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Procedura : 2018/2166(DEC)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0110/2019

Testi presentati :

A8-0110/2019

Discussioni :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Votazioni :

PV 26/03/2019 - 13.1
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2019)0242

Testi approvati
PDF 300kWORD 103k
Martedì 26 marzo 2019 - Strasburgo
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive
P8_TA(2019)0242A8-0110/2019
Decisione
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 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Risoluzione

1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2016 (COM(2018)0545),

–  vista la relazione annuale per il 2017 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2018)0457),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.  concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(7);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 357 del 4.10.2018, pag. 1.
(4) GU C 357 del 4.10.2018, pag. 9.
(5) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(6) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(7) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2017 (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2017(3),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018)0545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(7), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(9), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE(10),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(11);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 413 del 14.11.2018, pag. 2.
(4) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 16.
(5) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 209.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46.
(11) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


3. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l'esercizio 2017 (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relativi all'esercizio 2017(3),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018)0545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(7), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(9), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione del 17 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE(10),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(11);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 413 del 14.11.2018, pag. 11.
(4) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 16.
(5) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 213.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73.
(11) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


4. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017(3),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018)0545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(7), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(9), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione del 17 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare e abroga la decisione 2004/858/CE(10),

–  vista la decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare "l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare" nell'"Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare"(11),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(12);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 413 del 14.11.2018, pag. 2.
(4) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 16.
(5) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 229.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69.
(11) GU L 363 del 18.12.2014, pag. 183.
(12) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


5. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2017(3),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018)0545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(7), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(9), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione del 17 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE(10),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(11);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 413 del 14.11.2018, pag. 9.
(4) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 16.
(5) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 217.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58.
(11) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


6. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2017 (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2017(3),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018)0545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(7), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(9), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

–  vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/778/UE, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE(10),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(11);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 413 del 14.11.2018, pag. 12.
(4) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 16.
(5) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 225.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54.
(11) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


7. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2017 (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2017(3),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018)0545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(7), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(9), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE(10),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(11);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 413 del 14.11.2018, pag. 11.
(4) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 16.
(5) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 221.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65.
(11) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


8. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017, sezione III – Commissione (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018)0545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

–  visti la relazione annuale per il 2017 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2018)0457),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018)0661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(7), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

1.  approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(8);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(2) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
(3) GU C 357 del 4.10.2018, pag. 1.
(4) GU C 357 del 4.10.2018, pag. 9.
(5) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(6) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(7) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(8) Testi approvati, P8_TA(2019)0243.


9. Risoluzione del parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2018/2166(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione,

–  viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2017,

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A.  considerando che il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione, pur rappresentando solamente l'1 % del reddito nazionale lordo dell'Unione;

B.  considerando che, nel concedere il discarico alla Commissione, il Parlamento verifica se i fondi sono stati usati in modo corretto e se gli obiettivi politici sono stati conseguiti;

Esecuzione del bilancio 2017 e risultati conseguiti

1.  rileva che nel 2017, quarto anno di esecuzione dell'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP), il bilancio dell'Unione, inclusi i sei bilanci rettificativi, ammontava a 159,8 miliardi di EUR e che le dotazioni per i singoli settori erano pari a:

   a) 75,4 miliardi di EUR per la crescita intelligente e inclusiva;
   b) 58,6 miliardi di EUR per il sostegno al settore agricolo europeo;
   c) 4,3 miliardi di EUR per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione e per far fronte alla crisi dei rifugiati e alla migrazione irregolare;
   d) 10,7 miliardi di EUR per le attività al di fuori dell'Unione;
   e) 9,4 miliardi di EUR per l'amministrazione delle istituzioni dell'Unione;

2.  sottolinea che il bilancio dell'Unione sostiene l'attuazione delle politiche dell'Unione e la realizzazione delle loro priorità e dei loro obiettivi integrando le risorse degli Stati membri destinate agli stessi fini; prede atto, a tale riguardo, del conseguimento dei seguenti risultati:

   a) nel 2017 il programma Orizzonte 2020 ha fornito 8,5 miliardi di EUR di finanziamenti, che hanno mobilitato investimenti diretti supplementari, arrivando a un totale di 10,6 miliardi di EUR e al finanziamento di 5 000 progetti;
   b) alla fine del 2017 il programma COSME aveva fornito finanziamenti a oltre 275 000 piccole e medie imprese (di cui il 50 % erano start-up) in 25 paesi, che altrimenti avrebbero avuto difficoltà ad ottenere finanziamenti dal settore privato a causa del loro elevato profilo di rischio;
   c) per quanto riguarda i risultati conseguiti dai programmi comunicati dagli Stati membri fino alla fine del 2016, i progetti realizzati a titolo del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) avevano già ottenuto i seguenti risultati:
   sostegno a 84 579 imprese, di cui oltre 36 000 sono supportate da strumenti finanziari;
   creazione di 10 300 posti di lavoro con l'impiego di 636 nuovi ricercatori;
   una migliore classificazione in termini di consumi energetici per 41 800 nuclei familiari e una diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici di 14,9 milioni di kWh/anno;
   accesso a servizi sanitari migliorati per 2,7 milioni di persone; accesso a un miglior servizio di approvvigionamento idrico per altre 156 000 persone e a un miglior servizio di trattamento delle acque reflue per altre 73 000 persone;
   accesso alla banda larga per 1 milione di nuclei familiari supplementari;
   d) alla fine del 2016 i programmi di sviluppo rurale avevano contributo alla ristrutturazione e all'ammodernamento di quasi 45 000 aziende agricole;
   e) nel 2017 il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) ha supportato la creazione di oltre 7 000 posti supplementari nei centri di accoglienza; il numero dei posti adattati per i minori non accompagnati, un gruppo di migranti particolarmente vulnerabile, è aumentato da solamente 183 posti nel 2014 a17 070 posti nel 2017; alla fine del 2017 1 432 612 cittadini di paesi terzi avevano ricevuto assistenza per l'integrazione;
   f) l'Unione ha fornito oltre 2,2 miliardi di EUR in aiuti umanitari in 80 paesi diversi; i finanziamenti umanitari dell'Unione sono serviti a sostenere l'istruzione di più di 4,7 milioni di bambini in situazioni di emergenza in oltre 50 paesi;

La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti

3.  si compiace che la Corte dei conti (in appresso "la Corte") abbia formulato un giudizio positivo sull'affidabilità dei conti dell'Unione europea per il 2017, come ha fatto fin dal 2007, e abbia concluso che nel 2017 le entrate alla base dei conti erano legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

4.  rileva che per il 2017, per il secondo anno consecutivo, la Corte ha emesso un parere con riserve sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti, il che indica che, secondo la Corte, una parte significativa della spesa del 2017 sottoposta ad audit non era inficiata da un livello di errore rilevante e che il livello di irregolarità nella spesa dell'Unione ha continuato a diminuire;

5.  accoglie con favore l'andamento positivo del tasso di errore più probabile per i pagamenti riscontrato dalla Corte negli ultimi anni, che ha registrato una costante diminuzione raggiungendo il minimo storico del 2,4 % nel 2017, percentuale che purtroppo è tuttora superiore alla soglia del 2 % ma rappresenta una riduzione di quasi due terzi rispetto al tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per l'esercizio 2007, che si attestava al 6,9 % per i pagamenti; rileva tuttavia che i pagamenti continuano ad essere inficiati da errori poiché il sistema di controllo e di supervisione è solo parzialmente efficace;

6.  rileva che dove i pagamenti sono effettuati sulla base dei rimborsi delle spese (allorché l'Unione rimborsa i costi ammissibili sostenuti per attività ammissibili), la Corte stima il livello di errore al 3,7 % (4,8 % nel 2016), mentre il tasso di errore per i pagamenti per diritti acquisiti (che sono subordinati al soddisfacimento di determinate condizioni) era inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %;

7.  rileva che la Corte ha sottoposto ad audit transazioni per un valore pari a 100,2 miliardi di EUR, che corrisponde a meno di due terzi del bilancio totale per il 2017, e che il settore "Risorse naturali" rappresenta la percentuale più consistente della popolazione complessiva sottoposta ad audit (57 %), mentre il settore "Coesione economica, sociale e territoriale" rappresenta una percentuale relativamente modesta (8 % circa) rispetto agli esercizi precedenti;

8.  si rammarica che la Corte non abbia esaminato il livello di errore relativo alla spesa nell'ambito della rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e della rubrica 4 "Europa globale"; ritiene che, anche se le cifre relative a tali rubriche sono relativamente basse, esse rivestano una particolare importanza politica; sottolinea che l'audit di un campione rappresentativo delle due rubriche sia fondamentale ai fini di una valutazione rigorosa e indipendente delle operazioni finanziarie come pure ai fini di un migliore controllo sull'utilizzo dei fondi dell'Unione da parte del Parlamento europeo, e invita la Corte a fornire dati sul tasso di errore relativo ai pagamenti nell'ambito di tali rubriche nelle sue prossime relazioni annuali;

9.  richiama l'attenzione sul fatto che la stessa Commissione ha rilevato che i miglioramenti registrati nel 2017 in termini di tasso di errore sono in larga misura dovuti ai risultati ottenuti nel settore "Risorse naturali"(1);

10.  esorta la Corte a presentare, nelle sue future relazioni, il tasso di errore per la pesca separatamente da quello relativo all'ambiente, allo sviluppo rurale e alla sanità, e non su base aggregata; rileva che la combinazione di questi settori non consente di conoscere il tasso di errore corrispondente alla politica della pesca; constata che, nella relazione annuale della Corte, il settore degli affari marittimi e della pesca non è sufficientemente dettagliato, cosa che rende difficile una valutazione corretta della gestione finanziaria; ritiene che in futuro la relazione annuale della Corte dei conti dovrebbe riportare separatamente le cifre relative alla DG MARE, onde aumentare la trasparenza;

11.  si rammarica del fatto che nel settore "Competitività per la crescita e l'occupazione", nel quale rientrano i trasporti, la Corte non fornisca informazioni complete in merito agli audit eseguiti nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il meccanismo per collegare l'Europa (CEF);

Entrate

12.  rileva che nel 2017 l'Unione disponeva di risorse proprie per un importo pari a 115,4 miliardi di EUR e di altre entrate per un importo pari a 17,2 miliardi di EUR, e che l'eccedenza riportata dall'esercizio 2016 era pari a 6,4 miliardi di EUR;

13.  prende atto con soddisfazione della conclusione della Corte secondo cui nel 2017 le entrate erano esenti da errori rilevanti e i sistemi relativi alle entrate esaminati erano nel complesso efficaci, mentre alcuni controlli riguardo alle risorse proprie tradizionali (RPT) sono risultati solo parzialmente efficaci;

14.  prende atto con preoccupazione del parere della Corte, secondo cui è necessario migliorare gli interventi della Commissione volti a salvaguardare le entrate dell'Unione, al fine di risolvere le debolezze rilevate nella gestione, da parte della Commissione, del rischio di una sottovalutazione dei prodotti importati per quanto concerne le RPT, nonché nelle sue verifiche sulla risorsa propria basata sull'IVA;

15.  esprime seria preoccupazione quanto al fatto che la presenza di tali debolezze possa avere ripercussioni sui contributi versati dagli Stati membri al bilancio dell'Unione; invita, a tale riguardo, la Commissione a:

   a) migliorare il proprio monitoraggio dei flussi di importazioni, ricorrendo tra l'altro ad un utilizzo più esteso di tecniche ragionevoli e legali di data mining per analizzare eventuali andamenti insoliti e le ragioni che ne sono all'origine, e ad agire prontamente per far sì che gli importi di RPT dovuti siano messi a disposizione;
   b) riesaminare il quadro di controllo esistente e documentare meglio la sua applicazione nella verifica dei calcoli operati dagli Stati membri per determinare le aliquote medie ponderate riportate dagli Stati membri nei rispettivi estratti IVA, utilizzate dalla Commissione per ottenere le basi imponibili IVA armonizzate;

16.  rileva con preoccupazione che, per il secondo anno consecutivo, la DG Bilancio ha apposto una riserva sul valore delle RPT riscosse dal Regno Unito, non avendo quest'ultimo reso disponibili per il bilancio dell'Unione i dazi doganali evasi su importazioni di prodotti tessili e calzaturieri;

17.  accoglie con favore la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione l'8 marzo 2018 per dare un seguito al caso di frode doganale nel Regno Unito ma, soprattutto alla luce della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea e delle maggiori difficoltà che ciò comporterà per le procedure di riscossione, si rammarica che, dopo aver chiesto nel 2011 al Regno Unito di tracciare profili di rischio per importazioni sottovalutate di tessili e calzature dalla Cina, la Commissione abbia impiegato più di sette anni per avviare tale procedura; sottolinea che in altri Stati membri operano reti fraudolenti analoghe che hanno condotto a un'evasione dei dazi doganali per almeno 2,5 miliardi di EUR dal 2015; invita la Commissione ad affrontare senza esitazioni e senza inutili ritardi futuri casi analoghi; ribadisce la chiara necessità di una maggiore cooperazione tra i servizi doganali degli Stati membri al fine di evitare danni ai bilanci nazionali e al bilancio dell'Unione nonché violazioni delle norme dell'Unione sui prodotti; chiede informazioni alla Commissione in merito ai prodotti che raggiungono il mercato interno senza rispettare le pertinenti norme UE;

18.  si rammarica delle discrepanze riscontrate nel livello di controllo doganale tra i vari Stati membri; sottolinea l'importanza di armonizzare i controlli in tutti i punti di entrata nell'Unione doganale e invita gli Stati membri a garantire un'attuazione coordinata, uniforme ed efficiente del sistema delle frontiere, scoraggiando le pratiche divergenti tra gli Stati membri al fine di ridurre le lacune esistenti nei sistemi di controllo doganale; invita la Commissione, a tale riguardo, a esaminare le diverse pratiche di controllo doganale nell'Unione e il loro impatto sulla diversione degli scambi, concentrandosi in particolare sulle dogane dell'Unione alle frontiere esterne e a sviluppare analisi di riferimento e informazioni sulle operazioni doganali e le procedure degli Stati membri;

Gestione finanziaria e di bilancio

19.  sottolinea che nel 2017 è stato eseguito il 99,3 % dell'importo disponibile per gli impegni (158,7 miliardi di EUR), ma evidenzia che i pagamenti eseguiti erano pari solo a 124,7 miliardi di EUR, importo nettamente inferiore a quello iscritto in bilancio e a quello dell'esercizio corrispondente del periodo di programmazione pluriennale 2007-2013, principalmente a causa della presentazione da parte degli Stati membri di un numero di richieste di pagamento inferiore rispetto a quanto previsto per i programmi pluriennali dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020, come pure a causa della tardiva adozione del QFP e della legislazione settoriale; rileva che ciò potrebbe creare rischi futuri per l'esecuzione del bilancio qualora vi fosse un importo elevato di pagamenti in ritardo alla fine del periodo di programmazione; invita la Commissione a fornire il massimo sostegno agli Stati membri per migliorare i loro tassi di assorbimento;

20.  è profondamente preoccupato per il fatto che nel 2017 la combinazione di impegni elevati e bassi pagamenti ha provocato un aumento degli impegni di bilancio ancora da liquidare fino a raggiungere il nuovo livello record di 267,3 miliardi di EUR (2016: 238,8 miliardi di EUR) e che le proiezioni della Corte indicano che tale importo registrerà un ulteriore incremento entro la fine dell'attuale QFP, il che potrebbe aumentare fortemente il rischio che gli stanziamenti di pagamento disponibili non siano sufficienti, ma anche dar luogo a un rischio di errori a causa della pressione per un rapido assorbimento in considerazione di una potenziale perdita di finanziamenti dell'Unione; sottolinea che il bilancio dell'Unione non può registrare disavanzi e che il crescente arretrato dei pagamenti rappresenta di fatto un debito finanziario;

21.  invita la Commissione a presentare un'attenta analisi dei motivi per cui alcune regioni continuano a presentare un basso tasso di assorbimento dei fondi e a valutare azioni specifiche per risolvere i problemi strutturali alla base di tali carenze; chiede alla Commissione di incrementare l'assistenza tecnica in loco per migliorare la capacità di assorbimento da parte degli Stati membri che presentano difficoltà in tal senso;

22.  ricorda che la Corte ha segnalato che non è stato ancora stabilito se gli strumenti speciali vadano o meno conteggiati ai fini dei massimali applicabili agli stanziamenti di pagamento; ritiene che ciò potrebbe comportare un ulteriore rischio di causare arretrati nei pagamenti;

23.  invita la Commissione a migliorare la precisione delle previsioni relative ai pagamenti e a basarsi sull'esperienza acquisita durante i precedenti periodi di programmazione per affrontare l'arretrato di pagamenti accumulato ed evitare il suo impatto negativo sul prossimo QFP, nonché a presentare il piano d'azione sulla riduzione dell'arretrato dei pagamenti durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

24.  sottolinea la sua profonda preoccupazione per la crescita dell'esposizione finanziaria generale del bilancio dell'Unione e rileva che le ingenti passività, garanzie e obblighi giuridici a lungo termine dimostrano la necessità di una gestione oculata in futuro; invita pertanto la Commissione, nel presentare proposte legislative che includano la creazione o l'aggiunta di passività potenziali consistenti, a corredare le proposte con un riepilogo del valore totale delle passività potenziali sostenute dal bilancio, come pure con un'analisi degli scenari utilizzati per le prove di stress e il loro possibile impatto sul bilancio;

25.  deplora che l'Unione non sia riuscita a gestire o a reagire in maniera adeguata né alla crisi finanziaria e socioeconomica del 2008 (il caso della Grecia ne è un esempio, viste le recenti scuse della Commissione nei confronti di questo Stato membro), né alla crisi dei rifugiati del 2015, il che ha acuito ulteriormente le divisioni tra il nord e il sud e tra l'est e l'ovest in seno all'Unione, ha inasprito le disuguaglianze e ha suscitato una crescente sfiducia tra gli Stati membri;

26.  ribadisce la sua richiesta di aggiungere nei futuri bilanci dell'Unione una linea di bilancio dedicata al turismo al fine di assicurare la trasparenza in merito ai fondi dell'Unione utilizzati a sostegno delle azioni per il turismo;

GESTIONE CONCORRENTE

27.  sottolinea che, secondo la Corte, sono stati realizzati progressi nella riduzione del tasso di errore nei settori di spesa che coprono "Risorse naturali" (2,4 %) e "Coesione economica, sociale e territoriale" (3 %), in regime di gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri;

28.  rileva che nel 2017 la Corte ha sottoposto ad audit un minor numero di spese rispetto all'anno precedente nel settore della "Coesione economica, sociale e territoriale" includendo pagamenti per un importo pari a 8 miliardi di EUR;

29.  sottolinea che, analogamente al 2016, gli errori di ammissibilità (vale a dire costi non ammissibili inclusi nelle dichiarazioni di spesa, mancato rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali e progetti, attività o beneficiari non ammissibili) hanno contribuito per la maggior parte al livello di errore stimato per il 2017;

30.  tiene conto del fatto che nel settore agricolo gli importi percepiti dai beneficiari sono relativamente modesti, rispetto ad altri progetti dell'UE, e che pertanto l'onere amministrativo per dimostrare il corretto impiego del denaro è proporzionalmente più elevato;

31.  rinvia a un recente studio della Commissione, che ha dimostrato che tra il 2014 e il 2017 la stragrande maggioranza delle autorità di gestione dei fondi SIE ha fatto ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (64 % del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dei programmi di sviluppo rurale (PSR), 73 % dei programmi operativi del FESR/FC e 95 % dei programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE)); indica che, in termini di progetti, il numero dei progetti che utilizzano le opzioni semplificate in materia di costi è del 19 % per il FEASR, del 65 % per l'FSE, del 50 % per il FESR e del 25 % per il FC; ritiene che il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi potrebbe contribuire a ridurre gli errori di ammissibilità;

32.  sottolinea che la semplificazione della normativa dell'Unione e la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori e gli altri beneficiari devono continuare anche nel futuro;

33.  rileva che l'accesso ai dati e un monitoraggio efficace, in particolare degli aspetti ambientali, sono essenziali per il futuro, tenendo conto del fatto che determinate risorse naturali, come il suolo e la biodiversità, sono alla base della produttività agricola nel lungo termine;

34.  osserva che la Corte ha riscontrato un numero molto ridotto di errori relativi agli appalti pubblici nel 2017 – meno dell'1 % (rispetto al 18 % nel 2016) –, ma rileva che ciò potrebbe essere dovuto al livello relativamente basso delle spese accettate nell'ambito del FESR e del FC, che solitamente sono maggiormente soggetti ad errori riguardanti le procedure di appalto pubblico; invita la Commissione e gli Stati membri a non allentare bensì a continuare a rafforzare la loro vigilanza sulla corretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici;

35.  ravvisa la necessità di chiarire ulteriormente le procedure di appalto e le relazioni con gli offerenti negli Stati membri, in quanto le procedure di gara possono essersi trasformate in procedure semilegali che impediscono la concorrenza leale e che possono consentire le frodi; accoglie con favore lo studio della Commissione relativo all'"offerente unico" e l'analisi approfondita su lacune ed errori nella banca dati TED richiesta dalla commissione per il controllo dei bilanci; prende atto con preoccupazione delle loro conclusioni, secondo cui la qualità e l'affidabilità dei dati TED è estremamente problematica, il che limita il valore analitico di un'analisi dei dati sugli appalti pubblici; chiede agli Stati membri di migliorare significativamente le loro modalità di pubblicazione delle informazioni relative agli appalti pubblici nel TED; chiede inoltre un meccanismo di monitoraggio periodico delle procedure con un unico offerente;

36.  appoggia pienamente la posizione della Corte, secondo la quale il suo mandato non consiste nel presentare relazioni sui singoli Stati membri, bensì nel formulare un parere di audit sulla legittimità e la regolarità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione nel suo complesso;

37.  richiama tuttavia l'attenzione sulle riserve espresse dai servizi della Commissione nel corso delle normali procedure annuali di discarico e sul fatto che ogni Stato membro ottiene risultati diversi nell'utilizzare i molteplici fondi dell'Unione e che vi sono sempre settori in cui è necessario migliorare; osserva, a tale proposito, che per il 2017 sono state formulate le seguenti riserve:

   DG AGRI in relazione a: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito;
   DG MARE in relazione a: Bulgaria, Cechia, Italia, Paesi Bassi e Romania;
   DG REGIO in relazione a: Bulgaria, Croazia, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito;
   DG EMPL in relazione a: Austria, Cechia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Romania, Slovacchia e Regno Unito;
   DG HOME in relazione a: Finlandia, Germania, Grecia e Regno Unito;

38.  osserva a questo proposito che, sebbene nel 2017 i servizi della Commissione non abbiano formulato riserve per Irlanda, Lussemburgo, Malta, Cipro e Lituania, nel 2016 hanno formulato riserve, nel caso della DG AGRI, per quanto riguarda Irlanda, Lituania, Malta e Cipro, nel caso della DG EMPL per quanto riguarda Cipro, e nel caso della DG REGIO per quanto riguarda l'Irlanda;

39.  si compiace dei progressi compiuti nell'attuazione dei 181 progetti prioritari della Grecia:

   a) 119 progetti per una spesa di 7,1 miliardi di EUR sono indicati come completati;
   b) 17 progetti per una spesa di 0,5 miliardi di EUR devono essere completati entro marzo 2019 con fondi nazionali (si stima che siano necessari ulteriori 0,53 miliardi di EUR);
   c) 24 progetti (0,8 miliardi di EUR) che, secondo le stime, richiederanno un finanziamento supplementare di 1,1 miliardi di EUR, sono scaglionati nell'arco del periodo di programmazione 2014-2020;
   d) 21 voci con un bilancio stimato di 1,1 miliardi di EUR sono state soppresse;

ritiene che il modo in cui la Commissione ha sostenuto la Grecia nell'attuazione e nella conclusione dei progetti dell'Unione debba essere visto come un'esperienza positiva;

40.  prende atto con profondo rammarico che, nonostante le molteplici allerte lanciate dal Parlamento europeo, la Commissione ha reagito al caso del conflitto di interessi del Primo ministro ceco solo dopo che Transparency International Repubblica ceca ha presentato una denuncia nei suoi confronti nel giugno 2018; è profondamente preoccupato per il fatto che un documento giuridico dell'Unione, in data 19 novembre 2018, ha indicato che la situazione del Primo ministro ceco si configura come un conflitto di interessi, dal momento che egli potrebbe influenzare le decisioni sull'utilizzo dei fondi dell'Unione di cui hanno beneficiato le società a lui(2) collegate;

41.  invita la Commissione, a tale proposito, a indagare pienamente sul conflitto di interessi del Primo ministro ceco, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2018, e ad agire in modo deciso sulla base dei risultati della sua indagine, come pure a indagare sulla situazione del Primo ministro ceco in quanto proprietario di media e a trarre conclusioni da tale caso;

42.  ricorda che i servizi della Commissione hanno chiesto all'autorità nazionale responsabile del coordinamento dei fondi dell'Unione (ministero dello Sviluppo regionale) di fornire, riguardo ai finanziamenti versati alle imprese facenti parte della sua holding, le seguenti informazioni necessarie(3):

43.  si compiace che il ministero ceco dello Sviluppo regionale abbia raccolto le informazioni richieste presso le varie autorità di gestione interessate e le abbia trasmesse alla Commissione; chiede alla Commissione quali azioni intende intraprendere alla luce della sua recente valutazione giuridica della situazione;

44.  ricorda che lo scorso anno il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare la procedura di verifica di conformità avviata l'8 gennaio 2016, al fine di ottenere informazioni precise e dettagliate sul rischio di conflitto di interessi relativo al Fondo statale di intervento agricolo della Cechia;

Coesione economica, sociale e territoriale

Esperienze positive

45.  prende atto dei progressi compiuti nella selezione dei progetti e che, a gennaio 2018, risultavano selezionati 673 800 progetti ai fini del sostegno a titolo del FESR, del FC, dell'FSE e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, per un importo pari a 260 miliardi di EUR ovvero al 54 % del finanziamento totale disponibile per il periodo 2014-2020; osserva che alla fine del 2018 il tasso di selezione dei progetti aveva raggiunto il 70 % dei finanziamenti totali disponibili ed era simile al tasso di selezione nella stessa fase dell'ultimo periodo di programmazione;

46.  si compiace che dei 450 000 progetti selezionati fino alla fine del 2016 per sostenere le PMI, 84 500 sono già stati completati, contribuendo in tal modo alla produttività e alla competitività delle imprese;

47.  si compiace altresì che fino alla fine del 2017, sono stati selezionati circa 5 500 progetti sul campo per sostenere la realizzazione di un mercato unico digitale collegato, corrispondenti a 9,1 miliardi di EUR di investimento totale;

48.  rileva con soddisfazione che, nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, è stata creata una capacità aggiuntiva di produzione di energia da fonti rinnovabili di più di 2 000 MW, e che le emissioni di gas serra sono state ridotte di quasi 3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente alla fine del 2016; sottolinea, tuttavia, che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'accordo sul clima concluso a Parigi nel 2015;

49.  rileva che alla fine del 2017 era stato completato il 99 % dei piani d'azione per le condizionalità ex ante riguardanti l'FSE, il FC e il FESR;

50.  accoglie in particolare con favore, per quanto riguarda i fondi strutturali, il lavoro di audit della Corte sulle misure preventive e le rettifiche finanziarie, le condizionalità ex ante, la riserva di efficacia dell'attuazione e l'assorbimento;

51.  osserva con soddisfazione che le realizzazioni e i risultati descritti per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) stanno per essere conseguiti e che tale strumento integra gli sforzi compiuti a livello nazionale per eliminare la povertà e promuovere l'inclusione sociale;

52.  rileva che, nel corso dell'esame, eseguito dalla Corte, dei 113 progetti completati nel settore di spesa "Coesione economica, sociale e territoriale", la Corte ha riscontrato che il 65 % di essi disponeva di un sistema di misurazione della performance con indicatori di realizzazione e di risultato connessi agli obiettivi del programma operativo, il che rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti; osserva con preoccupazione che per il 30 % dei progetti non erano stati definiti indicatori di risultato o valori-obiettivo, per cui non è stato possibile valutare il contributo specifico apportato da tali progetti agli obiettivi globali del programma;

Questioni critiche che richiedono un miglioramento

53.  si rammarica che la Corte abbia identificato e quantificato 36 errori nel suo campione di 217 operazioni per il 2017, che le autorità di audit negli Stati membri non avevano rilevato, e che il numero e l'impatto degli errori rilevati indichino il persistere di lacune nella regolarità della spesa dichiarata delle autorità di gestione; si rammarica altresì che la Corte abbia riscontrato lacune nelle metodologie di campionamento di alcune autorità di audit; invita la Commissione a collaborare ancora più strettamente con le autorità di gestione e di audit dei singoli Stati membri per rilevare tali errori e trattare in modo specifico quelli più frequenti;

54.  si rammarica che, come osservato dalla Corte, per il 2017 la Commissione ha presentato almeno 13 tassi di errore diversi nel settore della coesione economica, sociale e territoriale per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, il che rende la rendicontazione poco chiara e fuorviante e rende difficile una valutazione dei dati;

55.  osserva che le autorità di audit degli Stati membri comunicano alla DG REGIO i tassi di errore per i fondi strutturali solo previa detrazione delle rettifiche, il che non fornisce un quadro veritiero della situazione dei progetti dell'Unione in loco e del tasso di errore effettivo per i pagamenti nel 2017;

56.  manifesta preoccupazione per il fatto che, nonostante il significativo aumento del tasso medio di assorbimento in termini di pagamenti da parte della Commissione, che è passato dal 3,7 % nel 2016 al 16,4 % nel 2017, il tasso di assorbimento rimane ancora più basso rispetto a quello dell'anno corrispondente del QFP precedente, che era del 22 % nel 2010;

57.  constata con preoccupazione che, a settembre 2018, vi erano ancora 7 piani d'azione non completati connessi alle condizionalità ex ante e che è stata adottata una sospensione dei pagamenti intermedi e che altre due sono sottoposte alla consultazione interservizi in vista dell'adozione; si rammarica che l'adempimento delle condizionalità ex ante sia risultato essere oneroso dal punto di vista amministrativo per le autorità di gestione e sia uno dei motivi dei ritardi nell'assorbimento; apprezza in particolare il sostegno mirato fornito alle autorità responsabili dei programmi e l'aumento del livello di attuazione raggiunto grazie alle iniziative adottate dalla Commissione, "Regioni in fase di recupero" e "Taskforce in materia di migliore attuazione"; chiede alla Commissione di garantire che, nel prossimo periodo di programmazione, le lacune e i problemi individuati in relazione al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, che sostituiranno le condizionalità ex ante, siano affrontati in modo adeguato;

