Indice 
Testi approvati
Mercoledì 13 febbraio 2019 - Strasburgo
Agenzia europea di controllo della pesca ***I
 Informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ***I
 Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ***I
 Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") ***I
 Accordo di libero scambio UE-Singapore ***
 Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
 Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore ***
 Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
 Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore ***
 Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (risoluzione)
 Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ***
 Relazione sulla relazione della Commissione del 2018 sulla Bosnia-Erzegovina
 Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ***I
 Programma Giustizia ***I
 Stato del dibattito sul futuro dell'Europa
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: livelli di ripartizione geografica
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
 Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ***I
 Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ***I
 Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
 Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
 Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
 GATS: adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia ***
 Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti ***I
 Assicurazione degli autoveicoli ***I
 Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE
 Sfide strategiche e strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate
 Uso della cannabis a scopo terapeutico
 Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018

Agenzia europea di controllo della pesca ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
P8_TA(2019)0084A8-0037/2019

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0499),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0313/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),

–  visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0037/2019),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione)

P8_TC1-COD(2018)0263


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/473.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ***I
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Decisione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul rinvio alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla base della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))(1)
P8_TA(2019)0085A8-0010/2019

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

(1) Decisione adottata a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (A8-0010/2019).


Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ***I
PDF 196kWORD 60k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
P8_TA(2019)0086A8-0261/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0096),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0109/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 18 luglio 2018(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0261/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

P8_TC1-COD(2018)0044


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali nella misura necessaria per il buon funzionamento del mercato interno.

(2)  A norma dell'articolo 81 del trattato, tali misure includono quelle volte a garantire la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi.

(3)  Il buon funzionamento del mercato interno esige che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza giuridica circa la legge applicabile nonché la libera circolazione delle sentenze e il loro riconoscimento. [Em. 1]

(4)  Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) non tratta la questione dell'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. All'articolo 27, paragrafo 2, fa tuttavia obbligo alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento e di una valutazione dell'impatto delle disposizioni da introdurre.

(5)  Il 18 febbraio 2015 la Commissione ha adottato il libro verde intitolato "Costruire un'Unione dei mercati dei capitali", in cui afferma che per lo sviluppo di un mercato paneuropeo della cartolarizzazione e dei contratti di garanzia finanziaria, così come di altre attività quali il factoring, è importante una maggiore certezza del diritto nella circostanza di un trasferimento transfrontaliero di crediti e quanto all'ordine di priorità di tale trasferimento, in particolare nei casi di insolvenza.

(6)  Il 30 settembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione con un piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. Il piano d'azione ha rilevato che le differenze nel trattamento nazionale dell'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti complicano l'utilizzo di questi ultimi come garanzie reali transfrontaliere e ha concluso che questa incertezza giuridica ostacola operazioni finanziarie economicamente rilevanti quali le cartolarizzazioni. Ha inoltre annunciato che la Commissione avrebbe proposto norme uniformi che consentano di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

(7)  Il 29 giugno 2016 la Commissione ha adottato una relazione sull'adeguatezza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) relativa ai contratti di garanzia finanziaria, nella quale analizza se la direttiva funzioni in modo efficace ed efficiente per quanto riguarda gli atti formali di cui è richiesto l'espletamento ai fini della fornitura dei crediti come garanzia reale. La Commissione ha concluso che una proposta di norme uniformi relative all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti consentirebbe di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi a tale opponibilità, contribuendo così ad assicurare una maggiore certezza del diritto nei casi di mobilizzazione transfrontaliera dei crediti come garanzia reale.

(8)  Il 29 settembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona. La Commissione ha concluso che norme uniformi sul conflitto di leggi che disciplinano l'efficacia delle cessioni nei confronti dei terzi, nonché i problemi di precedenza tra cessionari concorrenti o tra cessionari e altri titolari di diritti, migliorerebbero la certezza del diritto e ridurrebbero i problemi pratici e i costi legali dovuti all'attuale diversità delle soluzioni adottate negli Stati membri.

(9)  L'ambito di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), il regolamento (CE) n. 593/2008 e i regolamenti (UE) n. 1215/2012(9) e (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe evitare per quanto possibile di aprire fratture normative tra detti strumenti.

(10)  Il presente regolamento attua il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. Risponde inoltre al disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Roma I, che fa obbligo alla Commissione di pubblicare una relazione e, se del caso, una proposta sull'efficacia della cessione dei crediti nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto rispetto al diritto di un'altra persona.

(11)  Attualmente non vigono vige a livello dell'Unione un insieme di norme armonizzate sul conflitto di leggi che disciplinino l'opponibilità ai terzi (o effetti patrimoniali) della cessione dei crediti. Tali norme sono stabilite a livello degli Stati membri, ma sono incoerenti tra loro – in quanto si basano su criteri di collegamento diversi per determinare la legge applicabile – e spesso quindi poco chiare, soprattutto nei paesi in cui tali norme non sono disciplinate da disposizioni legislative distinte. L'incoerenza tra le norme di conflitto nazionali crea, nelle cessioni transfrontaliere dei crediti, incertezza giuridica riguardo alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione. Tale incertezza giuridica comporta, nelle cessioni transfrontaliere, un rischio giuridico assente nelle cessioni nazionali, in quanto possono essere applicate norme sostanziali nazionali diverse a seconda dello Stato membro i cui giudici o autorità sono chiamati a pronunciarsi sulla controversia relativa alla titolarità dei crediti; implicitamente, l'esito di un conflitto di diritti su chi sia il titolare di un credito a seguito di una cessione transfrontaliera varierà a seconda della legislazione nazionale applicata. [Em. 2]

(12)  Se non è consapevole del rischio giuridico o sceglie di ignorarlo, il cessionario può incorrere in perdite finanziarie inattese. L'incertezza sulla titolarità dei crediti ceduti a livello transfrontaliero può avere effetti negativi a cascata e aggravare e prolungare l'impatto di una crisi finanziaria. Se decide di mitigare il rischio giuridico ricorrendo a una consulenza legale specifica, il cessionario dovrà sostenere costi di transazione superiori rispetto a quelli necessari nelle cessioni nazionali. Se è scoraggiato dal rischio giuridico e sceglie di evitarlo, il cessionario potrebbe perdere opportunità commerciali e l'integrazione dei mercati potrebbe risultare ridotta. [Em. 3]

(12 bis)   Questo rischio giuridico può anche avere un effetto deterrente. I cessionari e i cedenti potrebbero scegliere di evitarlo, rinunciando in tal modo a opportunità commerciali. Pertanto, questa mancanza di chiarezza non sembra essere in linea con l'obiettivo dell'integrazione dei mercati e con il principio della libera circolazione dei capitali di cui agli articoli da 63 a 66 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Em. 4]

(13)  L'obiettivo del presente regolamento è fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni che designano la legge nazionale applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, nell'intento di aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti in modo da incoraggiare gli investimenti transfrontalieri nell'Unione e facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, incluse le piccole e medie imprese (PMI), e i consumatori. [Em. 5]

(14)  Un credito conferisce al creditore il diritto al pagamento di una somma di denaro o all'esecuzione di un obbligo da parte del debitore. La cessione del credito consente al creditore ("cedente") di trasferire a un'altra persona ("cessionario") il diritto di far valere il credito nei confronti del debitore. La legge che disciplina il rapporto contrattuale tra il creditore e il debitore, tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore è determinata dalle norme sul conflitto di leggi stabilite dal regolamento Roma I.

(14 bis)   Il presente regolamento non è inteso a modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 relative all'effetto patrimoniale della cessione volontaria tra cedente e cessionario o tra cessionario e debitore. [Em. 6]

(15)  Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare gli effetti patrimoniali della cessione dei crediti sia tra tutte le parti coinvolte nella cessione (ossia tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore) sia nei confronti dei terzi (ad esempio un creditore del cedente), escluso il debitore. [Em. 7]

(16)  I crediti oggetto del presente regolamento sono comprendono i crediti commerciali, i crediti derivanti dagli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e il contante accreditato su un conto presso un ente creditizio. Tra gli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE rientrano i titoli e i prodotti derivati negoziati sui mercati finanziari. Mentre i titoli sono attivi, i derivati sono contratti che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi per le parti contrattuali. [Em. 8]

(17)  Il presente regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Non In particolare, concerne il trasferimento dei contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi e la novazione di tali contratti. Poiché il trasferimento e la novazione dei contratti esulano dal presente regolamento, la negoziazione di strumenti finanziari, la loro compensazione e il loro regolamento continueranno ad essere disciplinati dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali stabilita dal regolamento Roma I. Generalmente tale legge è scelta dalle parti del contratto o è determinata da norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari. [Em. 9]

(18)  Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle materie disciplinate dalla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria2002/47/CE, dalla direttiva concernente il carattere definitivo 98/26/CE del Parlamento europeo e del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoliConsiglio(12), dalla direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e dal regolamento che istituisce un registro dell'Unionedal regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione(14), poiché l'ambito di applicazione delle norme sul conflitto di leggi contenute rispettivamente nel presente regolamento e in queste tre direttive non si sovrappongono. [Em. 10]

(19)  Il presente regolamento dovrebbe avere carattere universale: la legge da esso designata dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.

(20)  La prevedibilità è essenziale per i terzi che vogliono acquisire la titolarità del credito ceduto. L'applicazione della legge del paese di residenza abituale del cedente all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti consente ai terzi interessati di sapere con facilità e anticipo quale legge nazionale disciplinerà i loro diritti. La legge del paese di residenza abituale del cedente dovrebbe pertanto applicarsi come regola generale all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Dovrebbe applicarsi, in particolare, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito del factoring, della collateralizzazione e, se le parti non hanno scelto la legge del credito ceduto, della cartolarizzazione.

(21)  La legge scelta come regola generale per l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe consentire di determinare la legge applicabile in caso di cessione di crediti futuri, prassi comune nella cessione dei crediti in massa, come nel factoring. L'applicazione della legge del paese di residenza abituale del cedente consente di determinare la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione di crediti futuri.

(22)  La necessità di determinare la titolarità del credito ceduto spesso sorge in sede di definizione della massa fallimentare qualora il cedente diventi insolvente. È pertanto auspicabile che le norme di conflitto stabilite nel presente regolamento e quelle stabilite nel regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza siano tra loro coerenti. La coerenza dovrebbe essere garantita applicando all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, come regola generale, la legge del paese di residenza abituale del cedente, in quanto l'uso del paese di residenza abituale del cedente come criterio di collegamento coincide con il centro degli interessi principali del debitore usato come criterio di collegamento nelle procedure di insolvenza.

(23)  La convenzione delle Nazioni Unite del 2001 sulla cessione di crediti nel commercio internazionale dispone che la prevalenza del diritto del cessionario del credito ceduto rispetto al diritto di un altro avente diritto è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è ubicato il cessionario. La compatibilità tra le norme di conflitto dell'Unione stabilite nel presente regolamento e la soluzione privilegiata a livello internazionale dalla convenzione dovrebbe facilitare la risoluzione delle controversie internazionali.

(24)  Qualora il cedente cambi la residenza abituale tra più cessioni dello stesso credito, la legge applicabile dovrebbe essere la legge del paese di residenza abituale del cedente al momento in cui uno dei cessionari per primo rende la propria cessione efficace nei confronti dei terzi soddisfacendo tutti i requisiti previsti dalla legge applicabile in base al criterio della residenza abituale del cedente in quel momento.

(25)  In linea con la prassi dei mercati e le esigenze dei partecipanti al mercato, l'opponibilità ai terzi di determinate cessioni dei crediti dovrebbe, in via eccezionale, essere disciplinata dalla legge del credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto originario dal quale è sorto il che dà luogo al credito tra il creditore e il debitore. [Em. 11]

(26)  La legge del credito ceduto dovrebbe disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione, da parte del titolare di un conto presso un ente creditizio, del contante accreditato su tale conto qualora il titolare del conto sia il creditore/cedente e l'ente creditizio sia il debitore. L'applicazione della legge del credito ceduto all'opponibilità ai terzi di tale cessione garantisce maggiore prevedibilità ai terzi, quali i creditori del cedente e i cessionari concorrenti, dato che generalmente si presume che il credito vantato dal titolare di un conto presso un ente creditizio riguardo al contante accreditato su tale conto sia disciplinato dalla legge del paese in cui è ubicato l'ente creditizio (e non dalla legge del paese di residenza abituale del titolare del conto/cedente). Di norma tale legge è scelta nel contratto di conto tra il titolare del conto e l'ente creditizio.

(27)  Anche l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da strumenti finanziari dovrebbe essere soggetta alla legge che disciplina il credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto da cui è sorto il credito (ad esempio il contratto derivato). Assoggettare l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da uno strumento finanziario alla legge del credito ceduto anziché alla legge del paese di residenza abituale del cedente è essenziale per preservare la stabilità e il buon funzionamento dei mercati finanziari. Questo obiettivo di preservazione è raggiunto in quanto la legge che disciplina lo strumento finanziario da cui è sorto il credito è la legge scelta dalle parti contrattuali o la legge determinata in base a norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari.

(28)  È opportuno prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni, al fine di venire incontro alle esigenze di tutte le parti che intervengono nelle cartolarizzazioni e facilitare l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni transfrontaliere agli operatori più piccoli. All'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni dovrebbe applicarsi come regola generale la legge del paese di residenza abituale del cedente, ma il cedente e il cessionario (società veicolo) dovrebbero poter scegliere di applicare la legge del credito ceduto. Il cedente e il cessionario dovrebbero poter decidere che l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di una cartolarizzazione rimanga soggetta alla regola generale del paese di residenza abituale del cedente o scegliere la legge del credito ceduto in funzione della struttura e delle caratteristiche dell'operazione, ad esempio il numero e l'ubicazione dei cedenti e il numero di leggi che disciplinano i crediti ceduti. [Em. 12]

(29)  Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni la cui opponibilità sia soggetta in un caso alla legge del paese di residenza abituale del cedente e nell'altro alla legge del credito ceduto, può sorgere un conflitto tra cessionari. La legge applicabile per risolvere tale conflitto dovrebbe essere la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, dovrebbe prevalere la legge del paese di residenza abituale del cedente. [Em. 13]

(30)  L'ambito di applicazione della legge nazionale designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe essere uniforme. Tale legge dovrebbe disciplinare in particolare: i) l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, ossia le misure e le procedure che il cessionario deve prendere seguire per assicurarsi la titolarità del credito ceduto (ad esempio, iscrizione della cessione presso un'autorità pubblica o un registro, o notificazione scritta della cessione al debitore); le questioni di prevalenza, ossia la risoluzione di conflitti tra più aventi diritto in merito alla titolarità del credito a seguito di una cessione transfrontaliera (ad esempio tra due cessionari qualora lo stesso credito sia stato ceduto due volte, o tra il cessionario e un creditore del cedente). [Em. 14]

(31)  Dato il carattere universale del presente regolamento, può essere designata come legge applicabile la legge di paesi con tradizioni giuridiche diverse. Qualora, successivamente alla cessione del credito, il contratto da cui questo è sorto sia trasferito, la legge designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito dovrebbe disciplinare anche il conflitto tra il cessionario del credito e il nuovo beneficiario dello stesso credito a seguito del trasferimento del contratto da cui questo è sorto. Per lo stesso motivo, qualora sia usata la novazione come equivalente funzionale del trasferimento del contratto, la legge designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito dovrebbe applicarsi anche per risolvere il conflitto tra il cessionario del credito e il nuovo beneficiario del credito che risulta funzionalmente equivalente a seguito della novazione del contratto da cui è sorto il credito.

(32)  Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e norme di applicazione necessaria, che dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva.

(33)  Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(34)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 17 e 47 riguardanti rispettivamente il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché dell'articolo 16 relativo alla libertà d'impresa. [Em. 15]

(35)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. L'auspicata uniformità delle norme sul conflitto di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti può essere conseguita solo mediante un regolamento, poiché solo un regolamento garantisce un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle norme a livello nazionale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)  A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(37)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale tranne nel caso di opponibilità al debitore dei crediti ceduti. [Em. 16]

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

1 bis.  Il presente regolamento fa salva la legislazione nazionale e dell'UE in materia di tutela dei consumatori. [Em. 17]

2.  Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)  la cessione dei crediti derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;

b)  la cessione dei crediti derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, incluse le unioni registrate, nonché dalle successioni; [Em. 18]

c)  la cessione dei crediti derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;

d)  la cessione dei crediti derivanti da questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

e)  la cessione dei crediti derivanti dalla costituzione di "trust" e dai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustee" e i beneficiari;

f)  la cessione dei crediti derivanti dai contratti di assicurazione vita che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15), aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro;

f bis)  la cessione di crediti nell'ambito di un procedimento collettivo a norma del regolamento (UE) 2015/848. [Em. 19]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)  "cedente": persona che trasferisce a un'altra persona il proprio diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;

b)  "cessionario": persona che ottiene da un'altra persona il diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;

c)  "cessione": trasferimento volontario del diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore. Sono inclusi i trasferimenti definitivi di crediti, la surrogazione convenzionale, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti;

d)  "credito": diritto di far valere un credito di qualsiasi natura, pecuniaria o non pecuniaria, sorto da un'obbligazione contrattuale o extracontrattuale;

e)  "opponibilità ai terzi": effetti patrimoniali, ossia il diritto del cessionario di far valere la titolarità del credito cedutogli nei confronti di altri cessionari o beneficiari dello stesso credito o di un credito funzionalmente equivalente, dei creditori del cedente e di altri terzi, escluso il debitore; [Em. 20]

f)  "residenza abituale": per le società, associazioni e persone giuridiche, il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale; per la persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale, la sua sede di attività principale;

g)  "ente creditizio": un'impresa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), comprese le succursali, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del medesimo regolamento, di enti creditizi aventi la sede centrale all'interno o, conformemente all'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(17), all'esterno dell'Unione qualora tali succursali siano ubicate nell'Unione;

h)  "contante": denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto presso un ente creditizio; [Em. 21]

i)  "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(18).

CAPO II

NORME UNIFORMI

Articolo 3

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 4

Legge applicabile

1.  Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della conclusione del contratto di cessione.

Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei di altri terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:

a)  contante denaro accreditato su un conto presso un ente creditizio;

b)  crediti derivanti da uno strumento finanziariostrumenti finanziari.

3.  Il cedente e il cessionario possono scegliere come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la legge applicabile al credito ceduto.

La scelta della legge è effettuata in modo espresso nel contratto di cessione o mediante accordo separato. La validità sostanziale e formale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

4.  Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, prevale la legge del paese di residenza abituale del cedente. [Em. 22]

Articolo 5

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

a)  i requisiti per l'efficacia della cessione riguardo a terzi diversi dal debitore, come l'iscrizione o formalità di pubblicità;

b)  la prevalenza dei diritti di un cessionario rispetto ai diritti di un altro cessionario dello stesso credito;

c)  la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti dei creditori del cedente;

d)  la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti del beneficiario di un trasferimento del contratto in relazione allo stesso credito;

e)  la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti del beneficiario di una novazione del contratto nei confronti del debitore in relazione a un credito equivalente.

Articolo 6

Norme di applicazione necessaria

1.  Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

2.  Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento.

2 bis.  Si applicano le norme di applicazione necessaria del diritto dello Stato membro in cui deve essere eseguita o è stata eseguita la cessione, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illegale l'esecuzione del contratto di cessione. [Em. 23]

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 7

Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 8

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 9

Stati con più sistemi giuridici

1.  Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

2.  Lo Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

Articolo 10

Relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

Articolo 11

Rapporti con convenzioni internazionali in vigore

1.  Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

2.  Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 12

Elenco delle convenzioni

1.  Entro il [data di applicazione] gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

2.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1:

a)  l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;

b)  le denunce di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Clausola di riesame

Entro il [cinque anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se del caso la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 14

Applicazione nel tempo

1.  Il presente regolamento si applica alle cessioni dei crediti concluse a decorrere dal ... [data di applicazione].

2.  La legge applicabile a norma del presente regolamento determina se i diritti di un terzo in relazione a un credito ceduto dopo la data di applicazione del presente regolamento prevalgono sui diritti di un altro terzo acquisiti prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento. In caso di diritti concorrenti sulla base di cessioni, la legge applicabile in virtù del presente regolamento determina i diritti dei relativi cessionari unicamente per le cessioni concluse dopo il ... [data di applicazione del presente regolamento]. [Em. 24]

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 303 del 29.8.2018, pag. 2.
(2) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.
(3) GU C 303 del 29.8.2018, pag. 2.
(4)GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.
(6) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(7)Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
(8)Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
(9)Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(10)Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
(11)Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(12)Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(13)Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).
(14)Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).
(15)Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(16)Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(17)Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(18)Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0369),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0240/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0069/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")

P8_TC1-COD(2018)0194


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, in modo da migliorare l’efficienza per garantire l’efficacia dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. [Em. 1]

(2)  Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio(3) prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio(4) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione.

(3)  Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Tali azioni contribuiscono altresì ad affrontare le sfide comuni e i collegamenti con il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità organizzata. [Em. 2]

(4)  Un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, aumentandone la fiducia in tale valuta e migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma. [Em. 3]

(4 bis)   Una sana protezione dell'euro contro la contraffazione è una componente chiave di un'economia dell'UE sicura e competitiva e direttamente collegata all'obiettivo dell'UE di migliorare il funzionamento efficiente dell'Unione economica e monetaria. [Em. 4]

(5)  In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE(5) e 2001/924/CE(6) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni del Consiglio 2006/75/CE(7), 2006/76/CE(8), 2006/849/CE(9), 2006/850/CE(10) e dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) per i periodi 2002-2006, 2007-2013 e 2014-2017(12) sono stati conseguiti con successo.

(6)  Contrariamente alla procedura standard, non è stata effettuata una valutazione d'impatto separata del programma. Ciò può essere in parte spiegato dal fatto che, nel 2017, la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia del programma, supportata da una relazione indipendente(13). Sebbene la relazione sia generalmente positiva riguardo al programma, esprime preoccupazione per il numero limitato di autorità competenti che partecipano alle attività del programma e per la qualità degli indicatori chiave di prestazione utilizzati per misurare i risultati del programma. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Pericle 2020 e nella sua valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la sua proposta (COM(2018)0369), la Commissione è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma Pericle 2020 oltre il 2020, dato il suo valore aggiunto UE dell'Unione, il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni e il contributo alla lotta alla criminalità organizzata. [Em. 5]

(7)  La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell’ambito del programma Pericle 2020, tenendo conto delle possibilità affrontando la necessità di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari e la partecipazione di un massimo di autorità competenti di vari paesi alle attività del programma, continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di prestazione. [Em. 6]

(7 bis)   Hotspot della contraffazione sono stati rilevati in paesi terzi e la contraffazione dell'euro sta acquisendo una crescente dimensione internazionale; pertanto, lo sviluppo di capacità e le attività di formazione che coinvolgono le autorità competenti di paesi terzi dovrebbero essere considerati essenziali per ottenere un'efficace protezione della moneta unica dell'Unione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati nel contesto del programma. [Em. 7]

(8)  Dovrebbe essere pertanto adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV"). È opportuno garantire che il programma Pericle IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell’euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) all’interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericle IV. Inoltre, la Commissione dovrebbe attingere alla vasta esperienza della Banca centrale europea in relazione allo svolgimento della formazione e all'offerta di informazioni sulle banconote in euro contraffatte durante l'attuazione del programma. [Em. 8]

(9)  Le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare la procedura riguardante la formazione e l’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti e premi e l’esecuzione indiretta, e prevedono controlli in merito alla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(10)  Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle IV dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L'azione a livello dell'Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio tempestivo ed esauriente di informazioni fra le autorità competenti. [Em. 9]

(11)  Il programma Pericle IV dovrebbe essere attuato conformemente al quadro finanziario pluriennale di cui al ... [riferimento al regolamento post MFF regolamento (UE, Euratom) n. .../2018 del Consiglio].

(12)  Al fine di garantire condizioni uniformi completare e modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di esecuzione adottare atti conformemente all'articolo 290 del programma Pericle IV dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispetto ai programmi di lavoro di cui all’articolo 10 e agli indicatori di esecuzione cui all’articolo 12 e all'allegato. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell’euro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 10]

(13)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Pericle IV che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio ai sensi del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria].

(14)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(15), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(16) e (UE) 2017/1939(17) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(18). In conformità del regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell’Unione dovrebbe collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e consentire l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE).

(15)  La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sull’attuazione del programma Pericle IV e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi.

(16)  È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 331/2014.

(17)  È opportuno garantire una transizione agevole, senza interruzione, tra il programma Pericle 2020 e il programma Pericle IV ed è opportuno allineare la durata del programma Pericle IV al regolamento (UE, Euratom) n. .../2018 del Consiglio [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]. Il programma Pericle IV dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Pericle IV, un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (nel seguito “il programma”).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.  L’obiettivo generale del programma è il seguente:

prevenire e combattere lottare contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando preservando così l'integrità delle banconote e delle monete in euro, che migliora la competitività dell’economia fiducia dei cittadini e delle imprese circa l'affidabilità di tali banconote e monete quindi rinforza la fiducia nell'economia dell’Unione e assicurando, mentre assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche. [Em. 11]

2.  L’obiettivo specifico del programma è il seguente:

proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Articolo 3

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 7 700 000 EUR(19) (a prezzi correnti). [Em. 12]

2.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.  L’importo di cui al paragrafo 1 può essere usato per l’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, anche riguardanti i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 4

Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al [ultima versione del regolamento finanziario, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(20).]

2.  Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma, tenendo conto delle garantendo la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la Banca centrale europea ed Europol. A tal fine, nell’elaborare programmi di lavoro a norma dell'articolo 10, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate di BCE ed Europol contro la contraffazione dell'euro e la frode. [Em. 13]

3.  Il sostegno finanziario a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all’articolo 6 è erogato sotto forma di:

sovvenzioni; o

appalti pubblici.

Articolo 5

Azioni comuni

1.  Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:

a)  le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);

b)  i Centri di analisi nazionali (NAC) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);

c)  il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;

d)  Europol, Eurojust e Interpol;

e)  gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo 12 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929(21), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;

f)  le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;

g)  organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all’adesione; e

h)  gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.

2.  Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.  Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:

a)  lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di workshop, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue:

–  migliori prassi per prevenire la contraffazione e le frodi relative all'euro; [Em. 14]

–  le metodologie di controllo e di analisi dell’impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;

–  il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;

–  l’utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche; [Em. 15]

–  i metodi d’inchiesta e di indagine;

–  l’assistenza scientifica, incluso il monitoraggio dei nuovi sviluppi;

–  la protezione dell’euro all’esterno dell’Unione;

–  azioni di ricerca;

–  la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;

b)  l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma, in particolare:

–  qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione unionale, bollettini d’informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software;

–  la realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, compresa la ricerca su caratteristiche di sicurezza innovative;

–  sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione;

–  assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia possa essere fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei; [Em. 16]

c)  l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3.

2.  Il programma tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria ed è rivolto ai seguenti gruppi di partecipanti:

a)  il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);

b)  il personale dei servizi di informazione;

c)  i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;

d)  i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;

e)  qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.

3.  I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. [Em. 17]

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni a titolo del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Per le azioni attuate tramite sovvenzioni, l’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera il 75% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

Articolo 9

Soggetti idonei

I soggetti ammessi al finanziamento a titolo del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 10

Programmi di lavoro

1.  Il programma Alla Commissione è attuato mediante conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per adottare programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. [Em. 18]

2.  Per le sovvenzioni, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, il programma di lavoro specifica i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di potere di cui all’articolo agli articoli 10, paragrafo 1, e 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. [Em. 19]

3.  La delega di potere di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 20]

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, nonché rappresentanti della BCE e di Europol. [Em. 21]

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Sorveglianza

1.  Gli indicatori per riferire sui progressi del programma nel conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato del presente regolamento.

2.  Al fine di garantire un’effettiva valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 11, per elaborare le disposizioni per un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche attraverso modifiche dell’allegato volte a rivedere e completare gli indicatori se necessario ai fini della valutazione.

3.  La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e, al Consiglio, alla Banca centrale europea, ad Europol, ad Eurojust e alla Procura europea (EPPO), in merito ai risultati del programma, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’allegato del presente regolamento. [Em. 22]

4.  I paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per consentire la sorveglianza e la valutazione del programma.

Articolo 13

Valutazione

1.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

2.  Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, ad Europol, ad Eurojust e alla Procura europea (EPPO). [Em. 23]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari dei finanziamenti dell’Unione riconoscono l’origine dei fondi dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la trasparenza e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 24]

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 331/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n.  331/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura, al minimo degli oneri e dei costi amministrativi, in cui l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali: [Em. 25]

a)  Numero di euro falsificati scoperti Il numero di Stati membri e di paesi terzi le cui le autorità nazionali competenti hanno partecipato alle attività nell'ambito del programma; [Em. 26]

b)  Numero di laboratori illegali smantellati; e Il numero dei partecipanti e il loro grado di soddisfazione, nonché ogni eventuale riscontro da essi fornito sull'utilità delle attività nell'ambito del programma; [Em. 27]

c)  Feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal Informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti sul numero di euro falsificati scoperti e di laboratori illegali smantellati come conseguenza diretta del miglioramento della cooperazione attraverso il programma. [Em. 28]

Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di prestazione devono essere raccolti annualmente dai seguenti attori dalla Commissione e dai beneficiari del programma: [Em. 29]

—  la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di banconote e monete in euro contraffatte;

–  la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di laboratori illegali smantellati;

–  la Commissione e i beneficiari del programma raccolgono i dati relativi al feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal programma.

(1)GU C 378 del 19.10.2018, pag. 2.
(2)Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.
(3)Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(4)Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).
(5)Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).
(6)Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).
(7)Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 40).
(8)Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 42).
(9)Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).
(10)Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).
(11)Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”) e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).
(12)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma “Pericle 2020” del 6.12.2017 (COM (2017) 741 final).
(13) SWD(2017)0444 final e Ares(2917)3289297 '30/06/2017
(14) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(15)GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(16)GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(17)GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(18) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(19) Solo importo indicativo, in funzione del QFP complessivo.
(20) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(21)Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.


Accordo di libero scambio UE-Singapore ***
PDF 105kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))
P8_TA(2019)0088A8-0053/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07971/2018),

–  visto il progetto di accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07972/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0446/2018),

–  visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017(1),

–  vista la sua risoluzione non legislativa del 13 febbraio 2019(2) sul progetto di decisione,

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0053/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

(1) Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Testi approvati, P8_TA(2019)0089.


Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
PDF 126kWORD 55k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))
P8_TA(2019)0089A8-0048/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07971/2018),

–  visto il testo proposto per un accordo di libero scambio (ALS) tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (Singapore), che rispecchia ampiamente l'accordo siglato il 20 settembre 2013,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (COM(2018)0194),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0446/2018),

–  visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore, che verrà firmato il 19 ottobre 2018,

–  visto il parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015,

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(1),

—  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA)(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata "Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile",

–  vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di proseguire i negoziati bilaterali sugli ALS con i singoli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), a partire da Singapore,

–  viste le direttive negoziali del 23 aprile 2007 per un ALS interregionale con gli stati membri dell'ASEAN,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione,

–  visto il TFUE, in particolare gli articoli 91, 100, 168 e 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 13 febbraio 2019(3) sul progetto di decisione del Consiglio,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0048/2019),

A.  considerando che l'UE e Singapore condividono valori importanti, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la diversità culturale e linguistica e un forte impegno nei confronti di un commercio aperto e regolamentato e del sistema commerciale multilaterale;

B.  considerando che questo è il primo accordo commerciale bilaterale concluso tra l'UE e uno Stato membro dell'ASEAN e un importante passo avanti verso l'obiettivo finale di un accordo di libero scambio interregionale; che l'accordo servirà anche come parametro per gli accordi che l'UE sta attualmente negoziando con le altre principali economie dell'ASEAN;

C.  considerando che all'interno dell'ASEAN, Singapore è di gran lunga il partner principale dell'Unione, in quanto rappresenta poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra UE e ASEAN e circa due terzi dell'investimento tra le due regioni;

D.  considerando che il commercio tra UE e Singapore ha un valore che supera i 50 miliardi di EUR all'anno;

E.  considerando che si prevede che il 90 % della futura crescita economica mondiale sarà generato al di fuori dell'Europa, in particolare in Asia;

F.  considerando che Singapore è parte dell'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) e partecipa ai negoziati in corso per il partenariato economico regionale globale (RCEP);

G.  considerando che Singapore è un'economia ad alto reddito, con un prodotto nazionale lordo pro capite di 52 600 USD nel 2017; che la sua crescita economica è stata tra le più alte al mondo, con una media annua del 7,7 % dalla sua indipendenza;

H.  considerando che Singapore figura tra i paesi con cui è più facile intrattenere relazioni d'affari, è una delle economie più competitive al mondo ed è uno dei paesi meno corrotti al mondo;

I.  considerando che la produzione, in particolare l'elettronica e la meccanica di precisione, e il settore dei servizi restano i due pilastri dell'economia ad alto valore aggiunto di Singapore;

J.  considerando che Singapore svolge un ruolo di attore globale nei servizi finanziari e assicurativi;

K.  considerando che oltre 10 000 imprese europee hanno i loro uffici regionali a Singapore e operano normalmente in un ambiente di sicurezza e certezza giuridica; che circa 50 000 imprese europee esportano a Singapore, l'83 % delle quali è costituito da piccole e medie imprese (PMI);

L.  considerando che probabilmente l'EUSFTA avrà un effetto molto positivo sui flussi commerciali e di investimento tra l'UE e Singapore; che uno studio del 2018 preparato per il Parlamento europeo stimava che, nell'arco dei primi cinque anni, i volumi di scambi tra l'UE e Singapore dovrebbero crescere del 10 %;

M.  considerando che altre importanti economie come il Giappone, gli Stati Uniti e la Cina, hanno già concluso ALS con Singapore, mettendo in questo modo l'Unione europea in una situazione di svantaggio;

N.  considerando che la valutazione dell'impatto sul commercio e la sostenibilità dell'ALS UE-ASEAN del 2009 ha concluso che tale accordo di libero scambio bilaterale sarebbe reciprocamente vantaggioso in termini di reddito nazionale, PIL e occupazione; che non è stata effettuata alcuna valutazione dell'impatto sul commercio e della sostenibilità che riguardasse specificamente le relazioni commerciali UE-Singapore e un periodo più recente;

O.  considerando che l'analisi dell'impatto economico dell'ALS UE-Singapore, effettuata dalla Commissione nel 2013, affermava che il PIL di Singapore potrebbe crescere dello 0,94 % (ossia 2,7 miliardi) e il PIL dell'UE di 550 milioni;

1.  si compiace della firma, in data 19 ottobre 2018, dell'ALS a Bruxelles;

2.  sottolinea che i negoziati si erano inizialmente conclusi nel 2012 e si basavano sulle direttive negoziali del Consiglio per un ALS tra l'UE e l'ASEAN, adottate nell'aprile 2007; deplora il lungo ritardo registrato nel portare avanti l'accordo di ratifica, dovuto, tra l'altro, alla richiesta della Commissione di un parere della Corte di giustizia europea inteso a chiarire se le questioni oggetto dell'accordo rientrassero nella competenza esclusiva dell'UE o nell'ambito delle competenze condivise; accoglie con favore la chiarezza giuridica apportata dal parere della Corte di giustizia europea e ritiene che ciò abbia rafforzato il ruolo democraticamente legittimo del Parlamento europeo e fornito chiarezza riguardo alle competenze dell'UE in materia di politica commerciale; accoglie con favore il costante impegno di Singapore, nonostante questo ritardo, e chiede la rapida entrata in vigore dell'accordo non appena sarà stato ratificato dal Parlamento;

3.  ritiene fondamentale che l'UE rimanga all'avanguardia di un sistema commerciale aperto e regolamentato, e si compiace del fatto che, a 10 anni dall'inizio dei negoziati, l'ALS tra l'UE e Singapore ne rappresenti oggi un elemento importante; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli altri partner globali nella costante ricerca di un ambizioso programma globale di commercio equo e aperto, che tragga insegnamento dall'ALS con Singapore e faccia leva su di esso;

4.  sottolinea l'importanza economica e strategica di questo accordo, in quanto Singapore è un polo per l'intera regione ASEAN; considera questo accordo un passo avanti importante e stabilirà un precedente per accordi commerciali e di investimento con altri stati membri dell'ASEAN, e che rappresenta un trampolino di lancio per un accordo commerciale interregionale; sottolinea inoltre che questo accordo impedirà agli esportatori dell'UE di trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese degli altri paesi CPTPP e RCEP; accoglie con favore il fatto che la conclusione di questo accordo, nel quadro di un programma globale di commercio equo e aperto, apporterà non solo importanti benefici ai consumatori, ma anche ai dipendenti;

5.  osserva che Singapore aveva già eliminato la maggior parte delle sue tariffe sui prodotti dell'UE e che tale accordo le eliminerà completamente a partire dalla sua entrata in vigore;

6.  accoglie con favore il fatto che Singapore eliminerà alcune misure che possono ostacolare gli scambi, come il doppio test di sicurezza sulle automobili, i pezzi di ricambio e le componenti elettroniche, semplificando in questo modo le esportazioni di beni da parte delle imprese dell'UE a Singapore;

7.  sottolinea che l'accordo garantirà alle imprese dell'UE un migliore accesso al mercato dei servizi di Singapore, ad esempio nei settori finanziario, delle telecomunicazioni, dell'ingegneria, dell'architettura, del trasporto marittimo e dei servizi postali, e che tale liberalizzazione fa seguito ad un approccio di "elenco positivo";

8.  ricorda, in merito alla liberalizzazione dei servizi finanziari, che l'accordo prevede una clausola di misure prudenziali che permette alle parti di adottare o mantenere misure per motivi prudenziali, in particolare per la tutela degli investitori e dei titolari di depositi e per garantire l'integrità e la stabilità dei sistemi finanziari delle parti;

9.  plaude alla firma da parte di Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo multilaterale sull'autorità competente (MCAA) per l'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali e alla notifica all'OCSE, il 30 giugno 2017, della sua intenzione di attivare scambi automatici nell'ambito di tale accordo con tutti gli Stati membri dell'UE per i quali non esiste un accordo bilaterale avente lo stesso scopo; osserva che Singapore non figura né nella "lista nera" né nella "watchlist" del gruppo del Codice di condotta dell'UE relativo alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, sebbene il paese sia stato criticato da alcune ONG per offrire incentivi fiscali alle imprese;

10.  sottolinea il miglioramento dell'accesso nell'ambito del presente accordo al mercato degli appalti pubblici di Singapore rispetto a quello previsto dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP); sottolinea che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici si dovrebbe anche tenere conto dei criteri sociali e ambientali; evidenzia che sia nell'Unione che a Singapore gli appalti pubblici devono continuare a servire l'interesse superiore dei cittadini;

11.  si compiace del fatto che Singapore abbia accettato di istituire un sistema di registrazione delle IG che proteggerà circa 190 indicazioni geografiche dell'UE, con la possibilità di aggiungerne altre in una fase successiva; ricorda che nel 2016, l'UE ha esportato a Singapore 2,2 miliardi di EUR di prodotti agroalimentari e osserva che Singapore è il quinto maggior mercato in Asia per le esportazioni di prodotti alimentari e bevande dell'UE e offre importanti opportunità agli agricoltori e ai produttori agroalimentari dell'Unione; accoglie pertanto con favore l'impegno di Singapore nel presente accordo di continuare a non applicare dazi ai prodotti agroalimentari e l'istituzione di un sistema per la certificazione degli stabilimenti dell'UE per la produzione di carne che intendono esportare a Singapore; deplora, tuttavia, che l'accordo non offra una tutela automatica alle 196 indicazioni geografiche (IG) dell'UE inserite nell'allegato al capitolo sui diritti di proprietà intellettuale, dal momento che tutte le IG, a prescindere dall’origine, dovranno essere esaminate e passare attraverso la pubblicazione (ed eventualmente l'opposizione), secondo la procedura di registrazione di Singapore, per essere protette; sottolinea che la legislazione di attuazione in materia di IG, che istituisce il registro delle IG di Singapore e la procedura di registrazione delle IG, entrerà in vigore a seguito della ratifica dell’accordo da parte del Parlamento; invita le autorità di Singapore ad iniziare immediatamente i lavori relativi alla procedura di registrazione e ad avviare rapidamente la creazione del registro e la sua entrata in vigore a seguito della ratifica dell'accordo da parte del Parlamento; esorta la Commissione a continuare a lavorare intensamente con le autorità di Singapore per garantire che il maggior numero di IG dell'UE siano protette conformemente ai termini di tutela definiti nell'ALS, senza eccezioni o limitazioni (inclusi allegati o note a piè di pagina);

12.  sottolinea il fatto che l'accordo riconosce il diritto degli Stati membri, a tutti i livelli, di definire e fornire servizi pubblici e non impedisce di rinazionalizzare i servizi che erano stati precedentemente privatizzati;

13.  sottolinea che l'accordo salvaguarda il diritto dell'UE di mantenere e applicare le proprie norme a tutti i beni e servizi venduti nell'UE e che quindi tutte le importazioni da Singapore devono rispettare le norme dell'UE; sottolinea che le norme dell’UE non dovrebbero mai essere considerate barriere commerciali e sottolinea l’importanza di promuovere tali norme a livello globale; sottolinea che nulla nell'accordo osta all'applicazione del principio di precauzione come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

14.  sottolinea l'importanza di una politica commerciale fondata sui valori e responsabile e l'esigenza di promuovere lo sviluppo sostenibile; accoglie pertanto con favore il fatto che le due parti si siano impegnate, nel capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e del lavoro e che questo possa quindi essere considerato come un accordo commerciale progressivo; osserva che l'accordo prevede anche un capitolo sulle barriere non tariffarie nella produzione di energie rinnovabili; rileva che l'accordo UE-Singapore potrebbe essere uno strumento per contrastare i cambiamenti climatici e accelerare e intensificare l’azione e l’investimento necessario per un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio; invita l'UE e Singapore a intraprendere tutta l’azione necessaria per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

15.  ricorda che le parti si sono impegnate a compiere sforzi costanti per ratificare ed attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL; prende atto delle informazioni finora fornite dal governo di Singapore in merito alla sua conformità alle tre convenzioni dell'OIL ancora in sospeso, in particolare quelle sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, sulla discriminazione e sul lavoro forzato, e invita Singapore a impegnarsi ulteriormente con l'OIL al fine di avanzare verso un allineamento completo con il loro contenuto e, in ultima analisi, di arrivare alla loro ratifica in tempo ragionevole;

16.  si compiace dell'impegno ad attuare in modo efficace gli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle foreste e della pesca;

17.  sottolinea che la cooperazione normativa è volontaria e che non dovrebbe limitare in alcun modo il diritto di legiferare;

18.  incoraggia le parti ad avvalersi pienamente delle disposizioni sulla cooperazione in materia di benessere degli animali e a stabilire quanto prima, dopo l’entrata in vigore dell’ALS, un gruppo di lavoro congiunto per concordare un piano d’azione riguardante settori come il benessere dei pesci nell’acquacoltura;

19.  sottolinea che il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali nel controllo dell'attuazione dell'accordo è fondamentale e richiede una rapida istituzione di gruppi consultivi interni dopo l'entrata in vigore dell'accordo e una rappresentanza equilibrata della società civile al loro interno; invita la Commissione ad assegnare risorse sufficienti affinché funzionino in modo efficace e a fornire sostegno per garantire una partecipazione costruttiva della società civile;

20.  osserva che l'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Singapore (APC) prevede la possibilità per l'UE di sospendere l'ALS in caso di violazioni fondamentali dei diritti umani da parte di Singapore;

21.  invita la Commissione a fare buon uso, quanto prima, della clausola generale di riesame dell'accordo al fine di rafforzare l'applicabilità giuridica delle disposizioni in materia di lavoro e ambiente, anche attraverso l'esame dei vari metodi di applicazione di un meccanismo basato sulle sanzioni come ultima ratio;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al il Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Singapore.

(1) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(2) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 21.
(3) Testi approvati, P8_TA(2019)0088.


Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore ***
PDF 105kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra. (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))
P8_TA(2019)0090A8-0054/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07979/2018),

–  visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (07980/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0447/2018),

–  visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017(1),

–  vista la sua risoluzione non legislativa del 13 febbraio 2019(2) sul progetto di decisione,

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0054/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

(1) Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017376:
(2) Testi approvati, P8_TA(2019)0091.


Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
PDF 123kWORD 53k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07979/2018),

–  visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (07980/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0447/2018),

–  viste le direttive di negoziato del 23 aprile 2007 per un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN),

–  vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di proseguire i negoziati bilaterali sugli ALS con i singoli Stati membri dell'ASEAN, a partire da Singapore;

–  vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali(1),

–  viste le modifiche del 12 settembre 2011 delle direttive di negoziato iniziale, al fine di autorizzare la Commissione a negoziare sugli investimenti,

–  visto il regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti(2),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(3),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  visto il parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 nella procedura 2/15(4), richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE,

–  vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani(5),

–  viste le norme sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL),

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione,

–  visto il TFUE, in particolare la parte quinta, titoli I, II e V, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 13 febbraio 2019(6) sulla proposta di decisione,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0049/2019),

A.  considerando che l'UE e Singapore condividono gli stessi valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la diversità culturale e linguistica e un forte impegno nei confronti del commercio regolamentato nel sistema commerciale multilaterale;

B.  considerando che l'UE è il principale destinatario e la principale fonte di investimenti esteri diretti di tutto il mondo;

C.  considerando che Singapore rappresenta l'ottava maggiore destinazione per gli investimenti esteri diretti dell'UE e la prima nella regione dell'ASEAN;

D.  considerando che Singapore è di gran lunga il partner principale dell'UE nel Sud-est asiatico, e rappresenta, infatti, poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra l'UE e l'ASEAN e circa due terzi di tutti gli investimenti tra le due regioni; che oltre 10 000 imprese europee hanno i loro uffici regionali a Singapore e operano normalmente in un contesto di sicurezza e certezza giuridica;

E.  considerando che Singapore è la sede privilegiata per gli investimenti europei in Asia, con stock di investimenti bilaterali che hanno raggiunto i 256 miliardi di euro nel 2016;

F.  considerando che attualmente sono in vigore più di 3 000 trattati internazionali di investimento e che gli Stati membri dell'UE sono parte di circa 1 400 trattati;

G.  considerando che questo è il primo accordo "unicamente per la protezione degli investimenti" concluso tra l'UE e un paese terzo, a seguito di discussioni tra le istituzioni sulla nuova architettura degli ALS dell'UE, sulla base del parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 maggio 2017;

H.  considerando che, alla luce del nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e del relativo meccanismo di attuazione, il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS), nel 2017 Singapore ha accettato di rivedere le disposizioni in materia di protezione degli investimenti negoziate nel 2014, con conseguente riapertura di un accordo concluso;

I.  considerando che l'accordo si basa sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), che è stato ratificato dal Parlamento il 15 febbraio 2017;

J.  considerando che il 6 settembre 2017 il Belgio ha chiesto un parere della Corte di giustizia sulla compatibilità delle disposizioni del CETA relative all'ICS con i trattati dell'UE;

K.  considerando che le economie sviluppate con sistemi giudiziari correttamente funzionanti rendono meno importante la necessità di meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, anche se tali meccanismi possono garantire una più veloce risoluzione delle controversie; che, tuttavia, l'istituzione di un tribunale indipendente multilaterale per gli investimenti aumenterebbe la fiducia nel sistema e la certezza del diritto;

L.  considerando che l'accordo sostituirà i vigenti trattati bilaterali in materia di investimenti tra 13 Stati membri dell'UE e Singapore, che non comprendono il nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e il relativo meccanismo di attuazione (ICS);

M.  considerando che le parti si sono impegnate a perseguire l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti, un'iniziativa con forte sostegno da parte del Parlamento;

N.  considerando che il 20 marzo 2018 il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato che autorizzano la Commissione a negoziare, a nome dell'UE, una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per gli investimenti; che dette direttive di negoziato sono state rese pubbliche;

O.  considerando che l'UE ha concluso un accordo analogo di protezione degli investimenti con il Vietnam, che è stato adottato dalla Commissione il 17 ottobre 2018;

1.  accoglie con favore il nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e del relativo meccanismo di attuazione (ICS), che ha sostituito sia il controverso meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), affrontando nel contempo alcuni dei suoi vizi procedurali, che i singoli approcci seguiti dagli Stati membri dell'UE nel quadro dei trattati bilaterali di investimento (BIT);

2.  ritiene fondamentale che l'accordo garantisca un elevato livello di protezione degli investimenti, trasparenza e responsabilità, salvaguardando al contempo il diritto, per entrambe le parti, di regolamentare a tutti i livelli di governo e perseguire i legittimi obiettivi di politica pubblica, come la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente; sottolinea che se una parte dovesse regolamentare in modo tale da influire negativamente su un investimento o da interferire con le aspettative di profitto di un investitore, ciò non equivarrebbe, di per sé, a una violazione delle norme in materia di protezione degli investimenti e, pertanto, non richiederebbe alcun risarcimento; sottolinea che l'accordo non deve in alcun modo limitare l'autonomia delle parti sociali e i diritti sindacali;

3.  sottolinea che l'accordo garantisce che gli investitori dell'UE a Singapore non siano discriminati nei confronti degli investitori locali e li protegge adeguatamente da un'espropriazione illegittima;

4.  ricorda che l'ICS prevede l'istituzione di un tribunale per gli investimenti permanente di primo grado e di un tribunale d'appello, i cui membri dovranno possedere qualifiche comparabili a quelle dei giudici della Corte internazionale di giustizia, comprese le competenze in materia di diritto internazionale pubblico, e non solo di diritto commerciale, e dovranno soddisfare rigorose norme di indipendenza, integrità ed etica attraverso un codice di condotta vincolante inteso a prevenire conflitti di interessi;

5.  accoglie con favore il fatto che le norme in materia di trasparenza si applicheranno ai procedimenti dinanzi ai tribunali; che i documenti relativi alle cause saranno disponibili al pubblico e le udienze saranno pubbliche; ritiene che una maggiore trasparenza contribuirà a infondere fiducia nel sistema ai cittadini; accoglie inoltre con favore la chiarezza circa i motivi in base ai quali un investitore può presentare una domanda, il che garantisce maggiore trasparenza ed equità nel processo;

6.  sottolinea che soggetti terzi, quali le organizzazioni del lavoro e ambientali, non sono legittimati ad agire dinanzi al tribunale e, pertanto, non possono partecipare in quanto parti interessate al fine di far rispettare gli obblighi degli investitori, ma possono contribuire alla definizione di un ICS mediante note a titolo di amicus curiae; sottolinea il fatto che il tribunale per gli investimenti costituisce ancora un sistema separato soltanto per gli investitori stranieri;

7.  sottolinea che il "forum shopping" (ricerca del foro più vantaggioso) non deve essere possibile e che devono essere evitate procedure multiple e parallele;

8.  ricorda che l'accordo si basa, in modo significativo, sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti nell'ambito del CETA, in quanto integra disposizioni in materia di obblighi per gli ex giudici, un codice di condotta per prevenire i conflitti di interessi e un tribunale d'appello pienamente operativo al momento della sua conclusione;

9.  plaude all'impegno di Singapore a favore dell'istituzione del tribunale multilaterale per gli investimenti, un tribunale internazionale pubblico e indipendente che sarà autorizzato a trattare le controversie in materia di investimenti tra investitori e Stati che hanno accettato la sua giurisdizione sui loro trattati bilaterali di investimento e il cui scopo ultimo deve essere riformare e sostituire l'attuale regime di protezione degli investimenti, privo di equilibrio, oneroso e frammentato; ritiene che l'accordo sia un passo fondamentale verso il conseguimento di tale obiettivo; incoraggia la Commissione a proseguire gli sforzi per far sì che i paesi terzi istituiscano quanto prima tale tribunale multilaterale per gli investimenti;

10.  accoglie con favore la decisione del Consiglio di rendere pubblica la direttiva di negoziato del 20 marzo 2018 sul tribunale multilaterale per gli investimenti e invita il Consiglio a rendere pubbliche le direttive di negoziato su tutti i precedenti e futuri accordi in materia di scambi e investimenti immediatamente dopo la loro adozione, al fine di aumentare la trasparenza e il controllo pubblico;

11.  sottolinea il fatto che l'accordo sostituirà i vigenti TBI tra 13 Stati membri dell'UE e Singapore, garantendo in tal modo una maggiore coerenza rispetto ai TBI basati su disposizioni obsolete in materia di protezione degli investimenti e che includono l'ISDS; sottolinea che l'accordo creerà altresì nuovi diritti per le domande presentate dagli investitori nei restanti 15 Stati membri; sottolinea che i tribunali nazionali operativi sono una prima possibilità per risolvere le controversie tra investitori, ma ritiene che l'accordo costituisca un passo importante per una riforma delle norme globali in materia di risoluzione delle controversie e di protezione degli investimenti;

12.  deplora la mancanza di disposizioni in materia di responsabilità degli investitori e sottolinea, in tale contesto, l'importanza della responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta legislativa simile a quella relativa ai minerali e al legname provenienti da zone di conflitto, ad esempio quella riguardante l'industria dell'abbigliamento; ricorda l'importanza delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

13.  osserva l'assenza di un approccio globale alla conformità alla legislazione in materia di diritti umani da parte delle imprese e della presenza di meccanismi di ricorso disponibili; prende atto del lavoro avviato in seno all'ONU, da parte del gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali per quanto riguarda i diritti umani, sull'istituzione di uno strumento vincolante dell'ONU; incoraggia la Commissione e gli Stati membri dell'UE a impegnarsi in modo costruttivo per tale iniziativa;

14.  incoraggia la Commissione a proseguire il suo lavoro volto a rendere l'ICS più accessibile, in particolare per le PMI e le imprese più piccole;

15.  invita la Commissione e Singapore a concordare sanzioni più severe nel caso in cui un membro del tribunale non si conformi al codice di condotta e a garantire che i membri assumano le loro funzioni non appena il presente accordo entra in vigore;

16.  ritiene che l'approvazione di tale accordo darà all'UE un maggiore peso per negoziare accordi simili con gli altri paesi dell'ASEAN, al fine di stabilire norme simili sulla protezione degli investimenti in tutta la regione;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo di azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Singapore.

(1) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.
(2) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.
(3) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(4) Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0382.
(6) Testi approvati, P8_TA(2019)0090.


Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore ***
PDF 105kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))
P8_TA(2019)0092A8-0020/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (15375/2018),

–  visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (08224/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0026/2019),

–  vista la sua risoluzione non legislativa del 13 febbraio 2019(1) sul progetto di decisione,

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0020/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0093.


Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (risoluzione)
PDF 145kWORD 55k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (15375/2018),

–  visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (08224/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0026/2019),

–  visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (APC), firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018,

–  visto l'accordo di libero scambio (ALS) UE-Singapore e l'accordo di protezione degli investimenti (API), firmati a Bruxelles il 19 ottobre 2018,

–  visto l'accordo di cooperazione ASEAN-CEE firmato nel marzo 1980, che costituisce il quadro giuridico per le relazioni UE-ASEAN(1),

–  visto il dodicesimo vertice Asia-Europa (ASEM), tenutosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018,

–  vista la 10ª riunione interparlamentare UE-Singapore, tenutasi a Singapore il 23 maggio 2017,

–  vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, pubblicata dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) nel giugno 2016,

–  visti gli orientamenti per la politica estera e di sicurezza dell'UE nell'Asia orientale, approvati dal Consiglio il 15 giugno 2012,

–  viste le conclusioni del Consiglio su una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia, del 28 maggio 2018,

–  vista la strategia dell'UE in materia di connessione tra l'Europa e l'Asia, che si basa sul concetto di connettività sostenibile,

–  viste le sue recenti risoluzioni sull'ASEAN, in particolare quelle del 3 ottobre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN(2) e del 15 gennaio 2014 sul futuro delle relazioni UE-ASEAN(3),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 13 febbraio 2019(4) sul progetto di decisione,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0023/2019),

A.  considerando che le relazioni tra l'UE e Singapore sono iniziate da diversi decenni e si basano su una lunga storia di amicizia e su stretti legami storici, politici ed economici; che il partenariato bilaterale è fondato su valori condivisi e sull'impegno per un mondo pacifico e prospero;

B.  considerando che entrambe le parti dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (APC) riaffermano il loro rispetto per i principi democratici, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani;

C.  considerando che Singapore è membro fondatore dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), che ha celebrato il suo 40° anniversario nel 2017;

D.  considerando che, durante la sua presidenza dell'ASEAN nel 2018, con il tema "Resilienza e innovazione", Singapore ha ospitato due vertici dell'ASEAN e promosso l'unità, la sicurezza e la cooperazione economica dell'ASEAN, con l'avvio di iniziative quali il programma ASEAN Youth Fellowship;

E.  considerando che Singapore è uno stretto alleato degli Stati Uniti, paese con cui ha concluso un ALS nel 2003 e che considera indispensabile per la sicurezza, la stabilità e l'equilibrio regionali nella regione Asia-Pacifico;

F.  considerando che Singapore si è classificata in nona posizione nell'indice di sviluppo umano del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite nel 2017;

G.  considerando che Singapore si è classificata in sesta posizione nell'indice di percezione della corruzione stilato da Transparency International nel 2017, il che significa che si tratta di uno dei paesi meno corrotti al mondo;

H.  considerando che lo Young Leaders Forum UE-ASEAN ha avuto luogo nel febbraio 2018;

I.  considerando che a Singapore sono stati registrati livelli record di inquinamento atmosferico causati da incendi boschivi nei paesi limitrofi, in gran parte dovuti a incendi dolosi finalizzati a liberare il terreno da utilizzare per le piantagioni destinate alla produzione di olio di palma e legname;

J.  considerando che la costituzione di Singapore garantisce i diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, i quali sono tuttavia sottoposti a rigide restrizioni per motivi di sicurezza, protezione dell'ordine pubblico, moralità, immunità parlamentare e armonia razziale e religiosa; considerando che Singapore occupava il 151° posto su 180 paesi nell'indice del 2018 sulla libertà di stampa a livello mondiale; che le norme di Singapore riguardanti il contegno, la sedizione e la diffamazione sono utilizzate per soffocare le voci critiche di attivisti, blogger e mass media;

K.  considerando che a Singapore è ancora applicata la pena di morte; che dopo un breve periodo in cui non sono state registrate esecuzioni, il numero di esecuzioni è in aumento dal 2014;

L.  considerando che i diritti della comunità di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTT) di Singapore sono soggetti a severe restrizioni; che i rapporti sessuali consenzienti tra due uomini sono illegali e puniti con pene detentive fino a due anni; che i rapporti omosessuali non sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico di Singapore;

M.  considerando che Singapore non ha ancora ratificato due convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), segnatamente la convenzione sulla libertà di sindacale e sulla protezione del diritto sindacale come pure la convenzione sulla discriminazione;

Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore

1.  si compiace della conclusione dell'APC, che riveste un'importanza strategica e che fornirà un quadro giuridico per durature relazioni bilaterali, e dell'impegno a rafforzare e ad ampliare la cooperazione nei forum regionali e internazionali e in settori quali la tutela dell'ambiente, la stabilità internazionale, la giustizia, la sicurezza e sviluppo;

2.  sottolinea le opportunità fornite dall'APC per nuovi settori di cooperazione, quali diritti umani, giustizia, libertà e sicurezza e non proliferazione delle armi nucleari, e per la cooperazione scientifica e tecnologica in settori quali l'energia, l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la tutela delle risorse naturali e i trasporti, in particolare il trasporto marittimo e aereo;

3.  accoglie con favore la cooperazione sui legami tra le persone, la società dell'informazione, i settori audiovisivo e dei media, l'istruzione e gli scambi culturali, l'occupazione e gli affari sociali, la salute e le statistiche che aiuteranno a valutare i progressi dell'accordo;

4.  ritiene che l'APC, l'accordo quadro, sia da un punto di vista politico strettamente associato all'ALS e all'API e li integri; rammenta che l'articolo 44 dell'APC consente la non esecuzione degli accordi in caso di violazioni sistematiche e gravi degli elementi essenziali, compresi i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani;

5.  plaude alla firma da parte di Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo multilaterale sull'autorità competente ("Multilateral Competent Authority Agreement", MCAA) per l'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali e alla notifica all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), il 30 giugno 2017, della sua intenzione di attivare scambi automatici nell'ambito di tale accordo con tutti gli Stati membri dell'UE per i quali non esiste un accordo bilaterale avente lo stesso scopo; incoraggia le parti a servirsi pienamente delle disposizioni sulla cooperazione in ambito fiscale dell'APC;

Diritti umani e libertà fondamentali.

6.  ribadisce l'impegno e la partecipazione necessari a favore del rispetto dei diritti umani, ivi compresi i diritti sociali, la democrazia, le libertà fondamentali, la buona governance e lo Stato di diritto e a favore della collaborazione in tal senso; ricorda che i diritti umani sono al centro delle relazioni dell'UE con i paesi terzi; invita le autorità di Singapore a garantire in tutte le circostanze il rispetto delle norme internazionali, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ritiene che l'UE dovrebbe continuare a fornire sostegno a Singapore per l'inclusione sociale, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, la promozione della pace, la sicurezza e la riforma del sistema giudiziario; accoglie con favore il dibattito pubblico aperto sulla revisione della legge non applicata sulla punizione delle relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso e invita il governo di Singapore a tutelare pienamente i diritti della comunità LGBTI; insiste affinché il governo di Singapore abolisca le norme che penalizzano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso; sottolinea la necessità di un'ulteriore cooperazione in materia di diritti delle donne e sollecita il governo di Singapore a facilitare l'adozione di una legislazione che vieti ogni forma di discriminazione contro le donne e basata sull'orientamento sessuale;

7.  invita l'UE ad avviare un dialogo con il governo di Singapore al fine di introdurre una moratoria immediata sulla pena capitale come passo verso l'abolizione della pena di morte;

8.  invita il governo di Singapore a tutelare la libertà di opinione e di riunione, in quanto tali libertà sono elementi fondamentali per una democrazia ben funzionante;

9.  invita l'UE ad avviare un dialogo con le autorità di Singapore al fine di agevolare la ratifica da parte del paese degli strumenti in materia di diritti umani nonché delle convenzioni principali dell'OIL; riconosce che Singapore non ha ancora ratificato la convenzione sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto sindacale come pure la convenzione sulla discriminazione, e ha denunciato quella sul lavoro forzato; si attende che Singapore cooperi ulteriormente con l'OIL allo scopo di procedere verso un allineamento completo con il loro contenuto e, infine, effettuarne la ratifica;

Relazioni UE-Singapore

10.  sottolinea che la conclusione dell'APC fornisce un forte impulso a un maggiore impegno tra l'UE, Singapore e la regione del Sud-est asiatico in generale;

11.  pone in evidenza il valore politico di solide relazioni commerciali e di investimento tra Singapore e l'UE;

12.  evidenzia la particolare esperienza dell'UE nello sviluppo delle istituzioni, nel mercato unico, nella convergenza normativa, nella gestione delle crisi, nell'assistenza umanitaria e nei soccorsi in caso di calamità nonché nei diritti umani e nella democrazia; sottolinea che l'UE dovrebbe intensificare i dialoghi in materia di politiche e la cooperazione relativi a questioni quali i diritti fondamentali come pure in materia di questioni di interesse comune tra cui lo Stato di diritto, la sicurezza e la tutela della libertà di opinione;

13.  si compiace del fatto che l'APC sostenga gli scambi interpersonali, come la mobilità accademica nell'ambito del programma Erasmus Mundus, e faciliti l'ulteriore sviluppo degli scambi culturali al fine di accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture;

14.  sottolinea il ruolo della Fondazione Asia-Europa di Singapore (ASEF) quale principale strumento per gli scambi culturali tra Asia ed Europa; accoglie con favore il ruolo che svolge nel rendere le preoccupazioni della società civile elementi indispensabili per le deliberazioni in seno all'ASEM;

15.  sottolinea che il Centro dell'Unione europea di Singapore, istituito nel 2009 in collaborazione con l'Università nazionale di Singapore e l'Università tecnologica di Nanyang, promuove la conoscenza e la comprensione dell'UE e delle sue politiche e fa parte della rete globale dei centri di eccellenza dell'UE;

16.  incoraggia i ricercatori di Singapore a realizzare progetti comuni di ricerca e innovazione con istituti dell'UE nell'ambito di iniziative di ricerca dell'UE come il programma Orizzonte 2020 e ad affrontare sfide globali comuni relative ai cambiamenti climatici, all'ambiente, alla biotecnologia, alla salute, all'invecchiamento della popolazione, all'energia, alle risorse naturali e alla sicurezza alimentare;

Cooperazione regionale e internazionale

17.  ritiene che Singapore sia un partner chiave nel rispondere alle catastrofi umanitarie nel Sud-est asiatico nonché un attore importante per la stabilità politica dell'intera regione;

18.  è preoccupato del fatto che i cambiamenti climatici avranno un notevole impatto su Singapore e la regione dell'ASEAN; accoglie con favore il contributo positivo di Singapore agli obiettivi di sviluppo del millennio e agli obiettivi di sviluppo sostenibile; accoglie con favore la ratifica da parte di Singapore dell'accordo di Parigi effettuata il 21 settembre 2016 e si attende che raggiunga gli obiettivi previsti in materia di riduzione delle emissioni entro il 2030; intende collaborare con Singapore e l'ASEAN per accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima; sottolinea la necessità di fornire assistenza a Singapore e al resto dei paesi ASEAN al fine di migliorare la protezione e l'uso sostenibile della biodiversità, in particolare della barriera corallina, e il ripristino sistematico degli ecosistemi forestali; accoglie con favore il ruolo di Singapore nella questione regionale della riduzione della deforestazione; esorta una maggiore cooperazione tra UE e Singapore al fine di arginare efficacemente gli incendi forestali e ad adottare tecnologie più ecologiche per i trasporti e gli edifici;

19.  ritiene che vi siano i presupposti, l'interesse e la necessità di una cooperazione UE-ASEAN per elaborare una strategia comune in materia di economia circolare;

20.  accoglie con favore la creazione di uno Young Leaders Forum UE-ASEAN che consentirà ai giovani leader dei paesi dell'ASEAN e dell'UE di scambiare idee e di instaurare rapporti al fine di sostenere le relazioni UE-ASEAN;

21.  sottolinea che l'APC fornirà all'UE l'opportunità di consolidare il proprio contributo all'attuazione degli obiettivi comuni nell'area indo-pacifica; chiede maggiori sforzi congiunti per una regione indo-pacifica libera e aperta;

22.  invita alla cooperazione con Singapore al fine di perseguire gli interessi comuni riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di connettività dell'UE e dell'ASEAN; sottolinea la necessità di collaborazione per l'iniziativa "One belt, one road" al fine di realizzare progressi in termini di attuazione dei criteri e degli obiettivi in materia di connettività che sono stati concordati in occasione del recente vertice UE-Cina; ribadisce la necessità di promuovere una governance multilaterale;

23.  sottolinea che Singapore ha sostenuto il multilateralismo regionale nel Sud-est asiatico; prende atto del ruolo di Singapore nei dialoghi diplomatici, economici e istituzionali interregionali UE-ASEAN e sottolinea il sostegno di Singapore all'integrazione regionale nel sud-est asiatico;

24.  rileva che Singapore si trova in una posizione strategica; prende atto del contributo di Singapore alla sicurezza regionale e globale; accoglie con favore il vertice annuale sulla sicurezza in Asia, altrimenti noto come il dialogo Shangri-La, che si tiene presso l'hotel Shangri-La di Singapore dal 2002;

25.   esprime la sua profonda preoccupazione per la crescente tensione nel Mar cinese meridionale; invita l'ASEAN ad accelerare le consultazioni su un codice di condotta per la risoluzione pacifica delle contese e delle controversie in tale regione e l'UE a sostenere tale processo; insiste affinché la questione sia risolta conformemente al diritto internazionale, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); si compiace del fatto che Singapore, paese che non è parte della controversia, abbia esortato le parti a gestire i loro contrasti in modo pacifico e in conformità del diritto internazionale, segnatamente l'UNCLOS;

26.  chiede, con Singapore, la libertà di navigazione e di sorvolo nell'area e sottolinea che l'UE ha un forte interesse nel promuovere la stabilità nel Sud-est asiatico; sottolinea il ruolo chiave del Forum regionale dell'ASEAN e del vertice dell'Asia orientale nel promuovere dialoghi sulla sicurezza tra la regione e le potenze extra regionali della Cina e degli Stati Uniti;

27.  accoglie con favore il programma Cyber ​​Capacity dell'ASEAN, avviato su iniziativa di Singapore, che mira ad assistere le nazioni dell'ASEAN nell'individuare e nel rispondere alle minacce informatiche; rileva che l'ASEAN non dispone di norme comuni per la protezione informatica, il che potrebbe ostacolare la cooperazione in materia di sicurezza informatica nella regione; invita l'UE a condividere le proprie esperienze in materia di minacce informatiche e ibride e a sostenere la creazione di capacità dell'ASEAN in questo settore;

28.  elogia Singapore per il dispiegamento di truppe e materiale a sostegno della coalizione multinazionale in Iraq dal 2003 al 2008 e per il suo successivo contributo alle operazioni anti-ISIS in Iraq e in Siria;

29.  riconosce la disponibilità di Singapore ad ospitare e a svolgere il proprio ruolo nell'accogliere i vertici organizzati per promuovere la pace e la fiducia in Asia e altrove;

Quadro istituzionale nell'ambito dell'APC

30.  si compiace dell'istituzione, nel quadro dell'APC, di una commissione congiunta composta da rappresentanti di entrambe le parti ad un livello adeguatamente elevato, per garantire il corretto funzionamento e l'attuazione dell'accordo, stabilire priorità e formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo;

31.  auspica scambi regolari tra il Servizio europeo per lazione esterna (SEAE) e il Parlamento, in modo da consentire a quest'ultimo di seguire l'attuazione dell'APC e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

o
o   o

32.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per lazione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento di Singapore.

(1) GU L 144 del 10.6.1980, pag. 2.
(2) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 44.
(3) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 75.
(4) Testi approvati, P8_TA(2019)0092.


Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13111/2018),

–  visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti(1),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91 e dell'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0473/2018),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0022/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Kosovo(2), del Montenegro e della Repubblica di Serbia.

(1) GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.
(2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


Relazione sulla relazione della Commissione del 2018 sulla Bosnia-Erzegovina
PDF 163kWORD 66k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Bosnia-Erzegovina (2018/2148(INI))
P8_TA(2019)0095A8-0467/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra,

–  visto il protocollo di adeguamento dell'ASA tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, siglato il 18 luglio 2016 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2017,

–  viste la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 15 febbraio 2016 e la trasmissione delle risposte da parte del paese al questionario della Commissione il 28 febbraio 2018,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegata "Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea",

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 ottobre 2017 sulla Bosnia-Erzegovina, del 26 giugno 2018 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione e del 15 ottobre 2018 su Bosnia-Erzegovina / operazione EUFOR Althea,

–  viste la prima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi il 5 e 6 novembre 2015, la seconda riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia‑Erzegovina, tenutasi il 10 luglio 2017, la terza riunione della commissione di stabilizzazione e di associazione UE‑Bosnia‑Erzegovina, tenutasi il 27 marzo 2018, e la terza riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE‑Bosnia‑Erzegovina, tenutasi il 13 luglio 2018,

–  visto il processo di Berlino, segnatamente le conclusioni del presidente relative alla riunione dei capi di Stato e di governo del vertice dei Balcani occidentali, tenutasi a Londra il 10 luglio 2018, le tre dichiarazioni congiunte firmate lo stesso giorno sulla cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato, sui dispersi e sui crimini di guerra e la dichiarazione sulla lotta alla corruzione rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina nella stessa occasione,

–  visti la dichiarazione di Sofia adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali" (COM(2018)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 intitolata "Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2018)0450), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Bosnia and Erzegovina 2018 Report" (Relazione 2018 sulla Bosnia-Erzegovina) (SWD(2018)0155),

–  vista la dichiarazione rilasciata il 2 maggio 2018 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini e dal commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, sulla riforma elettorale in Bosnia-Erzegovina per le elezioni della Camera dei Popoli della Federazione,

–  visti i risultati delle elezioni del 7 ottobre 2018,

–  vista la dichiarazione sulle risultanze e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR, pubblicata l'8 ottobre 2018,

–  vista la dichiarazione comune del VP/AR Mogherini e del commissario Hahn sulle elezioni in Bosnia-Erzegovina, rilasciata l'8 ottobre 2018,

–  viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 25 maggio 2018,

–  vista la dichiarazione locale dell'UE del 1° giugno 2018 sul codice di procedura penale della Bosnia-Erzegovina,

–  viste la cinquantatreesima(1) e la cinquantaquattresima(2) relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'Alto rappresentante per l'attuazione dell'accordo di pace sulla Bosnia-Erzegovina, rispettivamente del 3 maggio 2018 e del 31 ottobre 2018,

–  visti il programma di riforme 2015-2018 per la Bosnia-Erzegovina adottato nel luglio 2015 e il meccanismo di coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina e dai governi della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska il 23 agosto 2016,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0467/2018),

A.  considerando che l'UE ribadisce il proprio impegno a favore della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e della sua integrità, sovranità e unità territoriale;

B.  considerando che la domanda di adesione del paese all'Unione europea rappresenta una scelta strategica e un impegno ad avanzare verso l'UE;

C.  considerando che la Commissione sta preparando il proprio parere sulla domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina; che la Bosnia-Erzegovina, utilizzando il meccanismo di coordinamento sulle questioni attinenti all'UE, ha elaborato le proprie risposte al questionario della Commissione e le ha trasmesse il 28 febbraio 2018; che la Bosnia-Erzegovina ha ricevuto, il 20 giugno 2018, oltre 600 domande integrative e non è ancora stata in grado di inviare le sue risposte alle domande supplementari;

D.  considerando che dalla metà del 2017 si è registrato un forte rallentamento nell'adozione delle riforme connesse all'UE, nonostante l'impegno della Bosnia-Erzegovina a favore del programma di riforme; che l'adesione all'UE è un processo inclusivo che richiede volontà politica, sforzi congiunti da parte di tutti i portatori di interesse e un consenso sul programma di riforme; che i cittadini della Bosnia-Erzegovina devono essere posti al centro delle riforme istituzionali, economiche e sociali;

E.  considerando che il 7 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni politiche in Bosnia-Erzegovina; che i partiti politici non sono riusciti a trovare un accordo sulle modifiche da apportare alla legge elettorale per colmare la lacuna giuridica derivante dalle decisioni della Corte costituzionale nella causa Ljubić, relativa all'elezione dei membri della Camera dei Popoli della Federazione; che gli sforzi di mediazione su tale questione, condotti dagli ambasciatori dell'UE e degli Stati Uniti in Bosnia-Erzegovina, con la partecipazione della commissione di Venezia, non sono stati fruttuosi;

F.  considerando che la Bosnia-Erzegovina continua a non essere conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come sancito dalla sentenza nella causa Sejdić-Finci e nelle cause connesse; che il Consiglio ha incaricato la Commissione di prestare particolare attenzione a tale questione nell'elaborazione del suo parere sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina; che, nel suddetto parere, la Commissione dovrebbe pertanto analizzare le questioni connesse alla funzionalità e riesaminare il quadro giuridico per verificarne la compatibilità con l'acquis dell'UE, individuando le necessarie riforme costituzionali e di altro tipo; che quanto più la Bosnia-Erzegovina si avvicina all'adesione all'UE, tanto più urgente sarà la necessità di una riforma costituzionale volta a migliorare la funzionalità e a garantire la tutela dei diritti umani; che, finora, la leadership politica del paese non è stata in grado di porre rimedio alle carenze presenti nella costituzione della Bosnia-Erzegovina;

G.  considerando che 13 decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina e numerose decisioni costituzionali a livello di entità (28 nella Federazione e 7 nella Republika Srpska) non sono attualmente applicate; che l'attuazione delle decisioni della Corte costituzionale è un elemento essenziale per la difesa dello Stato di diritto;

H.  considerando che la Bosnia-Erzegovina ha firmato la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991);

I.  considerando che in un'Europa moderna non c'è posto per la glorificazione di persone condannate per crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

J.  considerando che le sfide che permangono nel processo di riconciliazione dovrebbero essere affrontate con maggior vigore;

K.  considerando che la corruzione, anche ai più alti livelli, continua a essere diffusa;

1.  accoglie con favore la trasmissione delle risposte al questionario della Commissione da parte della Bosnia-Erzegovina; invita la Bosnia-Erzegovina a rispondere tempestivamente alle domande integrative, di natura più tecnica, in modo trasparente e dettagliato, onde contribuire al parere della Commissione sulla domanda di adesione all'UE;

2.  è preoccupato per il netto rallentamento nel ritmo delle riforme dovuto alle divergenze tra i partiti e alla campagna pre-elettorale fortemente polarizzata, iniziata molto presto; sottolinea che l'impegno assunto sulla carta dalle autorità della Bosnia-Erzegovina a favore di un percorso europeo deve essere accompagnato da un'attuazione coerente delle riforme previste dal programma di riforme e tradursi in risultati tangibili, a vantaggio dei cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza etnica e religiosa; deplora che, eccezion fatta per l'adozione delle strategie nazionali nei settori dell'ambiente, dello sviluppo rurale e dell'energia, nonché per alcune importanti misure di riforma, come le modifiche alla legge sulle accise, necessarie per ottenere i finanziamenti del FMI e della BERS, non siano stati realizzati progressi sostanziali;

3.  deplora che la retorica etno-nazionalistica divisiva abbia dominato, ancora una volta, la campagna elettorale e continui a caratterizzare il dibattito politico degli esponenti politici di qualsiasi schieramento; invita tutti i leader politici a partecipare senza indugio alla formazione dei governi a tutti i livelli, collaborando in modo costruttivo nell'interesse dei cittadini del loro paese; chiede che il processo di integrazione nell'UE sia adeguatamente comunicato ai cittadini, anche come progetto di riconciliazione e di sviluppo di una cultura politica basata sul compromesso e sulla comprensione reciproca;

4.  osserva che il ciclo elettorale è stato caratterizzato ancora una volta dalla segmentazione secondo linee etniche e che la campagna elettorale è stata incentrata principalmente su tematiche controverse legate al passato, invece che sulla proposta di soluzioni concrete per far fronte ai problemi quotidiani dei cittadini; si rammarica della retorica pre‑elettorale nazionalista e provocatoria, che aumenta il divario tra i tre popoli costituenti; osserva che le elezioni politiche del 7 ottobre 2018 sono state competitive e generalmente ordinate, nonostante alcune irregolarità, e che i cittadini della Bosnia‑Erzegovina hanno esercitato il loro diritto democratico in modo tranquillo e ordinato; ribadisce che è opportuno sottoporre a indagine approfondita e condannare in maniera inequivocabile tutte le presunte irregolarità elettorali, nonché perseguire eventuali attività illecite; sottolinea le persistenti carenze presenti nel processo elettorale democratico e si aspetta che le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR siano prese in esame senza indugi; ricorda che la decisione della Corte costituzionale del 2010 relativa al diritto democratico dei cittadini di Mostar di votare alle elezioni amministrative non è ancora stata attuata;

5.  si rammarica che non sia stato raggiunto alcun compromesso prima delle elezioni rispetto alle modifiche da apportare alla legge elettorale per colmare la lacuna giuridica derivante dalle decisioni della Corte costituzionale nella causa Ljubić, relativa all'elezione dei membri della Camera dei Popoli della Federazione; prende atto della decisione della Commissione elettorale centrale (CEC) sull'assegnazione dei seggi nella Camera dei Popoli della Federazione, adottata il 18 dicembre 2018, e invita tutti gli attori politici ad affrontare in modo sistematico le restanti lacune giuridiche della legge elettorale della Bosnia-Erzegovina; esorta tutti i leader politici e i membri eletti dei parlamenti a dar prova di responsabilità, a evitare dichiarazioni che mettano in discussione l'unità dello Stato, a mettere da parte i punti di vista conflittuali e a trovare compromessi e soluzioni che siano accettabili per tutti; mette in guardia contro i ritardi e i tentativi di bloccare la formazione delle autorità dopo le elezioni, in quanto ciò non sarebbe nell'interesse dei cittadini né dell'obiettivo dell'integrazione europea; sottolinea che lo svolgimento di elezioni, l'attuazione dei risultati e la formazione del governo conformemente alle pertinenti disposizioni giuridiche rappresentano caratteristiche essenziali di una democrazia ben funzionante, nonché un requisito da rispettare per qualsiasi paese che aspiri ad aderire all'UE;

6.  ribadisce con fermezza la necessità della rapida formazione della Camera dei Popoli della Federazione, in linea con le sentenze della Corte costituzionale della Bosnia‑Erzegovina, come ricordato anche nella dichiarazione comune del VP/AR Mogherini e del commissario Hahn sulle elezioni in Bosnia-Erzegovina;

7.  deplora che la questione della rappresentanza democratica e legittima di tre popoli costituenti e di tutti i cittadini resti irrisolta; esorta tutte le parti a trovare tempestivamente un compromesso, in quanto la questione dovrebbe essere affrontata quanto prima dai nuovi legislatori, anche attraverso l'attuazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Sejdić-Finci e nelle cause connesse; ribadisce la necessità di procedere a riforme costituzionali, politiche ed elettorali che trasformerebbero la Bosnia-Erzegovina in uno Stato di diritto pienamente efficace, inclusivo e funzionale;

8.  deplora il fatto che, a causa dei tentativi di introdurre il blocco etnico nelle disposizioni di votazione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione, i delegati della Bosnia-Erzegovina non siano ancora stati in grado di approvare il regolamento di detta commissione, che di conseguenza non si riunisce da tre anni; si rammarica per l'assenza di cooperazione con il Parlamento europeo, ricorda che tale circostanza costituisce una chiara violazione degli obblighi derivanti dall'ASA ed esorta tutti gli attori a concordare e accettare il regolamento della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione sulla base delle raccomandazioni del Parlamento europeo in materia; osserva che istituzioni democratiche funzionanti, compreso il parlamento, sono una condizione preliminare per avanzare nel processo di integrazione nell'UE;

9.  esprime preoccupazione per la mancanza di valutazioni sistematiche dell'impatto normativo e di consultazioni pubbliche, per l'insufficienza e la scarsa qualità del monitoraggio e della comunicazione e per la mancanza di un obbligo formale di pubblicare i documenti di pianificazione governativa fondamentali;

10.  invita ad adottare ulteriori strategie nazionali non discriminatorie e sensibili alle questioni di genere in settori quali l'occupazione e la gestione delle finanze pubbliche, consentendo così un'attuazione coerente delle riforme in tutto il paese, nonché l'accesso a ulteriori finanziamenti a titolo dell'IPA; osserva con soddisfazione che l'adozione delle strategie nazionali pertinenti ha consentito ulteriori finanziamenti IPA II in settori fondamentali, come lo sviluppo agricolo e rurale, l'ambiente e l'energia, nel quadro del documento di strategia indicativo recentemente riveduto per il periodo 2014‑2020; sottolinea la necessità di garantire un migliore assorbimento dell'assistenza preadesione, in particolare migliorando il coordinamento dei donatori e la capacità amministrativa; esorta ad adottare un programma nazionale per avvicinare la legislazione del paese all'acquis dell'UE, obbligo giuridico stabilito dall'ASA e passo indispensabile per preparare l'adesione all'UE;

11.  ribadisce il proprio appello ad adottare una strategia nazionale sui diritti umani; sottolinea che occorre adottare al più presto le modifiche alla legge sul difensore civico, onde assicurare il rispetto dei principi di Parigi; ritiene necessaria l'istituzione, da parte della Bosnia‑Erzegovina, di un meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti nonché l'adozione di una legge statale sui diritti dei civili torturati durante la guerra, conformemente ai suoi obblighi internazionali; ritiene che la Bosnia‑Erzegovina debba compiere maggiori sforzi per allineare le condizioni delle carceri e delle strutture di detenzione della polizia alle norme internazionali; esorta nuovamente le autorità della Republika Srpska ad abrogare la disposizione relativa alla pena di morte nella costituzione dell'entità; insiste sulla necessità di assicurare in tutto il paese un accesso non discriminatorio alla giustizia mediante un sistema armonizzato e sostenibile di patrocinio legale gratuito; invita le autorità a promuovere attivamente i valori europei, nonché a continuare a perseguire una prospettiva europea;

12.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare misure concrete per integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, compreso il programma di riforme, ed esprime preoccupazione riguardo alla sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali, in particolare a livello locale; esorta i partiti politici in Bosnia-Erzegovina a fare di più per garantire che le donne siano rappresentate a tutti i livelli del sistema politico;

13.  deplora che la Bosnia-Erzegovina, non dando seguito alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nelle cause Sejdić-Finci, Zornić, Pilav e Šlaku, continui a violare la Convezione europea dei diritti dell'uomo, consentendo palesi discriminazioni tra i cittadini in Bosnia-Erzegovina, in flagrante contraddizione con i valori e le norme dell'UE; ricorda che la Commissione dovrebbe prestare attenzione a tale questione nell'elaborazione del proprio parere; sostiene che l'esecuzione di tali sentenze contribuirebbe a costituire una società funzionale e democratica; sottolinea che, così come ogni altro paese che aspiri a entrare far parte dell'UE, la Bosnia‑Erzegovina è tenuta ad allineare progressivamente il proprio ordinamento giuridico e costituzionale ai requisiti fissati dall'acquis dell'UE in materia di non discriminazione e si aspetta che a tempo debito siano realizzati progressi su tali questioni essenziali; insiste sul fatto che l'applicazione di tali sentenze non dovrebbe incidere sull'ulteriore attuazione del programma di riforme e deve portare all'eliminazione di qualsiasi restrizione al diritto di eleggibilità sulla base dell'etnia e della residenza o della scelta di un cittadino di non affiliarsi a un popolo costituente; ritiene, pertanto, che la riforma costituzionale e quella elettorale dovrebbero procedere di pari passo; invita i leader politici di evitare la retorica nazionalista che porta alla divisione della società e a proseguire il dialogo politico e le attività che portano alla cooperazione tra i rappresentanti politici dei tre popoli e altri soggetti;

14.  chiede che siano introdotte misure più efficaci per combattere qualsivoglia forma di discriminazione, in particolare adottando strategie nazionali per i diritti umani e per la lotta alla discriminazione; incoraggia la cooperazione dei tre popoli e di altri soggetti su questioni culturali, religiose ed educative, colmando le divisioni etniche; deplora che non siano stati conseguiti progressi nell'affrontare la questione delle "due scuole sotto lo stesso tetto"; esorta a intraprendere azioni risolute a tutti i livelli per trovare soluzioni sistemiche che assicurino un'istruzione inclusiva e non discriminatoria a tutti i bambini; osserva che l'adozione di programmi e corsi di studio sull'intero territorio della Bosnia-Erzegovina dovrebbe rispettare la diversità culturale e linguistica delle persone, ponendo l'accento al tempo stesso sulla comprensione reciproca e la riconciliazione; è preoccupato per il fatto che la mancanza di risorse e di coordinamento ostacoli l'attuazione del piano d'azione 2015-2018 per i bambini; accoglie con favore la legislazione della Bosnia-Erzegovina sull'affidamento e sottolinea la necessità di sostenere l'ulteriore deistituzionalizzazione dell'assistenza all'infanzia in tutto il paese; chiede di migliorare l'accesso all'istruzione e a idonei servizi sociali per i bambini con disabilità e, più in generale, di migliorare l'accesso agli edifici, alle istituzioni e ai trasporti da parte delle persone con disabilità;

15.  chiede un'attuazione più efficace delle disposizioni giuridiche relative alla parità tra uomini e donne, alla riduzione dei divari retributivi di genere e al miglioramento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, nonché alla lotta agli stereotipi di genere nella società; prende nota con preoccupazione della mancata attuazione effettiva della legislazione sulla protezione contro la violenza di genere, in particolare la violenza domestica, e sulla relativa prevenzione; sottolinea la necessità di allineare la legislazione alla Convenzione di Istanbul; esorta a compiere progressi nel garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, in particolare dando seguito senza indugio alle raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia; riconosce i passi intrapresi per assicurare la tutela giuridica delle persone LGBTI, ma sottolinea che occorre adottare ulteriori provvedimenti per perseguire la violenza e i reati generati dall'odio di cui queste persone sono vittime, nonché per promuoverne l'inclusione sociale;

16.  è preoccupato per il fatto che la mancanza di coordinamento tra le autorità ai diversi livelli e la mancanza di finanziamenti continuano a ostacolare una protezione efficace delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, in particolare della popolazione rom; chiede di adottare misure supplementari per rafforzare la tutela delle minoranze; osserva con preoccupazione che i risultati dell'indagine 2017 sui rom emarginati in Bosnia-Erzegovina evidenziano un accesso limitato alle opportunità in ogni aspetto dello sviluppo umano; condanna la stigmatizzazione e l'esclusione sociale dei rom; invita le autorità a commemorare le vittime dell'Olocausto dei rom, a celebrare il 2 agosto come Giornata della memoria dell'Olocausto dei rom e a includere le vittime rom nelle commemorazioni che si tengono il 27 gennaio di ogni anno in occasione del Giorno della memoria; accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione riveduto sui rom 2017-2020 per l'occupazione, gli alloggi e la sanità; insiste affinché siano adottate misure per migliorare ulteriormente l'istruzione, i tassi di occupazione, la salute, gli alloggi e le condizioni di vita dei rom e di altre minoranze, concentrando l'attenzione sul miglioramento e la piena attuazione della politica e dei quadri legislativi pertinenti esistenti; esprime preoccupazione per la scarsa rappresentanza dei membri delle minoranze nazionali nella vita politica e pubblica;

17.  prende atto della partecipazione della Bosnia-Erzegovina alla valutazione PISA 2018 dell'OCSE, resa possibile grazie al sostegno finanziario della Commissione; si congratula con gli istituti di istruzione della Bosnia-Erzegovina (ministeri competenti e istituti a livello cantonale, di entità e statale, nonché nel distretto di Brčko) per la loro cooperazione e disponibilità a lavorare insieme; esorta i futuri governi a tutti i livelli a utilizzare gli esiti dei test, che dovrebbero essere pubblicati nel 2019, per avviare un dibattito costruttivo e lo sviluppo di riforme nell'ambito dell'istruzione che portino a una migliore qualità dei risultati nell'istruzione;

18.  chiede una riforma globale dei sistemi di protezione sociale, attraverso l'eliminazione delle pratiche discriminatorie conformemente agli obblighi in materia di diritti umani e la garanzia della definizione di norme minime per la protezione delle popolazioni più vulnerabili, anche facendo fronte alle lacune legislative che impediscono ad alcuni bambini di usufruire dell'assicurazione sanitaria; invita tutte le istituzioni pertinenti della Bosnia-Erzegovina a rafforzare il coordinamento e la collaborazione in materia di monitoraggio dei diritti dei minori, anche tramite l'istituzione di un meccanismo globale di raccolta di dati sui diritti del bambino in Bosnia-Erzegovina;

19.  osserva che la Bosnia-Erzegovina rimane un paese di origine, di transito e di destinazione della tratta di esseri umani; chiede di migliorare la gestione delle frontiere e di rafforzare le unità di indagine specializzate nella tratta di esseri umani per contrastare efficacemente i trafficanti;

20.  è preoccupato per l'insufficienza delle riforme dell'istruzione e dell'economia, che stanno portando a livelli elevati di disoccupazione giovanile e di emigrazione economica, nonché per la mancanza di politiche e investimenti adeguati per i bambini e i giovani; esorta la Bosnia‑Erzegovina ad affrontare l'elevato squilibrio di genere nei tassi di partecipazione alla forza lavoro e l'esclusione dei giovani appartenenti a minoranze dalle misure in materia di istruzione e occupazione; chiede una politica molto più proattiva e sistematica per i giovani della Bosnia-Erzegovina, finalizzata a emancipare i giovani nel paese; incoraggia la Bosnia‑Erzegovina, a tale proposito, a istituire un quadro dedicato e garantire il pieno funzionamento della commissione per il coordinamento delle questioni giovanili in seno al ministero degli Affari civili della Bosnia-Erzegovina;

21.  chiede che siano elaborate strategie e una legislazione sui diritti delle persone che appartengono a gruppi minoritari e che la loro protezione sia pienamente attuata e sostenuta da fondi pubblici;

22.  invita la Bosnia-Erzegovina a garantire il diritto alla proprietà; sottolinea la mancanza di un quadro legislativo esaustivo sulla gestione delle richieste di restituzione e incoraggia le autorità ad aprire un dialogo con le parti interessate sulle questioni che riguardano la restituzione delle proprietà confiscate o il relativo risarcimento;

23.  deplora la mancanza di progressi rispetto alla libertà di espressione e all'indipendenza dei media; rifiuta nettamente i continui tentativi di esercitare pressioni politiche e finanziarie sui mezzi di comunicazione; condanna i frequenti casi di intimidazioni, minacce di morte e attacchi verbali e fisici ai danni di giornalisti, in particolare di giornalisti investigativi che indagano su casi riguardanti crimini di guerra non perseguiti; invita le autorità a raccogliere dati su tali casi, ad assicurare che i responsabili siano indagati e perseguiti celermente e a promuovere un contesto che favorisca la libertà di espressione; sottolinea la necessità di rafforzare la stabilità finanziaria e la neutralità politica dell'ente regolatore per le comunicazioni; ribadisce il suo invito affinché siano assicurati l'indipendenza e il finanziamento sostenibile delle emittenti pubbliche, nonché la disponibilità dei contenuti in tutte le lingue ufficiali; esorta a prestare maggiore attenzione alle condizioni di lavoro dei giornalisti nell'intero settore; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza rispetto alla proprietà dei mezzi di comunicazione e ribadisce il suo invito a garantire la piena trasparenza adottando un quadro legislativo appropriato; deplora che, a causa dell'ostruzionismo politico, non sia stato possibile istituire un servizio pubblico radiotelevisivo funzionante; ribadisce il suo invito a garantire il pluralismo dei mezzi di informazione e sottolinea che produrre e trasmettere contenuti radiotelevisivi in tutte le lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina contribuirebbe alla protezione della diversità culturale nel paese; sottolinea che, come per altri paesi della regione, permangono preoccupazioni in merito alla strumentalizzazione politica dei media, direttamente da parte di soggetti politici, oppure per mano di operatori economici, nel tentativo di esercitare un'influenza politica;

24.  plaude agli sforzi profusi per promuovere la riconciliazione, il rispetto reciproco e la tolleranza religiosa nel paese, compresi gli sforzi compiuti dal Consiglio interreligioso della Bosnia-Erzegovina; deplora i continui casi di discriminazione fondata su motivi religiosi, nonché gli episodi in cui sono presi di mira i siti religiosi; elogia e sostiene coloro che lottano per la libertà di espressione, contro l'incitamento all'odio e all'odio religioso, e che promuovono l'inclusione; rifiuta l'incitamento alla paura dell'altro e in tali casi invita le autorità a reagire in modo coerente e tempestivo;

25.  accoglie con favore l'adozione del quadro strategico per la riforma della pubblica amministrazione in Bosnia-Erzegovina 2018-2022 e ne chiede la rapida attuazione; richiama nuovamente l'attenzione sulla frammentazione e sulla politicizzazione del sistema di elaborazione delle politiche in Bosnia-Erzegovina e sottolinea la necessità di una riforma del quadro costituzionale in linea con i più elevati standard in materia di diritti umani e libertà nonché la necessità di migliorare la qualità, la coerenza e la sostenibilità finanziaria delle politiche pubbliche nel paese; invita ad adottare una strategia nazionale sulla gestione delle finanze pubbliche e ad accrescere la trasparenza del bilancio in Bosnia-Erzegovina, invita inoltre a introdurre meccanismi più incisivi per prevenire le inefficienze e gli sprechi di risorse pubbliche, tra l'altro nel settore degli appalti pubblici; chiede, in particolare, di intraprendere azioni volte a ridurre il rischio di politicizzazione della pubblica amministrazione mediante un sistema efficace di gestione delle risorse umane a tutti i livelli amministrativi, nonché mediante la standardizzazione, a tutti i livelli di governo, delle procedure della pubblica amministrazione, segnatamente tra il livello cantonale e quello federale nell'ambito della Federazione;

26.  riconosce che sono stati compiuti alcuni progressi nell'istituire meccanismi istituzionali per la cooperazione tra le autorità e le organizzazioni della società civile (OSC) e nell'assicurare che tali organizzazioni possano contare su finanziamenti pubblici; ribadisce il suo invito ad adottare un quadro strategico per la cooperazione con la società civile a tutti i livelli di governo, a migliorare la trasparenza del processo decisionale pubblico e a compiere ulteriori sforzi per consentire il controllo dell'attività di governo da parte dei cittadini; sottolinea, inoltre, la necessità di incrementare la partecipazione della società civile alla pianificazione, al monitoraggio e all'attuazione dei programmi di sostegno dell'UE; esorta le autorità a condurre un dialogo efficace che potrebbe comportare iniziative legislative e di sviluppo delle capacità che rafforzerebbero le capacità delle parti sociali e della società civile; sottolinea l'esigenza di finanziamenti pubblici a disposizione delle OSC che operano a favore dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, compresi gli organismi di controllo e le organizzazioni impegnate in tali cause, nonché finanziamenti a disposizione delle piccole organizzazioni di base;

27.  continua a nutrire preoccupazione per la corruzione dilagante in Bosnia-Erzegovina e per lo scarto che permane tra la volontà politica dichiarata di combatterla e la mancanza di risultati tangibili; sottolinea che non esiste una casistica di casi di alto profilo e che il quadro giuridico e istituzionale volto a contrastare la corruzione sistemica, in settori come quelli del finanziamento dei partiti politici, degli appalti pubblici, del conflitto di interessi e delle dichiarazioni della situazione patrimoniale, è debole e inadeguato; chiede che siano adottate misure per migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione in linea con le norme europee, armonizzando meglio i piani d'azione adottati ai vari livelli, applicando le strategie esistenti e rafforzando la cooperazione con l'agenzia anticorruzione e tra gli organi di prevenzione della corruzione;

28.  ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per potenziare la lotta contro la corruzione diffusa; esorta a intraprendere azioni per migliorare significativamente i risultati ottenuti nell'ambito della prevenzione e della repressione della corruzione, ivi comprese misure intese a comminare sanzioni efficaci e deterrenti, tra cui la confisca dei beni acquisiti tramite attività criminose; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità di contrastare e indagare i reati economici, finanziari e connessi agli appalti pubblici; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione a condurre controlli efficaci sul finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali e a migliorare l'accesso del pubblico alle dichiarazioni della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, ivi compresi i candidati alle elezioni, nonché i controlli su tali dichiarazioni; invita a dare seguito alle raccomandazioni del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), in particolare quelle relative al finanziamento dei partiti politici e ai conflitti di interesse; ritiene fondamentale che la Bosnia-Erzegovina adotti una legge sui conflitti di interesse in linea con le norme europee e internazionali; esorta la Bosnia-Erzegovina a svolgere un'analisi del quadro giuridico anticorruzione esistente e successivamente ad adottare una strategia coerente per far fronte alle lacune e ai punti deboli identificati, conformemente alle norme internazionali ed europee;

29.  accoglie con favore l'adozione, nel marzo 2017, del piano d'azione per l'attuazione della strategia di riforma della giustizia 2014-2018, nonché la creazione delle strutture di comunicazione e di monitoraggio necessarie a tal fine; osserva la necessità di intraprendere azioni risolute per assicurarne l'attuazione; esprime preoccupazione per le continue minacce rivolte alla magistratura basate su motivi politici; ribadisce la necessità di rafforzare l'indipendenza della magistratura, tra l'altro dalle influenze politiche, nonché la sua imparzialità, professionalità, efficienza e responsabilità; plaude al piano d'azione dettagliato adottato nell'ottica di attuare le raccomandazioni della Commissione europea su questioni che rientrano nel mandato del Consiglio superiore della magistratura, al fine di rafforzare le misure volte a nominare i membri della magistratura e ad assicurarne la disciplina e l'integrità, anche attraverso dichiarazioni della situazione patrimoniale migliorate; sollecita la rapida adozione e attuazione di atti legislativi correlati; sottolinea la necessità di rivedere la legge relativa al Consiglio superiore della magistratura basata sulle raccomandazioni della Commissione e sul parere della commissione di Venezia; chiede la standardizzazione dei codici penali per i casi di crimini di guerra e sottolinea l'importanza delle valutazioni di genere della riforma giudiziaria in corso;

30.  deplora il fatto che autorità a tutti i livelli continuino a ignorare o a rigettare pronunce vincolanti degli organi giurisdizionali, anche ai più alti livelli, e ricorda che tali atti costituiscono una grave minaccia per lo Stato di diritto;

31.  accoglie con favore il fatto che il lavoro arretrato accumulato nell'ambito dei casi relativi a crimini di guerra sia stato ulteriormente ridotto, che continui la tendenza positiva nel perseguire i casi di crimini di guerra in cui sono state commesse violenze sessuali e che l'assistenza alle vittime e ai testimoni in aula sia stata migliorata; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina ad armonizzare la legislazione sulle vittime civili della guerra per includere anche le vittime di violenza sessuale, al fine di prevenire la discriminazione relativa allo status e realizzare l'accesso ai risarcimenti tra le diverse entità; invita a modificare rapidamente la strategia nazionale per i crimini di guerra onde assicurare una distribuzione più efficiente dei casi tra i diversi livelli di governo, nonché a introdurre nuovi criteri e nuove tempistiche per trattare i casi più complessi;

32.  osserva che mancano ancora una strategia globale sulla giustizia di transizione e un solido meccanismo per il risarcimento delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante la guerra in tutto il paese, anche per le vittime di violenze sessuali correlate alla guerra; invita ad adottare la legge sulle vittime di tortura, la strategia in merito alla giustizia di transizione e il programma per le vittime di violenza sessuale e a costituire un fondo speciale per i risarcimenti alle vittime di stupri, torture e abusi perpetrati durante la guerra, nonché a istituire meccanismi risarcitori adeguati per le vittime civili della guerra al fine di prevedere la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, l'indennizzo e la garanzia della non ripetizione;

33.  ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio dell'ex Iugoslavia (RECOM); sottolinea l'importanza che i leader della Bosnia-Erzegovina agiscano con determinazione per la sua istituzione; sottolinea l'importanza di tale processo e la necessità del coinvolgimento attivo di tutti i leader politici regionali, affinché RECOM dia inizio alla sua attività senza ulteriori indugi; richiama l'attenzione sulla proposta di piano d'azione della coalizione RECOM, che contiene date e parametri di riferimento chiari;

34.  deplora qualsiasi glorificazione di persone condannate per crimini contro l'umanità estremamente gravi; chiede con urgenza di promuovere il rispetto delle vittime dei crimini di guerra e la riconciliazione; ricorda a tutti i leader politici e alle istituzioni della Bosnia-Erzegovina la loro responsabilità di valutare con obiettività i fatti accaduti in tempo di guerra nel perseguimento della verità, della riconciliazione e di un futuro di pace e di evitare abusi del sistema giudiziario per fini politici; evidenzia che il trattamento dei crimini di guerra debba essere fondato sulla nozione di indipendenza della giustizia e che non vi si debba ricorrere per fini di politicizzazione degli obiettivi politici di tutti i giorni, di revisionismo storico o allo scopo di esacerbare le divisioni all'interno della società; prende nota con rammarico della decisione dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska di revocare il suo appoggio alla relazione della Commissione su Srebrenica del 2004 e condanna le dichiarazioni da ogni parte che glorificano i criminali di guerra;

35.  sottolinea che, nonostante i notevoli progressi compiuti, l'eredità e i traumi lasciati dalle violenze sessuali perpetrate durante il conflitto del 1992-1995 devono ancora essere affrontati in modo adeguato in Bosnia-Erzegovina; sottolinea che occorre garantire che le donne e gli uomini sopravvissuti, compresi i bambini nati in tale contesto, abbiano un accesso paritario all'assistenza, al sostegno e alla giustizia mediante risarcimenti globali che includano la riabilitazione e l'attenuazione della stigmatizzazione dei sopravvissuti a tali violenze;

36.  riconosce che sono stati conseguiti certi progressi, seppur ancora insufficienti, nell'attuazione dell'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton sui rifugiati e gli sfollati interni; prende atto della lentezza dei progressi nella gestione del numero costantemente elevato di sfollati interni, di rimpatriati appartenenti a minoranze, di rifugiati e di persone scomparse; invita le autorità ad avviare un'intensa cooperazione tra le due entità e a condividere pienamente tutti i pertinenti dati militari e di intelligence al fine di identificare le persone ancora scomparse a causa della guerra; accoglie con favore le recenti iniziative volte a rafforzare la cooperazione regionale al fine di risolvere la questione delle persone scomparse e invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a impegnarsi in questo processo; sottolinea l'importanza della raccolta dei dati sui rimpatriati; condanna i casi di attacchi a scapito delle loro proprietà e osserva che il successo della politica concernente i rimpatriati in Bosnia-Erzegovina è determinante per la riconciliazione;

37.  invita ad attuare ulteriori misure e programmi concreti per il rientro sostenibile dei rifugiati, per l'accesso all'assistenza sanitaria, all'occupazione, per la protezione sociale, la sicurezza e l'istruzione, e a prestare particolare attenzione ai risarcimenti per danni in relazione alle proprietà che non possono essere restituite; sollecita in tal senso la ripresa delle operazioni della Commissione per il recupero dei beni immobili degli sfollati e dei rifugiati;

38.  deplora il fatto che il paese soffra ancora a causa della presenza di mine terrestri, che coprono circa il 2,2 % della sua superficie totale e hanno effetti diretti sulla sicurezza di oltre 540 000 abitanti; accoglie con favore il sostegno continuo dell'UE per gli interventi di sminamento e plaude al battaglione di sminamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina per l'eccellente lavoro che svolge; osserva con preoccupazione la mancanza di una quantità sufficiente di tecnologie avanzate di sminamento, che potrebbe comportare una riduzione del territorio sminato ogni anno, passando dagli attuali 3 km2 a meno di 1 km2 dal 2020; esorta pertanto gli Stati membri a dotare adeguatamente il battaglione di sminamento dei mezzi e delle attrezzature necessari;

39.  accoglie con favore l'adozione della strategia per la lotta alla criminalità organizzata 2017-2020 e i progressi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione relativi alle misure per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; invita a compiere maggiori sforzi per ottenere risultati in termini di indagini, processi, condanne definitive e confisca dei proventi della criminalità organizzata; plaude alla tanto attesa adozione delle modifiche al codice di procedura penale (CPP) da parte della Camera dei rappresentanti della Bosnia-Erzegovina il 17 settembre 2018, in quanto essenziali affinché le istituzioni dello Stato di diritto dispongano della capacità di condurre indagini sensibili e di cooperare con le agenzie di contrasto internazionali, e invita la Commissione a seguire da vicino l'attuazione di tali modifiche; evidenzia che l'allineamento della legge sull'Agenzia di sicurezza e intelligence alle norme europee e internazionali dovrebbe continuare a rappresentare una priorità elevata per le autorità; apprezza che la Bosnia-Erzegovina sia stata espunta dalla lista del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) che elenca i paesi terzi ad alto rischio con carenze strutturali nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e chiede ulteriori sforzi, affinché essa sia espunta dall'elenco dell'UE dei paesi ad alto rischio;

40.  chiede sforzi continui per contrastare la radicalizzazione e adottare ulteriori misure per identificare, prevenire e affrontare in modo esaustivo la questione dei combattenti stranieri, nonché quella del traffico illegale di armi, e tracciare il denaro destinato all'ulteriore radicalizzazione; incoraggia le autorità a migliorare ulteriormente le capacità della Bosnia-Erzegovina di contrastare il terrorismo attraverso un migliore coordinamento, una maggiore cooperazione e lo scambio di informazioni di intelligence in ambito penale, nonché la prevenzione della radicalizzazione dei giovani e programmi di de-radicalizzazione; invita le autorità a sviluppare una strategia per la lotta contro la cibercriminalità e analoghe minacce alla sicurezza; ricorda la necessità di una maggiore cooperazione sulle questioni legate alla gestione delle frontiere con i paesi confinanti;

41.  elogia le autorità della Bosnia-Erzegovina per gli sforzi compiuti per interrompere le partenze dei suoi cittadini verso campi di battaglia stranieri ed esorta le autorità a comminare sentenze adeguate ai combattenti terroristi stranieri e a gestire il loro successivo reinserimento sociale; osserva con preoccupazione che è stata comunicata l'esistenza, in alcune zone del paese, di cellule di radicalizzazione;

42.  osserva con preoccupazione il numero crescente di migranti che ultimamente sta arrivando in Bosnia-Erzegovina e la mancanza di coordinamento tra i diversi livelli di governo nel rispondere a tale situazione; ritiene che la questione della migrazione non dovrebbe essere politicizzata; plaude agli aiuti umanitari prestati dall'UE al fine di far fronte alle sempre maggiori esigenze dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti presenti nel paese e all'adozione, il 10 agosto 2018, di una misura speciale (del valore di 6 milioni di EUR) per sostenere la Bosnia-Erzegovina nella gestione dei flussi migratori; sottolinea l'importanza di tenere conto della prospettiva di genere nell'ambito dell'aiuto umanitario e dell'impatto dei campi profughi sulle comunità di accoglienza; è del parere che la cooperazione con i paesi limitrofi e con l'UE sia fondamentale per affrontare tale sfida comune;

43.  chiede l'adozione di una nuova serie di riforme orientate all'UE subito dopo l'istituzione delle nuove autorità in Bosnia-Erzegovina, al fine di riprendere il processo di riforma e far avanzare l'integrazione europea del paese; insiste sul fatto che il sostegno finanziario dell'UE dovrebbe essere accompagnato da una condizionalità efficace e che i piani d'azione e i quadri di monitoraggio dovrebbero essere sviluppati dall'UE conformemente ai 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di realizzare la nuova dimensione sociale rafforzata, come previsto nella strategia 2018 per i Balcani occidentali; riconosce che la Bosnia-Erzegovina ha compiuto alcuni progressi in termini di sviluppo economico e di competitività, ma osserva che il paese sta ancora muovendo i primi passi verso un'economia di mercato funzionante; è fermamente convinto che l'avanzamento delle riforme socioeconomiche, con il corretto coinvolgimento delle parti sociali, dovrebbe costituire una priorità elevata dopo le elezioni, nell'ottica di migliorare le condizioni di vita nel paese; osserva i progressi molto limitati realizzati in ambito sociale; sottolinea la necessità di rafforzare gli elementi economici fondamentali, quali la crescita, l'occupazione e la lotta all'economia informale; sottolinea l'importanza della ristrutturazione del settore pubblico, comprese le imprese pubbliche, dell'ulteriore riduzione dell'economia informale e del relativo onere fiscale che grava sul lavoro, del miglioramento del contesto imprenditoriale (anche attraverso lo sviluppo di uno spazio economico unico della Bosnia-Erzegovina), del rafforzamento dell'utilizzo delle finanze pubbliche al fine di creare un contesto favorevole alla crescita, segnatamente concentrando l'attenzione sulle esigenze a medio termine, come le infrastrutture e l'istruzione, e dell'elaborazione di statistiche tempestive ed esaustive in linea con le norme europee e internazionali;

44.  prende atto dei lenti progressi in termini di protezione dell'ambiente e del clima; ricorda la necessità di allinearsi all'acquis dell'UE e di garantire un'attuazione efficace e strutturata della legislazione ambientale in tutto il paese, conformemente alle norme dell'UE e in linea con la strategia nazionale di ravvicinamento della legislazione ambientale; sottolinea ancora una volta la necessità di affrontare rapidamente l'inquinamento atmosferico transfrontaliero causato dalla raffineria di petrolio situata a Brod, in linea con le politiche ambientali dell'UE; evidenzia la necessità che la Bosnia-Erzegovina rispetti pienamente gli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e al Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, segnatamente per ciò che riguarda il bacino del fiume Neretva e il fiume Trebišnjica; sottolinea che la progettazione e la costruzione di impianti e progetti idroelettrici richiedono la conformità alla legislazione internazionale e dell'UE in materia di ambiente, ivi comprese le direttive Uccelli e Habitat e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale; evidenzia la necessità urgente di evitare qualsiasi impatto negativo sulle zone di elevato valore naturalistico migliorando la qualità delle valutazioni dell'impatto ambientale, e garantendo la partecipazione del pubblico e la consultazione della società civile in merito ai progetti pertinenti;

45.  osserva che i mercati dell'elettricità e del gas restano frammentati e dominati dalle principali imprese già insediate; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a sviluppare ulteriormente le infrastrutture energetiche e di trasporto del paese e a creare urgentemente catene energetiche e di trasporto funzionali; invita la Bosnia-Erzegovina a usufruire del nuovo pacchetto dell'UE per lo sviluppo della connettività regionale e ad adoperarsi per il completamento del mercato regionale dell'energia, in linea con i suoi impegni riguardo al clima; sostiene investimenti costanti in progetti infrastrutturali che miglioreranno i collegamenti di trasporto interni della Bosnia-Erzegovina e con i paesi vicini; invita, al momento della selezione dei fornitori, a rispettare le regole di appalto e il principio della trasparenza al fine di prevenire abusi di potere e corruzione e di garantire la selezione delle offerte migliori; esprime il suo sostegno per la proposta di abbassare le tariffe di roaming nei Balcani occidentali;

46.  plaude alle stabili e costruttive relazioni bilaterali della Bosnia-Erzegovina e alla firma di una serie di accordi bilaterali con i paesi confinanti; invita a rafforzare le relazioni di buon vicinato con i paesi della regione e a compiere ulteriori sforzi per risolvere tutte le questioni bilaterali in sospeso, compresa anche la demarcazione delle frontiere con la Serbia e la Croazia, allo scopo di progredire verso l'adesione alle organizzazioni europee;

47.  accoglie con favore la strategia di politica estera della Bosnia-Erzegovina per il periodo 2018-2023, adottata dalla presidenza della Bosnia-Erzegovina, in cui si afferma chiaramente che l'adesione all'UE è uno dei principali obiettivi strategici del paese; deplora che il grado di conformità alle dichiarazioni dell'UE e alle decisioni del Consiglio riguardo alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) sia sceso al 61 % nel 2017; sottolinea la necessità di conseguire risultati per quanto riguarda il progressivo allineamento con la PESC e chiede un sostanziale miglioramento in tale ambito, il che costituisce una componente essenziale dell'adesione all'UE; esorta fermamente la Bosnia-Erzegovina a conformarsi alle decisioni del Consiglio che introducono misure restrittive dell'UE nel contesto dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e degli eventi in Ucraina orientale e deplora in tal senso la deliberata mancanza di cooperazione di alcuni attori politici;

48.  osserva la crescente influenza delle potenze estere in Bosnia-Erzegovina ed è fermamente convinto che un maggiore impegno nei confronti dell'UE da parte della Bosnia-Erzegovina resti il modo migliore per garantire progressi verso i valori europei, la stabilità e la prosperità nel paese; accoglie con favore la presenza continua dell'operazione Althea di EUROFOR nel paese, che fornisce assistenza per lo sviluppo di capacità e la formazione delle forze armate della Bosnia-Erzegovina e il mantenimento della capacità di deterrenza a sostegno di un contesto sicuro; accoglie altresì con favore la proroga del mandato dell'EUFOR da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fino a novembre 2019;

49.  esorta le autorità a garantire il rigoroso allineamento alle norme e agli obiettivi strategici internazionali e dell'UE nel settore dell'energia e dei cambiamenti climatici; deplora il fatto che gli sforzi del paese volti a contrastare il cambiamento climatico rimangano solo teorici e che al tempo stesso siano in fase di adozione decisioni in merito alla progettazione di nuove centrali termoelettriche a carbone; chiede pertanto l'annullamento dei progetti e dei piani idroelettrici dannosi per la natura che abbiano incontrato l'opposizione della popolazione locale, che non siano in linea con i piani di riassetto territoriale a livello locale o di entità e che apportino vantaggi esclusivamente agli investitori;

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, alla presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska e del distretto di Brčko, nonché ai governi dei 10 cantoni.

(1) S/2018/416 del 3.5.2018.
(2) S/2018/974 del 31.10.2018.


Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.
(1)  L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  È importante per il futuro dell'Unione europea e dei suoi cittadini che la politica di coesione si confermi la principale politica d'investimento dell'Unione, mantenendo i finanziamenti previsti per il periodo 2021-2027 quanto meno al livello del periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare di altri settori di attività o programmi dell'Unione non dovrebbe avvenire a scapito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus o del Fondo di coesione.
Emendamento 430
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.
(2)  Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMP nonché, in una certa misura, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.
(4)  Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994, allo scopo di ovviare agli svantaggi specifici inerenti alla loro posizione geografica.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.
(5)  È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. In tale contesto, è opportuno dare esecuzione ai fondi in modo da promuovere la deistituzionalizzazione e l'assistenza basata sulla comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o esclusione né infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1 TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e degli impegni in materia di clima in virtù dall'accordo di Parigi. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Essendo la povertà una delle maggiori sfide per l'UE, i fondi dovrebbero contribuire alla sua eliminazione, così come a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.
(9)  Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 30 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima. I meccanismi di immunizzazione dagli effetti climatici (climate proofing) dovrebbero costituire parte integrante della programmazione e dell'attuazione.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   Considerato l'impatto dei flussi migratori da paesi terzi, la politica di coesione dovrebbe contribuire a processi di integrazione, in particolare garantendo sostegno infrastrutturale alle città e agli enti territoriali in prima linea, che sono più impegnati a dare attuazione alle politiche di integrazione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.
(10)  Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che la preparazione e l'attuazione dei programmi siano di competenza degli Stati membri e che ciò avvenga al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e da parte degli organismi da essi designati all'uopo. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare norme che complicano l'utilizzo dei fondi per i beneficiari.
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12 GU L […], […], pag. […].
12 GU L […], […], pag. […].
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/201413 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.
(11)  Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti regionali e locali e di altre autorità pubbliche, nonché della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di modificare e adeguare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13.
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13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.
soppresso
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
(13)  Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione, laddove coerenti con gli obiettivi del programma. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese nonché del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.
(14)  Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, anche in sede di riesame intermedio, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.
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14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
(15)  L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.
(16)  Ciascuno Stato membro potrebbe disporre di flessibilità nel contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni previste dagli articoli 10 e 21 del presente regolamento.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
(17)  Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego inclusivo, non discriminatorio, efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.
(18)  Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. In questo modo la selezione e la valutazione dei progetti risulterebbero orientate ai risultati.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.
(19)  Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi conseguiti con i piani nazionali in materia di energia e di clima e il pilastro europeo dei diritti sociali. Andrebbe tenuto conto anche delle sfide demografiche. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Emendamenti 425/rev, 444/rev, 448 e 469
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.
soppresso
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  In casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta di flessibilità nell'ambito dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali, pubbliche o equivalenti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE"). La Commissione dovrebbe valutare attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere fissata in relazione al costo totale ammissibile una volta considerate le entrate nette previste. Onde garantire chiarezza, è opportuno definire a tal fine il contenuto delle domande relative a grandi progetti. Le domande dovrebbero contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non si traduca in una perdita sostanziale di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero presentare tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare i grandi progetti per determinare se il contributo finanziario richiesto è giustificato.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.
(23)  Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), noto come LEADER nell'ambito del FEASR, o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i "piccoli comuni intelligenti". Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
(24)  Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità a livello di comunità e amministrazione e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.
(25)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, ad esempio la valutazione dell'insieme di competenze delle risorse umane, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.
(27)  Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza composti anche da rappresentanti della società civile e delle parti sociali. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.
(28)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno. Gli indicatori dovrebbero essere sviluppati, ove possibile, in modo da tenere conto della dimensione di genere.
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16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.
(29)  Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche su dati quantitativi efficaci e tempestivi.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.
(30)  Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.
(34)  Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Qualora intenda proporre il ricorso all'opzione semplificata in materia di costi, uno Stato membro potrebbe consultare il comitato di sorveglianza.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.
(36)  Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'Unione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.
(38)  Affinché i fondi producano un impatto inclusivo, efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere non discriminatorio e durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
(40)  Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Un siffatto coordinamento degli interventi dovrebbe promuovere meccanismi di facile utilizzo e una governance multilivello. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)   Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.
(44)  Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. In tale contesto, è auspicabile che la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fornisca orientamenti ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari per la valutazione della conformità con gli aiuti di Stato e la creazione di regimi di aiuti di Stato.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)
(45 bis)   Ai fini di una maggiore rendicontabilità e trasparenza, è opportuno che la Commissione preveda un sistema di gestione dei reclami che sia accessibile a tutti i cittadini e portatori di interessi in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.
(46)  Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare, ove possibile, il mantenimento, tra cui i sistemi amministrativi ed informatici, delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)
(48 bis)  Per sostenere l'utilizzo effettivo dei fondi, dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta, il sostegno della BEI. In ciò potrebbero rientrare lo sviluppo della capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 50
(50)  Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.
(50)  Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, la complessità e l'entità delle operazioni, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le misure di gestione e di controllo per i Fondi dovrebbero essere commisurate al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 58
(58)  Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.
(58)  Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione dettagliata sulle irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF. È opportuno che gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata con la Procura europea riferiscano alla Commissione in merito alle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie nazionali in relazione ai casi di irregolarità che incidono sul bilancio dell'Unione.
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18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
19Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
20Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).».
21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
21Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 61
(61)  Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione24.
(61)  Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione24.
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23Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
23 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, p. 1).
24 Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, p. 1).
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 62
(62)  Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.
(62)  Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+, il FEAMP e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 63
(63)  I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]25 continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.
(63)  I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]25 continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 4 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.
__________________
__________________
25 Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).
25 Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 64
(64)  Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.
(64)  Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. In futuro si dovrebbe riflettere ulteriormente sul sostegno specifico fornito alle regioni e alle comunità svantaggiate.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)
(65 bis)   Per raccogliere le sfide cui fanno fronte le regioni a reddito medio, come descritto nella settima relazione sulla coesione1 bis (regioni a bassa crescita rispetto a regioni più sviluppate, ma anche rispetto a regioni meno sviluppate, dal momento che la questione riguarda in particolare le regioni con un PIL pro capite tra il 90 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27), le "regioni in transizione" dovrebbero ricevere un sostegno adeguato ed essere definite come regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27.
___________________
1bis Settima relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale" (COM(2017)0583 del 9 ottobre 2017).
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 66 bis (nuovo)
(66 bis)  Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, diverse regioni e Stati membri saranno maggiormente esposti alle conseguenze di tale recesso rispetto ad altri, in ragione della loro posizione geografica, della natura e/o della portata dei loro legami commerciali. Di conseguenza è importante individuare soluzioni pratiche di sostegno anche nell'ambito della politica di coesione, allo scopo di raccogliere le sfide per le regioni e gli Stati membri interessati una volta avvenuto il recesso del Regno Unito. Inoltre, sarà necessario instaurare una cooperazione permanente, che preveda scambi di informazioni e prassi corrette a livello degli enti locali e regionali e degli Stati membri più colpiti.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 67
(67)  Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27.
(67)  Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 69
(69)  Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
(69)  Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla modifica del codice europeo di condotta sul partenariato finalizzata ad adeguarlo al presente regolamento, alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 70
(70)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(70)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 73
(73)  Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.
(73)  Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e le sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");
(a)  le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR"), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");
Emendamento 431
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.
(b)  le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP, nonché al FEASR come previsto al paragrafo 1 bis del presente articolo.
Emendamento 432
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafo 4 bis e capo II , articolo 5, il titolo III, capo II, articoli da 22 a 28, e il titolo IV, capo III, sezione I, articoli da 41 a 43, si applicano alle misure di sostegno finanziate dal FEASR, mentre il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafi da 15 a 25, e il titolo V, capo II, sezione II, articoli da 52 a 56, si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e che beneficiano del sostegno del FEASR.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
(1)  "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;
(1)  "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
(1 bis)   "condizione abilitante": una condizione concreta e definita con precisione, avente un nesso effettivo con un'incidenza diretta sull'attuazione efficace ed efficiente di un determinato obiettivo del programma;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis)  "programma": nel contesto del FEASR, i piani strategici della PAC di cui al regolamento (UE) [...] (il "regolamento sui piani strategici della PAC");
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 – lettera c
(c)  nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
(c)  nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo o l'impresa, a seconda dei casi, che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore o pari a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/20131 bis, (UE) n. 1408/20131 ter e (UE) n. 717/20141 quater;
__________________
1 bis GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
1 ter GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.
1 quater GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
(9)  "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti di volume finanziario modesto;
(9)  "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui quelli "people-to-people" di volume finanziario modesto;
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21
(21)  "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire prodotti finanziari a destinatari finali;
(21)  "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, tramite il quale sono forniti prodotti finanziari a destinatari finali;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)
(36 bis)  "principio dell'efficienza energetica in primis": privilegiare, in sede di pianificazione, interventi e decisioni d'investimento, i provvedimenti intesi a efficientare la domanda e l'offerta di energia;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 37
(37)  "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.
(37)  "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale o alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, nonché a garantire il rispetto del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la scelta di percorsi specifici di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione;
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 37 bis (nuovo)
(37 bis)  "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;
(a)  un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un rafforzamento delle piccole e medie imprese;
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
(b)  una transizione più verde, a basse emissioni di carbonio verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio e un'Europa resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;
(c)  un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, inclusa una mobilità intelligente e sostenibile, e della connettività regionale alle TIC;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
(d)  un'Europa più sociale ed inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
(e)  un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutte le regioni, le zone e le iniziative locali.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.
3.  Gli Stati membri garantiscono l'immunizzazione dagli effetti del clima delle operazioni pertinenti lungo l'arco dell'intero processo di pianificazione e attuazione e forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.
4.  In conformità delle rispettive responsabilità ed in linea con i principi di sussidiarietà e della governance multilivello, gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità con le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").
1.  Gli Stati membri e la Commissione, in conformità del loro quadro istituzionale e giuridico, eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU37 e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.
2.  Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esegue l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.
_________________
_________________
37 [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].
37[Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.
3.  La Commissione può, con l'accordo dello Stato membro e della regione interessata, attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
1.  Ciascuno Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma ed in linea con il proprio quadro giuridico e istituzionale, un partenariato pienamente sviluppato ed efficace. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;
(a)  le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
(c)  i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)   gli istituti di ricerca e le università, se del caso.
Emendamenti 78 e 459
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.
2.  Conformemente al sistema della governance a più livelli e seguendo un approccio bottom-up, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34. In tale contesto, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo di capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. In caso di programmi transfrontalieri, gli Stati membri interessati includono i partner di tutti gli Stati membri partecipanti.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
3.  L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione38.
3.  L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione38. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 107, concernenti emendamenti al regolamento delegato (UE) n. 240/2014, al fine di adeguare tale regolamento delegato al presente regolamento.
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_________________
38 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
38Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.
4.  Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Principi orizzontali
1.  In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2.  Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.
3.  Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, predisposizione di relazioni e valutazione dei programmi. In particolare, è necessario tener conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
4.  Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, tenendo conto del principio "chi inquina paga", conformemente all'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE.
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, il principio "l'efficienza energetica al primo posto", una transizione energetica socialmente equa, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Tali obblighi sono volti ad evitare gli investimenti relativi alla produzione, la raffinazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la combustione di combustibili fossili.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
1.  Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Tale accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.
2.  Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale.
3.  L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale per l'energia e per il clima.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera a
(a)  gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
(a)  gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti ed elencando le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché le sfide a livello regionale;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i
i)  una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;
i)  una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto ii
ii)  coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;
ii)  coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda i "piani strategici" della PAC di cui al regolamento (UE) [...] ("regolamento sui piani strategici della PAC");
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii
iii)  le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;
iii)  le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
iii bis)   la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e delle misure nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera c
(c)  la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;
(c)  la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera d
(d)  se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;
(d)  la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera e
(e)  gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;
soppresso
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera g
(g)  una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi.
(g)  una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi e la propria gestione e sistema di controllo.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
(g bis)   se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e aree;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera g ter (nuova)
(g ter)   una strategia di comunicazione e visibilità.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2
Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.
Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti e delle esigenze in materia di investimenti transfrontalieri nello Stato membro interessato.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
1.  La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto delle disposizioni degli articoli 4 e 6, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle misure correlate ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché del modo in cui esse sono affrontate.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
2.  La Commissione può esprimere osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
3.  Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro un mese dalla data della loro presentazione.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
4.  La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.
4.  La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.
Emendamento 428
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21.
1.  Dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri, con il consenso delle autorità di gestione interessate, possono assegnare, nella richiesta di modifica di un programma, fino al 2 % del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP da versare come contributo a InvestEU e da eseguire mediante garanzie di bilancio. Fino al 3 % della dotazione totale di ciascun fondo può essere ulteriormente assegnato a InvestEU nel quadro del riesame intermedio. Tali contributi sono disponibili per gli investimenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione e nella stessa categoria delle regioni interessate dai fondi di origine. Ogniqualvolta un importo del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione è versato a InvestEU, si applicano le condizioni abilitanti di cui all'articolo 11 e agli allegati III e IV del presente regolamento. Possono essere assegnate solo risorse inerenti agli anni civili futuri.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.   Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.
soppresso
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
3.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.
3.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro in questione.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.
Se entro il 31 dicembre 2023 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2
L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.
L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso o, se del caso, modificato simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
5.  Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un programma o diversi programmi e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma.
5.  Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti al programma o ai programmi originari e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma. In tale situazione specifica, è possibile modificare le risorse inerenti agli anni civili passati, purché gli impegni non siano ancora stati attuati.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7
7.  Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.
7.  Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e delle autorità locali o regionali interessate dal contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1
Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").
Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti"). Le condizioni abilitanti si applicano nella misura in cui contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione.
2.  In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione. Su richiesta di uno Stato membro, la BEI può contribuire alle valutazioni delle azioni necessarie per soddisfare le condizioni abilitanti pertinenti.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1
Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.
Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi al massimo.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1
Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.
Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico possono essere inserite in domande di pagamento prima che la Commissione abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Lo Stato membro, de del caso, in cooperazione con le autorità locali e regionali, istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c), punto vii),] del regolamento FSE+.
2.  I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi),] del regolamento FSE+.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
1.  Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro e la pertinente autorità di gestione rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
(a)  le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024 e gli obiettivi identificati nell'attuazione dei piani integrati per l’energia e il clima, se del caso;
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;
(b)  la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, incluso lo stato di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze territoriali in vista di ridurre le disparità, nonché le disuguaglianze economiche e sociali;
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  qualsiasi importante sviluppo finanziario, economico o sociale che richiede un adeguamento dei programmi, anche a seguito di shock simmetrici o asimmetrici negli Stati membri e nelle loro regioni.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1
Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.
In base all'esito del riesame, lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, o dichiara che non è necessaria alcuna modifica. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1 o, se del caso, fornisce motivazioni alla mancata richiesta di modifica di un programma.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a
(a)  le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;
(a)  le dotazioni iniziali rivedute di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis)   gli importi da versare come contributo a InvestEU per fondo e per categoria di regione, se del caso;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Entro il 31 marzo 2026, la Commissione adotta una relazione che sintetizza i risultati del processo di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamenti 425/rev, 444/rev, 448 e 469
Proposta di regolamento
Articolo 15
[...]
soppresso
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
1.  Gli Stati membri, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i Fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1
Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.
Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a uno o più obiettivi strategici o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto i
i)  le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;
i)  le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii
ii)  i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
ii)  i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii
iii)  le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;
iii)  le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv
iv)  le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;
iv)  le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
(iv bis)   un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vi bis (nuovo)
vi bis)   le sfide e i relativi obiettivi individuati nei piani nazionali per l’energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali;
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vii
vii)  per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;
vii)  per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione nonché le carenze individuate;
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto i
i)  le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
i)  le tipologie di azioni correlate, tra cui un elenco indicativo e un calendario delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii bis (nuovo)
iii bis)   azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione;
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto v
v)  le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
v)  le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto v bis (nuovo)
v bis)   la sostenibilità degli investimenti;
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto vii bis (nuovo)
vii bis)   una descrizione del modo in cui devono essere perseguite le complementarità e le sinergie con altri fondi e strumenti;
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i
(i)  l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
(i)  l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, ove opportuno della diffusione sui social media, nonché del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j
(j)  l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.
(j)  l'autorità di gestione, l'autorità di audit, l'organismo responsabile della funzione contabile a norma dell'articolo 70 e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2
Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
Al programma è allegata una relazione ambientale contenente informazioni pertinenti in merito agli effetti sull'ambiente conformemente alla direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6
6.  Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025.
6.  Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta gli importi per gli anni da 2021 a 2027.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
1.  La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle pertinenti sfide individuate nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali e del modo in cui esse sono affrontate.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
2.  La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
2.  La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
3.  Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
4.  La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
4.  La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.
2.  La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
3.  Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.
3.  Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
4.  La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
4.  La Commissione approva la modifica di un programma non oltre tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1
Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.
Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 7 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Nel fare ciò, lo Stato membro rispetta il codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
6.  Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
6.  Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale, tecnica o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
2.  Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.
2.  Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.
1.  Al fine di garantire la flessibilità, gli Stati membri possono chiedere, previo consenso del comitato di sorveglianza del programma, di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione o al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Emendamenti 171 e 434
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
2.  Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
2.  Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite.
Emendamenti 172, 433 e 434
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
3.  Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate e accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.
3.  Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 1 bis (nuovo)
CAPO I bis - Grandi progetti
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)
Articolo 21 bis
Contenuto
Nell'ambito di uno o più programmi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo ammissibile supera i 100 000 000 EUR ("grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)
Articolo 21 ter
Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto
Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
(a)  dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
(b)  una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
(c)  il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo;
(d)  gli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, e i risultati;
(e)  un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
(f)  un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, e della resilienza alle catastrofi;
(g)  una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con le priorità pertinenti del programma o dei programmi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali priorità, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
(h)  il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
(i)  il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 21 quater (nuovo)
Articolo 21 quater
Decisione relativa a un grande progetto
1.  La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, al fine di determinare se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.
2.  L'approvazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture di PPP, alla firma dell'accordo di partenariato tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione.
3.  Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.
4.  I grandi progetti presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 1 sono contenuti nell'elenco dei grandi progetti di un programma.
5.  La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 1. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.
(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare all'allegato V.)
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera c
(c)  un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).
(c)  un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)
Lo Stato membro assicura la coerenza e il coordinamento qualora le strategie di sviluppo locale siano finanziate da più di un fondo.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a)  l'area geografica interessata dalla strategia;
(a)  l'area geografica interessata dalla strategia, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
(d)  la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia.
(d)  la descrizione del coinvolgimento dei partner a norma dell'articolo 6 nella preparazione e nell'attuazione della strategia.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
2.  Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.
2.  Le strategie territoriali sono elaborate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità a livello regionale e locale e di altre autorità pubbliche. I documenti strategici preesistenti che riguardano le zone interessate possono essere aggiornati e utilizzati per le strategie territoriali.
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1
Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.
Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello regionale, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
4.  Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.
4.  Se un'autorità a livello regionale o locale, un'altra autorità pubblica o un altro organismo adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Le operazioni selezionate possono ricevere sostegno in virtù di più di una priorità dello stesso programma.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").
1.  Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Ove opportuno, ciascun ITI può essere integrato da un sostegno finanziario a titolo del FEASR.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità regionali o locali o altre autorità o organismi pubblici partecipano alla selezione delle operazioni.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
1.  Il FESR, il FSE+, il FEAMP e il FEASR forniscono sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo. Nel contesto del FEASR, tale sviluppo è designato come sviluppo locale LEADER.
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
(b)  sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse, ivi compreso il settore pubblico, controlli il processo decisionale;
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 2 – lettera d
(d)  fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
(d)  fornisca sostegno alle attività in rete, agli approcci dal basso, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
4.  Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.
4.  Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila. Può essere precisato anche il tipo di misure e di operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
(d)  gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste in risposta alle esigenze locali individuate dalla comunità locale;
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f
(f)  un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo e programma interessato.
(f)  un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo, ivi compresi, ove opportuno, il FEASR e ciascun programma interessato.
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
4.  La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.
4.  La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi. Contributi pubblici nazionali corrispondenti sono garantiti in anticipo per l'intero periodo.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
2.  Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita al fine di eseguire compiti connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a
(a)  sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
(a)  sviluppare la capacità amministrativa degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5
5.  Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.
5.  Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia, incoraggiando la separazione delle funzioni all'interno del gruppo di azione locale.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
1.  Nell'ottica di garantire le complementarità e le sinergie, lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  sviluppo della capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;
(a)  sviluppo della capacità amministrativa e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)   l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande;
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Le azioni di cui al primo comma possono comprendere in particolare:
(a)  assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;
(b)  sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;
(c)  studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;
(d)  misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
(e)  valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;
(f)  azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno ove opportuno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
(g)  installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
(h)  azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
(i)  azioni relative all'audit;
(j)  rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione degli strumenti finanziari, a piani di azione congiunti e a grandi progetti;
(k)  divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti.
2.  Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e futuri.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità amministrativa.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
1.  Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
1.  Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 6 nonché per garantire funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
3.  All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo.
3.  All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa o a un solo fondo o a più fondi.
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Le percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:
2.  In base all'accordo fra la Commissione e gli Stati membri e tenendo conto del piano finanziario del programma, le percentuali dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica possono raggiungere i valori seguenti:
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
(a)  per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 3 %;
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;
(b)  per il sostegno del FSE+: 5 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), punto xi), del regolamento FSE+: 6 %;
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.
(d)  per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 7 %.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Per le regioni ultraperiferiche, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) sono fino all'1 % più elevate.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1
Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle autorità e dei servizi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 2
Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89.
Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89. L'assistenza tecnica sotto forma di uno specifico programma opzionale può essere attuata attraverso un finanziamento non collegato ai costi per l'assistenza tecnica o un rimborso dei costi diretti.
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1
Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.
Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza"), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2
2.  Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.
2.  Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno tenendo conto della necessità della piena trasparenza.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5
5.  I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c), punto vi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.
5.  I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1
Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.
Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 attraverso un processo trasparente.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
2.  Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo di sorveglianza e consultivo. Rappresentanti della BEI possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo, ove opportuno.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)   proposte di possibili misure di semplificazione per i beneficiari;
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
(b)  tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese eventuali irregolarità, se del caso;
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera i
(i)  i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.
(i)  i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;
(b)  le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)   le modifiche all'elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera d);
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione ulteriori funzioni di intervento.
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1
È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.
È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Le autorità di gestione sono debitamente coinvolte in tale processo.
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6
6.  Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.
6.  Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2
La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.
La prima trasmissione è dovuta entro il 28 febbraio 2022 e l'ultima entro il 28 febbraio 2030.
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 3
Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.
Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
(a)  nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.
(b)  soltanto nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
1.  L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.
1.  L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di inclusività, carattere non discriminatorio, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, visibilità e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   La valutazione di cui al paragrafo 2 comprende una valutazione dell'impatto socioeconomico e delle esigenze di finanziamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'interno e tra i programmi incentrati su un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, comprese la mobilità intelligente e sostenibile e la connettività regionale alle TIC. La Commissione pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b)  altri partner e organismi pertinenti.
(b)  altri partner e organismi pertinenti, comprese le autorità regionali e locali, altre autorità pubbliche e le parti economiche e sociali.
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
1.  L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
1.  L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, un calendario indicativo relativo agli inviti a presentare proposte, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
(a)  per le persone giuridiche, il nome del beneficiario;
(a)  per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e del contraente;
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
(a)  fornendo, sul sito web professionale del beneficiario e su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva
(c)  esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:
(c)  esponendo al pubblico targhe o cartelloni permanenti e chiaramente visibili al pubblico appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;
(d)  per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis)   esponendo al pubblico in modo permanente, a partire dal momento dell'attuazione materiale, l'emblema dell'Unione in modo che sia chiaramente visibile al pubblico e conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato VIII;
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2
Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.
Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 47
Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.
Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, uso limitato di strumenti finanziari o premi, o una combinazione di tali modalità.
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – lettera c
(c)  un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).
(c)  un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) o lettera c).
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
(a)  dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.
(b)  dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2
2.  Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.
2.  Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno può essere finalizzato agli investimenti in attività materiali e immateriali nonché al capitale circolante, in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a)  l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto;
(a)  l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto, insieme alle pertinenti valutazioni;
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5
5.  Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari.
5.  Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. Qualora l'importo del sostegno al programma sotto forma di sovvenzione sia inferiore all'importo del sostegno al programma sotto forma di strumento finanziario, si applicano le regole applicabili agli strumenti finanziari.
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2
L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.
L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario, tramite l'aggiudicazione diretta o indiretta di un contratto.
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
L'autorità di gestione può affidare compiti di esecuzione tramite aggiudicazione diretta:
(a)  alla BEI;
(b)  a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
(c)  a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come persone giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale.
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 7
7.  L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.
7.  L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni o per tipologia di intervento del FEASR per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.   Gli obblighi di comunicazione sull'uso dello strumento finanziario per le finalità previste sono limitati alle autorità di gestione e agli intermediari finanziari.
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
2.  Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno fino alla fine del periodo di ammissibilità.
2.  Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, o, se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, fino alla fine del periodo di ammissibilità.
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1
1.  Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti.
1.  Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato o per altre forme di sostegno dell'Unione, mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2
2.  Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.
2.  Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o la valutazione ex ante effettuata conformemente all'articolo 52 del presente regolamento.
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1
1.  Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti.
1.  Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
I risparmi derivanti da operazioni più efficienti non sono considerati come parte costitutiva del reddito generato ai fini del primo comma. In particolare, i risparmi sui costi derivanti dalle misure di efficienza energetica non danno luogo a una corrispondente riduzione dei sussidi operativi.
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1
Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.
Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2030.
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4
4.  Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.
4.  Un'operazione nell'ambito del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa rientri in una delle cinque componenti dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea (Interreg) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) […] (il "regolamento CTE") e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6
6.  Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
6.  Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche nel quadro del FEAMP, né alle spese finanziate mediante le dotazioni supplementari specifiche per le regioni ultraperiferiche a titolo del FESR e del FSE+.
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a)  gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
(a)  gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia o a un contributo a strumenti finanziari che risulta da un interesse negativo;
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
(c)   l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR.
soppresso
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
L'ammissibilità delle operazioni relative all'imposta sul valore aggiunto ("IVA") è determinata caso per caso, ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR e degli investimenti e delle spese dei beneficiari finali.
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2
Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi debitamente giustificati di cui alle lettere a), b) e c) relativi al mantenimento dei posti di lavoro creati dalle PMI.
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3
3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma forniti agli strumenti finanziari o dai medesimi e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 1
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Per i primi 12 mesi di attuazione dello strumento finanziario, è ammissibile la remunerazione di base per le spese e commissioni di gestione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 2
Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.
Se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione, le commissioni sono basate sulle prestazioni.
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.
2.  Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Gli Stati membri cooperano pienamente con l'OLAF.
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.
4.  Gli Stati membri assicurano la qualità, l'indipendenza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 6 – comma 1
Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. Su richiesta della Commissione gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.
Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Su richiesta della Commissione gli Stati membri, conformemente all'articolo 64, paragrafo 4 bis, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 7 – comma 1
Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.
Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici di facile utilizzo per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 7 – comma 2
Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.
Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2022.
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 7 – comma 3
Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 11
11.  La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
11.  La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni e regole uniformi per l'attuazione del presente articolo.
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1
La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.
La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige per gli Stati membri una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2
2.  Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.
2.  Gli audit della Commissione si effettuano fino a due anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a
(a)  La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.
(a)  La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
(c)  La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.
(c)  La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre due mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d
(d)  La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit.
(d)  La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre due mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit. La risposta dello Stato membro si considera completa se la Commissione non ha segnalato l'esistenza di documentazione mancante entro due mesi.
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – comma 2
La Commissione può prorogare di altri tre mesi i termini di cui alle lettere c) e d).
La Commissione, in casi debitamente giustificati, può prorogare di altri due mesi i termini di cui alle lettere c) e d).
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6, la Commissione prevede un sistema di gestione dei reclami accessibile ai cittadini e alle parti interessate.
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2
2.  L'autorità di audit è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit.
2.  L'autorità di audit è un'autorità pubblica o privata funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dagli organismi o dai soggetti cui sono stati affidati o delegati compiti.
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
(e)  registrare e conservare in sistemi elettronici i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1
Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.
Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità nonché la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera a
(a)  garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
(a)  garantisce che le operazioni selezionate siano sostenibili, conformi al programma e alle strategie territoriali e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera c
(c)  garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
(c)  garantisce che le operazioni selezionate presentino un adeguato rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera e
(e)  garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48 siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio49;
(e)  garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48 siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative e di un'esauriente consultazione pubblica, in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio49;
_________________
_________________
48 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
48 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
49 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
49 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera f
(f)  verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
(f)  garantisce che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera j
(j)  garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.
(j)  garantisce, prima di adottare decisioni di investimento, l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni, come pure l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto.
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   L'autorità di gestione può inoltre decidere, in casi debitamente giustificati, di coprire fino al 5 % della dotazione finanziaria di un programma nell'ambito del FESR e del FSE+ destinata a progetti specifici nello Stato membro ammissibile nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi quelli selezionati nella seconda fase, a patto che tali progetti specifici contribuiscano agli obiettivi del programma in detto Stato membro.
Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 6
6.  Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.
6.  Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa entro un mese la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione, compresa un'analisi costi/benefici.
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
(b)  garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
(b)  garantisce, per il prefinanziamento e i pagamenti intermedi, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto per le spese verificate integralmente ed entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86;
(a)  redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86, tenendo conto delle attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la responsabilità di quest'ultima;
Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  redigere i conti in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;
(b)  redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la regolarità in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   L'audit è effettuato in riferimento allo standard applicabile al momento dell'accordo relativo all'operazione sottoposta ad audit, tranne quando esistano nuovi standard più favorevoli per il beneficiario.
Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.   La constatazione di un'irregolarità, nel quadro dell'audit di un'operazione che determina una sanzione pecuniaria, non può portare all'estensione dell'ambito di applicazione del controllo o a rettifiche finanziarie al di là delle spese che rientrano nel periodo contabile delle spese sottoposte ad audit.
Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1
1.  L'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.
1.  L'autorità di audit predispone, previa consultazione dell'autorità di gestione, una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile. L'audit è effettuato entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi. Nella strategia di audit l'autorità di audit può determinare un limite per i singoli audit dei conti.
Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sulle constatazioni dell'audit, è attuata una procedura di regolamento.
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2
La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.
La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nei sistemi elettronici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1
1.  L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
1.  L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce relazioni di controllo a sostegno della domanda di pagamento, l'autorità di gestione può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto.
Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 2
La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3
3.  L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
3.  L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile che comprenda le tematiche indicate nell'allegato XVII, l'autorità di audit può decidere di non effettuare ulteriori audit.
Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre verifiche o audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:
(a)  i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
(b)  vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito.
Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1
1.  Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
1.  Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di tre anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Il periodo di conservazione dei documenti può essere ridotto, in misura proporzionale al profilo di rischio e alla dimensione dei beneficiari, con decisione dell'autorità di gestione.
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 –comma 1 – parte introduttiva
Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, come indicato nel seguito:
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
(b)  2022: 0,5 %;
(b)  2022: 0,7 %;
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
(c)  2023: 0,5 %;
(c)  2023: 1 %;
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
(d)  2024: 0,5 %;
(d)  2024: 1,5 %;
Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2– comma 1 – lettera e
(e)  2025: 0,5 %;
(e)  2025: 2 %;
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
(f)  2026: 0,5
(f)  2026: 2 %
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera b
(b)  l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2;
(b)  l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31;
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
(c bis)   nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: sono subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione, sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari e sono giustificati da fatture quietanzate entro tre anni.
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1
1.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
1.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:
2.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:
Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1
1.  Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.
1.  La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  vi sono indizi di carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
(a)  vi sono elementi di prova seri che attestano una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.
soppresso
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1
1.  La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.
1.  La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.
Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2
2.   L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.
soppresso
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3
3.  La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.
3.  La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2030 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  non è stato possibile presentare in tempo una domanda di pagamento a causa di ritardi nell'istituzione da parte dell'UE del quadro giuridico e amministrativo relativo ai fondi per il periodo 2021-2027.
Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2
2.  Lo Stato membro dispone di un mese per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
2.  Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1
1.  Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.
1.  Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione.
Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 1 – comma 1
Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR ai prezzi del 2018.
Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 378 097 000 000 EUR ai prezzi del 2018.
L'emendamento è volto a ripristinare un importo equivalente a quello disponibile per il periodo 2014-2020, con gli incrementi necessari, in linea con la posizione del PE sulla proposta relativa al QFP per il periodo 2021-2027. Richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 1
La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.
La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII. La dotazione complessiva minima dei fondi, a livello nazionale, deve essere pari al 76 % del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel periodo 2014-2020.
Emendamento 429
Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Fatte salve le dotazioni nazionali per gli Stati membri, i finanziamenti destinati alle regioni che sono state declassate nel periodo 2021‑2027 sono mantenuti al livello delle dotazioni per il periodo 2014‑2020.
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
Tenendo conto dell'importanza particolare dei finanziamenti a favore della coesione per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale nonché per le regioni ultraperiferiche, i criteri di ammissibilità per tali finanziamenti non devono essere meno favorevoli rispetto al periodo 2014-2020 e devono garantire la massima continuità con i programmi esistenti.
(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:
1.  Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97 % delle risorse globali, ossia, in totale, a 366 754 000 000 EUR (a prezzi del 2018). Di questo importo, 5 900 000 000 EUR sono assegnati alla garanzia per l'infanzia attingendo alle risorse del FSE +. La dotazione rimanente di 360 854 000 000 EUR (a prezzi del 2018 ) è assegnata nel seguente modo:
Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
(a)  il 61,6 % (ossia, in totale, 222 453 894 000 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
(b)  il 14,3 % (ossia, in totale, 51 446 129 000 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
(c)  il 10,8 % (ossia, in totale, 39 023 410 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
(d)  il 12,8 % (ossia, in totale, 46 309 907 000 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
(e)  lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 620 660 000 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 1
L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88 646 194 590 EUR.
Le risorse disponibili per il FSE+ ammontano al 28,8 % delle risorse a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (ossia a 105 686 000 000 EUR a prezzi del 2018). Ciò non comprende la dotazione finanziaria per la componente dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità.
Emendamento 339
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 2
L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.
L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ corrisponde allo 0,4 % delle risorse di cui al primo comma (ossia a 424 296 054 EUR a prezzi del 2018).
Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 4 – comma 1
L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.
L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 4 000 000 000 EUR a prezzi del 2018. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di infrastrutture di investimento degli Stati membri e delle regioni mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.
Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 4 – comma 5
Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].
soppresso
Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 4 – comma 6
Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.
Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 5
5.  500 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.
5.  560 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.
Emendamento 344
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 6
6.  175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
6.  196 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 7
7.  Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).
7.  Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 11 343 000 000 EUR a prezzi del 2018).
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;
(a)  non più del 5 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
(a)  70 % per le regioni meno sviluppate;
(a)  85 % per le regioni meno sviluppate;
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
(b)  55 % per le regioni in transizione;
(b)  65 % per le regioni in transizione;
Emendamenti 349 e 447
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
(c)  40 % per le regioni più sviluppate.
(c)  50 % per le regioni più sviluppate.
Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2
I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.
I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche e alla dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche.
Emendamento 351
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 3
Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.
Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 85 %.
Emendamento 352
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 4
Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14] del relativo regolamento.
Il regolamento FSE+ può stabilire, in casi debitamente giustificati, tassi di cofinanziamento superiori fino al 90 % per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [13] e all'articolo [4, paragrafo 1, punto x)] e [punto xi)] del relativo regolamento, nonché per i programmi che affrontano la deprivazione materiale in conformità all'articolo [9], la disoccupazione giovanile in conformità all'articolo [10], e che sostengono la garanzia europea per l'infanzia in conformità all'articolo [10 bis] e la cooperazione transnazionale in linea con l'articolo [11 ter].
Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4 – comma 1
Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.
Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'85 %.
Emendamento 453
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  In casi debitamente motivati, nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita gli Stati membri possono presentare una richiesta di flessibilità supplementare per le spese strutturali pubbliche, o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei. La Commissione valuta attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti.
Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 107
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 108 per modificare e adattare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.
Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 356
Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 357
Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 6
6.  Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 359
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 001 – colonna 1
001 Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
001 Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 360
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 002 – colonna 1
002 Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
002 Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 361
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 004 – colonna 1
004 Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
004 Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 362
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 005 – colonna 1
005 Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
005 Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività
Emendamento 363
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – riga 035 – colonna 1
035 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)
035 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)
Emendamento 364
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – riga 043

Testo della Commissione

043

Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico

0%

100%

Emendamento

 

soppresso

 

 

Emendamento 365
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 056 – colonna 1
056 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T
056 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T
Emendamento 366
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 057 – colonna 1
057 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T
057 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T
Emendamento 367
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 060 – colonna 1
060 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T
060 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete centrale TEN-T
Emendamento 368
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 061 – colonna 1
061 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T
061 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete globale TEN-T
Emendamento 369
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 5 – riga 128 – colonna 1
128 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici collegati
128 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici
Emendamento 370
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 5 – riga 130 – colonna 1
130 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo
130 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000
Emendamento 371
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 12 – Investimento territoriale integrato (ITI)
Città grandi e medie, cinture urbane
Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate
Emendamento 372
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 16 – Investimento territoriale integrato (ITI)
Zone scarsamente popolate
Zone rurali e scarsamente popolate
Emendamento 373
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 22 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Città grandi e medie, cinture urbane
Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate
Emendamento 374
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 26 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Zone scarsamente popolate
Zone rurali e scarsamente popolate
Emendamento 375
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 32 – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5
Città grandi e medie, cinture urbane
Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate
Emendamento 376
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 36 – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5
Zone scarsamente popolate
Zone rurali e scarsamente popolate
Emendamento 377
Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 4 – riga 17
17 Servizi di alloggio e di ristorazione
17 Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione
Emendamento 378
Proposta di regolamento
Allegato III – Tabella 1 – Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 – colonna 2
È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:
È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:
1.  obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;
1.  obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo, applicabili a tutti gli obiettivi strategici;
2.  modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.
2.  modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e inclusi negli obblighi e nei criteri di selezione dei progetti.
2 bis.  modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità delle operazioni sostenute.
Emendamento 379
Proposta di regolamento
Allegato III – Tabella Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione dei principi e dei diritti del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione reali nell'Unione europea.

Modalità a livello nazionale per garantire un'adeguata attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione sociale verso l'alto nell'UE, segnatamente i principi volti a impedire la concorrenza sleale nel mercato interno.

Emendamento 380
Proposta di regolamento
Allegato III – Tabella Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Applicazione efficace del principio di partenariato

È in atto un quadro che consente a tutti i partner di svolgere un ruolo a pieno titolo nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, che comprende:

 

1.  modalità per garantire procedure trasparenti per il coinvolgimento dei partner;

 

2.  modalità per la diffusione e la divulgazione di informazioni pertinenti per i partner ai fini della preparazione e del seguito delle riunioni;

 

3.  sostegno per conferire poteri ai partner e per lo sviluppo di capacità.

Emendamento 381
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 2 – colonna 4
È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima che comprende:
È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima, conforme all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, che comprende:
1.  tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;
1.  tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;
2.  una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.
2.  una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.
Emendamento 382
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 4 – colonna 2
FESR e Fondo di coesione:
FESR e Fondo di coesione:
2.4  Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi
2.4  Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e strutturale, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi
Emendamento 383
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 7 – colonna 4
È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:
È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:
1.  tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri;
1.  tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri comprese le misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.
2.  l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.
Emendamento 384
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 2
3.2  Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 4 – punto -1 bis (nuovo)
-1 bis.  chiede che sia garantita la coesione sociale, economica e territoriale e, in più ampia misura, il completamento dei collegamenti mancanti e l'eliminazione delle strozzature nella rete TEN-T, anche mediante investimenti nelle infrastrutture materiali;
Emendamento 386
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 4 – punto 1
1.  comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario;
1.  comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari;
Emendamento 387
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 2
2.  rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani nazionali di decarbonizzazione;
2.  rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare delle strategie nazionali per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti;
Emendamento 388
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 3
3.  comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T;
3.  comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T, nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale;
Emendamento 389
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 4
4.  garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;
4.  garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;
Emendamento 390
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 9 bis (nuovo)
9 bis.  promuove iniziative turistiche sostenibili a livello regionale e transfrontaliero che conducono a situazioni di mutuo vantaggio per i turisti e gli abitanti, quali il collegamento della rete EuroVelo alla rete ferroviaria europea TRAN.
Emendamento 391
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 1 – colonna 2 – punto FSE
FSE:
FSE:
4.1.1  Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, compresi i giovani e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale
4.1.1  Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale
4.1.2  Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità
4.1.2  Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità
Emendamento 392
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 2 – colonna 2 – punto FSE
FSE
FSE
4.1.3  Promuovere un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute
4.1.3  Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute
Emendamento 393
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 2 – colonna 4 – punto 2
2.  misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;
2.  misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione, sicurezza sociale e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;
Emendamento 394
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 3 – colonna 2 – punto FSE
FSE:
FSE:
4.2.1  Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione
4.2.1  migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali, e per agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro;
4.2.2  Promuovere opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale
4.2.2  Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, nonché l'apprendimento informale e non formale, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale
4.2.3  Promuovere la parità di accesso, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario
4.2.3  Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti
Emendamento 395
Proposta di regolamento
Allegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 1
1.  sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;
1.  sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età, ivi compresi gli approcci orientati sul discente;
Emendamento 396
Proposta di regolamento
Allegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 2
2.  misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;
2.  misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;
Emendamento 397
Proposta di regolamento
Allegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 3
3.  un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;
3.  un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria, gli erogatori di istruzione non formale e informale e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;
Emendamento 398
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3
FESR:
FESR:
4.3  Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali
4.3  Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali
Emendamento 399
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3.1
FSE:
FSE:
4.3.1  Promuovere l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità
4.3.1  Favorire l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità
Emendamento 400
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3.1 bis (nuovo)
4.3.1 bis.   Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini
Emendamento 401
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 4
È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:
È in atto un quadro politico strategico nazionale e un piano d'azione per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:
1.  una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;
1.  una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;
2.  misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti;
2.  misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati;
3.  misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;
3.  misure per la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio sulla base di una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e di un piano d'azione;
4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.
4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.
Emendamento 402
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 5 – colonna 2
FSE:
FSE:
4.3.2  Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità rom
4.3.2  Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come la comunità rom
Emendamento 403
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 6 – colonna 2
FSE:
FSE:
4.3.4  Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine
4.3.4  Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine
Emendamento 404
Proposta di regolamento
Allegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 6 – colonna 4 – punti 2, 3 e 3 bis (nuovo)
È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:
È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:
1.  una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;
1.  una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;
2.  misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine;
2.  misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine e alle persone più difficili da raggiungere;
3.  misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio.
3.  misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio e la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio.
3 bis.   misure per assicurare l'efficienza, la sostenibilità, l'accessibilità e la sostenibilità economica dei sistemi di protezione sociale.
Emendamento 405
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – Tabella 1T – Struttura del programma

 

Testo della Commissione

ID

Titolo [300 caratteri]

AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1

Priorità 1

n.

 

FESR

Più sviluppate

OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate

OS 3

2

Priorità 2

n.

 

FSE+

Più sviluppate

OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3

Priorità 3

n.

 

FC

N/P

 

3

Priorità assistenza tecnica

 

 

 

NP

..

Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata RSP

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata Azioni innovative

n.

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

 

FSE+

 

OS 9

 

Emendamento

ID

Titolo [300 caratteri]

AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1

Priorità 1

n.

 

FESR

Più sviluppate

OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate

OS 3

2

Priorità 2

n.

 

FSE+

Più sviluppate

OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3

Priorità 3

n.

 

FC

N/P

 

3

Priorità assistenza tecnica

 

 

 

NP

..

Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

 

FSE+

 

 

 

Priorità dedicata Garanzia per l'infanzia

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata RSP

n.

 

FSE+

 

 

..

Priorità dedicata Azioni innovative

n.

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

 

FSE+

 

OS 9

Emendamento 406
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2.1 – tabella

Testo della Commissione

[ ] Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

[ ]Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

[ ]Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

[ ]Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento

[ ]Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

[ ]Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

[ ]Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia

[ ]Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

[ ]Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento 407
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – parte introduttiva
2.1.1.  Obiettivo specifico11 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica
2.1.1.  Obiettivo specifico11 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica
__________________
__________________
11Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 408
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.2 – parte introduttiva
2.1.1.2  Indicatore [55 caratteri]
2.1.1.2  Indicatore
_________________
55 Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
Emendamento 409
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.3 – parte introduttiva
2.1.1.3  Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento56 (non pertinente per il FEAMP)
2.1.1.3  Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non pertinente per il FEAMP)
_________________
56 Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
Emendamento 410
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – paragrafo 8
Criteri per la selezione delle operazioni57
Criteri per la selezione delle operazioni57
__________________
__________________
57 Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
57 Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.
Emendamento 411
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 3 – tabella 16
[...]
soppresso
Emendamento 412
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 3 – punto 3.2 – parte introduttiva
3.2  dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale59
3.2  dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale
_________________
59 Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, dotazioni finanziarie solo per gli anni dal 2021 al 2025.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0043/2019).


Programma Giustizia ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, "[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." L'articolo 3 specifica inoltre che "[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").
(1)  Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, "[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." L'articolo 3 specifica inoltre che "[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". L'articolo 8 TFUE stabilisce inoltre che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle sue azioni il programma Giustizia dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere, compreso il bilancio di genere, e degli obiettivi di non discriminazione.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Tali diritti e valori devono continuare a essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli dell'Unione, ed essere al centro delle società dell'Europa. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo fondo, il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio11. Il programma Giustizia ("il programma") continuerà a sostenere lo sviluppo di un spazio di giustizia europeo integrato e la cooperazione transfrontaliera, in continuità con il Programma Giustizia 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 ("il programma precedente").
(2)  Tali diritti e valori devono continuare a essere coltivati, protetti e promossi attivamente dall'Unione e da ciascuno Stato membro, in tutte le loro politiche, in modo coerente, nonché applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli dell'Unione, ed essere al centro delle società dell'Europa. Al tempo stesso vi è necessità di uno spazio europeo di giustizia ben funzionante e di ordinamenti giuridici nazionali di qualità, indipendenti ed efficienti, nonché di una maggiore fiducia reciproca per un mercato interno florido e per sostenere i valori comuni dell'Unione. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione, la polarizzazione e le divisioni e sono in corso le procedure di cui all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, relative alle violazioni sistematiche dello Stato di diritto, nonché le procedure di infrazione concernenti questioni relative allo Stato di diritto negli Stati membri, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani e i diritti fondamentali, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, ivi compresa l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e lo Stato di diritto, dato che il deterioramento di tali diritti e valori in uno qualsiasi degli Stati membri può avere effetti deleteri su tutta l'Unione. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo fondo, il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio11. Il programma Giustizia ("il programma") continuerà a sostenere lo sviluppo di un spazio di giustizia europeo integrato e la cooperazione transfrontaliera, in continuità con il Programma Giustizia 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 ("il programma precedente").
__________________
__________________
10 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
10 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
11 Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
11 Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
12 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
12 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno principalmente sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e sostenere la nostra società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuova la ricca diversità della società europea, che si fonda anche sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
(3)  Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e sostenere la nostra società fondata sui diritti, equa, aperta, inclusiva e democratica, in particolare finanziando attività che promuovono una società civile dinamica, ben sviluppata, resiliente e autonoma, che consenta la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e la corretta applicazione e attuazione dei diritti umani e fondamentali e promuova la ricca diversità della società europea, che si fonda anche sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea richiede che le istituzioni intrattengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Ciò è particolarmente importante alla luce della crescente riduzione dello spazio concesso alla società civile indipendente in un certo numero di Stati membri.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e la cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.
(4)  Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Il rispetto e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia nell'Unione sono requisiti essenziali per difendere tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e per infondere nei cittadini la fiducia nell'Unione. Le modalità di attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri rivestono un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, penale e, se del caso, amministrativa, come pure promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, concentrandosi in particolare sui reati transfrontalieri gravi, sui reati fiscali, sui reati ambientali, sul terrorismo e sulle violazioni dei diritti fondamentali, come la tratta di esseri umani, nonché sulla tutela dei diritti delle vittime. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia a livello locale, regionale e nazionale, è opportuno garantire e favorire il rispetto dei diritti umani e fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la solidarietà, la parità di trattamento per tutte le caratteristiche elencate all'articolo 21 della Carta, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto, la democrazia e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   L'articolo 81 TFUE dispone esplicitamente che l'Unione può adottare atti giuridici per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. In virtù del trattato, tali atti possono essere adottati, tra l'altro, per il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; la compatibilità delle norme del diritto privato internazionale applicabili negli Stati membri a conflitti di leggi e di giurisdizione; la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; un accesso effettivo alla giustizia; l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi.
(5)  Il finanziamento è uno degli strumenti più importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi, tenendo conto di quali attività apportano il maggior valore aggiunto dell'Unione, utilizzando indicatori chiave di prestazione ogniqualvolta possibile.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il programma dovrebbe mirare ad aumentare la flessibilità e l'accessibilità dei suoi fondi, nonché a fornire le stesse opportunità e condizioni di finanziamento alle organizzazioni della società civile, che si trovino all'interno o al di fuori dell'Unione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali.
(6)  Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica e una maggiore integrazione è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   Come ricordato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza1 bis, l'indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo e rappresenta la base della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento.
_________________
1 bis Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; CGUE, Grande Sezione, 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso agli organi giurisdizionali, a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, nonché a titolari di cariche pubbliche che sono tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)
(6 quater)  L'integrazione della prospettiva di genere nei sistemi giudiziari dovrebbe essere considerata un obiettivo importante per sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia. La discriminazione intersettoriale nel sistema giudiziario costituisce tuttora uno dei principali ostacoli in termini di parità di accesso alla giustizia da parte delle donne. Il programma dovrebbe quindi contribuire attivamente all'eliminazione di qualsiasi discriminazione e barriera per minoranze, persone con disabilità, migranti, richiedenti asilo, anziani, persone che vivono in aree remote o gruppi vulnerabili che potrebbero dover affrontare limitazioni nell'accesso alla giustizia, e dovrebbe sostenere procedure e decisioni attente alle vittime e sensibili sotto il profilo del genere nei sistemi giudiziari.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il rispetto dello Stato di diritto è fondamentale ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
(7)  Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto sono fondamentali ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della libertà, della sicurezza, della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   È importante ricordare che la giustizia consiste nell'affermare lo Stato di diritto nella società e nel garantire a tutti il diritto a un equo processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale al fine di preservare i valori europei.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili e penali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per sostenere lo Stato di diritto. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia reciproca tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili.
(8)  A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili, penali e, se del caso, amministrative, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e sostenere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproca tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, inclusi coloro che lavorano per le organizzazioni della società civile, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Dovrebbero comprendere corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori e agenti di polizia in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori, le minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale e le vittime della tratta, nonché in merito alle modalità per garantire un'adeguata protezione alle vittime di reati. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle persone sopra elencate e delle organizzazioni che le rappresentano o le sostengono.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   Limiti temporali ragionevoli per i procedimenti contribuiscono alla certezza giuridica, che costituisce il requisito principale per lo Stato di diritto.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  A norma della decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e della relativa decisione in materia di asilo e di non respingimento, il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari al fine di sensibilizzare e promuovere l'applicazione pratica della Convenzione in tale ambito, per una migliore tutela delle vittime di violenza contro le donne e le ragazze in tutta l'Unione.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.
(9)  La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione, nonché le pertinenti organizzazioni della società civile, incluse quelle che intentano azioni rappresentative. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento. Inoltre, anche le organizzazioni nel settore dei diritti fondamentali, i professionisti che lavorano con le vittime di violenza e le istituzioni accademiche specializzate potrebbero contribuire a tali programmi di formazione e dovrebbero pertanto essere associati ogniqualvolta ciò sia pertinente. Tenendo conto del fatto che le donne giudice sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   Gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nell'elaborazione di corsi di formazione giudiziaria e nella formazione permanente per i giudici, poiché tali attività costituiscono la base di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Il programma dovrebbe inoltre sostenere la promozione delle migliori pratiche tra i tribunali che trattano specificamente la violenza di genere e lo scambio di risorse e di materiali di formazione comuni sulla violenza di genere per i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, gli agenti di polizia e altri professionisti che entrano a contatto con le vittime della violenza di genere.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, tra cui le unità di informazione finanziaria, e la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la normativa procedurale per i casi transfrontalieri, nonché una maggiore convergenza nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE.
(11)  Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, tra cui le unità di informazione finanziaria, e la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la normativa procedurale per i casi transfrontalieri, incluse le procedure di mediazione, concentrandosi soprattutto sull'agevolazione di un accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti, nonché una maggiore convergenza, in particolare nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni.
(12)  Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione alle azioni volte a tutelare i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione e dei figli di detenuti. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fornire un sostegno adeguato alle attività di formazione destinate a una corretta attuazione della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, all'articolo 23 della Carta e alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti delle donne e integrare la promozione delle questioni correlate al genere nell'attuazione di tutte le sue azioni. Al fine di garantire e rafforzare l'accesso delle donne e delle ragazze alla giustizia nei casi di violenza di genere, gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione di Istanbul e adottare una legislazione completa contro la violenza di genere nell'Unione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)   Conformemente alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, il programma dovrebbe sostenere la protezione delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e integrare la promozione dei loro diritti nell'attuazione di tutte le sue azioni, in particolare rafforzando le misure antidiscriminazione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.
(13)  Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto, e di ONG che svolgono lo stesso compito.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso alla giustizia è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile che contribuiscono agli stessi obiettivi.
(14)  In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie a livello nazionale, regionale e locale e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile, comprese quelle che rappresentano i diritti delle vittime di reato, che contribuiscono agli stessi obiettivi. Al fine di conseguire l'accesso alla giustizia per tutti, occorre sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che si trovano in una situazione vulnerabile, quali i minori, le persone appartenenti a minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale, le vittime della tratta e i migranti, indipendentemente dal loro status di residenza.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrebbe anche far propri i principi della parità tra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le sue attività.
(15)  Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrebbe adottare un approccio trasversale per promuovere l'uguaglianza di genere e contribuire agli obiettivi di integrazione dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovrebbero essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui perseguono gli obiettivi di cui sopra.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.
(16)  Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a promuovere l'indipendenza e l'efficienza dell'ordinamento giuridico, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero, a rafforzare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Occorre prestare particolare attenzione all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di parità e a una migliore attuazione e coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione e alla promozione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta comprensione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia un'applicazione extraterritoriale, a migliorare l'accesso alla giustizia e ad agevolare la soluzione dei problemi giudiziari e procedurali, in particolare nei casi di tratta di esseri umani, nonché nei casi relativi ai cambiamenti climatici e alla responsabilità delle imprese.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter)   Come evidenziato dalla relazione del Parlamento europeo sul quadro di valutazione della giustizia 2017 della Commissione europea, permangono significative disparità nell'equilibrio di genere tra magistrati e operatori giudiziari degli Stati membri, in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda i seguenti aspetti: la proporzione di donne giudici ai vertici della magistratura, la trasparenza nelle nomine, la conciliazione tra responsabilità lavorative e non lavorative e l'esistenza di pratiche di tutoraggio. Il programma dovrebbe pertanto sostenere attività di formazione volte ad affrontare tali disparità. Tali attività potrebbero, ad esempio, essere concepite su misura per le donne magistrato e il personale giudiziario degli Stati membri o essere destinate, se del caso, sia alle operatrici che agli operatori, al fine di sensibilizzare tutto il personale interessato.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)
(16 quater)  Il sistema giudiziario dell'Unione non garantisce un livello adeguato di giustizia e protezione alle donne e alle ragazze e, di conseguenza, le vittime di violenza di genere non ricevono il sostegno necessario. Ciò comprende altresì la mancanza di protezione e sostegno per quanto riguarda le vittime del traffico di esseri umani a fini sessuali, le donne rifugiate e migranti, le persone LGBTIQ e le persone con disabilità.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust, EU-Lisa e la Procura europea, e dovrebbe passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.
(17)  La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust, FRA, OLAF, EU-Lisa e la Procura europea, al fine di passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali nei settori interessati dal programma e raccomandare migliorie, ove necessario.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Occorre garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, - e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori - e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE13.
(18)  Occorre garantire la fattibilità, la visibilità, il principio fondamentale del valore aggiunto europeo e la sana gestione finanziaria nell'attuazione di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma Giustizia, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente e basata sulla performance delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, - e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori - e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il Fondo sociale europeo Plus, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE13. L'attuazione del programma Giustizia non dovrebbe pregiudicare e dovrebbe integrare la legislazione e le politiche dell'Unione in materia di protezione del bilancio in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.
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13 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE).
13 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   È opportuno perfezionare ulteriormente i meccanismi che garantiscono l'esistenza di un nesso tra le politiche di finanziamento dell'Unione e i suoi valori, consentendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta per trasferire al programma le risorse assegnate a uno Stato membro in regime di gestione concorrente se detto Stato membro è soggetto alle procedure che riguardano i valori dell'Unione. Un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe garantire il riesame regolare ed equo di tutti gli Stati membri, fornendo le informazioni necessarie per l'attivazione delle misure associate alle carenze generalizzate in materia di valori dell'Unione negli Stati membri. Al fine di garantire un'esecuzione uniforme e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe agire sulla base di una proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie a garantire un'azione efficace, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché una sua attuazione quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater)  Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(20)  A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e richiede la piena trasparenza nell'uso delle risorse, una sana gestione finanziaria e un uso prudente delle risorse. In particolare, è opportuno rendere operative e rafforzare ulteriormente, nel quadro dell'attuazione del presente programma, le norme riguardanti la possibilità che le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali e transnazionali siano finanziate mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sovvenzioni a cascata, disposizioni che garantiscano procedure rapide e flessibili per la concessione delle sovvenzioni, quali ad esempio una procedura di domanda in due fasi o procedure di candidatura e presentazione delle relazioni di facile utilizzo. I criteri di cofinanziamento dovrebbero tenere conto del lavoro volontario.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(21)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere i risultati desiderati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, delle dimensioni e delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi, costi unitari e sovvenzioni a cascata, nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9516, (Euratom, CE) n. 2185/9617 e (UE) 2017/1939 del Consiglio18, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(22)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9516, (Euratom, CE) n. 2185/9617 e (UE) 2017/1939 del Consiglio18, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la piena trasparenza delle procedure di finanziamento e selezione del programma, la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) dovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
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15 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
15 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
16 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
16 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
17 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
17 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
18 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
18 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
19 Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
19 Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(23)  I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, gli organismi e le reti di difesa dei diritti umani, comprese le istituzioni nazionali responsabili della protezione dei diritti umani in ogni Stato membro, gli organismi e le reti responsabili della non discriminazione e delle politiche in materia di parità, i difensori civici, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze e migliorare le sinergie e la cooperazione. Dovrebbe essere possibile includere i paesi terzi in particolare ogniqualvolta la loro partecipazione contribuisca a promuovere gli obiettivi del programma, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria degli interessi finanziari dell'Unione. Tale proposta dovrebbe essere complementare rispetto al programma "Giustizia", che persegue una finalità diversa, vale a dire sostenere ulteriormente lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto e sulla fiducia reciproca e garantire che i cittadini possano godere dei loro diritti.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio20 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(25)  A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio20 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. È essenziale che il programma garantisca che tali persone fisiche e giuridiche siano sufficientemente informate circa la loro ammissibilità a fruire dei finanziamenti.
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20 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
20 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)   In considerazione della loro importanza e pertinenza, il presente programma dovrebbe contribuire a realizzare l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
(27)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico dei beneficiari del programma. Ove possibile, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
1.  "Magistrati e operatori giudiziari": giudici, procuratori e membri del personale giudiziario, così come altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.
1.  "Magistrati e operatori giudiziari": giudici, procuratori e membri del personale giudiziario, così come altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario, quali avvocati della difesa e dell'accusa, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca.
1.  Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia basato sullo Stato di diritto, con particolare riferimento all'indipendenza dei giudici e all'imparzialità della giustizia, sul riconoscimento reciproco, sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione transfrontaliera, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, come precisati in dettaglio nell'allegato I:
2.  Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l'esecuzione delle decisioni;
(a)  in un contesto di democrazia e rispetto dei diritti fondamentali, agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, inclusa la cooperazione al di fuori dell'Unione ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia applicazioni extraterritoriali, rafforzare l'accesso alla giustizia per le persone fisiche e giuridiche e promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, l'esecuzione adeguata delle decisioni giudiziarie e la tutela delle vittime;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto;
(b)  sostenere e promuovere la formazione giudiziaria a livello nazionale e transnazionale, inclusa la formazione sulla terminologia giuridica, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto, nonché l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali. Tale formazione tiene conto della dimensione di genere, prende in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone con disabilità, è orientata alle vittime, se del caso, e include in particolare il diritto civile e penale nonché, ove applicabile, il diritto amministrativo, i diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione;
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica, promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.
(c)  agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze e alle varie forme di discriminazione, in particolare quelle elencate all'articolo 21 della Carta, e agevolare l'accesso a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica), promuovendo procedimenti efficienti in materia civile, penale e se del caso amministrativa, nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali, prestando particolare attenzione ai minori e alle donne;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis)   promuovere l'applicazione pratica della ricerca nel campo della droga, sostenere le organizzazioni della società civile, ampliare la base di conoscenze in questo settore e sviluppare metodi innovativi per affrontare i fenomeni delle nuove sostanze psicoattive, della tratta di esseri umani e del traffico di merci.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma mira a sostenere e promuovere, quale obiettivo orizzontale, la tutela della parità di diritti e il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [305 000 000] EUR a prezzi correnti.
1.  A norma del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale] punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027, che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, è di 316 000 000 EUR ai prezzi del 2018 (356 000 000 EUR a prezzi correnti).
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il bilancio stanziato per le azioni connesse alla promozione dell'uguaglianza di genere è indicato annualmente.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
4.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, principalmente attraverso sovvenzioni per azioni e sovvenzioni di funzionamento annuali e pluriennali. Tali finanziamenti garantiscono una sana gestione finanziaria, un uso prudente dei fondi pubblici, livelli inferiori di oneri amministrativi per il gestore del programma e per i beneficiari, nonché l'accessibilità dei fondi del programma per i potenziali beneficiari. Si può far ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi, sovvenzioni a cascata e sostegno finanziario a terzi. Sono ammessi cofinanziamenti in natura con possibilità di derogarvi in caso di finanziamenti complementari limitati.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Tipi di azioni
Tipi di azioni
Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le attività elencate nell'allegato I sono ammissibili al finanziamento.
Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le seguenti attività sono ammissibili al finanziamento:
(1)   la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali, prestando una particolare attenzione a migliorare la comprensione dei settori giuridici multidisciplinari, trasversali e interdisciplinari, come il commercio e i diritti umani, e alle modalità per facilitare la risoluzione dei contenziosi extraterritoriali;
(2)  l'apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni della società civile, al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, inclusi lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, nonché attraverso il rafforzamento della fiducia reciproca e lo scambio di buone pratiche in relazione a una giustizia a misura di bambino e la promozione e integrazione della prospettiva di genere nell'intero sistema giudiziario;
(3)  corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori, agenti di polizia e altri operatori del settore giudiziario in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori, le minoranze etniche, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale e le vittime della tratta, nonché in merito alle modalità per garantire adeguata protezione alle vittime di reati;
(4)  attività analitiche e di monitoraggio intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri, anche tenendo conto degli effetti del diritto dell'Unione sui paesi terzi;
(5)  attività volte a migliorare il buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia, tra l'altro attraverso il monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri, e attività di ricerca su come eliminare gli ostacoli ad un accesso universale, non discriminatorio ed effettivo alla giustizia per tutti;
(6)  iniziative volte ad affrontare le disparità di genere tra i magistrati e gli operatori giudiziari degli Stati membri attraverso una formazione specificamente rivolta alle donne o una formazione rivolta sia alle donne che agli uomini che conduca un'opera di sensibilizzazione su questioni quali la bassa percentuale di donne giudice ai livelli più elevati del sistema giudiziario o la necessità di trasparenza e criteri oggettivi durante le procedure di nomina;
(7)  la formazione dei portatori di interessi pertinenti, tra cui le organizzazioni della società civile che si occupano di difesa delle vittime di reati e azioni di ricorso, al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi inter alia il diritto sostanziale e procedurale, dei diritti fondamentali, del sostegno e della protezione delle vittime di reati, dell'uso dei meccanismi di ricorso collettivo e della giurisdizione universale, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;
(8)  la formazione multidisciplinare degli operatori giudiziari e di altri portatori di interessi pertinenti nel settore del diritto penitenziario, della detenzione e della gestione delle carceri, al fine di facilitare la diffusione delle migliori pratiche;
(9)  la formazione multidisciplinare degli operatori giudiziari e di altri portatori di interessi pertinenti nel settore della giustizia minorile, al fine di preparare e promuovere la corretta attuazione della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
(10)  lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e della giustizia elettronica, al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati;
(11)  lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma;
(12)  sostegno strutturale a favore di organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi pertinenti attivi nei settori oggetto del programma, inclusi lo sviluppo di capacità e la formazione degli esperti giuridici che lavorano per tali organizzazioni, nonché sostegno strutturale a favore di particolari attività di tali organizzazioni, tra cui il patrocinio legale, la creazione di reti, i contenziosi relativi a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, la mobilitazione e l'istruzione pubbliche, nonché la fornitura dei servizi pertinenti;
(13)  il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione, la trasferibilità e la trasparenza dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto nazionali indipendenti;
(14)  studi sugli indicatori di riferimento, ricerche, analisi e indagini, stime, valutazione d'impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e si eviti il duplice finanziamento, indicando chiaramente le fonti di finanziamento per ciascuna categoria di spesa, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a)  sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
(a)  sono state adeguatamente valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
3.  Una sovvenzione di funzionamento può essere concessa, senza un invito a presentare proposte, alla Rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.
3.  Una sovvenzione di funzionamento è concessa, senza un invito a presentare proposte, alla Rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17.
2.  La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto delegato. Tale atto delegato è adottato in conformità dell'articolo 14.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato. I dati raccolti a fini di sorveglianza e rendicontazione sono, se del caso, disaggregati per genere, età e categoria di personale.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Tale sorveglianza costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle azioni del programma, sono state affrontate l'uguaglianza di genere e la non discriminazione.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, accurata e tempestiva dei dati corretti per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri. La Commissione mette a disposizione formati di facile utilizzo e fornisce orientamento e sostegno destinati, in particolare, ai richiedenti e ai beneficiari che potrebbero non disporre di risorse e personale adeguati per soddisfare i requisiti di rendicontazione.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività e sono opportunamente documentate, in modo da alimentare il processo decisionale e consentire la sorveglianza dell'attuazione delle azioni realizzate nell'ambito del programma e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Tutte le valutazioni tengono conto della dimensione di genere e includono un'analisi dettagliata del bilancio del programma dedicato alle attività legate all'uguaglianza di genere.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2.  La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Le valutazioni intermedia e finale del programma esaminano tra l'altro:
(a)  l'impatto percepito del programma sull'accesso alla giustizia in base ai dati qualitativi e quantitativi raccolti a livello europeo;
(b)  il numero e la qualità degli strumenti e dei mezzi sviluppati attraverso azioni finanziate dal programma;
(c)  il valore aggiunto europeo del programma;
(d)  il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti;
(e)  i potenziali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad un'attuazione più agevole, efficace ed efficiente del programma.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il gruppo di esperti consultato è equilibrato sotto il profilo del genere.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate sul valore aggiunto europeo del programma destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e viene assistito dalle pertinenti organizzazioni della società civile e dei diritti umani. In seno al comitato sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato I
Allegato I
soppresso
Azioni del programma
Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono perseguiti in particolare tramite il sostegno delle seguenti attività:
1.  la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali;
2.  l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, incluso lo Stato di diritto, nonché di accrescere la fiducia reciproca;
3.  attività analitiche e di monitoraggio25 intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri;
4.  la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi fra l'altro il diritto sostanziale e procedurale, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;
5.  lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni;
6.  lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma e di sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma;
7.  il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione e la trasferibilità dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto nazionali.
__________________
25 Tra queste attività figurano, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – parte introduttiva
Allegato II
Allegato
Indicatori
Indicatori
Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:
Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori qualitativi e quantitativi intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi e di massimizzare l'efficacia dei sistemi giudiziari. A tale scopo, nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, sono raccolti dati, ove opportuno disaggregati per genere, età e categoria di personale, riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – tabella
Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
Numero degli operatori e dei membri delle organizzazioni della società civile che hanno partecipato ad attività di formazione
Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
Numero di casi e attività e livello dei risultati della cooperazione transfrontaliera, anche mediante strumenti e procedure informatici stabiliti a livello dell'Unione
Numero di risultati positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che soddisfano la necessità di informazioni sulle cause civili transfrontaliere
Numero di persone che hanno beneficiato di:
Numero di persone che hanno beneficiato di:
(i)   attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;
(i)   attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;
(ii)   attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.
(ii)   attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione;
(ii bis)  attività di sviluppo delle capacità rivolte alle organizzazioni della società civile;
(ii ter)  attività connesse all'informazione dei cittadini sull'accesso alla giustizia;
(ii quater)  attività rivolte ai giudici sulle sfide legate ai contenziosi e sulle modalità di applicazione del diritto internazionale privato e del diritto dell'Unione nelle cause transfrontaliere/multidisciplinari;
(ii quinquies)  attività di sensibilizzazione finanziate dal programma.
Copertura geografica delle attività finanziate dal programma
Valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro sostenibilità attesa

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0068/2019).


Stato del dibattito sul futuro dell'Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa (2018/2094(INI))
P8_TA(2019)0098A8-0427/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea, il suo protocollo aggiuntivo e la sua versione riveduta,

–  visto l'articolo 295 TFUE,

–  vista la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo del 29 giugno 2016,

–  vista la dichiarazione e tabella di marcia di Bratislava dei 27 Stati membri del 16 settembre 2016,

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(1),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(2),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea(4),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro(5),

–  vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona(6),

–  visti il Libro bianco della Commissione del 1° marzo 2017 e i successivi cinque documenti di riflessione (COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315 e COM(2017)0358),

–  vista la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017,

–  vista la notifica del 29 marzo 2017 con la quale il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di lasciare l'Unione europea,

–  vista la risoluzione del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa e oltre, del 6 luglio 2017(7),

–  vista la risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul Libro bianco della Commissione europea sul futuro dell'Europa – Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025, del 12 maggio 2017(8),

–  visti i diversi contributi dei parlamenti nazionali sul Libro bianco e i documenti di riflessione della Commissione sul futuro dell'Europa,

–  visto il discorso sullo stato dell'Unione 2018 pronunciato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker il 12 settembre 2018,

–  visti il discorso sullo stato dell'Unione 2017 del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, del 13 settembre 2017, e il suo programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica del 24 ottobre 2017 (COM(2017)0650),

–  visto il discorso pronunciato alla Sorbona dal presidente francese Emmanuel Macron, il 26 settembre 2017, intitolato "Iniziativa per l'Europa: un'Europa sovrana, unita, democratica",

–  visto il vertice informale dei capi di Stato e di governo tenutosi a Tallin il 29 settembre 2017,

–  vista l'agenda dei leader adottata in occasione della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017,

–  vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 17 novembre 2017, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,

–  viste la tabella di marcia della Commissione sulle ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa del 6 dicembre 2017 (COM(2017)0821) e, in particolare, la proposta sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017)0827), la proposta di incorporare il contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel diritto dell'Unione (COM(2017)0824) e la comunicazione su un ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017)0823),

–  viste la riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 nonché la riunione dei leader e le riunioni dei Vertici euro tenutesi a latere dello stesso,

–  vista la lettera di 26 parlamenti nazionali di 20 Stati membri, del 20 dicembre 2017, sulla trasparenza del processo decisionale del Consiglio,

–  viste la dichiarazione del 10 gennaio 2018, adottata in occasione del vertice dei paesi del sud dell'Unione europea (Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna) dal titolo "Bringing the EU forward in 2018", e la dichiarazione sul futuro dell'Europa dei paesi del gruppo di Visegrad (Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia), del 26 gennaio 2018, come pure la dichiarazione congiunta dei ministri delle finanze di Finlandia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia, del 6 marzo 2018,

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2018 dal titolo "Un'Europa dei risultati: opzioni istituzionali per rendere più efficace l'azione dell'Unione europea" (COM(2018)0095),

–  vista la raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019(9),

–  vista la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo del 23 febbraio 2018,

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016(10),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali(11),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0322),

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0325),

–  visto il vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018,

–  vista la relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine strategica OI/2/2017/TE relativa alla trasparenza del processo legislativo del Consiglio, del 16 maggio 2018,

–  vista la dichiarazione di Meseberg del 19 giugno 2018,

–  vista la riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018,

–  visto il parere del Comitato delle regioni, intitolato "Riflettere sull'Europa: la voce degli enti locali e regionali per ripristinare la fiducia nell'Unione europea", del 9 ottobre 2018,

–  visti i dibattiti sul futuro dell'Europa che si sono tenuti presso il Parlamento europeo con i capi di Stato e di governo,

–  vista la lettera della commissione giuridica,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0427/2018),

A.  considerando che l'Unione europea è un esempio di integrazione sovranazionale senza pari, che ha portato pace, prosperità e benessere duraturi sin dalla rivoluzionaria dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950; che la sicurezza comune, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, nonché il benessere dei suoi popoli hanno costituito la base delle sue aspirazioni e delle sue azioni;

B.  considerando che la libera circolazione dei beni, dei servizi, dei capitali e delle persone, la moneta unica, il programma Erasmus, le politiche regionali, agricole e di coesione e Orizzonte 2020 sono risultati fondamentali dell'Unione, tra molti altri, che contribuiscono al benessere dei cittadini europei; che l'Unione deve disporre di risorse e poteri adeguati per affrontare le sfide del XXI secolo;

C.  considerando che negli ultimi anni l'Unione ha affrontato numerose crisi che hanno messo alla prova la sua resilienza e la sua capacità di agire in modo risoluto e coeso;

D.  considerando che nel periodo 2014-2017 sono state applicate politiche macroeconomiche e monetarie più efficaci ed equilibrate a livello sociale, ad esempio le politiche non convenzionali della Banca centrale europea, la flessibilità del patto di stabilità e crescita e il piano di investimenti per l'Europa, che hanno contribuito alla ripresa economica e sociale dell'UE;

E.  considerando che, nonostante l'Europa sia riuscita a contenere e in parte a superare i momenti più critici della crisi economica e finanziaria, occorrono ancora riforme importanti e urgenti a livello dell'UE e degli Stati membri, nel settore della governance economica in generale e della zona euro in particolare, nonché per quanto riguarda l'ulteriore rafforzamento del mercato unico e il ripristino e lo sviluppo delle norme sociali dei nostri Stati assistenziali;

F.  considerando che, tenendo conto delle molteplici sfide interne ed esterne, attuali e future che l'Unione affronta e affronterà in un contesto globale instabile e complesso, in particolare quelle che riguardano le migrazioni, il declino demografico, il terrorismo, la sicurezza, i cambiamenti climatici, i problemi ambientali, il mantenimento dell'ordine mondiale multilaterale, il completamento dell'Unione economica e monetaria, la globalizzazione, il commercio internazionale libero, equo e disciplinato da norme, gli affari esteri e la difesa, lo sviluppo del pilastro sociale e la lotta contro il populismo anti-europeo, l'intolleranza e la xenofobia, l'UE dovrebbe promuovere un rinnovato spirito di cooperazione e solidarietà tra i suoi membri, sulla base degli articoli 2 e 3 TUE e della Carta dei diritti fondamentali, mentre l'obiettivo sancito dal trattato di Lisbona di un'unione ancora più stretta tra i popoli dell'Europa dovrebbe continuare a ispirare le azioni che l'Unione compie per rafforzare l'integrazione europea e affrontare efficacemente le suddette sfide;

G.  considerando che il Parlamento è fortemente preoccupato per l'insorgere del populismo e di movimenti xenofobi e anti-europei in tutta Europa; che l'Unione e i suoi Stati membri devono intensificare i propri sforzi per difendere e promuovere i valori democratici, i principi fondanti e gli obiettivi dell'integrazione europea;

H.  considerando che il referendum del Regno Unito del giugno 2016, che ha portato il paese a comunicare, il 29 marzo 2017, la sua intenzione di lasciare l'Unione europea, ha intensificato il dibattito sul futuro dell'Unione; che i negoziati sul previsto recesso del Regno Unito dall'UE hanno rivelato l'elevato livello di interdipendenza esistente tra gli Stati membri, la misura in cui tutti noi facciamo affidamento su politiche e strumenti congiunti e i costi di un'eventuale uscita;

I.  considerando che l'intensificazione del dibattito sul futuro dell'Europa trova riscontro, oltre che nelle risoluzioni del Parlamento stesso sul futuro dell'Europa, del 16 febbraio 2017, nella dichiarazione e tabella di marcia di Bratislava, nel Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa, nella dichiarazione di Roma, nell'agenda dei leader adottata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2017 e nei vari contributi presentati dai singoli Stati membri o da gruppi degli stessi nonché dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni, come pure nelle discussioni in Aula sul futuro dell'Europa tenute dal Parlamento con i capi di Stato o di governo, nelle riunioni interparlamentari di commissione e nell'organizzazione di dialoghi e consultazioni con i cittadini da parte di diverse istituzioni e diversi organi e Stati membri;

J.  considerando che dal sondaggio Parlamento condotto tra l'8 e il 26 settembre 2018 risulta che il 62 % degli intervistati ritiene che l'adesione del proprio paese all'UE sia un bene, e il 68 % ritiene che il proprio paese abbia tratto benefici dall'adesione all'UE, la percentuale più alta mai misurata dal 1983;

K.  considerando che i valori e i principi su cui si basa l'Unione definiscono una sfera nella quale ogni cittadino europeo può identificarsi, indipendentemente dalle differenze politiche o culturali legate all'identità nazionale;

L.  considerando che le imminenti elezioni del Parlamento europeo costituiscono un'opportunità per fare il punto del dibattito sul futuro dell'Europa, anche tenendo conto delle principali priorità istituzionali del Parlamento, della Commissione e del Consiglio per il nuovo mandato;

M.  considerando che l'UE sta vivendo un periodo particolarmente importante nella sua costruzione, date la natura e le dimensioni delle sue sfide, e che queste ultime possono essere superate solo con la collaborazione e attraverso un'integrazione e una solidarietà maggiori e migliori tra gli Stati membri, sfruttando appieno le potenzialità delle attuali disposizioni del trattato di Lisbona e, successivamente, riformando i trattati al fine di migliorare il processo decisionale istituzionale e garantire l'adeguato equilibrio delle competenze;

N.  considerando che le riforme istituzionali dovrebbero mirare a rendere i processi decisionali più democratici e a migliorare la trasparenza del processo decisionale e la responsabilità dell'Unione e delle sue istituzioni; che, tenendo conto di tali finalità, è il momento opportuno e propizio per promuovere una significativa partecipazione civica al progetto europeo, organizzare consultazioni e incoraggiare un dialogo regolare con i cittadini e le associazioni rappresentative, in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 TUE;

O.  considerando che l'Unione necessita di una struttura di governance più solida, con un maggior controllo democratico da parte del Parlamento, per affrontare le sfide attuali e future; che la trasparenza e l'integrità delle istituzioni e degli organismi dell'UE sono essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini;

P.  considerando che la dichiarazione congiunta franco-tedesca di Meseberg contiene una serie di riflessioni e proposte volte a rafforzare la cooperazione europea, in particolare nel campo della governance economica;

Q.  considerando che la promozione di una dimensione europea della cultura e dell'istruzione è essenziale per il rafforzamento della cittadinanza europea, tenendo conto che l'Unione risente di un deficit di conoscenze, a causa del quale i risultati raggiunti dall'Unione tendono ad essere dati per scontati dalle generazioni più giovani;

1.  ricorda che le sue risoluzioni sul futuro dell'Europa del 16 febbraio 2017 hanno messo in rilievo l'importanza di un quadro istituzionale unico e del metodo comunitario, oltre ad avanzare una serie di proposte e iniziative di particolare importanza per l'integrazione europea che possono contribuire a costruire il futuro dell'Unione;

2.  sottolinea che l'Unione deve affrontare le sfide del futuro con una maggiore e migliore integrazione politica, rispettando pienamente e promuovendo i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, nonché agendo di concerto; evidenzia che i cittadini vogliono un'Europa che protegga i loro diritti, il loro benessere e il loro modello sociale sulla base della sovranità condivisa, che richiede un'adeguata integrazione politica; invita i capi di Stato o di governo a seguire questa direzione con un rinnovato spirito di solidarietà e collaborazione;

3.  osserva che i capi di Stato e di governo che sono intervenuti dinanzi al Parlamento in aula durante i dibattiti sul futuro dell'Europa hanno riconosciuto la necessità di affrontare insieme le sfide del futuro e fare meglio ciò che si può conseguire solo insieme;

4.  ribadisce che l'integrazione differenziata deve rimanere aperta a tutti gli Stati membri e continuare a rappresentare un metodo per l'approfondimento dell'integrazione e della solidarietà europee, senza essere confusa con l'idea di un'Europa "à la carte"; ribadisce l'esigenza di evitare, nel corso dell'attuale dibattito sull'integrazione differenziata, qualsiasi sentore di una suddivisione tra Stati membri di prima e di seconda classe;

5.  rammenta che l'integrazione differenziata non dovrebbe ridurre l'integrazione politica;

6.  sottolinea che la crisi ha generato uno squilibrio tra le principali istituzioni dell'Unione e che il Consiglio europeo sta esercitando la propria iniziativa politica a scapito del diritto d'iniziativa della Commissione rafforzando il metodo intergovernativo; ritiene tuttavia che il metodo comunitario sia quello più adeguato al funzionamento dell'Unione; ricorda le svariate risoluzioni che ha adottato a tal proposito e rinnova il suo invito al Consiglio europeo a rispettare pienamente la delimitazione delle sue competenze come sancito, in particolare, dall'articolo 15 TUE;

7.  ribadisce che il voto all'unanimità, richiesto dai trattati in alcune materie fondamentali, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile in momenti e decisioni importanti e sostiene pertanto, per quanto riguarda le procedure decisionali, il principio del voto a maggioranza qualificata in Consiglio e, in ambito legislativo, il ricorso alla procedura legislativa ordinaria in tutti i settori in cui ciò sia possibile; ricorda che, conformemente ai trattati in vigore, ciò è possibile solo ricorrendo alle varie clausole passerella o, nel caso della cooperazione rafforzata, invocando l'articolo 333 TFUE;

8.  plaude in tal senso all'annuncio del presidente Junker, nei discorsi sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2017 e del 12 settembre 2018, della sua intenzione di proporre il ricorso al voto a maggioranza qualificata in Consiglio in determinati ambiti strategici specifici, ma lamenta che il regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) non rientri nelle materie elencate;

9.  si compiace in particolare del fatto che anche la Commissione abbia proposto di ricorrere al voto a maggioranza qualificata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per quanto riguarda le posizioni sulle questioni relative ai diritti umani nei consessi internazionali, le decisioni sull'imposizione di regimi di sanzioni nonché le decisioni sull'avvio o l'attuazione di missioni civili in risposta a situazioni di crisi all'estero, data l'importanza di accelerare il processo decisionale e renderlo più efficace e la necessità che l'Unione si esprima con un'unica voce;

10.  ribadisce la proposta di trasformare il Consiglio in un'autentica camera legislativa su un piano di parità con il Parlamento, come indicato nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, e di rafforzare la trasparenza dei suoi processi decisionali; rimanda, in tal senso, alla relazione speciale del Mediatore europeo sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio e alla lettera delle delegazioni della COSAC, del 20 dicembre 2017, nella quale si chiede una maggiore trasparenza nel processo decisionale, in particolare da parte del Consiglio e degli organi informali quali l'Eurogruppo, in linea con le richieste analoghe avanzate dal Parlamento al riguardo;

11.  ritiene che vi siano diverse opzioni per rendere più agile la Commissione, adeguando la struttura e i metodi di lavoro del collegio dei commissari, ad esempio con la nomina di vicepresidenti responsabili di un gruppo di politiche o la nomina di commissari senior e junior;

12.  ricorda che il Parlamento, pur non avendo un diritto formale di iniziativa legislativa in virtù dei trattati vigenti, può chiedere alla Commissione di presentare una proposta del caso su questioni che, a suo avviso, richiedono un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, e rammenta alla Commissione che è tenuta, a norma dell'articolo 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(12), a prestare rapida e attenta considerazione alle richieste di proposte di atti dell'Unione; ricorda inoltre che l'accordo interistituzionale contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di programmazione interistituzionale annuale e pluriennale, che offrono al Parlamento un ulteriore strumento per orientare l'agenda legislativa;

13.  ricorda la sua proposta di attribuire il diritto di iniziativa legislativa anche al Parlamento, in quanto rappresentante diretto dei cittadini dell'UE, nell'eventualità di una futura revisione dei trattati;

14.  ribadisce la necessità di rafforzare il potere di controllo del Parlamento e, in particolare, il suo diritto d'inchiesta, nonché di attribuirgli competenze specifiche, autentiche e chiaramente delimitate;

15.  prende atto della relazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", del 10 luglio 2018, che contiene raccomandazioni su un nuovo metodo di lavoro in materia di sussidiarietà e proporzionalità; ritiene che molte di tali raccomandazioni siano già state evidenziate dal Parlamento, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali all'interno dell'Unione e all'auspicabile riforma del sistema di allarme precoce; rammenta che la task force ha riscontrato il valore aggiunto dell'UE in tutti gli ambiti di attività dell'UE esistenti e pertanto non ha individuato alcuna competenza prevista dai trattati né alcun ambito strategico che debba essere delegato di nuovo in via definitiva, del tutto o in parte, agli Stati membri;

16.  accoglie con favore le raccomandazioni di diverse istituzioni che chiedono un ruolo più attivo per i parlamenti nazionali, specialmente per quanto riguarda il controllo dell'azione dei rispettivi governi in seno alle istituzioni europee; rammenta inoltre il ruolo fondamentale delle autorità locali e, in particolare, dei parlamenti regionali dotati di poteri legislativi;

17.  pone l'accento sull'importanza della cooperazione a livello interistituzionale, nel rispetto delle prerogative delle singole istituzioni quali sancite nei trattati, che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ha inquadrato in modo nuovo, e sottolinea che la semplificazione è un esercizio continuo, inteso a rendere più facilmente comprensibili i processi e le procedure a livello dell'Unione, a garantire che si tenga conto delle posizioni di tutti gli attori pertinenti e, in ultima analisi, a facilitare la partecipazione dei cittadini al lavoro dell'Unione europea;

18.  si compiace della proclamazione congiunta a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali firmata dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione durante il vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita di Göteborg; rileva che le competenze e gli strumenti necessari alla realizzazione del pilastro sono per lo più nelle mani delle autorità locali, regionali e nazionali, delle parti sociali e della società civile, mentre il semestre europeo offre un quadro per monitorare i risultati ottenuti dagli Stati membri a tale riguardo; ricorda, inoltre, in questo contesto, che il dialogo sociale si è rivelato uno strumento indispensabile per migliorare l'elaborazione delle politiche e delle norme dell'Unione europea e rafforzarne la legittimazione sociale;

19.  prende atto della natura non vincolante del pilastro sociale, che come tale non è in grado di orientare l'attenzione dell'UE dalle politiche in materia di economia, mercato interno e bilancio verso obiettivi sociali; osserva che la clausola sociale orizzontale sancita dall'articolo 9 TFUE impone all'Unione di considerare attentamente l'impatto della legislazione dell'UE sulle norme sociali e sull'occupazione, consultando debitamente gli attori sociali interessati;

20.  sottolinea che la tutela dell'ambiente deve essere un'importante priorità dell'UE alla luce dell'attuale degrado ambientale e deve essere integrata in tutte le politiche e azioni dell'Unione; sottolinea che l'UE dovrebbe adottare misure efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la percentuale di energie rinnovabili nel mix energetico e il risparmio energetico fino ai livelli necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi;

21.  invita nuovamente gli Stati membri a siglare e ratificare la Carta sociale europea riveduta e la Convenzione europea sulla sicurezza sociale (ETS n. 78);

22.  sottolinea l'importanza di proseguire il processo di approfondimento e completamento dell'UEM al fine di contribuire alla salvaguardia della stabilità della moneta unica e migliorare la convergenza tra gli Stati membri delle politiche economiche e fiscali, delle politiche del mercato del lavoro e delle norme sociali; ribadisce che, a eccezione della clausola di esenzione della Danimarca, ogni Stato membro è tenuto ad adottare l'euro; sostiene ulteriori iniziative per lo sviluppo del meccanismo europeo di stabilità (MES);

23.  mette in evidenza, a tale proposito, la necessità di un forte impegno politico, di una governance efficiente e di una responsabilità democratica a livello europeo e nazionale, in particolare per quanto riguarda il controllo parlamentare nelle varie fasi del semestre europeo, sia da parte del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali, così da garantire una governance economica e finanziaria per la zona euro che goda di una maggiore legittimità sociale, economica e democratica, oltre che per migliorare il follow-up delle raccomandazioni dell'Unione;

24.  ricorda la posizione espressa nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, secondo la quale la politica economica e di bilancio comune dovrebbe diventare una competenza condivisa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

25.  prende atto della convergenza delle posizioni di Francia e Germania sull'idea di una capacità di bilancio per la zona euro; ribadisce la sua opinione secondo cui tale capacità dovrebbe essere sviluppata all'interno del quadro dell'UE;

26.  prende atto della proposta della Commissione relativa ad una funzione europea per la stabilizzazione degli investimenti e sta discutendo di nuovi strumenti di bilancio finalizzati alla stabilizzazione;

27.  prende atto della proposta della Commissione relativa al programma di sostegno alle riforme; sottolinea che è importante non indebolire i poteri di codecisione e controllo che il Parlamento esercita nell'utilizzo dei fondi dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che nel periodo 2011-2017 solo il 9 % delle raccomandazioni specifiche per paese sia stato pienamente attuato; prende atto dello strumento di convergenza, che fornirà un incentivo e un aiuto agli Stati membri non appartenenti alla zona euro mediante politiche economiche e di bilancio sostenibili finalizzate all'attuazione delle riforme e al soddisfacimento dei criteri per l'introduzione dell'euro;

28.  accoglie con favore il futuro programma InvestEU e sottolinea che il fondo dovrebbe continuare a ridurre il divario di investimenti nell'UE; sostiene gli investimenti in attività materiali e immateriali, incluso il patrimonio culturale, per promuovere la crescita, gli investimenti e l'occupazione, concentrandosi in particolare sulle Piccole e Medie Imprese (PMI), sulle imprese a bassa e media capitalizzazione e sulle imprese sociali, e contribuire in tal modo al miglioramento del benessere, a una più equa distribuzione del reddito e alla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione;

29.  prende atto della comunicazione della Commissione sul ministro dell'Economia e delle finanze europeo; sottolinea che un accorpamento delle posizioni di vicepresidente della Commissione competente per gli Affari economici e di presidente dell'Eurogruppo potrebbe migliorare la responsabilità parlamentare a livello europeo;

30.  è del parere che il prossimo bilancio dell'UE debba promuovere il valore aggiunto europeo in termini di impatto socioeconomico, sostenere la modernizzazione delle politiche dell'UE, assicurare finanziamenti per le nuove sfide e continuare a contribuire alla convergenza economica e sociale nonché alla coesione tra gli Stati membri e al loro interno, in modo da consolidare la solidarietà e la stabilità europee, l'uguaglianza e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche alla luce degli impegni assunti dall'UE nel quadro all'accordo di Parigi, garantire il rispetto e la promozione dei valori fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 TUE, nonché disporre di nuove risorse proprie, tenendo conto dei lavori del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie;

31.  accoglie con favore il fatto che la proposta della Commissione sulle risorse proprie introduce nuove risorse proprie autentiche, come richiesto dal Parlamento, ma deplora che non siano state introdotte altre possibili fonti di entrate; esprime preoccupazione per la proposta della Commissione relativa al QFP per il periodo 2021-2027, poiché non presenta un impegno finanziario inteso ad affrontare le sfide attuali e future dell'UE; lamenta la posizione adottata da alcuni Stati membri, che si rifiutano di fornire maggiori risorse all'UE nonostante il riconoscimento unanime della necessità di affrontare nuove sfide e responsabilità e, quindi, della necessità di maggiori risorse finanziarie; sottolinea che la spesa a livello dell'UE può far risparmiare denaro a livello nazionale evitando le duplicazioni e attraverso le economie di scala;

32.  sottolinea l'importanza di garantire una convergenza economica e sociale verso l'alto nel processo del semestre europeo; riconosce l'importanza della creazione del pilastro europeo dei diritti sociali; osserva che il semestre europeo è stato rafforzato e razionalizzato, ma sottolinea che un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali contribuirebbe a migliorare la titolarità nazionale, favorendo in tal modo un'attuazione più efficace delle raccomandazioni specifiche per paese e migliorando il processo del semestre europeo; osserva che la responsabilità di scegliere politiche economiche e di bilancio adeguate e sostenibili ricade in primo luogo sugli Stati membri;

33.  lamenta che, a oggi, non sia stato dato alcun seguito pratico alla sua richiesta relativa al codice di convergenza – da adottare mediante codecisione – al fine di disporre di un quadro più efficace per il coordinamento della politica economica; ricorda inoltre che, pur riconoscendo che il semestre europeo è già stato razionalizzato, il Parlamento ha invitato a raggiungere un accordo interistituzionale per conferire al Parlamento un ruolo più sostanziale nel quadro del semestre europeo; ricorda in tal senso il suo invito, contenuto nella risoluzione sull'applicazione delle disposizioni del trattato di Lisbona relative ai parlamenti nazionali, a un miglior coordinamento, nel corso dell'intero processo, dei calendari di bilancio a livello nazionale ed europeo, così da coinvolgere maggiormente sia il Parlamento europeo che i parlamenti nazionali nel semestre europeo;

34.  sottolinea l'importanza dell'impegno a favore del processo di completamento dell'Unione bancaria e la necessità di garantire apertura e parità di trattamento a tutti gli Stati membri che vi partecipano; ricorda che è necessario proseguire con il completamento dell'Unione bancaria, che comprende un sistema europeo di assicurazione dei depositi e un sostegno comune di bilancio per il Fondo di risoluzione unico, nonché con l'adozione di misure volte a ridurre i rischi;

35.  accoglie con favore le proposte antiriciclaggio presentate dalla Commissione nel contesto del riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); incoraggia il Consiglio a portare a termine con il Parlamento i negoziati legislativi prima della fine dell'attuale legislatura, in quanto è necessario rafforzare le politiche antiriciclaggio onde evitare che in futuro gli istituti finanziari possano attivamente agevolare il riciclaggio di denaro;

36.  invita la Commissione, con il sostegno delle autorità europee di vigilanza, a individuare e rimuovere gli ostacoli al mercato interno a contribuire a garantire la tutela dei consumatori; è del parere che una delle priorità principali della Commissione debba essere l'attuazione efficace della legislazione dell'UE;

37.  invita la Commissione a privilegiare i regolamenti, anziché le direttive, come strumento legislativo per l'Unione bancaria e per la legislazione in materia di servizi finanziari, laddove opportuno e sulla base dei singoli casi, al fine di evitare che si crei una frammentazione e che gli organismi di vigilanza debbano confrontarsi con sistemi nazionali diversi;

38.  sottolinea con forza l'urgente necessità di completare l'Unione dei mercati dei capitali; insiste sul fatto che mercati di capitali solidi e ben integrati sono complementari all'Unione bancaria, in ragione del loro contributo alla ripartizione del rischio sul mercato privato, dell'aumento della convergenza economica, dell'attenuamento degli shock futuri e della potenziale partecipazione a uno stanziamento migliore di fondi laddove necessario; chiede che sia elaborato uno studio completo riguardo al quadro più adeguato al fine di tenere maggiormente conto della natura in rapida evoluzione dei servizi finanziari; sottolinea che un migliore accesso a fonti di finanziamento supplementari sarebbe particolarmente utile per le start-up e le PMI, in quanto ne promuoverebbe la crescita solida e lo sviluppo sostenibile;

39.  si compiace del lavoro svolto finora e ritiene sia necessario proseguire il riesame completo della legislazione vigente in materia di IVA; insiste sull'esigenza di intensificare la lotta alla frode fiscale, nonché all'elusione e all'evasione fiscali; prende atto del lavoro svolto dalla Commissione sulla tassazione equa dell'economia digitale;

40.  invita tutte le istituzioni e gli organi dell'UE, compresi la Commissione, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il meccanismo di vigilanza unico, a intensificare ulteriormente i loro sforzi di comunicazione per spiegare meglio il loro lavoro e mettere a disposizione dei cittadini dell'UE informazioni più accurate;

41.  sottolinea che l'Europa è una forza positiva nel mondo e dovrebbe continuare ad esserlo, sostenendo i propri valori, il multilateralismo e il diritto internazionale; ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri erogano la maggior parte degli aiuti internazionali allo sviluppo;

42.  accoglie con favore la decisione del Consiglio che istituisce una cooperazione strutturata permanente (PESCO), la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e il Fondo europeo per la difesa (FED) quali passi importanti verso una politica di difesa comune, e prende atto delle proposte presentate da alcuni Stati membri relative a un Consiglio di sicurezza dell'UE e all'iniziativa europea di intervento; ribadisce il suo invito a istituire un Consiglio permanente dei ministri della Difesa presieduto dal vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), e sottolinea l'importanza di un'adeguata responsabilità democratica in merito alle decisioni assunte in questo settore, nonché la necessità di una cooperazione rafforzata tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in tale ambito;

43.  si compiace del rafforzamento del meccanismo europeo di protezione civile e chiede nuovamente che sia creato un corpo europeo di protezione civile, dal momento che i trattati in vigore rappresentano una buona base in tal senso;

44.  rammenta che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo è ancora in sospeso; chiede l'integrazione delle disposizioni del trattato Euratom nel TUE e nel TFUE;

45.  deplora l'assenza di un accordo tra gli Stati membri sulle priorità e sull'attuazione di una politica sull'immigrazione globale a livello dell'UE, che consentirebbe, tra le altre cose, di organizzare e regolare i flussi migratori, controllare le frontiere esterne dell'UE in modo più efficace, collaborare con i paesi di origine e di transito e garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo; sottolinea che, se non si vuole mettere a repentaglio il progetto d'integrazione europea, che risente direttamente della strumentalizzazione del tema della migrazione operata dai partiti euroscettici, è necessario superare le evidenti contraddizioni negli interessi espressi dagli Stati membri e il malcontento dei cittadini;

46.  ricorda la sua posizione sulla revisione del sistema di Dublino; sottolinea inoltre l'importanza del rafforzamento del suo partenariato con l'Africa e prende atto della comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo "Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale" (COM(2018)0635);

47.  sottolinea l'importanza di una politica agricola comune (PAC) sostenuta da un bilancio con dotazioni adeguate; ricorda l'importanza centrale della PAC per la storia dell'Unione; rileva il ruolo fondamentale che essa svolge nel garantire la dinamicità delle regioni rurali e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; osserva che l'imminente riforma della PAC rappresenta un'opportunità per incentivare la realizzazione dei suoi obiettivi; sottolinea che la PAC è una delle politiche di più vecchia data e deve continuare ad essere una delle politiche più importanti e più integrate e che continuerà a contribuire alla costruzione del futuro dell'Europa attraverso una maggiore integrazione, la conservazione dell'ambiente e la sicurezza alimentare e degli alimenti per i cittadini dell'UE; osserva che le politiche agricole e di sviluppo rurale hanno enormi potenzialità in termini di fornitura di beni pubblici; sottolinea che l'agricoltura europea svolge un ruolo essenziale nel nutrire il pianeta e nel dare lavoro a 46 milioni di persone; sottolinea il ruolo svolto dalla PAC nel preservare lo stato e la qualità del suolo, delle acque e delle altre risorse naturali; sottolinea il ruolo cruciale dell'agricoltura tra le priorità dell'Unione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e promuovere uno sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di una PAC adeguatamente finanziata e riformata per far fronte alle numerose sfide che l'Unione dovrà affrontare in futuro; sottolinea che la PAC non riguarda semplicemente l'agricoltura e gli agricoltori, ma anche l'aiuto e lo sviluppo delle più ampie comunità rurali in cui essi operano;

48.  sottolinea che la politica commerciale comune deve continuare a essere un pilastro fondamentale della politica esterna dell'Unione, dal momento che ha implicazioni dirette per la vita dei cittadini, e deve aiutare l'Unione ad adattarsi al suo nuovo ruolo in un mondo caratterizzato da una pluralità di attori di primo piano sulla scena internazionale; esorta il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a cooperare sui seguenti punti:

   a) rafforzare la politica commerciale comune integrandola in un quadro strategico più ampio; assumere un ruolo guida nella politica commerciale mondiale a livello multilaterale e bilaterale;
   b) assumere un ruolo guida nella difesa di un sistema commerciale globale aperto, regolamentato, equo, sostenibile e orientato allo sviluppo, assicurando che le imprese dell'UE possano operare su scala mondiale in un contesto di parità di condizioni, regole prevedibili, concorrenza leale e obblighi definiti, che dovrebbero includere un impegno costruttivo a favore di una posizione comune dell'Unione nei negoziati intergovernativi delle Nazioni Unite sulla responsabilità per le violazioni dei diritti umani, nonché la promozione della responsabilità delle imprese e degli obblighi vincolanti di dovuta diligenza per quanto riguarda le filiere di approvvigionamento e di produzione;
   c) tenere il Parlamento pienamente e tempestivamente informato in merito ai negoziati e al mandato del Consiglio, nonché per tutta la durata dell'attuazione degli accordi internazionali, al fine di garantire l'esercizio dei suoi poteri e delle sue prerogative; semplificare e abbreviare i processi negoziali e rafforzare il controllo del Parlamento per tutta la loro durata; aumentare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'UE pubblicando le direttive di negoziato (mandati) per gli accordi commerciali prima dell'inizio dei negoziati; rispettare pienamente le disposizioni dei trattati e la giurisprudenza recente dell'UE che prevedono che la politica commerciale comune sia di competenza esclusiva dell'Unione;
   d) includere sistematicamente, negli accordi commerciali, capitoli relativi al commercio digitale, alle PMI, al commercio e allo sviluppo sostenibile vincolanti e applicabili oltre a disposizioni in materia di parità di genere, nonché assumere un ruolo guida su questi temi nelle discussioni multilaterali; tutelare la riservatezza dei dati dei cittadini dell'UE;
   e) rafforzare la coerenza della politica commerciale comune con la PESC, la politica europea di sviluppo e la politica climatica, al fine di garantire i valori e gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, TUE e agli articoli 21, 207 e 208 TFUE, in piena conformità del consenso europeo in materia di sviluppo;

49.  ritiene che l'Unione dovrebbe continuare a promuovere il commercio internazionale, e al contempo a difendere norme sociali, lavorative e ambientali; mette in guardia dalle guerre commerciali, che producono solo perdenti e aumentano le tensioni politiche e di sicurezza;

50.  ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, TUE, "tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione"; sottolinea la sua determinazione a dare seguito al processo degli Spitzenkandidaten per l'elezione del prossimo presidente della Commissione in linea con il trattato di Lisbona, e si compiace del sostegno espresso dalla Commissione e da alcuni Stati membri al riguardo; sottolinea che, nella procedura di investitura del presidente della Commissione, è fondamentale che avvengano consultazioni adeguate con il Parlamento, dal momento che, dopo le elezioni, quest'ultimo determinerà il candidato in grado di essere sostenuto dalla maggioranza dei suoi membri e trasmetterà il risultato delle sue delibere interne al Consiglio europeo; ricorda che il candidato deve essere stato designato quale Spitzenkandidat da uno dei partiti politici europei e deve aver svolto una campagna elettorale per la carica di presidente della Commissione in vista delle elezioni europee; ritiene che tale prassi si sia rivelata proficua nel rafforzare la legittimità sociale delle elezioni europee e il ruolo sovranazionale del Parlamento europeo quale rappresentante dei cittadini europei e della democrazia europea; avverte nuovamente che il Parlamento europeo sarà pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato Spitzenkandidat in vista delle elezioni europee;

51.  si rammarica della tentazione frequente e diffusa di attribuire decisioni impopolari a "Bruxelles" e di esentare le autorità nazionali dalle loro responsabilità e politiche, poiché questo atteggiamento iniquo e opportunistico danneggia l'Europa, alimenta il nazionalismo anti-europeo e sentimenti anti-europei e getta discredito sulle istituzioni dell'UE; ritiene inoltre che tali false attribuzioni siano contrarie all'obbligo di responsabilità dell'azione di governo; sottolinea che la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE è essenziale per realizzare con successo le politiche dell'Unione e promuovere la fiducia reciproca tra l'Unione, gli Stati membri e i cittadini ed esprime preoccupazione in merito alle azioni degli Stati membri che se ne astengono volutamente;

52.  sottolinea la necessità di effettuare una valutazione più approfondita delle conseguenze sociali e ambientali delle politiche dell'UE, tenendo presente anche il costo della mancata legislazione a livello europeo (il cosiddetto "costo della non Europa");

53.  evidenzia la necessità di rivolgere un'attenzione particolare al diritto amministrativo dell'Unione, come indicato nella sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente(13);

54.  sottolinea la necessità di rafforzare lo spazio pubblico europeo quale spazio democratico sovranazionale; sottolinea altresì che le maggiori sfide che l'Europa ha dinanzi a sé devono essere affrontate e discusse da una prospettiva europea e non solo nazionale, e assicurando la piena efficacia delle disposizioni sancite dagli articoli 10 e 11 TUE; rileva che, per questa ragione, la democrazia europea deve rafforzare la dimensione transnazionale dei suoi obiettivi e delle sue sfide, promuovendo al contempo una cittadinanza europea basata sui valori comuni dell'Unione europea e con un'educazione istituzionale più europea, un contesto sociale più partecipativo e una campagna dall'approccio più europeo e meno nazionale in vista delle prossime elezioni europee del 2019;

55.  si compiace dell'approccio dell'Unione adottato nei negoziati sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, e sottolinea la notevole unità di cui hanno dato prova le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; constata che l'esperienza maturata nei negoziati ha messo in luce le enormi complessità di tali decisioni;

56.  sottolinea nuovamente che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare o legittimare il fatto che uno Stato membro si sottragga sistematicamente al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea che hanno guidato la redazione degli articoli introduttivi dei trattati europei e che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto per loro libera scelta impegnandosi al loro rispetto; sottolinea inoltre che il rispetto di tali valori è essenziale per la coesione del progetto europeo, per i diritti di tutti gli europei e per la necessaria fiducia reciproca tra gli Stati membri; chiede nuovamente alla Commissione di presentare rapidamente una proposta di attuazione della sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

57.  rammenta che, secondo la Corte di giustizia (cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P(14)), le istituzioni europee sono vincolate al rispetto e al mantenimento delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea compreso quando agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione;

58.  ribadisce che, nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa, occorre considerare la questione di come riformare il sistema di bilancio dell'Unione per ottenere un bilancio adeguato che garantisca il finanziamento delle politiche previste, un migliore equilibrio tra prevedibilità e capacità di risposta, e di come assicurare che i meccanismi generali di finanziamento non siano più complessi di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione e garantire la responsabilità; ritiene che la precondizionalità delle politiche debba essere rafforzata, ove necessario, senza compromettere l'operatività dei programmi, al fine di garantire un'efficace e sana gestione finanziaria nell'attuazione della spesa dell'Unione;

59.  sottolinea l'importanza di concentrarsi in particolare su un uso più efficiente dei finanziamenti e su meccanismi democratici di controllo del bilancio dell'UE; invita tutte le istituzioni dell'UE a migliorare le loro procedure e prassi volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a contribuire attivamente a un processo di discarico orientato ai risultati; ritiene, in tale contesto, che la procedura di discarico sia uno strumento indispensabile per la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione e ricorda le difficoltà ripetutamente incontrate a causa di una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente, al pari delle altre istituzioni; sottolinea che non dovrebbero essere previste eccezioni;

60.  richiama l'attenzione sul fenomeno della corruzione, che ha conseguenze finanziarie significative e rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e gli investimenti pubblici; sottolinea l'importanza di salvaguardare il denaro dei contribuenti dell'UE dalla frode e da altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

61.  ribadisce che, tenendo conto dello stato attuale del progetto di integrazione, l'UE deve tentare ogni possibile via per assicurare la piena attuazione del trattato di Lisbona; sottolinea che una conseguente revisione dei trattati dovrebbe essere basata su una convenzione – garantendo l'inclusività della sua compagine di rappresentanti e fornendo uno spazio di riflessione e impegno con i portatori di interessi e i cittadini – al fine di discutere ed elaborare conclusioni a partire dai vari contributi al processo di riflessione sul futuro dell'Europa forniti dalle istituzioni e dagli altri organi dell'Unione e dalle proposte avanzate dai capi di Stato o di governo, dai parlamenti nazionali e dalla società civile nonché nelle consultazioni dei cittadini;

62.  sottolinea che il processo di riflessione sul futuro dell'Europa è già iniziato sulla base delle varie posizioni sulla riforma dell'UE adottate dal Parlamento, dal Consiglio europeo e dalla Commissione; si rammarica che, nonostante tali posizioni, siano state previste solo riforme marginali; sottolinea che, una volta insediati, il nuovo Parlamento e la nuova Commissione dovrebbero mettere a frutto il lavoro svolto nella precedente legislatura e iniziare a lavorare sulle proposte presentate;

63.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(2) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
(3) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(4) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
(5) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.
(6) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.
(7) GU C 345 del 13.10.2017, pag. 11.
(8) GU C 306 del 15.9.2017, pag. 1.
(9) GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0056.
(11) Testi approvati, P8_TA(2018)0186.
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.
(14) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016, Ledra Advertising Ltd e altri contro Commissione europea e Banca centrale europea, ECLI:EU:C:2016:701.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: livelli di ripartizione geografica
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del mercoledì 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di ripartizione geografica (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08872),

–  vista la lettera, in data 28 gennaio 2019, della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 6,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per il commercio internazionale,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che, il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea; che i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine;

B.  considerando che il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero;

C.  considerando che, con il recesso dall'Unione, il Regno Unito diventerebbe un paese terzo e quindi le statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero dovrebbero riguardare il Regno Unito come paese terzo, piuttosto che come uno Stato membro;

D.  considerando che le sole modifiche previste dal regolamento delegato C(2018)08872 prevedono la classificazione del Regno Unito come paese terzo ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005;

E.  considerando che la rapida pubblicazione del regolamento delegato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea consentirebbe una maggiore certezza del diritto e tempo adeguato per l'attuazione entro il 30 marzo 2019;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato C(2018)08872;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))
P8_TA(2019)0100B8-0088/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)09047),

–  vista la lettera in data 19 dicembre 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 4 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 82, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(2),

–  visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione dal titolo "obbligo di compensazione ai sensi dell'EMIR (n. 6)" presentati dalle autorità europee di vigilanza in data 27 settembre 2018 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che l'atto delegato contiene importanti informazioni relative all'esenzione dall'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità di paesi terzi laddove non sia stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo in cui tale entità del gruppo è stabilita;

B.  considerando che il Parlamento riconosce l'importanza della rapida adozione di tale atto, dal momento che la Commissione non ha ancora adottato tali decisioni di equivalenza e che la prima data differita di applicazione dell'obbligo di compensazione era il 21 dicembre 2018, ma ritiene altresì che la Commissione abbia inutilmente ritardato l'adozione di tale atto fino al 19 dicembre 2018, mentre l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) aveva pubblicato il suo progetto di norme tecniche di regolamentazione già il 27 settembre 2018;

C.  considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano "identiche" ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle autorità europee di vigilanza (AEV), in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi ("periodo di controllo") per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione; che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano "identici";

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti
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Decisione del Parlamento europeo di non presentare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))
P8_TA(2019)0101B8-0090/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)09122),

–  vista la lettera in data 19 dicembre 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 4 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2018, dal titolo "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019: attuazione del piano d'azione della Commissione per ogni evenienza" (COM(2018)0890),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 82, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(2),

–  visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla novazione di contratti per i quali l'obbligo di compensazione non è ancora entrato in vigore, presentati dalle autorità europee di vigilanza in data 8 novembre 2018 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che l'atto delegato contiene importanti norme relative alle operazioni concluse tra una controparte stabilita nel Regno Unito e una controparte stabilita nell'UE-27 e rientra nel pacchetto di misure di emergenza in caso di Brexit senza accordo;

B.  considerando che il Parlamento concorda sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa ad essere una controparte nell'UE-27;

C.  considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano "identiche" ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle autorità europee di vigilanza (AEV), in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi ("periodo di controllo") per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione; che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano "identici";

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))
P8_TA(2019)0102B8-0089/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)09118),

–  vista la lettera in data 19 dicembre 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 4 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2018, dal titolo "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019: attuazione del piano d'azione della Commissione per ogni evenienza" (COM(2018)0890),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5 e l'articolo 82, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(2),

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione(3),

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(4),

–  visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla novazione di contratti bilaterali non soggetti ai margini bilaterali presentati dalle autorità europee di vigilanza in data 27 novembre 2018 a norma dell'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che l'atto delegato contiene importanti norme relative alle operazioni concluse tra una controparte stabilita nel Regno Unito e una controparte stabilita nell'UE-27 e rientra nel pacchetto di misure di emergenza in caso di Brexit senza accordo;

B.  considerando che il Parlamento concorda sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa ad essere una controparte nell'UE-27;

C.  considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano "identiche" ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle autorità europee di vigilanza (AEV), in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi ("periodo di controllo") per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione; che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano "identici";

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(3) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(4) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ***I
PDF 180kWORD 62k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
P8_TA(2019)0103A8-0477/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0378),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0242/2018),

—  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018,(1)

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0477/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

P8_TC1-COD(2018)0203


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul principio della fiducia reciproca e su quello del riconoscimento reciproco delle sentenze, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. [Em. 1]

(2)  Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio(4) stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

(2 bis)   Ai fini del presente regolamento, al termine "autorità giudiziaria" dovrebbe essere attribuito un significato ampio, che comprenda non soltanto le autorità giudiziarie in senso stretto che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche altri organi e autorità che sono competenti a norma del diritto nazionale ad assumere le prove conformemente al presente regolamento, tra cui le autorità di contrasto o i notai in alcuni Stati membri e in situazioni specifiche. [Em. 2]

(2 ter)  È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, tenendo debito conto dei diritti della difesa e dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In tale contesto è importante incoraggiare l'utilizzo delle moderne tecnologie. [Em. 3]

(3)  Ai fini della rapida Al fine di assicurare in modo efficiente la trasmissione diretta e rapida delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione, tenendo conto a tale riguardo della costante evoluzione di tali tecnologie. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali. [Em. 4]

(3 bis)   Il sistema informatico decentrato dovrebbe basarsi sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito da eu-LISA. Dovrebbero essere messe a disposizione di eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). [Em. 5]

(4)  Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale. Tale principio lascia impregiudicata la determinazione, conformemente al diritto nazionale, del livello di qualità e del valore delle prove, indipendentemente dalla loro natura digitale o non digitale. [Em. 6]

(5)  Il regolamento (CE) n. 1206/2001 dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le autorità di scambiarsi informazioni nell'ambito dei sistemi istituiti da altri strumenti dell'Unione, come il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio(5) o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio(6), anche quando le informazioni hanno valore probatorio, lasciando quindi all'autorità richiedente la scelta del metodo più adatto.

(5 bis)   Le procedure per l'assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti nonché la tutela, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e della vita privata, conformemente al diritto dell'Unione. [Em. 7]

(6)  Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante e diretto per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, e l'autorità giudiziaria disponga della dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia della videoconferenza e ritenga appropriato usarla di comunicazione a distanza a sua disposizione, a meno che, considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza l'utilizzo di tali tecnologie non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Le norme relative all'utilizzo di tali mezzi di comunicazione dovrebbero essere tecnologicamente neutre ed essere compatibili con le future soluzioni di comunicazione. Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'utilizzo di tali tecnologie dovrebbe essere subordinato al consenso della persona da ascoltare. [Em. 8]

(7)  Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o del personale diplomatico o consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni, in cui sono accreditate, assumere le prove presso i locali della loro missione diplomatica o consolare senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del in relazione a un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano, purché la persona da ascoltare cooperi volontariamente all'assunzione delle prove. [Em. 9]

(7 bis)   È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e che assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8). I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. [Em. 10]

(8)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico semplificato che assicura la rapida trasmissione diretta, efficace e rapida delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 11]

(8 bis)   Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l'assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri e contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno. [Em. 12]

(9)  A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(10)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)  Al fine di definire le modalità dettagliate per il funzionamento del sistema informatico decentrato e stabilire le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti attraverso il sistema informatico decentrato e dovrebbero assicurare che la sessione in videoconferenza garantisca una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. Inoltre, al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, dovrebbe essere delegato è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 13]

(12)  In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.

(13)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1206/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

1)  all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:"

"4. Ai sensi del presente regolamento, per "autorità giudiziaria" si intende qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro competente ad eseguire l'assunzione, in base alla legislazione di tale Stato membro, ad assumere le delle prove in conformità del presente regolamento."; [Em. 14]

"

2)  l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 6

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

1.  Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali interconnessi tramite un'infrastruttura di comunicazione che, il quale consente lo scambio transfrontaliero sicuro, protetto e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali, anche in tempo reale, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX. [Em. 15]

2.  Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). [Em. 16]

3.  Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che sia pienamente garantito che le persone interessate siano venute a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo. [Em. 17]

3 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. [Em. 18]

4.  Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, o in altri casi eccezionali, non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare come accettabile."; [Em. 19]

"

3)  l'articolo 17 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è soppresso;

b)  al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"Se entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta l'autorità giudiziaria richiedente non riceve informazioni sull'accoglimento della richiesta, questa si considera accolta.";

"

4)  è inserito l'articolo 17 bis seguente:"

"Articolo 17 bis

Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza tecnologie di comunicazione a distanza [Em. 20]

1.  Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito e l'autorità giudiziaria non chieda all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria assume le prove direttamente, conformemente all'articolo 17, mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, se dispone di tale tecnologia e ritiene appropriato usarla a meno che, considerate le circostanze specifiche della fattispecie, l'utilizzo di tale tecnologia non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. [Em. 21]

1 bis.  Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, l'utilizzo della videoconferenza o di un'altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza è subordinato al consenso della persona da ascoltare. [Em. 22]

2.  In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, l'audizione ha luogo nei locali di un'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria nei cui locali l'audizione deve avere luogo concordano le modalità pratiche della videoconferenza. Tali modalità sono in linea con le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza definite in conformità del paragrafo 3 bis. [Em. 23]

2 bis.  Qualsiasi sistema elettronico utilizzato per l'assunzione delle prove garantisce la tutela del segreto professionale e del privilegio professionale forense. [Em. 24]

3.  Qualora le prove siano assunte mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione disponibile: [Em. 25]

a)  l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dello Stato membro richiesto può incaricare un'autorità giudiziaria di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire il rispetto dei principi fondamentali della legge dello Stato membro richiesto;

b)  se necessario, su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente, della persona da ascoltare o del giudice dello Stato membro richiesto che partecipa all'audizione, l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, provvede affinché la persona da ascoltare o il giudice siano assistiti da un interprete qualificato; [Em. 26]

3 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme e le prescrizioni minime per l'uso della videoconferenza.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che la sessione in videoconferenza assicuri una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. La Commissione garantisce altresì, per quanto concerne la trasmissione delle informazioni, un elevato livello di sicurezza e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. [Em. 27]

3 ter.  L'autorità giudiziaria notifica alla persona da ascoltare e alle parti, inclusi i rispettivi rappresentanti legali, la data, l'orario e il luogo in cui si svolgerà l'audizione mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, come pure le condizioni per parteciparvi. L'autorità giudiziaria competente fornisce alle parti e ai rispettivi rappresentanti legali le istruzioni relative alla procedura per la presentazione di documenti o altri materiali durante l'audizione mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza."; [Em. 28]

"

5)  è inserito l'articolo 17 ter seguente:"

"Articolo 17 ter

Assunzione delle prove da parte del personale diplomatico o degli agenti diplomatici o consolari [Em. 29]

Il personale diplomatico o gli agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro possono, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni in cui sono accreditati, assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare senza necessità della richiesta preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del in relazione a un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. Tale assunzione delle prove può avvenire solo con la cooperazione volontaria della persona da ascoltare. L'assunzione delle prove è eseguita con la supervisione dell'autorità giudiziaria richiedente, in conformità del diritto nazionale."; [Em. 30]

"

6)  dopo l'articolo 18 è inserita la sezione 6 seguente:"

"Sezione 6

Riconoscimento reciproco

Articolo 18 bis

Alle prove digitali La natura digitale delle prove assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non può essere negata invocata quale motivo per negare la qualità di prove negli altri Stati membri unicamente a causa della loro natura digitale. Il fatto che le prove siano digitali o meno non rappresenta un fattore per determinare il livello di qualità e il valore di tali prove."; [Em. 31]

"

6 bis)  dopo l'articolo 18 è inserita la seguente sezione 6 bis:"

"Sezione 6 bis

Trattamento dei dati personali

Articolo 18 ter

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio*. I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.;

__________________

* Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."; [Em. 32]

"

7)  all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per modificare gli allegati al fine di aggiornare i formulari standard o introdurvi modifiche tecniche.";

"

8)  l'articolo 20 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 20

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e all'articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 33]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e all'articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 34]

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, o dell'articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; [Em. 35]

"

9)  è inserito l'articolo 22 bis seguente:"

"Articolo 22 bis

Monitoraggio

1.  Entro ... [due anni un anno dopo la data di applicazione entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. [Em. 36]

2.  Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.";

"

10)  l'articolo 23 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 23

Valutazione

1.  Non prima del Entro ... [cinque quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 37]

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.".

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [...].

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal ... [24 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.
(2)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.
(4)Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(5)Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(6)Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(10)Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).


Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
P8_TA(2019)0104A8-0001/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0243/2018),

—  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europea del 17 ottobre 2018(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0001/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")

P8_TC1-COD(2018)0204


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali. [Em. 1]

(2)  Le norme relative alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento e del Consiglio(4).

(3)  La crescente integrazione giudiziaria degli Stati membri, nell'ambito della quale l'abolizione dell'exequatur (procedura intermedia) è diventata una regola generale, ha fatto emergere i limiti del regolamento (CE) n. 1393/2007.

(4)  Per garantire efficacemente una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto e che siano garantiti il rispetto dei diritti procedurali, un elevato livello di sicurezza nella trasmissione di tali atti e la protezione della vita privata e dei dati personali. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali. [Em. 2]

(4 bis)  Il sistema informatico decentrato da istituire a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 dovrebbe essere basato sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito dall'agenzia eu-LISA. È opportuno mettere a disposizione dell'agenzia eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico agli organi mittenti e riceventi e alle autorità centrali in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX). [Em. 3]

(4 ter)  Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto, la legge dello Stato membro del foro dovrebbe offrire alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze di tale scelta e abbia esplicitamente accettato tale opzione. [Em. 4]

(5)  L'organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare tempestivamente il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali o di corriere e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione ufficiale dell'atto stesso. [Em. 5]

(6)  Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo o a loro disposizione al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche (ad esempio insegnante o interprete), se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un certo periodo di tempo prolungato. Non occorre che una tale valutazione abbia luogo se l'atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. [Em. 6]

(7)  L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, e veloci e sicuri di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza Dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici sull'account utente di a un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a Tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbero garantire che gli account utente elettronici siano utilizzati a fini di notificazione e comunicazione dovrebbe tuttavia essere autorizzato solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, o con che prevedano requisiti tecnici rigorosi o sotto forma di e un esplicito consenso dato dal destinatario. Qualora gli atti siano notificati o comunicati oppure trasmessi tramite mezzi elettronici, è opportuno che vi sia la possibilità di fornire una conferma di ricezione degli atti. [Em. 7]

(8)  Alla luce della necessità di migliorare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di aggiornare le procedure giuridico-amministrative pubbliche onde aumentare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare le interazioni con i cittadini, i canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative rapide, affidabili, più sicure e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un'autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto. [Em. 8]

(8 bis)  Quando il convenuto non compaia e non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, il giudice dovrebbe potersi pronunciare, entro certi limiti e a condizione che siano rispettati vari requisiti per salvaguardare gli interessi del convenuto. In questi casi, è essenziale garantire che venga usata tutta la diligenza per informare il convenuto che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. A tal fine, l'organo giurisdizionale dovrebbe inviare un messaggio d'avviso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, che possono essere accessibili in maniera esclusiva al convenuto, inclusi, ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o l'account privato sui social media della persona interessata. [Em. 9]

(9)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Analogamente, assicurando la parità di accesso alla giustizia, il presente regolamento mira a promuovere la non discriminazione (articolo 18 TFUE) e rispetta le norme dell'Unione vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. [Em. 10]

(9 bis)  È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e assicuri la tutela della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento. [Em. 11]

(10)  Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, Al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri, nonché al fine di definire le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari per via elettronica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole dei dati pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la protezione della vita privata e dei dati personali e, per quanto riguarda la notificazione o comunicazione elettronica degli atti, la parità di accesso per le persone con disabilità. Inoltre, al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 12]

(11)  In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.

(12)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicuri una rapida ed efficiente trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in tutti gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12 bis)   Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzando le procedure di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno. [Em. 13]

(13)  A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(14)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(15)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

1)  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.  Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, alla notificazione o comunicazione di:

   a) atti giudiziari a persone domiciliate in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento giudiziario;
   b) atti extragiudiziali che devono essere trasmessi da uno Stato membro all'altro.

Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii").

2.  Eccezion fatta per l'articolo 3 quater, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

3.  Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte. [Em. 14]

4.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

   a) ‘Stato membro': gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
   b) ‘Stato membro del foro': Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario.";

"

2)  all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti per i casi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4;"; [Emendamento che non concerne la versione italiana]

"

3)  sono inseriti gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:"

"Articolo 3 bis

Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti e riceventi e da parte delle autorità centrali

1.  La trasmissione di atti, domande (incluse le domande presentate utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I), attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione in base al modulo standard di cui all'allegato I tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali interconnessi da un'infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e, affidabile e in tempo reale delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali. Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX ed è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. [Em. 16]

2.  Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio. [Em. 17]

3.  Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa, a seconda del caso, il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che sia pienamente garantito che la persona alla quale devono essere notificati o comunicati i summenzionati atti sia venuta a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo. [Em. 18]

4.  Se a causa di circostanze impreviste o guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile, garantendo il medesimo elevato livello di efficienza, affidabilità, sicurezza e protezione della vita privata e dei dati personali. [Em. 19]

4 bis.  I diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, vengono pienamente rispettati. [Em. 20]

4 ter.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. [Em. 21]

Articolo 3 ter

Costi dell'introduzione del sistema informatico decentrato

1.  Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione che interconnette i sistemi informatici nazionali nel quadro del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis.

2.  Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con l'infrastruttura di comunicazione, così come i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3.  I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

Articolo 3 quater

Assistenza nel reperimento di recapiti

1.  Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza, senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi, mediante uno o più dei seguenti mezzi: [Em. 22]

   a) assistenza giudiziaria per determinare il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto, fornita da autorità designate su richiesta dell'organo giurisdizionale dello Stato membro investito del procedimento;
   b) possibilità, per le persone di altri Stati membri, di richiedere informazioni in merito ai recapiti direttamente ai registri pubblici relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, anche per via elettronica, mediante un modulo standard attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica;
   c) orientamenti pratici dettagliati accessibili online sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico. [Em. 23]

2.  Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

   a) il metodo i metodi di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1; [Em. 24]
   b) se del caso, i nominativi e gli indirizzi delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere (a) e (b);
   c) Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

___________________________

* Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).";

"

4)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 4

Trasmissione degli atti

1.  Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2.  L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

3.  Il presente regolamento non pregiudica i requisiti previsti dalla legislazione nazionale relativi all'esattezza, all'autenticità e alla forma giuridica degli atti. Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora gli atti un atto su supporto cartaceo siano trasformati sia trasformato in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, le copie elettroniche la copia elettronica o stampate stampata hanno ha gli stessi effetti degli atti originali dell'atto originale, a meno che la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non stabilisca che tale atto debba essere notificato o comunicato nella versione originale e cartacea. In tal caso l'organo ricevente rilascia una versione cartacea dell'atto ricevuto in formato elettronico. Se gli atti originali presentano un sigillo o una firma autografa, anche l'atto rilasciato presenta un sigillo o una firma autografa. L'atto rilasciato dall'organo ricevente ha gli stessi effetti degli atti originali."; [Em. 25]

"

5)  l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1.  Alla ricezione dell'atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. [Em. 26]

2.  Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette immediatamente in contatto con l'organo mittente, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti. [Em. 27]

3.  Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono immediatamente restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I. [Em. 28]

4.  L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette immediatamente unitamente alla domanda, e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa al tempo stesso l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata immediatamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis."; [Em. 29]

4 bis.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4. Tuttavia, in tali casi, i termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano, ma le operazioni pertinenti sono effettuate il prima possibile.". [Em. 30]

"

6)  è inserito l'articolo 7 bis seguente:"

"Articolo 7 bis

Obbligo di Nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro [Em. 31]

1.  Quando un atto introduttivo di un procedimento è già stato notificato o comunicato al convenuto e il convenuto non ha rifiutato di ricevere l'atto in conformità dell'articolo 8, la legge dello Stato membro del foro può fare obbligo offre alle parti domiciliate in un altro Stato membro la possibilità di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro. Se l'interessato è stato debitamente informato delle conseguenze del ricorso a questa possibilità e l'ha espressamente scelta, la notificazione o comunicazione degli atti sarà effettuata al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, in conformità delle leggi e delle prassi di tale Stato membro per il procedimento. [Em. 32]

2.  Qualora una parte non osservi l'obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all'utilizzo di un account utente indirizzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all'articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l'interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza prima della notificazione o comunicazione dell'atto introduttivo del procedimento."; [Em. 33]

"

7)  l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 8

Rifiuto di ricevere l'atto

1.  L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione ufficiale in una delle seguenti lingue:

   a) una lingua compresa dal destinatario;

oppure

   b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione. [Em. 34]

2.  Il destinatario può rifiutare, per motivi fondati, di ricevere l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell'allegato II all'organo ricevente. [Em. 35]

3.  Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e l'atto di cui si chiede la traduzione. [Em. 36]

4.  Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano il prima possibile se tale rifiuto è fondato. [Em. 37]

5.  È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione ufficiale in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione ufficiale è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. [Em. 38]

6.  I paragrafi da 1 a 5 si applicano alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

7.  Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14 o dell'articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere immediatamente inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto."; [Em. 39]

"

8)  all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, è inoltrato all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I.";

"

9)  gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali o di corriere [Em. 40]

1.  È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali o di corriere, mediante lettera raccomandata o plico raccomandato con ricevuta di ritorno. [Em. 41]

2.  Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all'allegato IV. [Em. 42]

3.  Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, il servizio postale la notificazione o comunicazione tramite posta o corriere è considerato considerata validamente effettuato effettuata anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto. [Em. 43]

Articolo 15

Notificazione o comunicazione diretta

1.  È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2.  Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio. Tali informazioni sono accessibili online."; [Em. 44]

"

10)  è inserito l'articolo 15 bis seguente:"

"Articolo 15 bis

Notificazione o comunicazione per via elettronica

1.  È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su account utente indirizzi elettronici accessibili al destinatario, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: [Em. 45]

   a) gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e [Em. 46]
   b) dopo l'avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all'uso di tale specifico account utente indirizzo elettronico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario. [Em. 47]

1 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento dei servizi elettronici di recapito qualificato certificato da utilizzare per notificare o comunicare atti giudiziari tramite mezzi elettronici. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che tali servizi assicurino una trasmissione efficace, affidabile e agevole degli atti pertinenti, un livello elevato di sicurezza nella trasmissione, la parità di accesso per le persone con disabilità e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE."; [Em. 48]

"

11)  gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 17

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare gli allegati I, II e IV al fine di aggiornare i moduli standard o introdurvi modifiche tecniche.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo agli articoli 3 bis, 15 bis e 17 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 49]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo degli articoli 3 bis, 15 bis o 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 50]

______________________________

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

"

12)  sono inseriti gli articoli 18 bis e 18 ter seguenti:"

"Articolo 18 bis

Introduzione del sistema informatico decentrato

La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini dell'introduzione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2. [Em. 51]

Articolo 18 ter

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."; [Em. 52]

"

13)  l'articolo 19 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 19

Mancata comparizione del convenuto

1.  Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile e in modo legittimo affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova: [Em. 53]

   a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure
   b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento.

2.  Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, i giudici possono pronunciarsi se sussistono le seguenti condizioni:

   a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
   b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie; [Em. 54]
   c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3.  Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione a distanza, al recapito o account all'indirizzo elettronico noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario. [Em. 55]

4.  I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso giustificati casi d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari. [Em. 56]

5.  Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

   a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in modo legittimo e/o in tempo utile per difendersi, o della decisione in tempo utile per impugnarla; [Em. 57]
   b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Tale domanda è inammissibile se è presentata più di due anni dopo la pronuncia della decisione.

6.  Dopo la scadenza del periodo di due anni a decorrere dalla pronuncia della decisione di cui al paragrafo 2, le disposizioni di diritto nazionale che consentono la rimozione straordinaria della preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione non possono essere applicate nel contesto dell'impugnazione del riconoscimento e dell'esecuzione di tale decisione in un altro Stato membro.

7.  I paragrafi 5 e 6 non si applicano alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.";

"

13 bis)  all'articolo 22, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:"

"-1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE."; [Em. 58]

"

13 ter)  all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente dagli organi mittenti e riceventi e dalle autorità centrali soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse le finalità specifiche di cui al presente regolamento. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del presente regolamento sono cancellati immediatamente."; [Em. 59]

"

13 quater)  all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Gli organi mittenti e riceventi e le autorità centrali assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto il diritto dell'Unione e nazionale."; [Em. 60]

"

13 quinquies)  all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme dell'Unione e nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento."; [Em. 61]

"

13 sexies)  all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Il Qualsiasi trattamento di informazioni effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE è conforme al regolamento (UE) 2018/1725."; [Em. 62]

"

14)  all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 e 15. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2."

"

15)  È inserito l'articolo 23 bis seguente:"

"Articolo 23 bis

Monitoraggio

1.  Entro ... [due anni un anno dopo la data di applicazione entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. [Em. 63]

2.  Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.";

"

16)  L'articolo 24 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 24

Valutazione

1.  Non prima del Entro ... [cinque quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 64]

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.";

"

17)  È aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento].

Tuttavia:

a)  l'articolo 1, punto 14, si applica a decorrere dal … [12 mesi dopo l'entrata in vigore] e

b)  l'articolo 1, punti 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal … [24 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO IV

Ricevuta di ritorno da usarsi per la notificazione o comunicazione tramite posta ai sensi dell'articolo 14

Ricevuta di ritorno

per la comunicazione o notificazione tramite posta di atti giudiziari o extragiudiziali

(Art. 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007)

Numero di riferimento unico della spedizione:

Mittente:

Nome:

Destinatario:

Nome

Nome del ricevente:

Firma del ricevente:

La ricevuta deve essere rinviata al seguente indirizzo:

Indirizzo di consegna:

Data di consegna/ rinvio dell'atto:

gg mm aaaa

Via:

N.

Via

N.

CONSEGNATO

a:

RINVIATO

Motivo:

Città:

 

Città

 

Destinatario:

Indirizzo sconosciuto:

Codice postale:

 

Codice postale

 

Rappresentante:

Destinatario sconosciuto:

Stato:

 

Stato:

 

Persona adulta che vive allo stesso indirizzo:

Non ritirato:

Rifiuto della ricezione

Per il fornitore del servizio postale:

Impiegato del destinatario:

Destinatario trasferito:

"

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.
(2)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.
(4)Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(5)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Al fine di evitare le gravi perturbazioni che ne conseguirebbero, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, è pertanto necessario istituire una serie di misure temporanee che consentano ai trasportatori di merci su strada in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci su strada tra il territorio di quest'ultimo e il territorio dei ventisette restanti Stati membri. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti Stati membri, i diritti così conferiti dovrebbero essere subordinati al conferimento di diritti equivalenti e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale.
(4)  Al fine di evitare le gravi perturbazioni che ne conseguirebbero, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, è pertanto necessario istituire una serie di misure temporanee che consentano ai trasportatori di merci su strada in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci su strada tra il territorio di quest'ultimo e il territorio dei ventisette restanti Stati membri o dal territorio del Regno Unito al territorio di quest'ultimo transitando per uno o più Stati membri. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti Stati membri, i diritti così conferiti dovrebbero essere subordinati al conferimento di diritti equivalenti e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
2)   "trasporto bilaterale":
2)   "trasporto autorizzato":
a)  spostamento con carico di un veicolo i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati rispettivamente nel territorio dell'Unione e nel territorio del Regno Unito, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
a)  spostamento con carico di un veicolo dal territorio dell'Unione al territorio del Regno Unito o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
b)   uno spostamento a vuoto in relazione allo spostamento di cui alla lettera a);
b)   spostamento con carico di un veicolo dal territorio del Regno Unito al territorio dello stesso con transito attraverso il territorio dell'Unione;
b bis)  spostamento a vuoto relativo ai trasporti di cui alle lettere a) e b);
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
5)   "licenza del Regno Unito": una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, compreso il trasporto bilaterale;
5)   "licenza del Regno Unito": una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, in relazione al trasporto autorizzato;
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
Diritto di effettuare trasporti bilaterali
Diritto di effettuare trasporti autorizzati
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti bilaterali alle condizioni di cui al presente regolamento.
1.  I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti autorizzati alle condizioni di cui al presente regolamento.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 - parte introduttiva
2.  I trasporti bilaterali dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5:
2.  I trasporti autorizzati dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5:
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva
Nel corso di un trasporto bilaterale a norma del presente regolamento sono rispettate le seguenti norme:
Nel corso di un trasporto autorizzato a norma del presente regolamento sono rispettate le seguenti norme:
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti delegati:
2.  Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti delegati:
a)  limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi;
a)   sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento laddove non siano concessi diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione o i diritti concessi siano minimi;
b)  sospendere l'applicazione del presente regolamento; oppure
b)  limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; oppure
c)  adottare altre misure opportune.
c)  adottare altre misure opportune quali obblighi finanziari o restrizioni operative.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3, tali condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i trasportatori di merci su strada del Regno Unito, la Commissione può, per porre rimedio a tale situazione, mediante atti delegati:
2.  Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3, tali condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i trasportatori di merci su strada del Regno Unito, la Commissione può, per porre rimedio a tale situazione, mediante atti delegati:
a)  limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi;
a)   sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento laddove non siano concessi diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione o i diritti concessi siano minimi;
b)  sospendere l'applicazione del presente regolamento; oppure
b)  limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; oppure
c)  adottare altre misure opportune.
c)  adottare altre misure opportune quali obblighi finanziari o restrizioni operative.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0063/2019).


Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)
P8_TA(2019)0106A8-0062/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Al fine di rispecchiare il carattere temporaneo del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo, fatta salva l'eventuale negoziazione ed entrata in vigore di un futuro accordo per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e il Regno Unito.
(5)  Al fine di rispecchiare il carattere temporaneo del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo. Entro ... [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], alla Commissione dovrebbe essere conferito un mandato per l'avvio di negoziati con il Regno Unito su un accordo globale in materia di trasporto aereo.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Al fine di mantenere livelli di connettività reciprocamente vantaggiosi, dovrebbero essere previsti accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, ad esempio di code-sharing, sia per i vettori aerei del Regno Unito sia per quelli dell'UE-27, in linea con il principio di reciprocità.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di misure atte a garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall'Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell'altra parte, e ad assicurare che i vettori dell'Unione possano competere con i vettori del Regno Unito a condizioni eque nell'offerta di servizi aerei. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)  Al fine di garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall'Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell'altra parte, e di assicurare che i vettori dell'Unione possano competere con i vettori del Regno Unito a condizioni eque nell'offerta di servizi aerei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al ripristino dell'equivalenza e alla correzione di situazioni di concorrenza sleale attraverso misure adeguate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
_________________
1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Esenzione temporanea dal requisito della proprietà
1.  La Commissione può accordare un'esenzione temporanea dal requisito di proprietà di cui all'articolo 4, lettera f, del regolamento (CE) n. 1008/2008, su richiesta di un vettore aereo, purché quest'ultimo soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a)  il giorno precedente il primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è in possesso di una licenza d'esercizio valida a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008;
b)  il Regno Unito o i cittadini del Regno Unito, o una combinazione di entrambi, detengono meno del 50 % dell'impresa;
c)  gli Stati membri dell'Unione o i cittadini degli Stati membri dell'Unione, o una combinazione di entrambi, controllano di fatto l'impresa, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie; e
d)  presenta piani credibili per una modifica del proprio assetto proprietario nel più breve tempo possibile al fine di conformarsi al requisito della proprietà di cui all'articolo 4, lettera f) del regolamento (CE) n. 1008/2008;
2.  L'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere concessa per un periodo che non va oltre il 30 marzo 2020 e non è rinnovabile.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
c)  prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e di passeggeri e merci in combinazione e servizi "tutto merci" tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione.
c)  prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea, ivi incluso il code-sharing, di passeggeri e di passeggeri e merci in combinazione e servizi "tutto merci" tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Fatti salvi gli articoli 4 e 5, nella prestazione dei servizi di trasporto aereo di linea ai sensi del presente regolamento, la capacità totale stagionale che i vettori aerei del Regno Unito devono fornire per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro non supera il numero totale di frequenze operate da tali vettori su tali rotte rispettivamente durante le stagioni invernale ed estiva IATA per l'anno 2018.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008:
2.  Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere, al fine di ripristinare l'equivalenza, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per:
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a)  rettificare la capacità disponibile per i vettori aerei del Regno Unito entro il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
a)  proporre una limitazione della capacità per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, la Commissione può, al fine di porre rimedio a tale situazione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008:
2.  Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, alla Commissione è conferito il potere, al fine di porre rimedio a tale situazione, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per:
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
a)  rettificare la capacità disponibile per i vettori aerei del Regno Unito entro il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
a)  proporre una limitazione della capacità per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove,
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono essere adottati per porre rimedio alle situazioni seguenti:
3.  Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono volti in particolare a porre rimedio alle situazioni seguenti:
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d
d)  l'applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza o tutela ambientale meno rigorose di quelle stabilite nella normativa dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;
d)  l'applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di tutela dei diritti dei passeggeri, protezione dei lavoratori, sicurezza o tutela ambientale meno rigorose di quelle stabilite nella normativa dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.
4.  Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, senza indebiti ritardi, in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.
1.  Le autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 11
Articolo 11
soppresso
Comitato
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data dell'entrata in vigore del presente regolamento].
3.  La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a
a)  la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo tra l'Unione e il Regno Unito che disciplina la prestazione tra di loro di servizi di trasporto aereo, oppure
a)  la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo globale tra l'Unione e il Regno Unito che disciplina la prestazione tra di loro di servizi di trasporto aereo, oppure

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0062/2019).


Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione teorica di cui all'articolo 5.
3.  Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione di cui all'articolo 5.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, restano validi al fine di consentirne la continuità d'uso in o come aeromobili.
I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze restano validi.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
Riporto di moduli di formazione teorica
Riporto di moduli di formazione
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione1 e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.
In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione1 e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito, ma che non hanno ancora condotto al rilascio di una licenza prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.
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1 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
1 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
2 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
2 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui agli articoli 3 e 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.
2.  Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui all'articolo 3 e i soggetti che emettono i certificati di cui all'articolo 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
3.  I titolari di certificati di cui agli articoli 3 o 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.
3.  I titolari di certificati di cui all'articolo 3 o i soggetti che emettono certificati di cui all'articolo 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1
Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati, o dei soggetti che li emettono, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1
Il regolamento (UE) n. 319/20141 della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.
Il regolamento (UE) n. 319/20141 della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati o che li emettono di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.
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1 Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag. 58).
1 Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag. 58).
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 2 – punto 2.6 bis (nuovo)
2.6 bis  regolamento (UE) n. 1321/2014, parte M, capitolo H, punto M.A.801, lettera b), numeri 2 e 3 e lettera c) (certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione).

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0061/2019).


GATS: adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))
P8_TA(2019)0108A8-0067/2019

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (14020/2018),

–  visti i progetti di accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia (14020/2018 ADD 1-17),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0509/2018),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0067/2019),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione degli accordi;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))
P8_TA(2019)0109A8-0015/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0277),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0015/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) ..../.... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di razionalizzazione per far progredire la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti

P8_TC1-COD(2018)0138


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute comprendenti una struttura a due livelli, nell'Unione, al servizio dei cittadini, per lo sviluppo del mercato interno e per la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete centrale è composta da quelle parti della rete che sono della massima importanza strategica per l'Unione, mentre la rete globale garantisce la connettività ditra tutte le regioni dell'Unione europea, mentre nell'Unione. La rete centrale dovrebbe fungere da acceleratore transfrontaliero e multimodale per uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità. è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050. Inoltre il regolamento (UE) n. 1315/2013 è incentrato sui collegamenti transfrontalieri in grado di migliorare l'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto e di contribuire all'integrazione multimodale dei trasporti dell'Unione, e dovrebbe altresì tenere conto delle dinamiche di sviluppo del settore dei trasporti e delle nuove tecnologie in futuro. [Em. 1]

(2)  Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a molteplici, lente, oscure e complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi, produce incertezza per i promotori dei progetti e i potenziali investitori privati, e può persino condurre all'abbandono dei progetti nel mezzo della procedura. In tali circostanze, Per far fronte a tali questioni e consentire un completamento sincronizzato della rete TEN-T entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013rende , è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione europea. Inoltre è opportuno che gli Stati membri decidano in merito ai rispettivi piani infrastrutturali nazionali in conformità con gli obiettivi TEN-T. [Em. 2]

(2 bis)  Il presente regolamento si applica soltanto ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 sulla rete centrale della rete transeuropea di trasporti. Uno Stato membro può anche decidere di ampliare il campo di applicazione alla rete globale. [Em. 3]

(3)  I sistemi contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per l'Unionel'economia. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee e/o semplificate o tempistiche limitate per il completamento della procedura delle autorizzazioni o per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove tali norme sul trattamento prioritario siano previste un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, le si dovrebbero lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. Gli Stati membri che non dispongono di siffatte norme sul trattamento prioritario dovrebbero adottarle. [Em. 4]

(4)  Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva del Consiglio 92/43/CEE(7), le direttive 2009/147/CE(8), 2000/60/CE(9), 2008/98/CE(10), 2010/75/UE(11), 2012/18/UE(12) del Parlamento europeo e del Consiglio.e la direttiva di esecuzione della Commissione 2011/42/CE(13), è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.Inoltre, l'esame precoce dell'impatto ambientale e le discussioni tempestive con le autorità competenti sul contenuto delle valutazioni ambientali possono ridurre i ritardi nella fase di autorizzazione e, in generale, migliorare la qualità delle valutazioni. [Em. 5]

(4 bis)  Data l'ingente quantità delle valutazioni ambientali previste da varie direttive europee e norme nazionali comunque necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T, l'Unione dovrebbe istituire una procedura comune, semplificata e centralizzata che soddisfi i requisiti di tali direttive, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento inteso a rafforzare la razionalizzazione delle misure. [Em. 6]

(5)  I progetti della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso. Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali, in modo che i progetti relativi alla rete centrale possano avvalersi di procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni e di un punto di contatto unico per gli investitori, rendendo così possibile una gestione chiara ed efficace dell'intera procedura. Se necessario, l'autorità competente unica può delegare le responsabilità, gli obblighi e i compiti di cui è incaricata ad un'altra autorità di livello regionale e locale idoneo o di un altro livello amministrativo. [Em. 7]

(6)  L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza, il coordinamento, la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri la rapidità delle procedure e dell'adozione delle decisioni. Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE. [Em. 8]

(6 bis)  Qualora i progetti di interesse comune siano considerati progetti prioritari dell'Unione, potrebbe essere istituita un'autorità competente comune concordata tra le autorità competenti uniche di due o più Stati membri o di Stati membri e paesi terzi per l'espletamento dei compiti derivanti dal presente regolamento. [Em. 9]

(7)  La procedura prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi incondizionatamente rispetto all'osservanza dei requisiti delle norme di diritto internazionale e dell'Unione, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela ambientale e della salute umana.

(8)  Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe promuovere garantire una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale, di trasparenza e di partecipazione del pubblico dell'Unione. I progetti dovrebbero essere valutati in base ai criteri di maturità nella selezione dei progetti stabiliti dal meccanismo per collegare l'Europa. Nel procedere a tali valutazioni occorre tener conto del rispetto delle scadenze di cui al presente regolamento. [Em. 10]

(9)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficiente ace possibile.

(10)  I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal presente regolamento. [Em. 11]

(11)  Gli appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri di interesse comune dovrebbero essere indetti in conformità al trattato e alle direttive  2014/25/UE(14) e/o 2014/24/UE(15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire l'efficace completamento dei progetti transfrontalieri di interesse comune della rete centrale, le procedure di appalti pubblici indette da un unico organismo dovrebbero essere soggette a un'unica legislazione nazionale. In deroga alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l'organismo comune ha la propria sede legale. Dovrebbe restare possibile definire la legislazione applicabile attraverso un accordo intergovernativo.

(12)  La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. Fatte salve le scadenze stabilite dal presente regolamento e in linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono dovrebbero avere la possibilità di richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata. [Em. 12]

(13)  L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia(16) prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di minimizzare i costi esterni e ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo(17). Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune. [Em. 13]

(14)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di coordinamento di tali obiettivi, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo stesso.

(15)  Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore, salvo decisione contraria concordemente adottata dagli interessati, [Em. 14]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'autorizzazione e all'attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, compresi i progetti preselezionati elencati nella parte III dell'allegato del regolamento che istituisce il "Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027". [Em. 15]

Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento, come un unico pacchetto, a progetti di interesse comune sulla rete globale della rete transeuropea dei trasporti. [Em. 16]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)  "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate dalle/dall'autorità dall'unica autorità competente di uno Stato membro e, ove applicabile, dall'autorità competente comune, ma esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa; [Em. 17]

b)  "procedure di rilascio delle autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità competenti di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione e a decorrere dalla data della firma di accettazione della notifica del fascicolo da parte dell'unica autorità competente dello Stato membro; [Em. 18]

c)  "promotore del progetto": chi richiede un'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che dà avvio a qualsiasi persona fisica o persona giuridica pubblica o privata che richiede un'autorizzazione per avviare un determinato progetto; [Em. 19]

d)  "unica autorità competente": l'autorità designata dallo Stato membro, a norma del rispettivo diritto nazionale, per assolvere i compiti derivanti dalladal presente regolamento; [Em. 20]

e)  "progetto transfrontaliero di interesse comune": un progetto di interesse comune ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1315/2013 riguardante una tratta transfrontaliera quale definita all'articolo 3, lettera m), di detto regolamento, realizzata da un organismo comune.

e bis)  "autorità competente comune", un'autorità istituita di comune accordo dalle uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi che è incaricata di facilitare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri di interesse comune. [Em. 21]

CAPO II

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 3

Carattere prioritario dei progetti di interesse comune

1.  Ogni progetto di interesse comune della rete centrale TEN-T, comprese le sezioni relative alla preselezione di cui alla parte III dell'allegato al regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, è soggetto a una procedura integrata di rilascio delle autorizzazioni gestita da un'unica autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 5 e 6. [Em. 22]

2.  Laddove il carattere prioritario sia previsto dalla legislazione applicabile, ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale e vengono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, qualora e nella misura in cui tale trattamento sia previsto nella legislazione nazionale applicabile al determinato tipo di infrastruttura di trasporto.

3.  Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente ed efficace dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda la valutazione dei criteri di maturità nella selezione dei progetti e le risorse assegnate. [Em. 23]

Articolo 4

Integrazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

1.  Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure amministrativedi rilascio delle autorizzazioni da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale,incluse le pertinenti valutazioni ambientali, sia a livello nazionale e dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale, senza pregiudicare la trasparenza, la partecipazione del pubblico, e i requisiti ambientali e di sicurezza a norma del diritto dell'Unione. [Em. 24]

2.  InFatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UEe da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. [Em. 25]

Articolo 5

Unica autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni

1.  Entro il … (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare la procedurale procedure di rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa la procedura relativa all'adozionenecessarie ai fini dell'adozione della decisione globale, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. [Em. 26]

2.  La responsabilità Su iniziativa dell'unica autorità competente, le responsabilità, gli obblighi e/o i compiti correlati di detta autorità, di cui al paragrafo 1, possono, d'intesa con lo Stato membro, essere delegati ad altra autorità ed eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo regionale, locale o di altro tipo, per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, ad eccezione dell'adozione della decisione globale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, alle seguenti condizioni: [Em. 27]

a)  vi è una sola autorità competente responsabile per ciascun progetto di interesse comune; [Em. 28]

b)  l'autorità competente è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione globale relativa al determinato progetto di interesse comune, e [Em. 29]

c)  l'autorità competente coordina la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti. [Em. 30]

L'unica autorità competente può conservare la responsabilità di fissare le scadenze, fatte salve le scadenze stabilite a norma dell'articolo 6.

3.  L'unica autorità competente adotta la decisione globale entro le scadenze di cui all'articolo 6. Tale decisione è assunta seguendo procedure comuni.

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento, qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. Tale parere deve essere preso in considerazione dall'unica L'unica autorità competente è obbligata a tenere conto di tali pareri, in particolare se riguardano i requisiti stabiliti dalle direttive 2014/52/UE e 92/43/CEE. [Em. 31]

4.  Al momento di adottare la decisione globale, l'unica autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione sulla base delle disposizioni giuridiche applicabili. [Em. 32]

5.  Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, o in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci, oppure possono istituire un'autorità competente comune, fermi restando le scadenze di cui all'articolo 6, incaricata di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione e internazionale, Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali. [Em. 33]

5 bis.  Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento e in particolare del suo articolo 6 bis, l'unica autorità competente comunica alla Commissione la data di inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e la decisione globale, come stabilito dall'articolo 6. [Em. 34]

Articolo 6

Durata e attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.  La procedura di rilascio delle autorizzazioni prevede una fase che precede la domanda e una fase di valutazione della domanda e adozione della decisione da parte dell'unica autorità competente.

2.  La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di due anni.18 mesi. [Em. 35]

3.  Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati o, se del caso, all'autorità competente comune, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro due mesiun mese dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta. [Em. 36]

4.  Entro tre due mesi dall'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione l'unica autorità competente o, se del caso, l'autorità competente comune, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate e prendendo in considerazione le informazioni trasmesse dal promotore del progetto sulla base della notifica di cui al paragrafo 3, stila e trasmette al promotore del progetto una descrizione dettagliata della domanda indicante: [Em. 37]

-a)  l'autorità competente, al livello amministrativo idoneo, incaricata, in caso di delega da parte dell'unica autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; [Em. 38]

a)  l'ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto quale parte integrante del fascicolo di domanda per la decisione globale;

b)  un calendario per la procedura di rilascio dell'autorizzazione che riporti almeno quanto segue:

i)  le decisioni, le autorizzazioni, i pareri e le valutazioni necessari; [Em. 39]

ii)  le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti e/o consultati; [Em. 40]

iii)  le singole fasi della procedura e la loro durata;

iv)  le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare, nonché la tempistica programmata complessiva; [Em. 41]

v)  le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze in termini di risorse aggiuntive.

5.  Per garantire la completezza e la qualità del fascicolo di domanda, il promotore del progetto richiede prima possibile, durante la fase che precede la domanda, il parere al riguardo dell'unica autorità competente. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'unica autorità competente per rispettare le scadenze e la descrizione dettagliata della domanda di cui al paragrafo 4.

6.  Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della descrizione dettagliata della domanda entro 2115 mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine per un massimo di 6 mesi, di propria iniziativa o a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto. [Em. 42]

7.  Entro due mesi dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo, l'autorità competente conferma per iscritto la completezza del fascicolo di domanda e ne dà comunicazione al promotore del progetto. Il fascicolo di domanda presentato dal promotore del progetto è considerato completo se nei due mesi successivi alla sua presentazione l'autorità competente non richiede al promotore del progetto ulteriori informazioni. Per quanto attiene all'ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio, la richiesta deve limitarsi agli elementi indicati nella descrizione dettagliata della domanda. Eventuali richieste di ulteriori informazioni possono essere giustificate unicamente da nuove circostanze impreviste ed eccezionali e devono essere debitamente motivate dall'unica autorità competente.

8.  L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale vincolante entro un anno 6 mesi dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, a meno che l'unica autorità competente non decida, di propria iniziativa, di prorogare tale periodo, per un periodo massimo di 3 mesi, motivando la sua decisione. Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno. [Em. 43]

9.  Le scadenze di cui alle precedenti disposizioni non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione e dalle procedure di appello amministrativo o giudiziale dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 6 bis

Procedura di rilascio delle autorizzazioni e assistenza finanziaria dell'Unione

1.  Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo stato di avanzamento del progetto è preso in considerazione nella valutazione dei progetti secondo i criteri di maturità nella selezione dei progetti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) .../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

2.  I ritardi riguardanti le fasi e le scadenze di cui all'articolo 6 giustificano un esame dello stato di avanzamento del progetto e la revisione dell'assistenza finanziaria ricevuta dall'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], che può comportare la riduzione o il ritiro dell'assistenza finanziaria. [Em. 44]

Articolo 7

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di rilascio delle autorizzazioni

1.  Per i progetti che riguardano due o più Stati membri o uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune. [Em. 45]

1 bis.  In tali casi, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, le uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi possono, di comune accordo, istituire un'autorità competente comune ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5. [Em. 46]

2.  Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 è autorizzato a seguire da vicino la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti e la cooperazione tra le autorità competenti interessate o, se del caso, con l'autorità competente comune. [Em. 47]

3.  Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale l'autorità l'unica autorità competente informa immediatamente la Commissione e, se del caso, il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. La Commissione e, se del caso, il coordinatore europeo può richiedere all'autorità all'unica autorità competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti. [Em. 48]

CAPO III

APPALTI PUBBLICI

Articolo 8

Appalti pubblici nell'ambito dei progetti transfrontalieri di interesse comune

1.  Gli appalti pubblici nell'ambito dei progetti transfrontalieri di interesse comune sono indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE e/o 2014/24/UE.

2.  In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo, insieme alle sue controllate, se del caso, applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale qualoraper le procedure di appalto siano indette da un organismo comune e, se del caso, dalle sue controllate, per quanto concerne l'intero progetto. [Em. 49]

CAPO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 9

Assistenza tecnica

Se un promotore di progetto o uno Stato membro ne fa richiesta, in conformità ai relativiprogrammi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica, consulenza e assistenza finanziaria per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune in ogni fase del processo. [Em. 50]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non si applica alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano in un dato Stato membro a decorrere dalla data in cui l'unica autorità competente è stata designata da tale Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso qualora tali disposizioni diventino applicabili in uno Stato membro. [Em. 51]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)Parere del 17 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2)Parere del 7 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.
(4)Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(5) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(8) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(9) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(10) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(11) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(12) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che modifica e successivamente abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(13) Direttiva di esecuzione 2011/42/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flutriafol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 42).
(14) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(15) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(16)COM(2017)0198.
(17)COM(2017)0573.


Assicurazione degli autoveicoli ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)
P8_TA(2019)0110A8-0035/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
1)  L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come potenziali parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente dell'attività di assicurazione del ramo non vita nell'Unione. Inoltre, l'assicurazione autoveicoli ha un impatto sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli. Un obiettivo fondamentale dell'azione dell'Unione nel campo dei servizi finanziari dovrebbe quindi essere rafforzare e consolidare il mercato interno per l'assicurazione autoveicoli.
1)  L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come potenziali persone lese a seguito di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente dell'attività di assicurazione del ramo non vita nell'Unione. Inoltre, l'assicurazione autoveicoli ha un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli e, di conseguenza, sul mercato interno e sullo spazio Schengen. Un obiettivo fondamentale dell'azione dell'Unione nel campo dei servizi finanziari dovrebbe quindi essere rafforzare e consolidare il mercato interno per l'assicurazione autoveicoli.
(In caso di approvazione del presente emendamento, occorrerà modificare di conseguenza i considerando del presente atto modificativo.)
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
2)  La Commissione ha effettuato una valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della coerenza con le altre politiche dell'Unione. La conclusione cui è giunta è che la direttiva 2009/103/CE funziona bene nel complesso e non richiede modifiche per la maggior parte dei suoi aspetti. Sono stati tuttavia individuati quattro ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate: indennizzo delle vittime di sinistri nei casi di insolvenza di un'impresa assicurativa, importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria, controlli dell'assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri e uso delle attestazioni di sinistralità passata da parte di una nuova impresa di assicurazione.
2)  La Commissione ha effettuato una valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della coerenza con le altre politiche dell'Unione. La conclusione cui è giunta è che la direttiva 2009/103/CE funziona bene nel complesso e non richiede modifiche per la maggior parte dei suoi aspetti. Sono stati tuttavia individuati quattro ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate: indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nei casi di insolvenza di un'impresa assicurativa, importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria, controlli dell'assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri e uso delle attestazioni di sinistralità passata da parte di una nuova impresa di assicurazione. Oltre a questi quattro ambiti, ai fini di una migliore tutela delle persone lese è opportuno introdurre nuove norme in materia di responsabilità per i sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo a motore.
__________________
__________________
15 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).
15 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
3 bis)  Alcuni veicoli a motore, come le biciclette elettriche e i segway, sono più piccoli, e quindi meno suscettibili di altri di causare danni significativi a persone o cose. Includerli nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE sarebbe sproporzionato oltre che miope, guardando al futuro, poiché significherebbe imporre l'obbligo di un'onerosa ed eccessiva copertura assicurativa per tali veicoli. Tutto ciò comprometterebbe inoltre la loro diffusione e scoraggerebbe l'innovazione, benché non esistano elementi sufficienti per affermare che tali veicoli potrebbero causare incidenti con persone lese sulla stessa scala di altri veicoli, come le autovetture o i camion. In linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli obblighi a livello di Unione dovrebbero riguardare i veicoli che possono potenzialmente provocare danni significativi in situazioni transfrontaliere. Occorre dunque circoscrivere l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE ai veicoli per i quali l'Unione reputa necessaria la conformità a requisiti di sicurezza e protezione per l'immissione sul mercato, ossia i veicoli soggetti all'omologazione UE.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
3 ter)  È tuttavia importante consentire agli Stati membri di decidere in ambito nazionale il livello adeguato di protezione delle persone potenzialmente lese da veicoli diversi da quelli soggetti all'omologazione UE. Pertanto, è essenziale che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere disposizioni vincolanti relative alla protezione degli utenti di questi altri tipi di veicoli, o a introdurne di nuove, qualora lo ritengano necessario per proteggere le persone potenzialmente lese in un incidente stradale. Qualora uno Stato membro scelga di imporre tale copertura assicurativa sotto forma di assicurazione obbligatoria, dovrebbe tener conto della probabilità che un veicolo possa essere utilizzato in un contesto transfrontaliero e della necessità di tutelare le potenziali persone lese di un altro Stato membro.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)
3 quater)  È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE i veicoli destinati esclusivamente agli sport motoristici, poiché tali veicoli sono in genere coperti da altre forme di assicurazione della responsabilità e non sono soggetti all'assicurazione autoveicoli obbligatoria se utilizzati esclusivamente per competizioni sportive. Poiché il loro utilizzo è circoscritto a una pista o a uno spazio controllato, anche la possibilità di un sinistro con persone o veicoli estranei è limitata. Tuttavia, è importante che gli Stati membri mantengano disposizioni vincolanti, o ne introducano di nuove, per coprire i veicoli che prendono parte a manifestazioni sportive motoristiche.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3 quinquies (nuovo)
3 quinquies)   La presente direttiva garantisce un adeguato equilibrio tra l'interesse pubblico e i potenziali costi a carico delle autorità pubbliche, degli assicuratori e dei contraenti, al fine di garantire l'efficacia in termini di costi delle misure proposte.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 sexies (nuovo)
3 sexies)  L'uso di un veicolo nella circolazione dovrebbe includere il suo utilizzo a fini di circolazione su strade pubbliche e private, che potrebbero comprendere tutti i vialetti, i parcheggi o qualsiasi altra area equivalente su terreno privato che sia pubblicamente accessibile. L'uso di un veicolo in un'area chiusa, cui il pubblico non può accedere, non dovrebbe essere considerato come uso di un veicolo nella circolazione. Nondimeno, se il veicolo è utilizzato nella circolazione, in qualsiasi contesto, ed è quindi soggetto all'obbligo di assicurazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che il veicolo sia coperto da una polizza assicurativa che copra le potenziali persone lese, durante il periodo del contratto, indipendentemente dal fatto che il veicolo stesse circolando o meno al momento del sinistro, tranne quando il veicolo è utilizzato in una manifestazione sportiva motoristica. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare la copertura assicurativa non connessa alla circolazione qualora non vi siano ragionevoli aspettative di copertura, come nel caso di un trattore coinvolto in un sinistro e la cui funzione principale, al momento del sinistro, non era quella di servire come mezzo di trasporto, bensì di generare, come macchina da lavoro, la forza motrice necessaria.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 3 septies (nuovo)
3 septies)  È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE i veicoli utilizzati esclusivamente in situazioni che non sono situazioni di circolazione. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero richiedere una copertura assicurativa per i veicoli cancellati dal registro in forma permanente o temporanea in quanto inidonei a essere utilizzati come mezzi di trasporto, ad esempio perché si trovano in un museo, sono in fase di restauro o perché non vengono utilizzati per lunghi periodi per altre ragioni, quale un uso stagionale.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4
4)  Attualmente gli Stati membri dovrebbero astenersi dal controllare l'assicurazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel territorio dello Stato membro provenendo dal territorio di un altro Stato membro. I nuovi sviluppi tecnologici consentono di controllare l'assicurazione dei veicoli senza fermarli e, pertanto, senza interferire con la libera circolazione delle persone. È quindi opportuno consentire tali controlli dell'assicurazione dei veicoli, soltanto a condizione che essi non siano discriminatori, che siano necessari e proporzionati, che formino parte di un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale e che non impongano di fermare il veicolo.
4)  Attualmente gli Stati membri si astengono dal controllare l'assicurazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel territorio dello Stato membro provenendo dal territorio di un altro Stato membro. I nuovi sviluppi tecnologici, quali le tecnologie che permettono la lettura automatica delle targhe dei veicoli, consentono di controllare in modo discreto l'assicurazione dei veicoli senza fermarli e, pertanto, senza interferire con la libera circolazione delle persone. È quindi opportuno consentire tali controlli dell'assicurazione dei veicoli, soltanto a condizione che essi non siano discriminatori, che siano necessari e proporzionati, che formino parte di un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche sui veicoli che stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua i controlli, che non impongano di fermare il veicolo e che siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi della persona interessata.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
4 bis)  Perché il sistema possa funzionare, è necessario uno scambio di informazioni tra gli Stati membri per consentire la verifica della copertura assicurativa autoveicoli anche se un veicolo è immatricolato in un altro Stato membro. Tale scambio di informazioni, basato sull'attuale sistema EUCARIS (sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida), dovrebbe essere effettuato in modo non discriminatorio, dal momento che tutti i veicoli dovrebbero essere soggetti alle stesse verifiche. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva avranno un impatto limitato sulle pubbliche amministrazioni, dato che tale sistema di scambio di informazioni esiste già e viene utilizzato per gestire le infrazioni al codice della strada.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
4 ter)   La circolazione di veicoli non assicurati, cioè l'uso di un veicolo a motore privo della copertura assicurativa per la responsabilità civile, è un problema sempre più grave nell'Unione. I costi dei sinistri che coinvolgono veicoli non assicurati sono stati stimati in 870 milioni di EUR nel 2011 per l'Unione nel suo insieme. Occorre sottolineare che la guida senza una copertura assicurativa danneggia un'ampia gamma di portatori d'interesse, tra cui le vittime di incidenti, gli assicuratori, i fondi di garanzia e i contraenti che hanno sottoscritto un'assicurazione autoveicoli.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
5 bis)  In linea con i principi suesposti, gli Stati membri non dovrebbero conservare i dati per un periodo superiore a quello necessario per verificare se un veicolo possiede una copertura assicurativa valida. Una volta accertata la copertura assicurativa di un veicolo, tutti i dati relativi alla verifica dovrebbero essere cancellati. Qualora il sistema di verifica non sia in grado di determinare se un veicolo è assicurato, i dati dovrebbero essere conservati solo per un massimo di 30 giorni o fino a che sia stato dimostrato che il veicolo possiede una copertura assicurativa valida, a seconda di quale sia il periodo più breve. Nel caso dei veicoli risultati sprovvisti di una copertura assicurativa valida, è ragionevole esigere che i dati siano conservati fino alla conclusione di un eventuale procedimento amministrativo o giudiziario e fino a quando il veicolo non sia provvisto di una copertura assicurativa valida.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 7
7)  Una protezione efficace e efficiente delle vittime di incidenti della circolazione stradale richiede che le vittime siano sempre indennizzate per i danni alle persone o i danni alle cose, a prescindere dal fatto che l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro sia o meno solvibile. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire o designare un organismo che garantisca l'indennizzo iniziale delle persone lese abitualmente residenti nel loro territorio e che abbia il diritto di recuperare tale indennizzo dall'organismo istituito o nominato per lo stesso scopo nello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha emesso la polizza del veicolo della parte responsabile. Tuttavia, al fine di evitare l'introduzione di richieste di indennizzo parallele, le vittime di incidenti stradali non dovrebbero essere autorizzate a presentare una richiesta di indennizzo presso tale organismo se hanno già presentato richiesta presso l'impresa di assicurazione interessata o hanno intrapreso un'azione legale contro di essa e la richiesta è ancora in fase di esame o l'azione è ancora in corso.
7)  Una protezione efficace ed efficiente delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale richiede che alle persone lese siano sempre versati gli indennizzi dovuti per i danni alle persone o i danni alle cose, a prescindere dal fatto che l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro sia o meno solvibile. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire o designare un organismo che garantisca senza indugi l'indennizzo iniziale delle persone lese abitualmente residenti nel loro territorio, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE o entro i limiti di garanzia prescritti dallo Stato membro, se superiori, e che abbia il diritto di recuperare tale indennizzo dall'organismo istituito o nominato per lo stesso scopo nello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha emesso la polizza del veicolo della parte responsabile. Tuttavia, al fine di evitare l'introduzione di richieste di indennizzo parallele, le vittime di incidenti stradali non dovrebbero essere autorizzate a presentare una richiesta di indennizzo presso tale organismo se hanno già presentato richiesta e la richiesta è ancora in fase di esame.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 8
8)  La sinistrosità passata dei contraenti che desiderano concludere nuovi contratti di assicurazione presso imprese di assicurazione dovrebbe essere facilmente autenticata, al fine di facilitarne il riconoscimento al momento di concludere una nuova polizza di assicurazione. Per semplificare la verifica e l'autenticazione delle attestazioni di sinistralità passata, è importante che il contenuto e il formato dell'attestazione siano uguali in tutti gli Stati membri. Inoltre, le imprese di assicurazione che tengono conto delle attestazioni di sinistralità passata per determinare i premi assicurativi non dovrebbero discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente. Per consentire agli Stati membri di verificare in che modo le imprese di assicurazione trattino le attestazioni di sinistralità passata, le imprese di assicurazione dovrebbero rendere pubbliche le loro politiche per quanto riguarda l'uso della sinistralità passata nel calcolo dei premi.
8)  La sinistrosità passata dei contraenti che desiderano concludere nuovi contratti di assicurazione presso imprese di assicurazione dovrebbe essere facilmente autenticata, al fine di facilitarne il riconoscimento al momento di concludere una nuova polizza di assicurazione. Per semplificare la verifica e l'autenticazione delle attestazioni di sinistralità passata, è importante che il contenuto e il formato dell'attestazione siano uguali in tutti gli Stati membri. Inoltre, le imprese di assicurazione che tengono conto delle attestazioni di sinistralità passata per determinare i premi assicurativi non dovrebbero discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente. Le imprese di assicurazione dovrebbero altresì equiparare le attestazioni di un altro Stato membro alle attestazioni nazionali e applicare gli eventuali sconti applicabili a un cliente potenziale dal profilo altrimenti identico, nonché gli sconti obbligatori ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di adottare norme nazionali sui sistemi "bonus/malus", poiché tali sistemi sono di natura nazionale e privi di elementi transfrontalieri, e quindi, secondo il principio di sussidiarietà, le decisioni in proposito dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri. Per consentire agli Stati membri di verificare in che modo le imprese di assicurazione trattino le attestazioni di sinistralità passata, le imprese di assicurazione dovrebbero rendere pubbliche le loro politiche per quanto riguarda l'uso della sinistralità passata nel calcolo dei premi.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 9
9)  Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il contenuto e la forma dell'attestazione di sinistralità passata. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio20.
soppresso
__________________
20 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
9 bis)  Per conferire piena efficacia all'utilizzo delle attestazioni di sinistralità passata nel calcolo del premio assicurativo, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione delle imprese di assicurazione a strumenti trasparenti di confronto dei prezzi.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 10
10)  Al fine di garantire che gli importi minimi restino al passo con l'evoluzione della realtà economica (e non vengano erosi nel tempo), alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adattamento degli importi minimi di copertura dell'assicurazione responsabilità civile autoveicoli inteso a tener conto della realtà economica in continua evoluzione e la definizione dei compiti e degli obblighi procedurali degli organismi istituiti per liquidare gli indennizzi o incaricati di liquidare gli indennizzi a norma dell'articolo 10 bis per quanto riguarda il rimborso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
10)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione del contenuto e della forma delle attestazioni di sinistralità passata. Al fine di garantire che gli importi minimi di copertura dell'assicurazione responsabilità civile autoveicoli restino al passo con l'evoluzione della realtà economica (e non vengano erosi nel tempo), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adattamento di tali importi minimi di copertura e la definizione dei compiti e degli obblighi procedurali degli organismi istituiti per liquidare gli indennizzi o incaricati di liquidare gli indennizzi a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2009/103/CE per quanto riguarda il rimborso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
__________________
1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 11
11)  Nell'ambito della valutazione del funzionamento della direttiva, la Commissione europea dovrebbe controllare l'applicazione della direttiva, tenendo conto del numero di vittime, dell'importo dei sinistri pendenti a causa di ritardi nei pagamenti connessi a casi di insolvenza transfrontalieri, del livello degli importi minimi di copertura negli Stati membri, dell'importo dei sinistri dovuti alla circolazione transfrontaliera di veicoli non assicurati e del numero dei reclami riguardanti le attestazioni di sinistralità passata.
11)  Nell'ambito della valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE, la Commissione europea dovrebbe controllare l'applicazione della direttiva medesima, tenendo conto del numero di persone lese, dell'importo dei sinistri pendenti a causa di ritardi nei pagamenti connessi a casi di insolvenza transfrontalieri, del livello degli importi minimi di copertura negli Stati membri, dell'importo dei sinistri dovuti alla circolazione transfrontaliera di veicoli non assicurati e del numero dei reclami riguardanti le attestazioni di sinistralità passata. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare e rivedere la direttiva 2009/103/CE alla luce degli sviluppi tecnologici, compreso il maggiore uso di veicoli autonomi e semiautonomi, per garantire che essa continui a servire al suo scopo, che è quello di tutelare le potenziali persone lese da incidenti che coinvolgono autoveicoli. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare il regime di responsabilità applicabile ai veicoli leggeri ad alta velocità e la possibilità di una soluzione a livello di Unione per il sistema bonus/malus.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 12
12)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire la parità di tutela minima delle vittime di incidenti della circolazione stradale in tutta l'Unione e assicurare la protezione delle vittime in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
12)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale in tutta l'Unione, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento nell'autenticazione, da parte degli assicuratori, delle attestazioni di sinistralità passata dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
13 bis)  Al fine di promuovere un approccio coerente riguardo alle persone lese a seguito di incidenti in cui un autoveicolo sia utilizzato come arma per commettere un reato violento o un atto terroristico, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'organismo nazionale incaricato del risarcimento, istituito o autorizzato a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/103/CE, gestisca qualsiasi sinistro derivante da tale reato o atto.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
-1)  Il termine "vittima" è sostituito da "persona lesa" e il termine "vittime" è sostituito da "persone lese" nell'intero testo della direttiva.
(La formulazione definitiva esatta del concetto di "persona lesa" deve essere determinata caso per caso, in base alle esigenze grammaticali; l'approvazione del presente emendamento comporterà altri emendamenti corrispondenti alla direttiva modificata.)
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 1 – punto 1 bis
1 bis.  "uso del veicolo" ogni utilizzo del veicolo, destinato di norma a fungere da mezzo di trasporto, che sia conforme alla funzione abituale del veicolo stesso, a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
1 bis.  "uso del veicolo" ogni utilizzo di un veicolo nella circolazione che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 2 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)
1 bis)  All'articolo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
"La presente direttiva si applica unicamente ai veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858*, del regolamento (UE) n. 167/2013**o del regolamento (UE) n. 168/2013***.
La presente direttiva non si applica ai veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nel contesto della partecipazione a una competizione sportiva o ad attività sportive a essa collegate, all'interno di un'area chiusa.";
__________________
* Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
** Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
*** Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52)."
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 3 – comma 4 bis (nuovo)
1 ter)  All'articolo 3, è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri provvedono affinché, quando un veicolo è soggetto all'obbligo di assicurazione a norma del primo comma, l'assicurazione sia valida e copra le persone lese anche in caso di incidenti che si verificano:
a)  quando il veicolo sta circolando e non è utilizzato in modo conforme alla sua funzione primaria; e
b)  al di fuori dell'uso del veicolo nella circolazione.
Gli Stati membri possono adottare limitazioni della copertura assicurativa per quanto riguarda gli utilizzi di cui al quinto comma, lettera b), esulanti dall'uso del veicolo nella circolazione. La presente disposizione è applicata in via eccezionale e solo quando necessario, qualora gli Stati membri ritengano che detta copertura vada oltre quanto ci si può ragionevolmente attendere da un'assicurazione autoveicoli. La presente disposizione non può in alcun caso essere utilizzata per eludere i principi e le norme stabiliti nella presente direttiva.";
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli sull'assicurazione, a condizione che essi non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita, e
Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli sull'assicurazione, a condizione che essi non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita, rispettino i diritti, le libertà e i legittimi interessi del soggetto interessato, e
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
b)  rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale e non richiedano che il veicolo si fermi.
b)  rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche sui veicoli che normalmente stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua il controllo, e non richiedano che il veicolo si fermi.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ai fini dell'esecuzione dei controlli sull'assicurazione di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro concede agli altri Stati membri, con facoltà di effettuare ricerche automatizzate, l'accesso ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:
a)  i dati relativi all'esistenza o meno di una copertura assicurativa obbligatoria per un veicolo;
b)  i dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo rilevanti per l'assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 3.
L'accesso a tali dati è concesso attraverso i punti di contatto nazionali degli Stati membri, designati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/413*.
__________________
* Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Nel condurre una ricerca in forma di richiesta presentata, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che effettua un controllo dell'assicurazione utilizza il numero completo di immatricolazione. Le ricerche sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI*. Lo Stato membro che effettua un controllo dell'assicurazione utilizza i dati ottenuti per stabilire se un veicolo è coperto da un'assicurazione obbligatoria valida di cui all'articolo 3 della presente direttiva.
__________________
* Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  Gli Stati membri garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, per quanto possibile utilizzando applicazioni informatiche esistenti, come quella di cui all'articolo 15 della decisione 2008/616/GAI, e le versioni modificate di tali applicazioni informatiche, in conformità del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni informatiche prevedono tanto la modalità di scambio online in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)
La legislazione degli Stati membri specifica in particolare lo scopo esatto, fa riferimento alla pertinente base giuridica, rispetta i requisiti di sicurezza applicabili e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità, nonché stabilisce un periodo commisurato di conservazione dei dati.
I dati personali trattati in virtù del presente articolo sono conservati solo per il periodo di tempo necessario ai fini del controllo dell'assicurazione. Tali dati sono cancellati completamente non appena non sono più necessari per tale scopo. Se dal controllo dell'assicurazione emerge che il veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, il soggetto che effettua il controllo cancella immediatamente tali dati. Qualora il controllo non consenta di determinare se un veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, i dati sono conservati per un periodo di tempo adeguato, non superiore a 30 giorni, o per il tempo necessario ad accertare l'esistenza di una copertura assicurativa, a seconda di quale sia il periodo più breve.
Lo Stato membro che accerti che un veicolo viaggia privo dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3 può applicare sanzioni stabilite in conformità dell'articolo 27.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a)  nel caso di danni alle persone: 6 070 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, o 1 220 000 EUR per vittima;
(a)  nel caso di danni alle persone: 6 070 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1 220 000 EUR per persona lesa;
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
(b)  nel caso di danni alle cose, 1 220 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
(b)  nel caso di danno alle cose, 1 220 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
3 bis)   All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell’articolo 3.
"Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o entro i limiti di garanzia prescritti dallo Stato membro, se superiori, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 3, anche per quanto riguarda gli incidenti in cui un autoveicolo è utilizzato come arma per commettere un reato violento o un atto terroristico.";
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 10 bis
Articolo 10 bis
Articolo 10 bis
Protezione delle persone lese in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione o di mancanza di cooperazione di un'impresa di assicurazione
Protezione delle persone lese in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione
-1.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone lese abbiano diritto al risarcimento, almeno entro i limiti dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o entro i limiti di garanzia prescritti dallo Sato membro, se superiori, per i danni alle persone o alle cose causati da un veicolo assicurato da un'impresa di assicurazione che si trova nelle situazioni seguenti:
(a)  l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o
(b)  l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 268, lettera d), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.
1.  Ogni Stato membro crea o autorizza un organismo ad indennizzare le persone lese che risiedono abitualmente all'interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per i danni alle persone o i danni alle cose causati da un veicolo assicurato da un'impresa di assicurazione in una delle seguenti situazioni:
1.  Ogni Stato membro crea o autorizza un organismo ad indennizzare le persone lese che risiedono abitualmente all'interno del suo territorio, nelle situazioni di cui al paragrafo -1.
(a)  l'impresa di assicurazione è soggetta ad una procedura fallimentare;
(b)  l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 268, lettera d), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***;
(c)  l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non ha fornito una risposta motivata sugli elementi invocati nella richiesta d'indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta a tale impresa di assicurazione.
2.  Le persone lese non possono presentare una richiesta di indennizzo all'organismo di cui al paragrafo 1 se hanno già presentato una richiesta direttamente all'impresa di assicurazione o intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione e tale richiesta o azione è ancora pendente.
3.  L'organismo di cui al paragrafo 1 fornisce una risposta alla richiesta di indennizzo entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta.
3.  La persona lesa può chiedere l'indennizzo direttamente all'organismo di cui al paragrafo 1. Tale organismo, sulla base delle informazioni fornitegli su sua richiesta dalla persona lesa, dà alla persona lesa una risposta motivata circa il pagamento dell'indennizzo entro tre mesi dalla data alla quale la persona lesa richiede l'indennizzo.
Qualora sia dovuto un indennizzo, entro tre mesi dalla comunicazione della propria risposta, l'organismo di cui al paragrafo 1 corrisponde l'intero indennizzo alla persona lesa o, laddove l'indennizzo avvenga sotto forma di pagamenti periodici concordati, dà avvio a tali pagamenti.
Qualora una persona lesa abbia presentato una richiesta a un'impresa di assicurazione o al suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, i quali sono diventati soggetti alle condizioni di cui al paragrafo -1 prima o nel corso della richiesta, e tale persona lesa non abbia ancora ricevuto una risposta motivata dalla suddetta impresa di assicurazione o dal suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, la persona lesa ha facoltà di ripresentare la propria richiesta di indennizzo all'organismo di cui al paragrafo 1.
4.  Nel caso in cui la parte lesa risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1, l'organismo di cui al paragrafo 1 che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza ha diritto di esigere il rimborso della somma versata a titolo di indennizzo dall'organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione che ha emesso la polizza della parte responsabile.
4.  Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE in uno Stato membro diverso dallo Stato membro per il quale l'organismo di cui al paragrafo 1 è competente, tale organismo ha diritto di esigere il rimborso della somma versata a titolo di indennizzo dall'organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione.
5.  I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano:
5.  I paragrafi da -1 a 4 non pregiudicano:
(a)  il diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo versato dall'organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;
(a)  il diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo versato dall'organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;
(b)  il diritto degli Stati membri di disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:
(b)  il diritto degli Stati membri di disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:
(i)  l'organismo di cui al paragrafo 1;
(i)  l'organismo di cui al paragrafo 1;
(ii)  la persona o le persone responsabili del sinistro;
(ii)  la persona o le persone responsabili del sinistro;
(iii)  altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.
(iii)  altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.
6.  Gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, in particolare alla condizione che la persona lesa dimostri che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.
6.  Gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo a riduzioni o condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che il responsabile del sinistro o l'impresa di assicurazione non sono in grado o rifiutano di pagare.
7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter al fine di definire i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi istituiti o autorizzati a norma dell'articolo 10 bis per quanto riguarda il rimborso.
7.   Il presente articolo ha effetto:
(a)  dopo che sia stato concluso un accordo fra tutti gli organismi di cui al paragrafo 1, istituiti o autorizzati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
(b)  a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo aver accertato, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che l'accordo di cui alla lettera (a) è stato concluso.
7 bis.  Nelle situazioni di cui al paragrafo -1, le persone lese di cui all'articolo 20, paragrafo 1, possono chiedere un indennizzo all'organismo di indennizzo di cui all'articolo 24 nel loro Stato membro di residenza.
7 ter.  La persona lesa può chiedere un indennizzo direttamente all'organismo di indennizzo che, sulla base delle informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, dà alla persona lesa una risposta motivata entro tre mesi dalla data alla quale la persona lesa chiede l'indennizzo.
All'atto del ricevimento della richiesta, l'organismo di indennizzo informa di aver ricevuto una richiesta dalla persona lesa le persone o gli organismi seguenti:
(a)  l'impresa di assicurazione oggetto di una procedura di fallimento o di liquidazione;
(b)  il liquidatore nominato per detta impresa di assicurazione, secondo la definizione di cui all'articolo 268, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
(c)  l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro; e
(d)  l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, nel caso in cui detto Stato membro sia diverso dallo Stato membro in cui si è verificato il sinistro.
7 quater.  Ricevute le informazioni di cui al paragrafo 7 ter, l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro comunica all'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa se l'indennizzo da parte dell'organismo di cui al paragrafo 1 debba essere considerato sussidiario o meno. L'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa tiene conto di tali informazioni all'atto dell'indennizzo.
7 quinquies.  L'organismo di indennizzo che ha risarcito la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, per la somma pagata a titolo di indennizzo.
7 sexies.  Quest'ultimo organismo è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti dell'organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa abbia corrisposto un indennizzo per danni alle persone o alle cose.
Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro.
7 septies.  L'accordo tra gli organismi di indennizzo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, contiene disposizioni relative alle funzioni e agli obblighi degli organismi di indennizzo e alle procedure di rimborso previste nel presente articolo.
7 octies.  In assenza dell'accordo di cui al paragrafo 7, lettera (a), o in assenza di una modifica dell'accordo a norma del paragrafo 7 septies entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva di modifica], alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter riguardo alla definizione dei compiti e degli obblighi procedurali degli organismi istituiti o autorizzati a norma del presente articolo per quando riguarda l'indennizzo, o alla modifica dell'accordo a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, o, se necessario, a entrambi gli aspetti.
__________________
* Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
*** Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 15
4 bis)  l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15
"Articolo 15
Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro
Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro
1.  In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.
1.  In deroga all'articolo 13, punto 13, lettera b), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, lo Stato membro di destinazione, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.
2.  Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell'indennizzo previsto all'articolo 9.
2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di assicurazione notifichino al centro di informazione dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato il rilascio di una polizza assicurativa per l'uso del veicolo in questione.
__________________
* Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)."
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 15 bis (nuovo)
4 ter)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 bis
Responsabilità in caso di sinistro che coinvolge un rimorchio trainato da un veicolo a motore
In caso di sinistro causato da un gruppo di veicoli costituito da un rimorchio trainato da un veicolo a motore, la persona lesa è indennizzata dall'impresa che ha assicurato il rimorchio, qualora:
–  siano state sottoscritte assicurazioni per la responsabilità civile separate; e
–  possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo a motore trainante.
L'impresa che risarcisce la persona lesa in questo caso si rivale sull'impresa che ha assicurato il veicolo a motore trainante se ciò è previsto dalla legislazione nazionale."
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 16 – comma 3
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o gli organismi di cui al secondo comma, tenendo conto delle attestazioni di sinistralità passata emesse da altre imprese di assicurazione o altri organismi di cui al secondo comma, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o semplicemente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e gli organismi di cui al secondo comma, tenendo conto delle attestazioni di sinistralità passata emesse da altre imprese di assicurazione o altri organismi di cui al secondo comma, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o semplicemente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 16 – comma 3 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono affinché l'impresa di assicurazione, quando tiene conto delle attestazioni di sinistralità passata per la determinazione dei premi, tenga altresì conto delle attestazioni di sinistralità passata rilasciate da imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri alla stregua di quelle rilasciate da un'impresa di assicurazione stabilita all'interno dello stesso Stato membro e applica, conformemente alla legislazione nazionale, eventuali obblighi regolamentari per quanto riguarda il trattamento dei premi.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 16 – comma 4
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione pubblichino le loro politiche per quanto riguarda l'uso delle attestazioni di sinistralità passata nel calcolare i premi.
Senza pregiudizio delle politiche tariffarie delle imprese di assicurazione, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione pubblichino le loro politiche per quanto riguarda l'uso delle attestazioni di sinistralità passata nel calcolare i premi.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 16 – comma 5
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 28 bis, paragrafo 2, che specifichino il contenuto e la forma delle attestazioni di sinistralità passata di cui al secondo comma. L'attestazione contiene le seguenti informazioni:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 ter che definiscono il contenuto e la forma delle attestazioni di sinistralità passata di cui al secondo paragrafo. L'attestazione contiene almeno le seguenti informazioni:
(a)  l'identità dell'impresa di assicurazione che rilascia l'attestazione di sinistralità passata;
(a)  l'identità dell'impresa di assicurazione che rilascia l'attestazione di sinistralità passata;
(b)  l'identità del contraente;
(b)  l'identità del contraente, compresi la data di nascita, l'indirizzo di contatto e, se del caso, il numero e la data di rilascio della patente di guida;
(c)  il veicolo assicurato;
(c)  il veicolo assicurato e il relativo numero di identificazione;
(d)  il periodo di copertura del veicolo assicurato:
(d)  la data di inizio e la data di cessazione della copertura assicurativa del veicolo;
(e)  il numero e il valore dei sinistri comportanti responsabilità civile dichiarati nel periodo oggetto dell'attestazione di sinistralità passata.
(e)  il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile di cui il contraente è responsabile dichiarati nel periodo oggetto dell'attestazione di sinistralità passata, comprese la data e la natura di ciascun sinistro, per quanto i concerne danni alle cose o alle persone, e se la pratica relativa al sinistro è ancora aperta o è stata chiusa.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)
La Commissione consulta tutte le pertinenti parti interessate prima di adottare tali atti delegati e cerca di raggiungere un accordo tra le parti interessate per quanto riguarda il contenuto e la forma dell'attestazione di sinistralità passata.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 16 bis (nuovo)
5 bis)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 16 bis
Strumento di confronto dei prezzi
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento di confronto indipendente che consenta loro di confrontare e valutare i prezzi e le tariffe generali dei prestatori di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, sulla base delle informazioni fornite dai consumatori.
2.  I prestatori di assicurazione obbligatoria forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni richieste per tale strumento e assicurano che le informazioni siano accurate e aggiornate nella misura necessaria a garantire tale accuratezza. Detto strumento può comprendere anche opzioni aggiuntive in materia di copertura assicurativa dei veicoli a motore al di là dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 3.
3.  Lo strumento di confronto:
(a)  è operativamente indipendente dai prestatori di servizi e assicura pertanto che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
(b)  indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;
(c)  enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
(d)  utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;
(e)  fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
(f)  è aperto a qualsiasi prestatore di assicurazione obbligatoria che metta a disposizione le informazioni pertinenti e include un'ampia gamma di offerte che copra un segmento significativo del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
(g)  prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
(h)  comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e non sono vincolanti per i prestatori di servizi di assicurazione.
4.  Su richiesta del fornitore dello strumento, gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere da (a) a (h), sono certificati dalle autorità competenti.
5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la forma e le funzioni di tale strumento di confronto e le categorie di informazioni che i prestatori di assicurazione devono fornire alla luce del carattere personalizzato delle polizze assicurative.
6.  Fatte salve altre norme dell'Unione e conformemente all'articolo 27, gli Stati membri possono prevedere sanzioni, anche sotto forma di ammende, per gli operatori degli strumenti di confronto che inducono in errore i consumatori o non indicano chiaramente la proprietà dello strumento e l'eventuale remunerazione ricevuta da un prestatore di servizi assicurativi.";
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 18 bis (nuovo)
5 ter)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 18 bis
Accesso ai verbali di sinistro
Gli Stati membri garantiscono il diritto della persona lesa ad ottenere tempestivamente copia del verbale di sinistro dalle autorità competenti. In conformità del diritto nazionale, quando non può rilasciare immediatamente un verbale di sinistro completo, lo Stato membro fornisce alla persona lesa una versione con omissis finché non sia disponibile la versione integrale. Le modifiche al testo dovrebbero limitarsi a quelle strettamente necessarie e richieste per conformarsi al diritto unionale o nazionale.";
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) – lettera a (nuova)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)
5 quater)  l'articolo 23 è così modificato:
(a)  è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di assicurazione siano tenute a fornire tutte le informazioni necessarie richieste dal registro di cui al paragrafo 1, lettera (a), compresi tutti i numeri di immatricolazione coperti da una polizza assicurativa emessa da un'impresa. Gli Stati membri impongono inoltre alle imprese di assicurazione di informare il centro d'informazione quando una polizza non sia più valida prima della data di scadenza della stessa o non copra più un veicolo immatricolato.";
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) – lettera b (nuova)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)
(b)  è inserito il seguente paragrafo:
"5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il registro di cui al paragrafo 1, lettera (a), sia mantenuto e aggiornato e sia pienamente integrato nelle banche dati di immatricolazione dei veicoli nonché accessibile ai punti di contatto nazionali a norma della direttiva (UE) 2015/413.";
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) – lettera c (nuova)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 23 – paragrafo 6
(c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6.  Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.
"6. Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 bis si procede nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.";
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 26 bis (nuovo)
5 quinquies)  è inserito il seguente articolo 26 bis:
"Articolo 26 bis
Organismi di indennizzo
1.  Gli Stati membri si adoperano affinché gli organismi di indennizzo di cui agli articoli 10, 10 bis e 24 siano gestiti come un'unità amministrativa unica che copre tutte le funzioni dei diversi organismi di indennizzo contemplati dalla presente direttiva.
2.  Qualora non gestisca tali organismi come un'unità amministrativa unica, lo Stato membro lo notifica alla Commissione e agli altri Stati membri insieme ai motivi della sua decisione."
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 26 ter (nuovo)
5 sexies)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 26 ter
Prescrizione
1.  Gli Stati membri garantiscono che sia applicato un termine di prescrizione di almeno quattro anni alle azioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 20, paragrafo 2, relative alle richieste di risarcimento per i danni a persone e a cose derivanti da un sinistro stradale transfrontaliero. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza, o aveva ragionevoli motivi per venire a conoscenza, dell'entità della lesione, della perdita o del danno, della causa, dell'identità della persona responsabile e dell'impresa di assicurazione che ne copre la responsabilità civile o del mandatario per la liquidazione dei sinistri o dell'organismo di indennizzo responsabile della liquidazione al quale viene presentata la richiesta.
2.  Gli Stati membri garantiscono che, laddove la legge nazionale applicabile alla richiesta preveda termini di prescrizione superiori a quattro anni, siano applicati tali termini di prescrizione più lunghi.
3.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni aggiornate sulle norme nazionali in materia di prescrizione in relazione ai danni causati da sinistri stradali. La Commissione rende pubblicamente disponibile e accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione una sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri.";
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 septies (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 26 quater (nuovo)
5 septies)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 26 quater
Sospensione dei termini di prescrizione
1.  Gli Stati membri garantiscono che i termini di prescrizione di cui all'articolo 26 bis siano sospesi nel periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di indennizzo da parte del ricorrente:
(a)  all'impresa di assicurazione della persona che ha causato l'incidente o al suo mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 21 e 22; o
(b)  all'organismo di indennizzo di cui agli articoli 24 e 25 e il rigetto della richiesta da parte del convenuto.
2.  Qualora il periodo di prescrizione residuo al termine della sospensione sia inferiore a sei mesi, gli Stati membri garantiscono che al ricorrente sia riconosciuto un periodo minimo di ulteriori sei mesi per avviare un procedimento giudiziario.
3.  Gli Stati membri garantiscono che, laddove un termine di prescrizione scada di sabato, di domenica o in un giorno di festività legalmente riconosciuta, esso sia prorogato sino alla fine del primo giorno lavorativo successivo.";
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 octies (nuovo)
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 26 quinquies (nuovo)
5 octies)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 26 quinquies
Calcolo dei termini
Gli Stati membri garantiscono che ciascun termine previsto dalla presente direttiva sia calcolato come segue:
(a)  il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento pertinente;
(b)  laddove un termine sia espresso in anni, esso scade nel relativo anno successivo, nel mese e alla data corrispondenti per denominazione o per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto detto evento. Se nel mese successivo pertinente non esiste una data con una numerazione corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese;
(c)  la decorrenza dei termini non è sospesa durante le festività osservate dal tribunale.";
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 28 bis
Articolo 28 bis
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione****.Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*****.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 28 ter – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10 bis, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 30.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da … [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7 octies, all'articolo 16, quinto comma, e all'articolo 16 bis, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 28 ter – paragrafo 5
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 bis, paragrafo 7 octies, dell'articolo 16, quinto comma, e dell'articolo 16 bis, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 28 quater
Articolo 28 quater
Articolo 28 quater
Valutazione
Valutazione e revisione
Non oltre sette anni dopo il suo recepimento, viene effettuata una valutazione della presente direttiva. La Commissione presenta le conclusioni della valutazione, accompagnate dalle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Non oltre cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla valutazione dell'attuazione della presente direttiva, segnatamente per quanto concerne:
(a)  la sua applicazione con riferimento agli sviluppi tecnologici, in particolare relativamente ai veicoli autonomi e semi-autonomi;
(b)  l'adeguatezza del suo ambito di applicazione, considerando i rischi di incidenti associati a differenti veicoli a motore, in considerazione della probabile evoluzione del mercato, in particolare per quanto concerne i veicoli leggeri ad alta velocità rientranti nelle categorie di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere h), i), j), k) del regolamento (UE) n. 168/2013, quali le biciclette elettriche, i segway o gli scooter elettrici, e la probabilità che il sistema di responsabilità previsto soddisfi le esigenze future;
(c)  l'invito rivolto alle imprese di assicurazione ad includere un sistema di bonus/malus nei rispettivi contratti di assicurazione, che preveda uno sconto sul premio in assenza di sinistri, nel quale i premi dipendano dall'attestazione di sinistralità passata del contraente.
Tale relazione è accompagnata dalle osservazioni della Commissione e, se del caso, da una proposta legislativa.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0035/2019).


Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (2018/2684(RSP))
P8_TA(2019)0111B8-0096/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sul contraccolpo in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere nell'UE (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8 e 153 (sulla parità tra uomini e donne), 10 e 19 (sulla non discriminazione), nonché 6, 9 e 168 (sulla salute),

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3, che stabiliscono il principio della parità di genere e della non discriminazione come valore fondamentale dell'Unione,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21 (sulla non discriminazione), 23 (sulla parità tra uomini e donne) e 35 (sulla salute),

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del settembre 1995 e la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (conferenza del Cairo) del settembre 1994 e il relativo programma d'azione, nonché gli esiti delle relative conferenze di riesame,

–  vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  viste le conclusioni del convegno annuale 2017 sui diritti fondamentali "Diritti delle donne in tempi turbolenti", organizzato dalla Commissione,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il termine "regresso" può essere definito come una resistenza al cambiamento sociale progressista, un'involuzione rispetto ai diritti acquisiti o il mantenimento di uno status quo non paritario e che il regresso per quanto riguarda i diritti delle donne e la parità di genere è particolarmente preoccupante; che tale resistenza può essere esercitata indipendentemente dall'estrazione sociale o dall'età, può essere di natura formale o informale e può comportare strategie passive o attive per contrastare ulteriori progressi cercando di modificare leggi o politiche che, in definitiva, limiterebbero diritti acquisiti dei cittadini; che ciò è stato accompagnato dalla diffusione di notizie false e di pregiudizievoli convinzioni stereotipiche;

B.  considerando che i diritti delle donne sono diritti umani;

C.  considerando che il livello di uguaglianza di genere è spesso indicativo e rappresenta un primo segnale di allarme per il peggioramento della situazione dei diritti e dei valori fondamentali, tra cui la democrazia e lo Stato di diritto, in una determinata società; che gli sforzi volti a limitare o minare i diritti delle donne spesso denotano un conflitto sociale più ampio;

D.  considerando che, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, tutti gli Stati membri hanno assunto l'obbligo e il dovere di rispettare, garantire, tutelare e soddisfare i diritti fondamentali e i diritti delle donne;

E.  considerando che la parità tra uomini e donne costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati, che dovrebbe applicarsi nella legislazione, nella pratica, nella giurisprudenza e nella vita quotidiana;

F.  considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce che: "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; che il compito di eliminare tali ineguaglianze spetta in primo luogo agli Stati membri;

G.  considerando che dall'indice sull'uguaglianza di genere emergono persistenti disparità, con progressi solo marginali registrati tra il 2005 e il 2015; che sono ancora necessari sostanziali miglioramenti in tutti gli Stati membri per arrivare a società eque sotto il profilo del genere, in cui donne e uomini siano rappresentati in modo paritario, rispettati e sicuri in tutti i settori della vita personale e lavorativa; che tutti traggono vantaggio dalle politiche di parità di genere, le quali hanno un effetto positivo sulla società nel suo complesso; che cessare di progredire nelle questioni legate ai diritti delle donne equivale ad arretrare;

H.  considerando che l'elaborazione delle politiche di uguaglianza di genere dovrebbe basarsi sull'accesso a pari opportunità per donne e uomini e, nel contempo, aiutare le donne e gli uomini a conciliare la vita professionale e la vita familiare;

I.  considerando che i progressi in relazione all'uguaglianza di genere e alla promozione dei diritti delle donne non sono automatici né lineari; che la tutela dell'uguaglianza di genere, così come i progressi al riguardo, richiedono un impegno costante;

J.  considerando che la discriminazione contro le donne può assumere varie forme, tra cui la discriminazione strutturale, sul luogo di lavoro ed economica, che può essere nascosta e silenziosa proprio perché onnipresente;

K.  considerando che l'attuale decennio è caratterizzato da un'offensiva visibile e organizzata a livello mondiale ed europeo contro la parità di genere e i diritti delle donne, anche nell'Unione, che è particolarmente manifesta in un certo numero di Stati membri;

L.  considerando che tale regresso si manifesta anche a livello dell'Unione e che il fatto che, all'inizio dell'attuale legislatura, la Commissione abbia deciso di non perseguire la strategia di parità di genere che aveva attuato finora continua ad essere motivo di rammarico;

M.  considerando che i principali obiettivi di tale regresso nei confronti dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere sembrano comuni a tutti i paesi e includono settori chiave del quadro istituzionale e politico relativo all'uguaglianza di genere e ai diritti delle donne, quali l'integrazione della dimensione di genere, la protezione sociale e del lavoro, l'istruzione, la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere, i diritti delle persone LGBTI+, la presenza di donne nelle posizioni politiche decisionali e nei luoghi di lavoro, nonché il finanziamento adeguato delle organizzazioni e dei movimenti a difesa dei diritti delle donne e degli altri diritti umani; che alcuni attivisti e organizzazioni contro i diritti umani mirano, attraverso le loro strategie, a rovesciare le leggi esistenti in materia di diritti umani fondamentali connessi ai seguenti aspetti: sessualità e riproduzione, compreso il diritto di accesso alle moderne forme di contraccezione, alle tecnologie di riproduzione assistita o all'aborto sicuro; parità per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuali (LGBTI+); accesso alla ricerca sulle cellule staminali; e diritto di cambiare genere o sesso senza timore di ripercussioni sul piano giuridico;

N.  considerando che le donne sono particolarmente colpite dal problema del lavoro precario e da varie forme di "lavoro atipico"; che i tassi di disoccupazione sono aumentati vertiginosamente nel periodo 2008-2014 a causa della profonda crisi economica che ha colpito l'Unione europea e che nel 2014 il tasso di disoccupazione femminile (10,4 %) era ancora superiore a quello maschile (10,2 %); che la crisi economica ha colpito l'intera Unione europea e in particolare le zone rurali, le quali presentano livelli disastrosi di disoccupazione, povertà e spopolamento, fenomeni che riguardano soprattutto le donne;

O.  considerando che, negli ultimi dieci anni, le organizzazioni e i gruppi femminili e gli attivisti per i diritti delle donne hanno agito da catalizzatori e hanno svolto un ruolo guida in relazione agli sviluppi legislativi e politici per quanto riguarda i progressi nell'ambito dei diritti delle donne e la loro applicazione; che gli attori di cui sopra incontrano ora notevoli difficoltà di accesso ai finanziamenti, a causa di criteri restrittivi e oneri amministrativi, nonché di un ambiente sempre più ostile che non consente più loro di svolgere efficacemente i loro compiti di interesse pubblico;

P.  considerando che numerosi Stati membri non hanno ancora ratificato né recepito la Convenzione di Istanbul, e che vi sono restrizioni imposte dagli Stati all'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi nell'Unione europea;

Q.  considerando che nel primo semestre del 2018 si è assistito in vari Stati membri a un'involuzione rispetto alla Convenzione di Istanbul, che ha spianato la strada a discorsi di incitamento all'odio, in particolare nei confronti delle persone LGBTI+; che tale reazione non è mai stata combattuta, né in seno al Consiglio né in seno al Consiglio europeo;

R.  considerando che nel 2017 il Consiglio d'Europa ha messo in guardia sulle minacce per i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, alla luce dei tentativi di diversi membri di rendere più restrittiva la legislazione in materia di accesso all'aborto e alla contraccezione; che, analogamente, nell'agosto 2018 il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) e il Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) delle Nazioni Unite hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che l'accesso all'aborto sicuro e legale, come pure ai servizi e alle informazioni ad esso inerenti, sono aspetti essenziali della salute riproduttiva delle donne, esortando nel contempo i paesi a fermare la regressione nell'ambito dei diritti sessuali e riproduttivi di donne e ragazze, poiché tale regressione rappresenta una minaccia per la loro salute e le loro stesse vite; che il Parlamento europeo ha riconosciuto che negare alle donne l'accesso legale all'aborto rappresenta una violenza contro le donne;

S.  considerando che in taluni Stati membri le organizzazioni che si oppongono attivamente ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne godono del pieno sostegno dei governi sotto forma di finanziamenti pubblici che consentono a tali organizzazioni di impostare azioni coordinate a livello internazionale ed europeo;

T.  considerando che non tutti gli Stati membri offrono un'educazione sulle relazioni, la sessualità e la parità di genere conformemente agli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di educazione sessuale e al relativo piano d'azione, il che equivale a non rispettare le linee guida internazionali; che sono fenomeni allarmanti la crescente resistenza a tale educazione e la stigmatizzazione di coloro che vi partecipano da parte di alcuni movimenti politici, resistenza spesso dovuta a campagne di disinformazione condotte in molti Stati membri sui contenuti dell'educazione sessuale che ostacolano l'offerta di tale educazione informativa, importante e inclusiva per tutti;

U.  considerando che le strutture patriarcali secolari in tutto il mondo servono a opprimere le donne e i loro diritti e a perpetuare le disuguaglianze di genere; che il superamento di tali strutture implica il confronto tra diverse posizioni e meccanismi di potere a livello globale;

V.  considerando che promuovere l'uguaglianza di genere e investire nelle donne apportano benefici all'intera società, poiché le donne che dispongono di risorse economiche e di opportunità di leadership investiranno in salute, nutrizione, istruzione e benessere per i propri figli e le proprie famiglie;

1.  esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere un forte impegno e a dare priorità all'uguaglianza di genere, ai diritti delle donne e ai diritti delle persone LGBTI+, compresi i diritti delle minoranze più vulnerabili; ricorda a tutti gli Stati membri l'obbligo di sostenere i diritti delle donne e di promuovere la parità di genere; chiede che siano denunciati in maniera generalizzata i discorsi e le azioni che minano i diritti, l'autonomia e l'emancipazione delle donne in tutti i settori; osserva che un modo importante per combattere il regresso consiste nel sostenere proattivamente la parità di genere basata sui diritti e nell'integrare la dimensione di genere in tutti i settori;

2.  osserva che la natura, l'intensità e gli effetti del regresso nei confronti dei diritti delle donne hanno assunto proporzioni diverse tra i vari paesi e le varie regioni: in alcuni casi tale fenomeno è rimasto a livello retorico, mentre in altri si è concretizzato in misure e iniziative; che tuttavia tale fenomeno è evidente in quasi tutti gli Stati membri; ritiene che il regresso sia determinato anche dal dibattito e dalle opzioni politiche;

3.  osserva che l'indipendenza delle donne attraverso l'emancipazione sociale ed economica necessita di politiche incentrate sul lavoro, che contribuiscono a lottare contro gravi ineguaglianze e discriminazioni sul lavoro, promuovono un aumento dei salari e una regolamentazione del lavoro e dell'orario di lavoro, contrastano e proibiscono tutte le forme di lavoro precario e difendono il diritto di negoziazione collettiva;

4.  osserva che le donne appartenenti a minoranze, tra cui le minoranze di genere e sessuali, etniche e religiose, sono le più vulnerabili a tale regresso;

5.  sottolinea che l'uguaglianza di genere non può essere conseguita se non tutte le donne godono di pari diritti, incluse le donne appartenenti a minoranze religiose ed etniche che subiscono disuguaglianze intersettoriali;

6.  condanna la reinterpretazione e il riorientamento delle politiche di parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità, in atto in taluni Stati membri; segnala che tale politica riguarda unicamente determinati gruppi e non rappresenta un approccio inclusivo; osserva inoltre che tale politica non mira a un cambiamento strutturale sostenibile atto a produrre miglioramenti duraturi per quanto riguarda i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;

7.  invita gli Stati membri a garantire che i diritti delle donne e delle persone LGBTI+ siano tutelati e riconosciuti come principi paritari nel contesto della democrazia e dello Stato di diritto; ritiene tuttavia che sancire i diritti delle donne nella legislazione non sia sufficiente per conseguire la parità di genere, la quale non può essere realizzata a meno che gli Stati membri non recepiscano, adottino e infine attuino e facciano rispettare le leggi in questione in modo da tutelare pienamente i diritti delle donne; deplora che i diritti delle donne non siano trattati in modo globale come principio guida di tutte le politiche pubbliche nazionali ed europee, corredate dal corrispondente bilancio; ritiene che la prevenzione della regressione attraverso l'istruzione sia il settore chiave sul quale investire; invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito all'importanza e ai vantaggi di salvaguardare i diritti delle donne e la parità di genere e di eliminare gli stereotipi di genere nella società, nonché a sostenere ulteriormente lo sviluppo e la diffusione di ricerche e informazioni basate su dati concreti nel settore dei diritti delle donne;

8.  invita tutti gli Stati membri a impegnarsi a osservare le convenzioni e i trattati internazionali in materia, nonché i principi sanciti nei rispettivi atti legislativi fondamentali, e ad assicurarne il rispetto, in modo da rafforzare e garantire il rispetto dei diritti delle minoranze e delle donne, inclusi i diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva e l'uguaglianza di genere in generale;

9.  evidenzia che le misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, incluse le pratiche tradizionali dannose e la violenza di genere, continuano a essere confrontate a numerose difficoltà; esprime preoccupazione per l'acuirsi di diverse forme di violenza, quali l'incitamento all'odio sessista e nei confronti delle persone LGBTI, la misoginia e la violenza online, incluse le vessazioni e lo stalking, nonché la violenza nei confronti delle donne sul luogo di lavoro o nei casi di tratta di esseri umani e prostituzione; rammenta la necessità di attuare misure preventive e protettive destinate a donne e ragazze per contrastare la violenza di genere, nonché di assicurare i responsabili di tali atti alla giustizia, garantendo nel contempo che i centri di accoglienza per le donne dispongano di un adeguato livello di finanziamenti, di organico e di sostegno; ricorda l'importanza fondamentale di attuare la direttiva sui diritti delle vittime, la direttiva sull'ordine di protezione europeo e la direttiva anti-tratta; sottolinea che, al fine di informare adeguatamente i soggetti preposti all'elaborazione delle politiche in merito a questi nuovi sviluppi, è necessario sopperire alla mancanza di dati confrontabili; chiede che continuino a essere organizzate campagne di sensibilizzazione pubbliche in materia di lotta alla violazione domestica e di genere a livello dell'UE e degli Stati membri;

10.  invita i deputati ad adottare una politica di tolleranza zero in relazione ai discorsi d'odio sessisti pronunciati in Aula, apportando una modifica al regolamento del Parlamento in modo da introdurre il divieto di pronunciare tali discorsi;

11.  ribadisce la sua richiesta affinché al Parlamento europeo siano adottate misure quanto più efficaci possibile per contrastare le molestie sessuali onde conseguire un'effettiva uguaglianza di genere; chiede che sia condotta una revisione esterna che ponga in evidenza le migliori norme di funzionamento, in modo da introdurre una formazione obbligatoria in materia di "rispetto e dignità al lavoro" per tutto il personale del Parlamento, ivi compresi i deputati, e che siano ripristinati i due comitati competenti in materia di molestie, assicurando l'inclusione di esperti indipendenti e il rispetto dell'uguaglianza di genere;

12.  ritiene che la collaborazione con gli uomini sia un fattore importante ai fini della promozione della parità tra uomini e donne e dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne;

13.  condanna la campagna condotta contro la convenzione di Istanbul, che mira a combattere la violenza nei confronti delle donne, e l'errata interpretazione di tale convenzione; esprime preoccupazione per il rifiuto di applicare la norma della tolleranza zero in relazione ai casi di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere, norma che raccoglie ampio consenso a livello internazionale; segnala che viene messa in discussione l'essenza stessa dei principi in materia di diritti umani, uguaglianza, autonomia e dignità; invita il Consiglio a ultimare il processo di ratifica e di piena attuazione della convenzione di Istanbul da parte dell'UE e a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri;

14.  osserva che la violenza domestica è considerata la forma più diffusa di violenza in taluni Stati membri ed esprime preoccupazione per il numero crescente di donne vittime di violenza domestica;

15.  condanna con forza l'aumento della violenza nei confronti delle donne, che si riflette in modo brutale nel numero allarmante di omicidi;

16.  rileva che le vittime della violenza di genere, inclusa la violenza domestica, hanno spesso un accesso limitato alla giustizia e a una protezione adeguata, malgrado le norme vigenti volte a contrastare tutte le forme di violenza, e che il livello di attuazione e applicazione della legislazione in materia risulta insufficiente; invita gli Stati membri ad assicurare che tutte le vittime di violenza domestica e di genere ricevano un'assistenza legale che tenga conto della dimensione di genere, al fine di evitare fenomeni quali la rivittimizzazione e l'impunità e di migliorare il tasso di denuncia di tali reati;

17.  segnala la preoccupante tendenza a ridurre lo spazio a disposizione della società civile a livello mondiale e in Europa, nonché la crescente criminalizzazione e l'aumento della burocrazia e delle restrizioni di finanziamento che interessano le organizzazioni per la tutela dei diritti fondamentali, inclusi gli attivisti e le organizzazioni per i diritti delle donne;

18.  esprime pieno sostegno e solidarietà alle diffuse iniziative, incluse le iniziative di base, promosse dalle organizzazioni e dai movimenti femminili per rivendicare l'uguaglianza di genere; sottolinea che è necessario un sostegno finanziario costante per garantire la continuità delle loro attività; chiede, pertanto, un aumento dei finanziamenti stanziati dagli Stati membri e dall'UE a favore degli strumenti finanziari di cui tali organizzazioni dispongono; ribadisce che l'accesso a tali fondi deve prevedere una burocrazia più snella e non dovrebbe essere discriminatorio con riguardo agli obiettivi e alle attività delle organizzazioni;

19.  esprime pertanto preoccupazione per le notizie relative a una riduzione delle risorse disponibili per le organizzazioni per i diritti delle donne e i centri di accoglienza per le donne in molti Stati membri;

20.  invita gli Stati membri a garantire risorse finanziarie sufficienti per l'attuazione degli strumenti di lotta contro tutte le forme di violenza, in particolare la violenza nei confronti delle donne;

21.  rileva, in alcuni Stati membri, la tendenza a creare un contesto parallelo di organizzazioni non governative formato da persone e organizzazioni filogovernative; sottolinea l'importanza di un contesto critico e diversificato di organizzazioni non governative, sia per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, sia per lo sviluppo della società nel suo complesso;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere i loro meccanismi di ripartizione, monitoraggio e valutazione dei finanziamenti e a garantire che siano sensibili alla dimensione di genere e adattati ai problemi che taluni movimenti e organizzazioni, in particolare di piccole e medie dimensioni, si trovano ad affrontare alla luce dell'involuzione in questo ambito, nonché a utilizzare, ove opportuno, strumenti quali le valutazioni d'impatto di genere e il bilancio di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti a favore della protezione e della promozione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, inclusi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, a livello dell'UE e su scala mondiale;

23.  invita la Commissione a fornire un importante sostegno finanziario diretto alle organizzazioni femminili che operano in paesi in cui le organizzazioni della società civile sono sistematicamente soggette ad attacchi e private di finanziamenti, al fine di garantire la continuità dei servizi interrotti che mirano a proteggere e sostenere le donne e i loro diritti, nonché di tracciare una panoramica dei finanziamenti onde assicurare che le risorse dell'UE assegnate dagli Stati membri sostengano organizzazioni che svolgono attività e offrono servizi non discriminatori, inclusivi e incentrati sui sopravvissuti e che non perpetuano stereotipi di genere, ruoli di genere tradizionali o intolleranza;

24.  ritiene che la prostituzione rappresenti una grave forma di violenza e di sfruttamento;

25.  invita la Commissione a promuovere una valutazione della situazione attuale della prostituzione nell'UE, la cui rete di trafficanti trae vantaggio dal mercato unico, e a fornire assistenza finanziaria ai programmi che consentono alle vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale di sfuggire alla prostituzione;

26.  si appella alla Commissione affinché includa la promozione e il miglioramento della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi nella prossima strategia in materia di sanità pubblica;

27.  invita gli Stati membri a porre fine e a invertire i tagli applicabili ai programmi a favore dell'uguaglianza di genere, ai servizi pubblici e, in particolare, alle prestazioni assistenziali in materia di salute sessuale e riproduttiva;

28.  si rammarica che, in alcuni Stati membri, la durata del congedo di maternità sia subordinata ad aspetti economici, senza tenere conto dei fattori sociali e sanitari che concernono sia le donne che i bambini; ricorda che la protezione dei diritti di maternità e paternità e dei diritti genitoriali va di pari passo con la protezione dei diritti del lavoro e la sicurezza del posto di lavoro;

29.  ricorda che garantire l'uguaglianza di genere e ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere comporta importanti benefici economici e sociali per le famiglie e le società;

30.  chiede iniziative mirate volte a promuovere l'emancipazione economica delle donne e che affrontino la questione della segregazione di genere e dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, in particolare nei settori dell'imprenditoria femminile, della digitalizzazione e delle discipline STEM, al fine di contrastare il divario digitale di genere;

31.  sottolinea la necessità di conferire alle donne la capacità e gli strumenti per partecipare ai processi decisionali e assumere posizioni di leadership, al fine di contrastare gli stereotipi negativi;

32.  chiede un'azione concreta per colmare il divario retributivo di genere, che influisce negativamente sulla posizione sociale ed economica delle donne; sottolinea che la difesa e l'applicazione attiva della contrattazione collettiva, la valorizzazione dei salari, il divieto di qualsiasi forma di lavoro precario e la regolamentazione dei diritti del lavoro sono elementi determinanti per colmare il divario retributivo tra gli uomini e le donne;

33.  sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la raccolta di dati disaggregati per genere in ambiti quali l'occupazione informale, l'imprenditoria e l'accesso ai finanziamenti, l'accesso ai servizi sanitari, la violenza nei confronti delle donne e il lavoro non retribuito; evidenzia la necessità di raccogliere e utilizzare dati e prove di qualità per l'elaborazione di politiche informate e basate su dati comprovati;

34.  deplora che il bilancio di genere non sia stato riconosciuto come principio orizzontale nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e invita il Consiglio a modificare con urgenza tale regolamento, riaffermando in tal modo il suo impegno a favore dell'uguaglianza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio attento alla dimensione di genere per la definizione del bilancio, in modo da identificare esplicitamente la quota di fondi pubblici destinati alle donne, e a combattere la regressione in materia di genere garantendo che tutte le politiche per la mobilitazione delle risorse e l'assegnazione della spesa promuovano l'uguaglianza di genere;

35.  osserva che l'integrazione della dimensione di genere rientra in una strategia complessiva in materia di uguaglianza di genere e sottolinea, pertanto, che l'impegno delle istituzioni dell'UE in tale ambito è fondamentale; deplora, in tal senso, che non sia stata adottata alcuna strategia in materia di uguaglianza di genere nell'UE per il periodo 2016-2020 e che l'impegno strategico per la parità di genere sia stato declassato a documento di lavoro dei servizi della Commissione; ribadisce il suo invito affinché la Commissione adotti una strategia dell'UE per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;

36.  esorta il Consiglio a sbloccare la direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa (la cosiddetta direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione) al fine di far fronte al grave squilibrio tra uomini e donne al più alto livello decisionale in ambito economico;

37.  esorta il Consiglio a sbloccare la direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento al di fuori del mercato del lavoro, indipendentemente dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale o dalle convinzioni religiose, che mira a estendere la protezione contro la discriminazione attraverso un approccio orizzontale;

38.  ribadisce l'invito alla Commissione a rivedere la direttiva di rifusione 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(1) ed esorta a dare un seguito legislativo adeguato sulla base della raccomandazione della Commissione del 2014 sulla trasparenza salariale, al fine di eliminare il persistente divario retributivo di genere;

39.  deplora la sospensione dei lavori relativi alla direttiva sul congedo di maternità;

40.  invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia coerente ed esaustiva per pervenire all'uguaglianza di genere e tutelare la parità dei diritti delle donne, inclusa l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

41.  invita la Commissione a monitorare con attenzione la promozione e lo stato dell'uguaglianza di genere negli Stati membri più interessati, in particolare in riferimento al quadro istituzionale, politico e legislativo;

42.  esprime preoccupazione per la considerevole influenza esercitata sulla legislazione e le politiche nazionali dagli oppositori dei diritti riproduttivi e dell'autonomia delle donne, in particolare in alcuni Stati membri, con i loro tentativi di limitare i diritti delle donne in materia sanitaria e riproduttiva, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pianificazione familiare e alla contraccezione, e i tentativi di limitare o abolire il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza; ribadisce la necessità di adottare politiche volte a tutelare la maternità e la genitorialità, garantendo un'efficace protezione sociale e del lavoro, nonché politiche che garantiscano infrastrutture di sostegno alle famiglie, strutture per i bambini in età prescolare e servizi di assistenza a domicilio per i malati o gli anziani;

43.  critica il fatto che il femminismo e la lotta per i diritti delle donne siano impropriamente utilizzati per incitare all'odio razzista;

44.  raccomanda agli Stati membri di garantire un'educazione sessuale e relazionale a tutti i giovani; ritiene che l'adozione di strategie educative di più ampio respiro costituisca uno strumento essenziale per prevenire qualsiasi forma di violenza, segnatamente quella di genere, in particolare in età adolescenziale;

45.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.


Sfide strategiche e strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulle sfide strategiche e le strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate (2018/2782(RSP))
P8_TA(2019)0112B8-0097/2019

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 9, 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Carta contro il cancro adottata il 4 febbraio 2000 a Parigi in occasione del primo vertice mondiale contro il cancro(1),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo screening dei tumori(2),

–  visti la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2009 dal titolo "Lotta contro il cancro: un partenariato europeo" (COM(2009)0291),

–  vista la relazione della Commissione del 23 settembre 2014 sull'attuazione della comunicazione della Commissione, del 24 giugno 2009, "Lotta contro il cancro: un partenariato europeo" e seconda relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori (2003/878/CE) (COM(2014)0584),

–  vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sul cancro al seno nell'Unione europea(3),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2006 sul cancro al seno nell'Unione europea ampliata(4),

–  vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata(5),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione "Lotta contro il cancro: un partenariato europeo"(6),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sulla prevenzione delle malattie delle donne legate all'età(7),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica(8),

–  visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio(9),

–  vista la Guida europea per il miglioramento della qualità della lotta globale contro il cancro, pubblicata nel 2017 dall'azione comune di lotta contro il cancro CanCon,

–  vista la pubblicazione del 2017 del Centro comune di ricerca della Commissione europea dal titolo "Report of a European Survey on the Implementation of Breast Units: ECIBC-supporting information for breast cancer care policies and initiatives" (Relazione sull'indagine europea relativa all'istituzione dei centri di senologia: informazioni fornite dall'Iniziativa della Commissione europea sul cancro al seno a sostegno delle iniziative e delle politiche per la cura del cancro al seno),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sulle protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dalla società francese PIP(10),

–  visto il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) concernente la sicurezza delle protesi mammarie al silicone prodotte da Poly Implant Prothèse (PIP), pubblicato il 1° febbraio 2012(11),

–  viste la sua risoluzione del 13 giugno 2001 su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone (petizioni 0470/1998 e 0771/1998)(12) nonché la recente petizione n. 0663/2018 sulla protesiologia mammaria e gli effetti sulla salute delle donne,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulle sfide strategiche e le strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate (O-000134/2018 – B8-0006/2019),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche;

B.  considerando che un europeo su tre sviluppa un cancro nel corso della vita e che ogni anno nell'UE muoiono di cancro circa 1,3 milioni di persone, pari al 26 % circa di tutti i decessi(13);

C.  considerando che il cancro al polmone è la principale causa di mortalità per cancro nell'UE, seguito dal cancro colorettale e dal cancro al seno;

D.  considerando che, sebbene il cancro e altre comorbilità correlate colpiscano sia le donne che gli uomini, è necessaria una politica mirata dal momento che ciascun sesso è colpito da tipi di cancro specifici e che esistono metodi di diagnosi e prevenzione diversi per le donne e gli uomini;

E.  considerando che le principali forme di cancro che colpiscono le donne sono il cancro al seno, all'utero e al collo dell'utero; che il cancro al seno è il cancro mortale più comune per le donne, non solo nell'Unione europea (16 %) ma in tutto il mondo;

F.  considerando che, secondo i dati disponibili, per le donne che effettuano turni di notte il rischio di sviluppare un cancro al seno è superiore del 30 %;

G.  considerando che i dati dimostrano che una diagnosi precoce e un trattamento adeguato potrebbero arrivare a dimezzare i decessi per cancro(14);

H.  considerando che il tasso di sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro al seno può raggiungere l'80 % se il tumore viene diagnosticato precocemente e curato in maniera tempestiva;

I.  considerando che le donne malate di cancro devono spesso affrontare anche gravi problemi psicologici sovente sottovalutati, in particolare nel caso in cui siano sottoposte a mastectomia o isterectomia;

J.  considerando che il cancro può avere conseguenze fisiche negative per le donne o ripercussioni sulla loro fertilità, ad esempio con l'insorgenza di dolori, linfedema, ecc.;

K.  considerando che il cancro ha un impatto negativo sulla vita personale, sociale e professionale delle donne e rappresenta un duro colpo in termini di autostima e autoaccettazione;

L.  considerando che si dovrebbe prestare particolare attenzione alle donne e agli uomini affetti da cancro e comorbilità correlate che devono far fronte a sfide specifiche poste dalla malattia e dalle responsabilità familiari legate alla cura dei figli o all'assistenza a persone anziane o con disabilità;

M.  considerando che ogni donna e ogni uomo affetti da cancro e comorbilità correlate devono avere pari accesso allo screening, alle cure e a un sostegno di elevata qualità e a prezzi accessibili dopo la terapia;

N.  considerando che la diagnosi precoce del cancro grazie ai controlli medici può salvare la vita; che è pertanto fondamentale migliorare l'accesso alle misure di prevenzione disponibili attraverso i controlli medici;

O.  considerando che ancora oggi nell'UE si registrano numerose e importanti disparità, sia tra i vari Stati membri sia all'interno di uno stesso Stato membro, tra i contesti pubblici e privati, le zone rurali e urbane, le regioni e le città, e perfino tra gli ospedali di una stessa città, per quanto riguarda la qualità delle cure; che gli Stati membri presentano sistemi sanitari molto diversi e norme differenti; che si registra un significativo divario in termini di incidenza e mortalità tra l'Europa centrale e orientale e la media europea; che l'organizzazione dei sistemi sanitari come pure le disposizioni in materia di diagnosi e cure oncologiche sono di competenza dei singoli Stati membri; che la cooperazione e lo scambio di migliori prassi a livello dell'UE rappresentano un importante valore aggiunto;

P.  considerando che, per essere efficaci, le strategie per curare il cancro e le comorbilità correlate dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze delle donne e degli uomini come pure delle differenze esistenti tra i sessi in termini di prevenzione e cura dei malati oncologici, nonché assicurare una comunicazione inclusiva tra i pazienti, le persone sopravvissute alla malattia, i familiari e i prestatori di assistenza, il personale medico e i ricercatori;

Q.  considerando che non esiste ancora un trattamento olistico per i malati di cancro e che la struttura del trattamento è spesso rigida e non tiene conto delle esigenze delle donne, in particolare delle donne giovani e LGBTIQ+;

R.  considerando che le donne e gli uomini affetti da un cancro dovrebbero avere accesso a informazioni accurate in ogni stadio della malattia, come pure alla prevenzione, a screening di qualità, alla diagnosi, al monitoraggio, alle cure e al sostegno dopo la guarigione;

S.  considerando che i trattamenti oncologici hanno pesanti ripercussioni sul piano sia fisico che psicologico e che è fondamentale assicurare una buona qualità della vita ai pazienti e alle loro famiglie offrendo loro un sostegno e un'assistenza adeguati in funzione della situazione e delle esigenze specifiche;

T.  considerando che l'impatto del cancro sulle vite e sulle sofferenze delle persone è estremamente preoccupante e che si può fare molto di più per salvare vite umane attraverso la condivisione delle risorse, delle conoscenze e delle tecnologie esistenti;

U.  considerando che il cancro colpisce le donne e gli uomini in modi diversi e che le donne che sopravvivono alla malattia possono incontrare particolari difficoltà nel reinserimento nel mondo professionale e dell'istruzione e nella vita familiare; che i dati dimostrano che interventi psicosociali precoci contribuiscono positivamente ad aiutare i sopravvissuti al cancro nelle questioni occupazionali; che è opportuno sviluppare la riabilitazione psicosociale e professionale sulla base di un approccio incentrato sulla persona e attento alla dimensione di genere;

V.  considerando che ogni anno vengono impiantate protesi mammarie a migliaia di donne per ragioni mediche o estetiche, o talvolta per entrambe le ragioni, senza che vengano realmente presi in considerazione i rischi prima di raccomandare le protesi alle pazienti; che il caso della società PIP ha concentrato tutta l'attenzione su un unico produttore, senza che venissero realizzate indagini più ampie e approfondite su altri soggetti; che i produttori di protesi mammarie (diversi dalla PIP) non forniscono informazioni sulla composizione e gli effetti negativi di piccola o grande entità del gel di silicone utilizzato dall'industria farmaceutica per tali dispositivi; che i produttori non sono in grado di garantire protesi coesive al 100 % e che il problema della trasudazione delle protesi non è ancora stato risolto; che il tasso di rottura e i rischi invasivi del silicone in tutto il corpo rappresentano un problema reale; che i chirurghi dovrebbero proporre alternative alle protesi mammarie, dal momento che si tratta di una forma di intervento quasi irreversibile che può portare alla mutilazione e a gravi problemi di salute nelle donne, inclusi cancro e comorbilità correlate; che diversi studi hanno stabilito un nesso diretto tra l'uso delle protesi al silicone e il linfoma anaplastico a grandi cellule, un raro tipo di linfoma non-Hodgkin che ha causato almeno 14 decessi sugli oltre 409 casi registrati;

W.  considerando che i fattori ambientali hanno un effetto sulla salute e che determinati agenti cancerogeni contribuiscono ad aumentare il rischio per le donne e gli uomini;

X.  considerando che l'aumento dell'aspettativa di vita presenterà future sfide scientifiche, demografiche e mediche, dato che le donne in generale vivono più a lungo degli uomini;

Y.  considerando che una ricerca di alta qualità sulle cause e il trattamento del cancro è fondamentale per migliorare la prevenzione, la diagnosi, un trattamento riuscito e la gestione della patologia in corso;

Z.  considerando che, per usufruire delle migliori cure disponibili per alcuni tumori, i pazienti possono dover viaggiare al di fuori delle proprie regioni o dei propri Stati membri per accedere a trattamenti che salvano loro la vita; che i pazienti che necessitano di cure in paesi al di fuori dell'Unione europea possono trovarsi di fronte a gravi ostacoli per accedere a trattamenti rapidi;

AA.  considerando che le donne rappresentano la maggioranza della forza lavoro in alcuni settori industriali e sono spesso esposte ad un rischio maggiore di sviluppare un cancro connesso all'attività lavorativa, a causa dell'esposizione a sostanze cancerogene;

1.  plaude ai progressi compiuti grazie al tasso di diagnosi precoce, che ha determinato un aumento esponenziale dei tassi di sopravvivenza tra i malati di cancro al seno, e sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero mirare a migliorare il trattamento di altri tipi di cancro, quali il cancro alle ovaie o al collo dell'utero, e le comorbilità correlate;

2.  sottolinea che il cancro al seno è il cancro mortale più comune per le donne nell'UE, seguito dal cancro ai polmoni, dal cancro colorettale e dal cancro al pancreas, mentre il cancro alla prostata e il cancro ai polmoni restano i più comuni per gli uomini;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a continuare ad accordare la priorità alla lotta al cancro nell'ambito delle politiche sanitarie, sviluppando e mettendo in atto una strategia dell'UE globale e politiche basate sui fatti ed efficaci sul piano dei costi contro il cancro e le comorbilità correlate; sottolinea che tali politiche dovrebbero tenere conto delle esigenze particolari di donne e uomini, raccogliendo dati precisi e completi sull'incidenza/sopravvivenza al cancro, disaggregati per sesso, al fine di garantire che azioni specifiche siano destinate ai malati di cancro, svolgendo nel contempo ricerche e avviando un'azione preventiva contro particolari tipi di cancro, e fornendo accesso ad informazioni accurate, allo screening, alla diagnosi, al monitoraggio, alle cure e al sostegno dopo la guarigione, al fine di garantire le cure sanitarie;

4.  sottolinea che, sebbene la responsabilità dell'organizzazione dei sistemi sanitari e della fornitura di assistenza sanitaria a lungo termine spetti ai singoli Stati membri, la cooperazione a livello europeo, unita ad un utilizzo efficiente dei fondi UE, può contribuire allo sviluppo di una strategia efficace dell'UE contro il cancro e le comorbilità correlate sostenendo e integrando le misure adottate a livello regionale e nazionale nonché aiutando gli Stati membri ad affrontare le sfide comuni; invita pertanto la Commissione a fungere da piattaforma per lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, per quanto riguarda i modelli di cura del cancro e gli standard per i programmi sul cancro, adeguati in funzione delle situazioni individuali e delle possibilità finanziarie, al fine di creare sinergie nell'affrontare le sfide comuni;

5.  invita la Commissione a rafforzare i suoi sforzi per migliorare il coordinamento a livello dell'UE nell'ambito della ricerca sui tumori femminili, che è molto frammentata e varia in tutta l'UE; invita la Commissione a fare migliore uso del partenariato innovativo per la lotta contro il cancro, al fine di conseguire un maggiore coordinamento, specie per quanto riguarda il cancro alle ovaie;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione sui tumori maggiormente legati al genere che colpiscono in modo sproporzionato le donne, e su come prevenire i tumori, fornendo informazioni sui fattori dello stile di vita che possono essere modificati ai fini della prevenzione, come cambiamenti nella dieta, consumo di alcool ed esercizio fisico; sottolinea che tali campagne dovrebbero altresì incoraggiare le donne a partecipare a programmi di screening per il cancro al seno o il cancro al collo dell'utero;

7.  incoraggia gli Stati membri a prendere disposizioni per programmi e campagne di istruzione e alfabetizzazione in campo sanitario, intesi a favorire l'emancipazione delle donne e delle ragazze ed a fornire loro gli strumenti per praticare l'autoassistenza lungo l'intero spettro sanitario, in aggiunta a servizi sanitari pubblici globali e gratuiti;

8.  invita gli Stati membri a cooperare in materia di prevenzione dei tumori attuando appieno il Codice europeo contro il cancro(15);

9.  invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni risolute per ridurre al minimo l'esposizione delle donne e degli uomini agli agenti cancerogeni, alle sostanze tossiche per la riproduzione e agli interferenti endocrini;

10.  sottolinea la situazione specifica degli uomini, in particolare gli uomini transessuali, colpiti da cancro al seno o all'utero; incoraggia gli Stati membri a predisporre servizi di salute mentale, concepiti per affrontare il disagio che tali persone possono provare; sottolinea l'importanza di informare il personale medico e paramedico in merito a questo tipo di situazioni attraverso una formazione appropriata;

11.  ribadisce la necessità di diffondere materiale specifico e accurato, ed invita la Commissione e gli Stati membri a condurre campagne di informazione incentrate sui diversi tipi di cancro e i diversi gruppi di pazienti, siano essi donne o uomini, tenendo in considerazione tutti i fattori essenziali quali la storia familiare, l'età, lo status socioeconomico o il luogo di residenza;

12.  nota che un terzo della popolazione ancora non dispone di una registrazione di alta qualità dei tumori, soprattutto nelle regioni che dispongono di scarse risorse e scarse cure sanitarie; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i loro sforzi per sviluppare registri sui casi di tumore;

13.  ribadisce che la raccolta di dati sulle attività di screening sui casi di cancro dovrebbe essere collegata con l'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) di Eurostat e le indagini nazionali sulla salute condotte mediante interviste, al fine di ottenere informazioni più precise su frequenza e intervalli in situazioni di screening spontanee e organizzate;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione presso le scuole superiori sul papillomavirus umano (HPV) al fine di informare le ragazze e le giovani donne su tale infezione;

15.  incoraggia gli Stati membri a promuovere l'istituzione di centri aggiornati, nei quali venga offerto un sostegno psicologico ai pazienti oncologici da parte di tecnici sanitari intermedi qualificati, psicologi e altro personale medico pertinente, al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei malati di cancro durante il loro trattamento, mediante la fornitura di diverse forme di sostegno psicologico; nota che i costanti sviluppi tecnologici nel campo della medicina impongono al personale medico di dover continuamente acquisire conoscenze, che sono fondamentali per la diagnosi precoce e la qualità del trattamento;

16.  incoraggia gli Stati membri a rafforzare lo sviluppo delle cure a livello di comunità, al fine di coprire una vasta gamma di servizi necessari per quanti sono guariti dal cancro e per le persone affette da malattie croniche; sottolinea che le cure a livello di comunità dovrebbero essere sviluppate in modo da tenere conto del genere, onde rispondere alle esigenze specifiche delle donne che sopravvivono al cancro quando ritornano all'istruzione e alla formazione, alla loro occupazione e alla vita familiare, tenendo conto delle loro esigenze psicologiche e sociali;

17.  accoglie con favore il sostegno della Commissione allo sviluppo del sistema europeo di garanzia della qualità per i servizi che si occupano di cancro al seno; ritiene che tale sistema dovrebbe fornire una guida in materia di riabilitazione, sopravvivenza e cure palliative, prestando particolare attenzione alle esigenze delle donne malate e sopravvissute al cancro in situazioni vulnerabili;

18.  invita gli Stati membri a migliorare l'accesso ad uno screening precoce, attraverso un finanziamento più efficace e maggiori risorse, e ad avviare campagne di sensibilizzazione per incoraggiare tutti i gruppi a rischio ad usufruire dei controlli medici preventivi;

19.  invita gli Stati membri a utilizzare i fondi UE, quali i fondi strutturali e di coesione europei e gli strumenti della Banca europea per gli investimenti, tra gli altri, al fine di creare centri di screening, prevenzione e trattamento di qualità, che siano accessibili a tutti i pazienti;

20.  invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e attingendo alle varie possibilità di finanziamento dell'UE, a finanziare servizi che forniscano un supporto alle famiglie dove uno dei membri è malato di cancro, inclusa la consulenza familiare e la consulenza in materia di fertilità per i malati di cancro e le loro famiglie;

21.  sollecita la Commissione ad agire per sostenere appieno la strategia dell'OMS per eliminare il cancro al collo dell'utero;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare appieno il quadro giuridico esistente, in particolare nel settore della sorveglianza, vigilanza e ispezione per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi medici ad alto rischio e il loro effetto sulla salute delle donne; li invita altresì a sviluppare ulteriori misure per garantire la qualità delle protesi mammarie; ritiene che una valutazione approfondita dei rischi associati a tali protesi sia urgentemente necessaria, tenendo conto in particolare dei casi di cancro, e specie del linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (ALCL) nelle donne;

23.  chiede l'istituzione di una commissione di inchiesta per indagare sull'impatto delle protesi in silicone sulla salute delle donne, e in particolare sul possibile legame con forme di cancro e morbilità correlate;

24.  chiede che siano dedicate maggiori attenzioni e risorse alla diagnosi precoce e alla ricerca di base per il cancro alle ovaie;

25.  sollecita la Commissione a dare la priorità ad un'azione intesa a colmare il divario tra l'Europa centrale e orientale e la media europea per quanto riguarda l'incidenza e la mortalità del cancro alle ovaie e del cancro al collo dell'utero, eliminando le diseguaglianze strutturali tra i paesi attraverso l'organizzazione di servizi di screening dei tumori efficaci ed efficienti in termini di costi;

26.  invita gli Stati membri a focalizzarsi anche sul miglioramento della qualità di vita delle donne e degli uomini che sono malati di cancro e dei pazienti con altre comorbilità, e con malattie incurabili, per esempio sostenendo il movimento Hospice;

27.  accoglie con favore la proposta della Commissione di una direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e dei prestatori di assistenza; sottolinea che tale direttiva dovrebbe includere misure specifiche volte a ridurre il rischio di cancro per le donne che effettuano turni di notte; sottolinea, in tale contesto, l'importanza del diritto degli individui di chiedere permessi e orari di lavoro flessibili, che permettano di affrontare le particolari sfide incontrate dai genitori che lavorano e/o i prestatori di assistenza che assistono un parente che soffre di cancro e comorbilità correlate;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119111
(2) GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.
(3) GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 611.
(4) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 273.
(5) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 11.
(6) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 95.
(7) GU C 434 del 23.12.2015, pag. 38.
(8) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 99.
(9) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
(10) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 89.
(11) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(12) GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 231.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics
(14) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/
(15) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/


Uso della cannabis a scopo terapeutico
PDF 117kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'uso della cannabis a scopo terapeutico (2018/2775(RSP))
P8_TA(2019)0113B8-0071/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sull'uso della cannabis a scopo terapeutico (O-000122/2018 – B8-0001/2019),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la pianta della cannabis è costituita da più di 480 composti, tra cui oltre 100 cannabinoidi costituiti da composti psicoattivi e non psicoattivi; che molti di tali composti sono specifici della cannabis;

B.  considerando che il D9-tetraidrocannabinolo (THC) e il cannabidiolo (CBD) sono i cannabinoidi più noti identificati nella cannabis e che il THC costituisce il principale elemento psicoattivo che crea dipendenza della cannabis, mentre il CBD non presenta proprietà tossiche né causa dipendenza;

C.  considerando che la pianta della cannabis è costituita da numerosi altri cannabinoidi come il cannabicromene, il cannabinolo, l'acido cannabidiolico, il cannabigerolo e la tetraidrocannabivarina, che possono avere effetti neuroprotettivi, sono in grado di contribuire alla riduzione di taluni sintomi nei pazienti – quali dolore cronico, infiammazione e infezioni batteriche – e possono stimolare la crescita ossea;

D.  considerando che i prodotti derivati dalla cannabis usati a scopo terapeutico sono generalmente indicati come "cannabis terapeutica"; che il termine è in gran parte indefinito dal punto di vista giuridico e resta ambiguo e aperto a interpretazioni; che il termine "cannabis terapeutica" dovrebbe essere distinto dai medicinali a base di cannabis che sono stati sottoposti a sperimentazioni cliniche e approvati da un'autorità di regolamentazione;

E.  considerando che le convenzioni delle Nazioni Unite e il diritto internazionale non impediscono l'uso medico della cannabis o dei prodotti a base di cannabis per il trattamento di specifiche patologie;

F.  considerando che le legislazioni degli Stati membri dell'UE sulla cannabis, inclusa la cannabis a scopo terapeutico, differiscono notevolmente in termini di approccio, ad esempio per quanto riguarda i livelli massimi di concentrazione di THC e di CBD consentiti, il che crea difficoltà ai paesi che applicano un approccio più prudente;

G.  considerando che nessuno Stato membro dell'UE autorizza il fumo di cannabis a fini terapeutici o consente la coltivazione domestica a tale scopo;

H.  considerando che il panorama politico relativo alla cannabis terapeutica, nell'UE e a livello mondiale, è in evoluzione; che vi sono ancora fraintendimenti sui diversi usi della cannabis, anche fra amministrazioni nazionali, che spesso confondono la legalizzazione della cannabis per uso ricreativo con la necessità di consentire a tutti i pazienti che ne hanno bisogno di utilizzarla in modo legale e sicuro a fini terapeutici;

I.  considerando che l'uso della cannabis in generale può causare dipendenza ed è responsabile di notevoli problemi sociali e di salute; che, pertanto, la prevenzione della dipendenza, il controllo e la lotta contro le pratiche illegali sono tuttora necessari, soprattutto se l'uso della cannabis terapeutica è previsto su scala più ampia;

J.  considerando che, al giugno 2018, nessun medicinale a base di cannabis era stato autorizzato mediante procedura centralizzata di autorizzazione dell'Agenzia europea per i medicinali, mentre solo uno di questi prodotti era sottoposto a tale procedura;

K.  considerando che soltanto un medicinale a base di cannabis è stato autorizzato con la procedura di reciproco riconoscimento e ha ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in 17 Stati membri dell'UE per il trattamento di spasticità da sclerosi multipla;

L.  considerando che una rassegna della letteratura scientifica esistente in materia di cannabis utilizzata in ambiente medico fornisce prove conclusive o sostanziali del fatto che la cannabis e i cannabinoidi hanno effetti terapeutici, ad esempio nel trattamento del dolore cronico negli adulti (come nel caso delle patologie tumorali), agiscono come antiemetici nel trattamento della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia e alleviano i sintomi di spasticità segnalati dai pazienti affetti da sclerosi multipla e sono efficaci nel trattamento dei pazienti che soffrono di disturbi legati ad ansia, sindrome da stress post-traumatico (PTSD) e depressione;

M.  considerando le evidenze secondo le quali la cannabis o i cannabinoidi potrebbero essere efficaci per aumentare l'appetito e diminuire la perdita di peso associata all'HIV/AIDS, alleviare i sintomi di malattie mentali quali la psicosi o la sindrome di Tourette, mitigare i sintomi dell'epilessia, ma anche del morbo di Alzheimer, dell'artrosi, dell'asma, del cancro, del morbo di Crohn e del glaucoma e contribuire altresì a ridurre il rischio di obesità e diabete e ad attenuare i dolori mestruali;

N.  considerando che i dati ufficiali sulle attività di ricerca e sul finanziamento della ricerca in materia di cannabis terapeutica rimangono scarsi; che la ricerca sulla cannabis terapeutica non ha ricevuto alcun sostegno diretto nel quadro dell'attuale programma di ricerca nell'UE e che il coordinamento dei progetti di ricerca sulla cannabis terapeutica negli Stati membri è scarso;

O.  considerando che la valutazione dell'attuazione della strategia dell'UE in materia di droga (2013-2020) ha riconosciuto che un'ampia gamma di portatori d'interessi ha rilevato la mancanza di una discussione sulle recenti tendenze della politica in materia di cannabis, che è stato uno dei punti citati più frequentemente alla domanda se la strategia omettesse di trattare tematiche importanti;

P.  considerando che non esiste un sistema uniforme di normazione per la marcatura e l'etichettatura dei farmaci contenenti THC, CBD e altri cannabinoidi presenti nella pianta della cannabis;

Q.  considerando che negli Stati membri dell'UE non sono disponibili o sono scarse le informazioni affidabili per il personale medico — studenti di medicina, medici, farmacisti, psichiatri, ecc. — sull'impatto dei prodotti medici contenenti THC e CBD, e vi è anche una carenza di informazioni e avvertenze per i giovani e le donne che prendono in considerazione la maternità;

R.  considerando che non esiste, all'interno dell'Unione, alcuna regolamentazione relativa alla commercializzazione dei medicinali a base di cannabis;

1.  invita la Commissione e le autorità nazionali a collaborare per fornire una definizione giuridica della cannabis terapeutica e a operare una chiara distinzione tra medicinali a base di cannabis approvati dall'EMA o da altre agenzie di regolamentazione, cannabis terapeutica non supportata da sperimentazioni cliniche e altre applicazioni della cannabis (ad esempio a scopo ricreativo o industriale);

2.  ritiene che la ricerca sui potenziali benefici dei medicinali derivati dalla cannabis e sulla cannabis in generale abbia ottenuto scarsi finanziamenti e dovrebbe essere adeguatamente affrontata nell'ambito del prossimo 9° programma quadro e dei programmi nazionali di ricerca al fine di esplorare, tra l'altro, i possibili usi di THC, CBD e altri cannabinoidi a fini terapeutici, nonché i loro effetti sull'organismo umano, inclusi gli insegnamenti tratti dall'esperienza della prescrizione off-label della cannabis;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli normativi, finanziari e culturali che gravano sulla ricerca scientifica in materia di uso della cannabis a scopo terapeutico e sulla ricerca in materia di cannabis in generale; sollecita inoltre la Commissione e gli Stati membri a definire le condizioni che consentano di svolgere ricerche scientifiche affidabili, indipendenti e ben documentate sull'uso di medicinali a base di cannabis a scopo terapeutico;

4.  invita la Commissione a definire, d'intesa con le autorità competenti, i settori prioritari per la ricerca sulla cannabis a scopo terapeutico e ad attingere alle ricerche d'avanguardia condotte in altri paesi, concentrandosi sui settori che possono apportare il maggiore valore aggiunto;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare l'attività di ricerca e a stimolare l'innovazione nell'ambito di progetti relativi all'uso della cannabis a scopo terapeutico;

6.  invita la Commissione a mettere a punto una strategia globale per garantire le norme più elevate in materia di ricerca indipendente, sviluppo, autorizzazione, commercializzazione, farmacovigilanza e prevenzione degli abusi di prodotti derivati dalla cannabis; sottolinea la necessità di standardizzare e uniformare i prodotti contenti medicinali a base di cannabis;

7.  sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e armonizzazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in ordine alle ulteriori iniziative dell'UE nel settore della cannabis terapeutica;

8.  invita la Commissione a istituire una rete che riunisca l'EMA, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), le autorità nazionali competenti, nonché le organizzazioni di pazienti, la società civile, le parti sociali, le organizzazioni dei consumatori, gli operatori sanitari e le ONG, insieme ad altri soggetti interessati pertinenti, per garantire un'effettiva attuazione della strategia per i medicinali a base di cannabis;

9.  invita gli Stati membri a fornire agli operatori sanitari una formazione medica adeguata e ad incoraggiare una maggiore conoscenza della cannabis terapeutica basata su ricerche indipendenti e di vasta portata; sollecita inoltre gli Stati membri a lasciare interamente alla discrezione professionale dei medici la prescrizione di medicinali a base di cannabis approvati da un'autorità di regolamentazione a pazienti affetti da patologie pertinenti nonché di consentire ai farmacisti di onorare legalmente tali prescrizioni; evidenzia la necessità di formazione e di accesso alle pubblicazioni sui risultati delle attività di ricerca indipendente per tutto il personale medico (studenti di medicina, medici e farmacisti);

10.  invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per migliorare la parità di accesso ai medicinali a base di cannabis e garantire che, ove consentito, i medicinali efficaci nel trattamento di patologie specifiche siano coperti dai regimi di assicurazione malattia, come avviene per altri medicinali; invita gli Stati membri a fornire ai pazienti una scelta sicura ed equa tra i diversi tipi di medicinali a base di cannabis, garantendo nel contempo che i pazienti siano seguiti da operatori sanitari specializzati durante il trattamento;

11.  sottolinea che, per garantire che i pazienti possano accedere alla giusta terapia, specifica per il singolo caso e volta a soddisfare le loro esigenze individuali di pazienti affetti da patologie singole o multiple, è essenziale garantire che essi ricevano informazioni complete sull'intera gamma di profili delle varietà della pianta utilizzati nel medicinale fornito; rileva che tali informazioni consentirebbero ai pazienti di assumere una maggiore responsabilità e ai medici di prescrivere i medicinali tenendo in considerazione le esigenze globali del paziente e la terapia corrispondente;

12.  invita gli Stati membri a riesaminare le loro legislazioni pertinenti sull'uso dei medicinali a base di cannabis qualora la ricerca scientifica dimostri che non è possibile ottenere lo stesso effetto positivo utilizzando i medicinali comuni che non creano dipendenza;

13.  invita gli Stati membri a garantire una disponibilità sufficiente di medicinali a base di cannabis a scopo terapeutico per soddisfare le esigenze effettive, sia attraverso la produzione sulla base dei loro criteri medici nazionali o, eventualmente, attraverso importazioni che ottemperino i requisiti nazionali in materia di medicinali a base di cannabis;

14.  invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per garantire che la cannabis a scopo terapeutico, sicura e controllata, provenga esclusivamente da prodotti derivati dalla cannabis che siano stati sottoposti a sperimentazioni cliniche, valutazione normativa e approvazione;

15.  esorta la Commissione a garantire che le ricerche sulla cannabis terapeutica e il suo utilizzo nell'Unione non favoriscano in alcun modo le reti criminali del narcotraffico o la loro espansione;

16.  sottolinea che una regolamentazione dei medicinali a base di cannabis esaustiva e basata sulle evidenze si tradurrebbe in risorse aggiuntive per le autorità pubbliche, limiterebbe il mercato nero, garantirebbe la qualità e l'accurata etichettatura dei prodotti per contribuire a controllare i punti di vendita, limiterebbe l'accesso dei minori a questa sostanza e consentirebbe ai pazienti di utilizzarla con certezza giuridica e in modo sicuro a fini terapeutici, applicando particolari precauzioni per i giovani e le donne in stato di gravidanza;

17.  sottolinea che una rigorosa prevenzione delle dipendenze tra i minori e i gruppi vulnerabili deve essere sempre parte integrante di qualsiasi quadro normativo;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018
PDF 130kWORD 57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018 (2018/2280(INI))
P8_TA(2019)0114A8-0024/2019

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–  visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di richiamare l'attenzione del Parlamento europeo sulle loro preoccupazioni,

–  visto l'articolo 228 TFUE sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo,

–  visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,

–  visti l'articolo 52 e l'articolo 216, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0024/2019),

A.  considerando che il diritto di petizione mette a disposizione delle persone un meccanismo aperto, democratico e trasparente attraverso cui pervenire a una soluzione non giudiziaria delle loro denunce formali presentate ai loro rappresentanti direttamente eletti, in particolare ove esse riguardino gli ambiti dell'attività dell'Unione europea;

B.  considerando che il diritto di petizione dovrebbe essere un elemento fondamentale per una democrazia partecipativa in cui il diritto di ogni cittadino a svolgere parte attiva nella vita democratica dell'Unione sia tutelato in modo efficace; che dovrebbe accrescere la reattività del Parlamento europeo nel rispondere ai cittadini e residenti dell'Unione europea; considerando che una vera democrazia dovrebbe garantire la trasparenza, l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e il coinvolgimento concreto dei cittadini nei processi decisionali;

C.  considerando che ciascuna petizione viene attentamente valutata ed esaminata; che ciascun firmatario ha il diritto di ricevere entro un termine ragionevole una risposta sostanziale e informazioni in merito alla decisione sulla ricevibilità adottata dalla commissione per le petizioni nella sua lingua o nella lingua utilizzata nella petizione;

D.  considerando che le attività della commissione per le petizioni si basano sugli stimoli e sui contributi forniti dai firmatari;

E.  considerando che la commissione per le petizioni ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei sia uno strumento estremamente importante in termini di democrazia diretta e partecipativa, che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle normative europee;

F.  considerando che un numero significativo di petizioni viene discusso nel corso di riunioni della commissione aperte al pubblico (e trasmesse in diretta sul web); che i firmatari esercitano frequentemente il diritto di presentare le loro petizioni fornendo in prima persona informazioni ai membri della commissione, nonché alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri, se presenti, contribuendo così attivamente al lavoro della commissione; che, nel 2018, 187 firmatari hanno presenziato a riunioni della commissione per partecipare alle discussioni sulle petizioni;

G.  considerando che le petizioni rappresentano una garanzia aggiuntiva per i cittadini e i residenti dell'UE rispetto alle denunce presentate direttamente alla Commissione, dal momento che il Parlamento è coinvolto nel processo e che ciò permette un miglior controllo dei fatti nonché di dare luogo a dibattiti trasparenti nel merito, alla presenza dei firmatari, dei deputati al Parlamento europeo e della Commissione, nonché di qualsiasi altra autorità interessata, se del caso;

H.  considerando che le informazioni dettagliate fornite dai firmatari e le competenze tecniche della Commissione, degli Stati membri e di altri organismi sono essenziali per il lavoro e la credibilità della commissione;

I.  considerando che da tempo il Parlamento svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda lo sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e dispone di un processo di petizione ragguardevole, aperto e trasparente, che consente la partecipazione attiva dei firmatari alle sue attività;

J.  considerando che nel 2018 si sono svolte quattro missioni d'informazione ai sensi dell'articolo 216 bis del regolamento: in Lusazia (Germania) in relazione all'impatto dell'estrazione di lignite sulla popolazione locale, in particolare sulla comunità soraba, e sull'inquinamento del fiume Sprea e delle acque adiacenti; a Famagosta (Cipro) in relazione alla restituzione della zona chiusa della città occupata di Famagosta ai suoi originari abitanti; a Doñana (Spagna) in relazione alla situazione ambientale e al possibile degrado dell'area protetta del Parco nazionale di Doñana a causa di un progetto di stoccaggio del gas e del sovrasfruttamento delle risorse idriche sotterranee; e a Valledora (Italia) in relazione ai danni ambientali causati da discariche e cave estrattive;

K.  considerando che la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali"(1) invita la Commissione e il Consiglio a presentare un approccio comune dell'UE nei confronti della FATCA per proteggere adeguatamente i diritti dei cittadini europei (in particolare degli "americani casuali") e migliorare la reciprocità paritaria nello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati Uniti;

L.  considerando che le petizioni ricevibili spesso forniscono preziosi contributi all'attività delle pertinenti commissioni parlamentari, poiché segnalano le presunte violazioni del diritto dell'UE;

M.  considerando che le petizioni costituiscono strumenti utili per individuare le violazioni del diritto dell'Unione e consentono al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE di valutare il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE e il suo impatto sui cittadini e sui residenti dell'UE;

N.  considerando che, ai sensi del regolamento interno, la commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, che esamina le denunce concernenti i casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea; che l'attuale Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha presentato la sua relazione annuale per il 2017 alla commissione per le petizioni in occasione della riunione del 16 maggio 2018 e che, a sua volta, la relazione annuale della commissione per le petizioni si basa in parte sulla relazione annuale del Mediatore;

O.  considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, che comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e istituzioni simili degli Stati membri, dei paesi candidati e di altri paesi dello Spazio economico europeo e che intende promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE, nonché condividere le migliori prassi;

P.  considerando che, per rendere il portale web per le petizioni più facile da usare e più accessibile ai cittadini, sono stati apportati diversi miglioramenti tecnici, come ad esempio un ulteriore sviluppo della funzione di ricerca, che aumenta il numero di risultati visualizzati e consente agli utenti di reperire petizioni utilizzando parole chiave evidenziate nel titolo e nella sintesi della petizione, e l'introduzione di notifiche più specifiche per gli utenti nella loro lingua; che dalla seconda metà del 2018 sono state rese disponibili le statistiche del portale, le quali forniscono dati utili in relazione alle consultazioni del sito e al comportamento degli utenti; che i miglioramenti tecnici sono proseguiti con l'introduzione di nuovo editor per le domande frequenti (FAQ) e altri miglioramenti del modulo di amministrazione; che è stato gestito con successo un numero elevato di richieste di assistenza individuale; che alcune caratteristiche che renderanno il portale più interattivo e ne faranno una fonte di informazioni in tempo reale sia per i firmatari che per i sostenitori devono ancora essere pienamente attuate;

1.  sottolinea il ruolo sostanziale che la commissione per le petizioni svolge nel difendere e promuovere i diritti dei cittadini e residenti dell'UE, nell'ambito di competenza della commissione, garantendo che le preoccupazioni dei firmatari siano riconosciute e che mediante il processo di petizione le loro rimostranze legittime siano risolte, ove possibile, in modo tempestivo ed efficiente; ricorda la responsabilità della Commissione e delle autorità degli Stati membri di cooperare con la commissione per le petizioni, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un feedback adeguato sullo scambio di informazioni pertinenti; ribadisce che tale cooperazione è essenziale per rispondere alle esigenze dei firmatari in linea con i trattati e la Carta dei diritti fondamentali;

2.  mette in risalto l'opportunità che le petizioni offrono al Parlamento europeo e ad altre istituzioni dell'UE di avviare un dialogo con i cittadini dell'Unione che sono interessati dall'applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la necessità di promuovere la cooperazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione con le autorità nazionali, regionali e locali su questioni legate all'applicazione del diritto dell'UE; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a promuovere il diritto di petizione dei cittadini e a sensibilizzare i cittadini sulle competenze dell'UE e le possibili misure correttive che il Parlamento europeo può fornire nel trattamento delle petizioni;

3.  ricorda che le petizioni sono esaminate a norma dell'articolo 227 TFUE, il quale stabilisce che qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione;

4.  ribadisce la necessità di un dibattito pubblico continuo riguardante gli ambiti di attività dell'Unione, i suoi limiti e il suo futuro al fine di garantire che i cittadini siano bene informati in merito ai livelli ai quali vengono prese le decisioni e di prevenire la tendenza a "incolpare Bruxelles" applicata da alcuni Stati membri irresponsabili; chiede un dialogo semestrale più intenso e strutturato tra la commissione per le petizioni e i membri delle commissioni per le petizioni all'interno dei parlamenti nazionali in merito alle petizioni che vertono su questioni di grande interesse per i cittadini europei, stimolando un dibattito reale tra i deputati al Parlamento europeo e i parlamentari nazionali, incentrato sulle petizioni che contribuirebbero ulteriormente a sensibilizzare sulle politiche dell'UE e a fare chiarezza sulle competenze dell'UE e degli Stati membri;

5.  esorta la Commissione a utilizzare adeguatamente i poteri che le derivano dal suo ruolo di custode dei trattati, poiché tale ruolo è di fondamentale importanza per il funzionamento dell'UE per quanto riguarda i cittadini e i legislatori europei; chiede una gestione tempestiva delle procedure di infrazione per porre fine senza indugio alle situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato;

6.  chiede alla Commissione di assicurare la trasparenza e l'accesso ai documenti e alle informazioni nel quadro delle procedure EU Pilot in relazione alle petizioni ricevute e delle procedure EU Pilot e di infrazione già concluse;

7.  ricorda alla Commissione che le petizioni rappresentano uno strumento unico per individuare le situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato e per indagare in merito tramite il controllo politico esercitato dal Parlamento europeo;

8.  mette in evidenza quattro audizioni pubbliche su vari temi, ossia sui "diritti dei cittadini in seguito alla Brexit", tenutasi insieme alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali il 1° febbraio 2018, sull'"iniziativa dei cittadini – revisione del regolamento", tenutasi insieme alla commissione per gli affari costituzionali il 21 febbraio 2018, sull'"impatto degli interferenti endocrini sulla salute pubblica", tenutasi insieme alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare il 22 marzo 2018, e sui "diritti delle persone con disabilità" tenutasi il 9 ottobre 2018; ricorda ai membri della commissione l'importanza di presenziare alle audizioni pubbliche richieste e organizzate dalla commissione; invita la rete delle petizioni a presentare proposte per audizioni pubbliche specifiche e temi per studi e risoluzioni del Parlamento europeo, che riflettano il nesso tra lavori legislativi in corso e poteri di controllo politico del Parlamento e le petizioni che trattano questioni di grande interesse per i cittadini europei; sottolinea che la rete delle petizioni è la sede corretta per presentare iniziative comuni da trattare come petizioni, le quali potrebbero esprimere in modo esaustivo il contributo del Parlamento europeo alle petizioni dei cittadini europei;

9.  richiama l'attenzione sulla partecipazione di una delegazione di membri della commissione per le petizioni a una visita a Lima (Perù) il 15 e 16 febbraio 2018, nel quadro del sostegno alla democrazia offerto dal Parlamento europeo e dal suo gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale (DEG), allo scopo di procedere a uno scambio di buone pratiche sul processo di petizione con la commissione per gli affari costituzionali del parlamento peruviano;

10.  ribadisce la necessità di rafforzare il dialogo politico e tecnico con le pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali; si compiace della partecipazione della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco alla riunione della commissione del 9 ottobre 2018 allo scopo di sollevare questioni di interesse comune e discutere di pertinenti petizioni; richiama l'attenzione sulla riunione interparlamentare di commissione con i parlamenti nazionali del 27 novembre 2018, organizzata insieme alla commissione giuridica e in collaborazione con la rete europea dei mediatori, che ha trattato il tema dell'attuazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione e, in particolare, il ruolo delle petizioni ai parlamenti a tale riguardo;

11.  è fiducioso che la rete per le petizioni rappresenti un mezzo per rendere la commissione per le petizioni più visibile e rilevante nell'attività delle altre commissioni del Parlamento, in modo da tenere meglio conto delle petizioni nel quadro dell'attività legislativa; ribadisce la propria convinzione che le riunioni della rete per le petizioni siano essenziali per rafforzare la cooperazione tra le commissioni parlamentari attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i membri della rete;

12.  mette in risalto l'obiettivo della commissione per le petizioni di svolgere un'opera di sensibilizzazione in merito alle preoccupazioni dei cittadini durante le discussioni in Aula; richiama l'attenzione sull'interrogazione orale relativa alla privazione dei diritti di voto nell'UE, discussa in Aula il 2 ottobre 2018, sull'interrogazione orale relativa alla partecipazione delle persone con disabilità alle elezioni europee, approvata in sede di commissione il 21 marzo 2018, e sull'interrogazione orale presentata congiuntamente alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, inerente a preoccupazioni relative alle aree protette "Natura 2000" in base alle petizioni ricevute, approvata in sede di commissione il 21 novembre 2018; invita la Commissione e il Consiglio a rispondere alle sue risoluzioni basate sulle petizioni in una successiva discussione in Aula entro sei mesi dalla loro adozione, al fine di fornire risposte tempestive ed efficaci alle preoccupazioni specifiche dei cittadini europei;

13.  richiama l'attenzione sulle proposte di risoluzione, presentate a nome della commissione a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, o dell'articolo 216, paragrafo 2, del regolamento e adottate in Aula, riguardanti in particolare la protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE(2), la risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato(3), gli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali"(4), e il ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere(5);

14.  nota che il quadro FATCA degli Stati Uniti è in corso di attuazione nell'Unione attraverso accordi bilaterali intergovernativi, negoziati tra gli Stati Uniti e ciascuno Stato membro; si rammarica che gli Stati membri non si siano attivati per risolvere i problemi segnalati dai cittadini interessati dalla FATCA; mette in risalto il ruolo dell'Unione nel garantire un'attuazione efficace delle norme in materia di protezione dei dati allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda i relativi diritti fondamentali; chiede alla Commissione di lavorare a stretto contatto con le autorità nazionali garanti della protezione dei dati per promuovere un'attività di documentazione volta a chiarire la situazione negli Stati membri in relazione a possibili violazioni del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati personali; invita inoltre la Commissione, in collaborazione con il comitato europeo per la protezione dei dati, ad avviare uno studio su base nazionale ai fini di valutare se e in quale misura gli accordi intergovernativi relativi alla FATCA rispettino il diritto alla riservatezza dei cittadini dell'UE; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero evitare discriminazioni nei confronti dei consumatori che risiedono legalmente nell'Unione, a prescindere dal fatto che siano considerati o meno "cittadini statunitensi" e, se lo sono, indipendentemente dall'importanza dei loro legami economici e personali con gli Stati Uniti;

15.  mette in evidenza la visita di accertamento svoltasi a Famagosta (Cipro) il 7 e l'8 maggio 2018 allo scopo di riesaminare e aggiornare le informazioni a disposizione della commissione sulla situazione a Famagosta, con particolare riferimento alla zona chiusa, detta Varosha, nel contesto della petizione 733/2004, presentata da Loizos Afxentiou, a nome del Movimento dei profughi di Famagosta, 10 anni dopo la precedente visita di accertamento della commissione; ribadisce il suo sostegno alla raccomandazione contenuta nella relazione di missione di invitare la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e tutti gli Stati membri dell'UE a chiedere una nuova risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chieda sanzioni politiche ed economiche contro la Turchia per gli atti di aggressione perpetrati nel Mar Mediterraneo orientale e per il mancato rispetto delle risoluzioni 550 (1984) e 789 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

16.  ricorda che la commissione per le petizioni ha approvato pareri afferenti a relazioni del Parlamento su un'ampia gamma di questioni sollevate dalle petizioni, tra cui il controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione nel 2016(6), il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(7), l'iniziativa dei cittadini europei(8), la relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea(9), la proposta di modifica della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore(10), e l'applicazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione(11); sottolinea che, dall'inizio di questa legislatura, la commissione per le petizioni ha presentato più pareri sui testi legislativi europei all'esame;

17.  evidenzia la fruttuosa collaborazione del Parlamento con il Mediatore europeo nonché la sua partecipazione alla rete europea dei mediatori; sottolinea gli eccellenti rapporti interistituzionali tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; apprezza, in particolare, i contributi regolari del Mediatore alle attività della commissione nell'arco dell'intero anno; è fermamente convinto che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione debbano garantire un seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni del Mediatore;

18.  mette in risalto il lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni relative alla disabilità e il suo ruolo di tutela nel quadro dell'UE relativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD); ricorda che nel giugno 2018 è stata invita alle rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri una lettera di richiesta di informazioni in merito alle misure concrete per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; prendere atto delle risposte circostanziate ricevute da alcuni Stati membri; ribadisce l'invito rivolto agli Stati membri ad attuare le misure necessarie per l'accessibilità quale elemento essenziale per una vita di qualità;

19.  si compiace del nuovo approccio adottato dalla Corte dei conti europea che prevede un lavoro a stretto contatto con le commissioni del Parlamento e la presentazione delle sue relazioni alle commissioni stesse; richiama l'attenzione sul fatto che in occasione della riunione della commissione per le petizioni dell'8 ottobre 2018 la Corte dei conti ha presentato la propria relazione sull'attuazione del diritto dell'Unione; si compiace delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione; sottolinea il vasto numero di petizioni ricevute riguardanti il diritto dell'UE alle quali non è stato ancora dato seguito in maniera completa o adeguata negli Stati membri;

20.  segnala che, nel quadro della settimana per i diritti umani del Parlamento europeo, la commissione per le petizioni ha esaminato diverse petizioni su questioni riguardanti i diritti umani e ha presentato uno studio aggiornato sulla direttiva sul favoreggiamento e la penalizzazione dell'assistenza umanitaria ai migranti irregolari; chiede alla Commissione di proporre di modificare l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(12), allo scopo di introdurre deroghe obbligatorie alla penalizzazione dell'assistenza umanitaria in casi di ingresso, transito o soggiorno;

21.  è convinto che la segreteria della commissione per le petizioni gestisca le petizioni con efficienza e grande cura, secondo le direttive fornite dalla commissione e il ciclo di vita delle petizioni nell'amministrazione del Parlamento europeo; invita a ulteriori innovazioni nel trattamento delle petizioni tenendo conto degli ultimi sviluppi tecnologici per rendere l'intero processo più chiaro e trasparente ai cittadini europei;

22.  mette in risalto l'importanza del portale web per le petizioni ai fini di un trattamento complessivo delle petizioni, trasparente e senza ostacoli; sottolinea che una delle priorità immediate è quella di migliorare la comunicazione con i firmatari e i sostenitori attraverso i loro account, al fine di alleggerire l'onere amministrativo e accelerare i tempi necessari per il trattamento delle petizioni; ribadisce la necessità di proseguire con lo sviluppo tecnico del portale per allinearlo agli standard del sito web del Parlamento e accrescerne la visibilità sia sulla piattaforma del Parlamento sia tra i cittadini; sottolinea che è necessario continuare a compiere sforzi per rendere il portare più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità;

23.  sottolinea il ruolo importante della rete SOLVIT, che costituisce un modo per i cittadini e le imprese di far fronte alle preoccupazioni circa le possibili violazioni del diritto dell'UE da parte delle autorità pubbliche in altri Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere SOLVIT al fine di renderla più utile e più visibile ai cittadini; accoglie con favore, a tale proposito, il piano d'azione per rafforzare la rete SOLVIT, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2017; invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo in merito ai risultati di detto piano d'azione per rafforzare la rete SOLVIT, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2017;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle commissioni per le petizioni degli Stati membri e ai difensori civici nazionali o analoghi organi competenti.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0316.
(2) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0242.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0316.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0476.
(6) Parere approvato il 21 marzo 2018.
(7) Parere approvato il 24 aprile 2018.
(8) Parere approvato il 16 maggio 2018.
(9) Parere approvato il 9 ottobre 2018.
(10) Parere approvato il 21 novembre 2018.
(11) Parere approvato il 21 novembre 2018.
(12) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

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