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Interrogazione parlamentare - E-4938/2008(ASW)Interrogazione parlamentare
E-4938/2008(ASW)

Risposta data da Viviane Reding a nome della Commissione

I quesiti sollevati dall’onorevole parlamentare riguardano l’aumento delle tariffe al dettaglio per le chiamate mobili e il servizio di SMS (Short Message Service) introdotte dagli operatori italiani TIM e Vodafone e applicabili ad una vasta clientela (in totale 9,5 milioni di persone).

Per quanto riguarda il primo quesito, la Commissione può confermare di essere al corrente dell’aumento in esame.

Per quanto riguarda il secondo quesito, a norma dell’articolo 21 della direttiva Servizio universale (SU)[1] gli Stati membri assicurano che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe siano accessibili agli utenti finali e ai consumatori. L’articolo 20, paragrafo 4, prevede per gli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Inoltre gli Stati membri possono imporre ulteriori obblighi di protezione dei consumatori a livello nazionale, conformemente al diritto comunitario, per far fronte ad una particolare situazione sul mercato (cfr. articolo 20, paragrafo 1, della direttiva Servizio universale e i considerando 30 e 49).

L’Italia ha debitamente recepito la direttiva Servizio universale per quanto riguarda la trasparenza delle tariffe: gli operatori delle telecomunicazioni sono tenuti a fornire agli utenti informazioni chiare e aggiornate sulle tariffe. Inoltre, in caso di modifiche delle condizioni contrattuali si deve fornire un preavviso adeguato agli abbonati, che devono essere informati del diritto di recedere senza penali dal contratto se non accettano le nuove condizioni. La responsabilità per l’applicazione delle misure nazionali, comprese quelle di recepimento del diritto comunitario, spetta in primo luogo alle autorità degli Stati membri, che devono verificare se le modifiche contestate delle condizioni contrattuali e la trasmissione di tali informazioni tramite SMS siano in linea con la normativa specifica del settore e, più generalmente, con le pratiche commerciali e il diritto contrattuale a livello nazionale.

Secondo le informazioni disponibili alla Commissione, il 6 settembre 2008 l’AGCOM, autorità italiana nazionale di regolamentazione (ANR), ha sospeso le modifiche e obbligato i due operatori in questione a fornire informazioni più trasparenti ai clienti interessati, comprese le informazioni sul diritto di cambiare operatore senza incorrere in penali. Allo stesso tempo l’Autorità nazionale antitrust (AGCM) ha avviato un procedimento contro i due operatori per pratiche commerciali sleali.

Dal punto di vista delle problematica antitrust, in linea di principio gli accordi e le pratiche concertate che limitano la concorrenza sui prezzi e possono incidere sugli scambi fra Stati membri sono vietati a norma dell’articolo 81 del trattato CE. Il diritto della concorrenza non priva tuttavia le imprese del diritto di adattare il proprio comportamento a quello dei concorrenti. Sulla base delle sole informazioni trasmesse dall’onorevole parlamentare non è possibile valutare se il comportamento delle imprese di telefonia mobile si possa configurare come una violazione delle norme di concorrenza. Come ricordato ai paragrafi precedenti, l’AGCM ha già avviato l’esame di questo caso sotto il profilo delle pratiche commerciali sleali. La Commissione desidera inoltre far rilevare che le Autorità nazionali per la concorrenza sono anch’esse competenti ed idonee ad esaminare i fatti di cui trattasi.

Per quanto riguarda l’ultimo quesito, il quadro normativo comunitario sulle comunicazioni elettroniche, basato sull’articolo 95 del trattato CE, non impone la regolamentazione dei prezzi al dettaglio per i servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione delle tariffe di roaming internazionale tra Stati membri dell’UE[2]. Tuttavia potrebbero essere imposti controlli regolamentari sul servizio al dettaglio nei casi in cui, conformemente al disposto del quadro normativo, le ANR ritengano che le relative misure del settore all’ingrosso o le misure collegate non siano in grado di conseguire l’obiettivo di una concorrenza effettiva sui mercati nazionali in questione.