58.  è preoccupato per la mancanza di trasparenza della spesa per gli strumenti finanziari, dal momento che i fondi messi a disposizione per detti strumenti nell'ambito dell'attuale QFP sono stati quadruplicati; prende atto che, alla fine del 2017, 24 Stati membri stavano utilizzando strumenti finanziari e che i contributi totali del programma impegnati a favore degli strumenti finanziari erano quasi pari a 18,8 miliardi di EUR (13,3 miliardi di EUR alla fine del 2016), di cui 14,2 miliardi di EUR provengono dai fondi SIE; rileva altresì che un totale di 5,5 miliardi di EUR (circa il 29 %) di tali importi impegnati erano stati versati a strumenti finanziari (3,6 miliardi di EUR alla fine del 2016), inclusi 4,4 miliardi di EUR provenienti dai fondi SIE; è preoccupato, tuttavia, per il fatto che, tre anni dopo l'inizio dell'attuale QFP, 1,9 miliardi di EUR (solamente il 10,1%) erano stati versati ai beneficiari finali (1,2 miliardi di EUR alla fine del 2016), di cui 1,5 miliardi di EUR (10,5 %) provenivano dai fondi SIE;

59.  è d'accordo con la Corte sulla necessità di relazioni più dettagliate sugli strumenti finanziari e invita la Commissione a migliorare in modo significativo la comunicazione dei risultati di tali strumenti per i periodi 2007-2013 e 2014-2020;

60.  invita la Commissione a presentare informazioni precise e complete sugli strumenti finanziari in regime di gestione concorrente dopo la chiusura del periodo del QFP 2007-2013, indicando gli importi restituiti al bilancio dell'Unione e quelli che sono rimasti negli Stati membri;

61.  si rammarica profondamente del fatto che, nel contesto degli strumenti finanziari, i controllori non abbiano potuto verificare la selezione e la realizzazione di investimenti al livello finanziario intermedio, in cui si sono verificate una serie di irregolarità, che rappresentano l'1 % del livello di errore stimato per il settore "Coesione economica, sociale e territoriale";

62.  sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto nel 2016, il livello di errore stimato per la coesione comprende la quantificazione degli esborsi effettuati nel 2017 a favore degli strumenti finanziari; ricorda che, poiché l'ammissibilità delle spese a titolo dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 è stata rinviata a fine marzo 2017, gli esborsi a favore degli strumenti finanziari nei primi tre mesi del 2017 devono essere inclusi nel calcolo del tasso di errore; si rammarica tuttavia che la Corte non abbia menzionato il tasso di errore chiaro relativo a tali esborsi in nessuna parte della sua relazione annuale, fatta eccezione per una casella; invita la Corte, all'atto di determinare il tasso di errore più probabile, a tener conto di tutte le irregolarità aventi un'incidenza finanziaria e a menzionare chiaramente la percentuale dei fondi interessati; invita la Commissione a presentare la necessaria proposta legislativa per porre fine a future decisioni unilaterali sulla proroga dell'ammissibilità delle spese a titolo dei fondi strutturali mediante atti di esecuzione;

63.  invita la Commissione a fornire informazioni precise e complete sulla chiusura degli strumenti finanziari per il QFP 2007-2013, comprendenti gli importi definitivi restituiti al bilancio dell'Unione e gli importi appartenenti agli Stati membri;

64.  invita la Commissione a tenere conto, nel caso di progetti infrastrutturali su vasta scala, di tutti i relativi rischi di impatto sull'ambiente e a finanziare solo quei progetti che hanno dimostrato un reale valore aggiunto per la popolazione locale e dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; sottolinea l'importanza di un rigoroso monitoraggio dei possibili rischi di corruzione e di frode in tale contesto, nonché la necessità di svolgere accurate valutazioni indipendenti ex-ante ed ex-post in merito ai progetti da finanziare;

65.  osserva che, secondo la Commissione, sono state eseguite poche valutazioni dagli Stati membri in merito al Fondo sociale europeo al di là dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI); invita gli Stati membri a valutare sistematicamente il Fondo sociale europeo, al fine di consentire l'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, e invita la Commissione a promuoverla;

66.  ricorda che nella sua relazione speciale n. 5/2017 dal titolo "Disoccupazione giovanile", la Corte dei conti ha rilevato che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nell'attuazione della Garanzia per i giovani e siano stati ottenuti alcuni risultati, la situazione non rispecchia le aspettative inizialmente create dall'introduzione della Garanzia per i giovani; sottolinea, tuttavia, che la YEI e la Garanzia per i giovani rappresentano ancora una delle più innovative e ambiziose risposte politiche alla disoccupazione giovanile in seguito alla crisi economica e dovrebbero pertanto ricevere un sostegno politico e finanziario costante da parte delle istituzioni dell'Unione, nazionali e regionali per quanto riguarda la loro attuazione;

67.  sottolinea che sarà possibile accertare se il bilancio dell'YEI è stato impiegato in modo appropriato e se è stato raggiunto l'obiettivo finale dell'iniziativa, segnatamente aiutare i giovani ad accedere a un'occupazione sostenibile, solamente se le operazioni saranno monitorate in modo attento e trasparente sulla base di dati affidabili e comparabili e se si adotterà un approccio più ambizioso nei confronti degli Stati membri che non hanno compiuto progressi; insiste pertanto affinché gli Stati membri migliorino urgentemente il monitoraggio, la comunicazione e la qualità dei dati e garantiscano la tempestiva raccolta e messa a disposizione di dati e cifre affidabili e comparabili sull'attuazione in corso dell'YEI, con una frequenza maggiore rispetto a quella richiesta dal loro obbligo di relazione annuale, di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento relativo all'FSE; invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti sulla raccolta di dati in linea con le raccomandazioni della Corte, per ridurre al minimo il rischio di sovrastimare i risultati;

68.  ribadisce che qualsiasi programma di tirocinio o di apprendistato deve prevedere un collocamento retribuito che non conduca mai alla sostituzione di posti di lavoro e sia basato su un contratto scritto di tirocinio o di apprendistato conformemente al quadro normativo applicabile, ai contratti collettivi applicabili, o ad entrambi, del paese in cui ha luogo e che esso dovrebbe seguire i principi delineati nella raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini(4).

Risorse naturali

Alcune esperienze positive

69.  accoglie con favore l'evoluzione positiva del tasso di errore riferito alla rubrica "Risorse naturali", che nel 2017 si attesta al 2,4 % (a fronte del 2,5 % del 2016, del 2,9 % del 2015 e del 3,6 % del 2014), come anche il fatto che per i tre quarti del bilancio agricolo corrispondente al "Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – pagamenti diretti" il livello di errore stimato dalla Corte è inferiore alla soglia di rilevanza del 2%;

70.  accoglie con favore il fatto che il livello di errore complessivo rilevato dalla Corte è analogo al livello di errore complessivo per la PAC riportato nella relazione annuale di attività della DG AGRI per il 2017, il che dimostra l'efficacia dei piani di azioni correttive attuati dagli Stati membri negli esercizi precedenti;

71.  sottolinea che i risultati positivi nel settore dei pagamenti diretti del FEAGA sono dovuti principalmente alla qualità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), nonché alla progressiva introduzione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali e di nuovi controlli incrociati preliminari sulle domande degli agricoltori, che hanno ridotto i tempi di compilazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari e che dovrebbero evitare determinati errori e far risparmiare tempo nel trattamento di dette domande;

72.  rileva che i pagamenti diretti provenienti dal FEAGA rappresentano circa i tre quarti della spesa e sono esenti da errori rilevanti; osserva che i pagamenti diretti agli agricoltori sono basati sui diritti acquisiti e beneficiano di norme semplificate sull'ammissibilità dei terreni e del fatto di essere sottoposti a un efficace sistema di controllo ex ante (SIGC) che consente controlli incrociati automatizzati tra banche dati diverse; esprime preoccupazione per il persistere di un elevato livello di errore negli altri settori di spesa, relativi allo sviluppo rurale, all'ambiente, all'azione per il clima e alla pesca; rileva inoltre che i progetti di sviluppo rurale sono intrinsecamente più complessi a causa dei più ampi obiettivi perseguiti e che la spesa negli altri tre settori è cofinanziata o erogata attraverso il rimborso dei costi sostenuti, come pure che i beneficiari, le attività, i progetti o le spese non ammissibili contribuiscono a circa due terzi del livello di errore stimato per questa rubrica del QFP;

73.  accoglie con favore il fatto che, in 26 dei 29 progetti di investimento esaminati nell'ambito dello sviluppo rurale, la Corte ha riscontrato che la misura era in linea con le priorità e gli aspetti specifici riportati nei programmi di sviluppo rurale e che gli Stati membri avevano applicato procedure di selezione idonee; si compiace altresì che, nella maggior parte dei casi, i beneficiari abbiano attuato i progetti così come pianificato e gli Stati membri abbiano verificato la ragionevolezza dei costi; ritiene pertanto che in futuro l'approccio dello sviluppo rurale debba restare un elemento significativo, centrale e pienamente sostenuto nei piani strategici della PAC;

74.  si compiace del fatto che, nella sua relazione annuale di attività (RAA) 2017, il Direttore generale della DG AGRI fa riferimento a un leggero aumento del reddito degli agricoltori, mentre negli ultimi quattro anni era stata registrata una lieve diminuzione;

75.  sottolinea che la capacità correttiva delle rettifiche finanziarie e dei recuperi è aumentata al 2,10 %, rispetto al 2,04 % del 2016, il che ha ulteriormente ridotto l'importo a rischio per la PAC nel 2017;

Questioni critiche che richiedono un miglioramento

76.  rileva che i pagamenti diretti per ettaro sono diminuiti con l'aumento delle dimensioni delle aziende agricole, mentre il reddito per lavoratore è aumentato, e che, secondo la Commissione, le aziende agricole molto piccole, con meno di 5 ettari, rappresentano oltre la metà dei beneficiari; rileva con preoccupazione che, secondo l'RAA della DG AGRI, le grandi aziende agricole aventi più di 250 ettari rappresentano l'1,1 % delle aziende agricole, gestiscono il 27,8 % dei terreni agricoli e ricevono il 22,1 % degli aiuti diretti, e che la maggioranza di queste grandi aziende possiede tra 250 e 500 ettari di terreni; esorta la Commissione a cambiare questa disparità di trattamento ingiustificabile;

77.  prende atto del rapido aumento delle disparità a livello dei pagamenti diretti in alcuni Stati membri, soprattutto in Slovacchia e Cechia, dove il 7 % dei beneficiari ricevono attualmente oltre il 70 % di tutti i pagamenti diretti, come pure in Estonia, Lettonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Danimarca, dove negli ultimi dieci anni una quota crescente dei beneficiari hanno ricevuto oltre 100 000 EUR; invita la Commissione e le autorità nazionali ad adottare misure adeguate per porre rimedio a queste disparità crescenti e a riferire in merito a tali misure;

78.  rileva con grande preoccupazione che la Corte ha riscontrato un livello di errore persistentemente elevato in settori di spesa corrispondenti a un quarto del bilancio per la rubrica "Risorse naturali", che comprende le spese per le misure di mercato nell'ambito del FEAGA, lo sviluppo rurale, l'ambiente, l'azione per il clima e la pesca; rileva inoltre che le principali fonti di errore sono state l'inosservanza delle condizioni di ammissibilità, la dichiarazione di informazioni inesatte sulle superfici e il mancato rispetto degli impegni agro-ambientali; sottolinea che siffatti errori dovrebbero essere individuati meglio dalle autorità di gestione dei singoli Stati membri o, nei casi in cui gli audit ex post indicano tali errori, i campioni per gli audit e i controlli in loco futuri dovrebbero essere aggiornati al fine di garantire controlli migliori;

79.  invita la Commissione a proseguire i suoi lavori di valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese dagli Stati membri per affrontare le cause di tali errori e ad emanare, ove necessario, ulteriori orientamenti o un aiuto diretto;

80.  invita la Commissione a prevedere una reale semplificazione della procedura, inclusa la documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti, senza venir meno ai principi di audit e monitoraggio; invita a prestare attenzione particolare al supporto amministrativo ai piccoli produttori;

81.  osserva con grande preoccupazione che i risultati della condizionalità sui controlli in loco svolti dalla DG AGRI destano inquietudine e, in particolare, che il 47 % del numero totale di detti controlli ha dato luogo a sanzioni; esorta la Commissione a controllare l'attuazione delle azioni correttive adottate dalle autorità degli Stati membri nei casi in cui essa ha giudicato che non fosse possibile fare affidamento sul lavoro espletato dall'organismo di certificazione o che lo fosse solo in misura limitata;

82.  raccomanda che:

   a) la Corte pubblichi separatamente i tassi di errore riguardanti, rispettivamente, i pagamenti diretti, le operazioni di mercato e la spesa per lo sviluppo rurale della PAC, così come fa il Direttore generale della DG AGRI nella sua relazione annuale di attività;
   b) la Commissione valuti l'efficacia delle azioni intraprese dagli Stati membri per affrontare le cause degli errori ed emani, ove necessario, ulteriori orientamenti;
   c) gli Stati membri sfruttino pienamente le possibilità offerte dal sistema di opzioni semplificate in materia di costi nel campo dello sviluppo rurale;
   d) la Commissione tenga conto, nelle sue proposte riguardanti la futura PAC, del fatto che i redditi delle aziende agricole di maggiori dimensioni non hanno necessariamente bisogno dello stesso livello di sostegno delle piccole aziende agricole per essere stabilizzati in tempi di crisi da volatilità dei redditi, dal momento che possono beneficiare delle potenziali economie di scala, che possono renderli più resilienti;
   e) la DG AGRI definisca un nuovo obiettivo chiave di prestazione, corredato di indicatori, volto a mitigare le disparità di reddito tra gli agricoltori;
   f) la Commissione intraprenda un esame più attento della qualità della verifica delle operazioni condotta dagli organismi di certificazione;
   g) i finanziamenti della PAC siano mantenuti almeno ai livelli attuali e possano servire allo scopo per il quale sono stati concepiti, ossia sostenere i produttori in modo da assicurare loro condizioni di vita sostenibili garantendo nel contempo un approvvigionamento alimentare di elevata qualità e a prezzi accessibili per i cittadini dell'Unione;
   h) la Commissione adotti provvedimenti per garantire che i fondi della PAC siano distribuiti in modo ponderato, in modo che i pagamenti per ettaro siano inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda agricola;

83.  ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere che i piani d'azione degli Stati membri comprendano azioni correttive per far fronte alle cause di errore più frequenti;

84.  chiede alla Commissione di garantire, dal momento che gli obiettivi ambientali dell'inverdimento non hanno soddisfatto nessuna delle aspettative sollevate e che hanno prodotto un notevole aumento dell'onere amministrativo sia per gli agricoltori che per le amministrazioni pubbliche, che l'architettura verde della nuova proposta riguardante la PAC con il cosiddetto "regime ecologico" ottenga migliori risultati ambientali basati sulla ricompensa degli sforzi che superano la condizionalità rafforzata della nuova proposta;

85.  rammenta, in particolare, che il Direttore generale della DG AGRI fa riferimento a un'analisi effettuata da un contraente esterno, che ha riscontrato che "nel complesso, le misure di inverdimento hanno portato solo a piccoli cambiamenti nelle pratiche di gestione degli agricoltori, ad eccezione di alcuni settori specifici. Sia per gli Stati membri che per gli agricoltori, invece che nel dare priorità all'ambiente, la preoccupazione principale consisteva tendenzialmente nel ridurre al minimo l'onere amministrativo dell'attuazione e nell'evitare errori, in quanto i controlli e l'esecuzione possono portare alla riduzione dei pagamenti della PAC";

86.  invita la Commissione a fornire dati strutturali per i 20 maggiori beneficiari di pagamenti diretti negli Stati membri;

87.  è preoccupato riguardo al fatto che le relazioni speciali della Corte dei conti n. 10/2017 sui giovani agricoltori e n. 21/2017 sull'inverdimento, che hanno espresso giudizi molto critici dimostrando che quasi nessuno dei risultati desiderati è stato raggiunto, non hanno avuto conseguenze finanziarie; è preoccupato per il fatto che il finanziamento di tali settori prosegue come se non fosse successo nulla;

88.  insiste sul fatto che il livello di attuazione del FEAMP per il periodo 2014-2020, quattro anni dopo la sua adozione il 15 maggio 2014, continua ad essere insoddisfacente, dal momento che nell'ottobre 2018 era stato utilizzato soltanto il 6,8 % dei 5,7 miliardi di EUR messi a disposizione in regime di gestione concorrente;

Sicurezza e cittadinanza

Alcune esperienze positive

89.  osserva che le risorse assegnate al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per il periodo 2014-2020 sono passate da 2 752 milioni di EUR a 5 391,5 milioni di EUR entro la fine del 2017, che tra il 2014 e il 2017 il numero delle persone appartenenti ai gruppi di riferimento che hanno ricevuto assistenza (nei sistemi di accoglienza e asilo) è passato da 148 045 a 297 083 e che, di queste, la percentuale delle persone che hanno beneficiato di assistenza legale è passata da 18 395 (12,4 %) a 56 933 (19,1 %);

90.  sottolinea che i principali benefici a livello dell'Unione si ritiene derivino dalla dimensione transnazionale di azioni quali la rete europea sulle migrazioni, ma anche dalla ripartizione degli oneri, sostenuta in particolare dall'aiuto d'urgenza e dal meccanismo di ricollocazione;

91.  osserva che il numero di rimpatri cofinanziati dall'AMIF è stato di 48 250 nel 2017 rispetto ai 5 904 del 2014 e che, tra i rimpatriati, la quota di rimpatri non volontari è passata da un quarto (25 %) nel 2014 alla metà (50 %) nel 2017, mentre il numero riferito di persone rientrate volontariamente è stato di 17 736 nel 2017; constata che non esiste un indicatore chiave di prestazione (ICP) per misurare ciò che si sta facendo per proteggere i migranti – regolari e irregolari – che hanno maggiormente bisogno di protezione, le donne e i bambini;

Questioni critiche che richiedono un miglioramento

92.  sottolinea che la Corte si rammarica del fatto che i conti dei programmi nazionali relativi all'AMIF e all'ISF (Fondo sicurezza interna) liquidati dalla Commissione nel 2017 non distinguessero tra i pagamenti a titolo di prefinanziamento (anticipi) effettuati dagli Stati membri ai beneficiari finali e i pagamenti eseguiti per rimborsare spese effettivamente sostenute, il che non consente alla Commissione di ottenere informazioni sull'ammontare della spesa effettiva;

93.  invita a tale proposito la Commissione a chiedere agli Stati membri di scomporre, nei conti annuali dei rispettivi programmi nazionali relativi all'AMIF e all'ISF, gli importi iscritti in base alla loro natura, suddividendoli cioè in recuperi, prefinanziamenti e spese effettivamente sostenute, e ad indicare nella propria RAA, a partire dall'esercizio 2018, la spesa effettiva per singolo fondo;

94.  sottolinea che per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna la DG HOME indica solo un tasso di errore da cui sono già state detratte le rettifiche finanziarie, il che rende poco chiaro quali rettifiche sono state apportate e qual è il tasso di errore effettivo per i pagamenti nel 2017;

95.  prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui una burocrazia eccessivamente complessa potrebbe essere una delle ragioni dell'aumento dell'arretrato di stanziamenti d'impegno e raccomanda alla Commissione di semplificare i requisiti normativi introdotti per le autorità nazionali coinvolte nella gestione dell'AMIF e dell'ISF, al fine di facilitare un utilizzo più rapido dei fondi disponibili e di migliorare la trasparenza e la responsabilità per le spese dell'AMIF e dell'ISF;

96.  evidenzia che la Corte ha riscontrato incongruenze nel modo in cui gli Stati membri hanno trattato l'ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata dagli enti pubblici e invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti per quanto riguarda l'attuazione dell'AMIF/ISF precisando che, quando gli enti pubblici attuano azioni dell'Unione, il cofinanziamento dell'Unione non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA;

97.  raccomanda che:

   a) la Commissione definisca e attui una politica migratoria equilibrata e globale basata sui principi di solidarietà e partenariato anziché considerare la politica migratoria come un problema di gestione delle crisi;
   b) la DG HOME introduca un indicatore chiave di prestazione riguardante la situazione dei migranti più vulnerabili, e in particolare dei minori migranti e delle donne e delle ragazze rifugiate, al fine di prevenire ed evitare gli abusi e la tratta di esseri umani;
   c) la DG HOME fornisca sistematicamente i tassi di errore per i pagamenti e il tasso di errore residuo;
   d) la Commissione chieda agli Stati membri di scomporre, nei conti annuali dei rispettivi programmi nazionali relativi all'AMIF e all'ISF, gli importi iscritti in base alla loro natura, suddividendoli cioè in recuperi, prefinanziamenti e spese effettivamente sostenute; la Commissione indichi nella propria RAA, a partire dall'esercizio 2018, la spesa effettiva per singolo fondo;

98.  è seriamente preoccupato per le debolezze riscontrate nella gestione e nel controllo dell'EASO; ritiene inaccettabile che la Commissione non abbia controllato in modo efficace e non sia intervenuta in tempi brevi per risolvere la situazione; invita la Commissione a un monitoraggio costante delle agenzie che operano in capo alla rubrica 3;

99.  è preoccupato per il rischio che i fondi dell'Unione previsti per lo sviluppo siano utilizzati per altri scopi, quali la lotta contro la migrazione irregolare o l'azione militare;

GESTIONE DIRETTA

100.  sottolinea che per il 2017 la Corte ha riscontrato nella spesa a titolo della rubrica "Competitività per la crescita e l'occupazione" il più elevato livello di errore stimato, pari al 4,2 %; osserva che si tratta di spese gestite direttamente dalla Commissione e di cui tale istituzione è l'unica e la diretta responsabile; si aspetta che la Commissione adotti un piano d'azione urgente per migliorare la situazione e attui tutte le misure a sua disposizione per ridurre il livello di errore nella spesa;

101.  si rammarica del fatto che, delle 130 operazioni esaminate dalla Corte, 66 (51 %) erano inficiate da errori e che, in 17 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari, la Commissione o il revisore indipendente disponevano di informazioni sufficienti presentate nella domanda di rimborso (ad esempio, un tasso di cambio errato o una spesa sostenuta al di fuori del periodo di rendicontazione) per prevenire gli errori, o individuarli e correggerli prima di accettare la spesa; sottolinea che, se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 1,5 punti percentuali;

102.  esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare l'uso delle informazioni di cui dispone al fine di prevenire e correggere gli errori prima di esercitare i pagamenti, onde ripristinare la tendenza positiva di riduzione del tasso di errore osservata negli anni precedenti (dal 5,6 % nel 2014, al 4,4 % nel 2015 e al 4,1 % nel 2016);

103.  rileva che la Corte non ha fornito un tasso di errore distinto per la sicurezza e la cittadinanza, in quanto solo una piccola parte (2 %) dei pagamenti di bilancio per il 2017 si riferisce a questo settore, ma che la DG HOME ha presentato nella sua RAA i seguenti tassi di errore che, tuttavia, non sono stati verificati dalla Corte:

   a) Solidarietà e gestione dei flussi migratori (SOLID): Tasso di errore rilevato del 2,26 % e tasso di errore residuo dello 0,75 %;
   b) Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) Fondo sicurezza interna (ISF): Tasso di errore rilevato dello 0 % e tasso di errore residuo dell'1,54%;
   c) Gestione indiretta agenzie decentrate: Tasso di errore residuo inferiore al 2 %;

104.  rileva che per il 2017 la Corte non ha calcolato il tasso di errore per i fondi dell'Unione spesi nell'ambito della rubrica 4 del QFP "Europa globale" e che tale decisione è stata presa sulla scorta della strategia generale della Corte di ridurre le verifiche di convalida e di affidarsi in parte al cosiddetto "lavoro altrui";

105.  prende atto dell'evoluzione positiva del tasso di errore residuo quale stabilito dagli studi sul tasso di errore residuo commissionati dalla DG DEVCO e dalla DG NEAR, e rileva che la stima più probabile del tasso di errore residuo rappresentativo per le operazioni della DG DEVCO era dell'1,18 % rispetto all'1,67 % del 2016 e al 2,2 % del 2015, mentre per le operazioni della DG NEAR il tasso di errore residuo era dello 0,67 %;

106.  rileva tuttavia che il tasso di errore residuo della DG DEVCO e della DG NEAR non fa riferimento a un campione di tutti i pagamenti per i progetti in corso, ma è calcolato solo sulle transazioni per i contratti conclusi, per i quali sono stati applicati tutti i controlli e le verifiche, con la conseguenza che sono stati analizzati solo i pagamenti precedenti al 2017 ma non il tasso di errore effettivo per i pagamenti nel 2017;

107.  osserva che la Corte ha ritenuto che gli studi sul tasso di errore residuo fossero in linea di massima adatti allo scopo, pur nutrendo forti preoccupazioni circa la loro qualità;

108.  rileva con preoccupazione che, nonostante i buoni risultati in termini di tasso di errore, l'unico settore di spesa con un tasso di errore indicativo superiore al 2 % è "Gestione diretta – Sovvenzioni", con il 2,80 % per la DG NEAR e il 2,12 % per la DG DEVCO;

109.  invita la DG RTD a pubblicare le sue raccomandazioni specifiche per paese nella sua RAA;

110.  sottolinea le conclusioni estremamente negative della Corte sui partenariati pubblico-privato(5) ("PPP") e la raccomandazione della Corte "di non promuovere un ricorso più intenso e diffuso ai PPP" all'interno dell'Unione; invita la Commissione a tenere pienamente conto di questa raccomandazione quando si tratta di PPP nei paesi in via di sviluppo in cui il contesto per un'attuazione efficace dei PPP sia ancora più difficile che all'interno dell'Unione;

111.  accoglie con favore i risultati conseguiti per i tre assi del Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nel 2017; richiama l'attenzione sull'importanza del sostegno dell'EaSI e, in particolare, degli assi relativi a Progress e alla Rete europea di servizi per l'impiego (EURES), per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; rileva con preoccupazione, tuttavia, che la sezione tematica sull'imprenditoria sociale nell'ambito dell'asse EaSI "Microfinanziamenti e imprenditoria sociale" continua a registrare una performance insufficiente; apprezza il fatto che la Commissione sta collaborando strettamente con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per garantire il suo impegno a utilizzare appieno le risorse nell'ambito della sezione tematica sull'imprenditoria sociale;

Ricerca e innovazione

Esperienze positive

112.  rileva con soddisfazione che, grazie al cofinanziamento dell'Unione nell'ambito di Orizzonte 2020, Gérard Mourou ha vinto, insieme ad altri ricercatori, il premio Nobel per la fisica per la ricerca nel campo dei raggi laser ultracorti e ultrasottili che facilitano la chirurgia oculare refrattiva, e che l'"International Rare Diseases Research Consortium" (IRDIRC) ha raggiunto il suo obiettivo di fornire 200 nuove terapie per le malattie rare tre anni prima del previsto;

113.  rileva inoltre che, attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie, Orizzonte 2020 ha finanziato 36 000 ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dall'età e dalla nazionalità, e che due dei tre ricercatori insigniti del premio Nobel per la chimica 2017 per aver ottimizzato i microscopi elettronici hanno partecipato alle azioni Marie Skłodowska-Curie e ad altri progetti di ricerca finanziati dall'Unione;

114.  si compiace dell'avvio, nell'ottobre 2017, della prima fase del progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione come parte del programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, dotata di un finanziamento di 2,7 miliardi di EUR, che mira a sostenere innovatori, start-up, piccole imprese e ricercatori di altissimo livello con idee brillanti radicalmente diverse da prodotti, servizi o modelli aziendali esistenti, altamente rischiose e potenzialmente in grado di crescere a livello internazionale;

115.  prende atto del fatto che la Commissione sta valutando la possibilità di estendere ulteriormente l'uso dell'opzione semplificata in materia di costi, in particolare ricorrendo a finanziamenti forfettari;

Questioni critiche che richiedono un miglioramento

116.  rileva che, secondo il quadro europeo di valutazione dell'innovazione, i risultati dell'innovazione nell'Unione sono aumentati del 5,8 % dal 2010; constata tuttavia che non vi è stata alcuna convergenza tra i paesi dell'Unione; osserva che i seguenti paesi sono quelli che beneficiano maggiormente dei fondi del programma Orizzonte 2020 (Contributo netto dell'UE in euro richiesto dai partecipanti): Germania 5 710 188 927,80 / Regno Unito 5 152 013650,95 / Francia 3 787 670 675,13; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione alla distribuzione geografica dei fondi per la ricerca, al fine di contribuire alla creazione di condizioni di parità per la crescita e l'occupazione nello spazio europeo della ricerca;

117.  osserva che la Commissione ammette che il quadro di riferimento della performance di Orizzonte 2020 presenta alcune carenze che rendono difficile valutare i progressi del programma in direzione di tutti i suoi obiettivi in un dato momento; si aspetta che le proposte per il programma Orizzonte Europa nell'ambito del prossimo QFP affrontino tali punti deboli e si rammarica che non si prendano in considerazione misure volte a migliorare il quadro di riferimento della performance nel periodo in corso;

118.  rileva che l'RAA della DG RTD menziona sei diversi tassi di errore, tre per il Settimo programma quadro e tre per Orizzonte 2020; sottolinea che un siffatto approccio non facilita la trasparenza e la responsabilità e dovrebbe essere immediatamente migliorato; riconosce, tuttavia, che si trattava di due programmi diversi in due periodi finanziari diversi;

Sicurezza e cittadinanza

Alcune esperienze positive

119.  sottolinea che la DG HOME ha gestito un bilancio di 1,831 milioni di EUR per la migrazione e di 313,75 milioni di EUR per la sicurezza e che il bilancio complessivo iniziale di 6,9 miliardi di EUR per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è stato sostanzialmente rafforzato dal 2015 al 2017 con 3,9 miliardi di EUR;

120.  rileva che il bilancio gestito dalla DG HOME e il suo personale sono stati aumentati per far fronte all'aumento delle attività nel contesto della crisi migratoria e delle minacce alla sicurezza interna; rileva che in termini di risorse umane, alla fine del 2017, la DG HOME contava 556 dipendenti, rispetto ai 480 del 2016;

Questioni critiche che richiedono un miglioramento

121.  rileva con preoccupazione che il ritmo di esecuzione delle risorse gestite dalla DG HOME ha determinato un aumento del 24 % del RAL totale alla fine del 2017 e che il buon tasso di esecuzione del 2017 riflette il fatto che una parte degli stanziamenti d'impegno è stata riportata al 2018;

122.  esprime preoccupazione per le carenze significative individuate nei sistemi di gestione e di controllo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che hanno giustificato l'adozione di una riserva per motivi di reputazione; sottolinea tuttavia che la DG HOME ha reagito predisponendo un processo di codecisione da parte del comitato esecutivo e ha introdotto una nuova gestione dell'EASO per riportare la situazione sotto controllo;

123.  chiede nuovamente che le linee di bilancio del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (REC) per il periodo 2014-2020 specifichino le risorse stanziate per ciascuno degli obiettivi del programma dedicato all'uguaglianza di genere, garantendo un'adeguata rendicontazione dei fondi destinati a tale scopo;

124.  ribadisce il suo invito a disporre di una linea di bilancio distinta per l'obiettivo specifico del programma Daphne, al fine di mostrare l'impegno dell'Unione nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze; chiede che siano aumentate le risorse destinate a questa linea di bilancio e che sia invertita la diminuzione dei fondi destinati a Daphne nel corso del periodo 2014-2020; chiede uno sforzo costante per sensibilizzare in merito alle sovvenzioni incluse nell'obiettivo specifico del programma Daphne, congiuntamente alle misure per rendere di più facile utilizzo le procedure amministrative correlate;

Europa globale

Alcune esperienze positive

125.  mette in evidenza che i lavori della Corte sulla regolarità delle operazioni hanno rivelato che la Commissione ha rafforzato i propri sistemi di controllo, il che ha portato a un numero proporzionalmente inferiore di errori rispetto alle dichiarazioni di affidabilità (DAS) degli esercizi precedenti;

126.  prende atto del fatto che la Corte ha verificato anche l'esecuzione di sette progetti; si compiace che tutti e sette i progetti disponessero di indicatori di performance pertinenti e che il quadro fosse ben strutturato e presentasse risultati realizzabili;

127.  prende atto della relazione speciale della Corte sull'assistenza dell'Unione al Myanmar/Birmania e della risposta della Commissione; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che l'Unione abbia svolto un ruolo di primo piano nel sostenere le priorità di sviluppo in un contesto difficile e con risorse umane limitate; rileva tuttavia che l'assistenza dell'Unione è risultata essere solo parzialmente efficace; sostiene la Corte nel sottolineare la necessità di prestare maggiore attenzione alla mobilitazione delle entrate nazionali, in particolare nelle economie emergenti; alla luce delle atrocità documentate, commesse dall'esercito del Myanmar/Birmania, esprime profonda preoccupazione per la continuazione del sostegno di bilancio settoriale a titolo del bilancio dell'Unione a tale paese;

128.  chiede l'adozione di un approccio allo sviluppo basato su incentivi introducendo il principio "più progressi, più aiuti", sul modello della politica europea di vicinato; ritiene che maggiore e più rapido è il progresso di un paese nelle riforme interne per la costruzione e il consolidamento di istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, maggiori dovrebbero essere gli aiuti che esso riceve dall'Unione;

129.  sottolinea l'importanza di aumentare l'assegnazione di fondi volti a sostenere la buona governance, la democrazia e lo Stato di diritto nei paesi in via di sviluppo al fine di promuovere istituzioni responsabili e trasparenti, sostenere lo sviluppo di capacità e favorire un processo decisionale partecipativo e l'accesso pubblico alle informazioni;

130.  richiama l'attenzione sulla portata e le implicazioni della povertà energetica nei paesi in via di sviluppo e sul forte coinvolgimento dell'Unione negli sforzi intesi a ridurre la povertà; sottolinea la necessità di sforzi robusti e concertati da parte dei governi e delle parti interessate nei paesi colpiti per ridurre la povertà energetica;

Questioni critiche che richiedono un miglioramento

131.  constata con preoccupazione che la Corte ha rilevato errori ricorrenti di sovraliquidazione delle spese nei pagamenti intermedi;

132.  si rammarica ancora una volta del fatto che le relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR) pubblicate dai capi delle delegazioni dell'Unione non siano allegate alle relazioni annuali di attività della DG DEVCO e della DG NEAR, come prevede l'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario; si rammarica altresì del fatto che tali relazioni siano sistematicamente considerate riservate mentre, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario, dovrebbero essere "messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato";

133.  osserva con preoccupazione l'elevato numero di contratti aggiudicati a un numero molto limitato di agenzie nazionali di sviluppo, con il conseguente rischio di rinazionalizzazione della politica di sviluppo dell'Unione, in contrasto con gli interessi di una maggiore integrazione della sua politica esterna; esorta la Commissione affinché, oltre a concedere all'autorità di discarico l'accesso alla documentazione sulla valutazione per pilastro, faccia in modo che tale documentazione sia accessibile al pubblico; ritiene preoccupante, a tale proposito, il profilo commerciale di tali agenzie nazionali invocato dalla Commissione per limitare l'accesso a siffatte informazioni; chiede alla Commissione di rafforzare e di consolidare quanto prima il controllo delle procedure di gara e di aggiudicazione onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza tra questo numero ristretto di agenzie nazionali fortemente sovvenzionate e altre entità pubbliche e private a chiara vocazione europea;

134.  osserva con preoccupazione che la Corte ha rilevato che gli studi sul tasso di errore residuo presentano alcuni limiti, in quanto si tratta di studi e non di audit, che non seguono pertanto i principi internazionali di audit e comprendono controlli molto limitati sugli appalti pubblici;

135.  invita la DG NEAR e la DG DEVCO, a partire dallo studio sul tasso di errore residuo del 2019, a fornire al contraente incaricato dello studio linee guida più precise sulla verifica degli appalti di secondo livello e a stratificare la popolazione di audit sulla base dei rischi intrinseci dei progetti, prestando più attenzione alle sovvenzioni in regime di gestione diretta e meno alle operazioni di sostegno al bilancio;

136.  chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per affrontare le carenze individuate dal suo Servizio di audit interno e a trasformare la relazione sulla gestione degli aiuti esterni in un documento attendibile e di pubblico dominio, che convalidi opportunamente le dichiarazioni di affidabilità dei capi delegazione e del Direttore generale della DG DEVCO;

137.  ritiene che, nel fornire aiuti esterni, la Commissione dovrebbe prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani nei paesi beneficiari, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e lo Stato di diritto;

138.  esprime preoccupazione per la mancanza di visibilità dei finanziamenti dell'Unione messi in comune per i progetti; esorta la Commissione ad aumentare la visibilità e a consolidare la migliorata complementarità delle azioni dei diversi strumenti;

139.  è estremamente preoccupato per la tendenza in corso nelle proposte della Commissione di ignorare le disposizioni giuridicamente vincolanti del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) quando si tratta di spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ammissibili e di paesi ammissibili al finanziamento a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI); ricorda che la legittimità delle spese dell'Unione è un principio fondamentale di sana gestione finanziaria e che le considerazioni politiche non dovrebbero prevalere su disposizioni giuridiche chiaramente definite; ricorda che il DCI è innanzitutto uno strumento inteso a combattere la povertà;

140.  si rammarica del fatto che, dal 2012, in ogni relazione annuale di attività, la Direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo della Commissione abbia dovuto formulare una riserva sulla regolarità delle operazioni sottostanti, il che evidenzia gravi carenze nella gestione interna;

Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare

141.  osserva che nel 2017 il programma LIFE ha celebrato il suo 25º anniversario; sottolinea che il programma ha fornito 222 milioni di EUR per cofinanziare 139 nuovi progetti; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi al fine di ridurre i ritardi dei pagamenti nell'ambito del programma LIFE, poiché nel 2017 il 5,8 % dei pagamenti ha superato i termini di legge (3,9 % nel 2016, 12 % nel 2015);

142.  sottolinea che nel 2017 è stata pubblicata la valutazione intermedia del programma LIFE, relativa agli anni 2014 e 2015; rileva che, dal momento che la maggior parte dei progetti non era ancora stata avviata e che pochi progetti erano stati conclusi, la valutazione si è concentrata principalmente sulle procedure attuate per conseguire gli obiettivi del programma LIFE e ha constatato che il suddetto programma apporta un valore aggiunto europeo, pur indicando possibili miglioramenti da compiere; sottolinea che le procedure di gestione delle sovvenzioni, in particolare le procedure di domanda e di rendicontazione, vanno non soltanto semplificate ma anche notevolmente accelerate;

143.  osserva che i termini della decisione di esternalizzazione per la cooperazione con l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) in relazione al personale comportano che la situazione del personale nella DG ENV sia molto delicata per quanto riguarda le attività legate al programma LIFE, il che potrebbe richiedere un ulteriore riesame dei metodi di lavoro e dell'organizzazione all'interno della DG;

144.  sottolinea che i sistemi di controllo interni della DG ENV e della DG CLIMA sottoposti a revisione risultano efficaci solo in parte, poiché alcune raccomandazioni di estrema importanza devono ancora essere attuate in linea con i piani di azione concordati;

145.  sottolinea che la DG CLIMA e la DG BUDG monitorano l'obiettivo del 20 % relativo all'integrazione degli aspetti climatici nel Quadro finanziario pluriennale e che la DG CLIMA sostiene altre DG nell'integrazione della dimensione climatica nelle loro attività; deplora che nel 2017 solo il 19,3 % del bilancio dell'Unione sia stato destinato ad attività legate al clima e che, secondo le stime, la media per il periodo 2014-2020 si attesterà soltanto al 18,8 %;

146.  esprime preoccupazione per il fatto che la riserva per motivi reputazionali riguardante la significativa carenza restante in materia di sicurezza, individuata nel registro dell'Unione per il sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS dell'UE), è stata formulata anche in merito alla relazione annuale di attività della DG CLIMA per il 2017;

147.  deplora che nel 2017 il tasso di errore residuo medio della DG SANTE abbia raggiunto il 2,5% per le attività complessive nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, superando la soglia di rilevanza del 2 %; rileva che ciò è dovuto a dichiarazioni di spesa eccessive degli Stati membri, nel contesto dei cambiamenti strutturali apportati alla gestione e al controllo delle dichiarazioni in uno Stato membro; chiede alla DG SANTE di adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che tale circostanza non si verifichi nuovamente in futuro, ad esempio incrementando il ricorso alle misure di semplificazione previste dal regolamento finanziario;

148.  pone in evidenza che nel 2017 la DG SANTE ha pubblicato la valutazione intermedia del quadro finanziario comune per la catena alimentare relativo al periodo 2014-2020, concludendo che il quadro attuale funziona in maniera soddisfacente e ha contribuito a conseguire un valore aggiunto dell'Unione; osserva che la Commissione, conformemente alle raccomandazioni della Corte, si sta adoperando per sviluppare una metodologia di analisi concernente l'efficacia in termini di costi nel settore della catena alimentare, al fine di consolidare le valutazioni economiche future degli interventi finanziati dall'Unione;

Trasporti e turismo

149.  rileva che nel 2017 la Commissione ha selezionato 152 progetti per un finanziamento totale del CEF Trasporti pari a 2,7 miliardi di EUR, con un investimento totale di 4,7 miliardi di EUR, compresi altri finanziamenti pubblici e privati; ribadisce l'importanza dello strumento di finanziamento del CEF per completare la rete TEN-T, conseguire uno spazio unico europeo dei trasporti, sviluppare i collegamenti transfrontalieri e realizzare i collegamenti mancanti;

150.  invita i coordinatori europei TEN-T a procedere a una valutazione approfondita dei progetti completati e dei miglioramenti ottenuti nei corridoi TEN-T nell'attuale periodo di programmazione e a presentarla alla Commissione e al Parlamento;

151.  invita la Commissione a presentare in modo chiaro per il settore dei trasporti una valutazione dell'impatto del FEIS su altri strumenti finanziari, in particolare per quanto riguarda il CEF, nonché sulla coerenza dello strumento di debito del CEF con altre iniziative dell'Unione, in tempo utile prima della proposta per il prossimo QFP; chiede che tale valutazione presenti una chiara analisi dell'equilibrio geografico degli investimenti nel settore dei trasporti; ricorda tuttavia che i fondi utilizzati a titolo di uno strumento finanziario non dovrebbero essere considerati l'unico criterio pertinente ai fini della valutazione della sua performance; invita pertanto la Commissione ad approfondire la sua valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti di trasporto finanziati dall'Unione e a misurare il loro valore aggiunto;

152.  si compiace dei risultati dell'invito a presentare proposte di finanziamento misto del CEF lanciato nel 2017 e della decisione di aumentarne il bilancio a 1,35 miliardi di EUR, il che conferma la pertinenza e il valore aggiunto dell'impiego di sovvenzioni dell'Unione in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, delle banche nazionali di promozione o di altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di istituti finanziari e investitori del settore privato, ivi compresi i partenariati pubblico-privato; ritiene che il CEF debba pertanto continuare a sostenere azioni che consentano una combinazione tra sovvenzioni dell'Unione e altre fonti di finanziamento, mantenendo le sovvenzioni come principale strumento di finanziamento;

153.  osserva che il servizio di audit interno della Commissione, nell'ambito dell'audit sulla supervisione della Commissione relativa all'attuazione degli strumenti finanziari del CEF, ha riscontrato un tasso molto ridotto di attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEF e che la maggior parte del bilancio inizialmente destinato agli strumenti finanziari del CEF (2,43 miliardi di EUR) è stata riassegnata alle linee di bilancio relative alle sovvenzioni del CEF, lasciando soltanto 296 milioni di EUR a disposizione per gli strumenti finanziari del CEF fino al 2020; osserva inoltre che uno dei motivi addotti è stato che i criteri di ammissibilità degli strumenti finanziari del CEF e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) si sovrappongono in gran parte e progetti potenzialmente ammissibili al CEF sono stati in effetti finanziati dal FEIS, dal momento che esso ha una maggiore priorità politica e un ambito di competenza più ampio; invita la Commissione, per quanto riguarda il CEF, a migliorare la conoscenza delle norme di ammissibilità da parte dei beneficiari, in particolare operando una chiara distinzione fra contratto di attuazione e subappalto, che era la principale fonte di confusione tra i beneficiari; invita la Commissione a garantire che gli strumenti finanziari si integrino anziché sostituirsi l'uno all'altro;

154.  osserva che il 2017 è stato il primo anno della campagna di audit per il programma CEF e che saranno necessari altri 2 o 3 anni di audit del CEF per ottenere un calcolo affidabile del tasso di errore per tutti i settori del CEF; si compiace tuttavia del fatto che gli errori rilevati nell'ambito degli audit di CEF e TEN-T chiusi nel 2017 siano stati molto limitati;

155.  è preoccupato per il fatto che il servizio di audit interno della Commissione ha riscontrato carenze significative nell'attuale sistema di monitoraggio della politica in materia di sicurezza aerea e marittima della DG MOVE e ha formulato tre raccomandazioni molto importanti; invita la DG MOVE ad attuare pienamente il piano d'azione elaborato per affrontare i rischi individuati;

Cultura e istruzione

156.  si compiace dei risultati di 30 anni di programma Erasmus che dal 1987 ha visto la partecipazione di 9 milioni di persone (tra cui giovani, studenti e, di recente, membri del personale), ad attività di mobilità; sottolinea l'importante valore aggiunto europeo del programma e il suo ruolo concreto quale investimento strategico nei giovani europei;

157.  rileva che il programma Erasmus deve fare di più per essere accessibile ai gruppi emarginati, in particolare alle persone con disabilità e bisogni educativi speciali, alle persone che sono geograficamente svantaggiate, ai giovani che abbandonano prematuramente la scuola, alle persone che appartengono a una minoranza, alle persone che si trovano in una situazione di svantaggio socioeconomico, ecc.;

158.  è allarmato per lo scarso ricorso allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di Erasmus+ come pure per l'insufficiente copertura geografica, limitata alle banche in tre paesi e alle università in altri due; esorta la Commissione e il Fondo europeo per gli investimenti a definire una strategia di attuazione volta a massimizzare l'efficacia di tale strumento fino al 2020 o, in alternativa, ad agevolare la ridistribuzione dei fondi non utilizzati nel programma stesso e a consentire una migliore copertura finanziaria delle azioni all'interno delle diverse componenti;

159.  è preoccupato per i tassi di riuscita tuttora bassi dei progetti a titolo del programma "Europa per i cittadini" e del sottoprogramma "Cultura" di Europa creativa (rispettivamente il 21% e il 22% nel 2017); sottolinea che un livello di finanziamento più adeguato è essenziale per far fronte a questi risultati insoddisfacenti, che sono controproducenti per gli obiettivi del programma stesso scoraggiando i cittadini dal partecipare;

