Indice 
Testi approvati
Mercoledì 27 marzo 2019 - Strasburgo
Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I
 Disposizioni generali per le accise *
 Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" *
 Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ***I
 Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ***I
 Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali ***I
 Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ***I
 Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I
 Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione ***I
 Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ***I
 Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ***I
 Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura UE ***I
 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I
 Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri ***I
 Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ***I
 Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi ***I
 Fondo Asilo, migrazione e integrazione
 Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo di sicurezza interna
 Soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7)
 Granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ6Ø3-6)
 Alcuni usi di ftalato di bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) (DEZA a.s.)
 Alcuni usi di ftalato di Bbis(2-etilesile) ftalato (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Taluni usi di triossido di cromo
 Dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa

Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I
PDF 113kWORD 49k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))
P8_TA(2019)0295A8-0085/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0055),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0041/2019),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 marzo 2019(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A8-0085/2019),

A.  considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

P8_TC1-COD(2019)0027


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/711.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Disposizioni generali per le accise *
PDF 106kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))
P8_TA(2019)0296A8-0117/2019

(Procedura legislativa speciale - consultazione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0346),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0381/2018),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–  vista la lettera in data 22 febbraio 2019 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 104 e 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0117/2019),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.  incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" *
PDF 105kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
P8_TA(2019)0297A8-0112/2019

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0825),

–  visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0034/2019),

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0112/2019),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ***I
PDF 671kWORD 215k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))
P8_TA(2019)0298A8-0173/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0460),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 209 e 212, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0275/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 13 dicembre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(2),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0173/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

P8_TC1-COD(2018)0243


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, l’articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti(4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(5),

visto il parere del Comitato delle regioni(6),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(7),

considerando quanto segue:

(1)  L’obiettivo generale del programma “Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale” (in appresso “lo strumento”) dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i fornire un quadro finanziario atto a sostenere l'affermazione e la promozione dei valori, dei principi e gli degli interessi fondamentali dell’Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli conformemente agli obiettivi e i ai principi dell’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo, 5, dell’articolo 8 e dell’articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).[Em. 1]

(2)  Ai sensi dell’articolo 21 TUE, l’Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L’ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del TUE.

(2 bis)  A norma dell'articolo 21 TUE, l'applicazione del presente regolamento deve fondarsi sui principi dell'azione esterna dell'Unione, vale a dire democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il presente regolamento intende contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia. L'azione dell'Unione dovrebbe favorire il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. [Em. 2]

(3)  A norma dell'articolo 8 TUE, l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

(3 bis)   Conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo. [Em. 3]

(4)  L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 TFUE, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull’Unione europea TUE, e di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, come sancito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE. [Em. 4]

(5)  L’Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE. È opportuno che l’Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un’incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (“Agenda 2030”), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015(8). Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale. Le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda. [Em. 5]

(6)  Il presente strumento prevede azioni a sostegno di tali obiettivi e delle politiche di azione esterna e si basa sulle azioni finanziate in precedenza nell’ambito del regolamento (UE) n. 233/2014(9), dell’accordo interno(10) e del regolamento di esecuzione(11) dell’11º Fondo europeo di sviluppo (FES), del regolamento (UE) n. 232/2014(12), del regolamento (UE) n. 230/2014(13), del regolamento (UE) n. 235/2014(14), del regolamento (UE) n. 234/2014(15), del regolamento (Euratom) n. 237/2014(16), del regolamento (UE) n. 236/2014(17), della decisione n. 466/2014/UE, del regolamento (CE) n. 480/2009(18) e del regolamento (Euratom) n. 2017/1601(19).

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle su regole e valori, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L’Agenda 2030, insieme all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici(20) ("l'accordo di Parigi") e al programma di azione di Addis Abeba(21), è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e a promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, lottando nel contempo contro il riscaldamento climatico e adoperandosi per la conservazione degli oceani e delle foreste. Di portata universale, fornisce un quadro d’azione comune globale che si applica all’Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale, culturale, educativa e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L’Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno e tenta di rivolgersi innanzitutto alle persone più svantaggiate. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell’Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare ispirarsi ai principi e agli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba e dovrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, prestando particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente senza compromettere gli altri obiettivi. [Em. 6]

(8)  L’attuazione L'applicazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle basarsi sulle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea (in appresso “la strategia globale”)(22), presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell’Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L’Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell’Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare promuovere la democrazia e i diritti umani, contribuire all'eliminazione della povertà, alla difesa la della pace, prevenire i alla prevenzione dei conflitti, alla mediazione e alla ricostruzione post-bellica includendo le donne in tutte le fasi, garantire la sicurezza nucleare, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da alle prese con catastrofi naturali o provocate dall’uomo, sostenere realizzare le condizioni per creare un quadro giuridico internazionale per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, sostenere la una politica commerciale equa, sostenibile e basata su regole e valori quale strumento per lo sviluppo e il miglioramento dello Stato di diritto e dei diritti umani, la diplomazia economica e culturale e la cooperazione economica, promuovere l'innovazione, le soluzioni e le tecnologie digitali, nonché tutelare il patrimonio culturale soprattutto nelle aree di conflitto, affrontare le minacce alla sanità pubblica globale e dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell’Unione. Nel promuovere i propri interessi, principi e valori fondamentali, l’Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali, occupazionali e ambientali elevate, dello anche in merito ai cambiamenti climatici, allo Stato di diritto, del al diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e dei il diritto internazionale in materia di diritti umani. [Em. 7]

(9)  Il nuovo L'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi altresì sul consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso “il consenso”)(23), firmato il 7 giugno 2017, che definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell’Unione e degli Stati membri ai fini dell’attuazione dell’Agenda 2030 e del programma d’azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno, la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo dovrebbero essere alla base dell'applicazione del presente regolamento. [Em. 8]

(9 bis)  Oltre all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al programma d'azione di Addis Abeba, alla strategia globale dell'UE e al consenso europeo sullo sviluppo e la politica europea di vicinato, che costituiscono il quadro politico primario, anche i seguenti documenti e le loro future revisioni dovrebbero orientare l'applicazione del presente regolamento:

   il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;
   gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;
   l'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni e l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni del 2013;
   l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;
   il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti;
   le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti;
   il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE;
   il quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR);
   la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni;
   il concetto UE a sostegno di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
   le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2007 sulla sicurezza e lo sviluppo;
   la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo, la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 30 novembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo;
   le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
   i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
   la nuova agenda urbana delle Nazioni Unite;
   la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
   la Convenzione sui rifugiati;
   la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
   i risultati della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD);
   la tabella di marcia dell'UNCTAD verso rinegoziazioni sostenibili dei debiti sovrani (aprile 2015);
   i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani elaborati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;
   il patto globale sui rifugiati;
   il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato il 10 dicembre 2018 a Marrakech;
   la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. [Em. 9]

(10)  Al fine di attuare il nuovo quadro internazionale stabilito dall’Agenda 2030, dalla strategia globale e dal consenso, il presente regolamento dovrebbe mirare a rafforzare la coerenza e a garantire l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, concentrando gli sforzi attraverso uno strumento semplificato per migliorare l’attuazione delle diverse politiche di azione esterna.

(11)  In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 2015(24), andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato, preventivo e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo, in particolare attraverso interventi di risposta rapida e i pertinenti programmi geografici e tematici, garantendo al contempo la prevedibilità, la trasparenza e la responsabilità adeguate, nonché la coerenza e la complementarità con gli aiuti umanitari e il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, senza ostacolare l'erogazione degli aiuti umanitari in base ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nei contesti di emergenza e post-emergenza. [Em. 10]

(12)  In linea con gli impegni internazionali dell’Unione sull’efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la cooperazione l'Unione, nel contesto del suo aiuto pubblico allo sviluppo dell’Unione e per tutte le modalità di aiuto, dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, la trasparenza reciproca e la responsabilità, oltre ai principi di allineamento e di armonizzazione. [Em. 11]

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell’assistenza finanziaria esterna dell’Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare almeno il 20% dell’aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell’ambito del presente regolamento all’inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la ponendo l'accento sui servizi sociali di base, quali la sanità e l'istruzione, l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la tutela sociale, in particolare per i più emarginati, tenendo conto della parità di genere e l’, dell'emancipazione femminile e dei diritti dell'infanzia come tematiche orizzontali. [Em. 12]

(14)  Ove possibile ed opportuno, Per migliorare l'efficacia della rendicontazione e della trasparenza del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire meccanismi chiari di monitoraggio e valutazione per garantire un'analisi efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. I risultati dell’azione esterna dell’Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner. La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente le sue azioni ed esaminare i progressi, rendendo pubblici i risultati, in particolare sotto forma di una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 13]

(15)  Il presente regolamento dovrebbe contribuire all’obiettivo collettivo dell’Unione di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall’Agenda 2030. Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'Unione e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento. Pertanto, almeno il 92% 95 % dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. [Em. 14]

(16)  Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20% del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030. Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'UE e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento. [Em. 15]

(16 bis)  In linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II, almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe prefiggersi la parità di genere come obiettivo principale o significativo, quale definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Un riesame obbligatorio della spesa dovrebbe garantire che una parte significativa di questi programmi abbiano come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze. [Em. 16]

(16 ter)  Il presente regolamento dovrebbe riservare un'attenzione particolare ai bambini e ai giovani in quanto soggetti che contribuiscono alla realizzazione dell'Agenda 2030. L'azione esterna dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe prestare particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione e contribuirà alla realizzazione del loro potenziale come agenti chiave del cambiamento, investendo nello sviluppo umano e nell'inclusione sociale. [Em. 17]

(16 quater)   Gli abitanti dei paesi dell'Africa subsahariana sono principalmente adolescenti e giovani. Ogni paese dovrebbe decidere in merito alla propria politica demografica. Tuttavia, la dinamica demografica dovrebbe essere affrontata in modo globale al fine di garantire che le generazioni attuali e future siano in grado di realizzare appieno le proprie potenzialità in modo sostenibile. [Em. 18]

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi, segnatamente i paesi meno sviluppati) che tematico (sviluppo sostenibile, eliminazione della povertà, democrazia e diritti umani, Stato di diritto, buona governance, sicurezza, flussi migratori sicuri, ordinati e regolari, riduzione delle disuguaglianze, parità di genere, lotta al degrado ambientale e cambiamenti climatici e diritti umani minacce globali per la salute pubblica). [Em. 19]

(17 bis)  Il presente regolamento dovrebbe contribuire a creare resilienza negli Stati e nelle società nel settore della salute pubblica a livello mondiale affrontando le minacce alla salute pubblica a livello globale, rafforzando i sistemi sanitari, realizzando una copertura sanitaria universale, prevenendo e combattendo le malattie trasmissibili e contribuendo ad assicurare farmaci e vaccini a prezzi accessibili per tutti. [Em. 20]

(18)  Il L'applicazione del presente regolamento dovrebbe consentire di preservare e migliorare la relazione speciale instauratasi con i paesi limitrofi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 8 TUE. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati e delle società nel vicinato dell'Unione, sulla base dell'impegno assunto nella strategia globale. Esso dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi nel vicinato orientale e meridionale, compresa la dimensione settentrionale e la cooperazione regionale del Mar Nero. Tali iniziative offrono quadri strategici supplementari per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa. [Em. 21]

(19)  Nell’ambito delle principali priorità politiche dell’Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015(25) punta ad approfondire la democrazia, a promuovere i diritti umani, punta ad affermare lo Stato di diritto, a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico le riforme politiche, economiche e sociali. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la l'attuazione della politica europea di vicinato riesaminata si concentra su attraverso il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sui seguenti quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico socio-economico, compresa la lotta alla disoccupazione giovanile e l'istruzione e la sostenibilità ambientale; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e sostenendo le popolazioni, i paesi e le regioni sottoposte a pressioni migratorie accentuate. Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio globali e approfonditi dell'Unione con i paesi del vicinato. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell’orientamento del partenariato con l’Unione. L'approccio basato sui risultati è uno dei principi chiave della politica europea di vicinato. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia in uno dei paesi partner, è opportuno sospendere il sostegno. Il finanziamento destinato al vicinato rappresenta una leva fondamentale nell'affrontare le sfide comuni, ad esempio l'immigrazione irregolare e i cambiamenti climatici, nonché nel diffondere la prosperità, la sicurezza e la stabilità attraverso lo sviluppo economico e una migliore governance. È pertanto opportuno aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione nell'area del vicinato. [Em. 22]

(20)  Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide comuni a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, tra cui l'impegno dell'Africa e dell'Unione per la promozione dei diritti dei minori e la responsabilizzazione dei giovani europei e africani, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa e un partenariato alla pari reciprocamente vantaggioso tra l'UE e l'Africa. [Em. 23]

(20 bis)   Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire agli aspetti commerciali delle relazioni esterne dell'Unione, quali la cooperazione con i paesi terzi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per stagno, tantalio e oro, il processo di Kimberley, il patto di sostenibilità, l'attuazione degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(26) (regolamento SPG), la cooperazione nel quadro dell'applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT) e le iniziative di aiuto al commercio allo scopo di garantire coerenza e sostegno reciproco tra la politica commerciale dell'Unione, da un lato, e i suoi obiettivi e le sue azioni in materia di sviluppo, dall'altro. [Em. 24]

(21)  È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III(27), lo strumento per gli aiuti umanitari(28), la decisione sui paesi e territori d'oltremare(29), lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom(30), la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto(31) (non finanziato dal bilancio dell’Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione compresi fondi fiduciari e politiche e programmi degli Stati membri dell'UE. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l’eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. [Em. 25]

(22)  I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus ed Europa creativa, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento Erasmus)(32) e al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento Europa creativa")(33). [Em. 26]

(22 bis)   La dimensione internazionale del programma Erasmus Plus dovrebbe essere rafforzata al fine di aumentare le opportunità di mobilità e cooperazione per le persone e le organizzazioni dei paesi meno sviluppati del mondo, sostenendo il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, lo sviluppo delle competenze, gli scambi interpersonali e offrendo al contempo maggiori opportunità di cooperazione e mobilità con i paesi avanzati ed emergenti. [Em. 27]

(22 ter)  Considerando l'importanza di affrontare il tema dell'istruzione e della cultura in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali, il presente regolamento dovrebbe contribuire a garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, favorire le relazioni culturali internazionali e riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate atte ad avere un chiaro impatto sul ruolo dell'UE sulla scena globale. [Em. 28]

(23)  Per le azioni finanziate dal presente regolamento l’approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l’impatto dell’assistenza dell’Unione e avvicinare l’azione dell’Unione ai paesi partner e alle popolazioni, sostenendo al contempo priorità tematiche quali i diritti umani, la società civile e la sostenibilità. Tale approccio dovrebbe Gli obiettivi dei programmi geografici e tematici dovrebbero essere integrato coerenti fra loro e dovrebbero essere integrati da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida. È opportuno garantire un'efficace complementarità tra le azioni e i programmi geografici, tematici e di risposta rapida. Per tenere conto delle specificità di ciascun programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento fissando la strategia dell'Unione, i settori prioritari, obiettivi dettagliati, i risultati attesi, gli indicatori di performance specifici e l'assegnazione finanziaria specifica per ciascun programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"(34). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 29]

(24)  In linea con il consenso, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l’impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all’impegno, all’appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione un'applicazione comune ogniqualvolta risulti appropriato. L'applicazione comune dovrebbe essere inclusiva e aperta a tutti i partner dell'Unione che accettino e possano contribuire a una visione comune, tra cui le agenzie degli Stati membri e le relative istituzioni finanziarie per lo sviluppo, le autorità locali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico. [Em. 30]

(24 bis)  In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto in uno dei paesi partner, il sostegno, attraverso un atto delegato, può essere sospeso completamente o parzialmente. La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 31]

(24 ter)  Il presente regolamento dovrebbe riconfermare la sicurezza nucleare quale componente importante dell'azione esterna dell'Unione e facilitare gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(35) ("regolamento EINS"). Pertanto, qualora un paese partner persista a non osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza nucleare, come le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), le convenzioni di Espoo e di Aarhus e successive modifiche, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e i relativi protocolli aggiuntivi, gli impegni a favore della realizzazioni di stress test e relative misure, nonché gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento EINS, l'assistenza fornita a norma del presente regolamento al paese interessato dovrebbe essere riesaminata e potrebbe essere sospesa completamente o parzialmente. [Em. 32]

(25)  Se la promozione della democrazia e, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la protezione dei minori, delle minoranze, delle persone con disabilità e delle persone LGBTI, nonché la parità di genere e l’emancipazione femminile, delle donne e della ragazze dovrebbe costantemente riflettersi e integrarsi nella fase di attuazione applicazione del presente regolamento, l’assistenza prestata dall’Unione nell’ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile e gli enti locali dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. A tal fine, l'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico, nonché alle situazioni in cui sono in gioco gli spazi a disposizione della società civile. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere concepita in modo da consentire il sostegno alla società civile e la cooperazione e il partenariato con la stessa su questioni delicate relative ai diritti umani e alla democrazia, garantendo la flessibilità e la reattività necessaria per rispondere al mutare delle circostanze, alle esigenze dei beneficiari o ai periodi di crisi e, se necessario, contribuire al consolidamento delle capacità della società civile. In questi casi, le priorità politiche dovrebbero essere quelle di promuovere il rispetto del diritto internazionale e di fornire mezzi di intervento alla società civile locale e ad altre parti interessate pertinenti per i diritti umani al fine di contribuire alle attività condotte in circostanze molto difficili. Il presente regolamento, inoltre, dovrebbe dare la possibilità alle organizzazioni della società civile di ricevere, laddove necessario, piccole sovvenzioni in modo efficiente e rapido, in particolare nei contesti più difficili come le situazioni di fragilità, crisi e tensioni tra le comunità. [Em. 33]

(25 bis)  Conformemente agli articoli 2, 3 e 21 del TUE e all'articolo 8 TFUE, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione delle donne e delle ragazze e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne, in linea con il piano d'azione II sulla parità di genere, le conclusioni del Consiglio sulla pace e la sicurezza delle donne del 10 dicembre 2018, la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. [Em. 34]

(25 ter)  Il presente regolamento dovrebbe affrontare e integrare la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a livello globale, anche sostenendo le organizzazioni che si adoperano per promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti (accesso a informazioni di qualità e accessibili, istruzione e servizi) e per combattere la violenza e la discriminazione basate sul genere, nonché riconoscendo e affrontando gli stretti legami tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. Tale attività dovrebbe essere coerente con i principi e le convenzioni internazionali ed europee pertinenti e promuoverne l'attuazione. [Em. 35]

(26)  Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con dotati di ruoli e mandati diversi molteplici, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o, religiosi, ambientali, economici, o per far sì che le autorità rendano conto del loro operato. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. Se necessario, possono essere finanziati altri organismi o attori non espressamente esclusi dal presente regolamento per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. [Em. 36]

(26 bis)  Conformemente al consenso in materia di sviluppo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nel contribuire allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali, dei diritti umani, della giustizia sociale e in qualità di fornitori di servizi sociali di base alle popolazioni più bisognose. Essi dovrebbero riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, queste ultime in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo, che comprende processi di decentramento, partecipazione, controllo e responsabilità. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere uno spazio operativo e un contesto favorevole per le organizzazioni della società civile e intensificare ulteriormente il loro sostegno per lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali al fine di rafforzare la loro voce nel processo di sviluppo sostenibile e stimolare il dialogo politico, sociale ed economico, anche attraverso programmi e strumenti della società civile. [Em. 37]

(26 ter)   L'Unione sostiene le organizzazioni della società civile e ne promuove un maggiore coinvolgimento strategico in tutti gli strumenti e programmi esterni, inclusi i programmi geografici e le azioni di risposta rapida del presente regolamento, in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 dal titolo "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne". [Em. 38]

(27)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il presente strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(36).

(28)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, della tutela dell'ambiente e della lotta contro la perdita di biodiversità, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e la convenzione sulla biodiversità e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell’azione per il clima e l'ambiente in tutte le politiche dell’Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima e sostenere le azioni che producono effetti positivi collaterali chiari e identificabili in tutti i settori. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 25% al 45 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, di cui il 30 % della dotazione finanziaria globale dovrebbe essere destinato alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell’attuazione dell'applicazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame. L'azione dell'Unione in questo settore dovrebbe favorire il rispetto dell'accordo di Parigi e delle convenzioni di Rio e non contribuire al degrado dell'ambiente o causare danni all'ambiente o al clima. Le azioni e le misure che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo in materia di clima pongono un accento particolare sul sostegno degli adattamenti ai cambiamenti climatici nei paesi poveri e altamente vulnerabili e dovrebbero tener conto del nesso tra clima, pace e sicurezza, emancipazione femminile e lotta alla povertà. Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere le attività estrattive, la gestione delle foreste e l'agricoltura sostenibili e sicure. [Em. 39]

(29)  È essenziale intensificare ulteriormente la La collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i può dar luogo a vantaggi di reciproci derivanti da flussi ben gestiti migratori ordinati, sicuri e regolari responsabili e affrontando permettere di affrontare con efficacia il fenomeno dell’immigrazione irregolare l'immigrazione irregolare e gli sfollamenti forzati. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a facilitare percorsi sicuri e legali per la migrazione e l'asilo, a garantire l’accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, ad instaurare un dialogo con le diaspore, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l’immigrazione nel far fronte all'immigrazione irregolare, la alla tratta degli esseri umani e il al traffico di migranti, nonché a moltiplicare l’impegno ad adoperarsi per rimpatri, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione riammissioni e reinserimenti sostenibili e in condizioni di sicurezza e del reinserimento dignità, ove necessario, in modo sensibile ai conflitti, sulla base della responsabilità reciproca e del nel pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani emananti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l’Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore La coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l’assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente combattere la povertà e le migrazioni disuguaglianze, promuova i diritti e le libertà e contribuisca a una gestione dei flussi migratori ordinati, sicuri e responsabili. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva l'impatto positivo dei flussi migratori e della mobilità sullo sviluppo. [Em. 40]

(30)  Il presente regolamento dovrebbe consentire all’Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alla politica migratoria alle politiche migratorie e di sviluppo dell’Unione. A tal fine, per ottimizzare il contributo dei flussi migratori allo sviluppo, e fatte salve circostanze impreviste nuove sfide emergenti o nuove necessità, il un massimo del 10% della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere la gestione il rafforzamento dell'impegno volto ad agevolare la migrazione sicura, ordinata, regolare e la responsabile e l'attuazione della governance delle migrazioni e di politiche pianificate e ben gestite in materia di migrazione, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti sulla base del diritto internazionale e del diritto dell'Unione nell’ambito degli obiettivi del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire ad affrontare il fenomeno della fuga dei cervelli e a sostenere le esigenze delle persone sfollate e delle comunità che le ospitano, in particolare garantendo l'accesso a servizi di base e alle opportunità di sussistenza. [Em. 41]

(30 bis)   Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi servizi sono fattori comprovati di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva. Possono svolgere un ruolo chiave nel migliorare la vita dei cittadini, finanche nei paesi più poveri, in particolare emancipando donne e ragazze, rafforzando la governance democratica e la trasparenza e potenziando la competitività e la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, la connettività e l'accessibilità economica restano un problema sia tra regioni che all'interno delle stesse, dal momento che esistono ampi divari tra i paesi ad alto reddito e quelli a più basso reddito e tra le città e le zone rurali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto aiutare l'Unione europea a integrare ulteriormente la digitalizzazione nelle sue politiche di sviluppo. [Em. 42]

(30 ter)  L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di "consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine". [Em. 43]

(30 quater)  Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive sull'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare. [Em. 44]

(30 quinquies)  Il potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dovrebbe essere utilizzato solo in casi eccezionali, laddove gli obiettivi del regolamento non possano essere soddisfatti mediante altre attività di cooperazione allo sviluppo. È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Gli elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza. [Em. 45]

(30 sexies)  Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle conclusioni della valutazione della Commissione richiesta per giugno 2020, compresa una consultazione pubblica ampia ed estesa a una pluralità di soggetti interessati che valuti la coerenza del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo nell'ambito del nesso sviluppo-sicurezza finanziato dall'Unione e dai suoi Stati membri con la strategia globale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. [Em. 46]

(30 septies)  L'Unione dovrebbe inoltre promuovere un approccio attento ai conflitti e alla problematica di genere in tutte le azioni e i programmi previsti dal presente regolamento, allo scopo di evitare ripercussioni negative e ottimizzare gli effetti positivi. [Em. 47]

(31)  Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(37) ("regolamento finanziario"), precisano in particolare le modalità relative all’elaborazione e all’esecuzione del bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno di bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate in merito allo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, essendo il rispetto dello Stato di diritto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(32)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione applicazione del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alla rispettiva alle esigenze dei partner, alle loro preferenze, al contesto specifico e capacità di rispettare i principi di efficacia dello sviluppo, conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Il ruolo del Fondo europeo per la democrazia quale fondazione incaricata dalle istituzioni dell'UE di sostenere la democrazia, la società civile e i diritti umani nel mondo dovrebbe essere migliorato e potenziato nel quadro del presente regolamento. Il Fondo dovrebbe essere dotato della flessibilità amministrativa e delle risorse finanziarie per erogare sovvenzioni mirate agli attori della società civile del vicinato europeo che si adoperano per l'attuazione della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della democrazia, dei diritti umani, delle elezioni libere e dello Stato di diritto. [Em. 48]

(33)  Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti dal precedente EFSD(38), il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L’EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell’ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l’esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell’Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l’attuazione l'applicazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne. Anche altre banche multilaterali di sviluppo (MDB) o banche nazionali di sviluppo dell'UE (NDB) hanno competenze e capitali in grado di apportare notevole valore all'impatto sulla politica di sviluppo dell'Unione e la loro partecipazione nell'ambito dell'EFSD+ dovrebbe inoltre essere pertanto fortemente promossa mediante il presente regolamento. [Em. 49]

(34)  L’EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico, culturale e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un’attenzione particolare per l’eliminazione della povertà, la crescita prevenzione dei conflitti e la promozione di società pacifiche, giuste e inclusive, il progresso economico sostenibile e inclusiva inclusivo, la lotta ai cambiamenti climatici attraverso la mitigazione e l'adattamento e al degrado ambientale, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le nel rispetto delle pertinenti norme dell'OIL e di opportunità economiche, in particolare per le donne, i giovani e le persone vulnerabili. Si dovrebbe porre l'accento su un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e sullo sviluppo le di competenze e lo dello spirito imprenditoriale rafforzando le strutture educative e culturali, anche per i bambini in situazioni di emergenza umanitaria e di sfollamento forzato. Dovrebbe altresì puntare a sostenere un ambiente stabile per gli investimenti, l'industrializzazione, i settori socioeconomici, le cooperative, le imprese sociali, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando nonché a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la mancanza dei quali spesso costituisce le cause socio-economiche profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche a migliorare la fornitura di servizi essenziali pubblici di base, la sicurezza alimentare e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane in rapida crescita, anche attraverso alloggi adeguati, sicuri ed economicamente accessibili. L'EFSD+ dovrebbe incoraggiare i partenariati con o senza scopo di lucro come strumento per orientare gli investimenti del settore privato verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. In tutte le fasi del ciclo del progetto andrebbe promossa anche la partecipazione strategica delle organizzazioni della società civile e delle delegazioni dell'Unione nei paesi partner, per contribuire alla ricerca di soluzioni su misura per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità, la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità commerciali. Gli investimenti dovrebbero basarsi sull'analisi dei conflitti, concentrarsi sulle cause profonde dei conflitti, della fragilità e dell'instabilità, ottimizzando le potenzialità per favorire la pace e minimizzando i rischi di aggravare i conflitti. [Em. 50]

(35)  L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato per ottimizzare il contributo dei finanziamenti privati allo sviluppo sostenibile locale. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, nel pieno rispetto dell'ambiente e dei diritti e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali, senza provocare distorsioni del mercato locale e senza creare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. Tale partecipazione dovrebbe inoltre essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Basandosi su adeguati criteri in materia di responsabilità e trasparenza, l'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. [Em. 51]

(35 bis)  Una garanzia dell'UE per le operazioni di investimento sovrano nel settore pubblico deve far parte dell'EFSD +. Detta garanzia non è estesa alle operazioni di investimento sovrano che prevedono la concessione di prestiti al settore privato o a entità sub-statali, o a loro beneficio, che possono accedere a finanziamenti a favore di enti pubblici senza garanzie statali. Per contribuire alla pianificazione della capacità da parte della BEI, è assegnato alla BEI un volume minimo garantito di tali operazioni di investimento sovrano. [Em. 52]

(36)  Sulla base dell’attuale garanzia dell’EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell’EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l’assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio(39). Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(40) ("regolamento IPA III") e del regolamento EINS, che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell’EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e di mezzi di sussistenza e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti e fornire le maggiori garanzia di sostenibilità e impatto sullo sviluppo a lungo termine grazie alla titolarità locale. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un’approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi tra cui l'impatto sui diritti umani e sui mezzi di sussistenza delle comunità interessate, l'impatto sulle disuguaglianze e l'individuazione di modi per affrontarle, e in linea con quanto disposto dalla comunicazione “Legiferare meglio” e tenendo conto del principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) delle comunità interessate negli investimenti fondiari. La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo. Dovrebbero altresì essere effettuate valutazioni d'impatto ex post per misurare l'impatto sullo sviluppo delle operazioni dell'EFSD+. [Em. 53]

(37)  Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato, promuovere una concorrenza equa e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner. [Em. 54]

(38)  Al fine di aumentare l’impatto della garanzia per le azioni esterne, gli Stati membri e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di contanti o di una garanzia. Il contributo sotto forma di garanzia non deve superare il 50% dell’importo delle operazioni garantite dall’Unione. Le passività finanziarie derivanti da tale garanzia non dovrebbero essere coperte e la riserva di liquidità dovrebbe essere fornita dal fondo comune di copertura.

(39)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell’Unione e alle sfide globali per i diritti umani e le libertà fondamentali, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l’ambiente, gli oceani, la crisi migratoria e e i flussi migratori, comprese le sue loro cause profonde, come la povertà e le disuguaglianze, e l'impatto, specialmente sui paesi in via di sviluppo, di un numero crescente di persone sfollate. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l’esecuzione l'applicazione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all’esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell’Unione di reagire alle esigenze impreviste non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione, bisognerebbe lasciare un importo predefinito e non assegnato come a titolo di riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in casi debitamente giustificati in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento. [Em. 55]

(40)  Pertanto, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell’Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell’Unione sia per i cittadini che per i paesi partner dell’Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell’Unione disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(41)  A norma dell’articolo 83 della decisione.../... del Consiglio, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente regolamento, fatte salve le sue regole e finalità e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Inoltre, ai sensi dell’articolo 349 TFUE, è opportuno incoraggiare la collaborazione tra i paesi partner e i paesi e territori d’oltremare, nonché le regioni ultraperiferiche dell’Unione nei settori d’interesse comune.

(42)  Al fine di migliorare la titolarità democratica dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire l'uso delle istituzioni, delle risorse, delle competenze, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione, garantendo al contempo le risorse e le competenze locali e il pieno coinvolgimento della società civile e dei governi locali. L'Unione dovrebbe altresì fornire programmi di formazione sulle modalità di applicazione dei finanziamenti dell'Unione ai dipendenti pubblici degli enti locali e alle organizzazioni della società civile, in modo da aiutarli a migliorare l'ammissibilità e l'efficienza dei loro progetti. Detti programmi dovrebbero essere realizzati nei paesi interessati ed essere disponibili nella lingua del paese e integrare eventuali programmi di apprendimento a distanza già in vigore e garantire una formazione mirata che risponda alle esigenze di tale paese. [Em. 56]

(43)  I piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui all’articolo 19 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(44)  In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(41), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(42), (Euratom, CE) n. 2185/96(43) e (UE) 2017/1939(44) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(45). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti; per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall’attuazione del presente regolamento, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le loro rispettive competenze e garantiscano che eventuali terzi coinvolti nell’esecuzione dei finanziamenti dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(44 bis)  Per contribuire alla lotta internazionale alle frodi fiscali, all'evasione fiscale, alle frodi, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, tutti i finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, né partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa o in un paradiso fiscale. Le controparti dovrebbero inoltre astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi aggressivi di pianificazione fiscale. [Em. 57]

(45)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(46). [Em. 58]

(46)  Per integrare o determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della strategia dell'Unione, dei settori prioritari, degli obiettivi dettagliati, dei risultati attesi, degli indicatori di performance specifici e dell'assegnazione finanziaria e delle modalità di cooperazione specifiche per ciascun programma geografico e tematico, nonché per i piani d'azione e le misure che non si basano su documenti di programmazione che istituiscono un quadro operativo per i diritti umani e un quadro per la gestione del rischio, decidono in merito alle necessità non trattate dai programmi o dai documenti di programmazione e alla sospensione dell'assistenza, stabiliscono l'approccio basato sulle prestazioni, definiscono i tassi di copertura, istituiscono un quadro di monitoraggio e valutazione ed estendono l'ambito di applicazione delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento. Per modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE per quanto riguarda i tassi di copertura di cui all’articolo 26, paragrafo 3, i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell’EFSD+ e le finestre d'investimento elencate nell’allegato V, nonché e la governance dell’EFSD+ di cui all’allegato VI, nonché allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori elencati dell’ nell'allegato VII, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. [Em. 59]

(47)  A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016(47), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Se opportuno, Tali requisiti possono dovrebbero includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di con le parti interessate, come la società civile ed esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 60]

(48)  I riferimenti agli atti dell’Unione di cui all’articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE del Consiglio(48) sostituiti dal Tenuto conto dell'ampia natura e dell'ampio ambito di applicazione del presente regolamento e per garantire la coerenza tra i principi, gli obiettivi e la spesa a norma del presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al e di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, come il regolamento EINS, o strumenti intrinsecamente correlati alle politiche esterne, come il regolamento IPA III, è opportuno che un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, sia responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione delle politiche, dei programmi, degli obiettivi e delle azioni a norma del presente regolamento, e la Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione in modo da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità del finanziamento esterno dell'Unione. Il VP/AR dovrebbe assicurare il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE dovrebbero collaborare con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione dovrebbero essere elaborate secondo le procedure della Commissione ed essere sottoposte all'approvazione della Commissione. [Em. 61]

(48 bis)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe, se del caso, essere complementare e conforme alle misure adottate dall'Unione nel perseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del capo 2 del titolo V del TUE e alle misure adottate nel quadro della parte V del TFUE. [Em. 62]

(49)  Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell’Unione, [Em. 63]

(49 bis)  Il Parlamento europeo dovrebbe partecipare appieno alle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti al fine di garantire un controllo politico e democratico e la responsabilità dei fondi dell'Unione nel settore dell'azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo possa esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, aumentando pertanto sia l'efficienza che la legittimità, [Em. 64]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma “Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale” (in appresso “lo strumento”).

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il regolamento istituisce inoltre il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (“EFSD+”) e una garanzia per le azioni esterne.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)  “programma nazionale”: un programma indicativo che riguardi un solo paese;

2)  “programma multinazionale”: un programma indicativo che riguardi più di un paese;

3)  “cooperazione transfrontaliera”: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne dell’Unione;

4)  “programma regionale”: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all’interno della stessa zona geografica, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2;

5)  “programma transregionale”: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in zone diverse, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

6)  “soggetto giuridico”: qualsiasi persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

6 bis)  "organizzazioni della società civile": tutte le strutture non governative, non a fini di lucro e non violente attraverso le quali le persone organizzano il conseguimento di obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali, economici, religiosi, ambientali o di controllo delle autorità responsabili, che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, e che possono includere le organizzazioni urbane e rurali nonché le organizzazioni formali e informali; nel contesto del programma tematico in materia di diritti umani e democrazia, la "società civile" comprende tutti gli individui o i gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani quali definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui; [Em. 65]

6 ter)  "enti locali": livelli di governo o enti pubbliche che operano a livello subnazionale (ad esempio a livello di comuni, comunità, distretti, contee, province o regioni). [Em. 66]

7)  “finestra d'investimento”: una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici;

8)  "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti pubblici o privati che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura; [Em. 67]

8 bis)  "addizionalità": principio che garantisce che la garanzia per le azioni esterne contribuisca allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza di essa o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa, nonché il fatto di attirare fondi del settore privato e affrontare carenze del mercato o situazioni di investimento subottimali oltre a migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni di investimento e finanziamento della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale, ed evitano l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne; [Em. 68]

8 ter)  "paesi industrializzati": paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS") del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE ("OCSE/DAC"); [Em. 69]

8 quater)  "povertà": tutte le condizioni in cui le persone sono indigenti e percepite come persone prive di capacità in varie società e contesti locali; le dimensioni chiave della povertà includono capacità economiche, umane, politiche, socioculturali e di protezione; [Em. 70]

8 quinquies)   "sensibilità di genere": un approccio che mira a comprendere e tenere in considerazione i fattori sociali e culturali che concorrono all'esclusione e alla discriminazione di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata; [Em. 71]

8 sexies)   "sensibilità ai conflitti": un approccio che mira a comprendere che qualunque iniziativa realizzata in un contesto interessato da un conflitto interagirà con tale conflitto e che tale interazione avrà conseguenze che possono avere effetti positivi o negativi; significa altresì provvedere affinché nelle sue azioni (politiche, strategiche e relative all'assistenza esterna) l'Unione, per quanto in suo potere, eviti un impatto negativo e massimizzi le ricadute positive sulle dinamiche dei conflitti, contribuendo così alla prevenzione dei conflitti, alla stabilità strutturale e al consolidamento della pace. [Em. 72]

Nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali. [Em. 73]

Nel contesto dell'articolo 15, i "paesi più bisognosi" possono includere anche i paesi di cui all'allegato I. [Em. 74]

Articolo 3

Obiettivi

1.  L’obiettivo generale del regolamento è definire un quadro finanziario che consenta all'Unione di affermare e promuovere i suoi valori, principi e gli interessi dell’Unione fondamentali in tutto il mondo al fine di perseguire gli, conformemente agli obiettivi e i ai principi dell’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’articolo 8 e dell’articolo 21 TUE, nonché degli articoli 11 e 208 TFUE. [Em. 75]

2.  In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:

a)  sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell’Africa subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

a bis)  contribuire a onorare gli impegni internazionali e conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare l'Agenda 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi; [Em. 76]

a ter)  sviluppare una relazione speciale rafforzata con i paesi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione, fondata sulla cooperazione, sulla pace e sulla sicurezza, sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, dell'integrazione socioeconomica, della tutela ambientale e dell'azione per il clima; [Em. 77]

a quater)  perseguire la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, in particolare nei paesi meno sviluppati; consentire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; [Em. 78]

b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile e le autorità locali, contribuire alla stabilità e alla pace, prevenire i conflitti, promuovere società giuste e inclusive, favorire il multilateralismo, la giustizia internazionale e la responsabilità e affrontare altre sfide mondiali e regionali, tra cui le migrazioni e la mobilità compresi i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, nonché le necessità e le priorità della politica estera, come stabilito nell'allegato III, tra cui la promozione della creazione di un clima di fiducia e delle relazioni di buon vicinato; [Em. 79]

b bis)  proteggere, promuovere e far progredire i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, come pure la parità di genere e l'uguaglianza sociale, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza, in collaborazione con la società civile, ivi compresi i difensori dei diritti umani a livello mondiale; [Em. 80]

c)  rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto; problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all’azione per lo sviluppo; necessità e priorità della politica estera. [Em. 81]

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite gli indicatori pertinenti di cui all’articolo 31.

3.  Almeno il 92% 95 % della spesa nell’ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il presente regolamento contribuisce al conseguimento dell'obiettivo collettivo di destinare lo 0,2 % del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati e lo 0,7 % del reddito nazionale lordo dell'Unione come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. [Em. 82]

3 bis.  Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato a titolo del presente regolamento in tutti i programmi, geografici e tematici, su base annua e per la durata delle sue azioni, è riservato all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l'erogazione di servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale, soprattutto a favore delle persone più emarginate, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. [Em. 83]

3 ter.  Almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato nell'ambito del presente regolamento è inteso a realizzare la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze quale obiettivo principale o rilevante, come definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Inoltre una parte significativa di tali programmi ha come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze. [Em. 84]

Articolo 4

Ambito di applicazione e struttura

1.  I finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento sono erogati applicati attraverso: [Em. 85]

a)  programmi geografici;

b)  programmi tematici;

c)  azioni di risposta rapida.

2.  I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti:

a)  vicinato;

b)  Africa subsahariana;

c)  Asia e Pacifico;

d)  Americhe e Caraibi.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) …/…(49) (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio. Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transnazionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui alle lettere a) e b) e un programma che interessi i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui alle lettere b), c) e d). [Em. 86]

I programmi geografici nell’area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese di cui all’allegato I.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione elencati nell’allegato II.

3.  I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

a)  diritti umani e democrazia;

b)  organizzazioni della società civile e autorità locali, [Em. 87]

c)  stabilità e pace;

d)  sfide mondiali;

d bis)  necessità e priorità della politica estera. [Em. 88]

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché. I paesi e territori d’oltremare definiti nella hanno pienamente accesso ai programmi tematici, come previsto dalla decisione …/… (UE) del Consiglio. La loro partecipazione effettiva è assicurata tenendo conto delle loro specificità e delle sfide specifiche che devono affrontare. [Em. 89]

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato III.

4.  Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per:

a)  contribuire alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi; [Em. 90]

b)  contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, anche a livello delle autorità locali, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo. [Em. 91]

c)  rispondere alle necessità e alle priorità della politica estera. [Em. 92]

Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato IV.

5.  Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate applicate principalmente tramite i programmi geografici. [Em. 93]

Le azioni attuate applicate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali per volte a raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a bis, proteggere nonché i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell’ambito dei programmi tematici possono essere altresì intraprese in modo indipendente, anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull’azione con il paese partner interessato, oppure se l’azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici. [Em. 94]

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici, nonché alle azioni finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 ("regolamento relativo all'aiuto umanitario"). Queste Tali azioni sono concepite e attuate applicate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell’ambito dei programmi geografici o tematici. [Em. 95]

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare gli allegati II, III e IV.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

1.  Nell’attuazione Nell'applicazione del presente regolamento vengono garantite l'unità, la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri tutti i settori dell’azione esterna dell’Unione, compresi altri strumenti di finanziamento esterno, in particolare il regolamento IPA III e altre misure adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE e della parte quinta TFUE, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell’Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'applicazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. [Em. 96]

1 bis.   L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della loro realizzazione e prevenire una sovrapposizione dei fondi. [Em. 97]

1 ter.  Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione e il SEAE tengono debitamente conto delle posizioni del Parlamento europeo. [Em. 98]

2.  Le azioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio non sono finanziate a norma del presente regolamento.

3.  Se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma del presente regolamento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può contribuire anche alle misure stabilite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quali norme siano applicabili.

Articolo 6

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l’attuazione l'applicazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 89 200 82 451 milioni di EUR a prezzi 2018 (93 154 milioni di EUR a prezzi correnti) [100 %]. [Em. 99]

2.  La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

a)  68 000 63 687 milioni di EUR a prezzi 2018 (71 954 milioni di EUR a prezzi correnti) [77,24 %] per i programmi tematici geografici: [Em. 100]

–  vicinato: almeno 22 000 20 572 milioni di EUR a prezzi 2018 (23 243 milioni di EUR a prezzi correnti) [24,95 %], [Em. 101]

–  Africa subsahariana: almeno 32 000 30 723 milioni di EUR a prezzi 2018 (34 711 milioni di EUR a prezzi correnti) [37,26 %], [Em. 102]

–  Asia e Pacifico: 8 851 milioni di EUR a prezzi 2018 (10 000 milioni di EUR a prezzi correnti), [10,73 %], di cui almeno 620 milioni di EUR a prezzi 2018 (700 milioni di EUR a prezzi correnti) per il Pacifico, [Em. 103]

–  Americhe e Caraibi: 3 540 milioni di EUR a prezzi 2018 (4 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,29 %], di cui almeno 1 062 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 200 milioni di EUR a prezzi correnti) per i Caraibi, [Em. 104]

b)  7 000 9 471 milioni di EUR a prezzi 2018 (10 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [11,49 %] per i programmi tematici: [Em. 105]

–  Diritti umani e democrazia: 1 500 almeno 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni di EUR a prezzi correnti [2,15 %], con un massimo del 25 % del programma da destinare al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, [Em. 106]

–  Organizzazioni della società civile: 1 500 OSC) e autorità locali (AL): 2 390 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [2,90 %], di cui 1 947 milioni a prezzi 2018 (2 200 milioni a prezzi correnti) [2,36 %] per le OSC e 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %] per le AL, [Em. 107]

–  Stabilità e pace: 885 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [1,07 %], [Em. 108]

–  Sfide mondiali: 3 000 3 983 milioni di EUR a prezzi 2018 (4 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,83 %], [Em. 109]

–  Necessità e priorità della politica estera: 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %], [Em. 110]

c)  4 000 3 098 milioni di EUR a prezzi 2018 (3 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [3,76 %] per le azioni di risposta rapida:

–  stabilità e prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi: 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni a prezzi del 2018) [2,15 %],

–  rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e collegamento degli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo: 1 328 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 500 milioni a prezzi correnti) [1,61 %]. [Em. 111].

3.  La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 10 200 6 196 milioni di EUR a prezzi 2018 (7 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [7,51 %], si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell’articolo 15. [Em. 112]

4.  La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), corrisponde almeno al 75% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

4 bis.  Le azioni di cui all'articolo 9 sono finanziate fino a un importo di 270 milioni di EUR. [Em. 113]

4 ter.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale durante la procedura di bilancio, previa concertazione delle priorità da parte delle istituzioni. [Em. 114]

Articolo 7

Quadro strategico

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali commerciali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, le raccomandazioni e gli atti adottati in seno agli organismi istituiti da detti accordi, come pure gli accordi multilaterali pertinenti, gli atti legislativi dell'Unione, le conclusioni del Consiglio europeo e, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le e altre dichiarazioni internazionali e conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni e le posizioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite, costituiscono il quadro strategico generale per l’attuazione l'applicazione del presente regolamento. [Em. 115]

Articolo 8

Principi generali

1.  L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner, tramite l'azione in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi internazionali e tramite la collaborazione con le organizzazioni della società civile, le autorità locali e gli operatori del settore privato, i principi su cui si fonda, vale a dire democrazia, Stato di diritto, buona governance universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. I finanziamenti erogati a titolo del presente regolamento rispettano detti principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale. [Em. 116]

1 bis.  Conformemente agli articoli 2 e 21 TUE, il contributo dell'Unione alla democrazia, allo Stato di diritto, nonché alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale. [Em. 117]

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri emarginati e più vulnerabili, incluse le minoranze, le donne, i bambini e giovani, gli anziani, i popoli indigeni, le persone LGBTI e le persone con disabilità, ai diritti fondamentali del lavoro e all'inclusione sociale, e assistere i paesi partner nell’attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l’emancipazione femminile delle donne, dei giovani e dei minori, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti. [Em. 118]

3.  L'Unione sostiene, ove opportuno, l’attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, ivi compresi le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, e gli altri donatori. [Em. 119]

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali e gli altri donatori. [Em. 120]

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali, in particolare dell'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, segnatamente gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali. [Em. 121]

4.  La cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall’altro, ha come fondamento e promuove, ove opportuno, i principi di efficacia dello sviluppo in tutte le modalità, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca, nonché l'allineamento alle priorità dei paesi partner. L’Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse. [Em. 122]

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione applicazione e monitoraggio dei programmi. [Em. 123]

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l’attuazione l'applicazione dei programmi. [Em. 124]

5.  Per favorire la complementarità e l'efficacia delle loro azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche e si consultano sui rispettivi programmi di assistenza, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.

6.  I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente conformemente all'articolo 11 TFUE, la riduzione del rischio di catastrofi e la preparazione alle stesse, lo sviluppo umano, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace, la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dei minori e dei giovani, la non discriminazione, l'istruzione e la cultura, nonché la digitalizzazione, e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi delle capacità, dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio basato sulle persone e sulla comunità e improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio i principi di non lasciare indietro nessuno e di non nuocere. [Em. 125]

7.  Fatti salvi gli altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente, senza subordinare l'assegnazione di aiuti allo sviluppo a favore di paesi terzi alla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori e nel pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto di ogni individuo a lasciare il proprio paese d'origine. [Em. 126]

7 bis.  La Commissione provvede affinché le azioni adottate nell'ambito del presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e la cibersicurezza, siano realizzate nel rispetto del diritto internazionale, ivi compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto umanitario. La Commissione può definire, di concerto con i partner beneficiari, tabelle di marcia per migliorare la conformità istituzionale e operativa degli operatori del settore militare alle norme in materia di trasparenza e diritti umani. La Commissione monitora attentamente e valuta l'applicazione di tali azioni per ciascun obiettivo e riferisce in merito alla stessa a norma dell'articolo 31, al fine di garantire la conformità agli obblighi in materia di diritti umani. Per tali azioni, la Commissione persegue un approccio che tiene conto delle situazioni di conflitto, ivi compresa un'analisi ex ante dei conflitti rigorosa e sistematica che integra pienamente l'analisi di genere, e applica le disposizioni sulla gestione del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 8, lettera b). La Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 34, che integra il presente regolamento istituendo un quadro operativo, basato sugli orientamenti esistenti, per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'applicazione delle misure di cui al presente articolo, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo, tra cui la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa. [Em. 127]

8.  La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo, di propria iniziativa e su richiesta del Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni dialoghi politici significativi. [Em. 128]

8 bis.  La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali. [Em. 129]

8 ter.  La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 che integra il presente regolamento istituendo un opportuno quadro di gestione del rischio, che comprenda una valutazione e misure di mitigazione per ciascun obiettivo pertinente del regolamento. [Em. 130]

8 quater.  La trasparenza e la responsabilità, con una forte attenzione alla rendicontazione e al controllo, sono alla base dell'intero strumento. Esse includono un sistema di controllo trasparente, che comprende la comunicazione delle informazioni sui destinatari dei fondi e sulla tempestività dei pagamenti. [Em. 131]

Articolo 9

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1.  A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, I finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Tutte le attrezzature, i servizi o le tecnologie forniti a norma del presente regolamento sono soggetti a rigorosi controlli sui trasferimenti di cui alla posizione comune 944/2008/PESC del Consiglio, al regolamento sul duplice uso e a tutte le misure restrittive dell'UE in vigore. A norma del regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE sui prodotti utilizzati per la pena di morte e la tortura] il presente regolamento non è utilizzato per finanziare la fornitura di alcun tipo di attrezzatura che possa essere utilizzata per la tortura, il maltrattamento o altre violazioni dei diritti umani. [Em. 132]

2.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo, in linea con l'obiettivo generale del conseguimento dello sviluppo sostenibile. [Em. 133]

3.  L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

4.  L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

a)  se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento e se esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cui le istituzioni statali non possono far fronte, e

b)  se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile e che tali operatori non sono coinvolti in violazioni dei diritti umani e non rappresentano una minaccia per il funzionamento delle istituzioni statali, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati. [Em. 134]

5.  L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:

a)  spese militari ricorrenti;

b)  l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

c)  la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

6.  Nell'elaborare e attuare applicare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (ownership) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la responsabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale. La Commissione garantisce che tali misure producano vantaggi diretti per la popolazione in termini di sicurezza umana, siano integrate in una più ampia politica di riforma del settore della sicurezza che comprenda forti elementi di controllo democratico e parlamentare e di responsabilità, anche in termini di una migliore fornitura di servizi di sicurezza, e si inseriscano in strategie per la pace e lo sviluppo a lungo termine concepite per affrontare le cause profonde del conflitto. La Commissione garantisce inoltre che le azioni intese a riformare le forze militari contribuiscano a rendere queste ultime più trasparenti, responsabili e rispettose dei diritti umani di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. Per le misure volte a fornire attrezzature alle forze militari partner, la Commissione specifica il tipo di attrezzatura da fornire nel contesto di ciascuna misura. La Commissione applica le disposizioni di cui all'articolo 8 - paragrafo 8 ter (nuovo) per garantire che tali attrezzature siano utilizzate solo dai beneficiari previsti. [Em. 135]

7.  La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure intraprende, nell'ambito della valutazione ai sensi del presente dell'articolo 32, in particolare per quanto riguarda una valutazione intermedia, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarietà dell'azione esterna dell'Unione. [Em. 136]

TITOLO II

ATTUAZIONE APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO [Em. 137]

Capo I

Programmazione

Articolo 9 bis

Portata dei programmi geografici

1.  La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo si applica per azioni di natura locale, nazionale, regionale, transregionale e continentale.

2.  Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:

a)  buona governance, democrazia, Stato di diritto, diritti umani, libertà fondamentali e società civile;

b)  eliminazione della povertà, lotta alle disuguaglianze e sviluppo umano;

c)  migrazione e mobilità;

d)  ambiente e cambiamenti climatici;

e)  crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;

f)  sicurezza, stabilità e pace;

g)  partenariato.

3.  Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 2 sono riportati nell'allegato II. [Em. 138]

Articolo 9 ter

Portata dei programmi tematici

1.  I programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:

a)  diritti umani, libertà fondamentali e democrazia:

–  tutela e promozione dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle urgenti esigenze di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo;

–  rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, alla non discriminazione, all'uguaglianza, alla giustizia sociale e alla responsabilità;

–  consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, compreso il rafforzamento del pluralismo democratico, promuovere la partecipazione dei cittadini, anche sostenendo le organizzazioni di osservazione elettorale dei cittadini e le loro reti regionali in tutto il mondo, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti durante l'intero ciclo elettorale, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'UE.

–  promozione di un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

–  promozione di nuove sinergie transregionali e creazione di reti tra le società civili locali e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive;

b)  organizzazioni della società civile e autorità locali:

–  sostegno a una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente nei paesi partner;

–  promozione del dialogo con le organizzazioni della società civile e tra le stesse;

–  sostegno al potenziamento delle capacità delle autorità locali e mobilitazione delle loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo;

–  aumento della sensibilizzazione, della conoscenza e dell'impegno dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

–  sostegno alla società civile affinché partecipi alle politiche pubbliche, alle iniziative di patrocinio e al dialogo con i governi e le istituzioni internazionali;

–  sostegno alla società civile per sensibilizzare consumatori e cittadini, rendendoli consapevoli delle pratiche di produzione e consumo eque ed ecocompatibili, così da incoraggiarli ad adottare comportamenti più sostenibili;

c)  stabilità e pace:

–  assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;

–  assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;

d)  sfide globali:

–  salute;

–  istruzione;

–  parità di genere,

–  bambini e giovani;

–  migrazione e sfollamenti forzati;

–  lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze;

–  cultura;

–  garanzia di un ambiente sano e lotta ai cambiamenti climatici;

–  energia sostenibile;

–  crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;

–  alimentazione e nutrizione;

–  promozione di società inclusive, buona governance economica e gestione trasparente delle finanze pubbliche;

–  accesso all'acqua potabile e ai sistemi igienico-sanitari;

e)  necessità e priorità della politica estera:

–  sostegno a strategie di cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promozione di dialoghi politici e sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria;

–  sostegno alla politica commerciale dell'Unione;

–  contributo all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione, promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale.

2.  Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato III. [Em. 139]

Articolo 10

Strategia di programmazione generale

1.  La cooperazione e gli interventi nell’ambito del presente regolamento vengono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

2.  In conformità dell’articolo 7, la programmazione a norma del presente regolamento si basa sui seguenti elementi:

a)  i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento e si basi su una strategia dell'Unione nei confronti di un paese o una regione partner o su strategie tematiche dell'Unione; [Em. 140]

b)  nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. La programmazione congiunta è l’approccio preferito ai fini della programmazione per paese. Ove pertinente, la programmazione congiunta è aperta ad altri donatori;

c)  se del caso, l’Unione consulta inoltre incoraggia, sin da una fase iniziale e durante l'intero processo di programmazione, un dialogo regolare, multilaterale e inclusivo con altri donatori e operatori dell'Unione e di paesi terzi, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali, nonché le fondazioni private e politiche. Il Parlamento europeo è informato in merito all'esito di tali consultazioni. [Em. 141]

d)  i programmi tematici Diritti umani e Democrazia e, Organizzazioni della società civile e autorità locali, e Stabilità e pace di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e, b) e c), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Questi I programmi tematici Diritti umani e Democrazia, Organizzazioni della società civile e autorità locali sostengono principalmente le organizzazioni della società civile, compresi i difensori dei diritti umani e i giornalisti che subiscono pressioni. [Em. 142]

Articolo 11

Principi di programmazione per i programmi geografici [Em. 143]

-1.  La programmazione a norma del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani, le libertà fondamentali, la buona governance e la democrazia nei paesi partner. [Em. 144]

-1 bis.  La preparazione, l'applicazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione a norma del presente articolo rispettano i principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo e di efficacia degli aiuti. [Em. 145]

-1 ter.  I programmi geografici e tematici sono complementari e coerenti tra loro e creano valore aggiunto. [Em. 146]

1.  La programmazione dei programmi geografici si basa sui seguenti principi:

a)  fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo inclusivo tra l’ le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali, locali e regionali, con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, dei parlamenti regionali, nazionali e locali, delle comunità e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità democratica del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali; [Em. 147]

b)  ove opportuno possibile, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner; [Em. 148]

c)  la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti elencate all’articolo 6, paragrafo 2, e da altri programmi dell’Unione in conformità del loro atto di base.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, la programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su: [Em. 149]

a)  le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici e di un'analisi approfondita, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della situazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e della parità di genere, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società; [Em. 150]

b)  la capacità dei partner di generare mobilitare e utilizzare efficacemente le risorse finanziarie e di accedervi interne per sostenere priorità di sviluppo nazionali e la rispettiva capacità di assorbimento; [Em. 151]

c)  gli impegni e le prestazioni, compresi quelli concordati con l'Unione, e gli sforzi dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica, i progressi in termini di Stato di diritto, buona governance, diritti umani, e lotta alla corruzione, lo sviluppo economico e sociale, la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti; [Em. 152]

d)  l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione nei paesi e nelle regioni partner;

e)  la capacità e l’impegno dei partner di favorire interessi e valori valori, principi e interessi fondamentali condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell’Unione. [Em. 153]

3.  Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito e i paesi in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

4.  La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci, nonché degli interessi e dei valori fondamentali condivisi, degli obiettivi comuni e concordati e del multilateralismo. Tale cooperazione si basa, se del caso, su un dialogo tra l'Unione, ivi compreso il Parlamento europeo, e gli Stati membri, con la partecipazione della società civile. [Em. 154]

5.  I documenti di programmazione per i programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto sono orientati ai risultati e comprendono, ove possibile, chiari obiettivi e indicatori per misurare i progressi e l'impatto dell'assistenza dell'Unione. Gli indicatori possono basarsi, ove opportuno, dei traguardi e indicatori convenuti sulle norme convenute a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti quelle stabilite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei sui quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell’Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni. [Em. 155]

6.  Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati, nonché delle vulnerabilità, dei rischi e delle capacità al fine di migliorare la resilienza. Occorre inoltre prestare attenzione alla prevenzione dei conflitti, al consolidamento dello Stato e della pace, alla riconciliazione e ricostruzione post conflitto, alla preparazione alle catastrofi nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi. Si applica un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle persone.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la prevenzione della violenza e la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. [Em. 156]

7.  Il presente regolamento contribuisce con i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento alle azioni stabilite a norma del regolamento Erasmus. Un importo indicativo di almeno 2 000 000 000 EUR a titolo dei programmi geografici dovrebbe essere destinato alle azioni per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni dei paesi partner. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento Erasmus si applica all'uso di questi fondi, garantendo al contempo la conformità al regolamento IPA III. [Em. 157]

7 bis.  Il presente regolamento contribuisce alle azioni previste dal regolamento Europa creativa. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento Europa creativa si applica all'uso di tali fondi. [Em. 158]

Articolo 12

Documenti di programmazione per i programmi geografici

-1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale nazionale e multinazionale. Tali disposizioni quadro:

a)  specificano i settori prioritari tra quelli definiti agli articoli 9 bis e 15 ter;

b)  definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;

c)  fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;

d)  specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;

e)  stabiliscono le modalità di cooperazione, ivi compresi i contributi alla garanzia per le azioni esterne. [Em. 159]

1.  Per i programmi geografici, l’attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali. [Em. 160]

2.  I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario. [Em. 161]

3.  I programmi indicativi pluriennali si basano su: [Em. 162]

-a)  una relazione contenente un'analisi in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, delle necessità, delle capacità, degli impegni e della performance del paese o dei paesi partner interessati e dell'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione, nonché uno o più dei seguenti elementi: [Em. 163]

a)  una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, basato su una consultazione significativa della popolazione locale e della società civile e accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso; [Em. 164]

b)  un documento quadro che definisce la politica dell’Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l’Unione e gli Stati membri; [Em. 165]

c)  un documento comune tra l’Unione e il/i partner che fissa le priorità condivise.

4.  Al fine di aumentare l’impatto della cooperazione collettiva dell’Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell’Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma indicativo pluriennale dell’Unione se è approvato in un atto adottato a norma dell'articolo 14 ed è conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri. [Em. 166]

4 bis.  I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21. [Em. 167]

Articolo 13

Documenti di programmazione per i programmi tematici

-1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale tematico. Tali disposizioni quadro:

a)  specificano i settori prioritari tra quelli definiti all'articolo 9 ter;

b)  definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;

c)  fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;

d)  specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;

e)  stabiliscono le modalità di cooperazione. [Em. 168]

1.  Per i programmi tematici, l’attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali. [Em. 169]

2.  I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato. [Em. 170]

Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. L'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di un intervallo di valori. [Em. 171]

Le disposizioni quadro di cui agli articoli 12 e 13 si basano su una relazione contenente un'analisi della situazione internazionale e delle attività dei principali partner per il settore interessato e che indica i risultati attesi dal programma. [Em. 172]

2 bis.  I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21. [Em. 173]

Articolo 14

Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali [Em. 174]

1.  La Alla Commissione adotta è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti di esecuzione delegati. Tali atti di esecuzione delegati sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2 34. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale. [Em. 175]

2.  In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all’articolo 12, la decisione della Commissione l'atto delegato si applica soltanto al contributo dell’Unione agli stessi documenti. [Em. 176]

3.  I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un’attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico e tematici pluriennali giungono a scadenza al più tardi il 30 giugno 2025. La Commissione adotta nuovi programmi pluriennali entro il 30 giugno 2025, sulla base dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della valutazione intermedia di cui all’articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi 32. [Em. 177]

4.  I programmi indicativi pluriennali per programmi tematici possono essere, se necessario, riesaminati modificati ai fini di un’attuazione un'applicazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all’articolo 7. I programmi pluriennali sono modificati nei casi in cui la mobilitazione della riserva per le sfide e le priorità emergenti richiede una modifica delle disposizioni quadro del programma in questione. [Em. 178]

5.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento mediante atti di esecuzione delegati adottati secondo la procedura d’urgenza di cui all'articolo 35, paragrafo 4 34 bis. [Em. 179]

Articolo 15

Riserva per le priorità e le sfide emergenti

1.  L’importo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, tra l’altro in casi debitamente giustificati, per dando priorità ai paesi più bisognosi, e in piena complementarità e coerenza con gli atti adottati a norma del presente regolamento: [Em. 180]

a)  assicurare una risposta appropriata dell’Unione in caso di circostanze necessità impreviste non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione; [Em. 181]

b)  rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell’Unione o dei paesi limitrofi o quelle dei paesi terzi, legate a situazioni di crisi, sia naturali che provocate dall'uomo, e post-crisi, o alla pressione migratoria a fenomeni migratori, in particolare gli sfollamenti forzati; [Em. 182]

c)  promuovere nuove iniziative o priorità dell’Unione o internazionali o rispondervi. [Em. 183]

2.  L’impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 21.

Articolo 15 bis

Sospensione dell'assistenza

1.  Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti previsti dagli accordi stipulati con i paesi e le regioni partner, nel caso in cui un paese partner persista a non osservare i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, o le norme in materia di sicurezza nucleare, alla Commissione è conferito il potere, conformemente all'articolo 34, di adottare atti delegati che modificano l'allegato VII bis aggiungendo un paese partner all'elenco dei paesi partner per i quali l'assistenza dell'Unione è totalmente o parzialmente sospesa. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

2.  Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 34, al fine di modificare l'allegato VII bis per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

3.  Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

4.  La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 184]

Capo II

Disposizioni specifiche per il vicinato

Articolo 15 ter

Obiettivi specifici per il vicinato

1.  In conformità degli articoli 3 e 4, il sostegno dell'Unione nel vicinato a norma del presente regolamento ha quali obiettivi:

a)  rafforzare la cooperazione politica e la titolarità della politica europea di vicinato da parte dell'Unione e dei suoi paesi partner;

b)  sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti;

c)  rafforzare e consolidare la democrazia, la costruzione dello Stato, la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché promuovere un modo più efficace di attuare le riforme concordate in modalità reciproche;

d)  stabilizzare il vicinato in termini politici, economici e di sicurezza;

e)  intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, nonché la cooperazione transfrontaliera;

f)  promuovere la creazione di un clima di fiducia, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla sicurezza in tutte le sue forme e alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, compresi quelli che si protraggono da tempo, il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione, nonché al rispetto del multilateralismo e del diritto internazionale;

g)  promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso una maggiore mobilità e contatti interpersonali, in particolare in relazione alle attività culturali, educative, professionali e sportive;

h)  intensificare la cooperazione in materia di migrazione regolare e irregolare;

i)  conseguire una progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;

j)  sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile, inclusivo e vantaggioso per tutti, favorendo la creazione di posti di lavoro e l'occupabilità, specialmente dei giovani;

k)  contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi, rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza energetica e promuovendo le energie rinnovabili, l'energia sostenibile e gli obiettivi di efficienza energetica;

l)  incoraggiare l'attuazione di quadri tematici con i paesi vicini dei paesi partner del vicinato, in modo da affrontare sfide comuni quali le migrazioni, l'energia, la sicurezza e la salute. [Em. 185]

Articolo 16

Documenti di programmazione e criteri di assegnazione

1.  Per i paesi partner elencati nell’allegato I i settori prioritari per il finanziamento dell’Unione sono selezionati principalmente tra quelli inclusi nei documenti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo i settori di cooperazione dell’area del vicinato di cui all’allegato II.

2.  In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, il sostegno dell’Unione per i programmi geografici nell’area del vicinato differisce per forma ed entità, in considerazione dei seguenti elementi riscontrati a livello nazionale:

a)  le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;

b)  l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, ambientali e sociali; [Em. 186]

c)  l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, compresi la promozione dei diritti umani, la buona governance, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione; [Em. 187]

c bis)  un impegno a favore del multilateralismo; [Em. 188]

d)  il partenariato con l’Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;

e)  la capacità di assorbimento e l’impatto potenziale del sostegno dell’Unione ai sensi del presente regolamento.

3.  Il sostegno indicato al paragrafo 2 figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 12.

3 bis.  Il sostegno dell'Unione ai paesi partner elencati all'allegato I si applica in conformità del principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario. [Em. 189]

Articolo 17

Approccio basato sulle prestazioni

1.  A titolo indicativo, Almeno il 10% della dotazione finanziaria fissata all’articolo 4 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all’articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell’allegato I al fine di attuare applicare l’approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della buona governance, della cooperazione in materia di migrazioni per una migrazione sicura, ordinata e regolare, della governance economica e dell'attuazione delle riforme concordate. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente, con l'attivo coinvolgimento della società civile, in particolare tramite le relazioni sui progressi compiuti dai paesi che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti. [Em. 190]

1 bis.  L'applicazione dell'approccio basato sulle prestazioni previsto dal presente regolamento è oggetto di periodici scambi di opinioni in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. [Em. 191]

2.  L’approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni può essere, se del caso, è aumentato. [Em. 192]

2 bis.  La Commissione e il SEAE riesaminano il sostegno basato sulle prestazioni in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. [Em. 193]

2 ter.  La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento istituendo il quadro metodologico dell'approccio basato sulle prestazioni. [Em. 194]

Articolo 18

Cooperazione transfrontaliera

1.  La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale. La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali esistenti e future e dei processi di integrazione regionale. [Em. 195]

2.  L’area del vicinato contribuisce ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(50) ("regolamento CTE). Per sostenere questi programmi è assegnato indicativamente fino al 4% della dotazione finanziaria per l’area del vicinato.

3.  I contributi ai programmi di cooperazione transfrontaliera sono determinati e utilizzati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento CTE.

4.  Il tasso di cofinanziamento dell’Unione non può superare il 90% della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100%.

5.  I prefinanziamenti per i programmi di cooperazione transfrontaliera sono definiti nel programma di lavoro conformemente alle esigenze dei paesi e territori terzi partecipanti e possono superare la percentuale di cui all’articolo 49 del regolamento CTE.

6.  Un documento di strategia indicativo pluriennale per la cooperazione transfrontaliera, che definisca gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, è adottato a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CTE.

7.  Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera siano sospesi a norma dell’articolo 12 del regolamento CTE, il sostegno dell’area del vicinato per il programma sospeso che resta disponibile può essere utilizzato per finanziare altre attività nell'area del vicinato.

Capo III

Piani d’azione, misure e modalità di attuazione Esecuzione [Em. 196]

Articolo 19

Piani d’azione e misure

1.  La Commissione adotta piani d’azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione applicazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. [Em. 197]

2.  I piani d’azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente giustificati.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 che stabiliscono misure speciali non previste nei basate sui documenti di programmazione. [Em. 198]

3.  I piani d’azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare eseguire le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere lettera b) e c). [Em. 199]

4.  La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura. [Em. 200]

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell’azione dell’Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi. [Em. 201]

4 bis.  Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata due volte per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi per una durata totale massima pari a 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento dell'importo finanziario relativo alla misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata massima ammonta a 18 mesi. In casi debitamente giustificati è possibile adottare ulteriori misure se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere garantita con altri mezzi. [Em. 202]

Articolo 20

Misure di sostegno

1.  Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione l'esecuzione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione esecuzione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali. [Em. 203]

2.  Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d’azione o nelle misure di cui all’articolo 21, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno può coprire:

a)  studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

b)  attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

c)  spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione.

Articolo 21

Adozione di piani d’azione e misure

1.  I piani d’adozione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione decisione della Commissione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2 al regolamento finanziario. [Em. 204]

2.  La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:

a)  i piani d’azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

b)  le misure speciali, nonché i piani d’azione e le misure adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 20 milioni di EUR;

c)  le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d’azione o della misura in questione, ad esempio:

i)  il cambiamento del metodo di attuazione;

ii)  le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d’azione;

iii)  gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20% del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

In caso di piani d’azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2), lettere a), b) e c), punto iii), si applicano su base annuale.

I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35 entro un mese dalla loro adozione. [Em. 205]

3.  Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione applicazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell’orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo. [Em. 206]

La Commissione informa debitamente e tempestivamente immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all’attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile, a seguito dell'adozione o della sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese da tale adozione o modifica, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una presentazione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del relativo contesto, compresa la complementarità di tale misura rispetto ad altri aiuti dell'Unione, sia in corso che programmati. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se, in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata per mezzo dell'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento. [Em. 207]

3 bis.  Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le dotazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure. [Em. 208]

4.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall’uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d’azione e misure, o modifiche di piani d’azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4. [Em. 209]

5.  Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(51) e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio(52), un'idonea analisi ambientale in materia di diritti umani e aspetti sociali e ambientali, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture. [Em. 210]

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell’impatto in materia di diritti umani e questioni di genere, sociali e occupazionali, nonché l'analisi dei conflitti e la valutazione dei rischi. [Em. 211]

Ove pertinente, nell’ambito dell’attuazione dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle a dette valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni. [Em. 212]

Articolo 21 bis

Programmi di assistenza del Parlamento europeo

La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione relativamente agli ambiti in cui essa gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale. [Em. 213]

Articolo 22

Modalità di cooperazione

1.  I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell’Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.  I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.

3.  Le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all’articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell’accordo quadro di partenariato, nell’accordo di contributo, nell’accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

4.  Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

5.  In caso di cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che si possa sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

6.  In caso di finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo che non si possa più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

7.  La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

a)  accordi triangolari con cui l’Unione coordina con paesi terzi i fondi per l’assistenza a un paese o una regione partner;

b)  misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

c)  contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo appartenente a un'organizzazione terza e indipendente della società civile allo scopo di valutare e monitorare l'avvio di partenariati pubblico-privato; [Em. 214]

d)  programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l’Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

e)  contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell’Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell’Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE;

f)  abbuoni di interessi.

Articolo 23

Forme di finanziamento dell'UE dell'Unione e modalità di attuazione applicazione [Em. 215]

1.  I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

a)  sovvenzioni;

b)  appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

c)  sostegno al bilancio;

d)  contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

e)  strumenti finanziari;

f)  garanzie di bilancio;

g)  finanziamenti misti (blending):

h)  alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

i)  assistenza finanziaria;

j)  esperti esterni retribuiti.

2.  Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. Viene incoraggiata la cooperazione tra ONG locali e internazionali per rafforzare le capacità della società civile locale al fine di conseguirne la piena partecipazione ai programmi di sviluppo. [Em. 216]

3.  In aggiunta ai casi di cui all’articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:

a)  sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani e a meccanismi di tutela dei difensori dei diritti umani a rischio per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace; [Em. 217]

b)  sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all’attuazione all'applicazione; [Em. 218]

c)  sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, ricercatori, insegnanti e difensori dei diritti umani di paesi terzi; [Em. 219]

c bis)   progetti di dimensioni ridotte come descritti all'articolo 23 bis. [Em. 220]

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l’andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l’impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dell'inclusione sociale, dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l’Unione e i paesi partner. Esso comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l’impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile favorire uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti, la creazione di posti di lavoro dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze e l’eliminazione della povertà, tenendo in debita considerazione le economie locali e i diritti ambientali e sociali. [Em. 221]

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei principali fattori determinanti ai fini di tale decisione è la valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner relativamente alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. [Em. 222]

4.  Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali. [Em. 223]

5.  L’esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

6.  Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all’articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un’istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un’istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

I contributi agli strumenti finanziari dell’Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

7.  Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di attuazione applicazione e rendicontazione. [Em. 224]

7 bis.   La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite non cooperative nell'ambito della pertinente politica dell'Unione o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione. [Em. 225]

8.  I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

9.  Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 23 bis

Fondi per progetti di dimensioni ridotte

1.  I finanziamenti a norma del presente regolamento possono essere destinati a fondi per progetti di dimensioni ridotte, con l'obiettivo di selezionare ed attuare progetti di volume finanziario contenuto.

2.  I beneficiari dei fondi per progetti di dimensioni ridotte sono organizzazioni della società civile.

3.  I destinatari finali di un fondo per progetti di dimensioni ridotte ricevono sostegno a norma del presente regolamento, tramite il beneficiario, e realizzano i piccoli progetti nel quadro di detto fondo ("progetto di dimensioni ridotte").

4.  Qualora il contributo pubblico a un progetto di dimensioni ridotte non superi 50 000 EUR, esso assume la forma di costi unitari o somme forfettarie o include tassi fissi. [Em. 226]

Articolo 24

Persone ed entità ammissibili

1.  La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e dei programmi in materia di organizzazioni della società civile e sfide globali è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, che hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:

a)  gli Stati membri, i beneficiari del regolamento IPA III e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)  i paesi partner del vicinato e la Federazione russa, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi di cui all’allegato I a cui partecipa;

c)  i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti dalla decisione …/… (UE) del Consiglio;

d)  i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del gruppo G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall'Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;

e)  i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione;

f)  i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati applicati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo. [Em. 227]

2.  Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell’azione, la partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell’ambito dei programmi per la stabilità, la pace, i diritti umani e la democrazia, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni.

3.  Tutte le forniture e i materiali finanziati ai sensi del presente regolamento possono avere origine in qualsiasi paese.

4.  Le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.

5.  Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un’entità, o attuate applicate in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità. [Em. 228]

6.  Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterna, si applicano le norme di ammissibilità dell’atto costitutivo del fondo fiduciario, oppure dell’accordo con il donatore, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne.

7.  Per le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e di un altro programma dell’Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell’ambito di uno qualsiasi di questi programmi.

8.  Per le azioni multinazionali, possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici che sono cittadini dei paesi e territori contemplati dall’azione e i soggetti giuridici che vi sono effettivamente stabiliti.

9.  L’ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione applicazione. Le limitazioni basate sulla cittadinanza non si applicano alle organizzazioni internazionali. [Em. 229]

10.  Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.

11.  Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali, prestando attenzione alle rispettive attività comprovate nell'ambito della sostenibilità ambientale o del commercio equo, laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. In tutti i casi si applicano i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza. [Em. 230]

12.  Nell’ambito del programma per la democrazia e i diritti umani, le entità che non rientrano nella definizione di “soggetto giuridico” di cui all’articolo 2, paragrafo 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario per perseguire i settori d’intervento del programma.

12 bis.   Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale non sostiene azioni che, secondo l'analisi ambientale di cui all'articolo 21, nuocciano all'ambiente o al clima. Le dotazioni sono pienamente compatibili con l'accordo di Parigi e, nel complesso, i finanziamenti europei destinati all'azione esterna contribuiscono al conseguimento degli obiettivi a lungo termine di detto accordo. In particolare, lo strumento non sostiene:

a)  azioni incompatibili con i contributi stabiliti a livello nazionale dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi;

b)  investimenti nelle attività a monte, intermedie e a valle nel settore dei combustibili fossili. [Em. 231]

Articolo 25

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1.  Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo. L’importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l’esercizio finanziario successivo.

La Commissione informa il trasmette al Parlamento europeo e il al Consiglio in merito informazioni relative agli stanziamenti di impegno riportati automaticamente riportati, compresi i relativi importi, in linea con l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario. [Em. 232]

2.  In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un’azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d’origine.

I riferimenti all’articolo 15 del regolamento finanziario di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.

3.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L’articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un’azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

4.  In deroga all’articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d’origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell’Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l’efficacia di questi ultimi.

Capo IV

EFSD+, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria ai paesi terzi

Articolo 26

Portata e finanziamento

1.  La dotazione finanziaria il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne finanzia sono finanziati dalle dotazioni finanziarie per i programmi geografici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), garantendo al contempo che tale finanziamento non leda altre azioni sostenute dai programmi geografici. [Em. 233]

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l’accesso ai finanziamenti, massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e catalizzando finanziamenti dal settore privato, in modo da promuovere lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e inclusivo, l'industrializzazione e un contesto di investimento solido, al fine di favorire la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un’attenzione particolare per l’eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, la protezione e la gestione ambientale, la creazione di posti di lavoro dignitosi in conformità con i pertinenti standard dell'OIL, in particolare per i gruppi vulnerabili, fra cui le donne e i giovani, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, con particolare attenzione alle imprese e alle cooperative sociali in considerazione del loro potenziale di riduzione della povertà e delle disuguaglianze e a favore dei diritti umani e dei mezzi di sussistenza, sostenere le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e contribuire al reintegro sostenibile dei migranti che fanno ritorno nei paesi di origine, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Il 45 % dei finanziamenti è destinato a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, dedicando il 30 % della dotazione finanziaria globale all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, unitamente a un sostegno supplementare per il rafforzamento delle capacità istituzionali, la governance economica e l'assistenza tecnica. La garanzia per le azioni esterne è utilizzata in aggiunta agli investimenti del governo nei servizi pubblici essenziali, che rimangono una responsabilità governativa. [Em. 234]

2.  La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni dell’EFSD+ coperte da garanzie di bilancio ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento, l’assistenza macrofinanziaria e i prestiti a favore dei paesi terzi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS.

3.  Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 60 000 000 000 EUR. L'importo massimo viene rivisto nel contesto della relazione di valutazione intermedia a norma dell'articolo 32. [Em. 235]

4.  Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione. Un importo massimo di 10 miliardi di EUR è assegnato dal bilancio dell'Unione mediante una specifica linea di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio o mediante uno storno di bilancio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare tale importo massimo, laddove necessario. [Em. 236]

Il tasso di copertura della garanzia per le azioni esterne è del 9% per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e per le garanzie di bilancio a fronte dei rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.

I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi e gli importi finanziari interessati. [Em. 237]

5.  La garanzia per le azioni esterne è considerata una garanzia unica nel fondo comune di copertura istituito dall’articolo 212 del regolamento finanziario.

6.  L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. La distribuzione geografica delle operazioni dell'EFSD+ rispecchia inoltre, quanto più possibile, il peso relativo delle dotazioni finanziarie per le diverse regioni come enunciato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS. [Em. 238]

7.  La dotazione di cui all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario è costituita sulla base del totale delle passività in essere dell’Unione derivanti da ciascuna operazione, incluse quelle firmate prima del 2021 e garantite dall’Unione. L’importo annuale delle dotazioni richieste può essere costituito per un periodo massimo di sette anni.

8.  Il saldo delle attività al 31 dicembre 2020 per il Fondo di garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia per le azioni esterne, istituiti rispettivamente dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, è trasferito al fondo comune di copertura per coprire le rispettive operazioni con la medesima garanzia unica di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 26 bis

Obiettivi per l'EFSD+

1.  Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili ai fini del sostegno mediante la garanzia per le azioni esterne contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari:

a)  erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e delle imprese cooperative e sociali per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale con particolare attenzione all'eliminazione della povertà e, se del caso, alla politica europea di vicinato e agli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento IPA III;

b)  affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, in particolare garantendo la certezza giuridica degli investimenti;

c)  stimolare il finanziamento del settore privato, con particolare attenzione alle microimprese e alle imprese di piccole e medie dimensioni;

d)  rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività e la produzione sostenibili, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo socioeconomico inclusivo e sostenibile che rispetti i diritti umani e l'ambiente;

e)  contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;

f)  contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, e contribuire a rendere la migrazione e la mobilità sicure, ordinate e regolari. [Em. 239]

Articolo 27

Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti

1.  Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare le sue politiche di sviluppo e la politica europea di vicinato, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner, e affrontano i fallimenti del mercato o le operazioni di investimento subottimali a livello locale senza esercitare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui all’ all'articolo 26 bis e descritti ulteriormente nell'allegato V. [Em. 240]

1 bis.  La concessione della garanzia per le azioni esterne è subordinata alla conclusione dei rispettivi accordi di garanzia dell'EFSD tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile. [Em. 241]

2.  La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale. Tali operazioni sono inoltre conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento finanziario e che: [Em. 242]

-a bis)   forniscono addizionalità finanziaria e di sviluppo; [Em. 243]

-a ter)   si sottopongono a una valutazione partecipativa ex ante di impatto sociale, occupazionale, ambientale e relativo ai diritti umani accessibile al pubblico, che individui e affronti i rischi in tali settori e tenga debitamente conto del principio del libero, previo e informato consenso delle comunità interessate dagli investimenti fondiari; [Em. 244]

a)  assicurano la complementarità con altre iniziative;

b)  sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all’eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire condizioni più vantaggiose;

c)  sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale socioeconomico. [Em. 245]

c bis)  si rivolgono a settori e questioni caratterizzati da chiari fallimenti istituzionali o del mercato che impediscono il finanziamento del settore privato; [Em. 246]

c ter)  sono strutturate in modo da contribuire a promuovere lo sviluppo del mercato e a mobilitare le risorse del settore privato verso le carenze di investimenti; [Em. 247]

c quater)  si concentrano su progetti che comportano rischi più elevati rispetto a quelli che i finanziatori privati sono pronti ad assumersi unicamente su base commerciale; [Em. 248]

c quinquies)  non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner; [Em. 249]

c sexies)  massimizzano, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato locale; [Em. 250]

c septies)  rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la titolarità, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti; [Em. 251]

c octies)  sono concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dall'OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, a eccezione delle operazioni nei paesi industrializzati non ammissibili per l'aiuto pubblico allo sviluppo; [Em. 252]

c nonies)  sono applicate nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, delle linee guida, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, compresi i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le convenzioni e norme dell'OIL, la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, i principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali e le direttive volontarie della FAO per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale; [Em. 253]

3.  La garanzia per le azioni esterne è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:

a)  prestiti, compresi i prestiti in valuta locale e i prestiti di assistenza macrofinanziaria;

b)  garanzie;

c)  controgaranzie;

d)  strumenti del mercato dei capitali;

e)  qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.

4.  Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento e previo parere del comitato strategico. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria. [Em. 254]

4 bis.  Il gruppo Banca europea per gli investimenti, fra l'altro:

a)  partecipa, insieme ad altre istituzioni finanziarie europee, alla gestione del rischio dell'EFSD +, tenendo debitamente conto della necessità di evitare possibili conflitti di interesse;

b)  attua in modo esclusivo parte di una finestra di investimento che copre un prestito sovrano cui deve essere fornito un importo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR proveniente dalle dotazioni finanziarie dei programmi geografici, conformemente alle procedure di cui ai capi I e III del presente titolo;

c)  è una controparte ammissibile delle attività di attuazione nell'ambito di altre finestre d'investimento. [Em. 255]

5.  Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali, fiscali e di governo societario. [Em. 256]

La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la collaborazione tra di esse.

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e pari condizioni di accesso ai finanziamenti e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione applicazione dell’EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+. [Em. 257]

5 bis.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili, le organizzazioni della società civile e le comunità locali a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. [Em. 258]

6.  La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell’articolo 154 del regolamento finanziario, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)  la consulenza dei comitati esecutivi strategici e regionali, ai sensi dell’allegato VI;

b)  gli obiettivi della finestra d'investimento;

c)  l’esperienza e le capacità di gestione del rischio della controparte ammissibile;

d)  la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d’investimento;

d bis)   i principi di gare d'appalto eque e aperte. [Em. 259]

7.  La Commissione istituisce finestre d’investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d’investimento con il presente articolo e con le loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell’ambito delle finestre d’investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d’investimento è debitamente motivata da un’analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell’ambito di una finestra d’investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. [Em. 260]

8.  La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili La Commissione stabilisce un quadro di indicatori da applicare ai fini della selezione dei progetti. I partner esecutivi compilano il quadro per tutte le operazioni nell'ambito dell'EFSD+. La Commissione effettua una valutazione di tutte le operazioni sostenute dalla garanzia rispetto ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 27 e utilizza il quadro di indicatori per eseguire un controllo di qualità indipendente sulla dovuta diligenza e sulla valutazione effettuata dai partner esecutivi a livello di progetto. Se necessario, la Commissione chiede chiarimenti e modifiche ai partner esecutivi. La Commissione pubblica il quadro di valutazione di tutti i progetti a seguito dell'approvazione dell'utilizzo della garanzia da parte della Commissione stessa e dei partner esecutivi, nonché i risultati di tutti gli strumenti di garanzia e dei singoli progetti nell'ambito della sua valutazione per ciascuna finestra d’investimento, su base annuale. [Em. 261]

9.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari e le finestre d'investimento di cui all’allegato V e la governance dell’EFSD+ di cui all’allegato VI. La Commissione tiene in debita considerazione la consulenza fornita dal comitato strategico e consulta i comitati operativi in sede di integrazione o modifica delle finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con i requisiti di cui all'articolo 26 bis e al presente articolo e alle loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti significativi sullo sviluppo del settore privato. [Em. 262]

Articolo 27 bis

Governance e struttura dell'EFSD+

1.  L'EFSD+ è composto da piattaforme d'investimento regionali create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli esistenti meccanismi di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+.

2.  La Commissione è responsabile della gestione complessiva dell'EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Oltre a ciò, la Commissione non aspira a svolgere operazioni bancarie generali. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo per garantire i più elevati livelli di trasparenza e responsabilità finanziaria.

3.  Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell'Unione e finanziate dall'IPA III, per le quali un comitato strategico del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali fornisce consulenza alla Commissione. La Commissione opera inoltre in stretta cooperazione con tutte le controparti ammissibili per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia per le azioni esterne. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti della Commissione e delle controparti ammissibili, avente lo scopo di valutare il rischio e la relativa determinazione dei prezzi.

4.  Il comitato strategico fornisce consulenze alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all'articolo 3 nonché alle finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Il comitato sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne allo scopo di supportare le operazioni dell'EFSD+ e monitora il raggiungimento di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, dedicando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati ("PMS") e ai paesi poveri fortemente indebitati.

5.  Il comitato strategico favorisce inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, tra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'agenda 2030, nonché con gli altri programmi di cui al presente regolamento, gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e i fondi fiduciari.

6.  Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Al Parlamento europeo è attribuito lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali pertinenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

7.  Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Il presidente può organizzare ulteriori riunioni in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e gli ordini del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

8.  La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'applicazione dell'EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce in merito ai progressi compiuti nell'applicazione dello strumento di garanzia per la regione dell'allargamento onde integrare dette relazioni. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i pertinenti soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'applicazione dell'EFSD+.

9.  L'esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

10.  Nel periodo di applicazione dell'EFSD+, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano in che modo deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD+ agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 26 bis e 27.

11.  Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato strategico tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle pertinenti decisioni e conclusioni del Consiglio.

12.  I comitati operativi delle piattaforme d'investimento regionali sostengono la Commissione, a livello di applicazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'uso della garanzia per le azioni esterne a copertura delle operazioni dell'EFSD+. [Em. 263]

Articolo 28

Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne

1.  Possono contribuire alla garanzia per le azioni esterne gli Stati membri, i paesi terzi e altre parti terze.

In deroga all’articolo 218, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo possono fornire contributi sotto forma di garanzie o contanti.

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti, previo parere del comitato strategico e previa approvazione da parte della Commissione. [Em. 264]

La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti. [Em. 265]

2.  I contributi sotto forma di garanzia non devono superare il 50% dell’importo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica. [Em. 266]

La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 29

Attuazione Applicazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne [Em. 267]

1.  La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. Tali accordi sono incondizionati, irrevocabili, esigibili a prima richiesta e in favore delle controparti selezionate. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili. [Em. 268]

2.  Per ciascuna finestra d’investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento.

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. [Em. 269]

3.  Gli accordi di garanzia per le azioni esterne contengono in particolare:

a)  norme dettagliate sulla copertura, i requisiti, l’ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure;

b)  norme dettagliate sull’erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un’analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

c)  un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un’indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e del dell'esigenza di garantire un comportamento responsabile delle imprese, in particolare anche attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c nonies); [Em. 270]

d)  la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati e in determinati paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, nei paesi meno sviluppati e nei paesi fortemente indebitati; [Em. 271]

e)  i requisiti per l’uso della garanzia per le azioni esterne, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

f)  le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;

g)  gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione trasparenti; [Em. 272]

h)  procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell’attuazione applicazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne. [Em. 273]

4.  La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell’accordo di garanzia per le azioni esterne.

5.  La garanzia per le azioni esterne può coprire:

a)  per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;

b)  per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

c)  per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;

d)  tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

5 bis.  La Commissione, in sede di conclusione di accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne con controparti ammissibili, tiene debitamente conto dei seguenti elementi:

a)  la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali;

b)  gli obiettivi della finestra d'investimento;

c)  l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;

d)  la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento. [Em. 274]

6.  Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per le azioni esterne, e in linea con l’articolo 209, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l’altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

a)  la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell’Unione, misurate in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80 del regolamento finanziario e dei principi contabili europei e internazionali per il settore pubblico (IPSAS);

b)  l’obbligo finanziario esistente dell’Unione, derivante dalla garanzia per le azioni esterne prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

7.  Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono loro ad essa in virtù del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni derivanti dalla valutazione ex ante dell'impatto sociale, occupazionale, ambientale e sui diritti umani e degli altri criteri di selezione elencati all'articolo 27. [Em. 275]

8.  La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione. Inoltre, la Commissione trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, come specificato all'articolo 31, paragrafo 6 bis. [Em. 276]

8 bis.  La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all'OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita. [Em. 277]

Articolo 29 bis

Meccanismo relativo a reclami e ricorsi

In vista di possibili reclami da parte di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione istituisce altresì un meccanismo di reclamo centralizzato dell'UE per tutti i progetti a norma del capo IV del presente regolamento al fine di offrire la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni ai fini della futura collaborazione con tali controparti. [Em. 278]

Articolo 29 ter

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1.  La garanzia per le azioni esterne non sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che:

a)  sono legate al settore militare o a quello della sicurezza dello Stato;

b)  sostengono lo sviluppo dell'energia nucleare, a eccezione dei prestiti previsti in conformità del regolamento EINS, e dei combustibili fossili e continuano a promuovere la dipendenza dal carbonio delle economie e delle società;

c)  comportano ingenti costi ambientali esterni, ad esempio quelli che comportano il degrado delle aree protette, degli habitat vulnerabili e dei siti appartenenti al patrimonio per i quali non è attuato alcun piano di sviluppo e gestione sostenibili;

d)  comportano una violazione dei diritti umani nei paesi partner, per esempio privando le comunità del loro diritto di accesso alle risorse naturali, come la terra, e di controllo delle medesime, contribuiscono agli sfollamenti forzati delle popolazioni o implicano il lavoro forzato o minorile.

2.  Nelle loro operazioni di finanziamento e di investimento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell'Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali. Inoltre, le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali in materia di trasparenza e scambio di informazioni concordate a livello internazionale o dell'Unione. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

3.  Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità con la direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 279]

Articolo 30

Partecipazione al capitale di una banca di sviluppo

La dotazione per i programmi geografici, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere utilizzata per contribuire alla dotazione di capitale di enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo.

Capo V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 31

Monitoraggio e rendicontazione

-1.  Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento è misurato attraverso un sistema di monitoraggio, rendicontazione e valutazione adeguato, trasparente e responsabile, che garantisca l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio e rafforzi la partecipazione di tutti i partner dell'Unione, ivi compresa la società civile, all'applicazione dei programmi. [Em. 280]

1.  Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi. [Em. 281]

2.  La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. [Em. 282]

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere sono monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ove opportuno, misurabili definiti all'allegato VII e nel quadro di monitoraggio e valutazione adottato a norma del paragrafo 9, nonché in conformità delle disposizioni dell'UE sull'esecuzione del bilancio. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione e questi ultimi sono quantomeno disaggregati per sesso ed età. [Em. 283]

3.  I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell’Unione e degli Stati membri dell’attuazione applicazione del loro sostegno collettivo al paese partner. [Em. 284]

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l’attuazione l'applicazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. [Em. 285]

4.  La Commissione esamina i progressi compiuti nell’attuazione nell'applicazione del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori, ivi compresi, a titolo non esaustivo, quelli che figurano nell'allegato VII e l'esecuzione del bilancio dell'Unione, che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 286]

5.  La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione e sul grado di cooperazione dei partner interessati e sull'esecuzione sull'applicazione del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. La relazione include una valutazione dei progressi compiuti verso i risultati attesi e riguardo all'inserimento delle questioni trasversali citate all'articolo 8, paragrafo 6. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell’Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell’aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi. [Em. 287]

6.  La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all’articolo 40 39, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti. Essa comprende una valutazione del livello di capacità del personale presso le sedi e a livello di delegazioni dell'Unione ai fini della realizzazione di tutti gli obiettivi indicati nel presente regolamento. [Em. 288]

6 bis.  La Commissione presenta, come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Tale sezione della relazione annuale è corredata di un parere della Corte dei conti. Essa comprende i seguenti elementi:

a)  una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi dell'EFSD+ enunciati dal presente regolamento;

b)  una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia per le azioni esterne, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, includendo le misure di rischio e il rispettivo impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;

c)  una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e dei risultati e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne in termini aggregati, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sulla capacità di fornire un salario di sussistenza, sull'eliminazione della povertà e sulla riduzione della disuguaglianza; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile, e un'analisi del tipo di settore privato sostenuto, comprese le cooperative e le imprese sociali.

d)  una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia per le azioni esterne e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

e)  una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e dall'EFSD+;

f)  l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;

g)  una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

h)  informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia per le azioni esterne, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;

i)  le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;

j)  una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;

k)  una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia per le azioni esterne con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;

l)  una valutazione della remunerazione delle garanzie;

m)  una valutazione dell'attuazione delle disposizioni relative alle attività escluse e alle giurisdizioni non cooperative. [Em. 289]

7.  Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all’azione per il clima e alla biodiversità relativa agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( , fra cui i"marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell’Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all’azione per il clima e, alla biodiversità e all'ambiente, allo sviluppo umano e all'inclusione sociale, alla parità di genere e all'aiuto pubblico allo sviluppo al livello dei piani d’azione e delle misure di cui all’articolo 19, e sono registrati nell’ambito delle valutazioni e della relazione annuale. La Commissione trasmette tale stima al Parlamento europeo nel quadro della relazione annuale. [Em. 290]

8.  La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale, compresi gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e utilizzando il quadro di riferimento per uno standard comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali. [Em. 291]

9.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, alla la Commissione è conferito il potere di adottare adotta atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, anche nel contesto di una revisione intermedia a norma dell'articolo 32, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione, che può includere indicatori di performance supplementari applicabili a ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento. [Em. 292]

Articolo 32

Revisione intermedia e valutazione [Em. 293]

1.  La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione entro il 30 giugno 2024. La relazione di valutazione intermedia riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e i risultati e le conclusioni relativi all'impatto del presente regolamento, incluso l'impatto del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus e la garanzia per le azioni esterne. [Em. 294]

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i principali soggetti interessati e beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati. [Em. 295]

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. Se del caso, le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. [Em. 296]

2.  Al termine dell’attuazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una La relazione di valutazione finale del intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento. Tale valutazione esamina, la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell’Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali, nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso, e include le risultanze e conclusioni relative all’impatto del presente regolamento delle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4. [Em. 297]

La relazione di valutazione finale esamina altresì l’efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento. [Em. 298]

La relazione di valutazione finale intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'esecuzione l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell’ambito del presente regolamento. [Em. 299]

La relazione di valutazione finale intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti nonché per programma geografico e tematico e azione di risposta rapida, compresi i fondi mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti. [Em. 300]

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell’ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse. [Em. 301]

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati e i beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner. [Em. 302]

2 bis.  La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento. [Em. 303]

2 ter.  Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque dopo non più di tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo. [Em. 304]

3.  In linea con le specifiche disposizioni del regolamento finanziario, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l’impiego e il funzionamento della garanzia per le azioni esterne. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Partecipazione di un paese o territorio non contemplato dal presente regolamento

1.  In casi debitamente giustificati e laddove l’azione da realizzare applicare è di natura mondiale, regionale o transregionale, la alla Commissione può decidere, nell’ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d’azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 34 allo scopo di integrare il presente regolamento aggiungendo paesi e territori non a quelli contemplati dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 4, al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale ai fini di dette azioni. [Em. 305]

2.  La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell’Unione e con i paesi e territori d’oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM, o da una regione ultraperiferica dell’Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati ai sensi del regolamento CTE. [Em. 306]

Articolo 33 bis

Cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare

1.  La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni applicate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed applicati ai sensi del regolamento CTE.

2.  Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non supera il 90 % della spesa ammissibile di un programma o di una misura. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %. [Em. 307]

Articolo 34

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 3 4, all’articolo 27, paragrafo 9, e all’articolo 31, paragrafo 9, e all'articolo 33, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento. La Commissione adotta quanto prima tali atti delegati. Tuttavia, gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 9, sono adottati entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 308]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 3 4, all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 31, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 309]

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 21, paragrafo 3 bis, dell'articolo 26, paragrafo 3 4, dell'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 310]

Articolo 34 bis

Procedura d'urgenza

1.  Qualora, in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati e si applica la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 3. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

3.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 311]

Articolo 34 ter

Responsabilità democratica

1.  Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, e per aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo promuove inoltre la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno in linea con l'articolo 5 e può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione, come pure su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE.

2.  La Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti a tale riguardo almeno un mese prima del dialogo. Per il dialogo relativo al bilancio annuale, la Commissione e il SEAE forniscono informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 21 e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida, della riserva per le sfide e le priorità emergenti e della garanzia per le azioni esterne.

3.  La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.

4.  La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 38, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti. [Em. 312]

Articolo 35

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

5.  La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

6.  Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca. [Em. 313]

Articolo 36

Informazione Trasparenza, comunicazione e pubblicità pubblicazione delle informazioni [Em. 314]

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari. [Em. 315]

2.  La Commissione conduce applica azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 316]

2 bis.  La Commissione adotta misure per rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica per comunicare i valori dell'Unione e il suo valore aggiunto. [Em. 317]

2 ter.  La Commissione istituisce un unico archivio elettronico centrale pubblico e completo di tutte le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, ivi compresi i criteri utilizzati per stabilire le necessità dei partner nel processo di assegnazione delle risorse, e ne garantisce l'aggiornamento periodico, a eccezione delle azioni che si ritiene diano origine a questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali a norma dell'articolo 37. [Em. 318]

2 quater.  L'archivio include altresì informazioni su tutte le operazioni di finanziamento e di investimento, anche a livello individuale e di progetto, nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD+, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. [Em. 319]

2 quinquies.  Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili dell'EFSD+ mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento. [Em. 320]

Articolo 37

Deroga ai requisiti di visibilità

Questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l’Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell’Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall’inizio.

Articolo 38

Clausola EEAS

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE. [Em. 321]

Articolo 38 bis

Governance

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta rapida e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte alla Commissione per adozione.

Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei finanziamenti dell'Unione in materia di azione esterna. [Em. 322]

Articolo 39

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  La decisione n. 466/2014/UE, il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e il regolamento (UE) 2017/1601 sono abrogati con effetto dal 1º gennaio 2021.

2.  La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il presente regolamento e le misure adottate nell’ambito dei suoi predecessori: regolamento (UE) n. 233/2014, regolamento (UE) n. 232/2014, regolamento (UE) n. 230/2014, regolamento (UE) n. 235/2014, regolamento (UE) n. 234/2014, regolamento (Euratom) n. 237/2014, regolamento (UE) n. 236/2014, decisione n. 466/2014/UE, regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e regolamento (UE) 2017/1601.

3.  La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese relative alla preparazione dei suoi eventuali successori.

4.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 20, paragrafo 1, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. [Em. 323]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI NELL’AREA DEL VICINATO

Algeria

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Egitto

Georgia

Israele

Giordania

Libano

Libia

Repubblica di Moldova

Marocco

Territorio palestinese occupato

Siria

Tunisia

Ucraina

Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali pertinenti, ivi compresa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti. [Em. 324]

ALLEGATO II

SETTORI DI COOPERAZIONE PER I PROGRAMMI GEOGRAFICI

A.  Per tutte le regioni geografiche

PERSONE

1.  Buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani

(a)  Rafforzare la democrazia e i processi democratici inclusivi, la governance e il controllo, compresi un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e processi elettorali trasparenti, pacifici e credibili. [Em. 325]

(b)  Rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la realizzazione degli strumenti internazionali correlati, sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, contribuire all'attuazione di patti e quadri globali e regionali, aumentare le capacità della società civile nella loro attuazione e nel loro monitoraggio e porre le basi per la creazione di un quadro giuridico per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici. [Em. 326]

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere, i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze e i diritti dei bambini e dei giovani, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze, delle persone LGBTI e dei popoli indigeni. [Em. 327]

(d)  Sostenere una società civile dinamica e rafforzare il suo ruolo nelle transizioni politiche e nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini al processo decisionale politico alla vita politica al controllo dei processi decisionali. [Em. 328]

(e)  Migliorare il pluralismo, l’indipendenza e la professionalità di media liberi e indipendenti.

(f)  Rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni per prepararli a resistere, adattarsi e agli riprendersi rapidamente di fronte a shock politici, ambientali ed economici, ambientali, alimentari, demografici e sociali catastrofi naturali e provocate dall'uomo e conflitti, crisi sanitarie e di sicurezza alimentare. [Em. 329]

(g)  Promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche a livello internazionale, nazionale e subnazionale, compreso un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto, la giustizia internazionale, la responsabilità e l'accesso alla giustizia per tutti. [Em. 330]

(h)  Sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione, anche mediante un approccio di eGovernment incentrato sui cittadini, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, i sistemi statistici nazionali e le capacità, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche e contribuire alla lotta contro la corruzione, l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. [Em. 331]

(i)  Promuovere politiche territoriali e urbane inclusive, equilibrate e integrate potenziando le istituzioni e gli enti pubblici a livello nazionale e subnazionale e sostenendo processi di decentramento efficiente e di ristrutturazione dello Stato.

(j)  Aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche, rafforzare gli appalti pubblici, anche incoraggiando lo sviluppo di criteri (ambientali, sociali ed economici) e obiettivi di sostenibilità, e la gestione delle finanze pubbliche, sviluppare l'eGovernment e migliorare l'erogazione dei servizi. [Em. 332]

(k)  Contribuire alla gestione sostenibile, responsabile e trasparente delle risorse naturali e delle relative entrate e sostenere le riforme volte a garantire politiche fiscali eque, giuste e sostenibili.

(k bis)   Promuovere la democrazia parlamentare. [Em. 333]

2.  Eliminazione della povertà, lotta contro le disuguaglianze e sviluppo umano

(a)  Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze, non lasciare nessuno indietro e raggiungere per prime le persone più svantaggiate, dando la priorità agli investimenti nei servizi pubblici nei settori della sanità, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione sociale. [Em. 334]

(b)  Moltiplicare gli sforzi per l’adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere, tutelare e realizzare i diritti delle donne, dei bambini e dei giovani e delle persone con disabilità, agevolarne il coinvolgimento nella e la partecipazione significativa alla vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. [Em. 335]

(c)  Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze e la loro emancipazione, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, i diritti fondiari nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme nonché proteggerle da tale violenza; ciò comprende la promozione dell'accesso universale a informazioni esaustive in materia di salute sessuale e riproduttiva e un'educazione completa alla sessualità. Promuovere la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione per sviluppare strumenti nuovi e migliori di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, anche per quanto concerne la pianificazione familiare, in particolare in contesti di risorse scarse. [Em. 336]

(d)  Rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, tra cui i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Questo comprende la promozione del passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini con o senza disabilità. [Em. 337]

(e)  Promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più povere, al fine di migliorare e difficili da raggiungere, migliorando l’accesso universale ai beni e ai servizi fondamentali, in particolare la sanità, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale. [Em. 338]

(f)  Consentire ai bambini, in particolare a quelli più emarginati, di affacciarsi alla vita nelle migliori condizioni investendo nello sviluppo nella prima infanzia, e garantire che i bambini che vivono in condizioni di povertà o disuguaglianza abbiano accesso a servizi di base quali la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale. Sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale, prestando particolare attenzione alle esigenze delle ragazze. [Em. 339]

(g)  Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, tra cui i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, sia ragazze che ragazzi, e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento, e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti. Promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura, sensibili agli aspetti nutrizionali. [Em. 340]

(h)  Sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche in quanto fattori determinanti fondamentali per la sanità, l'istruzione, la nutrizione, la resilienza ai cambiamenti climatici e la parità di genere. [Em. 341]

(i)  Conseguire una copertura sanitaria universale, con un accesso equo a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, anche compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva, e tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari inclusivi, solidi, resilienti e di qualità accessibili a tutti, e rafforzare le capacità di allarme rapido, riduzione dei rischi, gestione e ripresa. Integrare l'azione attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di affrontare le minacce alla sanità globale, sviluppare vaccini e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi accessibili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate e migliorare le risposte alle sfide sanitarie, comprese le malattie trasmissibili, la resistenza antimicrobica e le malattie ed epidemie emergenti. [Em. 342]

(j)  Sostenere una protezione sociale universale ed equa e rafforzare le reti di sicurezza sociale per garantire un reddito di base, prevenire le situazioni di povertà estrema e sviluppare la resilienza.

(j bis)  Rafforzare la resilienza delle persone e delle comunità, anche attraverso un aumento degli investimenti in progetti di preparazione e riduzione del rischio di catastrofi (RRC) di tipo partecipativo. [Em. 343]

(j ter)  Sostenere i governi e le amministrazioni nazionali, regionali e locali nella creazione delle infrastrutture necessarie, comprese le risorse fisiche, tecnologiche e umane, utilizzando le più recenti evoluzioni tecnologiche e amministrative per consentire l'effettuazione accurata di tutte le registrazioni all'anagrafe (dalla nascita alla morte) e la pubblicazione di duplicati riconosciuti ufficialmente ove necessario, al fine di garantire che tutti i cittadini esistano ufficialmente e possano accedere ai loro diritti fondamentali. [Em. 344]

(k)  Promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose e adottando un approccio sensibile alla dimensione di genere. [Em. 345]

(l)  Aiutare le autorità locali a migliorare, a livello di città, l’erogazione dei servizi di base e l’accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli. [Em. 346]

(m)  Promuovere il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione, ponendo l'accento su sistemi di istruzione pubblici e gratuiti, attraverso un’istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, a tutti i livelli, compresa compresi lo sviluppo nella prima infanzia e la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l’altro alle tecnologie digitali per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento. [Em. 347]

(m bis)  Supportare corridoi educativi affinché siano accolti nelle università dell'Unione gli studenti provenienti da paesi in conflitto. [Em.348]

(n)  Sostenere le azioni mobilità per l'apprendimento, di rafforzamento delle capacità, mobilità per l’apprendimento e cooperazione culturale, verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi. [Em. 349]

(n bis)   Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, in particolare affrontando le sfide sociali legate alla povertà che colpiscono in modo sproporzionato i paesi partner, e nei settori trascurati della ricerca e innovazione che dispongono di investimenti privati limitati, nei dati aperti e nella promozione dell'innovazione sociale. [Em. 350]

(o)  Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti, i big data, l'intelligenza artificiale e l'innovazione, in collaborazione con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, per contrastare la cosiddetta "fuga dei cervelli". [Em. 351]

(p)  Rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

(q)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale delle industrie creative dei settori culturali e creativi ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile. [Em. 352]

(q bis)  Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale. [Em. 353]

(r)  Promuovere la dignità e la resilienza delle persone vittime di sfollamenti forzati a lungo termine e la loro inclusione nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti e delle comunità di accoglienza.

3.  Migrazione e mobilità, mobilità e sfollamenti forzati [Em. 354]

(-a)  Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, a tutti i livelli, compresi i programmi di protezione, per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare. [Em. 355]

(a)  Rafforzare Contribuire a rafforzare i partenariati bilaterali, regionali, compresi quelli sud-sud, e internazionali in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, tra cui l’assistenza nell’attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell’Unione, compresi i partenariati per la mobilità e in conformità del diritto internazionale e dell'Unione e degli obblighi in materia di diritti umani. [Em. 356]

(a bis)  Fornire assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità, e per la creazione di vie sicure e legali, anche attraverso l'elaborazione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di accordi di reinsediamento, e sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. [Em. 357]

(b)  Sostenere il reinserimento socioeconomico sostenibile ed efficace dei migranti di ritorno. [Em. 358]

(c)  Affrontare e attenuare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati.

(d)  Lottare contro la Ridurre le vulnerabilità nella migrazione, anche affrontando il fenomeno della migrazione irregolare, e rafforzare la risposta transnazionale la alla tratta di esseri umani e il al traffico di migranti;, intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere conformità del diritto internazionale e dell'Unione. [Em. 359]

(e)  Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione, anche per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo di dati accurati e disaggregati quale base per politiche fondate su elementi di prova, al fine di agevolare una migrazione sicura, ordinata e responsabile. [Em. 360]

(f)  Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, compresi i programmi di protezione. [Em. 361]

(g)  Creare i presupposti per agevolare la migrazione legale, una buona gestione della mobilità e i contatti interpersonali; massimizzare l’incidenza della migrazione sullo sviluppo. [Em. 362]

(g bis)  Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo e migliorare una comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo. [Em. 363]

(h)  Garantire la protezione dei migranti e delle persone vittime di sfollamenti forzati, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e adottando un approccio basato sui diritti, e assicurare il riconoscimento e l'accertamento dello status delle persone bisognose di protezione internazionale nell'ambito dei flussi migratori misti. [Em. 364]

(i)  Promuovere soluzioni basate sullo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati e le comunità di accoglienza, anche attraverso l'accesso all'istruzione e a posti di lavoro dignitosi, al fine di promuovere la dignità, la resilienza e l'autonomia delle persone sfollate e il loro inserimento nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti. [Em. 365]

(j)  Sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine, al fine di contribuire pienamente allo sviluppo sostenibile. [Em. 366]

(k)  Promuovere trasferimenti delle rimesse più rapidi, meno costosi e più sicuri nei paesi di origine e di destinazione, sfruttando in tal modo il loro potenziale di sviluppo.

(k bis)  Contribuire a fornire ai migranti e alle società i mezzi per realizzare la loro piena inclusione e la coesione sociale. [Em. 367]

La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo. [Em. 368]

PIANETA

4.  Ambiente e cambiamenti climatici

(a)  Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione, l’integrazione e il monitoraggio delle questioni climatiche e ambientali; rafforzare la governance in materia di clima a livello regionale e nazionale.

(b)  Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli Stati particolarmente vulnerabili e alle popolazioni prive delle risorse necessarie per adottare le misure richieste; contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ivi compresa l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione, e per onorare i loro impegni nel quadro di altri accordi ambientali multilaterali, come la Convenzione sulla biodiversità e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione. [Em. 369]

(c)  Sviluppare e/o rafforzare la crescita verde e blu sostenibile in tutti i settori economici.

(d)  Promuovere l'accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, al fine di onorare l'impegno assunto dall'Unione nel 2012 di garantire tale accesso ad altri 500 milioni di persone entro il 2030, dando priorità a soluzioni su piccola scala, mini-rete e non collegate alla rete di elevato valore dal punto di vista ambientale e dello sviluppo. Intensificare la cooperazione in materia di energia sostenibile. Promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abbordabili, puliti e sostenibili, in particolare soluzioni locali e decentrate che garantiscano l'accesso all'energia alle persone che vivono in povertà e in regioni isolate. [Em. 370]

(d bis)  Sviluppare le capacità per l'integrazione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici e perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie di sviluppo locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici. [Em. 371]

(d ter)  Promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento e l'applicazione coerente dell'approccio precauzionale e del principio "chi inquina paga". [Em. 372]

(d quater)   Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, che abbiano dimostrato di contribuire alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e che rafforzino la resilienza ambientale e sociale a lungo termine ai cambiamenti climatici. [Em. 373]

(e)  Potenziare le reti e i servizi di trasporto multimodali a livello locale, nazionale, regionale e continentale per aumentare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e la creazione di posti di lavoro, in vista di uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. Agevolare e liberalizzare ulteriormente i trasporti; migliorare la sostenibilità, la sicurezza stradale e la resilienza del settore dei trasporti.

(f)  Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali e delle popolazioni indigene nella risposta ai cambiamenti climatici, la lotta contro la perdita di biodiversità e i reati contro le specie selvatiche, la conservazione degli ecosistemi e la gestione delle risorse naturali, anche tramite il miglioramento della gestione del regime fondiario e delle risorse idriche. Promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane. [Em. 374]

(f bis)  Porre fine al commercio di minerali provenienti da zone di conflitto e agli abusi nei confronti dei minatori e sostenere lo sviluppo delle comunità locali a norma del regolamento (UE) 2017/821 sugli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e delle misure di accompagnamento, nonché estendere tale approccio ai minerali non ancora disciplinati. [Em. 375]

(f ter)   Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile.

(g)  Promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi sani, arrestare la perdita di biodiversità e tutelare le specie selvatiche, anche attraverso la lotta contro il bracconaggio e il traffico illegale di specie selvatiche. [Em. 377]

(g bis)  Far fronte alla perdita di biodiversità e attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastarla, in particolare tramite la promozione della conservazione, dell'uso sostenibile e della gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata. [Em. 378]

(h)  Promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico conformemente al diritto internazionale. [Em. 379]

(i)  Promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile del suolo, il cambiamento della destinazione dei terreni e la silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado del terreno e delle foreste, nonché la siccità. [Em. 380]

(j)  Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno. Sostenere una migliore governance e lo sviluppo delle capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali. Sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi volontari di partenariato. [Em. 381]

(k)  Sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione e il ripristino delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la protezione della biodiversità marittima conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). [Em. 382]

(l)  Rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi (RRC), la preparazione e la resilienza, mediante un approccio a livello di comunità e incentrato sulle persone, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. [Em. 383]

(m)  Promuovere l’uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, compresa la lotta anche nell'intera catena di approvvigionamento, in particolare riducendo l'utilizzo delle risorse naturali che finanziano i conflitti e contribuendo al rispetto, da parte dei portatori di interessi, di iniziative come il regime di certificazione del processo di Kimberley. Lottare contro l’inquinamento e promuovere una sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti. [Em. 384]

(n)  Sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività, le catene di approvvigionamento per la condivisione del valore e gli scambi equi, lo sviluppo del settore privato, con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, le microimprese, le imprese sociali, le PMI e le cooperative, avvalendosi dei vantaggi per lo sviluppo degli accordi commerciali già esistenti con l'UE. [Em. 385]

(n bis)  Adempiere agli impegni internazionali relativi alla conservazione della biodiversità presenti in trattati quali la Convenzione sulla biodiversità (CBD), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) e gli altri trattati sulla biodiversità. [Em. 386]

(n ter)   Migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche. [Em. 387]

(n quater)   Far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sullo sviluppo, sulla pace e sulla sicurezza. [Em. 388]

PROSPERITÀ

5.  Crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa

(a)  Sostenere l'imprenditoria, anche attraverso la microfinanza, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, compresa l'istruzione, il miglioramento della piena applicazione delle norme dell'OIL in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda il dialogo sociale e la lotta al lavoro minorile, le condizioni di lavoro in un ambiente sano, i salari di sussistenza e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani. [Em. 389]

(b)  Sostenere i percorsi di sviluppo nazionali per massimizzare l’impatto e i risultati sociali positivi e promuovere una fiscalità progressiva efficace e sostenibile e politiche pubbliche ridistributive, nonché l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e sistemi di assicurazione sociale sostenibili. Sostenere gli sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali. [Em. 390]

(c)  Migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti responsabile, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese, le cooperative e le imprese sociali, ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro, nonché sostenere lo sviluppo di un'economia della solidarietà e rafforzare la responsabilità del settore privato. [Em. 391]

(c bis)  Promuovere la responsabilità delle imprese e meccanismi di risarcimento per le violazioni dei diritti umani correlate alle attività del settore privato; sostenere gli sforzi a livello locale, regionale e globale per garantire il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza obbligatoria e uno strumento internazionale vincolante su imprese e diritti umani a livello globale; [Em. 392]

(d)  Rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile da un'estremità all'altra delle catene del valore, e garantire la condivisione del valore, prezzi equi e condizioni di correttezza commerciale. [Em. 393]

(e)  Aumentare l'efficacia e la sostenibilità della spesa pubblica, anche mediante la promozione di appalti pubblici sostenibili, e promuovere un uso più strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento combinato, per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati. [Em. 394]

(f)  Rafforzare il potenziale delle città come poli di crescita inclusiva e sostenibile e di innovazione.

(g)  Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo delle industrie creative e del settore del turismo culturale come fattore di sviluppo sostenibile. [Em. 395]

(h)  Rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari sostenibili e inclusive, promuovere la sicurezza alimentare e la diversificazione economica, l'aggiunta di valore, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio equo e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. [Em. 396]

(h bis)   Enfatizzare l'intensificazione di un'agricoltura ecologicamente efficiente per i piccoli agricoltori, in particolare per le donne, sostenendo politiche nazionali, strategie e quadri giuridici efficaci e sostenibili, nonché un accesso giusto e sostenibile alle risorse, tra cui terra, acqua, (micro)credito e altri fattori di produzione agricola. [Em. 397]

(h ter)   Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e incrementare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo. [Em. 398]

(i)  Promuovere la gestione sostenibile della pesca e l’acquacoltura sostenibile.

(j)  Favorire l'accesso universale all'energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili, promuovendo un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. [Em. 399]

(k)  Promuovere una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura e migliorare la connettività con l’Unione nel settore dei trasporti.

(l)  Promuovere una connettività digitale inclusiva, affidabile e a prezzi abbordabili e sicura e rafforzare l’economia digitale. Promuovere l'alfabetizzazione digitale e le competenze informatiche. Favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro. Promuovere l'uso delle tecnologie digitali in quanto fattori chiave per lo sviluppo sostenibile. Far fronte alla cibersicurezza, alla riservatezza dei dati e alle altre questioni normative legate alla digitalizzazione. [Em. 400]

(m)  Sviluppare e rafforzare i mercati e i settori in modo da incentivare una crescita inclusiva e sostenibile e gli scambi commerciali equi. [Em. 401]

(n)  Sostenere l’agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali a sostegno di uno sviluppo inclusivo e sostenibile, nonché il consolidamento e l’attuazione degli di accordi commerciali equi tra l’UE l'Unione e i suoi partner, ivi compresi accordi olistici e asimmetrici con i paesi partner in via di sviluppo. Promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile e le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. [Em. 402]

(o)  Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, la digitalizzazione, i dati aperti, i big data e l'intelligenza artificiale nonché l'innovazione, compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica. [Em. 403]

(p)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, sviluppare l'artigianato locale nonché le espressioni culturali e artistiche contemporanee e preservare e promuovere il patrimonio culturale. [Em. 404]

(q)  Fornire alle donne i mezzi per svolgere un ruolo più incisivo nell’economia e nel processo decisionale.

(r)  Migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso per tutti in un ambiente sano, creare mercati del lavoro più inclusivi ed efficienti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, compresi salari di sussistenza per tutti, specialmente le donne e i giovani. [Em. 405]

(r bis)   Garantire che l'accesso al settore estrattivo sia equo e sostenibile e che non contribuisca ai conflitti o alla corruzione. [Em. 406]

(s)  Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo. Garantire maggiore trasparenza, la dovuta diligenza e la responsabilità degli investitori, promuovendo al contempo la responsabilità del settore privato. Applicare le misure di accompagnamento del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. [Em. 407]

PACE

6.  Pace, sicurezza, e stabilità e pace [Em. 408]

(a)  Contribuire alla pace, alla prevenzione dei conflitti e, pertanto, alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, demografici e sociali, anche sostenendo valutazioni della resilienza pensate per individuare le capacità endogene delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock. [Em. 409]

(a bis)  Promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso il sostegno all'educazione formale e informale alla pace. [Em. 410]

(b)  Sostenere la prevenzione dei conflitti, l’allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione, la gestione delle crisi e, la stabilizzazione e la ricostruzione post-conflitto, ivi compreso un rafforzamento del ruolo delle donne in tutte queste fasi. Promuovere, agevolare e sviluppare le capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, con un'attenzione particolare per le tensioni intracomunitarie emergenti, nonché per le misure di conciliazione tra segmenti della società e per i conflitti e le crisi che si protraggono da tempo. [Em. 411]

(b bis)  Sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di conflitti armati nonché il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile, prestando attenzione alle necessità specifiche delle donne. [Em. 412]

(b ter)  Rafforzare il ruolo delle donne e dei giovani nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti nonché la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale. Sostenere l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle situazioni e nei paesi fragili, interessati da conflitti o in fase post-bellica. [Em. 413]

(c)  Promuovere una riforma del settore della sicurezza che tenga conto delle situazioni di conflitto e che fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci, democratici e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile e della pace. [Em. 414]

(d)  Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (CBSD). [Em. 415]

(d bis)   Sostenere le iniziative regionali e internazionali per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi. [Em. 416]

(e)  Sostenere le iniziative locali, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace e collegare tali diverse iniziative. [Em. 417]

(f)  Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo mediante programmi e azioni contestualizzati, attenti ai conflitti e alla dimensione di genere e incentrati sulle persone. [Em. 418]

(f bis)  Far fronte all'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi o dei residuati bellici esplosivi, prestando attenzione alle esigenze delle donne. [Em. 419]

(f ter)  Far fronte alle conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate, prestando attenzione alle esigenze delle donne. [Em. 420]

(f quater)  Sostenere tribunali locali, nazionali, regionali e internazionali ad hoc e commissioni e meccanismi per la verità e la riconciliazione. [Em. 421]

(g)  Lottare contro ogni forma di violenza, la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.

(h)  Promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni conformemente al diritto internazionale e dell'Unione. [Em. 422]

(i)  Collaborare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture dei paesi terzi nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulle fasce più vulnerabili della popolazione e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare. Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento EINS. [Em. 423]

(j)  Rafforzare la sicurezza marittima e la protezione marittime a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. [Em. 424]

(k)  Sostenere lo sviluppo di capacità in materia di cibersicurezza, reti digitali resilienti, protezione dei dati e privacy.

PARTENARIATO

7.  Partenariato

(a)  Rafforzare la titolarità nazionale, il partenariato e il dialogo per rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo in tutte le sue dimensioni (con particolare attenzione alle problematiche specifiche dei paesi meno sviluppati e dei paesi vittime di conflitti, nonché alle sfide transitorie specifiche dei paesi in via di sviluppo più avanzati).

(b)  Approfondire il dialogo politico, economico, sociale e culturale tra l’Unione e i paesi terzi e le organizzazioni regionali e sostenere il rispetto degli impegni bilaterali e internazionali.

(c)  Promuovere le relazioni di buon vicinato, l’integrazione regionale, una maggiore connettività, la cooperazione e il dialogo.

(c bis)  Sostenere e rafforzare la cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione del Consiglio1 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea. [Em. 425]

_____________________________

1 Decisione .../... del Consiglio, del ..., relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU ...).

(d)  Promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, rafforzando la loro partecipazione significativa e strutturata alle politiche interne e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare nuove modalità di partenariato con le organizzazioni della società civile, promuovendo un dialogo concreto e strutturato con l’Unione e l’uso effettivo e l'attuazione effettivi delle tabelle di marcia nazionali per l’impegno dell’UE dell'Unione con la società civile. [Em. 426]

(e)  Dialogare con le autorità locali e sostenerne il ruolo di responsabili politici e decisionali per stimolare lo sviluppo locale e una migliore governance.

(f)  Dialogare in modo più efficace con i cittadini e i difensori dei diritti umani dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale, sportiva e pubblica. [Em. 427]

(g)  Coinvolgere i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo più avanzati nell’attuazione dell’agenda 2030 e del programma “Beni pubblici e sfide globali”, anche nel quadro della cooperazione sud-sud e della cooperazione triangolare.

(h)  Incentivare l’integrazione e la cooperazione a livello regionale, secondo un approccio orientato ai risultati, sostenendo l’integrazione e il dialogo regionali.

B.  Disposizioni specifiche per l’area del vicinato

(a)  Promuovere una cooperazione politica rafforzata.

(b)  Sostenere l’attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti.

(c)  Promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell’Unione e dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali.

(d)  Intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell’Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, e la cooperazione transfrontaliera.

(e)  Garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell’Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell’Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche [Em. 428]

ALLEGATO III

SETTORI DI INTERVENTO PER I PROGRAMMI TEMATICI

1.  SETTORI DI INTERVENTO PER I DIRITTI UMANI E LA DEMOCRAZIA

—  Contribuire a promuovere i valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo, rispetto della dignità umana, principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. [Em. 429]

—  Consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia, anche in situazioni delicate e urgenti. Sarà definita una strategia coerente e olistica a tutti i livelli per conseguire gli obiettivi indicati in appresso. [Em. 430]

—  Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all’assenza di discriminazioni, alla tolleranza, alla giustizia e alla responsabilità, alla solidarietà e all’uguaglianza. Il rispetto e l’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti sono monitorati, promossi e rafforzati in linea con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani. Il campo di applicazione del programma comprende i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Vengono affrontate le sfide relative ai diritti umani, rafforzando nel contempo la società civile, proteggendo i difensori dei diritti umani e fornendo loro maggiori mezzi d’azione, anche in considerazione della riduzione dello spazio in cui operano. [Em. 431]

—  Sviluppare, consolidare e tutelare la democrazia affrontando in modo globale tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini e il sostegno a processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti. La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l’indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, e la lotta alla corruzione. L’osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In questo contesto, le missioni di osservazione elettorale dell’UE e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. [Em. 432]

—  Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Vengono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all’Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), alla Corte penale internazionale (CPI) e ai pertinenti meccanismi regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l’educazione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani e la democrazia. [Em. 433]

Nell'ambito del presente programma, l'Unione presta assistenza per affrontare questioni in materia di diritti umani e democratizzazione a livello mondiale, regionale, nazionale e locale, in partenariato con la società civile nei seguenti settori d'intervento strategici:

1 bis.  Tutelare e promuovere i diritti umani e i difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle esigenze urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo.

L'accento è posto sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia che non possono essere affrontate con programmi geografici o altri programmi tematici a causa del loro carattere sensibile o della natura urgente. In questi casi la priorità è promuovere il rispetto del diritto internazionale pertinente e fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento per le attività della società civile locale svolte in circostanze estremamente difficili. Particolare attenzione viene prestata anche al rafforzamento di un meccanismo specifico di tutela dei difensori dei diritti umani.

1 ter.  Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla giustizia internazionale e alla responsabilità.

L'assistenza dell'Unione può affrontare le questioni politiche più delicate, quali la pena di morte, la tortura, la libertà di espressione in contesti restrittivi e la discriminazione contro gruppi vulnerabili, nonché la tutela e la promozione dei diritti dei minori (per esempio il lavoro minorile, la tratta di minori, la prostituzione minorile e i bambini soldato) e rispondere a sfide emergenti e complesse come la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, grazie alla sua indipendenza di azione e alla sua elevata flessibilità in termini di modalità di cooperazione.

1 quater.  Consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'Unione.

La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, oltre a un settore della sicurezza responsabile, e la lotta alla corruzione. La priorità consiste nel fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento agli attori politici che svolgono le loro attività in circostanze estremamente difficili. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In tale contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'Unione e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. Un altro elemento centrale sarà il sostegno delle organizzazioni di cittadini impegnate nell'osservazione elettorale e delle loro reti regionali in tutto il mondo.

La capacità e la visibilità delle organizzazioni di cittadini per l'osservazione elettorale nel vicinato europeo orientale e meridionale e le rispettive organizzazioni di piattaforme regionali sono rafforzate, in particolare promuovendo un programma sostenibile di apprendimento inter pares per organizzazioni indipendenti di cittadini per l'osservazione elettorale. L'Unione si adopera per migliorare le capacità delle organizzazioni nazionali di cittadini per l'osservazione elettorale, educare gli elettori, fornire alfabetizzazione mediatica, programmi per il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale nazionali e internazionali, e difende la credibilità e la fiducia nei confronti degli istituti delle elezioni e dell'osservazione elettorale.

1 quinquies.  Promuovere un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

I partenariati per i diritti umani, che si concentrano sul rafforzamento dell'architettura nazionale e internazionale in materia di diritti umani, ivi compreso il sostegno al multilateralismo, come l'indipendenza e l'efficacia dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), della Corte penale internazionale (CPI) e dei pertinenti meccanismi regionali per i diritti umani, sono essenziali. Prosegue il sostegno all'educazione e alla ricerca in materia di diritti umani e democrazia nonché alla promozione della libertà accademica, anche attraverso il sostegno al Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

1 sexies.  Promuovere nuove sinergie transregionali e creare reti tra la società civile locale e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive.

L'accento sarà posto sulla tutela e promozione del principio di universalità, sull'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche relative a tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, e sulle libertà fondamentali, anche nell'affrontare sfide importanti tra cui la sicurezza sostenibile, la lotta contro il terrorismo, la migrazione e la riduzione dello spazio per le ONG. A tale scopo occorrerà intensificare gli sforzi per riunire una vasta gamma di portatori di interessi nell'ambito dei diritti umani (ad esempio, attivisti della società civile e dei diritti umani, avvocati, accademici, istituzioni nazionali per i diritti umani e i diritti delle donne, sindacati) di diversi paesi e continenti che, insieme, possono creare una narrazione positiva in materia di diritti umani con un effetto moltiplicatore.

1 septies.  L'Unione promuove inoltre, nelle sue relazioni con i paesi terzi nel quadro dello strumento, sforzi internazionali a favore di un accordo multilaterale su un divieto di commerciare merci utilizzate per infliggere torture e pene capitali. [Em. 434]

2.  SETTORI DI INTERVENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA LA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI [Em. 435]

1.  Spazio civico per una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata Una società civile e autorità locali inclusive, partecipative, responsabilizzate e indipendente indipendenti nei paesi partner [Em. 436]

(a)  Creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche sostenendo la partecipazione attiva della società civile al dialogo politico attraverso le fondazioni. [Em. 437]

(b)  Sostenere e sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, di fungere da attori dello sviluppo e della governance. [Em. 438]

(c)  Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze della società civile dei paesi partner.

(c bis)  Garantire lo sviluppo di capacità, il coordinamento e il potenziamento istituzionale per le organizzazioni della società civile e le autorità locali, incluse le reti di organizzazioni della società civile e autorità locali e organizzazioni ombrello del sud del mondo per collaborare all'interno delle rispettive organizzazioni e tra diversi tipi di portatori di interessi attivi nel dibattito pubblico sullo sviluppo, dialogare con i governi in materia di politiche pubbliche e partecipare in modo efficace al processo di sviluppo. [Em. 439]

2.  Dialogo con e tra le organizzazioni della società civile sulla politica di sviluppo [Em. 440]

(a)  Promuovere altre sedi di dialogo multilaterale inclusivo, compresa e il potenziamento istituzionale delle reti della società civile e delle autorità locali, compresi l’interazione e il coordinamento fra i cittadini, le organizzazioni della società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner e gli attori fondamentali dello sviluppo. [Em. 441]

(b)  Mobilitare il sostegno dell’opinione pubblica nell’Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner.

(c)  Garantire un dialogo strutturato e concreto e costante e partenariati con l’UE.

3.  Sensibilizzazione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo

(a)  Responsabilizzare maggiormente le persone per aumentarne il coinvolgimento.

(b)  Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore della riduzione della povertà e di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner. [Em. 442]

(b bis)   Sensibilizzare riguardo al consumo e alla produzione sostenibili, alle catene di approvvigionamento e agli effetti del potere di acquisto dei cittadini dell'Unione nella realizzazione dello sviluppo sostenibile. [Em. 443]

3 bis.  Prestazione dei servizi sociali di base alle popolazioni bisognose

Intervenire nei paesi partner che sostengono i gruppi vulnerabili ed emarginati attraverso la fornitura di servizi sociali di base, come la sanità, comprese la nutrizione, l'educazione e la protezione sociale, nonché l'accesso ad acqua sicura e a servizi igienico-sanitari, erogati tramite le organizzazioni della società civile e le autorità locali. [Em. 444]

3 ter.  Rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali quali attori di sviluppo:

(a)  aumentando la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali dell'Unione e dei paesi in via di sviluppo di garantire un dialogo politico concreto e costante e una partecipazione efficace in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale;

(b)  intensificando le interazioni con i cittadini dell'Unione sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, coinvolgimento, anche tramite l'adozione di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell'Unione e nei paesi candidati e potenziali candidati;

(c)  migliorando la titolarità degli aiuti e l'assorbimento degli stessi tramite programmi di formazione nazionali per i funzionari delle autorità locali su come richiedere finanziamenti dell'Unione; [Em. 445]

3.  SETTORI DI INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PACE, LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E LA STABILITÀ E LA PACE [Em. 446]

1.  Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi

L’Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure volte a creare e a rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e della società civile, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente negli ambiti seguenti, con particolare attenzione alla partecipazione parità di genere, all'emancipazione delle donne e alla partecipazione dei giovani: [Em. 447]

(a)  allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti; creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche; [Em. 448]

(a bis)  promozione e sviluppo di capacità per la creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione, con particolare attenzione alle tensioni intracomunitarie, in particolare la prevenzione del genocidio e dei crimini contro l'umanità; [Em. 449]

(a ter)  rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione; rafforzamento delle capacità dell'Unione, della società civile e dei partner dell'Unione per la partecipazione e lo schieramento di missioni civili di mantenimento e costruzione della pace; scambio di informazioni e migliori pratiche in materia di costruzione della pace, analisi dei conflitti, allarme rapido o formazione e fornitura di servizi; [Em. 450]

(b)  sostegno alla ripresa post-conflitto, anche affrontando la questione delle persone scomparse in situazioni post-conflitto e sostenendo l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali riguardanti le mine terrestri e i residuati bellici, e ripresa post-catastrofe con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza; [Em. 451]

(c)  sostegno alle azioni di sostegno alla per la costruzione della pace e al il consolidamento dello Stato, ivi compresi le organizzazioni della società civile locale e internazionale, gli Stati e le organizzazioni internazionali; sviluppo di dialoghi strutturali tra tali soggetti a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Unione; [Em. 452]

(d)  prevenzione dei conflitti e risposta alle crisi;

(d bis)  limitazione dell'uso delle risorse naturali per il finanziamento dei conflitti e sostegno per la conformità, da parte dei portatori di interessi, a iniziative quali il regime di certificazione del processo di Kimberly, comprese quelle connesse al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio(53), specialmente per quanto riguarda l'attuazione di controlli efficienti a livello nazionale sulla produzione e il commercio di risorse naturali; [Em. 453]

(e)  potenziamento delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza e dello per lo sviluppo (CBSD). [Em. 454]

(e bis)  sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace formali e informali; [Em. 455]

(e ter)  sostegno ad azioni intese a promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso l'educazione formale, informale e non formale alla pace; [Em. 456]

(e quater)  sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza pensate per identificare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock; [Em. 457]

(e quinquies)   sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto; [Em. 458]

(e sexies)   sostegno a misure intese a contrastare l'uso illegale delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché l'accesso illegale a tali armi. [Em. 459]

Le misure in questo settore:

(a)  comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;

(b)  contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace;

(c)  possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per l'applicazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato. [Em. 460]

2.  Assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti

L’Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei paesi partner e le azioni dell’Unione volti ad affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, principalmente nei seguenti ambiti: [Em. 461]

(a)  minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti, in particolare rafforzando la capacità delle autorità civili, giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, ivi compresa la criminalità informatica, e tutte le forme di traffico illecito e nel controllo efficace del commercio e del transito illeciti.

È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti.

Le misure pongono in particolare l'accento sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno. [Em. 462]

(b)  minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e distribuzione dell'energia, la cibersicurezza, la salute pubblica, comprese le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale, o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce globali e transregionali derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza; [Em. 463]

(c)  attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi, in particolare nei seguenti settori:

(1)  sostegno e promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;

(2)  potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

(3)  sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, della creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

(4)  rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);

(5)  sviluppo del quadro giuridico e della capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e sull'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e sulla promozione del suo rispetto;

(6)  sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento EINS. [Em. 464]

(d)  potenziamento delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza e dello per lo sviluppo (CBSD). [Em. 465]

4.  SETTORI DI INTERVENTO PER LE SFIDE MONDIALI

A.  PERSONE

1.  Sanità

(a)  Sviluppare gli aspetti fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale che possono essere affrontati meglio a livello sovranazionale per garantire un accesso equo, a prezzi abbordabili, inclusivo e universale ai servizi sanitari pubblici nonché ai servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi. [Em. 466]

(a bis)  Promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e i servizi di assistenza psicologica alle vittime di violenza, in particolare le donne e i bambini vittime di stupro. [Em. 467]

(b)  Potenziare le iniziative globali fondamentali per garantire una copertura sanitaria universale attraverso una leadership mondiale nell’applicazione del principio “la salute in tutte le politiche”, assicurando la continuità dell’assistenza, compresa la promozione della salute, dalla prevenzione al trattamento successivo.

(c)  Promuovere la sicurezza sanitaria mondiale attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili, ivi comprese le malattie connesse alla povertà e trascurate, e la ricerca in questo campo, combattendo tali malattie e i medicinali contraffatti, tradurre le conoscenze in prodotti sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili e politiche in grado di gestire le trasformazioni l'immunizzazione, l'ampio spettro del carico di morbilità persistente delle infezioni, delle malattie ed epidemie emergenti e riemergenti e della resistenza antimicrobica, (le malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale) e configurare i mercati mondiali per migliorare l’accesso ai beni e ai servizi sanitari di base, specialmente in materia di salute sessuale e riproduttiva. [Em. 468]

(c bis)  Sostenere iniziative per incrementare l'accesso a medicinali sicuri, a prezzi abbordabili ed efficaci (compresi i medicinali generici), la diagnostica e le tecnologie sanitarie correlate, utilizzando tutti i mezzi disponibili per ridurre il prezzo di medicinali e strumenti diagnostici salvavita. [Em. 469]

(c ter)  Promuovere una buona salute e combattere le malattie trasmissibili rafforzando i sistemi sanitari e conseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche aumentando l'accento posto sulla prevenzione e sulla lotta alle malattie a prevenzione vaccinale. [Em. 470]

2.  Istruzione

(a)  Promuovere il conseguimento di obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione e la lotta contro la povertà educativa attraverso azioni congiunte a livello mondiale a favore di un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa per a tutti i livelli, a tutti i livelli, anche per tutte le età, compreso lo sviluppo della prima infanzia, in situazioni di emergenza e di crisi e attribuendo particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione pubblici e gratuiti. [Em. 471]

(b)  Rafforzare le conoscenze, la ricerca e l'innovazione, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, istruite, democratiche, inclusive e resilienti. [Em. 472]

(c)  Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le discriminazioni e le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica e, politica, sociale e culturale. [Em. 473]

(c bis)   Sostenere gli sforzi e migliorare le buone pratiche messe in atto dagli attori della società civile per garantire un'istruzione inclusiva e di qualità in contesti fragili in cui le strutture di governance sono deboli. [Em. 474]

(c ter)  Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale. [Em. 475]

3.   Donne e minori [Em. 476]

(a)  Guidare e sostenere le iniziative locali, nazionali e regionali e gli sforzi, i partenariati e le alleanze mondiali volti a favore dei diritti delle donne quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo facoltativo al fine di eliminare tutte le forme di violenza, le pratiche dannose e tutte le forme di discriminazione contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, politica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l’esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica. [Em. 477]

(a bis)  Affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace. Promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace. Emancipare le donne e le ragazze per sostenere la loro voce e la partecipazione alla vita sociale, economica, politica e civica. [Em. 478]

(a ter)  Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali, sociali e politici, nonché la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva. [Em. 479]

(b)  Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori siano tutelati in tutti i campi (violenza, abusi e abbandono), anche favorendo il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella di prossimità. [Em. 480]

3 bis.  Minori e giovani

(a)  Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori si affaccino alla vita nelle migliori condizioni e siano tutelati in tutti i settori dalla violenza, dagli abusi e dall'abbandono, anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.

(b)  Promuovere l'accesso dei minori, compresi i più emarginati, ai servizi sociali essenziali, con particolare attenzione alla sanità, alla nutrizione, all'istruzione, allo sviluppo della prima infanzia e alla protezione sociale, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, servizi ad hoc calibrati sui giovani e un'educazione sessuale esauriente, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.

(c)  Promuovere l'accesso dei giovani alle competenze, a posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso l'istruzione e la formazione professionale e tecnica nonché alle tecnologie digitali. Sostenere l'imprenditorialità giovanile e promuovere la creazione di posti di lavoro sostenibili con condizioni di lavoro dignitose.

(d)  Promuovere iniziative volte a responsabilizzare i giovani e i bambini e a sostenere politiche e azioni che garantiscano la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale, prendendo atto del loro potenziale reale in quanto agenti positivi del cambiamento rispetto a tematiche quali la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e la riduzione della povertà. [Em. 481]

4.   Migrazione, mobilità e sfollamenti forzati [Em. 482]

(a)  Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni, per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare. [Em. 483]

(b)  Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi la migrazione sud-sud e gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati. [Em. 484]

(c)  Sostenere l’osservanza degli impegni assunti a livello internazionale e di UE in materia di migrazione e sfollamenti forzati, anche come seguito del Patto globale sulla migrazione e del Patto globale sui rifugiati.

(d)  Migliorare la base di conoscenze globale, anche in relazione al nesso tra migrazione e sviluppo, e avviare azioni pilota volte a definire metodi operativi innovativi in materia di migrazione e sfollamenti forzati.

(d bis)  La cooperazione in questo settore adotta un approccio basato sui diritti umani ed è gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto della dignità umana e del principio della coerenza delle politiche di sviluppo. [Em. 485]

5.  Lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze

(a)  Definire l’agenda mondiale e sostenere le iniziative volte a integrare un pilastro forte su equità e giustizia sociale in linea con i valori europei.

(b)  Contribuire all’agenda mondiale sul lavoro dignitoso per tutti all'interno di un ambiente sano, sulla base delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, tra cui il dialogo sociale, i salari di sussistenza e la lotta al lavoro minorile e forzato, in particolare nelle rendendo sostenibili e responsabili le catene del valore globali, sulla base di obblighi orizzontali in materia di dovere di diligenza, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l’istruzione e la formazione professionali e l’apprendimento permanente. [Em. 486]

(b bis)   Sostenere iniziative globali su imprese e diritti umani, compresa la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti e l'accesso ai mezzi di ricorso. [Em. 487]

(c)  Sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze e garantire la coesione sociale, in particolare con l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale sostenibili e sistemi di assicurazione sociale, la riforma fiscale, il potenziamento della capacità dei sistemi fiscali e la lotta alla frode, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva. [Em. 488]

(d)  Portare avanti la ricerca e lo sviluppo a livello mondiale attraverso un’innovazione sociale che rafforzi l’inclusione sociale e venga incontro alle necessità delle fasce più vulnerabili della società.

6.  Cultura

(a)  Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale e interreligioso per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità. [Em. 489]

(b)  Sostenere la cultura quale fattore e l'espressione creativa e artistica quali fattori di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale e alle espressioni artistiche e culturali contemporanee, nonché la loro conservazione. [Em. 490]

(b bis)  Sviluppare l'artigianato locale quale mezzo per preservare il patrimonio culturale locale. [Em. 491]

(b ter)  Rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e potenziamento del patrimonio culturale, compresa la conservazione del patrimonio culturale particolarmente vulnerabile, in particolare delle minoranze, delle comunità isolate e delle popolazioni indigene. [Em. 492]

(b quater)   Sostenere iniziative per il rimpatrio dei beni culturali nei rispettivi paesi di origine o per la loro restituzione in caso di appropriazione illecita. [Em. 493]

(b quinquies)  Sostenere la cooperazione culturale con l'Unione, anche mediante scambi, partenariati e altre iniziative e il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi. [Em. 494]

(b sexies)  Sostenere la cooperazione e i partenariati tra le organizzazioni sportive. [Em. 495]

B.  PIANETA

1.  Garantire un ambiente sano e lottare contro i cambiamenti climatici

(a)  Rafforzare la governance mondiale in materia di clima e ambiente e l’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, delle convenzioni di Rio e degli altri accordi ambientali multilaterali.

(b)  Contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo. [Em. 496]

(c)  Integrare l'ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi nelle strategie, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione, anche nei programmi o nelle misure di cooperazione interregionale istituiti tra i paesi e le regioni partner, da un lato, e le regioni ultraperiferiche limitrofe e i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM, dall'altro. [Em. 497]

(d)  Attuare iniziative a livello internazionale e di UE per promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso l’attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) e di strategie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere garantire la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e l’uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (terre, acqua, oceani, pesca e foreste), lottare contro la deforestazione, la desertificazione, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l’inquinamento, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni emergenti relative al clima e all’ambiente, promuovere l’uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la gestione integrata delle risorse idriche e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. [Em. 498]

(d bis)  Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, al fine di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità e aumentare la resilienza ambientale e sociale ai cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al sostegno per i piccoli agricoltori, i lavoratori e gli artigiani. [Em. 499]

(d ter)  Attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastare la perdita di biodiversità, promuovendo la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata. [Em. 500]

2.  Energia sostenibile

(a)  Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, compresa in particolare la transizione verso l’energia sostenibile. [Em. 501]

(a bis)  Promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e, in particolare, di elettricità. [Em. 502]

(b)  Incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell’energia per creare un ambiente favorevole alla crescita inclusiva e agli investimenti, ampliando l’accesso a servizi energetici rispettosi del clima, moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, con un forte accento sulle dando la priorità alle energie rinnovabili e sull’all'efficienza energetica. [Em. 503]

(c)  Esplorare, individuare, razionalizzare globalmente e sostenere modelli aziendali finanziariamente sostenibili con un potenziale di scalabilità e replicabilità, che forniscano tecnologie innovative e digitali, attraverso una ricerca innovativa volta ad aumentare l’efficienza, in particolare per approcci decentrati che diano accesso all’energia mediante fonti rinnovabili, anche nelle zone dove la capacità del mercato locale è limitata.

C.  PROSPERITÀ

1.  Crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato

(a)  Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi e la condivisione dei rischi anche per i paesi meno sviluppati e gli Stati fragili che altrimenti non attirerebbero tali investimenti e laddove l'addizionalità sia dimostrabile. [Em. 504]

(b)  Sviluppare un settore privato locale responsabile dal punto di vista sociale ed ecologico, migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità, la competitività e la resilienza delle micro, piccole e medie imprese locali nonché delle cooperative e delle imprese sociali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale. [Em. 505]

(b bis)  Promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili. [Em. 506]

(c)  Sostenere la l'attuazione della politica commerciale e gli degli accordi commerciali dell’Unione e la loro attuazione che mirano allo sviluppo sostenibile; migliorare l’accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi il commercio equo, gli investimenti responsabili, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell’Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all’accesso al mercato e agli investimenti, nonché mirare a facilitare l'accesso alle tecnologie e alla proprietà intellettuale rispettose del clima, garantendo al contempo la massima condivisione possibile del valore e la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo. [Em. 507]

(d)  Promuovere un’efficace combinazione di politiche a favore della diversificazione economica, del valore aggiunto, dell’integrazione regionale e di un’economia verde e blu sostenibile.

(e)  Favorire l’accesso alle tecnologie digitali promuovendo, tra l’altro, l’accesso ai finanziamenti e l’inclusione finanziaria.

(f)  Promuovere una produzione e un consumo sostenibili nonché tecnologie e pratiche innovative per un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

2.  Sicurezza alimentare e nutrizionale

(a)  Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile e contribuire alla responsabilizzazione riguardo agli impegni internazionali concernenti la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi. [Em. 508]

(b)  Garantire l'accesso equo all'alimentazione, anche contribuendo ad affrontare le carenze di finanziamenti per la nutrizione. Migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari rafforzano la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale nell'ambito del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace (contribuendo quindi a mobilitare le risorse del terzo pilastro). [Em. 509]

(b bis)   Potenziare in modo coordinato e accelerato gli sforzi transettoriali per migliorare le capacità connesse alla produzione alimentare diversificata a livello locale e regionale, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, in particolare nei paesi caratterizzati da crisi prolungate o frequenti. [Em. 510]

(c)  Ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, ivi compresi la piccola agricoltura, l'allevamento di bestiame e la pastorizia, per promuovere una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, l'accesso equo e sostenibile alle risorse e la gestione delle medesime, tra cui terreni e diritti fondiari, acqua, (micro)credito, sementi open source e altri fattori di produzione agricoli, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza e gli ecosistemi sanitari. [Em. 511]

(d)  Promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, le catene del valore globali e inclusive, il commercio equo, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali. [Em. 512]

(d bis)   Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e aumentare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo. [Em. 513]

D.  PARTENARIATI

1.  Rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo

(a)  Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali europee e meridionali di garantire un dialogo politico concreto e costante in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l’approccio territoriale allo sviluppo locale.

(b)  Intensificare le interazioni con i cittadini europei sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, contatti), specie per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell’Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali.

2.  Promuovere società inclusive, una buona governance economica, compresa comprese la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali e la lotta all'elusione fiscale, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva. [Em. 514]

4 bis.  SETTORI DI INTERVENTO PER LE NECESSITÀ E LE PRIORITÀ DELLA POLITICA ESTERA

Le azioni a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d bis), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, di sviluppo, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, a cui sia difficile rispondere con altri mezzi. Le azioni in questione possono comprendere:

(a)  sostegno delle strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione, sviluppo, cambiamenti climatici e sicurezza, in particolare nei seguenti settori:

–  sostegno all'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;

–  approfondimento del dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, anche nel settore della politica estera;

–  sostegno al dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;

–  promozione di un adeguato follow-up o un'attuazione coordinata delle conclusioni raggiunte e degli impegni assunti nelle pertinenti sedi internazionali;

(b)  sostegno alla politica commerciale dell'Unione:

–  sostegno alla politica commerciale dell'Unione e alla negoziazione, all'attuazione e all'applicazione degli accordi commerciali, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo, e pienamente in linea con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

–  sostegno per migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti e tutelando i diritti di proprietà intellettuale, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa, con i necessari adeguamenti per quanto riguarda i paesi partner in via di sviluppo;

(c)  contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione:

–  contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la scienza e l'istruzione e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;

–  promozione delle politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostegno della convergenza normativa in materia;

(d)  promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale:

–  promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione;

–  aumento della mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico ("programma Erasmus+").

Tali azioni applicano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali. [Em. 515]

ALLEGATO IV

SETTORI DI INTERVENTO PER LE AZIONI DI RISPOSTA RAPIDA

1.  Azioni che contribuiscono alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi [Em. 516]

Le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), consentono all’Unione di reagire in modo efficace alle seguenti situazioni eccezionali e impreviste:

(a)  situazioni di urgenza, crisi, crisi emergenti o calamità naturali, laddove pertinente per la stabilità, la pace e la sicurezza; [Em. 517]

(b)  situazioni che minacciano la pace, la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; [Em. 518]

(c)  situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

1 bis.  L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al punto 1 può riguardare quanto segue:

(a)  il sostegno, mediante la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali, regionali e locali e dagli attori statali e della società civile nella promozione della l'instaurazione di un clima di fiducia, della mediazione, del dialogo e della riconciliazione, della giustizia di transizione e dell'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni tra comunità e i conflitti che si protraggono nel tempo;

(b)  il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, specialmente quelli sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;

(c)  il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

(d)  il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;

(e)  il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;

(f)  il sostegno al rafforzamento della capacità di uno Stato – in situazioni di forte pressione – di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base;

(g)  il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

(h)  il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

(i)  il sostegno a misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;

(j)  il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi o residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;

(k)  il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e l'accesso alle stesse;

(l)  il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini, compresa la prevenzione della loro esposizione a violenze di genere;

(m)  il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;

(n)  il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

(o)  il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

(p)  il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

(q)  il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

(r)  lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo. [Em. 519]

2.  Azioni che contribuiscono al rafforzamento della resilienza e al collegamento fra azione umanitaria e azione per lo sviluppo

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), consentono di rafforzare efficacemente la resilienza e di collegare gli aiuti umanitari e le azioni di sviluppo che non è possibile attuare rapidamente tramite i programmi geografici e tematici e garantendo coerenza e complementarità con gli aiuti umanitari di cui all'articolo 5. [Em. 520]

Le azioni in questione possono mirare a:

(a)  rafforzare la resilienza aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall’uomo, conflitti e minacce mondiali, anche rafforzando la capacità di uno Stato - in situazioni di forte pressione - di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, e la capacità di società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica, sensibile ai conflitti e stabile e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza in situazioni di forte pressione e sostenendo i singoli individui, le comunità e le società nell'individuazione e nel potenziamento delle loro capacità endogene esistenti di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock, compresi quelli che potrebbero comportare un'escalation di violenza; [Em. 521]

(b)  attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni fonte di instabilità macroeconomica e tutelare le riforme socioeconomiche e la spesa pubblica prioritaria a favore dello sviluppo socioeconomico e della riduzione della povertà;

(c)  eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall’uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d’integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti di popolazioni (rifugiati, sfollati e rimpatriati) forzati in seguito a catastrofi naturali o provocate dall’uomo; [Em. 522]

(d)  aiutare gli Stati o, le regioni, le autorità locali o le organizzazioni non governative competenti a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi. [Em. 523]

3.   Azioni volte ad affrontare le esigenze e le priorità della politica estera

Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell’Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all’Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera urgente o imperativo o di un’opportunità di conseguire i suoi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

Le azioni in questione possono mirare a:

(a)  sostenere le strategie di cooperazione dell’Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione e sicurezza, e sfruttare le opportunità in questo contesto;

(b)  sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell’Unione e la loro attuazione; migliorare l’accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell’Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all’accesso al mercato e agli investimenti, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa;

(c)  contribuire all’attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell’Unione riguardanti, fra l’altro, l’ambiente, i cambiamenti climatici e l’energia, e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;

(d)  promuovere la comprensione e ampliare la visibilità dell’Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell’Unione.

Queste azioni attuano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell’ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell’UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell’economia internazionale e nelle sedi multilaterali. [Em. 524]

ALLEGATO V

SETTORI PRIORITARI DELLE OPERAZIONI DELL’EFSD+ COPERTE DALLA GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE

Le operazioni dell’EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne si prefiggono in particolare i contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari: [Em. 525]

(a)  fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato, delle imprese sociali e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e, se del caso, della politica europea di vicinato e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 del regolamento IPA III, all'eliminazione della povertà, alla promozione delle competenze e dello spirito imprenditoriale, alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani, con un'attenzione particolare per le aziende locali, le imprese sociali e le micro, piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro dignitosi conformemente alle pertinenti norme dell'OIL, i salari di sussistenza, le opportunità economiche e la promozione del contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD+; [Em. 526]

(b)  affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;

(c)  stimolare il finanziamento del settore privato, con un’attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;

(d)  rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività sostenibile, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e economia blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

(e)  contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente, producendo così benefici climatici e ambientali collaterali, assegnando il 45 % dei finanziamenti a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, e destinando il 30 % della dotazione finanziaria globale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi; [Em. 527]

(f)  contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della la povertà e la disuguaglianza in quanto fattori trainanti della migrazione, ivi compresi la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, nonché rafforzare contribuire alla migrazione sicura, ordinata e regolare, rafforzando la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e contribuire contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d’origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance, della parità di genere, della giustizia sociale e dei diritti umani. [Em. 528]

Sono create le seguenti finestre d'investimento:

–  Energia sostenibile e connettività sostenibile

–  Finanziamento di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI)

–  Agricoltura sostenibile, imprenditoria rurale, compresa l'agricoltura di sussistenza e i piccoli agricoltori, pastorizia e agroindustria ecologica

–  Città sostenibili

–  Digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile

–  Sviluppo umano [Em. 529]

ALLEGATO VI

GOVERNANCE DELL’EFSD+

1.  Struttura dell’EFSD+

1.  L’EFSD+ è composto da piattaforme regionali d’investimento create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti di finanziamento misto esterno dell’Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell’ambito dell’EFSD+.

2.  La gestione dell’EFSD+ è assicurata dalla Commissione.

2.  Comitato strategico dell’EFSD+

1.  Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell’EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell’UE e finanziate dall’[IPA III], per le quali esiste un comitato strategico nell’ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF).

2.  Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all’orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell’EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento nonché alle finalità dell’EFSD+ di cui all’articolo 26. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’EFSD+ e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento.

3.  Il comitato strategico favorisce inoltre, attraverso le piattaforme di investimento regionali, il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali fra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, fra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell’Unione relative alla migrazione e all’attuazione dell’agenda 2030 e con gli altri programmi di cui al presente regolamento.

4.  Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell’alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere, se del caso, lo status di osservatori. Il comitato strategico è consultato prima dell’ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall’alto rappresentante.

5.  Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l’anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l’ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

6.  La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all’attuazione dell’EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce sui progressi compiuti nell’attuazione dello strumento di garanzia per la regione dell’allargamento onde integrare le relazioni di cui sopra. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull’orientamento strategico e l’attuazione dell’EFSD+.

7.  L’esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

3.  Comitati operativi regionali

I comitati operativi delle piattaforme d’investimento regionali sono incaricati di assistere la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull’uso della garanzia per le azioni esterne che copre le operazioni dell’EFSD+. [Em. 530]

ALLEGATO VII

ELENCO DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, si utilizzano i principali indicatori di performance elencati di seguito per poter quantificare più agevolmente il contributo dell’UE al conseguimento dei suoi obiettivi specifici.

(1)  Punteggio relativo allo Stato di diritto

(2)  Percentuale della popolazione al di sotto della soglia internazionale di povertà

(3)  Numero di donne in età riproduttiva, ragazze adolescenti e bambini al di sotto dei 5 anni che beneficiano di programmi nutrizionali con il sostegno dell’UE

(4)  Numero di bambini di 1 anno totalmente immunizzati con il sostegno dell’UE

(5)  Numero di studenti iscritti all’istruzione che hanno completato l'istruzione primaria e/o secondaria acquisendo competenze minime nella lettura e alla nella matematica e la formazione con il sostegno dell’UE dell'Unione [Em. 531]

(6)  Emissioni di gas a effetto serra ridotte o evitate (Kt di CO2eq) con il sostegno dell’UE

(7)  Area degli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce protetta e/o gestita in modo sostenibile con il sostegno dell’UE

(8)  Mobilitazione e effetto moltiplicatore degli investimenti

(9)  Stabilità politica e assenza di violenza sulla base di una valutazione della situazione di partenza [Em. 532]

(10)  Numero di processi relativi alle prassi del paese partner in materia di commercio, investimenti e attività delle imprese, o alla promozione della dimensione esterna delle politiche interne dell’UE, che sono stati influenzati

Ove pertinente, tutti L'indicatore 4 è disaggregato per sesso e gli indicatori 2, 3 e 5 sono disaggregati per sesso ed età. [Em. 533]

ALLEGATO VII bis

Paesi partner in relazione ai quali l'assistenza dell'Unione è sospesa.

[A cura della Commissione, conformemente all'articolo 15 bis] [Em. 534]

(1) GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.
(2) GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.
(3) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.
(4)GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.
(5)GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.
(6)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.
(7) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(8)“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).
(9)Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(10)Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).
(11)Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11º Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).
(12)Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
(13)Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).
(14)Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).
(15)Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).
(16)Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).
(17)Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).
(18)Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
(19)Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD
(20)Firmato a New York il 22 aprile 2016.
(21)“Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo”, adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)
(22)“Visione condivisa, azione comune: un’Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea”, giugno 2016.
(23)“Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo ‘Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro’”, dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.
(24) "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).
(25)Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.
(26) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(27)Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465).
(28)Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
(29)Proposta di decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altra (“decisione sull’associazione d’oltremare”) (COM(2018)0461).
(30)Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462).
(31)Proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018)3800).
(32)Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “Erasmus, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367).
(33) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366).
(34) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(35) Regolamento (UE) .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio del .... (pag. ...).
(36)GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(37) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(38)Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD.
(39)Decisione 77/270/Euratom del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).
(40) Regulamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (GU L ...).
(41)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(42)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(43)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(44)GU C 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(45)Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(46)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(47)Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio”, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(48)Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(49)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L ).
(50)Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374).
(51)Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(52)Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
(53) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.


Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))
P8_TA(2019)0299A8-0174/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0465),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0274/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0174/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

P8_TC1-COD(2018)0247


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell’assistenza esterna.

(2)  Gli obiettivi L'obiettivo di uno strumento di preadesione sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, essendo lo scopo di tale strumento quello di preparare i beneficiari elencati nell’allegato I (i "beneficiari") alla futura adesione all’Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di in linea con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, fra cui il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Sebbene la natura diversa del processo di adesione giustifichi uno strumento specifico a sostegno dell’allargamento, assicurandone al contempo la complementarità con gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, in particolare con gli gli obiettivi e il funzionamento di tale strumento dovrebbero essere coerenti e complementari agli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI). [Em. 1]

(3)  L’articolo 49 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell’Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all’Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i “criteri di Copenaghen”) e a condizione che l’Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l’esistenza di un’economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l’adesione agli obiettivi di un’unione politica, economica e monetaria Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. [Em. 2]

(4)  Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l’individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell’allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della “priorità alle questioni fondamentali”(7). Le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale basate su una risoluzione definitiva, inclusiva e vincolante delle controversie bilaterali sono elementi essenziali del processo di allargamento e fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell'Unione nel suo insieme. I progressi verso l’adesione dipendono dal rispetto dei valori dell’Unione da parte di ciascun richiedente candidato e dalla capacità di ciascun richiedente candidato di realizzare ed implementare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, sociale, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione. Il quadro negoziale stabilisce i requisiti in base ai quali sono misurati i progressi dei negoziati di adesione con ciascun paese candidato. [Em. 3]

(4 bis)  Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo qualora abbia dimostrato di rispettare pienamente i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria. [Em. 4]

(5)  La politica di allargamento dell’Unione è un investimento per la è parte integrante dell'azione esterna dell'Unione che contribuisce alla pace, la alla sicurezza e la alla stabilità in Europa sia all'interno che all'esterno delle frontiere dell'Unione. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell’Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, rispettando nel contempo il principio di un'integrazione progressiva per garantire un'agevole trasformazione dei beneficiari. La prospettiva di entrare a far parte dell’Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali. [Em. 5]

(6)  Nella sua comunicazione “Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE europea per i Balcani occidentali”(8), la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all’UE, decisa e fondata sul merito. Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell’impegno dell’UE nei confronti del loro futuro europeo.

(7)  L’assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall’Unione, anche con i beneficiari elencati nell’allegato I. È opportuno che l’assistenza si concentri principalmente sull’obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli delle minoranze, e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l’inclusione sociale, il rispetto delle norme internazionali sui diritti dei lavoratori e la non discriminazione dei gruppi vulnerabili, compresi i minori e le persone con disabilità. L’assistenza dovrebbe inoltre sostenere i l'adesione dei beneficiari ai principi e i ai diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali(9), come pure all'economia sociale di mercato e alla convergenza verso l'acquis sociale. L’assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l’attuazione delle strategie macro-regionali dell’Unione al fine di sviluppare relazioni di buon vicinato e promuovere la riconciliazione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro le strutture settoriali di cooperazione regionale e lo sviluppo economico e sociale e la governance economica dei beneficiari, favorire l'integrazione economica con il mercato unico dell'Unione, compresa la cooperazione doganale, promuovere un commercio aperto ed equo e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l’attuazione dello sviluppo regionale, della coesione e dell'inclusione, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell’economia e della società digitali, conformemente all’iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali. [Em. 6]

(7 bis)   Tenuto conto della capacità di trasformazione del processo di riforma durante il processo di allargamento nei paesi candidati, l'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a privilegiare settori chiave per il finanziamento dell'Unione, come ad esempio il rafforzamento delle istituzioni e della sicurezza, nonché ad incrementare il proprio sostegno ai paesi candidati nell'attuazione dei progetti al fine di proteggere tali paesi dalle influenze esterne all'UE. [Em. 7]

(7 ter)   Gli sforzi dell'Unione intesi a sostenere l'avanzamento delle riforme nei paesi candidati mediante i finanziamenti dell'IPA dovrebbero essere correttamente comunicati nei paesi candidati come pure negli Stati membri. L'Unione, a tale riguardo, dovrebbe migliorare l'impegno in materia di campagne di comunicazione, onde garantire la visibilità del finanziamento dell'IPA, in quanto principale strumento dell'UE per la pace e la stabilità nella zona dell'allargamento. [Em. ]

(7 quater)   L'importanza dell'agevolazione e dell'esecuzione del bilancio è riconosciuta per quanto concerne il rafforzamento istituzionale, il che aiuterà, a sua volta, a prevenire possibili questioni legate alla sicurezza e impedirà eventuali futuri flussi migratori irregolari verso gli Stati membri. [Em. 9]

(8)  L’Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l’adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell’allegato I sulla base dell’esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

(9)  Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l’Unione e i beneficiari elencati nell’allegato I in materia di sicurezza e di riforma del settore della difesa è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza, della criminalità organizzata e del terrorismo. [Em. 10]

(9 bis)  Le azioni a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento dovrebbero anche contribuire ad aiutare i beneficiari ad allinearsi progressivamente alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), e nell'applicazione di misure restrittive nonché con le più ampie politiche esterne dell'Unione nel quadro delle istituzioni internazionali e dei consessi multilaterali. La Commissione dovrebbe incoraggiare i beneficiari a sostenere l'ordine mondiale basato su regole e valori e a cooperare nella promozione del multilateralismo e all'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale internazionale, comprese le riforme dell'OMC. [Em. 11]

(10)  È essenziale intensificare ulteriormente La cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione e controllo delle frontiere, garantendo l’accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno di lotta contro gli sforzi volti a prevenire e scoraggiare la migrazione irregolare, e gli sfollamenti forzati, e la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti persone costituiscono un aspetto importante della cooperazione tra l'Unione e i beneficiari. [Em. 12]

(11)  Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l'indipendenza del sistema giudiziario, la lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, assicurando sostegno ai difensori dei diritti umani, costante allineamento in materia di trasparenza, concorrenza, aiuti di Stato, proprietà intellettuale e investimenti esteri, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell’allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all’Unione e successivamente assumano si preparino ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l’adesione all’Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento dovrebbe essere programmata in modo da affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell’allegato I tali questioni. [Em. 13]

(12)  La dimensione parlamentare rimane fondamentale nel processo di adesione. In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare quindi promuovere il rafforzamento delle capacità parlamentari, il controllo parlamentare, le procedure democratiche e l'equa rappresentanza in ciascuno dei beneficiari elencati nell’allegato I. [Em. 14]

(13)  I beneficiari elencati nell’allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell’Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell’UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell’ambito del presente programma dovrebbero puntare a destinare almeno il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima, sforzandosi di conseguire l'obiettivo di portare la spesa in materia climatica al 30 % della spesa del QFP entro il 2027. È opportuno privilegiare i progetti ambientali volti ad affrontare l'inquinamento transfrontaliero. Durante la preparazione e l’attuazione l'esecuzione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione. [Em. 15]

(14)  Le azioni intraprese a titolo del presente strumento dovrebbero sostenere l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l’UE e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell’allegato I hanno approvato.

(15)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria, per il periodo di applicazione, che deve costituire l’importo privilegiato di riferimento, ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(10)] per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio.

(16)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza, l'uniformità e la complementarità della loro assistenza finanziaria esterna, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo Occorrerebbe che organizzazioni della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell’ambito diversificate e indipendenti e diversi tipi e livelli di autorità locali svolgessero un adeguato ruolo nel processo. In linea con il principio del partenariato inclusivo, le organizzazioni della società civile dovrebbero partecipare sia alla progettazione, all'attuazione, al monitoraggio che alla valutazione dei programmi attuati eseguiti tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta e fungere da beneficiari diretti dell’assistenza dell’Unione. [Em. 16]

(17)  Le priorità d’azione per conseguire gli È opportuno definire per ciascun beneficiario obiettivi specifici e misurabili nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite, accompagnati da priorità d'azione per conseguire tali obiettivi in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del mediante atti delegati. Il quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2027 di programmazione dovrebbe essere stabilito in partenariato con i beneficiari elencati nell’allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e con i principi dell'azione esterna dell'Unione, tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali e le risoluzioni del Parlamento europeo in materia. Tale partenariato dovrebbe coinvolgere, a seconda dei casi, le autorità competenti e le organizzazioni della società civile. La Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra i pertinenti soggetti interessati e il coordinamento dei donatori. Il quadro di programmazione dovrebbe essere rivisto a seguito della valutazione intermedia. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l’assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima. [Em. 17]

(18)  È nell’interesse comune dell’Unione assistere i e dei beneficiari elencati nell’allegato I assistere questi ultimi nell’impegno di riforma dei loro sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell’adesione all’Unione. L’assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento con un approccio basato sui risultati sulla prestazione e offrendo sostanziali incentivi per un utilizzo più efficace ed efficiente dei fondi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un’efficiente attuazione dell’assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione. L'assistenza dovrebbe essere concessa in linea con il principio della "quota equa" e prevedendo chiare conseguenze in caso di grave deterioramento o mancanza di progressi in materia di rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani. [Em. 18]

(18 bis)   La Commissione dovrebbe istituire chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire che gli obiettivi e le azioni riguardanti i diversi beneficiari continuino a essere pertinenti e realizzabili e per misurare regolarmente i progressi. A tal fine, ogni obiettivo dovrebbe essere accompagnato da uno o più indicatori di prestazione, valutando l'adozione da parte dei beneficiari delle riforme e la loro attuazione concreta. [Em. 19]

(19)  Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell’allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. Tale passaggio dovrebbe essere annullato o sospeso in specifici settori strategici o programmatici qualora i beneficiari non adempiano agli obblighi pertinenti o non amministrino i fondi dell'Unione conformemente alle norme, ai principi e agli obiettivi stabiliti. Una simile decisione dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili conseguenze economiche e sociali negative. L’assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. [Em. 20]

(20)  È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Per evitare la sovrapposizione con altri strumenti di finanziamento esterno esistenti, ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, l'uniformità e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria. [Em. 21]

(21)  Al fine di ottimizzare l’impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi, a condizione che il contributo non copra gli stessi costi.

(21 bis)   Fatta salva la procedura di bilancio e le disposizioni sulla sospensione degli aiuti stabilite negli accordi internazionali con i beneficiari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione. Tale potere andrebbe esercitato nei casi in cui vi siano costanti arretramenti in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen o qualora un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, dovrebbe esserle conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione. [Em. 22]

(22)  I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell’ambito della dimensione internazionale dei programmi Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) .../... ("regolamento Erasmus")(11).

(23)  Al presente regolamento si dovrebbero applicare le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(12) ("regolamento finanziario") e fissano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno al bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione europea.

(24)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l’opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 23]

(25)  L’Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l’attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per l’attuazione l'applicazione degli strumenti dell’Unione per il finanziamento dell’azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) .../... ("regolamento NDICI") del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. [Em. 24]

(26)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza, difesa e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, protezionismo economico, così come di migrazione irregolare e sfollamenti forzati e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, rispettando comunque gli obiettivi e le finalità di cui al presente regolamento, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell’allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna. È opportuno prevedere ulteriori forme di flessibilità come ad esempio la ridistribuzione delle priorità, lo scaglionamento dei progetti e l'aggiudicazione di appalti. [Em. 25]

(27)  Il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe, sulla scorta dei risultati raggiunti dal suo predecessore, costituire un pacchetto finanziario integrato in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale, anche ai beneficiari elencati nell’allegato I. La governance delle operazioni realizzate a titolo del presente regolamento dovrebbe continuare ad essere garantita dal quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

(28)  La garanzia per le azioni esterne dovrebbe sostenere le operazioni previste dall’EFSD+, mentre l’IPA III dovrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno relativo alle operazioni destinate ai beneficiari elencati nell’allegato I, ivi compresi i finanziamenti e le passività riguardanti i prestiti erogati nel quadro dell’assistenza macrofinanziaria.

(29)  È importante garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera siano attuati in modo coerente con il quadro di riferimento costituito dai programmi di azione esterna e dal regolamento sulla cooperazione territoriale. Nel presente regolamento è opportuno stabilire disposizioni specifiche in materia di cofinanziamento.

(29 bis)   I programmi di cooperazione transfrontaliera sono i programmi più visibili dello strumento di assistenza preadesione che sono ben noti ai cittadini. Essi potrebbero pertanto migliorare in modo significativo la visibilità dei progetti finanziati dall'Unione nei paesi candidati. [Em. 26]

(30)  I piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui all’articolo 8 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(31)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(13), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio(14), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(15) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(16), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(17). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, se opportuno all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. I beneficiari elencati nell’allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. Per garantire l’allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

(31 bis)   Tutte le risorse assegnate a titolo del presente regolamento dovrebbero essere effettuate in maniera trasparente, efficace, responsabile, depoliticizzata e non discriminatoria, anche attraverso una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni. La Commissione, il vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("VP/AR") e, in particolare, le delegazioni dell'Unione dovrebbero controllare attentamente che tali criteri siano soddisfatti e che nell'assegnazione delle risorse siano rispettati i principi della trasparenza, della responsabilità e della non discriminazione. [Em. 27]

(31 ter)   La Commissione, il VP/AR e, in particolare, le delegazioni dell'Unione e i beneficiari dovrebbero accrescere la visibilità dell'assistenza preadesione dell'Unione al fine di divulgare il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero riconoscere l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne l'opportuna visibilità. L'IPA dovrebbe contribuire al finanziamento di azioni di comunicazione volte a promuovere i risultati dell'assistenza dell'Unione presso vari pubblici nei paesi beneficiari. [Em. 28]

(32)  Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell’allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE con riguardo all’adattamento e all’aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate negli allegati II e III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016(18). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(33)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell’allegato I e l’attuazione dell’assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al [regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(19)]. All’atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall’attuazione dell’assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario. [Em. 29]

(34)  È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006(20), ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio(21). [Em. 30]

(34 bis)   Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo sia in grado di esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, incrementando pertanto sia l'efficienza che la legittimità. [Em. 31]

(35)  Al fine di consentire l’immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il [numero inferiore al ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma “strumento di assistenza preadesione” (“IPA III”).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme dell’assistenza dell’Unione e le regole di erogazione di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

a)  “cooperazione transfrontaliera”: la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e i beneficiari elencati nell’allegato I, tra due o più beneficiari elencati nell’allegato I al presente regolamento o tra i beneficiari elencati in tale allegato e i paesi e territori elencati nell’allegato I del regolamento NDICI di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CTE(22);

b)  "principio della quota equa di assistenza": l'integrazione dell'approccio basato sulla prestazione con un meccanismo di assegnazione correttivo, nei casi in cui l'assistenza fornita al beneficiario sarebbe altrimenti sproporzionatamente ridotta o elevata rispetto ad altri beneficiari, tenendo conto delle esigenze della popolazione interessata e dei relativi progressi nelle riforme legate all'avvio di negoziati di adesione o dei progressi compiuti nei negoziati stessi. [Em. 32]

Articolo 3

Obiettivi dell’IPA III

1.  L’obiettivo generale dell’IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori e l'acquis dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro pace, alla stabilità, alla sicurezza e alla prosperità nonché agli interessi strategici dell'Unione. [Em. 33]

2.  Gli obiettivi specifici dell’IPA III sono i seguenti:

a)  rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze e dei minori, la parità di genere, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile, la libertà accademica, la pace e la sicurezza, il rispetto della diversità culturale, la non discriminazione e la tolleranza e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile frontiere; [Em. 34]

a bis)  affrontare gli sfollamenti forzati e la migrazione irregolare, garantendo che la migrazione avvenga in modo sicuro, ordinato e regolare, salvaguardando l'accesso alla protezione internazionale; [Em. 35]

b)  consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali, l'indipendenza della magistratura, la lotta contro la corruzione e la buona governance a tutti i livelli, anche nei settori degli appalti pubblici, degli aiuti di Stato, della concorrenza, degli investimenti esteri e della proprietà intellettuale; [Em. 36]

c)  definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell’allegato I in linea con quelli dell’Unione e, compreso in materia di PESC, rafforzare l'ordine internazionale multilaterale basato sulle regole come pure la riconciliazione interna ed esterna e i rapporti di buon vicinato, nonché il consolidamento della pace e la prevenzione dei conflitti, anche attraverso il rafforzamento della fiducia e la mediazione, un'istruzione inclusiva e integrata, i contatti interpersonali, la libertà dei media e la comunicazione; [Em. 37]

d)  rafforzare lo sviluppo economico e la coesione economici, sociali e territoriali sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell’ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l’economia e la società digitali riducendo la povertà e gli squilibri regionali, promuovendo la protezione e l'inclusione sociale grazie al rafforzamento delle strutture di cooperazione regionale a livello statale, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle capacità delle iniziative a livello di comunità, e sostenendo gli investimenti nelle zone rurali e il miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti; [Em. 38]

d bis)  rafforzare la protezione dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali, creando in tal modo opportunità di lavoro soprattutto per i giovani; [Em. 39]

e)  sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera, anche attraverso le frontiere marittime, e incrementare le relazioni economiche e commerciali dando piena attuazione agli accordi esistenti con l'Unione, riducendo gli squilibri regionali. [Em. 40]

3.  Conformemente agli obiettivi specifici, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I figurano all’allegato II. Le priorità tematiche per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I figurano all’allegato III. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

Articolo 4

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’IPA III nel periodo 2021-2027 è di 14 500 000 000 13 009 976 000 EUR a prezzi del 2018 (14 663 401 000 EUR a prezzi correnti. [Em. 41]

2.  Una percentuale fissa dell'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato è utilizzata per finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione l'esecuzione del programma, segnatamente che comprende le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo delle capacità amministrative, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all’assistenza preadesione, conformemente all’articolo 20 del [regolamento NDICI]. [Em. 42]

Articolo 5

Disposizioni comuni a più programmi

1.  Nell’attuazione applicazione del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell’azione esterna dell’Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell’Unione, nonché la coerenza politica nell’ambito dello sviluppo. [Em. 43]

2.  Il regolamento NDICI si applica alle attività attuate eseguite a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento. [Em. 44]

3.  L’IPA III contribuisce alle azioni previste dal regolamento Erasmus. Il regolamento Erasmus si applica all’utilizzo di tali fondi. A tal fine, il contributo dell’IPA III è inserito nel documento unico di programmazione indicativa di cui al paragrafo 7 dell’articolo 11 del regolamento NDICI e adottato secondo le procedure stabilite in tale regolamento.

4.  L’assistenza nel quadro dell’IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione(23), del Fondo sociale europeo Plus(24) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(25) e del Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, a livello nazionale nonché in un contesto transfrontaliero, transnazionale, interregionale o macroregionale. [Em. 45]

4 bis.   La Commissione assegna una percentuale di risorse dello strumento IPA III per preparare i beneficiari elencati nell'allegato I per la partecipazione ai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), in particolare al Fondo sociale europeo (FSE). [Em. 46]

5.  Il FESR contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli e uno o più Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 16. L’importo del contributo a titolo dell’IPA-CBC è determinato a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento CTE, con una soglia massima di un contributo a titolo dell'IPA III fissata all'85 %. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del regolamento CTE. [Em. 47]

6.  L’IPA III può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma del regolamento CTE a cui partecipano i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

7.  Se opportuno, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni istituite nell’ambito del presente regolamento, a norma dell’articolo 8, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può inoltre contribuire alle misure istituite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni deve indicare quali norme saranno applicabili.

8.  In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l’ammissibilità dei programmi d’azione e delle misure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni diversi da quelli elencati nell’allegato I, qualora il programma o la misura da attuare applicare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. [Em. 48]

CAPO II

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6

Quadro politico e principi generali

1.  Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell’allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico generale globale per l’attuazione l'applicazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l’assistenza e il quadro generale della politica di allargamento.

Il VP/HR e la Commissione garantiscono il coordinamento tra l'azione esterna dell'Unione e la politica di allargamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 3.

La Commissione coordina la programmazione a norma del presente regolamento con un'appropriata partecipazione del SEAE.

Il quadro della politica di allargamento costituisce la base su cui è fornita l'assistenza. [Em. 49]

2.  I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti in materia di diritti umani, alla migrazione e agli sfollamenti forzati, alla sicurezza, alla coesione sociale e regionale, alla riduzione della povertà e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile(26), per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. Essi puntano a destinare almeno il 16 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. [Em. 50]

3.  La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si impegnano per evitare evitano la duplicazione tra l’assistenza fornita nell’ambito dell’IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall’Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo(27). Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell’assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell’Unione e degli Stati membri. L'assistenza è finalizzata a garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'attuazione efficiente ed efficace dei fondi, modalità per il principio del partenariato e un approccio integrato allo sviluppo territoriale. [Em. 51]

3 bis.  La Commissione agisce in partenariato con i beneficiari. Il partenariato include, se del caso, le competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni della società civile, permettendo loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio.

La Commissione dovrebbe incoraggiare il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati. L'assistenza IPA III rafforza le capacità delle organizzazioni della società civile, incluse, se del caso, come beneficiarie dirette dell'assistenza. [Em. 52]

4.  La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, adotta inoltre le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni, le istituzioni finanziarie e le agenzie internazionali e i donatori non UE.

CAPO III

ESECUZIONE QUADRO DI PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE [Em. 53]

Articolo 7

Quadro di programmazione dell’IPA

1.  Per il conseguimento degli obiettivi specifici Il presente regolamento deve essere integrato da un quadro di cui all’articolo 3, l’assistenza nell’ambito dell’IPA III si basa su un programmazione dell'IPA che stabilisca ulteriori norme sulle modalità di perseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3. Il quadro di programmazione dell’IPA viene definito dalla Commissione per la durata mediante atti delegati, in conformità del quadro finanziario pluriennale dell’Unione paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione presenta al Parlamento europeo i pertinenti documenti di programmazione con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del periodo programmatico. Tali documenti stabiliscono le assegnazioni indicative previste per sezione tematica e, ove disponibili, per paese/regione, comprendenti i risultati attesi e la scelta delle modalità di assistenza. [Em. 54]

1 bis.  Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. [Em. 55]

2.  Il quadro di programmazione dell'IPA tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni e posizioni del Parlamento europeo e strategie nazionali e politiche settoriali. [Em. 56]

L’assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell’allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l’intensità dell’assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell’impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell’attuazione delle riforme stesse.

3.  Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell’IPA, comprese le disposizioni per attuare il principio della "quota equa", mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d’esame del comitato di cui all’articolo 16 atti delegati conformemente all'articolo 14. Il quadro di programmazione dell'IPA cessa di avere efficacia entro e non oltre il 30 giugno 2025. La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA entro il 30 giugno 2025, sulla base della coerenza della valutazione intermedia con altri strumenti di finanziamento esterno e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. La Commissione può altresì rivedere, se del caso, l’attuazione efficace del quadro di programmazione dell'IPA, in particolare ove intervengano cambiamenti sostanziali nel quadro strategico di cui all'articolo 6 e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. [Em. 57]

4.  Il quadro di programmazione relativo alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CTE.

5.  Il quadro di programmazione dell’IPA comprende gli si basa su indicatori di prestazione chiari e verificabili stabiliti all'allegato IV per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati, tra cui i progressi e i risultati in materia di:

a)  democrazia, Stato di diritto, indipendenza ed efficienza del sistema giudiziario;

b)  diritti umani e libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze e gruppi vulnerabili;

c)  parità di genere e diritti delle donne;

d)  lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

e)  riconciliazione, consolidamento della pace e relazioni di buon vicinato;

f)  libertà dei media;

g)  contrasto del cambiamento climatico nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'accordo di Parigi.

Nelle sue relazioni annuali la Commissione include i progressi rispetto a tali indicatori.

L'approccio basato sulla prestazione previsto dal presente regolamento è oggetto di un periodico scambio di opinioni al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 123]

Articolo 7 bis

Revisione intermedia e valutazione

1.  La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA sulla base della valutazione intermedia Entro il 30 giugno 2024 la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e le eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i soggetti e i beneficiari principali, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati.

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

2.  La relazione di valutazione intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento, la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell'Unione, nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso.

3.  La relazione di valutazione intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell’ambito del presente regolamento.

4.  La relazione di valutazione intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

6.  La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri in stretta collaborazione con i beneficiari.

7.  La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

8.  Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al presente articolo. [Em. 124]

Articolo 7 ter

Sospensione dell'assistenza

1.  Alla Commissione è delegato, conformemente all'articolo 14, il potere di adottare atti delegati con riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione, allorché un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o le norme di sicurezza nucleare o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione o costantemente arretri in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

2.  Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

3.  Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

4.  La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 125]

Articolo 7 quater

Governance

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, il VP/HR e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Il VP/HR, il SEAE e la Commissione preparano tutte le proposte di decisione conformemente alle procedure della Commissione e le presentano per adozione.

Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di finanziamento esterno al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna. [Em. 126]

Articolo 8

Misure e metodi di attuazione esecuzione [Em. 62]

1.  L’assistenza a titolo dell’IPA III è attuata eseguita in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del [regolamento NDICI]. Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell’articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili] bis. [Em. 63]

1 bis.  La gestione indiretta può essere annullata qualora il beneficiario non sia in grado di gestire i fondi aggiudicati, o non intenda farlo, in conformità delle norme, dei principi e degli obiettivi stabiliti a norma del presente regolamento. La Commissione può, nel caso in cui il beneficiario non osservi i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ove violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione, in specifici ambiti o programmi strategici, stabilire che si torni dalla gestione indiretta con tale beneficiario alla gestione indiretta da parte di una o più delle entità incaricate diverse da un beneficiario o alla gestione diretta. [Em. 64]

1 ter.  La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione negli ambiti in cui esso gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale. [Em. 65]

2.  Ai sensi del presente regolamento, i piani d’azione possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni.

2 bis.  La Commissione mantiene il Parlamento europeo pienamente partecipe nelle questioni riguardanti la pianificazione e l'attuazione di misure a norma del presente articolo, compresa qualsiasi modifica sostanziale o assegnazione di risorse prevista. [Em. 66]

2 ter.  L'esborso del sostegno al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con un beneficiario.

La Commissione applica i criteri di condizionalità relativi al sostegno al bilancio definiti all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento NDICI. Essa adotta misure volte a ridurre o a sospendere i finanziamenti dell'Unione erogati attraverso il sostegno al bilancio in caso di irregolarità sistemiche nei sistemi di gestione e di controllo o qualora i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il beneficiario siano insoddisfacenti.

Al ripristino dell'assistenza della Commissione a seguito della sospensione di cui al presente articolo si accompagna un'assistenza mirata alle autorità nazionali di audit. [Em. 67]

CAPO III bis

ESECUZIONE [Em. 68]

Articolo 8 bis

Piani d'azione e misure

1.  La Commissione adotta piani d’azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di applicazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

2.  I piani d’azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente giustificati.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 del regolamento NDICI che stabiliscono misure speciali non basate sui documenti di programmazione.

3.  I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento NDICI.

4.  La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento NDICI.

5.  Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi e possono essere prorogate di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi. [Em. 69]

Articolo 8 ter

Le misure di aiuto

1.  Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'esecuzione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale esecuzione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

2.  Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 8 quater, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:

a)  studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

b)  attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

c)  spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione. [Em. 70]

Articolo 8 quater

Adozione di piani d’azione e misure

1.  La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante una decisione della Commissione in conformità del regolamento finanziario.

2.  Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva applicazione dei piani d’azione e di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo.

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dei piani d’azione e delle misure ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile dopo l'adozione o la sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una descrizione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del suo contesto, compresa la complementarità di tale misura ad altra assistenza dell'Unione, sia in corso che programmata. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata mediante l'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento.

3.  Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, tranne nei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le assegnazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure.

4.  Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE(28) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/337/CEE(29) del Consiglio, un'idonea analisi che verta sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell’impatto in materia di diritti umani, questioni di genere, sociali e del lavoro, nonché l'analisi dei conflitti e valutazione dei rischi.

Ove pertinente, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. La Commissione garantisce la partecipazione dei soggetti interessati a dette valutazioni e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni. [Em. 127]

Articolo 8 quinquies

Modalità di cooperazione

1.  I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell’Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.  I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.

3.  Le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento NDICI, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell’accordo quadro di partenariato, nell’accordo di contributo, nell’accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

4.  Le azioni finanziate nell'ambito del presente strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

5.  Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

6.  Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

7.  La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

a)  accordi triangolari con cui l’Unione coordina con paesi terzi i fondi per l’assistenza a un paese o una regione partner;

b)  misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

c)  contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo di un'organizzazione della società civile terza per valutare e monitorare gli avviamenti di partenariati pubblico-privati;

d)  programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l’Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

e)  contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell’Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell’Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE;

f)  abbuoni di interesse. [Em. 72]

Articolo 8 sexies

Forme di finanziamento dell'Unione e modalità di applicazione

1.  I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

a)  sovvenzioni;

b)  appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

c)  sostegno al bilancio;

d)  contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

e)  strumenti finanziari;

f)  garanzie di bilancio;

g)  finanziamenti misti;

h)  alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

i)  assistenza finanziaria;

j)  esperti esterni retribuiti.

2.  Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. La cooperazione tra ONG locali e internazionali viene favorita per rafforzare le capacità della società civile locale in vista di realizzare la sua piena partecipazione ai programmi di sviluppo.

3.  In aggiunta ai casi di cui all’articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:

a)  sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani e a meccanismi di tutela di difensori dei diritti umani a rischio per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace;

b)  sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti nel dialogo correlato alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'applicazione;

c)  sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, ricercatori, insegnati e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

d)  Piccoli progetti come descritti all’articolo 23 bis del regolamento NDICI.

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Esso comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e il miglioramento della governance, integrando gli sforzi dei partner per raccogliere di più e spendere meglio al fine di sostenere uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti, la creazione di posti di lavoro dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze e l'eliminazione della povertà, tenendo in debita considerazione le economie locali, i diritti ambientali e sociali.

Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto.

4.  Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali.

5.  L’esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

6.  Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all’articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un’istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un’istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

I contributi agli strumenti finanziari dell’Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

7.  Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di applicazione e rendicontazione.

8.  La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite nell'ambito della politica dell'Unione non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione.

9.  I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

10.  Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento. [Em. 73]

Articolo 8 septies

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1.  Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni relative agli stanziamenti automaticamente riportati, compresi i relativi importi, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

2.  In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.

3.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

4.  In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi. [Em. 74]

Articolo 9

Cooperazione transfrontaliera

1.  Un importo non superiore al 3% della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

2.  Il tasso di cofinanziamento dell’Unione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85% della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l’assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento dell’Unione è pari al 100%.

3.  Il livello di prefinanziamento per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è stabilito nel programma di lavoro, in base alle necessità dei beneficiari elencati nell’allegato I, e può superare la percentuale di cui all’articolo 49 del regolamento CTE.

4.  Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del regolamento CTE, il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento. In questo caso, in assenza di azioni ammissibili da finanziare nell'esercizio in corso, gli stanziamenti possono essere riportati all'esercizio successivo. [Em. 75]

CAPO IV

AMMISSIBILITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 10

Ammissibilità al finanziamento a titolo dell’IPA III

1.  Sono ammissibili al finanziamento nell’ambito dell’IPA III gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:

a)  gli Stati membri, i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento, le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi contemplati dall’allegato I del regolamento NDICI e

b)  i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e dei paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

CAPITOLO V

EFSD+ E GARANZIE DI BILANCIO

Articolo 11

Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne

1.  I beneficiari elencati nell’allegato I sono ammissibili al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e alla garanzia per le azioni esterne di cui al titolo II, capo IV del regolamento NDICI. A tal fine l’IPA III contribuisce alla dotazione della garanzia per le azioni esterne di cui all’articolo 26 del regolamento NDICI in misura proporzionale agli investimenti effettuati a vantaggio dei beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

CAPO VI

MONITORAGGIO E, RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE [Em. 76]

Articolo 12

Monitoraggio, revisione contabile, valutazione e protezione degli interessi finanziari dell’Unione

1.  Al presente regolamento si applica il titolo II, capo V del regolamento NDICI per quanto riguarda il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

2.  Gli indicatori utilizzati per monitorare l’attuazione esecuzione dell’IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato IV del presente regolamento. [Em. 77]

3.  Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, gli indicatori sono quelli di cui all’articolo 33 del regolamento CTE.

4.  Oltre agli indicatori di cui all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni sull'allargamento e delle valutazioni della Commissione riguardanti i programmi di riforma economica. [Em. 78]

4 bis.   La Commissione trasmette e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni sulle valutazioni intermedia e finale di cui all'articolo 32 del regolamento NDICI. Tali relazioni sono rese pubbliche dalla Commissione. [Em. 79]

5.  Oltre ad applicare l’articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell’allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione. La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile dei beneficiari, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni. La Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari garantiscono che tutte le assegnazioni di risorse in regime di gestione indiretta siano effettuate in maniera trasparente, depoliticizzata e imparziale, operando tra l'altro una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni. [Em. 80]

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di modificare gli allegati II, III e IV del presente regolamento.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 7 bis), agli articoli 7 ter), paragrafi 1 e 2, 8 quater), paragrafo 3, 13 e 15. [Em. 128]

3.  La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 bis

Responsabilità democratica

1.   Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e i servizi dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, favorire la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno e aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione o, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE, su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici.

2.   Se è previsto un dialogo di cui al paragrafo 1, la Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti allo stesso. Se il dialogo è connesso al bilancio annuale, sono presentate informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 8 quater e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida e della garanzia per le azioni esterne.

3.   La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.

4.  La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 7 quater, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti. [Em. 82]

Articolo 15

Adozione di ulteriori modalità di applicazione disposizioni [Em. 83]

1.  Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all’adesione e l’assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate secondo la procedura di esame di cui all’articolo 16 mediante atti delegati. [Em. 84]

2.  Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante decisione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 finanziario. [Em. 85]

Articolo 16

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato (il “comitato dello strumento di assistenza preadesione”). Si tratta di un comitato ai sensi del [regolamento (UE) n. 182/2011].

2.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.  Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

4.  Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e del regolamento 231/2014 e per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.

5.  Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all’articolo 5, paragrafo 3. [Em. 86]

Articolo 17

Informazione, comunicazione, visibilità e pubblicità [Em. 87]

1.  Si applicano gli articoli 36 e 37 del [regolamento NDICI]. Nel fornire assistenza finanziaria a norma del presente regolamento, la Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari adottano tutte le misure necessarie a garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, compreso il monitoraggio della conformità dei destinatari ai pertinenti requisiti. Le azioni finanziate a titolo dell'IPA sono soggette ai requisiti illustrati nel manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE. La Commissione adotta per ciascun beneficiario orientamenti in merito alle azioni di visibilità e comunicazione relative ai progetti finanziati dall'Unione. [Em. 88]

1 bis.  La Commissione adotta misure volte a rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di divulgare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. [Em. 89]

1 ter.  I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono l'opportuna visibilità:

a)  apponendo una dichiarazione che evidenzi in modo visibile il sostegno ricevuto dall'Unione su documenti e sul materiale di comunicazione relativo all'esecuzione dei fondi, nonché su un sito web ufficiale, ove questo esista; e

b)  promuovendo le azioni e i relativi risultati attraverso la fornitura di informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a molteplici pubblici, compresi i media e l'opinione pubblica.

La Commissione attua misure di informazione e comunicazione riguardanti il presente regolamento nonché le azioni da esso stabilite e i risultati conseguiti. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono direttamente agli obiettivi di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III. [Em. 90]

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento n. 231/2014 (IPA II) e del regolamento (CE) n. 1085/2006 (IPA), che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. A tali azioni si applica il titolo II, capo III, del regolamento NDICI, in precedenza regolamento n. 236/2014, ad eccezione dell’articolo 24, paragrafo 1.

2.  La dotazione finanziaria dell’IPA III può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra l’IPA III e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, l’IPA II.

3.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. [Em. 91]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Albania

Bosnia-Erzegovina

Islanda

Kosovo(31)

Montenegro

Serbia

Turchia

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia del nord [Em. 129]

ALLEGATO II

Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:

(a)  garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: separare i poteri, istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di adeguati sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, compresi i diritti dei minori, la parità di genere, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati; [Em. 92]

(b)  procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche affidabili;

(c)  rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica e il rafforzamento delle istituzioni economiche multilaterali; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e la coesione sociale e di sostenere i progressi verso lo sviluppo sostenibile e la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione; [Em. 93]

(d)  rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace, sviluppare relazioni di buon vicinato e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione, la responsabilità, la giustizia internazionale e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia, compresa l'istituzione della commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM), nonché potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e rafforzare le capacità di ciberdifesa e comunicazione strategica per favorire l'individuazione sistematica della disinformazione; [Em. 94]

(e)  potenziare le capacità, l'indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati. Occorre compiere sforzi affinché l'assistenza sia accessibile a un ventaglio quanto più ampio possibile di organizzazioni dei beneficiari; [Em. 95]

(f)  promuovere l'allineamento di norme - ivi comprese le norme in materia di PESC, appalti pubblici e aiuti di Stato - standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione; [Em. 96]

(g)  rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia inclusivi e basati sulla comunità, e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; responsabilizzare i bambini e i giovani e consentire agli stessi di realizzare appieno il loro potenziale; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e all'attività fisica e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione, della formazione e dello sport, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali; [Em. 97]

(h)  promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme concordate a livello internazionale e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale, promuovendo tra l'altro l'adesione ai principi e ai diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro; [Em. 98]

(i)  promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità, affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà e promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi basati sulla famiglia e sulla comunità economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia inclusive e non segregate, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale. Non sono sostenute azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di segregazione o esclusione sociale; [Em. 99]

(j)  promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE, per i collegamenti transfrontalieri e per la creazione di posti di lavoro, nonché al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti; [Em. 100]

(k)  migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, in particolare le PMI, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti sostenibili che migliorano il contesto imprenditoriale; [Em. 101]

(l)  migliorare l’accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione attraverso investimenti nella connettività digitale, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell'imprenditorialità, nonché nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e promuovere il lavoro in rete e la collaborazione;

(m)  contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e idrico e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale; [Em. 102]

(n)  tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, affrontare il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili, promuovere l’efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, consolidare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere la governance e la comunicazione in materia di azione per il clima e l’efficienza energetica. Lo strumento IPA III promuove politiche intese a favorire il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e sostenibile e a rafforzare la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione delle catastrofi e le capacità di far fronte e di reagire ad esse. Lo strumento IPA III promuove inoltre un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione, così come l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi e l’elaborazione di quadri e metodologie per l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare;

(o)  promuovere i più elevati standard di sicurezza nucleare, la cultura della sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari; la protezione contro le radiazioni e la contabilità e il controllo dei materiali nucleari;

(p)  incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione nell'ottica di accrescere la capacità di esportare nel mercato dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere; [Em. 103]

(p bis)   promuovere le attività e migliorare le strategie e le politiche a lungo termine volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento. [Em. 104]

ALLEGATO III

Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera

L'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:

(a)  promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari della sanità pubblica e sociali pubblici basati sulla famiglia e sulla comunità; [Em. 105]

(b)  proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro, azioni congiunte per la tutela ambientale; la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, del coordinamento della pianificazione dello spazio marittimo, dell'uso efficiente delle risorse e dell'economia circolare, delle fonti di energia rinnovabili e della transizione verso un'economia verde, a basse emissioni di carbonio, sicura e sostenibile; la promozione di investimenti per far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione delle catastrofi e le capacità di far fronte e di reagire ad esse;

(c)  promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche, anche mediante la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso ai trasporti, alle reti e ai servizi digitali, e investire in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;

(d)  promuovere l’economia e la società digitali, anche diffondendo la connettività digitale, lo sviluppo dei servizi amministrativi online (eGovernment), la fiducia e la sicurezza digitali, così come le competenze digitali e gli aspetti digitali dell'imprenditorialità;

(d bis)   promuovere l'eliminazione degli ostacoli inutili agli scambi, compresi gli ostacoli burocratici e le barriere tariffarie e non tariffarie; [Em. 106]

(e)  incoraggiare il turismo e lo sport e valorizzare il patrimonio culturale e naturale; [Em. 107]

(f)  investire nella gioventù, nello sport, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro, lo sviluppo assicurando il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e l'attuazione di sviluppando e attuando iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani; [Em. 108]

(g)  promuovere la governance locale e regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace, e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali; [Em. 109]

(g bis)   investire nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile; [Em. 110]

(g ter)  promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace, istituendo tra l'altro la commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM); [Em. 111]

(h)  rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il commercio e gli investimenti mediante, tra l'altro, la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e l'internazionalizzazione;

(i)  rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie digitali mediante, tra l'altro, la promozione della condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico;

(i bis)   migliorare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria e lo scambio di informazioni per agevolare le indagini e il perseguimento riguardanti la criminalità organizzata transfrontaliera e i casi connessi di reati economici e finanziari e di corruzione, tratta e traffico. [Em. 112]

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori chiave di rendimento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato e la loro evoluzione annuale vengono utilizzati per aiutare a misurare il contributo dell’Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici e i progressi compiuti dai beneficiari: [Em. 113]

1.  Indicatore composito(32) sul grado di preparazione dei paesi dell’allargamento in settori fondamentali dei criteri di adesione (tra cui, democrazia, Stato di diritto (organi giudiziari, lotta contro la corruzione e lotta contro la criminalità organizzata) e diritti umani) (fonte: Commissione europea);

1 bis.  Indicatore composito sugli sforzi dei partner relativi alla riconciliazione, al consolidamento della pace, alle relazioni di buon vicinato, agli obblighi internazionali, alla parità di genere e ai diritti delle donne; [Em. 114]

1 ter.  Indicatore sull'assenza di violenza in combinazione con le riduzioni delle cause dei conflitti (ad esempio esclusione politica o economica) rispetto a una valutazione della situazione di partenza; [Em. 115]

1 quater.  Percentuale dei cittadini dei beneficiari che ritengono di essere ben informati circa l'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento (fonte: Commissione europea); [Em. 116]

2.  Grado di preparazione dei paesi dell’allargamento per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione (fonte: Commissione europea);

3.  Indicatore composito sul grado di preparazione dei paesi candidati e potenziali candidati per quanto riguarda l’acquis dell’UE (fonte: Commissione europea);

3 bis.  Tasso ed evoluzione annuale dell'allineamento alle decisioni e alle misure in materia di PESC (fonte: SEAE); [Em. 117]

4.  Indicatore composito sul grado di preparazione dei paesi candidati e potenziali candidati per quanto riguarda i settori fondamentali dei criteri economici (economia di mercato funzionante e concorrenza) (fonte: Commissione europea);

5.  Spese Spesa pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) (fonte: quale indicata dall'OIL) o , spesa sanitaria, disparità di reddito, tasso di povertà, tasso di occupazione (fonte: e di disoccupazione, quali indicati dalle statistiche nazionali) ufficiali; [Em. 118]

5 bis.  Evoluzione del coefficiente di Gini di un beneficiario nel corso del tempo;[Em. 119]

6.  Divario digitale tra i beneficiari e la media dell’UE (fonte: Commissione europea, indice DESI);

7.  Punteggio relativo alla distanza dalla frontiera (Doing Business) (fonte: BM);

8.  Intensità di energia misurata in termini di energia primaria e PIL (fonte: EUROSTAT);

9.  Riduzione o eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra (Kt di equivalente CO2) grazie al sostegno dell’UE;

10.  Numero di programmi di cooperazione transfrontaliera conclusi e attuati tra i beneficiari dell’IPA e tra i beneficiari dell’IPA e gli Stati membri dell’UE (fonte: , quale indicato dalla Commissione europea).; [Em. 120]

10 bis.  Numero di nuove organizzazioni partecipanti alle azioni e ai programmi nel corso del tempo. [Em. 121]

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base all'età minima e al sesso genere. [Em. 122]

(1) GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 8.
(3)GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.
(4)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 8.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(6)Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).
(7)L’approccio che prevede di dare la “priorità alle questioni fondamentali” stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.
(8)COM(2018)0065.
(9)Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l’occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.
(10)GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(11)Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... (GU ...).
(12) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(13)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(14)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(15)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(16)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
(17)Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(18) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(19)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).
(20)Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
(21)Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).
(22)COM(2018)0374 – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.
(23)COM(2018)0372 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
(24)COM(2018)0382 Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).
(25)COM(2018)0392 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(26)https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
(27)https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
(28) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(29) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
(30) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(31)*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(32)I tre indicatori compositi sono elaborati dalla Commissione europea sulla base delle relazioni sull’allargamento, che a loro volta attingono informazioni da molteplici fonti indipendenti.


Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))
P8_TA(2019)0300A8-0015/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0856),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0484/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano, dal Parlamento spagnolo e dal Senato rumeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 20 settembre 2017(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0015/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

P8_TC1-COD(2016)0365


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea(3),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),

visto il parere della Banca centrale europea(5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  I mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono, maggiori saranno le possibilità di un'allocazione efficiente delle risorse economiche, con conseguenti potenziali benefici in termini di risultati. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, è tuttavia importante predisporre procedure atte a gestire i fallimenti del mercato e a garantire che, se un ente finanziario o un'infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato unico versa in difficoltà finanziarie o è sull'orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l'intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell'economia in generale. Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari: s'interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell'esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono gli obblighi instaurati dalle operazioni e ricevono dai partecipanti un'adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia.

(2)  Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari globali: s'interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell'esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono gli obblighi instaurati dalle operazioni e richiedono dai partecipanti un'adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia.

(3)  Con l'integrazione dei mercati finanziari nell'Unione le CCP hanno registrato un'evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell'Unione. Oggi le CCP autorizzate nell'Unione compensano varie categorie di prodotti, che spaziano dai derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), ai titoli azionari a pronti e alle obbligazioni, fino a prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l'Unione. Sebbene alcune restino concentrate sul mercato nazionale, tutte le CCP autorizzate nell'Unione sono di rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.

(4)  Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell'Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e dei relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. In vigore dall'agosto 2012, il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) impone alle CCP di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Incombe alle autorità competenti di esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP collaborando nell'ambito di collegi di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l'obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe determinare una sfida supplementare per le loro strategie di gestione dei rischi.

(5)  Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell'ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e pratiche è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali sono insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l'inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell'ipotesi di gravi difficoltà o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e di incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l'economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Non sempre le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese sono in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell'ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per evitare queste conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro per la risoluzione delle CCP.

(6)  La crisi ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolte dagli enti finanziari in dissesto. Ha rivelato altresì la mancanza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico ▌nel corso della crisi, le CCP hanno tratto indirettamente beneficio dalle misure di salvataggio rivolte alle banche, che le hanno messe al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse. All'interno di tale quadro si dovrebbe altresì tener conto della possibilità che le CCP siano sottoposte a risoluzione per motivi diversi dall'inadempimento di uno o più dei loro partecipanti diretti.

(7)  L'obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è fare per quanto possibile in modo che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza e preservare la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i clienti finali e i contribuenti. Il quadro di risanamento e risoluzione rafforza la prontezza delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti degli stress finanziari e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

(8)  Attualmente non vigono nell'Unione norme armonizzate sul risanamento e la risoluzione delle CCP. Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche normative che impongono alle CCP di redigere piani di risanamento e che introducono meccanismi atti a risolvere le CCP in dissesto. Vi sono inoltre fra gli Stati membri notevoli differenze sostanziali e procedurali sotto il profilo delle normative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative che disciplinano l'insolvenza delle CCP. La mancanza di presupposti, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione delle CCP rischia di costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di intralciare la cooperazione tra le autorità nazionali che si trovano ad affrontare il dissesto di una CCP e ad applicare appropriati meccanismi di allocazione delle perdite nei confronti dei relativi partecipanti, nell'Unione e nel mondo. Questo vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle CCP. Le diversità fra i regimi di risanamento e risoluzione possono influire sulle CCP e sui relativi partecipanti in misura diversa nei vari Stati membri, potenzialmente falsando la concorrenza nel mercato interno. La mancanza di norme e strumenti comuni per gestire le difficoltà o il dissesto in cui versa una CCP può incidere sulla scelta del partecipante quanto alla compensazione e sulla scelta della CCP quanto al luogo di stabilimento, impedendo quindi alle CCP di godere appieno delle libertà fondamentali riconosciute loro nel mercato unico. Questo potrebbe a sua volta scoraggiare i partecipanti dall'oltrepassare le frontiere nel mercato interno per accedere alle CCP e ostacolare un'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali in Europa. È pertanto necessario che in tutti gli Stati membri vigano norme comuni in materia di risanamento e risoluzione così che le CCP possano esercitare le libertà garantite loro dal mercato interno senza subire limitazioni derivanti dalla capacità finanziaria degli Stati membri e delle relative autorità di gestire i dissesti delle CCP.

(9)  La revisione del quadro normativo applicabile alle banche e ad altri enti finanziari effettuata nella scia della crisi, in particolare l'inasprimento dei requisiti patrimoniali e di riserve di liquidità delle banche, il miglioramento degli strumenti di politica macroprudenziale e le norme esaustive in materia di risanamento e risoluzione delle banche, ha ridotto la probabilità di crisi in futuro e migliorato la resilienza di tutti gli enti finanziari e le infrastrutture di mercato, CCP comprese, allo stress economico, sia esso provocato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici a un singolo ente. Dal 1º gennaio 2015 si applica in tutti gli Stati membri un regime di risanamento e risoluzione per le banche a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(10)  Muovendo dalla linea seguita per le banche, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero essere preparate e disporre di strumenti di risanamento e di risoluzione adeguati a gestire le situazioni che comportano il dissesto di CCP. Date tuttavia le differenze che le separano per funzioni e modelli aziendali, banche e CCP presentano rischi diversi. Sono quindi necessari strumenti e poteri specifici per le ipotesi di dissesto di una CCP, sia esso provocato dal dissesto dei partecipanti diretti o scaturito da eventi diversi dall'inadempimento.

(11)  La forma del regolamento è necessaria per integrare e sviluppare l'impostazione varata con il regolamento (UE) n. 648/2012, che prevede requisiti prudenziali uniformi applicabili alle CCP. Stabilire in una direttiva gli obblighi relativi al risanamento e alla risoluzione potrebbe determinare incoerenze dovute alla potenziale adozione di normative nazionali divergenti su una materia altrimenti disciplinata da atti dell'Unione direttamente applicabili e contraddistinta sempre più dalla prestazione transfrontaliera dei servizi delle CCP. Anche in materia di risanamento e risoluzione delle CCP è pertanto opportuno adottare norme uniformi direttamente applicabili.

(12)  In un'ottica di coerenza con la normativa dell'Unione vigente in materia di servizi finanziari e al fine di garantire il più alto livello possibile di stabilità finanziaria in tutta l'Unione, il regime di risanamento e risoluzione dovrebbe applicarsi a tutte le CCP soggette ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, che abbiano o no l'autorizzazione bancaria. Sebbene vi possano essere differenze nel profilo di rischio associato a strutture societarie alternative, il presente regolamento tratta le CCP come soggetti indipendenti all'interno di qualsiasi struttura di gruppo o di mercato e garantisce l'autonomia del piano di risanamento e risoluzione della CCP, a prescindere dalla struttura del gruppo cui la CCP appartiene. Ciò riguarda in particolare i requisiti che impongono di detenere a livello di entità risorse finanziarie sufficienti per gestire una situazione di inadempimento o eventi diversi dall'inadempimento.

(13)  Ai fini dell'efficacia ed efficienza delle azioni di risoluzione e in linea con gli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri dovrebbero affidare le funzioni e i compiti legati alla risoluzione ad autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici. Dovrebbero altresì garantire che alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Se lo Stato membro nomina autorità di risoluzione l'autorità responsabile della vigilanza prudenziale sulle CCP, è opportuno garantire l'indipendenza del processo decisionale e adottare tutte le disposizioni necessarie per separare le funzioni di vigilanza da quelle di risoluzione, in modo da scongiurare conflitti di interessi e il rischio di acquiescenza normativa.

(14)  Date le conseguenze che il dissesto di una CCP e gli interventi che ne conseguono possono avere per il sistema finanziario e per l'economia di uno Stato membro nonché l'eventualità di dover in ultima istanza utilizzare fondi pubblici come soluzione estrema per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nella procedura di risanamento e risoluzione.

(15)  Poiché spesso la CCP presta servizi in tutta l'Unione, l'efficacia del risanamento e della risoluzione presuppone una collaborazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione nell'ambito di collegi di vigilanza e di risoluzione, specie nei preparativi del risanamento e della risoluzione. Le fasi preparatorie in questione riguardano la valutazione dei piani di risanamento redatti dalle CCP, la valutazione dei piani di risoluzione predisposti dall'autorità di risoluzione della CCP e il superamento degli impedimenti alla risolvibilità.

(16)  Nella risoluzione delle CCP è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all'urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive e, dall'altro, l'esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi. A tal fine, le autorità che, per ambito di competenza, potrebbero essere interessate dal dissesto della CCP dovrebbero confrontarsi nell'ambito del collegio di risoluzione. Allo stesso modo, le pertinenti autorità di paesi terzi dovrebbero essere invitate, quando necessario, a partecipare ai collegi di risoluzione in veste di osservatrici al fine di assicurare un periodico scambio di opinioni e un coordinamento con esse. Le autorità dovrebbero tener sempre conto dell'impatto delle loro decisioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi quelli in cui sono ubicati i partecipanti diretti e quelli in cui sono stabilite le sedi di negoziazione e le infrastrutture del mercato finanziario collegate.

(16 bis)  Dato il carattere transfrontaliero e globale di talune operazioni delle CCP, le decisioni delle autorità di risoluzione possono avere ripercussioni economiche e di bilancio in altre giurisdizioni. Per quanto ragionevolmente possibile, in sede di risanamento e risoluzione è opportuno tenere presenti tali implicazioni transfrontaliere, considerando al contempo anche la sovranità delle autorità fiscali delle altre giurisdizioni.

(17)  L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), per preparare le decisioni collegate ai compiti ad essa assegnati coinvolgendovi pienamente l'Autorità bancaria europea (ABE) e i suoi membri, dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, invitando le pertinenti autorità competenti dell'ABE a parteciparvi in veste di osservatrici.

(18)  Per affrontare efficacemente e in modo proporzionato il potenziale dissesto di una CCP, le autorità dovrebbero esercitare i poteri di risanamento e di risoluzione di cui sono investite tenendo conto di una serie di fattori caratterizzanti la CCP, quali natura dell'attività, struttura giuridica e organizzativa, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico e interconnessioni con il sistema finanziario. Le autorità dovrebbero inoltre valutare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti finanziari o sull'economia in generale.

(19)  Ai fini di una gestione efficace delle CCP in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d'imporre misure preparatorie alla CCP. È opportuno stabilire una norma minima circa il contenuto e le informazioni da includere nei piani di risanamento, in modo che nell'Unione tutte le CCP dispongano di piani di risanamento sufficientemente dettagliati su cui fare affidamento in caso di difficoltà finanziarie. Tali piani dovrebbero contemplare una serie appropriata di scenari che prevedano sia stress sistemici che stress specifici alla CCP. Gli scenari dovrebbero contemplare situazioni di stress che, pur rimanendo plausibili, siano più estreme di quelle utilizzate ai fini delle prove di stress periodiche di cui al capo XII del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, ad esempio il dissesto di altri partecipanti diretti oltre ai due nei confronti dei quali la CCP ha la maggiore esposizione e di una o più altre CCP. Il piano di risanamento dovrebbe costituire parte integrante del regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti. Il regolamento operativo dovrebbe prevedere altresì disposizioni atte a garantire l'esercitabilità delle misure di risanamento delineate nel piano in tutti gli scenari. I piani di risanamento non dovrebbero presupporre l'accesso a un sostegno finanziario pubblico ▌né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

(19 bis)  I piani di risanamento dovrebbero garantire incentivi adeguati per far sì che le CCP, i partecipanti diretti e i clienti non lascino che la situazione si deteriori ulteriormente e per incoraggiare un comportamento collaborativo. Affinché la struttura degli incentivi sia credibile, gli scostamenti rispetto al piano di risanamento dovrebbero essere soggetti all'approvazione dell'autorità competente.

(20)  La CCP dovrebbe preparare e aggiornare periodicamente il piano di risanamento. ▌In questo contesto la fase del risanamento dovrebbe iniziare quando è riscontrato un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Queste situazioni dovrebbero risultare dal raffronto con un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi inclusi nel piano di risanamento.

(20 bis)  I piani di risanamento dovrebbero garantire che l'ordine seguito nell'attivazione degli strumenti di risanamento determini un'allocazione equilibrata delle perdite tra le CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti. Come principio generale, le perdite dovrebbero essere distribuite tra le CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti in funzione della loro capacità di controllare i rischi. L'obiettivo è di creare solidi incentivi ex ante e di garantire un'equa allocazione delle perdite; pertanto, anche l'allocazione delle perdite per eventi diversi dall'inadempimento dovrebbe essere proporzionale al livello di responsabilità di ciascuna parte interessata coinvolta. I piani di risanamento dovrebbero garantire che ci si basi sul capitale delle CCP per sostenere le prime perdite nei casi di inadempimento, e a maggior ragione in eventi diversi dall'inadempimento. È opportuno prevedere che le perdite siano sostanzialmente assorbite dai partecipanti diretti prima di attivare altri strumenti per l'allocazione delle perdite tra i clienti.

(21)  La CCP dovrebbe presentare il piano di risanamento alle autorità competenti e al collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini di una valutazione completa, che assumerà la forma di una decisione congiunta del collegio. La valutazione dovrebbe indicare se il piano è completo e se è effettivamente in grado di ripristinare tempestivamente la sostenibilità economica della CCP, anche in periodi di grave stress finanziario.

(22)  Il piano di risanamento dovrebbe illustrare compiutamente le azioni che la CCP si ripromette di intraprendere per risolvere l'eventuale problema delle obbligazioni in essere non bilanciate, delle perdite non coperte, della carenza di liquidità o dell'inadeguatezza del capitale, così come le azioni atte a ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate esaurite e gli accordi in materia di liquidità, al fine di recuperare la sostenibilità economica e di poter continuare a soddisfare i requisiti per l'autorizzazione, e a tale fine deve includere un'adeguata capacità di assorbimento delle perdite. Gli strumenti previsti dovrebbero essere esaustivi. Ogni strumento dovrebbe essere affidabile e tempestivo e poggiare su una solida base giuridica. Tali strumenti dovrebbero creare incentivi adeguati affinché gli azionisti della CCP, i partecipanti e i loro clienti controllino il rischio che essi introducono nel sistema o cui sono esposti al suo interno, monitorino le attività di assunzione e gestione dei rischi della CCP e partecipino alla procedura di gestione dell'inadempimento.

(22 bis)  I piani di risanamento dovrebbero indicare esplicitamente le misure che la CCP deve adottare in caso di attacchi informatici le cui conseguenze potrebbero essere un deterioramento significativo della sua situazione finanziaria o un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(23)  Le CCP dovrebbero evitare discriminazioni nei piani e assicurare che questi siano equilibrati in termini di effetti e incentivi generati. Nessun partecipante diretto o cliente dovrebbe risultarne svantaggiato in modo sproporzionato. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP dovrebbe assicurare in particolare che i partecipanti diretti abbiano un'esposizione limitata nei suoi confronti. Le CCP dovrebbero assicurare che tutti i pertinenti portatori d'interesse siano coinvolti nella stesura del piano di risanamento, mediante la partecipazione al comitato dei rischi della CCP, se del caso, e mediante la loro adeguata consultazione. Poiché è lecito attendersi che i portatori d'interesse abbiano opinioni divergenti, le CCP dovrebbero stabilire procedure chiare per gestire la diversità di opinioni tra i portatori d'interesse e qualsiasi conflitto di interessi tra questi ultimi e la controparte centrale.

(23 bis)  Le CCP dovrebbero garantire che i clienti dei partecipanti diretti non inadempienti siano adeguatamente risarciti qualora le loro attività siano utilizzate durante la procedura di risanamento.

(24)  Tenuto conto del carattere globale dei mercati serviti dalle CCP, è necessario garantire che la CCP possa, se necessario, applicare le opzioni di risanamento ai contratti o attività disciplinati dal diritto di un paese terzo o ai soggetti basati in paesi terzi. Il regolamento operativo della CCP dovrebbe pertanto prevedere disposizioni contrattuali atte a consentire tutto ciò.

(25)  Se la CCP non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poterle imporre l'adozione delle misure necessarie per colmare le lacune sostanziali, così che la CCP riesca a rafforzarsi nell'attività e, in caso di dissesto, a ripristinare il capitale o ribilanciare il portafoglio. Questo potere dovrebbe consentire alle autorità competenti d'intervenire preventivamente, per quanto necessario per colmare le lacune e conseguire così gli obiettivi di stabilità finanziaria.

(25 bis)  Qualora una CCP interessata da un piano di risanamento abbia applicato ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite che vanno oltre le linee di difesa di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, una volta ribilanciato il portafoglio l'autorità competente dovrebbe poter imporre alla CCP di risarcire i partecipanti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere partecipazioni ai futuri utili della CCP.

(26)  La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. I piani dovrebbero essere redatti dall'autorità di risoluzione della CCP e stabiliti di comune accordo dalle pertinenti autorità del collegio di risoluzione. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la continuità. Il regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti dovrebbe contenere disposizioni volte a garantire l'applicabilità delle misure di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione, inclusa una richiesta di liquidità per la risoluzione.

(27)  In base alla valutazione della risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di imporre, direttamente o indirettamente attraverso l'autorità competente, modifiche della struttura giuridica e dell'organizzazione della CCP e di prendere le misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti sostanziali all'attivazione degli strumenti di risoluzione e assicurare la risolvibilità.

(28)  Con riferimento ai piani di risoluzione e alle valutazioni della risolvibilità prevale sulle considerazioni di vigilanza corrente la necessità di accelerare le azioni di ristrutturazione e di assicurarne la celerità, per garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP e preservare la stabilità finanziaria. Se i membri del collegio di risoluzione sono in disaccordo sulle decisioni da adottare riguardo al piano di risoluzione della CCP, alla valutazione della risolvibilità della CCP e all'eliminazione degli impedimenti che la ostacolano, l'ESMA dovrebbe fungere da mediatore in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. La mediazione vincolante dell'ESMA dovrebbe comunque essere esaminata preventivamente da un comitato interno dell'ESMA stessa, dato che i suoi membri hanno in diversi Stati membri competenze in materia di mantenimento della stabilità finanziaria e di vigilanza sui partecipanti diretti. È opportuno invitare talune autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell'ABE a partecipare in veste di osservatrici al comitato interno dell'ESMA, poiché assolvono funzioni analoghe a norma della direttiva 2014/59/UE. La mediazione vincolante non dovrebbe impedire, in altri casi, la mediazione non vincolante condotta in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(29)  ▌In funzione della struttura del gruppo di appartenenza, può risultare necessario stabilire nel piano di risanamento della CCP le condizioni che determinano l'attivazione di relazioni contrattuali volontarie o di altre relazioni vincolanti, quali garanzie fornite dall'impresa madre o accordi in materia di controllo e di trasferimento di profitti e perdite o altre forme di sostegno operativo da parte dell'impresa madre o di un'altra componente dello stesso gruppo. Assicurando la trasparenza su questo tipo di accordi si attenuerebbero i rischi per la liquidità e la solvibilità della componente del gruppo che eroga sostegno alla CCP che versa in difficoltà finanziarie. La modifica di tali accordi dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale che implica la revisione del piano di risanamento.

(30)  Data la delicatezza delle informazioni ivi contenute, i piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero obbedire ad adeguate disposizioni in materia di riservatezza.

(31)  Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e le relative modifiche alle pertinenti autorità di risoluzione, le quali dovrebbero a loro volta inoltrare piani di risoluzione e modifiche alle autorità competenti, in modo che tutte le autorità pertinenti siano tenute sempre perfettamente informate.

(32)  Per preservare la stabilità finanziaria è necessario che le autorità competenti siano in grado di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di una CCP prima che questa giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione, o imporre alla CCP un cambiamento di rotta se le azioni che compie compromettono la stabilità finanziaria generale. È opportuno pertanto conferire alle autorità competenti poteri di intervento precoce che permettano di scongiurare o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o sugli interessi dei clienti che potrebbero conseguire dall'applicazione di determinate misure da parte della CCP. I poteri di intervento precoce dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti in aggiunta ai poteri previsti dal diritto nazionale degli Stati membri o dal regolamento (UE) n. 648/2012 per le situazioni diverse da quelle considerate intervento precoce. I poteri di intervento precoce comprendono il potere di proibire o limitare nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; dovrebbe altresì essere possibile limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.

(33)  Nelle fasi di risanamento e di intervento precoce gli azionisti dovrebbero conservare tutti i loro diritti. Essi invece li perdono una volta che la CCP sia posta in risoluzione. Durante la fase di risanamento dovrebbe essere per quanto possibile limitata o proibita qualsiasi remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte dalla CCP.

(34)  Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere un avvio tempestivo della procedura prima che si manifesti l'insolvenza della CCP. La CCP dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando viola o rischia di violare in un prossimo futuro i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione, quando il risanamento non è riuscito a ripristinarne la sostenibilità economica, quando le sue attività sono o rischiano di essere in un prossimo futuro inferiori alle passività, quando non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare i debiti alla scadenza o quando necessita di sostegno finanziario pubblico ▌. La mera circostanza che la CCP non soddisfi tutti i requisiti per l'autorizzazione non dovrebbe tuttavia giustificare di per sé l'avvio della procedura di risoluzione. Per consentire il tempestivo avvio della risoluzione, la decisione di un'autorità di risoluzione volta ad accelerare il passaggio dal risanamento alla risoluzione può essere impugnata solo per motivi di merito, sulla base del fatto che, al momento della sua adozione, la decisione era arbitraria e irragionevole alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

(35)  L'erogazione di assistenza di liquidità di emergenza da parte della banca centrale (laddove disponibile) non dovrebbe costituire una prova del fatto che la CCP non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare le passività alla scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione volte a rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni.

(36)  Se sussistono i presupposti per la risoluzione, l'autorità di risoluzione della CCP dovrebbe disporre di un complesso armonizzato di strumenti e poteri di risoluzione. Questi dovrebbero essere attivati o esercitati in base a presupposti, obiettivi e principi generali comuni. Gli ulteriori strumenti e poteri attivati o esercitati dalle autorità di risoluzione dovrebbero essere conformi ai principi e agli obiettivi della risoluzione. In particolare, l'attivazione o l'esercizio non dovrebbe interferire nella risoluzione efficace dei gruppi transfrontalieri. Visto l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di fondi pubblici, e considerato che è difficile prevedere la natura esatta di una grave crisi che richiederebbe l'intervento dell'autorità di risoluzione, è opportuno non escludere ex ante alcuno strumento di risoluzione. Per affrontare l'azzardo morale e meglio tutelare i contribuenti, è opportuno che le autorità competenti definiscano ex ante misure chiare e dettagliate per recuperare nella misura del possibile tali risorse dai partecipanti diretti.

(37)  Gli obiettivi primi della risoluzione dovrebbero essere garantire la continuità delle funzioni essenziali, scongiurare effetti negativi sulla stabilità finanziaria e tutelare le finanze pubbliche▌.

(38)  È opportuno mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto, seppur ristrutturandole con i necessari cambiamenti della direzione, mediante l'attivazione degli strumenti di risoluzione in situazione di continuità operativa e ricorrendo, nella massima misura possibile, a fondi privati. Varie soluzioni sarebbero percorribili per conseguire tale obiettivo: la vendita della CCP o la sua fusione con un terzo solvente, la ristrutturazione o riduzione del valore dei contratti e delle passività della CCP mediante l'allocazione delle perdite e il trasferimento delle posizioni dal partecipante inadempiente ai partecipanti non inadempienti, ovvero la ricapitalizzazione della CCP mediante la riduzione del valore delle sue azioni o la riduzione e conversione dei suoi titoli di debito in titoli di capitale. In linea con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP, e prima di procedere agli interventi di cui sopra, l'autorità di risoluzione dovrebbe vagliare la possibilità di dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali esistenti e in sospeso della CCP, comprese, segnatamente, le obbligazioni contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP, così come le obbligazioni contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma. Le obbligazioni contrattuali dovrebbero trovare esecuzione da parte dell'autorità di risoluzione analogamente al modo in cui sarebbero attivate nella procedura ordinaria di insolvenza.

(39)  È necessario agire rapidamente e con risolutezza per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Non appena sussistono i presupposti per la risoluzione, nel pubblico interesse l'autorità di risoluzione della CCP non dovrebbe tardare ad avviare un'azione opportuna e coordinata di risoluzione. È possibile che il dissesto della CCP si verifichi in circostanze che impongono una reazione immediata dell'autorità di risoluzione. È pertanto opportuno consentire a tale autorità di avviare un'azione di risoluzione a prescindere dal fatto che la CCP attui provvedimenti di risanamento ovvero senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

(40)  Nell'avviare le azioni di risoluzione l'autorità di risoluzione della CCP dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione elaborato in seno al collegio di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga che, alla luce delle specifiche circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere raggiunti più efficacemente con azioni non previste in detto piano. L'autorità di risoluzione dovrebbe informare prontamente il collegio di risoluzione delle azioni di risoluzione che intende avviare, specie se si discostano dal piano.

(41)  L'ingerenza nei diritti di proprietà dovrebbe essere proporzionata al rischio per la stabilità finanziaria. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere pertanto applicati soltanto alle CCP che presentano i presupposti per la risoluzione, in particolare quando risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nel pubblico interesse. Poiché gli strumenti e i poteri di risoluzione possono interferire nei diritti degli azionisti, dei partecipanti diretti, dei loro clienti e dei creditori in senso lato, l'azione di risoluzione dovrebbe essere avviata soltanto quando è necessaria nel pubblico interesse e l'ingerenza in tali diritti dovrebbe essere compatibile con la Carta. In particolare, quando creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa nell'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza.

(42)  Gli azionisti, i partecipanti diretti e i creditori non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Se le attività della CCP in risoluzione sono cedute solo in parte a un acquirente privato o a una CCP-ponte, è opportuno liquidare con procedura ordinaria di insolvenza la parte restante della CCP in risoluzione.

(43)  Per tutelare i diritti di azionisti, ▌creditori, partecipanti diretti e loro clienti è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività della CCP e alla valutazione del trattamento che tali parti avrebbero ricevuto se l'autorità di risoluzione non avesse avviato l'azione di risoluzione. Dovrebbe essere possibile iniziare la valutazione già nella fase del risanamento. Prima dell'avvio dell'azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività della CCP, incluso il prezzo al quale si procederebbe allo scioglimento dei contratti nell'ambito della CCP, che dovrebbe tener conto della volatilità del mercato e della liquidità al momento della risoluzione. Il diritto di impugnare la valutazione dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione. In determinati casi è inoltre opportuno procedere a un raffronto a posteriori, ossia successivo all'attivazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento riservato in concreto a azionisti, creditori, partecipanti diretti e loro clienti e quello che avrebbero ricevuto se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, tenendo adeguatamente conto di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati. In taluni casi gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i loro clienti dovrebbero avere diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza quando, a titolo di pagamento o di risarcimento per le loro pretese, hanno ricevuto un importo inferiore a quello che avrebbero ottenuto se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, tenendo adeguatamente conto di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati. Ai fini del calcolo dell'importo che avrebbero ricevuto non si dovrebbe partire dal presupposto dell'erogazione di sostegno finanziario pubblico. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l'azione di risoluzione, dovrebbe essere possibile contestare tale raffronto anche separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti, creditori, partecipanti diretti e loro clienti le differenze di trattamento constatate.

(44)  Ai fini di una risoluzione efficace, il processo di valutazione dovrebbe stabilire con la massima precisione possibile le perdite da allocare per permettere alla CCP di ribilanciare il portafoglio delle posizioni in essere e assolvere le obbligazioni di pagamento. La valutazione delle attività e passività della CCP in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche assunte al momento dell'attivazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria della CCP. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività della CCP in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

(45)  All'avvio della risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe provvedere a che siano assolte le obbligazioni contrattuali in essere della CCP, dei partecipanti diretti e delle altre controparti previste dal regolamento operativo delle CCP, compresi i provvedimenti di risanamento in corso, salvo se l'esercizio di un diverso strumento o potere di risoluzione risulti più adatto per attenuare gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per assicurare tempestivamente la continuità delle funzioni essenziali della CCP. Le perdite dovrebbero quindi essere assorbite dagli strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere allocate agli azionisti nei limiti della loro capacità mediante cancellazione o cessione delle partecipazioni ovvero mediante una forte diluizione, tenendo conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l'esecuzione degli obblighi in essere nei confronti della CCP. Se tali strumenti si rivelano insufficienti, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di ridurre per quanto necessario, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria in generale, il valore del debito ▌non garantito e delle passività non garantite ▌secondo l'ordine previsto dal diritto fallimentare nazionale applicabile.

(46)  Se i provvedimenti di risanamento attuati dalla CCP non sono riusciti ad arginare le perdite, a ristabilire l'equilibrio con un portafoglio bilanciato delle posizioni in essere o a ricostituire nella totalità le risorse prefinanziate ovvero se l'autorità di risoluzione ha stabilito che l'attuazione di tali provvedimenti da parte della CCP comprometterebbe la stabilità finanziaria, l'autorità dovrebbe esercitare i poteri di allocazione delle perdite e delle posizioni disponendo l'allocazione delle perdite residue, il riequilibrio della posizione della CCP e la ricostituzione delle risorse prefinanziate richieste mediante la prosecuzione dell'uso degli strumenti previsti nel regolamento operativo della CCP o mediante altre azioni.

(47)  Le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere a che i costi della risoluzione della CCP siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria ricevano pari trattamento. Se nell'azione di risoluzione i creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza o per altre ragioni.

(48)  Gli strumenti di risanamento e risoluzione dovrebbero essere sfruttati al massimo prima di un'eventuale iniezione di capitale del settore pubblico ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico a favore della CCP. Il ricorso al sostegno finanziario pubblico a favore della risoluzione di CCP in dissesto dovrebbe rispettare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato e dovrebbe essere considerato una soluzione estrema di ultima istanza.

(49)  Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di una CCP in dissesto sostenuti dai contribuenti. Dovrebbe assicurare anche che le CCP siano risolvibili senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero permettere di conseguire tale obiettivo garantendo che gli azionisti e le controparti comprese fra i creditori della CCP in dissesto subiscano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto della CCP. Detti strumenti dovrebbero pertanto rafforzare per gli azionisti e le controparti delle CCP l'incentivo a vigilare sulla solidità della CCP in situazioni di normalità, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria(8).

(50)  Per offrire alle autorità di risoluzione la necessaria flessibilità nell'allocazione delle perdite e delle posizioni alle controparti in varie situazioni, è opportuno consentire loro di applicare innanzitutto gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ▌nell'intento di mantenere i servizi essenziali di compensazione all'interno della CCP in risoluzione e quindi, qualora ciò sia necessario, di trasferire tali servizi essenziali a una CCP-ponte o a un terzo lasciando che la parte restante della CCP cessi l'operatività e sia liquidata.

(51)  Quando gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni sono applicati nell'intento di ripristinare la sostenibilità economica della CCP in dissesto per consentirne la continuità operativa, la risoluzione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione e dalla successiva ristrutturazione della CCP e delle relative attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale▌.

(52)  Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero essere applicati per ribilanciare il portafoglio della CCP, arginare le ulteriori perdite e reperire risorse supplementari che concorrano a ricapitalizzare la CCP e a ricostituirne le risorse prefinanziate. Per essere efficaci e raggiungere gli obiettivi ricercati tali strumenti dovrebbero poter essere applicati a una gamma il più possibile ampia di contratti che generano passività non garantite o che determinano un portafoglio sbilanciato per la CCP in dissesto. Dovrebbero prevedere la possibilità di mettere all'asta fra gli altri partecipanti diretti le posizioni degli inadempienti; ▌di applicare a tali partecipanti e ai loro clienti scarti di garanzia ai margini di variazione in uscita; di attivare le rimanenti richieste di liquidità previste dai piani di risanamento; di attivare altre richieste di liquidità per la risoluzione destinate specificamente all'autorità di risoluzione nel regolamento operativo della CCP; di ridurre il valore degli strumenti di capitale e dei titoli di debito emessi dalla CCP, o di altre passività non garantite, e convertire i titoli di debito in azioni. Se ritenuto necessario per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione, minimizzando al contempo i rischi per la stabilità finanziaria ed evitando il ricorso a fondi pubblici, le autorità di risoluzione dovrebbero poter rompere parzialmente o in toto i contratti dei partecipanti diretti inadempimenti, delle linee di prodotto e della CCP.

(53)  Tenendo debito conto dell'impatto sulla stabilità finanziaria e come soluzione di ultima istanza, in determinate situazioni le autorità di risoluzione dovrebbero considerare la possibilità di includere solo parzialmente taluni contratti nell'allocazione delle perdite ▌. Quando tali strumenti sono utilizzati solo parzialmente, il livello di perdita o di esposizione applicato agli altri contratti può essere modificato, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

(54)  Quando gli strumenti di risoluzione sono stati usati per trasferire le funzioni essenziali o l'attività economicamente sostenibile della CCP a un soggetto sano, quale un acquirente del settore privato o una CCP-ponte, la parte restante della CCP dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che la CCP in dissesto presti all'acquirente o alla CCP-ponte i servizi o l'assistenza che gli consentono di svolgere le attività o di prestare i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

(55)  Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere la CCP o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso dei soci. Nell'applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria della CCP o dei rami della sua attività, puntando comunque a ottenere il prezzo di vendita più alto possibile.

(56)  I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività della CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio del soggetto che rimane sottoposto alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio degli azionisti. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto della CCP e dalla procedura di risoluzione.

(57)  Perché la vendita dell'attività d'impresa sia tempestiva e per salvaguardare la stabilità finanziaria, è opportuno effettuare la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in tempi che non ritardino l'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

(58)  È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione della CCP in dissesto e le trattative con i potenziali acquirenti prima dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa siano di rilevanza sistemica. A salvaguardia della stabilità finanziaria è importante che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione della CCP, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

(59)  In quanto CCP di proprietà, totalmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche o CCP controllata dall'autorità di risoluzione, la CCP-ponte dovrebbe avere come finalità principale quella di garantire che i partecipanti diretti e i clienti della CCP posta in risoluzione continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che siano mantenute le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire la CCP-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in continuità operativa e rimetterla sul mercato quando ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se cessa di essere economicamente sostenibile.

(60)  Se in concreto non è disponibile nessun'altra opzione o se le varie opzioni si dimostrano insufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe essere possibile, nel rispetto delle applicabili norme in materia di aiuti di Stato, un coinvolgimento pubblico sotto forma di sostegno al capitale o di proprietà pubblica temporanea, che comprenda la ristrutturazione dell'operatività della CCP e consenta di recuperare nel tempo dai partecipanti al sistema che beneficiano del sostegno finanziario i fondi mobilitati. Il ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione prescinde dal ruolo che le banche centrali svolgono, a loro discrezione, nell'erogazione di liquidità al sistema finanziario anche in periodi di stress, e non dovrebbe essere ritenuto probabile. Esso dovrebbe avere carattere temporaneo. Pertanto dovrebbero essere introdotti meccanismi esaustivi e credibili che consentano di recuperare entro un congruo periodo di tempo i fondi pubblici erogati.

(61)  Affinché le autorità di risoluzione possano applicare gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ai contratti conclusi con soggetti basati in paesi terzi, è opportuno inserire tale possibilità nel regolamento operativo della CCP.

(62)  Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i necessari poteri giuridici di cui è possibile l'esercizio, in diverse combinazioni, quando sono attivati gli strumenti di risoluzione. Dovrebbero essere inclusi i poteri seguenti: cedere partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in dissesto a un altro soggetto, quale un'altra CCP o una CCP-ponte; ridurre o annullare le partecipazioni ovvero ridurre o convertire le passività della CCP in dissesto; ridurre il margine di variazione; dare esecuzione alle obbligazioni che i terzi hanno in essere nei confronti della CCP, comprese le richieste di liquidità per il risanamento e la risoluzione - ivi incluse quelle previste nel regolamento operativo della CCP - e le allocazioni di posizioni; rompere parzialmente o in toto i contratti della CCP; sostituire la direzione; disporre una moratoria temporanea sul rimborso dei crediti. La CCP e i relativi membri del consiglio e dell'alta dirigenza dovrebbero continuare a dover rispondere civilmente o penalmente, secondo il diritto dello Stato membro, delle loro responsabilità per il dissesto della CCP.

(63)  Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché gli esiti delle relative valutazioni, possono avere conseguenze di ampia portata, soprattutto per le imprese interessate. È d'obbligo presumere che qualsiasi informazione su una decisione comunicata prima che questa sia presa, riguardi essa la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione, l'attivazione di uno specifico strumento o l'avvio di una data azione nel corso della procedura, abbia ripercussioni sugli interessi pubblici e privati su cui l'azione agisce. Tuttavia, per produrre effetti negativi su una data CCP potrebbe bastare la notizia che l'autorità di risoluzione sta esaminando la sua situazione. Occorre quindi assicurare l'esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, ad esempio il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.

(64)  Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l'efficacia della cessione delle partecipazioni o dei titoli di debito e delle attività, diritti e passività. Ferme restando le salvaguardie applicabili, dovrebbero essere compresi il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di eseguire i contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del cessionario delle partecipazioni e attività cedute. Non dovrebbero tuttavia esserci ingerenze nel diritto dei dipendenti di sciogliere il contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di sciogliere il contratto che la lega alla CCP in risoluzione, o a un'altra componente del gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione della CCP in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di ordinare alla CCP residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di prestare i servizi necessari per consentire alla CCP alla quale sono state cedute attività, contratti o partecipazioni in virtù dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento della CCP-ponte di svolgere la propria attività.

(65)  Ai sensi dell'articolo 47 della Carta le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare per motivi di merito le decisioni prese dalle autorità di risoluzione se, al momento della loro adozione, le decisioni erano arbitrarie e irragionevoli alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

(66)  L'azione di risoluzione avviata dalle autorità di risoluzione nazionali può comportare valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione nazionali in tale contesto servano di base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione della crisi in questione.

(67)  Per contemplare le situazioni di estrema urgenza, e poiché la sospensione della decisione dell'autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità delle funzioni essenziali, è necessario prevedere che l'impugnazione non abbia automaticamente effetto sospensivo sulla decisione contestata e che la decisione dell'autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva.

(68)  Inoltre, laddove necessario per tutelare i terzi che hanno acquistato in buona fede attività, contratti, diritti e passività della CCP in risoluzione in virtù dell'esercizio dei poteri in tal senso da parte delle autorità, e per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sui successivi atti amministrativi o operazioni conclusi in base a una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.

(69)  Poiché può essere necessario avviare con urgenza l'azione di risoluzione in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell'Unione, è opportuno che la procedura prevista dal diritto nazionale per la domanda di omologazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria di una misura di gestione della crisi e l'esame di tale domanda in sede giudiziaria si svolgano celermente. Questo non pregiudica l'eventuale diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di prescindere dalla decisione per un periodo limitato dopo che l'autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

(70)  Nell'interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione alla CCP in dissesto mentre l'autorità di risoluzione esercita i poteri o attiva gli strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell'autorità stessa. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l'autorità di risoluzione abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi della CCP in dissesto nei confronti dei sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10), comprese le altre controparti centrali e le banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che le tutele operino adeguatamente in situazione di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione non dovrebbe essere considerata procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto. Non dovrebbero tuttavia essere compromessi il funzionamento del sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE né il diritto alla tutela dei titoli dati in garanzia conferito dalla stessa direttiva.

(71)  Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a una CCP-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di chiudere per close-out i contratti finanziari, anticiparli o scioglierli in altro modo prima del trasferimento. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ricavare un quadro veritiero dello stato patrimoniale della CCP in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei meccanismi terminativi. Per limitare al minimo necessario l'interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei meccanismi terminativi dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione della crisi o all'azione di risoluzione, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i meccanismi terminativi derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento del margine.

(72)  Al fine di preservare gli accordi finanziari legittimi in caso di cessione di solo una parte delle attività, dei contratti, dei diritti e delle passività della CCP in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di salvaguardia per impedire la separazione, secondo il caso, di passività, diritti e contratti collegati. Questa limitazione di determinate prassi con riguardo ai contratti collegati e alle relative garanzie reali dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica la salvaguardia, le autorità di risoluzione dovrebbero puntare a trasferire tutti i contratti collegati nell'ambito di un accordo protetto ovvero a lasciarli alla CCP residua in dissesto. Questa forma di salvaguardia dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2013/36/UE per le esposizioni incluse in un accordo di netting siano alterati solo minimamente.

(73)  Le CCP dell'UE servono partecipanti diretti e clienti ubicati in paesi terzi e, viceversa, le CCP dei paesi terzi servono partecipanti diretti e clienti ubicati nell'UE. Una risoluzione efficace delle CCP attive a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi con le autorità dei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione dovrebbero garantire l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo alle CCP attive a livello internazionale. In determinate circostanze le autorità di risoluzione nazionali dovrebbero riconoscere ed eseguire le procedure di risoluzione dei paesi terzi. La collaborazione dovrebbe riguardare anche le filiazioni delle CCP dell'Unione o dei paesi terzi, e i relativi partecipanti diretti e clienti.

(74)  Ai fini di un'armonizzazione coerente e di una tutela adeguata dei partecipanti al mercato in tutta l'Unione, è opportuno che, in base a progetti elaborati dall'ESMA, la Commissione adotti, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione, il contenuto dei piani di risoluzione e gli elementi d'interesse per lo svolgimento delle valutazioni.

(75)  È opportuno conferire alla Commissione la facoltà di sospendere, su richiesta dell'autorità di risoluzione di una CCP in risoluzione o dell'autorità competente di un partecipante diretto della CCP in risoluzione e previo parere non vincolante dell'ESMA, l'obbligo di compensazione imposto a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 per determinate categorie di derivati OTC compensati dalla CCP in risoluzione. La sospensione dovrebbe essere disposta solo se necessaria per preservare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato, in particolare per scongiurare effetti di contagio ed impedire che le controparti e gli investitori si ritrovino con un'esposizione a rischi elevati e incerti nei confronti di una CCP. La Commissione dovrebbe decidere tenendo conto degli obiettivi della risoluzione e dei criteri del regolamento (UE) n. 648/2012 che determinano l'obbligo di compensazione per i derivati OTC per i quali è chiesta la sospensione. La sospensione dovrebbe essere temporanea, con possibilità di rinnovo. È del pari opportuno potenziare il ruolo del comitato dei rischi della CCP, previsto all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012, per incoraggiare ulteriormente le CCP a gestire i rischi in modo prudente e a migliorare la resilienza. I membri del comitato dei rischi dovrebbero poter informare l'autorità competente quando la CCP non segue il parere del loro comitato e i rappresentanti dei partecipanti diretti e dei clienti che siedono in tale comitato dovrebbero poter usare le informazioni ottenute per monitorare le loro esposizioni verso la CCP, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza. Le autorità di risoluzione delle CCP dovrebbero infine avere accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012 e il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio(11).

(76)  Affinché le autorità di risoluzione delle CCP siano rappresentate in tutte le sedi pertinenti e affinché l'ESMA possa fruire di tutte le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1095/2010 per includere le autorità di risoluzione nazionali delle CCP nella gamma delle autorità competenti ai sensi di tale regolamento.

(77)  Per preparare le decisioni che l'ESMA deve adottare nell'assolvimento delle funzioni relative all'elaborazione dei progetti di norme tecniche sulle valutazioni ex ante ed ex post e sui collegi e piani di risoluzione, nonché relative all'elaborazione degli orientamenti sui presupposti per la risoluzione e sulla mediazione vincolante, e per garantire il pieno coinvolgimento dell'ABE e dei suoi membri nella preparazione di tali decisioni, l'ESMA dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, al quale dovrebbero essere invitate a partecipare in veste di osservatrici le pertinenti autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell'ABE.

(78)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

(79)  Quando adottano decisioni o avviano azioni in applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto del relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica delle altre giurisdizioni e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di ciascun partecipante diretto per il settore finanziario e l'economia delle giurisdizioni in cui è stabilito.

(80)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione delle CCP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una CCP può avere sull'intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(81)  Per evitare incoerenze tra le disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP e il quadro giuridico in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, è opportuno differire l'applicazione del presente regolamento fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento della [UP: inserire il riferimento alla direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP) autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e le norme relative agli accordi con i paesi terzi in materia di risanamento e risoluzione delle CCP.

Articolo 2 

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)  "CCP": la CCP come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(2)  "collegio di risoluzione": il collegio costituito a norma dell'articolo 4;

(3)  "autorità di risoluzione": l'autorità designata ▌a norma dell'articolo 3;

(4)  "strumento di risoluzione": uno degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1;

(5)  "potere di risoluzione": uno dei poteri di cui all'articolo 48;

(6)  "obiettivi della risoluzione": gli obiettivi della risoluzione previsti all'articolo 21;

(7)  "autorità competente": l'autorità designata ▌a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(7 bis)  "evento di inadempimento": uno scenario in cui uno o più partecipanti diretti non adempiono le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della CCP;

(7 ter)  "evento diverso dall'inadempimento": uno scenario in cui una CCP subisce perdite per qualsiasi ragione diversa dall'inadempimento di un partecipante diretto, tra cui frodi o carenze a livello delle attività, dei depositi a custodia, degli investimenti o carenze giuridiche o operative, incluse le carenze derivanti da attacchi informatici e le carenze di liquidità prive di copertura;

(8)  "piano di risoluzione": il piano di risoluzione predisposto per la CCP a norma dell'articolo 13;

(9)  "azione di risoluzione": l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione una volta che sussistano i presupposti per la risoluzione enunciati all'articolo 22;

(10)  "partecipante diretto": il partecipante diretto come definito all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(11)  "impresa madre": l'impresa madre come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(12)  "CCP di paese terzo": la CCP con sede legale stabilita in un paese terzo;

(13)  "accordo di compensazione" (set-off arrangement): l'accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la CCP in risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda;

(14)  "infrastruttura di mercato finanziario" (FMI): la controparte centrale, il depositario centrale di titoli, il repertorio di dati sulle negoziazioni, il sistema di pagamento o altro sistema definito e designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE;

(15)  "cliente": il cliente come definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(15 bis)  "O-SII": gli altri enti a rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

(16)  "CCP interoperante": la CCP che ha concluso un accordo di interoperabilità a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012;

(18)  "piano di risanamento": il piano di risanamento predisposto e aggiornato dalla CCP a norma dell'articolo 9;

(19)  "consiglio": l'organo di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, costituito conformemente al diritto societario nazionale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(20)  "collegio di vigilanza": il collegio previsto all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, con la partecipazione del Comitato di risoluzione unico (SRB);

(21)  "capitale": il capitale quale definito all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(22)  "linee di difesa in caso di inadempimento": le linee di difesa in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(23)  "funzioni essenziali": le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera della CCP o del gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni;

(24)  "gruppo": un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(25)  "FMI collegata": la CCP interoperante o altra FMI o una CCP con cui la CCP ha un accordo contrattuale;

(26)  "sostegno finanziario pubblico ▌": l'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità della CCP o del gruppo di cui la CCP fa parte;

(27)  "contratti finanziari": i contratti e gli accordi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;

(28)  "procedura ordinaria di insolvenza": la procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle CCP ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per le CCP oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

(29)  "partecipazioni": azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano – azioni, quote o altre partecipazioni;

(30)  "autorità macroprudenziale nazionale designata": l'autorità cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

(31)  "fondo di garanzia": il fondo di garanzia in caso di inadempimento costituito dalla CCP a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(32)  "risorse prefinanziate": le risorse detenute dalla persona giuridica di cui questa può disporre liberamente;

(33)  "alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della CCP e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

(34)  "repertorio di dati sulle negoziazioni": il repertorio di dati sulle negoziazioni come definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 o all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio(12);

(35)  "disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione": la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;

(36)  "titoli di debito": le obbligazioni e altre forme non garantite di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

(37)  "richiesta di liquidità per la risoluzione": la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza dei poteri legali dei quali l'autorità di risoluzione è investita a norma dell'articolo 31 e secondo quanto previsto nel regolamento operativo della CCP;

(38)  "richiesta di liquidità per il risanamento": la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza di disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP;

(39)  "poteri di cessione": i poteri, specificati all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c) o d), di cedere azioni, quote, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti, obbligazioni o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, trasferendoli dalla CCP in risoluzione a un cessionario;

(40)  "derivato": il derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(41)  "accordo di netting": l'accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo da diventare immediatamente esigibili oppure da estinguersi e, in entrambi i casi, sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; la definizione comprende le "clausole di compensazione (netting) per close-out" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e il "netting" come definito all'articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

(42)  "misura di prevenzione della crisi": l'esercizio del potere di ordinare alla CCP di intervenire per colmare le carenze del piano di risanamento a norma dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9, l'esercizio del potere di superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell'articolo 17 o l'applicazione di una misura d'intervento precoce a norma dell'articolo 19;

(43)  "meccanismi terminativi": clausole che attribuiscono alle parti del contratto il diritto di scioglierlo, di anticiparlo o di chiuderlo per close-out, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligazione prevista dal contratto;

(44)  "contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà": il contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;

(45)  "obbligazione garantita": lo strumento di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14);

(46)  "procedura di risoluzione in paese terzo": l'azione avviata per gestire il dissesto della CCP di un paese terzo, ai sensi della legge di tale paese, che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui al presente regolamento;

(47)  "pertinenti autorità nazionali": le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obbligazioni o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione;

(48)  "pertinente autorità di paese terzo": l'autorità del paese terzo deputata allo svolgimento di funzioni comparabili a quelle affidate all'autorità di risoluzione o all'autorità competente in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

AUTORITÀ, COLLEGIO DI RISOLUZIONE E PROCEDURE

Sezione I

Autorità di risoluzione, collegi di risoluzione e ruolo delle autorità europee di vigilanza

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

1.  Gli Stati membri in cui sono stabilite CCP designano un'autorità di risoluzione abilitata ad attivare gli strumenti di risoluzione e ad esercitare i poteri di risoluzione previsti dal presente regolamento e gli Stati membri in cui non sono stabilite CCP possono fare altrettanto.

Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici.

2.  L'autorità di risoluzione dispone delle competenze, delle risorse e della capacità operativa che le permettono di applicare le misure di risoluzione e di esercitare i suoi poteri con la celerità e la flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.  Se l'autorità di risoluzione designata a norma del paragrafo 1 è deputata allo svolgimento di altre funzioni, viene garantita la sua effettiva indipendenza operativa, inclusa la separazione del personale, delle linee gerarchiche e del processo decisionale, in particolare dall'autorità competente designata a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 nonché dalle autorità competenti e di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, e viene adottata, dandone dimostrazione all'ESMA, ogni disposizione necessaria per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidatele in virtù del presente regolamento e tutte le altre.

I requisiti di cui al primo comma non impediscono la convergenza delle linee gerarchiche al massimo livello di un'organizzazione che include diverse autorità né il distaccamento, a condizioni prestabilite, del personale da un'autorità a un'altra per far fronte a picchi temporanei del carico di lavoro.

4.  ▌

L'autorità di risoluzione adotta e rende pubbliche le norme interne che assicurano la separazione strutturale prevista al primo comma, comprese quelle che regolano il segreto d'ufficio e gli scambi d'informazioni fra le diverse aree funzionali.

5.  Ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell'esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente.

6.  ▌L'autorità di risoluzione informa tempestivamente il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento.

7.  Se le decisioni previste al paragrafo 6 hanno un impatto diretto sul bilancio ▌, l'autorità di risoluzione ottiene la necessaria approvazione, come previsto dalla legge.

8.  Lo Stato membro notifica alla Commissione e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la o le autorità di risoluzione designate a norma del paragrafo 1.

9.  ▌

10.  L'ESMA pubblica l'elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto notificate a norma del paragrafo 8.

Articolo 4

Collegi di risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione costituisce, gestisce e presiede un collegio di risoluzione incaricato dell'esercizio delle funzioni previste agli articoli 13, 16 e 17 e della collaborazione e del coordinamento con le autorità omologhe dei paesi terzi.

Il collegio di risoluzione costituisce per l'autorità di risoluzione e per le altre autorità pertinenti l'ambito nel quale esercitare le funzioni seguenti:

(a)  scambio di informazioni d'interesse per la predisposizione dei piani di risoluzione, per la valutazione dell'interconnessione della CCP e dei suoi partecipanti, con altre banche centrali di interesse, per l'applicazione delle misure preparatorie e preventive e per la risoluzione;

(b)  valutazione dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 13;

(c)  valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell'articolo 16;

(d)  individuazione, superamento ed eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità delle CCP a norma dell'articolo 17;

(e)  coordinamento della comunicazione delle strategie e dei programmi di risoluzione al pubblico.

(e bis)  scambio dei piani di risanamento e di risoluzione dei partecipanti diretti e valutazione del potenziale impatto e dell'interconnessione con la CCP;

2.  Sono membri del collegio di risoluzione:

(a)  l'autorità di risoluzione della CCP;

(b)  l'autorità competente della CCP;

(c)  le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)  le autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)  le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(f)  le autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(g)  i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(h)  le banche centrali di emissione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(i)  quando si applica l'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente dell'impresa madre;

(i bis)  le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

(j)  quando non è l'autorità di risoluzione di cui alla lettera a), il ministero competente;

(k)  l'ESMA;

(l)  l'Autorità bancaria europea (ABE).

3.  L'ESMA, l'ABE e le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII non hanno diritto di voto nel collegio di risoluzione.

4.  Possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in veste di osservatrici le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi e le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di paesi terzi con le quali la CCP ha concluso accordi di interoperabilità. La partecipazione di tali autorità è subordinata alla condizione che esse siano vincolate a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio del presidente del collegio di risoluzione, a quelli previsti all'articolo 71.

La partecipazione delle autorità di paesi terzi al collegio di risoluzione può essere limitata alla discussione di specifici aspetti di esecuzione transfrontaliera, fra i quali potrebbero rientrare:

(a)  esecuzione effettiva e coordinata dell'azione di risoluzione, in particolare a norma degli articoli 53 e 75;

(b)  individuazione ed eliminazione degli eventuali impedimenti a un'effettiva azione di risoluzione conseguenti alle divergenze fra le varie discipline normative in materia di garanzie reali, accordi di netting e accordi di compensazione e alle divergenze tra i poteri o strategie di risanamento e risoluzione;

(c)  rilevamento dell'eventuale necessità d'introdurre nuovi obblighi in tema di rilascio delle licenze, riconoscimento o autorizzazione e coordinamento a tal fine, tenuto conto dell'esigenza di tempestività nell'azione di risoluzione;

(d)  eventuale sospensione dell'obbligo di compensazione per le classi di attività influenzate dalla risoluzione della CCP a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 o di disposizioni equivalenti previste dal diritto nazionale del paese terzo;

(e)  eventuale incidenza della diversità di fuso orario sull'ora di fine attività applicabile alla chiusura delle negoziazioni.

5.  Al presidente del collegio di risoluzione sono deputate le funzioni seguenti:

(a)  stabilire per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio, le modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione;

(b)  coordinare tutte le attività del collegio di risoluzione;

(c)  indire tutte le riunioni del collegio di risoluzione e presiederle;

(d)  informare esaurientemente con congruo anticipo tutti i membri del collegio di risoluzione dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali in discussione nelle stesse e dei punti da esaminare a tal fine;

(e)  decidere se invitare autorità di paesi terzi, ed eventualmente quali, a specifiche riunioni del collegio di risoluzione in conformità del paragrafo 4;

(f)  coordinare l'interscambio tempestivo di tutte le informazioni rilevanti tra i membri del collegio di risoluzione;

(g)  informare tempestivamente tutti i membri del collegio di risoluzione delle decisioni e degli esiti di dette riunioni;

(g bis)  garantire che i membri del collegio si scambino tempestivamente tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

6.  Per garantire la coerenza e uniformità di funzionamento dei collegi di risoluzione in tutta l'Unione, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte di detto funzionamento previste al paragrafo 1.

Nell'elaborazione delle norme di regolamentazione previste al primo comma l'ESMA tiene conto delle disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione(15), e del capo 6, sezione 1, del regolamento delegato (UE) XXX/2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all'articolo 88, paragrafo 7, della stessa direttiva(16).

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Comitato di risoluzione dell'ESMA

1.  L'ESMA istituisce, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, un comitato di risoluzione incaricato di preparare le decisioni deputate all'ESMA dal presente regolamento, eccetto le decisioni ai sensi dell'articolo 12.

Inoltre il comitato di risoluzione promuove l'elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e definisce strategie per la risoluzione delle CCP in dissesto.

2.  Il comitato di risoluzione è composto delle autorità designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Le autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII sono invitate a partecipare al comitato di risoluzione in veste di osservatrici.

2 bis.  L'ESMA valuta i regimi di risanamento e risoluzione delle CCP all'interno dell'Unione con riferimento al loro effetto aggregato sulla stabilità finanziaria dell'Unione attraverso periodiche prove di stress e simulazioni di crisi riguardanti possibili eventi di stress di portata sistemica. Nell'assolvere tale ruolo, l'ESMA assicura la coerenza con le valutazioni sulla resilienza delle singole CCP di cui al capo XII del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, per quanto concerne la frequenza e la definizione delle prove, e collabora strettamente con i collegi di vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, con il CERS e con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, inclusa la BCE quando svolge le sue funzioni nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché con tutte le autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza sulle CCP. Qualora le prove di stress globali rilevino carenze di tali regimi in alcuni settori, l'istituzione o le istituzioni responsabili provvedono a ovviare a tali carenze e ripresentano i propri regimi affinché siano sottoposti a un altro ciclo di prove di stress entro sei mesi dalle prove precedenti.

3.  Ai fini del presente regolamento l'ESMA collabora con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e con l'ABE nel comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Ai fini del presente regolamento l'ESMA provvede alla separazione strutturale tra il comitato di risoluzione e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Collaborazione tra autorità

1.  Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l'ESMA collaborano strettamente nella predisposizione, pianificazione e, nella misura del possibile, applicazione delle decisioni di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti, incluse l'ESMA, le autorità di risoluzione designate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità delle FMI collegate, cooperano e comunicano efficacemente nel quadro del risanamento per consentire all'autorità di risoluzione di intervenire tempestivamente.

2.  Ai fini del presente regolamento le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l'ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti.

Sezione II

Processo decisionale e procedure

Articolo 7

Principi generali del processo decisionale

Per formare le decisioni e agire a norma del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l'ESMA si attengono a tutti i principi e aspetti seguenti:

(a)  la decisione o azione è efficace e proporzionata alla singola CCP, almeno in considerazione dei fattori seguenti:

i)  assetto proprietario, giuridico e organizzativo della CCP, inclusa la sua eventuale appartenenza a un gruppo più ampio di FMI o altri enti finanziari;

ii)  natura, dimensioni e complessità dell'attività della CCP;

iii)  natura e diversità della struttura della partecipazione diretta della CCP, inclusi i partecipanti diretti, i loro clienti e le altre controparti alle quali detti partecipanti diretti e i clienti prestano servizi di compensazione nel quadro della CCP, nel caso in cui essi siano facilmente identificabili senza indebito ritardo;

▌v) interconnessione della CCP con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e con il sistema finanziario in generale;

v bis)  eventualità o meno che la CCP compensi un contratto derivato OTC appartenente a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

v ter)  disponibilità di altre CCP che potrebbero fungere in modo credibile e fattibile da sostitute per le funzioni essenziali della CCP;

vi)  conseguenze effettive o potenziali delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 2;

(b)  sono rispettate le esigenze imperative di efficacia del processo decisionale e di massimo contenimento possibile dei costi, prevenendo nel contempo perturbazioni del mercato, nell'ambito della realizzazione della misura di intervento precoce o dell'azione di risoluzione al fine di evitare il ricorso a fondi pubblici;

(c)  le decisioni sono adottate e l'azione è avviata in modo tempestivo e, se necessario, con la dovuta sollecitudine;

(d)  le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l'azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

(e)  sono definiti chiaramente i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro;

(f)  sono tenuti debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti, i loro clienti e le CCP collegate, in particolare l'impatto della decisione o dell'azione o inazione sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche degli Stati membri e dell'Unione in generale;

(g)  sono tenuti debitamente in considerazione l'obiettivo di equilibrare gli interessi dei diversi partecipanti diretti, dei loro clienti, dei creditori in senso lato e delle parti interessate della CCP negli Stati membri interessati e l'obiettivo di non penalizzare o tutelare ingiustamente gli interessi di determinati soggetti in alcuni Stati membri, anche evitando un'iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;

(g bis)  il sostegno finanziario pubblico è evitato nella massima misura possibile e utilizzato solo come soluzione di ultima istanza alle condizioni di cui all'articolo 45, e non vengono create aspettative circa il sostegno finanziario pubblico;

(h)  l'obbligo, a norma del presente regolamento, di consultare una data autorità prima di adottare la decisione o di avviare l'azione implica almeno l'obbligo di consultazione sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere:

(i)  un effetto sui partecipanti diretti, sui clienti o sulle FMI collegate;

(ii)  un impatto sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui sono stabiliti o ubicati i partecipanti diretti, i clienti o le FMI collegate;

(i)  il piano di risoluzione previsto all'articolo 13 è rispettato, a meno che sia necessario discostarsene per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione;

(j)  è assicurata la trasparenza nei confronti delle autorità pertinenti ogniqualvolta possibile, in particolare se la decisione o azione proposta rischia di ripercuotersi sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche e nei confronti di qualsiasi altra giurisdizione, o di altre parti, ove ragionevolmente possibile;

(k)  le autorità citate si coordinano e collaborano il più strettamente possibile, anche nell'intento di ridurre il costo complessivo della risoluzione;

(l)  gli effetti economici e sociali negativi della decisione sono attenuati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi in cui la CCP presta servizi, comprese le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria.

Articolo 8

Scambio di informazioni

1.  Di loro iniziativa o a richiesta, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e l'ESMA si scambiano in modo tempestivo tutte le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente regolamento.

2.  Le autorità di risoluzione divulgano le informazioni riservate comunicate dall'autorità di un paese terzo solo previo consenso di questa.

Le autorità di risoluzione comunicano al ministero competente tutte le informazioni inerenti alle decisioni o misure riguardo alle quali il ministero deve ricevere notizia, essere consultato o dare l'approvazione.

TITOLO III

PREDISPOSIZIONE

CAPO I

Pianificazione del risanamento e della risoluzione

Sezione 1

Pianificazione del risanamento

Articolo 9

Piani di risanamento

1.  La CCP redige e tiene aggiornato un piano di risanamento globale ed efficace che prevede, in caso di eventi di inadempimento e di eventi diversi dall'inadempimento o di una combinazione di entrambi, l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione finanziaria senza alcun sostegno finanziario pubblico per consentire alla CCP di continuare a prestare servizi di compensazione in caso di deterioramento significativo o in presenza di un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

1 bis.  Il piano di risanamento opera una distinzione chiara tra gli scenari, in particolare, se possibile, tramite sezioni distinte, sulla base di:

(a)  eventi di inadempimento;

(b)  eventi diversi dall'inadempimento.

Il piano di risanamento include indicazioni su come combinare le disposizioni previste per gli scenari di cui alle lettere a) e b), nel caso in cui entrambi gli scenari si verifichino contemporaneamente.

2.  Il piano di risanamento contiene un quadro di indicatori, basato sul profilo di rischio della CCP, nel quale sono identificati i casi in cui devono essere adottate le misure ivi previste, prendendo in considerazione diversi scenari. Gli indicatori riguardano la situazione finanziaria della CCP e possono essere di carattere qualitativo o quantitativo.

La CCP predispone dispositivi appropriati, inclusa una stretta cooperazione tra le autorità pertinenti, per il monitoraggio periodico degli indicatori. La CCP riferisce all'ESMA e alle autorità competenti in merito al risultato di tale monitoraggio.

2 bis.  Entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al presente articolo, paragrafo 2, primo comma.

3.  La CCP include nel proprio regolamento operativo disposizioni concernenti le procedure che deve seguire per realizzare gli obiettivi della procedura di risanamento, che prevedono:

(a)  di adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in assenza degli indicatori rilevanti;

(b)  di non adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in presenza degli indicatori rilevanti.

3 bis.  Tutte le misure di cui al paragrafo 3 richiedono l'approvazione dell'autorità competente.

4.  ▌ La CCP che intende attivare il piano di risanamento informa l'autorità competente e l'ESMA della natura e dell'entità dei problemi riscontrati, precisando tutte le circostanze del caso e indicando i provvedimenti di risanamento o di altro tipo di cui prospetta l'adozione per risolvere la situazione.

L'autorità competente, dopo aver informato l'ESMA, può ordinare alla CCP di non adottare il provvedimento di risanamento prospettato se ritiene che possa produrre effetti negativi significativi sul sistema finanziario, non sia verosimilmente efficace o possa avere ripercussioni sproporzionate sui clienti dei partecipanti diretti.

5.  L'autorità competente informa prontamente l'autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta in conformità del paragrafo 4, primo comma, e dell'eventuale successiva istruzione emanata in conformità del paragrafo 4, secondo comma.

Qualora riceva la comunicazione di cui al paragrafo 4, primo comma, l'autorità competente proibisce o limita nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; l'autorità competente può inoltre limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali e delle indennità di buonuscita.

6.  La CCP rivede e aggiorna, ove necessario, il piano di risanamento almeno annualmente e in caso di qualsiasi mutamento della struttura giuridica o organizzativa, ovvero dell'attività o della situazione finanziaria, che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne altrimenti necessaria la modifica. L'autorità competente può ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento con maggiore frequenza.

7.  Il piano di risanamento:

(a)  non presuppone l'accesso a un sostegno finanziario pubblico, a un'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o a un'assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard, né il loro ottenimento;

(b)  tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze, in particolare in relazione ai partecipanti diretti e ai loro clienti, sia diretti sia indiretti; e

(c)  assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

7 bis.  Gli strumenti di risanamento consentono di:

(a)  far fronte alle perdite derivanti da eventi diversi dall'inadempimento;

(b)  far fronte alle perdite derivanti da eventi di inadempimento;

(c)  ribilanciare il portafoglio a seguito di un evento di inadempimento;

(d)  far fronte alle carenze di liquidità prive di copertura; e

(e)  ricostituire le risorse finanziarie della CCP, compresi i fondi propri, a un livello sufficiente a consentire alla CCP di adempiere ai propri obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e a garantire la continuità operativa e il tempestivo esercizio delle funzioni essenziali della CCP.

7 ter.  Il piano di risanamento include una gamma di scenari estremi, compreso l'inadempimento di partecipanti diretti oltre ai due maggiori e di altre CCP, pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui il suo mix di prodotti, il modello commerciale, nonché il quadro di gestione della liquidità e del rischio. Tale gamma di scenari include sia eventi a carattere sistemico sia eventi di stress specifici alla CCP, tenendo conto dei potenziali effetti di contagio a livello nazionale e transfrontaliero in caso di crisi nonché delle crisi simultanee in diversi mercati importanti.

7 quater.  Entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che precisano ulteriormente la gamma di scenari da considerare ai fini del paragrafo 1. Nella formulazione di tali orientamenti, l'ESMA tiene conto, se del caso, del pertinente lavoro svolto a livello internazionale nel campo delle prove di stress prudenziali della CCP e del risanamento della CCP. Essa intende trarre vantaggio, laddove possibile, dalle sinergie tra le prove di stress prudenziale e la modellizzazione degli scenari di risanamento.

7 quinquies.  Se la CCP fa parte di un gruppo e se accordi contrattuali di sostegno da parte dell'impresa madre, incluso il finanziamento dei requisiti patrimoniali della CCP stabiliti in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012 mediante partecipazioni emesse dall'impresa madre, fanno parte del piano di recupero, quest'ultimo contempla scenari in cui tali accordi non possono essere onorati.

7 sexies.  Il piano di risanamento riporta:

(a)  una sintesi dei suoi elementi salienti e una sintesi della capacità di risanamento complessiva;

(b)  una sintesi delle modifiche sostanziali della CCP rispetto all'ultimo piano di risanamento;

(c)  un piano di comunicazione e informazione che delinea il modo in cui la CCP intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato, assicurando nel contempo la massima trasparenza;

(d)  la gamma completa degli interventi su capitale, allocazione delle perdite e liquidità, necessari al fine di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria della CCP, compresi il ribilanciamento del portafoglio e il ripristino della situazione patrimoniale, e di ricostituire le risorse prefinanziate di cui la CCP necessita per restare economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e continuare a prestare i servizi essenziali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione e dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione;

(e)  adeguate condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento, inclusa una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

(f)  la descrizione dettagliata degli impedimenti sostanziali a una sua esecuzione efficace e tempestiva, anche in termini di effetto sui partecipanti diretti e sui clienti, compreso il caso in cui è probabile che i partecipanti diretti adottino, in conformità del rispettivo piano di risanamento, provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 2014/59/UE, e, se applicabile, in termini di effetto sul resto del gruppo;

(g)  l'indicazione delle funzioni essenziali;

(h)  una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della CCP;

(i)  una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance della CCP e con cui è integrata nel regolamento operativo della CCP sottoscritto dai partecipanti diretti, e una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;

(j)  meccanismi e misure in grado di incentivare i partecipanti diretti non inadempienti a presentare offerte concorrenziali, quando sono messe all'asta le posizioni dei partecipanti inadempienti;

(k)  meccanismi e misure che permettono alla CCP un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire risorse o liquidità tra linee di business, in modo da poter continuare a svolgere le proprie funzioni e assolvere le obbligazioni alla scadenza;

(l)  meccanismi e misure:

i)  per ridurre i rischi;

ii)  per ristrutturare contratti, diritti, attività e passività, tra cui:

a)  per sciogliere in tutto o in parte i contratti;

b)  per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti;

iii)  per ristrutturare le linee di business;

iv)  necessari per la continuità di accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

v)  necessari per la continuità di funzionamento delle procedure operative della CCP, compresi infrastrutture e servizi informatici;

vi)  una descrizione delle azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria e relativo effetto finanziario previsto;

vii)  misure preparatorie che la CCP ha preso o intende prendere per agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per una sua ricapitalizzazione tempestiva, per il ribilanciamento del portafoglio e per la ricostituzione delle risorse prefinanziate, e per garantire la relativa applicabilità attraverso le frontiere; tali misure includono provvedimenti volti a far sì che i partecipanti diretti non inadempienti forniscano alla CCP un contributo in contante minimo pari al massimo all'importo del contributo da essi versato al fondo di garanzia della CCP;

viii)  un quadro di indicatori che indica il punto in cui possono essere avviate le azioni adeguate previste dal piano;

ix)  se applicabile, un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate nel piano, la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e l'indicazione delle attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale;

x)  tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, una gamma di scenari estremi di stress pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui eventi di portata sistemica, stress specifici al soggetto giuridico e all'eventuale gruppo di appartenenza e stress specifici a singoli partecipanti diretti della CCP o, nel caso, a una FMI collegata;

xi)  tenuto conto dell'articolo 34 e dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli scenari determinati dalla situazione di stress o dall'inadempimento di uno o più partecipanti oppure da altri motivi, comprese le perdite derivanti dalle attività di investimento della CCP o da problemi operativi (anche sotto forma di grave minaccia esterna per l'operatività della CCP dovuta a perturbazione o shock esterni oppure ad un incidente informatico).

7 septies.  In seguito a un evento di inadempimento, la CCP usa un importo aggiuntivo di risorse proprie dedicate pari all'importo che deve essere utilizzato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, prima di avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), del presente articolo. Qualora l'autorità competente ritenga che i rischi che hanno portato alle perdite siano stati sotto il controllo della CCP, può imporre a quest'ultima di utilizzare un importo più elevato di risorse proprie dedicate, che sarà stabilito dall'autorità competente.

7 octies.  In seguito a un evento diverso dall'inadempimento, la CCP usa risorse proprie dedicate pari a tre volte l'importo specificato all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 prima di avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), del presente articolo e, per mantenere il rigoroso processo di incentivazione, la CCP non usa il fondo di garanzia e le linee di difesa in caso di inadempimento. Qualora l'autorità competente ritenga che i rischi che hanno portato alle perdite siano stati al di fuori del controllo della CCP, può consentire a quest'ultima di utilizzare un importo inferiore di risorse proprie dedicate, che sarà stabilito dall'autorità competente.

7 nonies.  Di concerto con l'autorità competente, la CCP si avvale degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), punto ii), solo dopo aver effettuato, alle condizioni di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), punto vii), richieste di liquidità di un importo minimo pari al fondo di garanzia della CCP.

7 decies.  Le autorità competenti possono ordinare alla CCP di inserire ulteriori informazioni nel piano di risanamento.

8.  Il consiglio della CCP valuta il piano di risanamento tenuto conto del parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo approva prima di sottoporlo all'autorità competente e all'ESMA.

9.  Il piano di risanamento è considerato parte integrante del regolamento operativo della CCP e la CCP e i suoi partecipanti diretti, in caso di disposizioni relative ai loro clienti, assicurano che le misure ivi previste siano esercitabili in ogni momento.

9 bis.  La CCP pubblica gli elementi elencati al paragrafo 7 sexies, lettere da a) a g). Gli elementi elencati alle lettere da h) ad l) di detto paragrafo sono pubblicati nella misura in cui vi sia un interesse pubblico per la trasparenza di tali elementi. I partecipanti diretti assicurano che qualsiasi disposizione avente ripercussioni sui loro clienti venga adeguatamente comunicata a questi ultimi.

9 ter.  Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle misure adottate dalla CCP conformemente al suo piano di risanamento istituito dal presente regolamento.

Articolo 10

Valutazione del piano di risanamento

1.  La CCP ▌ sottopone il piano di risanamento all'autorità competente ▌.

2.  L'autorità competente trasmette senza indugio il piano al collegio di vigilanza e all'autorità di risoluzione.

Entro sei mesi dalla presentazione e in coordinamento con il collegio di vigilanza secondo la procedura prevista all'articolo 12, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza del piano di risanamento alla luce dei criteri indicati all'articolo 9.

3.  L'autorità competente valuta il piano di risanamento in consultazione con il CERS e tenendo in considerazione la struttura di capitale della CCP, le relative linee di difesa in caso di inadempimento, il livello di complessità della struttura organizzativa e il profilo di rischio della CCP, anche in termini di rischi finanziari, operativi e informatici, inclusa la sostituibilità delle sue attività, così come l'impatto che l'attuazione del piano di risanamento avrebbe sui partecipanti diretti, sui loro clienti, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale. L'autorità competente considera debitamente se il piano di risanamento incentivi in modo adeguato i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti a controllare il grado di rischio che creano o cui sono esposti nel sistema. L'autorità competente incoraggia il monitoraggio delle attività di assunzione di rischi e di gestione dei rischi intraprese dalla CCP e incoraggia una partecipazione il più completa possibile alla procedura di gestione dell'inadempimento della CCP.

3 bis.  Nel valutare il piano di risanamento, l'autorità competente tiene in considerazione gli accordi di sostegno dell'impresa madre come parti valide del piano di risanamento, solo quando tali accordi sono vincolanti sul piano contrattuale.

4.  L'autorità di risoluzione esamina il piano di risanamento per individuarvi le misure che potrebbero compromettere la risolvibilità della CCP. Qualora siano individuate siffatte misure, l'autorità di risoluzione le porta all'attenzione dell'autorità competente e rivolge all'autorità competente raccomandazioni su come affrontare le ripercussioni negative di tali misure sulla risolvibilità della CCP.

5.  L'autorità competente che decide di non dar seguito alle raccomandazioni rivoltele a norma del paragrafo 4 giustifica esaurientemente all'autorità di risoluzione la decisione assunta.

6.  L'autorità competente comunica alla CCP, ovvero all'impresa madre, se accetta le raccomandazioni dell'autorità di risoluzione o se altrimenti ritiene che il piano di risanamento presenti carenze sostanziali o che impedimenti sostanziali ne ostacolino l'attuazione, e offre alla CCP la possibilità di presentare osservazioni.

7.  Tenuto conto delle osservazioni della CCP, l'autorità competente può ordinare alla CCP ovvero all'impresa madre di presentare entro il termine di due mesi, prorogabile di un mese con il consenso dell'autorità competente, un piano riveduto che dimostri in che modo le carenze sono colmate o gli impedimenti superati. Il piano riveduto è esaminato in conformità del paragrafo 2, secondo comma.

8.  L'autorità competente ordina alla CCP ovvero all'impresa madre di apportare modifiche specifiche al piano se ritiene che il piano riveduto non colmi le carenze o non superi gli impedimenti in modo adeguato oppure se la CCP ovvero l'impresa madre non ha presentato un piano riveduto.

9.  Quando non risulta possibile colmare le carenze o superare gli impedimenti in modo adeguato attraverso modifiche specifiche del piano, l'autorità competente ordina alla CCP ovvero all'impresa madre d'indicare in tempi adeguati le modifiche della sua attività atte a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all'attuazione del piano di risanamento.

Se la CCP ovvero l'impresa madre non indica dette modifiche nei tempi fissati dall'autorità competente oppure se l'autorità competente non ritiene che gli interventi proposti siano atti a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all'attuazione del piano di risanamento in modo adeguato, o a migliorare la risolvibilità della CCP, l'autorità competente esige dalla CCP ovvero dall'impresa madre, entro un periodo di tempo specificato dall'autorità competente, l'adozione di una o più delle seguenti misure, tenuto conto della gravità delle carenze o impedimenti, dell'effetto delle misure sull'attività della CCP e della capacità della CCP di continuare a rispettare il regolamento (UE) n. 648/2012:

(a)  riduzione del profilo di rischio della CCP;

(b)  potenziamento della capacità della CCP di ricapitalizzarsi prontamente per rispettare i requisiti prudenziali;

(c)  revisione della strategia e della struttura della CCP;

(d)  modifica delle linee di difesa in caso di inadempimento, dei provvedimenti di risanamento e di altre modalità di allocazione delle perdite in modo da migliorare la risolvibilità e la resilienza delle funzioni essenziali;

(e)  modifica della struttura di governance della CCP.

10.  La richiesta di cui al paragrafo 9, secondo comma, è motivata e comunicata alla CCP per iscritto.

10 bis.  L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri minimi che l'autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Piani di risanamento delle CCP appartenenti a un gruppo

1.  Se l'impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP è un ente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59/UE o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), di tale direttiva, l'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21, della stessa direttiva ordina all'impresa madre di presentare un piano di risanamento di gruppo in conformità di detta direttiva. L'autorità competente sottopone il piano di risanamento di gruppo all'autorità competente della CCP.

Se l'impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP non è un ente o un'entità di cui al primo comma e al fine di valutare, ove necessario, tutti gli elementi della sezione A dell'allegato, l'autorità competente può, ▌secondo la procedura prevista all'articolo 10, esigere dalla CCP la presentazione di un piano di risanamento della CCP tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alla struttura del gruppo. La richiesta è motivata e comunicata per iscritto alla CCP e all'impresa madre.

2.  Se l'impresa madre presenta il piano di risanamento in conformità del paragrafo 1, primo comma, le disposizioni sul risanamento della CCP ne costituiscono una parte distinta e soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento; la CCP può non essere tenuta a redigere un piano di risanamento individuale.

3.  L'autorità competente della CCP valuta le disposizioni sul risanamento della CCP in conformità dell'articolo 10 e, nel caso, consulta l'autorità competente del gruppo.

Articolo 12

Procedura di coordinamento per i piani di risanamento

1.  Il collegio di vigilanza concorre a una decisione congiunta su tutti gli aspetti seguenti:

(a)  verifica e valutazione del piano di risanamento;

(b)  applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafi 6, 7, 8 e 9;

(c)  eventuale necessità che l'impresa madre rediga un piano di risanamento in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1.

2.  Il collegio concorre a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità competente trasmette il piano di risanamento.

Il collegio concorre a una decisione congiunta sull'aspetto di cui al paragrafo 1, lettera c), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità competente decide di chiedere all'impresa madre di elaborare un piano di gruppo.

Su richiesta di una delle autorità competenti rappresentate nel collegio di vigilanza, l'ESMA può assistere il collegio di vigilanza nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risanamento, il collegio non è giunto a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente della CCP decide autonomamente.

L'autorità competente della CCP prende la decisione di cui al primo comma tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità competente della CCP comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di vigilanza.

4.  Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di vigilanza che rappresenta la maggioranza semplice dei membri del collegio ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente alla valutazione del piano di risanamento e all'attuazione delle misure previste all'articolo 10, paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente regolamento, l'autorità competente della CCP attende la decisione adottata dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.

5.  Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità competente della CCP.

Sezione 2

Pianificazione della risoluzione

Articolo 13

Piani di risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione elabora della CCP un piano di risoluzione per ciascuna CCP previa consultazione dell'autorità competente e dell'ESMA e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2.  Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l'autorità di risoluzione può attuare laddove la CCP presenti i presupposti per la risoluzione di cui all'articolo 22.

3.  Il piano di risoluzione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

(a)  dissesto della CCP dovuto a:

i.   eventi di inadempimento;

ii.   eventi diversi dall'inadempimento;

iii.  instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico;

(b)  impatto che l'attuazione del piano di risoluzione produrrebbe sui partecipanti diretti e i loro clienti, anche laddove sia probabile che i partecipanti diretti siano sottoposti a provvedimenti di risanamento o azioni di risoluzione in conformità della direttiva 2014/59/UE, sulle FMI collegate, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale;

(c)  modalità e situazioni in cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e indicazione delle attività che possono essere considerate idonee quali garanzie.

4.  Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:

(a)  sostegno finanziario pubblico;

(b)  assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

(c)  assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

4 bis.  Il piano di risoluzione formula ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie disponibili sotto forma di strumenti di risoluzione, che possono essere necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e alle risorse che prevede saranno disponibili conformemente alle norme e alle disposizioni della CCP al momento dell'avvio della risoluzione. Tali ipotesi prudenti si basano sui risultati delle prove di stress più recenti, eseguite in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 bis, e rimangono valide in scenari di condizioni di mercato estreme, aggravate dal risanamento o dalla risoluzione di una o altre CCP, compreso l'inadempimento di uno o diversi partecipanti diretti, oltre ai due clienti diretti nei confronti dei quali la CCP ha la maggiore esposizione.

5.  L'autorità di risoluzione riesamina il piano di risoluzione, aggiornandolo se del caso, almeno annualmente e a ogni mutamento della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria della CCP ovvero in caso di altro mutamento che influisce in misura sostanziale sull'efficacia del piano.

La CCP e l'autorità competente informano prontamente di detto mutamento l'autorità di risoluzione.

5 bis.  Il piano di risoluzione distingue chiaramente, in particolare ove possibile mediante sezioni separate, tra gli scenari basati sulle circostanze di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e iii) rispettivamente.

6.  Il piano di risoluzione indica le situazioni e i diversi scenari in cui s'iscrivono l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione. Il piano di risoluzione comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

(a)  una sintesi degli elementi fondamentali del piano, distinguendo tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall'inadempimento e una combinazione di entrambi;

(b)  una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla CCP dopo l'ultimo aggiornamento del piano di risoluzione;

(c)  la dimostrazione di come le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni della CCP, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità in caso sia avviata qualsiasi forma di risoluzione, incluso il dissesto della CCP;

(d)  una stima dei tempi necessari per la realizzazione di ciascun aspetto sostanziale del piano, compresa la ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP;

(e)  una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità effettuata a norma dell'articolo 16;

(f)  una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell'articolo 17, per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità individuati nella valutazione effettuata a norma dell'articolo 16;

(g)  una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP;

(h)  una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 siano aggiornate e a disposizione dell'autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i)  le modalità che permettono il finanziamento delle azioni di risoluzione senza presupporre la sussistenza degli elementi di cui al paragrafo 4;

(j)  una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e relative tempistiche;

(k)  una descrizione delle interdipendenze critiche fra la CCP e altri partecipanti al mercato, compresi le interdipendenze infragruppo, gli accordi di interoperabilità e i collegamenti con altre FMI, nonché i modi per affrontare tali interdipendenze;

(l)  una descrizione delle diverse opzioni che assicurano:

i.  l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture;

ii.  il regolamento tempestivo delle obbligazioni dovute ai partecipanti diretti e loro clienti e alle FMI collegate;

iii.  l'accesso dei partecipanti al sistema ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità, fornite alla CCP e da questa detenute, che sono dovute a tali partecipanti;

iv.  la continuità operativa dei collegamenti fra la CCP e le altre FMI;

v.  la portabilità delle attività e delle posizioni dei clienti e dei clienti indiretti dei partecipanti diretti, conformemente all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012;

vi.  il mantenimento delle licenze, autorizzazioni, riconoscimenti e qualificazioni giuridiche di cui la CCP necessita per continuare a esercitare le funzioni essenziali, compreso il riconoscimento ai fini dell'applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento e ai fini della partecipazione a altre FMI ovvero dei collegamenti con esse;

(l bis)  una descrizione dell'approccio che l'autorità di risoluzione prevede di seguire per determinare la portata e il valore di eventuali contratti da cessare conformemente all'articolo 29;

(m)  un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della CCP, compresa una stima dei costi associati, e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto delle norme e dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

(n)  il piano di comunicazione con i media e con il pubblico onde garantire la massima trasparenza;

(o)  una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP.

(o bis)  una descrizione delle modalità di scambio delle informazioni in seno al collegio di risoluzione, prima della risoluzione e durante la stessa, in linea con le modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate alla CCP. La CCP può comunicare per iscritto all'autorità di risoluzione il suo parere sul piano di risoluzione. Il parere è incluso nel piano.

7.  L'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di trasmetterle la documentazione particolareggiata dei contratti di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012 dei quali è parte. L'autorità di risoluzione può indicare un termine per la trasmissione della documentazione e può fissare termini diversi per tipi diversi di contratti.

7 bis.  L'autorità di risoluzione della CCP coopera strettamente con le autorità di risoluzione dei clienti diretti della CCP al fine di garantire che non vi siano ostacoli alla risoluzione.

8.  Previa consultazione con il CERS e tenuto conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) XXX/2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, e rispettando il principio di proporzionalità, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione in conformità del paragrafo 6.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene debitamente conto del livello di differenziazione tra i quadri giuridici nazionali dei vari Stati membri, in particolare nel settore del diritto fallimentare, nonché della diversità in termini di natura e dimensioni delle CCP stabilite nell'Unione.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Dovere di collaborazione e di trasmissione delle informazioni in capo alla CCP

La CCP collabora secondo necessità all'elaborazione del piano di risoluzione e comunica all'autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dello stesso, comprese le informazioni e l'analisi indicate nella sezione B dell'allegato.

L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni di cui al primo comma che ha già a sua disposizione.

La CCP scambia tempestivamente informazioni con le autorità competenti e l'ESMA, al fine di facilitare la valutazione dei profili di rischio della CCP e l'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altre istituzioni finanziarie e con il sistema finanziario in generale, secondo la definizione di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 15

Procedura di coordinamento per i piani di risoluzione

1.  Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla relativa modifica entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità di risoluzione glielo trasmette in conformità del paragrafo 2.

2.  L'autorità di risoluzione trasmette al collegio di risoluzione un progetto di piano di risoluzione, le informazioni comunicate a norma dell'articolo 14 e qualsiasi altra informazione d'interesse per detto collegio.

L'autorità di risoluzione provvede a che l'ESMA riceva tutte le informazioni d'interesse per il ruolo che le spetta in conformità del presente articolo.

3.  L'autorità di risoluzione può decidere di associare all'elaborazione e alla verifica del piano di risoluzione autorità di paesi terzi, a condizione che rispettino gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 71 e appartengano a giurisdizioni in cui è stabilito almeno uno dei soggetti seguenti:

i.  impresa madre della CCP, se pertinente;

ii.  partecipanti diretti verso cui la CCP ha un'esposizione significativa;

iii.  filiazioni della CCP, se pertinente;

iv.  altri prestatori di servizi essenziali alla CCP.

iv bis.  una CCP avente accordi di interoperabilità con la CCP.

4.  Su richiesta di una delle autorità di risoluzione, l'ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risoluzione, il collegio di risoluzione non è giunto a una decisione congiunta, l'autorità di risoluzione decide autonomamente. L'autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione.

6.  Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di risoluzione, che rappresenta la maggioranza semplice dei membri di tale collegio, ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente al piano di risoluzione, l'autorità di risoluzione della CCP attende la decisione adottata dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e decide conformandovisi.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione.

7.  Laddove sia adottata una decisione congiunta a norma del paragrafo 1 e una delle autorità di risoluzione reputi, a norma del paragrafo 6, che l'oggetto del disaccordo sconfini nelle competenze di bilancio dello Stato membro di appartenenza, l'autorità di risoluzione della CCP riesamina il piano di risoluzione.

CAPO II

Risolvibilità

Articolo 16

Valutazione della risolvibilità

1.  L'autorità di risoluzione valuta, in collaborazione con il collegio di risoluzione a norma dell'articolo 17, in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure seguenti:

(a)  sostegno finanziario pubblico ▌;

(b)  assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

(c)  assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

2.  La CCP è considerata risolvibile quando l'autorità di risoluzione reputa fattibile e credibile liquidarla con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverla tramite l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione assicurandone nel contempo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando qualsiasi utilizzo di fondi pubblici nonché, quanto più possibile, effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

Costituiscono effetti negativi di cui al primo comma l'instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico in un qualsiasi Stato membro.

Se non considera risolvibile la CCP, l'autorità di risoluzione lo comunica con tempestività all'ESMA.

3.  Su richiesta dell'autorità di risoluzione la CCP dimostra che:

(a)  nulla osta alla riduzione del valore delle partecipazioni una volta esercitati i poteri di risoluzione, a prescindere dal completo esaurimento degli accordi contrattuali in essere o degli altri provvedimenti previsti dal piano di risanamento della CCP;

(b)  i contratti che legano la CCP ai partecipanti diretti o a terzi non consentono a tali partecipanti o terzi di opporsi con successo all'esercizio dei poteri di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione né di evitare altrimenti di esservi assoggettati.

4.  Ai fini della valutazione della risolvibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione esamina, se pertinenti, gli aspetti indicati nella sezione C dell'allegato.

4 bis.  L'ESMA adotta orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all'applicazione della sezione C dell'allegato entro ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5.  L'autorità di risoluzione, in collaborazione con il collegio di risoluzione, effettua la valutazione della risolvibilità contestualmente alla stesura e all'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 13.

Articolo 17

Superamento od eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità

1.  Se la valutazione prevista all'articolo 16 porta l'autorità di risoluzione, previa consultazione del collegio di risoluzione, a concludere che la risolvibilità della CCP incontra impedimenti sostanziali, l'autorità di risoluzione elabora una relazione in collaborazione con l'autorità competente e la trasmette alla CCP e al collegio di risoluzione.

La relazione prevista al primo comma analizza gli impedimenti ▌ all'efficace attivazione degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti della CCP, ne considera gli effetti sul modello di business della CCP e raccomanda provvedimenti mirati atti ad eliminarli ove possibile.

2.  La trasmissione della relazione prevista al paragrafo 1 sospende l'obbligo per il collegio di risoluzione di concorrere a una decisione congiunta sul piano di risoluzione, di cui all'articolo 15, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione accetta i provvedimenti atti ad eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma del paragrafo 3 ovvero in cui sono decisi provvedimenti alternativi a norma del paragrafo 4.

3.  Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione trasmessa in conformità del paragrafo 1, la CCP propone all'autorità di risoluzione i possibili provvedimenti volti a superare od eliminare gli impedimenti sostanziali individuati nella relazione. L'autorità di risoluzione comunica al collegio di risoluzione i provvedimenti proposti dalla CCP. L'autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione valutano, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), se i provvedimenti superino od eliminino effettivamente gli impedimenti.

4.  Se l'autorità di risoluzione, tenendo conto del parere del collegio di risoluzione, conclude che i provvedimenti proposti dalla CCP in conformità del paragrafo 3 non riducono né eliminano effettivamente gli impedimenti individuati nella relazione, l'autorità di risoluzione indica provvedimenti alternativi, che comunica al collegio di risoluzione ai fini di una decisione congiunta conformemente all'articolo 18.

I provvedimenti alternativi previsti al primo comma tengono conto:

(a)  della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata dagli impedimenti alla risolvibilità della CCP;

(b)  dell'effetto che i provvedimenti alternativi producono sulla CCP, sui suoi partecipanti diretti e sui loro clienti, sulle FMI collegate e sul mercato interno.

(b bis)  degli effetti sull'erogazione di servizi integrati di compensazione per diversi prodotti e sulle pratiche di marginazione del portafoglio in diverse classi di attività.

Ai fini del secondo comma, lettera b), l'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente, il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione nonché, nel caso, il CERS.

5.  L'autorità di risoluzione comunica per iscritto alla CCP, in conformità dell'articolo 18, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, i provvedimenti alternativi che devono essere adottati per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità. L'autorità di risoluzione illustra i motivi per cui le misure proposte dalla CCP non sarebbero idonee ad eliminare gli impedimenti alla risolvibilità mentre i provvedimenti alternativi lo sono.

6.  La CCP propone entro un mese un piano che indichi come intende attuare i provvedimenti alternativi entro il termine fissato dall'autorità di risoluzione.

7.  Esclusivamente ai fini del paragrafo 4 l'autorità di risoluzione, in coordinamento con l'autorità competente, ha facoltà di:

(a)  ordinare alla CCP di modificare o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione delle funzioni essenziali;

(b)  ordinare alla CCP di limitare il livello massimo di esposizione non garantita, individuale e aggregata;

(c)  ordinare alla CCP di cambiare le modalità di riscossione e di mantenimento dei margini a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)  ordinare alla CCP di cambiare la composizione e il numero dei fondi di garanzia previsti all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)  imporre alla CCP ulteriori obblighi informativi specifici o periodici;

(f)  ordinare alla CCP di cedere attività specifiche;

(g)  ordinare alla CCP di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte;

(h)  ordinare alla CCP di modificare il piano di risanamento, il regolamento operativo e altre disposizioni contrattuali;

(i)  limitare o impedire lo sviluppo di linee di business nuove o esistenti ovvero la prestazione di servizi nuovi o esistenti;

(j)  imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative della CCP o della componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il controllo della CCP, affinché le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

(k)  ordinare alla CCP di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;

(l)  ordinare alla CCP ▌ di emettere passività riducibili o convertibili ovvero di accantonare altre risorse per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite, di ricapitalizzazione e di ricostituzione delle risorse prefinanziate;

(m)  ordinare alla CCP ▌ di prendere altri provvedimenti atti a consentire al capitale, ad altre passività e ai contratti di assorbire le perdite, di ricapitalizzare la CCP o di ricostituire le risorse prefinanziate. Le azioni prese in considerazione possono comprendere, in particolare, il tentativo di rinegoziare le passività emesse dalla CCP o di modificarne le condizioni contrattuali, in modo che all'eventuale decisione dell'autorità di risoluzione di ridurre, convertire o ristrutturare la passività, lo strumento o il contratto si applichi l'ordinamento della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento;

(n)  ▌

(n bis)  limitare o sospendere i collegamenti di interoperabilità della CCP, qualora tale limitazione o sospensione sia necessaria per prevenire gli effetti negativi che l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione potrebbero esercitare sulle CCP interoperabili.

Articolo 18

Procedura di coordinamento per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità

1.  Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta su:

(a)  individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;

(b)  se del caso, valutazione delle misure proposte dalla CCP a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;

(c)  provvedimenti alternativi imposti a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

2.  La decisione congiunta sull'individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, è trasmessa al collegio di risoluzione.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la CCP trasmette le misure proposte per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità.

L'autorità di risoluzione motiva le decisioni congiunte previste al paragrafo 1 e le comunica per iscritto alla CCP e, nel caso, alla relativa impresa madre.

Su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione della relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, il collegio di risoluzione non ha adottato una decisione congiunta, l'autorità di risoluzione decide autonomamente i provvedimenti adeguati che devono essere adottati a norma dell'articolo 17, paragrafo 5. L'autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi.

L'autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione.

4.  Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di risoluzione che rappresenta la maggioranza qualificata dei membri di tale collegio ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una delle questioni contemplate all'articolo 17, paragrafo 7, lettera j), k) o n), l'autorità di risoluzione della CCP rinvia la propria decisione in attesa della decisione assunta dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. In tal caso l'autorità di risoluzione decide conformandosi alla decisione dell'ESMA.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione.

TITOLO IV

INTERVENTO PRECOCE

Articolo 19

Misure di intervento precoce

1.  Se la CCP viola i requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 o rischia di violarli o pone rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario globale, del sistema finanziario dell'Unione o di parti di uno dei due, oppure se l'autorità competente coglie altre avvisaglie di sviluppi in grado di compromettere l'attività della CCP, e in particolare la sua capacità di prestare servizi di compensazione, l'autorità competente ha facoltà di:

(a)  ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento a norma dell'articolo 9 ▌se le circostanze che hanno determinato l'intervento precoce divergono dai presupposti fissati nel piano di risanamento iniziale;

(b)  ordinare alla CCP di attuare in un determinato lasso di tempo uno o più dei dispositivi o provvedimenti previsti nel piano di risanamento; se il piano è aggiornato in conformità della lettera a), i dispositivi o provvedimenti comprendono i relativi aggiornamenti;

(c)  ordinare alla CCP d'individuare le cause della violazione o probabile violazione di cui al paragrafo 1 e di elaborare un programma d'azione comprensivo di adeguate misure e scadenze;

(d)  ordinare alla CCP d'indire un'assemblea dei soci o, se la CCP non ottempera a tale obbligo, indire essa stessa l'assemblea; in entrambi i casi l'autorità competente fissa l'ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni di cui i soci devono considerare l'adozione;

(e)  imporre la rimozione o la sostituzione di uno o più membri del consiglio o dell'alta dirigenza qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(f)  imporre cambiamenti della strategia aziendale della CCP;

(g)  imporre cambiamenti delle strutture giuridiche o operative della CCP;

(h)  comunicare all'autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione della CCP in modo da predisporne l'eventuale risoluzione e da preparare la valutazione delle attività e passività a norma dell'articolo 24, comprese le informazioni acquisibili con ispezioni in loco;

(i)  ove necessario e in conformità del paragrafo 4, imporre l'esecuzione dei provvedimenti di risanamento della CCP;

(j)  ordinare alla CCP di astenersi dall'attuare determinati provvedimenti di risanamento qualora l'autorità competente abbia appurato che la loro attuazione può ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria o danneggiare indebitamente gli interessi dei clienti;

(k)  ordinare alla CCP di ricostituire prontamente le risorse finanziarie.

(k bis)  eccezionalmente e una tantum, consentire ai clienti dei partecipanti diretti di prendere parte direttamente alle aste, dispensando tali clienti dai requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 diversi dai requisiti in materia di margini stabiliti all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012. I partecipanti diretti dei clienti informano questi ultimi in modo esauriente riguardo all'asta e facilitano la procedura di gara per gli stessi. I necessari pagamenti del margine da parte dei clienti passano attraverso un partecipante diretto non inadempiente;

(k ter)  proibire o limitare nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP, nonché limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali e delle indennità di buonuscita.

2.  Per ciascuna delle misure citate l'autorità competente fissa un termine adeguato e, una volta adottata la misura, ne valuta l'efficacia.

2 bis.  Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle misure di intervento precoce adottate dall'autorità competente conformemente al presente regolamento.

3.  L'autorità competente può applicare le misure previste al paragrafo 1, lettere da a) a k), soltanto dopo aver tenuto conto del loro impatto sugli altri Stati membri in cui la CCP opera o presta servizi, in particolare se la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi i luoghi di stabilimento dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione e FMI collegate.

4.  L'autorità competente può applicare la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), soltanto se è nel pubblico interesse e necessaria per conseguire uno o più degli obiettivi seguenti:

(a)  mantenere la stabilità finanziaria dell'Unione;

(b)  mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP in modo trasparente e non discriminatorio;

(c)  mantenere e rafforzare la resilienza finanziaria della CCP.

L'autorità competente non applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), in relazione a provvedimenti che comportano la cessione di beni, diritti o passività di un'altra CCP.

5.  La CCP che ha attivato le linee di difesa in caso di inadempimento conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 ne informa senza indugio l'autorità competente e l'autorità di risoluzione, precisando se l'evento dipende da sue proprie carenze o problemi.

6.  Se sussistono i presupposti previsti al paragrafo 1, l'autorità competente lo comunica all'ESMA e all'autorità di risoluzione e consulta il collegio di vigilanza.

A seguito di dette comunicazione e consultazione del collegio di vigilanza, l'autorità competente decide se applicare una o più delle misure previste al paragrafo 1. L'autorità competente comunica la decisione relativa alle misure da adottare al collegio di vigilanza, all'autorità di risoluzione e all'ESMA.

7.  Ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 6, primo comma, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di mettersi in contatto con i potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione, fatte salve le condizioni stabilite all'articolo 41 e le disposizioni in materia di riservatezza previste all'articolo 71, nonché il quadro sui sondaggi di mercato, stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 e nei pertinenti atti delegati e di esecuzione.

Articolo 20

Rimozione dell'alta dirigenza e del consiglio

In presenza di un grave deterioramento della situazione finanziaria della CCP o di una sua violazione degli obblighi giuridici, regolamento operativo compreso, e se le altre misure adottate a norma dell'articolo 19 non sono sufficienti a sanare la situazione, l'autorità competente può imporre la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o del consiglio della CCP.

La nuova alta dirigenza o il nuovo consiglio sono nominati in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012 e sono subordinati all'approvazione o all'assenso dell'autorità competente.

Titolo IV bis

Recupero delle perdite

Articolo 20 bis

Emissione di partecipazioni ai futuri utili destinate ai partecipanti diretti e ai clienti che hanno subito perdite

1.  Qualora una CCP interessata da un piano di risanamento, causato da un evento diverso dall'inadempimento, abbia applicato ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti, meccanismi e misure per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti, quali definiti nel suo piano di risanamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 ter, lettera l), punto ii), lettera b), che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012, e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, l'autorità competente della CCP può, una volta ribilanciato il portafoglio, imporre alla CCP di risarcire i partecipanti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere partecipazioni ai futuri utili della CCP.

