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Procedura : 2018/2111(INI)
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Ciclo del documento : A8-0041/2019

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A8-0041/2019

Discussioni :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

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PV 12/02/2019 - 9.15
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P8_TA(2019)0076

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Martedì 12 febbraio 2019 - Strasburgo
Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
P8_TA(2019)0076A8-0041/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (2018/2111(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 10 e 11 TUE e la dichiarazione, figurante all'articolo 10, paragrafo 3, secondo cui "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione",

–  visto l'articolo 3, paragrafo 2, TUE, che sancisce il diritto alla libera circolazione delle persone,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2020-2027,

–   visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1),

–  vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini"(3) per il periodo 2014-2020,

–  visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione(4),

–  visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013(5),

–  vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(6),

–  vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno(7),

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358),

–  vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE(8),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori, presentata dalla Commissione (COM(2018)0383),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

–  vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo "Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico – Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017" (COM(2017)0030),

–  vista la raccomandazione della Commissione del 12 settembre 2018 relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (C(2018)5949),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(9),

–  viste la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei(10) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita(11),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo "Apprendere l'UE a scuola"(12),

–  vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020(13),

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno(14),

–  visto il parere del Comitato delle regioni, del 31 gennaio 2013, sul tema "Rafforzare la cittadinanza dell'UE: promuovere i diritti elettorali dei cittadini europei",

–  visti gli studi pubblicati nel 2016 dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, dal titolo "Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families" (Ostacoli al diritto di libera circolazione e soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari),

–  vista la relazione 2018 dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo "Making EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights" (Trasformare i diritti dei cittadini dell'UE in realtà: applicazione della libertà di circolazione e dei diritti connessi da parte dei tribunali nazionali),

–  visti i risultati dell'Eurobarometro 89/2018,

–   vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo(15),

–   vista la sua posizione del 4 luglio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (l'"Atto elettorale")(16),

–  vista la sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(17),

–   vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie(18),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo(19),

–   vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Assicurare elezioni europee libere e corrette" (COM(2018)0637),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A8-0041/2019),

A.  considerando che la cittadinanza dell'Unione e i diritti connessi sono stati introdotti inizialmente nel 1992 dal trattato di Maastricht e sono stati ulteriormente rafforzati dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, ma sono stati attuati solo parzialmente;

B.  considerando che i diritti, i valori e i principi su cui si fonda l'Unione, evidenziati negli articoli 2 e 6 TUE, pongono il cittadino proprio al centro del progetto europeo; che il dibattito sul futuro dell'Europa implica quindi anche una riflessione sulla forza della nostra identità comune;

C.  considerando che i principi di trasparenza, integrità e responsabilità delle istituzioni e dei processi decisionali dell'UE, derivanti dagli articoli 10 e 11 TUE e dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono elementi sostanziali del concetto di cittadinanza e sono essenziali per costruire e rafforzare la credibilità e la fiducia nell'Unione nel suo complesso; che ricorrere ad accordi e strumenti ad hoc e intergovernativi in diversi settori di intervento dell'UE, nonché a organi decisionali informali, aggirando e "de-istituzionalizzando" la procedura legislativa ordinaria, rischia di nuocere gravemente a tali principi;

D.  considerando che l'Unione ha avuto difficoltà nel far fronte a numerose crisi con importanti conseguenze socioeconomiche che hanno portato all'ascesa di ideologie populiste e nazionaliste basate su identità esclusive e criteri suprematisti in contraddizione con i valori europei;

E.  considerando che la gestione insoddisfacente delle varie crisi ha aumentato, nei cittadini, la delusione verso alcuni dei risultati del progetto di integrazione europea; che è essenziale garantire che la cittadinanza dell'Unione sia considerata dai cittadini un privilegio di cui essi riconoscono il valore, anche ripristinando la fiducia nel progetto europeo, dando la priorità alla promozione dei diritti di tutti i cittadini, compresi i diritti civili, politici e sociali, migliorando la qualità della democrazia nell'Unione, la fruizione pratica dei diritti e delle libertà fondamentali e la possibilità per ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione, prevedendo nel contempo un maggiore coinvolgimento della società civile nei processi decisionali e di attuazione;

