrafo 211, paragrafo 7 bis, si applica mutatis mutandis. Il Parlamento può altresì decidere di esercitare il diritto conferitogli dall'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avviando quindi la procedura di cui all'articolo 46.
Emendamento 64
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 223 bis – titolo – nota a piè di pagina
61 L'articolo 223 bis si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Cfr. anche le note a piè di pagina relative agli articoli 224 e 225.
61 L'articolo 223 bis si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Emendamento 65
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 223 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Sulla base dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un gruppo di almeno cinquanta cittadini può presentare una richiesta motivata nella quale invita il Parlamento a chiedere la verifica di cui al paragrafo 2. Tale richiesta motivata non è promossa o firmata da deputati. Essa include prove sostanziali che dimostrano che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2.
Il Presidente trasmette le richieste ammissibili presentate da gruppi di cittadini alla commissione competente affinché le sottoponga a un ulteriore esame.
A seguito di tale esame, che dovrebbe essere effettuato entro quattro mesi dalla trasmissione della richiesta da parte del Presidente, la commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, di presentare una proposta per dare seguito alla richiesta e ne informa il Presidente.
Il gruppo di cittadini viene informato dell'esito dell'esame in commissione.
Dopo aver ricevuto la proposta della commissione, il Presidente comunica la richiesta al Parlamento.
A seguito di tale comunicazione, il Parlamento, a maggioranza dei voti espressi, decide se presentare tale richiesta all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.
La commissione adotta orientamenti sul trattamento di tali richieste presentate da gruppi di cittadini.
Emendamento 89/rev
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 228 bis (nuovo)
Articolo 228 bis
Integrazione della dimensione di genere
L'Ufficio di presidenza adotta un piano d'azione per la parità di genere volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Parlamento, a tutti i livelli e in tutte le fasi. Il piano d'azione è oggetto di monitoraggio due volte all'anno ed è rivisto almeno ogni cinque anni.
Emendamento 66
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 229 – paragrafo 3
Queste disposizioni non si applicano alle petizioni e ai testi che non richiedono una deliberazione.
Queste disposizioni non si applicano alle petizioni, alle iniziative dei cittadini europei e ai testi che non richiedono una deliberazione.
Emendamento 67
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II – titolo
CRITERI CONCERNENTI LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 130, 130 BIS, 130 TER, 131 E 131 BIS
CRITERI CONCERNENTI LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 130, 131 E 131 BIS
Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy