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Procedura : 2019/2579(DEA)
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Mercoledì 13 marzo 2019 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione
P8_TA(2019)0163B8-0149/2019

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00904),

–  vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 4 marzo 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE(1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

–  visti l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(2),

–  visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla "modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione (RTS 11)" presentato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l'8 novembre 2018 a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che l'atto delegato contiene importanti modifiche volte a preservare la competitività delle sedi di negoziazione dell'UE che offrono servizi di negoziazione di azioni ammesse alla negoziazione o negoziate contemporaneamente nell'Unione e in un paese terzo, quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi di tali azioni è situata al di fuori dell'Unione;

B.  considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

C.  considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano "identiche" ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione (periodo di controllo); che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano "identici";

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy