Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2018/0258(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0460/2018

Testi presentati :

A8-0460/2018

Discussioni :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Votazioni :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Testi approvati :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Testi approvati
PDF 225kWORD 77k
Martedì 16 aprile 2019 - Strasburgo
Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0474),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0273/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0460/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.
(2) La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 15 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0001).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
P8_TC1-COD(2018)0258

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  I 2 140 uffici doganali(3) esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi, nel rispetto delle condizioni di protezione e di sicurezza. [Em. 1]

(1 bis)  L'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 2018(4), il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, che ha causato una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie ulteriori. [Em. 2]

(2)  Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse nonché a una mancanza di controlli doganali standardizzati. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Altre sfide, quali l'impennata del commercio elettronico, la digitalizzazione dei dati relativi ai controlli e alle ispezioni, la resilienza agli attacchi informatici, il sabotaggio, la manipolazione di dati o lo spionaggio industriale, contribuiranno ad aumentare la domanda di un migliore funzionamento delle procedure doganali. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a controlli approfonditi al fine di evitare la caccia ai porti più convenienti (il cosiddetto "port-shopping") da parte dei truffatori. Per rafforzare la solidità d'insieme del sistema e garantire la convergenza nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri, è necessaria una chiara strategia per quanto riguarda i punti più deboli. [Em. 3]

(3)  Gli Alcuni Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un’analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni(5) sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad “esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione” e a “migliorare il coordinamento e (...) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti”. [Em. 4]

(4)  A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), i controlli doganali devono essere intesi non solo come vigilanza della normativa doganale, ma anche di altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale. Tale altra normativa, che attribuisce alle autorità doganali compiti specifici di controllo, comprende disposizioni in materia di imposizione, in particolare per quanto riguarda le accise e l’imposta sul valore aggiunto, aspetti esterni del mercato interno, politica commerciale comune e altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri.

(5)  Sostenere la realizzazione di un livello adeguato ed equivalente di controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione consente di massimizzare i vantaggi dell’unione doganale. Un intervento specifico dell’Unione nel settore delle attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe inoltre a rafforzare la coesione globale tra gli Stati membri. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.

(6)  È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale che possa garantire l'individuazione di prassi quali ad esempio la contraffazione di merci e altre prassi commerciali illecite. Si dovrebbero prendere in considerazione le formule già esistenti di sostegno finanziario. [Em. 5]

(7)  Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia, tenendo conto della cibersicurezza, alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere. [Em. 6]

(8)  È pertanto necessario istituire un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il “Fondo”).

(9)  A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE nonché delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(10)  Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere comprendente lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (lo “Strumento”), istituito dal presente regolamento, e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(11)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(8). Onde garantire la disciplina di bilancio, le condizioni per la definizione delle priorità delle sovvenzioni dovrebbero essere chiare, definite e basate su esigenze identificate per i compiti svolti dai punti doganali. [Em. 7]

(12)  Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio(9) (“regolamento finanziario”). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni.

(13)  Il regolamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio(10) istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale a sostegno dell’unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico e di un’unica serie di norme. Pertanto il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe sostenere le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione.

(13 bis)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero rispettare standard ottimali in materia di sicurezza, sicurezza informatica, ambientali e sanitari. [Em. 8]

(13 ter)  I dati prodotti dalle attrezzature di controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità, e trattati dallo stesso, e adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Gli Stati membri dovrebbero avere pieno controllo su tali dati. [Em. 9]

(13 quater)  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero contribuire a fornire una gestione ottimale dei rischi doganali. [Em. 10]

(13 quinquies)  Nel sostituire vecchie attrezzature per il controllo doganale mediante il presente strumento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad eliminarle nel rispetto dell'ambiente. [Em. 11]

(14)  Inoltre, e ove opportuno, lo Strumento dovrebbe sostenere l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale al fine di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative prima che gli Stati membri inizino ad acquistare su larga scala queste nuove attrezzature. La sperimentazione in condizioni operative dovrebbe in particolare dare seguito ai risultati della ricerca sulle attrezzature per il controllo doganale nel quadro del regolamento (UE) [2018/XXX](11).

(15)  La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX](12), escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi correlati, come ad esempio i controlli alle frontiere, la protezione e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624(13), consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo. Onde garantire che tutti gli strumenti o attrezzature finanziate a titolo del Fondo siano custoditi su base permanente dal punto doganale designato cui appartengono, occorre definire la condivisione e l'interoperabilità tra le autorità doganali e di frontiera quali eventi non sistematici né regolari. [Em. 12]

(16)  In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un’azione da parte di diversi programmi o strumenti dell’Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l’interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario. Se ad uno Stato membro è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero il sostegno di un fondo dell'Unione per l'acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere indicato nella domanda. [Em. 13]

(16 bis)   La Commissione dovrebbe incentivare gli appalti e i test congiunti delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. [Em. 14]

(17)  In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario. Inoltre, per garantire che sia preservata l'integrità degli interessi strategici dell'Unione, quando bandiscono appalti per nuove attrezzature di controllo doganale gli Stati membri sono incoraggiati a considerare attentamente la cibersicurezza e i rischi di potenziale divulgazione di dati sensibili al di fuori dell'Unione. [Em. 15]

(18)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(14). [Em. 16]

(19)  Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni individuali delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle pertinenti informazioni richieste. [Em. 17]

(20)  Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura trasparente e chiara. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere alcune informazioni dettagliate sulle attrezzature per il controllo doganale e le procedure di appalto che superano una certa soglia di costo, e una giustificazione delle spese. [Em. 18]

(21)  A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016(15), è necessario valutare il presente Strumento sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno.

(22)  Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il potere di modificare il presente regolamento al fine di adottare atti riguardo alla modifica delle programmi di lavoro, modificare le finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell’elenco modificare l'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 19]

(23)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio(17), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(18) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(19), gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(20). In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(24)  Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. [Em. 20]

(25)  Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l’obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per conseguire gli obiettivi dello Strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie. [Em. 21]

(26)  Poiché l’obiettivo del presente regolamento, che consiste nell’istituire uno Strumento che sostiene l’unione doganale e le autorità doganali, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri a causa degli squilibri oggettivi che esistono fra loro a livello geografico, ma, a motivo del livello di qualità equivalente del controllo doganale che un approccio coordinato e un finanziamento centralizzato contribuiranno a realizzare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (lo “Strumento”), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il “Fondo”), allo scopo di fornire un sostegno finanziario per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale.

2.  Unitamente al regolamento [2018/XXX], che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti(21), il presente regolamento istituisce il Fondo.

3.  Esso stabilisce gli obiettivi dello Strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  “autorità doganali”: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)  “controlli doganali”: gli atti specifici definiti all’articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;

3)  “attrezzature per il controllo doganale”: le attrezzature destinate principalmente allo svolgimento dei controlli doganali;

4)  “attrezzature mobili per il controllo doganale”: qualsiasi mezzo di trasporto che, oltre alle sue capacità mobili, è destinato a costituire un elemento delle attrezzature per il controllo doganale o è interamente equipaggiato con attrezzature per il controllo doganale;

5)  “manutenzione”: interventi preventivi, correttivi e predittivi, compresi controlli operativi e funzionali, assistenza, riparazione e revisione, ma escluso l’aggiornamento, necessari per mantenere o ripristinare un elemento delle attrezzature per il controllo doganale alle condizioni di operabilità specificate per conseguire la sua vita utile massima;

6)  “aggiornamento”: gli interventi evolutivi necessari per portare un elemento esistente divenuto obsoleto a condizioni specificate di operabilità all’avanguardia.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1.  Nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e nell'ottica del traguardo a lungo termine di standardizzare tutti i controlli doganali nell'Unione, lo Strumento ha l’obiettivo generale di sostenere l’unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto concerne il controllo delle merci e delle persone, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. [Em. 22]

2.  Lo Strumento ha l’obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l’acquisto in condizioni di assoluta trasparenza, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, all'avanguardia, sicure, resilienti agli attacchi informatici, protette, rispettose dell'ambiente e affidabili e all’avanguardia.. Un ulteriore obiettivo consiste nel migliorare la qualità dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli nell'Unione. [Em. 23]

2 bis.  Lo Strumento contribuisce all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere sostenendo la cooperazione inter-agenzia, la condivisione e l'interoperabilità delle nuove attrezzature acquisite attraverso lo Strumento. [Em. 24]

Articolo 4

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 149 175 000 EUR a prezzi del 2018 (1 300 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 25]

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese, legittime e verificate, di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi, anch'essi legittimi e verificati, relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, scambio di dati tra gli Stati membri interessati nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi specifici dello Strumento a sostegno dell'obiettivo generale, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento. [Em. 26]

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

1.  Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

1 bis.   Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano utilizzate dalle pertinenti autorità doganali in tutti i casi pertinenti. [Em. 27]

2.  Lo Strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni.

3.  Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità, che consente la consultazione e la partecipazione delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il meccanismo di coordinamento comprende la partecipazione e la consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere. [Em. 28]

3 bis.   Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano conformi alle norme convenute sulla manutenzione regolare. [Em. 29]

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.  Per essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del presente Strumento, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)  attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3;

b)  sostenere l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale che hanno una o più delle seguenti finalità di controllo doganale:

1)  ispezione non invasiva;

2)  indicazione di oggetti nascosti sulle persone;

3)  rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;

4)  analisi di campioni in laboratori;

5)  campionamento e analisi in loco di campioni;

6)  ispezione con apparecchi portatili.

L’allegato 1 contiene un elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui ai punti da 1) a 6).

2.  In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative. [Em. 30]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria e al fine di restare al passo con gli sviluppi tecnologici, con l'evoluzione del contrabbando di merci e con soluzioni nuove, intelligenti e innovative ai fini dei controlli doganali. [Em. 31]

4.  Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente a fini di controllo doganale, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e indagini, per soddisfare gli obiettivi generali e specifici dello Strumento di cui all'articolo 3. [Em. 32]

4 bis.   La Commissione incentiva lo svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. [Em. 33]

Articolo 7

Soggetti idonei

In deroga all’articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti idonei sono le autorità doganali degli Stati membri se forniscono le informazioni necessarie per le valutazioni delle necessità di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Tasso di cofinanziamento

1.  Lo Strumento può finanziare fino all’80% dei costi totali ammissibili di un’azione.

2.  I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

2 bis.   Finanziamenti superiori a tale limite possono essere concessi in caso di svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. [Em. 34]

2 ter.   Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 possono includere l'acquisto di nuove attrezzature per il controllo doganale e la loro consegna al parco attrezzature tecniche della guardia di frontiera e costiera europea. L'ammissibilità delle attrezzature per il controllo doganale destinate al parco attrezzature tecniche è accertata in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3. [Em. 35]

Articolo 9

Costi ammissibili

Tutti i seguenti costi non relativi alle azioni di cui all'articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento, a eccezione dei costi seguenti: [Em. 36]

a)  costi relativi all’acquisto di terreni;

a bis)  costi relativi alla formazione o all'aggiornamento delle competenze necessarie per l'utilizzo dell'attrezzatura; [Em. 37]

b)  costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché a mobili;

c)  costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessario necessari per l’uso delle attrezzature di controllo doganale e ad eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare software esistenti con le attrezzature di controllo doganale; [Em. 38]

d)  costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti, ad eccezione delle reti o degli abbonamenti direttamente necessari per utilizzare l'attrezzatura di controllo doganale; [Em. 39]

e)  costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, ad eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;

f)  costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature di controllo doganale;

g)  costi relativi a dispositivi di protezione individuale.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 10

Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

1.  Le sovvenzioni nell’ambito dello Strumento sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.  Conformemente all’articolo 195, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza invito a presentare proposte ai soggetti idonei di cui all’articolo 7.