F.  considerando che l'attuale revisione dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) mira a migliorarne l'efficacia e a rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva;

G.  considerando che l'accesso alla cittadinanza dell'Unione è ottenuto mediante il possesso della cittadinanza di uno Stato membro, che è disciplinata dal diritto nazionale; che, allo stesso tempo, i diritti e i doveri derivanti dalla cittadinanza dell'Unione sono sanciti dal diritto dell'Unione e non dipendono dagli Stati membri, quindi non possono essere limitati in modo ingiustificato da questi ultimi;

H.  considerando che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi del diritto dell'Unione, quali il principio di proporzionalità, lo Stato di diritto e la non discriminazione, frutto di elaborazione esaustiva in sede di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

I.  considerando che la prospettiva della Brexit ha messo in evidenza l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'Unione, soprattutto tra i giovani europei, e il loro ruolo nella vita di milioni di cittadini dell'Unione, sensibilizzando inoltre l'opinione pubblica dell'Unione in merito alla potenziale perdita di tali diritti da entrambe le parti;

J.  considerando che l'affluenza media alle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 è stata del 42,6 %; che, secondo la più recente indagine Eurobarometro, pubblicata nel maggio 2018, solo il 19 % degli europei intervistati era a conoscenza della data delle prossime elezioni europee;

K.  considerando che i cittadini dell'UE ignorano quasi completamente l'esistenza degli uffici Europe Direct, sebbene il loro ruolo principale sia quello di fornire informazioni;

L.  considerando che in tutta l'Unione esistono oltre 400 centri di informazione Europe Direct, i quali contribuiscono alla comunicazione della Commissione in merito alle politiche dell'Unione europea che interessano direttamente i cittadini, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini a livello locale e regionale;

M.  considerando che il concetto di cittadinanza definisce la relazione dei cittadini con una comunità politica, che comprende i relativi diritti, doveri e responsabilità; che l'articolo 20 TFUE conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato;

N.  considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati nel Parlamento europeo e che ogni cittadino deve ricevere la stessa attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne";

O.  considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito, in una serie di cause, che i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione europea possono essere invocati anche dai cittadini di uno Stato membro nei confronti dello stesso Stato membro(20);

P.  considerando che diversi Stati membri offrono i cosiddetti programmi "golden visa" e programmi per gli investitori come mezzo per ottenerne la cittadinanza;

Q.  considerando che la libera circolazione offre ai cittadini dell'Unione l'opportunità di viaggiare, studiare, lavorare e vivere in altri paesi dell'Unione; che oltre 16 milioni di europei esercitano il diritto di risiedere in un altro paese dell'Unione;

R.  considerando che il diritto alla libera circolazione è fondamentale per la cittadinanza dell'Unione e integra le altre libertà del mercato interno dell'Unione; che i giovani europei attribuiscono particolare valore alla libertà di circolazione, la quale è considerata il più importante risultato positivo dell'Unione dopo la garanzia della pace in Europa;

S.  considerando che l'attuazione della direttiva 2004/38/CE ha incontrato difficoltà pratiche e che gli europei possono ancora trovare difficoltoso trasferirsi o vivere in un altro Stato membro, a causa di discriminazioni basate sulla nazionalità e dei requisiti di ingresso e soggiorno; che esiste una notevole giurisprudenza della Corte di giustizia volta a chiarire i concetti chiave per i cittadini mobili dell'Unione;

T.  considerando che il diritto alla tutela consolare è garantito in virtù degli articoli 20 e 23 TFUE e che pertanto i cittadini dell'Unione che si trovano nel territorio di un paese terzo, nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, hanno diritto alla tutela da parte da qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; che le emergenze, le catastrofi naturali o eventi come gli attentati terroristici possono colpire i cittadini europei che provengono da uno Stato membro privo di rappresentanza nel paese terzo interessato;

U.  considerando che la Commissione, nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, ha dimostrato il proprio impegno a organizzare una campagna di informazione e di sensibilizzazione a livello dell'Unione in merito alla cittadinanza dell'UE per aiutare i cittadini a comprendere meglio i diritti di cui godono; che tale responsabilità di informare meglio i cittadini dell'Unione in merito ai loro diritti e doveri deve essere condivisa dagli Stati membri e dalla società civile;

