Parlamento europeo: Note sintetiche

3.4.4.     La proprietà intellettuale, industriale e commerciale

BASE GIURIDICA
- L'articolo 30 (36) CE include la "tutela della proprietà industriale e commerciale" tra i motivi per cui è possibile derogare alla libera circolazione delle merci. L'espressione "proprietà industriale e commerciale" può essere applicata a tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale e segnatamente ai diritti d'autore, ai brevetti, ai marchi, ai disegni e ai modelli, nonché alle denominazioni d'origine.

- D'altra parte, la proprietà industriale e intellettuale rientra nel campo di applicazione delle disposizioni relative alla libera concorrenza [articoli 81 e 82 (85 e 86) CE] nella misura in cui può dar luogo a intese o allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

- Ricordiamo che le convenzioni di Parigi e di Berna, stipulate alla fine del XIX secolo, di cui gli Stati membri sono parti contraenti, non hanno istituito titoli internazionali di proprietà intellettuale.

OBIETTIVI
Diritti esclusivi, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale dipendono ancora dalle varie legislazioni nazionali. La prospettiva di un'unificazione totale e assoluta di tali legislazioni non è mai stata seriamente presa in considerazione dagli Stati membri. Il compromesso a cui si è giunti consiste nel mettere a punto a livello comunitario diritti ai quali le imprese potrebbero ricorrere in modo complementare o come alternativa ai diritti nazionali.

REALIZZAZIONI

1. Armonizzazione legislativa

a. Marchi, disegni e modelli
- La direttiva 89/104 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, ravvicina le legislazioni degli Stati membri stabilendo norme comuni in materia di segni costitutivi, impedimenti alla registrazione o motivi di nullità e diritti conferiti dal marchio di impresa [1].
- Il regolamento 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, istituisce un marchio comunitario coesistente con i marchi nazionali e crea un ufficio comunitario dei marchi chiamato "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)". Stabilito ad Alicante, tale ufficio è diventato operativo nel 1996.
- La direttiva 98/71, del 13 ottobre 1998, ravvicina le disposizioni nazionali in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Il 20 ottobre 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2000) 660) per andare più oltre e creare un sistema di protezione su scala comunitaria.

b. Diritti d'autore
Le principali misure sono state:
- la direttiva 92/100 del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito [2] ;
- la direttiva 93/83 del Consiglio, del 27 settembre 1993, in materia di radiodiffusione via satellite e di ritrasmissione via cavo [3] ;
- la direttiva 93/98 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi [4];
- la proposta di direttiva sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione che è stata oggetto di una posizione comune del Consiglio il 28 settembre 2000.
- Infine, il 16 marzo 2000 il Consiglio ha approvato il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore e il trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), che concorreranno a garantire un livello di protezione equilibrato alle opere e alle altre espressioni letterarie ed artistiche, e a consentire l'accesso del pubblico ai contenuti veicolati sulle reti.

c. Brevetti
- Un sistema di brevetti comunitari è un'esigenza avvertita da molto tempo per eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti dalla territorialità dei brevetti nazionali. Tale era l'obiettivo dell'accordo di Lussemburgo del 15 dicembre 1989 che creava un brevetto europeo rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), il quale produceva simultaneamente gli stessi effetti in tutta l'Unione europea. Ma in assenza di una ratifica da parte di tutti gli Stati tale accordo non è mai entrato in vigore. Di fronte a questa situazione la Commissione ha proposto (1° agosto 2000), sotto forma di un regolamento, la creazione di un brevetto comunitario coesistente con i brevetti nazionali e tutelato da un tribunale speciale.
- Il regolamento 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, ha armonizzato e semplificato le disposizioni applicabili agli accordi di licenza di brevetto e di know-how al fine di migliorare la diffusione delle conoscenze tecniche nella Comunità e di promuovere la fabbricazione di prodotti tecnicamente perfezionati.
- Il regolamento 1610/96, del 23 luglio 1996, ha istituito un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.
- La direttiva 98/44, del 6 luglio 1998, protegge le invenzioni biotecnologiche.

d. Altri settori
E' opportuno rammentare l'armonizzazione avviata in materia di:
programmi per elaboratore (direttiva 91/250 del Consiglio, del 14 maggio 1991 [5]) e banche di dati personali (direttiva 96/9 dell'11 marzo 1999 [6]) ;
topografia di prodotti a semiconduttori (direttiva 87/54 del Consiglio, del 16 dicembre 1986 [7]);
protezione dei modelli di utilità: dopo aver pubblicato, nel luglio 1995, un Libro verde al riguardo, la Commissione ha proposto, nel dicembre 1997, una direttiva relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità (invenzioni tecniche non innovatrici, come i meccanismi o gli attrezzi);
denominazioni di origine (regolamento 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, per la viticoltura e regolamento 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, per gli altri prodotti alimentari [8]).

2. Giurisprudenza della Corte di giustizia
a. Esistenza ed esercizio dei diritti di proprietà industriale
- La distinzione tra l'esistenza e l'esercizio del diritto è apparsa a proposito dell'applicazione delle norme di concorrenza del trattato alla fruizione dei diritti di proprietà industriale. Ad essa si fa riferimento nella sentenza Consten-Grundig (56 e 58/64 del 13 luglio 1996), a proposito della cessione di marchio; è stata successivamente ripresa, in materia di brevetti, nell'importante sentenza Parke Davis (24/67 del 29 febbraio 1968). Si trattava di distinguere tra ciò che rientrava nell'"esistenza" dei diritti di proprietà industriale, cui è applicabile la riserva dell'articolo 30 (36), e ciò che si riferiva all'"esercizio" di tali diritti, che non poteva sfuggire al principio della libera circolazione (cfr. altresì sentenza Deutsche Grammophon: 78/70 dell'8 giugno 1971).
- L'"esistenza" di un diritto è tuttavia una nozione imprecisa e troppo dipendente dalla volontà dei legislatori nazionali. È la nozione di " oggetto specifico" che ha permesso di precisare ciò che poteva dipendere dallo status legale di ciascun diritto di proprietà industriale o intellettuale senza violare il principio della libera circolazione.

  • In materia di brevetti, l'"oggetto specifico" consiste, secondo la Corte di giustizia, nel diritto esclusivo di valersi di un'invenzione "per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, nonché (nel) diritto di opporsi alle contraffazioni" (sentenza Centrafarm contro Sterling Drug: 15/74 del 18 ottobre 1974).
  • La definizione dell'"oggetto specifico" del marchio di fabbrica ha impiegato più tempo ad affermarsi. Nella sentenza Terrapin (119/75 del 22 giugno 1976), la Corte ha dichiarato che la funzione essenziale del marchio consiste nel "garantire al consumatore la provenienza del prodotto"; tale definizione è stata completata nella sentenza Hoffmann-Laroche, in cui si afferma che il marchio permette ai consumatori di "distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza" (102/77 del 23 maggio 1978).

b. La teoria dell'"esaurimento" dei diritti
- Definizione: Tale teoria significa che il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati dalle norme di uno Stato membro non può richiamare tali norme per opporsi "all'importazione o alla messa in commercio di un prodotto posto in commercio in un altro Stato membro" (cfr. sua applicazione ai disegni e modelli: sentenza Keurkoop Nancy 144/81 del 14 settembre 1982). Tale teoria è applicabile a tutti i settori della proprietà industriale, ma in materia di diritti di marchi può subire adeguamenti qualora il giudice tenga conto della "funzione essenziale del marchio" consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto contrassegnato (sentenza HAG II C-10/89 del 17 ottobre 1990). Il titolare di un diritto di marchio potrà opporsi all'importazione sul suo territorio di un prodotto che avrà egli stesso immesso in commercio qualora il terzo importatore abbia operato un riconfezionamento o una riapposizione di marchio che mettano il consumatore nell'impossibilità di identificare con certezza l'origine del prodotto marchiato (sentenza Centrafarm contro American Home Products: 3/78 del 10 ottobre 1978).
- Limiti: La teoria dell'esaurimento comunitario dei diritti non vale in presenza della commercializzazione di un prodotto contraffatto, né nei confronti di prodotti immessi in commercio all'esterno dello Spazio economico europeo. Questo è quanto stipulato dall'articolo 6 dell'accordo relativo ai diritti di proprietà intellettuale concluso nel quadro dell'Uruguay Round (TRIPS, Accordo relativo ai diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio). Nel luglio 1999 la Corte ha deciso nella sentenza Sebago e Ancienne Maison Dubois et Fils/GB-Unic SA (C-173/98) che neppure gli Stati membri sono autorizzati a stabilire nel loro diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in un paese terzo.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Con varie risoluzioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare sulla tutela giuridica delle basi dati, delle invenzioni biotecnologiche e dei diritti d'autore, il Parlamento ha difeso l'armonizzazione progressiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Si è altresì opposto a che elementi del corpo umano siano oggetto di brevetto.

RIFERIMENTI PROCEDURE

[1] Procedura di cooperazione: SYN0017, procedura di consultazione: CSN0042

[2] Procedura di cooperazione: SYN0319

[3] Procedura di cooperazione: SYN0395

[4] Procedura di cooperazione: SYN0395

[5] Procedura di cooperazione: SYN0183

[6] Procedura di codecisione: COD0287

[7] Procedura di consultazione: CSA0081

[8] Procedura di consultazione: CSA0501

10/11/2000