Il valore delle partecipazioni ai futuri utili della CCP emesse a favore di ciascun partecipante diretto interessato non inadempiente, che deve essere trasferito ai clienti in una forma opportuna, è proporzionato alla perdita da questi subita e si basa su una valutazione eseguita in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3. Tali partecipazioni conferiscono al detentore il diritto di ricevere pagamenti dalla CCP su base annua fino al recupero integrale della perdita, per un adeguato numero massimo di anni dalla data di emissione. Per i pagamenti relativi a tali partecipazioni è utilizzata una quota massima adeguata degli utili annuali della CCP.

2.  Il presente articolo non riduce la responsabilità dei partecipanti diretti di assumersi le perdite che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento.

3.  L'ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quale ordine devono essere versati i risarcimenti, il numero massimo adeguato di anni e la quota massima adeguata di utili annuali della CCP di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [XXX dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

RISOLUZIONE

CAPO I

Obiettivi, presupposti e principi generali

Articolo 21

Obiettivi della risoluzione

1.  Nell'attivazione degli strumenti di risoluzione e nell'esercizio dei poteri di risoluzione l'autorità di risoluzione tiene presenti tutti i seguenti obiettivi della risoluzione, bilanciandoli adeguatamente secondo la natura e le circostanze del caso:

(a)  assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP ▌, in particolare:

i)  il regolamento tempestivo delle obbligazioni della CCP nei confronti dei partecipanti diretti e dei loro clienti;

ii)  la continuità dell'accesso dei partecipanti diretti ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità detenute dalla CCP per conto di tali partecipanti diretti;

(b)  assicurare la continuità dei collegamenti con altre FMI dalla cui interruzione deriverebbe un effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria o sull'assolvimento tempestivo delle funzioni di pagamento, compensazione, regolamento e conservazione delle registrazioni;

(c)  evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario, in particolare impedendo che il dissesto finanziario si propaghi ai partecipanti diretti della CCP, ai loro clienti o al più vasto sistema finanziario, incluse altre FMI, e mantenendo la fiducia del mercato e del pubblico;

(d)  salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico e le potenziali perdite per i contribuenti;

(e)  contenere al minimo i costi della risoluzione per tutte le parti interessate ed evitare la distruzione del valore della CCP, a meno che la distruzione non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

2.  Il consiglio e l'alta dirigenza della CCP in risoluzione prestano all'autorità di risoluzione tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

Articolo 22

Presupposti per la risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione nei confronti della CCP se sussistono congiuntamente i presupposti seguenti:

(a)  la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto:

i)  dall'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione;

ii)  dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, se l'autorità di risoluzione dispone degli strumenti necessari per giungere a tale conclusione;

(b)  alla luce delle circostanze del caso, non vi sono prospettive ragionevoli d'impedire in tempi adeguati il dissesto della CCP tramite provvedimenti alternativi del settore privato o tramite un'azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce; e

(c)  l'azione di risoluzione è necessaria nel pubblico interesse per conseguire gli obiettivi della risoluzione, in caso di applicazione delle disposizioni contrattuali di allocazione delle perdite o qualora tali disposizioni non siano esaustive e qualora tali obiettivi non siano conseguiti in egual misura dalla liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza.

Ai fini della lettera a), punto ii), l'autorità competente comunica senza indugio e di sua iniziativa all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che possano indicare che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto. L'autorità competente comunica inoltre all'autorità di risoluzione, su richiesta, qualsiasi altra informazione necessaria al fine di effettuare la valutazione.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando si trova in una o più delle situazioni seguenti:

(a)  viola o rischia di violare i requisiti di autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b)  non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale;

(c)  non è in grado o rischia di non essere in grado di recuperare la sostenibilità economica attuando provvedimenti di risanamento;

(d)  non è in grado o rischia di non essere in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza;

(e)  necessita di sostegno finanziario pubblico ▌.

Ai fini della lettera e) una misura non è considerata sostegno finanziario pubblico se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)  si configura come garanzia dello Stato a sostegno di strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate o come garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

i bis)  non si verifica nessuna delle circostanze di cui al presente paragrafo, lettera a), b), c) o d), nel momento in cui viene concesso il sostegno finanziario pubblico;

i ter)  la garanzia dello Stato di cui al punto i) è necessaria per porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e per preservare la stabilità finanziaria;

ii)  la garanzia dello Stato di cui al punto i) è limitata alle CCP solventi, è subordinata ad approvazione definitiva nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionata a quanto necessario per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione di cui al punto i ter) e non è usata per coprire le perdite che la CCP ha registrato o verosimilmente registrerà in futuro;

3.  L'autorità di risoluzione può avviare l'azione di risoluzione anche se ritiene che la CCP applica o intende applicare provvedimenti di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

3 bis.  La decisione presa da un'autorità di risoluzione che considera che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto può essere impugnata solo sulla base del fatto che, al momento della sua adozione, la decisione era arbitraria e irragionevole alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

4.  Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all'esistenza delle situazioni nelle quali la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto, se e ove opportuno tenendo conto delle diversità in termini di natura e dimensioni delle CCP stabilite nell'Unione.

Quando adotta detti orientamenti l'ESMA tiene conto degli orientamenti emanati in conformità all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 23

Principi generali della risoluzione

Per l'attivazione degli strumenti di risoluzione previsti all'articolo 27 e l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti all'articolo 48 l'autorità di risoluzione adotta tutte le misure appropriate attenendosi ai principi seguenti:

(a)  tutti gli obblighi contrattuali e le altre disposizioni del piano di risanamento della CCP sono eseguiti ▌, per quanto non completati prima dell'entrata in risoluzione, a meno che, in circostanze eccezionali, l'autorità di risoluzione stabilisca che l'attivazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione è una soluzione più adatta per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione;

(b)  gli azionisti della CCP in risoluzione sostengono le prime perdite dopo che tutti gli obblighi e le disposizioni di cui alla lettera a) sono stati eseguiti come ivi previsto;

(c)  i creditori della CCP in risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti secondo l'ordine di priorità delle loro pretese in una procedura ordinaria di insolvenza, salvo quando diversamente previsto espressamente dal presente regolamento;

(d)  i creditori della CCP appartenenti a una stessa categoria ricevono pari trattamento;

(e)  nessun azionista, creditore, partecipante diretto della CCP o i suoi clienti subiscono perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in conformità dell'articolo 60;

(f)  il consiglio e l'alta dirigenza della CCP in risoluzione sono sostituiti, salvo se l'autorità di risoluzione ritiene necessaria la permanenza in carica di tutti o di alcuni loro componenti per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

(g)  l'autorità di risoluzione informa e consulta i rappresentati dei dipendenti in conformità della normativa o pratica nazionale;

(h)  se la CCP fa parte di un gruppo, l'autorità di risoluzione tiene conto dell'impatto sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.

CAPO II

Valutazione

Articolo 24

Finalità della valutazione

1.  L'autorità di risoluzione provvede a che l'azione di risoluzione sia avviata sulla scorta di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività, passività, diritti e obblighi della CCP.

2.  Prima di sottoporre a risoluzione la CCP, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti all'articolo 22, paragrafo 1.

3.  Una volta deciso di sottoporre a risoluzione la CCP, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a:

(a)  orientare la decisione sull'adeguata azione di risoluzione da avviare;

(b)  assicurare il rilevamento integrale delle perdite sulle attività e sui diritti della CCP al momento dell'attivazione degli strumenti di risoluzione;

(c)  orientare la decisione sull'entità della cancellazione o diluizione delle partecipazioni e la decisione sul valore e numero delle partecipazioni emesse o cedute in conseguenza dell'esercizio dei poteri di risoluzione;

(d)  orientare la decisione sull'entità della riduzione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi;

(e)  se sono applicati gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, orientare la decisione sull'entità delle perdite da applicare sulle pretese, sugli obblighi in essere o sulle posizioni in relazione alla CCP dei creditori interessati nonché sulla portata e necessità di una richiesta di liquidità per la risoluzione;

(f)  se è applicato lo strumento della CCP-ponte, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono esserle cedute e la decisione sulla quantificazione dell'eventuale corrispettivo versato alla CCP in risoluzione o, nel caso, ai detentori delle partecipazioni;

(g)  se è applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono essere cedute al terzo acquirente e orientare l'autorità di risoluzione nell'accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell'articolo 40;

(g bis)  il prezzo della cessazione di un contratto da parte dell'autorità di risoluzione si basa, per quanto possibile, su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP ed è sostituito da un altro metodo di determinazione dei prezzi solo ove ritenuto necessario dall'autorità di risoluzione.

Ai fini della lettera d) la valutazione tiene conto delle perdite che sarebbero assorbite dall'esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP e del livello di conversione da applicare ai titoli di debito.

4.  Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è proponibile impugnazione ai sensi dell'articolo 72, solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l'attivazione dello strumento di risoluzione o l'esercizio del potere di risoluzione.

Articolo 25

Requisiti per la valutazione

1.  L'autorità di risoluzione provvede a che le valutazioni previste all'articolo 24 siano effettuate:

(a)  da un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla CCP;

(b)  dall'autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).

2.  Le valutazioni previste all'articolo 24 sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti al presente articolo.

3.  Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la valutazione definitiva si fonda su ipotesi prudenti e non presuppone la possibilità che, a partire dal momento in cui è avviata l'azione di risoluzione, la CCP usufruisca di sostegno finanziario pubblico ▌, assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. La valutazione tiene altresì conto del potenziale recupero delle spese ragionevoli sostenute dalla CCP in risoluzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 9.

4.  La valutazione definitiva è integrata dalle seguenti informazioni detenute dalla CCP:

(a)  stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria della CCP, compresi le residue risorse prefinanziate disponibili e gli impegni finanziari in essere;

(b)  documentazione sui contratti compensati di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c)  informazioni sul valore di mercato e sul valore contabile delle attività, passività e posizioni, comprese le pretese rilevanti e gli obblighi in essere in capo alla CCP.

5.  La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in categorie in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Include altresì una stima del trattamento che ciascuna categoria di azionisti e di creditori avrebbe previsto di ricevere in applicazione del principio stabilito all'articolo 23, lettera e).

La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all'articolo 61.

6.  Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 36, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano:

(a)  le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall'autorità di risoluzione sia dalla CCP ai fini del paragrafo 1;

(b)  la metodologia per valutare il valore delle attività e passività della CCP;

(c)  la separazione delle valutazioni previste agli articoli 24 e 61.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Valutazione provvisoria

1.  Le valutazioni previste all'articolo 24 che non soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 25, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.

La valutazione provvisoria include una riserva per perdite aggiuntive con la relativa giustificazione adeguata.

2.  L'autorità di risoluzione che avvia l'azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvede a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.

L'autorità di risoluzione provvede a che la valutazione definitiva di cui al primo comma:

(a)  consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite della CCP nei libri contabili;

(b)  orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.

3.  Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto della CCP risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l'autorità di risoluzione ha facoltà di:

(a)  aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;

(b)  ordinare alla CCP-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi della CCP in risoluzione o, secondo il caso, di versarlo ai titolari delle partecipazioni.

4.  Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 36, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

Strumenti di risoluzione

Sezione 1

Principi generali

Articolo 27

Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione prevista all'articolo 21 attivando uno o più dei seguenti strumenti di risoluzione:

(a)  strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite;

(b)  strumento della riduzione e conversione;

(c)  strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(d)  strumento della CCP-ponte;

(e)  altro strumento di risoluzione conforme agli articoli 21 e 23.

2.  In caso di crisi sistemica l'autorità di risoluzione può anche prestare sostegno finanziario pubblico ▌attivando gli strumenti pubblici di stabilizzazione previsti agli articoli 45, 46 e 47, ferma restando l'approvazione preventiva e definitiva nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione e la definizione di modalità globali e credibili per recuperare nell'arco di un periodo di tempo adeguato il sostegno finanziario fornito.

3.  Prima di attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione esegue:

(a)  i diritti esistenti e in sospeso della CCP, compresi gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità, di fornire ulteriori risorse alla CCP o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP;

(b)  gli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma.

L'autorità di risoluzione può eseguire gli obblighi contrattuali di cui alle lettere a) e b) in parte se non è possibile eseguirli in toto entro un lasso di tempo adeguato.

4.  In deroga al paragrafo 3 l'autorità di risoluzione può non dare esecuzione, né in parte né in toto, ai pertinenti obblighi esistenti e in sospeso, nell'intento di scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario o la diffusione del contagio, ovvero quando per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione risulta più appropriato attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1.

▌6. Se l'attivazione di uno strumento di risoluzione diverso dallo strumento della riduzione e conversione comporta perdite a carico dei partecipanti diretti, l'autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite immediatamente prima dell'attivazione dello strumento o contemporaneamente ad essa.

7.  Se sono applicati soltanto gli strumenti di risoluzione previsti al paragrafo 1, lettere c) e d), e solo una parte delle attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione è ceduta a norma degli articoli 40 e 42, la parte residua della CCP è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

8.  Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle cessioni di attività, diritti, obblighi o passività della CCP per cui sono attivati strumenti di risoluzione o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria.

9.  L'autorità di risoluzione recupera entro un congruo periodo di tempo le spese ragionevoli, compreso un adeguato premio di rischio, sostenute in relazione all'attivazione di strumenti o poteri di risoluzione ovvero in relazione all'attivazione di strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo le modalità seguenti:

(a)  dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

(b)  dal corrispettivo pagato dall'acquirente in caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(c)  dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato;

(c bis)  da qualsiasi partecipante diretto, nella misura in cui non subisce perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza;

(c ter)  da eventuali entrate generate ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione, compresi i proventi derivanti dalla vendita di partecipazioni, di cui all'articolo 46, e dalla vendita di una CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea, di cui all'articolo 47.

9 bis.  Nel determinare gli importi da recuperare a norma del paragrafo precedente, l'autorità di risoluzione tiene conto dell'importo che i clienti e i membri della CCP sarebbero stati altrimenti tenuti a versare, sia ai sensi delle norme e delle disposizioni della CCP, sia nel quadro della risoluzione, qualora le autorità non avessero concesso il sostegno pubblico.

10.  Nell'applicare gli strumenti di risoluzione l'autorità di risoluzione assicura, basandosi su una valutazione conforme all'articolo 25, l'allocazione piena delle perdite, il ribilanciamento del portafoglio, la ricostituzione delle risorse prefinanziate della CCP o della CCP-ponte e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte.

Articolo 27 bis

La possibilità di risarcire i partecipanti delle CCP non si applica alle loro perdite impegnate contrattualmente nella gestione dell'inadempimento o nelle fasi di risanamento.

Sezione 2

Strumenti di allocazione delle posizioni e di allocazione delle perdite

Articolo 28

Obiettivo e ambito d'applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite

1.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento dell'allocazione delle posizioni in conformità dell'articolo 29 e gli strumenti di allocazione delle perdite in conformità degli articoli 30 e 31.

2.  Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere attivati per tutti i contratti relativi a servizi di compensazione e alle corrispondenti garanzie reali fornite alla CCP.

3.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento dell'allocazione delle posizioni previsto all'articolo 29 per ribilanciare il portafoglio della CCP o, se d'applicazione, della CCP-ponte.

L'autorità di risoluzione attiva gli strumenti di allocazione delle perdite previsti agli articoli 30 e 31 al fine di:

(a)  coprire le perdite della CCP valutate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 10;

(b)  rimettere la CCP in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento in scadenza;

(b bis)  facilitare il ribilanciamento di un portafoglio;

(c)  facilitare il ribilanciamento di un portafoglio fornendo alla CCP fondi per far fronte ad un'offerta d'asta che consenta alla CCP di allocare le posizioni degli inadempienti o di effettuare i pagamenti per i contratti cessati ai sensi dell'articolo 29;

(d)  conseguire i risultati di cui alle lettere a), b) e c) in relazione alla CCP-ponte;

(e)  sostenere la cessione dell'attività della CCP a un terzo solvente tramite lo strumento della vendita dell'attività d'impresa.

Articolo 29

Cessazione parziale o totale dei contratti

1.  L'autorità di risoluzione può cessare tutti i contratti seguenti o ad alcuni di essi:

(a)  contratti dei partecipanti diretti inadempienti;

(b)  contratti del servizio di compensazione o della classe di attività interessati;

(c)  contratti della CCP in risoluzione.

1 bis.  Quando esercita il potere di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione cessa i contratti di cui alle lettere a), b) e c) di detto paragrafo in modo analogo, senza discriminazione delle controparti di tali contratti, ad eccezione delle obbligazioni contrattuali che non possono essere eseguite entro un lasso di tempo adeguato.

2.  L'autorità di risoluzione può cessare i contratti di cui al paragrafo 1, lettera a), soltanto se le attività e posizioni derivanti da tali contratti non sono state cedute a norma dell'articolo 48, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.  L'autorità di risoluzione informa tutti i partecipanti diretti interessati della data alla quale cessano i contratti di cui al paragrafo 1.

4.  Prima di cessare il contratto previsto al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione:

(a)  ordina alla CCP in risoluzione di calcolare il valore del contratto e aggiornare il saldo contabile di ciascun partecipante diretto;

(b)  determina l'importo netto che il partecipante diretto deve pagare o ricevere, tenendo conto del margine di variazione dovuto ma non pagato, anche in conseguenza della valutazione prevista alla lettera a);

(c)  comunica a ciascun partecipante diretto l'importo netto così determinato e lo riscuote.

In seguito alla cessazione del contratto, l'autorità di risoluzione notifica tempestivamente all'autorità competente i clienti designati come O-SII il cui contratto è stato risolto.

4a.  Il prezzo della cessazione di contratti da parte dell'autorità di risoluzione a norma del presente articolo si basa su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP oppure, ove l'utilizzo di tale metodo alternativo sia ritenuto necessario dall'autorità di risoluzione, è determinato mediante un altro metodo di determinazione dei prezzi adeguato.

5.  Quando il partecipante diretto non inadempiente non è in grado di pagare l'importo netto determinato a norma del paragrafo 4, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porre in stato d'inadempimento tale partecipante e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.  L'autorità di risoluzione che ha cessato uno o più contratti dei tipi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) e c), impedisce temporaneamente alla CCP di compensare qualsiasi nuovo contratto dello stesso tipo.

L'autorità di risoluzione può consentire alla CCP di ricominciare a compensare detti tipi di contratti soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  la CCP soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b)  l'autorità di risoluzione emana e pubblica un avviso in tal senso con uno dei mezzi previsti all'articolo 70, paragrafo 3.

Articolo 30

Riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti

1.  L'autorità di risoluzione può ridurre l'importo degli obblighi di pagamento della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti e dei loro clienti se tali obblighi discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla CCP per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento equivalente sotto il profilo economico. I partecipanti diretti informano i loro clienti senza indugio circa l'attivazione dello strumento di risoluzione e il modo in cui tale attivazione li riguarda.

2.  L'autorità di risoluzione calcola la riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1 applicando il meccanismo di allocazione equa stabilito nella valutazione effettuata in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, e comunicato al partecipante diretto non appena è attivato lo strumento di risoluzione. Il totale netto degli utili da ridurre per ciascun partecipante diretto è proporzionale agli importi dovuti dalla CCP.

3.  La riduzione del valore degli utili da pagare prende effetto nei confronti della CCP e dei partecipanti diretti interessati dal momento in cui l'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione, e li vincola immediatamente.

3 bis.  L'eventuale ricorso ai poteri di cui al presente articolo, che incide sulle posizioni di un cliente designato come O-SII, è notificato all'autorità competente di tale cliente in modo tempestivo.

4.  Il partecipante diretto non inadempiente non avanza pretese nell'eventuale procedimento successivamente aperto nei confronti della CCP, o del soggetto che le succede, a motivo della riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1.

5.  Se l'autorità di risoluzione riduce solo parzialmente il valore degli utili dovuti, l'importo residuo in essere continua ad essere dovuto al partecipante diretto non inadempiente.

5 bis.  La CCP include nel suo regolamento operativo un riferimento al potere di ridurre gli obblighi di pagamento di cui al paragrafo 1, in aggiunta a eventuali disposizioni analoghe di cui al regolamento operativo nella fase di risanamento. La CCP assicura che siano conclusi accordi contrattuali per consentire alle autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.

Articolo 31

Richiesta di liquidità per la risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione può ordinare al partecipante diretto non inadempiente di fornire alla CCP contributi in contante. L'importo di tali contributi in contante è stabilito dall'autorità di risoluzione in modo da conseguire al meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia, l'importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce al contributo versato dal partecipante diretto al fondo o ai fondi di garanzia del servizio di compensazione o della classe di attività interessati.

L'autorità di risoluzione può attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione indipendentemente dall'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali che impongono ai partecipanti diretti non inadempienti di versare un contributo in contante.

L'autorità di risoluzione determina l'importo del contributo in contante del partecipante diretto non inadempiente in proporzione al contributo da esso versato al fondo di garanzia.

2.  Se il partecipante diretto non inadempiente non versa l'importo richiesto, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porlo in stato d'inadempimento e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2 bis.  Nel suo regolamento operativo, la CCP inserisce un riferimento alla richiesta di liquidità per la risoluzione, oltre alle richieste di liquidità per il risanamento, e si assicura che siano conclusi accordi contrattuali onde consentire all'autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.

2 ter.  L'autorità di risoluzione determina l'importo della richiesta di liquidità per la risoluzione da includere nel regolamento operativo, che è almeno equivalente al contributo versato dal partecipante diretto al fondo di garanzia.

2 quater.  L'autorità di risoluzione definisce l'importo della richiesta di liquidità per la risoluzione da includere nel suo regolamento operativo.

Sezione 3

Riduzione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

Articolo 32

Obbligo di riduzioni e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione a norma dell'articolo 33 per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione o per altre passività non garantite, al fine di assorbire le perdite, ricapitalizzare la CCP o la CCP-ponte ovvero sostenere l'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

▌2. Basandosi sulla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione determina:

(a)  l'importo di cui ridurre le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite, tenuto conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l'esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP;

(b)  l'importo per il quale convertire i titoli di debito o le altre passività non garantite in partecipazioni al fine di ripristinare i requisiti prudenziali della CCP o della CCP-ponte.

Articolo 33

Disciplina della riduzione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione secondo l'ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza.

2.  Prima di ridurre o convertire il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite, l'autorità di risoluzione riduce il valore nozionale delle partecipazioni in proporzione alle perdite e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

Se dopo la riduzione del valore delle partecipazioni la CCP mantiene, secondo la valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, un valore netto positivo, l'autorità di risoluzione cancella o, secondo il caso, diluisce tali partecipazioni.

3.  L'autorità di risoluzione riduce o converte, o riduce e converte, l'importo nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

4.  L'autorità di risoluzione non attiva lo strumento della riduzione e conversione per le passività seguenti:

(a)  passività verso i dipendenti per retribuzione, benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;

(b)  passività verso i creditori, siano esso fornitori o imprese commerciali, che hanno fornito alla CCP beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

(c)  passività verso le autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile;

(d)  passività verso i sistemi o gli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE.

5.  In caso di riduzione dell'importo nozionale della partecipazione o dell'importo nominale del titolo di debito o altra passività non garantita si applicano le condizioni seguenti:

(a)  la riduzione è permanente;

(b)  il detentore del titolo non avanza alcuna pretesa in relazione alla riduzione, eccetto per quanto riguarda le passività già maturate, la responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità della riduzione e le pretese collegate alle partecipazioni emesse o cedute a norma del paragrafo 6;

(c)  in caso di riduzione solo parziale, l'accordo che ha istituito la passività originaria resta applicabile all'importo residuo, fatte salve le necessarie modifiche dei suoi termini derivanti dalla riduzione.

La lettera a) non osta a che, se l'entità della riduzione operata in base alla valutazione provvisoria risulta superiore all'importo determinato necessario in base alla valutazione definitiva prevista all'articolo 26, paragrafo 2, l'autorità di risoluzione applichi un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i detentori di titoli di debito o altre passività non garantite e, quindi, i detentori di partecipazioni.

6.  In caso di conversione di titoli di debito o altre passività non garantite a norma del paragrafo 3, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP o alla relativa impresa madre di emettere o cedere partecipazioni ai detentori di titoli di debito o altre passività non garantite.

7.  L'autorità di risoluzione converte il titolo di debito o altra passività non garantita a norma del paragrafo 3 soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  l'autorità di risoluzione ha ottenuto l'accordo dell'autorità competente dell'impresa madre quando quest'ultima è tenuta a emettere la partecipazione;

(b)  la partecipazione è emessa prima che la CCP emetta partecipazioni a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di enti pubblici;

(c)  il tasso di conversione compensa adeguatamente il detentore dei titoli di debito, coerentemente con il trattamento che gli sarebbe riservato nella procedura ordinaria di insolvenza.

In caso di conversione del titolo di debito o altra passività non garantita in partecipazione, questa è sottoscritta o ceduta immediatamente dopo la conversione.

8.  Ai fini del paragrafo 7 l'autorità di risoluzione provvede a che, nell'elaborazione e successivi aggiornamenti del piano di risoluzione della CCP e nell'ambito dei poteri di eliminazione degli impedimenti alla relativa risolvibilità, la CCP possa emettere in qualsiasi momento il numero necessario di partecipazioni.

Articolo 34

Effetto della riduzione e conversione

L'autorità di risoluzione esegue o dispone l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all'attivazione dello strumento della riduzione e conversione, tra cui:

(a)  la modifica di tutti i registri rilevanti;

(b)  l'esclusione delle partecipazioni o dei titoli di debito dalla quotazione o dalla negoziazione;

(c)  l'ammissione alla quotazione o alla negoziazione delle nuove partecipazioni;

(d)  la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetti di riduzione senza il requisito di pubblicare il prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17).

Articolo 35

Eliminazione degli ostacoli procedurali alla riduzione e conversione

Quando è d'applicazione l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente ordina alla CCP o alla relativa impresa madre di mantenere in qualsiasi momento un importo di partecipazioni sufficiente a consentirle di emettere un numero sufficiente di nuove partecipazioni e a poter procedere effettivamente all'emissione o alla conversione in partecipazioni.

L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione prescindendo dalle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto della CCP, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o l'obbligo di ottenere il consenso dei soci a un aumento di capitale.

Articolo 36

Presentazione del piano di riorganizzazione aziendale

1.  Entro un mese dall'attivazione dello strumento previsto all'articolo 32 la CCP esegue una valutazione delle cause del suo dissesto e la presenta all'autorità di risoluzione insieme a un piano di riorganizzazione aziendale a norma dell'articolo 37. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, il piano è compatibile con il piano di ristrutturazione che la CCP è tenuta a presentare alla Commissione a norma di tale disciplina.

Se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l'autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al primo comma fino a un massimo di due mesi.

2.  Se la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione impone la comunicazione di un piano di ristrutturazione, la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale non incide sul termine da essa stabilito a tal fine.

3.  L'autorità di risoluzione presenta la valutazione e il piano di riorganizzazione aziendale, e le relative modifiche a norma dell'articolo 38, all'autorità competente e al collegio di risoluzione.

Articolo 37

Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale

1.  Il piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 36 indica le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP o di rami della sua attività entro un arco di tempo adeguato. Le misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e dei mercati finanziari in cui la CCP si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto della situazione attuale e prospettica dei mercati finanziari e ipotizza lo scenario più favorevole e quello meno favorevole, compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili della CCP. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

2.  Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:

(a)  la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato la CCP al dissesto o al rischio di dissesto;

(b)  la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s'intende adottare;

(c)  il calendario di attuazione di tali misure.

3.  Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP possono comprendere:

(a)  la riorganizzazione e la ristrutturazione delle attività della CCP;

(b)  modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura della CCP;

(c)  la vendita di attività o di linee di business.

3 bis.  Nel caso in cui la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione sia applicata conformemente all'articolo 36, paragrafi 1, e 2, l'autorità di risoluzione, l'autorità competente e la Commissione coordinano la valutazione delle misure previste per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, qualsiasi richiesta alla CCP di ripresentare un piano modificato e l'adozione definitiva del piano di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale.

3 ter.  Entro ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano ulteriormente gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 2.

3 quater.  Tenendo conto, se del caso, dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Valutazione e adozione del piano di riorganizzazione aziendale

1.  Entro un mese dalla data in cui la CCP presenta il piano di riorganizzazione aziendale a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente valutano l'effettiva adeguatezza delle misure ivi previste a ripristinarne la sostenibilità economica a lungo termine.

Se l'autorità di risoluzione e l'autorità competente giungono alla conclusione che il piano è atto a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l'autorità di risoluzione lo approva.

2.  Se l'autorità di risoluzione e l'autorità competente non sono convinte che le misure indicate nel piano siano atte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l'autorità di risoluzione comunica alla CCP i rilievi emersi e le ordina di ripresentare entro due settimane un piano modificato che ne tenga conto.

3.  L'autorità di risoluzione e l'autorità competente valutano il piano ripresentato e comunicano alla CCP entro una settimana dalla ricezione se esso tiene adeguatamente conto dei rilievi espressi o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.

3 bis.  Entro ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.

3 ter.  Tenendo conto, se del caso, dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 39

Attuazione e monitoraggio del piano di riorganizzazione aziendale

1.  La CCP attua il piano di riorganizzazione aziendale e presenta all'autorità di risoluzione e all'autorità competente una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano ogniqualvolta le sia richiesta e, comunque, a cadenza almeno semestrale.

2.  Di concerto con l'autorità competente, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di rivedere il piano qualora sia necessario per conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 37, paragrafo 1.

La CCP sottopone la revisione di cui al primo comma all'autorità di risoluzione affinché la valuti a norma dell'articolo 38, paragrafo 3. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, l'autorità di risoluzione coordina tale valutazione con la Commissione.

Sezione 4

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

Articolo 40

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1.  L'autorità di risoluzione può cedere all'acquirente diverso dalla CCP-ponte:

(a)  partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(b)  attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP o di terzi diversi dall'acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all'articolo 41.

2.  La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Ai fini del primo comma l'autorità di risoluzione adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere condizioni di mercato conformi alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

3.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dall'acquirente è corrisposto:

(a)  ai titolari di partecipazioni, quando la vendita dell'attività d'impresa è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP dai loro detentori all'acquirente;

(b)  alla CCP, quando la vendita dell'attività d'impresa è stata effettuata mediante cessione all'acquirente di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP;

(c)  ai partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite prima della risoluzione.

Il corrispettivo pagato dall'acquirente è allocato secondo le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 e secondo l'ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.

4.  L'autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o, secondo i casi, di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

5.  Con il consenso dell'acquirente l'autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP le attività, i diritti, gli obblighi o le passività che erano stati ceduti all'acquirente o restituire le partecipazioni ai titolari originari.

Quando l'autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP o i titolari originari si riprendono le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni.

6.  La cessione prevista al paragrafo 1 è effettuata indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall'acquisizione.

Se l'acquirente non è autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall'acquisizione, l'autorità di risoluzione svolge, in consultazione con l'autorità competente, un'adeguata verifica sull'acquirente e provvede a che questi chieda l'autorizzazione non appena possibile e comunque entro un mese dall'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa. L'autorità competente provvede a che la domanda di autorizzazione sia esaminata celermente.

7.  Se la cessione di partecipazioni prevista al paragrafo 1 determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità competente effettua la valutazione prevista da detto articolo entro un termine che né ritarda l'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa né impedisce all'azione di risoluzione di conseguire i suoi obiettivi.

8.  Se l'autorità competente non completa la valutazione prevista al paragrafo 7 entro la data in cui ha effetto la cessione delle partecipazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

(a)  la cessione delle partecipazioni ha effetto giuridico immediato dalla data di cessione;

(b)  nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), i diritti di voto dell'acquirente associati alle partecipazioni sono sospesi e conferiti esclusivamente all'autorità di risoluzione, che non è obbligata ad esercitarli né è tenuta responsabile per averli esercitati o per essersene astenuta;

(c)  nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), alla cessione non si applicano le sanzioni o misure previste in caso di violazione dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)  immediatamente dopo aver concluso la valutazione l'autorità competente ne comunica per iscritto l'esito all'autorità di risoluzione e all'acquirente in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)  se l'autorità competente non si oppone alla cessione, i diritti di voto associati alle partecipazioni sono considerati conferiti integralmente all'acquirente a decorrere dalla comunicazione prevista alla lettera d);

(f)  se l'autorità competente si oppone alla cessione delle partecipazioni, la lettera b) resta d'applicazione e l'autorità di risoluzione può, tenuto conto delle condizioni di mercato, stabilire un periodo di dismissione entro il quale l'acquirente dismette le partecipazioni.

9.  Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, l'acquirente è considerato una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

10.  Nulla osta a che l'acquirente di cui al paragrafo 1 eserciti i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, l'acquirente può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture previa approvazione dell'autorità di risoluzione. Tale approvazione è concessa solo per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.

11.  Per un periodo di 12 mesi, non è negato all'acquirente l'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso a tali sistemi o infrastrutture.

12.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i clienti della CCP in risoluzione e gli altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 41

Strumento della vendita dell'attività d'impresa: obblighi procedurali

1.  In caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nei confronti della CCP, l'autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità delle attività, dei diritti, degli obblighi, delle passività o delle partecipazioni destinati alla cessione ovvero ne dispone la commercializzazione. Possono essere commercializzati separatamente aggregati di diritti, attività, obblighi e passività.

2.  Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la commercializzazione prevista al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

(a)  è improntata alla massima trasparenza possibile e alla correttezza delle informazioni concernenti le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni della CCP, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;

(b)  non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti;

(c)  è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

(d)  tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell'azione di risoluzione;

(e)  mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività.

I criteri enunciati al primo comma non ostano a che l'autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

3.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può commercializzare le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni prescindendo dai criteri enunciati al paragrafo 2 se il loro soddisfacimento rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione.

Sezione 5

Strumento della CCP-ponte

Articolo 42

Strumento della CCP-ponte

1.  L'autorità di risoluzione può cedere a una CCP-ponte:

(a)  partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(b)  attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP in risoluzione o di terzi diversi dalla CCP-ponte e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all'articolo 43.

2.  Per CCP-ponte s'intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

(a)  è controllata dall'autorità di risoluzione ed è di proprietà, integralmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche che possono comprendere l'autorità di risoluzione;

(b)  è costituita per ricevere e detenere la totalità o parte delle partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti, degli obblighi e delle passività della CCP con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali e procedere quindi alla vendita della CCP.

3.  Nell'applicare lo strumento della CCP-ponte, l'autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività e degli obblighi ceduti alla CCP-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dalla CCP in risoluzione.

4.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dalla CCP-ponte è corrisposto:

(a)  ai titolari delle partecipazioni, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori alla CCP-ponte;

(b)  alla CCP in risoluzione, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante cessione alla CCP-ponte di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP.

5.  L'autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

6.  L'autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione i diritti, obblighi, attività o passività ceduti alla CCP-ponte ovvero restituire le partecipazioni ai titolari originari se così prevede espressamente lo strumento mediante il quale è effettuata la cessione prevista al paragrafo 1.

Quando l'autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono tenuti a riprendersi le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni se sussistono i presupposti indicati al primo comma o al paragrafo 7.

7.  Se la partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività non rientra nelle classi di partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività stabilite dallo strumento mediante il quale è effettuata la cessione, ovvero non presenta i presupposti per la relativa cessione, l'autorità di risoluzione può ritrasferirlo dalla CCP-ponte alla CCP in risoluzione o al titolare originario.

8.  Il trasferimento previsto ai paragrafi 6 e 7 può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite al riguardo nello strumento mediante il quale è effettuata la cessione.

9.  L'autorità di risoluzione può trasferire partecipazioni ovvero attività, diritti, obblighi o passività dalla CCP-ponte a un terzo.

10.  Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP-ponte è considerata una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

Per tutti gli altri fini l'autorità di risoluzione può prescrivere che la CCP-ponte sia considerata una continuazione della CCP in risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

11.  Nulla osta a che la CCP-ponte eserciti i diritti della CCP in risoluzione in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, la CCP-ponte può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture per il periodo di tempo indicato dall'autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

12.  Non è negato alla CCP-ponte l'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso a tali sistemi o infrastrutture.

13.  Gli azionisti o i creditori della CCP in risoluzione e altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti alla CCP-ponte non avanzano alcuna pretesa sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti alla CCP-ponte né alcuna pretesa nei confronti del consiglio o dell'alta dirigenza di questa.

14.  La CCP-ponte non ha obblighi né responsabilità verso gli azionisti o creditori della CCP in risoluzione, nei confronti dei quali il consiglio o l'alta dirigenza della CCP-ponte non ha alcuna responsabilità per gli atti od omissioni compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione consegua da negligenza grave o colpa grave a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 43

CCP-ponte: obblighi procedurali

1.  La CCP-ponte adempie a tutti gli obblighi seguenti:

(a)  ottenere l'approvazione dell'autorità di risoluzione per quanto riguarda:

i)  l'atto costitutivo;

ii)  i componenti del consiglio, se non nominati direttamente dall'autorità di risoluzione;

iii)  le competenze e la remunerazione dei componenti del consiglio, se non stabilite dall'autorità di risoluzione;

iv)  la strategia e il profilo di rischio;

(b)  rilevare le autorizzazioni della CCP in risoluzione a prestare i servizi o svolgere le attività derivanti dalla cessione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012.

Se la CCP-ponte non ha l'autorizzazione prevista al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di risoluzione ottiene l'approvazione dell'autorità competente per effettuare la cessione di cui all'articolo 42, paragrafo 1. Se approva la cessione, l'autorità competente indica il periodo per il quale la CCP-ponte è esonerata dall'obbligo di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012.

I requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, vengono meno solo per un periodo massimo di tre mesi, mentre tutte le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 possono essere sospese per un periodo massimo di 12 mesi.

2.  Fatte salve le limitazioni imposte dalle norme dell'Unione o nazionali in materia di concorrenza, la direzione gestisce la CCP-ponte con l'obiettivo di mantenere l'accesso delle parti interessate alle funzioni essenziali della CCP-ponte e di vendere a uno o più acquirenti del settore privato la CCP-ponte stessa o una o più delle sue attività, diritti, obblighi o passività. La vendita è effettuata quando il mercato presenta condizioni adeguate ed entro il periodo previsto al paragrafo 5 e, se applicabile, al paragrafo 6.

3.  L'autorità di risoluzione dispone la cessazione della CCP-ponte al verificarsi di una delle situazioni seguenti:

(a)  sono conseguiti gli obiettivi della risoluzione;

(b)  la CCP-ponte si fonde con un altro soggetto;

(c)  la CCP-ponte cessa di soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 42, paragrafo 2;

(d)  la CCP-ponte oppure la totalità o quasi totalità delle sue attività, diritti, obblighi o passività sono vendute a norma del paragrafo 4;

(e)  è scaduto il termine previsto al paragrafo 5;

(f)  i contratti compensati dalla CCP-ponte sono regolati, scadono o sono chiusi per close-out e sono quindi totalmente assolti i relativi diritti e obblighi della CCP.

4.  Prima di vendere la CCP-ponte o le relative attività, diritti, obblighi o passività, l'autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità degli elementi destinati alla vendita, ne assicura una commercializzazione aperta e trasparente e provvede alla correttezza delle informazioni fornite al riguardo.

L'autorità di risoluzione effettua la vendita ai sensi del primo comma a condizioni di mercato e non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti.

5.  L'autorità di risoluzione cessa l'operatività della CCP-ponte due anni dopo la data in cui è stata effettuata l'ultima cessione dalla CCP in risoluzione.

L'autorità di risoluzione che cessa l'operatività della CCP-ponte chiede all'autorità competente di revocarle l'autorizzazione.

6.  L'autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se la proroga è necessaria ai fini della cessazione della CCP-ponte a norma del paragrafo 3, lettere da a) a d).

La decisione di prorogare il termine previsto al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione della CCP-ponte in relazione alle condizioni di mercato correnti e prospettiche.

7.  In caso di cessazione nelle circostanze previste al paragrafo 3, lettera d) o e), la CCP-ponte è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, i proventi generati dalla cessazione della CCP-ponte sono corrisposti ai suoi soci.

Se la CCP-ponte è usata per la cessione di attività e passività di più CCP in risoluzione, i proventi di cui al secondo comma sono assegnati in funzione delle attività e passività cedute da ciascuna CCP in risoluzione.

Sezione 6

Altre modalità di finanziamento

Articolo 44

Meccanismo di finanziamento alternativo

Se necessario ai fini di un'efficace attivazione degli strumenti di risoluzione, l'autorità di risoluzione può stipulare contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario, anche in provenienza dalle risorse prefinanziate disponibili nei fondi di garanzia non esauriti della CCP in risoluzione.

Sezione 7

Strumenti pubblici di stabilizzazione

Articolo 45

Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

1.  L'autorità di risoluzione può ricorrere agli strumenti pubblici di stabilizzazione in conformità degli articoli 46 e 47 ai fini della risoluzione della CCP soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  il sostegno finanziario è necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

(b)  il sostegno finanziario costituisce una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell'autorità di risoluzione;

(c)  il sostegno finanziario è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione;

(c bis)  il sostegno finanziario è utilizzato per un periodo di tempo limitato;

(d)  ▌

(d bis)  l'autorità di risoluzione ha definito in anticipo meccanismi esaustivi e credibili per il recupero, entro un termine adeguato, dei fondi pubblici mobilitati dai partecipanti che beneficiano del sostegno pubblico, a meno che tali fondi non siano già stati recuperati attraverso la vendita a un acquirente privato a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, o dell'articolo 47, paragrafo 2;

2.  Per garantire l'efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, il ministero competente o il governo dispone dei poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 48 a 59 e provvede a che siano rispettati gli articoli 52, 54 e 70.

3.  È fatto ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria come soluzione di ultima istanza ai fini del paragrafo 1, lettera b), se sussiste almeno uno dei presupposti seguenti:

(a)  il ministero competente o il governo e l'autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell'autorità competente, stabiliscono che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

(b)  il ministero competente o il governo e l'autorità di risoluzione stabiliscono che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la CCP abbia già precedentemente ricevuto dalla banca centrale un'assistenza di liquidità straordinaria;

(c)  con riferimento allo strumento della proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione dell'autorità competente e dell'autorità di risoluzione, stabilisce che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la CCP abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.

Articolo 46

Strumento pubblico di sostegno al capitale

1.  Può essere fornito sostegno finanziario pubblico per la ricapitalizzazione della CCP contro partecipazioni.

2.  La CCP sottoposta allo strumento pubblico di sostegno al capitale è gestita su base commerciale e professionale.

3.  Le partecipazioni di cui al paragrafo 1 sono vendute ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente.

Articolo 47

Strumento della proprietà pubblica temporanea

1.  La CCP può essere assoggettata a proprietà pubblica temporanea mediante esecuzione da parte dello Stato membro di uno o più ordini di trasferimento di partecipazioni a un cessionario che è:

(a)  un soggetto designato dello Stato membro oppure

(b)  una società interamente di proprietà dello Stato membro.

2.  La CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea è gestita su base commerciale e professionale ed è venduta ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente, valutando altresì la possibilità di recuperare il costo della risoluzione.

CAPO IV

Poteri di risoluzione

Articolo 48

Poteri generali

1.  L'autorità di risoluzione dispone di tutti i poteri necessari per l'attivazione efficace degli strumenti di risoluzione, compresi i poteri di:

(a)  esigere da qualsiasi soggetto le informazioni che le sono necessarie per decidere e predisporre l'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e supplementi delle informazioni contenute nel piano di risoluzione o acquisibili tramite ispezioni in loco;

(b)  assumere il controllo della CCP in risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai detentori di partecipazioni e al consiglio della CCP;

(b bis)  modificare il regolamento operativo della CCP, anche relativamente alle condizioni di partecipazione, laddove tali modifiche siano necessarie per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità;

(b ter)  astenersi dall'applicazione di taluni obblighi contrattuali previsti dalle norme e dalle disposizioni della CCP o discostarsi in altro modo da esse ove necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione e scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

(c)  cedere le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(d)  cedere ad altro soggetto, con il suo consenso, diritti, attività, obblighi o passività della CCP;

(e)  ridurre, anche azzerandolo, il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione o il debito residuo derivante dai medesimi;

(f)  convertire i titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione in partecipazioni della CCP stessa o della CCP-ponte a cui sono stati ceduti le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione;

(g)  annullare i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione;

(h)  ridurre, anche azzerandolo, l'importo nominale delle partecipazioni della CCP in risoluzione e annullare tali partecipazioni;

(i)  ordinare alla CCP in risoluzione ▌di emettere nuove partecipazioni, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

(j)  riguardo ai titoli di debito e alle altre passività della CCP, modificare o ritoccare la scadenza, modificare l'importo degli interessi da pagare o modificare la data alla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;

(k)  attivare clausole di close-out disponendo lo scioglimento dei contratti finanziari;

(l)  disporre la rimozione o la sostituzione del consiglio e dell'alta dirigenza della CCP in risoluzione;

(m)  ordinare all'autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(n)  ridurre, anche azzerandolo, l'importo del margine di variazione dovuto al partecipante diretto della CCP in risoluzione o ad un cliente di tale partecipante diretto, alle condizioni di cui all'articolo 30;

(o)  trasferire le posizioni aperte e le attività collegate, compresi i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o con costituzione di garanzia reale, gli accordi di compensazione e gli accordi di netting, dal conto del partecipante diretto inadempiente a quello del partecipante diretto non inadempiente coerentemente con l'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(p)  disporre l'esecuzione degli obblighi contrattuali esistenti e in essere dei partecipanti della CCP in risoluzione;

(q)  disporre l'esecuzione degli obblighi esistenti e in essere dell'impresa madre della CCP in risoluzione, anche per sostenere finanziariamente la CCP con garanzie o linee di credito;

(r)  ordinare ai partecipanti diretti di fornire ulteriori contributi in contante.

L'autorità di risoluzione può esercitare i poteri previsti al primo comma singolarmente o in combinazione fra loro.

2.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento e dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, nell'esercizio dei poteri previsti al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione non è tenuta a:

(a)  ottenere l'approvazione o il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato;

(b)  adempiere obblighi in relazione alla cessione di strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

(c)  informare qualsiasi soggetto pubblico o privato;

(d)  pubblicare qualsiasi avviso o prospetto;

(e)  depositare o registrare qualsiasi documento presso qualsiasi altra autorità.

Articolo 49

Poteri accessori

1.  Nell'esercizio di uno dei poteri previsti all'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può esercitare anche uno o più dei poteri accessori seguenti:

(a)  fatto salvo l'articolo 65, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;

(b)  dichiarare estinti i diritti ad acquisire ulteriori partecipazioni;

(c)  ordinare all'autorità pertinente di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione in un mercato regolamentato o dalla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari emessi dalla CCP a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18);

(d)  prevedere che l'acquirente o la CCP-ponte, a norma rispettivamente dell'articolo 40 e dell'articolo 42, sia trattato alla stregua della CCP in risoluzione per tutti i suoi diritti o obblighi ovvero per le azioni da essa avviate, compresi i diritti o obbligazioni collegati alla partecipazione alle infrastrutture di mercato;

(e)  ordinare alla CCP in risoluzione ovvero all'acquirente o, secondo il caso, alla CCP-ponte di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;

(f)  prevedere che il partecipante diretto cessionario di posizioni assegnategli mediante i poteri previsti all'articolo 48, paragrafo 1, lettere o) e p), subentri, per tali posizioni, nei diritti o obblighi collegati alla partecipazione alla CCP;

(g)  annullare o modificare le clausole del contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituirla come parte con l'acquirente o la CCP-ponte;

(h)  modificare il regolamento operativo della CCP in risoluzione ▌;

(i)  trasferire l'appartenenza del partecipante diretto dalla CCP in risoluzione al suo acquirente o alla CCP-ponte.

Nessun diritto di compensazione previsto dal presente regolamento costituisce un peso, vincolo od onere ai fini del primo comma, lettera a).

2.  L'autorità di risoluzione può prevedere le disposizioni volte a garantire la continuità necessarie affinché l'azione di risoluzione risulti efficace e l'acquirente o la CCP-ponte possano esercitare l'attività trasferita. Possono rientrare fra le disposizioni volte a garantire la continuità:

(a)  la continuità dei contratti stipulati dalla CCP in risoluzione, in modo che l'acquirente o la CCP-ponte ne assuma i diritti e passività collegati agli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti e si sostituisca esplicitamente o implicitamente alla CCP in risoluzione in tutti i documenti contrattuali d'interesse;

(b)  la sostituzione della CCP in risoluzione con l'acquirente o la CCP-ponte nei procedimenti giudiziari vertenti sugli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti.

3.  I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera b), lasciano impregiudicati:

(a)  il diritto del dipendente della CCP di sciogliersi dal contratto di lavoro;

(b)  fatti salvi gli articoli 55, 56 e 57, la facoltà per la parte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, in conseguenza, laddove le clausole del contratto lo prevedano, ad atto o omissione compiuto dalla CCP prima della cessione o dall'acquirente o dalla CCP-ponte a cessione avvenuta.

Articolo 50

Amministrazione straordinaria

1.  L'autorità di risoluzione può nominare uno o più amministratori straordinari in sostituzione del consiglio della CCP in risoluzione. L'amministratore straordinario possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.  L'amministratore straordinario ha tutti i poteri dei soci e del consiglio della CCP. Può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione può limitare l'azione dell'amministratore straordinario o subordinare determinati atti al consenso preliminare.

L'autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni.

3.  L'amministratore straordinario è nominato per un periodo massimo di un anno. L'autorità di risoluzione può rinnovare il periodo ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

4.  L'amministratore straordinario adotta tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione ed eseguire le azioni di risoluzione decise dall'autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto della CCP o dal diritto nazionale.

5.  L'amministratore straordinario trasmette relazioni all'autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all'inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria della CCP e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati.

6.  L'autorità di risoluzione può revocare l'amministratore straordinario in qualsiasi momento. La rimozione è un atto dovuto nei casi seguenti:

(a)  quando l'amministratore straordinario non esercita le funzioni attribuitegli secondo i termini e le condizioni stabiliti dall'autorità di risoluzione;

(b)  quando gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente revocando o sostituendo l'amministratore straordinario;

(c)  quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la nomina.

7.  Se il diritto fallimentare nazionale prevede la nomina di un'amministrazione per l'insolvenza, l'amministratore straordinario nominato a norma del paragrafo 1 può essere nominato anche amministratore dell'insolvenza o viceversa.

Articolo 51

Potere di ordinare la fornitura di servizi e mezzi

1.  L'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP in risoluzione, o ad altra componente del gruppo di appartenenza o al partecipante diretto, di fornire all'acquirente o alla CCP-ponte i servizi e i mezzi necessari per esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.

Il primo comma si applica anche se la componente del gruppo cui appartiene la CCP o il partecipante diretto della CCP è sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza o è a sua volta in risoluzione.

2.  L'autorità di risoluzione può dare esecuzione agli obblighi imposti a norma del paragrafo 1 dall'autorità di risoluzione di un altro Stato membro nei casi in cui i poteri in questione sono esercitati nei confronti di una componente dello stesso gruppo di appartenenza della CCP in risoluzione o di un partecipante diretto della CCP.

3.  I servizi e i mezzi previsti al paragrafo 1 escludono qualsiasi forma di sostegno finanziario.

4.  I servizi e i mezzi di cui al paragrafo 1 sono forniti:

(a)  alle stesse condizioni di mercato applicate immediatamente prima dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo già in essere con la CCP;

(b)  a eque condizioni di mercato in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.

Articolo 52

Potere di dare esecuzione alle azioni di risoluzione o alle misure di prevenzione della crisi disposte da altri Stati membri

1.  Se la partecipazione, l'attività, il diritto, l'obbligo o la passività della CCP in risoluzione è ubicato in uno Stato membro, ovvero è disciplinato dalla legge di uno Stato membro, che non è quello dell'autorità di risoluzione, la cessione o l'azione di risoluzione in relazione alla partecipazione, all'attività, al diritto, all'obbligo o alla passività ha effetto in conformità della legge di tale altro Stato membro.

2.  L'autorità di risoluzione dello Stato membro riceve dalle autorità degli altri Stati membri interessati tutta l'assistenza necessaria affinché la partecipazione, l'attività, il diritto, l'obbligo o la passività sia trasferito all'acquirente o alla CCP-ponte o affinché qualsiasi altra azione di risoluzione diventi efficace in conformità del diritto nazionale applicabile.

3.  L'azionista, il creditore o il terzo interessato dalla cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1 non ha diritto di impedirla, contestarla o annullarla a norma della legislazione dello Stato membro che la disciplina.

4.  Se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro attiva gli strumenti di risoluzione previsti agli articoli 28 o 32 e i contratti, passività, partecipazioni o titoli di debito della CCP in risoluzione includono titoli, contratti o passività disciplinati dal diritto di un altro Stato membro ovvero passività dovute a creditori ivi ubicati e contratti con partecipanti diretti o loro clienti ivi ubicati, l'autorità pertinente dell'altro Stato membro provvede alla realizzazione degli interventi derivanti dall'attivazione di detti strumenti di risoluzione.

Ai fini del primo comma, l'azionista, il creditore e il partecipante diretto o i suoi clienti al sistema interessato da detti strumenti di risoluzione non ha diritto di contestare la riduzione del capitale o dell'importo esigibile del titolo o della passività né la relativa conversione o ristrutturazione.

5.  I diritti e le salvaguardie seguenti sono stabiliti in conformità del diritto dello Stato membro dell'autorità di risoluzione:

(a)  diritto dell'azionista, del creditore e del terzo di impugnare a norma dell'articolo 72 la cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1;

(b)  diritto del creditore interessato di impugnare a norma dell'articolo 72 la riduzione del capitale o dell'importo esigibile del titolo, della passività o del contratto di cui al paragrafo 4 ovvero la relativa conversione o ristrutturazione;

(c)  salvaguardie in caso di cessione parziale, di cui al capo V, in relazione all'attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

Poteri su attività, contratti, diritti, passività, obblighi e partecipazioni di soggetti ubicati in paesi terzi o disciplinati dal diritto di paesi terzi

1.  Quando l'azione di risoluzione verte su attività o contratti di un soggetto ubicato in un paese terzo o su partecipazioni, diritti, obblighi o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l'autorità di risoluzione può disporre che:

(a)  la CCP in risoluzione e il cessionario dell'attività, contratto, partecipazione, diritto, obbligo o passività svolga tutti gli adempimenti necessari affinché la misura consegua i suoi effetti;

(b)  la CCP in risoluzione trattenga la partecipazione, attività o diritto ovvero assolva la passività o l'obbligo per conto del cessionario fintantoché la misura non sia divenuta efficace;

(c)  le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate con una delle modalità previste all'articolo 27, paragrafo 9.

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP d'inserire nel contratto o altro accordo concluso con il partecipante diretto o con il detentore della partecipazione, ovvero del titolo di debito o altra passività, ubicato in un paese terzo o disciplinato dal diritto di tale paese una clausola con cui accetta di essere vincolato dalle azioni su tale attività, contratto, diritto, obbligo o passività assunte dall'autorità di risoluzione, compresa l'applicazione degli articoli 55, 56 e 57. L'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornirle un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia di tali disposizioni.

3.  Se non produce effetti, l'azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 è nulla in relazione alla partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività in questione.

Articolo 54

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

1.  La misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione adottata ai sensi del presente regolamento, o l'evento direttamente connesso all'applicazione di tale azione, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia o determinante l'insolvenza ai sensi della direttiva 2002/47/CE e della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma la procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma dell'articolo 75, o altrimenti se l'autorità di risoluzione decide in tal senso, costituisce un'azione di risoluzione adottata in conformità del presente regolamento.

2.  La misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 non è usata per:

(a)  esercitare il diritto di recesso, sospensione, modifica, netting o compensazione relativamente a un contratto stipulato da una componente del gruppo di cui fa parte la CCP nel quale sono previste disposizioni o obblighi di inadempienza indiretta (cross-default) garantiti da una componente del gruppo o gravanti su di essa;

(b)  acquisire il possesso o esercitare il controllo di beni della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default) od escutere un diritto di garanzia su detti beni;

(c)  influire sui diritti contrattuali della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default).

Articolo 55

Potere di sospendere taluni obblighi

1.  L'autorità di risoluzione può disporre la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna rivenienti a carico di entrambe le controparti dal contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell'autorità di risoluzione.

2.  Qualora fosse stato da adempiere nel corso del periodo di sospensione, l'obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente alla scadenza del periodo di sospensione.

3.  L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sugli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

Articolo 56

Potere di limitare l'escussione di garanzie

1.  L'autorità di risoluzione può impedire al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di limitazione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell'autorità di risoluzione.

2.  L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sui diritti di garanzia attribuiti ai sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o ai relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali in relazione ad attività della CCP in risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.

Articolo 57

Potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi

1.  L'autorità di risoluzione può sospendere l'attivazione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro della risoluzione.

2.  L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

3.  Il contraente può attivare i meccanismi terminativi riconosciutigli dal contratto prima della fine del periodo previsto al paragrafo 1 se l'autorità di risoluzione lo avvisa che i diritti e le passività contemplati dal contratto non sono:

(a)  ceduti ad altro soggetto;

(b)  sottoposti a riduzione o conversione o all'attivazione di uno strumento di risoluzione atto ad allocare le perdite o posizioni.

4.  In assenza dell'avviso di cui al paragrafo 3 i meccanismi terminativi possono essere attivati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 54, secondo le modalità seguenti:

(a)  in caso di cessione ad altro soggetto dei diritti e delle passività contemplati dal contratto, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle clausole di tale contratto soltanto se il cessionario provoca l'evento determinante l'escussione della garanzia o lo protrae;

(b)  se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nella CCP, si applicano i meccanismi terminativi in base alle condizioni per la cessazione quali stabilite nel contratto tra la CCP e la controparte pertinente, solo se l'evento determinante l'escussione si verifica o si protrae dopo la scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 58

Potere di controllo sulla CCP

1.  L'autorità di risoluzione può esercitare il controllo sulla CCP in risoluzione al fine di:

(a)  gestirne le attività e i servizi esercitando i poteri spettanti ai soci e al consiglio e consultare il comitato dei rischi;

(b)  gestirne e liquidarne le attività e i beni.

Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall'autorità di risoluzione o indirettamente da una o più soggetti da questa nominati.

2.  L'autorità di risoluzione che esercita il controllo sulla CCP non è assimilabile alla figura dell'amministratore ombra o amministratore di fatto a norma del diritto nazionale.

Articolo 59

Esercizio dei poteri da parte dell'autorità di risoluzione

Fatto salvo l'articolo 72 l'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali.

CAPO V

Salvaguardie

Articolo 60

Principio del trattamento non peggiore del creditore

In caso di attivazione di uno o più strumenti di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe garantire che nessun azionista, creditore, partecipante diretto e suo cliente subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione, nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP e da tutte le altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP in caso di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento, e se la CCP non avesse avuto alcun valore di avviamento residuo e fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, tenendo adeguatamente conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati.

(a)  ▌

(b)  ▌

Non si tiene conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati di cui al primo comma finché le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 61, paragrafo 5, non consentono la loro valutazione.

Una volta entrate in vigore le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 61, paragrafo 5, le autorità di risoluzione tengono conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati ai fini del primo comma.

Articolo 61

Valutazione ai fini dell'applicazione del principio del trattamento non peggiore del creditore

1.   Al fine di informare i portatori di interessi esposti alla CCP, la CCP elabora una stima della misura in cui le perdite inciderebbero su ciascuna categoria di creditori nel quadro di scenari estremi ma plausibili in caso di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento che determini l'insolvenza della CCP e aggiorna tale stima annualmente.

Detta stima rispecchia pienamente le disposizioni contrattuali che disciplinano la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) della CCP ed è conforme alla metodologia di marginazione e di prove di stress utilizzata per ottemperare agli obblighi della CCP a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

1 bis.  Per valutare il rispetto del principio enunciato all'articolo 60 secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, l'autorità di risoluzione incarica un esperto indipendente di effettuare una valutazione il più presto possibile dopo le azioni di risoluzione.

2.  La valutazione prevista al paragrafo 1 indica:

(a)  il trattamento che gli azionisti, i creditori e i partecipanti diretti o i loro clienti avrebbero ricevuto se, nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP e da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza senza alcun valore di avviamento residuo, tenendo adeguatamente conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati;

(b)  il trattamento ricevuto in concreto dagli azionisti, creditori e partecipanti diretti o loro clienti per effetto della risoluzione della CCP;

(c)  l'eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

3.  Ai fini del calcolo del trattamento di cui al paragrafo 2, la valutazione prevista al paragrafo 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore della CCP in risoluzione e la metodologia di determinazione dei prezzi della CCP non è presa in considerazione qualora non rifletta le condizioni effettive del mercato.

4.  La valutazione indicata al paragrafo 1 è distinta dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

5.  Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 74, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la metodologia da seguire per la valutazione prevista al paragrafo 1, compresa, ove tecnicamente possibile, la valutazione di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Salvaguardia per azionisti, creditori, partecipanti diretti e clienti di questi ultimi

L'azionista, creditore, partecipante diretto o cliente di quest'ultimo che, dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 61, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, ha diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza.

Articolo 62 bis

Recupero dei pagamenti

L'autorità di risoluzione recupera le spese ragionevoli sostenute in relazione al pagamento di cui all'articolo 62 secondo le modalità seguenti:

(a)  dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

(b)  dal corrispettivo pagato dall'acquirente in caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(c)  dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato;

(d)  da qualsiasi partecipante diretto, nella misura in cui non subisce perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Articolo 63

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

Le tutele previste agli articoli 64, 65 e 66 si applicano nei casi seguenti:

(a)  quando l'autorità di risoluzione trasferisce all'acquirente solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

(b)  quando l'autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 64

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria e degli accordi di compensazione e di netting

L'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini il trasferimento, dalla CCP in risoluzione alle altre parti del contratto o accordo, di soltanto una parte dei diritti e delle passività ricompresi in un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, in un accordo di compensazione o in un accordo di netting ovvero la modifica o l'estinzione dei diritti e delle passività nel quadro di detto contratto o accordo mediante l'esercizio dei poteri accessori.

Rientra fra i contratti o accordi di cui al primo comma qualsiasi contratto o accordo sulla cui base le parti possono sottoporre detti diritti e passività a compensazione o a netting.

Articolo 65

Tutela degli accordi di garanzia

Con riferimento agli accordi di garanzia fra la CCP in risoluzione e altre parti, fatto salvo l'utilizzo di strumenti di allocazione delle posizioni di cui all'articolo 29, l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)  la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia;

(b)  la cessione della passività garantita, salvo se è ceduto anche il beneficio della garanzia;

(c)  la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita;

(d)  la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori, se l'effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.

Articolo 66

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

Con riferimento ai contratti di finanza strutturata, comprese le obbligazioni garantite, l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)  la cessione di alcuni soltanto dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte;

(b)  la modifica o l'estinzione, mediante l'esercizio dei poteri accessori, dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte.

Ai fini del primo comma sono contratti di finanza strutturata le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che a norma del diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, agente o soggetto designato.

Articolo 67

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.  L'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non pregiudichi il funzionamento né le regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, nei casi in cui tale autorità:

(a)  dispone la cessione all'acquirente solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività della CCP in risoluzione;

(b)  elimina o modifica le clausole di un contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o la sostituisce come parte con l'acquirente o la CCP-ponte.

2.  Ai fini del paragrafo 1 l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)  la revoca di un ordine di trasferimento in conformità dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE;

(b)  un pregiudizio all'opponibilità degli ordini di trasferimento e del netting prescritta dagli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE;

(c)  un pregiudizio all'impiego dei fondi, dei titoli o delle facilitazioni di credito prescritto dall'articolo 4 della direttiva 98/26/CE;

(d)  un pregiudizio alla tutela delle garanzie in titoli prescritta dall'articolo 9 della direttiva 98/26/CE.

CAPO VI

Obblighi procedurali

Articolo 68

Obblighi di comunicazione

1.  La CCP che si considera in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, ne informa l'autorità competente.

2.  L'autorità competente informa l'autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti di risanamento o altre misure a norma del titolo IV di cui impone l'adozione alla CCP.

L'autorità competente informa l'autorità di risoluzione del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alla CCP e dell'informativa ricevuta in conformità dell'articolo 48 dello stesso regolamento.

3.  Se accerta che per la CCP sussistono i presupposti previsti all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente o l'autorità di risoluzione lo comunica tempestivamente alle autorità seguenti:

(a)  autorità competente o autorità di risoluzione della CCP;

(b)  autorità competente dell'impresa madre della CCP;

(b bis)  collegio di vigilanza della CCP;

(b ter)  collegio di risoluzione della CCP;

(c)  banca centrale;

(d)  ministero competente;

(e)  CERS e autorità macroprudenziale nazionale designata.

Articolo 69

Decisione dell'autorità di risoluzione

1.  Ricevuta dall'autorità competente la comunicazione a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione decide se è necessaria un'azione di risoluzione.

2.  La decisione che stabilisce se adottare o no un'azione di risoluzione nei confronti della CCP riporta gli elementi seguenti:

(a)  la valutazione dell'autorità di risoluzione in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione relativamente alla CCP;

(b)  le azioni che l'autorità di risoluzione intende avviare, compresa la decisione di chiedere la liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), dal diritto nazionale.

Articolo 70

Obblighi procedurali dell'autorità di risoluzione

1.  Non appena possibile dopo l'avvio dell'azione di risoluzione l'autorità di risoluzione ne dà comunicazione:

(a)  alla CCP in risoluzione;

(b)  al collegio di risoluzione;

(c)  all'autorità macroprudenziale nazionale designata e al CERS;

(d)  alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e all'EIOPA;

(e)  agli operatori dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE cui partecipa la CCP in risoluzione.

2.  La comunicazione prevista al paragrafo 1 include una copia del provvedimento o strumento che avvia l'azione di risoluzione, con indicazione della data a decorrere dalla quale questa prende effetto.

La comunicazione al collegio di risoluzione a norma del paragrafo 1, lettera b), indica anche se l'azione di risoluzione si discosta dal piano di risoluzione, illustrando nel caso i motivi dello scostamento.

3.  Una copia del provvedimento o dello strumento che avvia l'azione di risoluzione o un avviso che riassume gli effetti di tale azione e, se del caso, le condizioni e il periodo della sospensione o della limitazione previste agli articoli 55, 56 e 57 sono pubblicati con tutti i mezzi seguenti:

(a)  sito internet dell'autorità di risoluzione;

(b)  sito internet dell'autorità competente, se diversa dall'autorità di risoluzione, e sito internet dell'ESMA;

(c)  sito internet della CCP in risoluzione;

(d)  se le partecipazioni o i titoli di debito della CCP in risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative alla CCP in risoluzione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(19).

4.  Se le partecipazioni o i titoli di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova del provvedimento di cui al paragrafo 3 siano trasmessi ai detentori delle partecipazioni e ai creditori della CCP in risoluzione il cui nominativo figura nei registri o nelle banche dati della CCP in risoluzione che sono a disposizione dell'autorità di risoluzione.

Articolo 71

Riservatezza

1.  Sono vincolati dal segreto d'ufficio i soggetti seguenti:

(a)  autorità di risoluzione;

(b)  autorità competenti, ESMA e ABE;

(c)  ministeri competenti;

(d)  amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma del presente regolamento;

(e)  potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un'acquisizione;

(f)  revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

(g)  banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

(h)  CCP-ponte;

(i)  qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a k);

(j)  prima, durante e dopo la rispettiva nomina, l'alta dirigenza, i componenti del consiglio della CCP e i dipendenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);

(k)  tutti gli altri membri del collegio di risoluzione non previsti alle lettere a), b), c) e g).

2.  Ai fini del rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e k), provvedono a che vigano norme interne, fra cui norme atte a garantire la segretezza delle informazioni tra i soggetti che intervengono direttamente nella procedura di risoluzione.

3.  Ai soggetti di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di comunicare a qualsiasi soggetto o autorità le informazioni riservate acquisite nel corso dell'attività professionale o ricevute dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione in relazione alle funzioni svolte a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in una forma sintetica o aggregata che non consente d'identificare le singole CCP, oppure previo consenso espresso dell'autorità o della CCP che fornisce l'informazione.

Prima di divulgare qualsiasi tipo di informazione i soggetti di cui al paragrafo 1 valutano i possibili effetti della divulgazione sull'interesse pubblico in termini di politica finanziaria, monetaria o economica, interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, finalità delle ispezioni, indagini e revisioni contabili.

La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti dell'eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 9 e 13 e all'esito delle valutazioni effettuate a norma degli articoli 10 e 16.

I soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione degli obblighi imposti dal presente articolo.

4.  A condizione che vigano con essi accordi sulla riservatezza finalizzati allo scambio d'informazioni, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono, in deroga al paragrafo 3, scambiare informazioni riservate con i soggetti seguenti:

(a)  qualunque altro soggetto, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione dell'azione di risoluzione;

(b)  commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza, corti dei conti dello Stato membro di appartenenza e altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza;

(c)  autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la tutela della stabilità del sistema finanziario e persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali.

5.  Il presente articolo non osta a che:

(a)  i dipendenti e gli esperti dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e lettera k), condividano informazioni in seno a ciascun soggetto;

(b)  le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell'Unione, altre autorità competenti dell'Unione, ministeri competenti, banche centrali, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l'ABE, l'ESMA o, fatto salvo l'articolo 78, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione ovvero, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

6.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

CAPO VII

Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

Articolo 72

Omologazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria e diritto di impugnazione

1.  ▌

2.  Chiunque risenta degli effetti della decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o della decisione di esercitare uno dei poteri, azione di risoluzione esclusa, ha diritto di impugnarla.

3.  Ha diritto d'impugnare la decisione di adottare un'azione di risoluzione chiunque ne risenta.

4.  Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è subordinato alle condizioni seguenti:

(a)  la decisione dell'autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell'esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico;

(b)  la procedura di impugnazione è celere;

(c)  il giudice fonda il giudizio sulle valutazioni economiche dei fatti effettuate dall'autorità di risoluzione.

4 bis.  La decisione di un'autorità di risoluzione di avviare un'azione di risoluzione, adottare una misura di prevenzione della crisi o una decisione di esercitare determinati poteri, diversi dall'azione di risoluzione, è annullata per motivi di merito solo se, al momento della sua adozione, era arbitraria e irragionevole, sulla base delle informazioni allora prontamente disponibili.

4 ter.  La presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata.

5.  Se necessario per tutelare gli interessi del terzo in buona fede che ha acquisito partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione in virtù dell'azione di risoluzione, l'annullamento della decisione dell'autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o le successive operazioni che l'autorità di risoluzione ha concluso in base alla decisione annullata.

Ai fini del primo comma, se la decisione dell'autorità di risoluzione è annullata, i rimedi a disposizione del ricorrente si limitano al risarcimento della perdita subita a causa della decisione.

Articolo 73

Limitazioni applicabili ad altre procedure

1.  È avviata una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP soltanto su iniziativa dell'autorità di risoluzione o con il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

2.  L'autorità competente e l'autorità di risoluzione sono informate al più presto della domanda di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP, indipendentemente dal fatto che questa sia sottoposta a risoluzione o che la decisione sia stata resa pubblica conformemente all'articolo 70, paragrafo 3.

3.  L'autorità competente per la procedura ordinaria di insolvenza può avviare detta procedura soltanto dopo che l'autorità di risoluzione le ha comunicato la decisione di non avviare un'azione di risoluzione nei confronti della CCP ovvero quando non è pervenuta alcuna comunicazione nei sette giorni successivi all'informazione prevista al paragrafo 2.

Se necessario per l'effettiva attivazione degli strumenti di risoluzione e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, l'autorità di risoluzione può chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo funzionale all'obiettivo perseguito, dell'azione o del procedimento giudiziari di cui la CCP in risoluzione è parte o può divenirla.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 74

Accordi con paesi terzi

1.  Conformemente all'articolo 218 TFUE la Commissione può presentare al Consiglio raccomandazioni relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione per le CCP e le CCP di paesi terzi nelle situazioni seguenti:

(a)  quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri;

(b)  quando la CCP stabilita in uno Stato membro presta servizi o ha una o più filiazioni in un paese terzo.

(b bis)  quando un numero significativo di partecipanti diretti di una CCP è stabilito in tale paese terzo;

(b ter)  quando la CCP di un paese terzo dispone di un numero significativo di partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.

2.  L'accordo previsto al paragrafo 1 è volto in particolare ad assicurare la predisposizione di procedure e modalità di cooperazione ai fini dell'adempimento delle funzioni e dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 77, compreso lo scambio di informazioni necessario per detti scopi.

Articolo 75

Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

1.  Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione in paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle procedure di risoluzione in paese terzo.

2.  La pertinente autorità nazionale riconosce la procedura di risoluzione in paese terzo nei confronti della CCP del paese terzo quando:

(a)  la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni stabilite in uno o più Stati membri;

(b)  la CCP del paese terzo ha attività, diritti, obblighi o passività ubicati in uno o più Stati membri ovvero disciplinati dal diritto di uno o più Stati membri.

La pertinente autorità nazionale provvede all'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma del proprio diritto nazionale.

3.  La pertinente autorità nazionale ha come minimo il potere di:

(a)  esercitare i poteri di risoluzione in relazione:

(i)  alle attività della CCP del paese terzo ubicate nello Stato membro di appartenenza o disciplinate dal diritto di detto Stato membro;

(ii)  ai diritti o passività della CCP del paese terzo contabilizzati nello Stato membro di appartenenza o disciplinati dal diritto di detto Stato membro ovvero nei casi in cui i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nello Stato membro di appartenenza;

(b)  perfezionare, anche imponendo ad altri un intervento in tal senso, la cessione di partecipazioni in una filiazione stabilita nello Stato membro designante;

(c)  esercitare i poteri di cui agli articoli 55, 56 e 57 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 2, se tali poteri sono necessari ai fini dell'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo;

(d)  rendere inopponibili i diritti di scioglimento, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure intaccare i diritti contrattuali dei soggetti di cui al paragrafo 2 e di altre componenti del gruppo, se il diritto deriva da un'azione di risoluzione nei confronti della CCP del paese terzo, sia essa avviata dalla stessa autorità di risoluzione del paese terzo o avviata altrimenti in ossequio ad obblighi giuridici o normativi previsti dalle disposizioni sulla risoluzione di tale paese, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

4.  Il riconoscimento e l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo non pregiudica la possibilità di una procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 76

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, la pertinente autorità nazionale può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo quando:

(a)  la procedura avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro di appartenenza;

(b)  i creditori o i partecipanti diretti o i clienti di tali partecipanti diretti stabiliti nello Stato membro di appartenenza non riceverebbero, in base alla procedura nazionale di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;

(c)  il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo avrebbe implicazioni sostanziali per le finanze pubbliche dello Stato membro di appartenenza;

(d)  il riconoscimento o l'esecuzione sarebbero in contrasto con il diritto nazionale.

Articolo 77

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1.  Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina la materia trattata nel presente articolo.

2.  Tenuto conto dei vigenti accordi di cooperazione stipulati a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità competente o, secondo il caso, l'autorità di risoluzione conclude un accordo di cooperazione con la pertinente autorità del paese terzo, ossia:

(a)  quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri, la pertinente autorità del paese terzo in cui è stabilita la CCP;

(b)  quando la CCP presta servizi o ha una o più filiazioni in paesi terzi, la pertinente autorità di ciascun paese terzo in cui sono prestati i servizi o sono stabilite le filiazioni.

3.  Nell'accordo di cooperazione previsto al paragrafo 2 le autorità partecipanti fissano le procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di collaborazione ai fini dell'adempimento delle funzioni seguenti ovvero dell'esercizio dei poteri seguenti nei confronti delle CCP di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o del relativo gruppo di appartenenza:

(a)  stesura del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 13 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(b)  valutazione della risolvibilità della CCP e del gruppo in conformità dell'articolo 16 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(c)  esercizio del potere di superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell'articolo 17 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(d)  applicazione delle misure di intervento precoce a norma dell'articolo 19 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(e)  attivazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e dei poteri analoghi conferiti alla pertinente autorità del paese terzo.

4.  Gli accordi di cooperazione conclusi a norma del paragrafo 2 tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono includere disposizioni in materia di:

(a)  scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;

(b)  consultazione e cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l'esercizio dei poteri previsti all'articolo 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(c)  scambio delle informazioni necessarie per l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(d)  allerta precoce o consultazione delle parti dell'accordo di cooperazione prima dell'avvio, a norma del presente regolamento o della legge del paese terzo, di un'azione sostanziale idonea a ripercuotersi sulla CCP o sul gruppo contemplati dall'accordo;

(e)  coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

(f)  procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alle lettere da a) a e), nel caso anche tramite l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.

Ai fini dell'applicazione comune, uniforme e coerente del paragrafo 3, l'ESMA emana orientamenti sui tipi e sui contenuti delle disposizioni di cui al paragrafo 4 entro [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

5.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ESMA di ciascun accordo di cooperazione da esse concluso in conformità del presente articolo.

Articolo 78

Scambio di informazioni riservate

1.  L'autorità di risoluzione, l'autorità competente, il ministero competente e, nel caso, qualsiasi altra autorità nazionale pertinente scambiano informazioni riservate, piani di risanamento compresi, con la pertinente autorità del paese terzo soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  l'autorità del paese terzo è soggetta a obblighi e norme di riservatezza che tutte le autorità interessate considerano almeno equivalenti a quelli imposti dall'articolo 71.

(b)  le informazioni sono necessarie alla pertinente autorità del paese terzo per svolgere a norma del diritto nazionale funzioni analoghe a quelle previste dal presente regolamento e sono utilizzate esclusivamente a tali fini.

2.  Se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all'autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

3.  L'autorità di risoluzione, l'autorità competente e il ministero competente comunicano alla pertinente autorità del paese terzo le informazioni riservate provenienti da un altro Stato membro solo al verificarsi congiunto delle condizioni seguenti:

(a)  la pertinente autorità dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;

(b)  la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini autorizzati dall'autorità indicata alla lettera a).

4.  Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione.

Articolo 78 bis

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.  Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni del presente regolamento non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di CCP, partecipanti diretti delle CCP o imprese madri, possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri del consiglio della CCP e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.  I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

4.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

(a)  direttamente;

(b)  in collaborazione con altre autorità;

(c)  sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

(d)  rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Articolo 78 ter

Disposizioni specifiche

1.  Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure amministrative almeno in relazione ai seguenti casi:

(a)  mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento in violazione dell'articolo 9;

(b)  mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell'articolo 14;

(c)  mancata notifica da parte del consiglio della CCP all'autorità competente quando la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell'articolo 68, paragrafo 1.

2.  Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

(a)  una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l'ente, l'impresa madre nell'Unione, la CCP o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;

(b)  un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

(c)  un divieto temporaneo, a carico dei membri dell'alta dirigenza della CCP o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni nelle CCP;

(d)  nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative pari fino al 10 % del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio. Quando la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell'impresa madre ultima nell'esercizio precedente;

(e)  nel caso di una persona fisica, ammende amministrative pari fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri in cui l'euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al [data di entrata in vigore del regolamento];

(f)  ammende amministrative fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Articolo 78 quater

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione amministrativa, comprese le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito.

2.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale in uno dei seguenti casi:

(a)  se la sanzione è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

(b)  se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

(c)  se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato alla CCP o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo.

3.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità di risoluzione o dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

4.  Entro il [UP: inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, delle sanzioni per non conformità alle disposizioni del presente regolamento e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni.

Articolo 78 quinquies

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell'ESMA

1.  Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 71, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro irrogate a norma dell'articolo 78 bis per violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito.

2.  L'ESMA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

3.  L'ESMA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

4.  L'ESMA gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell'articolo 78 quater e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 78 sexies

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

(a)  la gravità e la durata della violazione;

(b)  il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

(c)  la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

(d)  l'ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

(e)  le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

(f)  il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente e con l'autorità di risoluzione;

(g)  le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;

(h)  potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

TITOLO VII

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 E (UE) 2015/2365

Articolo 79

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

(22)  all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il punto iv) seguente:"

"iv) in relazione al regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l'autorità di risoluzione come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del medesimo regolamento.";

"

(23)  all'articolo 40, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:"

"Ai fini del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro.".

"

Articolo 80

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

(1)  è inserito il seguente articolo 6 bis:"

"Articolo 6 bis

Sospensione dell'obbligo di compensazione durante la risoluzione

1.  Se la CCP presenta i presupposti previsti all'articolo 22 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l'autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento ▌ può chiedere alla Commissione di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione imposto dall'articolo 4, paragrafo 1, per determinate categorie di derivati OTC se sussistono i presupposti seguenti:

   (a) la CCP in risoluzione è autorizzata ai sensi dell'articolo 14 a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette a compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per le quali è chiesta la sospensione;
   (b) la sospensione dell'obbligo di compensazione imposto dall'articolo 4 per le specifiche categorie di derivati OTC è necessaria per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione in relazione alla risoluzione della CCP, in particolare se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
   i) si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una minaccia grave alla stabilità finanziaria;
   ii) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà sulla stabilità finanziaria un effetto negativo, compresi gli eventuali effetti prociclici, sproporzionato rispetto ai benefici apportati.
   ii bis) non vi sono CCP alternative disponibili per fornire il servizio di compensazione ai partecipanti diretti della CCP in risoluzione, oppure i partecipanti diretti e i loro clienti non sono in grado, a livello operativo e tecnico, di soddisfare entro un termine ragionevole tutti i requisiti giuridici o operativi di tali CCP alternative.

La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b).

L'autorità di risoluzione di cui al primo comma comunica la richiesta motivata all'ESMA e al CERS contestualmente alla comunicazione alla Commissione.

2.  Entro 24 ore dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del CERS, l'ESMA emana un parere sulla sospensione prospettata tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.  Il parere previsto al paragrafo 2 non è reso pubblico.

4.  Entro 48 ore dalla richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta, in conformità del paragrafo 6, una decisione che sospende temporaneamente l'obbligo di compensazione per determinate categorie di derivati OTC ovvero che respinge la richiesta di sospensione.

5.  La decisione della Commissione è comunicata all'autorità che ha chiesto la sospensione e all'ESMA ed è pubblicata sul sito internet della Commissione. Se la Commissione decide di sospendere l'obbligo di compensazione, ne è data pubblicità nel registro pubblico previsto all'articolo 6.

6.  La Commissione può decidere di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 per una specifica categoria di derivati OTC se sussistono i presupposti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b). Ai fini dell'adozione della decisione la Commissione tiene conto del parere emanato dall'ESMA di cui al paragrafo 2, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria.

7.  La sospensione dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a un mese a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8.  Se sussistono i motivi che vi sono alla base, la Commissione, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, dell'ESMA e del CERS, può rinnovare la sospensione di cui al paragrafo 7 per uno o più periodi non superiori, cumulativamente, a tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione iniziale.

9.  La sospensione decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine del periodo iniziale o entro la fine di ogni successivo periodo di rinnovo.

10.  La Commissione informa l'ESMA dell'intenzione di rinnovare la sospensione dell'obbligo di compensazione.

Entro 48 ore dal momento in cui la Commissione la informa dell'intenzione di rinnovare la sospensione dell'obbligo di compensazione, l'ESMA emana un parere sul rinnovo prospettato tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.";

"

(2)  all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti riguardanti il modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l'esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP, fatti salvi i limiti allo scambio di informazioni stabiliti dal diritto in materia di concorrenza.";

"

(3)  all'articolo 28, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La CCP informa immediatamente l'autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l'autorità competente delle aree in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.";

"

(4)  all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:"

"I partecipanti diretti della CCP informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite specifiche o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione della procedura di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficienti per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento."

"

(5)  all'articolo 81, paragrafo 3, è aggiunta la lettera q) seguente:"

"q) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].".

"

Articolo 81

Modifiche del regolamento (UE) 2015/2365

All'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunta la lettera n) seguente:"

"n) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].".

"

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Clausola di revisione

Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], al più tardi, e prima, se del caso, alla luce di altri atti legislativi adottati, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o all'adozione di altri atti pertinenti] la Commissione riesamina il presente regolamento e la relativa attuazione e valuta l'efficacia dei dispositivi di governance per il risanamento e la risoluzione delle CCP nell'Unione e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare, tale relazione:

(a)  valuta se l'istituzione di un'autorità di risoluzione unica per le CCP dell'Unione sia vantaggiosa, tempestiva e coerente con gli sviluppi relativi all'architettura di vigilanza delle CCP nell'Unione e con lo stato di integrazione di tale architettura di vigilanza; e

(b)  riesamina quali istituzioni, organi e agenzie dell'Unione possano svolgere le funzioni di un'autorità di risoluzione unica per le CCP dell'Unione e valuta la loro idoneità.

Se prima dell'elaborazione di tale relazione fosse già stata istituita un'autorità di vigilanza unica per le CCP dell'Unione o qualora la relazione concluda che l'architettura di vigilanza delle CCP dell'Unione è sufficientemente integrata perché un'autorità di risoluzione unica per le CCP sia coerente con essa, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento al fine di istituire un'autorità di risoluzione unica per le CCP o, a seconda dei casi, per affidare la risoluzione delle CCP dell'Unione a un'istituzione, organo o agenzia dell'Unione idonea.

Articolo 83

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [UP: inserire la data indicata all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

SEZIONE A

Requisiti del piano di risanamento

1.  Il piano di risanamento:

(1)  non presuppone l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento;

(2)  tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze;

(3)  assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

La CCP predispone adeguati meccanismi per coinvolgere nella stesura del piano di risanamento le FMI collegate e le parti interessate che, in caso di attivazione del piano, subirebbero perdite, dovrebbero sostenere costi o dovrebbero contribuire a colmare le carenze di liquidità.

SEZIONE B

Informazioni che l'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione

Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione l'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornire almeno:

(2)  una descrizione dettagliata della struttura organizzativa della CCP, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;

(3)  l'identificazione dell'assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;

(4)  l'ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave di ciascuna persona giuridica;

(5)  una mappatura delle operazioni essenziali e delle linee di business principali della CCP, compresi i dati dello stato patrimoniale relativi a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;

(6)  una descrizione dettagliata delle componenti della CCP e delle attività svolte da tutti i suoi soggetti giuridici, operando una distinzione almeno per tipo di servizi e rispettivo importo dei volumi compensati, posizioni aperte, margine iniziale, flussi del margine di variazione, fondi di garanzia in caso di inadempimento e relativi diritti di valutazione o altre azioni di risanamento concernenti tali linee di business;

(7)  dati sugli strumenti di capitale e titoli di debito emessi dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici;

(8)  la provenienza delle garanzie reali ricevute dalla CCP, con indicazione della relativa forma (trasferimento del titolo di proprietà o diritto di garanzia), il destinatario delle garanzie reali costituite dalla CCP, con indicazione della relativa forma e del titolare, e, in entrambi i casi, la giurisdizione in cui è ubicata la garanzia;

(9)  una descrizione delle esposizioni fuori bilancio della CCP e dei suoi soggetti giuridici, compresa l'attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;

(10)  le coperture rilevanti della CCP, compresa l'attribuzione alle varie persone giuridiche;

(11)  l'indicazione dell'esposizione e dell'importanza relative dei partecipanti diretti della CCP e un'analisi dell'impatto sulla CCP del dissesto di grandi partecipanti diretti;

(12)  ciascun sistema nel quale la CCP effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(13)  ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale la CCP partecipa direttamente o indirettamente, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(14)  un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dalla CCP, fra cui quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le segnalazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(15)  l'identificazione dei proprietari dei sistemi indicati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio e i software e sistemi ovvero le licenze, compresa l'attribuzione ai loro vari soggetti giuridici, operazioni essenziali e linee di business principali;

(16)  l'identificazione e la mappatura delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze fra di esse, quali:

–  personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

–  accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

–  esposizioni creditizie effettive o potenziali;

–  accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempienza indiretta e accordi di netting tra affiliati;

–  trasferimenti di rischi e accordi di scambio back-to-back; accordi sul livello di servizio;

(17)  l'autorità competente e l'autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica, se diverse da quelle designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell'articolo 3 del presente regolamento;

(18)  il membro del consiglio responsabile della comunicazione delle informazioni necessarie per preparare il piano di risoluzione della CCP e, se diversi, i responsabili per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(19)  una descrizione dei meccanismi che la CCP ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni a suo parere necessarie per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione;

(20)  tutti gli accordi stipulati dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici con parti terze di cui l'attivazione dello strumento di risoluzione decisa dall'autorità può determinare lo scioglimento, con indicazione dell'eventualità che le conseguenze dello scioglimento incidano sull'applicazione dello strumento;

(21)  una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

(22)  informazioni concernenti le attività vincolate, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE C

Aspetti che l'autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la risolvibilità della CCP

Nel valutare la risolvibilità della CCP l'autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

(23)  la misura in cui la CCP è in grado di attribuire le linee di business principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche;

(24)  la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le linee di business principali e le operazioni essenziali;

(25)  la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le linee di business principali e le operazioni essenziali;

(26)  la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dalla CCP sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP;

(27)  la misura in cui la struttura di governance della CCP è adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne della CCP a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

(28)  la misura in cui la CCP dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione di funzioni essenziali o linee di business principali;

(29)  la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e regolamento;

(30)  l'adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere all'autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di business principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide;

(31)  la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

(32)  la misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione;

(33)  la misura in cui la CCP è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le linee di business principali siano separate dal resto delle operazioni e linee di business;

(34)  se la CCP fruisce di garanzie infragruppo o vi è esposta, la misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(35)  qualora la CCP effettui operazioni back-to-back, la misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(36)  la misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back-to-back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

(37)  la misura in cui la struttura giuridica della CCP ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business ai soggetti del gruppo;

(38)  nel caso, la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un'altra parte del gruppo di appartenenza;

(39)  l'esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;

(40)  la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione e autorità dei paesi terzi;

(41)  la possibilità di attivare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura della CCP;

(42)  i requisiti specifici necessari per emettere le partecipazioni nuove di cui all'articolo 33, paragrafo 1;

(43)  gli accordi e i mezzi che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse;

(44)  la credibilità dell'attivazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su partecipanti diretti, altre controparti e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

(45)  la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

(46)  la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale;

(47)  la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l'attivazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altre CCP o dei mercati finanziari;

(48)  la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento.

(1) GU C 372 dell'1.11.2017, pag. 6.
(2) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 28.
(3) GU C del , pag. .
(4) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 28.
(5) GU C 372 dell'1.11.2017, pag. 6.
(6) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(8) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
(9) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(10) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(11) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(13) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
(14) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(15) Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).
(16) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).
(17) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(18) Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).
(19) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))
P8_TA(2019)0301A8-0364/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0113),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0103/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0364/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

P8_TC1-COD(2018)0048


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il crowdfunding si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le start-up e per le piccole e medie imprese (PMI) che sono nella fase di crescita iniziale e riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un ▌tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per abbinare i potenziali investitori o erogatori di prestiti alle imprese che cercano finanziamenti, o per agevolare un tale abbinamento, a prescindere dal fatto che il finanziamento prenda poi la forma di un accordo di prestito, una partecipazione azionaria o l'investimento in un altro valore mobiliare, senza che il fornitore di servizi di crowdfunding assuma personalmente alcun rischio. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sull'investimento sia il crowdfunding basato sul prestito▌.

(2)  Il crowdfunding può contribuire a fornire accesso ai finanziamenti alle PMI e▌a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Per le imprese descritte, l'impossibilità di accedere a finanziamenti costituisce un problema anche negli Stati membri in cui l'accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding si è affermato come prassi consolidata per il finanziamento di un progetto o un'impresa, di solito da parte di un gran numero di persone o organizzazioni, attraverso piattaforme online su cui privati, organizzazioni e imprese, comprese start-up, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.

(3)  La prestazione di servizi di crowdfunding solitamente coinvolge tre tipologie di soggetti: il titolare del progetto che propone il progetto o i prestiti alle imprese da finanziare, gli investitori che lo finanziano, solitamente con investimenti o prestiti di modesta entità, e un'organizzazione con il ruolo di intermediario rappresentata da un fornitore di servizi che mette in contatto i titolari del progetto e gli investitori o gli erogatori di prestiti attraverso una piattaforma online.

(4)  Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso il capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese diversi vantaggi. Per il progetto o l'impresa esso può rappresentare una convalida del concetto e dell'idea, permettere di entrare in contatto con un gran numero di persone che possono fornire all'imprenditore elementi ed informazioni ed essere uno strumento di marketing. ▌

(5)  Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali su misura in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati locali e degli investitori. Di conseguenza, per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, il campo di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l'autorizzazione, le norme nazionali vigenti sono divergenti.

(6)  Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno in tale settore. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi di conformità giuridica per gli investitori al dettaglio, che spesso, nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri, si trovano di fronte a difficoltà di dimensioni sproporzionate rispetto al loro investimento. Essi sono quindi sovente disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Di conseguenza le attività di crowdfunding sono rimaste finora ampiamente nazionali a scapito di un mercato a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell'accesso ai servizi di crowdfunding, specialmente nei casi in cui un'impresa operi in uno Stato membro privo di accesso a un numero sufficiente di partecipanti a causa di una popolazione relativamente ridotta.

(7)  Al fine di promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e di agevolare l'esercizio della libertà di offrire e ricevere servizi di crowdfunding nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding. La creazione di un corpus unico di norme in materia di prestazione di servizi di crowdfunding che offra ai fornitori di tali servizi la possibilità di presentare domanda per un'unica autorizzazione, valida a livello di Unione, per l'esercizio della propria attività nel quadro di tali norme è un primo, auspicabile, passo avanti per promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e migliorare quindi il funzionamento del mercato unico.

(8)  Nell'affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di crowdfunding, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di crowdfunding relativi ai prestiti ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(9)  Al fine di evitare che le stesse attività siano soggette a diverse autorizzazioni all'interno dell'Unione, i servizi di crowdfunding prestati da persone che sono state autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) o forniti conformemente alla legislazione nazionale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(10)  Per quanto riguarda il crowdfunding basato sul prestito, l'agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali presentare offerte di crowdfunding a clienti o valutare l'affidabilità creditizia dei titolari di progetti, dovrebbe tener conto di diversi modelli di business che consentono di concludere un accordo di prestito tramite una piattaforma di crowdfunding tra uno o più clienti e uno o più titolari di progetti.

(11)  Per quanto riguarda il crowdfunding basato sull'investimento, il fatto che si tratti di valori mobiliari costituisce un'importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall'investimento poiché offre loro la possibilità giuridica di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto il presente regolamento copre e permette soltanto i servizi di crowdfunding basato su investimenti connesso a valori mobiliari. Strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché comportano rischi per gli investitori che non possono essere adeguatamente gestiti nell'ambito del presente quadro giuridico.

(11 bis)  Le caratteristiche delle offerte iniziali di moneta (ICO) differiscono notevolmente dal crowdfunding disciplinato dal presente regolamento. Tra le altre differenze, le ICO di solito non si avvalgono di intermediari, come fanno le piattaforme di crowdfunding, e spesso raccolgono fondi per un importo superiore a 1 000 000 EUR. L'inclusione delle ICO nel presente regolamento non consentirebbe di affrontare i problemi associati alle ICO in modo globale.

(12)  Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell'interesse di un'effettiva protezione degli investitori e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato, è opportuno fissare un importo massimo per ciascuna offerta di crowdfunding. La soglia dovrebbe essere fissata a 8 000 000 EUR, che rappresenta il valore massimo fino al quale gli Stati membri possono esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Nonostante sia necessario un elevato livello di tutela degli investitori, tale soglia dovrebbe essere in linea con le prassi dei mercati nazionali al fine di rendere la piattaforma dell'Unione interessante per le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese.

(12 bis)  Il presente regolamento definisce il contenuto della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento da fornire ai potenziali investitori per ciascuna offerta di crowdfunding. Poiché la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è concepita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'offerta di crowdfunding e del bisogno di informazioni degli investitori, essa dovrebbe sostituire il prospetto richiesto dal regolamento (UE) 2017/1129 per l'offerta pubblica di titoli. È pertanto opportuno escludere le offerte di crowdfunding a norma del presente regolamento dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, il quale dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13)  Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire l'effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(14)  Per poter conseguire tale obiettivo, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere la possibilità di presentare domanda per una sola autorizzazione, valida a livello di Unione, e di esercitare la loro attività nel rispetto di tali requisiti uniformi. Tuttavia, per conservare l'ampia disponibilità di offerte di crowdfunding rivolte esclusivamente ai mercati nazionali, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter continuare a scegliere di offrire i propri servizi nel quadro della legislazione nazionale applicabile. Le disposizioni uniformi stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere facoltative e non applicarsi a quei fornitori di servizi di crowdfunding che scelgono di continuare a operare soltanto a livello nazionale.

(15)  Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere dotati di dispositivi volti ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.

(15 bis)  Per gli stessi motivi, i fornitori di servizi di crowdfunding che utilizzano le ICO sulla loro piattaforma dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento. Per giungere a una regolamentazione efficiente sulla tecnologia emergente delle ICO, la Commissione potrebbe proporre, in futuro, un quadro legislativo completo a livello di Unione, basato su un'approfondita valutazione d'impatto.

(15 ter)  Gli strumenti di investimento alternativi, come le ICO, hanno un potenziale nel finanziamento delle PMI, delle start-up innovative e delle imprese in fase di espansione (scale-up), possono accelerare il trasferimento di tecnologia e possono costituire un elemento essenziale dell'Unione dei mercati dei capitali. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di proporre un quadro legislativo distinto dell'Unione per le ICO. Una maggiore certezza giuridica di tutto il quadro normativo potrebbe essere funzionale nell'aumentare la protezione degli investitori e dei consumatori e nel ridurre i rischi derivanti da un'informazione asimmetrica, da comportamenti fraudolenti e da attività illecite.

(16)  Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, che possono essere investitori o titolari di progetti reali o potenziali, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter esercitare il potere discrezionale per conto dei clienti in relazione ai parametri degli ordini dei clienti, a condizione che prendano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti e che comunichino con esattezza il metodo e i parametri del potere discrezionale. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta presente su una piattaforma di terzi.

(17)  Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e ad evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell'Unione, in particolare dalle norme UE in materia di gestori di attività. L'uso di strutture giuridiche, incluso delle società veicolo, da frapporre tra il progetto o l'impresa di crowdfunding e gli investitori, andrebbe pertanto disciplinato rigorosamente e consentito solo a controparti qualificate o investitori a titolo professionale quali definiti nella direttiva 2014/65/UE.

(18)  Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d'interesse è necessario assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi essere dotati di dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione e i dirigenti dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di conoscenze ed esperienza adeguate. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.

(19)  I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti e dipendenti, o a qualsiasi persona che eserciti su di loro un controllo diretto o indiretto. A meno che gli interessi finanziari nei progetti o nelle offerte non siano pubblicati in anticipo nel loro sito web, ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione finanziaria alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. Ciò consentirà ai fornitori di servizi di crowdfunding di allineare i loro interessi con gli interessi degli investitori. Inoltre, gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale o dei diritti di voto e i dirigenti▌, o qualsiasi persona che controlli direttamente▌i progetti di crowdfunding, non dovrebbero agire in veste di clienti in relazione ai servizi in oggetto offerti su tale piattaforma.

(20)  Perché il loro funzionamento sia regolare ed efficiente, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, ad altri fornitori di servizi, a condizione che l'esternalizzazione non pregiudichi sostanzialmente la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di crowdfunding e una vigilanza efficace. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento.

(21)  La detenzione di fondi dei clienti e la prestazione dei servizi di pagamento richiedono un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, in conformità della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). L'obbligo di autorizzazione non può essere soddisfatto da un'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Occorre pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di crowdfunding svolga tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding che offre, deve essere autorizzato come istituto di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere un'adeguata vigilanza di queste attività, l'autorità nazionale competente dovrebbe essere informata dell'intenzione del fornitore di servizi di crowdfunding di offrire esso stesso servizi di pagamento con l'opportuna autorizzazione o del fatto che invece tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.

(22)  La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di crowdfunding richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È quindi necessario fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e stabilire un punto unico di vigilanza.

(23)  Un livello elevato di fiducia degli investitori contribuisce alla crescita dei servizi di crowdfunding. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di crowdfunding dovrebbe pertanto agevolarne la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi e garantire un elevato livello di trasparenza e di protezione degli investitori.

(24)  Come sottolineato nella relazione della Commissione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, i fornitori di servizi di crowdfunding possono essere esposti a tali rischi(9). Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, la valutazione dell'onorabilità dei dirigenti e l'obbligo di ricorrere, per i servizi di pagamento, unicamente a istituti autorizzati soggetti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e tenendo conto della soglia massima di fondi che possono essere raccolti da un'offerta di crowdfunding conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se è necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding, autorizzati a norma del presente regolamento, a tutti o a una parte degli obblighi di conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all'elenco dei soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

(25)  Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l'Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente al presente regolamento.

(26)  La procedura di autorizzazione dovrebbe consentire all'autorità nazionale competente di essere informata sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding intendono offrire e sulle piattaforme di crowdfunding che intendono gestire, di valutare la qualità della loro gestione e di valutare l'organizzazione interna e le procedure predisposte dai potenziali fornitori di servizi di crowdfunding al fine di garantire la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(27)  Per facilitare la trasparenza per gli investitori al dettaglio relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l'ESMA dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e delle piattaforme di crowdfunding che operano nell'Unione conformemente al presente regolamento.

(28)  Qualora le condizioni per il suo rilascio non siano più soddisfatte, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata. In particolare, l'autorità nazionale competente dovrebbe poter valutare se il requisito dell'onorabilità dei dirigenti sia stato compromesso o se le procedure e i sistemi interni abbiano avuto malfunzionamenti gravi. Per consentire all'autorità nazionale competente di valutare se l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding debba essere revocata, l'autorità nazionale competente dovrebbe essere informata quando un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, viola la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio(10) o gli viene revocata l'autorizzazione come istituto di pagamento.

(29)  Per consentire ai potenziali investitori di comprendere chiaramente la natura, i rischi, i costi e gli oneri dei servizi di crowdfunding, i fornitori di tali servizi dovrebbero fornire ai loro clienti informazioni chiare e disaggregate.

(30)  Gli investimenti in prodotti commercializzati sulle piattaforme di crowdfunding non sono paragonabili a prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti legati al crowdfunding, è obbligatorio per i fornitori di servizi di crowdfunding▌effettuare un test delle conoscenze ai fini dell'ammissione dei potenziali investitori per stabilire la loro comprensione degli investimenti. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori ogniqualvolta ritengano che i servizi di crowdfunding prestati non siano adatti a loro.

(31)  Per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento informata, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fornire ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all'interno del quale si muovono comporta rischi e non è coperto dal sistema di garanzia dei depositi, né dal sistema di indennizzo degli investitori.

(32)  La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe anche tener conto delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati alle imprese in fase iniziale e concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari del progetto, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di titoli offerti e gli accordi di prestito. Trovandosi nella posizione migliore per fornire tali informazioni, dovrebbe essere il titolare del progetto interessato a redigere la scheda. Tuttavia, poiché i fornitori di servizi di crowdfunding hanno la responsabilità di informare i potenziali investitori, essi sono responsabili della completezza della scheda▌.

