| Parlamento europeo: Note sintetiche |
1.3.1. Il Parlamento europeo: evoluzione storicaBASE GIURIDICA Trattati istitutivi (*1.1.1). Decisione e Atto relativo alle elezioni europee a suffragio universale diretto (20 settembre 1976). TRE COMUNITÀ, UNA SOLA ASSEMBLEA Dopo l'istituzione della CEE e dell'EURATOM, l'Assemblea comune della CECA fu estesa a tutte e tre le Comunità. Composta di 142 membri, essa tenne la sua sessione costitutiva il 19 marzo 1958 a Strasburgo con il nome di "Assemblea parlamentare europea" e poi, il 30 marzo 1962, di "Parlamento europeo". DALL'ASSEMBLEA DI RAPPRESENTANTI DESIGNATI AL PARLAMENTO ELETTO Prima dell'elezione diretta i membri del Parlamento europeo erano designati in seno ai rispettivi parlamenti nazionali ed avevano pertanto tutti un doppio mandato. La Conferenza al vertice di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974 stabilì che si sarebbero dovute tenere elezioni dirette "a partire dal 1978" e invitò il Parlamento europeo a presentare nuove proposte, in quanto il progetto di convenzione da esso adottato nel 1960 non era più attuale. Nel gennaio 1975 il Parlamento approvava un nuovo progetto, sulla base del quale, e dopo aver superato talune divergenze, i capi di Stato e di governo raggiungevano un accordo il 12 e 13 luglio 1976. La decisione e l'Atto relativo alle elezioni europee a suffragio universale diretto furono firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976. Dopo la ratifica di tutti gli Stati membri, il testo è entrato in vigore il 1. luglio 1978. Le prime elezioni hanno avuto luogo il 7 e il 10 giugno 1979. I SUCCESSIVI AMPLIAMENTI L'adesione alla Comunità della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (primo ampliamento) comportò un adeguamento del numero di seggi del Parlamento europeo che, il 1. gennaio 1973, furono portati a 198. In occasione del secondo ampliamento (adesione della Grecia dal 1. gennaio 1981), 24 deputati furono delegati al Parlamento europeo dal Parlamento ellenico. Essi sono stati sostituiti, nell'ottobre 1981, da deputati eletti a suffragio universale. Le seconde elezioni dirette hanno avuto luogo il 14 e il 17 giugno 1984. Il 1. gennaio 1986 il numero di seggi è passato da 434 a 518 in seguito all'arrivo di 60 deputati spagnoli e di 24 deputati portoghesi (terzo ampliamento), nominati dai loro parlamenti nazionali e poi sostituiti da deputati eletti a suffragio diretto. Le terze elezioni dirette si sono svolte il 15 e il 18 giugno 1989. A seguito dell'unificazione tedesca, la composizione del Parlamento europeo è stata adeguata all'evoluzione demografica. In conformità con le proposte lanciate dallo stesso Parlamento europeo in una risoluzione relativa a un sistema di ripartizione del numero dei suoi membri, il numero dei deputati del Parlamento eletto nel giugno 1994 è passato da 518 a 567. In seguito al quarto ampliamento dell'Unione, il numero totale di parlamentari è passato a 626, sempre rispettando per i nuovi Stati membri la chiave di ripartizione proposta nella risoluzione succitata. Dal 1. gennaio 1995 il Parlamento europeo è dunque composto come segue:
GRADUALE ACCRESCIMENTO DEI POTERI La sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (*1.5.1) determinò un primo ampliamento dei poteri del Parlamento europeo in materia di bilancio, concretizzatosi con il trattato di Lussemburgo del 22 aprile 1970. Un secondo trattato sul medesimo argomento e che rafforzava i poteri del Parlamento veniva firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 (*1.1.2). L'Atto unico ha conferito al Parlamento europeo un ruolo maggiore in certi ambiti legislativi (procedura di cooperazione) e sottopone al suo parere conforme i trattati di adesione e di associazione. Introducendo la procedura di codecisione per taluni ambiti legislativi ed estendendo la procedura di cooperazione ad altri, il trattato di Maastricht segna l'inizio dell'evoluzione del Parlamento europeo verso un ruolo di vero e proprio colegislatore. Dandogli il potere di approvare la composizione finale della Commissione, fa compiere un passo importante al suo controllo politico sull'Esecutivo europeo. Attraverso l'estensione della politica di codecisione alla maggior parte degli ambiti legislativi nonché la riforma di questa procedura, il trattato di Amsterdam conferma il ruolo di colegislatore del PE su un piano di parità con il Consiglio. Sottoponendo alla sua previa approvazione la nomina del presidente della Commissione (dopo la designazione da parte degli Stati membri), ne aumenta ancora il controllo sull'Esecutivo. 06/09/2000 |