| Parlamento europeo: Note sintetiche |
1.2.2. Il principio di sussidiarietàBASE GIURIDICA
OBIETTIVI Il principio di sussidiarietà persegue due obiettivi antitetici. Da un lato esso autorizza un intervento della Comunità, nella misura in cui un obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri tramite misure a livello nazionale. D'altro canto intende garantire la competenza degli Stati membri nei settori in cui una procedura comunitaria non può fornire una normativa migliore. L'inserimento di questo principio nel sistema dei trattati europeo dovrebbe fare in modo che le decisioni comunitarie vengano prese a un livello quanto più possibile vicino ai cittadini. REALIZZAZIONI 1. Definizione a. La funzione generale del principio è quella di garantire una certa indipendenza ad un'autorità inferiore rispetto a un'istanza superiore, o a un potere locale rispetto a un potere centrale. Si tratta dunque di una ripartizione delle competenze tra più livelli di potere, principio che costituisce la base istituzionale degli Stati federali. b. Applicato al quadro della Comunità, il principio di sussidiarietà implica che gli Stati membri mantengano le competenze che sono capaci di gestire più efficacemente essi stessi e che spettino alla Comunità i poteri che gli Stati membri non sono in grado di esercitare in maniera appropriata. c. Conformemente all'articolo 5 (articolo 3 B), secondo capoverso del trattato CE tre sono le condizioni perché si abbia un intervento della Comunità secondo il principio di sussidiarietà:
a. La portata del principio di sussidiarietà si desume da due angolazioni: nei settori in cui il trattato prevede una ripartizione della competenza tra Comunità e Stati membri, il principio di sussidiarietà interviene al fine di garantire tale competenza (limite dell'esercizio delle competenze). Nei settori in cui il trattato non attribuisce alla Comunità alcuna competenza, il principio di sussidiarietà non consente alcuna competenza aggiuntiva (nessuna attribuzione di competenze). b. Difficoltà derivanti dalla limitazione Il principio di sussidiarietà si applica soltanto nei settori di pertinenza sia della Comunità che degli Stati membri, di conseguenza non in quei settori di esclusiva competenza a livello comunitario o a livello nazionale. Tale delimitazione è d'altronde vaga, poiché per esempio i settori di competenza della Comunità sono suscettibili di svilupparsi grazie all'articolo 308 (235) del trattato CE quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi. Resta problematica la delimitazione delle competenze esclusive della Comunità soprattutto in quanto nei trattati essa non viene esplicitata con riferimento a determinate materie, bensì grazie a una descrizione delle funzioni. Pertanto anche la Corte di giustizia in una serie di pronunzie ha sviluppato e riconosciuto come esclusive competenze fissate dai trattati (in essi non esplicitamente regolamentate) senza per questo avere stabilito un elenco definitivo di tali competenze. c. I destinatari del principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà interessa tutti gli organi della Comunità. La regolamentazione ha rilevanza pratica soprattutto nei confronti del Consiglio, del PE e della Commissione. Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia è vincolata all'articolo 5 (articolo 3 B), secondo capoverso del trattato CE. Da tale disposizione non derivano immediatamente dei diritti a favore dei cittadini dell'Unione. 3. Controllo giurisdizionale Conformemente all'articolo 5 (articolo 3 B), secondo capoverso del trattato CE, il principio di sussidiarietà è soggetto al controllo giurisdizionale. Nell'applicazione del principio di sussidiarietà gli organismi dell'Unione europea dispongono di un ampio margine di azione concreta, che la Corte di giustizia deve rispettare. Si può dire in generale che l'intensità del controllo della Corte di giustizia si affievolisce nella misura in cui gli Stati membri siano stati effettivamente coinvolti nella decisione sul contenuto e la portata della misura presa in considerazione, il problema della necessità sia stato esaminato a fondo e nel rispetto degli interessi in gioco e siano stati ascoltati gli organi e i soggetti di diritto in causa (anche al di sotto del livello degli Stati membri). Da questo punto di vista il PE ha proposto già nel 1990 l'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea di un articolo 172 bis che accordi alla Corte di giustizia il diritto di verificare se una proposta non ecceda i limiti della competenza comunitaria (sia gli Stati che le istituzioni possono adire la Corte successivamente all'adozione di un atto, ma anteriormente alla sua applicazione). Nelle sentenze 12 novembre 1996 (causa C-84/94, Racc. pag. I-5755) e 13 maggio 1997 (causa C-233/94, Racc. pag. I-2405) la Corte di giustizia ha stabilito che tra le condizioni afferenti l'osservanza del principio di sussidiarietà si annoverano quelle contemplate dall'obbligo di motivazione conformemente a quanto enunciato dall'articolo 253 (articolo 190) del trattato CE. Tale obbligo di motivazione è sufficiente, qualora nelle osservazioni dell'atto giuridico non si menzioni espressamente il principio, ma dall'insieme di esse si evinca, che in realtà se ne è tenuto conto. INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL TRATTATO DI AMSTERDAM Il trattato di Amsterdam ha introdotto il "Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità" nel sistema dei trattati europeo, senza che ciò comportasse alcuna modifica del testo relativo al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 (articolo 3 B), secondo capoverso del trattato CE. Quanto convenuto, ma non ancora sancito a livello di trattato, nel Consiglio europeo di Edimburgo circa l'approccio generale all'applicazione del principio di sussidiarietà (1992) è stato soggetto al controllo giurisdizionale sia alla luce del protocollo sulla sussidiarietà che nella totalità. RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO 1. Lavori in corso Il PE difende da anni il principio di sussidiarietà e nell'ambito comunitario gli spetta il ruolo d'iniziatore allorché, il 14.02.1984, con l'adozione del progetto di trattato sull'Unione europea (14 febbraio 1984), ha proposto una disposizione in cui si sancisce che nei casi in cui il trattato attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri, questi ultimi possono agire laddove l'Unione non è intervenuta con la sua azione regolamentare. Inoltre la proposta sottolinea che l'Unione può assumersi soltanto quei compiti che possono essere portati a compimento più efficacemente con un intervento comune rispetto a quando gli Stati operano separatamente. Il PE ha ripreso queste proposte in numerose risoluzioni (p. es. risoluzioni del 23 novembre 1989, del 14 dicembre 1989, del 12 luglio 1990, del 21 novembre 1990 e del 18 maggio 1995), nelle quali rammenta la sua adesione al principio di sussidiarietà nella prospettiva dell'Unione europea e sollecita l'apertura del dibattito sull'interpretazione e l'applicazione del principio di sussidiarietà. 2. Accordo sulla cooperazione interistituzionale La discussione aperta dal PE ha portato - sulla base delle conclusioni del Consiglio (Edimburgo) sulla sussidiarietà, la trasparenza e la democrazia e della risoluzione del Parlamento del 18 novembre 1992 - a concludere, il 25 ottobre 1993, un accordo interistituzionale tra Consiglio, Parlamento e Commissione. In esso è emerso chiaramente un atteggiamento deciso delle tre Istituzioni in questo campo. Esse si sono in tal modo impegnate a tener conto del principio di sussidiarietà.
I tre organi verificano regolarmente nel quadro di procedure interne se le misure in programma siano conformi alle disposizioni in materia di sussidiarietà sia per quanto riguarda la scelta degli strumenti giuridici che per il contenuto della proposta. Pertanto il regolamento del Parlamento stabilisce al suo articolo 58: durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali nonché i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Riguardo alle relazioni degli anni 1994, 1995 e 1996 presentate dalla Commissione in merito all'applicazione del principio di sussidiarietà, il Parlamento europeo ha sottolineato, nella sua risoluzione del 13 maggio 1997, il carattere giuridico vincolante del principio di sussidiarietà, soggetto nella sua applicazione concreta all'interpretazione della Corte di giustizia, e ha ricordato che l'applicazione di detto principio non deve impedire l'esercizio delle competenze legittime esclusivamente comunitarie. Infine, con il pretesto della sussidiarietà non si dovrebbe in alcun caso porre in questione l'acquis comunitario. 16/10/2000 |