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Leggi elettorali - Introduzione

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INTRODUZIONE
Elezioni al Parlamento europeo: 10-11 & 13 giugno 1999
Procedura elettorale


Nell'ottica delle elezioni europee del 10-13 giugno 1999 e di quelle del 2004 e del 2009 il PE ha inteso definire i principi comuni che gli sembrano indispensabili affinché tale scrutinio europeo sia dotato di caratteristiche proprie, e ha pertanto adottato il 15 luglio 1998, a grande maggioranza (355 voti a favore, 146 contrari e 39 astensioni), la relazione dell'on. Georgios ANASTASSOPOULOS (PPE, GR).

Se il dibattito europeo ha ruotato per molto tempo intorno a un'ipotetica "procedura elettorale uniforme", l'articolo 190 del trattato di Amsterdam ha introdotto il concetto di "principi comuni" a tutti gli Stati membri. In effetti, le discussioni svoltesi per molti anni hanno dimostrato la difficoltà di pervenire a un accordo generale e pertanto la necessità di individuare dei principi comuni. Spetta ora agli Stati membri, che dovranno decidere all'unanimità, pronunciarsi in merito, e in seguito il PE adotterà tali conclusioni a maggioranza assoluta dei suoi membri (314 voti) e i parlamenti nazionali dovranno ratificarle.

La lettura delle schede relative a ciascun paese oggetto della presente pubblicazione consentirà al lettore di conoscere meglio la specifica situazione di ciascuno Stato membro per le elezioni 1999. Ma quali sono i "principi comuni" che dovranno essere applicati alle elezioni del 2004?

-    Nel suo approccio, il PE, come ha sostenuto l'on. ANASTASSOPOULOS, ha voluto essere "semplice, modesto, flessibile e graduale". Ogni iniziativa deve, a suo parere, basarsi sul rispetto di due principi: quello della prossimità e quello della proporzionalità.

Sullo scacchiere istituzionale la responsabilità del PE, nella sua funzione di "pilastro democratico", è basata fra l'altro sulla sua capacità di "europeizzare" la posta in gioco della costruzione europea. È evidente che uno dei modi di raggiungere tale obiettivo consiste nell' avvicinare l'elettore all'eletto. Ne deriva l'impegno del PE a favore di un sistema proporzionale, il che non significa che tale sistema debba essere lo stesso in tutti gli Stati membri. Nel giugno 1999, per la prima volta dall'elezione del PE a suffragio universale diretto nel 1979, i Quindici introdurranno, tutti quanti, sistemi proporzionali.

Se per il PE le disposizioni relative al diritto di voto in sé (età, esclusione dal diritto di voto), all'eleggibilità, allo svolgimento delle campagne elettorali, alle modalità d'esercizio del diritto di voto (facoltativo od obbligatorio, ecc.), alle incompatibilità nazionali diverse da quelle contenute nell'atto del 20 settembre 1976, non fanno parte dei principi comuni, diverso è il discorso per gli altri ambiti del processo elettorale.

Nel suo progetto di atto, infatti, il PE precisa che i deputati europei sono eletti "a scrutinio di lista di tipo proporzionale". Gli Stati membri costituiscono "delle circoscrizioni", il che vale, per il momento, solo per quegli Stati la cui popolazione sia superiore a 20 milioni di abitanti (Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito). Attualmente, solo l'Italia applica tale sistema. La Germania propone una scelta fra liste federali e liste nei singoli Länder. Il Regno Unito ha proceduto a una suddivisione del territorio in 12 regioni.

D'altro canto, e in un'ottica risolutamente europea in vista del 2009, il PE ha deciso di esaminare una proposta che attribuirà una certa percentuale del totale dei suoi seggi a una "circoscrizione unica formata dal territorio degli Stati membri".

-    Quanto alla soglia di voti necessaria per ottenere un seggio, il PE prevede che gli Stati membri possano stabilirla a livello nazionale, ma che essa non possa superare il 5% dei suffragi espressi (5 Stati membri la praticano, pur con delle varianti: Germania 5%, Francia 5%, Grecia 3%, Austria 4%, Svezia 4%).

-    Il PE si pronuncia altresì a favore del voto di preferenza che gli Stati membri "autorizzano... secondo le modalità da essi stabilite" (attualmente esso è praticato da 9 Stati membri: il Belgio, la Danimarca, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, la Finlandia e la Svezia).

-    Il Parlamento europeo ritiene inoltre che il mandato di parlamentare europeo debba essere dichiarato incompatibile con il mandato di membro di un parlamento nazionale. Attualmente solo 4 Stati membri (Belgio, Grecia, Spagna, Austria) vietano totalmente il doppio mandato; l'Irlanda lo fa parzialmente. In Portogallo, si pratica la sospensione del doppio mandato. Benché sostituito dal candidato successivo in lista al Parlamento nazionale, il deputato europeo che per una qualsiasi ragione abbandoni il mandato europeo riottiene automaticamente il proprio mandato nazionale (cfr. schede). Al 18 gennaio 1999 i titolari di un doppio mandato erano 3 in Francia, 5 in Italia e 3 nel Regno Unito.

-    Ricordiamo che in un altro ambito di grande importanza per il carattere europeo dello scrutinio, e già dal 1994, tutti i cittadini europei che ottemperano alle condizioni richieste (cfr. schede) possono essere elettori ed eleggibili nel paese in cui risiedono.

 

 

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