3.  In deroga all’articolo 191 del regolamento finanziario, un’azione che è stata finanziata dal programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale istituito dal regolamento (UE) [2018/XXX](22) o da un altro programma dell’Unione può anche beneficiare di un contributo nel quadro dello Strumento, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell’Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 11

Programma di lavoro

1.  Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2.  La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato 2 bis per stabilire programmi di lavoro. [Em. 40]

3.  L’elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione individuale delle necessità, che comprende almeno: [Em. 41]

a)  una categorizzazione comune dei valichi di frontiera;

b)  un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili e funzionali; [Em. 42]

c)  una definizione comune di uno standard tecnico minimo e di uno standard ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera e; [Em. 43]

c bis)  una valutazione di un livello ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di punto di frontiera, nonché [Em. 44]

d)  una stima dettagliata del fabbisogno finanziario, a seconda delle dimensioni delle operazioni doganali e del rispettivo carico di lavoro. [Em. 45]

La valutazione delle necessità risulta dalle azioni svolte nell’ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(23) o nell’ambito del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale istituito dal regolamento (UE) [2018/XXX](24), ed è aggiornata periodicamente e almeno ogni 3 anni.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato 2. Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i) del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. La rendicontazione della Commissione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle lacune. [Em. 46]

2.  Per Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, al fine di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitative e quantitative aggiornate sulla performance del programma. [Em. 47]

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati, che sono comparabili ed esaustivi, per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati relativi alla performance utilizzati. [Em. 48]

4.  Gli obblighi di rendicontazione di cui al paragrafo 3 comprendono almeno la comunicazione annuale alla Commissione delle seguenti informazioni se il costo di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale supera 10 000 EUR al netto delle imposte:

a)  date di messa in esercizio e di disattivazione dell’attrezzatura per il controllo doganale;

b)  statistiche sull’uso dell’attrezzatura per il controllo doganale;

c)  informazioni sui risultati dell’uso dell’attrezzatura per il controllo doganale.

c bis)   la presenza e le condizioni delle attrezzature finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, cinque anni dopo la messa in servizio; [Em. 49]

c ter)   informazioni sulla manutenzione dell'attrezzatura per il controllo doganale; [Em. 50]

c quater)   informazioni sulla procedura di appalto; [Em. 51]

c quinquies)   giustificazione delle spese. [Em. 52]

Articolo 13

Valutazione

1.  Le valutazioni delle azioni di cui all'articolo 6 finanziate nell'ambito dello Strumento valutano i risultati, l'impatto e l'efficacia dello Strumento stesso, e si svolgono con tempestività per alimentare il garantirne un utilizzo efficace nel processo decisionale. [Em. 53]

2.  La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro tre anni dall’inizio della sua attuazione. [Em. 54]

La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per prendere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027. [Em. 55]

3.  Al termine dell’attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento. [Em. 56]

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 57]

4 bis.  La Commissione include le valutazioni parziali annuali nella sua relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode. [Em. 58]

CAPO V

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 14

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 59]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 60]

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 61]

Articolo 15

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal “comitato del programma Dogana” di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX](25).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 62]

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, mostrando in tal modo il valore aggiunto unionale e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio. [Em. 63]

2.  La Commissione conduce azioni Al fine di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo garantire la trasparenza, la Commissione fornisce periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi, sulle sue azioni e i suoi risultati, con riferimento, tra l'altro, ai programmi di lavoro di cui all’articolo 3 11. [Em. 64]

Articolo 17

Disposizioni transitorie

Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO 1

Elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale destinate alle finalità di controllo doganale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

CATEGORIA

APPLICAZIONE

Ispezione non invasiva

Scanner a raggi X - alta energia

Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli [Em. 65]

Scanner a raggi X - bassa energia

Palette, cassette e pacchi

Bagagli dei passeggeri

 

Veicoli [Em. 66]

Scanner a retrodiffusione di raggi X

Container

Autocarri

Veicoli

Altro

Sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa/dei container

Bilance per veicoli

Carrelli elevatori e analoghe attrezzature mobili per il controllo doganale

Indicazione di oggetti nascosti sulle persone(26)

Portale a retrodiffusione di basato su raggi X [Em. 67]

Utilizzato principalmente negli aeroporti per individuare oggetti nascosti sulle persone (droga, esplosivi, contante)

Scanner corporeo

Scanner di sicurezza a onde millimetriche [Em. 68]

Rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi

Rilevamento radiologico e nucleare

Rilevatore di radiazioni personale (PRM)

Rilevatore di radiazioni portatile

Dispositivo di identificazione degli isotopi (RIID)

Portale di rilevamento delle radiazioni (RPM)

Portale di rilevamento spettrometrico per l’identificazione degli isotopi (SPM)

Analisi di campioni in laboratorio

Identificazione, quantificazione e verifica di tutte le merci possibili

Gascromatografia e cromatografia liquida

(GC, LC, HPLC…)

Spettrometria e tecniche combinate con la spettrometria

(IR, Raman, UV-VIS, fluorescenza, GC-MS…)

Attrezzature a raggi X (XRF, ...)

Spettrometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) e analisi degli isotopi stabili

Altre attrezzature di laboratorio (spettroscopia di assorbimento atomico (AAS), analizzatore di distillazione, calorimetria differenziale a scansione (DSC), elettroforesi, microscopio, contatore a scintillazione liquida (LSC), macchina per fumo, ...)

FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

CATEGORIA

APPLICAZIONE

Campionamento e analisi in loco dei campioni

Rilevamento di tracce mediante spettrometria a mobilità ionica (IMS)

Attrezzature portatili per il rilevamento di tracce di materiali pericolosi specifici

Rilevamento di tracce mediante cani

Applicato a una serie di rischi su piccoli e grandi oggetti

Campionamento

Strumenti per prelevare campioni, cappa aspirante, scatola a guanti (glovebox)

Laboratori mobili

Veicolo contenente le attrezzature complete per l’analisi in loco dei campioni

[Analisi di materiali organici, metalli e leghe] Rilevatori portatili

Test chimici colorimetrici

Spettroscopia Raman

Spettroscopia infrarossa

Fluorescenza a raggi X

Rilevatori di gas per container

Ispezione con attrezzature portatili

Strumenti portatili individuali

Strumenti tascabili

Kit di strumenti meccanici

Specchio telescopico

Dispositivi

Endoscopio

Rilevatore di metalli fisso o portatile

Apparecchi fotografici per il controllo della parte sottostante dei veicoli

Dispositivo a ultrasuoni

Densimetro

Altro

Ricerca subacquea

ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: contribuire a controlli doganali equivalenti e adeguati mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia

1.  Attrezzature disponibili

a)  disponibilità nei valichi di frontiera terrestri di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

b)  disponibilità nei valichi di frontiera marittimi di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

c)  disponibilità nei valichi di frontiera aerei di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

d)  disponibilità nei valichi di frontiera postali di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

e)  disponibilità nei valichi di frontiera ferroviari di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura).

1 bis.  Sicurezza e protezione

a)  Grado di conformità con le norme di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera, inclusa la cibersicurezza

b)  Grado di conformità con gli standard di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera [Em. 69]

1 ter.  Salute e ambiente

a)  Grado di conformità con gli standard sanitari delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

b)  Grado di conformità con gli standard ambientali delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera [Em. 70]

ALLEGATO 2 bis

PROGRAMMI DI LAVORO [Em. 71]

ALLEGATO 2 ter

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER UN FINANZIAMENTO SUPERIORE [Em. 72]

(1)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.
(3)Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell’unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(4) P8_TA(2018)0075: Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(6)Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7)COM(2018)0473.
(8)Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
(9)COM(2016)0605.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(14)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(15)Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(16)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(17)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(18)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(19)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(20)Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018)0442.
(26)Ferme restando le disposizioni legislative applicabili e altre raccomandazioni relative alla tutela della salute e al rispetto della vita privata.

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2020Note legali - Informativa sulla privacy