160.  evidenzia il ruolo dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) nell'attuazione dei tre programmi in materia di istruzione e cultura: esprime tuttavia preoccupazione riguardo alle carenze sul fronte dei controlli interni dell'EACEA individuate da un audit sulla gestione delle sovvenzioni di Erasmus+ e di Europa creativa; rileva che la stesso servizio di audit interno della Commissione ha rilevato debolezze nel processo di gestione delle sovvenzioni Erasmus+ da parte di EACEA; ritiene, pertanto che la Commissione e l'EACEA non dovrebbero avere difficoltà a porre in essere le necessarie azioni correttive al fine di assicurare la massima trasparenza e garantire la massima qualità dell'attuazione dei programmi per la cultura e l'istruzione;

GESTIONE INDIRETTA E STRUMENTI FINANZIARI

161.  osserva che nel 2017 la Commissione ha concluso contratti con agenzie delle Nazioni Unite per un valore di quasi 253,5 milioni di EUR in contributi a titolo del bilancio dell'Unione, di cui i principali beneficiari sono il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (119,21 milioni di EUR), l'UNICEF (29,34 milioni di EUR) e l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (20,05 milioni di EUR), come pure contratti con la Banca mondiale per un valore di 174,11 milioni di EUR;

162.  prende atto del cambiamento nelle modalità di aiuto dalle sovvenzioni dirette ai fondi fiduciari e al finanziamento misto, segnatamente attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, e invita il Consiglio, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti ad adottare un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo sulla trasparenza, la responsabilità e il controllo parlamentare fondato sui principi politici definiti nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

163.  si compiace delle raccomandazioni della Corte volte a incrementare la trasparenza dei fondi dell'Unione attuati dalle ONG pubblicate nella relazione speciale n. 35/2018, in cui, tra l'altro, raccomanda alla Commissione di migliorare l'affidabilità delle informazioni sulle ONG nel suo sistema contabile e le informazioni raccolte sui fondi attuati dalle ONG; invita pertanto la Commissione a implementare tali proposte prima della fine dell'attuale mandato;

164.  riconosce pienamente la natura complessa di numerose sfide e la necessità di azioni di risposta poliedriche e complementari, insistendo però sulla necessità di chiarire le modalità di finanziamento e di rispettare gli impegni internazionali;

165.  osserva che il numero degli strumenti finanziari è aumentato considerevolmente, il che consente nuove opportunità di finanziamento misto nel settore dei trasporti, creando al tempo stesso una rete complessa di accordi attorno al bilancio dell'Unione; è preoccupato che questi strumenti, in parallelo al bilancio dell'Unione, possano rischiare di compromettere il livello di responsabilità e di trasparenza, dal momento che la rendicontazione, la revisione e il controllo pubblico non sono armonizzati; invita la Commissione a individuare le possibilità di riformare il sistema di bilancio dell'Unione, in particolare per assicurare in modo più efficace che i meccanismi generali di finanziamento non siano più complessi di quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione e garantire la rendicontabilità, la trasparenza e la verificabilità;

FEIS

166.  sottolinea che l'autorità di bilancio ha aumentato la garanzia del FEIS portandola da 16 miliardi di EUR a 26 miliardi di EUR e ha portato l'obiettivo in termini di volume degli investimenti da 315 miliardi di EUR a 500 miliardi di EUR, e che alla fine del 2017 il gruppo BEI ha firmato contratti per un valore di 36,7 miliardi di EUR (2016: 21,3 miliardi di EUR);

167.  osserva che, secondo la Corte, il 64 % del valore totale dei contratti del FEIS firmati dal Gruppo BEI entro la fine del 2017 era concentrato in sei Stati membri: Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Polonia;

168.   deplora il fatto che solo il 20 % dei finanziamenti del FEIS abbiano sostenuto progetti volti a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, mentre il portafoglio standard della BEI ha raggiunto la soglia del 25 %; invita la Commissione a definire opzioni finanziarie o di finanziamento sostenibili e un ambiente favorevole agli investimenti che rispecchino gli impegni e gli obiettivi generali dell'Unione, al fine di promuovere l'innovazione e la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione, nonché di rafforzare la dimensione sociale degli investimenti, colmando le lacune in materia di investimenti nel settore sociale e nel settore della sicurezza infrastrutturale;

169.  invita la Commissione a garantire che gli organi di gestione del FEIS tengano conto, al momento della firma dei contratti, della necessità di rispettare l'equilibrio geografico, e a riferire al Parlamento sui progressi compiuti;

Settore della ricerca

170.  osserva che, in termini di pagamenti, nel 2017 la Commissione ha investito 11,2 miliardi di EUR nel settore della ricerca e dell'innovazione (R&I), di cui il 58 % è stato gestito direttamente e il 42 % è stato assegnato tramite organismi incaricati, e che il 18,2 % (583 milioni di EUR) è stato eseguito tramite imprese comuni e il 16,8 % (540 milioni di EUR) è stato distribuito tramite la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

171.  invita la Commissione a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento durante il secondo semestre del 2019 in merito all'attuazione e ai risultati degli strumenti finanziari nel settore della ricerca;

Fondi fiduciari

172.  sottolinea che gli aiuti ai paesi terzi si avvalgono sempre più spesso di modelli di finanziamento alternativi – come i fondi fiduciari e lo strumento per i rifugiati in Turchia – il che aumenta la complessità delle strutture finanziarie esistenti; riconosce tuttavia che tali strumenti hanno consentito di reagire rapidamente in circostanze problematiche offrendo flessibilità;

173.  sottolinea che la messa in comune di risorse provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo (FES), dal bilancio dell'Unione e da altri donatori in fondi fiduciari non dovrebbe avere come conseguenza che gli importi destinati alla politica di sviluppo e cooperazione non raggiungano i loro normali beneficiari o non perseguano i loro obiettivi originari, quali l'eliminazione della povertà e la promozione dei diritti fondamentali;

174.  rileva che il maggiore ricorso ai fondi fiduciari deriva altresì dalla mancanza di flessibilità attualmente possibile nell'ambito del bilancio dell'Unione;

175.  sottolinea che il crescente ricorso ad altri meccanismi finanziari per attuare le politiche dell'Unione parallelamente al bilancio dell'Unione rischia di compromettere il livello di responsabilità e trasparenza, in quanto i meccanismi di rendicontazione, di audit e di controllo pubblico non sono allineati; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di porre termine ai fondi fiduciari, soprattutto quando il loro carattere "d'urgenza" non è ben giustificato, quando non sono in grado di attrarre contributi significativi da altri donatori e quando rischiano di verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o sono coinvolte autorità di paesi terzi che non rispettano i diritti fondamentali;

Strumento per i rifugiati in Turchia

176.  rileva che, nella sua relazione speciale n. 27/2018 sullo Strumento per i rifugiati in Turchia, la Corte ha osservato che, in un contesto difficile, lo Strumento ha mobilitato rapidamente 3 miliardi di EUR per fornire una risposta rapida alla crisi dei rifugiati, ma non ha raggiunto del tutto l'obiettivo di coordinare efficacemente detta risposta, né ha ottenuto l'atteso rapporto costi-benefici; invita la Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte in relazione allo Strumento per i rifugiati in Turchia, in particolare potenziando il monitoraggio e la rendicontazione sui progetti che prevedono la fornitura di assistenza in denaro, nonché migliorando l'ambiente operativo delle Organizzazioni non governative (internazionali) insieme alle autorità turche, al fine di garantire che i fondi siano accuratamente orientati verso progetti a favore dei rifugiati e non siano utilizzati per altri scopi; invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito alla compatibilità delle azioni finanziate con la base giuridica sottostante;

177.  rileva inoltre che, secondo la Corte, i progetti sottoposti ad audit hanno fornito un utile sostegno ai rifugiati, che la maggior parte di essi ha dato i risultati auspicati, ma che la metà di essi non ha ancora ottenuto gli effetti attesi;

178.  rileva che il Mediatore europeo ha concluso che la Commissione dovrebbe adoperarsi maggiormente per far sì che la dichiarazione UE-Turchia rispetti i diritti fondamentali dell'Unione e invita pertanto la Commissione a includere sistematicamente le considerazioni sui diritti fondamentali nelle decisioni che adotta nell'ambito di questo Strumento, anche attraverso valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali; invita la Commissione a riferire costantemente a tale riguardo al Parlamento europeo;

179.   si rammarica che un'inchiesta di EIC (European Investigative Collaborations) abbia sollevato dubbi sull'utilizzo dei fondi dello strumento; invita la Commissione a indagare approfonditamente sulla questione e a riferire al Parlamento in merito ai risultati;

180.  invita la DG DEVCO a rivedere, entro il 2020, gli orientamenti esistenti per i beneficiari di progetti attuati in regime di gestione indiretta, per assicurarsi che le previste attività siano eseguite in maniera tempestiva e contribuiscano all'utilizzo pratico delle realizzazioni dei progetti, al fine di ottenere il miglior rapporto costi-benefici;

181.  osserva che, secondo quanto indicato dalla Corte, la spesa per la rubrica "Amministrazione" non è inficiata da un livello rilevante di errore; constata tuttavia con preoccupazione che il tasso di errore è aumentato rispetto all'anno precedente (dallo 0,2 % nel 2016 allo 0,55 % nel 2017);

182.  osserva che, sebbene la Corte non abbia riscontrato significative debolezze, ha individuato alcuni settori ricorrenti in cui vi è un margine di miglioramento;

Gruppo internazionale di gestione (IMG)

183.  constata che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza definitiva e inappellabile del 2 febbraio 2017, in merito alla causa dell'International Management Group (IMG)(7), ha disposto l'annullamento di due decisioni della Commissione: 1) di non concludere nuovi accordi di delega per la gestione indiretta con IMG dall'8 maggio 2015 e 2) di riassegnare 10 milioni di EUR da IMG all'ente pubblico tedesco GIZ per un contratto di assistenza tecnica alla politica commerciale del Myanmar/Birmania; rileva inoltre che la Corte riconosce la necessità di decidere l'importo del risarcimento finanziario dovuto a IMG in ragione dei danni cagionati dalla decisione della Commissione dell'8 maggio 2015, nonché la necessità che la Commissione abbandoni tutte le impugnazioni incidentali da essa presentate;

184.  prende atto della conclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui le argomentazioni giuridiche formulate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) su cui la Commissione ha basato le proprie decisioni su IMG costituiscono un errore giuridico sia in termini di diritto internazionale che di regolamento finanziario dell'UE; deplora che, come spiegato dalla Corte di giustizia dell'UE, nelle sue indagini su IMG, l'OLAF abbia oltrepassato i limiti delle proprie competenze e non abbia tenuto conto dei requisiti del codice di garanzia così spesso rivendicato dal Parlamento; sostiene a tale riguardo eventuali misure supplementari per garantire che la revisione in corso del regolamento dell'OLAF stabilisca il necessario controllo delle garanzie procedurali e delle possibilità di ricorso onde evitare tali azioni dannose che minano la reputazione dell'Unione e la fiducia dei cittadini nei suoi confronti;

185.  prende atto altresì della sentenza del 13 febbraio 2019 della Corte permanente di arbitrato, situata all'Aia(8), in virtù della quale la Commissione è tenuta a pagare 2 milioni di EUR – cosa che si è rifiutata di fare sulla base delle accuse formulate nei confronti di IMG e delle indagini dell'OLAF – per le spese fatturate da IMG per sette contratti di gestione congiunta firmati con la Commissione;

186.  deplora vivamente che, dal 2012 la procedura parlamentare di discarico alla Commissione non sia stata in grado di rivelare la falsità delle accuse a carico di IMG, né di contribuire a evitare i gravi danni subiti da IMG dal punto di vista sia finanziario che reputazionale, tra cui la perdita di oltre 200 posti di lavoro;

187.  esorta la Commissione ad attuare le decisioni giudiziarie e a riconoscere pienamente a IMG lo status di organizzazione internazionale, che la Commissione stessa e l'OLAF hanno erroneamente messo in discussione e negato; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per riparare e risarcire i danni subiti da IMG e a garantire a quest'ultima la possibilità di partecipare a una procedura equa, come previsto per le organizzazioni internazionali nel regolamento finanziario; chiede alla Commissione di riferire quanto prima all'autorità di discarico in merito alle misure adottate;

Amministrazione

Procedura di nomina del Segretario generale della Commissione

188.  non è soddisfatto del modo in cui la Commissione ha reagito di fronte alle valide preoccupazioni espresse dai media e dall'opinione pubblica subito dopo la nomina del Segretario generale della Commissione(9), né delle spiegazioni fornite dalla Commissione in occasione della discussione in Aula del Parlamento europeo e nella risposta scritta alla risoluzione del Parlamento del 18 aprile 2018, che sono state evasive, difensive e legalistiche, dimostrando una mancanza di sensibilità per l'importanza che i cittadini europei attribuiscono a procedure di assunzione trasparenti, eque e aperte;

189.  ricorda, a tale riguardo, le conclusioni del Mediatore europeo riguardo a quattro casi di cattiva amministrazione nella sua raccomandazione relativa ai casi riuniti 488/2018/KR e 514/2018/KR; rileva che le conclusioni del Mediatore europeo sono molto simili a quelle del Parlamento europeo e che il Mediatore concorda con la valutazione del Parlamento europeo secondo cui la doppia nomina ha forzato e forse anche oltrepassato i limiti della legalità; sottolinea che il Mediatore ha presentato una raccomandazione finale alla Commissione in cui la invita a elaborare, per la carica Segretario generale, una procedura specifica distinta e indipendente dalle altre nomine di altri funzionari; si rammarica pertanto della risposta provocatoria data dalla Commissione al Mediatore europeo il 3 dicembre 2018, che mostra poco discernimento in relazione ai punti sollevati dal Mediatore dopo aver esaminato 11 000 pagine di documentazione; invita il prossimo Collegio di commissari e il suo presidente a rivedere la nomina alla luce delle conclusioni del Mediatore e della risoluzione del Parlamento;

190.  tiene conto del fatto che il Commissario Oettinger ha organizzato, il 25 settembre 2018, una tavola rotonda interistituzionale sulla selezione e la nomina di alti funzionari, sebbene sembri che la riunione sia stata inconcludente; invita pertanto la Commissione a mettere in pratica il paragrafo 29 della sua risoluzione del 18 aprile 2018;

191.  invita la Commissione come pure tutte le istituzioni europee a rivedere, ove necessario, le procedure di nomina, in particolare per gli alti funzionari e se del caso per i membri dei gabinetti, e a prendere ulteriori provvedimenti per migliorare la trasparenza, l'equità e la parità di opportunità nelle procedure di nomina, sulla base delle conclusioni del Mediatore europeo e dello studio del Parlamento europeo sulle procedure di nomina in seno alle istituzioni dell'UE; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo sui progressi compiuti entro il 31 agosto 2019;

192.  Chiede le immediate dimissioni del Segretario generale e l'indizione di un concorso equo, pienamente trasparente e aperto per tale posto;

Scuole europee

193.  rileva che nel 2017 le scuole europee hanno ricevuto 189,9 milioni di EUR dal bilancio europeo;

194.  riconosce che l'esame della Corte non ha evidenziato errori materiali nel bilancio consolidato finale delle Scuole europee per il 2017 e che le Scuole europee e l'Ufficio centrale hanno preparato i loro conti annuali entro il termine previsto dalla normativa; rileva tuttavia che il sistema di controllo interno delle Scuole europee deve ancora essere ulteriormente migliorato per conformarsi alla raccomandazione formulata dalla Corte e dal servizio di revisione contabile interna della Commissione (SAI);

195.  considera esasperante che, dopo più di 15 anni, non sia ancora stato predisposto un sistema di sana gestione finanziaria per le scuole europee;

196.  resta preoccupato per le notevoli carenze dei sistemi di controllo interno dell'Ufficio centrale e delle scuole prescelte, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, l'ambiente di controllo e il processo di assunzione;

