4.8.5. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
BASE GIURIDICA
Articoli 71, 94, 95, 136, 137 e 308 (75, 100, 100a, 117, 118 e 235) del trattato CE.
OBIETTIVI
Con l'articolo 137 del trattato CE, la Comunità si impegna a promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e si prefigge come obiettivo l'armonizzazione delle condizioni esistenti in questo settore. A tal fine occorre stabilire le prescrizioni minime applicabili che consentano agli Stati membri di introdurre un livello più elevato di protezione. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
REALIZZAZIONI
1. Prima del 1987
Fin dall'istituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la Comunità ha adottato iniziative per quanto riguarda l'ambiente di lavoro. Nei primi anni sono stati attuati vari progetti pilota in tal campo di ricerca, sono state stabilite norme per la protezione della salute dei cittadini e dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti. Con una risoluzione del Consiglio del 9 luglio 1957 è stata presa una decisione in merito al mandato e al regolamento del Comitato permanente per le condizioni di sicurezza e di salute nelle miniere di carbone. Nel 1974 la risoluzione del Consiglio 74/326 ha ampliato la sfera di competenze di detto Comitato a tutte le industrie estrattive e la decisione del Consiglio 74/325 ha istituito il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro. Scopo di detto Comitato è di assistere la Commissione nella preparazione e nell'attuazione di azioni nel settore dell'ambiente di lavoro.
Nel 1978 è stato adottato il primo programma di azione quinquennale in cui veniva sottolineata l'esigenza di stabilire regole per la protezione contro le sostanze pericolose. A tal fine il Consiglio approvava nel 1980 una direttiva quadro, 80/1107, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Il Consiglio ha emanato alcune direttive particolari in concomitanza con detta direttiva quadro:
- Direttiva 82/602 relativa ai rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico.
- Direttiva 83/477 riguardante l'amianto (modificata, cfr. infra).
- Direttiva 86/188 sull'inquinamento sonoro.
- Direttiva 88/364 sulla protezione contro taluni agenti.
Il 15 febbraio 1982 è stata adottata la direttiva del Consiglio 82/130 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.
2. Dal 1987 al 1989
a. Nuovi poteri
- Il nuovo articolo 138 (118 A), introdotto con l'Atto unico europeo (1986), ha determinato una svolta nella politica comunitaria per l'ambiente di lavoro, dato che ora il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata e in cooperazione con il Parlamento europeo. L'introduzione del nuovo articolo aveva tre obiettivi:
- migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro per i lavoratori,
- armonizzare le condizioni dell'ambiente di lavoro per tutti i lavoratori, in qualsiasi Stato membro lavorino,
- lottare contro il "dumping sociale" con l'attuazione del mercato unico.
Si voleva in altri termini impedire che per ricercare vantaggi concorrenziali le imprese spostino le loro attività verso le regioni con un livello di protezione inferiore. - Le direttive adottate ai sensi dell'articolo 138 stabiliscono requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Se il livello di protezione previsto in uno Stato membro è inferiore rispetto ai requisiti minimi delle direttive, questo è tenuto a innalzarlo. Le disposizioni adottate non impediscono ad alcuno Stato membro di mantenere o introdurre misure più rigorose. L'Atto unico europeo ha anche introdotto l'articolo 95 (100 A) che si prefigge di sopprimere tutti gli ostacoli agli scambi nel mercato interno. Tale articolo è pertinente anche per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Le direttive ai sensi dell'articolo 95 intendono garantire che vengano immessi sul mercato prodotti sicuri compresi macchinari e dispositivi di protezione individuale per uso professionale. Agli Stati membri non è consentito di fissare per i propri prodotti requisiti più elevati di quelli stabiliti dalle direttive.
b. Azioni
Le nuove competenze attribuite alla Comunità le danno pertanto la possibilità di rafforzare ed ampliare le azioni a livello comunitario e di questa possibilità essa si è giovata.
- La Commissione ha approvato un terzo programma di azione, che è stato adottato dal Consiglio nel dicembre 1987. Il programma di azione si concentra su segeunti settori principali: miglioramento dei dispositivi di sicurezza ed ergonomici, migliore protezione della salute, politica della formazione e dell'informazione, iniziative specifiche a favore delle piccole e medie imprese nonché miglioramento del dialogo sociale.
- È stato inoltre convenuto di proclamare il 1992 l'Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.
3. Dopo il 1989
a. Nel 1989 è stata adottata dal Consiglio una direttiva quadro importante, la direttiva 89/391. Tale direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dei lavoratori grazie all'attuazione di misure preventive di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e mediante l'informazione, consultazione, partecipazione equilibrata e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Tale direttiva quadro serve da base a tutta una serie di direttive particolari che coprono un'ampia gamma di settori quali le attrezzature di lavoro, l'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, la tutela delle lavoratrici gestanti, la tutela dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive ecc.
b. Sono state altresì adottate altre misure in particolare:
- La direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro che garantisce che i lavoratori siano tutelati contro gli effetti nocivi per la loro salute e la loro sicurezza provocati da tempi di lavoro eccessivamente lunghi, riposo inadeguato o ritmi di lavoro tali da perturbarne l'andamento.
- La direttiva 96/29/Euratom che fissa le norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- Il regolamento del Consiglio 2062/94 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Agenzia ha sede a Bilbao (Spagna), e si prefigge di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati informazioni tecniche, scientifiche ed economiche da utilizzare nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
4. Prospettive future
a. Legislazione - Secondo Eurostat nel 1993 circa cinque milioni di lavoratori hanno subito un infortunio sul lavoro che li ha costretti ad assentarsi da esso per più di tre giorni. Nello stesso anno circa 6.000 infortuni sul lavoro hanno causato la morte delle rispettive vittime. Sono pertanto necessarie ulteriori azioni, ragion per cui, nel luglio 1995, la Commissione ha adottato un (quarto) programma comunitario concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul posto di lavoro (1996-2000), (COM(95) 282), in cui si esamina in particolare la possibilità di migliorare l'attuazione delle disposizioni comunitarie, di consolidare e rivedere le disposizioni comunitarie in vigore, di presentare nuove proposte riguardanti i settori di lavoro ad alto rischio o particolari categorie di lavoratori. Questi provvedimenti riguardano tra l'altro un nuovo programma di misure non legislative, SAFE (Safety Actions for Europe), che dovrebbe rendere possibile accordare maggiore appoggio a progetti di carattere pratico per migliorare le condizioni di lavoro, specie nelle piccole e medie imprese. Il Consiglio non ha ancora approvato il programma SAFE. - Nella sua relazione intermedia sull'attuazione del programma comunitario 1996-2000 (COM(98) 511, la Commissione ha riesaminato le sue priorità fissandone di nuove per il periodo 1998-2000:
- rendere la legislazione più efficace,
- prepararsi all'ampliamento,
- rafforzare i legami con l'idoneità al lavoro,
- condizioni di lavoro in un'epoca di cambiamenti: rivolgere l'attenzione ai nuovi rischi.
b. Recepimento e applicazione della legislazione Qualora venissero rapidamente e correttamente trasposte nelle legislazioni nazionali, tali direttive CE comporterebbero per i lavoratori un miglioramento del loro ambiente di lavoro. Ma per quanto riguarda tale trasposizione, la situazione varia molto fra i vari Stati membri e alcuni Stati membri sono stati assai poco solerti al riguardo. Ma anche se una direttiva viene trasposta correttamente nella legislazione nazionale, ciò non garantisce che il suo disposto venga effettivamente rispettato. Nel luglio 1998 la Commissione ha avviato un'azione legale contro taluni Stati membri per il recepimento tardivo di numerose delle suddette direttive. Gli Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per recepire la legislazione, cosicché ora il 95% è stato recepito.
c. Interpretazione giudiziale Si è molto discusso sull'ampiezza della definizione di ambiente di lavoro contenuta nell'articolo 138, definizione di cui il Parlamento europeo, la Commissione, il Consiglio nonché i singoli Stati membri hanno dato divergenti interpretazioni. Nel 1994 il Regno Unito ha richiesto alla Corte di giustizia (causa C-84/94) l'annullamento della direttiva del Consiglio 93/104 sull'organizzazione dell'orario di lavoro. Secondo il governo britannico le nozioni di "ambiente di lavoro", "sicurezza" e "salute" dell'articolo 118 A dovevano essere intese in senso stretto e non potevano pertanto essere impiegate nell'adozione di una direttiva sull'orario di lavoro. Nella sua sentenza del 12 novembre 1996, la Corte ha deciso che l'articolo 118 A non deve essere interpretato in senso stretto.
d. Il trattato di Amsterdam Esso ha concesso un maggiore rilievo alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Con l'inserimento dell'Accordo sociale nel trattato tutti i 15 Stati membri ora potranno adottare prescrizioni minime secondo la procedura della maggioranza qualificata e di codecisione con il Parlamento europeo non soltanto per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ma anche riguardo alle "condizioni di lavoro". Il termine "condizioni di lavoro" intende fornire una sfera di competenza più ampia per l'adozione di direttive in questo settore.
RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO Il Parlamento europeo ha sempre insistito sulla necessità di garantire la massima protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e in numerose risoluzioni ha ribadito che l'articolo 138 non debba limitarsi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori in senso stretto, ma considerare tutti gli aspetti, che direttamente o indirettamente possono influenzarne il benessere fisico e psichico. Le direttive adottate in materia di ambiente di lavoro, sulla base dell'articolo 138, secondo cui è stata applicata la procedura di cooperazione, dimostrano che il Parlamento europeo ha esercitato un'influenza rilevante sull'elaborazione di dette direttive per il miglioramento della protezione dei lavoratori.
In una risoluzione approvata il 25 febbraio 1999 il PE deplora il fatto che il programma SAFE non sia stato adottato. Il Parlamento appoggia le iniziative della Commissione volte a migliorare il livello d'informazione delle PMI. Il lavoro deve essere adattato alle capacità e ai bisogni delle persone e non viceversa. L'ambiente di lavoro dovrebbe essere oggetto di un'evoluzione atta a consentire di tener maggiormente conto delle esigenze specifiche dei disabili e degli anziani. Il PE esorta la Commissione ad analizzare le nuove problematiche che non sono coperte dalla legislazione attuale, ossia lo stress, il logoramento, le aggressioni, le molestie sul posto di lavoro. Il Parlamento richiama l'attenzione sulle categorie che, sostanzialmente, oggigiorno non rientrano nel campo di applicazione della protezione legislativa, ad esempio i lavoratori a domicilio e i lavoratori autonomi.
13/10/2000 |