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Elezioni del Parlamento europeo 1999 Leggi elettorali - Introduzione |
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Nell'ottica delle elezioni europee del 10-13
giugno 1999 e di quelle del 2004 e del 2009 il PE ha inteso definire i principi comuni
che gli sembrano indispensabili affinché tale scrutinio europeo sia dotato di
caratteristiche proprie, e ha pertanto adottato il 15 luglio 1998, a grande maggioranza
(355 voti a favore, 146 contrari e 39 astensioni), la relazione dell'on. Georgios
ANASTASSOPOULOS (PPE, GR). Se il dibattito europeo ha ruotato per molto
tempo intorno a un'ipotetica "procedura elettorale uniforme", l'articolo 190 del
trattato di Amsterdam ha introdotto il concetto di "principi comuni" a tutti gli
Stati membri. In effetti, le discussioni svoltesi per molti anni hanno dimostrato la
difficoltà di pervenire a un accordo generale e pertanto la necessità di individuare dei
principi comuni. Spetta ora agli Stati membri, che dovranno decidere all'unanimità,
pronunciarsi in merito, e in seguito il PE adotterà tali conclusioni a maggioranza
assoluta dei suoi membri (314 voti) e i parlamenti nazionali dovranno ratificarle. La lettura delle schede relative a ciascun
paese oggetto della presente pubblicazione consentirà al lettore di conoscere meglio la
specifica situazione di ciascuno Stato membro per le elezioni 1999. Ma quali sono i
"principi comuni" che dovranno essere applicati alle elezioni del 2004? - Nel suo approccio, il
PE, come ha sostenuto l'on. ANASTASSOPOULOS, ha voluto essere "semplice, modesto,
flessibile e graduale". Ogni iniziativa deve, a suo parere, basarsi sul rispetto di
due principi: quello della prossimità e quello della proporzionalità. Sullo scacchiere istituzionale la
responsabilità del PE, nella sua funzione di "pilastro democratico", è basata
fra l'altro sulla sua capacità di "europeizzare" la posta in gioco della
costruzione europea. È evidente che uno dei modi di raggiungere tale obiettivo consiste
nell' avvicinare l'elettore all'eletto. Ne deriva l'impegno del PE a favore di
un sistema proporzionale, il che non significa che tale sistema debba essere lo stesso
in tutti gli Stati membri. Nel giugno 1999, per la prima volta dall'elezione del PE a
suffragio universale diretto nel 1979, i Quindici introdurranno, tutti quanti, sistemi
proporzionali. Se per il PE le disposizioni relative al
diritto di voto in sé (età, esclusione dal diritto di voto), all'eleggibilità, allo
svolgimento delle campagne elettorali, alle modalità d'esercizio del diritto di voto
(facoltativo od obbligatorio, ecc.), alle incompatibilità nazionali diverse da quelle
contenute nell'atto del 20 settembre 1976, non fanno parte dei principi comuni, diverso è
il discorso per gli altri ambiti del processo elettorale. Nel suo progetto di atto, infatti, il PE
precisa che i deputati europei sono eletti "a scrutinio di lista di tipo
proporzionale". Gli Stati membri costituiscono "delle circoscrizioni",
il che vale, per il momento, solo per quegli Stati la cui popolazione sia superiore a 20
milioni di abitanti (Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito). Attualmente, solo
l'Italia applica tale sistema. La Germania propone una scelta fra liste federali e liste
nei singoli Länder. Il Regno Unito ha proceduto a una suddivisione del territorio in 12
regioni. D'altro canto, e in un'ottica risolutamente
europea in vista del 2009, il PE ha deciso di esaminare una proposta che
attribuirà una certa percentuale del totale dei suoi seggi a una "circoscrizione
unica formata dal territorio degli Stati membri". - Quanto alla soglia
di voti necessaria per ottenere un seggio, il PE prevede che gli Stati membri possano
stabilirla a livello nazionale, ma che essa non possa superare il 5% dei suffragi espressi
(5 Stati membri la praticano, pur con delle varianti: Germania 5%, Francia 5%, Grecia 3%,
Austria 4%, Svezia 4%). - Il PE si pronuncia
altresì a favore del voto di preferenza che gli Stati membri "autorizzano...
secondo le modalità da essi stabilite" (attualmente esso è praticato da 9 Stati
membri: il Belgio, la Danimarca, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi,
l'Austria, la Finlandia e la Svezia). - Il Parlamento europeo
ritiene inoltre che il mandato di parlamentare europeo debba essere dichiarato
incompatibile con il mandato di membro di un parlamento nazionale. Attualmente solo 4
Stati membri (Belgio, Grecia, Spagna, Austria) vietano totalmente il doppio mandato;
l'Irlanda lo fa parzialmente. In Portogallo, si pratica la sospensione del doppio mandato.
Benché sostituito dal candidato successivo in lista al Parlamento nazionale, il deputato
europeo che per una qualsiasi ragione abbandoni il mandato europeo riottiene
automaticamente il proprio mandato nazionale (cfr. schede). Al 18 gennaio 1999 i titolari
di un doppio mandato erano 3 in Francia, 5 in Italia e 3 nel Regno Unito. - Ricordiamo che in un
altro ambito di grande importanza per il carattere europeo dello scrutinio, e già dal
1994, tutti i cittadini europei che ottemperano alle condizioni richieste (cfr. schede)
possono essere elettori ed eleggibili nel paese in cui risiedono.
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