V.  considerando che, secondo la relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE 2017, dal 2012 un numero crescente di persone ha dichiarato di avere subito una qualche forma di discriminazione;

W.  considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione hanno rafforzato notevolmente la libertà di circolazione nell'UE e rappresentano uno dei traguardi più importanti del processo di integrazione europea;

X.  considerando che l'introduzione della cittadinanza europea è una conquista del progetto europeo che deve ancora realizzare il suo pieno potenziale; che si tratta di una costruzione unica, che non esiste in nessun altro luogo del mondo;

1.  ritiene che non tutte le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione siano state attuate in modo da raggiungere il loro pieno potenziale, anche se ciò consentirebbe il consolidamento di un'identità europea; evidenzia che la creazione della cittadinanza dell'Unione ha dimostrato che può esistere una forma di cittadinanza non determinata dalla nazionalità, la quale getta le basi di un ambito politico da cui derivano diritti e doveri stabiliti dal diritto dell'Unione europea e non da quello dei singoli Stati; invita le istituzioni dell'Unione ad adottare le misure necessarie per migliorare l'attuazione, la portata e l'efficacia delle disposizioni del trattato in materia di cittadinanza, come pure le corrispondenti disposizioni sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che i cittadini europei non sono pienamente consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

2.  ricorda che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro; sottolinea che la cittadinanza dell'Unione consente la complementarità delle molteplici identità dei cittadini e che il nazionalismo esclusivo e le ideologie populiste minano tale capacità; ritiene che esercitare una cittadinanza attiva e incoraggiare la partecipazione civica siano fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza a un progetto politico volto a promuovere lo sviluppo di un sentimento condiviso di identità europea, di comprensione reciproca, di dialogo interculturale e di cooperazione transnazionale, come pure a costruire società aperte, inclusive, coese e resilienti;

3.  ritiene che la piena attuazione, da parte delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché la promozione attiva dei diritti e dei principi ivi sanciti rappresentino una leva essenziale per garantire l'effettivo coinvolgimento dei cittadini nel processo democratico dell'Unione e per dare concretezza alle disposizioni di cui all'articolo 20 TFUE;

4.  pone in evidenza che il corpus dei diritti e degli obblighi derivanti dalla cittadinanza dell'Unione non può essere limitato in modo ingiustificato; esorta gli Stati membri, a tale riguardo, ad avvalersi della loro prerogativa di concedere la cittadinanza in uno spirito di cooperazione leale, anche nei casi di figli di cittadini dell'Unione che hanno difficoltà a soddisfare i criteri per la cittadinanza in base alle norme nazionali; sottolinea che l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza presuppone la tutela e la promozione di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, anche per i disabili, che dovrebbero poter esercitare i loro diritti fondamentali al pari di qualsiasi altro cittadino, e presuppone l'integrazione attiva della dimensione di genere in modo che anche le donne possano fruire pienamente dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione;

5.  ricorda che la cittadinanza dell'Unione ha inoltre implicazioni estese e garantisce diritti nell'ambito della partecipazione democratica, derivanti dagli articoli 10 e 11 TUE; sottolinea che, ai fini dell'esercizio del diritto di partecipazione alla vita democratica dell'Unione, le decisioni andrebbero prese nella maniera quanto più possibile aperta e vicina ai cittadini ed è pertanto fondamentale assicurare le corrispondenti garanzie riguardo alla trasparenza nel processo decisionale e alla lotta contro la corruzione;

6.  deplora l'esistenza di clausole di non partecipazione (opt-out) che permettono ad alcuni Stati membri di derogare a determinate parti dei trattati, il che crea differenze de facto e compromette i diritti dei cittadini, i quali dovrebbero essere uguali in base ai trattati;

