Parlamento europeo: Note sintetiche

6.3.2.     Lo Spazio economico europeo (SEE)

BASE GIURIDICA

Art. 310 (238) trattato CE (accordi di associazione).

OBIETTIVI

Lo scopo del SEE è la creazione di un mercato unico che copre non solo la Comunità europea, ma anche i paesi dell'Area Europea di Libero Scambio (AELS). Il mercato totale cosi istituito è un mercato di 380 milioni di abitanti.

REALIZZAZIONI

1. Retrospettiva

L'accordo AELS è stato firmato nel maggio 1992 tra i 12 Stati membri della Comunità europea e gli allora 6 Stati membri dell'AELS: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svizzera e Svezia. A seguito dell'esito negativo di un referendum tenutosi nel dicembre 1992, tuttavia, la Svizzera non ha ratificato l'accordo. Quest'ultimo entrava pertanto in vigore all'inizio del 1994, in 17 paesi.

Da allora, tre membri originari dell'AELS (Austria, Finlandia e Svezia) sono divenuti Stati membri dell'Unione europea; nel maggio 1995 il Liechtenstein entrava a far parte del SEE. L'accordo è quindi ora applicabile ai 15 Stati membri dell'UE e a tre Stati AELS, ma non alla Svizzera, che continua tuttavia a far parte dell'AELS.

Questa complessa situazione è il risultato di diversi cambiamenti nei rapporti tra l'AELS e gli Stati della Comunità europea nel corso del tempo. Quando due stati membri dell'AELS (Regno Unito e Danimarca) aderirono alla Comunità europea nel 1973, furono negoziati accordi individuali di libero scambio industriale con ciascuno dei cinque rimanenti Stati AELS. La cooperazione venne estesa dalla «dichiarazione di Lussemburgo» del 1984. Infine, l'imminente istituzione del mercato unico CE conduceva ai negoziati formali SEE nel 1990.

2. Le «quattro libertà»

Il nucleo dell'accordo AELS è nelle «quattro libertà» del mercato unico: libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. Esso contiene anche alcune politiche «di supporto» del mercato unico: ad es., concorrenza e politica sociale, protezione del consumatore e dell'ambiente, istruzione, ricerca e sviluppo.

La cooperazione tra la Comunità europea e gli stati AELS/SEE al di fuori dell'ambito delle «quattro libertà» è coperta dal Protocollo 31 dell'accordo AELS. Attualmente sono state intraprese iniziative legislative per facilitare la piena partecipazione degli Stati SEE nei programmi comunitari concernenti la cooperazione culturale.

Diversamente dal mercato unico CE, tuttavia, il SEE esclude in via di principio i prodotti agricoli e industriali; non comprende l'imposizione indiretta (IVA e accise) e non prevede alcuna politica economica esterna (tariffa esterna comune, misure antidumping ecc.). Ne risulta che il SEE non costituisce un mercato completamente «senza frontiere», né un'autentica unione doganale.

Cionondimeno, più dell'80% della normativa CE (circa 1500 regolamenti, direttive e decisioni) è applicabile nell'intera area SEE, come lo sarà la maggior parte della futura normativa relativa al mercato unico. Inoltre, considerazioni pratiche hanno indotto a ritenere necessari accordi anche in ambiti formalmente non contemplati dall'accordo SEE, in particolare prodotti agricoli e ittici.

a. Libera circolazione delle merci

L'abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali all'interno dell'attuale area SEE risale al 1972. Lo stesso accordo SEE estendeva questa libertà di movimento alle restrizioni quantitative e alle misure di effetto equivalente. Dall'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano soluzioni anche a problemi quali:

- Regole di origine: Il SEE dev'essere ora considerato un unico blocco, con un marchio «di origine SEE». Attualmente sono all'esame del Consiglio proposte della Commissione che mirano a modificare le regole di origine esistenti in modo da tenere conto I requisiti politici ed economici all'interno dell'area SEE. Sono in corso di adozione procedure comuni per le merci che hanno origine al di fuori dell'area SEE.

- Barriere tecniche al commercio: La normativa su regole tecniche, gli standard, le prove e le certificazioni è in corso di allineamento (inclusa la normativa relativa a sostanze pericolose, ai cibi e al vino), non solo all'interno del SEE, ma anche in relazione a paesi terzi.

- Controlli veterinari: Sono in corso progressi nell'allineamento delle procedure per I controlli veterinari alle frontiere.

b. Libera circolazione dei servizi

In tutto il SEE vige la libertà di stabilimento sia per servizi commerciali, sia per servizi professionali.

- Servizi finanziari: All'interno del SEE come all'interno dell'UE vige la libertà di svolgere attività bancarie, di assicurazione, di investimento e altri servizi finanziari, sulla base di una «licenza unica» e di un «controllo nel paese d'origine».

- Telecomunicazioni: L'apertura del settore delle telecomunicazioni procede parallelamente nell'UE e nel SEE. Nel maggio 1998, la commissione mista SEE ha progettato una decisione che mira all'integrazione della normativa comunitaria nell'accordo SEE, specialmente per quanto riguarda l'applicazione dei principi di fornitura di reti aperte (Open Network Provision) (ONP) e un approccio coordinato all'autorizzazione nel settore dei servizi satellitari di comunicazione individuale.

- Audiovisivo e informazione: la normativa UE in settori quali la protezione dei dati e la pubblicità televisiva è in fase di incorporazione nel SEE. Gli ultimi sviluppi sono una relazione del Parlamento europeo del 28 giugno 1998 che ha ad oggetto i servizi audiovisivi, e un progetto di decisione della commissione mista SEE diretto a modificare l'allegato XXI all'accordo SEE aggiungendo una normativa in campo statistico già adottata nell'UE.

- Trasporti: sono in corso di negoziato accordi su materie quali la dimensioni dei veicoli autostradali, il trasporto di merci pericolose, il cabotaggio marittimo e la sicurezza in mare.

La commissione mista SEE ha recentemente redatto un progetto di decisione diretto a modificare l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE. La decisione mira alla rapida integrazione nell'accordo SEE dell'acquis più recente in materia di trasporti, al fine di assicurare certezza e omogeneità del diritto.

- Energia: la direttiva sul gas adottata dal Consiglio UE per l'Energia l'11 maggio 1998 mira alla graduale apertura del mercato e prevede l'accesso di parti terze alle reti. La Norvegia ha espresso preoccupazioni sulla questione dell'accesso di parti terze ai gasdotti sottomarini e sulla sorte dei contratti di somministrazione a lungo termine che prevedono un quantitativo minimo.

c. Libera circolazione dei capitali

Controlli sui cambi e altri ostacoli alla libera circolazione dei capitali, degli investimenti ecc. Sono proibiti dall'accordo SEE, salve alcune deroghe per l'Islanda e la Norvegia nel campo degli investimenti nel settore ittico. Alcune restrizioni si applicano inoltre alla proprietà, ad es. di imbarcazioni da pesca (Norvegia) e di immobili (Liechtenstein).

d. Libera circolazione delle persone

Ai sensi del trattato SEE, I cittadini di ognuno dei 18 Stati membri hanno il diritto di cercare e prendere un lavoro in ognuno degli altri Stati membri. La normativa UE sulla sicurezza sociale è in fase di integrazione nel SEE, e l'informazione ufficiale sui diritti dei cittadini che si spostano tra I paesi membri include ora l'intera area SEE. Il Liechtenstein mantiene ancora una posizione particolare, invocando misure di sicurezza per restringere il diritto dei cittadini SEE di prendere la residenza nel paese.

In connessione con la libertà di stabilimento, misure sull'equivalenza e il mutuo riconoscimento delle qualifiche si applicano allo stesso modo in tutta l'area SEE.

Sono stati di recente intrapresi negoziati per estendere la libera circolazione delle persone nel contesto della convenzione di Schengen. E' stata reperita una formula che consente ora a Norvegia e Islanda (che appartengono all'Unione Nordica dei Passaporti ma non all'Unione europea) di unirsi ai dieci paesi Schengen come membri associati. Tale misura è necessaria dopo la decisione di Danimarca, Finlandia e Svezia di sottoscrivere l'accordo di Schengen.

Direttive sui negoziati adottate dal Consiglio alla fine dell'agosto 1998 mirano all'effettiva associazione di Islanda e Norvegia agli accordi conclusi tra i paesi Schengen. Un riesame dei rapporti tra i due gruppi di paesi è divenuto necessario alla luce delle statuizioni del trattato di Amsterdam, che prevede l'inclusione dell'acquis di Schengen nell'ambito dei trattati. Il Consiglio dell'UE e la Commissione Europea hanno differenti vedute in merito alla base giuridica da utilizzare per l'associazione. Il Consiglio ritiene che l'art. 9 dell'accordo di Schengen sia la base corretta, mentre la Commissione sostiene che la base sia da rinvenire nell'art. 228 del trattato CE.

Per quanto riguarda la posizione particolare del Liechtenstein, la Commissione ha contestato la conformità con l'accordo SEE delle misure adottate da questo paese per restringere la possibilità di prendere la residenza.

3. Politica della concorrenza

La maggior parte delle norme comunitarie di concorrenza sono applicabili nell'intera area SEE. Ad esempio:

- Violazioni del trattato: Imprese e altri soggetti possono invocare la violazione delle norme di concorrenza dinanzi alle corti nazionali nell'intera area SEE.

- Appalti pubblici: Sono vietati gli appalti pubblici discriminatori in base alla nazionalità.

- Aiuti di Stato: Le norme comunitarie sugli aiuti di stato che possono distorcere la concorrenza (sovvenzioni, prestiti agevolati, sgravi fiscali ecc.) sono applicabili nell'intera area SEE. La Commissione e le autorità AELS assicurano la conformità nei paesi di rispettiva competenza.

- Antidumping: Le procedure antidumping non possono essere fatte valere, in via di principio, nell'area SEE (sebbene vi siano stati problemi riguardo ad alcuni prodotti non industriali, come il salmone norvegese). Le politiche nei confronti dei paesi terzi sono in corso di allineamento.

4. Istituzioni

Delle operazioni correnti del SEE è responsabile la commissione mista SEE, di cui fanno parte di funzionari CE e AELS. Il lavoro dettagliato di allineamento delle legislazioni è svolto da cinque sottocommissioni:

- Libera circolazione delle merci.
- Libera circolazione dei capitali e dei servizi.
- Libera circolazione delle persone.
- Cooperazione orizzontale.
- Affari istituzionali.

La responsabilità ultima compete al consiglio SEE, composto da ministri di ognuno dei paesi partecipanti e dalla Commissione europea. Le decisioni sono prese su base consensuale; l'UE e l'AELS sono separatamente responsabili per l'attuazione secondo le procedure rispettive.

Il controllo pratico dell'attuazione dell'accordo compete alla Commissione europea, da un lato, e all'Autorità di vigilanza AELS, dall'altro. Il controllo giurisdizionale compete alla Corte di giustizia CE e alla Corte di giustizia AELS.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

L'art. 310 del trattato (in base al quale è stato negoziato l'accordo) richiede il consenso del Parlamento europeo, vale a dire, per l'adozione dell'accordo è stato necessario il voto favorevole di oltre la metà dei membri del Parlamento. Il Parlamento ha dato il suo assenso nell'ottobre 1992, dopo aver seguito attentamente i negoziati.

A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, il controllo democratico avviene mediante una commissione parlamentare mista, formata da membri del Parlamento europeo e da membri dei Parlamenti dei Paesi AELS. Tale commissione può redigere relazioni e presentare risoluzioni formali su questioni relative al SEE.

01/12/2000