Le Istituzioni dell'Unione economica e monetaria

Le Istituzioni dell'Unione economica e monetaria (UEM) sono in gran parte responsabili della definizione della politica monetaria europea, delle norme che disciplinano l'emissione dell'euro e della stabilità dei prezzi all'interno dell'UE. Queste istituzioni sono: la Banca centrale europea (BCE), il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), il Comitato economico e finanziario, l'Eurogruppo e il Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN).

Base giuridica

  • Articoli 119-144, 219 e 282-284 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
  • Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea (TUE): protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e protocollo n. 14 sull'Eurogruppo.

Obiettivi

I principali obiettivi (2.6.1) delle istituzioni dell'UEM sono:

  • perfezionare la realizzazione del mercato interno eliminando le fluttuazioni dei tassi di cambio e i costi inerenti alle operazioni di cambio, nonché le spese di copertura contro i rischi di fluttuazione monetaria;
  • assicurare la comparabilità dei costi e dei prezzi all'interno dell'Unione, misura che aiuta i consumatori, stimola gli scambi all'interno dell'Unione e facilita l'attività delle imprese;
  • rafforzare la stabilità monetaria e la potenza finanziaria dell'Europa:
    • ponendo fine, per definizione, a qualsiasi possibilità di speculazione tra le monete dell'Unione;
    • assicurando, tramite la dimensione economica dell'UEM, che la nuova moneta sia meno vulnerabile alla speculazione internazionale;
    • aprendo all'euro la possibilità di diventare una grande moneta di riserva e di pagamento.

Risultati

A. Le istituzioni della prima fase dell'UEM (dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993)

Non sono state create istituzioni monetarie durante la prima fase dell'UEM.

B. Le istituzioni della seconda fase dell'UEM (dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1998)

1. L'Istituto monetario europeo (IME)

L'IME è stato istituito all'inizio della seconda fase dell'UEM (a norma dell'articolo 117 TCE) e ha assunto i compiti del comitato dei governatori e del Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECOM). Non aveva voce in capitolo nella conduzione della politica monetaria, che rimaneva di competenza delle autorità nazionali. I suoi compiti principali per l'attuazione della seconda fase dell'UEM consistevano nel rafforzare la cooperazione tra le banche centrali nazionali e il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri al fine di garantire la stabilità dei prezzi. In conformità dell'articolo 123, paragrafo 2, TCE, l'IME è stato sciolto in seguito all'istituzione della BCE, alla quale ha preparato la strada (1° giugno 1998).

2. Il Comitato monetario

Il comitato si componeva di membri designati in egual numero dalla Commissione e dagli Stati membri. Istituito per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nella misura necessaria al funzionamento del mercato interno (articolo 114 TCE), il Comitato aveva un ruolo consultivo. È stato sciolto all'inizio della terza fase e sostituito dal Comitato economico e finanziario (articolo 134 TFUE).

C. Le istituzioni della terza fase (dal 1° gennaio 1999 in poi)

1. La Banca centrale europea (BCE) (1.3.11)

a. Organizzazione

Istituita il 1° giugno 1998, la BCE ha sede a Francoforte sul Meno. La BCE è amministrata da due organi indipendenti dalle istituzioni dell'Unione e dalle autorità nazionali (ossia dal consiglio direttivo e dal comitato esecutivo della BCE) e, per determinati compiti, dal consiglio generale (il quale non è un organo decisionale del SEBC, descritto nella seguente sottosezione 2). Il trattato di Lisbona ha inserito la BCE tra le istituzioni dell'UE (articolo 13, paragrafo 1, TUE, e articoli da 282 a 284 TFUE). Precedentemente la BCE non aveva alcun riconoscimento nelle disposizioni del TCE, ma godeva di personalità giuridica.

i. Il consiglio direttivo

Comprende i membri del comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali dei paesi membri che hanno adottato l'euro (articolo 283 TFUE e articolo 10.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, di seguito "statuto"). In qualità di organo decisionale supremo, adotta le linee guida necessarie all'assolvimento dei compiti affidati al SEBC, formula la politica monetaria dell'Unione (ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC) e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione (articolo 12 dello statuto). Il trattato di Lisbona stabilisce che i membri del comitato esecutivo della BCE siano scelti e nominati di comune accordo mediante votazione a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo (articolo 283 TFUE).

ii. Il comitato esecutivo

Comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri, tutti nominati di comune accordo dai capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro per un periodo non rinnovabile di otto anni (articolo 283 TFUE). Il comitato esecutivo attua la politica monetaria, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Inoltre, ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo ed è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE (articoli 11 e 12 dello statuto).

iii. Il consiglio generale

Il consiglio generale (articolo 44 dello statuto) comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE, a prescindere dal fatto che abbiano adottato l'euro. Il consiglio concorre alla raccolta di informazioni statistiche, coordina le politiche monetarie degli Stati membri che non hanno adottato l'euro e sovrintende al funzionamento del meccanismo di cambio.

b. Ruolo

Se è vero che sia la BCE che le banche centrali nazionali possono emettere banconote nella zona euro, solo la BCE può autorizzarne l'emissione. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio (articolo 128 TFUE). La BCE prende le decisioni necessarie affinché il SEBC possa assolvere i compiti ad esso attribuiti in virtù del suo statuto e del trattato (articolo 132 TFUE). Assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici (articolo 5 dello statuto). La BCE viene consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze e, su richiesta delle autorità nazionali, ai progetti di disposizioni legislative (articolo 127, paragrafo 4, TFUE). È responsabile del corretto funzionamento del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), che è un sistema di pagamenti in euro che unisce i sistemi di pagamento nazionale e il meccanismo di pagamento della BCE. La BCE definisce le disposizioni per l'integrazione delle banche centrali degli Stati membri che hanno aderito alla zona euro nel SEBC.

La BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie (articolo 127, paragrafo 6, TFUE, e articolo 25.2 dello statuto). Alla BCE sono stati conferiti ulteriori compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico relativamente alla vigilanza diretta di alcune banche "significative" della zona euro e di altri Stati membri partecipanti. Le autorità nazionali degli Stati membri, in collaborazione con la BCE, continuano a controllare le banche "meno significative"; la cooperazione transfrontaliera delle autorità di vigilanza nell'Unione è garantita dalle tre Autorità europee di vigilanza (ESA): l'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA). Tale sistema di vigilanza è completato dall'istituzione di vigilanza macroprudenziale, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

2. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e l'Eurosistema

a. Organizzazione

Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE (articolo 282, paragrafo 1, TFUE e articolo 1 dello statuto). È retto dagli stessi organi decisionali della BCE (articolo 282, paragrafo 2, TFUE). L'Eurosistema comprende solo la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che fanno parte della zona euro.

b. Ruolo

L'obiettivo fondamentale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi (articolo 127, paragrafo 1, e articolo 282, paragrafo 2, TFUE, e articolo 2 dello statuto). Fatto salvo questo obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Assolve tale funzione svolgendo i seguenti compiti (articolo 127, paragrafo 2, TFUE e articolo 3 dello statuto):

  • definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
  • svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 TFUE;
  • detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
  • promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; nonché
  • contribuire a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario (articolo 127, paragrafo 5, TFUE e articolo 3.3 dello statuto).

3. Il Comitato economico e finanziario

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato (articolo 134, paragrafo 2, TFUE). Le sue funzioni sono identiche a quelle del Comitato monetario, cui è succeduto il 1º gennaio 1999, con una differenza importante: informare la Commissione e il Consiglio sull'evoluzione della situazione monetaria è ormai di competenza della BCE.

4. Il Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN)

L'ECOFIN riunisce i ministri delle Finanze di tutti gli Stati membri dell'UE e rappresenta l'organo decisionale a livello europeo. Previa consultazione della BCE, assume decisioni in merito alla politica dei tassi di cambio dell'euro rispetto alle monete dei paesi terzi, perseguendo nel contempo l'obiettivo della stabilità dei prezzi.

5. L'Eurogruppo

Inizialmente denominata Euro-11, la riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro ha cambiato denominazione in "Eurogruppo" nel 1997. Quest'organo consultivo e informale si riunisce periodicamente per discutere tutte le questioni relative al regolare funzionamento della zona euro e dell'UEM. La Commissione e, ove necessario, la BCE sono invitate a partecipare a tali riunioni (articolo 1 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo). Il trattato di Lisbona prevede un rafforzamento del ruolo dell'Eurogruppo allo scopo di aumentare il coordinamento nella zona euro. In detto trattato figura per la prima volta l'espressione "Eurogruppo" (articolo 137 TFUE). Tra le novità ufficiali vi è l'elezione, a maggioranza degli Stati membri rappresentati in seno all'Eurogruppo, di un presidente dell'Eurogruppo con un mandato di due anni e mezzo (articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo). Durante la riunione informale dell'ECOFIN a Scheveningen il 10 settembre 2004, il primo ministro e ministro delle Finanze del Lussemburgo, Jean-Claude Juncker, è stato eletto presidente dell'Eurogruppo, divenendo quindi il primo presidente eletto e permanente, il cui mandato ha avuto inizio il 1° gennaio 2005. Dal 13 luglio 2020 il presidente dell'Eurogruppo è Paschal Donohoe, ministro delle finanze dell'Irlanda, a seguito della sua elezione il 9 luglio 2020.

Ruolo del Parlamento europeo

A. Ruolo legislativo

1. Il Parlamento europeo, assieme al Consiglio, nel quadro della procedura legislativa ordinaria:

  • adotta regole specifiche per le modalità di sorveglianza multilaterale (articolo 121, paragrafo 6, TFUE);
  • emenda determinati articoli dello statuto della BCE (articolo 129, paragrafo 3, TFUE); nonché
  • stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica (articolo 133 TFUE).

2. Il Parlamento europeo è consultato in merito alle seguenti questioni:

  • misure per l'introduzione delle monete metalliche da parte degli Stati membri (articolo 128, paragrafo 2, TFUE);
  • accordi su tassi di cambio dell'euro rispetto alle valute di Stati terzi (articolo 219, paragrafo 1, TFUE);
  • scelta dei paesi ammissibili all'adesione alla moneta unica nel 1999 e successivamente;
  • nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE (articolo 283, paragrafo 2, TFUE e articolo 11.2 dello statuto);
  • modifiche delle disposizioni di voto in seno al consiglio direttivo della BCE (articolo 10.2 dello statuto);
  • legislazione secondaria che dà attuazione alla procedura del "disavanzo eccessivo" di cui nel Patto di stabilità e crescita;
  • modifiche dei poteri di vigilanza degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie conferiti alla BCE (articolo 127, paragrafo 6, TFUE);
  • modifiche di determinati articoli dello statuto (articolo 129, paragrafo 4, TFUE).

3. Il Parlamento europeo è informato in merito alle disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario (articolo 134, paragrafo 3, TFUE).

B. Ruolo di supervisione

1. Nel quadro del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La BCE trasmette al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento, che può procedere su questa base a un dibattito generale (articolo 284, paragrafo 3, TFUE e articolo 15.3 dello statuto). Il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, su richiesta del Parlamento o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo (articolo 284, paragrafo 3, secondo comma).

2. Ruoli del Parlamento

Il Parlamento ha chiesto che i considerevoli poteri della BCE attribuiti dal trattato – ovvero la libertà di determinare la politica monetaria da perseguire – fossero controbilanciati da un controllo democratico (risoluzione del 18 giugno 1996). A tal fine, esso ha istituito un "Dialogo monetario". Almeno una volta per trimestre il presidente della BCE o un altro membro del consiglio direttivo rispondono, dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento, a domande sulle prospettive economiche e motivano la conduzione della politica monetaria nella zona euro. Inoltre, il Parlamento si esprime periodicamente nel quadro di una relazione d'iniziativa sulla relazione annuale della BCE.

Le nuove responsabilità in materia di vigilanza della BCE sono accompagnate da ulteriori obblighi di responsabilità ai sensi del regolamento quadro sul meccanismo di vigilanza unico. In tale contesto, le modalità pratiche sono disciplinate da un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la BCE. Gli obblighi in materia di responsabilità prevedono: la partecipazione del presidente del consiglio di vigilanza a un'audizione dinanzi alla commissione competente, la commissione per i problemi economici e monetari; la risposta alle interrogazioni o ai quesiti rivolti dal Parlamento europeo; nonché, su richiesta, discussioni orali riservate con il presidente e il vicepresidente della commissione competente. Inoltre la BCE elabora una relazione annuale sulla vigilanza, che è presentata al Parlamento dal presidente del consiglio di vigilanza.

Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda al sito web della commissione per i problemi economici e monetari (ECON).

 

Jost Angerer