Qualora Parlamento e Consiglio non dovessero giungere ad un accordo in prima o in seconda lettura, il fascicolo passa in conciliazione (art. 67). Se il comitato di conciliazione, composto da membri del Consiglio e da altrettanti rappresentanti del Parlamento (art. 68), giunge ad un accordo, adotta un progetto comune (art. 69). Questo è in seguito sottoposto all'approvazione del Parlamento e del Consiglio (terza lettura).
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