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Momenti più importanti della legislatura 1994 - 1999

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pf2201.jpg (21697 bytes)Il diritto di petizione: il Parlamento europeo all'ascolto dei cittadini

Il paese dell'Unione di vostra residenza non riconosce un diploma acquisito in un altro Stato membro; la parità di trattamento tra uomini e donne non è rispettata; la direttiva sull'IVA non è applicata... queste sono le difficoltà concrete che possono incontrare i cittadini europei. Quali sono i mezzi di ricorso a vostra disposizione? In che modo vi potete difendere? Esercitando il vostro diritto di petizione.

Il diritto di petizione

Il diritto di petizione è stato introdotto nel regolamento del Parlamento europeo nel 1981 ed è stato istituzionalizzato dal trattato di Maastricht nell'ambito della cittadinanza dell'Unione (art. 8D e 138D). Essa dà diritto a tutti i cittadini, alle società, a organizzazioni o associazioni che risiedono o che hanno sede in uno Stato membro dell'UE, di presentare una petizione, tanto a titolo individuale quanto a titolo collettivo. Si offre così la possibilità ai cittadini di utilizzare un mezzo di tutela meno formale, più accessibile e soprattutto gratuito. Un altro innegabile vantaggio è che coloro che presentano le petizioni possono esprimersi nella propria lingua materna.

La petizione, il cui oggetto deve rientrare nei settori di attività dell'UE - deve cioè riguardare la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, la parità di trattamento tra uomini e donne, la protezione dell'ambiente, il diritto all'istruzione, alla formazione e alla salute - deve essere trasmessa al PE, il quale, tramite la commissione per le petizioni, procederà all'esame della richiesta e deciderà sulla migliore linea da seguire.

I vari mezzi d'azione

La commissione riceve in media 1.200 petizioni l'anno, di cui il 60% è dichiarato ricevibile. Ciò significa che il loro oggetto rientra effettivamente nei settori di attività dell'UE. Una volta che la petizione sia dichiarata ricevibile, la commissione dispone di vari mezzi d'azione:

-    esaminare la petizione in modo autonomo, elaborando una relazione o esprimendo un parere che sarà trasmesso dal Presidente del PE alla Commissione europea e al Consiglio. Tale procedura si applica principalmente alle petizioni che sollevano problemi di natura generale (indennizzo delle vittime di atti di violenza, utilizzo delle lingue nell'Unione, ecc.);
-    trasmettere la petizione alla Commissione europea affinché effettui indagini. Le informazioni e le osservazioni fornite, che serviranno come base per il dibattito che avrà luogo in commissione, potranno eventualmente permettere alla Commissione europea di avviare una procedura di infrazione;
-    trasmettere la petizione a un'altra commissione parlamentare o, più raramente, a un servizio del PE (ad esempio al Servizio giuridico) per chiedere un parere o per attribuzione;
-    informare lo Stato membro, tramite il Presidente del PE, della petizione, invitandolo a prendere misure al riguardo;
-    oppure trasmettere la petizione al Mediatore europeo affinché venga trattata come una denuncia.

Alcuni risultati concreti...

Numerosi cittadini dell'Unione hanno potuto così far rispettare i propri diritti, che sono inscritti nei trattati e nelle direttive comunitarie.

La Francia è stata costretta a modificare i testi sul riconoscimento dei diplomi "Bac+3", che non tenevano conto della professione d'insegnante. Un cittadino britannico, titolare di un diploma d'insegnamento acquisito in Inghilterra, si era visto rifiutare il diritto di esercitare la professione in Francia in quanto il suo diploma non era ritenuto valido: ha però trasmesso una petizione al Parlamento europeo per infrazione della direttiva comunitaria sul riconoscimento dei diplomi "Bac+3". In seguito a una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, le autorità francesi hanno modificato la loro legislazione per permettere agli insegnanti originari di altri Stati membri di ottenere posti di insegnamento in Francia, senza essere sottoposti a una nuova formazione, essendo ritenuta sufficiente quella acquisita nel paese d'origine.

Il Belgio e l'Italia sono stati indotti anch'essi a prendere misure in seguito a una petizione indirizzata al PE concernente il mancato rispetto del termine per il rimborso dell'IVA nel settore dei trasporti. Poiché il loro termine superava di gran lunga i sei mesi previsti dall'ottava direttiva sull'IVA, le autorità italiane e belghe hanno dovuto modificare le proprie pratiche amministrative.

Un altro esempio importante è quello della Spagna, che non rispettava la direttiva sulla protezione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica. È stato un cittadino spagnolo a denunciare i metodi non selettivi utilizzati in Cantabria per la cattura dei lupi, metodi che provocavano danni sia alle persone che alle altre specie di animali. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna. Nel frattempo le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'abbandono dei metodi di caccia non selettivi, recependo quindi la direttiva europea nella legislazione nazionale.

Il diritto di petizione concretizza così la prima vocazione del Parlamento europeo: essere la voce dei cittadini.

Per maggiori informazioni: Mariapaola Sabbatucci, tel. 00352-430022853, (email mpsabbatucci@europarl.eu.int).

 

 

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