197.  rileva che la Corte non è stata in grado di confermare che la gestione finanziaria delle scuole nel 2017 fosse conforme al regolamento finanziario e alle relative modalità di applicazione; chiede pertanto ulteriori sforzi per chiudere le restanti raccomandazioni in materia di gestione dei conti fuori bilancio, miglioramento dei sistemi di contabilità e di controllo interno, nonché procedure di assunzione e di pagamento e di elaborazione di orientamenti per migliorare la gestione di bilancio;

198.  ribadisce la posizione del Parlamento sulla necessità urgente di una "revisione globale" del sistema delle scuole europee che tenga conto della "riforma che [fa] capo a questioni gestionali, finanziarie, organizzative e pedagogiche" e ricorda la sua richiesta alla Commissione "di presentare al Parlamento una relazione annuale con la sua valutazione dello stato di avanzamento";

199.  reputa inaccettabile che, secondo la Commissione, otto questioni critiche o raccomandazioni molto importanti del suo servizio di audit interno per il periodo 2014-2017 siano ancora in sospeso; chiede di ottenere la relazione sullo stato di attuazione di tali raccomandazioni entro il 30 giugno 2019;

Seguito dato al discarico alla Commissione per l'esercizio 2016

200.  osserva che, nella comunicazione sul seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2016, la Commissione ha considerato solo alcune delle 394 questioni sollevate dal Parlamento in relazione all'esercizio 2016 e non ha formulato osservazioni su 108 paragrafi; esige che la Commissione fornisca una risposta dettagliata in merito a tutte le questioni sollevate dal Parlamento europeo nelle risoluzioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico;

201.  si compiace del fatto che la Commissione abbia risposto alle osservazioni del Parlamento in merito alle relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR) e agli indicatori chiave di prestazione, contenute nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esercizio 2016(10), e che abbia apportato alcune modifiche di miglioramento; osserva che la Commissione ha trasmesso le EAMR 2017 al Parlamento senza vincoli di riservatezza, ma deplora che l'accesso a tali relazioni sia diventato, di fatto, più complesso; si aspetta che il Parlamento possa in futuro accedere più agevolmente a tali relazioni;

Questioni varie

202.  esprime preoccupazione per il ritardo registrato dalla Commissione nell'affrontare il problema sempre più grave della disparità del coefficiente correttore applicato ai funzionari europei in servizio a Lussemburgo, dal momento che, nel 2018, tale disparità era oltre tre volte superiore (16,8 %) alla soglia del 5 % fissata dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, con la conseguente diminuzione dell'attrattiva di Lussemburgo e l'iniqua discriminazione di oltre 11 000 funzionari dell'UE, il che costringe oltre un terzo di essi a risiedere negli Stati limitrofi, aggravando così la situazione del traffico transfrontaliero; rileva che altre istituzioni internazionali con sede a Lussemburgo hanno già trovato una soluzione positiva per questo problema; esorta la Commissione a esaminare il problema dell'attuale coefficiente correttore e ad adottare le misure necessarie;

203.  rileva che le valutazioni di impatto rappresentano un elemento imprescindibile del ciclo programmatico; si rammarica per il fatto che talvolta le proposte legislative elaborate dalla Commissione non presentino una valutazione di impatto globale; deplora inoltre che, in alcuni casi, la Commissione non abbia tenuto conto dei diritti fondamentali; ribadisce che le valutazioni di impatto dovrebbero essere basate su elementi concreti e rispettare sempre i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali;

204.  esorta la Commissione a sospendere quanto prima, come ha fatto nel 2018 per la convenzione con i medici e i dentisti, la convenzione con gli ospedali lussemburghesi sulla sovratariffazione delle cure somministrate ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea a Lussemburgo, che costa oltre 2 milioni di EUR all'anno e costituisce una violazione della direttiva 2011/24/UE(11) per quanto concerne la parità di trattamento dei pazienti europei, in linea con la sentenza della Corte di giustizia del 2000(12);

205.  invita la Commissione a svolgere un'analisi quanto più rigorosa e aggiornata possibile in merito all'impatto degli spazi di lavoro aperti, come quelli previsti nel nuovo edificio JMO II, per quanto riguarda gli effetti sulla produttività e alla creazione di luoghi di lavoro e di condizioni di lavoro dignitose per il personale interessato; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento informato in merito all'esito di tale analisi;

206.  sottolinea la necessità di attuare ulteriori misure attive ed efficaci per prevenire e contrastare tutte le forme di molestie e mobbing; sottolinea l'urgente necessità di norme più rigorose per quanto riguarda le molestie e il mobbing sul posto di lavoro e della creazione di una cultura etica per prevenire qualsiasi forma di abusi all'interno della Commissione e delle istituzioni dell'UE;

2014 - 2017: In che modo il Parlamento europeo ha contribuito e continua a contribuire alla creazione di strutture di sana gestione finanziaria in seno alla Commissione e negli Stati membri

Programmazione di bilancio basata sulla performance e controllo di gestione

207.  ha insistito sul fatto che la pianificazione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione europea come pure la comunicazione dei risultati da esso conseguiti dovrebbero essere guidate dalle politiche;

208.  ha insistito sul fatto che l'esecuzione del bilancio dell'Unione dovrebbe concentrarsi sui risultati e sul conseguimento di effetti positivi più ampi e che la struttura del bilancio dell'Unione dovrebbe essere modificata onde prevedere la misurazione di progressi e performance;

209.  ha incoraggiato, in questo contesto, la Commissione e la Corte a prestare maggiore attenzione alla semplificazione, ai risultati e agli effetti più ampi conseguiti, ai controlli di gestione e all'impatto finale delle politiche;

210.  ha sottolineato che tutti gli audit dovrebbero concentrarsi sui settori più suscettibili di essere soggetti a errori, segnatamente quelli che presentano i livelli di finanziamento più elevati;

211.  ha collaborato strettamente con la Commissione per sviluppare la relazione di valutazione ex articolo 318 TFUE e farne una relazione di sintesi completa che registri i progressi compiuti nei diversi settori strategici, relazione che è successivamente diventata la prima parte della relazione annuale sulla gestione e il rendimento;

Quadro di controllo interno integrato

212.  ha sostenuto l'inclusione dell'articolo 63 nel regolamento finanziario rivisto, che introduce il "sistema di audit unico" nella gestione concorrente, sottolineando che il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale ed europeo è un elemento fondamentale della catena di audit unico; ha convenuto sul fatto che l'approccio di audit unico consente un migliore utilizzo delle risorse e dovrebbe evitare la duplicazione degli audit al livello dei beneficiari; ha rilevato che la strategia di audit unico della Commissione consiste nell'accertare l'attendibilità dei risultati di audit e dei tassi di errore comunicati su base annua dalle autorità di audit e nel monitorare le loro attività attraverso un quadro di controllo e audit solido e coordinato; ha incoraggiato la Commissione a continuare a monitorare e riesaminare le attività delle autorità di audit al fine di garantire un quadro di audit comune e risultati attendibili;

Ricerca

213.  ha auspicato norme più chiare e un maggiore ricorso all'opzione semplificata in materia di costi, ad esempio pagamenti forfettari nell'ambito del programma Orizzonte 2020;

Fondi strutturali

214.  ha insistito sul rafforzamento delle responsabilità delle autorità nazionali di gestione e audit per l'esecuzione del bilancio;

215.  ha sostenuto il passaggio da regimi di "rimborso" (rimborso delle spese sostenute) a regimi di "diritto" che riducono notevolmente il rischio di errori;

Agricoltura

216.  ha auspicato che i requisiti ambientali siano rafforzati, che il sostegno al reddito sia distribuito più equamente mediante un regime di pagamenti progressivi favorevole alle piccole aziende agricole e alle pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente e che la PAC sia resa più attraente per i giovani agricoltori in modo urgente e definitivo;

217.  ha chiesto che la PAC diventasse più rispettosa dell'ambiente pur rimanendo favorevole agli agricoltori;

Migrazione

218.  ha contributo a far sì che il finanziamento dell'Unione rispondesse alle crescenti sfide migratorie nel periodo 2015-2018, raddoppiandolo e portandolo a 22 miliardi di EUR;

219.  ha invitato gli Stati membri ad affrontare le cause profonde della migrazione in coordinamento con la politica di sviluppo nonché con la politica esterna;

Affari esteri dell'Unione

220.  ha chiesto che gli affari esteri dell'Unione siano coerenti e ben coordinati e che il FES, i fondi fiduciari e gli strumenti finanziari siano gestiti in armonia con le politiche interne;

Amministrazione

221.  ha insistito sulla revisione del codice di condotta per i Commissari, che per finire è entrato in vigore il 31 gennaio 2018;

222.  ha insistito affinché le procedure di assunzione per i posti di alto livello nelle istituzioni e negli organi europei fossero riviste e affinché tutti i posti vacanti siano pubblicati nell'interesse della trasparenza, dell'integrità e delle pari opportunità;

223.  ha continuato a sostenere una politica di tolleranza zero nei casi di frode;

Raccomandazioni per il futuro

Rendicontazione

224.  ricorda che, per gli anni a venire, l'articolo 247, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario stabilisce l'obbligo per la Commissione di trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, compresa una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni;

225.  insiste affinché quella relazione analizzi l'impatto degli impegni in relazione al volume degli arretrati di pagamento di un dato quadro finanziario pluriennale;

226.  invita la Commissione a porre in atto, a fini di gestione e di rendicontazione, un sistema di registrazione delle spese di bilancio dell'Unione che permetta di riferire in merito a tutti i finanziamenti connessi alla crisi migratoria e dei rifugiati, nonché in relazione alla futura politica dell'Unione sulla gestione dei flussi migratori e l'integrazione;

227.  si chiede per quale motivo la Commissione utilizzi due serie di obiettivi e indicatori per misurare la performance della gestione finanziaria: da un lato, i direttori generali della Commissione valutano il conseguimento degli obiettivi definiti nel loro piano di gestione nelle rispettive RAA e, dall'altro, la Commissione misura le performance dei programmi di spesa attraverso le dichiarazioni programmatiche delle spese operative allegate al progetto di bilancio; invita la Commissione a basare la rendicontazione su un'unica serie di obiettivi e di indicatori;

228.  sottolinea che le informazioni sulla performance sono utilizzate principalmente a livello di DG per la gestione di programmi e politiche; è preoccupato quanto al fatto che, dal momento che le informazioni sulla performance che soddisfano le esigenze della gestione quotidiana non corrispondono alle responsabilità di rendicontazione esterna della Commissione, le DG generalmente non utilizzano le relazioni fondamentali sulla performance della Commissione per gestire la propria performance dell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

229.  mette in evidenza che le DG e la Commissione non hanno alcun obbligo di spiegare, nelle loro relazioni sulla performance, come hanno utilizzato le informazioni sulla performance nell'ambito del processo decisionale; invita la Commissione a includere tali informazioni nelle future relazioni sulla performance;

230.  si rammarica ancora una volta del fatto che le RAA non includano una dichiarazione sulla qualità dei dati relativi alla performance comunicati e che, di conseguenza, nell'adottare la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR), il Collegio dei Commissari si assuma la piena responsabilità politica della gestione finanziaria del bilancio dell'Unione ma non la responsabilità delle informazioni sulla performance e dei risultati;

231.  rileva che nella comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 (C(2018)7703) sulla governance alla Commissione europea non viene modificata la distinzione tra "responsabilità politica dei Commissari" e "responsabilità operativa dei Direttori generali", introdotta con la riforma amministrativa del 2000; rileva che non sempre è stato stabilito con chiarezza se la "responsabilità politica" includa la responsabilità dei direttori generali o meno;

232.  ribadisce le conclusioni dell'audit della Corte per l'esercizio 2017, secondo cui "la Commissione dovrebbe fare un uso migliore delle proprie informazioni sulla performance e sviluppare una cultura interna maggiormente orientata alla performance"; invita pertanto la Commissione a integrare la programmazione di bilancio basata sulla performance nel suo intero ciclo programmatico;

233.  deplora la pubblicazione sempre più tardiva della "Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne" della Commissione, che, nella pratica, ostacola il controllo e la responsabilità pubblica del Parlamento, considerando che la relazione del 2016 è stata pubblicata soltanto nel marzo 2018 e quella del 2017 è ancora in sospeso; invita la Commissione a pubblicare la relazione relativa al 2018 al più tardi entro fine settembre 2019 e a rispettare tale scadenza negli anni successivi;

234.  osserva che sono state riscontrate alcune carenze nei sistemi di misurazione della performance delle autorità degli Stati membri, correlate in gran parte a progetti completati nel periodo 2007-2013; invita la Commissione a migliorare il sistema globale di misurazione della performance, anche attraverso l'introduzione di indicatori di risultato a livello di progetto per valutare in che misura un determinato progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di un dato programma operativo; osserva che la legislazione relativa al periodo di programmazione 2014-2020 ha rafforzato la logica di intervento e l'attenzione ai risultati;

235.  ribadisce la sua richiesta che la Commissione, in considerazione delle molteplici fonti di finanziamento, fornisca un accesso agevole ai progetti – sotto forma di uno sportello unico – onde consentire ai cittadini di seguire con chiarezza gli sviluppi e il finanziamento delle infrastrutture cofinanziate dai fondi dell'Unione e dal FEIS; incoraggia pertanto la Commissione a pubblicare, in cooperazione con gli Stati membri, un quadro annuale dei progetti nel settore dei trasporti e del turismo che sono stati cofinanziati dal FESR e dal fondo di coesione come avviene per il CEF;

236.  chiede alla Commissione di:

   a) razionalizzare la rendicontazione della performance:
   continuando a ridurre il numero di obiettivi e indicatori che utilizza per le varie relazioni sulla performance e concentrandosi su quelli che misurano in maniera più efficace la performance del bilancio dell'Unione;
   migliorando l'allineamento tra gli obiettivi generali di alto livello e gli obiettivi specifici a livello programmatico e strategico;
   b) fornire una rendicontazione della performance più equilibrata, illustrando chiaramente le informazioni sulle principali sfide dell'Unione ancora da raccogliere;
   c) fornire una dichiarazione sulla qualità dei dati relativi alla performance comunicati;
   d) assumersi, nell'AMPR, la responsabilità politica generale delle informazioni "sulla performance e sui risultati";
   e) inserire informazioni aggiornate sulla performance nella rendicontazione della performance, compresa l'AMPR, in riferimento ai progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-obiettivo, e adottare sempre, o proporre, provvedimenti quando tali valori-obiettivo non vengono raggiunti;
   f) indicare in che modo le informazioni sulla performance concernenti il bilancio dell'Unione sono state utilizzate nel proprio processo decisionale;
   g) introdurre o migliorare le misure e gli incentivi per promuovere una maggiore attenzione alla performance nella cultura interna della Commissione, tenendo conto in particolare delle opportunità offerte dal regolamento finanziario rivisto, dall'iniziativa "Un bilancio incentrato sui risultati", dalla rendicontazione della performance per i progetti in corso e da altre fonti;
   h) sviluppare metodi di trattamento dei dati per le grandi quantità di dati creati con la rendicontazione della performance, allo scopo di fornire un quadro tempestivo, equo e veritiero delle realizzazioni; insiste sul fatto che la rendicontazione della performance dovrebbe essere utilizzata per adottare misure correttive quando gli obiettivi dei programmi non sono raggiunti;

237.  raccomanda che la Corte continui a prevedere nella sua relazione annuale un capitolo separato dedicato alla sicurezza e alla cittadinanza e ad approfondire la sua analisi al riguardo, poiché l'interesse pubblico e politico per la parte del bilancio dell'Unione relativa alla sicurezza e alla migrazione è molto più elevato della sua quota finanziaria;