7.  rileva che il programma Erasmus+, il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e il programma "L'Europa per i cittadini" apportano grandi benefici ai cittadini dell'Unione e in particolare ai giovani, rendendoli più consapevoli del loro status di cittadini dell'Unione e migliorando la loro conoscenza dei diritti derivanti da tale status e dei valori che ne sono alla base; ritiene che anche i programmi di volontariato europeo, come il Servizio volontario europeo e il Corpo europeo di solidarietà, siano parte integrante della costruzione della cittadinanza europea; sottolinea l'importanza fondamentale di tali programmi, soprattutto tra i giovani, e chiede che siano rafforzati finanziariamente;

Diritti politici

8.  è preoccupato per la tendenza al calo dell'affluenza alle urne sia alle elezioni nazionali che a quelle del Parlamento europeo, specialmente tra i giovani; è convinto che il rafforzamento della sfera pubblica dell'Unione e la piena attuazione della cittadinanza europea possano contribuire a invertire tale tendenza al ribasso, aumentando il senso di appartenenza dei cittadini a una comunità europea e rafforzando la democrazia rappresentativa;

9.  riconosce gli sforzi della Commissione per promuovere programmi che favoriscano la cittadinanza europea e la consapevolezza dei cittadini riguardo ai loro diritti politici; osserva tuttavia gli scarsi progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 165 TFUE come base giuridica per promuovere la dimensione europea dell'istruzione dei cittadini; ritiene essenziale promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e ritiene che lo sviluppo dei programmi di studio dell'Unione nei sistemi di istruzione dovrebbe essere una priorità per continuare a sfruttare il potenziale della cittadinanza europea;

10.  deplora ancora una volta il fatto che alcuni cittadini dell'Unione siano privati dei diritti di voto nel proprio Stato membro di cittadinanza e non possano partecipare alle elezioni parlamentari nazionali nello Stato membro di residenza; sottolinea che la perdita dei diritti elettorali derivante dalla residenza in un altro Stato membro potrebbe scoraggiare i cittadini dal trasferirsi in un altro Stato membro e potrebbe quindi costituire una potenziale violazione dell'articolo 18 TFUE;

11.   ritiene che, in un sistema di democrazia rappresentativa, sia essenziale garantire il corretto funzionamento delle istituzioni dell'Unione al fine di proteggere tutti i diritti politici dei cittadini europei; sottolinea l'importanza dell'accessibilità delle informazioni, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, sulla cittadinanza dell'Unione e sui diritti derivanti dal suo possesso, per rafforzare la nozione di cittadinanza dell'Unione; deplora il fatto che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, che è divenuto la base giuridica per l'accesso del pubblico ai documenti e che estende le norme relative a tale accesso a tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici dell'Unione, non sia ancora stato pienamente attuato; ritiene che gli Stati membri abbiano costantemente ostacolato i progressi nell'adozione del nuovo regolamento;

Libera circolazione

12.  plaude ai vantaggi che la libera circolazione apporta ai cittadini dell'Unione e alle economie degli Stati membri; sottolinea che i diritti derivanti dalla direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non sono sempre noti e rispettati, il che comporta ostacoli alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nonché discriminazioni nei loro confronti; ricorda l'obbligo degli Stati membri di proteggere i diritti di libera circolazione, ivi compreso il ricongiungimento familiare, per i coniugi dello stesso sesso:

13.  è preoccupato per il fatto che l'interpretazione di alcune disposizioni e condizioni della direttiva 2004/38/CE da parte dei tribunali nazionali differisca non solo da uno Stato membro all'altro, ma talvolta anche nell'ambito della stessa giurisdizione; osserva con preoccupazione che le autorità nazionali non sono sempre pienamente consapevoli dei diritti e degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2004/38/CE;

14.  sottolinea il problema dell'assenza di informazioni o della comunicazione di informazioni inesatte o che generano confusione sull'obbligo del visto per i familiari o sui diritti di soggiorno; insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero garantire l'eliminazione degli ostacoli inutili al diritto di ingresso/soggiorno, in particolare per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE;

15.  è preoccupato per le difficoltà incontrate dai cittadini nell'ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta Europa; ritiene che la direttiva sulle qualifiche professionali e il quadro europeo delle qualifiche abbiano contribuito a facilitare il riconoscimento tra gli Stati membri; ritiene inoltre che il riconoscimento professionale sia fondamentale per garantire un grado più elevato di mobilità, sia per gli studenti che per i professionisti; invita la Commissione a continuare ad agevolare quanto più possibile il riconoscimento professionale;

16.  è profondamente preoccupato per i risultati della ricerca condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che ha individuato discriminazioni nella ricerca di un impiego, nell'accesso a vari servizi come il noleggio di un'automobile, l'affitto di un appartamento o taluni servizi bancari, nonché nei settori dell'istruzione e della fiscalità; sottolinea che la discriminazione in base alla nazionalità può creare ostacoli alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione; invita l'Unione e gli Stati membri a prestare una particolare attenzione al monitoraggio di tali casi di discriminazione e a intraprendere azioni decisive per prevenirli;

17.  sottolinea il ruolo svolto dalla mobilità nello sviluppo personale dei giovani attraverso un rafforzamento dell'apprendimento e degli scambi culturali e una migliore comprensione della cittadinanza attiva e del suo esercizio; incoraggia gli Stati membri a sostenere i programmi dell'UE che promuovono la mobilità;

18.  apprezza l'importanza della cultura, dell'arte e della scienza quali parti integranti di una cittadinanza attiva dell'UE; sottolinea il loro ruolo nel rafforzare, nei cittadini, un sentimento comune di appartenenza all'Unione, nell'incoraggiare la comprensione reciproca e nel promuovere il dialogo interculturale;

Tutela consolare

19.  osserva che quasi sette milioni di cittadini dell'Unione attualmente risiedono in paesi al di fuori dell'Unione e che si prevede che tale cifra aumenterà fino a raggiungere almeno 10 milioni entro il 2020;

20.  ritiene che il diritto alla tutela consolare vada a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione e ricorda che la direttiva del Consiglio (UE) 2015/637 interpreta la tutela consolare nel senso più ampio possibile, ossia come qualsiasi tipo di assistenza consolare; sottolinea che la consapevolezza di tali diritti rimane limitata;

21.  invita la Commissione a pubblicare una valutazione dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 e ad avviare, se del caso, procedure di infrazione; invita gli Stati membri a sviluppare protocolli di emergenza, tenendo conto dei cittadini non rappresentati, al fine di migliorare le comunicazioni nelle situazioni di emergenza in coordinamento con le rappresentanze degli altri Stati membri e le delegazioni dell'Unione; ricorda i suoi ripetuti appelli al rafforzamento del ruolo delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e sottolinea il valore aggiunto apportato dalla rete diplomatica dell'Unione presente sul terreno;

Petizione al Parlamento europeo e ricorso al Mediatore europeo

22.  sottolinea l'importanza del diritto di petizione, stabilito dall'articolo 227 TFUE e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali, e del diritto di ricorso al Mediatore europeo, sancito dall'articolo 228 TFUE e dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali; elogia il lavoro del Mediatore europeo nella lotta alla cattiva amministrazione nelle istituzioni, negli organismi e nelle agenzie dell'Unione, in particolare nell'ambito della trasparenza; sottolinea l'importanza della trasparenza per un funzionamento e una partecipazione democratici corretti all'interno dell'Unione, che infondano fiducia nei cittadini; approva, a tale riguardo, le raccomandazioni contenute nella recente relazione speciale del Mediatore europeo sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio;

Raccomandazioni

23.  raccomanda che la Commissione eserciti le sue prerogative a norma dell'articolo 258 TFUE per chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di decidere se la privazione del diritto di voto dovuta alla residenza in un altro Stato membro dell'Unione debba essere considerata una violazione della libertà di circolazione e di soggiorno; invita nuovamente gli Stati membri ad applicare il Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia, che prevede tra l'altro l'abolizione della privazione del diritto di voto per gli espatriati alle elezioni dei parlamenti nazionali;

24.  suggerisce che la Commissione, attraverso la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, estenda i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2, TFUE in modo da consentire ai cittadini dell'Unione di scegliere se votare nello Stato membro di cittadinanza o di residenza e che tale estensione comprenda tutte le elezioni, in linea con le possibilità costituzionali di ciascuno Stato membro;

25.  invita gli Stati membri a introdurre strumenti di democrazia elettronica a livello locale e nazionale e ad integrarli adeguatamente nel processo politico, facilitando la partecipazione democratica sia dei cittadini che dei residenti;

26.  ritiene che la revisione del quadro giuridico che disciplina l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) rappresenti un'opportunità per rafforzare la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche dell'UE, rendendo lo strumento meno burocratico e più accessibile;

27.  invita la Commissione a sviluppare prassi più solide per quanto riguarda il seguito politico e giuridico dato alle ICE andate a buon fine;

28.   insiste sulla necessità di investire maggiori risorse a favore della creazione di ulteriori programmi e iniziative volti a promuovere uno spazio pubblico europeo in cui la fruizione dei diritti e delle libertà fondamentali, il benessere sociale e il rispetto dei valori europei diventino il modello di identità dei cittadini; accoglie con favore il programma "Diritti e valori" quale valido esempio del sostegno attivo dell'Unione ai suoi valori e diritti derivanti dalla cittadinanza europea e sanciti dai trattati, anche attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile che promuovono e tutelano tali diritti e valori; sottolinea l'importanza di salvaguardare l'attuale dotazione finanziaria per il programma "Diritti e valori"; si oppone fermamente al suo ridimensionamento nel nuovo quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, come proposto dalla Commissione;

29.  esorta vivamente i partiti politici europei e i partiti a essi affiliati a garantire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista di genere dei candidati, mediante liste chiuse o altri metodi equivalenti;

30.  propone di aumentare sostanzialmente la visibilità degli uffici Europe Direct; sottolinea che tali uffici dovrebbero fungere da intermediari, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri e la società civile (compresi i sindacati, le associazioni imprenditoriali e gli organismi pubblici e privati), per informare attivamente i cittadini europei sui loro diritti e doveri e per promuovere la partecipazione dei cittadini a livello locale alla vita democratica dell'Unione europea; incoraggia gli Stati membri e gli enti a livello regionale e locale a cooperare attivamente con tali uffici; sottolinea che tali uffici dovrebbero funzionare in sinergia con programmi come "L'Europa per i cittadini"; chiede alla Commissione europea di garantire che tali uffici centralizzino le informazioni pertinenti che consentono ai cittadini dell'Unione di esercitare i loro diritti, nonché di facilitare l'esercizio dei diritti di cittadinanza dell'Unione; ritiene che il servizio SOLVIT debba essere ulteriormente ottimizzato per poter intervenire in modo più efficace a tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione, prima che questi ultimi presentino un ricorso giurisdizionale o amministrativo;

31.  invita la Commissione, in tale ottica, a presentare una proposta che rafforzi sia il ruolo degli uffici Europe Direct, sia l'esercizio della cittadinanza dell'Unione sulla base dei diritti conferiti ai lavoratori in applicazione della direttiva 2014/54/UE, fra cui il diritto dei cittadini dell'Unione di essere tutelati dalla discriminazione, l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 22 TFUE e il diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE, nonché il diritto alla libera circolazione per i loro familiari;

32.  invita la Commissione a intervenire sistematicamente in caso di violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte degli Stati membri e chiede una revisione degli orientamenti dell'Unione per l'applicazione e l'interpretazione della legislazione che riguarda i cittadini dell'Unione, al fine di includere i recenti sviluppi della CGUE, garantendo così la piena efficacia del diritto dell'Unione;

33.  chiede che l'integrazione della dimensione di genere sia attuata in modo coerente in tutte le attività dell'Unione, in particolare in sede di adozione della legislazione o di attuazione delle politiche connesse alla cittadinanza dell'Unione;

34.  ricorda che il Parlamento, dal 2014 e in varie occasioni, ha espresso preoccupazione per il fatto che qualsiasi programma nazionale che comporti la vendita diretta o indiretta della cittadinanza dell'Unione europea mina il concetto stesso di cittadinanza europea; chiede alla Commissione di monitorare tali programmi e di elaborare una relazione sui programmi nazionali che concedono la cittadinanza dell'Unione agli investitori, come previsto nella relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione;

35.  si rammarica del fatto che la relazione 2017 della Commissione sulla cittadinanza non includa alcun riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al diritto di petizione, al diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, al diritto di accesso ai documenti o al diritto di sostenere un'ICE; invita la Commissione a prestare pienamente attenzione alle disposizioni della Carta e a porre rimedio a tali carenze nella prossima valutazione;

36.  sottolinea che un numero crescente di cittadini europei è stato vittima di attacchi terroristici in un paese diverso dal proprio e, pertanto, chiede urgentemente l'introduzione di protocolli negli Stati membri per assistere i cittadini europei di un altro paese in caso di attacco terroristico, in linea con la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo;

37.  propone che gli Stati membri istituiscano una festività pubblica europea il 9 maggio per rafforzare il sentimento di appartenenza europea e creare uno spazio per i movimenti e le attività civiche;

38.  ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una proposta relativa all'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento europeo su un meccanismo dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

39.  crede fermamente che il principio di non discriminazione sia una pietra angolare della cittadinanza europea, che rappresenta tanto un principio generale quanto un valore fondamentale del diritto dell'UE, a norma dell'articolo 2 TUE; sollecita il Consiglio affinché completi l'adozione della direttiva orizzontale dell'UE contro la discriminazione, al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali all'interno dell'Unione tramite l'adozione di una legislazione specifica dell'UE che dia piena attuazione agli articoli 18 e 19 TFUE mediante un approccio orizzontale; si rammarica del fatto che la direttiva contro la discriminazione sia tuttora bloccata in seno al Consiglio, a dieci anni dalla pubblicazione della proposta della Commissione;

40.  richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dai trattati di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); invita la Commissione a intraprendere i passi necessari per finalizzare l'adesione dell'Unione alla CEDU e per l'adesione alla Carta sociale europea;

41.  sottolinea che un'educazione civica di qualità per tutte le età (formale e informale) è fondamentale per l'esercizio sicuro dei diritti democratici dei cittadini e il corretto funzionamento di una società democratica; osserva che solo uno sforzo educativo incessante può garantire una maggiore partecipazione alle elezioni a livello europeo e migliorare la comprensione interculturale e la solidarietà in Europa, nonché permettere il superamento della discriminazione, dei pregiudizi e delle disuguaglianze di genere; raccomanda di utilizzare gli articoli 165, 166 e 167 TFUE come base giuridica per esplorare le potenzialità delle politiche in materia di istruzione, formazione professionale e gioventù;

42.  ricorda che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a "formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione" (articolo 10, paragrafo 4, TUE); chiede pertanto che ai singoli cittadini dell'Unione sia accordata la possibilità di far domanda di adesione direttamente ai partiti politici a livello europeo;

43.  ricorda la necessità di promuovere la dimensione europea delle elezioni parlamentari europee al fine di contribuire al potenziale futuro lavoro del Parlamento mediante l'esercizio del suo diritto di iniziativa legislativa a norma dell'articolo 225 TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere tra i cittadini europei i diritti di cittadinanza, compresi quelli relativi ai diritti di voto; sottolinea che un'informazione migliore e più mirata sulle politiche europee e sull'impatto della legislazione dell'UE sulla vita quotidiana dei cittadini migliorerebbe l'affluenza alle urne nelle elezioni europee; ricorda la necessità di promuovere la partecipazione alle elezioni europee aumentando la visibilità dei partiti politici europei; ribadisce che la promozione della partecipazione alle elezioni europee è una responsabilità condivisa dai cittadini, dagli Stati membri e dall'Unione; sottolinea che occorre informare i cittadini in merito alla recente riforma della legge elettorale e al processo degli Spitzenkandidat; sottolinea il peso e il simbolismo politici di tale figura in termini di rafforzamento della cittadinanza dell'Unione;

44.  ricorda che il Parlamento europeo è il parlamento di tutta l'Unione e svolge un ruolo essenziale nel garantire la legittimità delle istituzioni politiche dell'Unione in quanto, attraverso un adeguato controllo parlamentare, assicura la loro responsabilità; insiste pertanto affinché i poteri legislativi del Parlamento e i suoi diritti di controllo siano garantiti, consolidati e rafforzati;

45.  ricorda gli orientamenti della Commissione sull'applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale e la sua comunicazione del 12 settembre 2018 dal titolo "Assicurare elezioni europee libere e corrette" (COM(2018)0637); chiede che sia fatto tutto il possibile per assicurare che le elezioni siano libere da qualsiasi interferenza indebita; evidenzia la necessità di una politica dell'Unione ben definita per far fronte alla propaganda anti-europea e alla disinformazione mirata;

46.  incoraggia la Commissione europea a incrementare la promozione della partecipazione democratica intensificando il dialogo con i cittadini, migliorando la loro comprensione del ruolo della legislazione dell'Unione nella loro vita quotidiana ed evidenziando il loro diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali, nazionali ed europee;

47.  invita la Commissione a sfruttare, in tal senso, i media sociali e gli strumenti digitali, prestando particolare attenzione ad accrescere la partecipazione dei giovani e delle persone con disabilità; chiede lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di democrazia elettronica, come le piattaforme online, per coinvolgere più direttamente i cittadini nella vita democratica dell'UE, incoraggiandoli pertanto a impegnarsi in tale ambito;

48.  sostiene la produzione e la diffusione di materiali editoriali e multimediali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione volti a sensibilizzare i cittadini dell'UE in merito ai loro diritti e rafforzare la loro capacità di far valere efficacemente tali diritti in ciascuno Stato membro;

49.  ritiene che, dato il crescente impatto dei media sociali sulla vita dei cittadini, le istituzioni europee dovrebbero continuare a sviluppare nuovi meccanismi e politiche pubbliche volte a tutelare i diritti fondamentali dei singoli nell'ambiente digitale; sottolinea la necessità di una condivisione sicura, equa e trasparente dei dati dei cittadini; sottolinea che la libertà dei media e l'accesso a una pluralità di opinioni sono una componente indispensabile di una democrazia sana e che l'alfabetizzazione mediatica è fondamentale e dovrebbe essere sviluppata in giovane età;

50.  sostiene il ricorso all'articolo 25 TFUE per adottare misure che possano facilitare l'esercizio quotidiano della cittadinanza europea;

51.  chiede alla Commissione, a norma dell'articolo 25 TFUE, di tenere conto, nella prossima relazione sulla cittadinanza, dello sviluppo dei diritti di cittadinanza dell'Unione nel diritto derivato e nella giurisprudenza e di proporre una tabella di marcia che riunisca tutti questi progressi, in modo da tenere formalmente in considerazione l'evoluzione dell'Unione in quest'ambito;

52.  sottolinea che l'obiettivo finale di tale esercizio, secondo la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, sarebbe quello di adottare iniziative concrete volte al consolidamento dei diritti specifici e delle libertà specifiche dei cittadini nel quadro di uno statuto di cittadinanza dell'Unione, analogo al pilastro europeo dei diritti sociali, che includa i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, unitamente ai diritti sociali enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE in quanto elementi qualificanti dello "spazio pubblico" europeo, fra cui anche il modello di governance relativo a tale spazio pubblico, la dignità, la libertà, lo Stato di diritto, la democrazia, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà, l'uguaglianza e la non discriminazione, di cui occorre tenere conto in una futura o eventuale riforma dei trattati;

o
o   o

53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(3) GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3.
(4) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
(5) GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.
(6) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(7) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(8) GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1.
(9) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(10) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 17.
(11) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.
(12) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 57.
(13) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 28.
(14) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 98.
(15) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.
(16) Testi approvati, P8_TA(2018)0282.
(17) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 89.
(18) Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
(19) Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
(20) Vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-34/09 dell'8 marzo 2011, Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de l'emploi (ONEM), ECLI:EU:C:2011:124, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-135/08 del 2 marzo 2010, Janko Rottman contro Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2010:104, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-434/09 del 5 maggio 2011, Shirley McCarthy contro Secretary of State for the Home Department, ECLI:EU:C:2011:277, e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-256/11 del 15 novembre 2011, Murat Dereci e altri contro Bundesministerium für Inneres, ECLI:EU:C:2011:734.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy