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Procedura : 2019/2536(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B8-0238/2019

Testi presentati :

B8-0238/2019

Discussioni :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Votazioni :

PV 18/04/2019 - 10.20
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2019)0440

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Giovedì 18 aprile 2019 - Strasburgo
Negoziati con il Consiglio e la Commissione sull'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo: proposta legislativa
P8_TA(2019)0440B8-0238/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sui negoziati con il Consiglio e la Commissione sulla proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (2019/2536(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 226, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti la sua risoluzione legislativa del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1),

–  visti i paragrafi corrispondenti della sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (risoluzione PANA, paragrafi 190‑200)(2) e della sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (risoluzione EMIS, paragrafi 76-94)(3),

–  vista la decisione presa dalla Conferenza dei presidenti il 18 settembre 2014, in conformità dell'articolo 229 del regolamento, di continuare durante la nuova legislatura l'esame della suddetta proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo,

–  visti i tre documenti di lavoro(4) della commissione per gli affari costituzionali sulla proposta legislativa in parola,

–  viste le preoccupazioni espresse dal Consiglio e dalla Commissione in relazione alla proposta legislativa, esposte nella lettera inviata il 4 aprile 2014 dai Segretari generali del Consiglio e della Commissione al Segretario generale del Parlamento europeo, così come nelle lettere inviate alla presidenza della commissione per gli affari costituzionali dal primo Vicepresidente della Commissione, il 28 aprile 2015, dalla Presidenza lussemburghese del Consiglio, il 3 settembre 2015, dalla Presidenza slovacca del Consiglio, il 13 ottobre 2016, e dalla Presidenza austriaca del Consiglio, il 25 ottobre 2018,

–  vista la discussione svoltasi in Aula il 13 dicembre 2017, e in particolare le risposte della Presidenza estone del Consiglio e della Commissione a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale (ex articolo 128) al Consiglio e alla Commissione presentate il 29 novembre 2017 da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione per gli affari costituzionali, sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo,

–  vista la discussione svoltasi in Aula il 17 aprile 2019 a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale (ex articolo 128) al Consiglio e alla Commissione presentate il 22 gennaio 2019 da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione per gli affari costituzionali, sulla proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo(5),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per gli affari costituzionali (B8‑0238/2019),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, già nel primo documento di lavoro approvato dalla commissione per gli affari costituzionali (AFCO) il 20 gennaio 2015, si osservava che le "preoccupazioni" espresse dal Consiglio e dalla Commissione "non dovrebbero costituire, di per sé, un'obiezione insuperabile" e che la commissione AFCO riconosceva che "sono possibili soluzioni alternative e formulazioni più flessibili che [consentirebbero] di sbloccare questo regolamento", indicando e proponendo alla Presidenza del Consiglio e alla Commissione la strada da seguire, con negoziati "a livello politico" seguiti da riunioni tecniche;

B.  considerando che il Consiglio ha risposto a tale offerta dimostrando la volontà e l'impegno di dialogare con il Parlamento, ma a condizione che il Parlamento affronti innanzi tutto gli aspetti problematici e fondamentali di natura giuridica e istituzionale;

C.  considerando che la commissione AFCO ha approvato un secondo documento di lavoro che ha consentito al relatore di proseguire i contatti con il Consiglio e la Commissione per negoziare il modo in cui rispondere a tali preoccupazioni; che è stata di conseguenza approvata una nuova strategia negoziale e che il 30 giugno 2016 è stato trasmesso al Consiglio e alla Commissione un documento informale che descriveva, con argomentazioni politiche, le possibili soluzioni relativamente alla via da seguire;

D.  considerando che il 10 ottobre 2016 le tre istituzioni hanno deciso di procedere a uno scambio informale di opinioni tra i rispettivi servizi giuridici per chiarire ulteriormente tutti gli aspetti giuridici e istituzionali; che ciò ha consentito al Parlamento europeo di presentare una nuova formulazione del regolamento, pur lasciando irrisolte le principali divergenze politiche;

E.  considerando che, nonostante il lavoro giuridico svolto, i giureconsulti dei servizi giuridici della Commissione e del Consiglio non sono stati in grado di approvare formalmente il documento scaturito dai considerevoli sforzi profusi dai servizi giuridici delle tre istituzioni, il che ha portato a una situazione di stallo su questo importante fascicolo; che, di conseguenza, il 13 dicembre 2017 si è tenuta una discussione in Aula, sotto l'egida della commissione AFCO, a seguito di due interrogazione con richiesta di risposta orale e che successivamente, il 3 maggio 2018, la commissione AFCO ha tramesso una nuova formulazione della proposta, sotto forma di documento informale, che dava formalmente seguito all'accordo raggiunto il 10 ottobre 2016 dal presidente della commissione AFCO e dal relatore, Ramón Jáuregui Atondo, con la Presidenza slovacca del Consiglio e la Commissione, in cui si affermava che, per avviare negoziati ufficiali, era necessaria la presentazione di una nuova versione della proposta del Parlamento europeo;

F.  considerando che il 25 ottobre 2018 il Consiglio ha risposto alla nuova formulazione basata sul lavoro giuridico svolto dai servizi giuridici, sull'esperienza delle due commissioni d'inchiesta (EMIS e PANA) istituite durante l'ottava legislatura e sulla proposta approvata dal Parlamento nel 2014; che, nella sua risposta, il Consiglio ha presentato formalmente un nuovo elenco di preoccupazioni, che vanno anche oltre il parere del proprio servizio giuridico, mettendo in discussione il lavoro fatto sino a quel momento ed enumerando i principali problemi istituzionali per il Parlamento, che sono di difficile soluzione; che, agendo in questo modo, il Consiglio non lascia alcun margine di manovra per i negoziati, sebbene l'idea alla base del documento informale fosse, in realtà, che il nuovo testo avrebbe dovuto avviare i negoziati e il dibattito politico;

G.  considerando che il fatto che un parlamento debba poter chiamare l'esecutivo a rispondere del proprio operato mediante commissioni d'inchiesta dotate di poteri reali per citare testimoni e ottenere documenti è insito nella natura di tutte le assemblee legislative ed è una condizione fondamentale della separazione dei poteri in una democrazia degna di tale nome;

H.  considerando che tutte le istituzioni dell'Unione europea si sono regolarmente impegnate a cooperare lealmente, cosa che, nel caso del regolamento in questione, è difficile constatare;

1.  esprime il suo più profondo disappunto per l'atteggiamento del Consiglio (e della Commissione), che continua a impedire, dopo oltre quattro anni di riunioni informali e scambi di lettere e documenti, una riunione formale in cui discutere a livello politico le possibili soluzioni ai problemi individuati, e che si rifiuta di conferire un mandato politico alla Presidenza del Consiglio che spiani la strada a riunioni di natura politica intese a risolvere le questioni più controverse e a sondare se sia possibile giungere a un accordo;

2.  invita il suo Presidente a richiamare l'attenzione dei leader politici sulle preoccupazioni del Parlamento in merito al mancato rispetto, da parte del Consiglio e della Commissione, del principio di cooperazione interistituzionale;

3.  propone che la sua commissione giuridica esamini la fattibilità di un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione al principio di leale cooperazione reciproca tra le istituzioni (articolo 13, paragrafo 2, TUE) e, in tale contesto, verifichi anche e riferisca se il Consiglio ha violato il quadro giuridico effettivo delle commissioni d'inchiesta istituite durante l'attuale legislatura (PANA ed EMIS);

4.  sottolinea che, nella sua attuale formulazione, l'articolo 226, terzo comma, TFUE, che prevede una "procedura legislativa speciale" e richiede l'approvazione del Consiglio e della Commissione per l'adozione di un regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento, non obbliga il Consiglio e la Commissione a negoziare, poiché sono tenuti soltanto a dare o rifiutare il loro consenso alla proposta del Parlamento, e non a negoziarla al fine di raggiungere un accordo comune;

5.  raccomanda che l'iter legislativo derivante dal diritto di iniziativa legislativa conferito al Parlamento dai trattati includa, ai sensi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la richiesta di fissare un calendario legislativo per tali iniziative, analogamente a quanto avviene per la procedura legislativa ordinaria; sottolinea inoltre che tale procedura legislativa speciale deve rispettare le disposizioni dell'accordo interistituzionale relative all'obbligo istituzionale di negoziato da parte di tutte e tre le istituzioni;

6.  invita il Consiglio e la Commissione, qualora non siano in grado di dare la propria approvazione alla proposta, a riprendere i negoziati con il Parlamento neoeletto tenendo conto, al contempo, dei progressi realizzati con la nuova formulazione della proposta, presentata come documento informale e basata sul lavoro svolto dai servizi giuridici delle tre istituzioni; ritiene che si tratti di un testo più strutturato e sistematico rispetto a quello approvato nel 2014, che prevede gli stessi poteri di indagine ma che è stato aggiornato in linea con le esperienze degli ultimi anni e con l'attuale realtà istituzionale;

7.  invita i partiti politici a garantire che i loro programmi elettorali esprimano il loro impegno a favore della proposta del Parlamento relativa a un regolamento nuovo e aggiornato sul diritto d'inchiesta dell'istituzione e invita i vari Spitzenkandidaten a offrire pubblicamente il loro sostegno politico sulla questione;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 443 del 22.12.2017, pag. 39.
(2) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.
(3) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.
(4) PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 e PE630.750v01-00.
(5) O-000003/19 e O-000004/19.

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2020Note legali - Informativa sulla privacy