(33)  Per garantire alle start-up e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurne i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di crowdfunding, per il documento contenente le informazioni chiave sull'investimento non occorre l'approvazione di un'autorità competente.

(34)  Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione▌.

(35)  I fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero poter effettuare alcun abbinamento discrezionale o non discrezionale tra gli interessi di acquisto e di vendita, in quanto tale attività richiede un'autorizzazione come impresa di investimento, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o come mercato regolamentato, conformemente all'articolo 44 della stessa direttiva. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter permettere agli investitori che hanno investito attraverso le loro piattaforme di contattarsi reciprocamente e negoziare tra loro sulle piattaforme relativamente a investimenti inizialmente effettuati sulla loro piattaforma. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tuttavia informare i loro clienti del fatto che non gestiscono un sistema di negoziazione e che qualsiasi attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile.

(36)  Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.

(37)  Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio degli investitori e dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing non dovrebbero riservare ad alcun progetto specifico un trattamento di favore rispetto agli altri progetti offerti sulla loro piattaforma, a meno che non vi sia un motivo oggettivo per riservare tale trattamento di favore, come ad esempio esigenze specifiche dell'investitore o il profilo di rischio predefinito dell'investitore. Ai fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbe tuttavia essere impedito di menzionare le offerte concluse con successo e per le quali non sono più possibili investimenti attraverso la piattaforma; essi sono incoraggiati a farlo a fini di comparabilità dei risultati dei loro progetti conclusi.

(38)  Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno pubblicare online▌le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding, e una sintesi delle stesse. A tal fine, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero tenere aggiornata una base dati centrale.

(39)  Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze esistenti a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro attività di esecuzione della normativa nel settore.

(39 bis)  Al fine di garantire un'applicazione coerente delle autorizzazioni e dei requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano nell'Unione, l'ESMA dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione.

(40)  È importante garantire in modo efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti per l'autorizzazione e per la prestazione di servizi di crowdfunding, in conformità del presente regolamento. L'autorità nazionale competente dovrebbe rilasciare l'autorizzazione ed esercitare la sorveglianza. L'autorità nazionale competente dovrebbe avere il potere di chiedere informazioni, effettuare indagini generali e ispezioni in loco, emanare comunicazioni pubbliche e segnalazioni e irrogare sanzioni. L'autorità nazionale competente dovrebbe utilizzare le competenze di vigilanza e sanzionatorie in modo proporzionato.

(42)  L'autorità nazionale competente dovrebbe imporre commissioni ai soggetti direttamente sottoposti a vigilanza per coprire i costi, comprese le spese generali. L'entità di tali commissioni dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni del soggetto direttamente sottoposto a vigilanza, vista la fase iniziale di sviluppo del settore del crowdfunding.

(43)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere meglio perseguiti a livello di Unione, l'UE può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con l'applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva XXX/XXXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che esclude dall'applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(45)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.

(46)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(11),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per quanto concerne:

(a)  il funzionamento e l'organizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding;

(b)  l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding;

(c)  la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle persone giuridiche che hanno deciso di chiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 10 e ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del medesimo articolo, in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding. Per poter chiedere un'autorizzazione, tali persone giuridiche devono avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro.

2.  Il presente regolamento non si applica a:

a)  i servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

b)  i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate come imprese di investimento conformemente all'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE;

c)  i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche in conformità al diritto nazionale;

d)  le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 8 000 000 di EUR per offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi per un dato progetto di crowdfunding.

2 bis.  Le norme nazionali in materia di requisiti per l'autorizzazione riguardanti i titolari di progetti o gli investitori non impediscono a tali titolari di progetti o investitori di utilizzare servizi di crowdfunding prestati a norma del presente regolamento da fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati in conformità del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)  "servizio di crowdfunding", la fornitura di una piattaforma di crowdfunding che consente la prestazione di uno dei seguenti servizi:

i)  un servizio di crowdfunding diretto, incluse l'agevolazione dell'abbinamento tra uno specifico investitore e uno specifico titolare del progetto e l'agevolazione dell'abbinamento tra uno specifico titolare del progetto e uno specifico investitore;

ii)  un servizio di crowdfunding intermediato, incluse l'agevolazione dell'abbinamento tra un investitore e un titolare del progetto e la determinazione dei prezzi e dei pacchetti di offerte a tale riguardo, oppure l'agevolazione dell'abbinamento tra un titolare del progetto e un investitore e la determinazione dei prezzi delle offerte a tale riguardo, o entrambe;

b)  "piattaforma di crowdfunding", un sistema ▌elettronico gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;

c)  "fornitore di servizi di crowdfunding", una persona giuridica che fornisce uno o più servizi di crowdfunding ed è stata autorizzata a farlo dall'autorità nazionale competente, conformemente all'articolo 10 del presente regolamento;

d)  "offerta di crowdfunding", ogni comunicazione dei fornitori di servizi di crowdfunding contenente informazioni che permettono ai potenziali investitori di decidere se effettuare un'operazione di crowdfunding;

e)  "cliente", ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce o può fornire servizi di crowdfunding;

f)  "titolare del progetto", ogni soggetto che persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti tramite una piattaforma di crowdfunding;

g)  "investitore", ogni soggetto che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari;

h)  "progetto di crowdfunding", lo scopo per il quale il titolare di un progetto finanzia o persegue l'obiettivo di raccogliere finanziamenti tramite l'offerta di crowdfunding;

i)  "valori mobiliari", valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;

j)  "comunicazione di marketing", ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;

(k)  "supporto durevole", ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

l)  "società veicolo" o "SPV", soggetto creato unicamente ai fini di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea(12) o che persegue unicamente tale scopo;

l bis)  "prestito", un accordo ai sensi del quale un investitore è tenuto a mettere a disposizione di un titolare di progetto una somma di denaro convenuta per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il titolare del progetto è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;

l ter)  "autorità nazionale competente", una o più autorità nazionali designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi all'autorizzazione e alla vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Capo II

Fornitura di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 4

Fornitura di servizi di crowdfunding

1.  I servizi di crowdfunding possono essere offerti solo da persone giuridiche che abbiano una sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell'Unione e siano state autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all'articolo 10.

Le persone giuridiche stabilite in un paese terzo non possono presentare domanda di autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento.

2.  I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti e potenziali clienti.

3.  Essi non pagano o non accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta di crowdfunding su una piattaforma di terzi.

4.  I fornitori di servizi di crowdfunding possono esercitare un potere discrezionale per conto dei loro clienti in relazione ai parametri degli ordini di questi ultimi, nel qual caso comunicano ai clienti il metodo e i parametri esatti di tale potere e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti.

5.  Per quanto riguarda l'uso di società veicolo per fornire servizi di crowdfunding a investitori che non sono controparti qualificate ai sensi della direttiva 2014/65/UE, i fornitori di tali servizi hanno il diritto di trasferire una sola attività alla società veicolo per consentire agli investitori di acquisire l'esposizione a tale attività mediante l'acquisizione di titoli. La decisione di assumere un'esposizione all'attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.

Articolo 4 bis

Servizi di crowdfunding intermediati

Ai fini del presente regolamento, i servizi di crowdfunding intermediati includono:

a)  il collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari o dell'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti;

b)  l'offerta di consulenza in materia di investimenti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 5), della direttiva 2014/65/UE, per quanto riguarda i valori mobiliari o l'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti; nonché

c)  la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, per quanto riguarda i valori mobiliari o l'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti.

Articolo 5

Gestione efficace e prudente

La dirigenza di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l'applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei clienti. I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), assicurano di disporre di sistemi e controlli adeguati per la gestione del rischio e la modellazione finanziaria in relazione a tale offerta di servizi.

Articolo 5 bis

Obblighi di dovuta diligenza

1 bis.  I fornitori di servizi di crowdfunding esercitano almeno un livello minimo di dovuta diligenza nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento del loro progetto attraverso la piattaforma di crowdfunding di un fornitore di servizi di crowdfunding.

2 bis.  Il livello minimo di dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 comprende tutti i seguenti elementi:

a)  una prova del fatto che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;

b)  una prova del fatto che il titolare del progetto che persegue l'obiettivo di essere finanziato tramite la piattaforma di crowdfunding:

(i)  non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell'Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849; oppure

(ii)  rispetti effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell'Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Articolo 6

Trattamento dei reclami

1.  I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure.

2.  I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti possano presentare gratuitamente reclami contro di essi.

3.  I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.

3 bis.  I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono indagini su tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e ne comunicano i risultati all'autore del reclamo entro un periodo di tempo ragionevole.

4.  L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XXX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Conflitti di interesse

1.  I fornitori di servizi di crowdfunding non hanno alcuna partecipazione finanziaria ad alcuna offerta sulla loro piattaforma di crowdfunding.

In deroga al primo comma, i fornitori di servizi di crowdfunding possono avere una partecipazione finanziaria ad un'offerta sulla loro piattaforma di crowdfunding se le informazioni su tale partecipazione vengono messe chiaramente a disposizione dei clienti tramite la pubblicazione di procedure di selezione chiare e trasparenti.

2.  I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano quali clienti i loro azionisti che detengono il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto, i loro dirigenti ▌o qualsiasi persona direttamente ▌collegata a tali azionisti e dirigenti ▌mediante controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

3.  I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse e assicurano che i loro dipendenti non possano esercitare alcuna influenza, diretta o indiretta, sui progetti nei confronti dei quali hanno una partecipazione finanziaria.

4.  Essi adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro azionisti, dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro.

5.  I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti ▌la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi ▌.

6.  Le informazioni di cui al paragrafo 5:

a)  sono fornite su un supporto durevole;

b)  sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

7.  L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

a)  i requisiti per il mantenimento o l'applicazione delle procedure di selezione della partecipazione finanziaria e delle norme interne di cui ai paragrafi 1 e 3;

b)  le misure di cui al paragrafo 4;

c)  le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XXX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7 bis

Allineamento degli interessi della piattaforma di crowdfunding con gli investitori

1.  Per garantire che le piattaforme di crowdfunding allineino i loro incentivi a quelli degli investitori, è incoraggiato il ricorso a meccanismi di incentivazione.

2.  Le piattaforme di crowdfunding possono partecipare al finanziamento di un progetto. Tale partecipazione non supera il 2 % del capitale accumulato per il progetto.

3.  Al fornitore di servizi di crowdfunding può essere concessa una commissione in funzione del risultato (carry) qualora il progetto esca con successo dalla piattaforma di crowdfunding.

4.  I fornitori di servizi di crowdfunding illustrano all'ESMA la politica di allineamento degli interessi che intendono perseguire prima dell'autorizzazione e ne chiedono l'approvazione.

5.  Le piattaforme di crowdfunding possono modificare la politica di allineamento degli interessi ogni tre anni. Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione dell'ESMA.

6.  Le piattaforme di crowdfunding illustrano esplicitamente la loro politica di allineamento degli interessi sul loro sito web, in una posizione ben visibile.

Articolo 8

Esternalizzazione

1.  Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.

2.  L'esternalizzazione delle funzioni operative non pregiudica ▌la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell'autorità nazionale competente di monitorare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.

3.  I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.

Articolo 9

Custodia delle attività del cliente, detenzione di fondi e fornitura di servizi di pagamento

1.  I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti sui seguenti aspetti:

a)  se e a quali termini e condizioni offrono servizi di custodia delle attività, e forniscono riferimenti al diritto nazionale applicabile;

b)  se i servizi di custodia delle attività sono offerti da essi o da terzi;

c)  se i servizi di pagamento e la detenzione e la custodia di fondi sono prestati dai fornitori di servizi di crowdfunding o da un fornitore terzo che agisce per loro conto.

2.  I fornitori di servizi di crowdfunding o fornitori terzi che agiscono per loro conto non detengono fondi dei clienti né forniscono servizi di pagamento a meno che tali fondi siano destinati alla fornitura di servizi di pagamento relativi ai servizi di crowdfunding e il fornitore di servizi di crowdfunding o il fornitore terzo che agisce per suo conto sia un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.

3.  I fondi di cui al paragrafo 2 sono custoditi conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366.

4.  Qualora i fornitori di servizi di crowdfunding non offrano, né loro stessi né tramite terzi, servizi di pagamento o la detenzione e custodia di fondi connessi ai servizi di crowdfunding, tali fornitori istituiscono e mantengono dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di offerte di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento o agenti che prestano servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11, e all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366.

Capo II

Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 10

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1.  Per diventare un fornitore di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento, il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito una domanda di autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding.

2.  La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)  l'indirizzo del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

b)  lo status giuridico del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

c)  lo statuto del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

d)  un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte;

e)  una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l'osservanza del presente regolamento, compreso delle procedure di gestione del rischio e contabili;

f)  una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

g)  una descrizione dei dispositivi di continuità operativa del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire che, in caso di insolvenza del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, i rimborsi dei prestiti e gli investimenti continuino a essere forniti agli investitori;

h)  l'identità delle persone responsabili della gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

i)  una prova del fatto che le persone di cui alla lettera h) rispondono ai requisiti di rispettabilità e possiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie alla gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

j)  una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire che gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto, i suoi dirigenti ▌o qualsiasi persona direttamente ▌collegata ad essi da un legame di controllo effettuino operazioni di crowdfunding offerte dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding; tale descrizione dovrebbe altresì includere le norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in materia di conflitti di interesse relativamente all'esposizione dei dipendenti ai progetti;

k)  una descrizione dei dispositivi di esternalizzazione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

l)  una descrizione delle procedure del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

m)  se del caso, una descrizione dei servizi di pagamento che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366;

m bis)  una prova del fatto che il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una copertura adeguata o detiene un capitale sufficiente per far fronte alle conseguenze finanziarie della sua responsabilità professionale in caso di violazione dei suoi obblighi professionali a norma del presente regolamento.

3.  Ai fini del paragrafo 2, lettera i), i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

a)  l'assenza di precedenti penali (condanne o sanzioni) relativi a violazioni di norme nazionali in vigore nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o relativi a frodi o responsabilità professionale per tutte le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

b)  che, complessivamente, le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

4.  Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale competente ne valuta la completezza. Se la domanda risulta incompleta, l'autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5.  Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l'autorità nazionale competente ne informa immediatamente il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.

5 bis.  Prima di decidere se accogliere o respingere una domanda di autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding, l'autorità nazionale competente consulta l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a)  il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è una controllata di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)  il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è una controllata dell'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

c)  il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

d)  il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro.

5 ter.  Se una delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 5 bis è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall'altra autorità nazionale competente, o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, la risoluzione di tale controversia avviene conformemente all'articolo 13 bis.

6.  Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda completa, l'autorità nazionale competente valuta se il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. L'autorità nazionale competente ha il diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che la gestione del fornitore di servizi di crowdfunding possa compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

6 bis.  L'autorità nazionale competente informa l'ESMA in merito alle domande di autorizzazione accolte a norma del presente articolo. L'ESMA aggiunge il fornitore di servizi di crowdfunding al registro dei fornitori autorizzati di cui all'articolo 11. L'ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni concesse dalle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Se non concorda con la decisione dell'autorità nazionale competente di accogliere o respingere una domanda di autorizzazione a norma del presente articolo, l'ESMA espone le proprie motivazioni spiegando e giustificando i punti in cui si discosta sensibilmente da tale decisione.

7.  L'autorità nazionale competente notifica al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro due giorni lavorativi dalla data in cui ha deciso.

7 bis.  Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.

8.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 ha efficacia e validità sull'intero territorio dell'Unione.

9.  Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding la presenza fisica nel territorio di uno Stato membro al di là delle strutture presenti nello Stato membro in cui sono stabiliti e hanno ottenuto l'autorizzazione per offrire i loro servizi su base transfrontaliera.

10.  L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le domande di autorizzazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1.  L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

2.  Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

a)  la denominazione e la forma giuridica del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)  la denominazione commerciale e l'indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;

c)  i servizi per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;

d)  le sanzioni imposte al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.

3.  L'eventuale revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 13 è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

Articolo 12

Vigilanza

1.  I fornitori di servizi di crowdfunding operano sotto la vigilanza dell'autorità nazionale competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a prestare il servizio di crowdfunding.

2.  I fornitori di servizi di crowdfunding rispettano in ogni momento le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 10 del presente regolamento.

3.  L'autorità nazionale competente valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. Determina la frequenza e il livello di approfondimento di tale valutazione tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività del fornitore di servizi. Ai fini della suddetta valutazione, l'autorità nazionale competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un'ispezione in loco.

4.  I fornitori di servizi di crowdfunding informano l'autorità nazionale competente di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.

Articolo 12 bis

Designazione dell'autorità competente

1.   Ogni Stato membro designa un'autorità nazionale competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding e ne informa l'ESMA.

Se uno Stato membro designa più di un'autorità nazionale competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri e l'ESMA, ove previsto dal presente regolamento.

2.  L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al primo comma.

3.  Alle autorità nazionali competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 13

Revoca dell'autorizzazione

1.  Le autorità nazionali competenti hanno il potere di revocare l'autorizzazione a un fornitore di servizi di crowdfunding qualora quest'ultimo:

a)  non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 18 mesi dalla sua concessione;

b)  abbia espressamente rinunciato all'autorizzazione;

c)  non abbia fornito servizi di crowdfunding per sei mesi consecutivi;

d)  abbia ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, compreso tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

e)  non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

f)  abbia violato gravemente le disposizioni del presente regolamento;

g)  abbia perso l'autorizzazione come istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2015/2366/UE, o qualora un fornitore terzo che agisca per suo conto abbia perso tale autorizzazione;

h)  abbia violato le disposizioni del diritto nazionale che attua la direttiva (UE) 2015/849 relativamente al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, o i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto abbiano violato tali disposizioni.

4.  Le autorità nazionali competenti comunicano senza indebito ritardo all'ESMA la loro decisione di revocare l'autorizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding.

4 bis.  Prima di decidere di revocare l'autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a fornire servizi di crowdfunding, l'autorità nazionale competente consulta l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro nei casi in cui il fornitore di servizi di crowdfunding:

a)  è una controllata di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)  è una controllata dell'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in detto altro Stato membro;

c)  è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

d)  intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro.

Articolo 13 bis

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

1.  Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall'autorità competente di un altro Stato membro, o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, in relazione all'applicazione del presente regolamento, l'ESMA può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate e conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, prestare assistenza alle autorità affinché trovino un accordo.

Se, sulla base di criteri oggettivi, si riscontri un disaccordo fra autorità competenti di diversi Stati membri, l'ESMA può, di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo in conformità delle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.  L'ESMA fissa una data limite per la conciliazione tra le autorità competenti, tenendo conto degli eventuali termini applicabili nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'ESMA funge da mediatore.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo nella fase di conciliazione di cui al primo comma, l'ESMA può, in conformità della procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

3.  Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'ESMA e pertanto omette di assicurare che un fornitore di servizi di crowdfunding rispetti gli obblighi cui è tenuto ai sensi del presente regolamento, l'ESMA può adottare nei confronti del singolo fornitore di servizi di crowdfunding una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

4.  Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 sono compatibili con detta decisione.

5.  Nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 il presidente dell'ESMA espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per risolverle.

Capo IV

Trasparenza e test delle conoscenze ai fini dell'ammissione effettuato dai fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 14

Informazioni ai clienti

1.  Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 19, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono a clienti ▌ su se stessi, sui costi, sui rischi finanziari e gli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, compresi i rischi di insolvenza del fornitore di servizi di crowdfunding sulle condizioni del crowdfunding, compresi i criteri di selezione dei progetti, o sulla natura dei rischi connessi ai propri servizi di crowdfunding sono eque, chiare e non fuorvianti.

2.  Tutte le informazioni da fornire ai clienti in conformità del paragrafo 1 sono fornite in modo conciso, preciso e facilmente accessibile, anche sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding. Le informazioni sono fornite ogniqualvolta risulti appropriato, anche prima che sia effettuata l'operazione di crowdfunding.

Articolo 14 bis

Pubblicazione del tasso di default

1.  I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme almeno nel corso dei 24 mesi precedenti.

2.  I tassi di default di cui al paragrafo 1 sono pubblicati online sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.

3.  In stretta cooperazione con l'ABE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare il metodo impiegato per il calcolo del tasso di default dei progetti offerti sulla piattaforma di crowdfunding.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Test delle conoscenze ai fini dell'ammissione e simulazione della capacità di sostenere perdite

1.  ▌I fornitori di servizi di crowdfunding valutano se e quali servizi da loro offerti siano adeguati ai potenziali investitori.

2.  Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori informazioni circa l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all'investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, incluse informazioni relative a:

a)  i loro precedenti investimenti in valori mobiliari o contratti di prestito, anche nella fase iniziale o di espansione di un'impresa;

b)  la comprensione da parte dei potenziali investitori dei rischi legati alla concessione di prestiti o all'acquisizione di valori mobiliari attraverso una piattaforma di crowdfunding, e le esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.

▌4. ▌ Qualora i fornitori di servizi di crowdfunding ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, che i potenziali investitori non abbiano una sufficiente comprensione dell'offerta o che l'offerta non sia adeguata per tali potenziali investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding li informano che i servizi offerti sulle loro piattaforme potrebbero essere inappropriati per loro ed emettono una segnalazione di rischio. Tali informazioni o segnalazioni di rischio non impediscono ai potenziali investitori di investire in progetti di crowdfunding. Tali informazioni o segnalazioni dei rischi indicano chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito.

5.  Tutti i fornitori di servizi di crowdfunding offrono in qualsiasi momento ai potenziali investitori e agli investitori la possibilità di simulare la loro capacità di sostenere perdite, quantificata pari al 10% del loro valore netto, calcolato sulla base delle seguenti informazioni:

a)  reddito regolare e reddito totale e, ove del caso, reddito del nucleo familiare, e se il reddito è percepito su base permanente o temporanea;

b)  attività, ivi compresi gli investimenti finanziari, i beni personali e gli investimenti immobiliari, i fondi pensione e i depositi in contante;

c)  impegni finanziari, ivi compresi quelli regolari, esistenti o futuri.

In base ai risultati delle simulazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding possono vietare ai potenziali investitori e agli investitori di investire in progetti di crowdfunding. Gli investitori restano comunque responsabili dell'intero rischio correlato all'investimento.

6.  L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità necessarie per:

a)  condurre la valutazione di cui al paragrafo 1;

b)  condurre la simulazione di cui al paragrafo 5;

c)  fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

-1.  I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente regolamento forniscono ai potenziali investitori tutte le informazioni di cui al presente articolo.

1.  I potenziali investitori ricevono una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato o in inglese.

2.  La scheda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)  le informazioni di cui all'allegato;

b)  la seguente spiegazione, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave:"

"La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dall'ESMA o dalle autorità nazionali competenti.

L'adeguatezza della vostra formazione e delle vostre conoscenze non è stata valutata prima di concedervi l'accesso a questo investimento. Se procedete all'investimento, vi assumete pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.";

"

c)  una segnalazione di rischio, che recita:"

"L'investimento nella presente offerta di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. L'investimento non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori istituiti conformemente alle direttive 2014/49/UE* e 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**.

Potreste non ricevere alcun ritorno sull'investimento.

Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10% del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.

Potreste non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desiderate. Qualora riusciate a venderli, potreste tuttavia subire perdite.

_______________

* Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

** Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)."

"

3.  La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è equa, chiara e non fuorviante e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle che riportano i riferimenti alla normativa applicabile. Essa è presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di 3 facciate di formato A4 quando stampato.

4.  Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento aggiornata in ogni momento e per l'intero periodo di validità dell'offerta di crowdfunding.

4 bis.  Il requisito di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Tali fornitori redigono invece una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento relativa al fornitore di servizi di crowdfunding, che contiene informazioni dettagliate sul fornitore di servizi di crowdfunding, sui suoi sistemi e controlli per la gestione del rischio, sui modelli finanziari per l'offerta di crowdfunding nonché sui suoi risultati storici.

5.  Tutti i fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda.

6.  Quando un fornitore di servizi di crowdfunding individua un'omissione, un errore o un'imprecisione ▌nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento che potrebbero influire in modo rilevante sulla redditività attesa dell'investimento, le correzioni sono effettuate nel modo seguente:

a)  i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), segnalano tempestivamente l'omissione, l'errore o l'imprecisione al titolare del progetto che integra o modifica l'informazione;

b)  i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), modificano essi stessi l'omissione, l'errore o l'imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

Se l'integrazione o la modifica non sono effettuati, il fornitore di servizi di crowdfunding non presenta l'offerta di crowdfunding o annulla l'offerta esistente fino al momento in cui la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non è conforme alle disposizioni del presente articolo.

7.  Un investitore può chiedere al fornitore di servizi di crowdfunding di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento richiesta, il fornitore di servizi di crowdfunding consiglia chiaramente all'investitore di astenersi dall'effettuare l'investimento.

8.  Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica né l'approvazione ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

9.  L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

a)  i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 e all'allegato, e il contenuto di tale modello;

b)  le tipologie di rischio rilevanti per l'offerta di crowdfunding e che devono pertanto essere comunicate conformemente alla parte C dell'allegato;

b bis)  l'utilizzo di alcuni indici finanziari per aumentare la chiarezza delle informazioni finanziarie;

c)  le commissioni e gli oneri e i costi per le operazioni di cui alla parte H, lettera a), dell'allegato, compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell'investitore.

Nell'elaborare le norme, l'ESMA distingue tra i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XXX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Bacheca elettronica

1.  I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono ai propri investitori di interagire direttamente tra loro per l'acquisto e la vendita di contratti di prestito o di valori mobiliari che sono stati inizialmente oggetto di crowdfunding sulle loro piattaforme informano i loro clienti di non gestire un sistema di negoziazione e che l'attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile. Tali fornitori di servizi di crowdfunding comunicano inoltre ai loro clienti che le norme applicabili ai sensi della direttiva 2014/65/UE alle sedi di negoziazione, quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, di detta direttiva, non si applicano alle loro piattaforme.

2.  I fornitori partecipanti di servizi di crowdfunding che forniscono un prezzo di riferimento per l'acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 informano i loro clienti se il prezzo di riferimento è vincolante o meno e motivano la base sulla quale tale prezzo di riferimento è stato calcolato.

2 bis.  Al fine di consentire agli investitori di acquistare e vendere prestiti acquisiti tramite la loro piattaforma, i fornitori di servizi di crowdfunding contribuiscono alla trasparenza delle loro piattaforme per gli investitori fornendo informazioni sui risultati dei prestiti generati.

Articolo 18

Accesso alla documentazione

I fornitori di servizi di crowdfunding:

a)  conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per cinque anni;

b)  provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;

c)  mantengono per cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding e i loro clienti.

Capo V

Comunicazioni di marketing

Articolo 19

Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

1.  I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le loro comunicazioni di marketing agli investitori siano chiaramente identificabili come tali.

2.  Prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto, nessuna comunicazione di marketing dedica un'attenzione sproporzionata a singoli progetti o offerte di crowdfunding in corso o in programma. ▌

3.  Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono attivi o l'inglese.

4.  Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica e l'approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.

Articolo 20

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing

1.  Le autorità nazionali competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding.

2.  Le autorità competenti notificano all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti sui quali tali informazioni sono pubblicate. Le autorità competenti forniscono all'ESMA una sintesi di dette disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.

3.  Le autorità competenti informano l'ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e presentano senza indugio una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni nazionali.

4.  L'ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web una sintesi delle disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L'ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.

5.  Le autorità nazionali competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.

▌7. Le autorità competenti trasmettono regolarmente all'ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell'anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, la relazione indica:

a)  il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità, se del caso;

b)  gli eventuali risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate ripartite per tipo di sanzione o i mezzi di ricorso previsti dai fornitori di servizi di crowdfunding;

c)  gli esempi eventualmente disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto delle disposizioni nazionali da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Capo VI

Poteri e competenze dell'autorità nazionale competente

Sezione I

Competenze e procedure

Articolo 21

Segreto professionale degli operatori del diritto (legal privilege)

I poteri conferiti all'autorità nazionale competente, o a un funzionario o a un'altra persona autorizzati dall'autorità nazionale competente, non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

Articolo 25

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 26

Segreto professionale

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica alle autorità nazionali competenti, all'ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali competenti e l'ESMA o per qualsiasi persona a cui sono stati delegati compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto ▌.

Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 27 bis

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.  Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell'articolo 27 quater, gli Stati membri stabiliscono norme che prevedono sanzioni amministrative e altre misure amministrative, applicabili almeno nelle situazioni in cui un fornitore di servizi di crowdfunding non abbia rispettato i requisiti di cui ai capi da I a V. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni amministrative e le atre misure amministrative siano effettivamente attuate.

2.  Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità nazionali competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure amministrative in caso di una violazione dei capi da I a V del presente regolamento:

a)  una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

b)  un ordine che imponga alla persona di porre termine al comportamento illecito e di astenersi dal ripeterlo;

c)  un divieto provvisorio o, per le violazioni gravi e ripetute, permanente, che impedisca a qualsiasi membro dell'organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare le funzioni di gestione in tali imprese;

d)  nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie pari al 5% del fatturato annuo del fornitore di servizi di crowdfunding nel corso dell'anno civile durante il quale è avvenuta la violazione;

e)  sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d).

3.  Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ai membri dell'organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.

4.  Gli Stati membri assicurano che la decisione o il provvedimento che impone sanzioni amministrative o altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 sia adeguatamente motivata e sia impugnabile per via giudiziaria.

Articolo 27 ter

Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.  Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui all'articolo 27 bis conformemente al presente regolamento e al rispettivo ordinamento giuridico nazionale, ove del caso:

a)   direttamente;

b)  in collaborazione con altre autorità;

c)  sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;

d)  rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.  Per stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 27 bis, l'autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a)   la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b)  il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)  la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

d)  l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e)  le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)  il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

g)  precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 27 quater

Sanzioni penali

1.  Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale.

2.  Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, come pure all'ESMA, in modo che possano adempiere all'obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

Articolo 27 quinquies

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all'ESMA tutte le successive modifiche.

Articolo 27 sexies

Cooperazione tra autorità competenti e l'ESMA

1.  Le autorità nazionali competenti e l'ESMA cooperano strettamente e provvedono a scambi di informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate a norma del presente capo.

2.  Le autorità nazionali competenti operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell'interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

3.  Se un'autorità nazionale competente constata o ha motivo di ritenere che un requisito di cui ai capi da I a V non è stato rispettato, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni.

Articolo 27 septies

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.  Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti pubblichino sui loro siti web ufficiali, senza indebito ritardo e come minimo, ogni decisione di imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative contro cui non è stato fatto ricorso, dopo che tale sanzione o misura è stata notificata al destinatario della decisione.

2.  La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull'identità dei responsabili e sulle sanzioni amministrative o sulle altre misure amministrative imposte.

3.  Quando l'autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell'identità, nel caso di una persona giuridica, o dell'identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso, o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate – nella misura in cui possono essere calcolati – gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti provvedano in uno dei modi seguenti:

a)  differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni di tale rinvio;

b)  pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, conformemente al diritto nazionale; o

c)  non pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa nel caso in cui l'autorità competente sia del parere che le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)  che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o

ii)  la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

4.  Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati d'interesse può essere rimandata. Laddove un'autorità nazionale competente pubblichi una decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa oggetto di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l'autorità competente pubblica immediatamente sul proprio sito web ufficiale anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull'esito del ricorso. Sul sito è altresì pubblicata l'eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa.

5.  Le autorità nazionali competenti assicurano che ogni decisione che è pubblicata in conformità dei paragrafi da 1 a 4 resti accessibile sul loro sito web ufficiale per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tali decisioni rimangono sul sito web ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

6.  Le autorità nazionali competenti informano l'ESMA di tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte, compresi, se del caso, gli eventuali ricorsi e il relativo esito.

7.  L'ESMA tiene una banca dati centrale in cui registra le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA, nonché alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 6.

Articolo 36

Protezione dei dati

1.  Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.  Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, esso è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

Capo VII

Atti delegati

Articolo 37

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  Gli atti delegati adottati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 10, paragrafo 10, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 10, e dell'articolo 34, paragrafo 3, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 38

Relazione

1.  Prima del... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento] la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

2.  La relazione valuta:

a)  il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di crowdfunding nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, ▌la loro quota di mercato e, in particolare, esaminando se siano necessari adeguamenti delle definizioni e alle soglie di cui al presente regolamento e se l'ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continui ad essere adeguato;

b)  l'impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding, compreso l'impatto sull'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone interessate da tali servizi;

c)  l'attuazione dell'innovazione tecnologica nel settore del crowdfunding, compresa l'applicazione di metodi di finanziamento non bancari (compresa l'offerta iniziale di moneta) e di modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi;

d)  se la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), continua ad essere appropriata per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento;

e)  gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori;

f)  l'applicazione delle sanzioni amministrative e in particolare l'eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione del presente regolamento;

g)  la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding a obblighi per la conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all'elenco di soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

h)  l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ai paesi terzi;

i)  la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e l'ESMA e l'idoneità delle autorità nazionali competenti quali entità di supervisione del presente regolamento;

j)  la possibilità di introdurre misure specifiche nel presente regolamento per promuovere progetti di crowdfunding sostenibili e innovativi, nonché l'utilizzo di fondi dell'UE.

Articolo 38 bis

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

All'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1129 è aggiunta la lettera seguente:"

(k) un'offerta di crowdfunding da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding europeo quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. .../...(13), purché non superi la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.

"

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.
(2) GU C del , pag.
(3) GU C del , pag.
(4) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(6) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(9) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017)0340).
(10) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(11) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(12) GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107.
(13)* GU: si prega di inserire il numero e gli estremi di pubblicazione del presente regolamento.


Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))
P8_TA(2019)0302A8-0362/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0099),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0102/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0362/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

P8_TC1-COD(2018)0047


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle PMI e, in particolare, alle start up e alle scale up un accesso alternativo ai finanziamenti, per promuovere un'imprenditorialità innovativa nell'Unione, rafforzando in tal modo l'Unione dei mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dalle banche, limitando quindi il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un'imprenditorialità innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l'accelerazione di un'assegnazione efficiente delle risorse e una diversificazione degli attivi.

(2)  A norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio(4), le persone giuridiche possono scegliere di presentare all'autorità nazionale competente una domanda di autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di crowdfunding.

(3)  Il regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding] prevede requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e di vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding ▌.

(4)  Per garantire certezza del diritto in merito alle persone e alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) XXX/XXXX e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), e per evitare che la stessa attività sia soggetta ad autorizzazioni diverse all'interno dell'Unione, le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXXX dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

(5)  Dato che la modifica di cui alla presente direttiva è direttamente collegata al regolamento (UE) XXX/XXXX [regolamento relativo ai servizi di crowdfunding nell'Unione europea], la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure nazionali che recepiscono tale modifica dovrebbe essere rinviata in modo da coincidere con la data di applicazione prevista in tale regolamento,

(5 bis)   Le valute virtuali sono utilizzate dagli investitori al dettaglio in sostituzione di altre attività. A differenza di altri strumenti finanziari, le valute virtuali sono attualmente in gran parte non regolamentate. Di conseguenza, i mercati delle valute virtuali mancano di trasparenza, possono essere soggetti ad abusi di mercato e soffrono della mancanza di una protezione di base per gli investitori. La Commissione dovrebbe tenere sotto controllo le valute virtuali e proporre orientamenti chiari che definiscano le condizioni alle quali esse potrebbero essere classificate come strumenti finanziari e, se necessario, aggiungere le valute virtuali all'elenco degli strumenti finanziari come nuova categoria. Se giunge alla conclusione che è opportuno regolamentare le valute virtuali, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta al riguardo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE è aggiunta la seguente lettera p):"

"p) ai fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio* e alle persone giuridiche che forniscono servizi di crowdfunding conformemente alla legislazione nazionale, purché siano inferiori alla soglia di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio*.

_____________________________________________________________

* Regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding (GU L [...] del [...], pag. [...]).".

"

Articolo 2

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [Ufficio delle pubblicazioni: 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sul crowdfunding], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in applicazione del regolamento sul crowdfunding].

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) GU C […] del […], pag. […].
(4) Regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))
P8_TA(2019)0303A8-0094/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0372),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 177, 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci, nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0094/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

P8_TC1-COD(2018)0197


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, l'articolo 178 e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE") prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)  Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti ("TEN-T"), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6).

(3)  Il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [new CPR](7) stabilisce norme comuni applicabili a vari fondi, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus ("FSE +"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo per la sicurezza interna ("ISF") e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti ("BMVI"), che operano nell'ambito di un quadro comune ("i Fondi"). [Em. 1]

(3 bis)   Gli Stati membri e la Commissione assicurano il coordinamento, la complementarietà e la coerenza tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (CF), il Fondo sociale europeo plus (FSE +), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di modo che essi possano completarsi a vicenda laddove ciò sia utile per la creazione di progetti di successo. [Em. 2]

(4)  Al fine semplificare le norme applicabili al FESR e al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

(5)  È opportuno che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'ambito dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui e del pilastro europeo dei diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità all'articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi sociali. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze sociali e di reddito, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché la lotta contro la povertà, a preservare e promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e con diritti nonché a garantire che il FESR e il Fondo di coesione promuovano pari opportunità per tutti, a combattere le discriminazioni fondate sul sesso genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi dovrebbero inoltre promuovere la transizione dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per le persone che sono oggetto di discriminazioni multiple. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi Gli strumenti di investimento nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione, in sinergia con l'FSE+, dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE contribuire a promuovere l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà e a migliorare la qualità della vita dei cittadini in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) per contribuire ai diritti dei minori. [Em. 3]

(6)  È necessario fissare disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ("CTE/Interreg").

(7)  Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno di tali Fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR].

(8)  In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie interne ed esterne, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. Il FESR deve prestare un'attenzione più specifica al cambiamento demografico come sfida cruciale e settore prioritario nell'elaborazione e nell'attuazione di programmi. Al fine di assicurare un sostegno coerente, forte e omogeneo agli sforzi di solidarietà e responsabilità come pure di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire un contributo finanziario per facilitare l' la politica di coesione potrebbe contribuire ai processi di integrazione a lungo termine dei rifugiati e dei migranti nell'ambito della protezione internazionale, adottando un approccio mirato a proteggere la loro dignità e i loro diritti, non ultimo in considerazione del rapporto di reciproco rafforzamento tra integrazione e crescita economica locale, in particolare fornendo un sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali coinvolte nell'attuazione delle politiche di integrazione. [Em. 4]

(9)  Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo e ad armonizzare le diverse condizioni delle regioni dell'UE, ad affrontare le disparità sociali e le nuove sfide e garantire società inclusive e un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione, la modernità e l'accessibilità degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come le comunicazioni, i trasporti pubblici, e l'energia e servizi pubblici universali di elevata qualità che sono essenziali per far fronte alle disparità regionali e sociali, promuovere la coesione sociale e lo sviluppo regionale e incoraggiare le imprese e le persone a rimanere nel loro territorio. [Em. 5]

(10)  Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità in tutta l'Unione, comprese le zone rurali in cui esse forniscono un contributo essenziale per le piccole e medie imprese (PMI), e alla promozione di una mobilità urbana multimodale, pulita senza inquinamento e sostenibile, ponendo l'accento sugli spostamenti a piedi, in bicicletta o con trasporti pubblici e sulla mobilità condivisa. [Em. 6]

(10 bis)   Molte delle principali sfide in Europa riguardano sempre più le comunità rom emarginate, che vivono spesso nelle microregioni più svantaggiate che non dispongono di acqua potabile sicura e accessibile, di fognature e di elettricità e che non godono di opportunità di trasporto, connettività digitale, sistemi di energia rinnovabile o resilienza alle catastrofi. Pertanto, il FESR e l'FC contribuiscono a migliorare le condizioni di vita dei rom e a realizzare il loro vero potenziale in quanto cittadini dell'UE, e gli Stati membri garantiscono che i benefici di tutti e cinque gli obiettivi politici del FESR e dell'FC raggiungano anche i rom. [Em. 7]

(11)  In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi specifici che il Fondo di coesione dovrebbe sostenere.

(12)  Al fine di contribuire a una governance appropriata, all'applicazione, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel settore della specializzazione intelligente e dell'economia circolare e di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri, anche a livello regionale e locale sui principi della governance multilivello, che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario autorizzare promuovere misure di rafforzamento amministrativo di natura strutturale a sostegno per di tutti gli obiettivi specifici. Essendo basate su obiettivi misurabili e comunicati ai cittadini e alle imprese come strumento per semplificare e ridurre l'onere amministrativo imposto ai beneficiari e alle autorità di gestione, è possibile che queste misure creino un giusto equilibrio tra l'orientamento ai risultati della politica e il livello delle verifiche e dei controlli. [Em. 8]

(13)  Al fine di incoraggiare e promuovere le misure di cooperazione previste dai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner, anche a livello locale e regionale, all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito della CTE/Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"(8). I partner possono dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese nei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione. [Em. 9]

(13 bis)   La futura politica di coesione potrebbe tenere adeguatamente conto e prestare sostegno alle regioni dell'Unione che saranno maggiormente colpite dalle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione, in particolare quelle che si troveranno situate alle frontiere marittime o terrestri esterne dell'Unione. [Em. 10]

(14)  Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, in particolare vista la grande importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e concentrandosi sulla povertà, la disuguaglianza e una transizione equa verso un'economia sostenibile sotto il profili sociale e ambientale con un approccio partecipativo in cooperazione con le autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile. Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità per contribuire al finanziamento delle azioni necessarie da adottare a livello di UE, nazionale e locale, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come pure per garantire interventi integrati per la prevenzione delle catastrofi, che colleghino resilienza e prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta, i Fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima e della protezione della biodiversità nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % destinando il 30 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. I Fondi devono contribuire sostanzialmente al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio in tutti i territori dell'Unione, integrando appieno la dimensione regionale. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire almeno il 30 % 35 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % 40 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici. Tali percentuali dovrebbero essere rispettate per tutto il periodo di programmazione. Pertanto, le azioni pertinenti saranno individuate in fase di preparazione e attuazione di tali Fondi e saranno riesaminate nel contesto delle pertinenti procedure di revisione e valutazione. Tali azioni e la dotazione finanziaria riservata alla loro attuazione devono essere incluse nei piani nazionali integrati in materia di energia e clima conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] come pure nella strategia di ristrutturazione a lungo termine definita nel quadro della revisione della direttiva (UE) 2018/84 sulla prestazione energetica nell'edilizia, per contribuire al conseguimento di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050, e allegate ai programmi. Occorre prestare una particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione in materia di clima e stabilite nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nell'ambito della direttiva (UE) 2018/410 (ETS) e di proteggere i lavoratori anche attraverso opportunità di formazione e riqualificazione. [Em. 11]

(15)  Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito della CTE/Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, per il miglioramento e lo sviluppo delle capacità e delle competenze amministrative, è necessario stabilire che il FESR può anche sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, [new ESF+](9). [Em. 12]

(16)  Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato destinato solo alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ("PMI"), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE(10) della Commissione, eccetto nel caso in cui gli investimenti comportino una cooperazione con le PMI per attività di ricerca e di innovazione e alle imprese diverse dalle PMI, fatti salvi i posti di lavoro connessi a un'attività identica o simile in altre regioni europee, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) .../... [new CPR]. [Em. 13]

(17)  Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione mediante un sostegno finanziario per il periodo transitorio. Esso dovrebbe altresì promuovere la resilienza e prevenire lo stallo dei territori vulnerabili. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato in modo specifico sugli sui due obiettivi strategici seguenti: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa e uno sviluppo economici intelligenti, innovativi e inclusivi, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e un'amministrazione pubblica efficiente" e "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi", tenendo conto degli obiettivi politici generali di un'Europa più coesa e basata sulla solidarietà per contribuire a ridurre le asimmetrie economiche, sociali e territoriali. Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, pur consentendo una certa margini di flessibilità a livello dei singoli programmi e tra i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo varie categorie di regioni, tenendo conto anche dei diversi livelli di sviluppo. Il metodo usato per classificare gli Stati membri le regioni dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche. [Em. 14]

(17 bis)   Al fine di garantire l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dall'FC, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità nell'ambito dell'attuale patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o equivalenti. [Em. 15]

(18)  Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione e in linea con gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE e gli obiettivi politici di cui al regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR], è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro. [Em. 16]

(18 bis)   Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni di montagna e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo sostenibile. [Em. 17]

(19)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE incluso il crowdfunding. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore dell'ambiente e della rete RTE-T. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco di attività dovrebbe tener conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno ed essere semplificato e questo fondo dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture, inclusi le infrastrutture e le strutture di ricerca e innovazione, le infrastrutture per la cultura e il patrimonio culturale, le infrastrutture per il turismo sostenibile anche attraverso i distretti per il turismo, i servizi alle imprese, come pure gli investimenti nell'edilizia abitativa, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, con una particolare attenzione per le comunità svantaggiate, marginalizzate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, gli incentivi durante il periodo di transizione delle regioni nel processo di decarbonizzazione, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di rete, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di impianti e risorse umane e i costi connessi alle misure comprese nell'ambito del FSE+. [Em. 18]

(20)  I progetti delle reti transeuropee di trasporto basati sul regolamento (UE) n. 1316/2013 dovranno continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, anche realizzando i collegamenti mancanti ed eliminando le strozzature, in modo equilibrato nonché migliorando la sicurezza dei ponti e dei tunnel esistenti, sia in regime di gestione concorrente sia tramite la modalità di attuazione diretta, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa ("CEF"). Tali reti devono potenziare i servizi pubblici, soprattutto nelle zone scarsamente popolate e nelle zone caratterizzate da un forte invecchiamento della popolazione, al fine di favorire l'interconnettività tra città e campagna, promuovere lo sviluppo rurale e colmare il divario digitale. [Em. 19]

(21)  Nel contempo è importante, da un lato, identificare le sinergie e, dall'altro, precisare le attività che non rientrano nell'ambito di intervento del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11), al fine di evitare la moltiplicazione degli effetti e duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR e del Fondo di coesione. [Em. 20]

(22)  Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori figuranti nell'allegato II.

(23)  Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi. [Em. 21]

(24)  Allo scopo di massimizzare il contributo allo sviluppo territoriale e di affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, come previsto all'articolo 174 TFUE, nelle aree che presentino svantaggi naturali o demografici tra cui l'invecchiamento, la desertificazione rurale e il declino demografico, ma anche la pressione demografica, o in cui è difficile accedere ai servizi di base, le azioni in questo settore dovrebbero basarsi su programmi, assi o strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane e nelle comunità rurali. Tali azioni dovrebbero essere le due facce della stessa medaglia, basate sia sui poli urbani centrali e sul contesto circostante sia sulle zone rurali più remote. Tali strategie possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Allo sviluppo territoriale integrato dovrebbe essere destinato a livello nazionale almeno il 5 % delle risorse del FESR. Il sostegno del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e urbane, delle parti economiche e sociali e dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative. [Em. 22]

(24 bis)   Occorre prestare particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione europea in materia di clima nel quadro dell'accordo di Parigi, che tutela sia i lavoratori che le comunità interessate. Tali zone dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico per preparare e attuare piani di decarbonizzazione delle loro economie, tenendo conto della necessità di una formazione professionale mirata e di opportunità di riqualificazione della forza lavoro. [Em. 23]

(25)  Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche, tecnologiche e sociali e culturali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali e le comunità rurali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali, anche attraverso le aree suburbane ove opportuno. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e a tale scopo. Tali azioni possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Alla priorità dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere stanziato destinato a livello nazionale almeno il 6 % 10 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio. [Em. 24]

(26)  Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da proseguite e sviluppate in un'iniziativa urbana europea, da realizzare in gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe coprire tutte le zone urbane e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea(12), al fine di stimolare la crescita, la vivibilità e l'innovazione e affrontare con successo le sfide sociali. [Em. 25]

(27)  Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, adottando misure a norma dell'articolo 349 del TFUE che prevede una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione può coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi di servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti vincoli. Gli aiuti al funzionamento possono coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci, la logistica verde, la gestione della mobilità e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Tale assegnazione non è soggetta alla concentrazione tematica prevista dal presente regolamento. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. [Em. 26]

(28)  Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce l'elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, attraverso un approccio orientato ai cittadini mirato a sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo e a promuovere la cittadinanza attiva, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 27]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) di cui all'articolo [4, paragrafo 2,] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

2.  Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Articolo 1 bis

Compiti del FESR e del Fondo di Coesione

Il FESR e il Fondo di coesione (FC) contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le sfide ambientali, attraverso lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee. [Em. 28]

Articolo 2

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

1.  In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)  "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente, innovativa e inclusiva, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente" ("OS 1"), provvedendo a: [Em. 29]

i)  rafforzare le sostenere lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di ricerca e di innovazione, gli investimenti e le infrastrutture, l'introduzione di tecnologie avanzate nonché sostenere e promuovere i poli di innovazione tra imprese, istituti di ricerca, mondo accademico e autorità pubbliche; [Em. 30]

ii)  migliorare la connettività digitale e permettere ai cittadini, agli istituti scientifici, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e alle amministrazioni pubbliche a livello locale e regionale, incluse le città e i piccoli comuni intelligenti, di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; [Em. 31]

iii)  rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e prestare sostegno alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro e al sostegno dell'aggiornamento e della modernizzazione in ambito tecnologico; [Em. 32]

iv)  sviluppare le competenze e le strategie e creare capacità per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e equa, l'economia circolare, l'innovazione sociale, l'imprenditorialità, il settore del turismo e la transizione all'industria 4.0; [Em. 33]

b)  "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi" ("OS 2"), provvedendo a: [Em. 34]

i)  promuovere misure di efficienza energetica, di risparmio energetico e di povertà energetica; [Em. 35]

ii)  promuovere le energie rinnovabili sostenibili; [Em. 36]

iii)  sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale; [Em. 37]

iv)  promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi, la gestione degli eventi meteorologici estremi e delle catastrofi naturali, compresi i terremoti, gli incendi boschivi, le inondazioni e la siccità, e la resilienza alle catastrofi ad essi, tenendo conto di approcci ecosistemici; [Em. 38]

v)  promuovere l'accesso universale all'acqua e la sua gestione sostenibile dell'acqua; [Em. 39]

vi)  promuovere la transizione verso un'economia circolare e migliorare l'efficienza delle risorse; [Em. 40]

vi bis)  sostenere i processi regionali di trasformazione verso la decarbonizzazione, come anche la transizione verso una produzione di energia a basse emissioni di carbonio; [Em. 41]

vii)  proteggere e rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e il patrimonio naturale, preservare e valorizzare le aree naturali protette e le risorse naturali, e ridurre l' ogni forma di inquinamento, atmosferico, idrico, del suolo, acustico e luminoso; [Em. 42]

vii bis)   potenziare le infrastrutture verdi nelle aree urbane funzionali, sviluppare la mobilità urbana multimodale su piccola scala come parte di un'economia a zero emissioni nette; [Em. 43]

c)  "un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC" ("OS 3"), provvedendo a: [Em. 44]

i)  rafforzare la connettività digitale; [Em. 45] (L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

ii)  sviluppare una rete TEN-T stradale, ferroviaria e intermodale, sicura, sostenibile, intelligente, e resiliente ai cambiamenti climatici, e sostenibile collegamenti transfrontalieri incentrati principalmente su m47isure di riduzione del rumore, trasporti pubblici e reti ferroviarie rispettosi dell'ambiente; [Em. 46]

iii)  sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T, la mobilità transfrontaliera e reti pubbliche di trasporto rispettose dell'ambiente; [Em. 47]

iv)  promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile; [Em. 48] (L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

d)  "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" ("OS 4"), provvedendo a: [Em. 49]

i)  rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di alta qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali, e promuovere l'economia sociale e l'innovazione; [Em. 50]

ii)  migliorare l' la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, e dello sport, mediante lo sviluppo di infrastrutture e servizi accessibili; [Em. 51]

ii bis)   investire in abitazioni, laddove siano di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro, da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari; [Em. 52]

iii)  aumentare l'integrazione promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e e di comunità sfavorite come i rom, nonché dei gruppi svantaggiati, mediante misure azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali; [Em. 53]

iii bis)   promuovere l'integrazione socioeconomica di lungo termine dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale mediante azioni integrate, che includano alloggi e servizi sociali, fornendo sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali interessate; [Em. 54]

iv)  garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture sanitarie e di altre attività, compresa comprese l'assistenza sanitaria di base e misure preventive, e promuovendo la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità; [Em. 55]

iv bis)   sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale nelle comunità sfavorite; [Em. 56]

e)  "un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e di tutte le altre zone, delle iniziative locali" ("OS 5") provvedendo a: [Em. 57]

i)  promuovere lo uno sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio culturale naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici e la sicurezza nelle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali; [Em. 58]

ii)  promuovere lo uno sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale e inclusivo, la cultura, il patrimonio culturale naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici, gli sport e la sicurezza, il tutto a livello locale, anche per le aree regioni rurali, montane, insulari e costiere, tra l'altro isolate e scarsamente popolate, e tutte le altre aree che hanno difficoltà di accesso ai servizi di base anche al livello NUTS 3, mediante iniziative strategie di sviluppo territoriale e locale di tipo partecipativo nelle forme di cui all'articolo 22, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. [Em. 59]

1 bis.   Rafforzare la mobilità urbana multimodale su piccola scala di cui alla lettera b), punto vii bis), del presente articolo, che è considerata ammissibile a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR non superi i 10 000 000 EUR. [Em. 60]

2.  Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell'OS 2 e degli obiettivi specifici legati all'OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

3.  Per quanto riguarda gli il raggiungimento degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", se tali attività: [Em. 61]

a)  migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi e sostengono le autorità pubbliche e le amministrazioni locali e regionali responsabili dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione mediante specifici piani di rafforzamento delle capacità amministrative finalizzati alla localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di esecuzione degli interventi, purché siano di natura strutturale e purché il programma stesso preveda obiettivi misurabili; [Em. 62]

b)  rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

Il sostegno allo sviluppo di capacità menzionato alla lettera a) del presente articolo può essere integrato da un sostegno supplementare a titolo del programma di sostegno alle riforme istituito nel quadro del regolamento UE (2018/xxx (programma di sostegno alle riforme). [Em. 63]

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in coperto da un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione. [Em. 64]

Una partecipazione significativa delle autorità regionali e locali, delle organizzazioni della società civile, inclusi i beneficiari, a tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi nell'ambito del FESR è garantita in linea con i principi stabiliti nel Codice europeo di condotta sul partenariato. [Em. 65]

Articolo 3

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1.  Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2.  Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3.  In funzione del rapporto del reddito nazionale lordo ("RNL"), gli Stati membri loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite, le regioni di livello NUTS 2 sono classificati classificate come segue: [Em. 66]

a)  quelli quelle con un rapporto RNL pari o PIL pro capite superiore al 100 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 ("gruppo 1"); [Em. 67]

b)  quelli quelle con un rapporto RNL pari o superiore al PIL pro capite compreso tra il 75 % e inferiore al il 100 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 ("gruppo 2"); [Em. 68]

c)  quelli quelle con un rapporto RNL PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 ("gruppo 3"); [Em. 69]

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il la classificazione di una regione in una delle tre categorie è determinata in base al rapporto fra il reddito nazionale prodotto interno lordo pro capite di uno Stato membro ciascuna regione, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale lordo PIL medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento. [Em. 70]

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

4.  Gli Stati membri rispettano i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

a)  gli Stati membri del per la categoria delle regioni più sviluppate ("gruppo 1") essi assegnano: almeno l'85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 60 % all'OS 1; [Em. 71]

i)  almeno il 50 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 72

ii)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2; [Em. 73]]

b)  gli Stati membri del per la categoria delle regioni in transizione ("gruppo 2") essi assegnano: almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2; [Em. 74]

i)  almeno il 40 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 75]

ii)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2; [Em. 76]

c)  gli Stati membri del per la categoria delle regioni meno sviluppate ("gruppo 3") essi assegnano: almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2. [Em. 77]

i)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 78]

ii)  almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2. [Em. 79]

4 bis.  In casi debitamente giustificati, lo Stato membro interessato può chiedere che il livello di concentrazione delle risorse a livello di categorie di regioni sia diminuito fino a un massimo di 5 punti percentuali, o di 10 punti percentuali nel caso delle regioni ultraperiferiche, per l'obiettivo tematico individuato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a, punto i), all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), punto i) [new ERDF-Cohesion Fund]. [Em. 80]

5.  I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 4 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

6.  Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1 o all'OS 2 (i principali obiettivi strategici) o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato. [Em. 81]

Articolo 4

Ambito d'intervento del FESR

1.  Il FESR sostiene:

a)  gli investimenti in infrastrutture;

a bis)  gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I); [Emm. 83 e 191/rev]

b)  gli investimenti legati all'accesso ai servizi;

c)  gli investimenti produttivi in e gli investimenti che contribuiscono al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI e qualsiasi sostegno in seno alle PMI sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari; [Emm. 84 e 192/rev]

d)  attrezzature, software e attività immateriali;

e)  l'informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

f)  l'assistenza tecnica.

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI o infrastrutture imprenditoriali che arrecano beneficio a queste ultime.

Inoltre, gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e in attività relative all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, e dell'articolo 60 del regolamento (UE).../... [new CPR] [Em. 193/rev]

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, tutoraggio, formazione, riqualificazione e apprendimento permanente. [Emm. 87 e 194/rev]

2.  Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR può sostenere anche:

a)  la condivisione di impianti e risorse umane;

b)  gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

Articolo 5

Ambito d'intervento del Fondo di coesione

1.  Il Fondo di coesione sostiene:

a)  gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti l'economia circolare, lo sviluppo sostenibile e l'energia rinnovabile che presentano vantaggi per l'ambiente; [Em. 88]

b)  gli investimenti nella rete centrale e globale TEN-T; [Em. 89]

c)  l'assistenza tecnica, compresi il miglioramento e lo sviluppo delle abilità e competenze amministrative delle autorità locali nella gestione di tali fondi.; [Em. 90]

c bis)   l'informazione, la comunicazione, gli studi, le attività in rete, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster; [Em. 91]

Gli Stati membri provvedono ad assicurare un giusto equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base degli investimenti e delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro. [Em. 92]

2.  L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa(14) è proporzionale ed è utilizzato per i progetti TEN-T. [Em. 93]

Articolo 6

Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

1.  Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)  lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)  gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15);

c)  la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)  le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione(16);

e)  gli investimenti in nuovi aeroporti regionali e in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche; [Em. 94]

e bis)  gli investimenti connessi alle regioni ultraperiferiche; [Em. 95]

e ter)  gli interventi connessi alle reti centrali TEN-T; [Em. 96]

e quater)  gli investimenti connessi alla protezione dell'ambiente e intesi a mitigare o a ridurre il suo impatto ambientale negativo; [Em. 97]

f)  gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto nelle regioni ultraperiferiche e a sostegno della dismissione, riconversione o messa in sicurezza di impianti esistenti, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio(17); [Em. 98]

g)  gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto nelle regioni ultraperiferiche e nel caso di soluzioni di riciclaggio all'avanguardia, in linea con i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, nel pieno rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 e a condizione che gli Stati membri abbiano stabilito i loro piani di gestione dei rifiuti conformemente all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/851. Per rifiuti residui si intendono principalmente i rifiuti urbani non raccolti separatamente e gli scarti del trattamento dei rifiuti; [Em. 99]

h)  gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18); [Em. 100]

i)  gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente; [Em. 102]

j)  i finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

i)  all'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

ii)  alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation]. [Emm. 103 e 245]

j bis)  gli investimenti nella costruzione di strutture di assistenza istituzionale che segregano o violano la scelta e l'indipendenza personali. [Em. 104]

1 bis.  Le eccezioni di cui al paragrafo h sono limitate a un importo massimo dell'1 % del totale delle risorse FESR-FC a livello nazionale. [Em. 101]

2.  Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica e dell'efficienza delle risorse o dell'uso di energie rinnovabili e di condizioni di vita accessibili per gli anziani e le persone con disabilità, e dell'adeguamento sismico. [Em. 105]

3.  I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg].

Articolo 6 bis

Partenariato

Ciascuno Stato membro garantisce la partecipazione significativa e inclusiva delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli utenti dei servizi alla gestione, alla programmazione, alla fornitura, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e delle politiche sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione in regime di gestione concorrente, conformemente all'articolo 6 della proposta di regolamento RDC, regolamento delegato della Commissione (UE) n. 240/2014". [Em. 106]

Articolo 7

Indicatori

1.  Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti e definiti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se necessario pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), all'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto ii), e all'articolo [37, paragrafo 2,] lettera b), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. [Em. 107]

2.  Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

3.  Conformemente all'obbligo di informazione previsto all'articolo [38, paragrafo 3, lettera e), punto i)], del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato II.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'allegato I, al fine di effettuare i necessari adeguamenti dell'elenco di indicatori destinati ad essere utilizzati dagli Stati membri, e per modificare l'allegato II, al fine di effettuare i necessari adeguamenti delle informazioni sulla performance che devono essere trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

4 bis.  Gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente motivata di ulteriore flessibilità nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro del FESR e dell'FC. All'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, la Commissione valuta attentamente la richiesta in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati nel quadro del FESR e dell'FC. [Em. 108]

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 8

Sviluppo territoriale integrato

1.  Il FESR può sostenere sostiene lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR]. [Em. 109]

1 bis.  Almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo territoriale integrato, nelle zone non urbane che presentino handicap o svantaggi naturali, geografici o demografici o che abbiano difficoltà di accesso ai servizi di base. Di tale importo, almeno il 17,5 % è destinato alle zone e alle comunità rurali, tenendo conto delle disposizioni di un Patto per i piccoli comuni intelligenti al fine di sviluppare progetti quali i comuni intelligenti. [Em. 110]

2.  L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente può avvenire, attraverso un asse o programma specifico o nelle altre forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], e può beneficiare di un approccio plurifondo e integrato a titolo di FESR, FSE+, FEAMP e FEASR. [Em. 111]

Articolo 9

Sviluppo urbano sostenibile

1.  Per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all'articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], che possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato a titolo di FESR ed FSE+ e concentrato su zone urbane funzionali ("sviluppo urbano sostenibile") nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento. [Em. 112]

2.  Almeno il 6 10 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di un programma specifico, di un asse prioritario specifico, di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale altri strumenti territoriali, come stabilito all'articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. Alle "autorità urbane" di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/XXXX [new CPR] è conferito il potere di scegliere le misure e i progetti del caso. Le operazioni sviluppate nell'ambito di OS diversi dall'OS 5 possono, se coerenti, concorrere al raggiungimento del 10 % di una soglia minima da destinarsi allo sviluppo urbano sostenibile. Gli investimenti effettuati nell'ambito dell'OS 5 (i) dovrebbero essere calcolati come contributo a tale assegnazione del 10 %, come anche le operazioni sviluppate nell'ambito di altri OS, se coerenti con lo sviluppo urbano sostenibile. [Em. 113]

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.  La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

4.  Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

Articolo 10

Iniziativa urbana europea

1.  Il FESR sostiene anche l'iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane funzionali e sostiene i partenariati e i costi organizzativi dell'agenda urbana per l'UE. Nelle fasi di definizione e attuazione dell'iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente le amministrazioni locali. [Em. 114]

2.  L'iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

a)  il sostegno dello sviluppo di capacità, comprese azioni di scambio per i rappresentanti regionali e locali a livello subnazionale; [Em. 115]

b)  il sostegno delle azioni innovative, che possono beneficiare di un cofinanziamento supplementare a norma del regolamento (UE) 2018/xxx (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e in combinazione con la Rete europea per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento ai collegamenti urbani e rurali e ai progetti a sostegno dello sviluppo delle zone urbane e delle zone urbane funzionali; [Em. 116]

c)  il sostegno della conoscenza, delle valutazioni d'impatto territoriale, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione. [Em. 117]

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane, come il quadro di riferimento sulle città sostenibili, l'agenda territoriale dell'Unione europea e l'adeguamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in funzione delle circostanze locali. [Em. 118]

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sugli sviluppi riguardanti l'iniziativa urbana europea. [Em. 119]

Articolo 10 bis

Zone interessate da sfide o svantaggi naturali o demografici

Nei programmi cofinanziati dal FESR riguardanti zone che devono far fronte a sfide e svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti come quelli di cui all'articolo 174 TFUE, particolare attenzione è rivolta a raccogliere le sfide che queste zone devono affrontare.

In particolare, le zone di livello NUTS 3 o i cluster di unità amministrative locali con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km², nelle zone scarsamente popolate, o inferiore a 8 abitanti per km², nelle zone a bassissima densità demografica, o con una diminuzione media della popolazione superiore all'1 % tra il 2007 e il 2017, sono oggetto di piani regionali e nazionali specifici volti a rafforzare l'attrattiva, ad aumentare gli investimenti delle imprese e a potenziare l'accessibilità dei servizi pubblici e digitali, compreso un fondo nell'ambito dell'accordo di cooperazione. Un finanziamento dedicato può essere stanziato nell'accordo di partenariato. [Em. 120]

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1.  La L'articolo 3 non si applica alla dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE. [Em. 121]

2.  La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

a)  le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 4;

b)  in deroga all'articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.  La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

a)  le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b)  gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

c)  le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;

d)  gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.

3 bis.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il FESR può sostenere gli investimenti produttivi in imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese. [Em. 122]

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2027. [Em. 123]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(19).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 bis

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento CE n. 1301/2013 e il regolamento (CE) n. 1300/2013 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021. [Em. 124]

Articolo 13 ter

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2027, conformemente all'articolo 177 TFUE. [Em. 125]

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 7, paragrafo 1(20)

Tabella 1: Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione**

Obiettivo strategico

Output

Risultati

1)

2)

3)

1.  Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente ("OS 1") attraverso: [Em. 126]

RCO(21)01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)*

RCO -01 - Reddito medio regionale [Em. 127]

RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*

RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*

RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*

RCO 05 - Start-up beneficiarie di un sostegno*

RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

RCO 07 - Istituti di ricerca che partecipano a progetti di ricerca comuni

RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione

RCO 10 - Imprese che collaborano con istituti di ricerca

RCO 10 bis - Imprese beneficiarie di un sostegno per la trasformazione dei loro prodotti e servizi nell'economia circolare [Em. 128]

RCO 96 – Investimenti interregionali in progetti UE*

RCR(22)01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

RCR -01 - Aumento del rapporto del reddito regionale in base a quanto definito all'articolo 3, paragrafo 3 [Em. 131]

RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)*

RCR 03 - PMI che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*

RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*

RCR 05 - PMI che innovano all'interno dell'impresa*

RCR 06 - Domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti*

RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello*

RCR 08 - Pubblicazioni congiunte pubblico/privato

RCO 12 - Imprese beneficiarie di un sostegno per la digitalizzazione dei loro prodotti e servizi

RCO 13 - Servizi e prodotti digitali sviluppati per le imprese

RCO 14 - Istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di servizi e applicazioni digitali

RCO 14 bis - Hub socio-economici supplementari con accesso alla banda larga ad altissima capacità [Em. 129]

RCR 11 - Utenti di nuovi servizi e applicazioni digitali pubblici*

RCR 12 - Utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese*

RCR 13 - Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*

RCR 14 - Imprese che usano Utenti di servizi digitali pubblici* [Em. 132]

RCR 14 ter - Hub socio-economici con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità [Em. 130]

RCO 15 - Nuova capacità di incubazione commerciale*

RCR 16 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*

RCR 17 - Imprese attive da 3 anni ancora presenti sul mercato*

RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione un anno dopo la creazione degli stessi

RCR 19 - Imprese con un fatturato elevato

RCR 25 - Valore aggiunto per dipendente nelle PMI beneficiarie di un sostegno*

RCO 16 - Portatori di interessi che partecipano al processo di scoperta imprenditoriale

RCO 17 - Investimenti in ecosistemi locali/regionali per lo sviluppo di competenze

RCO 101 - PMI che investono nello sviluppo di competenze

RCO 102 - PMI che investono in sistemi di gestione della formazione*

RCR 24 - PMI che traggono vantaggio da attività di sviluppo delle competenze svolte da un ecosistema locale/regionale

RCR 97 - Tirocini che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 - Personale delle PMI che completa un percorso di istruzione e formazione professionale permanente (CVET) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 99 - Personale delle PMI che completa una formazione alternativa per attività di servizi ad alta intensità di conoscenza (KISA - knowledge intensive service activities) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 100 - Personale di PMI che completa una formazione formale per lo sviluppo di competenze (KISA) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

2.  Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi [Em. 133]

RCO 18 - Famiglie che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione

RCO 18 bis - La percentuale di risparmi energetici annuali per l'intero parco immobiliare (rispetto a un valore di base) in linea con l'obiettivo di conseguire un parco immobiliare ad alta efficienza e decarbonizzato inserito nella strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali [Em. 134]

RCO 18 ter - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici [Em. 135]

RCO 18 quater - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge il livello standard di edificio a energia quasi zero (nZEB) dopo la ristrutturazione [Em. 136]

RCO 19 - Edifici pubblici che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico) [Em. 137]

RCO 19 ter - Numero di consumatori in condizioni di povertà/vulnerabilità energetica che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione [Em. 138]

RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento recentemente costruite o migliorate

RCO 20 bis – Edifici che beneficiano di un sostegno per migliorare la loro preparazione alle tecnologie intelligenti [Em. 139]

RCR 26 - Consumo energetico annuo finale (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 27 - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici [Em. 150]

RCR 28 - Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 28 bis - Edifici con migliori prestazioni energetiche derivanti da accordi contrattuali che garantiscono risparmi energetici verificabili e una maggiore efficienza, quali i contratti di rendimento energetico definiti all'articolo 2, punto 27) della direttiva 2012/27/UE(23) [Em. 151]

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 30 - Imprese con una prestazione energetica migliore

RCR 30 bis – Edifici con una migliore preparazione alle tecnologie intelligenti [Em. 152]

RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

RCO 22 bis - Consumo totale finale di energia rinnovabile e consumo per settore (riscaldamento e raffreddamento, trasporti, elettricità) [Em. 140]

RCO 22 ter - Quota del totale dell'energia rinnovabile prodotta [Em. 141]

RCO 22 quater - Riduzione dell'importazione annua di energia non rinnovabile [Em. 142]

RCO 97 - Numero di comunità energetiche e di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*

RCO 97 bis - Quota di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili nella capacità totale di energia elettrica installata [Em. 143]

RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)

RCR 32 - Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

RCO 23 - Sistemi di gestione digitali per reti intelligenti

RCO 98 - Famiglie beneficiarie di un sostegno per l'uso di reti energetiche intelligenti

RCO 98 bis - Sostegno alle regioni in fase di transizione interessate dalla decarbonizzazione [Em. 144]

RCR 33 - Utenti allacciati a reti intelligenti

RCR 34 - Lancio di progetti sulle reti intelligenti

RCO 24 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità naturali quali terremoti, incendi boschivi, inondazioni o siccità [Em. 145]

RCO 25 - Opere di protezione per fasce costiere, rive fluviali e lacustri e contro le frane, recentemente costruite o consolidate per proteggere le persone, i beni e l'ambiente naturale

RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite per l'adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 27 - Strategie nazionali/regionali/locali per l'adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 28 - Zone oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi, i terremoti, le inondazioni o la siccità [Em. 146]

RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni

RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le calamità naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)

RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*

RCR 38 - Tempi medi stimati di risposta a situazioni di calamità*

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinforzate di allacciamento idrico delle abitazioni

RCO 31 - Lunghezza delle reti di raccolta delle acque di scarico nuove o rinforzate

RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

RCO 32 bis - Totale dei combustibili fossili sostituiti da fonti energetiche a basse emissioni [Em. 147]

RCR 41 - Popolazione allacciata a reti di approvvigionamento idrico migliorate

RCR 42 - Popolazione allacciata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

RCR 43 - Riduzione delle perdite di acqua [Em. 153]

RCR 44 - Acque reflue trattate in maniera adeguata

RCO 34 - Capacità supplementare di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti [Em. 148]

RCO 34 bis – Numero di posti di lavoro trasformati [Em. 149]

RCR 46 - Popolazione che utilizza impianti di riciclaggio dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti di piccole dimensioni

RCR 46 bis - Produzione di rifiuti pro capite [Em. 154]

RCR 46 ter - Rifiuti pro capite destinati allo smaltimento e al recupero di energia [Em. 155]

RCR 47 - Rifiuti riciclati

RCR 47 bis - Rifiuti organici riciclati [Em. 156]

RCR 48 - Rifiuti riciclati usati come materie prime

RCR 48 bis - Popolazione che utilizza impianti di preparazione dei rifiuti al riutilizzo [Em. 157]

RCR 48 ter – Tasso di uso circolare dei materiali [Em. 158]

RCR 49 - Rifiuti recuperati riutilizzati [Em. 159]

RCR 49 bis - Rifiuti preparati per il riutilizzo [Em. 160]

RCO 36 - Superficie delle infrastrutture verdi che beneficiano di un sostegno nelle zone urbane

RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento in conformità al quadro di azioni prioritarie

RCO 99 - Superficie al di fuori dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

RCO 39 - Sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installati

RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o rinnovate in zone urbane

RCR 51 - Popolazione che beneficia di misure per la riduzione del rumore

RCR 52 - Terreni ripristinati usati come spazi verdi, per l'edilizia popolare e per attività economiche o per la collettività

3.  Un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC [Em. 161]

RCO 41 - Ulteriori famiglie con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 42 - Ulteriori imprese con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 53 - Famiglie con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 43 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - TEN-T(24) (rete centrale e globale) [Em. 162]

RCO 44 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - altre

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 163]

RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - altre

RCR 55 - Utenti di strade recentemente costruite, ricostruite o ristrutturate

RCR 55 bis - Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale [Em. 166]

RCR 56 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura stradale

RCR 101 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura ferroviaria

RCO 47 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 164]

RCO 48 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - altre

RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 165]

RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - altre

RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate - TEN-T

RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate - altre

RCO 53 - Stazioni e strutture ferroviarie - nuove o ristrutturate

RCO 54 - Connessioni intermodali - nuove o modernizzate

RCO 100 - Numero di porti che beneficiano di un sostegno

RCR 57 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

RCR 57 bis - Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale [Em. 167]

RCR 58 - Numero annuale di passeggeri sulle linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno

RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci

RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne

RCO 55 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane - nuove

RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane - ricostruite/modernizzate

RCO 57 - Materiale rotabile per il trasporto pubblico rispettoso dell'ambiente

RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno

RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) beneficiarie di un sostegno

RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati

RCR 62 - Numero annuale di passeggeri sui trasporti pubblici

RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove/modernizzate

RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti

4.  Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali [Em. 168]

RCO 61 - Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture dei servizi per l'impiego potenziate (capacità)

RCR 65 - Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a servizi per l'impiego beneficiari di un sostegno

RCO 63 - Nuove capacità delle infrastrutture di accoglienza temporanee

RCO 64 - Capacità delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCO 65 - Capacità delle abitazioni ripristinate - altro

RCR 66 - Occupazione delle infrastrutture di accoglienza temporanee costruite o rinnovate

RCR 67 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCR 68 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - altro

RCR 68 bis - Membri di comunità emarginate e gruppi svantaggiati mediante azioni integrate che includano alloggi e servizi sociali (diversi dai rom) [Em. 169]

RCR 68 ter - Membri di comunità emarginate e gruppi svantaggiati mediante azioni integrate che includano alloggi e servizi sociali (rom) [Em. 170]

RCO 66 - Numero di bambini per classe nelle infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCO 67 - Numero di studenti per classe nelle infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCR 70 - Numero annuale di bambini che utilizzano le infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno

RCR 71 - Numero annuale di studenti che utilizzano le infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno

RCO 69 - Capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno

RCO 70 - Capacità delle infrastrutture sociali beneficiarie di un sostegno (diverse dalle abitazioni)

RCR 72 - Persone con accesso a servizi di assistenza sanitaria migliorati

RCR 73 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno

RCR 74 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sociale beneficiarie di un sostegno

RCR 75 - Tempi medi di risposta dei servizi medici di emergenza in una zona beneficiaria di un sostegno

5.  Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e di tutte le altre zone e delle iniziative locali [Em. 171]

RCO 74 - Popolazione oggetto delle strategie di sviluppo urbano integrato

RCO 75 - Strategie integrate di sviluppo urbano

RCO 76 - Progetti collaborativi

RCO 77 - Capacità delle infrastrutture culturali e turistiche beneficiarie di un sostegno

RCR 76 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo urbano

RCR 77 - Turisti/visite nei siti beneficiari di un sostegno*

RCR 78 - Utenti che beneficiano dell'infrastruttura culturale beneficiaria di un sostegno

RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Indicatori orizzontali - Attuazione

RCO 95 - Personale finanziato dal FESR e dal Fondo di coesione

RCR 91 - Tempi medi per la pubblicazione degli inviti, la selezione dei progetti e la firma dei contratti*

RCR 92 - Tempi medi per la presentazione di un'offerta (dall'avvio della procedura di appalto fino alla firma del contratto)*

RCR 93 - Tempi medi per l'attuazione di un progetto (dalla firma del contratto fino all'ultimo pagamento)*

RCR 94 - Aggiudicazione unica per gli interventi del FESR e del Fondo di coesione*

** Per motivi di presentazione, gli indicatori sono raggruppati sotto un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. Nell'ambito dell’obiettivo 5, in particolare, gli obiettivi specifici degli obiettivi strategici 1-4 possono essere utilizzati con gli indicatori pertinenti. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell’ambito di più di uno degli obiettivi strategici 1-4.

Tabella 2: Indicatori comuni supplementari di output e di risultato per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg

RCO 81 - Partecipanti a iniziative di mobilità transfrontaliera

RCO 82 - Partecipanti ad azioni comuni di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale

RCO 83 - Strategie o piani d'azione comuni elaborati o attuati

RCO 84 - Attività pilota comuni attuate nell'ambito di progetti

RCO 85 - Partecipanti a programmi di formazione comuni

RCO 96 - Ostacoli amministrativi o giuridici riscontrati

RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici comuni firmati

RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero

RCO 88 - Progetti transfrontalieri di apprendimento tra pari volti a migliorare le attività di cooperazione

RCO 89 - Progetti transfrontalieri volti a migliorare la governance multilivello

RCO 90 - Progetti transfrontalieri che conducono alla creazione di reti/cluster

RCR 79 - Strategie o piani d'azione comuni adottati da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente

RCR 80 - Attività pilota comuni riprese o sviluppate ulteriormente da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente

RCR 81 - Partecipanti che completano programmi di formazione comuni

RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici affrontati o attenuati

RCR 83 - Persone oggetto di accordi comuni firmati

RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto

RCR 85 - Partecipanti ad azioni comuni per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto

RCR 86 - Portatori di interessi/ istituzioni con una migliore capacità di cooperazione transfrontaliera

ALLEGATO II

Insieme dei principali indicatori di performance per il FESR e il Fondo di coesione di cui all'articolo 7, paragrafo 3(25)

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

1)

2)

3)

4)

1.  Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente attraverso: [Em. 172]

i)  Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

CCO 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l'innovazione

CCO 01 bis - Imprese beneficiarie di un sostegno per un'attività economica sostenibile [Em. 173]

CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

CCR 01 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione, di marketing, di processi o di prodotti

CCR 01 bis - Aumento del rapporto del reddito regionale [Em. 175]

ii)  Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

CCO 03 - Imprese e istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e applicazioni digitali

CCR 02 - Ulteriori utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese e istituti pubblici

iii)  Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per la creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibile [Em. 174]

CCR 03 - Posti di lavoro creati in PMI beneficiarie di un sostegno

iv)  Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

CCO 05 - PMI che investono nello sviluppo di competenze

CCR 04 - Personale di PMI che fruisce di formazioni per lo sviluppo di competenze

2.  Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi [Em. 176]

i)  Promuovere misure di efficienza energetica

CCO 06 - Investimenti in misure per migliorare l'efficienza energetica

CCR 05 - Beneficiari con una migliore classificazione energetica

ii)  Promuovere le energie rinnovabili

CCO 07 - Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

CCR 06 - Volume delle energie rinnovabili supplementari prodotte

iii)  Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale

CCO 08 - Sistemi di gestione digitali sviluppati per reti intelligenti

CCR 07 - Ulteriori utenti connessi a reti intelligenti

 

CCO 08 bis - Sviluppo di nuove imprese [Em. 177]

CCR 07 bis - Numero di posti di lavoro creati [Em. 179]

iv)  Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

CCO 09 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità

CCR 08 - Ulteriore popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre calamità naturali connesse al clima

 

CCO 09 bis - Aumento dell'adattamento ai cambiamenti climatici, aumento della prevenzione del rischio di catastrofi naturali e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi [Em. 178]

 

v)  Promuovere la gestione sostenibile dell'acqua

CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

CCR 09 - Ulteriore popolazione collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

vi)  Promuovere la transizione verso un'economia circolare

CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti

CCR 10 - Rifiuti supplementari riciclati

vii)  Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi nelle zone urbane

CCR 11 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

3.  Un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC [Emm. 161 e 180]

i)  Rafforzare la connettività digitale

CCO 13 - Ulteriori famiglie e imprese con copertura di reti a banda larga ad altissima capacità

CCR 12 - Ulteriori famiglie e imprese con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità

ii)  Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile

CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade nuove e ponti nuovi o ristrutturate ristrutturati [Em. 181]

CCR 13 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura al miglioramento dell'infrastruttura stradale e dei ponti [Em. 182]

iii)  Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee ferrovie nuove o ristrutturate

CCR 14 - Numero di passeggeri serviti annualmente da migliori trasporti ferroviari

iv)  Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile

CCO 16 - Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane

CCO 15 - Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate

4.  Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali [Em. 183]

i)  Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

CCO 17 - Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

CCR 16 - Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

ii)  Migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture

CCO 18 - Nuove o maggiori capacità delle infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia

CCR 17 - Utenti che utilizzano annualmente le infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia nuove o modernizzate

iii)  Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 19 - Capacità supplementari delle infrastrutture di accoglienza create o ristrutturate

CCR 18 - Utenti che utilizzano annualmente nuove e migliori strutture di accoglienza e di alloggio

iv)  Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

CCO 20 - Nuova o maggiore capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria

CCR 19 - Popolazione con accesso a migliori servizi di assistenza sanitaria

5.  Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali di tutte le altre zone [Em. 184]

i)  Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane

CCO 21 - Popolazione compresa nelle strategie di sviluppo urbano integrato

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.
(3)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.
(4)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(6)Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
(7)[Full reference - new CPR].
(8)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 luglio 2017 - COM(2017)0376.
(9)[Full reference - new ESF+].
(10)Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(11)Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(12)Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.
(13)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(14)Riferimento
(15)Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
(16)Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(17) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(18)Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).
(19)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
(20) Da utilizzare, per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per Interreg, in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), e all'articolo [36, paragrafo 2], lettera b) [trasmissione dei dati] del regolamento (UE) [new CPR], nonché per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in conformità all'articolo [17, paragrafo 3], lettera d), punto ii), del regolamento (UE) [new CPR] e per Interreg in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) [new ETC regulation].
(21)RCO: indicatore di output comune della politica regionale (Regional policy Common Output indicator).
(22)RCR: indicatore di risultato comune della politica regionale (Regional policy Common Result indicator).
(23) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(24)Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
(25) Tali indicatori saranno utilizzati dalla Commissione conformemente al suo obbligo di informazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del [pertinente] regolamento finanziario.


Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ***I
PDF 122kWORD 61k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))
P8_TA(2019)0304A8-0287/2018

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0676),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0395/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 3 maggio 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0287/2018),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(3);

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ▌e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione)

P8_TC1-COD(2017)0293


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/631.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 15

In sede di riesame di cui all'articolo 15 e se del caso nel proporre una modifica legislativa al presente regolamento, la Commissione svolgerà le consultazioni pertinenti in conformità con i trattati. In particolare, consulterà il Parlamento europeo e gli Stati membri in tale contesto.

Nel quadro del riesame la Commissione considererà inoltre l'adeguatezza del massimale del 5 % fissato al punto 6.3 della parte A dell’allegato I, tenendo conto della necessità di accelerare la promozione di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni negli Stati membri interessati.

(1) GU C 227 del 28.6.2018, pag. 52.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0370).


Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ***I
PDF 113kWORD 55k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0340),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0218/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A8-0317/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

P8_TC1-COD(2018)0172


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/904.)

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 207.
(2) GU C 461 del 21.12.2018, pag. 210.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 24 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0411).


Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura UE ***I
PDF 122kWORD 62k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))
P8_TA(2019)0306A8-0270/2017
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0157),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0123/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per il commercio internazionale (A8-0270/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

P8_TC1-COD(2016)0084


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1009.)

(1) GU C 389 del 21.10.2016, pag. 80.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 24 ottobre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0392).


Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))
P8_TA(2019)0307A8-0382/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0171),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0130/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica (A8-0382/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

P8_TC1-COD(2018)0081


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/983.)

(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 145.


Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))
P8_TA(2019)0308A8-0259/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0648),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0391/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Riksdag svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0259/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

P8_TC1-COD(2017)0290


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  L'obiettivo generale della presente direttiva è istituire una rete di trasporto multimodale efficiente nell'impiego delle risorse e ridurre l'impatto negativo dei trasporti sull'inquinamento atmosferico, sulle emissioni di gas a effetto serra, sugli incidenti, sull'inquinamento acustico e sulla congestione continua a costituire un problema per l'economia, la salute e il benessere dei cittadini europei. Malgrado il trasporto su strada sia la principale causa di tali effetti negativi, si prevede un aumento del trasporto merci su strada del 60% entro il 2050. [Em. 1]

(2)  Ridurre l'impatto negativo delle attività di trasporto resta uno degli obiettivi principali della politica dei trasporti dell'Unione. La direttiva 92/106/CEE(6) del Consiglio, che stabilisce provvedimenti volti a promuovere lo sviluppo del trasporto combinato, è l'unico strumento giuridico dell'Unione che incentiva direttamente il passaggio dal trasporto merci su strada a modi di trasporto a basse emissioni come la navigazione interna, il trasporto marittimo e ferroviario. Per ridurre ulteriormente gli effetti negativi del trasporto merci su strada, è opportuno incoraggiare la ricerca al riguardo e la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri per quanto concerne le soluzioni volte a migliorare i percorsi, l'ottimizzazione della rete, l'aumento dell'efficienza di carico e le possibilità di tariffazione dei costi esterni. [Em. 2]

(3)  Per quanto riguarda L'obiettivo di trasferire il 30 % del trasporto merci su strada su distanze superiori a 300 km verso altri modi di trasporto, come il trasporto ferroviario o per vie navigabili entro il 2030, e oltre il 50 % entro il 2050, al fine di ottimizzare il funzionamento delle catene logistiche multimodali, anche rafforzando l'uso di modi di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico, i progressi sono stati più lenti del previsto e secondo le proiezioni attuali, l'obiettivo non sarà raggiunto deve essere conseguito mediante miglioramenti dell'efficienza e delle infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario e per vie navigabili. [Em. 3]

(4)  La direttiva 92/106/CEE ha contribuito allo sviluppo della politica dell'Unione in materia di trasporto combinato e ha agevolato il trasferimento di una quantità considerevole di merci dalla strada verso altri modi di trasporto. Le carenze nell'attuazione di tale direttiva, in particolare formulazioni ambigue e disposizioni obsolete, e la portata limitata delle misure di sostegno, nonché gli ostacoli di natura burocratica e protezionistica nel settore ferroviario, hanno notevolmente ridotto il suo impatto. [Em. 4]

(4 bis)  La presente direttiva dovrebbe porre le basi per servizi di trasporto intermodali e multimodali efficienti, offrendo condizioni di parità per i diversi modi di trasporto. [Em. 5]

(5)  La direttiva 92/106/CEE dovrebbe essere semplificata e la sua attuazione migliorata attraverso la revisione degli incentivi economici per il trasporto combinato, al fine di incoraggiare il trasferimento delle merci dal aumentare la competitività del trasporto ferroviario e per vie navigabili rispetto al trasporto su strada a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, più sicuri, più efficienti sul piano energetico e che provocano una minore congestione del traffico. [Em. 6]

(6)  Il volume delle operazioni intermodali nazionali rappresenta il 19,3 % di tutti i trasporti intermodali nell'Unione. Attualmente tali operazioni non beneficiano delle misure di sostegno previste dalla direttiva 92/106/CEE a causa del limitato ambito di applicazione della definizione di trasporto combinato. L'effetto negativo delle operazioni nazionali di trasporto su strada, in particolare le emissioni di gas a effetto serra e la congestione, si fa tuttavia sentire anche al di là delle frontiere nazionali. Per tale motivo è necessario ampliare il campo d'applicazione della direttiva 92/106/CEE ed estenderlo alle operazioni nazionali (all'interno di uno Stato membro) di trasporto combinato al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo del trasporto combinato nell'Unione e, di conseguenza, un maggiore trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, alle vie navigabili interne e al trasporto marittimo a corto raggio. La deroga alle norme sul cabotaggio rimane tuttavia limitata alle operazioni di trasporto combinato internazionale effettuate tra diversi Stati membri. Gli Stati membri saranno tenuti a effettuare controlli efficaci al fine di assicurare il rispetto di tali norme e promuovere l'armonizzazione delle condizioni lavorative e sociali tra i vari modi di trasporto e i diversi Stati membri. [Em. 7]

(7)  L'operazione di trasporto combinato deve essere considerata come un'unica operazione di trasporto, in concorrenza diretta con un'operazione di trasporto unimodale, dal punto di partenza alla destinazione finale. Le condizioni normative dovrebbero garantire l'equivalenza tra il trasporto combinato internazionale e il trasporto unimodale internazionale e, rispettivamente, tra il trasporto combinato nazionale e il trasporto unimodale nazionale.

(7 bis)  Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, i tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato dovrebbero essere disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1071/2009(7) e (CE) n. 1072/2009(8) del Parlamento europeo e del Consiglio se fanno parte rispettivamente di un'operazione di trasporto internazionale o di un'operazione di trasporto nazionale. È altresì necessario garantire la protezione sociale dei conducenti che svolgono attività in un altro Stato membro. Le disposizioni sul distacco dei conducenti, di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9), e sull'applicazione di tali disposizioni a norma della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/67/UE(10), dovrebbero applicarsi ai trasportatori che operano sui tragitti stradali di operazioni di trasporto combinato. I tragitti stradali dovrebbero essere considerati parte integrante di un'unica operazione di trasporto combinato. In particolare, le norme relative alle operazioni di trasporto internazionale previste da tali direttive dovrebbero applicarsi ai tragitti stradali che fanno parte di un'operazione di trasporto combinato internazionale. Inoltre, in caso di operazioni di cabotaggio, le norme sul trasporto di cabotaggio di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 dovrebbero applicarsi ai tragitti stradali che fanno parte di un trasporto combinato nazionale. [Em. 8]

(8)  L'attuale definizione di trasporto combinato prevede limiti spaziali diversi per i tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato, a seconda del modo utilizzato sul tragitto non stradale e, per il tragitto ferroviario, l'assenza di limiti spaziali fissi, ricorrendo però al concetto di "terminale idoneo più vicino" al fine di prevedere una certa flessibilità per tenere conto di situazioni specifiche. Tale definizione ha suscitato numerose difficoltà di attuazione a causa delle diverse interpretazioni e delle specifiche difficoltà a stabilire le condizioni di attuazione. Sarebbe utile eliminare le suddette ambiguità garantendo nel contempo che sia mantenuto un certo grado di flessibilità.

(9)  Nella definizione attuale di trasporto combinato, la distanza minima di 100 km per il tragitto non stradale di un'operazione di trasporto combinato garantisce la copertura della maggior parte delle operazioni di trasporto combinato. I tragitti ferroviari e di trasporto marittimo a corto raggio coprono grandi distanze per poter competere con il trasporto solo su strada. La distanza minima garantisce inoltre che siano escluse dal campo di applicazione operazioni specifiche quali brevi traversate mediante traghetti o il trasporto in alto mare che verrebbero comunque effettuate. Tuttavia, con tali limitazioni varie operazioni su vie navigabili interne in prossimità dei porti e all'interno e in prossimità degli agglomerati, che contribuiscono notevolmente a decongestionare la rete stradale presso i porti marittimi e nell'immediato entroterra e a ridurre gli oneri ambientali negli agglomerati, non sono considerate ai fini delle operazioni di trasporto combinato. Sarebbe pertanto utile sopprimere la condizione relativa alla distanza minima, pur mantenendo l'esclusione di determinate operazioni come quelle che comprendono spedizioni in alto mare o brevi traversate su traghetti.

(9 bis)  È necessario chiarire che i rimorchi e i semirimorchi movimentabili con gru possono avere un peso lordo di 44 tonnellate se le unità di carico sono identificate conformemente alle norme internazionali ISO6346 e EN13044. [Em. 9]

(10)  La dimensione minima delle unità di carico attualmente specificata nella definizione di trasporto combinato potrebbe ostacolare il futuro sviluppo di soluzioni intermodali innovative per il trasporto urbano. Al contrario, il fatto di poter individuare unità di carico attraverso norme esistenti potrebbe accelerare la loro movimentazione nei terminali e agevolare lo svolgimento delle operazioni di trasporto combinato al fine di consentire un trattamento più semplice delle unità di carico definite e garantire che siano adeguate alle esigenze future.

(11)  L'uso obsoleto di timbri per provare che l'operazione di trasporto combinato è stata effettuata impedisce l'efficacia nell'esecuzione o nella verifica dell'ammissibilità alle misure di cui alla direttiva 92/106/CEE. Dovrebbero essere forniti chiarimenti in merito alle prove necessarie per dimostrare che è in corso un'operazione di trasporto combinato, nonché ai mezzi con cui tali prove sono presentate. Sarebbe opportuno promuovere l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni di trasporto in formato elettronico, che dovrebbero semplificare la fornitura delle prove pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti, in vista di una graduale soppressione dei documenti cartacei in futuro. Il formato utilizzato deve essere affidabile e autentico. Il quadro normativo, le iniziative di semplificazione delle procedure amministrative e gli aspetti della digitalizzazione nei trasporti dovrebbero tenere conto degli sviluppi a livello dell'Unione. [Em. 10]

(11 bis)   Al fine di rendere il trasporto combinato competitivo e attrattivo per gli operatori, in particolare le imprese molto piccole e le piccole e medie imprese, è opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi che la realizzazione di un'operazione di trasporto combinato può comportare rispetto a un'operazione di trasporto unimodale. [Em. 11]

(12)  La portata delle attuali misure di sostegno economico definite nella direttiva 92/106/CEE è molto limitata, costituita da misure fiscali (vale a dire il rimborso o la riduzione delle imposte) che riguardano solo le operazioni di trasporto combinato strada/ferrovia. Tali misure dovrebbero essere estese alle operazioni di trasporto combinato che riguardano le vie navigabili interne e il trasporto marittimo. Dovrebbero essere promosse anche misure pertinenti di altro tipo, come le misure di sostegno agli investimenti nelle infrastrutture e nella tecnologia digitale o altre misure di sostegno economico. Per quanto riguarda le tecnologie digitali, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la dematerializzazione dei documenti che attestano l'effettuazione del trasporto combinato. Durante tale periodo, gli strumenti delle autorità ispettive dovrebbero essere sottoposti ad aggiornamento sul piano tecnologico. Gli Stati membri dovrebbero privilegiare gli investimenti nei terminali di trasbordo al fine di ridurre la congestione sulle strade, attenuare l'isolamento delle zone industriali che presentano una carenza di tali infrastrutture e migliorare l'accessibilità e la connettività fisica e digitale degli impianti di movimentazione delle merci. [Em. 12]

(13)  La principale strozzatura infrastrutturale che ostacola il trasferimento dal trasporto merci su strada verso altri modi di trasporto si trova a livello dei terminali di trasbordo ed è aggravata dalla mancanza di un'attuazione coerente della rete TEN-T. L'attuale distribuzione e copertura dei terminali di trasbordo nell'Unione, almeno lungo la rete centrale e globale TEN-T esistente, sono insufficienti, e la capacità dei terminali di trasbordo esistenti, che sta attualmente raggiungendo i suoi limiti, dovrà essere ampliata per far fronte alla crescita complessiva del traffico merci. Investire nella capacità dei terminali di trasbordo può ridurre i costi generali di trasbordo e, di conseguenza, determinare un trasferimento modale, come dimostrato in alcuni Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, in coordinamento con gli Stati membri limitrofi e con la Commissione, che gli attuali terminali di trasbordo siano estesi, ove necessario, e che siano costruiti o messi a disposizione degli operatori dei trasporti più terminali di trasbordo per il trasporto combinato e che sia ampliata la capacità di trasbordo a loro disposizione o siano installati punti di trasbordo nelle zone in cui sono necessari. In questo modo si potrebbe incentivare il ricorso ad alternative per il trasporto merci e incrementare il trasferimento modale, rendendo le operazioni di trasporto combinato più competitive rispetto a quelle di trasporto solo su strada. Una maggiore copertura e una più ampia capacità dei terminali di trasbordo dovrebbero essere garantite almeno lungo la rete centrale e globale TEN-T esistente. In media dovrebbe esservi almeno un terminale di trasbordo idoneo per il trasporto combinato ubicato a non più di 150 km da qualsiasi sede di spedizione nell'Unione. Il trasporto combinato dovrebbe beneficiare dei proventi derivanti dalla riscossione degli oneri per i costi esterni di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11). [Em. 13]

(13 bis)   Gli Stati membri dovrebbero privilegiare gli investimenti nei terminali di trasbordo per ridurre le strozzature e le zone di congestione, in particolare in prossimità delle aree urbane e suburbane, al fine di favorire il superamento degli ostacoli naturali, tra cui le zone montane, migliorare le connessioni transfrontaliere, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e migliorare l'accesso da e verso le zone industriali prive di tali infrastrutture. [Em. 14]

(14)  Oltre alle misure di sostegno economico esistenti gli Stati membri dovrebbero attuarne altre, riguardanti i vari tragitti di un'operazione di trasporto combinato, al fine di ridurre il trasporto merci su strada e incoraggiare l'uso di altri modi di trasporto come la ferrovia, la navigazione interna e il trasporto marittimo, in modo da ridurre l'inquinamento atmosferico, le emissioni di gas a effetto serra, gli incidenti stradali, l'inquinamento acustico e la congestione , e di incentivare azioni volte a promuovere e attuare la digitalizzazione del settore e del mercato interno. Tali misure possono includere, tra l'altro, la riduzione di talune imposte o tasse e spese di trasporto, la concessione di sovvenzioni per unità di carico intermodali effettivamente trasportate in operazioni di trasporto combinato oppure il rimborso parziale dei costi di trasbordo. Tali misure potrebbero comprendere la promozione dell'integrazione di sistemi connessi e l'automazione delle operazioni, nonché investimenti nella logistica digitale, in sistemi innovativi di movimentazione delle merci, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in sistemi di trasporto intelligenti, al fine di facilitare i flussi di informazioni. Tali misure potrebbero anche comprendere il miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'efficienza e della sostenibilità del trasporto combinato, incoraggiando l'uso di veicoli puliti o a basse emissioni e di combustibili alternativi, sostenendo gli sforzi a favore dell'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili lungo l'intera catena del trasporto combinato, nonché riducendo i disturbi causati dal trasporto, tra i quali l'inquinamento acustico. [Em. 15]

(14 bis)  I vari fondi e programmi dell'Unione per il finanziamento della ricerca dovrebbero continuare a sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. [Em. 16]

(14 ter)  Gli investimenti nel settore della logistica rappresentano un altro strumento importante per accrescere la competitività del trasporto combinato. Un ricorso più sistematico alle soluzioni digitali, come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione o i sistemi connessi intelligenti, consentirebbe di agevolare lo scambio di dati, di migliorare l'efficienza delle operazioni di trasbordo, diminuendone anche i costi, e di ridurre i tempi. [Em. 17]

(14 quater)  Gli investimenti nella formazione della manodopera della catena logistica, in particolare quella nei terminali di trasbordo, consentirebbero altresì di aumentare la competitività del trasporto combinato. [Em. 18]

(15)  Le misure di sostegno per le operazioni di trasporto combinato dovrebbero essere applicate nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli aiuti di Stato agevolano lo sviluppo di attività economiche qualora non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e costituiscono uno strumento utile a promuovere la realizzazione di progetti importanti di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Pertanto, in tali casi, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di esonerare parzialmente gli Stati membri dall'obbligo di informare la Commissione previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. [Em. 19]

(16)  Per evitare l'eventuale sovrapposizione degli investimenti tra Stati membri limitrofi, le misure di sostegno dovrebbero essere coordinate, se del caso, tra gli Stati membri e la Commissione attraverso una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. [Em. 20]

(17)  Le misure di sostegno dovrebbero inoltre essere riesaminate periodicamente dagli Stati membri al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e dovrebbe essere valutata la loro incidenza complessiva sul settore europeo dei trasporti, in linea con la strategia europea per una mobilità a basse emissioni. È opportuno adottare misure correttive, se necessario. La Commissione dovrebbe effettuare, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, una valutazione delle diverse misure adottate dagli Stati membri e della relativa efficacia, favorendo altresì la condivisione delle buone prassi. [Em. 21]

(18)  Ai sensi della presente direttiva, non dovrebbe essere operata nessuna distinzione tra il trasporto combinato per conto terzi e il trasporto combinato per conto proprio.

(18 bis)  La carenza di dati statistici comparabili e affidabili rappresenta attualmente un ostacolo per la valutazione del trasporto combinato nell'Unione e per l'adozione di misure che consentano di realizzarne il potenziale. [Em. 22]

(19)  Per affrontare l'evoluzione del settore dei trasporti nell'Unione, e in particolare quella del mercato del trasporto combinato, gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati e informazioni pertinenti e trasmetterli alla Commissione a scadenza regolare e ogni quattro anni la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e, al Consiglio e alle autorità competenti degli Stati membri una relazione sull'applicazione della presente direttiva. [Em. 23]

(19 bis)  La Commissione dovrebbe essere responsabile della corretta attuazione della presente direttiva e del raggiungimento dell'obiettivo di sviluppare il trasporto combinato in tutta l'Unione entro il 2030 e il 2050. In tale ottica la Commissione dovrebbe valutare periodicamente i progressi realizzati nell'incrementare la quota del trasporto combinato nei vari Stati membri, sulla base delle informazioni da essi trasmesse, e dovrebbe, se del caso, presentare una proposta di modifica della presente direttiva al fine di conseguire tale obiettivo che riguarda l'intera Unione. [Em. 19]

(20)  La trasparenza è importante per tutti i soggetti interessati che intervengono in operazioni di trasporto combinato, in particolare quelli interessati dalla presente direttiva. A sostegno di tale trasparenza e per promuovere una maggiore cooperazione, è opportuno individuare le autorità competenti in ciascuno Stato membro.

(21)  Per tenere conto degli sviluppi del mercato e del progresso tecnico dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'integrazione nella presente direttiva di ulteriori chiarimenti in merito alle informazioni sulle operazioni di trasporto combinato che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva relativi ad un'ulteriore promozione del trasferimento dal, vale a dire rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, che consente di ridurre le esternalità negative del sistema di trasporto dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura prevalentemente transfrontaliera del trasporto combinato di merci e dell'interconnessione delle infrastrutture, nonché dei problemi che la presente direttiva intende affrontare, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 25]

(23)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/106/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/106/CEE è così modificata:

(1)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci";

"

(2)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 1

1.  La presente direttiva si applica alle operazioni di trasporto combinato.

2.  Ai fini della presente direttiva, per "trasporto combinato" si intende il trasporto di merci nell'ambito di un'operazione di trasporto comprendente un tragitto stradale all'inizio o alla fine del percorso, oppure sia all'inizio sia alla fine del percorso, nonché un tragitto non stradale effettuato tramite ferrovia, navigazione interna o trasporto marittimo:

   a) in un rimorchio o semirimorchio con o senza veicolo trattore, cassa mobile o container, identificati in conformità del regime di identificazione ai sensi delle norme internazionali ISO 6346 e EN 13044, inclusi i semirimorchi movimentabili con gru con un peso lordo massimo autorizzato di 44 tonnellate, in cui l'unità di carico è trasbordata tra i vari modi di trasporto; oppure [Em. 26]
   b) in un veicolo stradale accompagnato dal conducente e trasportato per ferrovia, vie navigabili interne o trasporto marittimo per il tragitto non stradale del percorso (operazione di trasporto accompagnato). [Em. 27]

In deroga a quanto sopra, la lettera a) del presente paragrafo si applica fino a [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] anche ai rimorchi e semirimorchi non movimentabili con gru nel trasporto combinato non accompagnato identificati in conformità del regime di identificazione ai sensi delle norme internazionali ISO6346 ed EN13044. [Em. 28]

I tragitti non stradali effettuati su vie navigabili interne o tramite trasporto marittimo, per cui non esistono alternative equivalenti su strada o che sono inevitabili in un'operazione di trasporto sostenibile equivalenti o sostenibili dal punto di vista commerciale, non sono presi in considerazione ai fini delle operazioni di trasporto combinato. [Em. 29]

3.  Ciascun tragitto stradale di cui al paragrafo 2 non supera la più estesa tra le seguenti distanze distanza di 150 km nel territorio dell'Unione:

   a) 150 km in linea d'aria;
   b) 20 % della distanza in linea d'aria tra il punto di carico per il tragitto iniziale e il punto di scarico per il tragitto finale, quando supera la distanza di cui al punto a). [Em. 30]

Questa limitazione spaziale del tragitto stradale si applica alla lunghezza complessiva di ciascun tragitto stradale, compresi tutti i prelievi e tutte le consegne intermedi, e non si applica al trasporto di unità di carico vuote o verso il punto di prelievo delle merci o dal punto di consegna delle merci.

Il superamento del limite spaziale del tragitto stradale può essere superato di cui al presente paragrafo per operazioni di trasporto combinato strada/ferrovia, se sussiste l'autorizzazione dello è consentito dallo Stato membro o degli dagli Stati membri nel cui territorio è effettuato il tragitto stradale, se ciò è necessario al fine di raggiungere il più vicino terminale di trasporto o punto di trasbordo che dispone della necessaria capacità operativa di trasbordo per le operazioni di carico o scarico in termini di impianti di trasbordo, capacità del terminale, orari di apertura del terminale e adeguati servizi di trasporto ferroviario di merci, in assenza di un terminale o punto di trasbordo che soddisfi tutte queste condizioni entro il limite spaziale. Tale superamento deve essere debitamente giustificato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis). Gli Stati membri possono ridurre fino al 50 % la lunghezza di 150 km del tragitto stradale in caso di operazioni di trasporto combinato strada/ferrovia su una parte ben definita del loro territorio per motivi ambientali, purché entro tale limite spaziale sia ubicato un terminale adeguato. [Em. 31]

4.  Si considera che un'operazione di trasporto combinato sia stata effettuata nell'Unione qualora l'operazione o la parte dell'operazione che si svolge nell'Unione soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Ai fini della presente direttiva, il tragitto stradale e/o il tragitto non stradale o la parte di essi effettuata al di fuori del territorio dell'Unione non sono considerati parte integrante dell'operazione di trasporto combinato."; [Em. 32]

"

(3)  l'articolo 3 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 3

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il trasporto stradale sia considerato facente parte di un'operazione di trasporto combinato oggetto della presente direttiva solo se il trasportatore può fornire prove che attestino informazioni chiaramente comprovanti che il trasporto su strada costituisce un tragitto stradale in un'operazione di trasporto combinato, incluso il trasporto di unità di carico vuote prima e dopo il trasporto di merci e se tali informazioni sono debitamente trasmesse al trasportatore che effettua l'operazione di trasporto prima dell'inizio della stessa. [Em. 33]

2.  Le Per essere considerate chiare prove, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate e trasmesse nel formato indicato al paragrafo 5 e comprendono le seguenti informazioni per ciascuna operazione di trasporto combinato: [Em. 34]

   a) nome, indirizzo, recapiti e firma dello speditore; [.]
   a bis) se diverso dallo speditore, nome, indirizzo, recapiti e firma dell'operatore responsabile per il percorso dell'operazione di trasporto combinato; [Em. 35]
   b) luogo e data in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio nell'Unione;
   c) nome, indirizzo e recapiti del destinatario;
   d) luogo in cui l'operazione di trasporto combinato si conclude nell'Unione;
   e) distanza in linea d'aria tra il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio e il luogo in cui si conclude nell'Unione;
   e bis) se tale distanza supera i limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, una giustificazione conforme ai criteri di cui all'ultimo comma; [Em. 36]
   f) una descrizione, firmata dallo speditore, del percorso effettuato nell'operazione di trasporto combinato, firmata dall'operatore responsabile della pianificazione, ove per firma si può intendere firma elettronica, comprendente almeno le seguenti informazioni per ciascun tragitto, e per ogni modo di trasporto utilizzato nei tragitti non stradali dell'operazione all'interno del territorio dell'Unione: [Em. 37]
   i) ordine dei tragitti (vale a dire primo tragitto, tragitto non stradale o tragitto finale);
   ii) nome, indirizzo e recapiti del trasportatore o dei trasportatori; [Em. 38]
   iii) modo di trasporto e sua collocazione nell'operazione;
   g) identificazione delle unità di carico intermodali trasportate;
   h) per il tragitto stradale iniziale:
   i) luogo di trasbordo verso il tragitto non stradale; [Em. 39]
   ii) distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale iniziale, tra il luogo di carico e il primo terminale di trasporto o il punto del terminale di trasbordo; [Em. 40]
   iii) se il tragitto stradale iniziale è stato completato, firma del trasportatore attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto stradale è stata effettuata; [Emendamento non concernente la versione italiana]
   i) per il tragitto stradale finale:
   i) luogo in cui le merci sono trasbordate verso il tragitto non stradale (ferrovia, vie navigabili interne o trasporto marittimo);
   ii) distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale finale, tra il luogo di trasbordo e il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato si conclude nell'Unione; [Em. 42]
   j) per il tragitto non stradale:
   i) se il tragitto non stradale è stato completato, firma del trasportatore (o dei trasportatori in caso di due o più tragitti non stradali dell'operazione) attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto non stradale è stata effettuata;
   ii) se disponibile, firma o timbro dell'autorità ferroviaria competente o portuale competente dell'organismo responsabile nei terminali pertinenti (stazione ferroviaria o porto) lungo il tragitto non stradale dell'operazione, attestante che la parte pertinente del tragitto non stradale è stata effettuata. [Em. 43]
   j bis) se i limiti spaziali del tragitto stradale sono superati a norma del terzo comma dell'articolo 1, paragrafo 3, una giustificazione che ne precisi i motivi. [Em. 44]

3.  Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare che il trasportatore sta svolgendo un'operazione di trasporto combinato.

4.  Le prove di cui al paragrafo 1 sono presentate o trasmesse su richiesta degli agenti preposti al controllo dello Stato membro in cui è stato eseguito il controllo e nel formato indicato al paragrafo 5. In caso di controlli su strada, le prove sonno presentate nel corso del controllo, ed entro un massimo di 45 minuti. Se non disponibili al momento del controllo stradale, le firme di cui al paragrafo 2, lettera h), punto iii), e lettera j), sono presentate o trasmesse entro 5 giorni lavorativi dopo il controllo all'autorità competente dello Stato membro interessato. Le prove devono essere redatte in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in inglese. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di aiutarlo a fornire le prove informazioni di cui al paragrafo 2. [Em. 45]

5.  Le prove possono essere fornite mediante un documento documenti di trasporto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio, o altri documenti quali le lettere di trasporto esistenti quali il documento vettura previste nel quadro di convenzioni di trasporto della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia (CIM). nazionali o internazionali in vigore, fino a quando la Commissione non ha stabilito un modulo standardizzato mediante atti di esecuzione. [Em. 46]

Le prove possono essere presentate o trasmesse per via elettronica in un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'archiviazione e il trattamento informatizzati, anche integrando la lettera di vettura elettronica ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR) per la parte stradale. delle convenzioni di trasporto nazionali e internazionali in vigore. Le autorità degli Stati membri sono tenute ad accettare le informazioni elettroniche relative alle prove. Quando gli scambi di informazioni tra le autorità e gli operatori sono effettuate mediante strumenti elettronici, lo scambio e l'archiviazione di tali informazioni devono essere effettuati utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. [Em. 47]

Gli Stati membri si impegnano a procedere verso una progressiva dematerializzazione della documentazione e prevedono un periodo transitorio fino al completo abbandono dell'utilizzo del format cartaceo. [Em. 48]

6.  Ai fini dei controlli su strada, una discrepanza dell'operazione di trasporto rispetto alle prove presentate, in particolare per quanto riguarda le informazioni sul percorso di cui al paragrafo 2, lettera lettere f), h) e i) è consentita se debitamente giustificata, in caso di circostanze eccezionali che esulano dal controllo del trasportatore o dei trasportatori e determinano cambiamenti nell'operazione di trasporto combinato. A tal fine il conducente deve poter contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona o entità in grado di fornire ulteriori giustificazioni per tale discrepanza tra le prove presentate e l'operazione effettiva.". [Em. 49]

"

(4)  l'articolo 5 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 5

1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione per la prima volta entro il [xx/xx/xxxx - 18 12 mesi dopo il recepimento della direttiva] e successivamente ogni due anni una relazione che fornisce le seguenti informazioni relative alle operazioni di trasporto combinato oggetto della presente direttiva nel loro territorio: [Em. 50]

   a) collegamenti corridoi della rete di trasporto nazionale e transfrontaliera utilizzati in operazioni di trasporto combinato; [Em. 51]
   b) volume totale e annuo in unità equivalente a venti piedi (TEU) e in t/km delle operazioni di trasporto combinato per tipo di operazione (ferroviaria, tragitto stradale/tragitto non stradale, ossia ferroviario, per vie navigabili interne, ecc. e rotte marittime) e per copertura geografica (nazionale e intra-UE); [Em. 52]
   c) numero di trasbordi effettuati mediante tecnologie bimodali e copertura geografica di tali punti di trasbordo, nonché numero, ubicazione e copertura geografica dei terminali disponibili per le operazioni di trasporto combinato, corredato di una ripartizione per tipo di operazione per terminale (tragitto stradale/tragitto non stradale, ossia ferroviario, per vie navigabili interne, rotte marittime) e quantitativo annuale di trasbordi effettuati in questi, nonché valutazione della capacità impiegata nei terminali; [Em. 53]
   c bis) evoluzione della quota del trasporto combinato e dei diversi modi di trasporto sul territorio; [Em. 54]
   d) panoramica di tutte le misure di sostegno nazionali utilizzate e previste, compresa la relativa diffusione e l'impatto stimato sull'utilizzo del trasporto combinato, nonché l'incidenza in termini di sostenibilità sociale e ambientale, strozzature, congestione, sicurezza ed efficacia; [Em. 55]
   d bis) numero e ubicazione geografica delle operazioni che superano il limite spaziale del tragitto stradale di cui all'articolo 1, paragrafo 3. [Em. 56]
   d ter) origini e destinazioni, a livello NUTS 3, dei flussi di merci sulle strade della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*; [Em. 57]

1 bis.  La Commissione pubblica i dati trasmessi dagli Stati membri in un formato che consente di operare un paragone tra gli Stati membri. [Em. 58]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis che integrano la presente direttiva descrivendo il contenuto e i dettagli delle informazioni sulle operazioni di trasporto combinato di cui al paragrafo 1.

3.  Sulla base di un'analisi delle relazioni nazionali, e dei dati statistici definiti in base alle indicazioni e alle metodologie comuni a livello di Unione, per la prima volta entro il [xx/xx/xxx - 9 mesi dopo il termine di presentazione della relazione da parte degli Stati membri] e successivamente ogni due anni, la Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e, al Consiglio e alle autorità competenti degli Stati membri una relazione riguardante: [Em. 59]

   a) lo sviluppo economico del trasporto combinato, a livello di Stati membri e dell'Unione, in particolare alla luce dell'evoluzione delle prestazioni ambientali dei diversi modi di trasporto; [Em. 60]
   b) gli effetti dell'attuazione della direttiva e dei relativi atti legislativi dell'Unione in questo settore;
   c) l'efficacia e l'efficienza delle misure di sostegno di cui all'articolo 6, precisando le misure che considera più efficaci per realizzare l'obiettivo originario della presente direttiva e le migliori prassi in vigore negli Stati membri; [Em. 61]
   c bis) evoluzione della quota del trasporto combinato in ciascuno Stato membro e a livello di Unione in vista del conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2050; [Em. 62]
   d) eventuali ulteriori misure, tra cui una revisione della definizione di trasporto combinato quale definita all'articolo 1, miglioramenti nella raccolta e nella pubblicazione dei dati a livello unionale, e un adeguamento dell'elenco di misure di cui all'articolo 6, ivi incluse possibili modifiche alle norme in materia di aiuti di Stato. [Em. 63]

_________________

* Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).".

"

(4 bis)  All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le tasse elencate al paragrafo 3, applicabili ai veicoli stradali (autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, contenitori per vie navigabili interne o unità di carico multimodali), sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate, forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia o su vie navigabili interne, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalità da essi fissate, previa consultazione della Commissione." [Em. 64]

"

(4 ter)  All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Lo Stato di immatricolazione dei veicoli concede le riduzioni o i rimborsi di cui al primo comma sulla base dei percorsi per ferrovia o su vie navigabili interne effettuati all'interno del medesimo." [Em. 65]

"

(4 quater)  All'articolo 6, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"Tuttavia gli Stati membri possono accordare tali riduzioni o rimborsi tenendo conto dei percorsi per ferrovia o su vie navigabili interne effettuati parzialmente o interamente al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli." [Em. 66]

"

(5)  all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8:"

"4. Se necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie per sostenere gli investimenti nei terminali di trasporto e nei punti di trasbordo per quanto riguarda: [Em. 67]

   a) la costruzione e, se necessario, l'ampliamento dei, in zone in cui non sono disponibili impianti adeguati entro il limite spaziale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, di terminali di trasporto, o l'installazione di terminali di trasbordo per il trasporto combinato, a meno che tali impianti non siano necessari perché irrilevanti sotto il profilo economico o per motivi connessi alle caratteristiche geografiche o naturali di una data zona; [Em. 68]
   a bis) l'ampliamento, nelle zone in cui sono necessarie capacità supplementari dei terminali, dei terminali esistenti o l'installazione di punti di trasbordo aggiuntivi e, a seguito di una valutazione degli impatti economici che dimostri l'assenza di effetti negativi per il mercato e l'esigenza di nuovi terminali e dopo aver affrontato le relative problematiche ambientali, la costruzione di nuovi terminali per il trasporto combinato; [Em. 69]
   b) il miglioramento dell'efficienza operativa dei terminali esistenti e la garanzia di accesso agli stessi. [Em. 70]

Le misure di sostegno al trasporto combinato sono considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che non rappresentino oltre il 35 % dei costi dell'intera operazione. [Em. 71]

Gli Stati membri si coordinano con gli Stati membri confinanti e con la Commissione e garantiscono che, nell'attuare tali misure, si intende conseguire in modo prioritario una distribuzione geografica equilibrata e sufficiente di impianti adeguati nell'Unione, in particolare nella rete centrale e globale TEN-T, in modo che qualsiasi punto dell'Unione non sia situato a più una distanza superiore al limite di 150 km cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), da un terminale idoneo. Nell'adottare le misure indicate al presente paragrafo, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di:

   a) ridurre la congestione, segnatamente in prossimità delle zone urbane e suburbane o nelle zone soggette a vincoli naturali;
   b) migliorare i collegamenti transfrontalieri;
   c) attenuare l'isolamento di zone carenti di infrastrutture, tenendo conto delle esigenze e dei vincoli specifici delle regioni periferiche e ultraperiferiche;
   d) migliorare l'accessibilità e la connettività, segnatamente le infrastrutture di accesso ai terminali di trasbordo;
   e) accelerare il passaggio alla digitalizzazione; e
   f) ridurre l'impatto del trasporto merci sull'ambiente e sulla salute pubblica, ad esempio promuovendo l'efficienza dei veicoli, l'uso di carburanti alternativi e meno inquinanti, il ricorso alle energie rinnovabili, anche nei terminali, o un utilizzo più efficiente delle reti di trasporto grazie all'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. [Em. 72]

Gli Stati membri assicurano che gli impianti di trasbordo che beneficiano del sostegno siano accessibili a tutti gli operatori, senza discriminazioni.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno. Essi ne informano le parti interessate. [Em. 73]

5.  Gli Stati membri possono adottare adottano entro il 31 dicembre 2021 misure supplementari di natura economica e legislativa per migliorare la competitività delle operazioni di trasporto combinato rispetto ad operazioni alternative equivalenti di trasporto su strada, in particolare nell'ottica di ridurre i tempi necessari per effettuare le operazioni di trasbordo e i costi ad esse associati. [Em. 74]

Tali misure possono riguardare l'intera operazione di trasporto combinato o parte di un'operazione, ad esempio un tragitto stradale o non stradale, compreso il veicolo utilizzato su tale tragitto, oppure l'unità di carico o le operazioni di trasbordo.

Nell'ottica di ridurre i tempi e i costi associati alle operazioni di trasporto combinato, le misure di cui al primo comma includono almeno uno o più dei seguenti incentivi:

   a) l'esonero dei trasportatori dagli oneri per i costi esterni e/o connessi alla congestione del traffico di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/62/CE, agevolando in particolare i veicoli alimentati da combustibili alternativi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
   b) il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo di determinate infrastrutture per le imprese che effettuano operazioni che sono parte di un'operazione di trasporto combinato;
   c) l'esonero dei trasportatori dai limiti imposti dai divieti di circolazione nazionali. [Em. 75]

Nell'adottare misure supplementari, gli Stati membri tengono altresì debitamente conto della necessità di accelerare il passaggio alla digitalizzazione del settore del trasporto combinato e, nello specifico:

   a) promuovono l'integrazione dei sistemi connessi e l'automazione delle operazioni;
   b) migliorano gli investimenti nella logistica digitale, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nei sistemi di trasporto intelligenti; ed
   c) eliminano gradualmente i documenti cartacei in futuro. [Em. 76]

5 bis.   Tali misure supplementari prevedono incentivi che favoriscono l'uso dei tragitti di trasporto non stradali. Gli Stati membri includono misure per rafforzare la competitività del trasporto per vie navigabili, come incentivi finanziari per l'utilizzo di rotte di trasporto marittimo a corto raggio o di vie navigabili interne o per la creazione di nuovi collegamenti marittimi a corto raggio. [Em. 77]

6.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del presente articolo e le relative specifiche.

7.  Gli Stati membri valutano l'impatto di tali misure di sostegno e riesaminano le loro esigenze almeno ogni quattro anni e, se necessario, adattano le misure in questione.

8.  Gli Stati membri garantiscono che le misure di sostegno alle operazioni di trasporto combinato siano volte a ridurre il trasporto merci su strada e ad incoraggiare l'uso di altri modi di trasporto come la ferrovia, la navigazione interna e il trasporto marittimo, i veicoli a basse emissioni o il ricorso a combustibili alternativi che producono minori emissioni, quali i biocarburanti, l'energia elettrica da fonti rinnovabili, il gas naturale o le celle a combustibile e idrogeno, in modo da ridurre l'inquinamento atmosferico, le emissioni di gas a effetto serra, gli incidenti stradali, l'inquinamento acustico e la congestione.";. [Em. 78]

_______________________

* Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).";

"

(6)  gli articoli 7 e 9 sono soppressi;

(7)  è inserito il seguente articolo 9 bis:"

"Articolo 9 bis

1.  Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'attuazione della presente direttiva, che fungano da principale punto di contatto per l'attuazione.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità competenti di cui al primo comma.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti cooperino con le autorità competenti di altri Stati membri. A tale scopo gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

3.  Gli Stati membri pubblicano su Internet in una forma facilmente accessibile e gratuitamente le informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma dell'articolo 6, nonché altre informazioni pertinenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva. [Em. 79]

4.  La Commissione pubblica su Internet ed aggiorna, ove necessario, l'elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, nonché un elenco delle misure di cui all'articolo 6."; [Em. 80]

"

8)  è inserito il seguente articolo 10 bis:"

"Articolo 10 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva (di modifica)]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 81]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

___________________

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. ".

"

Articolo 2

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [un anno dopo l'adozione della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 262 del 25.7.2018, pag. 52.
(2)Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3)GU C 262 del 25.7.2018, pag. 52.
(4)Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(6)Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
(7)Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(8)Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(9)Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
(10)Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") ( GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
(11)Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
(12)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))
P8_TA(2019)0309A8-0227/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0198),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0146/2016),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016(1),

–  visto il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS),

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica nonché il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0227/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

P8_TC1-COD(2016)0107


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(-1)   La parità di trattamento fiscale per tutti, in particolare per tutte le imprese, è una conditio sine qua non per il mercato unico. Un approccio coordinato e armonizzato nella realizzazione dei sistemi fiscali nazionali è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato unico e contribuirebbe a prevenire l'evasione fiscale e il trasferimento degli utili. [Em. 1]

(-1 bis)   L'elusione e l'evasione fiscali, unitamente ai sistemi di trasferimento degli utili, hanno privato governi e popolazioni delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire un accesso universale e gratuito ai servizi pubblici nell'ambito dell'istruzione e della sanità e ai servizi sociali statali, privando altresì gli Stati della possibilità di offrire abitazioni a prezzi accessibili, garantire trasporti pubblici e costruire infrastrutture essenziali per assicurare lo sviluppo sociale e la crescita economica. Nel complesso, tali sistemi sono stati un fattore di ingiustizia, disuguaglianza e divergenza economica, sociale e territoriale. [Em. 2]

(-1 ter)   Un sistema di tassazione delle imprese equo ed efficiente dovrebbe rispondere all'imperativo urgente di una politica fiscale globale progressiva ed equa, promuovere la redistribuzione della ricchezza e combattere le disuguaglianze. [Em. 3]

(1)  La trasparenza è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato unico. Negli ultimi anni l'elusione dell'imposta sul reddito delle società ha registrato un forte aumento, diventando una delle preoccupazione principali sia nell'Unione sia a livello mondiale. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale a livello sia mondiale sia dell'UE. Nelle comunicazioni dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione"(5) e "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio"(6), la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di adottare un sistema in cui il paese di imposizione sia lo stesso in cui sono generati gli utili. La Commissione ha indicato inoltre come prioritaria prioritarie la necessità di rispondere alla richiesta di equità e trasparenza fiscale che proviene dalla società civile nei nostri paesi trasparenza che proviene dai cittadini europei nonché la necessità di fungere da modello di riferimento per altri paesi. È fondamentale che la trasparenza tenga conto della reciprocità fra i vari concorrenti. [Em. 4]

(2)  Nella risoluzione del 16 dicembre 2015 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(7), il Parlamento europeo ha riconosciuto che una maggiore trasparenza nel settore della, cooperazione e convergenza nell'ambito delle politiche di tassazione delle società può dell'Unione possono migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie e, sostenere i responsabili politici nel valutare l'attuale sistema di tassazione per l'elaborazione di una normativa futura, accrescere la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e nei governi nonché migliorare il processo decisionale in materia di investimenti sulla base di profili di rischio delle società più accurati. [Em. 5]

(2 bis)  La comunicazione pubblica paese per paese è uno strumento efficace e adeguato per aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l'impatto sull'economia reale. Essa migliorerà altresì la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle società, condurrà a strategie di investimento fondate su informazioni accurate e rafforzerà la capacità dei responsabili politici di valutare l'efficacia e l'impatto delle normative nazionali. [Em. 6]

(2 ter)  La comunicazione paese per paese avrà anche un impatto positivo sui diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione quali previsti dalla direttiva 2002/14/CE e, aumentando la conoscenza in merito alle attività delle società, sulla qualità del dialogo intrapreso all'interno delle società. [Em. 7]

(3)  A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 è stata introdotta una clausola di revisione nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(8) che chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre a carico delle grandi imprese di altri settori industriali l'obbligo di presentare con cadenza annuale la comunicazione paese per paese tenendo conto delle iniziative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dei risultati delle iniziative europee correlate.

(4)  Nel novembre 2015 il G20 ha invitato alla creazione di un sistema fiscale internazionale equo e moderno e ha approvato il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, di seguito "piano d'azione BEPS"), finalizzato a fornire ai governi soluzioni internazionali chiare per colmare le lacune e i disallineamenti della normativa in vigore che consentono alle imprese di trasferire gli utili in luoghi dove l'imposizione fiscale è ridotta o assente e in cui non avviene alcuna reale creazione di valore. In particolare, l'azione 13 del piano d'azione BEPS introduce l'obbligo a carico di talune multinazionali di presentare una comunicazione paese per paese in via riservata alle autorità fiscali nazionali. Il 27 gennaio 2016 la Commissione ha adottato il "pacchetto anti-elusione fiscale", uno degli obiettivi del quale è il recepimento nel diritto dell'Unione dell'azione 13 del piano d'azione BEPS mediante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio(9). Tuttavia, la tassazione degli utili nel luogo in cui viene creato valore richiede un approccio più ampio alla comunicazione paese per paese che si basi sulla comunicazione pubblica. [Em. 8]

(4 bis)  L'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) dovrebbe aggiornare i pertinenti principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e i principi contabili internazionali (IAS) per agevolare l'introduzione degli obblighi di comunicazione pubblica paese per paese. [Em. 9]

(4 ter)  La comunicazione pubblica paese per paese è stata già introdotta nell'Unione per il settore bancario dalla direttiva 2013/36/UE e per l'industria estrattiva e forestale dalla direttiva 2013/34/UE. [Em. 10]

(4 quater)  Mediante l'introduzione senza precedenti della comunicazione pubblica paese per paese, l'Unione ha dimostrato di aver assunto il ruolo di leader mondiale nella lotta contro l'elusione fiscale. [Em. 11]

(4 quinquies)  Poiché la lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva può avere successo solo con un'azione congiunta a livello internazionale, è fondamentale che l'Unione, pur continuando a svolgere un ruolo guida a livello mondiale in questa lotta, coordini le proprie azioni con gli attori internazionali, per esempio nel quadro dell'OCSE. Le azioni unilaterali, anche se molto ambiziose, non hanno vere opportunità di successo e mettono inoltre a rischio la competitività delle imprese europee, oltre a pregiudicare il clima degli investimenti dell'Unione. [Em. 12]

(4 sexies)  Maggiore trasparenza nell'informativa finanziaria si traduce in una situazione vantaggiosa per tutti in quanto le amministrazioni fiscali saranno più efficienti, la società civile più coinvolta, i lavoratori meglio informati e gli investitori meno avversi al rischio. Inoltre, le imprese trarranno vantaggio da migliori relazioni con dette parti interessate, il che determinerà maggiore stabilità, nonché un più agevole accesso ai finanziamenti grazie a un profilo di rischio più chiaro e una migliore reputazione. [Em. 13]

(5)  Un Oltre alla maggiore trasparenza ottenuta grazie alla comunicazione paese per paese alle autorità fiscali nazionali, un controllo pubblico rafforzato delle imposte sul reddito delle società pagate dalle multinazionali che svolgono attività nell'Unione è un elemento essenziale per promuovere la responsabilità societaria, migliorare ulteriormente la responsabilità sociale delle imprese, contribuire al benessere grazie alle imposte, promuovere una più leale concorrenza fiscale nell'Unione mediante un dibattito pubblico più informato e ripristinare la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, a prescindere dall'ubicazione della sede dell'impresa madre apicale del gruppo multinazionale. Il controllo pubblico, tuttavia, deve avvenire senza danneggiare il clima degli investimenti nell'Unione o la competitività delle imprese unionali, in particolare le PMI quali definite nella presente direttiva e le imprese a media capitalizzazione quali definite nel regolamento (UE) 2015/1017(10), che dovrebbero essere escluse dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva. [Em. 14]

(5 bis)   La Commissione ha definito la responsabilità sociale delle imprese (RSI) come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. La RSI dovrebbe essere in capo alle imprese. Le autorità pubbliche possono svolgere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare. Le imprese possono diventare socialmente responsabili conformandosi alla legge oppure integrando le questioni sociali, ambientali, etiche e in materia di diritti umani come pure le preoccupazioni dei consumatori nella loro strategia e nelle loro operazioni aziendali oppure in entrambi i modi. [Em. 15]

(6)  I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento nell'Unione. Nel caso di gruppi che svolgono attività nell'Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, dovrebbero essere queste ultime a pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell'impresa madre apicale. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'UE o alle succursali di dimensioni comparabili aperte in uno Stato membro. È necessario pertanto estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione. I gruppi con stabilimenti nell'Unione dovrebbero rispettare i principi dell'Unione di buona governance fiscale. Le imprese multinazionali operano a livello mondiale e il loro comportamento societario ha un impatto significativo sui paesi in via di sviluppo. Garantendo l'accesso dei cittadini di tali paesi alle informazioni societarie paese per paese si consentirebbe agli stessi e alle amministrazioni fiscali nei rispettivi paesi di monitorare e valutare tali società e di chiamarle a rispondere del loro operato. Rendendo le informazioni pubbliche per ciascuna giurisdizione fiscale in cui l'impresa multinazionale opera, l'Unione aumenterebbe la coerenza delle proprie politiche per lo sviluppo e limiterebbe i potenziali meccanismi di elusione fiscale in paesi in cui la mobilitazione delle risorse nazionali è stata identificata quale componente fondamentale della politica di sviluppo dell'UE. [Em. 16]

(7)  Allo scopo di evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, è opportuno esentare dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva le imprese madri apicali soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) che inseriscono nella comunicazione redatta in conformità all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE tutte le proprie attività e tutte le attività delle imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato, comprese le attività non soggette alle disposizioni della parte tre, titolo I, capo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(12).

(8)  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe riguardare tutte le attività di un'impresa o di tutte le imprese affiliate di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale. Le informazioni dovrebbero basarsi sulle tenere presenti le specifiche di comunicazione di cui all'azione 13 del piano d'azione BEPS e limitarsi a quanto necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati per le imprese interessate in termini di competitività o interpretazione erronea. La comunicazione dovrebbe comprendere anche una breve descrizione della natura delle attività, che potrebbe basarsi sulla categorizzazione di cui alla tabella 2 del capitolo V dell'allegato III degli orientamenti dell'OCSE in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento. La comunicazione dovrebbe comprendere un testo esplicativo, anche in caso di discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti. [Em. 17]

(9)  Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi le informazioni dovrebbero essere presentate in modo aggregato ciascuna giurisdizione in cui operano, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, senza nuocere alla competitività delle imprese, le informazioni dovrebbero essere ripartite per giurisdizione. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito può essere compresa e impiegata in maniera significativa solo se le informazioni sono presentate in forma disaggregata per ciascuna giurisdizione. [Em. 18]

(9 bis)  Qualora ritenga che le informazioni da divulgare possano essere informazioni commercialmente sensibili, l'impresa dovrebbe essere in grado di richiedere all'autorità competente del luogo in cui è stabilita l'autorizzazione a non divulgare la totalità delle informazioni. Se l'autorità nazionale competente non è un'autorità fiscale, l'autorità fiscale competente dovrebbe essere coinvolta in tale decisione. [Em. 82]

(10)  Allo scopo di rafforzare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale stabilita nell'Unione e soggetta all'obbligo di redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito siano collettivamente responsabili di garantire la conformità ai presenti obblighi di comunicazione. Poiché i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie stabilite nell'Unione e controllate dall'impresa madre apicale stabilita al di fuori dell'Unione o la/le persona/e incaricate delle formalità relative alla pubblicità della succursale potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito predisposta dall'impresa madre apicale, la loro responsabilità nella pubblicazione e divulgazione della comunicazione dovrebbe essere limitata.

(11)  Allo scopo di garantire che i casi di non conformità siano resi pubblici, i revisori legali e le società di revisione dovrebbero verificare che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata in conformità alla presente direttiva e pubblicata sul sito web dell'impresa interessata o di un'impresa affiliata e che le informazioni rese pubbliche siano in linea con le informazioni finanziarie sottoposte a revisione per l'impresa entro i termini stabiliti dalla presente direttiva. [Em. 19]

(11 bis)  I casi di violazione, da parte delle imprese e delle succursali, degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, che danno luogo a sanzioni da parte degli Stati membri a norma della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere segnalati in un registro pubblico gestito dalla Commissione. Tra le sanzioni potrebbero figurare, tra l'altro, sanzioni amministrative o l'esclusione dalle gare di appalto pubbliche e dalla concessione di risorse erogate attraverso i fondi strutturali dell'Unione. [Em. 20]

(12)  La presente direttiva si propone di aumentare la trasparenza e il controllo pubblico in materia di imposta sul reddito delle società adeguando il quadro giuridico vigente sugli obblighi imposti alle imprese in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE. Come sancito dalla Corte di giustizia, in particolare nella causa C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler(13), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE menziona l'obiettivo di tutela dei "terzi" in generale senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi. Inoltre, l'obiettivo di conseguire la libertà di stabilimento, assegnato in termini molto ampi alle istituzioni in virtù dell'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, non può essere limitato dalle disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2, del TFUE. Poiché la presente direttiva non riguarda l'armonizzazione delle imposte, bensì soltanto l'obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, l'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, rappresenta la base giuridica adeguata.

(13)  Al fine di determinare le giurisdizioni fiscali per le quali dovrebbe essere presentato un livello di dettaglio elevato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la stesura di un elenco comune dell'Unione di tali giurisdizioni fiscali. L'elenco di cui trattasi dovrebbe essere redatto sulla base di determinati criteri da individuare sulla base dell'allegato 1 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM (2016)0024). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che esse siano svolte in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", quale approvato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e in attesa della firma ufficiale. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. [Em. 21]

(13 bis)   È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e dell'articolo 48 quater, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(14). [Em. 22]

(14)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea L'intervento dell'Unione è pertanto giustificato allo scopo di affrontare la dimensione transfrontaliera della pianificazione fiscale aggressiva o degli accordi sui prezzi di trasferimento. La presente iniziativa tiene conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate in relazione alla necessità di contrastare le distorsioni del mercato unico, senza tuttavia compromettere la competitività dell'Unione. Essa non dovrebbe imporre oneri amministrativi indebiti alle imprese, generare ulteriori conflitti fiscali o il rischio di doppia imposizione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, almeno per quanto riguarda una maggiore trasparenza. [Em. 23]

(15)  La Nel complesso, nel quadro della presente direttiva rispetta, la portata delle informazioni divulgate è commisurata all'obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo pubblici. Pertanto, si ritiene che la presente direttiva rispetti i diritti fondamentali e osserva osservi i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Em. 24]

(16)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, ad esempio sotto forma di tavole di concordanza. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata allo scopo di conseguire l'obiettivo della presente direttiva ed evitare potenziali lacune e incoerenze in sede di recepimento, da parte degli Stati membri, nei rispettivi ordinamenti nazionali. [Em. 25]

(17)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)  all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:"

"1 bis Le misure di coordinamento di cui all'articolo 2, agli articoli da 48 bis a 48 octies e all'articolo 51 si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa non soggetta alla normativa dello Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I".

"

2)  È inserito il seguente capo 10 bis:"

"Capo 10 bis

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Ai fini del presente capo si intende per:

   1) "impresa madre apicale": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;
   2) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa madre di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi sono presentati come riconducibili a un'unica entità economica;
   3) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o no ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.  Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale e a titolo gratuito una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito. [Em. 26]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune gratuito e in formato aperto ed è messa a disposizione sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione.

Gli Stati membri non applicano le norme di cui al presente paragrafo qualora tali imprese siano stabilite soltanto nel territorio di un singolo Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale. [Em. 27]

2.  Gli Stati membri non applicano le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese madri apicali, qualora tali imprese o le loro affiliate siano soggette all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e riportino nella comunicazione per paese le informazioni su tutte le attività di tutte le imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato dell'impresa madre apicale.

3.  Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale avente che registra nel proprio bilancio di un esercizio finanziario un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR e non è soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale. [Em. 28]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. [Em. 29]

4.  Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblichino e rendano disponibili al pubblico gratuitamente con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a). [Em. 30]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. [Em. 31]

Gli Stati membri applicano il primo comma esclusivamente alle succursali aventi un fatturato netto superiore alla soglia stabilita per legge da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

5.  Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4 unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente nel suo bilancio un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR oppure è un'impresa non affiliata avente un fatturato netto superiore a 750 000 000 EUR; [Em. 32]
   b) l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3 già soggetta agli obblighi di comunicazione. [Em. 33]

6.  Gli Stati membri non applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, se una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, redatta conformemente all'articolo 48 quater è accessibile sul sito dell'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro entro un ragionevole lasso di tempo e in ogni caso non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione del bilancio in cui siano indicati il nome e la sede legale dell'impresa figlia o della succursale soggetta alla legislazione di uno Stato membro e che ha pubblicato la comunicazione in conformità all'articolo 48 quinquies, paragrafo 1.

7.  Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 pubblichino e rendano accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, quando tali imprese figlie o succursali sono state costituite allo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.

7 bis.  Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi 1, 3 e 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e valido alla data di entrata in vigore del presente capo. [Em. 34]

Articolo 48 quater

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contiene informazioni relative a tutte le attività dell'impresa e dell'impresa madre apicale, comprese le attività di tutte le imprese affiliate consolidate nel bilancio, relative all'esercizio finanziario pertinente.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate utilizzando un modello comune e comprendono quanto segue i dati seguenti, disaggregati per giurisdizione fiscale: [Em. 35]

   a) i nomi dell'impresa apicale e, ove applicabile, l'elenco di tutte le relative figlie, una breve descrizione della natura delle loro attività e la rispettiva ubicazione geografica; [Em. 36]
   b) il numero dei dipendenti occupati su base equivalente a tempo pieno; [Em. 37]
   b bis) le immobilizzazioni diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; [Em. 38]
   c) l'importo del fatturato netto (comprensivo del, compresa una distinzione tra il fatturato realizzato con le parti correlate e il fatturato realizzato con le parti non correlate); [Em. 39]
   d) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
   e) l'importo dell'imposta sul reddito maturata (esercizio corrente), vale a dire l'importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell'esercizio finanziario da imprese e succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
   f) l'importo dell'imposta sul reddito versata, vale a dire l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio finanziario da imprese o succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
   g) l'importo degli utili non distribuiti;
   g bis) il capitale dichiarato; [Em. 40]
   g ter) i dettagli dei contributi pubblici ricevuti ed eventuali donazioni effettuate a soggetti politici, organizzazioni politiche o fondazioni politiche; [Em. 65]
   g quater) l'eventuale beneficio per le imprese, figlie o succursali, derivante da un trattamento fiscale preferenziale da patent box o regimi equivalenti. [Em. 41]

Ai fini del primo comma, lettera e), l'importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell'impresa nell'esercizio finanziario corrente e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

3.  La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono raggruppate a livello di Stato membro presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale. [Em. 42]

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nell'elenco comune di fuori dell'Unione redatto in conformità all'articolo 48 octies, a meno che la comunicazione confermi che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione della giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro. [Em. 43]

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 in modo aggregato. [Em. 44]

Al fine di proteggere le informazioni commercialmente sensibili e garantire una concorrenza leale, gli Stati membri possono permettere che uno o più elementi d'informazione elencati al presente articolo siano temporaneamente omessi dalla relazione per quanto riguarda attività in una o più giurisdizioni fiscali specifiche quando sono di natura tale che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1 e 3, cui si riferiscono. L'omissione non impedisce un'equa ed equilibrata comprensione della situazione fiscale dell'impresa. L'omissione va indicata nella relazione unitamente a una spiegazione debitamente giustificata per ciascuna giurisdizione fiscale del perché di questa scelta con riferimento alla/e giurisdizione/i fiscale/i in questione. [Em. 83]

Gli Stati membri subordinano tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità nazionale competente. Ogni anno l'impresa chiede una nuova autorizzazione all'autorità competente, che prende una decisione sulla base di una nuova valutazione della situazione. Se le informazioni omesse non soddisfano più il requisito di cui al comma 3 bis, esse sono immediatamente rese accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. [Em. 69/rev]

Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione di tale deroga temporanea e le trasmettono, in condizioni di riservatezza, le informazioni omesse, corredandole di una spiegazione dettagliata della deroga concessa. Ogni anno la Commissione pubblica sul suo sito Internet le notifiche ricevute dagli Stati membri e le spiegazioni fornite conformemente al comma 3 bis. [Em. 47]

La Commissione verifica che il requisito di cui al comma 3 bis sia debitamente rispettato e provvede a monitorare l'uso di tale deroga temporanea autorizzata dalle autorità nazionali. [Em. 48]

Se la Commissione giunge alla conclusione, dopo aver effettuato la propria valutazione delle informazioni ricevute a norma del comma 3 quater, che il requisito di cui al comma 3 bis non è soddisfatto, l'impresa interessata rende immediatamente tali informazioni accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. [Em. 70/rev]

La Commissione, mediante un atto delegato, adotta orientamenti per aiutare gli Stati membri a definire i casi in cui la pubblicazione delle informazioni è considerata gravemente pregiudizievole per la posizione commerciale delle imprese cui si riferiscono. [Em. 50]

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, in ragione delle attività del gruppo, può dar luogo ad un debito d'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese affiliate possano far sorgere un debito d'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa affiliata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

4.  La comunicazione comprende a livello di gruppo un testo esplicativo per chiarire le eventuali discrepanze rilevanti tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere e) e f), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

5.  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata e utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua pubblicazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. [Em. 51]

6.  La valuta da utilizzare nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è la stessa usata per la presentazione del bilancio consolidato. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta differente da quella usata per il bilancio.

7.  Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro la soglia di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, è convertita nella valuta nazionale applicando il tasso di cambio al ... [giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, maggiorato o ridotto di non più del 5% al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 3 e 4, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al ... giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], arrotondato al migliaio più vicino.

Articolo 48 quinquies

Pubblicazione e accessibilità

1.  La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata secondo le modalità stabilite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE, unitamente ai documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della presente direttiva e, se pertinente, ai documenti contabili di cui all'articolo 9 della direttiva 89/666/CEE del Consiglio**.

2.  La comunicazione di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, resta accessibile sul sito web per un minimo di cinque anni consecutivi.

Articolo 48 sexies

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.  Gli Al fine di consolidare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. [Em. 52]

2.  Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 13 della direttiva 89/666/CEE in relazione alla succursale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

Articolo 48 septies

Verifica indipendente

Gli Stati membri assicurano che, quando il bilancio di un'impresa affiliata è sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, i revisori legali o le imprese di revisione verifichino altresì che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. I revisori legali o le imprese di revisione segnalano nella loro relazione di revisione se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito non è stata presentata o non è stata resa accessibile in conformità ai citati articoli.

Articolo 48 octies

Elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 49 per quanto riguarda la redazione di un elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali. L'elenco si basa sulla valutazione delle giurisdizioni fiscali che non sono conformi ai seguenti criteri:

   1) trasparenza e scambio di informazioni, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio automatico di informazioni finanziarie;
   2) concorrenza fiscale leale;
   3) norme stabilite dal G20 e/o dall'OCSE;
   4) altre norme pertinenti, incluse le norme internazionali stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.

La Commissione riesamina periodicamente l'elenco e, se del caso, lo modifica per tenere conto di nuovi sviluppi. [Em. 53]

Articolo 48 nonies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio finanziario avente inizio il o dopo ... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 48 decies

Relazione

La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati e valuta i costi e i benefici di una riduzione della soglia del fatturato netto consolidato oltre la quale le imprese e le succursali sono tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito. La relazione valuta inoltre l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure complementari, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e la necessità di preservare e garantire un contesto competitivo alle per le imprese e gli investimenti privati. [Em. 54]

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro ... [sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

______________________

* Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

** Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36)."

"

2 bis)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 decies bis

Al più tardi 4 anni dopo l'adozione della presente direttiva e tenendo conto della situazione a livello dell'OCSE, la Commissione riesamina, valuta e riferisce in merito alle disposizioni del presente capo, in particolare per quanto concerne:

   le imprese e succursali tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito, in particolare la pertinenza di estendere l’ambito di applicazione del presente capo affinché comprenda le imprese di grandi dimensioni quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, e i grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, della presente direttiva;
   il contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, come previsto all'articolo 48 quater;
   la deroga temporanea di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 3, commi da 3 bis a 3 septies.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso." [Em. 55]

"

2 ter)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 decies bis

Modello comune per la comunicazione

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello comune di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e all'articolo 48 quater, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2." [Em. 56]

"

3)  L'articolo 49 è così modificato:

a)  i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti"

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 54.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

"

b)  è inserito il seguente paragrafo 3 bis:"

"3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data] 13 aprile 2016* e tiene conto, in particolare, delle disposizioni contenute nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."; [Em. 57]

________________

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

"

c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2 o dell'articolo 48 octies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

"

3 bis)  all'articolo 51 il comma 1 è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri prevedono almeno misure e sanzioni amministrative per la violazione, da parte delle imprese, delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro ... [un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva] e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle disposizioni.

Entro ... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione redige un elenco delle misure e delle sanzioni stabilite in ciascuno Stato membro conformemente alla presente direttiva." [Em. 58]

"

Articolo 2

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.
(2) La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 4 luglio 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0284).
(3)GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.
(4)Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(5)COM(2015)0610 del 27 ottobre 2015.
(6)COM(2014)0910 del 16 dicembre 2014.
(7)2015/2010(INL).
(8)Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(9)Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(10)Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).
(11)Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(12)Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13)Sentenza della Corte di Giustizia, del 4 dicembre 1997, C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler, EU:C:1997, 581.
(14)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(15)GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0375),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 177, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0230/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  visto il parere della Corte dei conti del 25 ottobre 2018(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci, i pareri ella commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0043/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(4);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti [Em. 1]

P8_TC1-COD(2018)0196


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177, 322, paragrafo 1, lettera a), e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(5),

visto il parere del Comitato delle regioni(6),

visto il parere della Corte dei conti(7),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(8),

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari. [Em. 2]

(1 bis)  È importante per il futuro dell'Unione europea e dei suoi cittadini che la politica di coesione si confermi la principale politica d'investimento dell'Unione, mantenendo i finanziamenti previsti per il periodo 2021-2027 quanto meno al livello del periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare di altri settori di attività o programmi dell'Unione non dovrebbe avvenire a scapito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus o del Fondo di coesione. [Em. 3]

(2)  Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMP nonché, in una certa misura, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). [Em. 430]

(3)  Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti ("regolamenti specifici dei fondi") per integrare le disposizioni del presente regolamento.

(4)  Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994, allo scopo di ovviare agli svantaggi specifici inerenti alla loro posizione geografica. [Em. 5]

(5)  È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. In tale contesto, è opportuno dare esecuzione ai fondi in modo da promuovere la deistituzionalizzazione e l'assistenza basata sulla comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o esclusione né infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1 TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e degli impegni in materia di clima in virtù dall'accordo di Parigi. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Essendo la povertà una delle maggiori sfide per l'UE, i fondi dovrebbero contribuire alla sua eliminazione, così come a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. [Em. 6]

(6)  Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(7)  Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri siano incompleti o non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici dei fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano le prescrizioni normative.

(8)  Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i fondi dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici dei fondi.

(9)  Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % 30 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima. I meccanismi di immunizzazione dagli effetti climatici (climate proofing) dovrebbero costituire parte integrante della programmazione e dell'attuazione. [Em. 7]

(9 bis)   Considerato l'impatto dei flussi migratori da paesi terzi, la politica di coesione dovrebbe contribuire a processi di integrazione, in particolare garantendo sostegno infrastrutturale alle città e agli enti territoriali in prima linea, che sono più impegnati a dare attuazione alle politiche di integrazione. [Em. 8]

(10)  Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio(9) (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che la preparazione e l'attuazione dei programmi siano di competenza degli Stati membri e che ciò avvenga al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e da parte degli organismi da essi designati all'uopo. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare norme che complicano l'utilizzo dei fondi per i beneficiari. [Em. 9]

(11)  Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione(10) dovrebbe continuare ad applicarsi. [Em. 10]

(12)  A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU. [Em. 11]

(13)  Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione, laddove coerenti con gli obiettivi del programma. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese nonché del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione. [Em. 12]

(14)  Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia(11), unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, anche in sede di riesame intermedio, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio. [Em. 13]

(15)  L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti. [Em. 14]

(16)  Ciascuno Stato membro dovrebbe potrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni previste dagli articoli 10 e 21 del presente regolamento. [Em. 15]

(17)  Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego inclusivo, non discriminatorio, efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione. [Em. 16]

(18)  Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. In questo modo la selezione e la valutazione dei progetti risulterebbero orientate ai risultati. [Em. 17]

(19)  Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024, nonché dei progressi conseguiti con i piani nazionali in materia di energia e di clima e il pilastro europeo dei diritti sociali. Andrebbe tenuto conto anche delle sfide demografiche. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027. [Em. 18]

(20)  Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa. [Emm. 425/rev, 444/rev, 448 e 469]

(20 bis)  In casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta di flessibilità nell'ambito dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali, pubbliche o equivalenti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE"). La Commissione dovrebbe valutare attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita. [Em. 20]

(21)  È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio(12) (il "regolamento CTE") dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

(22)  Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.

(22 bis)  I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere fissata in relazione al costo totale ammissibile una volta considerate le entrate nette previste. Onde garantire chiarezza, è opportuno definire a tal fine il contenuto delle domande relative a grandi progetti. Le domande dovrebbero contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non si traduca in una perdita sostanziale di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero presentare tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare i grandi progetti per determinare se il contributo finanziario richiesto è giustificato. [Em. 21]

(23)  Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), noto come LEADER nell'ambito del FEASR, o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i "piccoli comuni intelligenti". Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione. [Em. 22]

(24)  Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle a livello di comunità e amministrazione e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila". [Em. 23]

(25)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, ad esempio la valutazione dell'insieme di competenze delle risorse umane, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno. [Em. 24]

(26)  È opportuno chiarire che, quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti concreti intrapresi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione.

(27)  Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza composti anche da rappresentanti della società civile e delle parti sociali. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. [Em. 25]

(28)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(13) è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno. Gli indicatori dovrebbero essere sviluppati, ove possibile, in modo da tenere conto della dimensione di genere. [Em. 26]

(29)  Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi. [Em. 27]

(30)  Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico. [Em. 28]

(31)  Le autorità, i beneficiari e tutti coloro che sono interessati ai programmi negli Stati membri dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità restano essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni vere, accurate e aggiornate. Affinché le prescrizioni possano essere vincolanti le autorità di programma e la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive in caso di inadempienza.

(32)  Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).

(33)  Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari.

(34)  Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Qualora intenda proporre il ricorso all'opzione semplificata in materia di costi, uno Stato membro potrebbe consultare il comitato di sorveglianza. [Em. 29]

(35)  Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i tassi forfettari stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.

(36)  Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'Unione. [Em. 30]

(37)  Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni portate a termine. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all'inizio di una calamità naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta ad una calamità.

(38)  Affinché i fondi producano un impatto inclusivo, efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere non discriminatorio e durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità. [Em. 31]

(39)  Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

(40)  Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Un siffatto coordinamento degli interventi dovrebbe promuovere meccanismi di facile utilizzo e una governance multilivello. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi. [Em. 32]

(41)  Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerente con gli obiettivi strategici perseguiti.

(42)  La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi minimi obbligatori delle valutazioni ex ante e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi della valutazione ex ante eseguita per il periodo 2014-2020, aggiornata secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.

(42 bis)   Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI). [Em. 33]

(43)  Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno ausiliario mediante sovvenzioni, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino il doppio finanziamento in questi casi.

(44)  Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. In tale contesto, è auspicabile che la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fornisca orientamenti ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari per la valutazione della conformità con gli aiuti di Stato e la creazione di regimi di aiuti di Stato. [Em. 34]

(45)  Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull'uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

(45 bis)   Ai fini di una maggiore rendicontabilità e trasparenza, è opportuno che la Commissione preveda un sistema di gestione dei reclami che sia accessibile a tutti i cittadini e portatori di interessi in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione. [Em. 35]

(46)  Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare, ove possibile, il mantenimento, tra cui i sistemi amministrativi ed informatici, delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova. [Em. 36]

(47)  Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l'integrazione della funzione contabile con quelle dell'autorità di gestione per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.

(48)  Poiché l'autorità di gestione ha la responsabilità principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un numero notevole di funzioni, è opportuno stabilire più dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione dei progetti, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le operazioni selezionate dovrebbero rispettare i principi orizzontali.

(48 bis)  Per sostenere l'utilizzo effettivo dei fondi, dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta, il sostegno della BEI. In ciò potrebbero rientrare lo sviluppo della capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento. [Em. 37]

(49)  Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.

(50)  Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, la complessità e l'entità delle operazioni, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le misure di gestione e di controllo per i Fondi dovrebbero essere commisurate al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. [Em. 38]

(51)  L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti.

(52)  Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.

(53)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell'audit unico.

(54)  Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.

(55)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario obbligatorio di domande di pagamento trimestrali. I versamenti della Commissione dovrebbero continuare a essere soggetti a una ritenuta del 10 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa concludere che i conti siano completi, accurati e veritieri.

(56)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.

(57)  Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello dello Stato membro e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

(58)  Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013(15) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95(16) e n. 2185/96(17), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939(18), la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371(19) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione dettagliata sulle irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF. È opportuno che gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata con la Procura europea riferiscano alla Commissione in merito alle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie nazionali in relazione ai casi di irregolarità che incidono sul bilancio dell'Unione. [Em. 39]

(59)  Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.

(60)  Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

(61)  Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(20), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 868/2014 2016/2066 della Commissione(21). [Em. 40]

(62)  Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+, il FEAMP e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi. [Em. 41]

(63)  I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE](22) continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 4 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine. [Em. 42]

(64)  Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. In futuro si dovrebbe riflettere ulteriormente sul sostegno specifico fornito alle regioni e alle comunità svantaggiate. [Em. 43]

(65)  Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, in via di principio le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero consentire trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate, indicando i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro.

(65 bis)   Per raccogliere le sfide cui fanno fronte le regioni a reddito medio, come descritto nella settima relazione sulla coesione(23) (regioni a bassa crescita rispetto a regioni più sviluppate, ma anche rispetto a regioni meno sviluppate, dal momento che la questione riguarda in particolare le regioni con un PIL pro capite tra il 90 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27), le "regioni in transizione" dovrebbero ricevere un sostegno adeguato ed essere definite come regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27. [Em. 44]

(66)  Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

(66 bis)  Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, diverse regioni e Stati membri saranno maggiormente esposti alle conseguenze di tale recesso rispetto ad altri, in ragione della loro posizione geografica, della natura e/o della portata dei loro legami commerciali. Di conseguenza è importante individuare soluzioni pratiche di sostegno anche nell'ambito della politica di coesione, allo scopo di raccogliere le sfide per le regioni e gli Stati membri interessati una volta avvenuto il recesso del Regno Unito. Inoltre, sarà necessario instaurare una cooperazione permanente, che preveda scambi di informazioni e prassi corrette a livello degli enti locali e regionali e degli Stati membri più colpiti. [Em. 45]

(67)  Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole. [Em. 46]

(68)  Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, l'uso dell'emblema dell'Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, la pista di controllo, i sistemi elettronici per lo scambio di dati, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di affidabilità di gestione, per il parere di audit, per la relazione annuale di controllo, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.

(69)  Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla modifica del codice europeo di condotta sul partenariato finalizzata ad adeguarlo al presente regolamento, alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso. [Em. 47]

(70)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni adeguate e trasparenti con tutti portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 48]

(71)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'adozione degli accordi di partenariato, l'adozione o la modifica dei programmi e l'applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione riguardanti il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità, i dati elettronici da registrare e conservare e il modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(24). Sebbene tali atti siano di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva in quanto essi stabiliscono solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita.

(72)  Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(25), o altre norme applicabili al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbero continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 pare estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti.

(73)  Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle le sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo. [Em. 49]

(74)  Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Obiettivi e regole generali relative al sostegno

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce:

a)  le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR"), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi"); [Em. 50]

b)  le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP, nonché al FEASR come previsto al paragrafo 1 bis del presente articolo. [Em. 431]

1 bis.   Il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafo 4 bis e capo II , articolo 5, il titolo III, capo II, articoli da 22 a 28, e il titolo IV, capo III, sezione I, articoli da 41 a 43, si applicano alle misure di sostegno finanziate dal FEASR, mentre il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafi da 15 a 25, e il titolo V, capo II, sezione II, articoli da 52 a 56, si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e che beneficiano del sostegno del FEASR. [Em. 432]

2.  Il presente regolamento non si applica alle componenti dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMP, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3.  Gli articoli 4 e 10, capo III del titolo II, il capo II del titolo III e il titolo VIII non si applicano all'AMIF, all'ISF e al BMVI.

4.  Il titolo VIII non si applica al FEAMP.

5.  L'articolo 11 del capo II e l'articolo 15 del capo III del titolo II, il capo I del titolo III, gli articoli da 33 a 36 e l'articolo 38, paragrafi da 1 a 4, del capo I, l'articolo 39 del capo II, l'articolo 45 del capo III del titolo IV, gli articoli 67, 71, 73 e 74 del capo II e il capo III del titolo VI non si applicano ai programmi Interreg.

6.  I regolamenti specifici di ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole complementari al presente regolamento senza contraddirlo. In caso di dubbio sull'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici di ciascun fondo, è preminente il presente regolamento:

a)  Regolamento (UE) […] (il regolamento "FESR e Fondo di coesione")(26);

b)  Regolamento (UE) […] (il regolamento "FSE+")(27);

c)  Regolamento (UE) […] (il regolamento "CTE")(28);

d)  Regolamento (UE) […] (il regolamento "FEAMP")(29);

e)  Regolamento (UE) […] (il regolamento "AMIF")(30);

f)  Regolamento (UE) […] (il regolamento "ISF")(31);

g)  Regolamento (UE) […] (il regolamento "BMVI")(32);

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 54]

1 bis)   "condizione abilitante": una condizione concreta e definita con precisione, avente un nesso effettivo con un'incidenza diretta sull'attuazione efficace ed efficiente di un determinato obiettivo del programma; [Em. 55]

2)  "diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

3)  "operazione":

a)  un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;

b)  nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

4)  "operazione di importanza strategica": operazione che fornisce un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

4 bis)  "programma": nel contesto del FEASR, i piani strategici della PAC di cui al regolamento (UE) [...] (il "regolamento sui piani strategici della PAC"); [Em. 56]

5)  "priorità": nel contesto dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, un obiettivo specifico; nel contesto del FEAMP significa una "tipologia di settori di sostegno" di cui alla nomenclatura stabilita all'allegato III del regolamento FEAMP;

6)  "obiettivo specifico": nel contesto del FEAMP, significa "settore di sostegno" di cui all'allegato III del regolamento FEAMP;

7)  "organismo intermedio": qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;

8)  "beneficiario":

a)  un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

b)  nel contesto dei partenariati pubblico-privato ("PPP"), l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione o il partner privato selezionato per attuarla;

c)  nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo o l'impresa, a seconda dei casi, che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore o pari a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013(33), (UE) n. 1408/2013(34) e (UE) n. 717/2014(35); [Em. 57]

d)  nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

9)  "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui quelli "people-to-people" di volume finanziario modesto; [Em. 58]

10)  "target finale": valore concordato in anticipo da conseguire al termine del periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

11)  "target intermedio": valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

12)  "indicatore di output": indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

13)  "indicatore di risultato": indicatore per misurare gli effetti a breve termine degli interventi finanziari, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;

14)  "operazione PPP": operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità a un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale;

15)  "strumento finanziario": struttura per la fornitura di prodotti finanziari;

16)  "prodotto finanziario": investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) [...] (il "regolamento finanziario");

17)  "destinatario finale": persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;

18)  "contributo del programma": sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;

19)  "organismo che attua uno strumento finanziario": organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

20)  "fondo di partecipazione": fondo istituito da un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare strumenti finanziari mediante uno o più fondi specifici;

21)  "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire tramite il quale sono forniti prodotti finanziari a destinatari finali; [Em. 59]

22)  "effetto leva": l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi;

23)  "coefficiente di moltiplicazione": nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;

24)  "costi di gestione": costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari;

25)  "commissioni di gestione": prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico, ed eventualmente tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;

26)  "delocalizzazione": trasferimento dell'attività o di attività simile o di sua parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014(36) della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

27)  "contributo pubblico": qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(37), dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

28)  "periodo contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1° luglio 2029 al 30 giugno 2030;

29)  "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita;

30)  "carenza grave": carenza del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma, in base alla quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito chiave tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X, oppure a due o più degli altri requisiti chiave sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

31)  "tasso di errore totale": la somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione;

32)  "tasso di errore residuo": il tasso di errore totale, meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall'autorità di audit nei propri audit delle operazioni;

33)  "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;

34)  "unità di campionamento": una delle unità - che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una richiesta di pagamento di un beneficiario - nelle quali una popolazione viene suddivisa ai fini del campionamento;

35)  "conto di garanzia": nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante e/o dopo il periodo di ammissibilità;

36)  "partecipante": persona fisica che trae beneficio da un'operazione ma che non riceve sostegno finanziario dai fondi;

36 bis)  "principio dell'efficienza energetica in primis": privilegiare, in sede di pianificazione, interventi e decisioni d'investimento, i provvedimenti intesi a efficientare la domanda e l'offerta di energia; [Em. 60]

37)  "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale o alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale nonché a garantire il rispetto del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la scelta di percorsi specifici di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione; [Em. 61]

37 bis)  "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti. [Em. 62]

Articolo 3

Calcolo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità alle prescrizioni del presente regolamento o ai regolamenti specifici dei fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

CAPO II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 4

Obiettivi strategici

1.  Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a)  un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un rafforzamento delle piccole e medie imprese; [Em. 63]

b)  un'Europa una transizione più verde e, a basse emissioni di carbonio verso un'economia a basse zero emissioni nette di carbonio e un'Europa resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi; [Em. 64]

c)  un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, inclusa una mobilità intelligente e sostenibile, e della connettività regionale alle TIC; [Em. 65]

d)  un'Europa più sociale ed inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; [Em. 66]

e)  un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere di tutte le regioni, le zone e delle le iniziative locali. [Em. 67]

2.  Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità all'articolo 174 del TFUE perseguendo i seguenti obiettivi:

a)  "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e

b)  "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), con il sostegno del FESR.

3.  Gli Stati membri garantiscono l'immunizzazione dagli effetti del clima delle operazioni pertinenti lungo l'arco dell'intero processo di pianificazione e attuazione e forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I. [Em. 68]

4.  In conformità delle rispettive responsabilità ed in linea con i principi di sussidiarietà e della governance multilivello, gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione. [Em. 69]

4 bis.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità con le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato. [Em. 70]

Articolo 5

Gestione concorrente

1.  Gli Stati membri e la Commissione, in conformità del loro quadro istituzionale e giuridico, eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario"). [Em. 71]

2.  Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU(38) e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario. [Em. 72]

3.  La Commissione può, con l'accordo dello Stato membro e della regione interessata, attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta. [Em. 73]

Articolo 6

Partenariato e governance a più livelli

1.  Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti: [Em. 74]

a)  le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche; [Em. 75]

b)  i partner economici e le parti sociali;

c)  i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione. [Em. 76]

c bis)   gli istituti di ricerca e le università, se del caso. [Em. 77]

2.  Conformemente al sistema della governance a più livelli e seguendo un approccio bottom-up, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34. In tale contesto, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo di capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. In caso di programmi transfrontalieri, gli Stati membri interessati includono i partner di tutti gli Stati membri partecipanti. [Emm. 78 e 459]

3.  L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione(39). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 107, concernenti emendamenti al regolamento delegato (UE) n. 240/2014, al fine di adeguare tale regolamento delegato al presente regolamento. [Em. 79]

4.  Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati. [Em. 80]

Articolo 6 bis

Principi orizzontali

1.  In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.  Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

3.  Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, predisposizione di relazioni e valutazione dei programmi. In particolare, è necessario tener conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.

4.  Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, tenendo conto del principio "chi inquina paga", conformemente all'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, il principio "l'efficienza energetica al primo posto", una transizione energetica socialmente equa, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Tali obblighi sono volti ad evitare gli investimenti relativi alla produzione, la raffinazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la combustione di combustibili fossili. [Em. 81]

Titolo II

Approccio strategico

CAPO I

Accordo di partenariato

Articolo 7

Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato

1.  Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Tale accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. [Em. 82]

2.  Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente, e comunque non oltre il 30 aprile 2021. [Em. 83]

3.  L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale per l'energia e per il clima. [Em. 84]

4.  Lo Stato membro redige l'accordo di partenariato in conformità al modello predisposto nell'allegato II. Lo Stato membro può inserire l'accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.

5.  I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 8

Contenuto dell'accordo di partenariato

L'accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

a)  gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese; [Em. 85]

b)  per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati di cui alla lettera a):

i)  una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU; [Em. 86]

ii)  coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda i "piani strategici" della PAC di cui al regolamento (UE) [...] ("regolamento sui piani strategici della PAC"); [Em. 87]

iii)  le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa; [Em. 88]

iii bis)   la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e delle misure nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima; [Em. 89]

c)  la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica; [Em. 90]

d)  se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105; [Em. 91]

e)  gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni; [Em. 92]

f)  l'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni;

g)  una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi e la propria gestione e sistema di controllo; [Em. 93]

g bis)   se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e aree; [Em. 94]

g ter)   una strategia di comunicazione e visibilità. [Em. 95]

Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP. [Em. 96]

Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti e delle esigenze in materia di investimenti transfrontalieri nello Stato membro interessato. [Em. 97]

Articolo 9

Approvazione dell'accordo di partenariato

1.  La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle disposizioni degli articoli 4 e 6, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle misure correlate ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché del modo in cui esse sono affrontate. [Em. 98]

2.  La Commissione può esprimere osservazioni entro tre due mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro. [Em. 99]

3.  Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro un mese dalla data della loro presentazione. [Em. 100]

4.  La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato. [Em. 101]

5.  Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'accordo di partenariato viene incluso in un programma, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva detto programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 10

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP attuati tramite InvestEU

1.  Dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri, con il consenso delle autorità di gestione interessate, possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il fino al 2 % del FESR, il del FSE+, il del Fondo di coesione e il del FEAMP contribuiscono da versare come contributo a InvestEU, e da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % Fino al 3 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati può essere ulteriormente assegnato a InvestEU nel quadro del riesame intermedio. Tali contributi non configurano trasferimenti di sono disponibili per gli investimenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione e nella stessa categoria delle regioni interessate dai fondi di origine. Ogniqualvolta un importo del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione è versato a InvestEU, si applicano le condizioni abilitanti di cui all'articolo 11 e agli allegati III e IV del presente regolamento. Possono essere assegnate solo risorse di cui all'articolo 21 inerenti agli anni civili futuri. [Em. 428]

2.  Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri. [Em. 103]

3.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro in questione. [Em. 104]

4.  Se entro il 31 dicembre 2021 2023 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente. [Em. 105]

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso o, se del caso, modificato simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma. [Em. 106]

5.  Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un al programma o diversi ai programmi originari e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma. In tale situazione specifica, è possibile modificare le risorse inerenti agli anni civili passati, purché gli impegni non siano ancora stati attuati. [Em. 107]

6.  Se entro quattro anni dalla sua firma ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation] un accordo di garanzia non è stato attuato completamente, lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.

7.  Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e delle autorità locali o regionali interessate dal contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari. [Em. 108]

8.  La Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli importi non utilizzati per InvestEU per l'anno in cui è approvata la corrispondente modifica del programma. Non si possono iscrivere nuovamente in bilancio importi a tale titolo per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui il contributo è stato iscritto nuovamente in bilancio.

CAPO II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Articolo 11

Condizioni abilitanti

1.  Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti"). Le condizioni abilitanti si applicano nella misura in cui contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma. [Em. 109]

L'allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L'allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

2.  In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione. Su richiesta di uno Stato membro, la BEI può contribuire alle valutazioni delle azioni necessarie per soddisfare le condizioni abilitanti pertinenti. [Em. 110]

3.  Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell'approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicando la giustificazione.

4.  Entro tre due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione. [Em. 111]

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese due mesi al massimo. [Em. 112]

5.  Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando prima che la Commissione non ha abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa. [Em. 113]

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6.  Lo Stato membro assicura che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico interessato non possono essere inserite in domande di pagamento a partire dalla data in cui la Commissione ne informa lo Stato membro.

7.  L'allegato IV non si applica ai programmi sostenuti dal FEAMP.

Articolo 12

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.  Lo Stato membro, de del caso, in cooperazione con le autorità locali e regionali, istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi. [Em. 115]

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:

a)  indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi;

b)  target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e

c)  target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2.  I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c) paragrafo 1, punto vii xi),] del regolamento FSE+. [Em. 116]

3.  I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo [33, paragrafo 3)] del regolamento finanziario.

Articolo 13

Metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.  Le metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprendono:

a)  i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;

b)  i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;

c)  i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.

2.  Su richiesta della Commissione lo Stato membro mette a disposizione tali metodologie.

Articolo 14

Riesame intermedio

1.  Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede e la pertinente autorità di gestione rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti: [Em. 117]

a)  le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024 e gli obiettivi identificati nell'attuazione dei piani integrati per l’energia e il clima, se del caso; [Em. 118]

b)  la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, incluso lo stato di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze territoriali in vista di ridurre le disparità, nonché le disuguaglianze economiche e sociali; [Em. 119]

c)  i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;

d)  i risultati dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, se applicabile;

d bis)  qualsiasi importante sviluppo finanziario, economico o sociale che richiede un adeguamento dei programmi, anche a seguito di shock simmetrici o asimmetrici negli Stati membri e nelle loro regioni. [Em. 120]

2.  In base all'esito del riesame, lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, o dichiara che non è necessaria alcuna modifica. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1 o, se del caso, fornisce motivazioni alla mancata richiesta di modifica di un programma. [Em. 121]

Il programma riveduto comprende:

a)  le dotazioni iniziali rivedute di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027; [Em. 122]

b)  i target finali riveduti o nuovi;

b bis)   gli importi da versare come contributo a InvestEU per fondo e per categoria di regione, se del caso; [Em. 123]

c)  le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.

3.  Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell'anno di approvazione del programma.

3 bis.   Entro il 31 marzo 2026, la Commissione adotta una relazione che sintetizza i risultati del processo di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 124]

CAPO III

Misure collegate a una sana gestione economica

Articolo 15

Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione economica

1.  La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)  sostenere l'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)  sostenere l'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011(40) del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2.  Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.

3.  Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4.  Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5.  Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro il limite di tempo di cui all'articolo [19, paragrafo 4].

6.  Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.

7.  La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)  se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b)  se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(41), motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c)  se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;

d)  se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio(42) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e)  se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(43) o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall'adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.

8.  Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

9.  L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

10.  La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

a)  nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera a);

b)  nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7;

c)  in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera c);

d)  nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 7, lettere d) ed e).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

11.  Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni in conformità alla procedura di cui al paragrafo 8 nei casi seguenti:

a)  se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio(44) o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b)  se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c)  se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

d)  se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Dopo che il Consiglio abbia revocato la sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo [8] del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) […] (regolamento QFP)].

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.

12.  La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

13.  I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, lettera c), punto v), punto ii)] del regolamento FSE+. [Emm. 425/rev, 444/rev, 448 e 469]

Titolo III

Programmazione

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi

1.  Gli Stati membri, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i Fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. [Em. 140]

2.  Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre 3 mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato.

3.  Gli Stati membri redigono i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato V.

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI lo Stato membro redige i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato VI.

Articolo 17

Contenuto dei programmi

1.  Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici e alla comunicazione dei risultati.

2.  Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico uno o più obiettivi strategici o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico. [Em. 141]

Per i programmi sostenuti dal FEAMP ciascuna priorità può corrispondere a uno o più obiettivi strategici. Gli obiettivi specifici corrispondono ai settori di sostegno definiti nell'allegato [III] del regolamento FEAMP.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma è composto da obiettivi specifici.

3.  Ciascun programma espone:

а)  una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:

i)  le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP; [Em. 142]

ii)  i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno; [Em. 143]

iii)  le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro; [Em. 144]

iv)  le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione; [Em. 145]

iv bis)   un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente; [Em. 146]

v)  gli insegnamenti tratti da esperienze precedenti;

vi)  le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;

vi bis)   le sfide e i relativi obiettivi individuati nei piani nazionali per l’energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali; [Em. 147]

vii)  per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione nonché le carenze individuate; [Em. 148]

b)  la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;

c)  per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

d)  per ciascun obiettivo specifico:

i)  le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco un elenco indicativo e un calendario delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi; [Em. 149]

ii)  gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)  i principali gruppi di destinatari;

iii bis)   azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione; [Em. 150]

iv)  i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

v)  le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro; [Em. 151]

v bis)   la sostenibilità degli investimenti; [Em. 152]

vi)  l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;

vii)  le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento o settore di sostegno;

vii bis)   una descrizione del modo in cui devono essere perseguite le complementarità e le sinergie con altri fondi e strumenti; [Em. 153]

e)  il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità agli articoli da 30 a 32 e le pertinenti tipologie di intervento;

f)  un piano di finanziamento che contenga:

i)  una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e per ciascuna categoria di regioni per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità all'articolo 21;

ii)  una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;

iii)  per i programmi sostenuti dal FEAMP, una tabella che specifichi per ciascuna tipologia di settore di sostegno l'importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;

iv)  per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;

g)  le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

h)  per ciascuna condizione abilitante, stabilita in conformità all'articolo 11, all'allegato III e all'allegato IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;

i)  l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, ove opportuno della diffusione sui social media, nonché del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione; [Em. 154]

j)  l'autorità di gestione, l'autorità di audit, l'organismo responsabile della funzione contabile a norma dell'articolo 70 e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione. [Em. 155]

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c paragrafo 1), punto vii xi)] del regolamento FSE+. [Em. 156]

Al programma è allegata una relazione ambientale contenente informazioni pertinenti in merito agli effetti sull'ambiente conformemente alla direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici. [Em. 157]

4.  In deroga al paragrafo 3, lettera d), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI sono presentate le informazioni seguenti:

a)  descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;

b)  indicazione degli obiettivi operativi;

c)  elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici e operativi;

d)  eventualmente, giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;

e)  gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

f)  ripartizione indicativa delle risorse del programma per tipologia di intervento.

5.  Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell'allegato I. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici dei fondi.

6.  Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025 2027. [Em. 158]

7.  Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

Articolo 18

Approvazione dei programmi

1.  La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle pertinenti sfide individuate nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali e del modo in cui esse sono affrontate. [Em. 160]

2.  La Commissione può formulare osservazioni entro tre due mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. [Em. 161]

3.  Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione. [Em. 162]

4.  La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei cinque mesi dalla data di della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro. [Em. 163]

Articolo 19

Modifica dei programmi

1.  Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.  La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre due mesi dalla presentazione del programma modificato. [Em. 164]

3.  Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione. [Em. 165]

4.  La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro. [Em. 166]

5.  Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % 7 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Nel fare ciò, lo Stato membro rispetta il codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni. [Em. 167]

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii) o punto iii) o punto iv), a seconda dei casi.

6.  Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale, tecnica o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione. [Em. 168]

7.  Per i programmi sostenuti dal FEAMP le modifiche dei programmi relative all'introduzione di indicatori non richiedono l'approvazione della Commissione.

Articolo 20

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione

1.  Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

2.  Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione. [Em. 169]

Articolo 21

Trasferimento di risorse

1.  Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta. [Em. 170]

2.  Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato. [Emm. 171 e 434]

3.  Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti. [Emm. 172, 433 e 434]

4.  La Commissione può opporsi a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora esso possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

5.  Possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.

CAPO I bis

Grandi progetti [Em. 173]

Articolo 21 bis

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo ammissibile supera i 100 000 000 EUR ("grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti. [Em. 174]

Articolo 21 ter

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

a)  dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

b)  una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

c)  il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo;

d)  gli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, e i risultati;

e)  un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

f)  un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, e della resilienza alle catastrofi;

g)  una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con le priorità pertinenti del programma o dei programmi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali priorità, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

h)  il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i)  il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione. [Em. 175]

Articolo 21 quater

Decisione relativa a un grande progetto

1.  La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, al fine di determinare se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.'

2.  L'approvazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture di PPP, alla firma dell'accordo di partenariato tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione.

3.  Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

4.  I grandi progetti presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 1 sono contenuti nell'elenco dei grandi progetti di un programma.

5.  La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 1. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza. [Em. 176]

CAPO II

Sviluppo territoriale

Articolo 22

Sviluppo territoriale integrato

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

a)  investimenti territoriali integrati;

b)  sviluppo locale di tipo partecipativo;

c)  un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e). [Em. 177]

Lo Stato membro assicura la coerenza e il coordinamento qualora le strategie di sviluppo locale siano finanziate da più di un fondo. [Em. 178]

Articolo 23

Strategie territoriali

1.  Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

a)  l'area geografica interessata dalla strategia, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale; [Em. 179]

b)  l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;

c)  la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;

d)  la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia. [Em. 180]

Possono comprendere anche l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.  Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale. [Em. 181]

3.  Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino regionale, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni. [Em. 182]

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

3 bis.   All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente. [Em. 183]

4.  Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione. [Em. 184]

Le operazioni selezionate possono ricevere sostegno in virtù di più di una priorità dello stesso programma. [Em. 185]

5.  Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

Articolo 24

Investimenti territoriali integrati

1.  Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Ove opportuno, ciascun ITI può essere integrato da un sostegno finanziario a titolo del FEASR. [Em. 186]

2.  L'autorità di gestione provvede affinché il sistema elettronico del programma o dei programmi consenta l'individuazione delle operazioni e, degli output e dei risultati che rientrano in un ITI.

2 bis.   Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità regionali o locali o altre autorità o organismi pubblici partecipano alla selezione delle operazioni. [Em. 187]

Articolo 25

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo. [Em. 188]

2.  Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

a)  sia concentrato su aree subregionali;

b)  sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse, ivi compreso il settore pubblico, controlli il processo decisionale; [Em. 189]

c)  sia attuato mediante strategie integrate in conformità all'articolo 26;

d)  fornisca sostegno alle attività in rete, agli approcci dal basso, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali. [Em. 190]

3.  Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l'attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.

4.  Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila. Può essere precisato anche il tipo di misure e di operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato. [Em. 191]

5.  A tale strategia si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall'autorità competente del fondo capofila.

6.  Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all'effettuazione dei pagamenti in conformità alle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 26

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

a)  l'area geografica e la popolazione interessati dalla strategia;

b)  il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;

c)  l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;

d)  gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste in risposta alle esigenze locali individuate dalla comunità locale; [Em. 192]

e)  le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;

f)  un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo, ivi compresi, ove opportuno, il FEASR e ciascun programma interessato. [Em. 193]

2.  Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

3.  Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 27, paragrafo 3, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione del programma pertinente o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione dell'ultimo programma interessato.

4.  La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi. Contributi pubblici nazionali corrispondenti sono garantiti in anticipo per l'intero periodo. [Em. 194]

Articolo 27

Gruppi di azione locale

1.  I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

2.  Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita al fine di eseguire compiti connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. [Em. 195]

3.  I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva tutti i compiti seguenti:

a)  sviluppare la capacità amministrativa degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni; [Em. 196]

b)  redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

c)  preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

d)  selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

e)  sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;

f)  valutare l'attuazione della strategia.

4.  I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione o dell'organismo pagatore sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5.  Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia, incoraggiando la separazione delle funzioni all'interno del gruppo di azione locale. [Em. 197]

Articolo 28

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  Nell'ottica di garantire le complementarità e le sinergie, lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda: [Em. 198]

a)  sviluppo della capacità amministrativa e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie; [Em. 199]

b)  l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

b bis)   l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande; [Em. 200]

c)  la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione.

2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 29

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.  Su iniziativa della Commissione i Fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.

1 bis.   Le azioni di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

a)  assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

b)  sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;

c)  studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;

d)  misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

e)  valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;

f)  azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno ove opportuno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

g)  installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

h)  azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i)  azioni relative all'audit;

j)  rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione degli strumenti finanziari, a piani di azione congiunti e a grandi progetti;

k)  divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello. [Em. 201]

1 ter.   La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. [Em. 202]

2.  Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti e futuri. [Em. 203]

2 bis.  Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità amministrativa. [Em. 204]

3.  La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità all'articolo [110] del regolamento finanziario.

4.  A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

Articolo 30

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.  Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 6 nonché per garantire funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione. [Em. 205]

2.  Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.

3.  All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa o a un solo fondo o a più fondi. [Em. 206]

Articolo 31

Finanziamento a tasso forfettario dell'assistenza tecnica degli Stati membri

1.  L'assistenza tecnica a ciascun programma è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali indicate nel paragrafo 2 alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi.

2.  In base all'accordo fra la Commissione e gli Stati membri e tenendo conto del piano finanziario del programma, le percentuali dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le possono raggiungere i valori seguenti: [Em. 207]

a)  per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 % 3 %; [Em. 208]

b)  per il sostegno del FSE+: 4 % 5 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii xi), del regolamento FSE+: 5 % %; [Em. 209]

c)  per il sostegno del FEAMP: 6 %;

d)  per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 % 7 %. [Em. 210]

Per le regioni ultraperiferiche, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) sono fino all'1 % più elevate. [Em. 211]

3.  Le norme specifiche per l'assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento CTE.

Articolo 32

Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle autorità e dei servizi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi. [Em. 212]

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89. L'assistenza tecnica sotto forma di uno specifico programma opzionale può essere attuata attraverso un finanziamento non collegato ai costi per l'assistenza tecnica o un rimborso dei costi diretti. [Em. 213]

Titolo IV

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità

CAPO I

Sorveglianza

Articolo 33

Comitato di sorveglianza

1.  Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza"), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma. [Em. 214]

Lo Stato membro può istituire un solo comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2.  Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno tenendo conto della necessità della piena trasparenza. [Em. 215]

3.  Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

4.  Lo Stato membro pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5.  I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c) paragrafo 1, punto vi xi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica. [Em. 216]

Articolo 34

Composizione del comitato di sorveglianza

1.  Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 attraverso un processo trasparente. [Em. 217]

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica l'elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

2.  Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo di sorveglianza e consultivo. Rappresentanti della BEI possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo, ove opportuno. [Em. 218]

2 bis.  Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. [Em. 219]

Articolo 35

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.  Il comitato di sorveglianza esamina:

a)  i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

a bis)   proposte di possibili misure di semplificazione per i beneficiari; [Em. 220]

b)  tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese eventuali irregolarità, se del caso; [Em. 221]

c)  il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

d)  gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 52, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

e)  i progressi compiuti nell'effettuare valutazioni, le sintesi delle valutazioni e il seguito dato alle constatazioni;

f)  l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g)  i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinenti;

h)  il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;

i)  i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente. [Em. 222]

2.  Il comitato di sorveglianza approva:

a)  la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);

b)  le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione; [Em. 224]

c)  il piano di valutazione e le relative modifiche;

d)  tutte le proposte dell'autorità di gestione di modifica a un programma, compresi i trasferimenti in conformità all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 21;

d bis)   le modifiche all'elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera d); [Em. 225]

2 bis.   Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione ulteriori funzioni di intervento. [Em. 226]

Articolo 36

Riesame annuale della performance

1.  È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Le autorità di gestione sono debitamente coinvolte in tale processo. [Em. 227]

La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2.  Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

3.  Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno un mese prima della riunione annuale di riesame, le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1.

Per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+, le informazioni da fornire sono limitate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h).

4.  Le conclusioni della riunione annuale di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

5.  Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate dalla Commissione e informa la Commissione entro tre mesi delle misure adottate.

6.  Per i programmi sostenuti dal FEASR, dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo. [Em. 228]

Articolo 37

Trasmissione di dati

1.  L'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 0 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato VII.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 28 febbraio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 28 febbraio 2030. [Em. 229]

Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre. [Em. 230]

2.  Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e per categoria di regioni e si riferiscono ai seguenti elementi:

a)  nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento; [Em. 231]

b)  soltanto nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni. [Em. 232]

3.  Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

a)  le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b)  l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c)  l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

d)  gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 56.

4.  I dati presentati in conformità al presente articolo sono affidabili e aggiornati alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5.  L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

6.  Per i programmi sostenuti dal FEAMP la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello da utilizzare per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 38

Relazione finale in materia di performance

1.  Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.

2.  La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d).

3.  La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa lo Stato membro dell'accettazione della relazione.

4.  L'autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5.  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 108.

CAPO II

Valutazione

Articolo 39

Valutazioni da parte dello Stato membro

1.  L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di inclusività, carattere non discriminatorio, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, visibilità e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. [Em. 233]

2.  L'autorità di gestione svolge inoltre una valutazione per ciascun programma per valutarne gli effetti entro il 30 giugno 2029.

3.  L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.

4.  L'autorità di gestione dello Stato membro provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

5.  L'autorità di gestione dello Stato membro redige un piano di valutazione. Il piano di valutazione può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.

6.  L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma.

7.  L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 40

Valutazione da parte della Commissione

1.  La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

2.  La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031.

2 bis.   La valutazione di cui al paragrafo 2 comprende una valutazione dell'impatto socioeconomico e delle esigenze di finanziamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'interno e tra i programmi incentrati su un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, comprese la mobilità intelligente e sostenibile e la connettività regionale alle TIC. La Commissione pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 234]

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno dei fondi

Articolo 41

Visibilità

Ciascuno Stato membro provvede:

a)  alla visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;

b)  alla comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un unico portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato.

Articolo 42

Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione europea in conformità all'allegato VIII nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 43

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1.  Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

a)  le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri; i centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;

b)  altri partner e organismi pertinenti, comprese le autorità regionali e locali, altre autorità pubbliche e le parti economiche e sociali. [Em. 235]

2.  Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma ("responsabile della comunicazione del programma").

3.  La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 44

Responsabilità dell'autorità di gestione

1.  L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, un calendario indicativo relativo agli inviti a presentare proposte, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma. [Em. 236]

2.  L'autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1, almeno un mese prima dell'apertura di un invito a presentare proposte, una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:

a)  area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;

b)  obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

c)  tipologia di richiedenti ammissibili;

d)  importo totale del sostegno per l'invito;

e)  data di apertura e chiusura dell'invito.

3.  L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni tre mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:

a)  per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e del contraente; [Em. 237]

b)  se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

c)  per le operazioni nell'ambito del FEAMP relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione(45);

d)  la denominazione dell'operazione;

e)  lo scopo dell'operazione e gli obiettivi conseguiti;

f)  la data di inizio dell'operazione;

g)  la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;

h)  il costo totale dell'operazione;

i)  il fondo interessato

j)  l'obiettivo specifico interessato;

k)  il tasso di cofinanziamento dell'Unione;

l)  l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;

m)  per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

n)  la tipologia di intervento dell'operazione in conformità all'articolo 67, paragrafo 3, lettera g).

I dati di cui alle lettere b), c) e k) del primo comma saranno rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, i dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono pubblicati solo se tale pubblicazione rispetta il diritto nazionale sulla protezione dei dati personali.

4.  I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicati sul sito web in formati aperti leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(46), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5.  Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6.  L'autorità di gestione provvede affinché tutti i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano su richiesta messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione, e che siano concessi all'Unione una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali, e tutti i diritti preesistenti inerenti ad essa in conformità all'allegato VIII.

Articolo 45

Responsabilità dei beneficiari

1.  I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei seguenti modi:

a)  fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o e su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; [Em. 240]

b)  apponendo una dichiarazione che metta in evidenza il sostegno dei fondi in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c)  esponendo al pubblico targhe o cartelloni permanenti e chiaramente visibili al pubblico appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti: [Em. 241]

i)  operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii)  operazioni sostenute dal FSE+, dal FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF e dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

d)  per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi; [Em. 243]

e)  per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile;

e bis)   esponendo al pubblico in modo permanente, a partire dal momento dell'attuazione materiale, l'emblema dell'Unione in modo che sia chiaramente visibile al pubblico e conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato VIII. [Em. 244]

Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione. [Em. 245]

2.  Per i fondi per piccoli progetti il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1, lettera c).

3.  Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Titolo V

Sostegno finanziario fornito dai fondi

CAPO I

Forme di contributo dell'Unione

Articolo 46

Forme di contributo dell'Unione ai programmi

Il contributo dell'Unione può assumere una delle seguenti forme:

a)  finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità all'articolo 89, e basato su uno degli elementi seguenti:

i)  il soddisfacimento di condizioni;

ii)  il conseguimento di risultati;

b)  rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari o dal partner privato delle operazioni PPP e pagate per l'attuazione delle operazioni;

c)  costi unitari in conformità all'articolo 88 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)  somme forfettarie in conformità all'articolo 88 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;

e)  finanziamento a tasso forfettario in conformità all'articolo 88 che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)  una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 47

Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, uso limitato di strumenti finanziari o premi, o una combinazione di tali modalità. [Em. 246]

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 48

Forme di sovvenzioni

1.  Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle seguenti forme:

a)  rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, comprensivi di contributi in natura e ammortamenti;

b)  costi unitari;

c)  somme forfettarie;

d)  finanziamenti a tasso forfettario;

e)  una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma della lettera a) del primo comma.

Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità alla lettera a) del primo comma.

2.  Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a)  un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i)  su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii)  su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii)  sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b)  progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;

c)  conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)  conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e)  tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Articolo 49

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso si basa su uno degli elementi seguenti:

a)  un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

b)  un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c)  un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) o lettera c). [Em. 247]

Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso forfettario può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c).

Articolo 50

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.  I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(47) o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(48).

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI i costi soggetti ad appalto pubblico e i costi diretti per il personale dell'operazione sono esclusi dalla base di calcolo del tasso forfettario.

2.  Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei seguenti modi:

a)  dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale; [Em. 248]

b)  dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro. [Em. 249]

3.  Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità al paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

4.  Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.

5.  Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale.

Articolo 51

Finanziamento forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.  Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti per il personale ammissibili può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

2.  Per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI, dal FSE+ e dal FESR, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

3.  Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi del personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 50, paragrafo 1.

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 52

Strumenti finanziari

1.  Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, nell'ambito di uno o più programmi, a strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

2.  Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno può essere finalizzato agli investimenti in attività materiali e immateriali nonché al capitale circolante, in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. [Em. 250]

3.  Il sostegno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione decidano di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

a)  l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto, insieme alle pertinenti valutazioni; [Em. 251]

b)  i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;

c)  il gruppo proposto di destinatari finali;

d)  il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata e può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4.  Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con qualsiasi forma di contributo dell'Unione, anche dello stesso fondo, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno erogato dagli strumenti finanziari dei fondi, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non va dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

5.  Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari Qualora l'importo del sostegno al programma sotto forma di sovvenzione sia inferiore all'importo del sostegno al programma sotto forma di strumento finanziario, si applicano a tale singola operazione di le regole applicabili agli strumenti finanziari. [Em. 252]

6.  Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

7.  La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Articolo 53

Attuazione degli strumenti finanziari

1.  Gli strumenti finanziari gestiti dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.

2.  Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a)  investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)  blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario, tramite l'aggiudicazione diretta o indiretta di un contratto. [Em. 253]

Se l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.

L'autorità di gestione può affidare compiti di esecuzione tramite aggiudicazione diretta:

a)  alla BEI;

b)  a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c)  a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come persone giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale. [Em. 254]

3.  I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità al paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

a)  i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

b)  i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.

4.  La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.

5.  Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti, selezionano i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. Il processo di selezione dei destinatari finali è trasparente, giustificato dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti di interessi.

6.  Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.

7.  L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni o per tipologia di intervento del FEASR per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56. [Em. 255]

7 bis.   Gli obblighi di comunicazione sull'uso dello strumento finanziario per le finalità previste sono limitati alle autorità di gestione e agli intermediari finanziari. [Em. 256]

Articolo 54

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1.  Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti fruttiferi presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e della sana gestione finanziaria.

2.  Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, o, se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, fino alla fine del periodo di ammissibilità. [Em. 257]

3.  Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità a detta disposizione sono detratti dalle spese ammissibili.

Articolo 55

Trattamento differenziato degli investitori

1.  Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato o per altre forme di sostegno dell'Unione, mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria. [Em. 258]

2.  Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una la valutazione indipendente ex ante effettuata conformemente all'articolo 52 del presente regolamento. [Em. 259]

Articolo 56

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1.  Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria. [Em. 260]

I risparmi derivanti da operazioni più efficienti non sono considerati come parte costitutiva del reddito generato ai fini del primo comma. In particolare, i risparmi sui costi derivanti dalle misure di efficienza energetica non danno luogo a una corrispondente riduzione dei sussidi operativi. [Em. 261]

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità agli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III

Regole di ammissibilità

Articolo 57

Ammissibilità

1.  L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi, o in base agli stessi.

2.  Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029 2030. [Em. 262]

Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3.  Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 102, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

4.  Un'operazione nell'ambito del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa rientri in una delle cinque componenti dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea (Interreg) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) […] (il "regolamento CTE") e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 263]

5.  Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità all'articolo 48, paragrafo 2.

6.  Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche nel quadro del FEAMP, né alle spese finanziate mediante le dotazioni supplementari specifiche per le regioni ultraperiferiche a titolo del FESR e del FSE+. [Em. 264]

7.  Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR e il Fondo di coesione ciò si verifica quando viene aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici dei fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una calamità naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

8.  Quando un programma nuovo è approvato nel contesto del riesame intermedio a norma dell'articolo 14, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9.  Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non vanno dichiarate in uno dei seguenti casi:

a)  sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;

b)  sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni del sostegno.

Articolo 58

Costi non ammissibili

1.  I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:

a)  gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

b)  l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per le garanzie, le percentuali indicate si applicano all'importo del prestito sottostante;

c)  l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR. [Em. 266]

Per la lettera b), i limiti non si applicano alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

L'ammissibilità delle operazioni relative all'imposta sul valore aggiunto ("IVA") è determinata caso per caso, ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR e degli investimenti e delle spese dei beneficiari finali. [Em. 267]

2.  I regolamenti specifici di ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 59

Stabilità delle operazioni

1.  Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a)  cessazione o trasferimento di un'attività produttiva;

b)  cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c)  una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi debitamente giustificati di cui alle lettere a), b) e c) relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. [Em. 268]

2.  Le operazioni sostenute dal FSE+ restituiscono il sostegno del FSE+ solo se soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma forniti agli strumenti finanziari o dai medesimi e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento. [Em. 269]

Articolo 60

Delocalizzazione

1.  Le spese a sostegno di una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 26, non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2.  Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Articolo 61

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1.  I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b)  il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c)  il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d)  nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e)  nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

2.  Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato nessun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;

b)  l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a);

c)  i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

d)  all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 62

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1.  Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

a)  ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

b)  alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un multiplo dei nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

c)  ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità all'articolo 52, paragrafo 5;

d)  ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Per i primi 12 mesi di attuazione dello strumento finanziario, è ammissibile la remunerazione di base per le spese e commissioni di gestione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia. [Em. 270]

Detta soglia non è applicabile Se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione, le commissioni sono basate sulle prestazioni. [Em. 271]

4.  Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

5.  Le spese ammissibili dichiarate in conformità al paragrafo 1 non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

Titolo VI

Gestione e controllo

CAPO I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 63

Responsabilità degli Stati membri

1.  Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità al presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo una sana gestione finanziaria e i requisiti chiave elencati nell'allegato X.

2.  Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Gli Stati membri cooperano pienamente con l'OLAF. [Em. 272]

3.  Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e la regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l'azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.  Gli Stati membri assicurano la qualità, l'indipendenza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori. [Em. 273]

5.  Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XI, sono conservati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 76.

6.  Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Su richiesta della Commissione gli Stati membri, conformemente all'articolo 64, paragrafo 4 bis, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami. [Em. 274]

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all'attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.

7.  Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici di facile utilizzo per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII. [Em. 275]

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023 2022. [Em. 276]

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi)] del regolamento FSE+. [Em. 277]

8.  Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità all'allegato XIII.

9.  Dopo l'approvazione del programma e almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro elabora una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità al modello di cui all'allegato XIV. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

10.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 107 per integrare il paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.

11.  La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni e regole uniformi per l'attuazione del presente articolo. [Em. 278]

Articolo 64

Poteri e responsabilità della Commissione

1.  La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente in modo efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige per gli Stati membri una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi. [Em. 279]

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2.  Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre due anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode. [Em. 280]

3.  Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.

4.  Agli audit sul posto si applica anche quanto segue.

a)  La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. [Em. 281]

b)  Se l'applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all'esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

c)  La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 due mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro. [Em. 282]

d)  La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 due mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit. La risposta dello Stato membro si considera completa se la Commissione non ha segnalato l'esistenza di documentazione mancante entro due mesi. [Em. 283]

La Commissione, in casi debitamente giustificati, può prorogare di altri tre due mesi i termini di cui alle lettere c) e d). [Em. 284]

4 bis.   Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6, la Commissione prevede un sistema di gestione dei reclami accessibile ai cittadini e alle parti interessate. [Em. 285]

Articolo 65

Autorità del programma

1.  Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3,] del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, l'organismo interessato viene identificato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

2.  L'autorità di audit è un'autorità pubblica o privata funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit dall'autorità di gestione e dagli organismi o dai soggetti cui sono stati affidati o delegati compiti. [Em. 286]

3.  L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

4.  Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

5.  L'organismo che attua il cofinanziamento del programma di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) [Horizon Europe Rules for Participation] è individuato come organismo intermedio dall'autorità di gestione del programma pertinente, in conformità al paragrafo 3.

CAPO II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 66

Funzioni dell'autorità di gestione

1.  L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:

a)  selezionare le operazioni in conformità all'articolo 67,

b)  eseguire i compiti di gestione del programma in conformità all'articolo 68;

c)  sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità all'articolo 69;

d)  supervisionare gli organismi intermedi;

e)  registrare e conservare in un sistema elettronico sistemi elettronici i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti. [Em. 287]

2.  Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.

3.  Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

4.  La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per i dati elettronici da registrare e conservare di cui al paragrafo 1, la lettera e). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 67

Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione

1.  Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità nonché la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE. [Em. 288]

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2.  Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione consulta la Commissione e ne tiene presenti le osservazioni prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza e prima di qualsiasi successiva modifica di tali criteri.

3.  Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

a)  garantisce che le operazioni selezionate siano sostenibili, conformi al programma e alle strategie territoriali e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici; [Em. 289]

b)  garantisce che le operazioni selezionate siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti;

c)  garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior un adeguato rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi; [Em. 290]

d)  verifica che il beneficiario disponga delle necessarie risorse finanziarie e dei meccanismi per provvedere ai costi di gestione e di manutenzione;

e)  garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(49) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative e di un'esauriente consultazione pubblica, in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio(50); [Em. 291]

f)  verifica garantisce che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile; [Em. 292]

g)  si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento o a un settore di sostegno per il FEAMP;

h)  si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità all'articolo 60 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a);

i)  si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o dell'esecuzione delle operazioni;

j)  garantisce, prima di adottare decisioni di investimento, l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni, come pure l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto. [Em. 293]

4.  L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento ove sono esposte tutte le condizioni del sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il limite temporale del suo svolgimento e, ove applicabile, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione della sovvenzione.

5.  Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o selezionate per il programma cofinanziato nell'ambito di Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazione siano coerenti con gli obiettivi del programma.

Si applica il tasso di cofinanziamento dello strumento che ha rilasciato il marchio di eccellenza o del fondo cointeressato al programma, indicato nel documento di cui al paragrafo 4.

5 bis.   L'autorità di gestione può inoltre decidere, in casi debitamente giustificati, di coprire fino al 5 % della dotazione finanziaria di un programma nell'ambito del FESR e del FSE+ destinata a progetti specifici nello Stato membro ammissibile nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi quelli selezionati nella seconda fase, a patto che tali progetti specifici contribuiscano agli obiettivi del programma in detto Stato membro. [Em. 294]

6.  Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente entro un mese la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione, compresa un'analisi costi/benefici. [Em. 295]

Articolo 68

Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione

1.  L'autorità di gestione:

a)  esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:

i)  se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata di tutte le transazioni relative all'operazione;

ii)  se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

b)  garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per il prefinanziamento e i pagamenti intermedi, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto per le spese verificate integralmente ed entro 90 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; [Em. 296]

c)  pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d)  previene, rileva e rettifica le irregolarità;

e)  conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f)  redige la dichiarazione di affidabilità di gestione in conformità al modello nell'allegato XV;

g)  fornisce previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell'anno civile in corso e in quelli successivi entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità all'allegato VII.

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica nessuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità all'accordo di partenariato.

2.  Le verifiche di gestione di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati, definiti in una strategia di gestione dei rischi.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Esse sono eseguite al più tardi prima della redazione dei conti in conformità all'articolo 92.

3.  Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

4.  In deroga al paragrafo 2, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg.

Articolo 69

Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione:

a)  fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)  provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 70

Funzione contabile

1.  Rientrano nella funzione contabile i seguenti compiti:

a)  redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86, tenendo conto delle attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la responsabilità di quest'ultima; [Em. 297]

b)  redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la regolarità in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico; [Em. 298]

c)  convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.

2.  La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.

3.  In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento CTE può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un'altra valuta.

Articolo 71

Funzioni dell'autorità di audit

1.  L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

2.  Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.

3.  L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

a)  un parere di audit annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 7,] del regolamento finanziario e al modello nell'allegato XVI e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:

i)  la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti;

ii)  la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

iii)  il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo;

b)  una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento finanziario, in conformità al modello nell'allegato XVII, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a), e contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

4.  Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 73, paragrafo 2, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

Se l'autorità di audit si avvale di tale parere per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, le informazioni richieste al paragrafo 3, lettera b), sono fornite per fondo.

5.  L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

6.  La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

6 bis.   L'audit è effettuato in riferimento allo standard applicabile al momento dell'accordo relativo all'operazione sottoposta ad audit, tranne quando esistano nuovi standard più favorevoli per il beneficiario. [Em. 299]

6 ter.   La constatazione di un'irregolarità, nel quadro dell'audit di un'operazione che determina una sanzione pecuniaria, non può portare all'estensione dell'ambito di applicazione del controllo o a rettifiche finanziarie al di là delle spese che rientrano nel periodo contabile delle spese sottoposte ad audit. [Em. 300]

Articolo 72

Strategia di audit

1.  L'autorità di audit predispone, previa consultazione dell'autorità di gestione, una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire. L'audit è effettuato entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi. Nella strategia di audit l'autorità di audit può determinare un limite per i singoli audit dei conti. [Em. 301]

2.  La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

Articolo 73

Audit delle operazioni

1.  Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

2.  Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE+ e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI e dal FEAMP copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3.  Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche sul posto dell'attuazione materiale dell'operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sulle constatazioni dell'audit, è attuata una procedura di regolamento. [Em. 302]

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] di detto regolamento.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Articolo 74

Modalità di audit unico

1.  Nello svolgimento degli audit la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. Evitano la duplicazione di audit di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico nei sistemi elettronici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit. [Em. 303]

2.  Per i programmi per i quali la Commissione conclude che l'opinione dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.