238.  chiede alla Commissione di fornirgli una panoramica dei casi – nei progetti di coesione e di sviluppo rurale finanziati dall'UE – in cui il rimborso dell'UE supera i costi effettivi sostenuti per un determinato progetto senza IVA;

239.  accoglie con favore la proposta avanzata dalla Corte nel suo documento di consultazione sul tema "Rendicontazione periodica sulla performance dell'azione dell'UE" di pubblicare annualmente, nel mese di novembre dell'anno N + 1, una valutazione della performance dell'azione dell'Unione, che includa un esame dettagliato delle informazioni sulla performance comunicate dalla Commissione nella relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE; insiste nuovamente sul fatto che tale relazione dovrebbe contenere in una seconda parte un esame dettagliato della sintesi della gestione finanziaria della Commissione, come indicato nella seconda parte della relazione annuale sulla gestione e il rendimento;

240.  ricorda che l'obiettivo finale di un'analisi di audit più incentrata sulla performance dovrebbe essere la creazione di un modello globale e coerente, basato non solo sulla valutazione dell'esecuzione del bilancio europeo, ma anche sul conseguimento di valore aggiunto e degli obiettivi della strategia politica dell'UE per il periodo 2021-2027, chiamata a sostituire la strategia Europa 2020;

241.  insiste sul fatto che la Corte dovrebbe migliorare il coordinamento tra le valutazioni della performance a livello di progetto effettuate nel contesto della dichiarazione di affidabilità e il resto del lavoro svolto sulla performance, attraverso la comunicazione, in particolare, delle principali conclusioni delle sue relazioni speciali in capitoli settoriali della sua relazione annuale; ritiene che ciò sia utile per migliorare e rafforzare un'associazione sistematica delle commissioni politiche settoriali del Parlamento nell'utilizzo dei prodotti della Corte;

242.  chiede alla Corte di fornire alle autorità di discarico una valutazione di ciascuna politica europea in termini sia di conformità che di performance, seguendo capitolo per capitolo le rubriche di bilancio della relazione annuale della Corte;

243.  insiste sul fatto che la Corte deve mettere in atto un esteso follow-up delle raccomandazioni da essa formulate in esito ai controlli di gestione;

244.  sottolinea che i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere dovrebbero essere integrati e garantiti in tutti i settori politici; ribadisce quindi l'invito ad attuare il bilancio di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi comprese l'esecuzione del bilancio e la valutazione della sua esecuzione;

245.  ribadisce la sua richiesta di includere nella serie comune di indicatori di risultato per l'esecuzione del bilancio dell'Unione anche indicatori specifici di genere, tenendo conto del principio di una sana gestione finanziaria, segnatamente in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

Calcolo del tasso di errore e rendicontazione

246.  è del parere che la metodologia utilizzata dalla Commissione per stimare l'importo a rischio o gli errori sia migliorata nel corso degli anni, ma che le stime delle singole DG riguardo al livello di spesa irregolare non siano basate su una metodologia coerente e che le RAA delle DG e l'AMPR utilizzino una terminologia complessa che potrebbe dare adito a confusione;

247.  fa notare, in particolare, che i servizi della Commissione utilizzano almeno tutti i concetti seguenti: tasso di errore residuo, tasso di errore comunicato, tasso di errore al pagamento, tasso di errore rilevato nell'anno, tasso di errore residuo netto, tasso di errore medio ponderato, tasso di errore alla chiusura o tasso di errore rappresentativo comune;

248.  sottolinea inoltre che, per oltre tre quarti della spesa nel 2017, le DG della Commissione basano le loro stime dell'importo a rischio su dati forniti dalle autorità nazionali, mentre dalle RAA delle direzioni generali della Commissione interessate (DG AGRI e DG REGIO) risulta che l'attendibilità delle relazioni di controllo degli Stati membri permane problematica;

249.  osserva che l'importo globale a rischio al pagamento stimato dalla Commissione nella sua AMPR 2017 si basa sulle cifre dei singoli servizi responsabili dei programmi di spesa, che utilizzano metodi di calcolo del livello di errore diversi a seconda dei differenti quadri giuridici e organizzativi; sottolinea che l'ulteriore armonizzazione dei metodi di calcolo rafforzerebbe la credibilità, la rendicontabilità e la trasparenza dell'importo globale a rischio comunicato e consentirebbe di avere un quadro chiaro della situazione per quanto riguarda il tasso di errore residuo e il tasso di rischio al pagamento nel 2017;

250.  esprime inoltre preoccupazione per il fatto che la relazione annuale sulla gestione e il rendimento mette a confronto dati molto diversi ed è pertanto fuorviante: mentre il livello di errore stimato dalla Corte è un tasso di errore al pagamento senza detrazione delle rettifiche, l'importo complessivo a rischio della Commissione indicato nell'AMPR è calcolato previa detrazione delle rettifiche; considera pertanto impossibile fare confronti adeguati o trarre conclusioni affidabili; sostiene l'approccio della Corte, che consiste nel calcolare il tasso di errore senza tenere conto delle rettifiche; invita la Commissione a indicare i tassi di errore senza e con le rettifiche in tutte le relazioni annuali di attività come pure nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento; considererebbe opportuno che, al fine di trovare una soluzione a questa incomparabilità, la Corte esprimesse un parere sul tasso di errore della Commissione dopo la rettifica;

251.  chiede, a tale riguardo, alla Commissione di armonizzare ulteriormente i suoi metodi di calcolo dei tassi di errore con la Corte, tenendo conto delle diverse modalità di gestione e basi giuridiche e nel contempo rendendo comparabili i tassi di errore, e di distinguere chiaramente l'importo a rischio con e senza rettifiche finanziarie integrate; chiede altresì che la Commissione presenti informazioni sulla capacità correttiva per il recupero dei pagamenti indebiti a carico del bilancio dell'Unione;

252.  ribadisce la sua preoccupazione quanto alla differenza tra il metodo di calcolo degli errori della Commissione e quello della Corte, che impedisce un adeguato confronto dei tassi di errore da esse segnalati; sottolinea che, al fine di presentare un raffronto affidabile tra i tassi di errore segnalati dalla Commissione nella sua AMPR e nelle RAA delle direzioni generali e quelli stimati dalla Corte, la Commissione dovrebbe utilizzare una metodologia equivalente a quella della Corte per la valutazione del tasso di errore e che entrambe le istituzioni dovrebbero concludere urgentemente un accordo a tale riguardo; invita la Commissione a presentare i dati in modo coerente con la metodologia adottata dalla Corte e includendo le stime delle correzioni previste;

253.  chiede nuovamente alla Commissione e agli Stati membri di porre in atto procedure valide per confermare i tempi, l'origine e l'importo delle misure correttive e di fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l'anno in cui sono effettuati i pagamenti, l'anno in cui è rilevato il relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le rettifiche finanziarie sono indicati nelle note ai conti; chiede alla Corte di indicare il livello di rettifica applicato per calcolare il tasso di errore nella sua relazione annuale, nonché il tasso di errore originario prima delle rettifiche;

254.  si rammarica del fatto che l'AMPR non è stata sottoposta ad audit dalla Corte, mentre alcune RAA, e in particolare quelle della DG EMPL e della DG REGIO, sono state da essa esaminate; invita la Corte ad esaminare e valutare attentamente l'AMPR nella sua relazione annuale;

Assorbimento tempestivo e performance

255.  rileva che il basso tasso di assorbimento è dovuto principalmente alla chiusura ritardata del precedente QFP, all'adozione tardiva degli atti giuridici, alle difficoltà di attuazione dei nuovi requisiti previsti per il QFP attuale, alla modifica delle regole in materia di disimpegno (da N+2 a N+3) e agli oneri amministrativi derivanti dalla sovrapposizione dei periodi di riferimento del QFP;

256.  si rammarica del fatto che la Commissione non abbia ancora prodotto una proiezione completa e a lungo termine per il prossimo QFP che sia pienamente conforme all'accordo interistituzionale;

257.  osserva che in alcuni paesi la lentezza nell'assorbimento dei fondi continua a rappresentare un problema; è pertanto del parere che sia opportuno lasciare in funzione la "Task force in materia di migliore attuazione"; osserva inoltre che la Commissione ha creato un'iniziativa "Regioni in fase di recupero"; evidenzia, in tale contesto, il rischio di accumulare un enorme arretrato di stanziamenti d'impegno entro la fine del quadro finanziario;

Conflitti di interessi, Stato di diritto e lotta alla frode e alla corruzione

258.  deplora qualsiasi rischio di violazione dei valori sanciti all'articolo 2 TUE e di mancato rispetto dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario riguardante i conflitti di interessi suscettibili di compromettere l'esecuzione del bilancio dell'Unione e di indebolire la fiducia dei cittadini dell'UE nella corretta gestione del denaro dei contribuenti europei; invita la Commissione a garantire l'attuazione di una politica di tolleranza zero senza disparità di trattamento per qualsiasi violazione del diritto dell'Unione come pure i conflitti di interessi;

259.  invita la Commissione ad attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria(13), la raccomandazione della Commissione (UE) 2018/103 del 20 dicembre 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni della Commissione (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520(14) e la proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 (COM(2017)0835);

260.  ricorda le indagini condotte dall'OLAF sui progetti ELIOS e "Heart of Budapest", in occasione delle quali sono state riscontrate gravi irregolarità; ricorda che, nel primo caso, è stata recuperata una piccola parte dei fondi, mentre, nel secondo caso, le autorità ungheresi hanno accettato la rettifica finanziaria, ma non l'hanno ancora effettuata; rileva che i fatti relativi alla linea 4 della metropolitana sono ancora "sub judice"; rileva inoltre che in Slovacchia è in corso un'indagine dell'OLAF su presunte frodi e sono in corso 6 indagini di conformità condotte dalla Commissione riguardanti pagamenti diretti;

261.  ricorda con preoccupazione i risultati delle missioni della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in Slovacchia, che hanno messo in evidenza una serie di carenze e di rischi per la gestione e il controllo dei fondi dell'Unione e un rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare nel contesto dell'assassinio del giornalista investigativo Ján Kuciak; invita a tale riguardo la Commissione e l'OLAF a tener conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della commissione illustrate nella sua relazione sulla missione, e invita altresì la Commissione a monitorare attivamente la situazione, ad adottare le misure necessarie e a tenere informato il Parlamento sul seguito dato;

262.  invita la Commissione a creare una strategia unificata per tutta l'Unione intesa ad evitare attivamente i conflitti di interessi e a far sì che diventi una delle sue priorità, con un sistema adattato di controllo ex ante ed ex post; invita la Commissione, l'OLAF e la futura Procura europea a includere in questa strategia la protezione sia degli informatori che dei giornalisti investigativi;

263.  invita la Commissione a garantire che in ogni Stato membro siano elaborati e attuati piani d'azione sui conflitti di interessi e a riferire al Parlamento sui progressi compiuti.

264.  valuta positivamente il fatto che la Commissione pubblichi le riunioni tra i Commissari e i rappresentanti di interessi; deplora tuttavia che le questioni discusse durante le riunioni non figurino nel registro; invita la Commissione a completare il registro includendo il contenuto delle riunioni;

265.  rileva che, secondo l'indice di percezione della corruzione 2018, in molti Stati membri la situazione non è migliorata o è addirittura peggiorata; invita la Commissione a presentare infine al Parlamento il seguito dato alla sua relazione anticorruzione del 2015 descrivendo, preferibilmente su base annua, la situazione delle politiche anticorruzione negli Stati membri e in seno alle istituzioni europee;

266.  sottolinea che, secondo il codice di condotta per i Commissari in vigore dal gennaio 2018, per un periodo di due anni dopo la cessazione dalle loro funzioni, gli ex Commissari non devono esercitare pressioni, per conto della propria società o di quella del cliente per cui lavorano, nei confronti dei Commissari in carica o del loro personale in merito a questioni che rientravano nel loro portafoglio; invita la Commissione ad allineare la durata di questo periodo di incompatibilità con quella prevista per il Presidente, vale a dire tre anni;

267.  accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni della Mediatrice nella sua decisione relativa all'indagine strategica OI/3/2017/NF sul modo in cui la Commissione gestisce i casi delle "porte girevoli" che interessano alcuni membri del suo personale; condivide l'incoraggiamento rivolto dalla Mediatrice alla Commissione affinché, pur continuando a dare l'esempio, adotti però un approccio più solido nella sua valutazione degli alti funzionari che lasciano la funzione pubblica dell'UE; invita la Commissione ad attuare i miglioramenti proposti dalla Mediatrice e a dare seguito alle buone pratiche di trasparenza da lei individuate;

268.  sottolinea che i pareri del comitato etico sui conflitti di interessi devono essere elaborati in modo proattivo dal comitato, in particolare per i Commissari che lasciano il servizio; sottolinea inoltre che la composizione del comitato etico dovrebbe essere rafforzata includendo membri di organizzazioni internazionali come l'OCSE e di ONG con esperienza nel campo delle politiche in materia di integrità;

269.  ricorda che, nella summenzionata risoluzione del 18 aprile 2018, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le procedure di nomina dei suoi alti funzionari; esorta la Commissione a proseguire la discussione con il Parlamento sull'attuazione delle varie raccomandazioni contenute nella risoluzione.

270.  È profondamente preoccupato per la dichiarazione riportata nella reazione della Commissione europea del 15 marzo 2019, in cui si riconosce che "il Segretario generale ha contribuito a stabilire correttamente le risposte che lo riguardano al fine di garantire che siano complete ed esaustive", il che è in chiara contraddizione con l'articolo 11 bis dello statuto del personale (Titolo II: Doveri e diritti del funzionario)(15).

(1) Relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR), pag. 81 – "Rispetto al 2016, la variazione principale è la diminuzione significativa in Coesione, Migrazione e Pesca. In questo settore, gli attuali programmi per il periodo 2014-2020 stanno procedendo al ritmo previsto; essi hanno un rischio intrinsecamente inferiore data la liquidazione annuale dei conti di nuova introduzione e il meccanismo di trattenuta del 10 % sui pagamenti intermedi fino all'attuazione di tutti i controlli e di tutte le misure correttive (cfr. sezione 2.2, "Progressi compiuti")."
(2) La Agrofert Holding è il più grande gruppo del settore agricolo e alimentare ceco e il secondo in ordine di grandezza nel settore chimico e svolge un ruolo di rilievo anche nel settore forestale. La Agrofert è anche proprietaria del gruppo editoriale MAFRA che pubblica alcuni dei più popolari media della carta stampata e online, quali MF DNES, Lidové noviny e iDnes.
(3) un elenco di tutti i progetti finanziati da FESR, FC, FSE, FEASR che si riferiscono al gruppo Agrofert dal 2012, quando l'attuale Primo ministro è entrato a far parte del governo in qualità di ministro delle Finanze, precisando se i progetti sono ancora in corso o sono stati completati; gli importi concessi, già versati e ancora da versare (come pure il fondo interessato) a tali società o ad altre società del gruppo Agrofert; c) i periodi in cui tali importi sono stati concessi e pagati; d) se i progetti siano stati oggetto di verifiche (amministrative e/o in loco) in relazione a detti finanziamenti e l'esito di tali verifiche.
(4) GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.
(5) Relazione speciale n. 9/2018: Partenariati pubblico-privato nell'UE: carenze diffuse e benefici limitati
(6) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(7) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2019, International Management Group contro Commissione europea, cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P, ECLI:EU:C:2019:78.
(8) Causa CPA n. 2017-03.
(9) Testi approvati, P8_TA(2018)0117.
(10) GU L 248 del 3.10.2018, pag. 29.
(11) Direttiva 2011/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(12) Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Angelo Ferlini contro Centre hospitalier de Luxembourg, causa C-411/98, ECLI:EU:C:2000:530.
(13) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 75.
(14) GU L 17 del 23.1.2018, pag. 50.
(15) "Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza."

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy