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Interrogazioni parlamentari
22 gennaio 2010
E-5764/2009
Risposta data da Androulla Vassiliou a nome della Commissione

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari(1) è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in seguito a lunghe discussioni e consultazioni con tutte le parti in causa. Lo scopo del regolamento è di garantire che i consumatori non siano tratti in inganno, che vi sia un campo d'azione chiaro e allo stesso livello per gli operatori economici e che la libera circolazione dei prodotti alimentari recanti indicazioni sia facilitata. È stato deciso che la fondatezza scientifica debba essere l'aspetto principale di cui tener conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute. Va osservato che non si può desumere che le indicazioni sulla salute presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 siano state accettate dagli Stati membri per utilizzo nei loro mercati, in quanto non si trattava di un requisito secondo quanto stabilito nella procedura.

La Commissione ha ricevuto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare pareri riguardo alle indicazioni sulla salute presentate dagli operatori nell'ambito delle varie procedure previste. Talune decisioni regolamentari sono già state adottate mentre altre sono ancora in esame.

La Commissione riconosce che gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione non vanno scoraggiati e ritiene che la corretta applicazione delle norme fornite dal regolamento assicurerà che ciò non avvenga. La Commissione ritiene che il regolamento e le sue misure di applicazione garantiscono un equilibrio adeguato tra tali obiettivi e forniscono il quadro necessario agli operatori commerciali affinché questi comunichino ai consumatori gli effetti benefici dei loro prodotti. La Commissione è consapevole del fatto che i pareri dell'EFSA pubblicati il 1° ottobre 2009 hanno sollevato preoccupazioni presso le parti in causa e nel suo ruolo di regolamentazione esaminerà con attenzione tali questioni.

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 si applica a tutte le comunicazioni commerciali e per tale ragione non vi sono «canali commerciali non controllati» in cui le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate senza prima essere sottoposte al controllo e al monitoraggio da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Per quanto riguarda le questioni specifiche:

1. Il regolamento non prevede una valutazione d'impatto sul mercato dei criteri di valutazione utilizzati nel processo descritto nel regolamento. La Commissione quindi non ha condotto tale valutazione.

Va osservato che l'articolo 27 del regolamento prevede che entro il 19 gennaio 2013 la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio «una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato degli alimenti a proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute, e sulla comprensione delle indicazioni da parte dei consumatori, corredata, se necessario, di una proposta di modifiche. La relazione contiene altresì una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulle scelte alimentari e del suo potenziale impatto sull'obesità e sulle malattie non trasmissibili».

2.-3. Va osservato che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento è iniziata dagli Stati membri in quanto essi forniscono alla Commissione elenchi delle indicazioni.

La Commissione sta esaminando con gli Stati membri i mezzi che d'ora in poi garantiranno il rispetto delle loro responsabilità riguardo alla procedura di autorizzazione delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13 del regolamento. Ciò ha lo scopo inoltre di assicurare che l'EFSA, in conformità con le regole generali relative ai lavori dell'EFSA come previste nel regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare(2), effettui le valutazioni nel caso in cui nuovi elementi scientifici giustifichino un riesame, e nel caso contrario rifiuti tali richieste.

Per quanto riguarda gli articoli 15 e 18 del regolamento che fanno riferimento ai richiedenti ovvero nel caso in cui un operatore del settore alimentare possa presentare una domanda individuale, la Commissione ha adottato le norme di applicazione previste dall'articolo 15, paragrafo 4 per l'applicazione dell'articolo 15, comprese le norme per la preparazione e la presentazione delle domande(3). Inoltre l'EFSA ha elaborato orientamenti tecnici per aiutare i richiedenti, che sono stati pubblicati nel luglio 2007(4). In base all'esperienza acquisita e in seguito a una riunione tecnica con le parti in causa che ha avuto luogo il 15 giugno 2009, l'EFSA ha completato i suoi orientamenti con un documento che presenta le risposte alle domande più frequenti (FAQ)(5).

4. Le decisioni relative alla gestione del rischio di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento, in seguito ad una prima serie di pareri dell'EFSA, sono attualmente sottoposte ad esame insieme agli Stati membri. Tuttavia, in base a quanto stabilito dal regolamento, gli operatori del settore alimentare possono in qualunque momento sottoporre indicazioni nutrizionali e sulla salute a valutazione, o ad una nuova valutazione, se quest'ultima è giustificata in conformità con quanto citato sopra relativamente alle domande 2 e 3.

5. L'esame del numero inaspettatamente elevato delle indicazioni sulla salute presentate non è possibile entro il calendario previsto dal regolamento. Dopo aver pubblicato una prima serie di pareri l'EFSA prevede che la conclusione della valutazione di tutte le indicazioni presentate avvenga solo alla fine del 2011.

La Commissione non ritiene che le indicazioni che non sono accompagnate da evidenze scientifiche valide possano rimanere nel mercato fino a che tutte le indicazioni presentate siano valutate.

Quindi, allo scopo di rispettare l'intenzione del legislatore e di proteggere i consumatori da indicazioni che possono trarre in errore, nonché di garantire chiarezza al mercato, i servizi della Commissione stanno lavorando attivamente sulle indicazioni analizzate dall'EFSA in modo che l'elenco comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute consentite possa essere adottato il più rapidamente possibile.

(1)GU L 404 del 30.12.2006.
(2)GU L 31 dell'1.2.2002.
(3)GU L 109 del 19.4.2008.
(4)http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178623592448.htm
(5)http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902944107.htm

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2010Avviso legale