3.  Le operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti europea, purché i risultati dell'audit della Corte dei conti europea di tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4.  In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5.  I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

a)  se esiste un rischio specifico di irregolarità o un indizio di frode;

b)  se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;

c)  se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Articolo 75

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1.  L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce relazioni di controllo a sostegno della domanda di pagamento, l'autorità di gestione può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto. [Em. 304]

2.  L'autorità di gestione non esegue verifiche sul posto a livello della Banca europea per gli investimenti ("BEI") o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento. [Emendamento che non concerne la versione italiana]

3.  L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile che comprenda le tematiche indicate nell'allegato XVII, l'autorità di audit può decidere di non effettuare ulteriori audit. [Em. 306]

3 bis.   Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre verifiche o audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a)  i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

b)  vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. [Em. 307]

4.  L'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende le tematiche indicate nell'allegato XVII.

5.  La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità di programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 76

Disponibilità dei documenti

1.  Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 tre anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. [Em. 308]

2.  Detto periodo di tempo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

2 bis.   Il periodo di conservazione dei documenti può essere ridotto, in misura proporzionale al profilo di rischio e alla dimensione dei beneficiari, con decisione dell'autorità di gestione. [Em. 309]

CAPO III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 77

Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all'articolo 78:

a)  in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68, paragrafo 2, l'autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;

b)  in deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, l'autorità di audit può limitare la propria attività di audit a un campione statistico di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato;

c)  la Commissione limita i propri audit alla revisione dell'operato dell'autorità di audit mediante ripetizione dell'audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Per la lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità all'articolo 73, paragrafo 2.

Articolo 78

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1.  Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della decisione dello Stato membro di applicare le disposizioni del presente articolo, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso totale di errore per ciascun anno è inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea.

Se uno Stato membro decide di avvalersi di tale opzione, esso notifica alla Commissione l'applicazione delle modalità proporzionate di cui all'articolo 77, che prende inizio dal periodo contabile successivo.

2.  All'inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità di cui all'articolo 77, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità proporzionate migliorate si applicano dall'avvio del programma.

3.  Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all'articolo 63, paragrafo 9, e all'articolo 72.

Articolo 79

Modulazione durante il periodo di programmazione

1.  Se la Commissione o l'autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all'articolo 78 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, e di adottare azioni correttive.

2.  Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.

3.  La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, informa lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 non si applicano più.

Titolo VII

Gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione I

Regole contabili generali

Articolo 80

Impegni di bilancio

1.  La decisione di approvazione del programma in conformità all'articolo 18 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 3,] del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo dell'Unione per fondo e per anno.

2.  Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in frazioni annue per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3.  In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all'adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 81

Uso dell'euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

Articolo 82

Rimborso

1.  Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso in conformità [all'articolo 98 del regolamento finanziario]. La data di scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2.  Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 83

Tipologie di pagamenti

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 84

Prefinanziamento

1.  La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i).

2.  Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito: [Em. 310]

a)  2021: 0,5 %

b)  2022: 0,5 % 0,7 % [Em. 311]

c)  2023: 0,5 % 1 % [Em. 312]

d)  2024: 0,5 % 1,5 % [Em. 313];

e)  2025: 0,5 % 2 % [Em. 314]

f)  2026: 0,5 % 2 % [Em. 315]

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

3.  In deroga al paragrafo 2, per i programmi Interreg le regole specifiche sul prefinanziamento sono stabilite nel regolamento CTE.

4.  La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

5.  Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Articolo 85

Domande di pagamento

1.  Lo Stato membro presenta al massimo quattro domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno i termini per ciascuna domanda di pagamento sono il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 26 dicembre.

L'ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

2.  Le domande di pagamento non sono ammissibili se non è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto.

3.  Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità al modello nell'allegato XIX e comprendono per ciascuna priorità e categoria di regioni:

a)  l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzate nel sistema dell'organismo incaricato della funzione contabile;

b)  l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2; [Em. 316]

c)  l'importo totale del contributo pubblico pagato o da pagare, come contabilizzato nei sistemi contabili dell'organismo incaricato della funzione contabile.

4.  In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a)  se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all'articolo 89, paragrafo 2;

b)  se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all'articolo 88, paragrafo 3;

c)  per le forme di sovvenzioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile;

c bis)   nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: sono subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione, sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari e sono giustificati da fatture quietanzate entro tre anni. [Em. 317]

5.  In deroga al paragrafo 3, lettera c), nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 del TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

Articolo 86

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2 1, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c). [Em. 318]

2.  Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti: [Em. 319]

a)  l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato pagato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 25 % del totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità alla pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

b)  l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafo 1.

3.  La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 87

Regole comuni per i pagamenti

1.  Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione. [Em. 320]

2.  Ciascun pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 90 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell'articolo 94.

3.  Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l'importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione della Commissione di approvazione del programma.

4.  Se il contributo dell'Unione si esplica nella forma prevista all'articolo 46, lettera a), o se le sovvenzioni si esplicano nelle forme indicate all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) c) e d), la Commissione non versa più dell'importo richiesto dallo Stato membro.

5.  Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera inoltre nessuno degli importi seguenti:

a)  il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;

b)  il sostegno dei fondi pagato ai beneficiari;

c)  l'importo richiesto dallo Stato membro.

6.  Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il [date of adoption of this Regulation]:

a)  lo Stato membro riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

b)  lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell'ambito del MES, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio(51), subordinatamente all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c)  allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(52).

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell'anno civile nel quale termina l'assistenza finanziaria.

7.  Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 88

Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.  La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari.

2.  Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari come indicato all'articolo 46, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base all'atto delegato di cui al paragrafo 4 o a quanto segue:

a)  un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:

i)  dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii)  dati storici verificati;

iii)  l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi;

b)  progetti di bilancio;

c)  norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)  norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

3.  Nella decisione di approvazione del programma o della sua modifica, la Commissione indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.

Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per definire costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al secondo comma del paragrafo 2.

Articolo 89

Finanziamento non collegato ai costi

1.  Per avvalersi di un contributo dell'Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamento non collegato ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica. La proposta contiene gli elementi seguenti:

a)  l'individuazione della priorità interessata e l'importo totale coperto dal finanziamento non collegato ai costi; la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi;

b)  la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;

c)  i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;

d)  le unità di misura;

e)  il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;

f)  le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;

g)  gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;

h)  le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità all'allegato XI che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati.

2.  La decisione della Commissione di approvazione del programma o della richiesta di modifica contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo definendo gli importi relativi al finanziamento non collegato ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Sezione III

Interruzioni e sospensioni

Articolo 90

Interruzione dei termini di pagamento

1.  La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)  vi sono indizi di elementi di prova seri che attestano una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive; [Em. 321]

b)  la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.

2.  Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.

3.  La Commissione limita l'interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all'interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.

4.  Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per l'interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

Articolo 91

Sospensione dei pagamenti

1.  La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)  lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 90;

b)  esiste una carenza grave;

c)  le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;

d)  esiste un parere motivato della Commissione in relazione a un'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese;

e)  lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6. [Em. 322]

2.  La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.

3.  Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 92

Contenuto e presentazione dei conti

1.  Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamenti lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti (il "pacchetto di affidabilità") riferiti al periodo contabile precedente come definito all'articolo 2, punto 28:

a)  i conti in conformità al modello nell'allegato XX;

b)  la dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f) in conformità al modello dell'allegato XV;

c)  il parere di audit di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) in conformità al modello dell'allegato XVI;

d)  la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) in conformità al modello dell'allegato XVII.

2.  Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo previa comunicazione dello Stato membro interessato.

3.  I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:

a)  l'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l'importo totale del corrispondente contributo pubblico pagato o da pagare;

b)  gli importi ritirati durante il periodo contabile;

c)  gli importi di contributo pubblico pagati a ciascuno strumento finanziario;

d)  per ciascuna priorità, spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.

4.  I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a meno del 2 % il rischio residuo in merito alla legittimità e alla regolarità delle spese figuranti nei conti.

5.  Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:

a)  le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità all'articolo 97;

b)  le spese che sono oggetto di valutazione in corso della legittimità e della regolarità;

c)  gli altri importi necessari per ridurre al 2 % il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui alla lettera b) in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.

6.  Lo Stato membro può sostituire gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è rilevata l'irregolarità, fatto salvo l'articolo 98.

7.  Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l'ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38 o l'ultima relazione annuale sull'attuazione per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI.

Articolo 93

Esame dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l'articolo 96.

Articolo 94

Calcolo del saldo

1.  Al fine di determinare l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:

a)  gli importi figuranti nei conti di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b)  l'importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile.

2.  Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente [all'articolo 177, paragrafo 3,] del regolamento finanziario.

Articolo 95

Procedura di esame dei conti

1.  La procedura di cui all'articolo 96 si applica in uno dei casi seguenti:

a)  l'autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;

b)  la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l'affidabilità del parere di audit senza riserve.

2.  In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità all'articolo 94 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 96

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

1.  Se l'autorità di audit emette un parere di audit con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione chiede allo Stato membro di rivedere i conti e ripresentare i documenti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, entro un mese.

Se, entro il termine di cui al primo comma:

a)  il parere di audit è senza riserve, si applica l'articolo 94 e la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;

b)  il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2.  Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.

3.  Se lo Stato membro accetta tale importo entro un mese, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.

4.  Se lo Stato membro non accetta l'importo di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.

5.  Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 97

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.  Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.

2.  Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3.  Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

4.  Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

5.  In deroga ai paragrafi da 1 a 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un'irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell'ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:

a)  se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello del destinatario finale; solo per altri destinatari finali dello stesso strumento finanziario;

b)  se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell'organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6.  Gli organismi che attuano lo strumento finanziario rimborsano allo Stato membro i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da detti contributi.

Gli organismi che attuano strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)  l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;

b)  gli organismi che attuano strumenti finanziari hanno rispettato i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità al diritto applicabile e hanno agito con le debite cura professionale, trasparenza e diligenza che incombono a un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;

c)  non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.  La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma se essa conclude che:

a)  esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già pagato al programma;

b)  le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state rilevate e segnalate dallo Stato membro;

c)  lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 91 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell'applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità all'allegato XXI.

2.  Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi.

3.  Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un'audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4.  La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria mediante un atto di esecuzione entro 12 mesi dall'audizione o dalla presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), prima dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica ad una rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettera b).

5.  Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 99

Principi e regole del disimpegno

1.  La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 31 dicembre del secondo terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026. [Em. 323]

2.  L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire. [Em. 324]

3.  La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 2030 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1. [Em. 325]

Articolo 100

Eccezioni alle regole di disimpegno

1.  L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

a)  le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b)  non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione dell'intero programma o di sua parte.

b bis)  non è stato possibile presentare in tempo una domanda di pagamento a causa di ritardi nell'istituzione da parte dell'UE del quadro giuridico e amministrativo relativo ai fondi per il periodo 2021-2027. [Em. 326]

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.

2.  Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 26 dicembre.

Articolo 101

Procedura di disimpegno

1.  Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

2.  Lo Stato membro dispone di un mese due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni. [Em. 327]

3.  Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento riveduto che riflette, per l'anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l'anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

4.  La Commissione modifica la decisione che adotta il programma entro il 31 ottobre.

Titolo VIII

Quadro finanziario

Articolo 102

Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

1.  Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE UE) n. 1059/2003 2016/2066, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione. [Em. 328]

2.  Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a)  regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni meno sviluppate");

b)  regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regione in transizione");

c)  regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni più sviluppate").

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.  Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

4.  La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 103

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1.  Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 378 097 000 000 EUR ai prezzi del 2018. [Em. 329]

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, tale importo è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2.  La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII. La dotazione complessiva minima dei fondi, a livello nazionale, deve essere pari al 76 % del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel periodo 2014-2020. [Em. 330]

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

Fatte salve le dotazioni nazionali per gli Stati membri, i finanziamenti destinati alle regioni che sono state declassate nel periodo 2021‑2027 sono mantenuti al livello delle dotazioni per il periodo 2014‑2020. [Em. 429]

Tenendo conto dell'importanza particolare dei finanziamenti a favore della coesione per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale nonché per le regioni ultraperiferiche, i criteri di ammissibilità per tali finanziamenti non devono essere meno favorevoli rispetto al periodo 2014-2020 e devono garantire la massima continuità con i programmi esistenti. [Em. 331]

3.  Lo 0,35 % delle risorse globali, previa deduzione del sostegno al MCE di cui all'articolo 104, paragrafo 4, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 104

Risorse per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

1.  Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali ossia, in totale, a 366 754 000 000 EUR (a prezzi del 2018). Di questo importo, 5 900 000 000 EUR sono assegnati alla garanzia per l'infanzia attingendo alle risorse del FSE +. La dotazione rimanente di 360 854 000 000 EUR) e sono assegnate (a prezzi del 2018) è assegnata nel seguente modo: [Em. 332]

a)  il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 222 453 894 000 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; [Em. 333]

b)  il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 51 446 129 000 EUR) è destinato alle regioni in transizione; [Em. 334]

c)  il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 39 023 410 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate; [Em. 335]

d)  il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 46 309 907 000 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; [Em. 336]

e)  lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 1 620 660 000 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. [Em. 337]

2.  Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE, Euratom) […] (MFF regulation), riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di ciascuno Stato membro per gli anni dal 2025 al 2027.

Nel proprio riesame la Commissione applica il metodo di assegnazione di cui all'allegato XXII in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione.

Successivamente all'adeguamento tecnico la Commissione modifica l'atto di esecuzione che definisce la ripartizione annua riveduta di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3.  L'ammontare delle Le risorse disponibili per il FSE+ ammontano al 28,8 % delle risorse a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (ossia a 105 686 000 000 è 88 646 194 590 EUR a prezzi del 2018). Ciò non comprende la dotazione finanziaria per la componente dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità. [Em. 338]

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 corrisponde allo 0,4 % delle risorse di cui al primo comma (ossia a 424 296 054 EUR a prezzi del 2018). [Em. 339]

4.  L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR a prezzi del 2018. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di infrastrutture di investimento degli Stati membri e delle regioni mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione. [Em. 340]

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al MCE, che è da determinare su base pro rata per l'intero periodo.

La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del MCE a partire dall'esercizio di bilancio 2021.

Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]. [Em. 341]

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE. [Em. 342]

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

5.  500 000 000 560 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione. [Em. 343]

6.  175 000 000  196 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta. [Em. 344]

7.  Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 11 343 000 000 EUR a prezzi del 2018). [Em. 345]

Articolo 105

Trasferibilità delle risorse

1.  La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell'accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

a)  non più del 15 % 5 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate; [Em. 346]

b)  dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate.

2.  Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) non ammettono trasferimenti tra detti obiettivi.

Articolo 106

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.  La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

2.  Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:

a)  al contributo complessivo, compreso il contributo pubblico e privato;

b)  al contributo pubblico.

3.  Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a)  70 % 85 % per le regioni meno sviluppate; [Em. 347]

b)  55 % 65 % per le regioni in transizione; [Em. 348]

c)  40 % 50 % per le regioni più sviluppate. [Emm. 349 e 447]

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche e alla dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche. [Em. 350]

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 % 85 %. [Em. 351]

Il regolamento FSE+ può stabilire, in casi debitamente giustificati, tassi di cofinanziamento superiori fino al 90 % per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14 13] e all'articolo [4, paragrafo 1, punto x)] e [punto xi)] del relativo regolamento, nonché per i programmi che affrontano la deprivazione materiale in conformità all'articolo [9], la disoccupazione giovanile in conformità all'articolo [10], e che sostengono la garanzia europea per l'infanzia in conformità all'articolo [10 bis] e la cooperazione transnazionale in linea con l'articolo [11 ter]. [Em. 352]

4.  Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 % 85 %. [Em. 353]

Il regolamento CTE può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per i programmi di cooperazione esterna transfrontaliera dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

4 bis.  In casi debitamente motivati, nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita gli Stati membri possono presentare una richiesta di flessibilità supplementare per le spese strutturali pubbliche, o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei. La Commissione valuta attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti. [Em. 453]

5.  Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Titolo IX

Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 107

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 108 per modificare e adattare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. [Em. 354]

Articolo 108

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato fino al 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 355]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 356]

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 357]

Articolo 109

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 110

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.

Articolo 111

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

1.  L'autorità di gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)  l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n.1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b)  il costo totale dell'operazione è superiore a 10 000 000 EUR;

c)  le spese incluse in una domanda di pagamento della prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

d)  la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici dei fondi;

e)  lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione presentata in conformità all'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell'operazione.

Articolo 112

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione - articolo 17, paragrafo 5

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

 

CAMPO DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di ambiente

Obiettivo strategico 1: un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

001

Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 359]

0 %

0 %

002

Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 360]

0 %

0 %

003

Investimenti in capitale fisso in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

004

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 361]

0 %

0 %

005

Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 362]

0 %

0 %

006

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

007

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

008

Attività di ricerca e innovazione in piccole e medie imprese, comprese le attività in rete

0 %

0 %

009

Attività di ricerca e innovazione in centri pubblici di ricerca, istruzione superiore e centri di competenza, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

010

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

011

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

0 %

0 %

012

Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

0 %

0 %

013

Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)

0 %

0 %

014

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

0 %

0 %

015

Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione

0 %

0 %

016

Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

0 %

0 %

017

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

0 %

0 %

018

Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up

0 %

0 %

019

Sostegno ai cluster di innovazione e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

0 %

0 %

020

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)

0 %

0 %

021

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore

0 %

0 %

022

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

023

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare

40 %

100 %

Obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

024

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

100 %

40 %

025

Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

40 %

026

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

40 %

027

Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

028

Energia rinnovabile: eolica

100 %

40 %

029

Energia rinnovabile: solare

100 %

40 %

030

Energia rinnovabile: biomassa

100 %

40 %

031

Energia rinnovabile: marina

100 %

40 %

032

altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

100 %

40 %

033

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

100 %

40 %

034

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

100 %

40 %

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi) [Em. 363]

100 %

100 %

036

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 %

100 %

037

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 %

100 %

038

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

0 %

100 %

039

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0 %

100 %

040

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40 %

100 %

041

Raccolta e trattamento delle acque reflue

0 %

100 %

042

Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento e riciclaggio

0 %

100 %

043

Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico

0 %

100 % [Em. 364]

044

Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

0 %

100 %

045

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

0 %

100 %

046

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

0 %

100 %

047

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

40 %

40 %

048

Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore

40 %

100 %

049

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

40 %

100 %

050

Protezione della natura e della biodiversità, infrastrutture verdi

40 %

100 %

Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

051

TIC: reti ad altissima capacità (rete backbone/backhaul)

0 %

0 %

052

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

0 %

0 %

053

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

0 %

0 %

054

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

0 %

0 %

055

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)

0 %

0 %

056

Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T [Em. 365]

0 %

0 %

057

Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T [Em. 366]

0 %

0 %

058

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione

0 %

0 %

059

Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione

0 %

0 %

060

Autostrade, ponti e strade ricostruite ricostruiti o migliorate migliorati - rete centrale TEN-T [Em. 367]

0 %

0 %

061

Autostrade, ponti e strade ricostruite ricostruiti o migliorate migliorati - rete globale TEN-T [Em. 368]

0 %

0 %

062

Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

0 %

0 %

063

Digitalizzazione dei trasporti: strade

40 %

0 %

064

Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete centrale TEN-T

100 %

40 %

065

Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete globale TEN-T

100 %

40 %

066

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione

100 %

40 %

067

Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T

0 %

40 %

068

Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T

0 %

40 %

069

Altre linee ferroviarie ricostruite o migliorate

0 %

40 %

070

Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie

40 %

0 %

071

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

0 %

40 %

072

Infrastrutture ferroviarie mobili

40 %

40 %

073

Infrastrutture di trasporto urbano pulito

100 %

40 %

074

Materiale rotabile di trasporto urbano pulito

100 %

40 %

075

Infrastrutture ciclistiche

100 %

100 %

076

Digitalizzazione dei trasporti urbani

40 %

0 %

077

Infrastrutture per combustibili alternativi

100 %

40 %

078

Trasporto multimodale (TEN-T)

40 %

40 %

079

Trasporto multimodale (non urbano)

40 %

40 %

080

Porti marittimi (TEN-T)

40 %

0 %

081

Altri porti marittimi

40 %

0 %

082

Vie navigabili interne e porti (TEN-T)

40 %

0 %

083

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

40 %

0 %

084

Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

40 %

0 %

Obiettivo strategico 4: un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

085

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

0 %

0 %

086

Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

0 %

0 %

087

Infrastrutture per l'istruzione terziaria

0 %

0 %

088

Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

0 %

0 %

089

Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

090

Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)

0 %

0 %

091

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

0 %

0 %

092

Infrastrutture per la sanità

0 %

0 %

093

Attrezzature sanitarie

0 %

0 %

094

Beni mobili per la salute

0 %

0 %

095

Digitalizzazione delle cure sanitarie

0 %

0 %

096

Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

097

Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

0 %

0 %

098

Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

0 %

0 %

099

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

0 %

0 %

100

Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

0 %

0 %

101

Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali

0 %

0 %

102

Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati

0 %

0 %

103

Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni

0 %

0 %

104

Sostegno alla mobilità dei lavoratori

0 %

0 %

105

Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro

0 %

0 %

106

Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

0 %

0 %

107

Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica

0 %

0 %

108

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

0 %

0 %

109

Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

0 %

0 %

110

Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute

0 %

0 %

111

Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

112

Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

113

Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

114

Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

115

Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società

0 %

0 %

116

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

0 %

0 %

117

Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale

0 %

0 %

118

Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom

0 %

0 %

119

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

0 %

0 %

120

Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

0 %

0 %

121

Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili

0 %

0 %

122

Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

0 %

0 %

123

Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

124

Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

125

Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale

0 %

0 %

126

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

0 %

0 %

127

Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento

0 %

0 %

Obiettivo strategico 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali(53)

128

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici collegati [Em. 369]

0 %

0 %

129

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali

0 %

0 %

130

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000 [Em. 370]

0 %

100 %

131

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

0 %

0 %

Altri codici relativi agli obiettivi strategici da 1 a 5

132

Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi

0 %

0 %

133

Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro

0 %

0 %

134

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e ad essa direttamente collegate)

0 %

0 %

135

Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali

0 %

0 %

136

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

0 %

0 %

137

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

0 %

0 %

138

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

40 %

40 %

139

Regioni ultraperiferiche: aeroporti

0 %

0 %

Assistenza tecnica

140

Informazione e comunicazione

0 %

0 %

141

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

0 %

0 %

142

Valutazione e studi, raccolta dati

0 %

0 %

143

Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti

0 %

0 %

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI FINANZIAMENTO"

FORMA DI FINANZIAMENTO

01

Sovvenzione

02

Sostegno mediante strumenti finanziari: azionario o quasi-azionario

03

Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito

04

Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia

05

Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario

06

Premio

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE"

MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE

Investimento territoriale integrato (ITI)

ITI incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

11

Zone periferiche urbane

x

12

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate [Em. 371]

x

13

Zone urbane funzionali

x

14

Zone di montagna

 

15

Isole e zone costiere

 

16

Zone rurali e scarsamente popolate [Em. 372]

 

17

Altre tipologie di territori interessati

 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

CLLD incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

21

Zone periferiche urbane

x

22

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate [Em. 373]

x

23

Zone urbane funzionali

x

24

Zone di montagna

 

25

Isole e zone costiere

 

26

Zone rurali e scarsamente popolate [Em. 374]

 

27

Altre tipologie di territori interessati

 

Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Altra tipologia di strumento territoriale incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

31

Zone periferiche urbane

x

32

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate [Em. 375]

x

33

Zone urbane funzionali

x

34

Zone di montagna

 

35

Isole e zone costiere

 

36

Zone rurali e scarsamente popolate [Em. 376]

 

37

Altre tipologie di territori interessati

 

Altri approcci(54)

41

Zone periferiche urbane

42

Città grandi e medie, cinture urbane

43

Zone urbane funzionali

44

Zone di montagna

45

Isole e zone costiere

46

Zone scarsamente popolate

47

Altre tipologie di territori interessati

48

Nessun territorio interessato

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

ATTIVITÀ ECONOMICA

01

Agricoltura e foreste

02

Pesca

03

Acquacoltura

04

Altri settori dell'economia blu

05

Industrie alimentari e delle bevande

06

Industrie tessili e dell'abbigliamento

07

Fabbricazione di mezzi di trasporto

08

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

09

Altre industrie manifatturiere non specificate

10

Edilizia

11

Attività estrattive

12

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

13

Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

14

Trasporto e magazzinaggio

15

Attività di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni

16

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

17

Servizi Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione [Em. 377]

18

Attività finanziarie e assicurative

19

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

20

Amministrazione pubblica

21

Istruzione

22

Attività dei servizi sanitari

23

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

24

Attività connesse all'ambiente

25

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

26

Altri servizi non specificati

TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

UBICAZIONE

Codice

Ubicazione

 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o condotta l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(55), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione

TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLE TEMATICHE SECONDARIE FSE

TEMATICA SECONDARIA FSE

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

01

Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde

100 %

02

Sviluppare competenze e occupazione digitali

0 %

03

Investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente

0 %

04

Investire nelle piccole e medie imprese (PMI)

0 %

05

Non discriminazione

0 %

06

Parità di genere

0 %

07

Sviluppo delle capacità delle parti sociali

0 %

08

Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile

0 %

09

Non pertinente

0 %

TABELLA 7: CODICI PER LE STRATEGIE MACROREGIONALI E RELATIVE AI BACINI MARITTIMI

STRATEGIE MACROREGIONALI E RELATIVE AI BACINI MARITTIMI

11

Strategia per la regione adriatica e ionica

12

Strategia per la regione alpina

13

Strategia per la regione del Mar Baltico

14

Strategia per la regione danubiana

21

Oceano Artico

22

Strategia atlantica

23

Mar Nero

24

Mar Mediterraneo

25

Mare del Nord

26

Strategia per il Mediterraneo occidentale

30

Nessun contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi.

ALLEGATO II

Modello per l'accordo di partenariato - articolo 7, paragrafo 4

CCI

[15 caratteri]

Titolo

[255 caratteri]

Versione

 

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

1.  Selezione degli obiettivi strategici

Riferimento: articolo 8, lettera a), del CPR (Common provisions regulation - regolamento sulle disposizioni comuni), articolo 3 dei regolamenti AMIF, ISF, BMVI

Tabella 1: selezione dell'obiettivo strategico e giustificazione

Obiettivo strategico selezionato

Programma

Fondo

Giustificazione della scelta di un obiettivo strategico

 

 

 

[3 500 caratteri per obiettivo strategico]

2.  Scelta delle politiche, coordinamento e complementarità

Riferimento: articolo 8, lettera b), punti da i) a iii), del CPR

Campo di testo [60 000 caratteri]

3.  Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione

Riferimento: articolo 8, lettera e), e articolo 10, lettera a), del CPR

Tabella 2: Trasferimento a InvestEU

 

Categoria di regioni*

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

AMIF

 

 

 

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

 

 

 

BMVI

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

4.  Trasferimento tra categorie di regioni e giustificazione

Riferimento: articolo 8, lettera d), e articolo 105 del CPR

Tabella 3: trasferimento tra categorie di regioni

Categoria di regioni

Dotazione per categoria di regione*

Trasferimento a:

Importo del trasferimento

Quota della dotazione iniziale trasferita

Dotazione per categoria di regione dopo il trasferimento

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Meno sviluppate

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Più sviluppate

 

Meno sviluppate

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

*Dotazione iniziale per categoria di regione quale comunicata dalla Commissione dopo i trasferimenti di cui alle tabelle da 2 a 4, pertinente solo per FESR e FSE+.

Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

5.  Dotazione finanziaria preliminare per obiettivo strategico

Riferimento: articolo 8, lettera c), del CPR

Tabella 4: dotazione finanziaria preliminare dai fondi FESR, FC, FSE+ e FEAMP per obiettivo strategico*

Obiettivi strategici

FESR

Fondo di coesione

FSE+

FEAMP

Totale

Obiettivo strategico 1

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 2

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 3

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 4

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 5

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

Dotazione per il 2026-2027

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

*Obiettivi strategici conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del CPR. Anni 2021-2025 per FESR, FC e FSE+, anni 2021-2027 per FEAMP.

Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

Tabella 5: dotazione finanziaria preliminare dai fondi AMIF, ISF e BMVI per obiettivo strategico*

Obiettivo strategico

Dotazione

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento AMIF]

 

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento ISF]

 

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento BMVI]

 

Assistenza tecnica

 

Totale

 

*Obiettivi strategici conformemente ai regolamenti specifici per ciascun fondo FEAMP, AMIF, ISF, BMVI; dotazione per gli anni 2021-2027.

6.  Elenco dei programmi

Riferimento: articolo 8, lettera f), del CPR e articolo 104

Tabella 6: elenco dei programmi con dotazioni finanziarie preliminari*

Titolo [255 caratteri]

Fondo

Categoria di regioni

Contributo UE

Contributo nazionale**

Totale

Programma 1

FESR

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

Programma 1

FC

 

 

 

 

Programma 1

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

Totale

FESR, FC, FSE+

 

 

 

 

Programma 2

FEAMP

 

 

 

 

Programma 3

AMIF

 

 

 

 

Programma 4

ISF

 

 

 

 

Programma 5

BMVI

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

*Obiettivi strategici conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del CPR. Anni 2021-2025 per FESR, FC e FSE+, anni 2021-2027 per FEAMP.

** In linea con l'articolo 106, paragrafo 2, sulla determinazione dei tassi di cofinanziamento.

Riferimento: articolo 8 del CPR

Tabella 7: elenco dei programmi Interreg

Programma 1

Titolo 1 [255 caratteri]

Programma 2

Titolo 1 [255 caratteri]

7.  Sintesi delle azioni da adottare per rafforzare la capacità amministrativa

Riferimento: articolo 8, lettera g), del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]

ALLEGATO III

Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 11, paragrafo 1

Applicabile a tutti gli obiettivi specifici

Nome delle condizioni abilitanti

Criteri di adempimento

Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici

Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutte le procedure che rientrano nella normativa nazionale in materia di appalti e che comprendono:

1.  modalità per garantire la raccolta di dati e indicatori efficaci, affidabili e completi all'interno di un unico sistema informatico o rete di sistemi interoperabili, con l'obiettivo di attuare il principio "una tantum" e agevolare gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, conformemente ai requisiti in materia di appalti elettronici, nonché all'articolo 84 di detta direttiva. I dati e gli indicatori coprono almeno i seguenti elementi:

a.  qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto e degli altri offerenti iniziali, loro numero, numero degli offerenti selezionati, prezzi contrattuali - rispetto alla dotazione di bilancio iniziale e, ove possibile mediante i registri dei contratti, al prezzo finale dopo il completamento;

b.  partecipazione di PMI come offerenti diretti;

c.  ricorsi avviati contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici, compreso almeno il loro numero, il tempo necessario a pronunciare una decisione in primo grado e il numero di decisioni pronunciate in secondo grado;

d.  elenco di tutti i contratti aggiudicati conformemente alle norme in materia di esclusione delle norme in materia di appalti pubblici, con indicazione della disposizione specifica usata;

2.  modalità per garantire una sufficiente capacità di controllo e analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti;

3.  modalità per rendere disponibili i dati, gli indicatori e i risultati delle analisi al pubblico per mezzo di dati aperti e accessibili;

4.  modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano sistematicamente comunicate alle autorità nazionali della concorrenza.

Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato attraverso:

1.  un accesso semplice e completo a informazioni costantemente aggiornate sulle imprese in difficoltà e interessate da un obbligo di recupero;

2.  un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da centri specializzati nazionali o regionali, sotto il coordinamento delle autorità nazionali competenti per gli aiuti di Stato, con modalità di lavoro atte a garantire che le competenze siano effettivamente oggetto di consultazione con le parti interessate,

Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui:

1.  modalità per garantire la verifica della conformità delle operazioni finanziate dal Fondo alla Carta dei diritti fondamentali;

2.  modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità alla Carta delle operazioni sostenute dai Fondi;

Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

1.  obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo, applicabili a tutti gli obiettivi strategici;

2.  modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e inclusi negli obblighi e nei criteri di selezione dei progetti;

2 bis.  modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità delle operazioni sostenute. [Em. 378]

Attuazione dei principi e dei diritti del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione reali nell'Unione europea.

Modalità a livello nazionale per garantire un'adeguata attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione sociale verso l'alto nell'UE, segnatamente i principi volti a impedire la concorrenza sleale nel mercato interno. [Em. 379]

Applicazione efficace del principio di partenariato

È in atto un quadro che consente a tutti i partner di svolgere un ruolo a pieno titolo nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, che comprende:

1.   modalità per garantire procedure trasparenti per il coinvolgimento dei partner;

2.   modalità per la diffusione e la divulgazione di informazioni pertinenti per i partner ai fini della preparazione e del seguito delle riunioni;

3.   sostegno per conferire poteri ai partner e per lo sviluppo di capacità. [Em. 380]

ALLEGATO IV

Condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, FSE+ e al Fondo di coesione - articolo 11, paragrafo 1

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Nome della condizione abilitante

Criteri di adempimento per la condizione abilitante

1.  un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

FESR:

Tutti gli obiettivi specifici nell'ambito dei presenti obiettivi strategici

Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale

La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute da:

1.  un'analisi aggiornata degli ostacoli alla diffusione dell'innovazione, compresa la digitalizzazione;

2.  l'esistenza di istituzioni o organismi nazionali/regionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione;

3.  strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;

4.  l'efficace funzionamento del processo di scoperta imprenditoriale;

5.  azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione;

6.  azioni per gestire la transizione industriale;

7.  misure di collaborazione internazionale.

2.  un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

FESR e Fondo di coesione:

2.1  Promuovere misure di efficienza energetica

Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica

1.  È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che:

a.  prevede target intermedi indicativi per il 2030 e il 2040 e target finali per il 2050;

b.  fornisce un'indicazione delle risorse di bilancio necessarie per sostenere l'attuazione della strategia di ristrutturazione;

c.  definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazioni di immobili;

2.  misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.

FESR e Fondo di coesione:

2.1  Promuovere misure di efficienza energetica

2.2  Promuovere l'energia rinnovabile attraverso investimenti nella generazione di capacità

Governance del settore dell'energia

È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima, conforme all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, che comprende:

1.  tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia(56);

2.  una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni. [Em. 381]

FESR e Fondo di coesione:

2.2  Promuovere l'energia rinnovabile attraverso investimenti nella generazione di capacità

Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'UE

Sono in atto misure che garantiscono:

1.  la conformità degli Stati membri all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e con tale valore di base fino al 2030, conformemente alla direttiva 2009/28/CE (rifusione)(57);

2.  un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di 1 punto percentuale all'anno fino al 2030.

FESR e Fondo di coesione:

2.4  Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e strutturale, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi [Em. 382]

Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale coerente con le esistenti strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e che comprende:

1.  una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE, che rifletta le minacce attuali e a lungo termine (25-35 anni). La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;

2.  una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità(58), dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;

3.  informazioni sulle risorse di bilancio e di finanziamento e sui meccanismi disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

FESR e Fondo di coesione:

2.5  Migliorare l'efficienza idrica

Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue

È in atto un piano di investimento nazionale che comprende:

1.  una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) e della direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile (DWD);

2.  l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa:

a.  necessari per ottenere la conformità alla direttiva sul trattamento delle acque reflue, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue;

b.  necessari per attuare la direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile;

c.  necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla proposta di rifusione (COM(2017)0753), in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I;

3.  una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento;

4.  un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

 

FESR e Fondo di coesione:

2.6  Sviluppare la (transizione alla) economia circolare, attraverso investimenti nel settore dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse

Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti

Sono in atto piani di gestione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva UE 2018/xxxx, che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato e che comprendono:

1.  un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, compresi la tipologia, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro futuro sviluppo, tenendo conto dei risultati attesi a seguito dell'applicazione delle misure stabilite nel o nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/xx/EU;

2.  una valutazione dei sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, compresa la copertura territoriale e per materiali della raccolta differenziata, e misure per migliorarne il funzionamento, e una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;

3.  una valutazione delle carenze di investimenti che giustifichi la necessità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti supplementari o migliorate, comprendente informazioni circa le fonti di reddito disponibili per sostenere i costi di funzionamento e di manutenzione;

4.  informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti.

FESR e Fondo di coesione:

2.6  Promuovere le infrastrutture verdi negli ambienti urbani e la riduzione dell'inquinamento

Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione

È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:

1.  tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri; comprese le 2. l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento. [Em. 383]

3.  un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

FESR:

3.1  Rafforzare la connettività digitale

Un piano nazionale o regionale per la banda larga

È in atto un piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende:

1.  una valutazione delle carenze di investimenti da affrontare per conseguire gli obiettivi di connettività Gigabit(59) dell'UE, basata su:

o una mappatura recente(60) delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e della qualità del servizio mediante indicatori standard per la mappatura della banda larga,

o una consultazione sugli investimenti pianificati;

2.  la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili che:

o promuovono prezzi abbordabili e un accesso a infrastrutture e servizi aperti, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future,

o adeguano le forme di assistenza finanziaria ai fallimenti del mercato individuati,

o permettono un uso complementare di varie forme di finanziamento da fonti UE, nazionali o regionali;

3.  misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità (very high capacity - VHC), comprese azioni per agevolare la loro diffusione, in particolare attraverso l'effettiva attuazione della direttiva europea sulla riduzione dei costi della banda larga(61);

4.  assistenza tecnica, anche sotto forma di uffici competenti per la banda larga, atti a rafforzare le capacità delle parti interessate a livello locale e a fornire consulenza ai promotori di progetti;

5.  un meccanismo di monitoraggio basato su indicatori standard per la mappatura della banda larga.

FESR e Fondo di coesione:

3.2  Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente [Emendamento non concernente la versione italiana.]

Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030 che:

-1 bis.  chiede che sia garantita la coesione sociale, economica e territoriale e, in più ampia misura, il completamento dei collegamenti mancanti e l'eliminazione delle strozzature nella rete TEN-T, anche mediante investimenti nelle infrastrutture materiali; [Em. 385]

1.  comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari; [Em. 386]

2.  rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani delle strategie nazionali di decarbonizzazione per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti; [Em. 387]

3.  comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T, nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale; [Em. 388]

4.  garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi; [Em. 389]

5.  garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria attraverso l'introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di baseline 3, che copre almeno il piano europeo di implementazione;

6.  promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri e modi attivi;

7.  comprende misure volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;

8.  comprende una valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e fornisce priorità per i corrispondenti investimenti;

9.  fornisce informazioni sulle risorse di bilancio e finanziarie corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate;

9 bis.  promuove iniziative turistiche sostenibili a livello regionale e transfrontaliero che conducono a situazioni di mutuo vantaggio per i turisti e gli abitanti, quali il collegamento della rete EuroVelo alla rete ferroviaria europea TRAN. [Em. 390]

3.3  Mobilità sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, a livello regionale e locale, compreso un accesso migliore alla mobilità TEN-T e transfrontaliera

4.  un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

FESR:

4.1  Rafforzare l'efficacia del mercati del lavoro e l'accesso all'occupazione di qualità mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.1.1  Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, compresi in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

4.1.2  Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità [Em. 391]

Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro

È in atto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende:

1.  modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze, compresi percorsi imprenditoriali;

2.  informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;

3.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti interessate;

4.  modalità per verificare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro;

5.  per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

FESR:

4.1  Rafforzare l'efficacia del mercati del lavoro e l'accesso all'occupazione di qualità mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.1.3  Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute [Em. 392]

Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende:

1.  l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere;

2.  misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione, sicurezza sociale e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi; [Em. 393]

3.  modalità per la verifica, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati;

4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

FESR:

4.2  Migliorare l'accesso a servizi inclusivi e di qualità nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.2.1  Migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali, e per agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro

4.2.2  Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, nonché l'apprendimento informale e non formale, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.3  Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti [Em. 394]

Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e formazione a tutti i livelli

È in atto un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende:

1.  sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età, ivi compresi gli approcci orientati sul discente; [Em. 395]

2.  misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore; [Em. 396]

3.  un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria, gli erogatori di istruzione non formale e informale e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti; [Em. 397]

4.  modalità per la verifica, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico;

5.  misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze;

6.  misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave;

7.  misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.

FESR:

4.3  Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali [Em. 398]

FSE:

4.3.1  Promuovere Favorire l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità [Em. 399]

4.3.1  bis. Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini [Em. 400]

Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

È in atto un quadro politico strategico nazionale e un piano d'azione per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

1.  una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;

2.  misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati;

3.  misure per passare la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio sulla base di una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e di un piano d'azione;

4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile. [Em. 401]

FSE:

4.3.2  Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come la comunità rom [Em. 402]

Strategia nazionale per l'integrazione dei rom

È in atto la strategia nazionale di integrazione dei rom (NRIS), che comprende:

1.  misure per accelerare l'integrazione dei rom, prevenire ed eliminare la segregazione, tenendo conto della dimensione di genere e della situazione dei giovani rom e definisce valori di base e target intermedi e finali misurabili;

2.  modalità per la verifica, la valutazione e la revisione delle misure di integrazione dei rom;

3.  modalità per integrare l'inclusione dei rom a livello regionale e locale;

4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con la società civile rom e tutte le altre parti interessate pertinenti, anche a livello regionale e locale.

FESR:

4.4  Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria attraverso lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

FSE:

4.3.4  Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine [Em. 403]

Quadro politico strategico per la sanità

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1.  una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;

2.  misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine e alle persone più difficili da raggiungere;

3.  misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio e la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio;

3 bis.   misure per assicurare l'efficienza, la sostenibilità, l'accessibilità e la sostenibilità economica dei sistemi di protezione sociale. [Em. 404]

ALLEGATO V

Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP - articolo 16, paragrafo 3

CCI

 

Titolo in inglese

[255 caratteri(62)]

Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)

[255 caratteri]

Versione

 

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

Trasferimento non rilevante (articolo 19, paragrafo 5)

Sì/No

Regioni NUTS oggetto del programma (non pertinente per il FEAMP)

 

Fondo interessato

[ ] FESR

[ ] Fondo di coesione

[ ] FSE+

[ ] FEAMP

1.  Strategia del programma: principali sfide in materia di sviluppo e risposte strategiche

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a vii), e articolo 17, paragrafo 3, lettera b)

Campo di testo [30 000 caratteri]

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Tabella 1

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico o priorità dedicata*

Giustificazione (sintesi)

 

 

[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata]

*Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+

Per il FEAMP:

Tabella 1 A

Obiettivo strategico

Priorità

Analisi SWOT (per ciascuna priorità)

Giustificazione (sintesi)

 

 

Punti di forza

[10 000 caratteri per priorità]

[20 000 caratteri per priorità]

Debolezze

[10 000 caratteri per priorità]

Opportunità

[10 000 caratteri per priorità]

Minacce

[10 000 caratteri per priorità]

Individuazione delle esigenze sulla base dell'analisi SWOT e tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento FEAMP

[10 000 caratteri per priorità]

2.  Priorità diverse dall'assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera c)

Tabella 1 T: Struttura del programma*

ID

Titolo [300 caratteri]

AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1

Priorità 1

n.

 

FESR

Più sviluppate

OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate

OS 3

2

Priorità 2

n.

 

FSE+

Più sviluppate

OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3

Priorità 3

n.

 

FC

N/P

 

3

Priorità assistenza tecnica

 

 

 

NP

...

Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

 

FSE+

 

 

 

Priorità dedicata Garanzia per l'infanzia

n.

 

FSE+

 

 

...

Priorità dedicata RSP

n.

 

FSE+

 

 

...

Priorità dedicata Azioni innovative

n.

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

 

FSE+

 

OS 9

*Le informazioni riportate in questa tabella costituiranno il contributo tecnico per precompilare gli altri campi e le altre tabelle del modello in formato elettronico. Non pertinente per il FEAMP.

[Em. 405]

2.1  Titolo della priorità [300] (da ripetere per ogni priorità)

[ ]Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

[ ]Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

[ ]Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia [Em. 406]

[ ]Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

[ ]Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

*Tabella pertinente per le priorità FSE+

**Andare alla sezione 2.1.2

2.1.1  Obiettivo specifico(63) (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica [Em. 407]

2.1.1.1  Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i) e punti iii), iv), v) e vi)

Tipologie di azioni pertinenti - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i):

Campo di testo [8 000 caratteri]

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Principali gruppi di destinatari - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto iii):

Campo di testo [1 000 caratteri]

Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto iv):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Azioni interregionali e transnazionali - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto v):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Uso previsto degli strumenti finanziari - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vi):

Campo di testo [1 000 caratteri]

2.1.1.2  Indicatori(64) [Em. 408]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)

Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Fondo

Categoria di regioni

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Fondo

Categoria di regioni

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200 caratteri]

Osservazioni [200 caratteri]

2.1.1.3  Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento(65) (non pertinente per il FEAMP) [Em. 409]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vii)

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

2.1.2  Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, del CPR

Tipologie di sostegno

Campo di testo [2 000 caratteri]

Principale gruppo di destinatari

Campo di testo [2 000 caratteri]

Descrizione dei regimi di sostegno nazionali o regionali

Campo di testo [2 000 caratteri]

Criteri per la selezione delle operazioni(66) [Em. 410]

Campo di testo [4 000 caratteri]

2.T. Priorità Assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), articoli 29, 30, 31 e 89 del CPR

Descrizione dell'assistenza tecnica rimborsata a tasso forfettario - articolo 30

Campo di testo [5 000 caratteri]

Descrizione dell'assistenza tecnica rimborsata mediante pagamenti non collegati a costi - articolo 31

Campo di testo [3 000 caratteri]

Tabella 8: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 9: dimensione 5 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

3.  Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punti da i) a iii),articolo 106, paragrafi da 1 a 3, articolo 10 e articolo 21, del CPR

3.A Trasferimenti e contributi(67)

Riferimento: articoli 10 e 21 del CPR

[ ]Modifica del programma di cui all'articolo 10 del CPR (contributo a InvestEU)

[ ]Modifica del programma di cui all'articolo 21 del CPR (trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta tra fondi in gestione concorrente)

Tabella 15: contributi a InvestEU*

 

Categoria di regioni

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

*Importi cumulativi per tutti i contributi durante il periodo di programmazione

Tabella 16: Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta*

Fondo

Categoria di regioni

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5

Importo del trasferimento

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione

[Em. 411]

Tabella 17: trasferimenti tra fondi a gestione concorrente*

 

FESR

FSE+

FC

FEAMP

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione

3.1  Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i)

Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/P

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

N/P

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale(68) [Em. 412]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), articolo 17, paragrafo 6

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Obiettivo strategico

n. o AT

Priorità

Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

Fondo

Categoria di regioni*

Contributo UE

Contributo nazionale

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

pubblico

privato

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

 

Priorità 1

P/T

FESR

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

 

FSE+

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

AT

AT articolo 29 del CPR

 

FESR o FSE+ o FC

 

 

 

 

 

 

 

 

AT articolo 30 del CPR

 

FESR o FSE+ o FC

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

Totale FSE+

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

Totale FC

 

N/P

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Per il FESR: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche. Per il FC: non pertinente. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta di un fondo.

** Ove pertinente per tutte le categorie di regioni.

Per il FEAMP:

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto iii)

Tabella 11 A

Priorità

Tipologia di settore di sostegno (nomenclatura definita nel regolamento FEAMP)

Base di calcolo

del sostegno dell'UE

Contributo UE

Fonti nazionali pubbliche

Totale

Tasso di cofinanziamento

Priorità 1

1.1

Pubblico

 

 

 

 

1.2

Pubblico

 

 

 

 

1.3

Pubblico

 

 

 

 

1.4

Pubblico

 

 

 

 

1.5

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 2

2.1

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 3

3.1

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 4

4.1

Pubblico

 

 

 

 

Assistenza tecnica

5.1

Pubblico

 

 

 

 

4.  Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, lettera h)

Tabella 12: condizioni abilitanti

Condizioni abilitanti

Fondo

Obiettivo specifico

(N/P per il FEAMP)

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

 

Sì/No

Criterio 1

SÌ/NO

[500 caratteri]

[1 000 caratteri]

 

 

 

 

Criterio 2

SÌ/NO

 

 

5.  Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera j), articoli 65 e 78 del CPR

Tabella 13: autorità del programma

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [500 caratteri]

Nome della persona di contatto [200 caratteri]

Indirizzo di posta elettronica[200 caratteri]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

6.  Partenariato

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000 caratteri]

7.  Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, punto i), e articolo 42, paragrafo 2, del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]

8.  Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Riferimento: articoli 88 e 89 del CPR

Tabella 14: Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Indicazione dell'applicazione degli articoli 88 e 89*:

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Uso del rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 88 del CPR

Priorità 1

FESR

OS 1

OS 2

Priorità 2

FSE+

OS 3

OS 4

Priorità 3

FC

OS 5

OS 6

Uso di finanziamento non collegato ai costi conformemente all'articolo 89 del CPR

Priorità 1

FESR

OS 7

OS 8

Priorità 2

FSE+

OS 9

OS 10

Priorità 3

FC

OS 11

OS 12

*Le informazioni complete saranno fornite secondo i modelli allegati al CPR

APPENDICI

—  Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari (articolo 88 del CPR)

—  Finanziamento non collegato ai costi (articolo 89 del CPR)

—  Piano d'azione FEAMP per la piccola pesca costiera

—  Piano d'azione FEAMP per ciascuna regione ultraperiferica

Appendice 1: rimborso delle spese ammissibili dalla Commissione allo Stato membro in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 88)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Categoria di regioni

Proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate di costo (SCO) in % (stima)

Tipologie di operazione

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

(in valuta nazionale)

 

 

 

 

 

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

 

 

 

B.  Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna

Tipologie di operazione:

1.1  Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2  Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

 

1.3  Denominazione dell'indicatore(69)

 

1.4  Unità di misura dell'indicatore

 

1.5  Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.6  Importo

 

1.7  Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.8  Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

1.9  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10  Verifica del conseguimento dell'unità di misura

—  di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura?

—  descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

—  quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti?

 

1.11  Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

 

1.12  Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

 

C.  Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.   Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

2.   Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione.

3.   Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

4.  Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

5.  Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

Appendice 2: finanziamento non collegato ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 89)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Categoria di regioni

Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

Tipologie di operazione

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

 

 

 

 

 

 

 

Codice

Descrizione

 

Importo complessivo interessato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Tipologie di operazione:

1.1.  Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2  Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) interessata

 

1.3  Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

1.4  Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

1.5  Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.6  Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.7  Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data

Importi

1.8  Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

 

1.9  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10  Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

—  descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione

—  descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

—  descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti

 

1.11  Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

Appendice 3: Piano d'azione FEAMP per la piccola pesca costiera

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

1.  Descrizione della flotta per la piccola pesca costiera

Campo di testo [5 000 caratteri]

2.  Descrizione generale della strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile

Campo di testo [5 000 caratteri] e importo globale indicativo FEAMP assegnato

3.  Descrizione delle azioni specifiche nell'ambito della strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile

Descrizione delle azioni principali

Importo indicativo FEAMP assegnato (in EUR)

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Promozione di pratiche di pesca sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che riducono al minimo i danni all'ambienteCampo di testo [10 000 caratteri]

 

Rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo delle capacità

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Maggiore conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Coinvolgimento di operatori della piccola pesca nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, comprese le aree marine protette e i siti Natura 2000

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Organizzazione collettiva e partecipazione di operatori della piccola pesca ai processi decisionali e consultivi

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

4.  Ove opportuno, attuazione delle linee guida volontarie della FAO per garantire una pesca su piccola scala sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

5.  Ove opportuno, attuazione del piano d'azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Campo di testo [10 000 caratteri]

6.  Indicatori

Tabella 1: indicatori di output

Denominazione dell'indicatore di output

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Tabella 2: indicatori di risultato

Denominazione dell'indicatore di risultato

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Appendice 4: Piano d'azione FEAMP per ciascuna regione ultraperiferica

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

1.  Descrizione della strategia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [30 000 caratteri]

2.  Descrizione delle principali azioni previste e mezzi finanziari corrispondenti

Descrizione delle azioni principali

Importo FEAMP assegnato (in EUR)

Sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del FEAMP

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Compensazione dei costi aggiuntivi a norma dell'articolo 21 del FEAMP

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Altri investimenti nell'economia blu sostenibile necessari per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

3.  Descrizione delle sinergie con altre fonti di finanziamento dell'Unione

Campo di testo [10 000 caratteri]

4.  Descrizione delle sinergie con il piano d'azione per la piccola pesca costiera

Campo di testo [10 000 caratteri]

ALLEGATO VI

Modello di programma per i fondi AMIF, ISF e BMVI - articolo 16, paragrafo 3

Numero CCI

 

Titolo in inglese

[255 caratteri(70)]

Titolo nella lingua nazionale

[255 caratteri]

Versione

 

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

1.  Strategia del programma: principali sfide e risposte strategiche

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a v) e punto vii), e articolo 17, paragrafo 3, lettera b)

Questa sezione illustra in che modo il programma intende affrontare le principali sfide individuate nell'accordo di partenariato e sintetizza le sfide individuate a livello nazionale in base alla valutazione delle esigenze e/o alle strategie locali, regionali e nazionali. Offre una panoramica dello stato di attuazione dell'acquis dell'UE pertinente e dei progressi compiuti sul piano delle azioni UE e descrive in che modo il fondo sosterrà il loro sviluppo durante il periodo di programmazione.

Campo di testo [15 000 caratteri]

2.  Obiettivi specifici (da ripetere per ogni obiettivo specifico diverso dall'assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 17, paragrafi 2 e 4

2.1.  Titolo dell'obiettivo specifico [300 caratteri]

2.1.1  Descrizione di un obiettivo specifico

Questa sezione illustra, per ogni obiettivo specifico, la situazione iniziale, le sfide principali e propone risposte con il sostegno del fondo. Descrive quali obiettivi operativi sono interessati dal sostegno del fondo. Fornisce un elenco indicativo delle azioni nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 4 dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI.

In particolare: per il sostegno operativo, fornisce una giustificazione in linea con l'articolo 17 del regolamento ISF, con gli articoli 17 e 18 del regolamento BMVI o con l'articolo 20 del regolamento AMIF. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità, le mansioni principali da sostenere e il numero indicativo di dipendenti da sostenere per ogni beneficiario e per ogni mansione. Per l'ISF, il sostegno operativo deve essere descritto al punto 4 del modello.

Per azioni specifiche, la sezione descrive in che modo sarà condotta l'azione e fornisce una giustificazione dell'importo assegnato. Inoltre, per azioni congiunte specifiche, lo Stato membro capofila elenca gli Stati membri partecipanti, indicandone il ruolo e, se del caso, il contributo finanziario.

Per l'assistenza emergenziale, la sezione descrive in che modo sarà condotta l'azione e fornisce una giustificazione dell'importo assegnato.

Se pertinente, uso degli strumenti finanziari previsto.

Solo AMIF: reinsediamento e solidarietà sono presentati separatamente.

Campo di testo [16 000 caratteri]

2.1.2  Indicatori

Tabella 1: indicatori di output

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Tabella 2: indicatori di risultato

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200 caratteri]

Osservazioni [200 caratteri]

2.1.3  Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 5 e articolo 10, paragrafo 16 del regolamento BMVI o articolo 10, paragrafo 9 del regolamento ISF o articolo 10, paragrafo 8 del regolamento AMIF

Tabella 3

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

1.1.  Sostegno operativo (solo ISF)

Questa sezione riguarda solo i programmi che ricevono sostegno dall'ISF e fornisce una giustificazione del suo uso, in linea con l'articolo 17 del regolamento ISF. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità, le mansioni principali da sostenere e il numero indicativo di dipendenti da sostenere per ogni beneficiario e per ogni mansione. Cfr. anche punto 2.1.1.

Campo di testo [5 000 caratteri]

Tabella 4

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

1.2.  Assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), articoli 30, 31 e 89 del CPR

Campo di testo [5 000 caratteri] (assistenza tecnica rimborsata a tasso forfettario)

Campo di testo [3 000 caratteri] (assistenza tecnica rimborsata con pagamenti non collegati ai costi)

Tabella 5

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

3.  Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f)

3.1.  Dotazioni finanziarie per anno

Tabella 6

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

3.2  Dotazioni finanziarie totali da parte del fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto iv)

Tabella 7

Obiettivo specifico

Tipologia di azione

Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

Contributo dell'UE (a)

Contributo nazionale (b)=(c)+(d)

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

e=(a)+(b)

Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)

Fonti pubbliche (c)

Fonti private (d)

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF]

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (articolo 30 del CPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (articolo 31 del CPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 [solo AMIF]

Numero di persone all'anno

Categoria

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reinsediamento

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione umanitaria

 

 

 

 

 

 

 

[altre categorie]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera h)

Tabella 9

Condizioni abilitanti

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

Criterio 1

SÌ/NO

[500 caratteri]

[1000 caratteri]

 

 

Criterio 2

 

 

 

5.  Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera j); articoli 65 e 78 del CPR

Tabella 10

Nome dell'istituzione [500 caratteri]

Nome e carica della persona di contatto [200 caratteri]

Indirizzo di posta elettronica[200 caratteri]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

6.  Partenariato

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000 caratteri]

7.  Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, punto i), e articolo 42, paragrafo 2, del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]

8.  Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Riferimento: articoli 88 e 89 del CPR

Indicazione dell'uso degli articoli 88 e 89*:

Obiettivo specifico

Uso del rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 88 del CPR

 

Uso di finanziamento non collegato ai costi conformemente all'articolo 89 del CPR

 

*Le informazioni complete saranno fornite secondo i modelli in appendice.

APPENDICI

—  Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari (articolo 88 del CPR)

—  Finanziamento non collegato ai costi (articolo 89 del CPR)

Appendice 1: rimborso delle spese ammissibili dalla Commissione allo Stato membro in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 88)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate di costo (SCO) in % (stima)

Tipologie di operazione

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

 

 

 

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

 

 

 

B.  Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna

Tipologie di operazione:

1.1.  Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2  Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) interessato

 

1.3  Denominazione dell'indicatore(71)

 

1.4  Unità di misura dell'indicatore

 

1.5  Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.6  Importo

 

1.7  Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.8  Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

1.9  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10  Verifica del conseguimento dell'unità di misura

—  descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura

—  descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

—  descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti

 

1.11  Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

 

1.12  Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

 

C.  Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.   Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

2.   Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione:

3.   Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

4.  Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

5.  Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

Appendice 2: finanziamento non collegato ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 89)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

Tipologie di operazione

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

 

 

 

 

 

Codice

Descrizione

 

Importo complessivo interessato

 

 

 

 

 

 

 

B.  Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Tipologie di operazione:

1.1.  Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2  Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i)

 

1.3  Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

1.4  Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

1.5  Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.6  Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.7  Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data

Importi

1.8  Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

 

1.9  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10  Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

—  di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione?

—  descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

—  quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti?

 

1.11  Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

ALLEGATO VII

Modello per la trasmissione di dati - articolo 37 e articolo 68, paragrafo 1, lettera g)(72)

TABELLA 1: informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma - articolo 37, paragrafo 2, lettera a)

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Dotazione finanziaria della priorità in base al programma

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

Base per il calcolo del contributo dell'Unione*

(Contributo totale o contributo pubblico)

Dotazione finanziaria totale

(in EUR)

Tasso di cofinanziamento

(%)

Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Contributo dei Fondi alle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Quota della dotazione totale coperta dalle operazioni selezionate (%)

[colonna 7/colonna 5 x100]

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Quota della dotazione totale coperta dalle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni (%)

[colonna 10/colonna 5 x100]

Numero di operazioni selezionate

 

 

 

Calcolo

 

Calcolo

 

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<type='N' input='M'>

Priorità 1

OS 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

OS 3

Fondo di coesione

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

FESR

Meno sviluppate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

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<type='Cu' input='G'>

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<type='N' input='G'>

Totale

 

FESR

In transizione

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale

 

FESR

Più sviluppate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale

 

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale

 

FSE

Meno sviluppate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale

 

FSE

In transizione

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale

 

FSE

Più sviluppate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale

 

FSE

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale

 

Fondo di coesione

NP

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totale generale

 

Tutti i fondi

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

 

<type='P' input='G'>

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<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

TABELLA 2: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento - articolo 37, paragrafo 2, lettera a)

Priorità

Obiettivo specifico

Caratteristiche della spesa

Categorizzazione per dimensione

Dati finanziari

 

 

Fondo

Categoria di regioni

1

Campo di intervento

2

Forma di finanziamento

3

Dimensione "erogazione territoriale"

4

Dimensione "Attività economica"

5

Dimensione "Ubicazione"

6

Tematica secondaria FSE+

7

Dimensione macroregionale e relativa ai bacini marittimi

Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Numero di operazioni selezionate

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<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>

TABELLA 3: indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dati sugli indicatori di output del programma

[dati estratti dalla tabella 2 del programma]

Avanzamento degli indicatori di output ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore(73)

(di cui:)

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target per il 2029

Previsione ad oggi

[gg/mm/aa]

Conseguimento ad oggi

[gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

<type='S' input='G'>(74)

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<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 4: stipendi del personale finanziati dal FESR e dal Fondo di coesione a livello di programma - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

Fondo

ID

Denominazione dell'indicatore

Unità di misura

Valore annuo raggiunto ad oggi [gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

2021

2029

<type='S' input='M'>

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<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

RCO (indicatore di output comune della DG REGIO) xx

Personale finanziato dal Fondo

ETP

 

 

 

 

 

TABELLA 5: sostegno multiplo alle imprese per FESR e Fondo di coesione a livello di programma - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore

(di cui:)

Numero delle imprese al netto del sostegno multiplo in data

[gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Micro

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Piccole

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Medie

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Grandi

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Totale

<type='N' input='G'>

 

 

TABELLA 6: Indicatori di risultato comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dati sugli indicatori di risultato del programma [estratti dalla tabella 3 del programma]

Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore(75)

(di cui:)

Unità di misura

Valore di base nel programma

Target per il 2029

Valore di base aggiornato [gg/mm/aa]

Valore ad oggi [gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

Previsione

Completato

Previsione

Conseguito

<type='S' input='G'>(76)

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<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 7: previsione dell'importo per il quale lo Stato membro intende presentare domande di pagamento per l'anno civile in corso e per il successivo - articolo 68, paragrafo 1, lettera g)

Compilare per ciascun programma, fornendo i dati suddivisi per fondo e per categoria di regioni, se del caso

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione

[anno civile in corso]

[anno civile successivo]

gennaio - ottobre

novembre - dicembre

gennaio - dicembre

FESR

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate(77)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CTE

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche(78)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fondo di coesione

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMP

 

 

 

 

AMIF

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

BMVI

 

 

 

 

TABELLA 8: Dati degli strumenti finanziari - articolo 37, paragrafo 3

Priorità

Caratteristiche della spesa

Spese ammissibili per prodotto

Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi

Importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54

Risorse rientrate imputabili al sostegno dai fondi di cui all'articolo 56

 

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni

Prestiti

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Azionario o quasi-azionario (codice della forma di finanziamento per lo SF)

Sostegno ausiliario combinato all'interno dello SF

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Prestiti

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Azionario o quasi-azionario

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Sostegno ausiliario combinato all'interno dello SF

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

ALLEGATO VIII

Comunicazione e visibilità - articoli 42 e 44

1.  Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione

1.1.  L'emblema dell'Unione europea figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.

1.2.  La frase "Finanziato dall'UNIONE EUROPEA" o "Cofinanziato dall'UNIONE EUROPEA" è sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema.

1.3.  Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va usato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

1.4.  La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione.

1.5.  La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.

1.6.  Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

1.7.  L'emblema dell'Unione europea non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se accanto all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema dell'Unione.

1.8.  Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, si espone un'unica targa o un unico cartellone.

1.9.  Istruzioni grafiche per l'emblema dell'Unione e definizione dei colori standard:

A)  DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

B)  DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C)  DESCRIZIONE GEOMETRICA

20190327-P8_TA(2019)0310_IT-p0000002.png

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D)  COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E)  RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta".

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.

20190327-P8_TA(2019)0310_IT-p0000003.png

Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.

20190327-P8_TA(2019)0310_IT-p0000004.png

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25° dell'altezza del rettangolo.

20190327-P8_TA(2019)0310_IT-p0000005.png

I principi relativi all'uso dell'emblema dell'Unione da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa(79)

2.  La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 44, paragrafo 6, garantisce all'UE i seguenti diritti:

2.1.  uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'UE e degli Stati membri dell'UE e ai loro dipendenti;

2.2.  riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

2.3.  comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

2.4.  distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

2.5.  conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;

2.6.  sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

2.7.  Possono essere concessi diritti supplementari all'UE.

ALLEGATO IX

Elementi per accordi di finanziamento e documenti strategici - articolo 53

1.  Elementi dell'accordo di finanziamento per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 53, paragrafo 3

a)  la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b)  un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera a);

c)  i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d)  le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione, onde garantire la conformità all'articolo 37;

e)  le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione), e le prescrizioni di tenuta di registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 52 (ove applicabile), compresi le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 76;

f)  le prescrizioni e le procedure di gestione del contributo previsto dal programma conformemente all'articolo 86 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni di contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 53;

g)  le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 54, comprese le operazioni di tesoreria/gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h)  le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 62;

i)  le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno proveniente dai fondi conformemente all'articolo 56 e le modalità di disimpegno del contributo dei fondi dallo strumento finanziario;

j)  le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati dagli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;

k)  le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

l)  le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;

m)  altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;

n)  la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalto pubblico (solo se gli strumenti finanziari sono organizzati mediante un fondo di partecipazione).

2.  Elementi del(i) documento(i) strategico(i) di cui all'articolo 53, paragrafo 1

a)  la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari che si intende raggiungere e le azioni da sostenere;

b)  un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 52;

c)  l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei fondi conformemente agli articoli 54 e 56;

d)  la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità all'articolo 37.

ALLEGATO X

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione - articolo 63, paragrafo 1

Tabella 1 - Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo

Organismi/autorità interessati

1

Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di relazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Autorità di gestione

2

Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Autorità di gestione

3

Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate

Autorità di gestione

4

Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Autorità di gestione

5

Sistema efficace atto ad assicurare che si dispone di tutti i documenti necessari alla pista di controllo

Autorità di gestione

6

Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Autorità di gestione

7

Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Autorità di gestione

8

Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di affidabilità di gestione

Autorità di gestione

9

Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari

Autorità di gestione

10

Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento intermedio e dei conti

Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile

11

Adeguata separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e qualsiasi altro organismo di audit o controllo sul quale l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti in materia.

Autorità di audit

12

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

13

Audit adeguati delle operazioni

Autorità di audit

14

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

15

Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo

Autorità di audit

Tabella 2 - Classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.

ALLEGATO XI

Elementi per la pista di controllo - articolo 63, paragrafo 5

I.   Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni:

1.  

1.  la documentazione che consente all'autorità di gestione di verificare l'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;

2.  

2.  il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che stabilisce le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;

3.  

3.  i registri contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;

4.  

4.  la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 59, all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 67, paragrafo 3, lettera h);

5.  

5.  la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;

6.  

6.  la documentazione comprovante i controlli amministrativi e, se del caso, i controlli in loco, condotti dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;

7.  

7.  le informazioni sugli audit effettuati;

8.  

8.  la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;

9.  

9.  la documentazione che consente di verificare la conformità al diritto applicabile;

10.  

11.  i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;

12.  la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, effettuate dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio sulle spese dichiarate alla Commissione;

13.  per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario e registri contabili del beneficiario relativi alle spese dichiarate alla Commissione;

14.  per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e ove pertinente, i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi forfettari; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che comprovano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica il tasso forfettario; l'accordo esplicito dall'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi lordi per il personale e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e la documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.

II.   Elementi obbligatori per la pista di controllo per gli strumenti finanziari:

1.  i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;

2.  i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi in conformità agli articoli 54 e 56;

3.  i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;

4.  i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;

5.  i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

6.  i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;

7.  le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

8.  le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti de minimis;

9.  gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

10.  le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato o sarà usato per la finalità prevista;

11.  le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

12.  le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

Disposizioni per la pista di controllo per il rimborso del sostegno dei fondi della Commissione al programma in base alle opzioni semplificate in materia di costi o al finanziamento non collegato ai costi

III.  Elementi obbligatori di una pista di controllo per le opzioni semplificate in materia di costi da mantenere a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.  i documenti che comprovano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica il tasso forfettario;

2.  le categorie di costi e i costi che costituiscono la base di calcolo;

3.  i documenti che attestano l'adeguamento degli importi, ove pertinente;

4.  i documenti che illustrano il metodo di calcolo nel caso si applichi l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).

IV.  Elementi obbligatori di una pista di controllo per il finanziamento non collegato ai costi, da mantenere a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.  i documenti che stabiliscono le condizioni di sostegno firmati dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che specificano la forma della sovvenzione concessa ai beneficiari;

2.  i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire e gli importi corrispondenti (approvazione o modifica del programma);

3.  i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati a ogni fase, se compiuto in fasi, nonché prima della dichiarazione di spesa finale alla Commissione;

4.  la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi.

ALLEGATO XII

Coesione elettronica: sistemi elettronici per lo scambio di dati tra le autorità e i beneficiari - articolo 63, paragrafo 7

1.  Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi elettronici per lo scambio di dati

1.1  Garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 63, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 66, paragrafo 4, e dell'articolo 76 del presente regolamento.

1.2  Garantire disponibilità e funzionamento durante e al di fuori del normale orario di ufficio (salvo in caso di manutenzione tecnica).

1.3  Garantire che le funzionalità del sistema comprendano:

a)  moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;

b)  calcoli automatici, ove pertinente;

c)  controlli automatici integrati che riducono ripetuti scambi di documenti o informazioni;

d)  avvisi generati dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;

e)  tracciabilità on line dello status del progetto che consente al beneficiario di seguirne l'evoluzione;

f)  tutti i dati e documenti precedentemente disponibili trattati dal sistema elettronico per lo scambio di dati.

1.4  Garantire la registrazione e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire audit e verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari conformemente all'articolo 68, paragrafo 2.

2.  Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei documenti e dei dati per tutti gli scambi

2.1  Garantire l'uso di una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(80).

2.2  Garantire la conservazione della data di trasmissione di documenti e dati inviati dal beneficiario alle autorità del programma e viceversa.

2.3  Garantire accessibilità diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.

2.4  Garantire la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(81), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(82) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)(83).

ALLEGATO XIII

SFC2021: sistemi elettronici per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione - articolo 63, paragrafo 8

1.  Responsabilità della Commissione

1.1  Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati ("SFC2021") per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.

1.2  Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:

a)  moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;

b)  calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

c)  controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

d)  allerte generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;

e)  verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

f)  disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma.

g)  predisposizione di una firma elettronica obbligatoria ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

1.3  Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità alle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione C(2006)3602 della Commissione(84)

e sue norme di attuazione.

1.4  Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021.

2.  Responsabilità degli Stati membri

2.1  Garantire che le autorità del programma dello Stato membro identificato conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, nonché gli organismi identificati per l'esecuzione di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 65, paragrafo 3 del presente regolamento, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.

2.2  Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.

2.3  Prevedere modalità collegate automaticamente a SFC2021 per tale separazione di funzioni nei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro.

2.4  Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:

a)  identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

b)  informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

c)  verificare il diritto degli utenti a livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

d)  chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

e)  segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

f)  garantire la costante accuratezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;

g)  prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità alle norme dell'Unione e nazionali;

h)  informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incide sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2021 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.5  Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(85), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(86), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(87) e del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.6  Adottare politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all'accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:

a)  aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 3, in caso di applicazione di uso diretto;

b)  per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2021, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 1, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2021 e che coprano i seguenti aspetti:

i)  sicurezza fisica;

ii)  controllo dei supporti di dati e degli accessi;

iii)  controllo della conservazione;

iv)  controllo dell'accesso e delle password;

v)  sorveglianza;

vi)  interconnessione con SFC2021;

vii)  infrastrutture di comunicazione;

viii)  gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;

ix)  gestione degli incidenti.

2.7  Rendere disponibile la documentazione di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta.

2.8  Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

3.  Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri

3.1  Garantire accessibilità in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2021.

3.2  Assicurarsi che sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa negli scambi elettronici di dati; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.

3.3  Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2021 (ad eccezione dei casi di forza maggiore) e che le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2021 (di seguito denominati "dati strutturati") non siano sostituite da dati non strutturati e che quindi i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati in caso di incongruenze.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancata connessione con SFC2021 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea usando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso per data di presentazione si intende la data nella quale avviene la presentazione del documento in questione. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in formato cartaceo anche in SFC2021.

3.4  Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 1.

3.5  Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021.

3.6  Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.

ALLEGATO XIV

Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo - articolo 63, paragrafo 9

1.  GENERALE

1.1.  Informazioni presentate da:

—  Stato membro:

–  Titolo del(i) programma(i) e numero(i) CCI: (tutti i programmi trattati dall'autorità di gestione in presenza di un sistema comune di gestione e controllo);

—  Nome e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto principale: (organismo responsabile della descrizione):

1.2.  Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: (gg/mm/aa)

1.3.  Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo)

1.3.1  Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).

1.3.2  Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).

1.3.3  L'organismo che svolge la funzione contabile (denominazione, indirizzo e punto di contatto all'interno dell'autorità di gestione o dell'autorità del programma che svolge la funzione contabile)

1.3.4  Modalità per il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

2.  AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1.  Autorità di gestione e sue funzioni principali

2.1.1  Status dell'autorità di gestione (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.

2.1.2  Funzioni e compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione.

2.1.3  Se pertinente, dettaglio per ogni organismo intermedio di ciascuna funzione(88) e ciascun compito delegati dall'autorità di gestione, individuazione degli organismi intermedi e della forma di delega. Indicare i documenti pertinenti (accordi scritti).

2.1.4  Procedure di supervisione delle funzioni e dei compiti delegati dall'autorità di gestione.

2.1.5  Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e controllo.

2.2.  Descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni e ai compiti dell'autorità di gestione(89)

2.2.1  Descrizione delle funzioni, compresa la funzione contabile, e dei compiti svolti dall'autorità di gestione.

2.2.2  Descrizione dell'organizzazione del lavoro delle diverse funzioni, inclusa quella contabile, quali sono le procedure applicabili, quali funzioni sono delegate se del caso e in che modo sono supervisionate, ecc.

2.2.3  Organigramma dell'autorità di gestione e informazioni sui suoi rapporti con altri organismi o dipartimenti (interni o esterni) che svolgono le funzioni e i compiti di cui agli articoli da 66 a 69.

2.2.4  Indicazione delle risorse che si intende stanziare in relazione alle varie funzioni dell'autorità di gestione (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni pianificate e loro portata, se del caso).

3.  ORGANISMO CHE SVOLGE LA FUNZIONE CONTABILE

3.1  Status e descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni dell'organismo che svolge la funzione contabile

3.1.1  Status dell'organismo che svolge la funzione contabile (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui fa parte, se del caso.

3.1.2  Descrivere le funzioni e i compiti svolti dall'organismo che si occupa della funzione contabile di cui all'articolo 70.

3.1.3  Descrizione dell'organizzazione del lavoro (flusso di lavoro, processi, ripartizione interna), quali sono le procedure applicabili e in che casi, in che modo sono supervisionate, ecc.

3.1.4  Indicazione delle risorse che si intende stanziare in relazione ai vari compiti contabili.

4.  SISTEMA elettronico

4.1.  Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che si occupano di:

4.1.1  Registrare e conservare in formato elettronico, i dati di ciascuna operazione compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori, ove previsto dal regolamento.

4.1.2  Garantire che la contabilità di ciascuna operazione sia registrata e conservata e che tali registri forniscano i dati necessari all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti.

4.1.3  Mantenere una contabilità delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

4.1.4  Registrare tutti gli importi detratti dalle domande di pagamento e dai conti di cui all'articolo 92, paragrafo 5, e le motivazioni di tali detrazioni.

4.1.5  Indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati indicati nella data in cui viene compilata la descrizione di cui al punto 1.2.

4.1.6  Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la confidenzialità dei sistemi elettronici.

ALLEGATO XV

Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione - articolo 68, paragrafo 1, lettera f)

Io/Noi, sottoscritto/i (cognomi, nomi, titoli o funzioni), responsabile dell'autorità di gestione per il programma (nome del programma operativo, CCI)

sulla base dell'attuazione del (nome del programma) durante il periodo contabile conclusosi il 30 giugno (anno), sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data dei conti presentati alla Commissione, compresi i risultati delle verifiche di gestione effettuate a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. xx e degli audit relativi alle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile conclusosi il 30 giugno … (anno),

e considerati i miei/nostri obblighi a norma del regolamento (UE) n. xxxx

con la presente dichiaro/dichiariamo che:

a)  le informazioni riportate nei conti sono correttamente presentate, complete e accurate a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. XX,

b)  le spese registrate nei conti sono conformi al diritto applicabile e sono state usate per gli scopi previsti,

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile sono state trattate adeguatamente nei conti, in particolare per rispettare l'articolo 92 per quanto riguarda la presentazione di conti che forniscano garanzie che le irregolarità sono sotto la soglia di rilevanza del 2 %.

Confermo/confermiamo altresì che la spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserita in una domanda di pagamento intermedio relativa a un periodo contabile successivo.

Inoltre, confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma.

Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati in questo senso.

Infine, confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del programma che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica di coesione.

ALLEGATO XVI

Modello per il parere di audit - articolo 71, paragrafo 3, lettera a)

Alla Commissione europea, direzione generale

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell'autorità di audit], indipendente ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...], ha verificato

i)  i conti del periodo contabile iniziato il 1° luglio … [anno] e conclusosi il 30 giugno … [anno] (1)e datati … [data dei conti presentati alla Commissione] (di seguito "i conti"),

ii)  la legittimità e la regolarità delle spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione con riferimento al periodo contabile (e incluse nei conti), e

iii)  il funzionamento del sistema di gestione e controllo, e ha verificato la dichiarazione di affidabilità di gestione in relazione al programma [titolo del programma, numero CCI] (di seguito "il programma"),

al fine di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 71, paragrafo 3.

2.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

[nome dell'autorità di gestione], individuata come autorità di gestione del programma, ha il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui agli articoli 66 e 70.

Inoltre, [nome dell'autorità di gestione o dell'organismo che svolge la funzione contabile, se del caso] è responsabile di garantire e certificare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, come richiesto dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. [...].

Inoltre, a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. [...], è responsabilità dell'autorità di gestione confermare che le spese iscritte nei conti siano legittime, regolari e conformi al diritto applicabile.

3.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

Come stabilito all'articolo 71 del regolamento (UE) n. [...], è mia responsabilità esprimere un parere indipendente relativamente alla completezza, veridicità e accuratezza dei conti, al fatto che le spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono dichiarate nei conti siano legittime e regolari e che il sistema di gestione e controllo istituito funzioni correttamente.

È mia responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

Gli audit del programma sono stati eseguiti conformemente alla strategia di audit e sono conformi agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Tali standard richiedono che l'autorità di audit soddisfi requisiti etici, programmi e svolga il lavoro di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l'esecuzione di procedure volte a ottenere elementi probanti sufficienti e appropriati per corroborare il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit eseguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze e sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) n. [...].

Ritengo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [in caso vi siano limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli citati al paragrafo "limitazioni dell'ambito dell'audit".

La sintesi delle conclusioni tratte dagli audit relativamente al programma è riportata nel rapporto annuale di controllo allegato in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. [...].

4.   LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

non c'erano limitazioni dell'ambito dell'audit

Oppure

l'ambito dell'audit era limitato dai seguenti fattori:

(a)

(b)

(c)

[Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit(90), ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e stima di cui alla successiva sezione "Parere con riserva", importi di spesa e contributo del sostegno proveniente dai fondi, nonché impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione annuale di controllo, se del caso.]

5.   PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i)

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;

ii)

le spese indicate nei conti sono legittime e regolari(91),

iii)

il sistema di gestione e controllo funziona correttamente.

Il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

Oppure

(Parere con riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

1)   Conti

—  i conti forniscono un quadro fedele e veritiero [laddove esistono riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti materiali:........

2)   Legittimità e regolarità delle spese certificate nei conti

—  le spese certificate nei conti sono legittime e regolari [laddove esistono riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti:.....

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a ... (importo in EUR dell'importo totale delle spese certificate)

3)   Il sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

—  il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente [laddove esistono riserve sul sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti:.....

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a ... (importo in EUR dell'importo totale delle spese certificate)

Il lavoro di audit eseguito non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit svolta metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure

(Parere negativo)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i)

i conti forniscono/non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero, e/o

ii)

le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono/non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari; e/o

iii)

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

in relazione a questioni rilevanti relative ai conti:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo: (6)

Il lavoro di audit eseguito mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione in relazione ai seguenti aspetti:

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere. (7).]

Data:

Firma:

20190327-P8_TA(2019)0310_IT-p0000006.png

(4)  Da includere nel caso di programmi Interreg.

(5)  Se è messo in causa il sistema di gestione e controllo, individuare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato efficacemente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

(6)  Stessa osservazione della nota precedente.

(7)  Tali casi eccezionali dovrebbero essere collegati a fattori esterni imprevedibili, esulanti dall'ambito di competenza dell'autorità di audit.

ALLEGATO XVII

Modello per la relazione annuale di controllo - articolo 71, paragrafo 3, lettera b)

1.  Introduzione

1.1  Identificare l'autorità di audit e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.

1.2  Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile).

1.3  Periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).

1.4  Indicare il programma o i programmi considerati nella relazione e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. Se la relazione riguarda più di un programma o di un fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del fondo.

1.5  Descrizione delle misure adottate per redigere la relazione e il parere di audit corrispondente. Questa sezione dovrebbe comprendere anche informazioni sui controlli di coerenza da parte dell'autorità di audit sulla dichiarazione di affidabilità di gestione.

La sezione 1.5 va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

2.  Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo

2.1  Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità dell'autorità di gestione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a organismi intermedi, e conferma della loro conformità agli articoli da 66 a 70 e all'articolo 75 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit.

2.2  Informazioni sull'applicazione delle modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli da 77 a 79.

3.  Modifiche alla strategia di audit

3.1  Informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e loro motivazione. Indicare in particolare eventuali modifiche apportate al metodo di campionamento impiegato per l'audit delle operazioni (cfr. sezione 5 infra) e se la strategia è stata oggetto di modifiche a seguito dell'applicazione di modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli da 77 a 79 del regolamento.

3.2  La sezione 1 di cui sopra va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le modifiche apportate alla strategia di audit in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

4.  Audit dei sistemi (ove pertinente)

Questa sezione riguarda le autorità di audit che non applicano le modalità proporzionate migliorate per il periodo contabile in questione:

4.1  Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito audit sull'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo - di seguito "audit dei sistemi".

4.2  Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, e più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e ai risultati che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

4.3  In relazione alla tabella di cui al punto 9.1 successivo, descrizione delle constatazioni e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche.

4.4  Indicazione di eventuali irregolarità riscontrate che sono state giudicate di carattere sistemico, i dettagli delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 97 del regolamento.

4.5  Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.

4.6  Descrizione delle irregolarità o carenze specifiche agli strumenti finanziari o ad altre tipologie di spese o costi disciplinati da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, appalti pubblici, opzioni semplificate in materia di costi, finanziamento non collegato ai costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.

4.7  Indicazione del livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e sua giustificazione.

5.  Audit delle operazioni

Le sezioni da 5.1 a 5.10 di seguito vanno adattate ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

5.1  Individuazione degli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 73).

5.2  Descrizione del metodo di campionamento applicato e indicazione della sua eventuale conformità alla strategia di audit.

5.3  Indicazione dei parametri usati per il campionamento statistico e spiegazione dei calcoli sottostanti e del giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, la deviazione standard, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione. I calcoli sottostanti per la scelta del campione, il tasso di errore totale e il tasso di errore residuo di cui al punto 9.3 infra, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico usato.

5.4  Riconciliazione delle spese incluse nei conti, degli importi dichiarati nelle domande di pagamento intermedio durante il periodo contabile e della popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale (colonna "A" della tabella di cui al punto 9.2 a seguire). Gli elementi di riconciliazione includono le unità di campionamento negative qualora siano state effettuate rettifiche finanziarie.

5.5  In caso di unità di campionamento negative, inserire conferma che sono stati trattate come una popolazione separata. Analisi dei principali risultati degli audit di queste unità, con attenzione in particolare alla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati.

5.6  In caso di uso di un campionamento non statistico, specifica dei motivi dell'uso di tale metodo, percentuale delle unità campionate sottoposte a audit, misure adottate per garantire la casualità del campione, tenendo presente che il campione deve essere rappresentativo.

Inoltre, definizione delle misure adottate per garantire una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore totale (previsto) dovrebbe essere calcolato anche se è stato usato un metodo di campionamento non statistico.

5.7  Analisi delle constatazioni principali degli audit delle operazioni, che descrivono:

1)  il numero di elementi del campione sottoposti a audit e l'importo corrispondente;

2)  tipologia di errore per unità di campionamento(92);

3)  la natura degli errori rilevati(93);

4)  la percentuale di errore dello strato(94) e le relative principali carenze o irregolarità, il limite superiore del tasso di errore, le cause originarie, le misure correttive proposte (incluse quelle finalizzate a migliorare i sistemi di gestione e controllo) e l'impatto sul parere di audit.

Fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 9.2 e 9.3, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8  Dettagli di eventuali rettifiche finanziarie relative al periodo contabile effettuate dall'autorità di gestione prima di presentare i conti alla Commissione, e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni di un tasso forfettario o estrapolate che portano a una riduzione fino al 2 % del tasso di errore residuo della spesa inclusa nei conti a norma dell'articolo 92.

5.9  Confronto del tasso di errore totale e del tasso di errore residuo (come indicato al punto 9.2 a seguire) con la soglia di rilevanza del 2 %, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10  Dettaglio delle eventuali irregolarità individuate se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.11  Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti rispetto al campione comune per i programmi Interreg in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

5.12  Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti per periodi contabili precedenti, in particolare sulle carenze gravi di natura sistemica.

5.13  Tabella in funzione della tipologia di errori, eventualmente concordata con la Commissione.

5.14  Conclusioni tratte dalle principali constatazioni degli audit delle operazioni riguardo all'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo.

La sezione 5.14 va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per trarre le conclusioni in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

6.  Audit dei conti

6.1  Identificazione delle autorità/degli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2  Descrizione dell'approccio di audit impiegato per verificare se i conti sono completi, accurati e veritieri. Ciò comprende un riferimento al lavoro di audit condotto nel contesto degli audit dei sistemi, agli audit delle operazioni rilevanti ai fini dell'affidabilità per i conti e le verifiche supplementari da condurre sui conti provvisori prima che siano inviati alla Commissione.

6.3  Conclusioni tratte dagli audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, compresa l'indicazione delle corrispondenti rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato a tali conclusioni.

6.4  Indicazione di eventuali irregolarità individuate e se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate al riguardo.

7.  Altre informazioni

7.1  L'autorità di audit valuta casi di sospette frodi rilevate nel contesto degli audit da essa eseguiti (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit dalla stessa autorità), nonché le misure adottate. Fornire informazioni sul numero di casi, la gravità e gli importi interessati, se noti.

7.2  Eventi successivi avvenuti dopo la conclusione del periodo contabile e prima della presentazione alla Commissione della relazione annuale di controllo, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

8.  Livello complessivo di affidabilità

8.1  Indicazione del livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegazione di come esso è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni. Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche dei risultati di altri lavori di audit svolti a livello nazionale o di UE.

8.2  Valutazione di eventuali azioni di mitigazione attuate e non collegate a rettifiche finanziarie, rettifiche finanziarie attuate e l'eventuale necessità di misure correttive supplementari, in una prospettiva sia di miglioramento dei sistemi di gestione e controllo sia dell'impatto sul bilancio dell'UE.

9.  ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

9.1  Risultati degli audit dei sistemi

Soggetto sottoposto a audit

Fondo (Programma multi-fondo)

Titolo dell'audit

Data della relazione finale di audit

Programma: [CCI e nome del programma]

Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4)

[come definito nella tabella 2 - allegato X del regolamento]

Osservazioni

Requisiti fondamentali (se del caso)

[come definito nella tabella 1 - allegato X del regolamento]

RF 1

RF 2

RF 3

RF 4

RF 5

RF 6

RF 7

RF 8

RF 9

RF 10

 

 

AG

 

OI

Funzione contabile (se non è svolta dall'autorità di gestione)

Nota: le parti vuote della tabella precedente si riferiscono ai requisiti fondamentali che non sono applicabili al soggetto sottoposto a audit.

9.2  Risultati degli audit delle operazioni

Fondo

Numero CCI del programma

Titolo del programma

A

B

C

D

E

F

G

H

Importo in EUR corrispondente alla popolazione da cui è stato estratto il campione (7)

Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale

Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale

Tasso di errore totale

 (8)

Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale

Tasso di errore totale residuo

(F = (D * A) – E)

Altre spese sottoposte a audit (9)

Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte a audit

Importo (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_IT-p0000007.png

(1)  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 29, del regolamento

(2)  Casuale, sistemico, anomalo.

(3)  Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

(4)  La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, in sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, fondi (in caso di programmi plurifondo).

(5)  Errori totali meno le correzioni di cui al precedente punto 5.8, diviso per la popolazione totale.

(6)  Il livello complessivo di affidabilità deve corrispondere a una delle quattro categorie definite nella tabella 2 dell'allegato X del regolamento.

(7)  La colonna "A" si riferisce alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale, vale a dire all'importo totale di spese ammissibili, registrato dall'autorità di gestione/funzione contabile nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nella precedente sezione 5.4.

(8)  Il tasso di errore totale è calcolato prima di apportare eventuali rettifiche finanziarie in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna "D" si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato al precedente punto 5.7.

(9)  La colonna "G" deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

(10)  Importo delle spese sottoposte ad audit (in caso di applicazione del sottocampionamento, in questa colonna sono incluse solo le voci di spesa effettivamente sottoposte ad audit).

(11)  Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.

9.3  Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale, tasso di errore totale e tasso di errore residuo

ALLEGATO XVIII

Modello per la strategia di audit - articolo 72

1.   INTRODUZIONE

a)  Individuazione dei programmi [titoli e numeri CCI(1)], dei fondi e del periodo coperto dalla strategia di audit.

b)  Individuazione dell'autorità di audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento.

c)  Riferimento allo status dell'autorità di audit (ente di diritto pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo in cui è collocato.

d)  Riferimento alla dichiarazione di missione, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se pertinente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

e)  Conferma dell'autorità di audit che gli organismi che conducono gli audit dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa.

2.   VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

a)  Spiegazione del metodo di valutazione dei rischi applicato e

b)  procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi.

3.   METODO

3.1.   Panoramica

a)  Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'autorità di audit applica per il suo lavoro di audit.

b)  Informazioni sulle modalità impiegate dall'autorità di audit per ottenere garanzie riguardo ai programmi nel sistema di gestione e controllo standard e a programmi con modalità proporzionate migliorate (descrizione dei principali elementi costitutivi - tipologie di audit e loro campo di applicazione).

c)  Riferimento alle procedure in atto per elaborare la relazione annuale di controllo e il parere di audit da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento, con le eccezioni necessarie per i programmi Interreg che seguono norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

d)  Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati durante la preparazione della relazione annuale di controllo da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento.

e)  Per i programmi Interreg, riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit e spiegazione di come l'autorità di audit intende garantire la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda gli audit delle operazioni nell'ambito del campione comune Interreg che la Commissione deve definire come stabilito all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

f)  Per i programmi Interreg, qualora fossero necessarie attività di audit supplementari di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE], in riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit in tal senso e come seguito dato a tali attività di audit supplementari.

3.2.   Audit sull'adeguato funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

Individuazione degli organismi/strutture da sottoporre a audit e dei pertinenti requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Tale elenco dovrebbe includere tutti gli organismi che sono stati designati negli ultimi dodici mesi.

Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'autorità di audit fa affidamento per effettuare tali audit.

Indicazione di qualsiasi audit di sistema rivolto ad aree tematiche specifiche od organismi specifici, quali:

a)  qualità e quantità delle verifiche di gestione amministrative e in loco per quanto riguarda le norme in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato, requisiti ambientali e altra legislazione applicabile;

b)  qualità della selezione dei progetti e delle verifiche di gestione a livello dell'autorità di gestione o dell'organismo intermedio;

c)  istituzione e attuazione degli strumenti finanziari a livello degli organismi che li attuano;

d)  funzionamento e sicurezza dei sistemi elettronici e loro interoperabilità con il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione.

e)  affidabilità dei dati relativi a target finali e intermedi e ai progressi compiuti dal programma nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione;

f)  rettifiche finanziarie (detrazioni dai conti);

g)  attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode.

3.3.   Audit delle operazioni che non riguardano i programmi Interreg

a)  Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 73 del regolamento (e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode).

b)  Per gli anni durante i quali lo Stato membro sceglie di applicare il sistema proporzionato migliorato dovrebbe essere proposta una descrizione separata per uno o più programmi di cui all'articolo 77 del regolamento.

3.4.  Audit delle operazioni per i programmi Interreg

a)  Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) trattamento delle constatazioni e degli errori rilevati da usare in conformità all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE] e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative al campione comune Interreg che la Commissione seleziona ogni anno.

b)  Per gli anni durante i quali il campione comune per gli audit delle operazioni per i programmi Interreg non include operazioni o unità di campionamento dal programma in questione dovrebbe essere proposta una descrizione separata.

In questo caso, è opportuno inserire una descrizione del metodo di campionamento impiegato dall'autorità di audit e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare quelle relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, ecc.

3.5.   Audit dei conti

Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti.

3.6.   Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

Riferimento alle procedure interne che stabiliscono le attività comprese nella verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione redatta dall'autorità di gestione, ai fini del parere di audit.

4.   LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

(a)

Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra i risultati della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato.

 

b)Calendario indicativo dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche), nelle seguenti modalità:

Autorità/organismi o aree tematiche specifiche da sottoporre a audit

CCI

Titolo del programma

Organismo responsabile dell'audit

Risultati della valutazione dei rischi

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

5.   RISORSE

(a)

Organigramma dell'autorità di audit.

(b)

Indicazione delle risorse che si prevede di assegnare, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni previste e loro portata, se del caso).

20190327-P8_TA(2019)0310_IT-p0000008.png

(1)  Nel caso in cui si prepari un'unica strategia di audit per vari programmi, indicare i programmi che rientrano in un sistema comune di gestione e controllo.

ALLEGATO XIX

Modello per le domande di pagamento - articolo 85, paragrafo 3

Domanda di pagamento

COMMISSIONE EUROPEA

___________________________________________________________________________________________________

Fondo interessato(95):

<type="S" input="S" > (96)

Riferimento della Commissione (CCI):

<type="S" input="S">

Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

<type="S" input="G">

Data della decisione della Commissione:

<type="D" input="G">

Numero della domanda di pagamento:

<type="N" input="G">

Data di presentazione della domanda di pagamento:

<type="D" input="G">

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

Conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 2018/xxx [CPR], la presente domanda di pagamento si riferisce al periodo contabile:

Dal(97)

<type="D" input="G">

fino al:

<type="D" input="G">

Spese suddivise per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzate dall'organismo che svolge la funzione contabile

(compresi gli importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari) (articolo 86 del regolamento)

Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)(98)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

OPPURE

Spese ripartite per obiettivo specifico come inserite nei conti dell'autorità di gestione

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

(C)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Base di calcolo (spesa

pubblica o totale) (')

(A)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4

(B)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(C)

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera c)

(D)

Priorità 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DICHIARAZIONE

Con la convalida della presente domanda di pagamento la funzione contabile/l'autorità di gestione richiede il pagamento degli importi di seguito indicati.

In rappresentanza dell'organismo responsabile della funzione contabile:

Oppure

In rappresentanza dell'autorità di gestione responsabile della funzione contabile:

<type="S" input="G">

DOMANDA DI PAGAMENTO

FONDO

 

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

___________________________________________________________________________________________________

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Fondo

 

Importi

<type="S" input="G">

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

 

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

 

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

 

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="G">

FONDO

IMPORTO

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:

Organismo designato

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banca

<type="S" maxlength="150" input="G">

Codice BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN del conto bancario

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendice: Informazioni sugli importi dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari (articolo 86 del regolamento) e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma)

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3(99)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3(100)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3(101)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ALLEGATO XX

Modello per i conti - articolo 92, paragrafo 1, lettera a)

CONTI DELL'ANNO CONTABILE

<type="D" – type="D" input="S">

COMMISSIONE EUROPEA

___________________________________________________________________________________________________

Fondo interessato(102):

<type="S" input="S" > (103)

Riferimento della Commissione (CCI):

<type="S" input="S">

Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

<type="S" input="G">

Data della decisione della Commissione:

<type="D" input="G">

Versione dei conti:

<type="S" input="G">

Data di presentazione dei conti:

<type="D" input="G">

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE

L'autorità di gestione responsabile del programma conferma:

1)  la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile, legittime e regolari;

2)  il rispetto delle norme contenute nei regolamenti specifici dei fondi e il rispetto dell'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. [regolamento finanziario] e dell'articolo 68, lettere da a) a e), del regolamento;

3)  il rispetto delle disposizioni dell'articolo 76 relative alla disponibilità dei documenti.

In rappresentanza dell'autorità di gestione:

<type="S" input="G">

Appendice 1: Importi inseriti nei sistemi contabili della funzione contabile/dall'autorità di gestione

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(A)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(B)

Importo complessivo del corrispondente contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 4

 

 

 

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di gestione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

(A)

Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(A)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(B)

Importo complessivo del corrispondente contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(C)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Appendice 2: importi ritirati durante il periodo contabile

Priorità

RITIRI

 

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento intermedio

Contributo pubblico corrispondente

 

(A)

(B)

Priorità 1

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

 

 

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 4

 

 

Totali

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTALE GENERALE

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

RITIRI

 

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Contributo pubblico corrispondente

 

(A)

(B)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

TOTALE GENERALE

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

RITIRI

 

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

 

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTALE GENERALE

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Appendice 2: Importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari (dati cumulativi dall'inizio del programma) - articolo 86

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3(104)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 4

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3(105)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3(106)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 4: riconciliazione delle spese - articolo 92

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 92 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente a seguito degli audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 92 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

CTE

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente a seguito degli audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo xx del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

ALLEGATO XXI

Determinazione del livello delle rettifiche finanziarie: rettifiche finanziarie a tasso forfettario ed estrapolate - articolo 98, paragrafo 1

Elementi per l'applicazione di una rettifica estrapolata

Se si devono applicare rettifiche finanziarie estrapolate, i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

Elementi da considerare nell'applicazione di una rettifica forfettaria

(a)

gravità della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e controllo nel suo complesso;

(b)

la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

(c)

il grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'Unione.

Il livello di rettifica finanziaria forfettaria è determinato come segue:

(a)

si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

(b)

si applica un tasso forfettario del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

(c)

si applica un tasso forfettario del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

(d)

si applica un tasso forfettario del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

ALLEGATO XXII

Metodo di ripartizione delle risorse globali per Stato membro - articolo 103, paragrafo 2

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera a)

1.  La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolata secondo la seguente procedura:

a)  determinazione di un importo assoluto per anno (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE-27 (in PPA);

b)  applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE-27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

i.  per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 2,8 %;

ii.  per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 1,3 %;

iii.  per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 0,9 %;

c)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera b)

2.  La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolata secondo la seguente procedura:

a)  determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 18 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE-27 ed è calcolato applicando il metodo definito al paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b)  calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE-27;

c)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)  all'importo ottenuto in conformità alla lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera c)

3.  La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 18 EUR per la popolazione ammissibile.

4.  La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)  popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);

b)  numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

c)  occupati da aggiungere per raggiungere il tasso medio di occupazione (di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

d)  numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere il tasso medio di istruzione terziaria (di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

e)  numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per raggiungere il tasso medio di giovani che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

f)  differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);

g)  popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

5.  Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 4 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

6.  Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 5 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione - articolo 102, paragrafo 3

7.  La dotazione finanziaria è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

a)  calcolo delle medie aritmetiche della popolazione e della superficie di tale Stato membro rispetto alla popolazione totale e alla superficie totale di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia la quota di popolazione totale di uno Stato membro supera la quota di territorio totale dello stesso Stato di 5 volte o più, riflettendo una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà usata in questa fase;

b)  adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2014-2016 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di sviluppo territoriale europeo dopo l'applicazione dei paragrafi da 10 a 16. Tale adeguamento aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai paragrafi da 1 a 6.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea - articolo 9

8.  L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)  popolazione totale di tutte le regioni frontaliere terrestri di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera terrestre (ponderazione 36 %);

b)  popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere terrestri (ponderazione 24 %);

c)  popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);

d)  popolazione totale di tutte le regioni di livello NUTS 3 lungo le frontiere costiere e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera costiera (ponderazione 9,8 %);

e)  popolazione che vive nelle zone frontaliere marittime entro 25 chilometri dalle frontiere costiere (ponderazione 6,5 %);

f)  popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (a) e (b). La quota della componente transnazionale corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (c), (d) ed (e). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio (f).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 - articolo 104, paragrafo 1, lettera e)

9.  Una dotazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale

10.  Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai fondi a ogni singolo Stato membro è determinato come percentuale del PIL dello Stato membro (livellamento), dove tale percentuale è stabilita come segue:

a)  per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) inferiore al 60 % della media dell'UE-27: 2,3 % del loro PIL

b)  per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE-27: 1,85 % del loro PIL

c)  per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) pari o superiore al 65 % della media dell'UE-27: 1,55 % del loro PIL

Il livellamento sarà applicato annualmente e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

11.  Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 108 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applica proporzionatamente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di sviluppo territoriale europeo) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

12.  La dotazione totale minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 76 % della sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di questo criterio sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

13.  La dotazione totale massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in PPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE-27 corrisponde alla sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di questo criterio sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo la dotazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Disposizioni complementari

14.  Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale indicativa media nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

15.  Le regioni in transizione non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.

16.  Sarà assegnato un totale di 60 000 000 EUR al programma PEACE PLUS, laddove interviene in sostegno alle azioni di pace e riconciliazione. Inoltre, saranno assegnati almeno 60 000 000 EUR al programma PEACE PLUS dalla dotazione per l'Irlanda nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea (INTERREG) per il proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.

L'applicazione dei paragrafi da 1 a 16 si tradurrà in dotazioni degli Stati membri come segue:

Prezzi 2018

Prezzi correnti

BE

2 443 732 247

2 754 198 305

BG

8 929 511 492

10 081 635 710

CZ

17 848 116 938

20 115 646 252

DK

573 517 899

646 380 972

DE

15 688 212 843

17 681 335 291

EE

2 914 906 456

3 285 233 245

IE

1 087 980 532

1 226 203 951

EL

19 239 335 692

21 696 841 512

ES

34 004 950 482

38 325 138 562

FR

16 022 440 880

18 058 025 615

HR

8 767 737 011

9 888 093 817

IT

38 564 071 866

43 463 477 430

CY

877 368 784

988 834 854

LV

4 262 268 627

4 812 229 539

LT

5 642 442 504

6 359 291 448

LU

64 879 682

73 122 377

HU

17 933 628 471

20 247 570 927

MT

596 961 418

672 802 893

NL

1 441 843 260

1 625 023 473

AT

1 279 708 248

1 442 289 880

PL

64 396 905 118

72 724 130 923

PT

21 171 877 482

23 861 676 803

RO

27 203 590 880

30 765 592 532

SI

3 073 103 392

3 463 528 447

SK

11 779 580 537

13 304 565 383

FI

1 604 638 379

1 808 501 037

SE

2 141 077 508

2 413 092 535

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.
(3) GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.
(4) La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 13 febbraio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0096).
(5)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.
(6)GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.
(7)GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.
(8) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.
(9) GU L ..., del ..., pag. ...
(10)Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
(11)[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 - 2016/0375(COD)].
(12)Regolamento (UE) […] recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L […] del […], pag. […]).
(13)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(14)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(15)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(16)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(17)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(18)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(19)Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(20)Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(21)Regolamento (UE) n. 868/2014 2016/2066 della Commissione, dell'8 agosto 2014 ddel 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 322 del 13.8.2014 29.11.2016, pag. 1).
(22)Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).
(23) Settima relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale" (COM(2017)0583 del 9 ottobre 2017).
(24)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(25)Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(26)GU L del , pag. .
(27)GU L del , pag. .
(28)GU L del , pag. .
(29)GU L del , pag. .
(30)GU L del , pag. .
(31)GU L del , pag. .
(32)GU L del , pag. .
(33) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
(34) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.
(35) GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.
(36)Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(37)Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
(38)[Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].
(39)Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
(40)Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(41)Regolamento (UE) 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(42)Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(43)Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(44)Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(45)Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
(46)Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(47)Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(48)Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(49)Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(50)Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
(51)Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(52)Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(53)Per l'obiettivo strategico 5 è possibile scegliere tutti i codici delle dimensioni degli obiettivi strategici da 1 a 4 come codici supplementari.
(54)Altri approcci intrapresi nell'ambito di obiettivi strategici diversi dall'obiettivo strategico 5 e che non assumono la forma di ITI né di CLLD.
(55)Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(56)GU [non ancora adottato]
(57) GU [non ancora adottato]
(58)Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma dell'articolo 6, lettera c), della decisione 1313/2013.
(59)Come definiti nella comunicazione della Commissione europea: "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" - COM(2016)0587: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527678173194&uri=CELEX:52016DC0587
(60) In linea con l'articolo 22 della [proposta di] direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
(61) Direttiva 2014/61/UE.
(62) I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri.
(63) Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
(64) Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
(65) Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
(66) Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi)] del regolamento FSE+.
(67) Applicabile solo alle modifiche di programma, in linea con gli articoli 10 e 21 del CPR.
(68) Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, dotazioni finanziarie solo per gli anni dal 2021 al 2025.
(69) Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.
(70) I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri.
(71) Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.
(72)Legenda delle caratteristiche dei campi:tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valutainput: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(73) Pertinente solo per alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.
(74) Legenda delle caratteristiche dei campi:tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controlloinput: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(75) Pertinente solo per alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.
(76) Legenda delle caratteristiche dei campi:tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controlloinput: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(77)Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.
(78)Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche.
(79) GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5.
(80) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
(81) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(82) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).
(83) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(84) Decisione C(2006)3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea ["Commission Decision C(2006)3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission", disponibile solo in EN, FR, DE].
(85) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(86) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).
(87) Direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(88) Compresa la funzione contabile per i fondi AMIF, ISF e BMVI poiché rientra tra le responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3.
(89) Compresa la funzione contabile per i fondi AMIF, ISF e BMVI poiché rientra tra le responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3.
(90) Anche ai fini dei programmi Interreg che non rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione di cui all'articolo 48 del regolamento CTE.
(91) Fatta eccezione per i programmi Interreg che non rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione come previsto all'articolo 48 del regolamento CTE, per i quali non è stato possibile verificare durante il periodo contabile interessato le spese indicate nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso.
(92) Casuale, sistemico, anomalo.
(93) A titolo esemplificativo: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.
(94) La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, coprendo sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come le operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, fondi (in caso di programmi plurifondo).
(95) Se un programma riguarda più fondi, la domanda di pagamento deve essere presentata separatamente per ciascuno fondo.
(96)Legenda:tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valutainput: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(97)Primo giorno del periodo contabile, codificato automaticamente dal sistema elettronico.
(98)Per il FEAMP il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMP, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è la "Spesa pubblica".
(99) Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.
(100) Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.
(101)Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.
(102) Se un programma riguarda più fondi, i conti devono essere presentati separatamente per ciascun fondo.
(103)Legenda:tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valutainput: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(104)Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.
(105)Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.
(106)Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.


Fondo Asilo, migrazione e integrazione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))
P8_TA(2019)0311B8-0214/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08466),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 5,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento delegato della Commissione propone, all'articolo 1, di modificare l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 aggiungendo un'azione specifica riguardante "la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o soggiorno";

B.  considerando che il regolamento delegato della Commissione propone di includere in tale nuova azione specifica il concetto di "centri controllati" e di prevedere quindi il finanziamento degli Stati membri per la creazione, lo sviluppo e il funzionamento di tali "centri controllati";

C.  considerando che il concetto di "centri controllati" è un concetto controverso di discutibile legalità che non esiste a norma del diritto dell'Unione e non è stato approvato dai colegislatori;

D.  considerando che il Parlamento è del parere che tale concetto non dovrebbe essere finanziato a meno che e fintantoché tale concetto non sia adeguatamente definito in uno strumento legislativo appropriato – adottato dai colegislatori – che ne specifichi la base giuridica, la natura, la finalità e l'obiettivo;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.


Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo di sicurezza interna
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))
P8_TA(2019)0312B8-0215/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08465),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento delegato della Commissione propone, all'articolo 1, di modificare l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 aggiungendo un'azione specifica al fine di "istituire, sviluppare e gestire - anche per quanto riguarda la prestazione di servizi come l'identificazione, [...] la registrazione e la prima accoglienza - punti di crisi";

B.  considerando che il regolamento delegato della Commissione propone di includere in tale nuova azione specifica il concetto di "centri controllati" e di prevedere quindi il finanziamento degli Stati membri per la prestazione di servizi in tali "centri controllati";

C.  considerando che il concetto di "centri controllati" è un concetto controverso di discutibile legalità che non esiste a norma del diritto dell'Unione e non è stato approvato dai colegislatori;

D.  considerando che il Parlamento è del parere che tale concetto non dovrebbe essere finanziato a meno che e fintantoché tale concetto non sia adeguatamente definito in uno strumento legislativo appropriato – adottato dai colegislatori – che ne specifichi la base giuridica, la natura, la finalità e l'obiettivo;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.


Soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7)
PDF 155kWORD 56k
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060916/01 – 2019/2603(RSP))
P8_TA(2019)0313B8-0216/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060916/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere parere,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 20 giugno 2018 e pubblicato il 2 agosto 2018(3);

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il 26 settembre 2014 la società Monsanto Europe S.A./N.V. ha presentato, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata (GM) MON 87751 (in appresso "la domanda"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87751 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che, il 20 giugno 2018, l'EFSA ha adottato un parere favorevole in merito all'autorizzazione(5);

C.  considerando che la soia geneticamente modificata MON 87751 è stata sviluppata per conferire resistenza a determinati lepidotteri ed esprime a tal fine le proteine Bt Cry1A.105 e Cry2Ab2;

Tossine Bt

D.  considerando che gli studi dimostrano che le tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti che rafforzano le proprietà allergeniche di altri prodotti alimentari; che la soia stessa produce molti allergeni vegetali e che esiste il rischio specifico che la proteina Bt possa potenziare la risposta del sistema immunitario a tali componenti nella fase del consumo;

E.  considerando che un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA) ha già affermato che, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi "non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo(6)";

F.  considerando che, riguardo all'attuale autorizzazione, il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA riconosce la limitatezza delle conoscenze e delle prove sperimentali di cui si dispone in merito al potenziale delle nuove proteine espresse di agire come adiuvanti(7);

G.  considerando che gli studi sottolineano la necessità di ulteriori ricerche e di studi a lungo termine sulle proprietà adiuvanti delle tossine Bt; che, benché rimangano aperte le questioni riguardanti il ruolo delle tossine Bt e delle loro proprietà adiuvanti, non dovrebbe essere autorizzata l'importazione di piante GM, destinate all'alimentazione umana e animale, che le contengono;

Tossicità e studi di alimentazione di 90 giorni

H.  considerando che sono stati eseguiti due studi di tossicità a dose ripetuta a 28 giorni sui topi, uno con la proteina Cry1a.105 e l'altro con la proteina Cry2Ab2;

I.  considerando che tali studi di tossicità sono stati eseguiti utilizzando proteine isolate, vale a dire non con proteine in associazione, ricavate da batteri e, pertanto, non identiche a quelle prodotte dalla pianta; che ciò significa che gli studi non hanno simulato l'esposizione in condizioni reali;

J.  considerando che i due studi di tossicità non hanno rispettato appieno i pertinenti requisiti dell'OCSE nella misura in cui le analisi di coagulazione si sono basate su un numero di campioni relativamente basso e non sono stati eseguiti né test di attività motoria né serie di osservazioni funzionali (functional observational battery); che tali requisiti devono essere rispettati nel quadro della procedura di autorizzazione;

K.  considerando che, nello studio di alimentazione di 90 giorni, sono state rilevate varie differenze statisticamente significative tra il gruppo di controllo e il gruppo di prova che, secondo quanto osservato dall'autorità competente in materia di uno Stato membro, avrebbero dovuto essere ulteriormente analizzate(8);

L.  considerando che lo studio di alimentazione di 90 giorni sui ratti ha presentato le seguenti carenze: lo studio non ha impiegato due diversi dosaggi del materiale di prova come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione(9) e non sono state eseguite analisi su alcun materiale di prova per verificare una possibile contaminazione con altri organismi geneticamente modificati (OGM);

M.  considerando che, benché l'EFSA identifichi il latte di soia come il componente principale dell'alimentazione umana che presenta la più elevata esposizione cronica(10), la farina di soia tostata e degrassata è stata utilizzata come materiale di prova nell'ambito dello studio di alimentazione; che i livelli di espressione delle proteine Bt nella farina di soia non sono stati misurati, il che significa che non è possibile collegare i risultati dello studio con specifici livelli di tossine Bt;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

N.  considerando che le autorità degli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche durante il periodo di consultazione di tre mesi(11), tra cui il fatto che rimangono irrisolte numerose questioni riguardanti la sicurezza e la possibile tossicità della soia geneticamente modificata, che non sono stati esaminati gli effetti combinatori di entrambe le proteine e che si dovrebbe tenere conto di ulteriori informazioni prima di completare la valutazione del rischio, che il piano di monitoraggio ambientale non soddisfa gli obiettivi di cui all'allegato VII, direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) e che esso dovrebbe essere modificato prima di rilasciare l'autorizzazione, e che non vi sono motivi per presumere che il consumo delle proteine Cry sia sicuro e che non rappresenti un pericolo per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente;

O.  considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale le parti hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati(13); che la decisione di autorizzare o meno la soia geneticamente modificata rientra nella giurisdizione dell'Unione;

P.  considerando che, conformemente a una richiesta presentata da uno Stato membro, nella domanda si dovrebbe tenere conto dei dati esistenti relativi all'impatto della coltivazione della soia geneticamente modificata MON 87751 sui paesi produttori ed esportatori; che lo stesso Stato membro raccomanda di eseguire uno studio per valutare come le importazioni di alcuni prodotti influenzino le scelte delle colture in Europa e, pertanto, la biodiversità che risulta da tali scelte di agrosistema(14);

Q.  considerando che le autorità competenti di diversi Stati membri hanno criticato la mancanza di robustezza del piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio;

Mancanza di legittimità democratica

R.  considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere parere, il che significa che non vi è una maggioranza qualificata a favore dell'autorizzazione;

S.  considerando che in numerose occasioni(15) la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica(16);

T.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura(17) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

U.  considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

V.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi GM non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la decisione che rinnova l'autorizzazione;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(18), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi GM, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.  invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

6.  invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2018. Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata MON 87751 destinata all'alimentazione umana e animale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2014–121), EFSA Journal 2018; EFSA Journal 2018; 16(8):5346, 32 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.
(4)–––––––––––––––––––––––––––––––––– – Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0222).Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0196).Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0197).Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0198).
(5) https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5346
(6) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p34
(7) Risposta dell'EFSA alle osservazioni degli Stati membri, pag. 109, Allegato G: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(8) Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, pag. 27, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).
(10) Parere dell'EFSA, pag. 22, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5346
(11) Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(12) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(13) Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, 1992, articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(14) Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, pag. 67, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(15) cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.
(16) Ad esempio, in occasione del discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
(17) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.
(18) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


Granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ6Ø3-6)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01 – 2019/2604(RSP))
P8_TA(2019)0314B8-0217/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–  visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere parere,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 20 giugno 2018 e pubblicato il 25 luglio 2018(3),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che la decisione della Commissione 2007/703/CE(5) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603; che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che il 20 ottobre 2016 la Pioneer Overseas Corporation, per conto della Pioneer Hi-Bred International, Inc. e la Dow AgroSciences Europe, per conto della Dow AgroSciences LLC, congiuntamente hanno presentato alla Commissione una domanda di rinnovo di tale autorizzazione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

C.  considerando che il 25 luglio 2018 l'EFSA ha espresso un parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

D.  considerando che il parere dell'EFSA indica che i richiedenti, per la loro ricerca bibliografica, hanno consultato 120 pubblicazioni concludendo che tra queste, dopo l'applicazione di criteri di ammissibilità e inclusione da essi definiti, soltanto una era pertinente, ossia un parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (gruppo GMO dell'EFSA);

E.  considerando che l'EFSA, pur ritenendo che le future ricerche della letteratura dei richiedenti possano essere migliorate, non ha effettuato autonomamente una ricerca sistematica della letteratura, ma ha semplicemente valutato la ricerca della letteratura effettuata dai richiedenti e su tale base ha concluso che non è stata identificata nessuna nuova pubblicazione che desti preoccupazioni riguardo alla sicurezza;

F.  considerando che, analogamente, per gli altri elementi valutati, quali i dati bioinformatici, il monitoraggio successivo all'immissione in commercio nonché la valutazione complessiva, l'EFSA si affida semplicemente alle informazioni fornite dai richiedenti e, di conseguenza, fa propria la valutazione di questi ultimi;

G.  considerando che l'EFSA ha adottato il suo parere basandosi sull'ipotesi secondo cui la sequenza del DNA dei due eventi nel granturco geneticamente modificato NK603 x MON 810 è identica alla sequenza degli eventi valutati inizialmente; che tale ipotesi non sembra fondata su dati o prove fornite dai richiedenti bensì solamente su una dichiarazione da essi presentata;

H.  considerando che l'EFSA riconosce che le relazioni annuali proposte dai richiedenti, concernenti il monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, consistono principalmente nel controllo generale del materiale vegetale geneticamente modificato importato; che l'EFSA ritiene necessarie ulteriori discussioni con i richiedenti e i responsabili della gestione del rischio in merito all'attuazione pratica delle relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, ad esempio per quanto riguarda i dati concreti raccolti sull'esposizione e/o gli effetti avversi come indicati nel quadro dei sistemi di monitoraggio esistenti;

I.  considerando che il granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 esprime il gene cry1F, che conferisce protezione da taluni parassiti dell'ordine dei lepidotteri, il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio e il gene cp4 epsps, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato;

J.  considerando che le piante geneticamente modificate Bt esprimono la tossina insetticida in ogni cella durante tutto il loro ciclo di vita, ivi comprese le parti consumate da esseri umani e animali; che gli esperimenti sui mangimi dimostrano che le piante geneticamente modificate Bt possono avere effetti tossici(6); che è stato dimostrato che la tossina Bt nelle piante geneticamente modificate differisce in modo significativo dalla tossina Bt presente in natura(7); che sussistono preoccupazioni relative a una possibile evoluzione della resistenza alle proteine Cry nei parassiti bersaglio dell'ordine dei lepidotteri, fenomeno che potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria nei paesi di coltivazione;

K.  considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(8); che l'approvazione del glufosinato è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(9);

L.  considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo"(10);

M.  considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari, nella fattispecie il glifosato e il glufosinato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili;

N.  considerando che è prevedibile che il granturco geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato e glufosinato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, ma possono anche influenzare la composizione della pianta di granturco geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

O.  considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi determinati dalle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; che le conseguenze dell'irrorazione degli erbicidi sul granturco geneticamente modificato, così come gli effetti cumulativi dell'irrorazione sia di glifosato che di glufosinato, non sono stati valutati;

P.  considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale alle parti incombe la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno delle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati(11); che la decisione di autorizzare o meno il granturco geneticamente modificato rientra nella giurisdizione dell'Unione;

Q.  considerando che i commenti presentati dagli Stati membri durante il periodo di consultazione di tre mesi riguardano, tra l'altro: la non conformità agli orientamenti dell'EFSA in materia di relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, numerose lacune nelle suddette relazioni, compreso il fatto che la presenza in Europa di teosinte, una pianta selvatica antenata del granturco, sia stata ignorata e che manchino le informazioni riguardanti le sorti delle tossine Bt nell'ambiente; preoccupazioni concernenti l'attendibilità dei dati a conferma delle conclusioni della valutazione del rischio; l'insufficienza del piano di monitoraggio proposto; un'inadeguata ricerca della letteratura, con conseguente omissione di studi significativi, e una dichiarazione indicante erroneamente che la letteratura esaminata non è pertinente; la mancata presentazione di dati che dimostrino l'identità della sequenza di un'attuale varietà di granturco contenente l'evento combinato 1507 x NK603 e dell'evento inizialmente sottoposto a valutazione(12);

R.  considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere alcun parere e che ciò implica l'assenza di una maggioranza qualificata a favore dell'autorizzazione;

S.  considerando che in numerose occasioni(13) la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica(14);

T.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura(15) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

U.  considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere in seno al comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

V.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di formulare la decisione che rinnova l'autorizzazione;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.  invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura, che si è dimostrata inadeguata;

6.  invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.  chiede alla Commissione di mantenere gli impegni assunti nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e, in particolare, di non autorizzare l'importazione di piante geneticamente modificate destinate all'alimentazione umana o animale che siano state rese resistenti a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

8.  invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008) [Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-008)]. EFSA Journal 2018;16(7): 5347.
(4)–––––––––––––––––––––––––––––––––– – Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0196).Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0197).Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0198).
(5) Decisione 2007/703/CE della Commissione, del 24 ottobre 2007, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 285 del 31.10.2007, pag. 47).
(6) Si veda, per esempio, El-Shamei, Z.S., Gab-Alla, A.A., Shatta, A.A., Moussa, E.A., Rayan, A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG) (Cambiamenti istopatologici in taluni organi di ratti maschi nutriti con granturco geneticamente modificato). Journal of American Science, 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Aspetti comparativi dell'uso della tossina Cry nella lotta contro gli insetti). In: Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(9) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(10) Monografie IARC, volume 112: "Some organophosphate insecticides and herbicides" (Alcuni insetticidi ed erbicidi organofosfati), 20 marzo 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).
(11) Articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(12) Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2018-00509, disponibile online al seguente indirizzo: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/
(13) Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.
(14) Si veda, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
(15) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.
(16) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


Alcuni usi di ftalato di bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) (DEZA a.s.)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (DEZA a.s.) (D060865/01 – 2019/2605(RSP))
P8_TA(2019)0315B8-0218/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che concede un'autorizzazione parziale per taluni usi del Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (DEZA a.s.) (D060865/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

–  visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)(2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006,

–  visto il regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)(3),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(5),

–  vista la sentenza del Tribunale nella causa T-837/16(6),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il DEHP è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2008(7) a causa della sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione;

B.  considerando che il DEHP è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2011(8) a causa di tale classificazione dell'uso diffuso e dell'elevato volume di produzione nell'Unione(9), con una data di scadenza del 21 febbraio 2015;

C.  considerando che le imprese intenzionate a continuare a utilizzare il DEHP hanno dovuto presentare una domanda di autorizzazione entro agosto 2013; considerando che la società DEZA ha presentato domanda entro tale scadenza ed è stata autorizzata a continuare a utilizzare il DEHP in attesa della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 58 del regolamento REACH;

D.  considerando che nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC; che il ritardo della Commissione nell'elaborare la decisione ha portato di fatto a tollerare l'uso del DEHP per oltre quattro anni dopo la data di scadenza;

E.  considerando che il DEHP è stato identificato nel 2014 come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per gli animali e gli esseri umani; che l'elenco di sostanze candidate è stato aggiornato di conseguenza nel 2014(10) per quanto riguarda l'ambiente e nel 2017(11) per quanto riguarda la salute umana;

F.  considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 ha limitato l'uso del DEHP e di altri ftalati in numerosi articoli sulla base di un rischio inaccettabile per la salute umana; che il RAC ha evidenziato, nel contesto di tale restrizione, il fatto che la valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati(12);

G.  considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 prevede deroghe per determinate applicazioni nella misura in cui si ritenga che non presentino un rischio inaccettabile per la salute umana; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, a parte le esportazioni di formulazioni contenenti DEHP, è pertanto particolarmente importante per le applicazioni oggetto di deroga;

H.  considerando che tali applicazioni potrebbero tuttavia comportare un rischio inaccettabile per l'ambiente, in particolare a causa delle proprietà di interferenza endocrina del DEHP;

I.  considerando che l'obiettivo principale del regolamento REACH consiste nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente alla luce del suo considerando 16, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea(13);

J.  considerando che in virtù dell'articolo 55 e del considerando 12 del regolamento REACH, una finalità centrale dell'autorizzazione consiste nella sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative adeguate;

K.  considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede che il richiedente fornisca una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma dell'allegato I;

L.  considerando che, in questo caso, il RAC ha individuato gravi carenze nelle informazioni fornite dal richiedente(14); che per un tipo di uso non è stata fornita nessuna informazione(15);

M.  considerando che il RAC e la Commissione hanno concluso che il richiedente non ha dimostrato che il rischio fosse adeguatamente controllato ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2; che il RAC ha inoltre concluso che, contrariamente a quanto disposto all'articolo 60, paragrafo 10, il rischio non è stato ridotto al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile;

N.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione rifiuta l'autorizzazione per il singolo uso per il quale la domanda non ha fornito informazioni, sulla base dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH;

O.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce in un altro punto le carenze segnalate dal RAC, facendo riferimento alla presentazione di informazioni limitate sull'esposizione sul luogo di lavoro(16), ma anziché respingere l'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, invita il richiedente a fornire le informazioni mancanti nella sua relazione di revisione 18 mesi dopo l'adozione della decisione(17);

P.  considerando che la relazione di revisione di cui all'articolo 61 non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune di informazioni che dovevano essere fornite inizialmente, ma è teso a garantire che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora attuali dopo un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda l'emergere di nuove alternative idonee;

Q.  considerando che il Tribunale ha chiaramente dichiarato che le condizioni relative all'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, non possono essere legalmente utilizzate per rimediare alle potenziali carenze o lacune nelle informazioni fornite dal richiedente l'autorizzazione(18);

R.  considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, stabilisce l'obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente;

S.  considerando che il parere del SEAC ha evidenziato carenze significative nell'analisi socioeconomica presentata dal richiedente, che si riflettono anche nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione(19);

T.  considerando che, alla luce dell'articolo 55 e dell'articolo 60, paragrafo 4, il richiedente deve dimostrare che non siano disponibili alternative idonee agli usi oggetto della domanda;

U.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce che l'uso 2 non era sufficientemente specifico(20); che il SEAC ha rilevato gravi carenze nella richiesta di autorizzazione per quanto concerne la disponibilità di alternative(21),(22);

V.  considerando che il richiedente non è legittimamente giustificato a rifarsi al suo status di fabbricante della sostanza per non fornire informazioni sufficienti sull'idoneità delle alternative per gli usi contemplati nella domanda;

W.  considerando che, a causa delle insufficienti informazioni fornite, un membro del SEAC ha contestato ufficialmente la conclusione del SEAC sulla mancanza di alternative adeguate(23);

X.  considerando che l'articolo 60, paragrafo 5, non può essere interpretato nel senso che l'idoneità delle alternative dal punto di vista del richiedente è un fattore unico e determinante; che l'articolo 60, paragrafo 5, non stabilisce un elenco esaustivo delle informazioni di cui tener conto nell'analisi delle alternative; che l'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), prevede altresì che si tenga conto delle informazioni provenienti dai contributi di terzi; che le informazioni fornite nella consultazione pubblica hanno già rivelato all'epoca la disponibilità di alternative per gli usi contemplati(24);

Y.  considerando che il Tribunale ha ricordato alla Commissione che, per concedere legalmente un'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, essa deve verificare una quantità sufficiente di informazioni sostanziali e verificabili al fine di concludere che non sono disponibili alternative adeguate per gli impieghi contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili(25);

Z.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione adduce di aver tenuto conto delle nuove informazioni disponibili dal processo di restrizione(26) come motivo del ritardo nella sua adozione; che è pertanto sorprendente che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non abbia considerato la disponibilità di alternative chiaramente documentata nel fascicolo di restrizione(27); che le alternative menzionate nella proposta di restrizione sono pertinenti anche per gli usi contemplati nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione(28);

AA.  considerando che, infine, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il DEHP è stato ufficialmente riconosciuto come interferente endocrino per la salute umana e l'ambiente; che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale informazione nel contesto della valutazione socioeconomica a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, in quanto altrimenti i benefici di un rifiuto di autorizzazione sarebbero sottovalutati;

AB.  considerando che l'autorizzazione proposta dalla Commissione è quindi in violazione degli articoli 60, paragrafo 4, e 60, paragrafo 7, del regolamento REACH;

AC.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione andrebbe a favore dei temporeggiatori, con ripercussioni negative sulle imprese che hanno investito nelle alternative(29);

AD.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione dichiara che quest'ultima ha preso atto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015; che molte carenze strutturali dell'applicazione del capitolo sull'autorizzazione del regolamento REACH sottolineate dal Parlamento in tale risoluzione viziano anche la decisione di esecuzione della Commissione in oggetto(30);

AE.  considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti(31) ha ribadito che " il passaggio a un'economia circolare impone la rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e, ove possibile, la progressiva soppressione delle sostanze preoccupanti, in particolare nei casi in cui esistono o saranno sviluppate alternative più sicure";

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006;

2.  invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che respinga la domanda di autorizzazione;

3.  invita la Commissione a porre rapidamente fine all'uso del DEHP in tutte le restanti applicazioni, tanto più alla luce della disponibilità di alternative più sicure al PVC morbido e al DEHP;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Pareri del RAC e del SEAC per l'uso 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/60f338a5-09ac-423a-b7c1-2511ee2d9b77; per l'uso 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124 ; per l'uso 3: https://echa.europa.eu/documents/10162/bfbf6ddc-dd94-456b-bbff-32d7d32e6c92
(3) GU L 322 del 18.12.2018, pag. 14.
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(5) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.
(6) http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=2535071
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) "La valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati. I livelli derivati senza effetto (DNEL) per il DEHP e il BBP possono essere inferiori a quelli attualmente previsti. Diversi studi sperimentali ed epidemiologici hanno suggerito possibili effetti sul sistema immunitario, sul sistema metabolico e sullo sviluppo neurologico; alcuni di questi studi indicano che la tossicità per la riproduzione potrebbe non essere il criterio terminale più sensibile e che i DNEL selezionati possono non essere sufficientemente protettivi nei confronti di questi altri effetti. Inoltre, il comitato degli Stati membri (MSC) ha confermato che questi quattro ftalati sono interferenti endocrini per la salute umana e che la Commissione sta valutando la possibilità di identificarli come sostanze che suscitano un livello equivalente di preoccupazione a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH; ciò solleva ulteriori incertezze riguardo al rischio di queste sostanze.". Cfr. https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, pag. 9.
(13) Causa C-558/07, S.P.C.M. SA and Others contro Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.
(14) "Il RAC reputa che i dati relativi all'esposizione presentati nella raccomandazione specifica per paese non siano rappresentativi dell'ampio ambito di applicazione della domanda. Pertanto, il RAC non è in grado di effettuare una valutazione ben fondata dell'esposizione. Le valutazioni seguenti sono basate su dati lacunosi e sono pertanto scarsamente significative per la valutazione dei rischi seguente" - cfr. parere del RAC sull'uso 2, pag. 10: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124
(15) Progetto di decisione, punto 19.
(16) Progetto di decisione, punto 17.
(17) Progetto di decisione, punto 17.
(18) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2015:-83.
(19) "Una valutazione quantitativa dell'impatto dell'uso continuato sulla salute umana non è stata possibile a causa delle limitate informazioni disponibili" - progetto di autorizzazione, punto 5.
(20) Progetto di decisione, punto 18.
(21) "La conclusione del richiedente per quanto riguarda l'adeguatezza e la disponibilità di alternative (...) non è sufficientemente motivata" - parare del SEAC sull'uso 2, pag. 18 - https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124
(22) "La valutazione delle alternative non riguarda nello specifico le diverse situazioni coperte dal campo molto esteso di questo uso e non dimostra pertanto che non vi siano alternative tecnicamente possibili" - parere del SEAC sull'uso 2, pag. 19.
(23) https://echa.europa.eu/documents/10162/03434073-5619-4395-8293-92ddaf6c85ad
(24) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02 - cfr. in particolare la linea 58.
(25) Sentenza del Tribunale del giovedì 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, ECLI:EU:T:2019:144, §86.
(26) Progetto di decisione, punto 3.
(27) "Alternative tecnicamente possibili con un rischio più basso sono attualmente disponibili a prezzi simili per tutti gli usi nell'ambito di applicazione della presente proposta" - https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(28) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 - pag. 69; Cfr. "applicazioni" nella tabella, che coprono anche gli impieghi esterni.
(29) Cfr. ad esempio: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298; http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(30) Cfr. in particolare i considerando N, O, P e R di tale risoluzione.
(31) Testi approvati, P8_TA(2018)0353.


Alcuni usi di ftalato di Bbis(2-etilesile) ftalato (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che concede un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))
P8_TA(2019)0316B8-0219/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che concede un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

–  visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)(2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006,

–  visto il regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)(3),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(5),

–  vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-837/16(6),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il DEHP è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2008(7) a causa della sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione;

B.  considerando che il DEHP è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2011(8) a causa di tale classificazione, dell'uso diffuso e dell'elevato volume di produzione nell'Unione(9), con una data di scadenza del 21 febbraio 2015;

C.  considerando che le imprese disposte a continuare a utilizzare il DEHP hanno dovuto presentare una domanda di autorizzazione entro agosto 2013; che Grupa Azoty ha presentato domanda entro tale scadenza ed è stata autorizzata a continuare a utilizzare il DEHP in attesa della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 58 del regolamento REACH;

D.  considerando che nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC; che il ritardo della Commissione nell'elaborare la decisione ha portato di fatto a tollerare l'uso del DEHP per oltre quattro anni dopo la data di scadenza;

E.  considerando che il DEHP è stato identificato nel 2014 come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per gli animali e gli esseri umani; che l'elenco di sostanze candidate è stato aggiornato di conseguenza nel 2014(10) per quanto riguarda l'ambiente e nel 2017(11) per quanto riguarda la salute umana;

F.  considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 ha limitato l'uso del DEHP e di altri ftalati in numerosi articoli sulla base di un rischio inaccettabile per la salute umana; che il RAC ha evidenziato, nel contesto di tale restrizione, il fatto che la valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati(12);

G.  considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 ha limitato l'uso del DEHP e di altri ftalati nella maggior parte degli articoli, pur prevedendo deroghe per talune applicazioni; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, a parte le esportazioni di formulazioni contenenti DEHP, è pertanto particolarmente importante per le applicazioni oggetto di deroga;

H.  considerando che tali applicazioni potrebbero tuttavia costituire un rischio inaccettabile per l'ambiente, in particolare a causa delle proprietà di interferenza endocrina del DEHP;

I.  considerando che l'obiettivo principale del regolamento REACH consiste nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente alla luce del suo considerando 16, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea(13);

J.  considerando che in virtù dell'articolo 55 e del considerando 12 del regolamento REACH, una finalità centrale dell'autorizzazione consiste nella sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative adeguate;

K.  considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede che il richiedente fornisca una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma dell'allegato I;

L.  considerando che, in questo caso, il RAC ha individuato gravi carenze nelle informazioni fornite dal richiedente(14);

M.  considerando che il RAC e la Commissione hanno concluso che il richiedente non ha dimostrato che il rischio fosse adeguatamente controllato ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2; che il RAC ha inoltre concluso che, contrariamente a quanto disposto all'articolo 60, paragrafo 10, il rischio non è stato ridotto al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile;

N.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce la presentazione di informazioni limitate sull'esposizione sul luogo di lavoro(15), ma anziché respingere l'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, invita il richiedente a fornire le informazioni mancanti nella sua relazione di riesame18 mesi dopo l'adozione di tale decisione(16);

O.  considerando che la relazione di riesame di cui all'articolo 61 non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune di informazioni che dovevano essere fornite inizialmente, ma è tesa a garantire che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora aggiornate dopo un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda l'emergere di nuove alternative disponibili;

P.  considerando che il Tribunale ha chiaramente affermato che le condizioni relative all'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, non possono essere legalmente utilizzate per rimediare alle potenziali carenze o lacune nelle informazioni fornite dal richiedente l'autorizzazione(17);

Q.  considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, stabilisce l'obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente;

R.  considerando che il parere del SEAC ha evidenziato carenze significative nell'analisi socioeconomica presentata dal richiedente, che si riflettono anche nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione(18);

S.  considerando che, alla luce dell'articolo 55 e dell'articolo 60, paragrafo 4, il richiedente deve dimostrare che non siano disponibili alternative idonee agli usi oggetto della domanda;

T.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce che l'uso 2 non era sufficientemente specifico(19); che il SEAC ha rilevato gravi carenze nella richiesta di autorizzazione per quanto concerne la disponibilità di alternative(20)(21);

U.  considerando che il richiedente non è legittimamente giustificato a rifarsi al suo status di fabbricante della sostanza per non fornire informazioni sufficienti sull'idoneità delle alternative per gli usi contemplati nella domanda;

V.  considerando che, a causa delle insufficienti informazioni fornite, un membro del SEAC ha contestato ufficialmente la conclusione del SEAC sulla mancanza di alternative adeguate(22);

W.  considerando che l'articolo 60, paragrafo 5, non può essere interpretato nel senso che l'idoneità delle alternative dal punto di vista del richiedente è un fattore unico e determinante; che l'articolo 60, paragrafo 5, non stabilisce un elenco esaustivo delle informazioni di cui tener conto nell'analisi delle alternative; che l'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), prevede altresì che si tenga conto delle informazioni provenienti dai contributi di terzi; che le informazioni fornite nella consultazione pubblica hanno già rivelato all'epoca la disponibilità di alternative per gli usi contemplati(23);

X.  considerando che il Tribunale ha ricordato alla Commissione che, per concedere legalmente un'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, essa deve verificare una quantità sufficiente di informazioni sostanziali e verificabili al fine di concludere che non sono disponibili alternative adeguate per gli impieghi contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili(24);

Y.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione adduce di aver tenuto conto delle nuove informazioni disponibili dal processo di restrizione(25) come motivo del ritardo nella sua adozione; che è pertanto sorprendente che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non abbia considerato la disponibilità di alternative chiaramente documentata nel fascicolo di restrizione(26); che le alternative menzionate nella proposta di restrizione sono pertinenti anche per gli usi contemplati nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione(27);

Z.  considerando che lo stesso richiedente ha annunciato di aver abbandonato l'utilizzo degli orto-ftalati, compreso il DEHP(28);

AA.  considerando che, infine, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il DEHP è stato ufficialmente riconosciuto come interferente endocrino per la salute umana e l'ambiente; che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale informazione nel contesto della valutazione socioeconomica a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, in quanto altrimenti i benefici di un rifiuto di autorizzazione sarebbero sottovalutati;

AB.  considerando che l'autorizzazione proposta dalla Commissione viola quindi l'articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento REACH;

AC.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione andrebbe a beneficio di chi rinvia e ripercussioni negative sulle imprese che hanno investito in alternative(29);

AD.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione dichiara che "la Commissione ha preso atto" della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015; che molte carenze strutturali dell'applicazione del capitolo sull'autorizzazione del regolamento REACH sottolineate dal Parlamento in tale risoluzione viziano anche la decisione di esecuzione della Commissione in oggetto(30);

AE.  considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti(31) ha ribadito che "il passaggio a un'economia circolare impone la rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e, ove possibile, la progressiva soppressione delle sostanze preoccupanti, in particolare nei casi in cui esistono o saranno sviluppate alternative più sicure";

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1907/2006;

2.  invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto nel quale respinge la domanda di autorizzazione;

3.  invita la Commissione a porre rapidamente fine all'uso del DEHP in tutte le restanti applicazioni, tanto più alla luce della disponibilità di alternative più sicure al PVC morbido e al DEHP;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Pareri del RAC e del SEAC sull'uso 1 — https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7; e 2 – https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7
(3) GU L 322 del 18.12.2018, pag. 14.
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(5) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.
(6) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, consultabile al link: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=6227955
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) "La valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati. I livelli derivati senza effetto (DNEL) per il DEHP e il BBP possono essere inferiori a quelli attualmente previsti. Diversi studi sperimentali ed epidemiologici hanno suggerito possibili effetti sul sistema immunitario, sul sistema metabolico e sullo sviluppo neurologico; alcuni di questi studi indicano che la tossicità per la riproduzione potrebbe non essere il criterio terminale più sensibile e che i DNEL selezionati possono non essere sufficientemente protettivi nei confronti di questi altri effetti. Inoltre, il comitato degli Stati membri (MSC) ha confermato che questi quattro ftalati sono interferenti endocrini per la salute umana e che la Commissione sta valutando la possibilità di identificarli come sostanze che suscitano un livello equivalente di preoccupazione a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH; ciò solleva ulteriori incertezze riguardo al rischio di queste sostanze." Cfr. https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, pag. 9.
(13) Causa C-558/07, S.P.C.M. SA and Others contro Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.
(14) "Il RAC reputa che i dati relativi all'esposizione presentati nella raccomandazione specifica per paese non siano rappresentativi dell'ampio ambito di applicazione della domanda. Pertanto, il RAC non è in grado di effettuare una valutazione ben fondata dell'esposizione. Le valutazioni seguenti sono basate su dati lacunosi e pertanto scarsamente significative per la valutazione dei rischi seguente" - cfr. parere del RAC sull'uso 2, pag. 10.
(15) Progetto di decisione, par 17.
(16) Progetto di decisione, par 17.
(17) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, causa T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punti 82-83.
(18) "Una valutazione quantitativa dell'impatto sulla salute umana dell'uso continuato non è stata possibile a causa delle limitate informazioni disponibili" - progetto di decisione, punto 5.
(19) Progetto di decisione, par 18.
(20) "La conclusione del richiedente per quanto riguarda l'adeguatezza e la disponibilità di alternative (...) non è sufficientemente motivata" - parere del SEAC sull'uso 2, pag. 18.
(21) "La valutazione delle alternative non riguarda nello specifico le diverse situazioni coperte dal campo molto ampio di questa applicazione e non dimostra pertanto che non vi siano alternative tecnicamente realizzabili" - parere del SEAC sull'uso 2, pag. 19.
(22) Cfr. parere di minoranza: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9
(23) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02, cfr. in particolare la linea 56.
(24) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, causa T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punto 86.
(25) Progetto di decisione, punto 3.
(26) "Alternative tecnicamente possibili con un rischio più basso sono attualmente disponibili a prezzi simili per tutti gli usi nell'ambito di applicazione della presente proposta" - https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(27) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, p. 69 — Cfr. "applicazioni" nella tabella, che coprono anche gli impieghi esterni.
(28) http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(29) Cfr. ad esempio: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298
(30) Cfr. in particolare i considerando N, O, P e R di tale risoluzione.
(31) Testi approvati, P8_TA(2018)0353.


Taluni usi di triossido di cromo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) (D060095/03),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

–  visti i pareri formulati dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e dal comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)(2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3),

–  vista la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il triossido di cromo è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2010(5) a causa della sua classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) e mutagena (categoria 1B);

B.  considerando che il triossido di cromo è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2013(6) a causa di tale classificazione, degli elevati volumi attualmente in uso, del gran numero di siti in cui viene utilizzato nell'Unione e del rischio di significativa esposizione dei lavoratori(7), e che la data di scadenza è stata fissata al 21 settembre 2017;

C.  considerando che le imprese intenzionate a continuare a utilizzare il triossido di cromo erano tenute a presentare una domanda di autorizzazione entro il 21 marzo 2016;

D.  considerando che Lanxess e altre sei imprese ("i richiedenti") hanno costituito un consorzio, cui hanno aderito oltre 150 imprese ma la cui composizione esatta non è nota, per presentare congiuntamente domanda(8);

E.  considerando che, avendo presentato congiuntamente la domanda entro il termine del 21 marzo 2016, i richiedenti e i loro utilizzatori a valle sono stati autorizzati a continuare a utilizzare il triossido di cromo in attesa della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 58 del regolamento REACH riguardo agli usi oggetto della domanda;

F.  considerando che la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC nel settembre 2016; che il ritardo della Commissione nell'elaborare la decisione ha portato di fatto a tollerare l'uso del triossido di cromo per un anno e mezzo dopo la data di scadenza;

G.  considerando che, come indicato al considerando 16 del regolamento REACH quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea(9), l'obiettivo principale di tale regolamento consiste nell'assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;

H.  considerando che, a norma dell'articolo 55 e alla luce del considerando 12 del regolamento REACH, la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce uno scopo centrale dell'autorizzazione;

I.  considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un livello derivato senza effetto per le proprietà cancerogene del triossido di cromo e che pertanto quest'ultimo è considerato una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento REACH; che ciò significa che per questa sostanza non è possibile stabilire un livello teorico sicuro di esposizione da utilizzare come livello di riferimento per valutare se il rischio di utilizzarla sia adeguatamente controllato;

J.  considerando che, secondo le stime del RAC, il rilascio dell'autorizzazione porterebbe a 50 il numero statistico di casi mortali di cancro all'anno;

K.  considerando che, a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, l'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza i cui rischi non sono adeguatamente controllati può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative;

L.  considerando che la domanda riguarda l'uso di 20 000 tonnellate di triossido di cromo all'anno;

M.  considerando che la domanda riguarda un numero molto elevato di utilizzatori a valle (oltre 4 000 siti) in settori che vanno dall'industria cosmetica a quella aerospaziale, degli imballaggi alimentari, automobilistica, sanitaria ed edilizia e interessa un numero senza precedenti di lavoratori esposti a tale sostanza (oltre 100 000);

N.  considerando che la domanda riguarda formalmente sei "usi"; che le descrizioni di tali usi sono tuttavia talmente generiche da configurare un ambito di applicazione molto ampio, che è stato addirittura definito "estremamente ampio"(10); che ciò inficia sia la valutazione socioeconomica che la valutazione delle alternative idonee;

O.  considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede che il richiedente presenti una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma dell'allegato I; che detta relazione deve includere anche una valutazione dell'esposizione(11);

P.  considerando che il RAC ha rilevato una notevole discrepanza tra l'oggetto della domanda presentata e le informazioni in essa fornite(12);

Q.  considerando che il RAC ha individuato gravi carenze nelle informazioni fornite dai richiedenti relativamente agli scenari di esposizione dei lavoratori(13);

R.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ha riconosciuto che i richiedenti non hanno fornito le informazioni necessarie relativamente agli scenari di esposizione dei lavoratori(14);

S.  considerando che, invece di ritenere la domanda non conforme a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH, il progetto di decisione di esecuzione della Commissione esige semplicemente che i richiedenti forniscano i dati mancanti nella loro relazione di revisione, ossia anni dopo l'adozione del progetto di decisione in questione(15);

T.  considerando che la relazione di riesame di cui all'articolo 61 del regolamento REACH non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune nelle informazioni che avrebbero dovuto fornite preventivamente (dal momento che tali informazioni sono fondamentali per l'adozione di una decisione), ma è tesa a garantire che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora attuali;

U.  considerando che il Tribunale ha chiaramente stabilito che le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento REACH non possono essere finalizzare a ovviare alle potenziali carenze o lacune di una domanda di autorizzazione(16);

V.  considerando che il parere del SEAC ha inoltre evidenziato notevoli incertezze nell'analisi delle alternative presentata dai richiedenti, constatate anche nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione(17);

W.  considerando che, conformemente all'articolo 55 e all'articolo 60, paragrafo 4, il richiedente deve dimostrare che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative agli usi oggetto della domanda;

X.  considerando che è stata dimostrata la disponibilità di idonee alternative per molte delle applicazioni che rientrano negli usi da autorizzare(18),

Y.  considerando che il Tribunale ha ricordato alla Commissione che, per concedere legalmente un'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, essa deve verificare una quantità sufficiente di informazioni concrete e verificabili per poter concludere che non sono disponibili alternative adeguate per gli usi contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili(19);

Z.  considerando che, nel caso in questione, le incertezze relative all'analisi delle alternative erano lungi dall'essere trascurabili(20);

AA.  considerando che il fatto che gli "usi" per i quali i richiedenti hanno deciso di chiedere l'autorizzazione sono molto generici non può legittimamente giustificare un'analisi incompleta delle alternative;

AB.  considerando che l'articolo 62 del regolamento REACH non prevede alcuna deroga in materia di informazioni per le società che presentano domanda congiuntamente in quanto consorzio;

AC.  considerando che l'autorizzazione proposta dalla Commissione viola quindi l'articoli 60, paragrafi 7 e 4, del regolamento REACH;

AD.  considerando inoltre che alcuni utilizzatori a valle contemplati dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione hanno già presentato separatamente domanda di autorizzazione; che il RAC e il SEAC hanno già espresso il loro parere su alcune di tali domande; che sono già state concesse autorizzazioni ad alcuni utilizzatori a valle;

AE.  considerando tuttavia che, tra gli usi estremamente generali della domanda congiunta presentata dai richiedenti, vi possono essere applicazioni specifiche per le quali gli utilizzatori a valle non hanno presentato una domanda di autorizzazione separata, ma per le quali possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH;

AF.  considerando che tali domande possono riguardare settori importanti;

AG.  considerando che sarebbe dunque opportuno offrire, in via eccezionale, a tali utilizzatori a valle che non hanno ancora presentato una domanda specifica la possibilità di presentare in tempi brevi una domanda separata;

1.  invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto;

2.  invita la Commissione a valutare attentamente se possano essere rilasciate autorizzazioni nel pieno rispetto del regolamento REACH per gli usi specifici e ben definiti contemplati dalla domanda presentata dai richiedenti;

3.  invita la Commissione a concedere, in via eccezionale, agli utilizzatori a valle il cui uso rientra nella domanda da parte dei richiedenti, ma per il quale non è ancora stata presentata alcuna domanda di autorizzazione separata e per il quale mancano i dati pertinenti, la possibilità di presentare in tempi brevi i dati mancanti;

4.  invita il RAC e il SEAC a esaminare rapidamente tali domande completate successivamente, verificando in particolare che esse contengano tutte le informazioni necessarie specificate all'articolo 62 del regolamento REACH;

5.  invita la Commissione ad adottare rapidamente decisioni relativamente a tali domande, nel pieno rispetto del regolamento REACH;

6.  invita il RAC e il SEAC a non accettare più domande che non includono le informazioni da fornire a norma dell'articolo 62 del regolamento REACH;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Uso 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80 Uso 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a Uso 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e Uso 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8 Uso 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e Uso 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(4) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=5789184
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Sentenza della Corte del 7 luglio 2009, S.P.C.M. SA e altri/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.
(10) Cfr. parere del RAC/SEAC sull'uso 2, pag. 25, o sull'uso 5, pag. 61.
(11) REACH, allegato I sezione 5.1.
(12) Il RAC rileva la discrepanza, per ogni uso per il quale si chiede l'autorizzazione, tra (a) il numero totale di siti potenziali che secondo il richiedente potrebbero rientrare nella domanda (sino a 1 590 siti, secondo l'analisi socioeconomica) [per l'uso 2], (b) il numero di membri del consorzio (+ di 150) e (c) i dati forniti concernenti l'esposizione misurata (relativi a 6 siti su 23, per gli usi da 1 a 5) (cfr. il parere RAC).
(13) La maggiore incertezza deriva dalla mancanza di un chiaro collegamento tra le condizioni operative, le misure di gestione del rischio e i valori di esposizione per compiti e siti specifici, che potrebbero legittimare la domanda. Il RAC ritiene che questo sia un importante punto debole della domanda (cfr. il parere RAC sull'uso 2, pag. 12).
(14) Il RAC ha concluso che sussistono notevoli incertezze in merito all'esposizione dei lavoratori, data la limitata disponibilità di dati sull'esposizione misurata. Ha inoltre concluso che la sostanziale mancanza di informazioni contestuali ha reso difficile stabilire un collegamento tra le condizioni operative, le misure di gestione del rischio descritte nella domanda e i livelli di esposizione dichiarati per compiti e siti specifici, il che gli ha impedito di effettuare ulteriori valutazioni. Tali incertezze riguardano l'affidabilità e la rappresentatività dei dati sull'esposizione e la loro correlazione con le misure specifiche di gestione del rischio poste in essere (cfr. progetto di decisione, considerando 7).
(15) Progetto di decisione, considerando 25 e articolo 8.
(16) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia contro Commissione, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafi 82 e 83.
(17) Data la gamma estremamente ampia degli usi previsti, il SEAC non ha potuto escludere un certo grado di incertezza quanto alla fattibilità tecnica delle alternative per un numero limitato di applicazioni specifiche coperte dalla descrizione degli usi per i quali è chiesta l'autorizzazione (cfr. progetto di decisione, considerando 14.).
(18) Alternative riferite alle applicazioni 2 a 5 Rivestimento al plasma PVD CROMATIPIC, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94 Processo EHLA, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185 Triplo indurimento, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96 Hexigone Inhibitors, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95 SUPERCHROME PVD COATING, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10 Oerlikon Balzers ePD, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia contro Commissione, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 86.
(20) Secondo il richiedente, le applicazioni in cui è già possibile una sostituzione non sono comunque contemplate dalla domanda. Il richiedente non specifica tuttavia di quali applicazioni si tratta né precisa i requisiti tecnici a esse relativi. Il SEAC ritiene che l'approccio adottato dal richiedente per risolvere la questione non sia del tutto appropriato e sottolinea la necessità che il richiedente dimostri più concretamente che la sostituzione è già avvenuta, là dove effettivamente possibile. Tale obiettivo avrebbe potuto essere conseguito tramite una valutazione più precisa e mirata delle alternative (cfr. il parere del SEAC sull'uso 2, pag. 25.).


Dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla situazione dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa (2018/2160(INI))
P8_TA(2019)0318A8-0077/2019

Il Parlamento europeo,

–  visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentata dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016(1) e le relazioni di attuazione per il 2017 e il 2018,

–  visto il regolamento (UE) n. 232/2014(2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato,

–  visto il regolamento (UE) n. 235/2014(3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, presentata dalla Commissione il 14 giugno 2018 (COM(2018)0460),

–  viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 18 novembre 2015, dal titolo "Riesame della politica europea di vicinato" (JOIN(2015)0050), e la relazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 18 maggio 2017, sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017)0018),

–  viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'8 marzo 2011 dal titolo " "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200) e del 25 maggio 2011 dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303),

–  viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 14 marzo 2017, dal titolo "Elementi di una strategia dell'UE relativa alla Siria" (JOIN(2017)0011), e le conclusioni del Consiglio sulla Siria del 3 aprile 2017, che insieme costituiscono la nuova strategia dell'UE relativa alla Siria,

–  viste le priorità del partenariato definite tra l'Unione europea e vari paesi del Medio Oriente, compresi l'Egitto, il Libano e la Giordania,

–  vista la dichiarazione conclusiva del vertice NATO 2018,

–  visti il dialogo mediterraneo della NATO e gli sforzi in atto per la gestione delle crisi e la cooperazione per la sicurezza nella regione,

–  visto l'approccio globale dell'UE in materia di migrazione e mobilità (GAMM),

–  viste le serie di orientamenti tematici dell'UE sui diritti umani, tra cui quelli riguardanti i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi e i difensori dei diritti umani,

–  visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 gennaio 2017, dal titolo "La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale – Gestire i flussi e salvare vite umane" (JOIN(2017)0004),

–  visto il patto mondiale sulla migrazione,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

–  visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015, e il relativo riesame intermedio del giugno 2017,

–  visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 21 settembre 2015, dal titolo "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

–  vista la raccomandazione della commissione per i diritti della donna dell'assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (Ap-UpM), dal titolo "Partecipazione delle donne alle posizioni dirigenziali e al processo decisionale: sfide e prospettive", adottata in occasione della sua 13a sessione plenaria, tenutasi a Roma nel maggio 2017,

–  vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del settembre 1995 e il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Conferenza del Cairo) del settembre 1994, nonché i risultati delle relative conferenze di revisione,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato(4),

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulle sfide in materia di sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa e le prospettive di stabilità politica(5),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sulle relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale(6),

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post-2020(7),

–  vista la sua raccomandazione del 30 maggio 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Libia(8),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027(9),

–  visti i Consigli dell'accordo di associazione UE-Tunisia, in data 11 maggio 2017 e 15 maggio 2018, il Consiglio di associazione UE-Algeria, del 14 maggio 2018, e il Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017,

–  viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla Libia, del 6 febbraio 2017 e del 15 ottobre 2018, nonché sulla Siria del 3 aprile 2017 e del 16 aprile 2018,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0077/2019),

A.  considerando che le rivolte arabe che hanno interessato la regione del Medio Oriente e del Nord Africa nel 2011 hanno rappresentato un momento di sollevazione di massa contro i regimi autoritari e il peggioramento delle condizioni socioeconomiche; che ampia parte dei manifestanti era composta da giovani donne e uomini che aspiravano alla democrazia, alla libertà, allo Stato di diritto e a un futuro migliore e più inclusivo, nonché al riconoscimento della loro dignità, a una maggiore inclusione sociale e a migliori prospettive economiche; che il rovesciamento di alcuni dei regimi e l'introduzione, in alcuni casi, di riforme democratiche hanno dato adito a grandi speranze e aspettative;

B.  considerando che la maggioranza della popolazione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa ha meno di 35 anni; che il livello di disoccupazione giovanile nella regione rimane tra i più alti al mondo; che ciò provoca esclusione sociale e dalla vita politica nonché una "fuga dei cervelli" verso altri paesi; che tutti questi fattori sono stati alla base delle proteste del 2011 e stanno generando nuove proteste in alcuni paesi; che i giovani in contesti vulnerabili, senza possibilità di partecipazione né prospettive, possono costituire gruppi obiettivo per i movimenti radicali;

C.  considerando che nei paesi importatori di petrolio, in particolare, la crisi finanziaria mondiale, la diminuzione dei prezzi petroliferi, le tendenze demografiche, i conflitti e il terrorismo hanno ulteriormente esacerbato la situazione dopo gli eventi del 2011; che il modello economico che caratterizza tali paesi non è più sostenibile, con una conseguente crisi di fiducia cui i governi interessati devono far fronte con urgenza, al fine di definire un nuovo contratto sociale con i rispettivi cittadini; che il crescente impatto sociale della riduzione delle sovvenzioni statali, del calo dell'occupazione nel settore pubblico e dei servizi pubblici, della diffusione della povertà e dei problemi ambientali, in particolare nelle zone isolate e tra le comunità emarginate, sono all'origine di continui disordini e proteste spontanee nella regione, che probabilmente continueranno a crescere negli anni a venire;

D.  considerando che, a otto anni dalla Primavera araba e dagli sviluppi politici che hanno indotto i paesi delle regioni del Maghreb e del Mashreq a seguire vari percorsi in termini di politica e stabilità, è essenziale valutare come rispondere alle legittime aspirazioni democratiche e al desiderio di stabilità sostenibile della regione e far fronte alle necessità urgenti in materia di occupazione, Stato di diritto, miglioramento delle condizioni di vita e sicurezza sostenibile; che è importante fare un bilancio degli sforzi e dell'orientamento politico adottato dall'UE in risposta alla Primavera araba e valutare la sua capacità di attuazione delle politiche; che è essenziale riesaminare e adattare il quadro politico dell'UE nei confronti dei paesi del vicinato meridionale, i suoi futuri obiettivi e i mezzi per raggiungerli, tenendo conto dell'eterogeneità delle situazioni dei paesi della regione;

E.  considerando che l'insufficiente coordinamento tra gli Stati membri e l'UE riduce la capacità degli Stati membri di esercitare un'influenza positiva nelle regioni del Maghreb e del Mashreq; che l'azione dei singoli Stati membri nella regione deve essere coordinata e in sinergia con gli obiettivi dell'UE; che l'UE deve perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea; che occorre che l'UE aumenti la propria influenza politica e diplomatica; che la stabilità politica ed economica a lungo termine e la resilienza nelle regioni del Maghreb e del Mashreq rivestono fondamentale importanza strategica per l'UE e, per questo, richiedono un approccio più a lungo termine, integrato e lungimirante per quanto riguarda il quadro politico e i suoi obiettivi, in linea con le esigenze dei cittadini nei paesi partner e con gli interessi strategici dell'UE;

F.  considerando che la politica dell'UE nei confronti dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente persegue due obiettivi principali: incoraggiare le riforme politiche ed economiche in ogni singolo paese nel rispetto delle sue specificità e favorire la cooperazione regionale tra i diversi paesi della regione e tra tali paesi e l'UE;

G.  considerando che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo centrale nella promozione della prevenzione, mediazione e risoluzione dei conflitti, della protezione e promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto, dello spazio a disposizione della società civile e della governance economica democratica, sociale ed equa nelle regioni del Maghreb e del Mashreq; che una società civile aperta e l'attività dei difensori dei diritti umani quali attori del cambiamento sociale sono essenziali per la resilienza e la prosperità a lungo termine della regione;

H.  considerando che qualsiasi detenzione che derivi dall'esercizio dei diritti o delle libertà garantite dal diritto internazionale, come la libertà di espressione e la libertà di riunione, ha carattere arbitrario ed è pertanto vietata dal diritto internazionale; che, in parti significative della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati e attivisti dell'opposizione politica nonché la società civile in generale sono stati oggetto di crescenti persecuzioni sistematiche, minacce, attacchi, rappresaglie, vessazioni giudiziarie, detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti; che l'UE e gli Stati membri devono intensificare significativamente i loro sforzi per affrontare in modo adeguato la questione;

I.  considerando che nella regione sono in atto numerosi conflitti armati e che migliaia di persone sono state uccise o sono scomparse mentre milioni sono sfollate; che l'ISIS/Daesh e altri gruppi jihadisti hanno compiuto atti atroci, tra cui esecuzioni brutali e violenze sessuali indicibili, rapimenti, torture, conversioni forzate e riduzione in schiavitù di donne e ragazze; che sono stati reclutati e utilizzati bambini in attacchi terroristici; che si nutrono profonde preoccupazioni per il benessere della popolazione attualmente sotto il controllo dell'ISIS/Daesh e per la possibilità che venga utilizzata come scudo umano durante la campagna di liberazione; che tali azioni possono equivalere a crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

J.  considerando che, in risposta agli sviluppi nella regione, l'UE ha rivisto la sua politica di vicinato nel 2015; che il riesame prevede un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella politica europea di vicinato (PEV);

K.  considerando che la resilienza dello Stato e della società sono tra le principali priorità della strategia globale dell'UE; che tale strategia riconosce che una società resiliente, caratterizzata dalla democrazia, dalla fiducia nei confronti delle istituzioni e dallo sviluppo sostenibile, è il fulcro di uno Stato resiliente, mentre gli Stati repressivi sono intrinsecamente fragili nel lungo periodo;

L.  considerando che, per i paesi con cui l'UE ha firmato accordi di associazione, gli impegni giuridicamente vincolanti di tali accordi, compresi quelli sui diritti umani, dovrebbero costituire la base per le relazioni e, in particolare, le priorità del partenariato concordate tra l'UE e alcuni paesi del vicinato;

M.  considerando che, secondo l'UNICEF, la prima minaccia cui sono soggetti i bambini che vivono in zone di conflitto nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa è il lavoro minorile; che 2,1 milioni di bambini in Siria e 700 000 bambini siriani rifugiati non hanno accesso all'istruzione; che le continue violenze e lo sfollamento esterno, le catastrofi naturali, la crescente disuguaglianza economica e di genere nonché gli alti tassi di disoccupazione giovanile e di povertà in vari paesi del Medio Oriente e del Nord Africa hanno fatto sì che 28 milioni di bambini abbiano bisogno di assistenza umanitaria;

1.  osserva con preoccupazione che, otto anni dopo le prime rivolte, gran parte delle legittime aspirazioni dei dimostranti pacifici alla dignità, ai diritti umani e a riforme progressiste sul piano sociale, economico e politico nella maggioranza dei paesi non sono ancora state soddisfatte; riconosce che in certi casi vi sono stati alcuni sviluppi positivi e alcuni progressi democratici sono stati consolidati, ma sottolinea che essi sono tuttora insufficienti; condanna le persistenti e continue violazioni dei diritti umani, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, nonché la diffusa discriminazione nei confronti delle minoranze; esprime profonda preoccupazione per la continua, gravissima situazione socioeconomica della regione e, in particolare, per gli elevati livelli di disoccupazione (specialmente tra le donne e i giovani) e di esclusione sociale, che provocano delusione e marginalizzazione su larga scala, in particolare tra i giovani, li spingono alla disperazione e alla migrazione clandestina quale via di uscita e li rendono più vulnerabili alla radicalizzazione; sottolinea che la situazione economica di tali paesi incide fortemente anche sulla loro situazione in termini di sicurezza; deplora i persistenti livelli di corruzione, nepotismo e mancanza di responsabilità nella regione;

2.  rammenta che la prosperità a lungo termine dei paesi del post-Primavera araba va di pari passo con la loro capacità di garantire attivamente la tutela dei diritti umani universali e la creazione e il radicamento di istituzioni democratiche e trasparenti, impegnate nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; esprime pertanto profonda preoccupazione per le continue violazioni dei diritti umani, la riduzione o la chiusura degli spazi per la democrazia e le organizzazioni della società civile locale, i passi indietro rispetto ai progressi compiuti nell'ambito della libertà di espressione – sia online che offline – e di riunione e associazione, la repressione dei difensori dei diritti umani e la soppressione del ruolo dei media, anche attraverso gli abusi della legislazione in materia di antiterrorismo e della tecnologia di sorveglianza nonché la limitazione dello Stato di diritto, in diversi paesi del Medio Oriente e del Nord Africa; osserva con preoccupazione il ruolo e la responsabilità specifici dell'esercito e dei servizi di sicurezza nel deterioramento del percorso politico di vari paesi dopo la Primavera araba e il loro controllo persistente e predominante sulle risorse economiche e dello Stato; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a integrare adeguatamente tale dimensione fondamentale nel quadro dell'impegno con la regione del Medio Oriente e del Nord Africa; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine a tali pratiche e abrogare la normativa repressiva, nonché a garantire un idoneo controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza e dell'assistenza tecnica europee; esorta l'UE ad attribuire la priorità al sostegno degli sforzi parlamentari e della società civile per una maggiore responsabilità e trasparenza dei servizi di sicurezza e militari;

3.  accoglie con favore i continui sforzi dell'UE e degli Stati membri volti a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché lo sviluppo economico e l'importante nesso tra democrazia e sicurezza sostenibile nei paesi del post-Primavera araba, e riconosce la complessità di tale compito; ritiene però che, nonostante una politica quindicennale incentrata sui paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, i rinnovati sforzi politici e l'aumento delle risorse di bilancio a seguito della Primavera araba (o delle Primavere arabe), gli obiettivi e le politiche dell'UE non siano stati ancora raggiunti nella misura necessaria (e talvolta la situazione sia addirittura peggiorata), e non sia ancora iniziato un autentico processo di inclusione socioeconomica; sottolinea che l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi del post-Primavera araba dovrebbe tenere conto delle realtà in loco e adeguare di conseguenza le strategie politiche e la loro attuazione; ritiene che la carenza di leadership e iniziative dell'UE in relazione alla risoluzione di conflitti di lunga durata abbia indebolito la capacità dell'UE di produrre un impatto diplomatico nella regione; invita l'UE a sostenere con vigore i processi di pace delle Nazioni Unite volti alla risoluzione dei conflitti nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa;

4.  ricorda i danni e le sofferenze causati dall'estremismo e dal terrorismo nella regione e sottolinea che la violenza è una grave minaccia per la stabilità della regione e che la cooperazione per la sicurezza nella regione nonché la collaborazione con l'UE e i suoi Stati membri, nel pieno rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani, restano della massima importanza per sconfiggere organizzazioni come Daesh e aiutare, così, i popoli della regione a vivere infine in pace, in un clima di stabilità e progresso; accoglie pertanto con favore le iniziative dell'UE tese ad affrontare la minaccia terroristica nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa; sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità degli attori statali che svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, nonché l'esigenza essenziale di concentrare l'attenzione sui partenariati tra le autorità, i giovani e le comunità, per far fronte ai fattori sottesi che possono rendere le comunità vulnerabili all'estremismo violento, come pure di affrontare le cause profonde dei conflitti;

5.  esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante i suoi considerevoli investimenti politici e di bilancio e il continuo impegno politico ed economico, l'UE non è stata in grado di ottenere un reale effetto leva significativo di tipo politico ed economico, l'impatto delle politiche dell'UE rimane limitato e l'UE e non è percepita come un fattore di svolta dai paesi della regione; sottolinea il malcontento avvertito dalla società civile, dalle ONG locali e dai giovani in generale per il modo in cui l'UE non riesce a tradurre pienamente la sua visione nell'azione sul campo; esprime preoccupazione per la situazione politica sempre più complessa nelle regioni del Maghreb e del Mashreq e osserva l'emergere di attori politici ed economici nuovi e in ripresa a livello regionale, come la Russia e la Cina, oltre alle narrative concorrenti e al finanziamento dei paesi del Golfo e dell'Iran, che perseguono obiettivi che potrebbero persino essere in conflitto con quelli dell'UE; chiede un impegno più forte e una visione più solida da parte dell'UE, che le consenta di assumere un ruolo più centrale; invita l'UE a dialogare maggiormente con le organizzazioni della società civile locali, per attuare politiche che rispondano alle aspettative di tutte le parti interessate democratiche; sottolinea l'esigenza che l'UE avvii un dialogo con tutti gli attori politici dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa;

6.  sottolinea l'importanza dell'Unione per il Mediterraneo, che è l'unico forum politico che riunisce gli Stati membri dell'UE e tutti i paesi del Mediterraneo; sottolinea che l'Unione per il Mediterraneo, che ha recentemente celebrato il suo decimo anniversario, deve svolgere un ruolo più incisivo nell'affrontare congiuntamente le sfide comuni; prende atto con soddisfazione del terzo forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo tenutosi l'8 ottobre 2018, che ha commemorato il decimo anniversario del vertice di Parigi per il Mediterraneo e ha riconosciuto l'utilità di continuare a sviluppare le interazioni tra l'Unione per il Mediterraneo e altri attori della regione euro-mediterranea; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'Alto rappresentante a ripensare profondamente e a rilanciare il progetto dell'Unione per il Mediterraneo; incoraggia l'utilizzo di tale progetto per promuovere una più stretta cooperazione tra l'UE e i paesi del Mediterraneo;

7.  deplora che si concludano priorità del partenariato con i paesi senza alcuna condizione e nonostante i passi indietro importanti e continui nell'ambito della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

8.  ritiene che per troppo tempo l'orientamento politico nei confronti dei paesi del Maghreb e del Mashreq sia stato segnato da un approccio basato in misura eccessiva sulle aspettative e sugli obiettivi dell'UE, senza tenere pienamente conto degli interessi e delle realtà dei paesi partner, nonché con scarsi incentivi per tali paesi e poca titolarità da parte degli stessi e un'oltremodo scarsa considerazione per le aspirazioni delle popolazioni che dovrebbero beneficiare delle politiche dell'UE e per la specifica situazione politica dei diversi paesi; deplora che gli sforzi iniziali dopo la Primavera araba (o le Primavere arabe) volti a introdurre una condizionalità più rigorosa e incentivi incentrati sui risultati dei paesi beneficiari attraverso il principio "maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno" non abbiano portato a una maggiore influenza dell'UE nella promozione di un effettivo cambiamento in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, sviluppo economico e sociale e sicurezza sostenibile in gran parte dei paesi; sottolinea che la differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono i tratti distintivi della PEV, che riconosce diversi livelli di impegno e rispecchia gli interessi di ogni paese in relazione alla natura e all'orientamento del partenariato con l'Unione; chiede un'applicazione più coerente del principio "maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno" attraverso la definizione, a livello di politica, programma e progetto nelle relazioni bilaterali, di obiettivi e parametri di riferimento concreti per l'incremento del sostegno; ricorda che l'obiettivo della democratizzazione può essere raggiunto in modo sostenibile soltanto se è perseguito esaustivamente nei rispettivi paesi nella loro interezza, sia nelle zone urbane che, in particolare, in quelle rurali, e sottolinea che la stabilità sostiene lo sviluppo di una democrazia e che un processo di preparazione tempestivo, che dovrebbe includere una vasta consultazione e l'inclusione dei gruppi sociali e dei leader pertinenti, è vantaggioso per conseguire tale scopo; sottolinea inoltre che la democratizzazione sostiene lo sviluppo economico e, al contempo, rafforza lo Stato di diritto;

9.  prende atto degli sforzi iniziali del SEAE e della Commissione, in cooperazione e dialogo con il Parlamento europeo, a favore di una sostanziale riforma del quadro politico dell'UE per i paesi del post-Primavera araba, al fine di rafforzare la sua capacità di esercitare un effetto leva politico nelle regioni del Maghreb e del Mashreq; sottolinea la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e il suo valore aggiunto per quanto riguarda la possibilità di realizzare sinergie nelle azioni a livello UE, sulla base del dialogo politico, economico e sociale, evidenziando ulteriormente il nesso tra sviluppo socioeconomico e sicurezza sostenibile, e garantendo un sostegno e un'attuazione adeguati attraverso gli strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE; prende atto della revisione della PEV del 2015, volta a tener conto dell'evoluzione degli scenari nella regione; insiste sull'importanza di una rendicontazione annuale approfondita paese per paese sull'attuazione della PEV; ricorda inoltre il sostegno importante assicurato dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) nell'ambito dell'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE nonché dei suoi orientamenti e delle sue strategie nazionali in materia di diritti umani, un sostegno che ha consentito all'UE di intervenire più strategicamente in questo ambito, anche nel vicinato meridionale, e che ha garantito maggiore responsabilità, visibilità ed efficacia;

10.  sottolinea l'esigenza di adoperarsi per l'utilizzo più efficiente possibile delle risorse disponibili, al fine di ottimizzare l'impatto dell'azione esterna dell'UE, e che tale risultato si dovrebbe ottenere attraverso la coerenza e la complementarietà tra gli strumenti di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione;

11.  evidenzia la complessità di rispondere adeguatamente ai flussi migratori e dei rifugiati da e attraverso le regioni del Maghreb e del Mashreq, di una prospettiva sulla migrazione incentrata sulla sicurezza, della sfida del terrorismo e delle legittime preoccupazioni in merito alla fragilità di alcuni paesi della regione, nonché la necessità di dedicare maggiore attenzione agli imperativi dettati dai cambiamenti climatici, come pure le sfide derivanti dalla mancanza di un approccio coeso da parte degli Stati membri; esprime preoccupazione per il fatto che questi fattori stanno facendo sì che l'azione dell'UE in relazione alla regione si basi eccessivamente su un'ottica di stabilità a breve termine, trascurando altri aspetti importanti; è del parere che, quando la stabilità e la sicurezza diventano gli obiettivi predominanti, ne consegue una visione politica a breve termine e miope che priva l'azione dell'UE volta a riaffermare i diritti umani e le libertà fondamentali dell'intensità necessaria; ricorda che la promozione della resilienza dello Stato e della società non dovrebbe condurre alla persistenza di regimi autoritari; ribadisce che i diritti umani non sono subordinati alle azioni di gestione della migrazione o di contrasto al terrorismo ed è convinto che una politica credibile e coerente per la stabilità e la sicurezza sostenibili possa essere conseguita soltanto perseguendo interessi e principi a più lungo termine, come uno sviluppo economico e sociale inclusivo e vantaggioso, nonché il rafforzamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel quadro di un approccio incentrato sulla dimensione umana e sensibile ai conflitti; rammenta, tuttavia, che la stabilità a lungo termine di tali paesi può essere conseguita soltanto attraverso un contemperamento tra gli imperativi di sicurezza e lo sviluppo, basato sullo Stato di diritto e i diritti umani;

12.  invita l'UE ad affrontare le cause alla radice della migrazione quali i conflitti, le questioni ambientali, la povertà estrema e l'esclusione sociale, e a riorientare la cooperazione politica verso un partenariato più equilibrato e paritario con la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, incentrato sulle politiche per i giovani e gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) locali;

13.  osserva che alcuni paesi accolgono milioni di rifugiati, per la maggior parte donne e bambini che vivono in condizioni di povertà, il che aggrava la violenza domestica, lo sfruttamento di donne e ragazze a fini di prostituzione, il matrimonio forzato di minori e il lavoro minorile all'interno della comunità;

14.  invita le istituzioni europee, i suoi Stati membri e le agenzie di sviluppo nazionali a impegnarsi per definire una posizione europea unificata nei confronti della regione, concentrandosi sugli interessi comuni, onde garantire un'unica e coerente strategia europea, al fine di realizzare il pieno potenziale dell'UE quale sostenitrice significativa delle riforme democratiche, economiche e sociali;

15.  osserva con particolare preoccupazione che la società civile e i difensori dei diritti umani nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa subiscono crescenti minacce, rappresaglie, persecuzioni giudiziarie, detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti nonché altre forme di persecuzione; sottolinea che l'opera dei difensori dei diritti umani è essenziale per lo sviluppo e la stabilità a lungo termine della regione; ribadisce in tale contesto la sua richiesta di una piena attuazione degli orientamenti UE sui difensori dei diritti umani; sottolinea l'esigenza che i leader dell'UE e degli Stati membri nonché i diplomatici a tutti i livelli sollevino i casi di singoli difensori dei diritti umani a rischio presso i governi di paesi terzi, eventualmente anche attraverso dichiarazioni pubbliche, iniziative e un dialogo regolare, colloqui con i difensori, visite ai difensori incarcerati, monitorando i processi dei difensori; evidenzia l'esigenza che l'UE e gli Stati membri aumentino i finanziamenti e le capacità per sostenere i difensori dei diritti umani a rischio, tramite sovvenzioni di emergenza e il sostegno a favore di meccanismi di protezione della società civile come ProtectDefenders.eu; si compiace degli sforzi costanti del Fondo europeo per la democrazia e dell'EIDHR volti a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel vicinato meridionale dell'Unione; insiste affinché l'UE e gli Stati membri collaborino attivamente con i difensori dei diritti umani e gli attori della società civile più vulnerabili nell'intera regione e li sostengano, compresi quelli che vivono in regioni isolate e rurali, quelli che lottano per le persone LGBTI, i diritti degli indigeni, i diritti ambientali e fondiari, i diritti dei rifugiati e dei lavoratori e le donne che sono esposte a rischi e minacce specifici a causa al genere;

16.  accoglie con favore il concetto di cotitolarità presentato dalla PEV rivista; è preoccupato, tuttavia, che esso rischi di permettere ai regimi autoritari di determinati paesi partner di scegliere le priorità in base alla loro agenda nazionale, anziché progredire lungo il cammino verso la democratizzazione; sottolinea quindi l'importanza di un quadro politico a lungo termine e di sinergie nella programmazione per i paesi del post-Primavera araba, in base al primato della democrazia, all'inclusione di tutte le forze politiche democratiche e al primato dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei valori fondamentali; ribadisce che il rafforzamento di tali aspetti, nonché lo sviluppo di un clima economico favorevole e il sostegno a riforme positive, sono nell'interesse dei paesi partner, delle loro popolazioni e dell'UE e chiede una maggiore condizionalità nei casi di violazioni sistematiche dei diritti umani da parte delle autorità; ricorda che i paesi partner disposti a proseguire le riforme, un dialogo politico rafforzato e che ottengono maggiori risultati dovrebbero ricevere nuovi incentivi e adeguato sostegno alle loro aspirazioni e al loro impegno, e chiede un approccio basato sui risultati, che si fondi su un dialogo inclusivo, priorità e obiettivi chiari in tal senso; insiste affinché, in caso di violazioni sistematiche dei diritti umani da parte delle autorità, l'assistenza finanziaria dell'UE sia dirottata alla società civile locale;

17.  sostiene le aspirazioni di tutti coloro che, nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, compresa la maggioranza dei giovani, desiderano paesi liberi, stabili, prosperi, inclusivi e democratici che rispettino i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali; si compiace dei processi democratici nella regione e del partenariato sostenuto con l'UE; chiede che l'UE ne tenga conto in tutti i suoi ambiti politici, al fine di rafforzare la sua coerenza e di assistere i paesi partner in modo più efficace; sottolinea che, affinché una trasformazione politica sia pienamente sostenibile, è importante e necessario venire a patti con il passato e in tale ottica sottolinea l'importante lavoro svolto dalla commissione "Verità e dignità" tunisina, che funge da esempio per l'intera regione;

18.  deplora che, in alcuni casi, la cooperazione investigativa e giudiziaria bilaterale sui casi di detenzione, violenza o morti di cittadini dell'UE sia stata inadeguata, come nel caso del ricercatore italiano Giulio Regeni; ritiene sia essenziale collegare l'ulteriore collaborazione in altri settori a miglioramenti sostanziali in tale ambito;

19.  è convinto che, qualora non siano ancora presenti i prerequisiti per la negoziazione di accordi di libero scambio globali e approfonditi (DCFTA), subordinati al progresso democratico, o i prerequisiti non soddisfino le aspirazioni dei rispettivi paesi, l'UE dovrebbe offrire un maggiore accesso al commercio e ad investimenti sostenibili, in particolare a beneficio delle popolazioni e delle economie del Mediterraneo meridionale, per sostenere le capacità produttive, l'ammodernamento delle infrastrutture e la creazione di climi economici favorevoli, con particolare attenzione ai mercati nazionali e regionali, alla promozione di posti di lavoro dignitosi, alla protezione sociale e a uno sviluppo socioeconomico inclusivo;

20.  ritiene che, poiché l'UE fatica a proporre una visione lungimirante, basata sui diritti e incentrata sulle persone per la sua politica sulla migrazione e sull'asilo, vi sia il crescente rischio che alcuni paesi della regione possano utilizzare il contenimento della migrazione e il loro ruolo al riguardo per cercare di ottenere un maggiore effetto leva nel dialogo politico e strategico con l'UE; ritiene che sia opportuno fornire maggiore assistenza ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa per far fronte all'afflusso di migranti dall'Africa subsahariana e, in tale contesto, accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'UE per affrontare le cause profonde della migrazione, pur ricordando che serviranno maggiori sforzi per riuscire in tale intento; ritiene importante coinvolgere i partner della regione del Medio Oriente e del Nord Africa nell'attuazione di soluzioni comuni per affrontare questioni come la lotta alla tratta di esseri umani; è preoccupato tuttavia del fatto che la politica estera dell'UE possa essere strumentalizzata come "gestione della migrazione" e sottolinea che ogni tentativo di collaborare in materia di migrazione con i paesi del post-Primavera araba, compresi i paesi di origine e transito, deve procedere di pari passo con il miglioramento delle condizioni dei diritti umani in tali paesi e con il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto dei rifugiati; sottolinea che la sfida dei flussi migratori è comune ai paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa (paesi di origine e di transito) e a quelli dell'UE (paesi di destinazione); sottolinea, inoltre, l'importanza di un quadro politico che promuova l'inclusione democratica, politica e socioeconomica come fattori che si rafforzano a vicenda, anche per favorire condizioni di vita sicure e dignitose per le popolazioni della regione e per ridurre gli sfollamenti forzati;

21.  sottolinea il rischio che l'azione dell'UE per la regione e l'approccio seguito dagli Stati membri attraverso le relazioni bilaterali possano essere pregiudicati da approcci scoordinati e unilaterali e che, di conseguenza, la capacità dell'UE di produrre un impatto politico possa andare perduta; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta avanzata dal Presidente della Commissione di andare oltre l'unanimità nel processo decisionale del Consiglio nei settori della politica estera e di sicurezza comune, in quanto ciò potrebbe aiutare l'UE a parlare con una sola voce, unita in una sola strategia chiara nelle sue relazioni esterne e ad esercitare un maggiore effetto leva; è del parere che un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella PEV, come previsto dal riesame della PEV del 2015, sebbene positivo, dovrebbe essere perseguito meglio; sottolinea l'importanza e la profondità dei legami tra vari Stati membri e i loro popoli e vari paesi del Mediterraneo meridionale; invita in tale contesto gli Stati membri dell'UE a rafforzare il coordinamento delle loro azioni nella regione e ad esplorare le modalità con le quali possano agire con maggiore efficacia;

22.  invita l'UE e gli Stati membri, tenuto conto dell'acquis UE in materia di lotta alla corruzione, a rafforzare i programmi di cooperazione giudiziaria con i paesi partner della regione, al fine di promuovere lo scambio di migliori pratiche e stabilire strumenti giuridici efficaci nella lotta alla corruzione; ritiene che le riforme delle pubbliche amministrazioni e del settore pubblico nel vicinato meridionale dovrebbero costituire una priorità, insieme alla lotta alla corruzione, e dovrebbero essere perseguite attraverso un incremento delle risorse finanziarie, lo sviluppo delle capacità e una più stretta cooperazione con gli Stati membri nonché attraverso il sostegno agli attori della società civile in materia di lotta alla corruzione, trasparenza e responsabilità;

23.  ribadisce che la promozione e la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto figurano tra i cardini fondamentali della politica estera dell'UE; è preoccupato per la costante vendita di armi e apparecchiature di sicurezza da parte degli Stati membri, comprese le tecnologie di sorveglianza utilizzate per la repressione interna, ad autorità della regione che non rispettano i diritti umani e il diritto internazionale umanitario; esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(10) la quale stabilisce, tra l'altro, che le licenze di esportazione dovrebbero essere rifiutate laddove vi sia il chiaro rischio che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per la repressione interna o per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario; ribadisce la sua posizione, indicata negli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso, approvata il 17 gennaio 2018(11); esorta gli Stati membri dell'UE ad attribuire la massima importanza a tale dossier per cercare di raggiungere un accordo con il Consiglio;

24.  ritiene che le priorità del partenariato concordate tra l'UE e i paesi partner nel quadro della PEV dovrebbero fare esplicito riferimento all'accordo di associazione pertinente, in particolare alla sua clausola sui diritti umani, per garantire che i diritti umani costituiscano un aspetto essenziale e trasversale delle priorità del partenariato concordate, da discutere a tutti i livelli, in particolare al più alto livello politico, e non da confinare alle riunioni di basso livello delle sottocommissioni;

25.  chiede una maggiore inclusività e un più stretto coinvolgimento della società civile locale nell'identificazione delle esigenze nei paesi partner; si compiace degli sforzi compiuti dal SEAE e dalla Commissione per ampliare il coinvolgimento della società civile e includere il settore privato, e li incoraggia a fare di più a tale riguardo; sottolinea l'esigenza di garantire la partecipazione di rappresentanti indipendenti della società civile, compresi i gruppi non registrati per i diritti umani e i difensori dei diritti umani e deplora che ciò venga ostacolato in particolare nei casi in cui il dialogo e il sostegno passano attraverso agenzie controllate dai governi o si concentrano esclusivamente su organizzazioni pro-governative; ritiene che l'UE dovrebbe agevolare l'accesso ai fondi disponibili per le OSC più piccole e locali, comprese le parti sociali, e razionalizzare i processi di presentazione delle domande e concentrarsi sulle OSC locali; evidenzia che gli interlocutori della società civile locale hanno la sensazione che l'UE rivolga maggiore attenzione alle grandi OSC internazionali; invita l'UE a investire maggiori risorse nella promozione delle capacità delle OSC locali e nell'agevolazione di partenariati rafforzati tra di esse e le grandi OSC internazionali, nonché nel miglioramento della capacità delle parti sociali di intrattenere un dialogo sociale con il governo, al fine di incrementare la responsabilità locale;

26.  invita il SEAE a intensificare i suoi sforzi per lo scambio di migliori pratiche in merito al ruolo delle donne nella vita pubblica;

27.  sottolinea che la partecipazione e l'emancipazione delle donne nella vita pubblica, politica, economica e culturale dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono fondamentali per conseguire la stabilità, la pace e la prosperità economica a lungo termine; pone in evidenza che, nei paesi in cui la Primavera araba ha portato a conflitti tuttora in corso, il coinvolgimento delle donne nei processi di pace e nella mediazione è essenziale per ristabilire una società non violenta; ritiene che l'accesso all'istruzione delle donne, sostenuto dalle OSC, e la parità di genere siano fondamentali per conseguire tale obiettivo;

28.  sottolinea che il rafforzamento delle autorità locali contribuisce alla diffusione della democrazia e dei principi dello Stato di diritto; chiede pertanto di incoraggiare il processo di decentralizzazione e di potenziare i mezzi d'azione delle regioni grazie allo sviluppo dell'autonomia locale; incoraggia e sostiene i partenariati con gli Stati membri dell'UE e i progetti di cooperazione decentrata realizzati dagli enti locali degli Stati membri allo scopo di sviluppare la governance a livello comunale e regionale nei paesi della regione;

29.  ricorda l'importanza di garantire un'adeguata visibilità agli sforzi dell'UE, all'assistenza e agli investimenti dell'UE nella regione attraverso il rafforzamento della comunicazione strategica rafforzata, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica, nonché mediante attività di sensibilizzazione volte a promuovere i valori dell'Unione; chiede, in particolare, il ripristino del mandato del rappresentante speciale dell'UE per il Mediterraneo meridionale, che sarebbe la punta di diamante dell'impegno dell'UE nella regione e assicurerebbe maggiore visibilità all'Unione;

30.  ritiene che, al fine di aumentare la capacità dell'UE di esercitare un impatto politico e strategico e promuovere la titolarità e un ampio sostegno da parte dei paesi beneficiari, ciascuna delegazione dell'UE dovrebbe prevedere consultazioni regolari di esperti e rappresentanti delle OSC, e istituire in particolare consigli consultivi ad alto livello che rispecchino la diversità sociale, economica e politica del paese interessato, includano i leader economici, dei media, culturali, accademici e della società civile e leader di spicco dei giovani, nonché le parti sociali e i principali difensori dei diritti umani del paese interessato e forniscano un apporto per quanto riguarda le priorità politiche e l'architettura politica elaborate dall'UE;

31.  è convinto che i giovani debbano essere al centro dell'azione dell'UE nei confronti della regione applicando un approccio intersettoriale; chiede che le politiche per i giovani siano integrate in tutte le politiche dell'Unione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa; ritiene sia essenziale definire soluzioni sostenibili commisurate alla portata della sfida della disoccupazione giovanile e sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro dignitosi, l'imprenditorialità e opportunità di lavoro autonomo; propone in tale contesto che ciascuna delegazione dell'UE istituisca consigli informali per i giovani che comprendano giovani leader politici, sociali, economici, dei media, culturali e delle OSC, al fine di fornire apporto e consulenza sulle priorità politiche, la capacità delle politiche dell'UE di produrre un impatto nel paese e introdurre un ulteriore elemento di responsabilità in relazione alle scelte strategiche; invita le famiglie politiche e i think tank europei a impegnarsi a favore di un rafforzamento degli scambi con i giovani attivi locali dei paesi dell'Africa del Nord e del Medio Oriente, al fine di promuoverne l'emancipazione, la formazione e lo sviluppo di capacità, onde consentire loro di candidarsi alle elezioni locali e di diventare nuovi attori di positivo cambiamento nei rispettivi paesi;

32.  invita l'UE ad assistere i partner nell'affrontare le cause profonde della radicalizzazione, come la povertà, la disoccupazione, l'esclusione sociale e politica e l'incapacità della società di far fronte alle esigenze delle persone e di creare opportunità per i giovani, attraverso una cooperazione rafforzata con la regione del Medio Oriente e del Nord Africa che ponga al centro le persone, in particolare i giovani; invita l'UE a sostenere l'accesso dei giovani all'imprenditoria, ad esempio incoraggiando e sostenendo gli investimenti nelle start-up; ritiene che l'azione dell'UE per la regione debba porre un maggiore accento sullo sviluppo economico e sociale inclusivo al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro, l'occupabilità dei giovani, l'introduzione di una formazione più adeguata alle riforme del mercato del lavoro e dei diritti del lavoro, nonché riforme volte a creare solidi sistemi di protezione sociale universali, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili; invita l'UE a investire maggiori risorse nelle azioni finalizzate al miglioramento dell'accesso a servizi essenziali di qualità per tutti come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, e a moltiplicare gli sforzi per rafforzare il dialogo sociale e promuovere riforme legislative a favore della libertà di associazione, di riunione pacifica e di espressione, della libertà di stampa e della lotta alla corruzione, nonché a garantire l'accesso alle risorse e alle informazioni, in quanto ingredienti essenziali della stabilità e di una società aperta, dinamica e resiliente;

33.  è seriamente preoccupato dinanzi all'escalation delle tensioni nella regione; denuncia la strumentalizzazione delle differenze religiose finalizzata a istigare crisi politiche e guerre settarie;

34.  invita l'UE a sostenere con vigore i paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa nella lotta contro i pericoli del radicalismo religioso a cui i giovani disoccupati sono particolarmente esposti;

35.  ritiene che siano necessari meccanismi per porre fine al finanziamento del terrorismo mediante entità estere a cui partecipano Stati e istituzioni finanziarie nonché al traffico di armi e alla compravendita di risorse energetiche e di materie prime a beneficio dei gruppi terroristici;

36.  fa presente le sfide dei cambiamenti climatici, della desertificazione e della carenza idrica che stanno esercitando effetti profondi sulla regione; incoraggia vivamente i decisori politici e tutti gli attori, sia nell'UE che nella regione del Medio Oriente e Nord Africa, a rafforzare la cooperazione con i paesi partner, comprese le autorità locali e le OSC, in materia di sicurezza energetica, promuovendo le energie rinnovabili, l'energia sostenibile e obiettivi di efficienza energetica, onde contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi; evidenzia l'opportunità che la regione proceda nella sua transizione energetica attraverso un maggiore sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, che presentano un elevato potenziale economico per molti paesi di tale regione; segnala le opportunità di crescita sostenibile e di creazione di posti di lavoro che ciò comporterebbe nonché le opportunità di cooperazione regionale in materia di energia e cambiamenti climatici; sottolinea in tale contesto l'opportunità che le recenti scoperte di giacimenti di gas naturale nel Mediterraneo orientale possono rappresentare per tutti i paesi interessati;

37.  sottolinea il fatto che l'apertura del settore privato e l'ulteriore differenziazione delle economie possono contribuire all'estremamente necessaria creazione di posti di lavoro nella zona, in particolare per i giovani e le donne; accoglie con favore i segnali positivi di ripresa del settore turistico nella zona, ne riconosce il grande potenziale nel promuovere una crescita sostenibile e opportunità lavorative e chiede che l'UE rivolga un'attenzione particolare alle zone che affrontano sfide infrastrutturali e/o di sicurezza e le sostenga; invita l'UE a rafforzare il proprio sostegno ai paesi più disposti ad avanzare lungo il cammino della democratizzazione, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, utilizzando tutti gli strumenti finanziari a sua disposizione, dall'assistenza macrofinanziaria, attraverso il SEV, al fondo europeo per gli investimenti esterni nonché al futuro strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

38.  ricorda l'esigenza di sfruttare il potenziale di innovazione e dinamismo ampiamente inesplorato del settore privato nella regione; incoraggia l'UE a intensificare il proprio dialogo e assistenza finanziaria e tecnica in tale senso; si compiace di iniziative come la Startup Europe Mediterranean (SEMED) volte a definire e istituire una rete tra start-up, investitori, università, istituzioni di ricerca e decisori politici sulle due sponde del Mediterraneo, in quanto azione fondamentale per stimolare la cooperazione in materia di innovazione, creazione di posti di lavoro e crescita economica sostenibile;

39.  sottolinea l'importanza di collegare tutte le riforme e gli investimenti nonché l'azione dell'UE nei confronti della regione al raggiungimento degli OSS e allo sviluppo sostenibile in generale;

40.  ricorda il valore aggiunto della diplomazia parlamentare e delle periodiche riunioni bilaterali interparlamentari che il Parlamento organizza con le controparti del vicinato meridionale quale strumento di scambio delle esperienze e di promozione della reciproca comprensione; evidenzia l'importanza delle commissioni parlamentari miste in tale contesto, in quanto strumento unico per formulare ambiziose politiche comuni tra l'UE e i suoi partner più stretti; incoraggia i parlamenti nazionali dell'UE ad organizzare riunioni interparlamentari bilaterali nel quadro della PEV; sottolinea ancora una volta che i partiti politici in seno ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo possono svolgere un ruolo in tal senso; ritiene che il dialogo tra il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali dell'UE e i parlamenti dei paesi del vicinato meridionale potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per promuovere il dialogo e la cooperazione regionali nel vicinato meridionale; fa riferimento, al riguardo, all'importante ruolo che l'AP-UpM potrebbe svolgere come sede in cui potrebbero essere dinamizzate l'integrazione regionale e un'ambiziosa agenda politica ed economica per questa organizzazione; prende atto della sovrapposizione tra l'AP-UpM e l'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo; è del parere che l'AP-UpM debba svolgere un ruolo più importante nel quadro regionale dell'Unione per il Mediterraneo, garantendo la trasparenza e il controllo parlamentare delle attività dell'UpM, in particolare i progetti con il marchio dell'UpM;

41.  sottolinea che le donne possono essere potenti fattori di promozione e costruzione della pace, di risoluzione dei conflitti e dei processi di stabilizzazione e pone in evidenza il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione della radicalizzazione e nella lotta all'estremismo violento e al terrorismo; ricorda che la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale nell'elaborazione e nell'attuazione di tali strategie contribuisce all'efficacia e alla sostenibilità delle politiche e dei programmi; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le donne della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, nonché le organizzazioni che ne difendono e promuovono i diritti; evidenzia la necessità di un agevole accesso alla giustizia e alla giustizia di transizione, concentrandosi sulle donne sopravvissute alle violenze sessuali legate ai conflitti;

42.  ribadisce l'appello dell'AP-UpM a promuovere un progetto euro-mediterraneo sui divari di genere che includa un'analisi del tasso di rappresentanza delle donne nei parlamenti nazionali e regionali nonché nelle istituzioni locali; ritiene che la commissione per i diritti della donna di tale Assemblea parlamentare, così come la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo debbano essere informate ogni anno in merito agli indicatori di disuguaglianza di genere della regione euromediterranea;

43.  ricorda che i diritti delle donne, l'emancipazione delle donne, l'uguaglianza di genere, i diritti dei minori, la libertà di religione o credo e il diritto alla non discriminazione delle minoranze etniche e religiose nonché delle categorie vulnerabili, comprese le persone con disabilità e LGBTQI, sono diritti fondamentali e principi chiave dell'azione esterna dell'UE;

44.  chiede che la dimensione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne della PEV sia rafforzata, in linea con le priorità del piano d'azione sulla parità di genere II; si compiace delle recenti riforme approvate in alcuni paesi su questioni come il proscioglimento degli stupratori che successivamente sposano le loro vittime, la violenza contro le donne e i diritti di successione; chiede un'applicazione più decisa di tali leggi; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, nel complesso, la situazione delle donne non è migliorata in gran parte dei paesi interessati dalla Primavera araba; sottolinea che l'impegno e l'emancipazione delle donne nella vita pubblica, politica, economica e culturale dei paesi della regione sono fondamentali per favorire la stabilità, la pace e la prosperità economica a lungo termine; ritiene che l'accesso delle donne all'istruzione sia essenziale per conseguire tale obiettivo; è preoccupato inoltre per il fatto che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nella regione sia una delle più basse al mondo, con conseguente esclusione sociale e perdita sostanziale per l'economia nel suo insieme; sottolinea l'importanza di affrontare tale questione in quanto componente fondamentale di una crescita economica sostenibile e della coesione sociale; osserva inoltre che i difensori dei diritti delle donne sono vittime di detenzioni arbitrarie, persecuzioni giudiziarie, campagne diffamatorie e intimidazioni;

45.  denuncia la diffusa persecuzione nei confronti delle persone LGBTI e dei difensori dei loro diritti in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, comprese le persecuzioni giudiziarie, le torture, le aggressioni fisiche e le campagne diffamatorie; invita la Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri a difendere in modo attivo e coerente l'indivisibilità dei diritti umani, compresi i diritti delle persone LGBTQI, nel quadro della loro cooperazione con i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, e a sottolineare che tali diritti devono essere fatti rispettare tramite le pratiche dello Stato e la legislazione;

46.  chiede ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa di contribuire attivamente alla lotta contro qualsiasi forma di violenza contro le donne; esorta tali paesi a firmare e ratificare la convenzione di Istanbul, strumento inteso a contrastare la violenza contro donne e ragazze, comprese la violenza domestica e le mutilazioni genitali femminili; invita, in particolare, i paesi che non l'hanno ancora fatto a rivedere la propria legislazione integrando formulazioni relative alla violenza di genere e ai delitti d'onore, sanzionando anche le minacce di commettere tali azioni e prevedendo pene più severe per tutti i reati di questo tipo;

47.  esorta i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa ad attuare il programma di azione di Pechino in materia di accesso delle donne all'istruzione e all'assistenza sanitaria in quanto diritti umani fondamentali, compreso l'accesso alla pianificazione familiare volontaria e alla salute sessuale e riproduttiva nonché ai relativi diritti, come l'accesso gratuito alla contraccezione, l'aborto sicuro e legale, nonché l'educazione sessuale e relazionale rivolta a ragazzi e ragazze;

48.  esprime preoccupazione in merito alle restrizioni all'accesso alla sanità pubblica e in particolare alla salute sessuale e riproduttiva, in particolare per le donne e le ragazze che vivono in zone rurali;

49.  esorta tutti questi paesi a ratificare la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e a sciogliere le riserve esistenti al riguardo; sollecita tali paesi a prendere le misure necessarie per rafforzare la parità di genere all'interno della società, ad esempio adottando piani d'azione nazionali che comprendano misure efficaci a favore dell'uguaglianza di genere, congiuntamente alle organizzazioni femminili e agli altri portatori di interessi della società civile;

50.  ritiene che l'UE dovrebbe sviluppare un approccio più completo per l'assistenza alle riforme in materia di istruzione nei paesi partner e dedicare risorse e programmi pertinenti per l'istruzione primaria, compresa quella prescolare, nonché garantire lo sviluppo di abilità e competenze, comprese quelle digitali, adeguati programmi di istruzione e formazione professionale nonché di educazione all'imprenditorialità, al pensiero critico e alla sensibilizzazione sociale all'interno della società nel suo insieme e sin dalla più tenera età; sottolinea l'importanza di fornire un'istruzione di qualità quale mezzo per l'emancipazione dei giovani e il rafforzamento della coesione sociale;

51.  si compiace dei programmi messi a punto dal segretariato dell'Unione per il Mediterraneo, come Med4Jobs, in quanto strumenti volti ad affrontare il problema dell'occupabilità dei giovani e delle donne nei paesi del Mediterraneo; chiede agli Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo di incaricare il suo segretariato di incentrare le sue attività sullo sviluppo economico e sociale dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, al fine di sostenere il consolidamento del loro processo di transizione dedicando particolare attenzione alle donne e alle ragazze;

52.  invita ancora una volta la Commissione ad agire sulla proposta del Parlamento volta alla creazione di un ambizioso programma Erasmus euromediterraneo nel quadro di Erasmus +, con fondi dedicati e una dimensione ambiziosa in termini di portata e di risorse disponibili, che ponga l'accento non solo sul ciclo di studi primario, secondario e superiore, ma anche su apprendimento professionale ed educazionale; ribadisce che investire nei giovani offrirà una solida base per la resilienza e la prosperità a lungo termine della regione; invita la Commissione e il Parlamento ad ampliare la portata e la partecipazione del loro programma di visitatori dell'Unione europea e ad agevolare la partecipazione dei giovani e delle leader politiche; invita inoltre l'UE a sostenere le riforme volte ad ammodernare i sistemi di istruzione in tali paesi;

53.  ricorda il suo sostegno al finanziamento di programmi accademici e di formazione professionale volti a creare ampie riserve di competenze professionali nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa nonché ad azioni quali la Carta della mobilità in ambito VET Erasmus+, che dovrebbe essere esteso nella massima misura possibile in tutti i paesi di tale regione tramite strumenti flessibili e in evoluzione come i partenariati per la mobilità;

54.  condanna ancora una volta vivamente tutte le atrocità e le diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse durante il conflitto, e segnatamente quelle commesse dalle forze del regime di Assad, anche con il sostegno dei suoi alleati, nonché da organizzazioni terroristiche figuranti nell'elenco delle Nazioni Unite; deplora vivamente il fallimento dei ripetuti tentativi a livello regionale e internazionale di porre fine alla guerra e caldeggia un'intensa e rinnovata cooperazione globale al fine di conseguire una soluzione pacifica e sostenibile del conflitto; sottolinea che non dovrebbe esservi alcuna tolleranza o impunità per gli orrendi crimini commessi in Siria; rinnova la sua richiesta in merito all'avvio di indagini indipendenti, imparziali, approfondite e credibili e al perseguimento dei responsabili e sostiene il lavoro del meccanismo internazionale, imparziale e indipendente sui crimini internazionali commessi nella Repubblica araba di Siria dal marzo 2012 (IIIM); chiede inoltre che si sostengano le OSC e le ONG che stanno raccogliendo e contribuendo a conservare le prove delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

55.  deplora che, dopo il riesame della PEV del 2015, un'unica relazione, del 18 maggio 2017, sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017)0018), abbia valutato gli sviluppi nel vicinato a livello regionale, nonostante l'impegno assunto nella comunicazione del 2015 sul riesame della PEV di elaborare relazioni periodiche a livello di vicinato, oltre alle relazioni specifiche per paese, comprendenti informazioni sulle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, l'uguaglianza di genere e le questioni connesse ai diritti umani; chiede che le relazioni a livello di paese e le relazioni regionali includano analisi adeguate dei risultati e valutazioni d'impatto sui diritti umani delle politiche dell'UE e degli Stati membri;

56.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR.

(1) https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
(2) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.
(3) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85.
(4) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 110.
(5) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 98.
(6) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 100.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0119.
(8) Testi approvati, P8_TA(2018)0227.
(9) Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
(10) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(11) GU C 458 del 19.12.2018, pag. 187.

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